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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Giornalisti

Giornalisti

CODICE CNEL: G031

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 24/06/2014

GIORNALISTI

 

Testo consolidato del CCNL 26/06/2014

Per i giornalisti professionisti dipendenti da editori di quotidiani e periodici, agenzie di stampa ed emittenti radiotelevisive private

Decorrenza: 01/04/2013

CCNL 24/06/2014 come modificato da:
- Accordo 30/03/2016
- Accordo 28/09/2016

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

 

L'anno 2014 addì 24 giugno in Roma,

tra

la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG) rappresentata dal Presidente con l'intervento della Commissione sindacale

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana (FNSI), rappresentata dal Presidente , dal Segretario Generale, capo delegazione, e dalla Giunta Esecutiva integrata dai rappresentanti delle Associazioni, delle agenzie di stampa, degli artt.2, 12 e 36, dell'emittenza radiotelevisiva nazionale, dell'on-line, dei services e degli uffici stampa, dei periodici, dei quotidiani, della Commissione Pari Opportunità, del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa, dell'Unione Nazionale Cronisti, dell'Unione Nazionale Giornalisti Pensionati, dell'USIGRAI, dell'Unione Stampa Sportiva, dei freelance, della CASAGIT, del CNOG, del FPCG), dell'INPGI),

è stato stipulato il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico.

 

 

RINNOVI

Accordo 30/03/2016

Verbale di stipula

 

Addì, 30 marzo 2016

tra

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

e

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

-   Visto il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 24 giugno 2014 la cui scadenza è prevista per  il 31 marzo 2016.

- Vista la comunicazione della FIEG del 29 ottobre 2015 con la quale la Federazione Italiana Editori Giornali ha comunicato che il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico vigente avrebbe cessato di avere efficacia a far data dal 1º aprile 2016 laddove entro tale data non fosse stato siglato l'accordo di rinnovo.

- Vista la successiva comunicazione della FNSI del 30 ottobre 2015 con la quale la Federazione Nazionale della Stampa Italiana concordava sulla necessità di concludere il confronto in atto per il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico in modo da consentirne l'entrata in vigore dal 1º aprile 2016.

- Considerato lo stato delle trattative avviate, che richiedono ulteriore tempo per arrivare ad una proficua conclusione.

- Vista la proposta di Legge relativa all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e alle deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria, attualmente all'esame delle Commissioni Parlamentari, e i cui esiti avranno rilievo anche sulle materie oggetto di disciplina da parte del Cnlg.

- Ritenuto congruo pertanto un periodo di ulteriori 6 mesi a far data dal 1º aprile 2016 per completare il complesso iter di trattativa avviato, evitando nel contempo l'assenza di regole condivise nell'ambito del lavoro giornalistico.

Tutto ciò premesso, intendendosi le premesse parti integranti e correlate di quanto di seguito precisato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

[___]

Accordo 28/09/2016

Verbale di stipula

 

Roma, 28 settembre 2016

tra

FEDERAZIONE ITALIANA EDITORI GIORNALI

e

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA STAMPA ITALIANA

- Visto il Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico del 24 giugno 2014 la cui scadenza era fissata per il 31 marzo 2016.

- Visto l'accordo del 30 marzo 2016 siglato tra la Federazione Italiana Editori Giornali e la Federazione Nazionale della Stampa Italiana con il quale le Parti convenivano la proroga del Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico fino al 30 settembre 2016, con il contestuale impegno a proseguire le trattative per il rinnovo con l'obiettivo di pervenire ad una rinnovazione contrattuale condivisa.

- Considerato che le trattative per il rinnovo contrattuale, proseguite anche dopo il 30 marzo 2016, non si sono mai interrotte.

- Considerato che, nonostante la prosecuzione del confronto, le Parti ritengono che alla data odierna non sussistono le condizioni per addivenire alla sottoscrizione di un rinnovo contrattuale.

Tutto ciò premesso, le Parti hanno convenuto quanto segue:

- La FIEG e la FNSI ribadiscono la necessità di proseguire il confronto finalizzato alla ricerca di una soluzione condivisa al tavolo per il rinnovo contrattuale.

- Ribadiscono inoltre che la prosecuzione del confronto si rende necessaria anche in relazione alla Legge di prossima emanazione relativa all'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e alle deleghe al Governo per la ridefinizione del sostegno pubblico all'editoria.

 

 

MATERIA DEL CONTRATTO

Art. 1

Il presente contratto regola il rapporto di lavoro fra gli editori di quotidiani, di periodici, le agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, anche elettronici, l'emittenza radiotelevisiva privata di ambito nazionale e gli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, ed i giornalisti che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità e con vincolo di dipendenza anche se svolgono all'estero la loro attività.

L'utilizzazione delle prestazioni professionali dei giornalisti su piattaforme multimediali è disciplinata dall'All.B.

La Legge su «Ordinamento della professione giornalistica» del 3 febbraio 1963, n.69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che «è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di Legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede».

 

Dichiarazione a verbale

La Federazione Nazionale della Stampa per quanto la concerne ed in base ai mandati ricevuti dichiara che le norme del contratto nazionale di lavoro giornalistico costituiscono, nel loro complesso, il trattamento economico e normativo minimo inderogabile per ogni prestazione di lavoro giornalistico subordinato; esse, pertanto, si applicano ai giornalisti che prestino attività subordinata nei quotidiani, nei periodici, nelle agenzie di stampa, nelle emittenti radiotelevisive e negli uffici stampa di qualsiasi azienda.

 

Nota a verbale

Le parti convengono che ai giornalisti assunti successivamente all'11 aprile 2001 dalle emittenti radiotelevisive private di ambito locale collegate con aziende editoriali trova applicazione la regolamentazione prevista dal contratto collettivo 3 ottobre 2000 e successivi rinnovi per la regolamentazione del lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale.

Resta confermata l'applicazione del contratto nazionale stipulato tra FIEG e FNSI per i giornalisti dell'emittenza di cui sopra assunti anteriormente alla stipula del contratto 11 aprile 2001.

 

 

Art. 2

 

Le norme del presente contratto si applicano anche ai collaboratori fissi, cioè ai giornalisti addetti ai quotidiani, alle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa, ai periodici, alle emittenti radiotelevisive private e agli uffici stampa comunque collegati ad aziende editoriali, che non diano opera giornalistica quotidiana purché sussistano continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio.

Agli effetti di cui al comma precedente sussiste:

- continuità di prestazione allorquando il collaboratore fisso, pur non dando opera quotidiana, assicuri, in conformità del mandato, una prestazione non occasionale, rivolta a soddisfare le esigenze formative o informative riguardanti uno specifico settore di sua competenza;

- vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del collaboratore fisso di porre a disposizione la propria opera non venga meno tra una prestazione e l'altra in relazione agli obblighi degli orari, legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione, e di circostanza derivanti dal mandato conferitogli;

- responsabilità di un servizio allorquando al predetto collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o compilare rubriche.

Le norme del presente contratto si applicano altresì ai giornalisti che prestano soltanto opera di collaboratori o di articolisti con i quali l'editore abbia esplicitamente convenuto tale applicazione per iscritto.

Il collaboratore fisso ha diritto ad una retribuzione mensile proporzionata all'impegno di frequenza della collaborazione ed alla natura ed importanza delle materie trattate ed al numero mensile delle collaborazioni. Tale retribuzione ivi comprese in quanto di ragione le quote di tutti gli elementi costitutivi della retribuzione medesima non potrà comunque essere inferiore a quella fissata nella tabella allegata al presente contratto (pag ___ ) rispettivamente per almeno 4 o 8 collaborazioni al mese. Limitatamente ai collaboratori fissi addetti ai periodici nella tabella allegata al presente contratto è fissata anche la retribuzione minima per almeno 2 collaborazioni al mese.

 

 

CONTRATTI A TERMINE, A TEMPO PARZIALE E DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO

Art. 3

 

A) Contratti a termine

Sono nulli gli accordi che menomano i diritti stabiliti dal presente contratto. Le assunzioni a termine sono disciplinate dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi di quanto da esso disposto è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro di durata non superiore a 36 mesi, comprensiva di eventuali proroghe.

I limiti di cui all'art.5, comma 4 bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n.368 e successive modifiche e integrazioni, non trovano applicazione per le assunzioni a termine di carattere sostitutivo, nonché nella fase di avviamento e sviluppo per nuove iniziative editoriali e multimediali.

Tali limiti non trovano, altresì, applicazione qualora vengano definite a livello aziendale intese finalizzate ad individuare percorsi di stabilizzazione dei rapporti a tempo determinato.

Con riferimento alle vigenti disposizioni di Legge e nel contesto di quanto disposto dall'art.6 del presente contratto, la stipula di contratti a termine con direttori, condirettori e vicedirettori, non può essere di durata superiore a 5 anni.

Fermo restando quanto previsto dal 2º e 3º comma qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro con lo stesso editore abbia superato complessivamente i 36 mesi, sarà possibile, per il giornalista interessato, sottoscrivere, sempre con lo stesso editore, un ulteriore contratto a termine che potrà avere la durata massima di 12 mesi. La stipula di questo ulteriore contratto dovrà avvenire presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio e con l'assistenza della relativa Associazione di Stampa.

L'assunzione a tempo determinato in sostituzione di giornalisti assenti dal lavoro per la fruizione dei congedi previsti dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, e successive modificazioni e integrazioni potrà avvenire anche con un anticipo fino a 2 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione.

 

B) Lavoro a tempo parziale

Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dal Decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.61 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le compatibilità con le esigenze di servizio, organizzative e produttive con accordo fra azienda e giornalista, sentito il direttore, è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale per un periodo predeterminato anche rinnovabile.

L'assunzione a tempo parziale, ovvero la trasformazione del rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale deve risultare da atto scritto con indicazione delle mansioni e della distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Tale distribuzione potrà essere soggetta a revisione qualora si determinino specifiche esigenze tecniche, produttive o organizzative.

Il lavoro a tempo parziale può svolgersi anche con prefissione del termine di scadenza e riferirsi ad un numero predeterminato di giornate lavorative da effettuarsi in un determinato arco di tempo.

Per i dipendenti giornalisti titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale trovano applicazione i trattamenti economici e normativi previsti dal presente contratto per i giornalisti a tempo pieno secondo criteri di proporzionalità all'orario di lavoro concordato ed in quanto compatibili con la natura del rapporto stesso.

Nell'ipotesi di lavoro a tempo parziale orizzontale, in presenza di esigenze organizzative e produttive, può essere richiesto lo svolgimento di lavoro supplementare nel limite del 30% dell'orario normale concordato.

Le ore di lavoro supplementare sono retribuite con una maggiorazione del 19% della retribuzione oraria comprensiva delle incidenze sugli istituti retributivi indiretti e differiti.

Nell'ipotesi di rapporto di lavoro a tempo parziale verticale la prestazione lavorativa effettuata oltre i limiti per il tempo pieno è considerata lavoro straordinario.

In caso di assunzioni di giornalisti a tempo pieno, fatti salvi i poteri del direttore e le specifiche esigenze professionali ed organizzative, è riconosciuta sulla base della normativa di Legge vigente la precedenza nei confronti dei giornalisti con contratto a tempo parziale ed occupati nelle medesime mansioni, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

 

C) Contratti di somministrazione di lavoro

Il contratto di somministrazione di lavoro è disciplinato dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'azienda utilizzatrice comunica preventivamente al CdR il numero, le qualifiche e le mansioni dei giornalisti da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro a termine, nonché le durate ed i motivi. Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità la predetta comunicazione sarà effettuata entro le 24 ore successive alla stipula del contratto.

 

Nota a verbale

In relazione a quanto disposto dall'art.76, comma 1 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 che conferma per l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani la gestione in regime di sostitutività delle forme di previdenza obbligatorie nei confronti dei giornalisti, le parti valutano come dovuta al predetto Istituto la contribuzione relativa ai rapporti di somministrazione di lavoro intercorrenti con il personale giornalistico.

 

D) I giornalisti assunti con i contratti di cui alle precedenti lettere A) e C) non potranno complessivamente superare i seguenti limiti quantitativi rispetto agli assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 1 in atto nell'azienda:

- da 1 a 20 dipendenti ex art.1 fino a un massimo di 6 giornalisti a termine, fermo restando che il numero dei contratti a tempo determinato non potrà essere superiore al numero dei contratti a tempo indeterminato ex art.1;

- da 21 a 50 fino a un massimo del 30% dei dipendenti ex art.1 ;

- da 51 a 100 fino a un massimo del 25% dei dipendenti ex art.1;

- oltre 100 fino a un massimo del 20% dei dipendenti ex art.1.

I limiti in precedenza indicati non trovano applicazione per le fattispecie previste dall'art.10, comma 7, del D.Lgs. 6 settembre 2001, n.368. Ai sensi di quanto previsto dall'art.10, comma 7, lettera A) del D.Lgs. n.368/2001, i periodi di durata della fase di avvio e sviluppo di nuove attività, esenti da limitazioni quantitative, vengono individuati in 36 mesi complessivi.

 

 

ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - SITUAZIONE OCCUPAZIONALE

Art. 4

 

Assunzione - Periodo di prova

L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti dal presente contratto deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio.

Il documento relativo non è, comunque, elemento necessario per la costituzione del rapporto di lavoro.

Nella lettera di assunzione dovranno essere indicate la qualifica e la retribuzione del giornalista nonché una testata di assegnazione, che, su richiesta del direttore di un'altra testata, può essere variata nel corso del rapporto di lavoro per comprovate esigenze organizzative e produttive, nel rispetto di quanto previsto dall'art.2103 del C.C. Tale variazione può essere attuata verso qualsiasi testata, ogni unità organizzativa redazionale e qualsiasi prodotto editoriale giornalistico edito dall'azienda, compresi quelli multimediali, nonché verso le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.). Qualora tale variazione intercorra tra testate edite da società controllate dalla stessa proprietà, la stessa verrà realizzata in applicazione delle vigenti disposizioni di Legge (distacco, come regolato dall'art.22, nonché con la cessione del contratto).

Le unità organizzative redazionali - equiparate a testate nel contesto delle previsioni di cui al comma successivo - hanno la funzione di fornire contenuti informativi giornalistici a qualsiasi testata e per qualsiasi prodotto edito dall'azienda, nonché per le testate edite dalle imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.).

Nel rispetto dei poteri dei direttori, chiamati a garantire l'autonomia delle testate, e delle disposizioni sugli orari di lavoro previsti dall'art.7, il giornalista potrà svolgere la sua prestazione lavorativa per qualsiasi testata, per ogni unità organizzativa redazionale e per qualsiasi prodotto editoriale edito dall'azienda, compresi quelli multimediali, nonché per le testate edite da imprese controllate dalla stessa proprietà (art.2359 C.C.). In caso di cessione dell'opera del giornalista alle istanze di cui al precedente periodo non trovano applicazione le disposizioni di cui al successivo art.14. La predetta utilizzazione dovrà essere attuata nel rispetto dell'art.2103 del C.C. e delle dipendenze gerarchiche del giornalista all'interno della singola testata in cui è chiamato ad operare.

 

Nota a verbale

In relazione alle disposizioni previste dall'art.4 dovranno essere armonizzate eventuali intese aziendali che riguardino la medesima materia.

Il giornalista assegnato ad una diversa testata della stessa Azienda avrà diritto al trattamento integrativo in atto presso la testata di destinazione qualora di miglior favore rispetto a quello di cui usufruiva nella testata di provenienza.

All'atto dell'assunzione ai sensi degli artt. 1, 2, 12 e 36 potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo di servizio prestato.

Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio.

Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso, neppure per intervenuti mutamenti nella direzione o nella proprietà dell'azienda. Non potrà essere sottoposto a periodo di prova il praticante che divenga professionista nella stessa azienda nella quale ha svolto il praticantato.

 

Norma particolare

Le aziende sulla base dei dati forniti dall'INPGI formuleranno previsioni sul movimento pensionistico annuale dei giornalisti occupati che, a richiesta, saranno portate a conoscenza dei comitati di redazione.

 

Situazione occupazionale

Commissione Nazionale Paritetica

 

1) È istituita dalle parti una Commissione nazionale paritetica incaricata di verificare l'andamento dell'occupazione nell'ambito della categoria giornalistica e di accertare l'entità del fenomeno della disoccupazione al fine di agevolare il riassorbimento.

La Commissione procede con periodici aggiornamenti alla formazione e tenuta di elenchi distinti dei giornalisti professionisti in stato di disoccupazione o in Cassa integrazione guadagni (CIG), che saranno trasmessi a richiesta delle aziende interessate. L'iscrizione negli elenchi avviene previo consenso dei singoli censiti.

Non possono essere iscritti negli elenchi dei giornalisti professionisti o, se inclusi, devono essere cancellati:

a) i giornalisti che, avendo uno o più rapporti continuativi ex artt.2 e 12, percepiscono un compenso globale almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario;

b) i giornalisti che godono di un trattamento pensionistico INPGI almeno pari alla retribuzione minima del redattore ordinario.

I giornalisti posti in CIG a seguito di crisi o di cessazione di attività aziendale sono iscritti in un elenco speciale; a tal fine la Commissione potrà acquisire dall'INPGI trimestralmente gli elenchi nominativi dei giornalisti disoccupati o posti in CIG che ricevono le relative prestazioni.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato protocollo D (Consultazione sindacale), i giornalisti che, cessato per qualsiasi motivo il trattamento di integrazione guadagni, restino senza occupazione, possono, a domanda, essere trasferiti nell'elenco dei giornalisti disoccupati.

Sarà formato anche un elenco di praticanti il cui rapporto di praticantato sia stato interrotto a seguito di risoluzione del rapporto con aziende editrici di quotidiani, periodici o agenzie di informazioni quotidiane per la stampa che abbiano le caratteristiche previste dall'art.27 della Legge 5 agosto 1981, n.416.

 

2) Negli elenchi sono riportati per ogni iscritto i seguenti dati:

a) provenienza aziendale, causa e data della risoluzione dell'ultimo rapporto di lavoro;

b) data di iscrizione nell'albo - elenco dei professionisti - o nel registro dei praticanti;

c) attività professionale svolta dal momento dell'iscrizione all'albo o nel registro;

d) eventuale attività professionale in atto per incarichi ex artt.2 e 12 del contratto nazionale di lavoro giornalistico o per libero esercizio dell'attività giornalistica;

e) posizione previdenziale.

La Commissione nazionale fornirà a richiesta delle aziende interessate all'assunzione dei giornalisti o praticanti iscritti negli elenchi ogni ulteriore informazione utile per la valutazione della posizione professionale e delle esperienze specifiche maturate dai singoli iscritti.

 

3) Al fine di consentire alla Commissione di valutare le possibilità di assorbimento del fenomeno della disoccupazione giornalistica, le aziende devono fornire alla Commissione stessa - per il tramite della FIEG - tutti gli elementi necessari per individuare la prevedibile domanda di lavoro giornalistico per effetto del pensionamento, delle nuove iniziative e per ogni altra eventuale causa.

Le aziende editoriali faranno pervenire trimestralmente alla Commissione nazionale paritetica FIEG ed FNSI elenchi nominativi con le rispettive qualifiche dei giornalisti professionisti e praticanti assunti e di quelli il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per qualsiasi motivo.

L'assunzione di giornalisti e praticanti disoccupati o in CIG deve essere immediatamente comunicata dalle aziende editoriali alla Commissione nazionale.

 

4) La Commissione Nazionale Paritetica ha facoltà di promuovere d'intesa con il Consiglio Nazionale dell'Ordine e con l'INPGI, nell'ambito delle rispettive competenze, tutte le indagini utili a verificare l'andamento del mercato del lavoro giornalistico con particolare riferimento all'accesso dei praticanti, all'iscrizione ed al movimento dei giornalisti professionisti, alle previsioni di pensionamento in relazione all'età anagrafica e alla posizione contributiva, all'applicazione della Legge n. 903/1977 per quanto concerne l'accesso al lavoro e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici e la loro collocazione nell'organizzazione del lavoro.

5) Le parti indicano alle aziende ed ai direttori come impegno di favorire l'assunzione, in caso di necessità, di giornalisti iscritti nell'elenco nazionale.

La Commissione Nazionale Paritetica si riunirà mensilmente per l'aggiornamento degli elenchi e per il controllo della corretta applicazione delle norme di cui al presente articolo.

 

Nota a verbale

La FIEG e la FNSI realizzeranno corsi di aggiornamento professionale per i giornalisti privi di occupazione o che non abbiano un rapporto di lavoro subordinato. A tal fine i relativi progetti, che potranno articolarsi anche in ambito regionale, verranno elaborati sulla base di criteri e modalità idonei ad assicurare anche l'utilizzazione dei fondi della Comunità Economica Europea.

 

Processi sinergici - cessazione di attività e riduzione di organici

Qualora successivamente alla realizzazione dei programmi di integrazione e di supporto di cui all'art.43 si determinino casi di cessazione dell'attività o riduzione di organici da parte delle redazioni interessate, sarà valutata in sede di confronto fra le parti interessate la possibilità di assorbimento in altre testate edite o controllate dallo stesso editore, del ricorso al blocco dell'avvicendamento, dell'applicazione del 1º comma dell'art.33 del contratto e dell'art.37 della Legge n.416 del 1981, 1º e 2º comma, della riduzione delle prestazioni straordinarie e del ricorso alle procedure di cui all'Allegato D).

 

Occupazione

In caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla FIEG e dalla FNSI, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.

Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della Legge speciale di settore 5 agosto 1981 n.416.

 

 

Art. 5

 

In tutte le imprese editrici di giornali quotidiani e nelle agenzie di informazioni quotidiane per la stampa è obbligatoria l'assunzione di giornalisti qualificati professionisti a termini degli ordinamenti sulla professione giornalistica:

a) nelle direzioni e nelle redazioni;

b) come corrispondenti negli uffici di corrispondenza da Roma, dalle capitali estere e da New York;

c) come inviati;

d) come titolari degli uffici di corrispondenza di testate che dedichino normalmente un'intera pagina alla locale cronaca cittadina.

Spetterà la qualifica di redattore oltre che ai giornalisti professionisti di cui alle lettere a), b), c), d) anche ad ogni giornalista professionista il quale faccia parte di una redazione decentrata e così pure al giornalista professionista corrispondente da capoluoghi di provincia al quale sia richiesto di fornire in modo continuativo, oltre a notizie di cronaca locale, notizie italiane o estere di carattere generale da lui elaborate.

Per redazioni decentrate dei quotidiani e dei periodici si intendono quelle istituite in località diverse dalla sede della redazione centrale che, nell'ambito delle direttive politiche e tecnico-professionali ricevute, hanno il compito di preparare con le modalità ed i criteri operativi propri delle redazioni centrali una o più pagine di cronaca locale, mediante l'elaborazione quotidiana di notizie, servizi ed inchieste nonché di provvedere alla titolazione ed all'impostazione del menabò, indipendentemente dal luogo ove il materiale viene stampato o dal mezzo tecnico con il quale viene inoltrato per la stampa. Ai giornalisti addetti alle redazioni decentrate possono essere richiesti notizie, servizi, inchieste per l'edizione nazionale.

Per redazioni decentrate delle agenzie di stampa si intendono gli uffici regionali o interregionali delle agenzie stesse.

Per uffici di corrispondenza si intendono quelli istituiti in località diverse dalla sede della redazione centrale o delle redazioni decentrate che, nell'ambito delle direttive ricevute, provvedono alla raccolta ed al coordinamento del materiale trasmesso dai vari corrispondenti ed informatori e che forniscono alla redazio