S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 11/12/2024
GIORNALISTI - TESTATE LOCALI
Testo consolidato del CCNL 11/12/2024
Per giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti in regime di lavoro subordinato
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2027
Roma, il giorno 11 dicembre 2024
tra
ANSO - Associazione Nazionale della Stampa Online, nella sua qualità di rappresentante a livello nazionale degli editori di testate giornalistiche online a carattere locale
e
FISC - Federazione Italiana Settimanali Cattolici, nella sua qualità di rappresentante a livello nazionale delle testate giornalistiche cattoliche diocesane
e
FNSI - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, nella sua qualità di Sindacato unitario dei giornalisti italiani, organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa su base nazionale della categoria giornalistica,
è stato sottoscritto
il seguente Contratto Nazionale di Lavoro Giornalistico per la regolamentazione delle prestazioni lavorative dei giornalisti professionisti e pubblicisti e dei praticanti in regime di lavoro subordinato nei casi e alle condizioni di seguito precisati.
Il presente CNLG regola il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate periodiche di informazione a diffusione locale, pubblicate anche online, purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche.
Il presente CNLG regola altresì il rapporto di lavoro di natura giornalistica svolto nelle testate di informazione esclusivamente online, che pubblicano notizie locali purché - anche singolarmente - non costituiscano network o franchising e non risultino collegate su più aree geografiche, il tutto previa autorizzazione da parte della competente Commissione paritetica nazionale, di cui al successivo art. 27.
Sono escluse dall'applicazione del CNLG le testate, comprese quelle strutturate in network o franchising, collegate (anche tramite contratti di Services o di collaborazione esterna) con aziende editrici di quotidiani o periodici nazionali o con gruppi editoriali che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo Fieg-Fnsi. Così come sono altresì escluse dall'applicazione del presente CNLG le aziende dell'emittenza radiotelevisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite "over the top" e le aziende ad esse collegate.
Le aziende editrici di testate periodiche ed online non rientranti nel perimetro sopra delineato - fatti salvi gli accordi di applicazione sottoscritti, con le Associazioni Regionali di Stampa territorialmente competenti, prima dell'entrata in vigore del presente contratto - potranno richiedere l'applicazione del presente CNLG alla Commissione paritetica nazionale contrattuale di cui al successivo art. 27, che dovrà esprimersi con parere unanime.
Le aziende, rientranti nel perimetro di applicazione di cui sopra, che applicheranno il presente CNLG dovranno comunque darne immediata comunicazione alla Commissione paritetica di cui all'art.27, a cui dovrà altresì essere fornita la comunicazione aziendale delle nuove assunzioni effettuate in vigenza del presente contratto.
La Legge su "Ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n.69" garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di Legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".
Art. 2 - ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
L'assunzione del giornalista per i rapporti previsti ai sensi del successivo art.3 deve risultare da atto scritto rilasciato al momento della sua entrata in servizio. All'atto dell'assunzione potrà essere convenuto per iscritto un periodo di prova non superiore a tre mesi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ciascuna delle parti senza preavviso e con la sola corresponsione del compenso dovuto al giornalista per il periodo del servizio prestato. Quando il rapporto sia divenuto definitivo, il servizio prestato durante il periodo di prova verrà computato a tutti gli effetti nella determinazione dell'anzianità di servizio. Il periodo di prova non è rinnovabile in alcun caso.
Il rapporto di lavoro giornalistico nelle aziende editoriali di cui all'art.1 si articola nelle seguenti qualifiche, cui è riconosciuto il trattamento minimo tabellare di cui all'allegato A):
- Collaboratore fisso
- Praticante
- Redattore - 24 mesi
- Redattore +24 mesi
- Coordinatore
Collaboratore fisso: si intende per collaboratore fisso il giornalista che, di norma, presta la sua opera all'esterno della redazione, non è tenuto ad una prestazione lavorativa quotidiana e non è vincolato all'osservanza di turni e di orari di lavoro.
Redattore (con più o meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico): si intende per redattore il giornalista, professionista o pubblicista, che presta la sua opera nella redazione con continuità, responsabilità di un servizio e vincolo di dipendenza. Sussiste continuità di prestazione allorquando il redattore assicura una prestazione continuativa non occasionale rivolta a soddisfare le esigenze formative e informative della testata. Sussiste vincolo di dipendenza allorquando l'impegno del redattore non venga meno in relazione agli obblighi legati alla specifica prestazione e alle esigenze di produzione. Sussiste responsabilità di un servizio allorquando al redattore sia affidata la responsabilità di uno specifico impegno lavorativo con carattere di continuità.
Rientra in questa qualifica il redattore web per il quale si intende un giornalista iscritto all'OdG che, oltre alla professionalità che lo contraddistingue, raccoglie una serie di ulteriori competenze tecniche proprie della redazione scritta e/o multimediale, dell'impaginazione, della titolazione, della pubblicazione, divulgazione anche a mezzo delle piattaforme social e dell'analisi dei dati degli articoli su un mezzo di informazione digitale.
Coordinatore: si intende per coordinatore il giornalista alle dirette dipendenze del direttore della testata, al quale, nell'ambito dell'organizzazione del lavoro redazionale definito dal direttore ed in funzione della dimensione della struttura giornalistica aziendale, siano affidate mansioni gerarchiche di coordinamento del lavoro redazionale, compreso il lavoro dei collaboratori e dei liberi professionisti di cui all'allegato D, o al quale sia affidata la responsabilità della progettazione editoriale.
Note a verbale
1) Le parti concordano che rientrano tra le mansioni affidabili al redattore web, per le quali devono essere impiegati giornalisti iscritti all'Albo, anche quelle del redattore digitale (web editor), che si occupa della buona leggibilità e facilita l'indicizzazione degli articoli sui motori di ricerca; del videomaker e del web imagine editor, che realizza e trasforma immagini (sia foto che video) adattandole alla pubblicazione su internet; del social media e community manager, che veicola i contenuti del giornale attraverso il canale dei differenti social network; dello sviluppatore digitale (web developer) che ricerca e sviluppa le soluzioni per incrementare performance e usabilità del sito; del web designer che si occupa del layout e stile grafico dei prodotti editoriali digitali; dell'AI editor il quale si occupa della creazione di contenuti multimediali sviluppati grazie all'uso di applicativi di intelligenza artificiale a uso giornalistico e di informazione; del fact checkingeditor (o debunker) che si occupa di utilizzare tutti gli strumenti di software e di ricerca per combattere la disinformazione sul web e verificare le fonti delle produzioni giornalistiche della testata; del data and visual editor che crea contenuti giornalistici e di informazione utilizzando applicativi e software per la gestione dei dati; dell'audio editor and moderator che si occupa di realizzare contenuti a base audio (esempio: podcast e applicazioni per assistenti vocali) nell'ambito della produzione giornalistica e di informazione della testata, ma anche di curare la moderazione delle manifestazioni della testata nell'ambito del mondo dei social audio (reti sociali a base audio), come pure nei forum digitali; del VR and AR editor il quale si occupa della realizzazione di contenuti multimediali in realtà virtuale o aumentata; del Data Journalist, il giornalista che utilizza big data e open data per realizzare ricerche e inchieste giornalistiche.
2) Nell'ambito delle mansioni del coordinatore vi è anche il coordinamento e la distribuzione, secondo gli ordini di servizio ricevuti dal direttore, del budget economico finalizzato alle produzioni giornalistiche e di informazione multimediali dei collaboratori esterni alla redazione con affidamento solo in termini di esecuzione alla cura dei redattori.
3) Le parti concordano che rientrano tra le mansioni affidabili al coordinatore quelle di creazione del flusso di lavoro in smart working tramite la progettazione, con applicativi e software dedicati, di una vera e propria redazione virtuale (anche parziale) nel caso in cui esigenze specifiche di carattere organizzativo, logistico o sanitario implichino l'uso di questi processi editoriali.
4) Le parti confermano che, ai fini del presente contratto, la norma transitoria di cui all'art.3 del cessato CNLG FNSI-USPI del 24/05/2018, si considera decaduta. Pertanto i giornalisti, professionisti o pubblicisti, che alla data del 29 ottobre 2020 avevano la qualifica di "collaboratore redazionale" (ai sensi dell'art.2 del cessato accordo FNSI-USPI del 30 marzo 2010), assumono la qualifica - ed il relativo trattamento contrattuale - di "Collaboratore fisso".
5) Le parti, infine, constatato che, ai sensi del presente art.3, il personale giornalistico è stato inquadrato in due categorie: il redattore con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico e il