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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Giornalisti - Emittenti locali

Giornalisti - Emittenti Locali

CODICE CNEL: G033

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 16/11/2022

GIORNALISTI - EMITTENTI LOCALI

 

Testo consolidato del CCNL 16/11/2022

lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva

Decorrenza: 01/01/2023

Scadenza: 31/12/2026

CCNL 16/11/2022 come modificato da:
- Accordo 12/09/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2022, addì 16 del mese di novembre, in Roma,

tra

Aeranti-Corallo

Aeranti

Associazione Corallo

e

la Federazione Nazionale della Stampa Italiana

è stato stipulato il seguente contratto nazionale di lavoro che avrà validità dal 1º gennaio 2023 al 31 dicembre 2026

 

 

RINNOVI

Accordo 12/09/2024

Verbale di stipula

 

Roma, 12 settembre 2024

 

tra

AERANTI-CORALLO,

AERANTI,

ASSOCIAZIONE CORALLO,

e

FNSI - Federazione Nazionale della Stampa Italiana,

 

PREMESSO CHE

A) il Contratto collettivo di lavoro tra Aeranti-Corallo e Fnsi - Federazione Nazionale della Stampa Italiana, stipulato in data 16 novembre 2022, regolamenta il lavoro giornalistico nelle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nelle imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali, nei gruppi di emittenti e nei consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (Syndications) e agenzie di informazione radiofonica e televisiva;

B) l'art. 37 del sopracitato CCNL prevede testualmente quanto segue: "Nel caso di infortunio sul lavoro o extra-professionale e nel caso di morte o di invalidità permanente per infarto del miocardio o ictus cerebrale non conseguente ad infortunio, tutti i giornalisti professionisti - o i loro aventi causa indicati nell'art. 4 del Regolamento di attuazione di cui al successivo art. 40, ai quali è applicato il presente contratto, e la cui retribuzione non sia inferiore a quella contrattuale di tele-radiogiornalista, nonché i praticanti hanno diritto al seguente trattamento:

a) per il caso di morte € 92.962,24;

b) per il caso di invalidità permanente totale € 108.455,95;

c) per il caso di invalidità permanente parziale, un importo proporzionale all'indennità di cui alla lettera b), in base alla constatata riduzione della capacità lavorativa.

L'indennità di cui al precedente punto a) è maggiorata del 20% se l'evento si verifica in epoca compresa tra l'inizio del rapporto contrattuale ed il compimento del trentesimo anno di età; del 50% se si verifica tra l'inizio del trentunesimo anno ed il compimento del quarantacinquesimo anno di età; del 30% se si verifica tra l'inizio del quarantaseiesimo anno ed il compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Al verificarsi, dell'evento nelle stesse epoche sopra precisate, l'indennità di cui al precedente punto b) è, invece, maggiorata rispettivamente del 50%, ovvero del 30% o del 20%.

Se al momento dell'evento il lavoratore era coniugato e/o aveva figli di età inferiore ai diciotto anni in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del predetto regolamento di attuazione, l'indennità dovuta in base ai commi precedenti, nel caso di morte o di invalidità permanente totale, é maggiorata del 10% per l'altro coniuge e per ciascuno dei figli minori suddetti, fino ad un massimo complessivo del 50% dell'indennità stessa.

Il diritto al trattamento assicurativo di cui sopra sorge per il giornalista professionista e per il praticante ed i loro aventi causa per gli infortuni che si verifichino dal giorno dell'inizio del rapporto di lavoro contrattuale e sussiste fino alla scadenza dei 15 mesi successivi alla data di cessazione del rapporto di lavoro suddetto.

L'importo dell'indennità prevista dal presente articolo sarà portato in detrazione di quella che il datore di lavoro fosse tenuto a corrispondere a titolo di risarcimento di danni nell'ipotesi di responsabilità per colpa.'';

C) l'art. 1, comma 103 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 ha disposto il trasferimento all'INPS dal 1º luglio 2022 della funzione previdenziale svolta dall'Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (Inpgi) in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria per i lavoratori dipendenti del settore, vale a dire i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica.

Per tale personale, la citata Legge ha dettato specifiche disposizioni riguardanti l'assicurazione infortuni.

In particolare, ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, per gli infortuni occorsi dal 1º gennaio 2024 e le malattie professionali denunciate dalla medesima data si applica la tutela prevista dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'Inail, di cui al DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e al D.Lgs 23 febbraio 2000, n. 38.

La tutela comprende gli infortuni avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, con il solo limite elettivo, comprese le attività prodromiche e strumentali, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni.

Sono inclusi gli infortuni in itinere.

L'assicurazione Inail si estende anche alle malattie professionali contratte nell'esercizio e a causa delle lavorazioni esercitate, ampliandosi conseguentemente la tutela per i lavoratori in questione rispetto a quella prevista dalla previgente disciplina assicurativa Inpgi, di cui al regolamento del 24 giugno 1980, che comprendeva solo i casi di infortunio per causa violenta dai quali derivasse la morte o l'inabilità permanente assoluta del giornalista, ovvero una sua inabilità permanente parziale nei limiti stabiliti dall'art. 2 del medesimo regolamento (si veda al riguardo la circolare Inail n. 53 del 6 dicembre 2023).

Non sono, invece, tutelati dall'Inail gli infortuni extraprofessionali e tutti gli eventi lesivi non avvenuti in occasione di lavoro, ossia non ricollegabili allo svolgimento dell'attività lavorativa in modo diretto o indiretto, ovvero aggravati dalla finalità lavorativa;

D) che conseguentemente si rende necessario modificare gli artt. 39 e 40 del CCNL del 16 novembre 2022 di cui al precedente punto A);

 

tutto ciò premesso
SI CONVIENE E SI STIPULA
quanto segue:

 

1) La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

[___]

 

 

Art. 1

 

Il presente CCNL regola il rapporto di lavoro tra le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva di ambito locale, nonché le imprese fornitrici di contenuti informativi operanti in ambito locale con tecnologia digitale e/o operanti attraverso canali satellitari in chiaro che non rappresentino ritrasmissione di emittenti nazionali; i gruppi di emittenti e i consorzi che effettuano trasmissioni di programmi in contemporanea (syndications); nonché le agenzie di informazione radiofonica e televisiva ed i lavoratori di cui all'art. 2 (di seguito denominati per brevità anche "tele-radiogiomalista/i" o "lavoratore/i") che prestano attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità, con vincolo di dipendenza e con gli obblighi di orario previsti dal successivo art.7.

L'Aeranti-Corallo, l'Aeranti, l'Associazione Corallo, la FNSI si danno reciprocamente atto che il presente CCNL è stato stipulato tra le organizzazioni di categoria e sindacali comparativamente più rappresentative su base nazionale per quanto riguarda il settore.

Le parti prendono atto che la Legge sull'ordinamento della professione giornalistica del 3 febbraio 1963 n. 69 garantisce l'autonomia professionale dei giornalisti e fissa i contenuti della loro deontologia professionale specificando che "è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di Legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede".

 

 

Art. 2 - QUALIFICHE E RETRIBUZIONE

 

I minimi di stipendio sono quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto per le seguenti categorie: tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; tele-radiogiornalista con più di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico; coordinatore redazionale.

a) È tele-radiogiornalista con meno di 24 mesi di attività lavorativa nel settore giornalistico colui che svolge attività giornalistica quotidiana con carattere di continuità per la produzione e elaborazione autonoma di notizie e servizi in testo e/o audio-video. Nell'organizzazione del lavoro tale soggetto è impegnato ad utilizzare, nell'ambito della propria attività, tutti i mezzi tecnici ed informatici propri dell'informazione radiotelevisiva. 

b) È tele-radiogiornalista con oltre 24 mesi di attività ne

Indice analitico

Verbale di stipula
Art. 1
Art. 2 - QUALIFICHE E RETRIBUZIONE
Art. 3 - AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITÀ
Art. 4 - CONTRATTI A TERMINE
Art. 5 - ASSUNZIONE E PERIODO DI PROVA
Art. 6 - DIRETTORE
Art. 7 - ORARIO DI LAVORO
Art. 8 - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 9 - RIPOSO SETTIMANALE
Art. 10 - FESTIVITÀ
Art. 11 - LAVORO NOTTURNO
Art. 12 - LAVORO DOMENICALE, FESTIVO E NOTTURNO MAGGIORAZIONI
Art. 13 - RAPPORTI PLURIMI
Art. 14 - MODIFICHE, CESSIONE E PUBBLICAZIONE DI ARTICOLI
Art.15 - LAVORO PART-TIME
Art. 16 - CESSIONE SERVIZI
Art. 17 - TREDICESIMA MENSILITÀ
Art. 18 - INDENNITÀ REDAZIONALE
Art. 19 - TRASFERIMENTO
Art. 20 - FERIE - PERMESSI STRAORDINARI ASPETTATIVA - PERMESSI SINDACALI
Art. 21 - MATRIMONIO, UNIONE CIVILE E MATERNITÀ
Art. 22 - MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 23 - SERVIZIO MILITARE
Art. 24 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 25
Art. 26 - PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA E CESSAZIONE
Art. 27 - INDENNITÀ IN CASO DI MORTE
Art. 28 - LIMITI DI ETÀ
Art. 29 - RAPPRESENTANZA SINDACALE
Art. 30 - RAPPORTO TRA INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Art. 31 - TRATTENUTA DELLE QUOTE SINDACALI E DELLA QUOTA DI SERVIZIO
Art. 32 - COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE
Art. 33 - COLLEGIO PER LE CONCILIAZIONI DELLE CONTROVERSIE
Art. 34 - PRATICANTI
Art. 35 - LEGITTIMI MOTIVI DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
Art. 36 - REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
Art. 37 - ASSICURAZIONE INFORTUNI
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41 - PRESTAZIONI PREVIDENZIALI INTEGRATIVE
Art. 42 - ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Art. 43 - INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
Art. 44 - NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE
Art. 45
Art. 46 - VALIDITÀ E DURATA
Allegato A - TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO
Allegato B - PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONE SINDACALE NEI CASI DI CESSAZIONE, RIORGANIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE, STATO DI CRISI
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA