CCNL in vigore
GAS E ACQUA - Aziende Municipalizzate
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-11-1995
Lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate degli acquedotti e dalle aziende municipalizzate del gas
Decorrenza 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 parte normativa 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 parte economica
Addì, 17-11-1995 in Roma
tra la Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (FEDERGASACQUA)
e la FNLE (CGIL); la FLERICA (CISL); la UILSP (UIL)
è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2-8-1991 e scaduto - con i successivi accordi integrativi e/o modificativi - il 31-12-1994.
Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi tecnologici a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società ed enti che aderiscono alla FEDERGASACQUA uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese.
Le Parti dichiarano pertanto che il presente contratto collettivo, concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le Parti definito e va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini ed alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile per garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti.
Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i due principali settori cui esso si applica vivono un momento particolarmente delicato ed importante: in particolare, per motivi illustrati nella Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi servizi energetici deve completare la propria diversificazione ed integrazione ed affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio; mentre il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione della Legge 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo dei soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti nuovi.
Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo, che dia impulso all'applicazione della Legge n. 36/94, superando ritardi ed incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei servizi stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore.
Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale e locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con livelli qualitativi allineati alle normative europee, da parte di imprese industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in ambiti territoriali ottimali.
Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare, in tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta che indotta, ed in particolare lo sviluppo di professionalità altamente qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi.
In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede il mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime più prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e Regioni sapranno dare all'attuazione della Legge 36/94 (5 anni rappresentano un'ipotesi realistica).
Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata, le Parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap" lo strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari ritorni finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema, unitamente ad un costo del lavoro controllato, rappresenta perciò condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore.
Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si realizzi con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica del Paese, è il controllo dei costi; ed una condizione essenziale perché le imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere in questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività dei costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano nello stesso "mercato", a parità di standards di qualità del servizio erogato ed in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore.
Considerata la natura economica ed imprenditoriale dei soggetti gestori, siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente contratto collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi.
Le Parti si impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e con provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi la trasformazione degli enti pubblici non economici in soggetti imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni) ed il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro ed alla applicazione del presente contratto.
Per quanto concerne il settore energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che la politica tariffaria e l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del metano, specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale.
Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di diversificazione ed integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione, il teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed attuare interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per garantire la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso ai servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano ed all'utilizzazione razionale ed economica delle apparecchiature.
Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d. servizi "post-contatore", coordinati ed incentivati da adeguate iniziative a livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con opportune azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini utenti.
In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici nel campo energetico, la FEDERGASACQUA, la FENL/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano che le imprese possano trarre dal nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per l'ottimizzazione dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la giusta remunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti.
Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa che promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate con successo in molte aziende associate alla FEDERGASACQUA; si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne la diffusione ed auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto tra gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il servizio secondo le attese dei fruitori dello stesso.
La FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato dalla Legge n. 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione dei servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle trasformazioni in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società per azioni a prevalente capitale pubblico; considerano quest'ultima una forma particolarmente idonea a fronte di strutture proprietarie complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari, di diversificazione ed espansione territoriale dell'attività aziendale; auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato diffuso degli utenti e dei dipendenti.
Art. 1 - Livelli di contrattazione
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale d lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
- l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
- il sistema di classificazione dei lavoratori;
- la durata dell'orario di lavoro;
- la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare;
- la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.
Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.
Contrattazione aziendale
Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23-7-1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 40 del presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti esclusivamente a parametri di produttività /reddittività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) [1], eventualmente assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha natura quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
1. orario di lavoro (art. 23, punto 2, 1 comma; punto 3, commi 3, 6 e 7);
2. servizio di reperibilità (art. 24, comma 4);
3. turni di lavoro (art. 25, punto 1, 2 comma e lett. d);
4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, 6º comma);
5. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
6. indennità di trasferta (art. 41, lett. c);
7. indennità di guida (art. 41, lett. g e ultimi tre commi);
8. indennità agli addetti alla clorazione art. 41, lett. h e ultimi tre commi);
9. indennità di galleria (art. 41, lett. i);
10. indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. l e ultimi tre commi);
11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. m e ultimi tre commi);
12. mense aziendali (art. 42, 1 comma);
13. normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello.
Le parti individuano nella R.S.U. il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti due commi e richiamano le procedure di cui al seguente articolo 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2.
Note: [1] Da qui in poi verrà utilizzato nel testo il solo termine abbreviato R.S.U.
Art. 2 - Procedure di relazioni sindacali
Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23-7-1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standards dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29-9-1994 e dell'accordo di categoria 23-2-1995 [1] , assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla rivendicazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.
Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla R.S.U. e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL
1. Livello Nazionale
A) Informazione e consultazione
Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERGASACQUA e le OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente articolo 3.
Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.
B) Contrattazione
Procedura di Rinnovo del CCNL - 1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse.
2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti, va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23-7-1993.
5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicata alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
a) Informazione - L'azienda trasmette alla R.S.U. i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della R.S.U. può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
b) Consultazione - L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti agli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la R.S.U. da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la R.S.U. può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale - Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera b).
c) Contrattazione - In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993.
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte (azienda ovvero R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla R.S.U. e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della R.S.U.
Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
d) Verifica - Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
Note: [1] Vedi allegato 2 al presente CCNL
Art. 3 - Diritti di informazione e consultazione
Livello Nazionale
a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
- ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle Aziende previste dalla legislazione vigente;
- sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità di settore, struttura sistemi tariffari);
- politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie ed ai livelli di investimento;
- legislazione del lavoro;
- mercato del lavoro e politiche formative;
- dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore, con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
- norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
- pari opportunità;
- problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
- risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
b) Osservatorio Nazionale
1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale del 14-1-1994 con l'obiettivo di supportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, ed in generale le problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della Legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla Legge n. 428/90.
Riguardo alla formula della spa debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso in genere.
Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche ed alle analisi sui temi tra le Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione-consultazione annuale, di cui al precedente punto a).
3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle Parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei servizi delle Aziende, allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato.
Livello aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione [1] della R.S.U., assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:
- andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla Legge di riforma del settore;
- volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
- programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi;
- politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati;
- linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
- dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
- indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della Legge 10-4-1991 n. 125 in tema di pari opportunità;
- standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini di consultazione preventiva della R.S.U., con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
- programmi di sviluppo occupazionale;
- programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizio o attuazione di politiche di decentramento;
- programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali;
- criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità;
- programmi formativi collettivi di particolare interesse;
- criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalle disposizioni di Legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale scoiale e alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere.
Note: [1] L'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva o consuntiva a seconda dei temi.
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento alla Legge n. 1369 del 23-10-1960, alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 626/94.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso dell'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal 7 comma della Premessa Politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte.
Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonché al rapporto tra servizio, qualità e costi economici.
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai fini enunciati nei tre commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL
Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla Legge 9-12-1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla Legge 10-4-1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della Legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della Legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. a), 2 comma del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla Legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
CAPITOLO II - Il contratto collettivo di lavoro
Art. 6 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Aziende speciali, Consorzi, altri Enti pubblici economici e Società di capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi di distribuzione del gas ed in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla FEDERGASACQUA, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari.
Il presente Contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente Contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente Contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Nota a verbale - In relazione alla attuale fase di trasformazione ai sensi della L. n. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina dei rapporto di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla Legge n. 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc.
Art. 7 - Inscindibilità ed incumulabilità del contratto - Successione dei contratti
Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile né in totale né in parte con alcun altro trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme definite ed applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti [1].
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Note: [1] Vedi punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali; art. 23 punto 2, 6 comma etc.
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali e riportate nel comma successivo, il presente contratto decorre dal 1-1-1995 al 31-12-1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio ha vigore fino a tutto il 31-12-1996, mentre il secondo biennio, sempre fatte salve le specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1-1-1997.
I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza specifica dalle seguenti date:
- dal 1-1-1996
art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso sostitutivo dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione);
- dal 1-3-1996
art. 57, lett. b, punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa).
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla FEDERGASACQUA o dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
CAPITOLO III - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 9 - Assunzione del personale
Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle norme legislative vigenti in materia di collocamento privato nonché alle norme previste nel presente contratto [1].
Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art. 3, l'azienda provvede a fornire alla R.S.U. comunicazione semestrale sul totale delle assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia.
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un Istituto specilizzato di diritto pubblico per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibita.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonché il relativo inquadramento;
c) trattamento economico iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano, la località compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore deve fissare la propria residenza.
Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola media superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello C1, fatte salve le disposizioni in materia di formazione e lavoro e quanto previsto in materia di classificazione.
In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai nuovi assunti ai quali si richiedano particolari esperienze lavorative un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi.
Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia di inquadramento, l'azienda che assume un lavoratore dipendente di altra azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di lavoro può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della Legge n. 223/1991, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1, non operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di personale appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli di classificazione ex art. 15 del CCNL: area Q, area A, impiegati di concetto di area B e livello C1 dell'area C, nonché personale per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.
Chiarimento a verbale - Le aziende speciali ed i consorzi ex artt. 22 e 25 Legge 142/90 procedono all'assunzione del personale con le modalità di cui al presente art. 9, salve le norme di Legge speciale di cui siano eventualmente destinatari in modo espresso; ove l'Azienda e/o il Consorzio procedano ad assunzioni attraverso la selezione pubblica [2], l'azienda provvede alla diffusione di un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione e le notizie utili per i partecipanti.
Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione di selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al suddetto avviso, le modalità di svolgimento della selezione e di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne la realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione dei titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvede alla effettuazione della selezione, direttamente o delegandone l'esecuzione (anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle risultanze finali ed agli adempimenti connessi.
La Commissione è costituita dal Direttore dell'azienda o da un dirigente suo delegato, che la presiede, e da un massimo di due esperti, interni o esterni all'azienda, forniti di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonché di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale; non possono in nessun caso far parte della Commissione gli amministratori dell'azienda e comunque coloro che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali designati dalle organizzazioni sindacali.
Ai componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda, viene attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento aziendale.
Dopo la formazione della commissione, qualora un componente della stessa sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione può disporre la prosecuzione dei lavori, purché sia presente la maggioranza dei componenti.
Note:
[1] Per le aziende speciali ed i consorzi vedi Chiarimento a verbale riportate in calce al presente articolo.
[2] La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito delle modalità di assunzione da parte di aziende speciali, individua procedure del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui al presente articolo, che rappresenta un procedimento di natura convenzionale e privata, disciplinato dal presente contratto nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato.
Art. 10 - Assunzione a termine
In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della Legge 18-4-1962, n. 230 e del DPR 7-10-1963, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della Legge n. 56 del 28-2-1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della Legge n. 230 del 1962, nei seguenti altri casi:
1. per coprire le necessità straordinarie derivanti dall'assunzione da parte dell'azienda di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
2. per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la Legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.
Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma non può superare il limite del 3% del personale in forza al 1 gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di Legge nei casi da queste previste, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 Legge 28-2-1987 n. 56.
Art. 11 - Apprendistato - Contratto di formazione e lavoro
A) Apprendistato
Per l'apprendistato si applicano le disposizioni delle leggi e del Regolamento vigenti in materia.
B) Contratto di formazione e lavoro
Dichiarazione congiunta - Le Parti firmatarie del presente CCNL, considerato che la materia in oggetto è attualmente all'esame del Parlamento per una sua nuova regolamentazione, si impegnano a riesaminare le questioni connesse non appena concluso l'iter parlamentare.
Art. 12 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale ed anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed azienda, viene prestato non saltuariamente, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato con prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orrizzontale) ovvero con prestazione lavorativa su parte della settimana del mese o in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale).
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno, tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5 della Legge n. 863/1984.
Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
Le domande del personale in servizio, che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debbono essere inoltrate alle aziende, che valutano le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni;
2) lavoratori studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 330;
3) comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze del servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per tutte le categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti:
- lavoratori che prestano servizio in turno;
- lavoratori che operano in squadra;
- lavoratori che svolgono funzioni di sovraintendenza o di coordinamento di altri lavoratori.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata e comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori a mesi dodici.
Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova.
Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato, il ritono a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato dall'azienda.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può essere presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a trasformare il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa viene valutato dall'azienda informata la R.S.U., sulla base delle esigenze di servizio.
C) Trattamento economico e normativo
Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione.
Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera.
Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione.
In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Le corresponsioni ultramensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) sono erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa.
L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in tempo pieno.
L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata.
Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
Per gli istituti giuridico - normativi non aventi contenuto o riflesso economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
Per il trattamento di fine rapporto vale quanto previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o la Pubblica Amministrazione (Enti Previdenziali ecc.) dovessero apportare all'attuale normativa.
Il lavoratore assunto in servizio a tempo parziale è soggetto ad un periodo di prova.
Tale periodo di prova è fissato da un minimo di mese ad un massimo di tre mesi di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati nelle aree D, C e B; per i lavoratori inquadrati nell'area A tale periodo è elevato da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi di servizio effettivamente prestato; per i lavoratori inquadrati nell'area Quadri il suddetto periodo non può essere inferiore a sei mesi di servizio effettivamente prestato.
Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del precedente art. 10 per un periodo superiore a tre mesi può essere sottoposto a un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto ecomunque non superiore a un mese.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 CC con decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima.
Durante il periodo di prova che superi il minimo suindicato, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
La retribuzione del lavoratore in prova è quella fissata dal presente contratto per il livello cui il lavoratore stesso è assegnato.
Al lavoratore in prova spettano anche gli emolumenti accessori della retribuzione, come l'indennità di mensa ed altre eventuali indennità connesse alle mansioni effettivamente svolte.
Trascorso il periodo minimo sopra indicato, qualora avvenga il recesso dal rapporto, viene corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il recesso si verifichi entri la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora il recesso avvenga per iniziativa del lavoratore prima della scadenza del periodo minimo, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, il lavoratore passa di diritto effettivo a tutti gli effetti del presente contratto.
In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 13 del presente contratto.
L'anzianità del dipendente si computa ad anni senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti.
Le eventuali frazioni di anno residue sono computate a mesi; le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
L'anzianità effettiva è aumentata dell'anzianità convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalità e nelle misure stabilite dalla relativa normativa [1].
Le particolari anzianità convenzionali già concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente hanno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
Note: [1] Vedi allegato 8.
CAPITOLO IV - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 15 - Classificazione del personale
La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.
1. Definizione di area
L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche:
1. l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;
2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso;
3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
4. a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento;
5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria;
7. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.
2. Criteri di classificazione
L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori:
- ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;
- modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
- responsabilità e finalità della stessa;
- gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo;
- conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione.
L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali.
Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
Attività
Tecnica
- produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento di materiali ed energia;
- distribuzione: attività di vettoriamente del prodotto dalla produzione all'utenza;
- lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di impianti;
- progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo - gestionale
- amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali;
- personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente;
- utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno.
Ausiliaria
- logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;
- sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati;
- pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e di controllo della loro attuazione.
Servizi
- servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, infermieri, autisti, protocollo.
3. Declaratorie e profili
AREA QUADRI
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda;
- opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa;
- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale.
I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q e QS.
L'ulteriore livello QS potrà essere riconosciuto in presenza di caratteristiche quali:
- pluralità dei servizi gestiti;
- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso;
- complessità ed articolazione delle strutture tecnico organizzative gestite;
- ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.
AREA A
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono approfondite conoscenze teoriche corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 e A3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO A1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali, con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione.
Esempi di profili
Responsabile di area gestionale-specialistica
Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina e sovraintende, le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali. Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le strutture aziendali interessate.
Responsabile di area tecnica
Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio e/o manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'ottimizzazione nella realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso lo sviluppo di studi e soluzioni innovative.
Responsabile laboratorio chimico
Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui coordina i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale. Sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonché alla verifica dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti.
Responsabile di progettazione
Lavoratore che svolge attività inerenti all'elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnico-economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budget degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti.
Responsabile sistema informatico
Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi, ed assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico, in linea con gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento per nuovi servizi.
Responsabile area tecnica (es.: potabilizzazione/depurazione)
Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque destinate ad uso potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'organizzazione e/o l'istituzione delle attività necessarie al mantenimento degli impianti al massimo della potenzialità quali-quantitativa ed il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque.
LIVELLO A2
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative di particolare importanza in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico.
Esempi di profili
Responsabile di area amministrativa/finanziaria
Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione e sviluppo, nel proprio settore di appartenenza garantendone l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle normative vigenti, l'adozione e la realizzazione dei conseguenti provvedimenti, garantendo l'integrazione con le strutture aziendali interessate.
Responsabile utenza
Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e sviluppo, al personale addetto alle attività connesse al processo di fatturazione all'utenza, di rilevazione dei consumi, di stipula dei contratti, informazione, reclami, verifica e riscontro degli incassi e conseguente recupero crediti. Cura reports periodici e predispone analisi e dati per studi tariffari e di mercato.
Responsabile comunicazione aziendale
Lavoratore che definisce il piano della comunicazione aziendale verso l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità di comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali.
Responsabile studi di mercato e tariffari
Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e dati su situazioni e tendenze di mercato, necessari per la definizione del piano vendite e per l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali, di cui analizza andamenti periodici e risultati globali.
Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi e delle tariffe dei servizi erogati.
Progettista di sistemi impiantistici
Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonché di pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di soluzioni integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento con altre funzioni interne o esterne all'Azienda.
Responsabile controllo di gestione
Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e budgets annuali verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi.
Responsabile direzione lavori
Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle attività relative al controllo del rispetto delle norme di capitolato speciale, alla progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei libri obbligatori di DL, nonché alla contabilità dei lavori, alla revisione dei prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali.
Responsabile sistema operativo e hardware
Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un centro elaborazione dati di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro.
LIVELLO A3
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico.
Esempi di profili
Assistente direzione lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Partecipa (ad es. collaborando con l'Ufficio Tecnico, con il Direttore dei lavori, ecc.) alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali.
Responsabile promozione
Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in coerenza con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere promozionale, fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite.
Analista E.D.P.
Lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parti di esso.
Sistemista hardware
Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e mantenimento dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware alle esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta di nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti.
Responsabile sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione del personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali.
AREA B
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
- opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività;
- ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata;
- si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità.
Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi.
L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO B1
Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzata da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico, che richiede l'ausilio di tecnologie avanzate ed innovative.
Esempi di profili
Assistente lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, dell'effettuazione dei lavori, gestendo le risorse affidate ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale. Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa contabilità.
Esperto analisi chimiche
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, provvedendo all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo di apparecchiature anche ad elevata tecnologia; individua le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione delle analisi e ne verifica i risultati.
Esperto gestione e/o amministrazione del personale
Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di Legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori.
Esperto controllo di gestione
Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e rilevazione degli scostamenti al fine di pervenire a situazioni consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e finanziaria e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, etc.
Esperto amministrativo e finanziario
Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziaria, anche coordinando altri lavori. Cura le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di Legge e contrattuali. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, etc.
LIVELLO B2
Vi appartiene il personale che svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza in relazione all'unità organizzativa o all'impianto.
Esempi di profili
Coordinatore di squadre operative polivalenti
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza e/o di rilevante importanza.
Coordinatore di squadre polivalenti di manutenzione
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione (meccanica, saldature, macchine utensili, etc.). Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o di rilevante importanza.
Strumentista elettronico
Lavoratore che provvede alla realizzazione e al cablaggio di componenti elettronici, alla manutenzione e al montaggio della strumentazione, inclusi messa a punto, messa in opera, ecc.
Assistente tecnico impianti
Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti e/o reti, ha la sovraintendenza ed il coordinamento del personale addetto alla conduzione e/o alla manutenzione, rilevando ed analizzando i parametri caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di regime. Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche da adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio.
Tecnico addetto sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazioni per la sicurezza ed igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente ed all'adempimento degli obblighi aziendali.
Sportellista polivalente esperto
Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza, effettuando attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede alla rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi, tariffe, bollette e contratti.
Programmatore senior
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi a tutte le procedure aziendali e predispone la relativa documentazione.
Esperto amministrativo
Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede alla gestione dei fatti inerenti all'unità di appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei dati per la definizione delle situazioni aziendali e per la predisposizione della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori.
Preventivista/Progettista
Lavoratore che svolge attività di progettazione/prevenzione, di massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei lavori, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione anche finalizzati ad interventi di allacciamento particolarmente complessi.
Responsabile sala macchine o capo operatore
Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo e alla gestione dei programmi applicativi, coordinando l'attività degli operatori. Sovraintende la gestione di materiali e attrezzature del centro elaborazione dati.
LIVELLO B3
Vi appartiene il personale che svolge attività operative e/o specialistiche e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavori.
Esempi di profili
Capo squadra operativa polivalente rete
Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e che, entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
Capo squadra polivalente di manutenzione
Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre ed assicura l'esecuzione di lavori di meccanica, saldatura, macchine utensili, etc.; entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
Specialista di officina o laboratorio tecnologico
Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue e/o coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di carpenteria, assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali e/o di componenti elettronici.
Sportellista polivalente
Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie all'utenza relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i relativi reclami.
Approvvigionatore
Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta ed acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori ed alle procedure per le gare di appalto.
Specialista amm