S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 12/10/1999, si rinvia al CCNL "Gas e Acqua"
CCNL del 17/11/1995
GAS E ACQUA - Aziende Municipalizzate
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-11-1995
Lavoratori dipendenti dalle aziende municipalizzate degli acquedotti e dalle aziende municipalizzate del gas
Decorrenza 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 parte normativa 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 parte economica
Addì, 17-11-1995 in Roma
tra la Federazione italiana imprese pubbliche gas, acqua e varie (FEDERGASACQUA)
e la FNLE (CGIL); la FLERICA (CISL); la UILSP (UIL)
è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2-8-1991 e scaduto - con i successivi accordi integrativi e/o modificativi - il 31-12-1994.
Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi tecnologici a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società ed enti che aderiscono alla FEDERGASACQUA uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese.
Le Parti dichiarano pertanto che il presente contratto collettivo, concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le Parti definito e va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini ed alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile per garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti.
Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i due principali settori cui esso si applica vivono un momento particolarmente delicato ed importante: in particolare, per motivi illustrati nella Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi servizi energetici deve completare la propria diversificazione ed integrazione ed affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio; mentre il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione della Legge 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo dei soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti nuovi.
Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo, che dia impulso all'applicazione della Legge n. 36/94, superando ritardi ed incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei servizi stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore.
Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale e locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con livelli qualitativi allineati alle normative europee, da parte di imprese industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in ambiti territoriali ottimali.
Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare, in tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta che indotta, ed in particolare lo sviluppo di professionalità altamente qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi.
In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede il mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime più prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e Regioni sapranno dare all'attuazione della Legge 36/94 (5 anni rappresentano un'ipotesi realistica).
Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata, le Parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap" lo strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari ritorni finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema, unitamente ad un costo del lavoro controllato, rappresenta perciò condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore.
Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si realizzi con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica del Paese, è il controllo dei costi; ed una condizione essenziale perché le imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere in questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività dei costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano nello stesso "mercato", a parità di standards di qualità del servizio erogato ed in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore.
Considerata la natura economica ed imprenditoriale dei soggetti gestori, siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente contratto collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi.
Le Parti si impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e con provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi la trasformazione degli enti pubblici non economici in soggetti imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni) ed il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro ed alla applicazione del presente contratto.
Per quanto concerne il settore energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che la politica tariffaria e l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del metano, specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale.
Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di diversificazione ed integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione, il teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed attuare interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per garantire la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso ai servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano ed all'utilizzazione razionale ed economica delle apparecchiature.
Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d. servizi "post-contatore", coordinati ed incentivati da adeguate iniziative a livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con opportune azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini utenti.
In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici nel campo energetico, la FEDERGASACQUA, la FENL/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano che le imprese possano trarre dal nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per l'ottimizzazione dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la giusta remunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti.
Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa che promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate con successo in molte aziende associate alla FEDERGASACQUA; si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne la diffusione ed auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto tra gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il servizio secondo le attese dei fruitori dello stesso.
La FEDERGASACQUA, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato dalla Legge n. 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione dei servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle trasformazioni in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società per azioni a prevalente capitale pubblico; considerano quest'ultima una forma particolarmente idonea a fronte di strutture proprietarie complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari, di diversificazione ed espansione territoriale dell'attività aziendale; auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato diffuso degli utenti e dei dipendenti.
Art. 1 - Livelli di contrattazione
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale d lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
- l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
- il sistema di classificazione dei lavoratori;
- la durata dell'orario di lavoro;
- la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare;
- la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.
Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.
Contrattazione aziendale
Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23-7-1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 40 del presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti esclusivamente a parametri di produttività /reddittività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (R.S.U.) [1], eventualmente assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha natura quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
1. orario di lavoro (art. 23, punto 2, 1 comma; punto 3, commi 3, 6 e 7);
2. servizio di reperibilità (art. 24, comma 4);
3. turni di lavoro (art. 25, punto 1, 2 comma e lett. d);
4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, 6º comma);
5. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
6. indennità di trasferta (art. 41, lett. c);
7. indennità di guida (art. 41, lett. g e ultimi tre commi);
8. indennità agli addetti alla clorazione art. 41, lett. h e ultimi tre commi);
9. indennità di galleria (art. 41, lett. i);
10. indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. l e ultimi tre commi);
11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. m e ultimi tre commi);
12. mense aziendali (art. 42, 1 comma);
13. normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed espressamente demandate alla contrattazione di secondo livello.
Le parti individuano nella R.S.U. il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti due commi e richiamano le procedure di cui al seguente articolo 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2.
Note: [1] Da qui in poi verrà utilizzato nel testo il solo termine abbreviato R.S.U.
Art. 2 - Procedure di relazioni sindacali
Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23-7-1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standards dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le R.S.U., costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29-9-1994 e dell'accordo di categoria 23-2-1995 [1] , assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla rivendicazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.
Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla R.S.U. e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL
1. Livello Nazionale
A) Informazione e consultazione
Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERGASACQUA e le OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente articolo 3.
Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.
B) Contrattazione
Procedura di Rinnovo del CCNL - 1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse.
2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti, va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23-7-1993.
5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL-CGIL/CISL/UIL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23-7-1993, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicata alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
a) Informazione - L'azienda trasmette alla R.S.U. i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della R.S.U. può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
b) Consultazione - L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti agli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la R.S.U. da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la R.S.U. può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale - Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera b).
c) Contrattazione - In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993.
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte (azienda ovvero R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla R.S.U. e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della R.S.U.
Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
d) Verifica - Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
Note: [1] Vedi allegato 2 al presente CCNL
Art. 3 - Diritti di informazione e consultazione
Livello Nazionale
a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
- ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle Aziende previste dalla legislazione vigente;
- sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità di settore, struttura sistemi tariffari);
- politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie ed ai livelli di investimento;
- legislazione del lavoro;
- mercato del lavoro e politiche formative;
- dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore, con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
- norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
- pari opportunità;
- problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
- risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
b) Osservatorio Nazionale
1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale del 14-1-1994 con l'obiettivo di supportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, ed in generale le problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della Legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla Legge n. 428/90.
Riguardo alla formula della spa debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso in genere.
Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche ed alle analisi sui temi tra le Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione-consultazione annuale, di cui al precedente punto a).
3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle Parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei servizi delle Aziende, allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato.
Livello aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione [1] della R.S.U., assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:
- andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla Legge di riforma del settore;
- volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
- programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi;
- politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati;
- linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
- dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
- indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della Legge 10-4-1991 n. 125 in tema di pari opportunità;
- standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini di consultazione preventiva della R.S.U., con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
- programmi di sviluppo occupazionale;
- programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizio o attuazione di politiche di decentramento;
- programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali;
- criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità;
- programmi formativi collettivi di particolare interesse;
- criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla R.S.U. e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalle disposizioni di Legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, R.S.U. e corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale scoiale e alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere.
Note: [1] L'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva o consuntiva a seconda dei temi.
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti, con particolare riferimento alla Legge n. 1369 del 23-10-1960, alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 626/94.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso dell'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal 7 comma della Premessa Politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte.
Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonché al rapporto tra servizio, qualità e costi economici.
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai fini enunciati nei tre commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL
Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla Legge 9-12-1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla Legge 10-4-1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della Legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle R.S.U. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale.
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della Legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. a), 2 comma del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità.
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione.
In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla Legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori.
CAPITOLO II - Il contratto collettivo di lavoro
Art. 6 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Aziende speciali, Consorzi, altri Enti pubblici economici e Società di capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi di distribuzione del gas ed in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla FEDERGASACQUA, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari.
Il presente Contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente Contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali.
Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente Contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici).
Nota a verbale - In relazione alla attuale fase di trasformazione ai sensi della L. n. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina dei rapporto di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla Legge n. 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc.
Art. 7 - Inscindibilità ed incumulabilità del contratto - Successione dei contratti
Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile né in totale né in parte con alcun altro trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme definite ed applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti [1].
Le parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore.
Note: [1] Vedi punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali; art. 23 punto 2, 6 comma etc.
Art. 8 - Decorrenza e durata del contratto
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti Sociali 23-7-1993, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali e riportate nel comma successivo, il presente contratto decorre dal 1-1-1995 al 31-12-1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio ha vigore fino a tutto il 31-12-1996, mentre il secondo biennio, sempre fatte salve le specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1-1-1997.
I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza specifica dalle seguenti date:
- dal 1-1-1996
art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso sostitutivo dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione);
- dal 1-3-1996
art. 57, lett. b, punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa).
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima