S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/07/1997, si rinvia al CCNL "Gas e Acqua"
CCNL del 04/05/1995
GAS - Aziende private
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04-05-1995
Lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas
Decorrenza 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 parte normativa 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 parte economica
L'anno 1995, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas,
tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas (A.N.I.G.), la Consociazione Nazionale delle Piccole Industrie del Gas (CO.N.P.I.GAS)
e la F.N.L.E.-C.G.I.L., la F.L.E.R.I.C.A.-C.I.S.L. la U.I.L.S.P.-U.I.L.
a conclusione delle trattative intercorse è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 16-7-1991, secondo quanto contenuto nell'ipotesi di accordo 29-3-1995 e come risulta dal testo seguente.
L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP, quali firmatarie del presente contratto, convengono che il servizio dell'erogazione del gas, il servizio idrico integrato ed altri servizi forniti ed esercitati dalle Società sono da considerarsi di preminente interesse per la collettività e come tali necessitano di una gestione sicura, efficiente ed economica.
Le Parti, nel far proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-1993, si danno atto reciprocamente della volontà di impostare la gestione del presente contratto in un'ottica di una sempre maggior partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, al fine di perseguire efficienza, efficacia, qualità del servizio e produttività, che consentano alle imprese associate di mantenere livelli di competitività rispondenti alle esigenze mutevoli del mercato, in linea con adeguate economie di scala a livello europeo, nel rispetto di un corretto rapporto con l'ambiente e con i clienti.
In coerenza con le disposizioni legislative sul riassetto delle autonomie locali, le aziende associate confermano la precisa volontà di muoversi verso la definizione di realtà pluriservizi che, agendo in contesti territoriali omogenei, favoriscano la fornitura di servizi sempre più rispondenti alle attese dei clienti.
In relazione alle recenti normative in materia, le Parti, consapevoli della rilevanza che le risorse idriche assumeranno dal punto di vista sia strategico che economico, convengono di proseguire sulla strada della diversificazione per conseguire la completa integrazione dei settori interessati, attraverso regimi di flessibilità e crescenti livelli di soddisfazione dei clienti.
In tale contesto si auspica che il CCNL costituisca l'elemento unificante per queste tipologie di servizi gestiti da società aderenti alla Confindustria, che oggi si riferiscono ad altre aree contrattuali.
Per quanto concerne gli appalti in essere per attività ricorrenti e non saltuarie, l'ANIG dichiara che le aziende, anche in relazione alle dimensioni dei singoli esercizi, esprimono l'intendimento ad operare per una oggettiva loro limitazione nel rispetto delle regolamentazioni in atto.
Protocollo sulle relazioni industriali
Le Parti, consapevoli che per rispondere positivamente ai processi di trasformazione sia necessario assumere quale valore politico la scelta di un ruolo attivo dei lavoratori, in rapporto ai problemi di sviluppo, qualità, professionalità, produttività, efficienza ed efficacia del servizio, e che le aziende confermano la volontà di proseguire sulla via del coinvolgimento dei dipendenti, convengono sulla necessità di sviluppare un processo di innovazione delle relazioni industriali attraverso la costituzione di un Osservatorio che procederà altresì a:
1. analisi delle problematiche generali connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della Legge .n. 36/1994;
2. esame, in via generale, delle problematiche connesse all'individuazione delle tendenze di sviluppo del settore ed all'evoluzione del mercato europeo.
Le Parti, inoltre, considerato lo scenario anche europeo nel quale gli attori sociali dovranno operare, condividono l'opportunità di favorire un sistema di moderne ed efficaci relazioni industriali, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e l'analisi dei possibili percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
In tale logica, a fronte di un contesto in evoluzione sempre più rapida ed orientato alla diversificazione delle aziende in nuovi servizi, saranno sviluppate relazioni tra le aziende e le OO.SS. dei lavoratori, con lo scopo di armonizzare gli interessi delle Parti con le esigenze dei clienti nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi normativi - contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in riferimento alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del Mercato Unico Europeo, l'ANIG e le OO.SS.LL. condividono di demandare all'Osservatorio nazionale la competenza di effettuare analisi comparate sulle seguenti tematiche principali:
- mercato del lavoro e flessibilità normative;
- produttività del lavoro;
- strutture e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi;
- sistemi di inquadramento;
- problematiche relative all'inserimento dei portatori di handicap nei luoghi di lavoro;
- sicurezza, igiene ambientale e del lavoro;
- innovazioni tecnologiche.
Annualmente verrà prodotta una relazione tecnica-ricognitiva sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Fermo restando che competono all'ANIG eventuali compiti di segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.
Le Parti, anche in relazione alle risultanze emergenti dal rapporto e dai lavori dell'Osservatorio, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, valuteranno l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione, verifica/contrattazione secondo i livelli di competenza per materia e territorio previsti dalla disciplina contrattuale.
Protocollo di attuazione del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale prevista negli artt. 67 - 68 - 70 del CCNL ANIG del 16-7-1991 con quanto previsto dal DLgs n. 626/1994, le aziende associate ANIG e le OO.SS. FNLE - FLERICA - UILSP, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, funzioni e prerogative delle funzioni in essa richiamate, con riferimento ai lavori avviati dall'Osservatorio di igiene e sicurezza sul lavoro, Confindustria e CGIL, CISL e UIL, finalizzato all'individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle Parti sociali contenute nel decreto in parola.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30-9-1995, onde consentire alle Parti, entro il 31-10-1995, la verifica dei risultati raggiunti.
Qualità del servizio - Carta dei servizi
Fermo restando che la qualità del servizio significa curare oltreché la sicurezza, la continuità di fornitura del servizio, la qualità tecnica degli impianti e delle prestazioni, anche le modalità con cui la qualità tecnica viene trasferita alla collettività, al fine di perseguire la soddisfazione finale dell'utente per il servizio reso, le Parti firmatarie del contratto convengono che i principi su cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio possono essere individuati nella trasparenza dell'offerta e della gestione, nell'accessibilità del servizio, nell'orientamento alle esigenze del cittadino - cliente e nell'efficacia ed efficienza del servizio.
A tal fine costituirà momento significativo la realizzazione di specifici interventi finalizzati a migliorare la qualità effettivamente erogata e la relativa percezione da parte della collettività.
Nella consapevolezza che la fornitura di servizi è ad elevata interazione dinamica con i clienti/utenti, in una costante reciproca valutazione del rapporto contrattuale esistente, le aziende porranno particolare attenzione alle esigenze emergenti della collettività, promuovendo, nelle unità organizzative di un certo rilievo, rilevazioni di mercato finalizzate a cogliere le criticità dei servizi offerti.
Al fine di perseguire la soddisfazione finale del cliente, l'ANIG e le OO.SS.LL., nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie, si impegnano ad operare coerentemente per un servizio di alto interesse per la collettività, in una logica di attenzione primaria per i clienti acquisiti e potenziali.
Ciò premesso, la Qualità del servizio presupporrà:
a) la valorizzazione delle attività a valore aggiunto per il cliente interno/esterno;
b) la ridistribuzione delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità;
c) la realizzazione di forme flessibili di organizzazione del lavoro, coerenti agli obiettivi di qualità e compatibili con una gestione economica, efficace ed efficiente del servizio.
L'evoluzione del sistema Qualità verso una forma di Qualità Totale coinvolgerà tutte le componenti delle Aziende, tutti gli attori sociali, con riferimento primario alle esigenze dei clienti interni/esterni.
La Qualità Totale presupporrà la concreta traduzione delle esigenze dei clienti in requisiti misurabili, da assumersi anche attraverso specifiche Carte dei Servizi, finalizzate a garantire efficienza ed efficacia al servizio pubblico erogato.
In tale ambito a livello ANIG si darà luogo alla costituzione di un Osservatorio tra le Parti con il compito di:
a) conoscere l'andamento dei piani di qualità, dell'applicazione delle Carte dei Servizi, degli obiettivi di qualità raggiunti o disattesi;
b) elaborare proposte circa i criteri, gli strumenti e le metodologie di verifica, relativi alla informazione ai clienti;
c) valutare con le Associazioni dei Consumatori eventuali problematiche del settore inerenti all'applicazione delle Carte dei Servizi;
d) analizzare le esigenze dei clienti esaminandone la conformità con il servizio reso e con i servizi forniti in settori analoghi con particolare riferimento alle tendenze evolutive del sistema di servizi offerti sul territorio.
Le Parti in coerenza con un più avanzato sistema di Relazioni Industriali e nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie esamineranno i risultati del monitoraggio e valuteranno congiuntamente l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione e verifica/confronto ai livelli territoriali interessati. Qualora si rendessero anche necessarie eventuali azioni organizzative e di formazione professionale, daranno luogo all'attivazione dei momenti di verifica e confronto contrattualmente previsti.
Protocollo sull'orario e sull'occupazione
Le Parti, considerato che il processo di espansione del metano nel campo energetico ha permesso di determinare effetti positivi sullo sviluppo delle Aziende e sui livelli occupazionali, auspicano che tale processo possa riproporsi per rendere possibile il completamento della metanizzazione del Paese.
Per quanto riguarda le attività diversificate, le Parti sollecitano tutte le istituzioni preposte a definire gli impegni scaturenti dalla Legge n. 36/1994 e dalla Legge n. 142/1990 ed al rispetto dei tempi indicati dalle stesse, onde consentire alle aziende del settore ANIG l'impiego ottimale di tutte le potenzialità di sviluppo ed il conseguente utilizzo delle risorse umane.
Le Parti auspicano che il pieno rispetto degli impegni legislativi possa favorire la ripresa degli investimenti e l'apertura di nuove possibilità di intervento attraverso un corretto rapporto costi/ricavi.
Pertanto, alla luce della precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, le Parti convengono sull'esigenza di analizzare e valutare attentamente gli effetti che si potranno determinare sull'organizzazione del lavoro, sulle strutture organizzative e sui livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione, qualora il ritardo della ripresa produttiva lo richieda.
Fatto salvo quanto già previsto dagli artt. 14 e 17 del CCNL, le Parti ritengono necessario affidare ad una specifica Commissione costituita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui alla Premessa Politica, il compito di individuare possibili soluzioni in merito ai problemi scaturenti dai processi e dagli effetti che riorganizzazioni e ristrutturazioni determinano sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
La Commissione, tramite l'Osservatorio Nazionale di cui sopra e sulla base di proprie analisi e valutazioni, potrà predisporre proposte per il controllo degli orari di fatto e per sperimentazioni di regimi di orario tendenti a rispondere alla esigenza di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali congiuntamente al raggiungimento di una migliore efficienza ed economicità.
Su tali proposte, le Parti potranno attivare ai livelli territoriali competenti gli specifici momenti di informazione, consultazione, verifica o contrattazione.
Dichiarazione ANIG
L'ANIG, nell'affrontare gli impegni economici derivanti dal rinnovo contrattuale, ha tenuto conto anche del riequilibrio dell'attuale aliquota contributiva - a totale carico dell'Azienda - per il finanziamento del Fondo di Previdenza integrativo per i dipendenti del settore privato del gas, che incide attualmente sul costo del lavoro di circa 2 punti superiori all'effettivo fabbisogno del Fondo stesso.
Come peraltro previsto dalla Legge n. 61/1987 e già richiesto fin dal 1992 e successive, l'ANIG solleciterà ulteriormente il Ministero del Lavoro affinché emetta il Decreto di riduzione della misura dell'attuale contributo, oggi fissato nel 4%.
Quanto sopra permetterà di riportare gli incrementi del costo del lavoro del settore nei limiti dei tetti di inflazione programmati dal Governo così come previsto dall'Accordo interconfederale del 23-7-1993.
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra:
a) le Aziende che, per atto di concessione amministrativa, distribuiscono gas, e tutti i loro dipendenti;
b) le Aziende di cui alla lettera a) del presente articolo, le quali esercitino anche attività inerenti al ciclo idrico o altri servizi a rete (quali ad es.: teleriscaldamento e cogenerazione) ed i loro dipendenti.
Il contratto non si applica ai dipendenti delle aziende appartenenti alla categoria dei dirigenti.
Art. 2 - Piccola distribuzione
Le Parti, nel recepire la validità degli accordi già stipulati, aventi per oggetto la Piccola Distribuzione, ribadiscono la comune volontà di costruire un complesso contrattuale che favorisca l'aggregazione in un unico contratto di tutte le aziende che distribuiscono gas per atto di concessione amministrativa.
Ciò premesso, convengono che, in deroga a quanto previsto nei corrispondenti articoli del presente contratto, nei confronti del personale addetto ai piccoli esercizi [1] , si faccia rinvio alle relative norme legislative in materia di appalti, mobilità, diritti di informazione e diritti sindacali.
Fermo restando quanto sopra, nonché quanto contenuto negli accordi già stipulati, nel corso della vigenza del contratto si provvederà:
- a definire i relativi testi contrattuali da inserire nel CCNL in occasione del prossimo rinnovo;
- a considerare nell'ottica sopra descritta l'ingresso di nuove Aziende;
- ad operare per una progressiva salvaguardia delle peculiarità di tutti i piccoli esercizi.
Le normative degli accordi recepiti fanno riferimento al campo di applicazione della Legge n. 300/1970, sia per l'individuazione del piccolo esercizio che per la normativa di cui alla parte terza del CCNL; la tutela dei diritti sindacali dei lavoratori interessati sarà assicurata dalle competenti strutture sindacali territoriali.
Relativamente all'istituto della reperibilità le Parti convengono che le deroghe alla normativa contrattuale dovranno essere limitate alle oggettive esigenze connesse alla dimensione organizzativa dell'esercizio.
In sede di stipula del presente contratto, le Parti hanno convenuto che gli aspetti relativi a:
- relazioni industriali, diritti di informazione e livelli di contrattazione;
- premio di Produttività 1996, da erogare nel 1997 e Premio di Produttività 1997, da erogare nel 1998, subordinatamente alla condizione congiunta di cui all'Accordo 18-6-1989 (riportato in "Appendice" al presente CCNL);
- istituzione, laddove oggettivamente possibile, del "sistema dei tickets" in luogo dell'indennità sostitutiva di mensa attualmente corrisposta;
verranno esaminati e definiti in sede CO.N.P.I.GAS. e/o ANIG.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro e non oltre il 30-6-1995.
Note: [1] Di cui agli accordi sottoscritti in materia.
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo interconfederale 23-7-1993, il presente contratto avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, il presente contratto decorre dal 1-1-1995 al 31-12-1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31-12-1996.
Il secondo biennio della parte economica, fatte salve le specifiche decorrenze dei singoli istituti, decorrerà dal 1-1-1997.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al secondo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare all'ANIG la piattaforma rivendicativa in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del CCNL
L'ANIG darà riscontro entro 20 giorni dalla presentazione della piattaforma.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in quanto tale periodo costituirà momento attivo di confronto per la soluzione delle tematiche trattate.
Dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero dopo tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva alla scadenza, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità ed i criteri specificatamente previsti nel Protocollo interconfederale 23-7-1993.
La violazione di quanto previsto al terzo comma comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Note: [1] Il testo del Protocollo è riportato in "Appendice".
Sezione prima - Costituzione del rapporto di lavoro
1. La scelta e l'assunzione del personale vengono effettuate dalle aziende in conformità delle norme di Legge e contrattuali.
2. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, a parità di merito e di requisiti, ai figli dei dipendenti deceduti, collocati a riposo o in servizio.
Qualora si presentassero nell'Azienda vacanze di posto e questo non dovesse essere soppresso e qualora nell'Azienda vi fosse l'elemento idoneo per qualità e capacità a ricoprirlo, questi avrà la precedenza.
3. L'Azienda comunicherà l'assunzione all'interessato con lettera nella quale risulteranno:
- la data di assunzione;
- la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato, nonché le mansioni cui normalmente deve attendere in relazione all'art. 11;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- la sede di lavoro.
Prima di essere assunto il lavoratore dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per Legge, i seguenti documenti:
- documento di identificazione personale;
- certificato di nascita;
- numero di codice fiscale;
- libretto di lavoro;
- certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
- libretto e tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie (in quanto ne sia già in possesso);
- certificato degli studi eventualmente compiuti e gli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni da affidare.
Il dipendente dovrà inoltre comunicare il proprio domicilio, l'indirizzo di residenza e le successive variazioni dello stesso.
4. L'Azienda sottoporrà l'aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, presso enti ed istituti specializzati.
5. Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di Legge. In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.
Art. 5 - Lavoro a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56 e successive leggi in materia, oltre ai casi attualmente già previsti dalla Legge 18-4-1962, n. 230 [1] è consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato nelle sottoindicate ipotesi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 14 in materia di informazione e confronti con le R.S.U.:
a) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'avvio di nuove attività o tecnologie, anche al fine di non incrementare il lavoro straordinario;
b) assenze per aspettativa a norma di Legge o concessa in relazione alle fattispecie disciplinate dagli artt. 49, 1 comma, e 77.1, 4, 5, 6 del presente contratto;
c) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dalla trasferta del titolare della posizione, in territorio nazionale o estero, previa informazione alla R.S.U.;
d) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'esecuzione di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo.
Il personale assunto con contratto a termine fuori dei casi previsti dalla Legge n. 230/1962 non può superare il limite del 3% (arrotondato all'unità) del personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ciascuna Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale locale, ed in funzione delle specifiche esigenze aziendali potranno essere individuate nuove ipotesi di attività che, senza modificare la normale organizzazione del lavoro, presentano tuttavia carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo di attività aziendali o sono comunque legate a particolari circostanze che non consentono la protrazione delle stesse in altro periodo dell'anno.
Note: [1] Il testo della Legge 18-4-1962, n. 230 è riportato in "Appendice".
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
Le Parti, nel sottolineare che l'assunzione di nuovi servizi e l'ulteriore valorizzazione del sistema qualità determinano la necessità di attuare una maggiore flessibilità della forza lavoro, riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione lavorativa tale da rispondere alle esigenze organizzative aziendali e di qualità della vita dei lavoratori nonché contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro.
Ove si realizzino modifiche degli equilibri organizzativi, le Aziende daranno corso a momenti di informazione e confronto come previsto dall'Art. 14.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed Azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso di massima per tutte le categorie dei lavoratori.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le norme vigenti per i lavoratori a tempo pieno.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
Le domande del personale in servizio che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dovranno pervenire, almeno tre mesi prima della data richiesta all'Azienda, la quale valuterà le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratori e lavoratrici con figli di età inferiore ai 3 anni;
2) lavoratori e lavoratrici studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;
3) lavoratori e lavoratrici con particolari carichi familiari e/o motivazioni di carattere personale o familiare.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, che decorrerà comunque dal primo giorno del mese, potrà avere durata illimitata e non potrà essere utilizzato per periodi inferiori ad un anno.
In casi particolari potrà essere concesso per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale gli interessati potranno indicare la data desiderata per il ripristino del lavoro a tempo pieno.
Ove ciò non sia indicato, il ripristino dovrà essere successivamente richiesto con un anticipo minimo di tre mesi rispetto alla data in cui si intenda ritornare alla prestazione a tempo pieno e decorrerà, compatibilmente con le esigenze organizzative, dal primo giorno del mese richiesto.
Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno in data diversa da quella indicata originariamente, l'Azienda, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative, si riserva di dare corso alla richiesta.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero di richieste in una stessa unità, particolari professionalità con ruoli direttivi su altro personale, ecc.).
Restano comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale i seguenti lavoratori:
- personale turnista;
- personale che opera in squadra.
In caso di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale ed in caso di ripristino a tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato di norma alla stessa unità produttiva con mansioni equivalenti.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
L'Azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
La domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno potrà essere presentata 3 mesi prima della scadenza di un triennio compiuto dalla data di assunzione; l'accoglimento della stessa sarà valutato dall'Azienda, informata la R.S.U., sulla base delle esigenze di servizio.
Qualora l'Azienda intenda procedere all'assunzione di lavoratori a tempo pieno, i prestatori di lavoro a tempo parziale potranno presentare domanda di trasformazione del rapporto senza il rispetto del termine di cui sopra.
C) Trattamento economico e normativo
Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nonché le mansioni.
L'orario di lavoro è distribuito, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative dell'unità di appartenenza, secondo una delle seguenti modalità:
a) orario ridotto rispetto al normale orario giornaliero a 4 o 5 ore/giorno, senza soluzione di continuità;
b) orario ridotto rispetto al normale orario annuale realizzato attraverso giornate/settimane/mesi interi di prestazione alternati a giornate/settimane/mesi di non prestazione.
La modulazione dell'orario di lavoro potrà essere realizzata nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), salvo il disposto dell'art. 58 bis, lettera b) e dell'art. 17 in materia di orario di lavoro, anche attraverso la collocazione della prestazione lavorativa in fasce orarie o giorni differenti da quelle dei lavoratori a tempo pieno.
Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:
- istituti a contenuto economico:
- proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione. Tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione;
- istituti a contenuto giuridico-normativo:
- in genere, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. In particolare:
1) Ferie - permessi retribuiti - Il lavoratore a part-time ha diritto alle ferie ed ai permessi retribuiti secondo i termini sottoindicati:
- part-time orizzontale: la spettanza di ferie e dei permessi retribuiti come previsto dal CCNL;
- part-time verticale: la spettanza di ferie e di permessi retribuiti è rapportata proporzionalmente alla prestazione concordata.
2) Inquadramento - Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono, pertanto, prolungati in misura corrispondente.
3) Aumenti periodici di anzianità - L'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 del CCNL
La corresponsione dell'importo maturato sarà adeguatamente riproporzionata in relazione alla durata della prestazione effettiva.
4) Prestazioni straordinarie - Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non dovrà essere richiesta la prestazione straordinaria.
5) Addestramento - Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzioni in funzione della parziale attività lavorativa.
In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o Enti previdenziali, assistenziali dovessero apportare all'attuale normativa.
Le Parti convengono di predisporre la presente disciplina al fine di regolamentare l'impiego delle risorse umane destinate a prestare la propria attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale come segue.
1. Ambito di applicazione - Il presente articolo si applica ai dipendenti inviati a prestare la propria attività lavorativa all'estero per periodi continuativi superiori a 183 giorni.
Il rapporto di lavoro (di seguito denominato contratto estero) è disciplinato da un contratto individuale, rimanendo conseguentemente sospesa l'applicazione del vigente CCNL
2. Trattamento normativo - Durata: il contratto estero è a tempo determinato ed è prorogabile previo consenso delle Parti.
- Orario di lavoro: verrà osservato l'orario di lavoro richiesto nella sede locale e le eventuali maggiori prestazioni rispetto alle previsioni del CCNL ANIG vigente (over time) saranno compensate da trattamenti aggiuntivi forfettizzati.
- Riposo settimanale: è previsto un giorno di riposo settimanale.
- Festività: sono riconosciute le festività della sede estera, fermo restando il limite minimo delle festività riconosciute dalla legislazione italiana.
- Ferie: la spettanza annuale non potrà essere inferiore a quella prevista dal CCNL ANIG vigente.
- Rientri: nel corso della permanenza all'estero sono previsti rientri per la fruizione del periodo di ferie, per comprovati motivi organizzativi e per gravissimi e comprovati motivi familiari.
Alla scadenza naturale del contratto il dipendente ha diritto a riprendere servizio presso una sede di lavoro italiana della Società di appartenenza, concordabile nella fase di definizione del contratto individuale.
- Anzianità: il periodo di servizio prestato all'estero è riconosciuto utile a tutti gli effetti.
3. Trattamento previdenziale ed assistenziale - Ferma restando l'applicazione della legislazione vigente in materia e degli accordi internazionali di sicurezza sociale, relativa ai Paesi CEE ed extra Comunitari, viene garantita:
a) la conservazione dell'iscrizione al Fondo di Previdenza di cui alla Legge 6-12-1971, n. 1084 e successive modifiche;
b) la copertura assicurativa sanitaria ed anti infortunistica integrativa (professionale, extra professionale, rischio volo), attraverso polizze stipulate con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza.
4. Trattamento economico - Il trattamento retributivo complessivo, per la durata dell'effettiva prestazione all'estero, non sarà inferiore a quello individuale spettante ai sensi del CCNL ANIG vigente e sarà costituito dai seguenti elementi:
a) retribuzione base relativa all'intera durata del contratto estero e commisurata alla retribuzione di fatto lorda spettante al momento della stipula dello stesso;
b) indennità soggiorno estero composta dalle seguenti voci:
1) disagio - differenziata per Paese estero ed inquadramento;
2) costo vita (vitto e alloggio) - differenziata per Paese estero. Tale voce potrà non essere contemplata o adeguatamente riproporzionata in ragione delle condizioni di soggiorno della località di destinazione.
c) trattamento forfettario a fronte dell'"over time":
- è corrisposto in ragione dell'eccedenza dell'orario di lavoro della sede estera rispetto a quello stabilito dalla normativa del CCNL ANIG vigente.
5. Tutela sindacale - Il lavoratore potrà usufruire dell'assistenza della Rappresentanza sindacale cui conferisca mandato sia nella fase che precede la stipula del contratto estero sia nel momento del rientro in Italia.
Il lavoratore assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova.
Il periodo di prova è fissato in tre mesi effettivi di servizio per tutti i lavoratori ad eccezione di quelli delle aree professionali Quadri e Direttivi per i quali il periodo è determinato in 6 mesi.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
La retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di prova, non può essere inferiore a quella contrattualmente prevista per la categoria per la quale è assunto.
La risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenisse dopo il primo mese, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Il lavoratore avrà diritto al pagamento dei ratei di ferie e delle mensilità aggiuntive, ove la permanenza in servizio sia superiore a 15 giorni.
Il periodo di prova scaduto senza che sia intervenuta la disdetta o seguito da conferma, viene computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
Le norme relative alla previdenza di settore, integrative di quelle della Assicurazione Obbligatoria Invalidità e Vecchiaia, restano sospese per tutto il periodo di prova e troveranno applicazione, in caso di conferma, con decorrenza dalla data di assunzione.
Il lavoratore assunto dall'Azienda a norma dell'art. 5 e che sia passato effettivo senza soluzione di continuità non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova e la sua anzianità di servizio decorrerà ad ogni effetto dalla data di assunzione a termine.
L'anzianità del lavoratore passato effettivo ha decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di assunzione in prova.
Nel computo dell'anzianità le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Art. 9 - Benemerenze nazionali
1) La richiesta per ottenere i benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata dal lavoratore di nuova assunzione all'Azienda, a pena di decadenza, entro sei mesi dal suo passaggio ad effettivo.
2) Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nella guerra 1940-1945 (compresi in questa i partigiani combattenti) verrà riconosciuta una anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti di anzianità e del preavviso, nella seguente misura:
a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento alla anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso;
b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti;
c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie sarà computato come servizio prestato nei reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;
d) sono inoltre dovute:
- una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie;
- una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie.
Le anzianità di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai due punti della lettera d).
3) Le anzianità convenzionali di cui sopra non sono in alcun modo computabili agli effetti del trattamento di fine lavoro di cui alle norme del trattamento di previdenza.
Peraltro ai lavoratori cui si applicano le norme di cui al presente articolo sarà corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro una speciale indennità pari all'importo di 22 giorni dell'ultima retribuzione di fatto mensile per ogni anno di anzianità convenzionale riconosciuta.
4) I lavoratori che abbiano goduto presso altre Aziende o Amministrazione pubblica, precedentemente all'assunzione, di concessioni per i titoli di cui sopra, sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo.
5) La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:
a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, rilasciato dall'Autorità Militare, nonché da una dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 003500/1 in data 26-5-1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito per la guerra 1940-1945;
b) per i partigiani combattenti da un documento rilasciato dalla competente autorità;
c) per i reduci dalla prigionia da una dichiarazione della competente Autorità Militare comprovante tale qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;
d) per i reduci dalla deportazione, la qualità dovrà risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;
e) per gli invalidi della guerra 1940-1945, la qualifica di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle Pensioni di guerra;
f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.
6) Qualora i riconoscimenti ufficiali dei casi previsti al punto 2) intervengano in pendenza del rapporto di lavoro, la richiesta per ottenere i relativi benefici deve essere presentata entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di ricezione del documento ufficiale di riconoscimento.
In ogni caso la decorrenza dell'attribuzione delle anzianità convenzionali ai fini indicati nel presente articolo, coinciderà con la data della richiesta in tal senso, purché provvista della idonea documentazione indicata al punto 5), presentata dal lavoratore.
7) Ai mutilati ed invalidi del lavoro ed ai mutilati ed invalidi civili per causa di guerra verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra.
Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro ed ai mutilati ed invalidi civili per causa di guerra, degli stessi benefici previsti dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro e ciascun mutilato ed invalido civile per causa di guerra che ne abbia diritto, dovrà essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A) allegata alla Legge 10-8-1950, n. 648.
Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione verrà fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'I.N.A.I.L.
I mutilati ed invalidi del lavoro che diverranno tali per menomazioni fisiche subite in pendenza del rapporto con l'azienda, dovranno, ai fini dei benefici previsti da questo paragrafo, presentare richiesta documentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di riconoscimento dell'I.N.A.I.L.
I termini previsti dal comma precedente vengono applicati anche ai nuovi assunti.
8) Il trattamento di cui al presente articolo assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento che sia stato fino ad oggi praticato dalle aziende private del gas.
Dichiarazione a verbale - Per stabilire il diritto all'applicazione dei benefici convenuti nel presente articolo, le Aziende si atterranno al contenuto del Decreto 8-7-1941, n. 868, 4-3-1948, n. 137, e circolare del Ministero della Guerra n. 755 pubblicata sul giornale militare ufficiale "dispensa 60 del 29-10-1942".
Sezione seconda - Qualifiche e mansioni
In relazione alle mutate situazioni socio-economiche ed organizzative, alle prospettive di futura integrazione europea, al più elevato grado di scolarità dei lavoratori, ai maggiori scambi tra ambiente interno ed esterno alle aziende ed in coerenza alle esigenze di realizzare regimi di flessibilità e polivalenza finalizzati alla integrazione di servizi diversificati ed allo sviluppo professionale, le Parti hanno inteso definire un nuovo sistema classificatorio del personale.
Tale sistema è finalizzato a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della produttività del settore, attraverso una coerente valorizzazione delle professionalità delle risorse umane operanti in tale area contrattuale e tenuto conto dell'evoluzione nella organizzazione del lavoro delle Aziende.
A) Metodologia
Il nuovo sistema classificatorio, frutto del lavoro della Commissione tecnica paritetica prevista dall'art. 10 del CCNL ANIG 17-10-1988, è basato su una metodologia per la misurazione delle professionalità incentrata su:
1. Profili professionali campione definiti come descrizione delle attività ottenute dall'aggregazione di più unità elementari, che costituiscono elemento minimo del sistema aziendale, così come stabilito nei lavori della Commissione di cui sopra.
Ogni profilo professionale è caratterizzato da criteri oggettivi che, oltre a definire l'esperienza ed il livello di conoscenze di base necessari, consentono di individuare l'ambito di competenza in termini di autonomia, responsabilità e complessità interna ed esterna.
2. Valutazione oggettiva dei profili professionali mediante i seguenti "criteri oggettivi":
- Esperienza:
- individua il tempo necessario per acquisire l'esperienza richiesta dalla posizione, l'ampiezza e la differenziazione delle attività gestite.
- Conoscenze di base:
- indica il livello di istruzione di base, con riferimento al sistema scolastico vigente, necessario a ricoprire la posizione considerata. Il grado di scolarità non costituisce elemento necessario per l'assegnazione della posizione ai lavoratori che abbiano maturato conoscenze equivalenti.
- Autonomia:
- riferita all'arco temporale di autonomia dal controllo della posizione superiore e ai vincoli procedurali e metodologici con cui la posizione considerata opera.
- Responsabilità:
- descritta in modo diversificato in relazione all'ambito preciso di responsabilità per ogni profilo professionale, riferendosi prevalentemente alla discrezionalità propositiva, decisionale e al coordinamento delle risorse umane.
- Complessità interna ed esterna:
- determinata in funzione del contesto esterno ed interno in cui vengono svolte le attività. Il contesto esterno fa riferimento alle dimensioni della realtà distributiva, mentre il contesto interno è relativo al grado di discrezionalità nell'interpretazione di norme e/o al grado di influenza temporale nelle attività di programmazione e controllo.
Si rinvia al verbale del 5-4-1991, che costituisce parte integrante del presente articolo, per quanto attiene alla puntuale graduazione dei criteri oggettivi sopra descritti [1] .
Premesso quanto sopra, le Parti hanno definito il seguente sistema classificatorio costituito da 4 aree professionali, 15 livelli di inquadramento e 125 profili campione riportati nell'Allegato A) del presente contratto.
Eventuali nuovi profili campione, conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o a nuove aree di business, verranno definiti a livello nazionale.
B) Aree professionali - Livelli di inquadramento
Le aree professionali, nell'ambito del sistema classificatorio, individuano contenuti professionali omogenei in relazione al contesto interno/esterno, alla responsabilità, alla autonomia, alla preparazione richiesta ed effettivamente espressa dai lavoratori.
All'interno delle singole aree sono individuati profili professionali di crescente importanza aziendale suddivisi in "livelli di inquadramento".
1. Area professionale 1: Quadri
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in riferimento alla Legge 13-5-1985, n. 190 [2], svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa in quelle posizioni che siano chiamate a fornire apporti propositivi, decisionali ed innovativi in relazione agli scopi suddetti e per le quali siano richiesti complessivamente, sia pure in vario grado, i seguenti requisiti:
a) Preparazione (intendendosi come tale la combinazione di livello di istruzione ed esperienza richiesti):
- istruzione equivalente alla laurea ed esperienza adeguata alla piena responsabilità del contenuto della posizione e dei collegamenti con altre, oppure
- istruzione equivalente al diploma di scuola media superiore ed esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte importante di una intera funzione aziendale.
b) Managerialità (intendendosi come tale la combinazione di ampiezza e livello di differenziazione delle attività gestite, nonché di discrezionalità propositiva):
- gestione di attività affini tra loro e di ruoli strettamente omogenei (o attività specialistica in campo ristretto) con ampia discrezionalità di proporre metodi e tecniche di tipo funzionale oppure
- gestione di più ruoli e/o più attività sufficientemente omogenei, o integrazione a livello concettuale di attività differenti, o attività specialistica in più campi, con discrezionalità di proporre metodi e tecniche operativi.
c) Complessità (intendendosi come tale la combinazione di contesto esterno ed interno in cui la posizione è chiamata ad operare):
- contesto esterno fondamentalmente stabile e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi genericamente definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve-medio termine, oppure
- contesto esterno relativamente dinamico e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve termine.
d) Responsabilità (intendendosi come tale la combinazione di discrezionalità decisionale, di volumi di fatturato e/o di spesa influenzati, del tipo di influenza sui volumi stessi).
A parità di discrezionalità decisionale, il peso della posizione è direttamente proporzionale ai volumi ed al tipo di influenza esercitata: diretta, condivisa, indiretta.
Tale area è suddivisa in due livelli denominati:
- 1.1
- 1.2
Livello 1.1 - Profili professionali campione
- Resp. poliservizi addestramento e formazione
- Resp. poliservizi gestione tecnica
- Resp. poliservizi Gruppo Esercizi yyy
- Resp. programmazione, controllo e amministrazione
- Resp. sviluppo vendite aree (dal 1-4-1995)
- Resp. sviluppo vendite grandi esercizi (dal 1-4-1995)
Livello 1.2
Appartengono al livello 1.2 i lavoratori che occupano posizioni che richiedono la conoscenza dei requisiti e l'attuazione di più processi aziendali interattivi con tutte le principali Aree funzionali (commerciale, amministrazione e controllo, tecnica). L'inquadramento nel presente livello decorre dal 1-4-1995.
Profili professionali campione:
- Resp. gruppo esercizi WWW
- Resp. poliservizi gruppo esercizi ZZZ
- Resp. poliservizi unità operativa AAA
- Resp. unità operativa BBB
Formazione - Oltre a mettere in atto programmi formativi generalizzati su temi di ampio respiro quali i cambiamenti tecnologici ed organizzativi, le aziende cureranno l'individuazione delle aree di intervento formativo individuale al fine di migliorare le capacità gestionali e relazionali dei singoli nell'ambito della propria posizione e quindi la professionalità nel suo complesso.
Informazioni - Le aziende informeranno i Quadri circa gli obiettivi aziendali che i Quadri dovranno concorrere a realizzare.
Innovazioni ed invenzioni - Con riferimento ai diritti di cui all'art. 4 della Legge 13-5-1985, n. 190, all'art. 2590 cod. civ. ed al RD 29-6-1939, n. 1127 e successive modifiche, le Parti convengono di istituire un collegio arbitrale permanente cui gli interessati potranno far ricorso per ottenere un'applicazione equitativa delle norme di Legge vigenti in materia di diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali.
Il collegio sarà composto da cinque arbitri, due designati dall'ANIG, due dalle OO.SS.LL. e il quinto scelto, di comune accordo fra i primi quattro, tra professionisti o magistrati particolarmente esperti nel campo del diritto commerciale. Il collegio inoltre, potrà di volta in volta avvalersi di consulenti tecnici da esso nominati.
2. Area professionale 2: Direttivi
Appartengono a questa area professionale lavoratori con funzioni direttive:
- che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di potere;
- con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza, natura e preparazione specifica, con caratteristiche di autonomia e responsabilità ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi della propria funzione.
Tale area è suddivisa in tre livelli denominati:
- 2.1
- 2.2
- 2.3
Profili professionali campione
Livello 2.1
- Coordinatore attività termotecnica
- Resp. amministrazione
Resp. conduzione impianti (dal 1-4-1995)
- Resp. poliservizi analisi e studi finanziari
- Resp. poliservizi assicurazioni, patrimonio e assistenza concessioni
- Resp. poliservizi gestione risorse umane
- Resp. poliservizi immagine
- Resp. poliservizi legislazione tecnica
- Resp. poliservizi metodologie ed analisi di fattibilità
- Resp. poliservizi organizzazione e sistemi
- Resp. poliservizi pianificazione e sistemi
- Resp. poliservizi progetti sviluppo applicazioni
- Resp. progettazione ed assetto rete (dal 1-4-1995)
- Resp. progettazioni gas
- Resp. programmazione e controllo
- Resp. sviluppo commerciale
- Resp. tariffe poliservizi
Livello 2.2
- Addetto poliservizi assistenza legale convenzioni
- Analista andamento di gestione
- Analista poliservizi applicazioni
- Esperto vendite grandi clienti (dal 1-4-1995)
- Resp. contabilità generale
- Resp. gestione utenza poliservizi
- Resp. poliservizi controlli elettrici impianti
- Resp. poliservizi esercizio xxx
Livello 2.3
- Resp. gestione del territorio poliservizi
- Tecnico esperto polivalente di distribuzione
3. Area professionale 3: Coordinamento - Concetto
Appartengono a questa area professionale i lavoratori di concetto e/o con compiti di coordinamento, che:
- svolgono mansioni di notevole ampiezza e rilevanza per il cui svolgimento occorra autonomia operativa nell'ambito di norme e procedure definite;
- svolgono mansioni di ampiezza e rilevanza richiedenti una adeguata preparazione professionale specifica del settore di appartenenza;
- in possesso di un superiore grado di specializzazione professionale, svolgono compiti per l'espletamento dei quali siano richieste capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili con specifiche esperienze e/o mediante opportuni corsi professionali;
- nell'ambito delle caratteristiche indicate guidano e coordinano funzionalmente, con apporto di competenza tecnico-teorica e/o pratica altri lavoratori addetti ad attività polivalenti/poliservizi.
Tale area è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 3.1
- 3.2
- 3.3
- 3.4
- 3.5
Profili professionali campione
Livello 3.1
- Operatore ottimizzazione gestione utenza poliservizi
- Operatore poliservizi progettazione/assetto rete e impianti
- Operatore progettazione rete impianti gas-specialista verifica rete (dal 1-4-1995)
- Tecnico poliservizi distribuzione
- Tecnico polivalente impianti rete gas
Livello 3.2
- Addetto gestione concessioni e tariffe
- Addetto grandi utenze e tecnologie di sviluppo
- Addetto piani commerciali poliservizi
- Addetto poliservizi applicazioni
- Addetto progettazione reti gas
- Addetto ricerche di mercato
- Addetto sviluppo territoriale
- Addetto utenza poliservizi
- Analista di sistema
- Operatore acquisizione grandi utenze (dal 1-4-1995)
- Operatore commerciale
- Operatore commerciale grandi utenze (dal 1-4-1995)
- Operatore contabilità analitica
- Operatore contabilità clienti
- Operatore contabilità clienti/fornitori
- Operatore contabilità generale
- Operatore di cassa
- Operatore esazione poliservizi
- Operatore finanziario
- Operatore gestione utenti poliservizi
- Operatore letture poliservizi
- Operatore morosità poliservizi
- Operatore ufficio contabilità
- Tecnico depurazione acque reflue
- Tecnico impianti gas
- Tecnico poliservizi controlli rete
- Tecnico polivalente distribuzione
- Tecnico protezione catodica poliservizi
Livello 3.3
- Capo nucleo operativo
- Capo nucleo e/o coordinatore di strumentisti elettronici
- Programmatore poliservizi
- Tubista tracciatore a saldatura radiografica
Livello 3.4
- Addetto amministrativo
- Addetto cassa
- Addetto contabilità clienti
- Addetto contabilità fornitori
- Addetto contabilità generale
- Addetto contabilità utenti poliservizi
- Addetto contratti poliservizi
- Addetto controlli elettrici
- Addetto gestione del territorio poliservizi
- Addetto gestione utenti poliservizi
- Addetto letture poliservizi
- Addetto morosità poliservizi
- Addetto poliservizi amministrazione del personale
- Addetto polivalente sportelli utenza gas e/o poliservizi
- Addetto prove tecnologiche
- Addetto statistiche e budget
- Capo squadra poliservizi distribuzione
- Ordinatore sollecitatore periferico poliservizi
- Preventivista commerciale
- Strumentista elettronico
Livello 3.5
- Addetto gestione stradario poliservizi
- Addetto patrimonio
- Addetto segreteria telefonica utenti polivalente/poliservizi
- Capo squadra polivalente distribuzione gas [3]
- Capo squadra polivalente impianti idraulici/elettrici
- Capo squadra pronto intervento
- Capo squadra ricerca preventiva dispersioni
4. Area professionale 4: Operativi
Appartengono a questa area professionale i lavoratori d'ordine ed operativi che:
- svolgono lavori per i quali è necessaria la conoscenza di procedure acquisibili tramite tirocinio e/o una specifica preparazione;
- con specializzazione, eseguono operazioni richiedenti capacità tecnico/pratiche conseguibili attraverso adeguato tirocinio - che possano anche prevedere il coordinamento di altri lavoratori della squadra - e/o mediante preparazione generica in attività specifiche del settore operativo di appartenenza, anche poliservizi, tali da consentire l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, seppure nell'ambito di schemi già predisposti;
- svolgono semplici lavori e/o operazioni a carattere ripetitivo di qualsiasi natura.
Tale area professionale è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 4.1
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5
Profili professionali campione
Livello 4.1
- Addetto poliservizi distribuzione e impianti gas
- Specialista protezione catodica poliservizi
Livello 4.2
- Addetto attività di segreteria
- Addetto attività utenti poliservizi
- Addetto gestione incassi banche/poste poliservizi
- Addetto impianti depurazione acque reflue
- Addetto impianti elettrici
- Addetto manutenzione regolazione cabine
- Addetto movimentazione materiali poliservizi
- Addetto polivalente distribuzione gas
- Addetto polivalente impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi vari
- Addetto tariffe poliservizi
- Agente moroso poliservizi
- Lucidista poliservizi
Livello 4.3
- Addetto aggiornamento situazione morosità poliservizi
- Addetto distribuzione magazzino poliservizi
- Addetto prelievi e rilevamento dati impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi esterni
- Addetto versamento incassi poliservizi
- Letturista verificatore [4]
Livello 4.4
- Addetto servizi interni
Livello 4.5
- Base parametrale
I lavoratori inquadrati nel livello 4.5, dopo un periodo di permanenza di sei mesi in tale livello, verranno inquadrati nel livello 4.4, pur continuando a svolgere le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.5.
I lavoratori inquadrati nel livello 4.4 che operano in squadra, reparto o ufficio e le cui mansioni diversificate comportano la graduale acquisizione di nozioni conseguibili anche attraverso specifici corsi professionali, dopo un periodo di permanenza di 24 mesi in tale livello, verranno inquadrati, previa verifica dei contenuti professionali, nel livello 4.3, pur continuando a svolgere le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.4.
I lavoratori che operano in squadre di distribuzione addette ad attività polivalenti/poliservizi, nonché i capi di squadra manutenzione impianti (manca gas, ricerche fughe e conseguenti riparazioni definitive), dopo quattro anni di svolgimento di tale attività, previa verifica dei contenuti professionali raggiunti, saranno inquadrati nel livello 4.2, pur continuando a svolgere anche le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.3.
La mancata applicazione degli automatismi darà luogo ad un confronto tra le Parti.
5. Dichiarazione a verbale
1) La distinzione tra gli impiegati e gli operai aviene mantenuta agli effetti di tutte le norme previste da leggi, contratti e accordi sindacali che prevedono specifici trattamenti per gli operai o per gli impiegati e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
2) Il superamento della distinzione fra qualifica operaia e qualifica impiegatizia non deve comportare di per sé alcun mutamento nell'attuale organizzazione del lavoro intesa come complesso di compiti costituenti la mansione affidata ad ogni singolo lavoratore.
3) Ai fini dei passaggi automatici di livello 4.5/4.4, 4.4/4.3 e 4.3/4.2 di cui al presente articolo, le anzianità richieste si intendono comprensive anche dei periodi già maturati, prima della stipula del presente CCNL, nei rispettivi livelli di inquadramento ove sussistano le condizioni di cui al presente articolo.
C) Profili professionali "statici"
Le Parti hanno definito, in via sperimentale per la vigenza contrattuale, l'istituto dei "livelli salariali".
Criteri
Sono da ritenersi per profili professionali "statici" quelli caratterizzati da attività che, individuate nei livelli di inquadramento 4.3 e 4.4, non prevedono la possibilità di ulteriori sviluppi professionali.
Profili professionali "statici" - Di seguito sono riportati i profili professionali che, sulla base dei criteri sopra enunciati, sono da considerarsi "statici":
- Custodi/portieri/sorveglianti
- Addetto servizi interni
- Addetto servizi esterni
- Addetto centralino
- Receptionist
- Distributore di magazzino
Modalità di corresponsione del livello salariale - 1) Sono istituiti i seguenti livelli salariali aggiuntivi da attribuirsi agli addetti che appartengono ad un profilo professionale "statico" di cui al punto B):
a) L. 50.000 (cinquantamila) a coloro i quali hanno un'anzianità di permanenza nel profilo professionale "statico" maggiore o uguale a 8 anni, calcolata a decorrere dal momento di inserimento nella posizione ancorché preesistente al presente accordo;
b) L. 25.000 (venticinquemila) a coloro i quali hanno un'anzianità di permanenza nel profilo professionale "statico" maggiore o uguale a 4 anni ed inferiore a 8 anni, calcolata a decorrere dal momento di inserimento nella posizione ancorché preesistente al presente accordo.
2) I livelli salariali aggiuntivi di cui sopra, corrisposti per 14 mensilità, sono da considerarsi validi ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR
3) I livelli salariali aggiuntivi di cui sopra non verranno più corrisposti qualora il lavoratore acquisisca l'inquadramento superiore oppure sia mobilitato in un profilo professionale diverso da quelli previsti dalla lettera B) del presente articolo.
4) Resta inteso che i livelli salariali aggiuntivi sono attribuiti specificamente ai lavoratori inquadrati nei livelli 4.3 e 4.4.
D) Inquadramento del personale
Considerato che i profili campione non prefigurano da soli l'intera gamma delle professionalità presenti nelle aziende, l'inquadramento dei lavoratori operanti in profili professionali non campionati, avverrà secondo la seguente metodologia:
- i profili professionali saranno valutati coerentemente con gli assetti organizzativi vigenti nelle singole aziende, utilizzando la metodologia individuata dalla Commissione sopra citata;
- il conseguente inquadramento dei lavoratori interessati all'interno del sistema classificatorio sopra descritto, avverrà mediante comparazione analogica con i profili campione, avuto riguardo ai criteri oggettivi di cui al punto A) 2.
Le parti, a livello di azienda/di area/di gruppo esercizi, verificheranno la corretta applicazione del sistema classificatorio.
Note:
[1] Il testo del verbale del 5-4-1991 è riportato in "Appendice".
[2] Il testo della Legge 13-5-1985, n. 190 è riportato in "Appendice".
[3] In relazione alla lettera F) del Protocollo sulle Classificazioni, di cui all'accordo di rinnovo del CCNL 4-5-1995, il Gruppo Italgas dichiara che l'attribuzione del livello 3.4 (caposquadra polivalente esperto di attività di distribuzione) sarà riservata a soli capisquadra polivalenti esperti - al fine di consentire unitamente alla crescita professionale un recupero di efficacia, efficienza e qualità del servizio - operanti in aree metropolitane, tenendo conto degli assetti organizzativi e delle modalità operative in atto e limitata, con decorrenza 1-4-1995, sino ad un numero massimo di addetti, come di seguito indicati:
- n. 20 addetti presso l'Esercizio Romana Gas
- n. 14 addetti presso l'Esercizio di Torino
- n. 8 addetti presso Napoletana Gas spa
- n. 6 addetti presso Fiorentina Gas spa
- n. 2 addetti presso Veneziana Gas spa
[4] Lettera tra le Parti del 4-5-1995
In relazione all'Accordo ANIG del 9-2-1993 - il cui testo è riportato in "Appendice" - in tema di rilevazione dei consumi, le Parti si impegnano entro il 31-5-1995 ad attuare la verifica delle risultanze delle sperimentazioni avviate, così come previsto nell'Accordo suddetto.
Art. 11 - Protocollo sulle classificazioni
Le Parti, consapevoli che il nuovo sistema classificatorio è caratterizzato da una elevata flessibilità e dinamicità tendenti a cogliere concretamente non solo le professionalità oggi esistenti, ma anche quelle emergenti dalle nuove linee strategiche di sviluppo aziendale di cui alla premessa politica del presente contratto, concordano sui seguenti criteri applicativi:
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 14 CCNL ANIG 16-7-1991, le Parti ribadiscono, sulla base di quanto definito nella metodologia del sistema classificatorio, che la modularità del metodo consente scomposizioni e ricomposizioni di unità elementari che definiscono i profili professionali.
2. Il corretto inquadramento dei lavoratori sarà verificato tra le Parti a livello locale attraverso la comparazione con i Profili professionali campione.
Su richiesta delle Parti, in mancanza di accordo a livello locale, il corretto inquadramento verrà definito a livello di Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni.
3. In relazione alle possibili evoluzioni delle attività gestite dalle Aziende associate a livello nazionale, entro il mese di maggio 1995, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà ad una integrazione delle unità elementari relative alle nuove attività.
4. A seguito della integrazione della declaratoria dell'area professionale Quadri per il livello 1.2, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà, entro l'anno 1995, ad una valutazione dei riflessi sulle aree di staff.
Per la durata del vigente contratto viene istituita la figura di "venditore" che, nell'ambito dell'area commerciale, svolge le attività connesse alla vendita-acquisizione utenti.
Il trattamento normativo e retributivo è riportato nella nota in calce.
Nota - Trattamento retributivo - In conseguenza della particolare posizione lavorativa ed in deroga a quanto disposto dall'art. 29 CCNL, il trattamento economico sarà costituito da:
- indennità di contingenza (ragguagliata al livello 3.4);
- aumenti periodici di anzianità determinati secondo quanto disposto nell'art. 33 del presente contratto;
- incentivo individuale.
L'incentivo individuale sarà legato ad un piano di incentivazione individuale rapportato al raggiungimento di obiettivi di vendita-acquisizione prestabiliti.
Il trattamento economico corrisposto nei modi sopra indicati è considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Gli obiettivi di vendita-acquisizione di cui sopra, le quote unitarie di incentivazione e le modalità applicative saranno determinate dalle aziende in funzione:
- del segmento di mercato;
- del grado di saturazione delle reti;
- dell'area territoriale di intervento.
Quanto sopra sarà oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.LL.
Orario di lavoro - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale pari a 40 ore settimanali, le stesse saranno ripartite nell'arco della settimana in relazione alle specifiche esigenze di servizio e di mercato ed ai volumi di vendita-acquisizione prefissati.
Tenuto conto delle modalità con cui opererà il venditore, allo stesso non potrà essere richiesto lavoro straordinario.
Normativa - Il periodo di prova è fissato in 3 mesi effettivi di servizio.
In relazione a quanto disposto dall'art. 27 del CCNL, nel periodo di riposo annuale si conviene di corrispondere a titolo di retribuzione l'indennità di contingenza (ragguagliata al livello 3.4) e l'aumento periodico di anzianità (sull'ammontare della contingenza definita in sede di rinnovo del CCNL).
Il venditore è tenuto a svolgere la propria attività con impegno, diligenza e rendimento tali da garantire il raggiungimento di almeno il 50% degli obiettivi di vendita-acquisizione prestabiliti. Per quanto altro non espressamente indicato vale la normativa prevista dal CCNL vigente.
L'ANIG e le OO.SS.LL. convengono di verificare, al termine del 1º anno dall'inserimento della nuova figura nelle strutture aziendali, eventuali problemi che dovessero presentarsi.
Nota a verbale - Per i lavoratori appartenenti alla sperimentale categoria B1 Venditore (di cui al CCNL 23-4-1985), nel passaggio al livello venditore - disciplinato dal presente articolo - verrà riproporzionato l'incentivo individuale salvaguardando gli elementi fissi continuativi precedentemente percepiti. Le Parti si incontreranno per de