S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 15/07/1997, si rinvia al CCNL "Gas e Acqua"
CCNL del 04/05/1995
GAS - Aziende private
Contratto collettivo nazionale di lavoro 04-05-1995
Lavoratori dipendenti dalle aziende private del gas
Decorrenza 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1998 parte normativa 1 gennaio 1995 - 31 dicembre 1996 parte economica
L'anno 1995, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas,
tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas (A.N.I.G.), la Consociazione Nazionale delle Piccole Industrie del Gas (CO.N.P.I.GAS)
e la F.N.L.E.-C.G.I.L., la F.L.E.R.I.C.A.-C.I.S.L. la U.I.L.S.P.-U.I.L.
a conclusione delle trattative intercorse è stato sottoscritto il rinnovo del CCNL 16-7-1991, secondo quanto contenuto nell'ipotesi di accordo 29-3-1995 e come risulta dal testo seguente.
L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP, quali firmatarie del presente contratto, convengono che il servizio dell'erogazione del gas, il servizio idrico integrato ed altri servizi forniti ed esercitati dalle Società sono da considerarsi di preminente interesse per la collettività e come tali necessitano di una gestione sicura, efficiente ed economica.
Le Parti, nel far proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-1993, si danno atto reciprocamente della volontà di impostare la gestione del presente contratto in un'ottica di una sempre maggior partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, al fine di perseguire efficienza, efficacia, qualità del servizio e produttività, che consentano alle imprese associate di mantenere livelli di competitività rispondenti alle esigenze mutevoli del mercato, in linea con adeguate economie di scala a livello europeo, nel rispetto di un corretto rapporto con l'ambiente e con i clienti.
In coerenza con le disposizioni legislative sul riassetto delle autonomie locali, le aziende associate confermano la precisa volontà di muoversi verso la definizione di realtà pluriservizi che, agendo in contesti territoriali omogenei, favoriscano la fornitura di servizi sempre più rispondenti alle attese dei clienti.
In relazione alle recenti normative in materia, le Parti, consapevoli della rilevanza che le risorse idriche assumeranno dal punto di vista sia strategico che economico, convengono di proseguire sulla strada della diversificazione per conseguire la completa integrazione dei settori interessati, attraverso regimi di flessibilità e crescenti livelli di soddisfazione dei clienti.
In tale contesto si auspica che il CCNL costituisca l'elemento unificante per queste tipologie di servizi gestiti da società aderenti alla Confindustria, che oggi si riferiscono ad altre aree contrattuali.
Per quanto concerne gli appalti in essere per attività ricorrenti e non saltuarie, l'ANIG dichiara che le aziende, anche in relazione alle dimensioni dei singoli esercizi, esprimono l'intendimento ad operare per una oggettiva loro limitazione nel rispetto delle regolamentazioni in atto.
Protocollo sulle relazioni industriali
Le Parti, consapevoli che per rispondere positivamente ai processi di trasformazione sia necessario assumere quale valore politico la scelta di un ruolo attivo dei lavoratori, in rapporto ai problemi di sviluppo, qualità, professionalità, produttività, efficienza ed efficacia del servizio, e che le aziende confermano la volontà di proseguire sulla via del coinvolgimento dei dipendenti, convengono sulla necessità di sviluppare un processo di innovazione delle relazioni industriali attraverso la costituzione di un Osservatorio che procederà altresì a:
1. analisi delle problematiche generali connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della Legge .n. 36/1994;
2. esame, in via generale, delle problematiche connesse all'individuazione delle tendenze di sviluppo del settore ed all'evoluzione del mercato europeo.
Le Parti, inoltre, considerato lo scenario anche europeo nel quale gli attori sociali dovranno operare, condividono l'opportunità di favorire un sistema di moderne ed efficaci relazioni industriali, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e l'analisi dei possibili percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
In tale logica, a fronte di un contesto in evoluzione sempre più rapida ed orientato alla diversificazione delle aziende in nuovi servizi, saranno sviluppate relazioni tra le aziende e le OO.SS. dei lavoratori, con lo scopo di armonizzare gli interessi delle Parti con le esigenze dei clienti nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi normativi - contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in riferimento alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del Mercato Unico Europeo, l'ANIG e le OO.SS.LL. condividono di demandare all'Osservatorio nazionale la competenza di effettuare analisi comparate sulle seguenti tematiche principali:
- mercato del lavoro e flessibilità normative;
- produttività del lavoro;
- strutture e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi;
- sistemi di inquadramento;
- problematiche relative all'inserimento dei portatori di handicap nei luoghi di lavoro;
- sicurezza, igiene ambientale e del lavoro;
- innovazioni tecnologiche.
Annualmente verrà prodotta una relazione tecnica-ricognitiva sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Fermo restando che competono all'ANIG eventuali compiti di segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.
Le Parti, anche in relazione alle risultanze emergenti dal rapporto e dai lavori dell'Osservatorio, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, valuteranno l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione, verifica/contrattazione secondo i livelli di competenza per materia e territorio previsti dalla disciplina contrattuale.
Protocollo di attuazione del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale prevista negli artt. 67 - 68 - 70 del CCNL ANIG del 16-7-1991 con quanto previsto dal DLgs n. 626/1994, le aziende associate ANIG e le OO.SS. FNLE - FLERICA - UILSP, convengono di costituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, funzioni e prerogative delle funzioni in essa richiamate, con riferimento ai lavori avviati dall'Osservatorio di igiene e sicurezza sul lavoro, Confindustria e CGIL, CISL e UIL, finalizzato all'individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle Parti sociali contenute nel decreto in parola.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30-9-1995, onde consentire alle Parti, entro il 31-10-1995, la verifica dei risultati raggiunti.
Qualità del servizio - Carta dei servizi
Fermo restando che la qualità del servizio significa curare oltreché la sicurezza, la continuità di fornitura del servizio, la qualità tecnica degli impianti e delle prestazioni, anche le modalità con cui la qualità tecnica viene trasferita alla collettività, al fine di perseguire la soddisfazione finale dell'utente per il servizio reso, le Parti firmatarie del contratto convengono che i principi su cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio possono essere individuati nella trasparenza dell'offerta e della gestione, nell'accessibilità del servizio, nell'orientamento alle esigenze del cittadino - cliente e nell'efficacia ed efficienza del servizio.
A tal fine costituirà momento significativo la realizzazione di specifici interventi finalizzati a migliorare la qualità effettivamente erogata e la relativa percezione da parte della collettività.
Nella consapevolezza che la fornitura di servizi è ad elevata interazione dinamica con i clienti/utenti, in una costante reciproca valutazione del rapporto contrattuale esistente, le aziende porranno particolare attenzione alle esigenze emergenti della collettività, promuovendo, nelle unità organizzative di un certo rilievo, rilevazioni di mercato finalizzate a cogliere le criticità dei servizi offerti.
Al fine di perseguire la soddisfazione finale del cliente, l'ANIG e le OO.SS.LL., nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie, si impegnano ad operare coerentemente per un servizio di alto interesse per la collettività, in una logica di attenzione primaria per i clienti acquisiti e potenziali.
Ciò premesso, la Qualità del servizio presupporrà:
a) la valorizzazione delle attività a valore aggiunto per il cliente interno/esterno;
b) la ridistribuzione delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità;
c) la realizzazione di forme flessibili di organizzazione del lavoro, coerenti agli obiettivi di qualità e compatibili con una gestione economica, efficace ed efficiente del servizio.
L'evoluzione del sistema Qualità verso una forma di Qualità Totale coinvolgerà tutte le componenti delle Aziende, tutti gli attori sociali, con riferimento primario alle esigenze dei clienti interni/esterni.
La Qualità Totale presupporrà la concreta traduzione delle esigenze dei clienti in requisiti misurabili, da assumersi anche attraverso specifiche Carte dei Servizi, finalizzate a garantire efficienza ed efficacia al servizio pubblico erogato.
In tale ambito a livello ANIG si darà luogo alla costituzione di un Osservatorio tra le Parti con il compito di:
a) conoscere l'andamento dei piani di qualità, dell'applicazione delle Carte dei Servizi, degli obiettivi di qualità raggiunti o disattesi;
b) elaborare proposte circa i criteri, gli strumenti e le metodologie di verifica, relativi alla informazione ai clienti;
c) valutare con le Associazioni dei Consumatori eventuali problematiche del settore inerenti all'applicazione delle Carte dei Servizi;
d) analizzare le esigenze dei clienti esaminandone la conformità con il servizio reso e con i servizi forniti in settori analoghi con particolare riferimento alle tendenze evolutive del sistema di servizi offerti sul territorio.
Le Parti in coerenza con un più avanzato sistema di Relazioni Industriali e nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie esamineranno i risultati del monitoraggio e valuteranno congiuntamente l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione e verifica/confronto ai livelli territoriali interessati. Qualora si rendessero anche necessarie eventuali azioni organizzative e di formazione professionale, daranno luogo all'attivazione dei momenti di verifica e confronto contrattualmente previsti.
Protocollo sull'orario e sull'occupazione
Le Parti, considerato che il processo di espansione del metano nel campo energetico ha permesso di determinare effetti positivi sullo sviluppo delle Aziende e sui livelli occupazionali, auspicano che tale processo possa riproporsi per rendere possibile il completamento della metanizzazione del Paese.
Per quanto riguarda le attività diversificate, le Parti sollecitano tutte le istituzioni preposte a definire gli impegni scaturenti dalla Legge n. 36/1994 e dalla Legge n. 142/1990 ed al rispetto dei tempi indicati dalle stesse, onde consentire alle aziende del settore ANIG l'impiego ottimale di tutte le potenzialità di sviluppo ed il conseguente utilizzo delle risorse umane.
Le Parti auspicano che il pieno rispetto degli impegni legislativi possa favorire la ripresa degli investimenti e l'apertura di nuove possibilità di intervento attraverso un corretto rapporto costi/ricavi.
Pertanto, alla luce della precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, le Parti convengono sull'esigenza di analizzare e valutare attentamente gli effetti che si potranno determinare sull'organizzazione del lavoro, sulle strutture organizzative e sui livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione, qualora il ritardo della ripresa produttiva lo richieda.
Fatto salvo quanto già previsto dagli artt. 14 e 17 del CCNL, le Parti ritengono necessario affidare ad una specifica Commissione costituita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui alla Premessa Politica, il compito di individuare possibili soluzioni in merito ai problemi scaturenti dai processi e dagli effetti che riorganizzazioni e ristrutturazioni determinano sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
La Commissione, tramite l'Osservatorio Nazionale di cui sopra e sulla base di proprie analisi e valutazioni, potrà predisporre proposte per il controllo degli orari di fatto e per sperimentazioni di regimi di orario tendenti a rispondere alla esigenza di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali congiuntamente al raggiungimento di una migliore efficienza ed economicità.
Su tali proposte, le Parti potranno attivare ai livelli territoriali competenti gli specifici momenti di informazione, consultazione, verifica o contrattazione.
Dichiarazione ANIG
L'ANIG, nell'affrontare gli impegni economici derivanti dal rinnovo contrattuale, ha tenuto conto anche del riequilibrio dell'attuale aliquota contributiva - a totale carico dell'Azienda - per il finanziamento del Fondo di Previdenza integrativo per i dipendenti del settore privato del gas, che incide attualmente sul costo del lavoro di circa 2 punti superiori all'effettivo fabbisogno del Fondo stesso.
Come peraltro previsto dalla Legge n. 61/1987 e già richiesto fin dal 1992 e successive, l'ANIG solleciterà ulteriormente il Ministero del Lavoro affinché emetta il Decreto di riduzione della misura dell'attuale contributo, oggi fissato nel 4%.
Quanto sopra permetterà di riportare gli incrementi del costo del lavoro del settore nei limiti dei tetti di inflazione programmati dal Governo così come previsto dall'Accordo interconfederale del 23-7-1993.
Art. 1 - Applicabilità del contratto
Il presente contratto collettivo disciplina i rapporti di lavoro fra:
a) le Aziende che, per atto di concessione amministrativa, distribuiscono gas, e tutti i loro dipendenti;
b) le Aziende di cui alla lettera a) del presente articolo, le quali esercitino anche attività inerenti al ciclo idrico o altri servizi a rete (quali ad es.: teleriscaldamento e cogenerazione) ed i loro dipendenti.
Il contratto non si applica ai dipendenti delle aziende appartenenti alla categoria dei dirigenti.
Art. 2 - Piccola distribuzione
Le Parti, nel recepire la validità degli accordi già stipulati, aventi per oggetto la Piccola Distribuzione, ribadiscono la comune volontà di costruire un complesso contrattuale che favorisca l'aggregazione in un unico contratto di tutte le aziende che distribuiscono gas per atto di concessione amministrativa.
Ciò premesso, convengono che, in deroga a quanto previsto nei corrispondenti articoli del presente contratto, nei confronti del personale addetto ai piccoli esercizi [1] , si faccia rinvio alle relative norme legislative in materia di appalti, mobilità, diritti di informazione e diritti sindacali.
Fermo restando quanto sopra, nonché quanto contenuto negli accordi già stipulati, nel corso della vigenza del contratto si provvederà:
- a definire i relativi testi contrattuali da inserire nel CCNL in occasione del prossimo rinnovo;
- a considerare nell'ottica sopra descritta l'ingresso di nuove Aziende;
- ad operare per una progressiva salvaguardia delle peculiarità di tutti i piccoli esercizi.
Le normative degli accordi recepiti fanno riferimento al campo di applicazione della Legge n. 300/1970, sia per l'individuazione del piccolo esercizio che per la normativa di cui alla parte terza del CCNL; la tutela dei diritti sindacali dei lavoratori interessati sarà assicurata dalle competenti strutture sindacali territoriali.
Relativamente all'istituto della reperibilità le Parti convengono che le deroghe alla normativa contrattuale dovranno essere limitate alle oggettive esigenze connesse alla dimensione organizzativa dell'esercizio.
In sede di stipula del presente contratto, le Parti hanno convenuto che gli aspetti relativi a:
- relazioni industriali, diritti di informazione e livelli di contrattazione;
- premio di Produttività 1996, da erogare nel 1997 e Premio di Produttività 1997, da erogare nel 1998, subordinatamente alla condizione congiunta di cui all'Accordo 18-6-1989 (riportato in "Appendice" al presente CCNL);
- istituzione, laddove oggettivamente possibile, del "sistema dei tickets" in luogo dell'indennità sostitutiva di mensa attualmente corrisposta;
verranno esaminati e definiti in sede CO.N.P.I.GAS. e/o ANIG.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro e non oltre il 30-6-1995.
Note: [1] Di cui agli accordi sottoscritti in materia.
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo interconfederale 23-7-1993, il presente contratto avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, il presente contratto decorre dal 1-1-1995 al 31-12-1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31-12-1996.
Il secondo biennio della parte economica, fatte salve le specifiche decorrenze dei singoli istituti, decorrerà dal 1-1-1997.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al secondo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare all'ANIG la piattaforma rivendicativa in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del CCNL
L'ANIG darà riscontro entro 20 giorni dalla presentazione della piattaforma.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in quanto tale periodo costituirà momento attivo di confronto per la soluzione delle tematiche trattate.
Dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero dopo tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva alla scadenza, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità ed i criteri specificatamente previsti nel Protocollo interconfederale 23-7-1993.
La violazione di quanto previsto al terzo comma comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Note: [1] Il testo del Protocollo è riportato in "Appendice".
Sezione prima - Costituzione del rapporto di lavoro
1. La scelta e l'assunzione del personale vengono effettuate dalle aziende in conformità delle norme di Legge e contrattuali.
2. Nelle assunzioni verrà data la precedenza, a parità di merito e di requisiti, ai figli dei dipendenti deceduti, collocati a riposo o in servizio.
Qualora si presentassero nell'Azienda vacanze di posto e questo non dovesse essere soppresso e qualora nell'Azienda vi fosse l'elemento idoneo per qualità e capacità a ricoprirlo, questi avrà la precedenza.
3. L'Azienda comunicherà l'assunzione all'interessato con lettera nella quale risulteranno:
- la data di assunzione;
- la categoria alla quale il lavoratore viene assegnato, nonché le mansioni cui normalmente deve attendere in relazione all'art. 11;
- il trattamento economico iniziale;
- la durata del periodo di prova;
- la sede di lavoro.
Prima di essere assunto il lavoratore dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per Legge, i seguenti documenti:
- documento di identificazione personale;
- certificato di nascita;
- numero di codice fiscale;
- libretto di lavoro;
- certificato penale di data non anteriore a 3 mesi;
- libretto e tessera per le assicurazioni sociali obbligatorie (in quanto ne sia già in possesso);
- certificato degli studi eventualmente compiuti e gli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni da affidare.
Il dipendente dovrà inoltre comunicare il proprio domicilio, l'indirizzo di residenza e le successive variazioni dello stesso.
4. L'Azienda sottoporrà l'aspirante a visita medica preventiva per accertarsi della sua costituzione fisica, della idoneità specifica al lavoro per il quale dovrebbe essere assunto, presso enti ed istituti specializzati.
5. Per l'assunzione delle donne e dei fanciulli valgono le norme di Legge. In nessun caso donne e fanciulli potranno essere adibiti a lavori che pregiudichino il loro sano e completo sviluppo fisico.
Art. 5 - Lavoro a tempo determinato
Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56 e successive leggi in materia, oltre ai casi attualmente già previsti dalla Legge 18-4-1962, n. 230 [1] è consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato nelle sottoindicate ipotesi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 14 in materia di informazione e confronti con le R.S.U.:
a) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'avvio di nuove attività o tecnologie, anche al fine di non incrementare il lavoro straordinario;
b) assenze per aspettativa a norma di Legge o concessa in relazione alle fattispecie disciplinate dagli artt. 49, 1 comma, e 77.1, 4, 5, 6 del presente contratto;
c) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dalla trasferta del titolare della posizione, in territorio nazionale o estero, previa informazione alla R.S.U.;
d) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'esecuzione di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo.
Il personale assunto con contratto a termine fuori dei casi previsti dalla Legge n. 230/1962 non può superare il limite del 3% (arrotondato all'unità) del personale in forza con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in ciascuna Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale locale, ed in funzione delle specifiche esigenze aziendali potranno essere individuate nuove ipotesi di attività che, senza modificare la normale organizzazione del lavoro, presentano tuttavia carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo di attività aziendali o sono comunque legate a particolari circostanze che non consentono la protrazione delle stesse in altro periodo dell'anno.
Note: [1] Il testo della Legge 18-4-1962, n. 230 è riportato in "Appendice".
Art. 6 - Lavoro a tempo parziale
Le Parti, nel sottolineare che l'assunzione di nuovi servizi e l'ulteriore valorizzazione del sistema qualità determinano la necessità di attuare una maggiore flessibilità della forza lavoro, riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione lavorativa tale da rispondere alle esigenze organizzative aziendali e di qualità della vita dei lavoratori nonché contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro.
Ove si realizzino modifiche degli equilibri organizzativi, le Aziende daranno corso a momenti di informazione e confronto come previsto dall'Art. 14.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed Azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso di massima per tutte le categorie dei lavoratori.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le norme vigenti per i lavoratori a tempo pieno.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
Le domande del personale in servizio che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dovranno pervenire, almeno tre mesi prima della data richiesta all'Azienda, la quale valuterà le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratori e lavoratrici con figli di età inferiore ai 3 anni;
2) lavoratori e lavoratrici studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;
3) lavoratori e lavoratrici con particolari carichi familiari e/o motivazioni di carattere personale o familiare.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, che decorrerà comunque dal primo giorno del mese, potrà avere durata illimitata e non potrà essere utilizzato per periodi inferiori ad un anno.
In casi particolari potrà essere concesso per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale gli interessati potranno indicare la data desiderata per il ripristino del lavoro a tempo pieno.
Ove ciò non sia indicato, il ripristino dovrà essere successivamente richiesto con un anticipo minimo di tre mesi rispetto alla data in cui si intenda ritornare alla prestazione a tempo pieno e decorrerà, compatibilmente con le esigenze organizzative, dal primo giorno del mese richiesto.
Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno in data diversa da quella indicata originariamente, l'Azienda, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative, si riserva di dare corso alla richiesta.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero di richieste in una stessa unità, particolari professionalità con ruoli direttivi su altro personale, ecc.).
Restano comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale i seguenti lavoratori:
- personale turnista;
- personale che opera in squadra.
In caso di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale ed in caso di ripristino a tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato di norma alla stessa unità produttiva con mansioni equivalenti.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
L'Azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
La domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno potrà essere presentata 3 mesi prima della scadenza di un triennio compiuto dalla data di assunzione; l'accoglimento della stessa sarà valutato dall'Azienda, informata la R.S.U., sulla base delle esigenze di servizio.
Qualora l'Azienda intenda procedere all'assunzione di lavoratori a tempo pieno, i prestatori di lavoro a tempo parziale potranno presentare domanda di trasformazione del rapporto senza il rispetto del termine di cui sopra.
C) Trattamento economico e normativo
Il contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare la distribuzione dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno, nonché le mansioni.
L'orario di lavoro è distribuito, sulla base delle esigenze tecnico-organizzative dell'unità di appartenenza, secondo una delle seguenti modalità:
a) orario ridotto rispetto al normale orario giornaliero a 4 o 5 ore/giorno, senza soluzione di continuità;
b) orario ridotto rispetto al normale orario annuale realizzato attraverso giornate/settimane/mesi interi di prestazione alternati a giornate/settimane/mesi di non prestazione.
La modulazione dell'orario di lavoro potrà essere realizzata nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), salvo il disposto dell'art. 58 bis, lettera b) e dell'art. 17 in materia di orario di lavoro, anche attraverso la collocazione della prestazione lavorativa in fasce orarie o giorni differenti da quelle dei lavoratori a tempo pieno.
Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato:
- istituti a contenuto economico:
- proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione. Tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione;
- istituti a contenuto giuridico-normativo:
- in genere, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. In particolare:
1) Ferie - permessi retribuiti - Il lavoratore a part-time ha diritto alle ferie ed ai permessi retribuiti secondo i termini sottoindicati:
- part-time orizzontale: la spettanza di ferie e dei permessi retribuiti come previsto dal CCNL;
- part-time verticale: la spettanza di ferie e di permessi retribuiti è rapportata proporzionalmente alla prestazione concordata.
2) Inquadramento - Ai fini dei passaggi automatici di livello e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di livello, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono, pertanto, prolungati in misura corrispondente.
3) Aumenti periodici di anzianità - L'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base delle previsioni di cui all'art. 33 del CCNL
La corresponsione dell'importo maturato sarà adeguatamente riproporzionata in relazione alla durata della prestazione effettiva.
4) Prestazioni straordinarie - Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale non dovrà essere richiesta la prestazione straordinaria.
5) Addestramento - Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzioni in funzione della parziale attività lavorativa.
In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o Enti previdenziali, assistenziali dovessero apportare all'attuale normativa.
Le Parti convengono di predisporre la presente disciplina al fine di regolamentare l'impiego delle risorse umane destinate a prestare la propria attività lavorativa al di fuori del territorio nazionale come segue.
1. Ambito di applicazione - Il presente articolo si applica ai dipendenti inviati a prestare la propria attività lavorativa all'estero per periodi continuativi superiori a 183 giorni.
Il rapporto di lavoro (di seguito denominato contratto estero) è disciplinato da un contratto individuale, rimanendo conseguentemente sospesa l'applicazione del vigente CCNL
2. Trattamento normativo - Durata: il contratto estero è a tempo determinato ed è prorogabile previo consenso delle Parti.
- Orario di lavoro: verrà osservato l'orario di lavoro richiesto nella sede locale e le eventuali maggiori prestazioni rispetto alle previsioni del CCNL ANIG vigente (over time) saranno compensate da trattamenti aggiuntivi forfettizzati.
- Riposo settimanale: è previsto un giorno di riposo settimanale.
- Festività: sono riconosciute le festività della sede estera, fermo restando il limite minimo delle festività riconosciute dalla legislazione italiana.
- Ferie: la spettanza annuale non potrà essere inferiore a quella prevista dal CCNL ANIG vigente.
- Rientri: nel corso della permanenza all'estero sono previsti rientri per la fruizione del periodo di ferie, per comprovati motivi organizzativi e per gravissimi e comprovati motivi familiari.
Alla scadenza naturale del contratto il dipendente ha diritto a riprendere servizio presso una sede di lavoro italiana della Società di appartenenza, concordabile nella fase di definizione del contratto individuale.
- Anzianità: il periodo di servizio prestato all'estero è riconosciuto utile a tutti gli effetti.
3. Trattamento previdenziale ed assistenziale - Ferma restando l'applicazione della legislazione vigente in materia e degli accordi internazionali di sicurezza sociale, relativa ai Paesi CEE ed extra Comunitari, viene garantita:
a) la conservazione dell'iscrizione al Fondo di Previdenza di cui alla Legge 6-12-1971, n. 1084 e successive modifiche;
b) la copertura assicurativa sanitaria ed anti infortunistica integrativa (professionale, extra professionale, rischio volo), attraverso polizze stipulate con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza.
4. Trattamento economico - Il trattamento retributivo complessivo, per la durata dell'effettiva prestazione all'estero, non sarà inferiore a quello individuale spettante ai sensi del CCNL ANIG vigente e sarà costituito dai seguenti elementi:
a) retribuzione base relativa all'intera durata del contratto estero e commisurata alla retribuzione di fatto lorda spettante al momento della stipula dello stesso;
b) indennità soggiorno estero composta dalle seguenti voci:
1) disagio - differenziata per Paese estero ed inquadramento;
2) costo vita (vitto e alloggio) - differenziata per Paese estero. Tale voce potrà non essere contemplata o adeguatamente riproporzionata in ragione delle condizioni di soggiorno della località di destinazione.
c) trattamento forfettario a fronte dell'"over time":
- è corrisposto in ragione dell'eccedenza dell'orario di lavoro della sede estera rispetto a quello stabilito dalla normativa del CCNL ANIG vigente.
5. Tutela sindacale - Il lavoratore potrà usufruire dell'assistenza della Rappresentanza sindacale cui conferisca mandato sia nella fase che precede la stipula del contratto estero sia nel momento del rientro in Italia.
Il lavoratore assunto in servizio, è soggetto ad un periodo di prova.
Il periodo di prova è fissato in tre mesi effettivi di servizio per tutti i lavoratori ad eccezione di quelli delle aree professionali Quadri e Direttivi per i quali il periodo è determinato in 6 mesi.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova.
La retribuzione da corrispondere al lavoratore durante il periodo di prova, non può essere inferiore a quella contrattualmente prevista per la categoria per la quale è assunto.
La risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova può avvenire in qualsiasi momento senza preavviso. Qualora la risoluzione del rapporto di lavoro avvenisse dopo il primo mese, sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o sino alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Il lavoratore avrà diritto al pagamento dei ratei di ferie e delle mensilità aggiuntive, ove la permanenza in servizio sia superiore a 15 giorni.
Il periodo di prova scaduto senza che sia intervenuta la disdetta o seguito da conferma, viene computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
Le norme relative alla previdenza di settore, integrative di quelle della Assicurazione Obbligatoria Invalidità e Vecchiaia, restano sospese per tutto il periodo di prova e troveranno applicazione, in caso di conferma, con decorrenza dalla data di assunzione.
Il lavoratore assunto dall'Azienda a norma dell'art. 5 e che sia passato effettivo senza soluzione di continuità non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova e la sua anzianità di servizio decorrerà ad ogni effetto dalla data di assunzione a termine.
L'anzianità del lavoratore passato effettivo ha decorrenza a tutti gli effetti, dalla data di assunzione in prova.
Nel computo dell'anzianità le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi trascurando le frazioni di mese.
Art. 9 - Benemerenze nazionali
1) La richiesta per ottenere i benefici previsti dal presente articolo, deve essere presentata dal lavoratore di nuova assunzione all'Azienda, a pena di decadenza, entro sei mesi dal suo passaggio ad effettivo.
2) Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zona di operazioni nella guerra 1940-1945 (compresi in questa i partigiani combattenti) verrà riconosciuta una anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti di anzianità e del preavviso, nella seguente misura:
a) per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno 6 mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento alla anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelle superiori a 6 mesi per eccesso;
b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti;
c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime sei categorie sarà computato come servizio prestato nei reparti combattenti quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio;
d) sono inoltre dovute:
- una maggiore anzianità convenzionale di servizio di due anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati od invalidi ascritti alle prime sei categorie;
- una maggiore anzianità convenzionale di un anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra od abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie.
Le anzianità di cui alle suddette lettere a), b), c) e d) sono cumulabili fra loro. Non sono cumulabili fra loro quelle di cui ai due punti della lettera d).
3) Le anzianità convenzionali di cui sopra non sono in alcun modo computabili agli effetti del trattamento di fine lavoro di cui alle norme del trattamento di previdenza.
Peraltro ai lavoratori cui si applicano le norme di cui al presente articolo sarà corrisposta all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro una speciale indennità pari all'importo di 22 giorni dell'ultima retribuzione di fatto mensile per ogni anno di anzianità convenzionale riconosciuta.
4) I lavoratori che abbiano goduto presso altre Aziende o Amministrazione pubblica, precedentemente all'assunzione, di concessioni per i titoli di cui sopra, sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo.
5) La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata:
a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare annotato delle benemerenze di guerra, rilasciato dall'Autorità Militare, nonché da una dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 003500/1 in data 26-5-1942 dello Stato Maggiore dell'Esercito per la guerra 1940-1945;
b) per i partigiani combattenti da un documento rilasciato dalla competente autorità;
c) per i reduci dalla prigionia da una dichiarazione della competente Autorità Militare comprovante tale qualità, munita della annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;
d) per i reduci dalla deportazione, la qualità dovrà risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;
e) per gli invalidi della guerra 1940-1945, la qualifica di invalido e la relativa categoria dovranno risultare da un certificato rilasciato dal Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle Pensioni di guerra;
f) comunque da tutti quei documenti che siano ritenuti necessari per meglio dimostrare il passato militare del richiedente.
6) Qualora i riconoscimenti ufficiali dei casi previsti al punto 2) intervengano in pendenza del rapporto di lavoro, la richiesta per ottenere i relativi benefici deve essere presentata entro il termine di decadenza di sei mesi dalla data di ricezione del documento ufficiale di riconoscimento.
In ogni caso la decorrenza dell'attribuzione delle anzianità convenzionali ai fini indicati nel presente articolo, coinciderà con la data della richiesta in tal senso, purché provvista della idonea documentazione indicata al punto 5), presentata dal lavoratore.
7) Ai mutilati ed invalidi del lavoro ed ai mutilati ed invalidi civili per causa di guerra verranno riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati ed invalidi di guerra.
Per il riconoscimento ai mutilati ed invalidi del lavoro ed ai mutilati ed invalidi civili per causa di guerra, degli stessi benefici previsti dal presente articolo in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ciascun mutilato ed invalido del lavoro e ciascun mutilato ed invalido civile per causa di guerra che ne abbia diritto, dovrà essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato od invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A) allegata alla Legge 10-8-1950, n. 648.
Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione ad una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione verrà fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati ed invalidi di guerra su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'I.N.A.I.L.
I mutilati ed invalidi del lavoro che diverranno tali per menomazioni fisiche subite in pendenza del rapporto con l'azienda, dovranno, ai fini dei benefici previsti da questo paragrafo, presentare richiesta documentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di riconoscimento dell'I.N.A.I.L.
I termini previsti dal comma precedente vengono applicati anche ai nuovi assunti.
8) Il trattamento di cui al presente articolo assorbe e sostituisce qualsiasi altro trattamento che sia stato fino ad oggi praticato dalle aziende private del gas.
Dichiarazione a verbale - Per stabilire il diritto all'applicazione dei benefici convenuti nel presente articolo, le Aziende si atterranno al contenuto del Decreto 8-7-1941, n. 868, 4-3-1948, n. 137, e circolare del Ministero della Guerra n. 755 pubblicata sul giornale militare ufficiale "dispensa 60 del 29-10-1942".
Sezione seconda - Qualifiche e mansioni
In relazione alle mutate situazioni socio-economiche ed organizzative, alle prospettive di futura integrazione europea, al più elevato grado di scolarità dei lavoratori, ai maggiori scambi tra ambiente interno ed esterno alle aziende ed in coerenza alle esigenze di realizzare regimi di flessibilità e polivalenza finalizzati alla integrazione di servizi diversificati ed allo sviluppo professionale, le Parti hanno inteso definire un nuovo sistema classificatorio del personale.
Tale sistema è finalizzato a contribuire al miglioramento ed allo sviluppo della produttività del settore, attraverso una coerente valorizzazione delle professionalità delle risorse umane operanti in tale area contrattuale e tenuto conto dell'evoluzione nella organizzazione del lavoro delle Aziende.
A) Metodologia
Il nuovo sistema classificatorio, frutto del lavoro della Commissione tecnica paritetica prevista dall'art. 10 del CCNL ANIG 17-10-1988, è basato su una metodologia per la misurazione delle professionalità incentrata su:
1. Profili professionali campione definiti come descrizione delle attività ottenute dall'aggregazione di più unità elementari, che costituiscono elemento minimo del sistema aziendale, così come stabilito nei lavori della Commissione di cui sopra.
Ogni profilo professionale è caratterizzato da criteri oggettivi che, oltre a definire l'esperienza ed il livello di conoscenze di base necessari, consentono di individuare l'ambito di competenza in termini di autonomia, responsabilità e complessità interna ed esterna.
2. Valutazione oggettiva dei profili professionali mediante i seguenti "criteri oggettivi":
- Esperienza:
- individua il tempo necessario per acquisire l'esperienza richiesta dalla posizione, l'ampiezza e la differenziazione delle attività gestite.
- Conoscenze di base:
- indica il livello di istruzione di base, con riferimento al sistema scolastico vigente, necessario a ricoprire la posizione considerata. Il grado di scolarità non costituisce elemento necessario per l'assegnazione della posizione ai lavoratori che abbiano maturato conoscenze equivalenti.
- Autonomia:
- riferita all'arco temporale di autonomia dal controllo della posizione superiore e ai vincoli procedurali e metodologici con cui la posizione considerata opera.
- Responsabilità:
- descritta in modo diversificato in relazione all'ambito preciso di responsabilità per ogni profilo professionale, riferendosi prevalentemente alla discrezionalità propositiva, decisionale e al coordinamento delle risorse umane.
- Complessità interna ed esterna:
- determinata in funzione del contesto esterno ed interno in cui vengono svolte le attività. Il contesto esterno fa riferimento alle dimensioni della realtà distributiva, mentre il contesto interno è relativo al grado di discrezionalità nell'interpretazione di norme e/o al grado di influenza temporale nelle attività di programmazione e controllo.
Si rinvia al verbale del 5-4-1991, che costituisce parte integrante del presente articolo, per quanto attiene alla puntuale graduazione dei criteri oggettivi sopra descritti [1] .
Premesso quanto sopra, le Parti hanno definito il seguente sistema classificatorio costituito da 4 aree professionali, 15 livelli di inquadramento e 125 profili campione riportati nell'Allegato A) del presente contratto.
Eventuali nuovi profili campione, conseguenti a significative innovazioni tecnologiche o a nuove aree di business, verranno definiti a livello nazionale.
B) Aree professionali - Livelli di inquadramento
Le aree professionali, nell'ambito del sistema classificatorio, individuano contenuti professionali omogenei in relazione al contesto interno/esterno, alla responsabilità, alla autonomia, alla preparazione richiesta ed effettivamente espressa dai lavoratori.
All'interno delle singole aree sono individuati profili professionali di crescente importanza aziendale suddivisi in "livelli di inquadramento".
1. Area professionale 1: Quadri
Appartengono a questa area professionale i lavoratori che, in riferimento alla Legge 13-5-1985, n. 190 [2], svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa in quelle posizioni che siano chiamate a fornire apporti propositivi, decisionali ed innovativi in relazione agli scopi suddetti e per le quali siano richiesti complessivamente, sia pure in vario grado, i seguenti requisiti:
a) Preparazione (intendendosi come tale la combinazione di livello di istruzione ed esperienza richiesti):
- istruzione equivalente alla laurea ed esperienza adeguata alla piena responsabilità del contenuto della posizione e dei collegamenti con altre, oppure
- istruzione equivalente al diploma di scuola media superiore ed esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte importante di una intera funzione aziendale.
b) Managerialità (intendendosi come tale la combinazione di ampiezza e livello di differenziazione delle attività gestite, nonché di discrezionalità propositiva):
- gestione di attività affini tra loro e di ruoli strettamente omogenei (o attività specialistica in campo ristretto) con ampia discrezionalità di proporre metodi e tecniche di tipo funzionale oppure
- gestione di più ruoli e/o più attività sufficientemente omogenei, o integrazione a livello concettuale di attività differenti, o attività specialistica in più campi, con discrezionalità di proporre metodi e tecniche operativi.
c) Complessità (intendendosi come tale la combinazione di contesto esterno ed interno in cui la posizione è chiamata ad operare):
- contesto esterno fondamentalmente stabile e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi genericamente definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve-medio termine, oppure
- contesto esterno relativamente dinamico e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve termine.
d) Responsabilità (intendendosi come tale la combinazione di discrezionalità decisionale, di volumi di fatturato e/o di spesa influenzati, del tipo di influenza sui volumi stessi).
A parità di discrezionalità decisionale, il peso della posizione è direttamente proporzionale ai volumi ed al tipo di influenza esercitata: diretta, condivisa, indiretta.
Tale area è suddivisa in due livelli denominati:
- 1.1
- 1.2
Livello 1.1 - Profili professionali campione
- Resp. poliservizi addestramento e formazione
- Resp. poliservizi gestione tecnica
- Resp. poliservizi Gruppo Esercizi yyy
- Resp. programmazione, controllo e amministrazione
- Resp. sviluppo vendite aree (dal 1-4-1995)
- Resp. sviluppo vendite grandi esercizi (dal 1-4-1995)
Livello 1.2
Appartengono al livello 1.2 i lavoratori che occupano posizioni che richiedono la conoscenza dei requisiti e l'attuazione di più processi aziendali interattivi con tutte le principali Aree funzionali (commerciale, amministrazione e controllo, tecnica). L'inquadramento nel presente livello decorre dal 1-4-1995.
Profili professionali campione:
- Resp. gruppo esercizi WWW
- Resp. poliservizi gruppo esercizi ZZZ
- Resp. poliservizi unità operativa AAA
- Resp. unità operativa BBB
Formazione - Oltre a mettere in atto programmi formativi generalizzati su temi di ampio respiro quali i cambiamenti tecnologici ed organizzativi, le aziende cureranno l'individuazione delle aree di intervento formativo individuale al fine di migliorare le capacità gestionali e relazionali dei singoli nell'ambito della propria posizione e quindi la professionalità nel suo complesso.
Informazioni - Le aziende informeranno i Quadri circa gli obiettivi aziendali che i Quadri dovranno concorrere a realizzare.
Innovazioni ed invenzioni - Con riferimento ai diritti di cui all'art. 4 della Legge 13-5-1985, n. 190, all'art. 2590 cod. civ. ed al RD 29-6-1939, n. 1127 e successive modifiche, le Parti convengono di istituire un collegio arbitrale permanente cui gli interessati potranno far ricorso per ottenere un'applicazione equitativa delle norme di Legge vigenti in materia di diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali.
Il collegio sarà composto da cinque arbitri, due designati dall'ANIG, due dalle OO.SS.LL. e il quinto scelto, di comune accordo fra i primi quattro, tra professionisti o magistrati particolarmente esperti nel campo del diritto commerciale. Il collegio inoltre, potrà di volta in volta avvalersi di consulenti tecnici da esso nominati.
2. Area professionale 2: Direttivi
Appartengono a questa area professionale lavoratori con funzioni direttive:
- che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza, con ampia discrezionalità di potere;
- con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza, natura e preparazione specifica, con caratteristiche di autonomia e responsabilità ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi della propria funzione.
Tale area è suddivisa in tre livelli denominati:
- 2.1
- 2.2
- 2.3
Profili professionali campione
Livello 2.1
- Coordinatore attività termotecnica
- Resp. amministrazione
Resp. conduzione impianti (dal 1-4-1995)
- Resp. poliservizi analisi e studi finanziari
- Resp. poliservizi assicurazioni, patrimonio e assistenza concessioni
- Resp. poliservizi gestione risorse umane
- Resp. poliservizi immagine
- Resp. poliservizi legislazione tecnica
- Resp. poliservizi metodologie ed analisi di fattibilità
- Resp. poliservizi organizzazione e sistemi
- Resp. poliservizi pianificazione e sistemi
- Resp. poliservizi progetti sviluppo applicazioni
- Resp. progettazione ed assetto rete (dal 1-4-1995)
- Resp. progettazioni gas
- Resp. programmazione e controllo
- Resp. sviluppo commerciale
- Resp. tariffe poliservizi
Livello 2.2
- Addetto poliservizi assistenza legale convenzioni
- Analista andamento di gestione
- Analista poliservizi applicazioni
- Esperto vendite grandi clienti (dal 1-4-1995)
- Resp. contabilità generale
- Resp. gestione utenza poliservizi
- Resp. poliservizi controlli elettrici impianti
- Resp. poliservizi esercizio xxx
Livello 2.3
- Resp. gestione del territorio poliservizi
- Tecnico esperto polivalente di distribuzione
3. Area professionale 3: Coordinamento - Concetto
Appartengono a questa area professionale i lavoratori di concetto e/o con compiti di coordinamento, che:
- svolgono mansioni di notevole ampiezza e rilevanza per il cui svolgimento occorra autonomia operativa nell'ambito di norme e procedure definite;
- svolgono mansioni di ampiezza e rilevanza richiedenti una adeguata preparazione professionale specifica del settore di appartenenza;
- in possesso di un superiore grado di specializzazione professionale, svolgono compiti per l'espletamento dei quali siano richieste capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili con specifiche esperienze e/o mediante opportuni corsi professionali;
- nell'ambito delle caratteristiche indicate guidano e coordinano funzionalmente, con apporto di competenza tecnico-teorica e/o pratica altri lavoratori addetti ad attività polivalenti/poliservizi.
Tale area è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 3.1
- 3.2
- 3.3
- 3.4
- 3.5
Profili professionali campione
Livello 3.1
- Operatore ottimizzazione gestione utenza poliservizi
- Operatore poliservizi progettazione/assetto rete e impianti
- Operatore progettazione rete impianti gas-specialista verifica rete (dal 1-4-1995)
- Tecnico poliservizi distribuzione
- Tecnico polivalente impianti rete gas
Livello 3.2
- Addetto gestione concessioni e tariffe
- Addetto grandi utenze e tecnologie di sviluppo
- Addetto piani commerciali poliservizi
- Addetto poliservizi applicazioni
- Addetto progettazione reti gas
- Addetto ricerche di mercato
- Addetto sviluppo territoriale
- Addetto utenza poliservizi
- Analista di sistema
- Operatore acquisizione grandi utenze (dal 1-4-1995)
- Operatore commerciale
- Operatore commerciale grandi utenze (dal 1-4-1995)
- Operatore contabilità analitica
- Operatore contabilità clienti
- Operatore contabilità clienti/fornitori
- Operatore contabilità generale
- Operatore di cassa
- Operatore esazione poliservizi
- Operatore finanziario
- Operatore gestione utenti poliservizi
- Operatore letture poliservizi
- Operatore morosità poliservizi
- Operatore ufficio contabilità
- Tecnico depurazione acque reflue
- Tecnico impianti gas
- Tecnico poliservizi controlli rete
- Tecnico polivalente distribuzione
- Tecnico protezione catodica poliservizi
Livello 3.3
- Capo nucleo operativo
- Capo nucleo e/o coordinatore di strumentisti elettronici
- Programmatore poliservizi
- Tubista tracciatore a saldatura radiografica
Livello 3.4
- Addetto amministrativo
- Addetto cassa
- Addetto contabilità clienti
- Addetto contabilità fornitori
- Addetto contabilità generale
- Addetto contabilità utenti poliservizi
- Addetto contratti poliservizi
- Addetto controlli elettrici
- Addetto gestione del territorio poliservizi
- Addetto gestione utenti poliservizi
- Addetto letture poliservizi
- Addetto morosità poliservizi
- Addetto poliservizi amministrazione del personale
- Addetto polivalente sportelli utenza gas e/o poliservizi
- Addetto prove tecnologiche
- Addetto statistiche e budget
- Capo squadra poliservizi distribuzione
- Ordinatore sollecitatore periferico poliservizi
- Preventivista commerciale
- Strumentista elettronico
Livello 3.5
- Addetto gestione stradario poliservizi
- Addetto patrimonio
- Addetto segreteria telefonica utenti polivalente/poliservizi
- Capo squadra polivalente distribuzione gas [3]
- Capo squadra polivalente impianti idraulici/elettrici
- Capo squadra pronto intervento
- Capo squadra ricerca preventiva dispersioni
4. Area professionale 4: Operativi
Appartengono a questa area professionale i lavoratori d'ordine ed operativi che:
- svolgono lavori per i quali è necessaria la conoscenza di procedure acquisibili tramite tirocinio e/o una specifica preparazione;
- con specializzazione, eseguono operazioni richiedenti capacità tecnico/pratiche conseguibili attraverso adeguato tirocinio - che possano anche prevedere il coordinamento di altri lavoratori della squadra - e/o mediante preparazione generica in attività specifiche del settore operativo di appartenenza, anche poliservizi, tali da consentire l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, seppure nell'ambito di schemi già predisposti;
- svolgono semplici lavori e/o operazioni a carattere ripetitivo di qualsiasi natura.
Tale area professionale è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 4.1
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5
Profili professionali campione
Livello 4.1
- Addetto poliservizi distribuzione e impianti gas
- Specialista protezione catodica poliservizi
Livello 4.2
- Addetto attività di segreteria
- Addetto attività utenti poliservizi
- Addetto gestione incassi banche/poste poliservizi
- Addetto impianti depurazione acque reflue
- Addetto impianti elettrici
- Addetto manutenzione regolazione cabine
- Addetto movimentazione materiali poliservizi
- Addetto polivalente distribuzione gas
- Addetto polivalente impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi vari
- Addetto tariffe poliservizi
- Agente moroso poliservizi
- Lucidista poliservizi
Livello 4.3
- Addetto aggiornamento situazione morosità poliservizi
- Addetto distribuzione magazzino poliservizi
- Addetto prelievi e rilevamento dati impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi esterni
- Addetto versamento incassi poliservizi
- Letturista verificatore [4]
Livello 4.4
- Addetto servizi interni
Livello 4.5
- Base parametrale
I lavoratori inquadrati nel livello 4.5, dopo un periodo di permanenza di sei mesi in tale livello, verranno inquadrati nel livello 4.4, pur continuando a svolgere le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.5.
I lavoratori inquadrati nel livello 4.4 che operano in squadra, reparto o ufficio e le cui mansioni diversificate comportano la graduale acquisizione di nozioni conseguibili anche attraverso specifici corsi professionali, dopo un periodo di permanenza di 24 mesi in tale livello, verranno inquadrati, previa verifica dei contenuti professionali, nel livello 4.3, pur continuando a svolgere le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.4.
I lavoratori che operano in squadre di distribuzione addette ad attività polivalenti/poliservizi, nonché i capi di squadra manutenzione impianti (manca gas, ricerche fughe e conseguenti riparazioni definitive), dopo quattro anni di svolgimento di tale attività, previa verifica dei contenuti professionali raggiunti, saranno inquadrati nel livello 4.2, pur continuando a svolgere anche le attività corrispondenti alla declaratoria del livello 4.3.
La mancata applicazione degli automatismi darà luogo ad un confronto tra le Parti.
5. Dichiarazione a verbale
1) La distinzione tra gli impiegati e gli operai aviene mantenuta agli effetti di tutte le norme previste da leggi, contratti e accordi sindacali che prevedono specifici trattamenti per gli operai o per gli impiegati e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
2) Il superamento della distinzione fra qualifica operaia e qualifica impiegatizia non deve comportare di per sé alcun mutamento nell'attuale organizzazione del lavoro intesa come complesso di compiti costituenti la mansione affidata ad ogni singolo lavoratore.
3) Ai fini dei passaggi automatici di livello 4.5/4.4, 4.4/4.3 e 4.3/4.2 di cui al presente articolo, le anzianità richieste si intendono comprensive anche dei periodi già maturati, prima della stipula del presente CCNL, nei rispettivi livelli di inquadramento ove sussistano le condizioni di cui al presente articolo.
C) Profili professionali "statici"
Le Parti hanno definito, in via sperimentale per la vigenza contrattuale, l'istituto dei "livelli salariali".
Criteri
Sono da ritenersi per profili professionali "statici" quelli caratterizzati da attività che, individuate nei livelli di inquadramento 4.3 e 4.4, non prevedono la possibilità di ulteriori sviluppi professionali.
Profili professionali "statici" - Di seguito sono riportati i profili professionali che, sulla base dei criteri sopra enunciati, sono da considerarsi "statici":
- Custodi/portieri/sorveglianti
- Addetto servizi interni
- Addetto servizi esterni
- Addetto centralino
- Receptionist
- Distributore di magazzino
Modalità di corresponsione del livello salariale - 1) Sono istituiti i seguenti livelli salariali aggiuntivi da attribuirsi agli addetti che appartengono ad un profilo professionale "statico" di cui al punto B):
a) L. 50.000 (cinquantamila) a coloro i quali hanno un'anzianità di permanenza nel profilo professionale "statico" maggiore o uguale a 8 anni, calcolata a decorrere dal momento di inserimento nella posizione ancorché preesistente al presente accordo;
b) L. 25.000 (venticinquemila) a coloro i quali hanno un'anzianità di permanenza nel profilo professionale "statico" maggiore o uguale a 4 anni ed inferiore a 8 anni, calcolata a decorrere dal momento di inserimento nella posizione ancorché preesistente al presente accordo.
2) I livelli salariali aggiuntivi di cui sopra, corrisposti per 14 mensilità, sono da considerarsi validi ai fini di tutti gli istituti contrattuali, compreso il TFR
3) I livelli salariali aggiuntivi di cui sopra non verranno più corrisposti qualora il lavoratore acquisisca l'inquadramento superiore oppure sia mobilitato in un profilo professionale diverso da quelli previsti dalla lettera B) del presente articolo.
4) Resta inteso che i livelli salariali aggiuntivi sono attribuiti specificamente ai lavoratori inquadrati nei livelli 4.3 e 4.4.
D) Inquadramento del personale
Considerato che i profili campione non prefigurano da soli l'intera gamma delle professionalità presenti nelle aziende, l'inquadramento dei lavoratori operanti in profili professionali non campionati, avverrà secondo la seguente metodologia:
- i profili professionali saranno valutati coerentemente con gli assetti organizzativi vigenti nelle singole aziende, utilizzando la metodologia individuata dalla Commissione sopra citata;
- il conseguente inquadramento dei lavoratori interessati all'interno del sistema classificatorio sopra descritto, avverrà mediante comparazione analogica con i profili campione, avuto riguardo ai criteri oggettivi di cui al punto A) 2.
Le parti, a livello di azienda/di area/di gruppo esercizi, verificheranno la corretta applicazione del sistema classificatorio.
Note:
[1] Il testo del verbale del 5-4-1991 è riportato in "Appendice".
[2] Il testo della Legge 13-5-1985, n. 190 è riportato in "Appendice".
[3] In relazione alla lettera F) del Protocollo sulle Classificazioni, di cui all'accordo di rinnovo del CCNL 4-5-1995, il Gruppo Italgas dichiara che l'attribuzione del livello 3.4 (caposquadra polivalente esperto di attività di distribuzione) sarà riservata a soli capisquadra polivalenti esperti - al fine di consentire unitamente alla crescita professionale un recupero di efficacia, efficienza e qualità del servizio - operanti in aree metropolitane, tenendo conto degli assetti organizzativi e delle modalità operative in atto e limitata, con decorrenza 1-4-1995, sino ad un numero massimo di addetti, come di seguito indicati:
- n. 20 addetti presso l'Esercizio Romana Gas
- n. 14 addetti presso l'Esercizio di Torino
- n. 8 addetti presso Napoletana Gas spa
- n. 6 addetti presso Fiorentina Gas spa
- n. 2 addetti presso Veneziana Gas spa
[4] Lettera tra le Parti del 4-5-1995
In relazione all'Accordo ANIG del 9-2-1993 - il cui testo è riportato in "Appendice" - in tema di rilevazione dei consumi, le Parti si impegnano entro il 31-5-1995 ad attuare la verifica delle risultanze delle sperimentazioni avviate, così come previsto nell'Accordo suddetto.
Art. 11 - Protocollo sulle classificazioni
Le Parti, consapevoli che il nuovo sistema classificatorio è caratterizzato da una elevata flessibilità e dinamicità tendenti a cogliere concretamente non solo le professionalità oggi esistenti, ma anche quelle emergenti dalle nuove linee strategiche di sviluppo aziendale di cui alla premessa politica del presente contratto, concordano sui seguenti criteri applicativi:
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 14 CCNL ANIG 16-7-1991, le Parti ribadiscono, sulla base di quanto definito nella metodologia del sistema classificatorio, che la modularità del metodo consente scomposizioni e ricomposizioni di unità elementari che definiscono i profili professionali.
2. Il corretto inquadramento dei lavoratori sarà verificato tra le Parti a livello locale attraverso la comparazione con i Profili professionali campione.
Su richiesta delle Parti, in mancanza di accordo a livello locale, il corretto inquadramento verrà definito a livello di Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni.
3. In relazione alle possibili evoluzioni delle attività gestite dalle Aziende associate a livello nazionale, entro il mese di maggio 1995, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà ad una integrazione delle unità elementari relative alle nuove attività.
4. A seguito della integrazione della declaratoria dell'area professionale Quadri per il livello 1.2, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà, entro l'anno 1995, ad una valutazione dei riflessi sulle aree di staff.
Per la durata del vigente contratto viene istituita la figura di "venditore" che, nell'ambito dell'area commerciale, svolge le attività connesse alla vendita-acquisizione utenti.
Il trattamento normativo e retributivo è riportato nella nota in calce.
Nota - Trattamento retributivo - In conseguenza della particolare posizione lavorativa ed in deroga a quanto disposto dall'art. 29 CCNL, il trattamento economico sarà costituito da:
- indennità di contingenza (ragguagliata al livello 3.4);
- aumenti periodici di anzianità determinati secondo quanto disposto nell'art. 33 del presente contratto;
- incentivo individuale.
L'incentivo individuale sarà legato ad un piano di incentivazione individuale rapportato al raggiungimento di obiettivi di vendita-acquisizione prestabiliti.
Il trattamento economico corrisposto nei modi sopra indicati è considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto.
Gli obiettivi di vendita-acquisizione di cui sopra, le quote unitarie di incentivazione e le modalità applicative saranno determinate dalle aziende in funzione:
- del segmento di mercato;
- del grado di saturazione delle reti;
- dell'area territoriale di intervento.
Quanto sopra sarà oggetto di preventiva informazione alle OO.SS.LL.
Orario di lavoro - Ferma restando la durata dell'orario normale contrattuale pari a 40 ore settimanali, le stesse saranno ripartite nell'arco della settimana in relazione alle specifiche esigenze di servizio e di mercato ed ai volumi di vendita-acquisizione prefissati.
Tenuto conto delle modalità con cui opererà il venditore, allo stesso non potrà essere richiesto lavoro straordinario.
Normativa - Il periodo di prova è fissato in 3 mesi effettivi di servizio.
In relazione a quanto disposto dall'art. 27 del CCNL, nel periodo di riposo annuale si conviene di corrispondere a titolo di retribuzione l'indennità di contingenza (ragguagliata al livello 3.4) e l'aumento periodico di anzianità (sull'ammontare della contingenza definita in sede di rinnovo del CCNL).
Il venditore è tenuto a svolgere la propria attività con impegno, diligenza e rendimento tali da garantire il raggiungimento di almeno il 50% degli obiettivi di vendita-acquisizione prestabiliti. Per quanto altro non espressamente indicato vale la normativa prevista dal CCNL vigente.
L'ANIG e le OO.SS.LL. convengono di verificare, al termine del 1º anno dall'inserimento della nuova figura nelle strutture aziendali, eventuali problemi che dovessero presentarsi.
Nota a verbale - Per i lavoratori appartenenti alla sperimentale categoria B1 Venditore (di cui al CCNL 23-4-1985), nel passaggio al livello venditore - disciplinato dal presente articolo - verrà riproporzionato l'incentivo individuale salvaguardando gli elementi fissi continuativi precedentemente percepiti. Le Parti si incontreranno per definire le relative modalità applicative.
Art. 13 - Mutamento di mansioni - Passaggio di livello - Passaggio da operaio ad impiegato
Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali e nei limiti delle sue attitudini e capacità, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altro livello purché ciò non comporti peggioramento economico o morale della sua condizione.
Al lavoratore che in forma esplicita e dietro preciso mandato sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di altro lavoratore, classificate in livello superiore, deve essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea pari alla differenza tra i livelli retributivi delle due posizioni, fermo restando che, comunque, il lavoratore non può percepire più di quanto gli competerebbe in caso di definitivo passaggio di livello. Di detta indennità dovrà tenersi conto anche in caso di prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel corso della temporanea sostituzione.
Il passaggio del lavoratore al livello superiore avverrà senz'altro dopo trascorso un periodo continuativo di tre mesi, o di sei mesi non continuativi entro il periodo di un anno, salvo il caso che la sostituzione sia dovuta a malattia, gravidanza, infortunio, richiamo alle armi o aspettativa, nei quali casi il passaggio avverrà solo dopo 12 mesi continuativi di sostituzione, fermo restando il trattamento economico di cui sopra. Gli effetti del passaggio di livello decorreranno dal compimento dei periodi sovraccennati.
Nelle officine in cui per particolari ragioni alcuni lavori possano ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Nei periodi di avvicendamento non sarà diminuita la retribuzione complessiva ad eccezione delle indennità spettanti agli addetti a determinati lavori.
Nel caso di assegnazione del lavoratore di cui al 4º capoverso ad altro livello, gli scatti di anzianità saranno quelli corrispondenti al livello di provenienza.
L'eventuale passaggio da operaio ad impiegato nella stessa Azienda non risolve il rapporto di lavoro e, del servizio prestato in qualità di operaio, sarà tenuto conto per intero come se fosse stato prestato da impiegato.
Il suddetto passaggio darà diritto al lavoratore di conservare "ad personam" (non valevole agli effetti dei successivi scatti di anzianità) l'eventuale differenza in più esistente tra il minimo del livello di provenienza ed il minimo del livello impiegatizio cui viene assegnato.
Tale differenza non dovrà essere assorbita dagli aumenti di anzianità che matureranno in seguito a suo favore nel nuovo livello, ad eccezione del caso in cui il passaggio non costituisca una promozione, ma derivi da una disposizione di carattere generale interessante tutta una categoria di lavoratori, nel quale ultimo caso, sarà invece assorbita dai detti aumenti futuri di anzianità.
Per quanto riguarda gli scatti di anzianità maturata e quelli di anzianità futura valgono le norme dell'art. 33, restando salva la speciale regolamentazione di cui al precedente comma del presente articolo per il caso di passaggio a seguito di una disposizione di carattere generale.
Dichiarazione a verbale - La Delegazione industriale dichiara che i brevi avvicendamenti di cui al 4º capoverso, per il loro particolare carattere, non saranno ritenuti come interruzioni del servizio agli effetti del 3º capoverso.
Art. 14 - Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale - Formazione professionale
A) Organizzazione del lavoro - 1. Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Direzioni Aziendali e di Esercizio nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale, le trasformazioni od innovazioni tecnologiche e le modifiche strutturali dei servizi, comportanti modificazioni delle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali, daranno luogo a preventiva comunicazione ed a specifici incontri a livello Aziendale o di Esercizio o di unità organizzative di livello intermedio [1] con le OO.SS.LL. e/o con le R.S.U., onde consentire, se richiesto da una delle Parti, l'esame e la definizione dei problemi, compresi gli aspetti economici (con particolare riferimento alle indennità contrattuali in godimento in misura percentuale).
2. Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente gli obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità, le Aziende ricercheranno le soluzioni più idonee a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei lavoratori favorendo l'arricchimento delle stesse, incentivando l'esperienza del lavoro di gruppo, sviluppando la polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto che l'eventuale riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso un concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante appositi corsi di formazione professionale.
In tale evenienza il confronto si accentrerà sui riflessi che le suddette variazioni avranno sulle condizioni di lavoro ed occupazionali, sull'utilizzazione del personale, e sulla salute dei lavoratori nonché sui problemi di natura professionale.
B) Sviluppo professionale - L'ANIG ribadisce che le possibilità di avanzamento che si creano all'interno delle aziende debbano di norma riguardare i lavoratori già in servizio attuando una politica di "assunzioni dal basso" che tenga peraltro conto delle esigenze di mantenere un adeguato livello professionale complessivo.
La Direzione Aziendale o di Esercizio darà preventiva comunicazione alle Rappresentanze sindacali unitarie delle previste esigenze di copertura di posti di lavoro. In tale evenienza avrà la precedenza il lavoratore idoneo per capacità presente in Azienda. I problemi e le difficoltà che dovessero sorgere formeranno oggetto di preventivo esame tra l'Azienda e le R.S.U. tenendo conto di elementi obiettivi quali capacità professionali, titolo di studio, esperienza acquisita, e delle caratteristiche professionali in relazione alle funzioni connesse con la posizione interessata. A parità di requisiti sarà data la precedenza al lavoratore in possesso della maggiore anzianità di servizio.
Le Aziende riconfermano che gli inquadramenti sono regolati contrattualmente da un sistema di classificazioni in cui ad ogni posizione corrisponde un livello di inquadramento; in quest'ottica, l'accesso all'inquadramento superiore può avvenire nell'ambito dell'organizzazione aziendale in seguito al cambio o arricchimento di mansioni.
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali dei lavoratori, acquisite mediante un elevato grado di esperienza o con corsi di addestramento, di specializzazione ed aggiornamento tecnico-professionale, intercambiabilità e ricomposizione delle mansioni.
Il livello di raggiungimento del nuovo inquadramento per nuove posizioni sarà definito previo confronto tra le Parti ed avverrà dopo comprovata capacità tecnico-professionale.
Il grado di preparazione professionale è direttamente proporzionale alle conoscenze teorico-pratiche specifiche dell'area di appartenenza; nel campo della professionalità acquistano rilievo secondo il progredire della scala di inquadramento i seguenti fattori: conoscenze teorico-pratiche, esperienza, iniziativa, responsabilità, tipologia del lavoro, utilizzazione dei mezzi di lavoro disponibili, programmazione e coordinamento di uomini e mezzi, coordinamento e guida del personale.
Le Parti si impegnano a verificare la normativa di cui sopra nella fase applicativa.
C) Formazione professionale - Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale nel concorrere alla valorizzazione professionale delle Risorse Umane operanti nelle Aziende del settore.
In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti esaminino l'opportunità di istituire, a cura e spese dell'azienda, corsi di formazione e di qualificazione professionale in presenza di modifiche organizzative o tecnologiche inerenti gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere e/o sviluppare una professionalità coerente con il ruolo ricoperto.
Per formazione e qualificazione professionale del personale si deve intendere quell'attività attraverso la quale il personale è messo in condizione di acquisire le conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative alla posizione assegnata o per acquisire le conoscenze adeguate ad un eventuale sviluppo delle stesse.
Tale attività può essere realizzata attraverso specifiche azioni di formazione, momenti individuali di apprendimento ed affiancamento ad altro lavoratore sul posto di lavoro.
Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica, finalizzato a favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di quelle risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte dal contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e di sviluppo perseguiti dall'Azienda.
L'attività formativa rappresenta pertanto investimento fondamentale nella gestione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tale attività sarà volta a fornire:
- al personale neo assunto, le conoscenze necessarie per agevolare l'integrazione nel sistema aziendale;
- nei casi di riconversione professionale, le abilità e le conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione, con particolare riferimento anche ai casi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale;
- nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa, le conoscenze tecnico-operative, normative e i meccanismi operativi coerenti con il cambiamento previsto;
- al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale;
- al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza, quali ad esempio: maternità, aspettativa, malattia; interventi formativi finalizzati a favorire il reinserimento nel sistema aziendale;
- una adeguata formazione per la generalità dei lavoratori in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle mansioni svolte, in ottemperanza alle direttive comunitarie in materia recepite dalla legislazione italiana.
La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce, di per sé, condizione sufficiente per lo sviluppo professionale.
Note: [1] Ad esempio Areee Italgas.
Art. 15 - Inidoneità sopravvenute
La Direzione Aziendale o di Esercizio e la R.S.U. si incontreranno di volta in volta al fine di ricercare una diversa proficua utilizzazione nell'ambito aziendale o di Esercizio del lavoratore che, da parte di ente pubblico o istituti specializzati di diritto pubblico, sia riconosciuto fisicamente non idoneo alla attività alla quale era addetto.
Tale valutazione sarà effettuata tenendo presente le esigenze aziendali, la professionalità acquisita e le attitudini dell'interessato, prevedendo anche un eventuale periodo di addestramento nella nuova mansione.
Il lavoratore, per esigenze di servizio o a sua richiesta accolta dall'azienda, potrà essere trasferito da un Esercizio ad un altro della stessa Società.
Nel disporre il trasferimento la Società curerà di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore, procedendo alla attuazione del provvedimento soltanto nel caso in cui non sia possibile sopperire alle esigenze che lo determinano mediante l'impiego di lavoratori di adeguata qualificazione disposti al trasferimento volontario.
Nel valutare l'interesse personale del lavoratore si terrà conto dell'anzianità di servizio, dell'età, dei carichi e delle condizioni di famiglia, di eventuali precedenti trasferimenti, di eventuali precarie condizioni di salute nonché della categoria e della qualifica professionale.
Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano, nonché, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia comunque inferiore a 30 giorni.
Nel caso che l'interessato ritenga che sussistano elementi obiettivi e comprovati di impedimento all'effettuazione del trasferimento, rappresenterà detti motivi all'Azienda entro 10 giorni dalla ricevuta comunicazione. L'Azienda valuterà con l'interessato le ragioni esposte e nei successivi 10 giorni deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.
In tale procedura, che sospende comunque la decorrenza del preavviso, l'interessato potrà farsi assistere dalla R.S.U., che potrà in tale occasione verificare anche l'eventuale disponibilità di altri lavoratori in possesso delle idonee caratteristiche professionali, disposti al trasferimento volontario.
Qualora il lavoratore trasferito per esigenze di servizio dovesse sostenere nella nuova destinazione, per un alloggio equivalente a quello lasciato, maggiori oneri per canone di locazione, verrà concordata tra Azienda e lavoratore stesso, eventualmente assistito dalla R.S.U., una indennità mensile, pari alla differenza tra il canone di affitto dovuto dal lavoratore nel Comune di provenienza e quello dovuto nella nuova residenza. Detta indennità verrà corrisposta in misura intera per i primi 36 mesi.
Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrono nella nuova destinazione, e non espressamente demandate dal contratto.
Al lavoratore trasferito verranno rimborsate, per sé e per i familiari conviventi ed a carico che lo seguono nel trasferimento, le spese di viaggio con i normali mezzi di trasporto e, per la durata del viaggio stesso, le spese di vitto ed eventuale alloggio, nonché le spese di trasporto per gli effetti personali; il tutto nei limiti della normalità e previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda.
Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio, verranno inoltre rimborsate le spese indispensabili per la sistemazione nella nuova residenza, previo benestare dell'Azienda.
Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio l'Azienda corrisponderà un'indennità di trasferimento pari ad una mensilità della retribuzione prevista per la nuova sede di lavoro, più 10/30esimi della retribuzione mensile medesima per ogni familiare convivente ed a carico che segua il lavoratore nel trasferimento. Inoltre, allo stesso lavoratore che per effetto del trasloco debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione regolarmente registrato, sarà riconosciuto il rimborso di tale indennizzo.
Quando la distanza fra le due sedi è superiore a 200 Km viene riconosciuto un ulteriore importo di L. 350 per ogni chilometro di distanza per il solo lavoratore che venga seguito dalla famiglia nel trasferimento.
Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio per il quale venga a cessare il rapporto di lavoro per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nel luogo dove si è iniziato il rapporto di lavoro, verranno rimborsate le spese che abbia effettivamente sostenuto per tale rientro con lo stesso trattamento fissato più sopra per il trasferimento dovuto ad esigenze di servizio; e ciò sempre che il rientro avvenga entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Al lavoratore trasferito per esigenze di servizio saranno concessi 3 giorni di permesso retribuito nella nuova sede di lavoro.
Al lavoratore che venga trasferito per esigenze di servizio in altro esercizio senza obbligo di risiedervi e che mantenga la residenza nel comune di provenienza, potrà essere corrisposto per un periodo massimo di 4 anni un concorso per eventuali maggiori spese di trasporto effettuato con mezzi pubblici da concordarsi eventualmente con l'assistenza della R.S.U.
Chiarimento a verbale - Ai fini del presente articolo vengono considerati come familiari a carico, purché conviventi, la moglie, i figli, i genitori ed i suoceri anche se per essi il lavoratore non percepisce gli assegni per il nucleo familiare.
Sezione terza - Orario di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è di 38,5 ore settimanali a decorrere dal 1-3-1990.
L'orario settimanale è normalmente ripartito in 5 giorni.
Eventuali eccezioni sono da concordare con le Rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali il 6º giorno, laddove l'orario settimanale è suddiviso in 5 giorni lavorativi, non è considerato festivo.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro sarà trattata in sede locale con le Rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
L'orario medio di 38,5 ore settimanali:
- si potrà realizzare attraverso la definizione di calendari che potranno essere giornalieri, settimanali, plurisettimanali, semestrali, annuali;
- potrà essere differenziato per settori ed unità.
2. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale e concorrere a realizzare le condizioni necessarie per:
- recuperi di efficienza e di efficacia;
- il miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza;
- far fronte a fluttuazioni stagionali ed eccezionali dell'attività;
- lavorativa a livello di Azienda, di Esercizio e di Unità organizzative omogenee;
- far fronte ad esigenze di copertura giornaliere o settimanali superiori alla normale durata dell'orario di lavoro;
così da permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
In questa ottica le Parti convengono di realizzare, previ accordi a livello Aziendale o di Esercizio, regimi di flessibilità degli orari e della presenza dei lavoratori consistenti:
- nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore attività lavorativa fino ad un massimo di 80 ore annue, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore attività lavorativa;
- nella realizzazione di orari sfalsati in grado di coprire archi temporali giornalieri o settimanali più aderenti alle esigenze interne od esterne all'Azienda;
- nella utilizzazione collettiva di permessi retribuiti ex festività e/o ferie derivanti dall'accorpamento di semifestività in particolari periodi dell'anno (a ridosso di Pasqua, Ferragosto, periodo natalizio, ponti..) per tutto il personale ritenuto dalle Aziende non necessario per le esigenze di servizio con particolare riferimento alle attività di supporto ad altre funzioni aziendali o vincolate da condizioni esterne (presidio dei servizi di emergenza, rapporto con la clientela e municipalità)
che danno luogo alla riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua, già definita a decorrere dal 1-1-1993.
Tale riduzione è stata realizzata con l'assorbimento di tutte le semifestività [1] in essere eccedenti il numero di due ed applicata a livello locale tra le Parti tramite fruizione collettiva.
Nell'eventualità che nel futuro si dovesse dare luogo ad ulteriori riduzioni di orario, le Parti si impegnano a realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa ed un regime di ferie annuali uguali per tutti i lavoratori del settore.
Per la fruizione di ferie, permessi retribuiti ex festività, permessi vari nonché per la retribuzione delle ore straordinarie rimangono inalterate le normative attuali.
In sede locale potrà essere contrattata l'introduzione di un sistema di flessibilità individuale dell'orario di lavoro. Sono comunque esclusi dalla suddetta flessibilità i lavoratori che operano in turno, in squadra, con orari sfalsati o comunque vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio.
Le modificazioni dell'orario normale di lavoro devono di norma essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno quattro giorni di preavviso.
Le Parti convengono che nell'ambito delle realtà aziendali presenti nel Mezzogiorno, compatibilmente con le esigenze organizzative ed i vincoli normativi, saranno costituiti nuovi rapporti di lavoro con orario settimanale ridotto fino a 35 ore e corrispondente riproporzionamento degli istituti aventi riflessi economici.
Al suddetto personale non dovrà essere richiesta la prestazione straordinaria.
Nota a verbale - I lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte effettueranno prestazioni lavorative giornaliere in turno di 8 ore ciascuna.
Note: [1] Ai fini del previsto assorbimento di tutte le semifestività in essere eccedenti il numero di due per la realizzazione della riduzione dell'orario di lavoro, sono da equipararsi a dette semifestività i giorni festivi in essere presso singole realtà locali eccedenti la spettanza contrattuale.
Sezione quarta - Prestazione del lavoro
Art. 18 - Inizio e cessazione del lavoro
1. All'ora stabilita per l'inizio del lavoro tutto il personale deve trovarsi pronto al suo posto e non potrà abbandonarlo fino al termine dell'orario.
2. Per il personale obbligato dalla Direzione a recarsi per ragioni di servizio in località diverse dalla sede degli uffici o servizi dell'azienda, e sempreché situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio pubblico urbano di trasporti, sarà conteggiato il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa. Specificatamente tale conteggio avverrà quando si tratti di lavori che si effettuino in località variabile e il luogo del lavoro venga a trovarsi oltre il capolinea suddetto.
3. Nel caso di più turni il personale cessante non potrà abbandonare il suo posto di lavoro se non quando sarà sostituito da quello del turno successivo.
1. Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro o servizio se non debitamente autorizzato dal proprio superiore.
2. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non possa preventivamente avvertire l'azienda, dovrà farlo almeno nello stesso giorno dell'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore.
Il lavoratore che, senza giustificazione, sarà mancato dal lavoro per tre giorni di seguito, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà considerato dimissionario.
Art. 20 - Assenze per malattia e visite di controllo
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano che il lavoratore è tenuto a:
a) avvertire l'Azienda il giorno stesso dell'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore, e trasmettere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare a mano alla medesima, entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia;
b) trovarsi nel proprio domicilio, ovvero al diverso indirizzo che preciserà contestualmente alla comunicazione di malattia, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali. In tali casi l'Azienda provvederà ad informare le R.S.U. e successivamente i lavoratori tramite comunicati aziendali sulle diverse fasce orarie localmente applicate;
c) comunicare all'Azienda preventivamente i mutamenti di domicilio, anche se temporanei, eventualmente necessari nel corso del periodo di assenza per malattia;
d) comunicare l'eventuale prosecuzione dello stato di malattia nei tempi e secondo le modalità previste al punto a).
Fermo restando quanto previsto al punto b) del presente articolo, il lavoratore in malattia potrà assentarsi durante le fasce di reperibilità dall'ultimo domicilio comunicato, oltre che per i casi di dimostrata forza maggiore, anche per documentate necessità per visite, prestazioni, accertamenti specialistici.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'Azienda può, a sua discrezione, accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato, o di un genitore, o di un figlio, saranno concessi ai lavoratori 3 giorni di permesso con decorrenza della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a 2 giorni.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di 15 giorni con decorrenza della retribuzione e, a sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, salvo le migliori condizioni di Legge.
I permessi di cui al comma precedente si intendono comprensivi e sostitutivi, fino alla concorrenza, di analoghi eventuali permessi concessi per Legge e non sono computabili nel periodo di riposo annuale.
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I predetti lavoratori studenti hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti nella misura di 50 (cinquanta) ore in ogni anno scolastico per frequentare i corsi di studio sopra specificati. In relazione al piano di studio, sarà consentita l'utilizzazione della spettanza fino ad un massimo di 150 ore in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con le R.S.U.
3. I lavoratori studenti in occasione degli esami otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure:
- giorni 11 (undici) per gli esami di scuola media inferiore;
- giorni 16 (sedici) per gli esami di scuola media superiore;
- giorni 3 (tre) per ogni esame universitario.
Nel caso che il lavoratore venga respinto, potrà usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo.
L'Azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi.
Sezione quinta - Lavoro straordinario, festivo e notturno - Lavoro in turno - Reperibilità
Art. 23 - Lavoro straordinario feriale - Festivo - Notturno
1. Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore in più dell'orario normale di lavoro.
Il lavoro straordinario decorrerà dalla scadenza giornaliera dell'orario normale di lavoro.
2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità improrogabili e imprescindibili di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti nel numero del personale addetto.
Il numero degli addetti nei Reparti o Uffici delle Aziende o Esercizi, deve consentire il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro ed assicurare il godimento delle ferie nonché dei riposi settimanali o compensativi, tenendo conto delle assenze medie per morbilità ed infortunio.
Al di là dei casi previsti al 3º comma, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale o di Esercizio e le Rappresentanze sindacali dei lavoratori. Tale lavoro straordinario sarà compensato con corrispondenti periodi di riposo possibilmente in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione fissa oraria di cui all'11 comma del presente articolo.
Le Direzioni aziendali o di Esercizio e la R.S.U. concorderanno modalità e tempi per effettuare tale recupero.
Le Direzioni aziendali comunicheranno trimestralmente alle R.S.U. i dati a consuntivo concernenti le prestazioni straordinarie per Ufficio o Reparto.
Le Parti convengono di incontrarsi, pure trimestralmente, per le opportune congiunte valutazioni nell'intento di dirimere eventuali contestazioni.
Entro i limiti di cui sopra il personale non potrà rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario di qualsiasi genere che non sia stato espressamente ordinato.
3. Il lavoratore che viene chiamato a prestare lavoro straordinario feriale deve essere compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
- 30% per le ore straordinarie feriali diurne;
- 35% per le ore straordinarie feriali notturne.
4. Il lavoratore che viene chiamato a prestare lavoro in un giorno festivo ed il lavoratore che, non essendo addetto a turni continui, viene chiamato a prestare lavoro in un giorno prestabilito di riposo deve essere compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
- 35% per le ore straordinarie festive diurne;
- 40% per le ore straordinarie festive notturne.
È considerato lavoro straordinario festivo quello compiuto in uno dei giorni riconosciuti festivi a norma dell'art. 26 punto b) e c) e successive modifiche di Legge e punto a) per i lavoratori non addetti a turni continui.
Quando tale giornata di lavoro sia sostituita con altra di riposo, le ore prestate saranno compensate con le sole maggiorazioni della retribuzione oraria nella misura percentuale sopra specificata.
È considerato lavoro straordinario notturno quello compiuto dalle ore 20 alle 6 antimeridiane, sempre oltre la durata giornaliera dell'orario normale di lavoro.
Si precisa che la determinazione delle ore 20 e delle ore 6 è suscettibile di variazione in relazione agli usi locali.
Ogni ora di lavoro notturno prestata dal lavoratore giornaliero, nei limiti della durata normale della sua prestazione di lavoro, deve essere compensata con una maggiorazione della retribuzione oraria nella misura del 20%.
Si considera lavoro notturno quello compiuto tra le ore 20 e le ore 6 antimeridiane.
5. La retribuzione oraria in base alla quale si computano le maggiorazioni sopra riportate, si determina dividendo per 173 l'ammontare mensile degli elementi individuati con l'espressione "retribuzione di fatto" di cui all'art. 28 del presente contratto.
In caso di concorrenza di più maggiorazioni si applica solo la maggiore.
1. Per quanto attiene il lavoro in turno le aziende perseguiranno il superamento delle cause che favoriscano il ricorso al lavoro straordinario mediante:
1) la costante verifica che il numero degli addetti consenta il rispetto dell'orario di lavoro ed assicuri il godimento delle ferie nonché dei riposi settimanali o compensativi, nell'ambito di quanto previsto al 4º comma dell'art. 23;
2) lo sviluppo, attraverso corsi di formazione o periodi di addestramento, di figure professionali polivalenti, individuate prioritariamente tra il personale addetto, in grado di garantire la copertura di diversi posti di lavoro.
2. Maggiorazione - I lavori in turno presi in considerazione ai fini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti:
a) turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana;
b) turni con i quali viene assicurata un'attività per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno notturno.
Resta ferma la possibilità per le Parti di individuare e definire, aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e la relativa disciplina.
A decorrere dal 1-1-1992 sulla retribuzione complessiva oraria del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 9,4% per i turni di tipo a);
- 5,8% per i turni di tipo b).
Tali maggiorazioni devono essere considerate come una media che tiene conto:
- nel caso a) del lavoro notturno e di quello prestato di domenica;
- nel caso b) del lavoro prestato di domenica;
- per i due tipi di turno del diverso orario di inizio del lavoro notturno previsto per i lavoratori turnisti rispetto a quello degli altri lavoratori.
Soltanto ai fini di semplificazione amministrativa, sulle ore di effettivo lavoro ordinario sono applicate, in pratica, le maggiorazioni sulla retribuzione complessiva oraria del:
- 13% anziché del 9,4% per i turni di tipo a);
- 8,1% anziché del 5,8% per i turni di tipo b);
intendendosi con ciò compensato il diritto del lavoratore a fruire delle maggiorazioni del 9,4% e del 5,8% sulla 13 e 14 mensilità, sulle ferie, sulle festività infrasettimanali e sulle festività coincidenti con il giorno di riposo settimanale.
Chiarimento a verbale - Le maggiorazioni di cui sopra saranno corrisposte nel caso di assenza giustificata di cui all'art. 62, nell'ipotesi di svolgimento del lavoro in assenza temporanea delle condizioni previste per la loro corresponsione per motivi inerenti l'attività e l'organizzazione aziendale, nonché nel caso di assenza conseguente ad infortunio sul lavoro.
3. Giorni di riposo - I lavoratori addetti a turni continui dovranno nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti dal lavoratore "giornaliero".
In riferimento alla nota a verbale di cui all'art. 17, i lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte godranno di 9 giorni di riposo in aggiunta a quelli di cui al comma precedente.
Dal 1-3-1993 i lavoratori di cui sopra godranno di ulteriori 3 giorni di riposo in aggiunta a quelli del comma precedente.
I predetti giorni di riposo dovranno essere usufruiti entro l'anno in corso.
4. Utilizzazione in lavori non in turno - In attuazione di quanto previsto dall'art. 14, lettera A), i lavoratori addetti a lavori in turno, che vengono utilizzati in attività non richiedenti il turno, conserveranno le indennità previste dal presente articolo, secondo i criteri seguenti:
a) il 100% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età;
b) il 100% a coloro che hanno maturato una anzianità di servizio di 10 anni;
c) per le anzianità inferiori a dieci anni un decimo per ogni anno di servizio.
5. In caso di passaggio di categoria o nel caso di impiego dei lavoratori in attività comportanti la corresponsione di indennità con origine o finalità analoghe a quella dei turni, quest'ultima sarà assorbita fino a concorrenza.
Il lavoratore che a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale non possa più essere utilizzato in lavori in turno e venga utilizzato in attività giornaliere, conserverà le indennità previste dal presente articolo secondo i criteri su esposti.
6. Avvicendamento - I lavoratori che abbiano compiuto 53 anni di età o 23 anni in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo nella misura del 100%.
Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo dei lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio.
7. Le Parti concordano sull'istituzione di una Commissione paritetica che approfondisca le problematiche inerenti alla disciplina del lavoro in turno alla luce degli orientamenti dei contesti contrattuali nazionali e delle normative esistenti in materia negli altri Paesi della Comunità europea, al fine di proporre eventuali modifiche coerenti con l'evoluzione avvenuta in materia nel mondo del lavoro.
1. Nello spirito della premessa politica del contratto, le aziende ribadiscono la tendenza di continuare a perseguire l'obiettivo del pronto intervento in presenza di condizioni oggettive connesse con la dimensione delle aziende, con il numero degli utenti insistenti nel bacino d'utenza nonché con le frequenze e tipo degli interventi effettuati.
Fatte salve eventuali situazioni organizzative di reperibilità e pronto intervento in atto, tenuto conto delle particolari caratteristiche del servizio connesse con le esigenze di funzionalità e di sicurezza degli impianti e della rete di distribuzione e per sopperire ad eventuali situazioni di emergenza, le Parti riconoscono concordemente che dette esigenze siano soddisfatte attuando un servizio di reperibilità, attraverso l'incarico assegnato al lavoratore, particolarmente nelle piccole e medie aziende o piccoli e medi Esercizi.
Nelle unità in cui è istituito il pronto intervento eventuali servizi di sicurezza integrativi potranno essere attuati mediante reperibilità secondo modalità che saranno definite fra le Parti.
2. L'impegno di reperibilità che sarà richiesto al lavoratore, da definirsi in sede aziendale tra Azienda e R.S.U., potrà articolarsi sui seguenti tipi:
- reperibilità di tipo "A" per il lavoratore che presso un recapito definito riceve chiamate della Società o di terzi, provvedendo di conseguenza, con i mezzi messi a sua disposizione, agli interventi che, in base alle comunicazioni ricevute, ritiene necessari;
- reperibilità di tipo "B" per il lavoratore che deve essere reperibile, anche fuori della propria abitazione, purché in grado di raggiungere il luogo di intervento secondo le modalità e con i mezzi messi a disposizione dall'Azienda e comunque nel più breve tempo possibile dalla chiamata (di norma non oltre 30 minuti).
In tal caso egli dovrà preventivamente comunicare l'esatto suo recapito in modo da essere immediatamente rintracciabile a mezzo comunicazione telefonica.
Di norma gli orari di reperibilità sono di 8, 16 o 24 ore.
In proposito si conviene:
a) che i lavoratori reperibili, di norma, siano dotati di mezzo attrezzato al fine di rendere tempestivo l'intervento;
b) che nel servizio di reperibilità si avvicendi il maggior numero di lavoratori, fermo restando in tale ambito la precedenza ai volontari purché in possesso dei necessari requisiti tecnici;
c) che particolari accorgimenti siano attuati per i piccoli esercizi per i quali, ove possibile, sarà creata una reperibilità comune per più unità aziendali viciniori;
3. d) che nella reperibilità di tipo "A" saranno normalmente adibiti lavoratori di categoria non inferiore alla 4.2;
e) che ai lavoratori addetti a tale servizio sia assicurato settimanalmente un riposo dalla reperibilità di almeno 24 ore consecutive, ricorrendo ad opportune turnazioni;
f) che l'impegno di reperibilità sia di norma di 12 giorni/mese. I compensi di cui al successivo punto 4. saranno maggiorati del 15% per le reperibilità aventi carattere di eccezionalità oltre il 12º giorno/mese.
g) che sia riconosciuto al lavoratore reperibile che interviene tra le ore 0 e le ore 6 un permesso retribuito da effettuarsi all'inizio dell'orario di lavoro, nello stesso mattino, pari al numero di ore effettive dell'intervento.
4. Compensi e maggiorazioni - A decorrere dal 1-1-1992 i compensi, comprensivi del rimborso scatti telefonici, sono computati applicando convenzionalmente una percentuale sul minimo del livello 4.1 previsto al 1-8-1994 (pari a L. 1.220.620) nelle seguenti misure:
| Impegno per rep. Tipo "A" | Impegno per rep. Tipo "B" |
Reperibilità > 18 < 24 ore | 5% | 4% |
Reperibilità > 10 < 18 ore | 4% | 3% |
Reperibilità > 0 < 10 ore | 3% | 2% |
Per ogni intervento sarà retribuita forfettariamente un'ora di straordinario per coprire i tempi di viaggio dalla propria abitazione al luogo di intervento e viceversa.
I compensi di cui sopra, che verranno liquidati mensilmente in base ai giorni di reperibilità effettivamente prestati, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto, esclusi quelli fiscali ed assicurativi di Legge, e non costituiscono compenso della effettiva prestazione di lavoro che si renderà necessaria, per gli interventi richiesti, la quale sarà regolarmente retribuita secondo le norme del vigente CCNL
5. Al personale cui verrà normalmente richiesta la reperibilità e necessiterà dell'installazione di un apparecchio telefonico nella propria abitazione verranno rimborsate le spese minime sostenute e previste dalle tariffe telefoniche per l'installazione medesima ed il canone telefonico. Le spese di installazione saranno restituite all'Azienda nel caso in cui il lavoratore reperibile, a seguito di accettazione della propria richiesta di rinuncia, sia esonerato dall'espletamento del servizio di reperibilità dopo 2 anni, con modalità che saranno definite dalle Parti.
6. Eventuali trattamenti nel complesso più favorevoli saranno aziendalmente conservati fino a concorrenza.
7. Ferma restando l'applicazione dei criteri di base su cui, ai sensi del presente articolo, è impostato il servizio di reperibilità - a salvaguardia delle esigenze di sicurezza ed affidabilità dell'erogazione dei servizi - le Parti si propongono di:
1) continuare a ricercare e diffondere sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili, soluzioni tecnologiche adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole;
2) adeguare, previa verifica tra le Parti a livello locale, la disciplina di cui al presente articolo - in conseguenza dell'introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati che sollevino il lavoratore reperibile dall'onere di essere rintracciabile presso un recapito definito - come segue:
- il lavoratore reperibile deve essere in grado di raggiungere il luogo dell'intervento nel più breve tempo possibile dalle chiamate dell'Azienda o di terzi (di norma non oltre 30 minuti) e provvedere agli interventi che si renderanno necessari, secondo le modalità e con i mezzi messi a disposizione dall'azienda;
- i compensi saranno computati nella misura prevista per la reperibilità di tipo "B".
Per quanto non espressamente previsto nel presente punto verranno applicate le disposizioni dei punti precedenti in quanto compatibili.
Sezione sesta - Festività e riposi
Art. 26 - Giorni festivi e riposo settimanale [1]
1. Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, di cui appresso:
a) tutte le domeniche ed i prestabiliti giorni di riposo settimanale ai sensi del presente articolo;
b) le "ricorrenze nazionali" seguenti:
25 aprile: Anniversario della liberazione;
1 maggio: Festa del lavoro;
c) le festività "infrasettimanali" seguenti:
1 gennaio: Capo d'anno;
6 gennaio: Epifania;
___: Lunedì di Pasqua;
15 agosto: Assunzione della B.V. Maria;
1 novembre: Ognissanti;
8 dicembre: Immacolata Concezione;
25 dicembre: S. Natale;
26 dicembre: S. Stefano.
Deve altresì considerarsi festivo il giorno del Santo Patrono della località ove il dipendente lavora. In caso di coincidenza del giorno del Santo Patrono con uno dei giorni festivi di cui al comma precedente, sarà concesso un giorno di riposo sostitutivo; la fruizione collettiva di detta giornata di riposo sarà concordata con la Rappresentanza sindacale contrattualmente prevista tenuto conto delle esigenze produttive dell'azienda.
2. A compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse dalla Legge 5-3-1977, n. 54, e a seguito del DPR 28-12-1985, n. 792, vengono riconosciute, a decorrere dal 1-1-1986, cinque (sei per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni) giornate di permesso retribuito all'anno.
Per l'utilizzazione dei sopraddetti permessi si applica la normativa prevista dall'art. 27 del CCNL, fermo restando il diritto del lavoratore ad usufruirne liberamente ed anche in periodo di preavviso, compatibilmente con le esigenze di servizio.
Ove comprovate esigenze di servizio non ne consentano il godimento entro il 31 maggio dell'anno successivo, saranno concordate, a livello di Azienda o di Esercizio, le modalità di utilizzo.
Ai lavoratori assunti o che cessano dal servizio nel corso dell'anno i permessi di cui sopra vengono attribuiti in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno.
Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con la domenica, non si dà luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3-12-1954.
3. Dal 1-1-1993 sono inoltre riconosciute due semifestività cadenti il 24 ed il 31 dicembre.
Al personale che non potrà usufruire, per ragioni di servizio, di dette semifestività sarà corrisposto il compenso orario di cui al punto 3) dell'art. 23.
4. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di Legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo stesso.
5. Per i lavoratori addetti ai turni continui, l'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando sia seguito dall'effettivo riposo in altro giorno, non dà luogo ad alcuna maggiorazione quando il lavoratore ne sia stato informato almeno 4 giorni prima. In difetto, il lavoratore ha diritto alla sola maggiorazione del 35%. Qualora peraltro detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 45% sulla retribuzione complessiva, indipendentemente dalla eventuale maggiorazione del 35%.
Il giorno di riposo compensativo deve cadere nella settimana seguente.
6. Per coloro che hanno il riposo in giorno diverso dalla domenica, la festività a tutti gli effetti civili che coincida con la domenica dà luogo al trattamento proprio delle festività infrasettimanali.
Per i lavoratori addetti ai turni suddetti, che hanno il riposo in giorno diverso dalla domenica, il trattamento di 1/26 della retribuzione mensile fissa, di cui al 2º comma dell'art. 1 dell'accordo interconfederale 3-12-1954, sarà corrisposto allorché le ricorrenze nazionali o le festività infrasettimanali coincidano con l'effettivo giorno di riposo (anziché con la domenica, come convenzionalmente indicato al 1 comma degli artt. 1 e 2 del predetto accordo interconfederale) [2]
Per i lavoratori addetti ai turni continui anzidetti che prestano servizio nel giorno di Pasqua, sarà corrisposto lo stesso trattamento di cui sopra, di 1/26 della retribuzione mensile fissa.
Sono salve le eventuali condizioni aziendali in atto di miglior favore.
Note:
[1] Si riporta in "Appendice" il testo dell'Accordo Inteconfederale 3-12-1954 per il trattamento degli impiegati e degli altri lavoratori retribuiti in misura fissa nelle ricorrenze festive che cadono di domenica.
[2] Nota integrativa - L'applicazione della modifica suddetta ha avuto effetto dalla data di decorrenza del CCNL (1-2-1970).
Una eventuale soluzione retroattiva potrà essere stata adottata in sede aziendale solo se abbia contemplato compensazioni di dare ed avere nei confronti di tutti gli addetti ai turni.
1. Il lavoratore ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo pari a 27 giorni lavorativi, con decorrenza della retribuzione.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso deve essere assegnato dall'Azienda la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato. La assegnazione delle ferie non potrà aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro del personale in ferie, ove se ne riscontri la possibilità, dovrà essere compiuto dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 13.
2. Qualora durante il periodo delle ferie sopravvenga una malattia, essa dovrà essere denunciata al datore di lavoro entro 48 ore o, se il lavoratore risiede fuori comune, nel più breve tempo possibile con l'invio di certificato medico.
In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il termine della malattia, anche nell'anno successivo.
3. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizione del datore di lavoro. Il lavoratore che nonostante l'assegnazione delle ferie non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi.
In caso di ferie collettive, al lavoratore che non abbia compiuto l'anno di servizio, possono essere concesse le ferie frazionate in proporzione dei mesi di servizio.
4. Chiarimento a verbale
Il numero annuale delle giornate di ferie va inteso nel senso che ogni 6 giornate costituiscono una settimana lavorativa e che quindi, nei casi di distribuzione dell'orario normale di lavoro su un numero di giornate diverso da 6, si deve procedere ad un adeguato riproporzionamento del numero stesso (ad esempio si calcolerà ogni giorno di ferie con il coefficiente 1,2 in caso di concentrazione dell'orario di lavoro in 5 giorni della settimana, ecc.).
Sezione settima - Trattamento economico [1]
Art. 28 - Elementi della retribuzione e loro definizione
Il trattamento economico mensile è costituito dai seguenti elementi:
- retribuzione minima di livello;
- aumenti periodici di anzianità;
- eventuali aumenti di merito;
- ex indennità di contingenza [2] ;
- livello salariale (v. lettera C), art. 10 del CCNL);
- eventuali altre indennità (fisse mensili) a carattere continuativo;
- indennità di mensa.
Le definizioni concernenti tale trattamento devono essere intese come segue:
- con l'espressione "retribuzione minima" si intendono i minimi mensili determinati nelle relative tabelle di contratto per le varie categorie di lavoratori;
- con l'espressione "retribuzione complessiva" si intende la somma degli elementi retributivi determinati in misura fissa mensile di cui all'elenco sopra riportato;
- con l'espressione "retribuzione di fatto" si intende la somma della retribuzione complessiva e delle eventuali indennità fisse mensili attribuite per specifiche prestazioni individuali aventi carattere continuativo, fatta eccezione per quelle indennità corrisposte a titolo di rimborso spese anche se forfettizzato nonché delle somministrazioni in natura.
Nelle predette definizioni non vanno comunque compresi i ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità di cui all'art. 34 del presente contratto.
I vari tipi di retribuzione sopra riportati si intendono stabiliti al lordo delle imposte e delle trattenute poste dalla Legge o dal contratto a carico del lavoratore e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse nonché delle eventuali trattenute per multe, sospensioni, assenze ingiustificate e altre assenze non retribuibili, mediante accredito su c/c bancario, i cui elementi identificativi saranno forniti alla Azienda dal dipendente.
Per quanto riguarda il trattamento previdenziale, di cui alla Legge 6-12-1971, n. 1084, e successive modifiche, resta confermata l'espressione "retribuzione globale" sia agli effetti dell'assoggettamento contributivo a carico dell'Azienda che delle prestazioni previste dalle norme relative alla previdenza di settore.
Note: [1] Lettera tra le Parti del 4-5-1995
In relazione alla stima e agli effetti dei trascinamenti prodotti dagli aumenti complessivi del presente contratto, preliminarmente valutati, salvo successiva verifica, nell'1,22% aggiuntivi, le Parti si danno atto della necessità di tenerne conto nei loro comportamenti contrattuali complessivi.
Per quanto concerne le indennità contrattate a livello aziendale che sono scadute o verranno a scadere entro l'anno 1995, gli aumenti concordati riguarderanno l'anno 1995 mentre non si darà luogo ad alcun adeguamento nel corso del 1996.
[2] V. nota all'art. 32 del presente contratto.
Art. 29 - Minimi della retribuzione
I minimi tabellari aumentano con le seguenti gradualità:
I - Dal 1-5-1995
Applicazione della seguente scala parametrale e dei correlativi nuovi minimi retributivi applicabili a tale data, con l'aumento di L. 24.830 sul minimo del livello 4.5 di L. 645.830 = 100:
Livelli | Scale par.le | Minimi retributivi |
1.1 _______________________________ | 335 | 2.246.710 |
1.2 2.1 _________________________ | 302 | 2.025.390 |
2.2 _________________________ | 270 | 1.810.780 |
2.3 3.1 ___________________ | 253 | 1.696.770 |
3.2 ___________________ | 236 | 1.582.760 |
3.3 ___________________ | 223 | 1.495.570 |
3.4 ___________________ | 207 | 1.388.270 |
3.5 4.1 _____________ | 189 | 1.267.550 |
4.2 _____________ | 169 | 1.133.420 |
4.3 _____________ | 148 | 992.580 |
4.4 _____________ | 124 | 831.620 |
4.5 ____________ | 100 | 670.660 |
II - Dal 1-5-1996
Applicazione della seguente scala parametrale e dei correlativi nuovi minimi retributivi applicabili a tale data, con l'aumento di L. 24.830 sul minimo del livello 4.5 di L. 670.660 = 100:
Livelli | Scale par.le | Minimi retributivi |
1.1 ___________________________________ | 335 | 2.329.890 |
1.2 2.1 _____________________________ | 302 | 2.100.380 |
2.2 _____________________________ | 270 | 1.877.820 |
2.3 3.1 _______________________ | 253 | 1.759.590 |
3.2 _______________________ | 236 | 1.641.360 |
3.3 _______________________ | 223 | 1.550.940 |
3.4 _______________________ | 207 | 1.439.660 |
3.5 4.1 _________________ | 189 | 1.314.480 |
4.2 _________________ | 169 | 1.175.380 |
4.3 _________________ | 148 | 1.029.330 |
4.4 _________________ | 124 | 862.410 |
4.5 _________________ | 100 | 695.490 |
III - Dal 1-9-1996
Applicazione della seguente scala parametrale e dei correlativi nuovi minimi retributivi applicabili a tale data, con l'aumento di L. 17.830 sul minimo del livello 4.5 di L. 695.490 = 100:
Livelli | Scale par.le | Minimi retributivi |
1.1 _______________________________________ | 335 | 2.388.110 |
1.2 2.1 _________________________________ | 302 | 2.152.870 |
2.2 _________________________________ | 270 | 1.924.750 |
2.3 3.1 ___________________________ | 253 | 1.803.560 |
3.2 ___________________________ | 236 | 1.682.370 |
3.3 ___________________________ | 223 | 1.589.700 |
3.4 ___________________________ | 207 | 1.475.640 |
3.5 4.1 _____________________ | 189 | 1.347.320 |
4.2 _____________________ | 169 | 1.204.750 |
4.3 _____________________ | 148 | 1.055.050 |
4.4 _____________________ | 124 | 883.960 |
4.5 _____________________ | 100 | 712.870 |
Ai dipendenti in servizio al 1-4-1983 che beneficiavano dell'aumento del 4% finora previsto dal soppresso terz'ultimo cpv. dell'art. 14 del CCNL 26-7-1979 verrà riconosciuto, con pari decorrenza, "ad personam", un super-minimo individuale non assorbibile pari al 4% del minimo della categoria di appartenenza, in vigore al 1-1-1983, valido a tutti gli effetti contrattuali.
Ai Quadri, appartenenti al livello 1.1, verrà corrisposta, con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica, una indennità di funzione corrispondente ad un importo lordo mensile per 14 mensilità pari a L. 220.000 (equivalenti al 20% del minimo della categoria ex AS al 1-1-1987). Tale indennità è valida agli effetti del Trattamento di Fine Rapporto.
Ai Quadri, appartenenti al livello 1.2, verrà corrisposta, con decorrenza dal 1-4-1995, una indennità di funzione corrispondente ad un importo lordo mensile per 14 mensilità pari a L. 150.000. Tale indennità è valida agli effetti del Trattamento di Fine Rapporto. Eventuali somme già erogate con analoghe finalità saranno assorbite fino a concorrenza.
Per le mansioni che comportano un lavoro non sorvegliato, la retribuzione di fatto deve intendersi riferita a un minimo di produzione da concordarsi aziendalmente.
Art. 30 - Elemento variabile della retribuzione - EVR
Al personale in servizio verrà corrisposto in cifra lorda un elemento variabile della retribuzione per 14 mensilità [1] .
Note: [1] Per quanto riguarda il compenso (ex art. 15 CCNL 23-4-1985) per gli ex dipendenti cessati dal servizio entro il 30-7-1980 ed ai loro superstiti, v. punto A/2 del protocollo E.V.R. (ex accordo di rinnovo CCNL 17-10-1988), riportato in "Appendice".
Art. 31 - Determinazione del valore orario e giornaliero della retribuzione
Ai lavoratori è corrisposta una retribuzione fissa mensile che è riferita alla prestazione normale di lavoro con detrazione della retribuzione per le ore lavorative non prestate per motivo non giustificato.
Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai sensi dell'art. 19.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione fissa mensile per 173 per tutti i dipendenti.
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per 6,7 per tutti i dipendenti.
Agli effetti di cui sopra s'intende per retribuzione mensile quella definita nei suoi vari aspetti dall'art. 28.
Art. 32 - Indennità di contingenza
Ai lavoratori sarà corrisposta la indennità di contingenza con le modalità di cui agli accordi interconfederali e qualsiasi altra indennità che potesse in avvenire integrarla o sostituirla [1].
Note: [1] Con il Protocollo interconfederale del 31-7-1992 il Governo e le Parti sociali hanno definitivamente preso atto della cessazione del sistema di indicizzazione dei salari, di cui alla Legge 13-7-1990, n. 191, ed hanno concordato sull'erogazione di una somma forfettaria a titolo di Elemento distinto della retribuzione di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a partire dal 1-1-1993.
Di conseguenza l'indennità di contingenza è cristallizzata nei seguenti importi differenziati per livello di inquadramento:
1.1 ______________________________________ | L. 1.072.743 |
1.2 2.1 _______________________________ | ". 1.070.444 |
2.2 _____________________________________ | ". 1.055.659 |
2.3 3.1 _______________________________ | ". 1.044.296 |
3.2 _____________________________________ | ". 1.044.296 |
3.3 _____________________________________ | ". 1.033.658 |
3.4 _____________________________________ | ". 1.033.658 |
3.5 4.1 _______________________________ | ". 1.026.838 |
4.2 _____________________________________ | ". 1.020.533 |
4.3 _____________________________________ | ". 1.010.938 |
4.4 _____________________________________ | ". 1.004.117 |
4.5 ______________________________________ | " 996.626 |
Art. 33 - Aumenti periodici di anzianità
Al compimento di ogni biennio di anzianità rispetto alla data di assunzione, i lavoratori avranno diritto alla maturazione di 12 scatti biennali ai seguenti valori:
1.1 _______________________________________________________________ | L. 70.000 |
1.2. 2.1 _______________________________________________________ | L. 63.000 |
2.2 _______________________________________________________ | L. 56.000 |
2.3 3.1 _________________________________________________ | L. 53.000 |
3.2 _________________________________________________ | L. 49.000 |
3.3 _________________________________________________ | L. 47.000 |
3.4 _________________________________________________ | L. 43.000 |
3.5 4.1 ___________________________________________ | L. 39.000 |
4.2 ___________________________________________ | L. 35.000 |
4.3 ___________________________________________ | L. 31.000 |
4.4 ___________________________________________ | L. 26.000 |
4.5 ___________________________________________ | L. 21.000 |
Per i lavoratori in servizio alla data del 31-3-1995 la maturazione del primo scatto biennale decorrerà dal 1-1-1997.
L'importo dello scatto sarà riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
L'Azienda corrisponderà per ciascun anno al dipendente una tredicesima mensilità, normalmente alla vigilia di Natale, ed una quattordicesima mensilità alla fine del mese di giugno, d'importo pari alla retribuzione complessiva mensile maturata da ciascun lavoratore alle rispettive date di corresponsione.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi delle mensilità di cui sopra quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel periodo annuale cui ciascuna di esse si riferisce.
La tredicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre; la quattordicesima mensilità si intende riferita al periodo dal 1 luglio al 30 giugno.
La quattordicesima mensilità non sarà considerata agli effetti dei contributi e delle prestazioni della previdenza di settore.
Art. 35 - (Premio di produttività)
Protocollo d'intesa - Nella consapevolezza che un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori sull'andamento produttivo sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese ed esprimere livelli di qualità del servizio coerenti agli impegni assunti con le Carte dei Servizi, ove realizzate, le Parti, nel rispetto delle indicazioni del Protocollo del 23-7-1993, convengono sull'opportunità di mantenere ed ulteriormente valorizzare l'Istituto del Premio annuale di Produttività quale elemento variabile legato al raggiungimento concreto dei risultati attesi e dichiarati.
A) Per il Premio di Produttività 1994 l'ammontare dell'importo, da erogarsi nell'aprile 1995, è pari all'importo medio lordo tabellare ANIG erogato nell'aprile 1994, in forma "una tantum", parametrato per livello secondo la seguente tabella:
1.1 ______________________________________________ | 865.000 |
1.2 2.1 ________________________________________ | 780.000 |
2.2 ________________________________________ | 697.000 |
2.3 3.1 __________________________________ | 653.000 |
3.2 __________________________________ | 609.000 |
3.3 __________________________________ | 576.000 |
3.4 __________________________________ | 534.000 |
3.5 4.1 ____________________________ | 488.000 |
4.2 ____________________________ | 436.000 |
4.3 ____________________________ | 382.000 |
4.4 ____________________________ | 320.000 |
4.5 ____________________________ | 258.000 |
B) Le Parti, recependo gli orientamenti della Commissione tecnica paritetica ANIG, individuano, fin da ora, nel concetto di Margine operativo lordo il fattore economico di riferimento quale condizione necessaria per la corresponsione del Premio di produttività 1995 (da erogarsi nel mese di aprile 1996) e convengono di incontrarsi a livello ANIG entro il mese di maggio 1995 per definire le modalità di erogazione.
Ove le Parti non definissero tale nuovo regime, varrà anche per l'anno 1995 la normativa prevista dal CCNL 17-10-1988
L'ammontare dell'importo da mettere a disposizione per il 1995 è pari a 553.000 lire medie lorde per dipendente, e sarà corrisposto in forma "una tantum", parametrato per livello ed erogato nel mese di aprile 1996 al personale in forza secondo la seguente tabella:
1.1 _____________________________________________ | 920.000 |
1.2 2.1 _______________________________________ | 829.000 |
2.2 _______________________________________ | 742.000 |
2.3 3.1 _________________________________ | 695.000 |
3.2 _________________________________ | 648.000 |
3.3 _________________________________ | 612.000 |
3.4 _________________________________ | 568.000 |
3.5 4.1 ___________________________ | 519.000 |
4.2 ___________________________ | 464.000 |
4.3 ___________________________ | 406.000 |
4.4 ___________________________ | 341.000 |
4.5 ___________________________ | 275.000 |
C) Le Parti convengono per la prosecuzione dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica ANIG con le seguenti finalità:
a) verificare il funzionamento del meccanismo sopra descritto;
b) individuare una metodologia di determinazione del Monte Premio direttamente riferita ad un indicatore di bilancio;
c) verificare la possibilità di individuare parametri di produttività anche a livello di Unità /Staff.
Tali attività dovranno essere espletate entro il mese di giugno 1995.
L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP si impegnano entro il 1995 alla definizione del nuovo meccanismo del Premio di produttività che entrerà in vigore nel 1996 (con erogazione nel 1997), nel 1997 (con erogazione nel 1998) e nel 1998 (con erogazione nel 1999). Gli importi saranno corrisposti in forma "una tantum".
A tal fine verranno individuati i tre parametri di produttività correlati rispettivamente al conseguimento di obiettivi di qualità /sicurezza, costo/efficienza ed efficacia (cd. parametri generali), da scegliersi tra quelli individuati dalla Commissione Tecnica Paritetica (qui di seguito elencati) per il riproporzionamento dei Monte Premi sopra individuati.
PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ
Parametri di costo/efficienza
Ambito tecnico
Km rete in esercizio/addetti distribuzione (gas)
Costi di manutenzione ordinaria rete/km rete
Ore installazione misuratori/numero misuratori installati
Misuratori movimentati/numero misuratori
Ambito commerciale
Volumi acquisiti per nuovi contratti
Utenti/punti gas
Utenti/misuratori attivi ed inattivi
Utenti fine anno
Vendite fine anno
Km nuova rete posata/contatori collocati su nuova rete
Km nuova rete posata ultimi tre anni/numero contatori collocati per nuova utenza nell'anno
Km rete a fine anno/utenti a fine anno
Volumi erogati per usi civili/numero utenti civili a fine anno
Mercato acquisito/mercato potenziale (per segmento)
Ambito amministrativo/staff
Impiegati amministrativi e/o staff/utenti
Residuo credito/fatturato gas
Residuo utenti/morosi/utenti (gas)
Valore medio crediti scaduti (da oltre 30 gg.) per utente
Parametri generali
Utenti/dipendenti
Volumi/dipendenti
Km rete/dipendenti
Straordinari/dipendenti
Misuratori movimentati/dipendenti
Assenze/dipendenti
Punti gas/dipendenti
Costi di gestione/utenti (gas)
Residuo ferie/dipendenti
Utenti medi gestiti/ore lavorate totali
Parametri di qualità /sicurezza
Tempo medio di allacciamento
Tempo fra primo contatto e stipula contratto
Tempo fra stipula contratto e posa misuratore
Tempo fra posa misuratore e prima fatturazione
Tempo attesa sportello
Reclami/utenti
Tempo fra richiesta preventivo e sopralluogo
Tempo fra sopralluogo ed emissione preventivo
Tempo fra sopralluogo ed esecuzione lavori
Appuntamenti rispettati/appuntamenti programmati
Rettifiche/bollette
Tempo fra emissione commessa ed esecuzione lavori di allacciamento
Numero chiamate per fughe/km rete media gestita
Ore di intervento per reperibilità /numero chiamate
Ore impiegate per ricerca fughe/km rete media gestita
Numero contratti inevasi a fine anno/numero contratti stipulati totali (portafoglio clienti)
Tempo fra posa misuratore e apertura gas
Tempo fra apertura gas e prima fatturazione
Nota a verbale - 1. Il presente meccanismo non troverà applicazione per le aziende della piccola distribuzione per le quali resteranno in vigore le condizioni precedentemente definite nell'accordo 14-6-1989. Per la determinazione degli importi da erogare si farà riferimento ai Monte premi tabellari ANIG definiti.
2. Gli importi di cui alle lettere A) e B) saranno:
| ore lavorative individuali [1] |
a) saranno corretti secondo il rapporto: | ore lavorabili [2] |
b) saranno considerati utili ai soli fini del TFR;
c) al personale cessato dal servizio prima delle suindicate date di erogazione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, i monte premi di cui sopra saranno corrisposti in dodicesimi relativi ai mesi di servizo prestati nei relativi periodi di riferimento.
Note:
[1] Relative al periodo di riferimento.
[2] Denominatore: ore teoriche lavorabili meno ferie, permessi retribuiti ex festività, festività infrasettimanali, semifestività.
Si assumono i seguenti valori:
1994: 1.701 ore
1995: 1.685 ore
1996: 1.701 ore lavorabili
1997: 1.685 ore lavorabili
Numeratore: valore del denominatore meno le assenze per qualunque altro motivo (con esclusione delle assenze obbligatorie per maternità, di quelle per infortunio sul lavoro, dei permessi disciplinati dall'art. 10 della Legge 1204/1971, di quelli ex art. 1, Legge n. 584/1967 per i donatori di sangue).
Le ore per permesso sindacale saranno considerate, nei limiti dei monti ore previsti dall'art. 45 del CCNL 23-4-1985, alla stessa stregua delle assenze obbligatorie per maternità ed infortuni sul lavoro.
Art. 36 - (Premio di produttività)
Protocollo d'intesa - Nella consapevolezza che un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori sull'andamento produttivo sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese ed esprimere livelli di qualità del servizio coerenti agli impegni assunti con le Carte dei Servizi, ove realizzate, le Parti, nel rispetto delle indicazioni del Protocollo del 23-7-1993, convengono sull'opportunità di mantenere ed ulteriormente valorizzare l'Istituto del Premio annuale di Produttività quale elemento variabile legato al raggiungimento concreto dei risultati attesi e dichiarati.
A) Per il Premio di Produttività 1994 l'ammontare dell'importo, da erogarsi nell'aprile 1995, è pari all'importo medio lordo tabellare ANIG erogato nell'aprile 1994, in forma "una tantum", parametrato per livello secondo la seguente tabella:
1.1 ______________________________________________ | 865.000 |
1.2 2.1 ________________________________________ | 780.000 |
2.2 ________________________________________ | 697.000 |
2.3 3.1 __________________________________ | 653.000 |
3.2 __________________________________ | 609.000 |
3.3 __________________________________ | 576.000 |
3.4 __________________________________ | 534.000 |
3.5 4.1 ____________________________ | 488.000 |
4.2 ____________________________ | 436.000 |
4.3 ____________________________ | 382.000 |
4.4 ____________________________ | 320.000 |
4.5 ____________________________ | 258.000 |
B) Le Parti, recependo gli orientamenti della Commissione tecnica paritetica ANIG, individuano, fin da ora, nel concetto di Margine operativo lordo il fattore economico di riferimento quale condizione necessaria per la corresponsione del Premio di produttività 1995 (da erogarsi nel mese di aprile 1996) e convengono di incontrarsi a livello ANIG entro il mese di maggio 1995 per definire le modalità di erogazione.
Ove le Parti non definissero tale nuovo regime, varrà anche per l'anno 1995 la normativa prevista dal CCNL 17-10-1988
L'ammontare dell'importo da mettere a disposizione per il 1995 è pari a 553.000 lire medie lorde per dipendente, e sarà corrisposto in forma "una tantum", parametrato per livello ed erogato nel mese di aprile 1996 al personale in forza secondo la seguente tabella:
1.1 _____________________________________________ | 920.000 |
1.2 2.1 _______________________________________ | 829.000 |
2.2 _______________________________________ | 742.000 |
2.3 3.1 _________________________________ | 695.000 |
3.2 _________________________________ | 648.000 |
3.3 _________________________________ | 612.000 |
3.4 _________________________________ | 568.000 |
3.5 4.1 ___________________________ | 519.000 |
4.2 ___________________________ | 464.000 |
4.3 ___________________________ | 406.000 |
4.4 ___________________________ | 341.000 |
4.5 ___________________________ | 275.000 |
C) Le Parti convengono per la prosecuzione dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica ANIG con le seguenti finalità:
a) verificare il funzionamento del meccanismo sopra descritto;
b) individuare una metodologia di determinazione del Monte Premio direttamente riferita ad un indicatore di bilancio;
c) verificare la possibilità di individuare parametri di produttività anche a livello di Unità /Staff.
Tali attività dovranno essere espletate entro il mese di giugno 1995.
L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP si impegnano entro il 1995 alla definizione del nuovo meccanismo del Premio di produttività che entrerà in vigore nel 1996 (con erogazione nel 1997), nel 1997 (con erogazione nel 1998) e nel 1998 (con erogazione nel 1999). Gli importi saranno corrisposti in forma "una tantum".
A tal fine verranno individuati i tre parametri di produttività correlati rispettivamente al conseguimento di obiettivi di qualità /sicurezza, costo/efficienza ed efficacia (cd. parametri generali), da scegliersi tra quelli individuati dalla Commissione Tecnica Paritetica (qui di seguito elencati) per il riproporzionamento dei Monte Premi sopra individuati.
PARAMETRI DI PRODUTTIVITÀ
Parametri di costo/efficienza
Ambito tecnico
Km rete in esercizio/addetti distribuzione (gas)
Costi di manutenzione ordinaria rete/km rete
Ore installazione misuratori/numero misuratori installati
Misuratori movimentati/numero misuratori
Ambito commerciale
Volumi acquisiti per nuovi contratti
Utenti/punti gas
Utenti/misuratori attivi ed inattivi
Utenti fine anno
Vendite fine anno
Km nuova rete posata/contatori collocati su nuova rete
Km nuova rete posata ultimi tre anni/numero contatori collocati per nuova utenza nell'anno
Km rete a fine anno/utenti a fine anno
Volumi erogati per usi civili/numero utenti civili a fine anno
Mercato acquisito/mercato potenziale (per segmento)
Ambito amministrativo/staff
Impiegati amministrativi e/o staff/utenti
Residuo credito/fatturato gas
Residuo utenti/morosi/utenti (gas)
Valore medio crediti scaduti (da oltre 30 gg.) per utente
Parametri generali
Utenti/dipendenti
Volumi/dipendenti
Km rete/dipendenti
Straordinari/dipendenti
Misuratori movimentati/dipendenti
Assenze/dipendenti
Punti gas/dipendenti
Costi di gestione/utenti (gas)
Residuo ferie/dipendenti
Utenti medi gestiti/ore lavorate totali
Parametri di qualità /sicurezza
Tempo medio di allacciamento
Tempo fra primo contatto e stipula contratto
Tempo fra stipula contratto e posa misuratore
Tempo fra posa misuratore e prima fatturazione
Tempo attesa sportello
Reclami/utenti
Tempo fra richiesta preventivo e sopralluogo
Tempo fra sopralluogo ed emissione preventivo
Tempo fra sopralluogo ed esecuzione lavori
Appuntamenti rispettati/appuntamenti programmati
Rettifiche/bollette
Tempo fra emissione commessa ed esecuzione lavori di allacciamento
Numero chiamate per fughe/km rete media gestita
Ore di intervento per reperibilità /numero chiamate
Ore impiegate per ricerca fughe/km rete media gestita
Numero contratti inevasi a fine anno/numero contratti stipulati totali (portafoglio clienti)
Tempo fra posa misuratore e apertura gas
Tempo fra apertura gas e prima fatturazione
Nota a verbale - 1. Il presente meccanismo non troverà applicazione per le aziende della piccola distribuzione per le quali resteranno in vigore le condizioni precedentemente definite nell'accordo 14-6-1989. Per la determinazione degli importi da erogare si farà riferimento ai Monte premi tabellari ANIG definiti.
2. Gli importi di cui alle lettere A) e B) saranno:
| ore lavorative individuali [1] |
a) saranno corretti secondo il rapporto: | ore lavorabili [2] |
b) saranno considerati utili ai soli fini del TFR;
c) al personale cessato dal servizio prima delle suindicate date di erogazione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, i monte premi di cui sopra saranno corrisposti in dodicesimi relativi ai mesi di servizo prestati nei relativi periodi di riferimento.
Note:
[1] Relative al periodo di riferimento.
[2] Denominatore: ore teoriche lavorabili meno ferie, permessi retribuiti ex festività, festività infrasettimanali, semifestività.
Si assumono i seguenti valori:
1994: 1.701 ore
1995: 1.685 ore
1996: 1.701 ore lavorabili
1997: 1.685 ore lavorabili
Numeratore: valore del denominatore meno le assenze per qualunque altro motivo (con esclusione delle assenze obbligatorie per maternità, di quelle per infortunio sul lavoro, dei permessi disciplinati dall'art. 10 della Legge 1204/1971, di quelli ex art. 1, Legge n. 584/1967 per i donatori di sangue).
Le ore per permesso sindacale saranno considerate, nei limiti dei monti ore previsti dall'art. 45 del CCNL 23-4-1985, alla stessa stregua delle assenze obbligatorie per maternità ed infortuni sul lavoro.
Art. 37 - Indennità per maneggio di denaro
Con decorrenza 1-4-1983 il lavoratore che normalmente maneggia denaro con oneri per errori avrà diritto ad una indennità) mensile pari al 10% (dieci %) del minimo della propria categoria, salve le condizioni aziendali di miglior favore. Si precisa che tale indennità non viene corrisposta sulle doppie mensilità.
Per i lavoratori normalmente addetti alle piccole casse, la indennità di cui sopra verrà adeguatamente ridotta.
Art. 38 - Indennità di guida [1]
Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano giornalmente incaricati di guidare automezzi di proprietà dell'Azienda, verrà corrisposta una indennità giornaliera di L. 1.500 per ogni giornata di effettiva prestazione di guida, con decorrenza 1-5-1985. Tale indennità comprende pro-quota le spese afferenti il bollo annuale e quelle dei periodici rinnovi della patente.
Note: [1] V. anche art. 44.
Art. 39 - Indennità centro-meccanografico
Agli operatori addetti con continuità alle macchine del centro-meccanografico verrà corrisposta, per il tempo in cui svolgono tali mansioni, una indennità fino ad un massimo del 5% della retribuzione complessiva, da determinarsi aziendalmente.
Il personale predetto avrà diritto ad un riposo giornaliero, retribuito, di 20 minuti primi.
Art. 40 - Somministrazioni in natura
1. Il personale godrà le somministrazioni in natura elencate qui di seguito.
1) Annualmente in uso un berretto agli operai, l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini, autisti, se l'Azienda lo prescrive, ed in ogni caso nelle aziende dove già è in atto;
- un vestito o una tuta da lavoro in uso ogni anno per gli operai e un vestito da lavoro agli impiegati delle officine e del servizio distribuzione ed un grembiule da lavoro al personale femminile.
Per le somministrazioni di cui al punto 1) il personale di ciascun servizio di ogni Azienda potrà collettivamente richiedere che rimanga in vigore la situazione complessiva già in atto al posto di quella sopra prevista.
2) L'Azienda terrà in dotazione propria gli indumenti necessari per il servizio (mantelli, impermeabili, stivaloni di gomma, ecc.), una parte dei quali sarà fornita in uso personale a coloro che ne necessitano abitualmente.
2. Indumenti di protezione al personale che lavora a contatto di sostanze corrosive.
3. Per tutte le somministrazioni enunciate nel presente articolo restano salve le condizioni "ad personam" di miglior favore.
Qualora, in caso del tutto eccezionale, l'Azienda sia impossibilitata a dare le prestazioni in natura, concederà in sostituzione al dipendente un adeguato compenso in denaro.
4. La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui per esigenze di servizio l'Azienda chiedesse la disponibilità in luogo dovrà essere gratuita.
Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le eventuali somministrazioni in natura ad esso relative, saranno regolate da convenzioni a parte.
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza far luogo ad indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca cessi di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
5. Qualora l'Azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di servizio o di lavoro in località dove non esiste possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l'azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
Negli stabilimenti ed uffici che occupino più di cento dipendenti e nei quali venga praticato l'orario unico di lavoro, dovranno essere mantenute od istituite le mense per il personale in servizio.
Per le aziende suddette, nelle quali le mense non vengono istituite o vengono consensualmente soppresse, saranno concordate, localmente, indennità o altre provvidenze sostitutive.
Per gli stabilimenti od uffici che non rientrino nel caso previsto ai commi precedenti, saranno mantenute le mense o le indennità attualmente in atto finché dura la situazione contingente [1] .
Note:
[1] Nota integrativa - Il carattere retributivo ed il computo della indennità di mensa nei vari istituti contrattuali, là dove esiste la mensa o l'indennità sostitutiva, è disciplinato dall'accordo interconfederale 20-4-1956 (si riporta in "Appendice" il testo dell'accordo). Il valore della mensa o l'indennità sostitutiva verrà considerato anche ai fini del calcolo della quattordicesima mensilità.
Al dipendente che temporaneamente sia assegnato a prestare servizio fuori della propria abituale sede di lavoro, compete:
- il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, utilizzando i normali mezzi di trasporto nei limiti delle modalità concordate aziendalmente;
- il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti della normalità. In alternativa, per periodi di lunga permanenza in trasferta e comunque superiori a 10 giorni, il dipendente potrà optare, in luogo del rimborso a piè di lista, per un importo giornaliero forfettizzato aziendalmente stabilito;
- il rimborso di eventuali altre spese vive documentate, necessarie per l'espletamento della missione;
- una indennità di trasferta pari al 25% a decorrere dal 1-1-1992 della retribuzione minima giornaliera più contingenza, per i primi 40 giorni di permanenza in trasferta nella stessa località. La indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili; la prima matura dopo 12 ore, le successive dopo ogni 24 ore.
Per quei gruppi di lavoratori le cui mansioni richiedano una lunga e frequente permanenza in trasferta verranno presi in esame e definiti a livello aziendale gli eventuali problemi connessi con la particolarità della loro prestazione e pertanto, a tali lavoratori, sarà data la possibilità di partecipare a riunioni periodiche in base all'art. 61 del CCNL
Il lavoratore ha diritto dopo un periodo massimo di 5 anni continuativi in trasferta al reinserimento in una adeguata posizione di lavoro presso la sede più vicina alla propria residenza.
Per il lavoratore le cui mansioni non rientrino fra quelle che richiedono frequenti permanenze in trasferta, la durata di ogni singola missione verrà limitata allo stretto indispensabile, in relazione alle esigenze che l'hanno determinata.
Per permanenza in trasferta di durata superiore ai 15 giorni, l'Azienda darà al dipendente un congruo preavviso, non inferiore a 3 giorni, salvo eventuali imprevedibili esigenze di servizio.
Il dipendente che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto ad anticipi adeguati alle spese preventivate.
L'indennità di trasferta ed i rimborsi di spese, comunque concordati, non fanno parte della retribuzione ad alcun effetto.
Eventuali condizioni di miglior favore esistenti vengono confermate.
Le Parti convengono sull'opportunità di istituire una Commissione paritetica che analizzi la disciplina normativa ed economica dei lavoratori inviati a prestare la propria attività lavorativa all'estero (per missioni inferiori a 183 giorni) e studi le problematiche inerenti alla disciplina generale della trasferta alla luce degli orientamenti dei contesti contrattuali nazionali e delle normative esistenti in materia negli altri Paesi della Comunità Europea, al fine di proporre eventuali modifiche coerenti con l'evoluzione avvenuta in materia nel mondo del lavoro.
Dichiarazione a verbale - Si dà assicurazione che la contemporaneità nella attuazione di missioni conseguenti ad una stessa modifica organizzativa o produttiva, deve essere considerata condizione rientrante nella disciplina di cui all'art. 58 bis.
Art. 43 - Rimborso spese per testimonianze
È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio e alloggio, salvo condizioni aziendali di miglior favore.
In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il servizio e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di automezzi aziendali o di mezzi propri il cui uso sia stato espressamente autorizzato, l'Azienda assicurerà - tranne il caso in cui l'incidente sia causato da dolo o colpa grave da parte del dipendente - la copertura di ogni onere di assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonché per ogni altro atto legale necessario per il riottenimento della patente di guida.
Al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i motivi anzidetti sarà conservato il posto, esclusi i casi di mancanze disciplinari di gravità tale che non consentano la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Sezione ottava - Cause di sospensione del rapporto
Art. 45 - Trattamento di malattia, infortunio e convalescenza
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia l'Azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per un periodo massimo complessivo di 12 mesi riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi (esclusi i ricoveri ospedalieri comprovati da adeguata certificazione), con corresponsione della retribuzione di fatto. Casi di particolare gravità saranno valutati congiuntamente dalle Parti.
Detto periodo deve essere considerato come servizio prestato a tutti gli effetti.
Quando l'assenza sia dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale l'Azienda garantisce la conservazione del posto e l'intera retribuzione sino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del relativo certificato medico.
Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuta, nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro, l'indennità per mutamento di mansioni, tale indennità gli verrà corrisposta anche durante l'assenza temporanea conseguente all'infortunio.
Superato il limite di 12 mesi di cui al primo comma su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio potrà essere concessa una aspettativa nella misura massima di un anno.
Nella retribuzione corrisposta nella suddetta misura viene assorbito, fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia diritto a percepire, a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione, per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi, in conseguenza di disposizioni di Legge o di contratto.
Alla scadenza del termine massimo indicato al primo comma e dell'eventuale periodo di aspettativa l'Azienda ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento e la indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto al trattamento di licenziamento e senza preavviso.
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti.
Qualsiasi divergenza sullo stato di malattia potrà essere rimessa al giudizio di un Collegio composto da un medico di fiducia del lavoratore, da un medico del servizio ispettivo degli Istituti previdenziali competenti, a norma dell'art. 5 della Legge 20-5-1970, n. 300, e da un terzo medico designato d'accordo dai primi due medici.
Per la temporanea sostituzione del lavoratore ammalato o in aspettativa per cause di malattia, qualora non vi fosse elemento idoneo alla sostituzione, disponibile nella Azienda è consentita l'assunzione di personale straordinario con contratto a termine, con il trattamento di cui all'art. 5.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Dichiarazione a verbale - Sono considerate assenze per malattia le cure termali e/o idropiniche, che siano riconosciute dal medico di fiducia del lavoratore e quindi autorizzate dall'INPS o da altre strutture pubbliche competenti, secondo quanto previsto dalla Legge 11-11-1983, n. 638, e successive.
Art. 46 - Assicurazione infortuni
Ferma l'osservanza delle norme legislative sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscano infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'Azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla Legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'Azienda integrerà le prestazioni di Legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a cinque retribuzioni di fatto annue in caso di morte ed a sei retribuzioni di fatto annue in caso di invalidità permanente totale.
L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori, capitalizzata al 5%, verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in una unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa la indennità di preavviso e il trattamento di previdenza.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dall'Azienda in conseguenza di invalidità permanente parziale, o comunque qualora il grado di tale invalidità superi il 70%, l'Azienda integrerà le prestazioni di Legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle sei annualità di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente.
Nelle aziende che abbiano almeno trecento dipendenti dovranno a cura e spese delle aziende essere istituiti posti di pronto soccorso. Le altre aziende adotteranno sistemi equivalenti.
Chiarimento a verbale - Si chiarisce che per "importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5%" deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall'I.N.A.I.L., eccezione fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%.
Le Parti predisporranno d'accordo apposite tabelle per facilitare il calcolo dei singoli casi.
Art. 47 - Tutela della maternità e malattia in gravidanza o puerperio
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio, e che intenda continuare il rapporto di lavoro, verranno applicate le disposizioni di Legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro verrà corrisposta a detta lavoratrice la retribuzione di fatto mensile, con esclusione delle eventuali indennità o compensi collegati con la presenza in servizio.
Da tale trattamento verranno dedotte tutte le concessioni accordate per Legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il quinto mese di assenza, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorreranno a partire dal suddetto termine.
1. Chiamata alle armi - A norma di Legge la chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva sospende il rapporto di lavoro per tutto il periodo di servizio militare di leva ed il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto con decorrenza della anzianità.
Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro trenta giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell'Azienda per riprendere servizio. Altrimenti, il lavoratore è considerato dimissionario.
2. Richiamo alle armi - Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Al lavoratore richiamato alle armi sarà concessa mensilmente dall'azienda, in aggiunta al trattamento previsto dalla Legge, una indennità pari al 25% della sua retribuzione complessiva mensile.
La indennità integrativa di cui sopra sarà assorbita fino alla concorrenza della metà del suo importo da eventuali miglioramenti del trattamento stabilito per Legge o per contratto.
I sostituti dei chiamati alle armi o dei richiamati, assunti a tale titolo, si considerano assunti con contratto a termine ai sensi dell'art. 5.
Sono fatte salve le condizioni aziendali di miglior favore.
1. Per gravi motivi privati, da valutarsi dall'azienda, questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, potrà concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità.
2. Verranno collocati in aspettativa i lavoratori chiamati a ricoprire cariche pubbliche o sindacali che impediscano il quotidiano normale lavoro. La automaticità dell'aspettativa non si applica ai lavoratori che ricoprono cariche sindacali locali di categoria, ai quali l'aspettativa verrà concessa solo a loro richiesta. In entrambi i casi il periodo di aspettativa durerà fino alla scadenza dell'incarico pubblico o sindacale e sarà quindi prorogabile anche oltre l'anno. Durante il periodo di aspettativa concesso a questo titolo, il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto si attiene al mantenimento del trattamento previdenziale il quale sarà mantenuto durante i primi due anni; il lavoratore avrà la facoltà di conservarlo a proprio carico per gli anni successivi.
3. Vengono collocati in aspettativa non retribuita, utile ai fini dell'anzianità e della previdenza, i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa all'estero.
Sezione nona - Norme disciplinari
Art. 50 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze dei lavoratori, a seconda della loro gravità, possono essere punite come segue:
1) rimprovero verbale;
2) rimprovero scritto;
3) multa non superiore a 4 ore di retribuzione di fatto;
4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fatto per un periodo fino a 5 giorni;
5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fatto per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni;
6) licenziamento con preavviso;
7) licenziamento senza preavviso.
1-2) Rimprovero verbale o scritto
Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione;
- non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lievi pregiudizi per l'azienda;
- usa impropriamente abiti dell'azienda, senza che ciò configuri mancanza più grave;
- in qualunque modo commetta lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni.
3) Multa fino a 4 ore
Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- reiteratamente senza giustificazione ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, o ne anticipa la cessazione, non osserva le disposizioni sulle pause;
- esegue negligentemente il lavoro;
- per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'azienda;
- non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- usa impropriamente strumenti d'azienda;
- risulti assente dal domicilio comunicato all'Azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di Legge;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con rimprovero scritto.
4) Sospensione da 1 a 5 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- senza giustificazione, non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro;
- deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute;
- costruisce o fa costruire oggetti o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;
- non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del servizio cui è preposto che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso;
- recidiva nella mancata osservanza delle norme o nella applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza;
- non fa osservare le norme o le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro al personale da lui coordinato;
- in qualunque modo commetta grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni;
- uso di bevande alcooliche durante l'orario di lavoro che determini alterazione dello stato psicofisico del lavoratore;
- risulti assente dal domicilio comunicato all'azienda, durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previsto dalle norme di Legge e senza giustificato motivo non si presenti alla visita di controllo ambulatoriale nel giorno successivo;
- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, senza che ciò comporti danni;
- ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati da superiori;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto.
5) Sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni
Verrà comminata la sanzione della sospensione da oltre 5 fino a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- abuso delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta;
- partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- volontaria irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte;
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro, utilizzando materiale dell'Azienda;
- insubordinazione;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa.
6) Licenziamento con preavviso
Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano mancanze che costituiscano notevole inadempimento ai propri obblighi contrattuali, quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento:
- provoca e partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso seguito da vie di fatto durante l'orario di lavoro sul luogo di lavoro, ovvero in luoghi di pertinenza aziendale;
- notevole abuso delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta;
- abbandono del posto di lavoro o comunque atti che comportino o possano comportare pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti;
- per negligenza provoca gravi danni al materiale dell'Azienda o di terzi;
- costruisce o fa costruire oggetti, o in qualunque modo procaccia o esegue lavori per conto proprio o di terzi, durante l'orario di lavoro e con grave danno per l'Azienda;
- inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, con conseguenti danni;
- asportazione di materiale dell'Azienda o di terzi;
- trafugamento di schede, di elaborati, di disegni, o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione;
- insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso;
- recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 gg.;
- reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni.
7) Licenziamento senza preavviso
Il licenziamento senza preavviso verrà comminato nei casi di mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro e cioè nei casi di giusta causa.
2. L'importo delle eventuali multe sarà devoluto a beneficio di istituzioni assistenziali di categoria.
Per i provvedimenti disciplinari più gravi dell'ammonizione verbale, deve essere effettuata la contestazione scritta al lavoratore e alla R.S.U., salvo le eccezioni costituite da motivi di carattere strettamente personale, con l'indicazione specifica dei fatti costitutivi della infrazione. Il provvedimento non potrà essere emanato se non trascorsi 5 giorni lavorativi da tale contestazione, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Se il provvedimento non verrà emanato entro i 5 giorni lavorativi successivi al predetto 5º giorno dalla contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte.
La comunicazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto.
Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente, con l'eventuale assistenza di un rappresentante sindacale aziendale.
Non si terrà conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
L'irrogazione dei provvedimenti disciplinari non pregiudica gli ulteriori eventuali profili di responsabilità nei quali sia incorso il lavoratore.
Ai sensi di quanto disposto dal 1 comma dell'art. 7 della Legge n. 300/1970 le aziende dovranno portare a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti, le presenti norme disciplinari e le eventuali norme regolamentari emanate dalle Aziende.
Le norme regolamentari non potranno contenere limitazioni ai diritti spettanti ai lavoratori sulla base del presente contratto nonché delle norme di Legge.
Sezione decima - Cessazione del rapporto
1. In caso di licenziamento per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 52 nonché in caso di cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa dell'Azienda per raggiunti limiti di età e di anzianità, ai sensi dell'art. 55, ai lavoratori compete un preavviso nella seguente misura:
mesi 1 fino a 2 anni di anzianità;
mesi 2 da 2 a 5 anni di anzianità;
mesi 3 da 5 a 15 anni di anzianità;
mesi 4 da 15 a 25 anni di anzianità;
mesi 4 1/2 oltre 25 anni di anzianità.
Sarà riconosciuto al lavoratore l'eventuale maggiore preavviso stabilito da disposizioni di Legge.
Durante il periodo di preavviso l'Azienda concederà permessi al lavoratore per ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal 1 giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del licenziamento.
I termini di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati anche dal lavoratore, in caso di sue dimissioni, nei rapporti dell'Azienda.
L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto da essa dovuto al lavoratore l'importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
2. È in facoltà dell'Azienda di esonerare dal lavoro il lavoratore licenziato, pagandogli una indennità equivalente all'importo della retribuzione ai sensi dell'art. 2121 cod. civ. che sarebbe spettata durante il periodo di preavviso. La stessa indennità compete agli aventi diritto di cui all'art. 2122 cod. civ. in caso di morte del lavoratore. Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla indennità, sarà computato nella anzianità agli effetti del trattamento di quiescenza.
Art. 52 - Risoluzione del rapporto di lavoro per licenziamento
Il licenziamento del dipendente, oltre gli altri casi previsti dal presente contratto, è ammesso nei seguenti casi:
a) incapacità lavorativa;
b) comprovato scarso rendimento;
c) grave incompatibilità con l'ambiente di lavoro.
Art. 53 - Collocamento a riposo per limiti di età
La facoltà di collocamento a riposo ad iniziativa dell'Azienda è fissata al compimento del 60º anno di età.
Art. 54 - Cessione o trasformazione dell'azienda
La cessione, fusione o trasformazione dell'Azienda non risolvono il contratto di lavoro e sono regolate dall'art. 2112 cod. civ. Il personale addetto all'Azienda conserva i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'Azienda subentrante.
Il trattamento previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas è regolato dalla Legge 6-12-1971, n. 1084, nonché dalle successive modifiche introdotte dalla Legge 3-3-1987, n. 61, dalla Legge 30-12-1988, n. 559 e dal DM 14-5-1990.
I testi dei provvedimenti legislativi sopra indicati sono riportati nell'Allegato A.
Nota a verbale - Per quanto attiene al Fondo integrativo di previdenza del settore l'ANIG e le OO.SS.LL.:
- prendono atto che i recenti bilanci del Fondo di previdenza gas evidenziano un eccessivo scostamento con il disposto del 2º comma dell'art. 6 e del 3 comma dell'art. 9 della Legge n. 61/1987;
- convengono sull'esigenza di realizzare un più efficiente ed appropriato sistema in tema di previdenza integrativa;
- concordano sul fatto che l'attuale momento di incertezza legislativa in materia previdenziale non consente di affrontare con cognizione di causa una organica revisione della vigente disciplina del Fondo di Previdenza Gas;
- si impegnano ad incontrarsi per un esame congiunto ed un approfondimento della materia entro 30 gg. dalla data di emanazione delle nuove norme di riforma del sistema di previdenza generale obbligatoria.
Tale approfondimento sarà finalizzato a definire una proposta di modifica della normativa di Legge che regola attualmente il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, e dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni:
a) carattere integrativo del Fondo, nell'ambito degli orientamenti emergenti in materia a livello governativo;
b) autonomia economica e gestionale del Fondo;
c) partecipazione del lavoratore alla contribuzione;
d) miglioramento del rendimento economico del patrimonio monetario e immobiliare del Fondo di Previdenza;
e) miglioramento delle prestazioni garantite ai lavoratori.
Art. 56 - Trattamento di fine rapporto
1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto calcolato in base alle norme di cui alla Legge 29-5-1982, n. 297, ed eventuali successive modificazioni e di quanto contenuto nel presente articolo.
2. La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui al 1 comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla Legge n. 297/1982, è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- retribuzione minima di categoria;
- indennità di funzione "quadri";
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità;
- livello salariale [1] ;
- indennità sostitutiva mensa;
- elemento distinto della retribuzione;
- "ad personam" comunque denominato o superminimo comunque denominato;
- 13;
- 14;
- premio di produttività;
- indennità turno;
- indennità di guida;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di reperibilità;
- indennità centro meccanografico;
- indennità mancato preavviso;
- indennità per mutamento mansioni perdurato per 12 mesi continuativi di sostituzione (CCNL art. 13, 2º c.);
- indennità sostitutiva per festività cadenti con il giorno di riposo (1/26).
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3 comma dell'art. 2110 CC
3. In relazione alla esigenza di disporre dell'indice ISTAT per il computo della rivalutazione fino al mese di cessazione ed ai tempi tecnici connessi alle procedure meccanizzate, il pagamento del TFR al dipendente cessato, avverrà entro il mese successivo alla cessazione dal servizio (al netto, ovviamente, delle situazioni debitorie ed IRPEF) [2] .
Per i lavoratori che prestino attività lavorativa all'estero la retribuzione annua di cui al punto 2. sarà calcolata sulla base del trattamento economico che sarebbe spettato in caso di servizio prestato in Italia.
4. In materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui all'art. 1 della Legge n. 297/1982 vedasi lo specifico accordo sindacale nazionale, il cui testo è riportato nell'Allegato A.
Note:
[1] V. lettera C), art. 10 del CCNL
[1] V. accordo specifico 14-4-1987, il cui testo è riportato nell'allegato A.
Art. 57 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda rilascerà al dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente la indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'Azienda e delle ultime mansioni nella stessa disimpegnate.
Sezione prima - Diritti sindacali
Art. 58 - Riconoscimento del sindacato
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto sono riconosciute quale unico agente contrattuale a livello nazionale. A livello di Azienda o di Esercizio sono riconosciute le Rappresentanze Sindacali Unitarie quale unico agente contrattuale.
Art. 58 bis - Livelli di contrattazione
Le Parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative delle attività imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori convengono di favorire un sistema di moderne ed efficaci Relazioni Industriali ispirate alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
In particolare le Parti recepiscono la suddivisione degli assetti contrattuali in:
- Primo livello: contrattazione collettiva nazionale di categoria quale elemento centrale del sistema normativo.
- Secondo livello: contrattazione aziendale/territoriale su materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Le Parti, al riguardo, convengono di demandare a livello aziendale o di esercizio, oltre quanto espressamente rinviato dal contratto, le seguenti materie:
a) a livello aziendale/territoriale (ad es.: Aree/Grandi Esercizi): premio di produttività; verifica della corretta applicazione del sistema classificatorio; criteri generali per l'individuazione di regimi flessibili dell'orario di lavoro finalizzati ad un recupero di competitività; eventuali altri analoghi aspetti del rapporto di lavoro, propri della contrattazione aziendale, anche se di carattere straordinario o eccezionale.
b) A livello di esercizio: inquadramenti; distribuzione dell'orario normale di lavoro ed eventuale introduzione di sistemi di flessibilità individuale; lavoro straordinario correlato ad incrementi ciclici programmabili dell'attività; trasferte e trasferimenti non individuali.
Nota a verbale alla lettera b) - Per le trasferte ed i trasferimenti di cui sopra le aziende daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, onde consentire, se richiesto da una delle Parti, l'esame e la definizione del problema.
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Art. 59 - Locali per Rappresentanze sindacali
In ogni Esercizio sarà posto a disposizione delle Rappresentanze sindacali, per l'espletamento delle loro funzioni, un comune idoneo locale all'interno dell'esercizio medesimo.
Negli Esercizi minori, ove condizioni obiettive non consentano la disponibilità di un locale, le Parti si danno atto che saranno esaminate in loco le opportune soluzioni.
Art. 60 - Tutela dei rappresentanti sindacali
Con riferimento all'accordo interconfederale 20-12-1993, le Organizzazioni sindacali provvederanno a comunicare congiuntamente alle Direzioni aziendali, tramite l'Associazione Nazionale Industriali Gas, i nominativi dei lavoratori tutelati eletti nelle R.S.U., nei singoli Esercizi, secondo i seguenti criteri:
a) 3 lavoratori negli esercizi che occupano fino a 40 dipendenti;
b) 6 lavoratori negli esercizi con oltre 40 fino a 100 dipendenti;
c) 9 lavoratori negli esercizi con oltre 100 fino a 500 dipendenti;
d) 15 lavoratori negli esercizi con oltre 500 fino a 1.000 dipendenti;
e) 27 lavoratori negli esercizi con oltre 1.000 dipendenti.
Ai lavoratori così designati è estesa la tutela prevista dall'art. 14 dell'Accordo Interconfederale 18-4-1966 per i membri di Commissione Interna.
L'Organizzazione Sindacale di rispettiva appartenza dei componenti dovrà comunicare all'Azienda, sempre per tramite dell'Associazione Nazionale Industriali Gas, l'eventuale sostituzione di un membro di cui al primo comma del presente articolo, delle R.S.U., ai sensi di quanto stabilito dal punto 6), Parte prima, dell'accordo interconfederale 20-12-1993, a seconda che la sostituzione stessa riguardi un componente elettivo o designato.
Analoga tutela viene assicurata ai lavoratori membri dei sindacati provinciali secondo i seguenti criteri:
- 1 rappresentante per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del contratto nelle province in cui sono occupati presso uno o più Esercizi fino a 100 dipendenti;
- 2 rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del contratto nelle province in cui sono occupati presso uno o più Esercizi da oltre 100 a 500 dipendenti;
- 3 rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del contratto nelle province in cui sono occupati presso uno o più Esercizi da oltre 500 a 1.000 dipendenti;
- 5 rappresentanti per ciascuna Organizzazione Sindacale firmataria del contratto nelle province in cui sono occupati presso uno o più Esercizi oltre 1.000 dipendenti.
Nelle unità produttive i lavoratori hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi sindacali e del lavoro. Dette riunioni avranno luogo su convocazioni singole o unitarie delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente il presente contratto e della R.S.U.
La convocazione sarà preventivamente comunicata alla Direzione.
Le riunioni saranno tenute fuori dell'orario di lavoro. Qualora la convocazione sia indetta dalla R.S.U., è ammesso lo svolgimento delle stesse anche durante l'orario di lavoro entro il limite massimo di 12 ore nell'anno solare, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Tali riunioni dovranno aver luogo alla fine o all'inizio dei periodi di lavoro.
Le riunioni potranno riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi. In quest'ultimo caso si potranno svolgere durante l'orario di lavoro quando non impediscano o riducano la normale attività dei lavoratori ad esse non interessati.
Qualora nella unità produttiva il lavoro si svolga a turni, l'assemblea potrà essere articolata in due riunioni nella medesima giornata. Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti. Le modalità di cui ai tre precedenti commi saranno definite a livello aziendale.
Le riunioni avranno luogo in idonei locali messi a disposizione dalla Azienda nella unità produttiva. In caso di constatata impossibilità le Parti concorderanno un locale idoneo nelle immediate vicinanze del luogo del lavoro.
Alle riunioni hanno facoltà di partecipare i Segretari nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni di categoria e/o dirigenti sindacali confederali.
Nota - In relazione a quanto previsto dal punto 4, Parte prima, dell'accordo interconfederale 20-12-1993, le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto hanno diritto ad indire singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 3 delle suddette 12 ore annue, con richiesta congiunta alla Direzione Aziendale.
1. Permessi sindacali - a) Ai lavoratori che sono membri dei Comitati Direttivi delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati Provinciali di settore delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto, saranno concessi brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 8 giorni annuali, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Questa concessione è limitata ad 8 lavoratori per ciascuna Federazione Nazionale di categoria ed a 5 lavoratori per ciascun Sindacato Provinciale di settore.
b) Con gli stessi criteri e le stesse modalità di utilizzo, in quelle regioni dove la somma dei dipendenti delle diverse Aziende od esercizi è pari o superiore a 250 dipendenti saranno concesse, dal 1-1-1983, 200 ore annuali per ciascun sindacato firmatario del contratto a livello regionale. In via eccezionale sarà consentita l'utilizzazione dei suddetti permessi nell'ambito dei vari Esercizi esistenti nella regione e facenti capo alla stessa Azienda.
c) Per la partecipazione alle trattative di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro saranno concessi ulteriori 20 giorni di permessi retribuiti limitatamente ad 8 lavoratori per ciascuna Federazione Nazionale di categoria stipulante il contratto.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette rispettivamente alla Associazione Nazionale Industriali Gas e alle Associazioni Territoriali degli industriali, che provvederanno a comunicarle all'Azienda cui il lavoratore appartiene.
Nota a verbale - Le ore di permesso retribuito previste per i lavoratori tutelati e per i membri dei Sindacati provinciali stipulanti il presente contratto, possono essere utilizzate dagli interessati o da altri dirigenti, previa comunicazione scritta da richiedere alla Direzione Aziendale da parte della Organizzazione Sindacale territoriale.
2. Permessi per corsi sindacali - Le Aziende concederanno a richiesta delle Organizzazioni sindacali, tramite l'Associazione nazionale industriali gas, permessi non retribuiti per partecipare a corsi sindacali.
Art. 63 - Contributi sindacali
L'azienda, per le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una delega debitamente sottoscritta, che verrà consegnata o fatta pervenire all'Azienda dal Sindacato [1] .
La delega può essere revocata dal lavoratore interessato entro il 30 settembre di ciascun anno mediante comunicazione scritta all'Azienda ed al Sindacato di spettanza.
L'ammontare della trattenuta sindacale sarà comunicata dalle Federazioni nazionali firmatarie del presente contratto. Le stesse Federazioni comunicheranno alla Direzione aziendale le modalità di versamento delle quote riscosse.
L'Azienda trasmetterà l'importo delle trattenute al Sindacato di spettanza mediante versamento ad un Istituto bancario o Ufficio postale sul c/c indicato dallo stesso Sindacato o in caso di impossibilità, ad un rappresentante del Sindacato medesimo munito di regolare delega.
Le trattenute ed i relativi versamenti dovranno essere effettuati mensilmente.
Le Aziende sono tenute ad inviare alle Federazioni firmatarie del presente accordo i tabulati mensili relativi alle trattenute effettuate.
Nota a verbale - La quota sindacale rapportata ai seguenti elementi della retribuzione: minimo, scatti di anzianità, contingenza, sarà pari dal 1-1-1976 allo 0,60% di tali elementi. Resta inteso che rimangono in vigore eventuali trattenute che, su precisa richiesta, siano di entità superiore.
Note: [1] Schema di delega:
Spett.le Direzione della Officina Gas di ____________Io sottoscritto _______________________ con matricola n. ____________________________________________________
invio la presente lettera per chiedere a codesta Direzione, ai sensi dell'art. 63 del CCNL per i dipendenti delle Aziende private del gas, di trattenere dalle mie competenze, ad ogni scadenza mensile e per 14 mensilità, la quota di contributo sindacale che sarà comunicata dalle Federazioni Nazionali e di effettuarne il versamento per mio conto, quale mia quota di associazione, al Sindacato ____________________________
La presente lettera si intende rinnovata di anno in anno salvo disdetta scritta entro il 30 settembre di ogni anno.
Distinti saluti.
Data ___________ Firma ________________
Art. 64 - Affissione stampa sindacale
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie nonché le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno della unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
È inoltre consentita all'interno dello stabilimento, e senza creare intralci alla normale attività produttiva, la diffusione di materiale di propaganda e di informazione delle Organizzazioni sindacali stesse.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale.
Art. 65 - Rappresentanze sindacali unitarie [1]
Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, può essere costituita la Rappresentanza sindacale unitaria, R.S.U., di cui all'accordo interconfederale 20-12-1993.
Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 4), Parte seconda, del citato accordo interconfederale, a condizione che abbiano espresso formale adesione allo stesso.
Per i successivi rinnovi la stessa iniziativa può essere assunta dalla R.S.U. e deve essere esercitata tre mesi prima della scadenza del mandato.
Le operazioni connesse con l'elezione della R.S.U. - come previsto dal punto 12, Parte seconda dell'accordo interconfederale 20-12-1993 - saranno svolte, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione.
Le Organizzazioni Sindacali costituenti la R.S.U. comunicheranno alla Direzione Aziendale i nominativi dei componenti la R.S.U. stessa. I nominativi dei lavoratori tutelati membri della R.S.U., saranno comunicati a norma del primo e terzo comma dell'art. 60 CCNL ANIG, fatte salve le situazioni in atto - per quanto riguarda il numero dei tutelati - e quelle di cui al punto e) dello stesso articolo, che vengono elevate complessivamente a 35 unità.
I membri della R.S.U. restano in carica 3 anni.
Qualora la R.S.U. non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, l'attività della stessa verrà assunta dalle strutture sindacali territoriali per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
La R.S.U., in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, subentra al Consiglio di Fabbrica ed alle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori ed è unico agente contrattuale per quanto attiene le materie che il vigente CCNL rimanda a livello aziendale.
Nelle unità produttive dove la dimensione della R.S.U. lo richieda, ferma restando la titolarità contrattuale della R.S.U. stessa, i rapporti con la Direzione Aziendale potranno essere tenuti da un Comitato Esecutivo che non potrà essere superiore ad un terzo della R.S.U.
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della R.S.U. possono intervenire presso gli organi delegati dalla Direzione Aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla R.S.U. o dal Comitato Esecutivo della R.S.U.
Alla trattativa aziendale o di Esercizio la delegazione sindacale può farsi assistere dai rappresentanti di organizzazioni territoriali o di categoria, esterni all'unità produttiva.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni la R.S.U. può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 2 ore e mezza per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione, con la garanzia che il monte ore, laddove era già riconosciuto, non potrà essere inferiore al numero delle ore già riconosciute al 31-8-1975, maggiorato del 10%. Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle R.S.A. a norma dell'art. 23 della Legge n. 300/1970.
La Direzione Aziendale comunicherà alla R.S.U. il monte ore a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.
Del monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche lavoratori dell'unità produttiva non facenti parte della R.S.U., chiamati dalla stessa ad affiancarla nell'espletamento dei propri compiti.
I permessi di cui sopra, devono essere comunicati per iscritto alla Direzione Aziendale, di regola 24 ore prima, tramite i competenti organi della R.S.U., dei Sindacati provinciali e dei sindacati regionali, indicando chiaramente la tipologia del permesso (R.S.U. Provinciale, Regionale) nonché il nome del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 20-12-1993 ed alla Legge n. 300/1970.
Note: [1] Cfr. per la costituzione delle R.S.U. l'accordo interconfederale 20-12-1993.
Art. 66 - Diritti di informazione
Le Aziende si dichiarano disposte a periodici confronti, su richiesta delle Organizzazioni sindacali, nel corso dei quali esporranno:
1. A LIVELLO NAZIONALE (ANIG)
Annualmente
A. Politiche industriali e tariffarie
- Politica tariffaria del settore;
- indirizzi di politica industriale e andamento generale del mercato e dei singoli comparti.
B. Strategie e investimenti
- Programmate prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento;
- programmi di estensione e potenziamento delle reti esistenti tali da avere implicazioni sullo sviluppo sociale ed economico e sulla forza lavoro occupata;
- andamenti economici delle Aziende.
C. Appalti
- Indicazioni previsionali complessive sull'evoluzione della materia secondo le modalità previste al punto 2, lettera C delle informative semestrali.
D. Sicurezza - Igiene ambientale e del lavoro
- Norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti per la salvaguardia dell'integrità fisica della collettività e dei lavoratori interessati;
- norme nazionali ed europee che regolamentano gli aspetti di igiene ambientale e del lavoro e forniscono indicazioni circa azioni di prevenzione e vigilanza sanitaria per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
Periodicamente
A. Strategie e investimenti
- Programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti;
- trasformazione a metano delle reti urbane.
B. Occupazione
- Le strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale ed i relativi effetti che l'attuazione dei predetti programmi inducono sulla occupazione presente nelle diverse Aziende o Esercizi, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi;
- eventuali proiezioni operative delle Società.
C. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale connessi a modifiche organizzative.
D. Fusioni - Riorganizzazioni - Ristrutturazioni aziendali
- Programmi di ricerca, acquisizione, incorporazione di Aziende;
- procedure arbitrali di controversie collettive conseguenti l'attivazione di procedure di mobilità.
2. LIVELLO LOCALE (REGIONE/AZIENDA/AREA/ESERCIZIO)
Annualmente
A. Strategie e investimenti
- Prospettive di sviluppo dei servizi ed i relativi programmi conseguenti a nuove concessioni;
- programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti ed il relativo stato di avanzamento dei progetti illustrati;
- programmi di trasformazione a metano delle reti.
B. Occupazione
- Strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125, in tema di parità uomo/donna nel lavoro.
C. Politiche tariffarie
- Politica tariffaria di settore.
Semestralmente
A. Occupazione
- Strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento;
- dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale, ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time, numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time/full-time, numero di contratti estero, numero dei C.F.L.).
B. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale;
- dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle Aziende.
C. Appalti
- Dati sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati (tipologia, importi globali suddivisi per tipi di appalto e notizie sui dati fisici relativi).
D. Modifiche/Innovazioni organizzative
- Processi di modifiche o innovazioni organizzative in particolare se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell'occupazione o sulle condizioni di lavoro, salvo quanto previsto dalla lett. A) dell'articolo 14.
E. Piani di manutenzione straordinaria
- Eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione.
F. Trasferimento di personale
- Eventuali necessità di temporaneo trasferimento di personale tecnico per l'avviamento di nuove strutture; gli eventuali problemi che potessero sorgere saranno esaminati congiuntamente al fine di dare una soluzione agli stessi.
Art. 67 - Tutela della salute e della integrità fisica
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi.
In materia di igiene ambientale e del lavoro, le Aziende confermano l'impegno di attenersi alle disposizioni legislative, di attuare quegli interventi necessari per migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori.
In relazione ai due commi precedenti le predette rappresentanze sindacali potranno avvalersi di esperti e tecnici congiuntamente scelti nell'ambito di Istituti ed Enti di diritto pubblico.
Gli esperti ed i tecnici degli Istituti di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengono a conoscenza.
Le direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte delle Rappresentanze Sindacali Unitarie delle iniziative che si intendono intraprendere.
I risultati delle rilevazioni ambientali e della verifica dello stato di salute mediante:
- visite periodiche di Legge nelle lavorazioni previste dalla tabella delle malattie professionali;
- visite periodiche che scaturiscono dall'indagine sulla situazione ambientale e sulle singole posizioni lavorative;
- visite per i cambi di lavoro richiesto per motivi di salute;
saranno annotati su appositi Registri:
- dei dati ambientali;
- dei dati biostatistici.
Viene sottolineato che per la acquisizione valida dei dati suddetti è implicata la partecipazione attiva dei rappresentanti del gruppo omogeneo di lavoro.
La competenza per la trattazione delle materie, la gestione e la definizione degli strumenti (registri, dati biostatistici e libretti individuali) per la tutela della salute e dell'integrità fisica è demandata alle predette rappresentanze.
Inoltre le Direzioni Aziendali informeranno le Rappresentanze Sindacali Unitarie sui contenuti della denuncia di Esercizio.
Nota a verbale - Approfondimenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori saranno effettuati attraverso l'istituzione dello specifico Osservatorio permanente sulla legislazione del lavoro europeo a livello ANIG, di cui al Protocollo sulle Relazioni industriali. I risultati di tale Osservatorio, valutati dalle Parti in sede sindacale, formeranno parte integrante del presente articolo.
La Commissione tecnica paritetica costituita ai sensi del protocollo al CCNL ANIG 17-10-1988 ha espletato il suo mandato elaborando un documento tecnico [1] che formula una serie di indicazioni finalizzate alla definizione delle condizioni ottimali di lavoro a vdt, dell'ergonomia e della formazione.
Le Parti, considerato che il Consiglio della Comunità Economica Europea ha emanato la Direttiva 90/270/CEE relativa alle "prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali", non ancora recepita dall'ordinamento italiano con Legge, si danno atto che le iniziative sotto elencate sono da considerarsi efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro a videoterminale in quanto realizzano le indicazioni contenute nelle fonti citate.
1. L'attività del lavoratore che utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale un'attrezzatura munita di videoterminale, continua ad essere concepita in modo che il lavoro quotidiano sia periodicamente interrotto anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione, così da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale; in tale contesto le lavoratrici in accertato stato di gravidanza, potranno richiedere alle Aziende di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Sorveglianza sanitaria
Le Parti convengono di introdurre gradualmente un'iniziativa finalizzata alla sorveglianza sanitaria per il personale che, nell'espletamento della sua attività professionale, utilizzi regolarmente in modo sistematico ed abituale il videoterminale, purché con applicazione almeno al 50% dell'attività globale.
Tale iniziativa consisterà in visite mediche ergoftalmologiche effettuate con cadenza triennale da strutture pubbliche competenti.
Per coloro che siano adibiti ad utilizzare sistematicamente il videoterminale con applicazione almeno del 50% della loro attività globale, sarà effettuato un esame appropriato della vista prima dell'inizio di tale attività.
L'Accordo 28-3-1990 costituisce parte integrante del presente articolo.
Note: [1] Il documento tecnico è allegato all'accordo 28-3-1990 riportato in "Appendice".
Sezione seconda - Norme strumentali e di amministrazione del contratto
Art. 69 - Distribuzione del contratto
Il contratto di lavoro sarà distribuito ai dipendenti delle Aziende tramite le Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Art. 70 - Comitato aziendale per la prevenzione e la sicurezza
Sono istituiti i Comitati paritetici o di Esercizio per la prevenzione e la sicurezza con compiti consultivi rispetto alle Direzioni aziendali nell'attività da queste svolta in tema di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.
Il Comitato, presieduto dal responsabile della sede di lavoro presso cui è costituito o da un suo delegato, comprende, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, tre membri designati dai sindacati firmatari del contratto.
Il Comitato ha i seguenti compiti consultivi:
- segnalare alle Direzioni aziendali eventuali deficienze relative alla sicurezza;
- esaminare le proposte atte a migliorare la sicurezza dei lavoratori dipendenti;
- svolgere la più efficace opera di propaganda fra le maestranze per la conoscenza e l'applicazione delle norme antinfortunistiche.
Per quanto concerne l'espletamento dei compiti dei rappresentanti dei lavoratori in seno al Comitato si fa riferimento all'art. 10 dell'Accordo Interconfederale 18-4-1966 sulle Commissioni Interne.
Il Comitato si riunisce almeno una volta al mese.
Art. 71 - Vertenze individuali di lavoro
Prima di adire l'Autorità giudiziaria, il lavoratore, tramite la Rappresentanza sindacale contrattualmente prevista, potrà proporre un tentativo di conciliazione. Entro 10 giorni dalla richiesta verrà attuato nella sede aziendale o di esercizio, l'accertamento della situazione, alla presenza dell'Azienda e del lavoratore interessato, assistito dai rappresentanti della Organizzazione Sindacale ed esperito il tentativo di conciliazione.
In casi di disaccordo sarà redatto contestualmente dalle due Parti verbale in triplice esemplare, corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l'esame della vertenza.
Entro 10 giorni il verbale di disaccordo ed i dati relativi saranno rimessi all'A.N.I.G. a cura dell'Azienda ed alle Organizzazioni Sindacali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto a cura della Organizzazione Sindacale.
Entro trenta giorni dalla ricezione del verbale e dei dati di cui al comma precedente, l'A.N.I.G. e le Organizzazioni Nazionali Sindacali di categoria dei lavoratori stipulanti il presente contratto, provvederanno di comune accordo alla convocazione dei rispettivi rappresentanti, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione.
L'A.N.I.G. e le OO.SS.LL. avranno il compito di sentire le Parti e di effettuare un ulteriore tentativo di componimento pacifico della vertenza in un termine che non superi i 10 giorni successivi. Con ciò sarà esaurita l'azione conciliativa.
Oltre che al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano limitazioni dei diritti derivanti dal presente contratto e pertanto rientrino nelle normali attribuzioni dell'azienda.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio.
Le Aziende si impegnano a non concedere lavori o servizi in appalto ad eccezione dei seguenti:
a) servizi di trasporto cose e/o persone, fatte salve le situazioni organizzative in atto;
b) nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali; costruzione di nuovi impianti; straordinaria manutenzione degli impianti; manutenzione dei fabbricati eccedente l'organizzazione aziendale, ove prevista;
c) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto sostituzione di brevi tratti), colonne montanti, prese, contatori - con esclusione dei lavori sulle installazioni suddette alimentate dalla rete in esercizio - eccedenti l'organizzazione aziendale o di esercizio;
d) lavori di scavo e ripristino stradale anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione di contatori.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implichino trasferimenti non individuali o risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione o di affidare gli stessi ad istituti di credito od a cooperative purché ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio esazione.
È consentita la continuazione in appalto del servizio di esazione alle Aziende che lo abbiano già in atto purché gli appaltatori si obblighino verso le Aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Le aziende, in occasione dei periodici incontri informativi, forniranno notizie alle Organizzazioni dei lavoratori sulla tipologia dei lavori dati in appalto, sull'importo globale dei lavori appaltati, suddivisi per tipo di appalto, sui dati fisici relativi alle opere appaltate.
Note: [1] In materia si richiamano le disposizioni della Legge 23-10-1960, n. 1369.
Art. 74 - Inscindibilità delle norme contrattuali e sostituzione dei precedenti trattamenti
Le disposizioni del presente contratto, sia nella sfera di ogni materia regolata, come nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili tra loro.
Ferma restando la conservazione delle condizioni individuali derivanti da pattuizioni singole e salvo quanto disposto espressamente in contrario, il presente contratto collettivo uniforma ed assorbe (e, comunque, non cumula) le norme esistenti per effetto di concordati, di regolamenti, di contratti collettivi e di consuetudini generali e locali nonché i trattamenti di fatto, così che detti trattamenti non possono essere invocati ed applicati per regolare il rapporto tra l'Azienda e ciascuno dei suoi dipendenti.
Art. 75 - Invenzioni dei dipendenti
Ferma l'osservanza delle norme legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali, prevista dal RD 29-6-1939, n. 1127, e successive integrazioni, l'Azienda, nel caso di invenzione industriale relativa al suo campo di attività, (sempre che la stessa non rientri nelle specifiche mansioni cui è addetto il lavoratore), entro tre mesi dalla comunicazione del conseguimento del brevetto da parte del dipendente, avrà diritto di prelazione per l'uso esclusivo o non esclusivo dell'invenzione, o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà di chiedere od acquistare per la medesima invenzione, brevetti all'estero.
Il lavoratore che non abbia ancora proceduto alla brevettazione dell'invenzione da lui realizzata, deve comunicare all'Azienda i risultati a cui è pervenuto, al fine dell'eventuale disposizione di un contratto con il quale il lavoratore inventore, pur mantenendo la legittimazione al brevetto, consenta all'Azienda di usare, in esclusiva o senza, il proprio trovato in regime di segreto.
L'Azienda si impegna a mantenere assolutamente riservate le informazioni di cui al comma precedente e a non vantare alcun diritto riguardo alla brevettazione dell'invenzione che il lavoratore abbia concesso di sfruttare in regime di segreto.
In armonia con le disposizioni contenute nella Raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 635, e nella Legge 10-4-1991, n. 125, in tema di parità uomo-donna nel lavoro, le Aziende ribadiscono il proprio intendimento di continuare a perseguire una politica di gestione delle risorse umane mirate a porre in atto interventi finalizzati ad incrementare la presenza femminile nei luoghi di lavoro ed a proseguire nel coinvolgimento delle risorse femminili in programmi di formazione professionale al fine di garantire pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera.
Le Parti riconoscono altresì l'importanza di promuovere le condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei lavoratori sui luoghi di lavoro, favorendo altresì lo sviluppo di corretti rapporti nelle aziende.
Con l'intento di proseguire nella realizzazione degli obiettivi posti dalla normativa legislativa in materia di pari opportunità uomo-donna sul lavoro e nell'ambito degli orientamenti di relazioni industriali esplicitati nella Premessa Politica, e riconoscendo altresì l'importanza di promuovere condizioni lavorative atte a garantire il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di istituire una Commissione nazionale ANIG per le Pari Opportunità costituita da tre rappresentanti delle Aziende e da tre rappresentanti delle OO.SS.LL. FNLE-FLERICA-UILSP, che si riunirà con cadenza quadrimestrale, cui saranno attribuite le seguenti funzioni:
- dare continuità al lavoro svolto dall'Osservatorio ANIG, istituito ai sensi dell'art. 75 bis del CCNL 16-7-1991, al fine di consentire l'utilizzo delle esperienze acquisite;
- individuare e promuovere progetti di azioni positive che, tenendo conto degli assetti organizzativi e delle finalità delle Aziende associate, si inseriscano nella continuità delle azioni precedentemente intraprese, apportando le innovazioni che potranno emergere anche attraverso il confronto con istituzioni e con esperienze di altre Aziende italiane e straniere;
- seguire e verificare le varie fasi di realizzazione dei progetti stessi;
- analizzare l'andamento della presenza femminile nel settore ANIG individuando alcuni indici significativi - anche estrapolati dai rapporti biennali da inviare al Ministero del Lavoro - da aggiornare annualmente a cura delle aziende associate;
- individuare su aree territoriali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 14 CCNL ANIG 16-7-1991, Commissioni decentrate di Pari Opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della C.N.P.O. e alla individuazione e promozione di progetti finalizzati di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e da presentare alle Autorità competenti.
In fase di prima applicazione tali organismi verranno costituiti nell'ambito territoriale delle regioni Lazio, Piemonte, Campania.
Le Parti si impegnano ad individuare i componenti della Commissione Nazionale entro il mese di maggio 1995.
Le riunioni della Commissione Nazionale Pari Opportunità si svolgeranno presso i locali dell'ANIG di Roma dove sarà inoltre disponibile il materiale di consultazione e di divulgazione per i rappresentanti della Commissione stessa.
L'accesso alle riunioni delle citate Commissioni sarà garantito nell'ambito della capienza di permessi sindacali retribuiti contrattualmente previsti.
1. Istruzione figli - Qualora manchino le scuole nella località in cui ha sede l'officina o nei paesi limitrofi per modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per la istruzione elementare o media, le Aziende concorreranno alle spese per l'istruzione con un contributo.
A tal uopo fra le Aziende private sarà costituito un fondo comune o adottato un sistema equivalente, attraverso il quale si procederà anche a costituire borse di studio per l'istruzione superiore, da destinarsi ai più meritevoli tra i figli dei dipendenti.
2. Prestiti - Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno, la Direzione dell'Azienda potrà concedergli un prestito che verrà estinto con trattenute mensili.
3. Attività culturali e ricreative - Allo scopo di stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività ricreative e culturali dei dipendenti durante il "tempo libero" presso ogni esercizio verrà costituito un "fondo per il tempo libero" finanziato da un contributo annuale, a carico dell'azienda, pari dal 1-1-1986 a L. 15.000 (quindicimila) pro capite riferito al numero dei dipendenti in servizio al 1 gennaio di ogni anno.
Detto importo sarà ricontrattato in occasione del rinnovo contrattuale.
Il predetto contributo assorbirà fino a concorrenza, le sovvenzioni già esistenti per lo stesso titolo o finalità analoghe. "I fondi" in questione saranno amministrati da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
A detti organismi spetterà il compito di decidere l'utilizzazione delle disponibilità.
Le Parti - sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi - convengono sull'opportunità di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.
1. Volontariato
A) Volontariato di solidarietà sociale - Le Parti si danno atto, anzitutto, che una realtà così complessa, qual è quella delle Associazioni volontarie di solidarietà sociale, di matrice sia laica che ecclesiale, offra loro certezza nei rapporti con la società civile in un ruolo di complementarietà e non di alternativa nei confronti delle strutture pubbliche.
In tale ottica, le Aziende associate all'ANIG, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative e, compatibilmente con le esigenze organizzative, consentiranno ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11-8-1991, n. 266, di usufruire di norme di flessibilità di orario di lavoro e della turnazione previste dal contratto o dai vigenti accordi a livello locale. Si impegnano a valutare la concessione di aspettativa non superiore ad un anno (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti, nonché - ricorrendo ovviamente i presupposti contrattuali - l'effettuazione di lavoro part-time ovvero l'adozione di orari di lavoro individuali e ciò al fine di svolgere interventi rientranti nell'attività dell'Associazione o della cooperativa di solidarietà sociale a cui aderiscono.
Durante la suddetta aspettativa, il rapporto di lavoro s'intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda la decorrenza dell'anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Resta comunque ferma la facoltà delle Aziende di richiedere agli interessati tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
B) Volontariato protezione civile - Considerato che le Aziende associate all'ANIG gestiscono un servizio pubblico di primaria importanza e che devono prestare la loro collaborazione in caso di calamità, si precisa che:
1) allo scopo di assicurare all'organizzazione delle Aziende associate all'ANIG l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'Azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi;
2) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le Aziende associate all'ANIG si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
C) Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - Le Aziende associate all'ANIG danno assicurazione che ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante (ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge n. 26/27 1987, n. 43), che intendono prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, potrà essere consentito di partecipare alle iniziative predette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi del punto 1 dell'art. 49 del CCNL di durata superiore a quella massima consentita da detta clausola contrattuale, ferme restando le esigenze del servizio.
Le Aziende associate all'ANIG inoltre assicurano che, qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, provvederà ad equiparare a tutti gli effetti contrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
2. Portatori di handicap - Le aziende, nell'ambito delle normative di Legge vigenti, ed in particolare della Legge n. 104/1992, porranno in essere quegli interventi organizzativi ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi dipendenti siano presenti.
Qualora il lavoratore sia genitore o coniuge di soggetto portatore di handicap e sia previsto un impegno continuativo di assistenza del lavoratore stesso dietro richiesta del Servizio Sanitario Nazionale, l'Azienda e le OO.SS.LL. potranno concordare permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio.
In casi eccezionali l'Azienda potrà concordare permessi retribuiti o con recupero delle ore di prestazione non effettuata.
3. Malattie irreversibili o di lunga durata - Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere un congiunto o un parente di 1 grado purché convivente, che sia colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore dei permessi non retribuiti nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto.
4. Adozioni e affidamenti - Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento dei/lle bambini/e e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia che all'estero, le Aziende si impegnano a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del Giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita come previsto dall'art. 49 del presente CCNL, ovvero periodi di effettuazione di orari flessibili individuali o periodi a part-time.
5. Tossicodipendenti - Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per i quali sia accertato lo stato di tossicodipendenza e che intendano accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, l'Azienda concederà un periodo di aspettativa non retribuita per la durata dell'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a 3 anni.
Potranno altresì essere concessi permessi non retribuiti per brevi periodi sino ad un massimo di 6 mesi, qualora il trattamento riabilitativo preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda.
L'Azienda e le OO.SS. potranno inoltre concordare, su richiesta del soggetto e della struttura competente, soluzioni lavorative di tipo diverso (es. part-time) o collocazione in altre attività aziendali per il periodo relativo al trattamento terapeutico.
Qualora il dipendente sia coniuge o parente di 1 grado di tossicodipendente ed il servizio per le tossicodipendenze attesti la necessità del suo concorso al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, può essere, a richiesta, collocato in aspettativa non retribuita, e qualora nel programma terapeutico e di riabilitazione sia previsto un impegno saltuario o continuativo del dipendente, l'Azienda e le OO.SS. potranno concordare, su richiesta del Servizio Pubblico, permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio.
La concessione dell'aspettativa o dei permessi non retribuiti è subordinata alla comunicazione dell'esistenza del programma di riabilitazione da parte delle strutture competenti, ferma restando la facoltà dell'Azienda di richiedere specifica documentazione in merito alle situazioni su elencate avvalendosi, se ritiene, del proprio Servizio Sanitario Aziendale laddove esistente.
L'aspettativa di cui sopra comporta la sospensione della maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di Legge, fatta salva la conservazione del posto di lavoro.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si rinvia alla normativa di Legge vigente.
6. Legge 5-6-1990, n. 135 - In considerazione della rilevanza sociale che ha assunto l'epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e comunque nel rispetto della Legge 5-6-1990, n. 135 - Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS -, ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1 grado affetto da AIDS, che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche, l'Azienda concederà in alternativa:
- aspettativa non retribuita per la durata della terapia e comunque per un periodo non superiore a 3 anni;
- permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6 mesi.
La concessione dell'aspettativa o dei permessi non retribuiti è subordinata alla presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno delle Aziende a mantenere il massimo riserbo.
7. Lavoratori stranieri - Le Aziende, a fronte della sempre maggiore frequenza dei casi di ingresso e di soggiorno in Italia dei cittadini stranieri non appartenenti alla CEE e nella consapevolezza della opportunità di porre in essere interventi mirati a favorirne future occasioni di impiego, promuoveranno, attraverso l'Associazione di categoria, iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana e/o alla acquisizione di conoscenze professionali specifiche.
Tali azioni saranno programmate, nell'arco della vigenza contrattuale, con un minimo di una nell'Italia settentrionale ed una nel Centro-Sud e saranno attuate da Enti specializzati e/o da Organizzazioni umanitarie/assistenziali coordinate dall'Associazione di categoria.
Le iniziative formative e/o di apprendimento potranno coinvolgere esclusivamente cittadini stranieri non appartenenti alla CEE la cui presenza sul territorio nazionale sia in regola con le disposizioni di Legge vigenti.
L'ANIG fornirà alle OO.SS.LL., al termine della vigenza contrattuale, informazioni inerenti all'iniziativa.
Allegato A - Previdenza (Artt. 55 e 56) - Disposizioni relative al trattamento di fine lavoro
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente Legge:
Art. 1 (Istituzione e denominazione del Fondo integrativo) - Il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, di cui all'articolo 1 della Legge 1-7-1955, n. 638, è soppresso con effetto dal 1-11-1967.
Dalla stessa data è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, con gestione autonoma, il Fondo integrativo dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a favore del personale dipendente dalle aziende private del gas, con la struttura stabilita dalle disposizioni che seguono.
Art. 2 (Rapporti patrimoniali) - Il Fondo istituito dalla presente Legge, e per esso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, subentra nelle attività e nelle passività, negli oneri e nei diritti, nonché nel patrimonio immobiliare, nelle riserve comunque costituite ed in quanto altro di pertinenza del Fondo soppresso dal primo comma dell'articolo precedente.
Art. 3 (Iscrizione all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) - Gli iscritti al Fondo ai sensi dell'articolo 7 della presente Legge, a decorrere dal 1-11-1967, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, secondo le norme del regio decreto-Legge 4-10-1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella Legge 6-4-1936, n. 1155, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le norme della presente Legge.
Art. 4 (Scopi del Fondo) - Nei limiti e alle condizioni della presente Legge il Fondo ha lo scopo:
1) di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti;
2) di corrispondere agli stessi un'indennità nei casi previsti dalle disposizioni che seguono.
Il trattamento di cui ai punti 1) e 2) del precedente comma assorbe e sostituisce quello di anzianità per risoluzione del rapporto di lavoro e ogni altro trattamento stabilito, in materia, da norme di Legge, contratti collettivi, accordi generali e particolari, regolamenti aziendali, usi e consuetudini.
Art. 5 (Poteri del comitato amministratore del Fondo) - Spetta al comitato amministratore:
a) vigilare sull'attuazione delle norme della presente Legge e dare pareri sulle questioni che possono sorgere nell'applicazione di esse;
b) esercitare la vigilanza sul versamento dei contributi dovuti al Fondo;
c) decidere in via definitiva i ricorsi riguardanti i contributi e le prestazioni in applicazione della presente Legge;
d) esaminare ed esprimere parere sui bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione del Fondo;
e) dare pareri sull'impiego delle somme eccedenti la normale liquidità della gestione, nei limiti del piano degli impieghi deliberato dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo 65 della Legge 30-4-1969, n. 153.
Art. 6 (Ordinamento del Fondo) - Il Fondo istituito dall'articolo 1 della presente Legge è ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca e di due annualità delle indennità previste dagli articoli 26 e 27 della presente Legge.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento alla data del 1-11-1967 e all'importo di due annualità delle indennità corrisposte nell'anno anteriore a quello di entrata in vigore della presente Legge.
Art. 7 (Obbligo di iscrizione al Fondo) - Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti delle aziende private del gas con qualifica di impiegato o di operaio in servizio effettivo alla data del 1-11-1967 o a quella di assunzione, se posteriore.
Il personale nuovo assunto, che abbia superato il periodo di prova previsto dai contratti collettivi di lavoro di categoria e che sia confermato in servizio effettivo dalla azienda, è iscritto al Fondo a decorrere dalla data di assunzione.
È escluso dall'iscrizione al Fondo il personale assunto per lavori di carattere eccezionale o temporaneo, ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria, o assunto temporaneamente in ottemperanza a particolari disposizioni di Legge.
Sono altresì esclusi i dipendenti con qualifica di dirigente.
Art. 8 (Le aziende private del gas) - Agli effetti della presente Legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas manifatturato alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della Legge 1-7-1955, n. 638.
Art. 9 (Finanziamento del Fondo e determinazione del contributo) - Per il finanziamento delle pensioni integrative e delle indennità previste dalla presente Legge, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al Fondo un contributo pari al 13,20 %, a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile e sulla 13 mensilità percepita dagli iscritti.
Il contributo di cui al comma precedente è dovuto altresì sull'indennità corrisposta agli iscritti in sostituzione del periodo di preavviso, previsto dai contratti collettivi di categoria. In caso di morte, è soggetta a contributo soltanto la quota di indennità sostitutiva del preavviso corrispondente al periodo compreso tra l'effettiva cessazione dal servizio dell'iscritto e la data del decesso.
La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il parere del comitato amministratore del Fondo, in relazione al fabbisogno del Fondo stesso ed alle risultanze di gestione.
Il Fondo è anche alimentato dagli interessi sulle disponibilità di esso, da donazioni, lasciti e da qualsiasi altro provento spettante per qualsiasi titolo, comprese le multe e le ammende.
Art. 10 (Definizione di retribuzione globale mensile) - Agli effetti della presente Legge, per retribuzione globale mensile si intende l'importo normalmente corrisposto al dipendente a titolo di retribuzione minima stabilito dai contratti collettivi di categoria, maggiorato degli aumenti per anzianità e per merito, dell'indennità di contingenza e delle altre eventuali indennità fisse mensili a carattere continuativo.
Dalla retribuzione globale mensile sono escluse:
a) le quote delle doppie mensilità;
b) le somministrazioni in natura e le indennità sostitutive di esse;
c) le indennità di mensa e simili;
d) le corresponsioni a titolo di rimborso spese, anche se forfettizzate.
Art. 11 (Versamento dei contributi, diritto di rivalsa, termine, interessi di mora) - Insieme con il contributo integrativo di cui all'articolo 9 della presente Legge, le aziende sono tenute a versare i contributi dovuti, a qualsiasi titolo, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche per la quota a carico dei lavoratori, fermo restando il diritto di rivalsa mediante trattenuta sulla retribuzione ad essi spettante.
I versamenti dei contributi, a qualsiasi titolo dovuti, debbono essere effettuati a periodi trimestrali posticipati e non oltre un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
In caso di ritardato versamento oltre il termine predetto, le aziende sono tenute alla corresponsione dell'interesse di mora, calcolato al saggio del 5 % annuo, a decorrere dalla data di scadenza del trimestre al quale i contributi si riferiscono.
Art. 12 (Assenze dal servizio contrattualmente non riconosciute utili) - L'iscrizione al Fondo è sospesa durante i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, non riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria.
Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio.
L'iscritto che si avvalga della facoltà prevista dal presente articolo deve proporre domanda al Fondo entro 6 mesi dalla ripresa del servizio. Esso può essere ammesso al pagamento dei contributi dovuti in unica soluzione ovvero in rate uguali trimestrali, comprensive dell'interesse al saggio del 5 % annuo, di modo che l'estinzione avvenga non oltre i 5 anni.
Nel caso che il diritto alle prestazioni maturi prima che sia ultimato il pagamento dell'ultima rata, si considera utile solo il periodo corrispondente alla somma effettivamente versata, salva la facoltà dell'iscritto o dei suoi aventi diritto di corrispondere, in unica soluzione, le rate non scadute.
Art. 13 (Assenze dal servizio contrattualmente riconosciute utili) - Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione e di indennità dovuto dal Fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.
Art. 14 (Periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta durante l'ultimo anno di servizio) - Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al Fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, s1a per il trattamento integrativo di pensione e di indennità, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11.
Art. 15 (Carattere integrativo della pensione del Fondo-pensione complessiva) - Il trattamento di pensione corrisposto dal Fondo agli iscritti ed ai loro superstiti è integrativo, fino a concorrenza dell'importo della pensione prevista dalla presente Legge, della pensione dovuta agli stessi dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, per i periodi riconosciuti utili agli effetti del trattamento medesimo.
La pensione liquidata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e l'integrazione dovuta a carico del Fondo costituiscono, per gli aventi diritto un'unica pensione complessiva, erogata dal Fondo stesso.
La pensione complessiva di cui alla presente Legge è posta per intero a carico del Fondo, qualora non spetti la pensione della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Art. 16 (Requisiti per il diritto a pensione diretta) - Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente Legge quando:
1) abbiano compiuto il 60º anno di età e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, salvo i casi previsti dal successivo articolo 19;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, a qualunque età, dopo almeno 5 anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale sempreché la domanda di pensione venga presentata entro 6 mesi dalla cessazione del servizio.
Art. 17 (Misura della pensione complessiva) - La misura della pensione mensile complessiva è pari ad un trentanovesimo della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo, per ogni anno di contribuzione al Fondo stesso.
Le frazioni di anni si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
La misura della pensione mensile complessiva non può superare il 90 % della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno per il quale è stato versato il contributo al Fondo.
Nel caso di invalidità, la misura della pensione complessiva non può essere inferiore al 50 % della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.
La pensione complessiva, calcolata a norma del presente articolo, comprende la pensione dovuta dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, al netto delle maggiorazioni per carichi familiari, determinata in base ai contributi versati o accreditati nell'assicurazione medesima durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva. Le quote di maggiorazione per carichi di famiglia, dovute dall'assicurazione generale obbligatoria sono corrisposte in aggiunta alla pensione complessiva.
Qualora la pensione complessiva risulti di importo inferiore a quello della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria indicata al precedente comma, all'iscritto spetta una pensione d'importo pari a quest'ultima.
Art. 18 (Accertamento dell'invalidità - Collegio medico) - Agli effetti previsti al punto 2) del precedente articolo 16, l'invalidità del lavoratore è accertata, per conto del Fondo, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, che si avvale della propria organizzazione sanitaria.
Lo stato d'invalidità, che abbia dato luogo al trattamento di pensione previsto dalla presente Legge, non è suscettibile di revisione.
In caso di ricorso, l'accertamento dell'invalidità è deferito ad un collegio di tre medici, di cui uno designato dal Fondo, uno dall'iscritto ed un terzo scelto di comune accordo dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia in cui l'iscritto ha la sua residenza.
L'accertamento del collegio medico è definitivo.
Per la proposizione del ricorso al collegio medico, si osservano gli stessi termini di cui all'articolo 36 della presente Legge.
Art. 19 (Pensionamento anticipato) - Gli iscritti che cessino dal prestare servizio in età compresa tra i 55 ed i 60 anni e possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al Fondo, hanno diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 17 della presente Legge, ridotta però alle seguenti misure percentuali di quella che, con la stessa anzianità di contribuzione al Fondo, sarebbe stata liquidata a 60 anni di età;
al 64 % con 55 anni di età compiuti;
al 69 % con 56 anni di età compiuti;
al 76 % con 57 anni di età compiuti;
all'83 % con 58 anni di età compiuti;
al 91 % con 59 anni di età compiuti.
In ogni caso la pensione complessiva non può essere mai di importo inferiore a quella che, con pari anzianità, è corrisposta o sarebbe corrisposta dall'assicurazione obbligatoria.
Art. 20 (Pensione complessiva ai superstiti e determinazione della misura) - Nel caso di morte del pensionato o dell'iscritto che possa far valere 10 anni di contribuzione al Fondo, o qualunque periodo se la morte sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, spetta una pensione complessiva di riversibilità od indiretta al coniuge, ai figli legittimi, legittimati, adottivi o naturali purché riconosciuti, ovvero ai genitori, ovvero ai fratelli ed alle sorelle nell'ordine stabilito dalle norme della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Per le condizioni di età, le condizioni di invalidità del marito superstite di donna iscritta o di inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori, dei fratelli e delle sorelle, le condizioni riguardanti il vincolo matrimoniale ed ogni altra condizione, si applicano le norme dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data della morte del pensionato o dell'iscritto.
Per la determinazione della misura della pensione mensile complessiva, spettante ai superstiti indicati ai precedenti commi, si applicano, alla pensione complessiva diretta già liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto, le aliquote percentuali previste dalle disposizioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti alla data del decesso del pensionato o dell'iscritto.
La pensione mensile complessiva che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso è determinata secondo quanto disposto dall'articolo 17 della presente Legge e non può essere inferiore al 50 % della retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto nell'ultimo anno di contribuzione al Fondo.
Per l'accertamento della dipendenza della morte da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, per l'accertamento della invalidità del coniuge superstite o della inabilità dei figli ed equiparati, dei genitori e dei fratelli e sorelle, si applicano le norme previste dall'articolo 18 della presente Legge.
Coloro che anteriormente al 1-11-1967 si sono venuti a trovare nelle condizioni previste dal presente articolo, hanno diritto, a domanda, alla pensione di riversibilità o indiretta, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente Legge, se la domanda è presentata entro il 30-6-1972, o dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, qualora la domanda stessa sia presentata dopo il 30-6-1972.
Art. 21 (Esclusioni e decadenza dal diritto alla pensione ai superstiti) - Per i casi di esclusione o di decadenza dal diritto alla pensione complessiva ai superstiti si osservano le norme della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, vigenti al momento della morte del pensionato o dell'iscritto.
Nel caso di concorso di più superstiti e di perdita del diritto a pensione da parte di uno di essi, il trattamento complessivo è riliquidato secondo le norme di cui al precedente articolo.
Art. 22 (Tredicesima mensilità) - In occasione delle festività natalizie è corrisposta dal Fondo una mensilità della pensione complessiva, di cui al precedente articolo 15, a titolo di tredicesima rata di pensione.
La mensilità di cui al precedente comma è corrisposta unitamente con la rata di dicembre, per un importo proporzionale al numero delle rate di pensione maturate nell'anno.
Art. 23 (Liquidazione delle prestazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria) - Il diritto alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è riconosciuto al verificarsi delle condizioni e nella misura stabilita dalle norme vigenti per l'assicurazione medesima.
Qualora i contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non diano diritto a pensione autonoma a carico dell'assicurazione medesima, danno titolo alla liquidazione di una pensione complementare, purché l'iscritto abbia conseguito la pensione a carico del Fondo ed abbia compiuto l'età stabilita per la pensione di vecchiaia prevista dalle norme dell'assicurazione generale obbligatoria o sia riconosciuto invalido in base alle norme stesse.
La pensione complementare prevista dal precedente comma non può essere integrata ai trattamenti minimi e ad essa si applicano le norme stabilite dall'articolo 5 della Legge 12-8-1962, n. 1338, nonché quelle di cui all'articolo 8 della Legge 21-7-1965, n. 903.
Art. 24 (Sostituzione del Fondo nei diritti derivanti dall'assicurazione obbligatoria) - Il Fondo si sostituisce agli iscritti ed ai loro superstiti nei diritti derivanti dai contributi versati o accreditati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti durante i periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva.
La sostituzione opera limitatamente alla pensione od alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per le quali spetti l'integrazione a carico del Fondo, a norma degli articoli 16, 19 e 20 della presente Legge.
Qualora la pensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti risulti determinata anche da contributi versati od accreditati per periodi di lavoro non prestato alle dipendenze di aziende private del gas o, comunque, non riconosciuti utili per la pensione complessiva, la sostituzione è limitata alla quota di pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrispondente al rapporto che intercorre tra i contributi versati od accreditati in detta assicurazione, con riferimento ai periodi riconosciuti utili per la pensione complessiva ed i contributi che hanno determinato l'intero importo a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
La sostituzione di cui al presente articolo opera dalla data di decorrenza della pensione liquidata dal Fondo, se a tale data gli iscritti abbiano conseguito il diritto a pensione nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, o dalla data in cui il diritto stesso risulti raggiunto, anche se non sia stata presentata la relativa domanda.
Art. 25 (Decorrenza della pensione complessiva - Domanda) - La pensione complessiva diretta decorre dal primo giorno del mese successivo al termine del preavviso, anche se sostituito dall'indennità equivalente; il periodo cui questa si riferisce è considerato utile agli effetti delle prestazioni liquidate dal Fondo.
La pensione complessiva di riversibilità o indiretta decorre dal primo giorno del mese successivo alla morte del pensionato o dell'iscritto.
La liquidazione della pensione complessiva diretta od indiretta è disposta a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale egli dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto. La pensione complessiva di riversibilità è liquidata a domanda degli aventi diritto.
La domanda di pensione a carico del Fondo si intende rivolta anche al conseguimento della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Art. 26 (Indennità aggiuntiva) - Agli iscritti che conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, in aggiunta alla pensione stessa, un'indennità che è determinata nelle seguenti misure della retribuzione globale percepita nell'ultimo mese di servizio:
a) ventisette trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio entro il 31-7-1968;
b) ventotto trentesimi per ogni anno di contribuzione al Fondo, se sono cessati dal servizio dopo il 31-7-1968.
Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando 1e frazioni di mese.
Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti aventi diritto alla pensione complessiva secondo le condizioni di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del codice civile.
Art. 27 (Indennità sostitutiva) - Agli iscritti che non conseguano il diritto alla pensione complessiva spetta, per ogni anno di servizio, una indennità che è pari a trenta trentesimi della retribuzione dell'ultimo mese di servizio calcolata a norma del precedente articolo 10.
Le frazioni di anno si conteggiano in dodicesimi, trascurando le frazioni di mese.
Resta salvo il diritto dell'iscritto che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del Fondo alla pensione dell'assicurazione obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano.
Nel caso di morte dell'iscritto, che lasci superstiti non aventi diritto alla pensione complessiva di cui all'articolo 20, l'indennità prevista dal presente articolo è devoluta ai sensi dell'articolo 2122 del vigente codice civile.
La liquidazione della indennità è disposta, a domanda dell'iscritto o dell'azienda dalla quale dipende, oppure, in caso di morte, a domanda degli aventi diritto.
Art. 28 (Dirigenti) - Il passaggio dell'impiegato o dell'operaio iscritto al Fondo alla categoria dei dirigenti comporta la cessazione di diritto dell'iscrizione al Fondo stesso e la liquidazione delle prestazioni spettanti a norma della presente Legge.
È tuttavia in facoltà dell'iscritto di chiedere, all'atto del passaggio a dirigente, che, agli effetti della liquidazione di tutta l'indennità di servizio maturata, compresa quella di dirigente, venga mantenuta e continuata l'applicazione delle norme della presente Legge, in sostituzione del trattamento previsto per i dirigenti di aziende industriali.
Per l'esercizio di tale facoltà, il dirigente dovrà presentare domanda al Fondo corredata del parere della azienda, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente Legge ovvero entro tre mesi dalla data di passaggio a dirigente, per coloro che conseguono tale qualifica successivamente. Il Fondo comunicherà l'importo della retribuzione di cui al seguente comma all'iscritto, che, entro un mese da tale comunicazione, è tenuto a partecipare al Fondo la propria definitiva accettazione.
L'importo della retribuzione, fino a concorrenza del quale sono dovuti i contributi al Fondo nei casi previsti dai commi precedenti, viene determinato annualmente dal Fondo in base alla media delle retribuzioni globali mensili corrisposte, dall'azienda o dall'esercizio aziendale cui il dirigente appartiene agli impiegati della categoria più elevata di iscritti al Fondo, aumentata del 20 %.
I contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti sono determinati in relazione alla retribuzione corrisposta al dirigente e soggetta a contribuzione secondo le norme vigenti in detta assicurazione.
Nei confronti dei dirigenti, che alla data del 1-11-1967 si siano già avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 28 della Legge 1-7-1955, n. 638, si applicano, dalla stessa data, le disposizioni del presente articolo. Ai medesimi è tuttavia data facoltà, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente Legge, di optare per l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, previa cessazione dell'iscrizione al Fondo e liquidazione delle prestazioni maturate a carico di questo.
Art. 29 (Scala mobile delle pensioni) - Gli importi delle pensioni complessive in corso al netto delle quote di maggiorazione per i familiari a carico, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria. Sono escluse dall'aumento le pensioni aventi decorrenza compresa nell'anno anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento.
Ai fini previsti nel precedente comma, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso dal diciottesimo al settimo mese anteriore a quello da cui ha effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice in base al quale è stato effettuato il precedente aumento; in sede di prima applicazione il confronto è effettuato con riferimento al valore medio dell'indice relativo al periodo dal luglio 1969 al giugno 1970.
L'aumento delle pensioni non ha luogo quando l'aumento dell'indice di cui al primo comma risulta inferiore al 2 %; in tal caso nell'anno successivo l'aumento delle pensioni ha luogo indipendentemente dall'entità dell'aumento dell'indice del costo della vita.
La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro.
Art. 30 (Costituzione delle posizioni assicurative degli iscritti e dei pensionati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti e copertura dei relativi oneri) - Per gli iscritti al Fondo nonché per i beneficiari di pensioni a carico dello stesso sono dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti i contributi base, integrativi e di adeguamento, necessari per la costituzione, in favore dei medesimi, delle posizioni assicurative, in relazione ai periodi di servizio prestato alle dipendenze delle aziende private del gas anteriormente al 1-11-1967 e riconosciuti utili agli effetti dell'iscrizione al Fondo stesso.
Le somme per la copertura degli oneri di cui al precedente comma sono poste a carico del Fondo, fino a concorrenza delle disponibilità patrimoniali esistenti alla data del 31-12-1967, dedotte le somme necessarie per la costituzione della riserva prevista dall'articolo 6 della presente Legge.
Il residuo debito nei confronti dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, da evidenziare tra le passività del Fondo, sarà ammortizzato, fino a completa estinzione, mediante rate annuali pari ad un contributo suppletivo a carico delle aziende, commisurato al 3,90 % della retribuzione globale mensile e della 13 mensilità percepite dagli iscritti.
La cessazione del contributo suppletivo di cui al precedente comma sarà deliberata dal comitato amministratore del Fondo quando dal bilancio consuntivo della gestione risulti avvenuta l'estinzione del debito verso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
Art. 31 (Contribuzione volontaria dell'assicurazione generale obbligatoria anteriore alla presente Legge) - I contributi versati dagli iscritti per periodi di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti alla data di entrata in vigore della presente Legge e per i quali debba essere effettuata la copertura mediante contribuzione obbligatoria a norma dell'articolo 30 della Legge stessa, sono improduttivi di effetti ed il loro importo deve essere rimborsato d'ufficio ai singoli interessati, con l'osservanza delle norme in vigore.
Art. 32 (Riliquidazione delle pensioni) - Tutte le pensioni in corso di pagamento alla data del 1-11-1967, già erogate a norma della Legge 1-7-1955, n. 638, e successive modifiche, sono riliquidate e corrisposte secondo le disposizioni di cui alla presente Legge. Le nuove misure di pensione non dovranno essere, comunque, inferiori a quelle in corso di pagamento alla data sopra precisata.
Coloro i quali abbiano maturato i requisiti previsti per la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nel periodo compreso tra il 1-11-1967 e la data di entrata in vigore della presente Legge, hanno diritto, a domanda, alla pensione stessa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano conseguiti.
Art. 33 (Riconoscimento dei periodi di iscrizione al Fondo di cui alla Legge n. 638 del 1955) - Per gli iscritti al Fondo alla data del 1-11-1967, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente alla data predetta, già riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 della Legge 1-7-1955, n. 638, sono utili ai fini del diritto alle prestazioni previste dalla presente Legge.
Sono inoltre utili, ai fini di cui al precedente comma, i periodi di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas anteriormente al 1-5-1946, già riconosciuti ai sensi degli articoli 33 e 39 della Legge 1-7-1955, n. 638.
I periodi già riscattati, a norma dell'articolo 36 della Legge 1-7-1955, n. 638, sono utili ai soli effetti della pensione complessiva, qualora ne sia conseguito il diritto; in caso contrario, le somme versate a titolo di riscatto saranno rimborsate all'iscritto od ai suoi aventi causa.
Art. 34 (Indennità a carico dell'azienda) - In caso di cessazione dal servizio gli iscritti al Fondo hanno diritto, per ogni anno di servizio prestato alle dipendenze di aziende private del gas, anteriormente al 1-1-1927, se operai, ed al 1-1-1928, se impiegati, non riconosciuto utile ai sensi del precedente articolo, ad una indennità nella seguente misura:
a) giorni 30 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio fino al 15º anno compiuto;
b) giorni 40 di retribuzione globale, se con anzianità di servizio oltre il 15º anno compiuto.
L'indennità di cui al comma precedente è corrisposta direttamente dall'azienda a proprio carico ed è commisurata alla retribuzione globale mensile percepita dall'iscritto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro.
In caso di morte dell'iscritto, l'indennità di cui al presente articolo è devoluta agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile.
Art. 35 (Regolarizzazione differenza contributi dal 1-11-1967 alla data di entrata in vigore della Legge) - Per il periodo che va dal 1-11-1967 alla data di entrata in vigore della presente Legge, le aziende sono autorizzate a detrarre dall'importo dei contributi accantonati, ai sensi dell'accordo concluso in data 15-12-1967, le somme corrisposte agli aventi diritto per conto del Fondo integrativo o del cessato Fondo sostitutivo di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, nei casi e con i limiti stabiliti dal predetto accordo.
Il versamento della differenza a saldo risultante dal conguaglio fra i contributi dovuti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e quelli dovuti al Fondo integrativo dal 1-11-1967 e con le somme corrisposte ai sensi del comma precedente, deve essere effettuato dalle aziende entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con la maggiorazione, sulle somme dovute, degli interessi calcolati al saggio del 5 % annuo, a partire dal 31 giorno successivo alla predetta data di entrata in vigore della Legge stessa.
Art. 36 (Ricorsi e termini relativi) - Contro i provvedimenti in materia di contributi e prestazioni previsti dalla presente Legge, salvo quanto disposto dall'articolo 18, è ammesso ricorso in via amministrativa al comitato amministratore del Fondo.
Per il procedimento amministrativo, compreso il ricorso previsto dall'articolo 18, e per l'azione giudiziaria si osservano i termini stabiliti dalla Legge 5-2-1957, n. 18.
Art. 37 (Abrogazione delle leggi precedenti - Decorrenza dei contributi e delle prestazioni) - Con effetto dal 1-11-1967, sono abrogate la Legge 1-7-1955, n. 638, la Legge 22-12-1960, n. 1593, l'articolo 3 della Legge 29-3-1965, n. 220, ed ogni altra norma incompatibile con la presente Legge.
Ai fini delle prestazioni e dei contributi, le norme della presente Legge, compresa quella contenuta nell'articolo 24, si applicano dal 1-11-1967.
Art. 38 (Rinvio alle norme dell'assicurazione obbligatoria) - Per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente Legge si osservano, se non sono in contrasto con le disposizioni della Legge stessa, le norme del regio decreto-Legge 4-10-1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella Legge 6-4-1936, n. 1155, e successive modificazioni.
In particolare si intendono richiamate, in quanto applicabili:
a) le norme contenute negli articoli 81 e seguenti del regio decreto-Legge 4-10-1935, n. 1827, e successive modificazioni, per la prevenzione e la cura della invalidità
b) la norma contenuta nell'articolo 22 della Legge 4-4-1952, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente anche i privilegi e le esenzioni fiscali, nonché le norme contenute negli articoli 23 e 24 della stessa Legge;
c) le norme concernenti la prescrizione dei contributi e delle prestazioni.
Art. 39 (Diritti maturati) - Tutti i diritti già maturati dagli iscritti alle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti restano salvi, secondo le norme che disciplinano l'assicurazione stessa, salvo le specifiche disposizioni contenute nella presente Legge.
Art. 40 (Norma transitoria) - Le pensioni che hanno usufruito dell'aumento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8-10-1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25-11-1969, n. 297, sono riliquidate, con decorrenza 1-1-1969, applicando le percentuali di cui al citato articolo 1 sull'80 % del loro ammontare in godimento a tale data.
Al fine di liquidare agli aventi diritto, la quota di adeguamento maturata nel periodo 1-1-1969 - 30-6-1970 - data in cui ha termine il sistema di calcolo previsto dalla Legge 29-3-1965, n. 220, considerato che l'indice medio del costo generale della vita di cui all'articolo 3 della Legge 29-3-1965, n. 220, è risultato del 163,23 nel primo semestre del 1970 contro 151,94 dell'anno 1968, con una variazione in aumento del 7,43 % del primo rispetto al secondo - a decorrere dal 1-7-1971 le pensioni complessive in essere a tale data sono aumentate, per l'80 % dell'ammontare in godimento delle percentuali seguenti:
del 7,43 % le pensioni con decorrenza originaria anteriore al 1-1-1969;
del 3,34 % le pensioni con decorrenza originaria compresa nell'anno 1969.
Art. 41 (Entrata in vigore della Legge) - La presente Legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6-12-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente Legge:
Art. 1 (Modifiche agli articoli 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 23 e 29 della Legge 6-12-1971, n. 1084) -1. In attesa del riordino generale dei fondi di previdenza integrativi, alla Legge 6-12-1971, n. 1084, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti commi.
2. L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"Nei limiti e alle condizioni della presente Legge il fondo ha lo scopo di integrare, in favore degli iscritti e dei loro superstiti aventi diritto, il trattamento dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti".
3. Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:
"Presso la gestione del fondo è costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di una annualità delle pensioni integrative in corso di pagamento a tale epoca".
4. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti della presente Legge, sono aziende private del gas quelle che, per atto di concessione amministrativa, producono e distribuiscono o soltanto distribuiscono gas alla cittadinanza per usi civili, nonché quelle già tenute ad iscrivere il proprio personale all'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle aziende private del gas, soppresso dall'articolo 2 della Legge 1-7-1955, n. 638".
5. Il primo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Per il finanziamento delle pensioni integrative, nonché per le relative spese di amministrazione, è dovuto al fondo un contributo pari al 5,60 % [1] a totale carico delle aziende, da calcolarsi sulla retribuzione globale mensile di cui al successivo articolo 10 e sulla tredicesima mensilità percepita dagli iscritti".
6. Il terzo comma dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"La misura del contributo previsto dal primo comma del presente articolo può essere variata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere del Comitato amministratore del fondo, in relazione al fabbisogno del fondo stesso e alle risultanze di gestione".
7. Il secondo comma dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di cui al precedente comma l'iscritto può ottenere, tuttavia, di versare, a proprio carico, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i contributi calcolati sulla retribuzione che gli sarebbe spettata se non fosse stato assente dal servizio".
8. L'articolo 13 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio senza retribuzione, riconosciuti utili agli effetti dell'anzianità a norma dei contratti collettivi di categoria, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione dovuto dal fondo, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, commisurati alla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto se non fosse stato assente dal servizio, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11, salvo che i suddetti periodi non siano coperti da contribuzione figurativa nella predetta assicurazione generale, nel qual caso i contributi sono dovuti esclusivamente per il trattamento integrativo".
9. L'articolo 14 è sostituito dal seguente:
"Per i periodi di assenza dal servizio con retribuzione ridotta a norma dei contratti collettivi di categoria, che si verifichino nell'ultimo anno di iscrizione al fondo, le aziende sono tenute al versamento dei contributi, sia per il trattamento integrativo di pensione, sia per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata all'iscritto senza riduzione, fermo restando il diritto di rivalsa di cui all'articolo 11".
10. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:
"Gli iscritti che cessino dal prestare servizio alle dipendenze di aziende private del gas hanno diritto alla pensione complessiva di cui alla presente Legge quando:
1) abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e possano far valere almeno quindici anni di contribuzione al fondo;
2) siano riconosciuti invalidi secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, a qualunque età, dopo almeno cinque anni di contribuzione o, dopo qualunque periodo, se l'invalidità sia dovuta ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale, sempreché la domanda di pensione sia presentata entro sei mesi dalla cessazione dal servizio;
3) non abbiano compiuto il sessantesimo anno di età, ma cessino dal servizio ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria".
11. Il secondo comma dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
"Resta salvo il diritto dell'iscritto, che non ha conseguito il diritto alla pensione complessiva del fondo, alla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria secondo le disposizioni che la disciplinano".
12. L'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Agli importi delle pensioni dovute dal fondo si applicano gli aumenti di perequazione automatica disposti secondo le norme in vigore per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti".
13. Restano acquisite e sono valide a tutti gli effetti le contribuzioni versate al fondo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente Legge dalle aziende private del gas produttrici e distributrici o soltanto distributrici, per atto di concessione amministrativa, di gas alla cittadinanza per usi civili.
Art. 2 (Abrogazione di disposizioni della Legge 6-12-1971, n. 1084) - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, gli articoli 6, terzo comma, 15, ultimo comma, 19, 23, terzo comma, 26, 27, 30, 32, 34 e 35 della Legge 6-12-1971, n 1084, sono abrogati.
Art. 3 (Norme transitorie) 1. Per effetto dell'abrogazione degli articoli 26 e 27 della Legge 6-12-1971, n. 1084, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge, le aziende sono tenute a corrispondere direttamente al personale dipendente il trattamento di fine rapporto e a costituire entro dieci anni dalla medesima decorrenza gli accantonamenti relativi al predetto trattamento in quote annuali costanti.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, il fondo comunica alle singole aziende la situazione contabile di ciascun iscritto in relazione al trattamento di cui trattasi, distinguendo l'importo maturato successivamente ai sensi della Legge 29-5-1982, n. 297, con indicazione delle eventuali anticipazioni erogate.
3. Agli iscritti al fondo che nel periodo compreso tra il 1-5-1979 e la data di entrata in vigore della presente Legge abbiano conseguito il diritto alla pensione complessiva, spetta un supplemento dell'indennità aggiuntiva conseguita in base all'articolo 26 della Legge 6-12-1971, n. 1084, pari a due trentesimi della retribuzione percepita nell'ultimo mese di servizio, calcolata a norma dell'articolo 10 della stessa Legge, per ogni anno di contribuzione al fondo maturato fino alla data del 31-5-1982 e rilevato secondo le norme della Legge 29-5-1982, n. 297, per coloro che sono cessati dal servizio successivamente al 31-5-1982.
4. Il fondo corrisponde l'ammontare relativo al supplemento di cui al precedente comma direttamente alle aziende che abbiano già provveduto ad anticiparlo agli aventi diritto a norma dei contratti collettivi di categoria, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3-3-1987
Note: [1] La misura del contributo è stata ridotta dal 5,60 al 4 %, con decorrenza 1-6-1990, dal Decreto Ministeriale 14-5-1990, riportato nel presente allegato B.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente Legge:
Art. 1 - 1. Il numero 3 dell'articolo 16 della Legge 6-12-1971, n. 1084, come sostituito dal comma 10 dell'articolo 1 della Legge 3-3-1987, n. 61, si interpreta nel senso che la disposizione si applica agli iscritti che cessino dal servizio, pur non avendo compiuto il sessantesimo anno di età, ma possano far valere almeno 15 anni di contribuzione al fondo ed abbiano diritto alla pensione di anzianità secondo le norme vigenti sull'assicurazione generale obbligatoria.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addi 30-12-1988
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'art. 9 della Legge 6-12-1971, n. 1084, come modificato dall'art. 1 della Legge 3-3-1987, n. 61, che stabilisce le modalità per la variazione della misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas;
Viste le risultanze del bilancio consuntivo dell'anno 1988 che evidenziano l'esistenza di un avanzo patrimoniale di 20.989 milioni di lire, mentre i dati contabili dei bilanci preventivi relativi agli anni 1989 e 1990 confermano il consolidarsi del suddetto avanzo patrimoniale;
Considerato che in forza del predetto art. 9 della Legge n. 1084 del 1971 si rende necessario variare, in base all'andamento della gestione del Fondo di cui trattasi ed al fabbisogno della medesima, la misura del contributo dovuto al Fondo anzidetto;
Considerato, altresì, che il consolidamento dell'avanzo patrimoniale sopra indicato rende possibile una riduzione del contributo in misura pari ad 1,60 punti di percentuale;
Sentito il parere del comitato amministratore del Fondo;
Decreta:
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione del presente decreto il contributo dovuto al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas è fissato nella misura del 4 % delle retribuzioni imponibili.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14-5-1990
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente Legge:
Art. 1 (Modifiche di disposizioni del codice civile) -L'articolo 2120 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2120 - (Disciplina del trattamento di fine rapporto). - In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto ad un trattamento di fine rapporto. Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.
Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
In caso di sospensione della prestazione di lavoro nel corso dell'anno per una delle cause di cui all'articolo 2110, nonché in caso di sospensione totale o parziale per la quale sia prevista l'integrazione salariale, deve essere computato nella retribuzione di cui al 1 comma l'equivalente della retribuzione a cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto di lavoro.
Il trattamento di cui al precedente primo comma, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 % in misura fissa e dal 75 % dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente.
Ai fini della applicazione del tasso di rivalutazione di cui al comma precedente per frazioni di anno, l'incremento dell'indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell'anno precedente. Le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni si computano come mese intero.
Il prestatore di lavoro, con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, può chiedere, in costanza di rapporto di lavoro, una anticipazione non superiore al 70 % sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta.
Le richieste sono soddisfatte annualmente entro i limiti del 10 % degli aventi titolo, di cui al precedente comma, e comunque del 4 % del numero totale dei dipendenti.
La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto.
Nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 la stessa anticipazione è detratta dall'indennità prevista dalla norma medesima.
Condizioni di miglior favore possono essere previste dai contratti collettivi o da patti individuali. I contratti collettivi possono altresì stabilire criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione".
L'articolo 2121 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2121 - (Computo dell'indennità di mancato preavviso). - L'indennità di cui all'articolo 2118 deve calcolarsi computando le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti ed ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
Se il prestatore di lavoro è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio dovuto al prestatore di lavoro".
L'articolo 2776 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2776 - (Collocazione sussidiaria sugli immobili). - I crediti relativi al trattamento di fine rapporto nonché all'indennità di cui all'articolo 2118 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari.
I crediti indicati dagli articoli 2751 e 2751 - bis, ad eccezione di quelli indicati al precedente comma, ed i crediti per contributi dovuti a istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutivi o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui all'articolo 2753, sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al primo comma.
I crediti dello Stato indicati dal terzo comma dell'articolo 2752 sono collocati sussidiariamente, in caso di infruttuosa esecuzione sui mobili, sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai crediti chirografari, ma dopo i crediti indicati al comma precedente".
Art. 2 (Fondo di garanzia) - È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il "Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16-3-1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'articolo 101 del regio decreto 16-3-1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.
Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'articolo 209 del regio decreto 16-3-1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.
Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16-3-1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.
Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente Legge.
I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato. Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-bis e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.
Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 % della retribuzione di cui all'articolo 12 della Legge 30-4-1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1-7-1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.
Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'articolo 4, primo comma, del decreto-Legge 6-7-1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella Legge 4-8-1978, n. 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 4 del predetto decreto-Legge. Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.
Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 3 (Norme in materia pensionistica) - A decorrere dall'anno 1983 e con effetto dal 1 aprile, 1 luglio e 1 ottobre di ciascun anno, gli importi delle pensioni alle quali si applica la perequazione automatica di cui all'articolo 19 della Legge 30-4-1969, n. 153, ed all'articolo 9 della Legge 3-6-1975, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate in favore dei soggetti il cui trattamento è regolato dall'articolo 7 della predetta Legge 3-6-1975, n. 160, e dall'articolo 14- septies del decreto-Legge 30-12-1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella Legge 29-2-1980, n. 33, sono aumentati in misura pari alla variazione percentuale, come definita nel comma seguente, dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.
Alle date di cui al comma precedente la variazione si determina confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'ottavo ed il sesto mese con il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso tra l'undicesimo ed il nono mese anteriori a quello da cui ha effetto l'aumento.
Con la stessa decorrenza le pensioni alle quali si applicano le norme di cui all'articolo 10 della Legge 3-6-1975, n. 160, vengono aumentate di una quota aggiuntiva pari al prodotto che si ottiene moltiplicando il valore unitario, fissato per ciascun punto in lire 1.910 mensili, per il numero dei punti di contingenza che sono accertati nel modo indicato nel comma seguente.
Il numero dei punti è uguale a quello accertato per i lavoratori con riferimento ai periodi indicati nel 2º comma [1].
Gli aumenti di cui ai precedenti commi primo e terzo sono esclusi dalla misura della pensione da assoggettare alla perequazione annuale avente decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo.
L'adeguamento periodico dei contributi calcolato con la perequazione automatica delle pensioni è effettuato con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno e comprende anche le variazioni intervenute con decorrenza dal 1 aprile, dal 1 luglio e dal 1 ottobre.
A decorrere dal 1-1-1983 ai titolari di pensione o assegno indicati nell'articolo 1 della Legge 29-4-1976, n. 177, le variazioni nella misura mensile dell'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27-5-1959, n. 324, e successive modificazioni, sono apportate trimestralmente sulla base dei punti di variazione del costo della vita registrati tra gli indici indicati nel secondo comma del presente articolo.
Con decreto del Ministro del tesoro sono adeguate dalla predetta data le aliquote contributive delle relative gestioni previdenziali.
Per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30-6-1982, la retribuzione annua pensionabile per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente, ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione.
A ciascuna settimana si attribuisce il valore retributivo corrispondente alla retribuzione media dell'anno solare cui la settimana stessa si riferisce. La retribuzione media di ciascun anno solare si determina suddividendo le retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria per il numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria, effettiva o figurativa, o volontaria.
Per l'anno solare in cui cade la decorrenza della pensione sono prese in considerazione le retribuzioni corrispondenti ai periodi di paga scaduti anteriormente alla decorrenza stessa.
La retribuzione media settimanale determinata per ciascun anno solare ai sensi del precedente nono comma è rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione.
La retribuzione media settimanale di ciascun anno solare o frazione di esso, rivalutata ai sensi del comma precedente, non è presa in considerazione per la parte eccedente la retribuzione massima settimanale pensionabile in vigore nell'anno solare da cui decorre la pensione.
Con decorrenza dal 1-1-1983, il limite massimo di retribuzione annua, di cui all'articolo 19 della Legge 23-4-1981, n. 155, ai fini della determinazione della pensione a carico del Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, è adeguato annualmente con effetto dal 1 gennaio con la disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni a carico del fondo predetto d'importo superiore al trattamento minimo.
Qualora il numero delle settimane di contribuzione utili per la determinazione della retribuzione annua pensionabile sia inferiore a 260, ferma restando la determinazione della retribuzione media settimanale nell'ambito di ciascun anno solare di cui ai commi ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo del presente articolo, la retribuzione annua pensionabile è data dalla media aritmetica delle retribuzioni corrispondenti alle settimane di contribuzioni esistenti.
Agli oneri derivanti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dall'applicazione del presente articolo si provvede elevando le aliquote contributive a carico dei datori di lavoro, per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1-7-1982 nella misura dello 0,30 % della retribuzione imponibile e con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data del 1-1-1983 nella misura ulteriore dello 0,20 % della retribuzione imponibile.
I datori di lavoro detraggono per ciascun lavoratore l'importo della contribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente dall'ammontare della quota del trattamento di fine rapporto relativa al periodo di riferimento della contribuzione stessa. Qualora il trattamento di fine rapporto sia erogato mediante forme previdenziali, la contribuzione aggiuntiva è detratta dal contributo dovuto per il finanziamento del trattamento stesso, il cui importo spettante al lavoratore è corrispondentemente ridotto.
Art. 4 (Disposizioni finali) - Le indennità di cui agli articoli 351, 352, 919 e 920 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30-3-1942, n. 327, sono sostituite dal trattamento di fine rapporto disciplinato dall'articolo 2120 del codice civile.
Quando a norma del capo IV del titolo IV del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30-3-1942, n. 327, il trattamento o altra indennità di fine rapporto sono commisurati alla retribuzione, questa si intende determinata e regolata dai contratti collettivi di lavoro.
La disposizione di cui al sesto comma dell'articolo 2120 del codice civile non si applica alle aziende dichiarate in crisi ai sensi della Legge 12-8-1977, n. 675, e successive modificazioni.
Le norme di cui all'articolo 2120 del codice civile e ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 5 della presente Legge si applicano a tutti i rapporti di lavoro subordinato per i quali siano previste forme di indennità di anzianità, di fine lavoro, di buonuscita, comunque denominate e da qualsiasi fonte disciplinate.
Restano salve le indennità corrisposte alla cessazione del rapporto aventi natura e funzione diverse da quelle delle indennità di cui al comma precedente.
Resta altresì ferma la disciplina legislativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il fondo di cui all'articolo 3 del regio decreto-Legge 8-1-1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 2-10-1942, n. 1251, è soppresso.
Le disponibilità del fondo di cui al precedente comma sono devolute ai datori di lavoro aventi diritto, proporzionalmente agli accantonamenti effettuati a norma di Legge. Le modalità di liquidazione delle disponibilità anzidette sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.
Sono abrogati gli articoli 1 e 1-bis del decreto-Legge 1-2-1977, n. 12, convertito, con modificazioni, nella Legge 31-3-1977, n. 91.
Sono abrogate tutte le altre norme di Legge o aventi forza di Legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate.
Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente Legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui norme di Legge o aventi forza di Legge o clausole di contratti collettivi facciano richiamo agli istituti indicati al precedente decimo comma o alle fonti regolatrici di essi, il richiamo deve intendersi riferito al trattamento di fine rapporto di cui all'articolo 1 della presente Legge.
Art. 5 (Disposizioni transitorie) - L'indennità di anzianità che sarebbe spettata ai singoli prestatori di lavoro in caso di cessazione del rapporto all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge è calcolata secondo la disciplina vigente sino a tale momento e si cumula a tutti gli effetti con il trattamento di cui all'articolo 2120 del codice civile. Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 2120 del codice civile.
A parziale deroga del secondo e terzo comma dell'articolo 2120 del codice civile, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura, maturati a partire dal 1-2-1977 e fino al 31-5-1982, sono computati nella retribuzione annua utile nelle seguenti misure e scadenze:
25 punti a partire dal 1-1-1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1-7-1983;
ulteriori 25 punti a partire dal 1-1-1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1-7-1984;
ulteriori 25 punti a partire dal 1-1-1985;
ulteriori 25 punti a partire dal 1-7-1985;
i residui punti a partire dal 1-1-1986.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro anteriormente all'anno 1986, gli aumenti dell'indennità di contingenza o di emolumenti di analoga natura maturati a partire dal 1-2-1977 e fino al 31-5-1982 e non ancora computati a norma del comma precedente, sono corrisposti in aggiunta al trattamento di fine rapporto maturato.
Fino al 31-12-1989, e salvo disposizioni più favorevoli dei contratti collettivi, nei confronti dei lavoratori che all'atto dell'entrata in vigore della presente Legge fruiscono dell'indennità di anzianità in misura inferiore a quella prevista dalla Legge 18-12-1960, n. 1561, le misure espresse in ore o giorni indicate dai contratti collettivi per l'indennità di anzianità sono commisurate proporzionalmente all'importo della retribuzione di ciascun anno divisa per 13,5.
Entro la data di cui al comma precedente tutte le categorie di lavoratori debbono fruire del trattamento previsto dall'articolo 1 della presente Legge.
Le disposizioni di cui ai precedenti quarto e quinto comma si applicano anche al personale navigante con le qualifiche di "sottufficiale" e di "comune".
È riaperto, fino al 31-5-1982, il termine stabilito nell'articolo 23 del decreto-Legge 8-4-1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella Legge 7-6-1974, n. 216, per il versamento degli accantonamenti e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione di cui al decreto-Legge 8-1-1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella Legge 2-10-1942, n. 1251.
Per l'anno 1982 l'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati del mese di dicembre è quello risultante rispetto all'indice del mese di maggio.
La presente Legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente Legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.
Data a Roma, addì 29-5-1982
Note: [1] Comma cosi sostituito dall'art. 4, 2º comma, del DL 29-1-1983, n. 17 (GU n. 28 del 29-1-1983) convertito in Legge 25-3-1983, n. 79 (GU n. 87 del 30-3-1983).
Accordo 5-5-1986 sulla retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto
La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui al 1 comma dell'art. 2120 CC, come modificato dalla Legge n. 297/1982, è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di:
- retribuzione minima di categoria;
- indennità di contingenza;
- aumenti periodici di anzianità;
- premio di produzione;
- indennità sostitutiva mensa;
- ad personam comunque denominato o superminimo comunque denominato;
- 13;
- 14;
- assegno retributivo mensile;
- indennità turno;
- indennità di guida;
- indennità maneggio denaro;
- indennità di reperibilità;
- indennità centro meccanografico;
- indennità mancato preavviso;
- indennità per mutamento mansioni perdurato per 12 mesi continuativi di sostituzione (CCNL art. 11 [1] 3º c.);
- indennità sostitutiva per festività cadenti con il giorno di riposo (26º);
Le somme di cui sopra saranno computate agli effetti della determinazione della quota annua anche nei casi di assenza dal lavoro previsti dal 3º comma dell'art. 2110 CC
L'inclusione o l'esclusione dalla retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di ogni corresponsione eventualmente istituita in data successiva alla sottoscrizione del presente verbale, dovrà essere definita con accordo sindacale a livello nazionale.
Nota a verbale - Le Parti convengono che la presente regolamentazione abbia decorrenza dal giorno della entrata in vigore della Legge n. 297/1982, ovvero dal 1-6-1982.
Note: [1] V. art. 13 del presente contratto.
Accordo 14-4-1987 sui tempi di corresponsione del trattamento di fine rapporto
Il giorno 14 del mese di aprile 1987, in Roma presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, Via Alessandro Torlonia 15,
Tra l'ANIG e la FULGA (FNLE-CGIL; FLERICA-CISL; UILSP-UIL)
premesso
- che in data 5-3-1987 è stata pubblicata sulla G. U. n. 53 la Legge n. 61 del 3-3-1987 di modifica della Legge 1084/1971 sul Fondo di Previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas;
- che per effetto di tale Legge il TFR verrà corrisposto direttamente dalle Aziende, nella misura prevista dalla Legge n. 297/1982 e dall'accordo sindacale 5-5-1986;
viene convenuto
che, in via transitoria, tenuto conto dell'esigenza delle Aziende di acquisire le necessarie informazioni da parte del Fondo Gas, l'erogazione del TFR per i dipendenti cessati dal servizio dal 21-3-1987 al 30-6-1987 avverrà nel più breve tempo possibile e comunque non oltre due mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
che per i dipendenti cessati dal servizio successivamente, in relazione alla esigenza di disporre dell'indice ISTAT per il computo della rivalutazione fino al mese di cessazione ed ai tempi tecnici connessi alle procedure meccanizzate, il pagamento del TFR avverrà entro il mese successivo alla cessazione dal servizio (al netto, ovviamente, delle situazioni debitorie ed IRPEF).
Letto, confermato e sottoscritto.
Il giorno 14 del mese di aprile 1987, in Roma presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, Via Alessandro Torlonia 15,
Tra l'ANIG e la FULGA (FNLE-CGIL; FLERICA-CISL; UILSP-UIL)
premesso
- che in data 5-3-1987 è stata pubblicata sulla GU n. 53 la Legge n. 61 del 3-3-1987 di modifica della Legge 1084/1971 sul Fondo di Previdenza per il personale dipendente dalle Aziende private del gas;
- che per effetto di tale Legge il TFR verrà corrisposto direttamente dalle Aziende, nella misura prevista dalla Legge 297/1982 e dall'accordo sindacale 5-5-1986;
che l'art. 1 della predetta Legge 297/1982 demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di stabilire modalità e criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazioni sul TFR avanzate da parte dei lavoratori in possesso dei requisiti prescritti;
viene convenuto
che per la concessione di dette anticipazioni saranno osservati i criteri applicativi indicati nell'allegato al presente verbale, con riserva di integrarli e adeguarli in futuro, in relazione ad eventuali emergenze;
che per l'anno 1987 il numero degli aventi diritto sarà pari ai 9/12 del numero massimo previsto dalla Legge, calcolato sul personale in forza al 1-4-1987;
che, in via transitoria, per l'anno 1987, al fine di consentire alle Aziende l'acquisizione delle necessarie informazioni da parte del Fondo Gas, l'erogazione delle eventuali anticipazioni, fermo restando il numero complessivo degli aventi diritto, avrà inizio a decorrere dal 1-9-1987. Particolari casi di urgenti spese sanitarie potranno essere valutati separatamente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto - (Legge 29-5-1982, n. 297)
Art. 1 - Hanno diritto di richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal CCNL per i dipendenti delle Aziende private del gas che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'Azienda alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento alla data di assunzione, con esclusione di eventuale anzianità convenzionale.
Art. 2 - La misura massima dell'anticipazione resta determinata in ragione del 70% del TFR maturato alla data di presentazione della domanda.
Art. 3 - Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, entro i limiti previsti dalla Legge, si farà riferimento alla situazione del personale in forza alla data del 1 gennaio di ciascun anno.
Detti limiti sono determinati distintamente per ciascuna Azienda e, in linea di massima, proporzionalmente per i singoli esercizi della stessa Azienda. I numeri decimali sono arrotondati all'unità per eccesso.
Art. 4 - La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di cui all'8º comma dell'art. 1 della Legge 297/1982 e sarà erogata con i criteri e le modalità previste nei successivi articoli.
Art. 5 - L'anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lett. a), 8º comma, dell'art. 2120 CC, sub art. 1 della Legge n. 297/1982, deve riferirsi a spese sanitarie per terapie e/o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche riguardanti:
a) il richiedente, il coniuge ed i figli;
b) i parenti e gli affini nei cui confronti vi sia il concorso prevalente e continuativo al mantenimento da parte del richiedente.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata dai preventivi di spesa redatti dalle strutture sanitarie prescelte per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali.
A terapia o interventi eseguiti, l'interessato è tenuto alla esibizione dei relativi rendiconti di spesa. È consentita la erogazione delle anticipazioni sulla base di fatture di spesa per cure già eseguite, purché di data non anteriore di sei mesi dalla richiesta.
Gli interessati possono accedere alle anticipazioni per cure anche in più soluzioni purché il cumulo delle anticipazioni concesse non ecceda l'importo massimo maturato al momento della richiesta iniziale.
La reiterazione dell'anticipazione al titolo suddetto non viene computata nel contingente numerico delle anticipazioni da concedere nell'anno, né determina alcuna riduzione del numero delle anticipazioni concedibili nell'anno successivo.
Art. 6 - La richiesta di anticipazione per spese sanitarie deve essere corredata dai seguenti documenti:
- certificato di stato di famiglia del richiedente;
- atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base all'art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15, attestante quanto previsto alla lettera b) del precedente art. 5);
- dichiarazione di responsabilità del richiedente attestante la qualità di figlio quando la terapia o l'intervento riguardano un figlio non convivente con il richiedente;
- certificato rilasciato dalle competenti strutture pubbliche, attestante la straordinarietà della terapia e/o dell'intervento cui le spese sanitarie si riferiscono;
- preventivo di spesa redatto da chi eseguirà la terapia o l'intervento nonché preventivo concernente eventuali indispensabili spese complementari da sostenere per l'assistenza al destinatario delle cure, quali quelle di viaggio e di soggiorno per l'interessato o per eventuali accompagnatori.
Art. 7 - L'anticipazione, giustificata dalla necessità di cui alla lett. b), 8º comma dell'art. 2120 CC, nel testo novellato, deve essere finalizzata all'acquisto o alla costruzione, in proprio o tramite società cooperativa edilizia, della prima casa di abitazione per il richiedente o per i figli ubicata nel Comune di residenza o di lavoro del richiedente o dei figli, ovvero in altra località dalla quale sia consentito al destinatario di raggiungere quotidianamente il luogo di lavoro.
Tale circostanza deve essere attestata responsabilmente dal richiedente con apposita dichiarazione.
Agli effetti della presente regolamentazione si precisa che l'anticipazione è concessa per:
a) acquisto prima casa di abitazione;
b) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa;
c) assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa;
d) riscatto di alloggio popolare;
e) costruzione in proprio di casa di abitazione;
f) lavori di risanamento statico o di ampliamento della prima casa di abitazione, di cui il richiedente l'anticipazione sia proprietario, destinati a rendere la casa stessa idonea alle esigenze familiari, a condizione che per detti lavori sia stata rilasciata la prescritta concessione edilizia.
Art. 8 - L'anticipazione per l'acquisto o la costruzione della prima casa per il richiedente può essere concessa se il richiedente stesso ed il coniuge non siano proprietari o comproprietari di altro alloggio, ubicato nelle sedi indicate nel 1 comma dell'articolo 7) che, nella quota di proprietà, sia idoneo alle esigenze familiari; a tali effetti deve intendersi "idoneo" alle esigenze familiari l'alloggio il cui numero di vani utili, esclusi i servizi, sia pari al numero dei componenti il nucleo familiare risultante dallo stato di famiglia.
Ai fini della concessione dell'anticipazione per l'acquisto o costruzione della prima casa per i figli, i requisiti di cui al precedente comma devono sussistere con riferimento ai figli medesimi ed ai rispettivi coniugi.
In caso di acquisto o costruzione di alloggi in comproprietà, l'anticipazione può essere concessa se la quota di proprietà del dipendente, del coniuge o dei figli sia idonea alle esigenze familiari come definite al 1 comma del presente articolo.
La sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo deve essere attestata dal lavoratore richiedente e dagli altri interessati con atto notorio o dichiarazione sostitutiva resa in base all'art. 4 della Legge 4-1-1968, n. 15.
Art. 9 - L'anticipazione è erogata alle condizioni seguenti:
a) in caso di acquisto di alloggio:
l'anticipazione è erogata in base all'atto preliminare di acquisto registrato, a condizione che questo risulti di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda;
b) in caso di costruzione in proprio di alloggio:
l'anticipazione è erogata sulla base della concessione edilizia rilasciata con scadenza non anteriore al biennio antecedente la domanda di anticipazione;
c) in caso di costruzione tramite società cooperativa edilizia:
l'anticipazione è erogata in base alla documentazione che attesti la qualità di socio del richiedente;
d) in caso di risanamento o ampliamento di alloggio:
l'anticipazione è erogata alle stesse condizioni di cui al precedente punto b) e di cui al precedente punto a) per l'eventuale acquisto di porzione immobiliare destinata all'ampliamento.
Art. 10 - La richiesta di anticipazione per l'acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) certificato di stato di famiglia del richiedente (se l'anticipazione è richiesta per l'acquisto della prima casa per il richiedente stesso ovvero per i figli)
2) dichiarazione di cui al 2º comma dell'art. 7 (solo nel caso di alloggio ubicato in comune diverso da quello di residenza o di lavoro del richiedente o dei figli);
3) attestazione di possesso dei requisiti indicati nell'art. 8 da effettuarsi con atto notorio o dichiarazione sostitutiva di cui all'ultimo comma dell'art. 8 medesimo.
Dovranno, altresì, essere prodotti:
a) in caso di acquisto di alloggio di cui alla lett. a) dell'articolo precedente:
copia autenticata del preliminare di acquisto registrato, di data non anteriore a due anni dalla presentazione della domanda di anticipazione, dal quale risulti, tra l'altro, il nome dell'acquirente, il prezzo pattuito e l'importo dell'acconto versato;
b) per la costruzione in proprio di alloggio:
- certificato catastale (o notarile) attestante la proprietà dell'area sulla quale è realizzato l'immobile;
- copia della concessione edilizia e del certificato di inizio dei lavori rilasciati dal Comune;
- preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, datato e firmato da un professionista iscritto all'albo, o contratto di appalto;
c) per la costruzione effettuata tramite società cooperativa edilizia, di cui al punto c) dell'articolo precedente, copia autenticata del verbale della cooperativa, da cui risulti la qualità di socio assegnatario d'alloggio, e dichiarazione del legale rappresentante della cooperativa stessa, attestante l'ammontare del costo dell'alloggio medesimo e delle spese già sostenute, nonché di quelle da sostenere;
d) per il risanamento o ampliamento di alloggio:
- certificazione catastale attestante la proprietà dell'immobile da risanare e, nei casi di ampliamento, della documentazione attestante la proprietà e/o l'acquisto delle porzioni immobiliari;
- copia della concessione edilizia per i lavori di risanamento o di ampliamento e del certificato di inizio dei lavori rilasciato dal Comune;
- preventivo degli oneri da sostenere, datato e firmato da un tecnico iscritto all'albo.
Art. 11 - Le domande di anticipazione, debitamente corredate dalla documentazione prevista, devono essere presentate alla Direzione dell'Azienda di appartenenza.
Le domande con documentazione incompleta o carente non possono essere prese in esame ed, agli effetti della presente normativa, si intenderanno validamente presentate sotto la data di completamento della documentazione stessa.
Art. 12 - Le Aziende definiscono le richieste di anticipazione secondo l'ordine cronologico di valida presentazione delle domande e fino ad esaurimento del contingente numerico di cui all'art. 3).
Le domande non soddisfatte per esaurimento del contingente annuale stabilito, vengono inserite nel contingente dell'anno successivo e definite con priorità rispetto a quelle presentate in tale anno.
Agli effetti dell'individuazione della data di valida presentazione della domanda fa fede la data di ricevimento da parte dell'Azienda.
Art. 13 - È fatto obbligo ai beneficiari di anticipazione di documentare all'Azienda l'avvenuta utilizzazione dell'anticipazione stessa per le finalità oggetto della richiesta.
A tale scopo gli interessati dovranno trasmettere:
1) i rendiconti di spesa rilasciati dalla struttura sanitaria che ha eseguito la cura o l'intervento, nei casi di anticipazione per spese sanitarie accordate sulla base di preventivi;
2) copia autentica dell'atto notarile di acquisto dell'alloggio, nel caso di anticipazione accordata sulla base di preliminare di vendita;
3) le quietanze delle spese sostenute, nel caso di anticipazione accordata per la costruzione in proprio o tramite società cooperativa edilizia, ovvero nel caso di anticipazione accordata per risanamento o ampliamento dell'alloggio.
I beneficiari dell'anticipazione dovranno far pervenire la documentazione predetta entro il termine di un anno dalla data di effettuazione della spesa.
La mancata esibizione della suddetta documentazione comporterà l'applicazione di una penale, pari al tasso ufficiale di sconto, sulla somma anticipata e non documentata, da trattenere sul trattamento di fine rapporto.
Nei casi in cui la documentazione è stata presentata dopo il termine di un anno di cui al 3 comma, la penale viene determinata con riferimento al periodo di tempo intercorrente tra la data di erogazione dell'anticipazione e la data di presentazione della documentazione.
La penale non si applica nei confronti degli aventi diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'art. 2122 CC
Art. 14 - La documentazione prevista dai precedenti articoli, a corredo delle domande di anticipazione, va redatta in carta semplice e può essere esibita, ove non diversamente previsto, in originale o in fotocopia autenticata.
Art. 15 - Per quanto non diversamente previsto dalla presente regolamentazione, restano confermate le norme di cui alla Legge 297/1982.
Appendice 1 - ACCORDO DI RINNOVO 4-5-1995 DEL CCNL
L'anno 1995, il giorno 4 del mese di maggio, in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in Via Alessandro Torlonia n. 15,
Tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas (A.N.I.G.), la Consociazione Nazionale Piccole Industrie Gas (CO.N.P.I.GAS)
e le Segreterie Nazionali F.N.L.E. - C.G.I.L., F.L.E.R.I.C.A. - C.I.S.L., U.I.L.S.P. - U.I.L.,
a conclusione delle trattative intercorse viene ratificata l'Ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL 16-7-1991, siglata il 29-3-1995, che fa parte integrante del presente atto.
Durata del contratto (Art. 3)
1) Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18-12-1954 ed i successivi accordi modificativi (25-10-1957, 20-11-1960, 24-1-1963, 13-1-1973, 16-1-1976, 10-10-1978, 26-7-1979, 12-4-1983, 23-4-1985, 17-10-1988 e 16-7-1991), scaduti al 31-12-1994, sono prorogati da tale data nei confronti di tutti i dipendenti fino al 31-12-1998 con le modifiche di cui al presente accordo.
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo interconfederale 23-7-1993, il presente contratto avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, il presente contratto decorre dal 1-1-1995 al 31-12-1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino a tutto il 31-12-1996.
Il secondo biennio della parte economica, fatte salve le specifiche decorrenze dei singoli istituti, decorrerà dal 1-1-1997.
Il contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al secondo comma se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
2) Vengono approvate e sottoscritte le tabelle dei minimi retributivi con le relative decorrenze che sostituiscono quelle attuali dell'art. 29 CCNL.
| 1-5-1995 | 1-5-1996 | 1 settembre 1996 |
|
Livelli | + L. 24.830 su 4.5 | + L. 24.830 su 4.5 | + L. 17.830 su 4.5 |
|
| scala | minimi | minimi | minimi |
1.1 | 335 | 2.246.710 | 2.329.890 | 2.388.110 |
1.2 2.1 | 302 | 2.025.390 | 2.100.380 | 2.152.870 |
2.2 | 270 | 1.810.780 | 1.877.820 | 1.924.750 |
2.3 3.1 | 253 | 1.696.770 | 1.759.590 | 1.803.560 |
3.2 | 236 | 1.582.760 | 1.641.360 | 1.682.370 |
3.3 | 223 | 1.495.570 | 1.550.940 | 1.589.700 |
3.4 | 207 | 1.388.270 | 1.439.660 | 1.475.640 |
3.5 4.1 | 189 | 1.267.550 | 1.314.480 | 1.347.320 |
4.2 | 169 | 1.133.420 | 1.175.380 | 1.204.750 |
4.3 | 148 | 992.580 | 1.029.330 | 1.055.050 |
4.4 | 124 | 831.620 | 862.410 | 883.960 |
4.5 | 100 | 670.660 | 695.490 | 712.870 |
3) Viene concordata l'erogazione di un importo "una tantum" da corrispondere con la retribuzione del mese di gennaio 1996 a tutti i dipendenti in servizio alla data del 1-1-1995, secondo la seguente tabella:
1.1 | 665.000 |
1.2 2.1 | 600.000 |
2.2 | 536.000 |
2.3 3.1 | 503.000 |
3.2 | 469.000 |
3.3 | 443.000 |
3.4 | 411.000 |
3.5 4.1 | 375.000 |
4.2 | 336.000 |
4.3 | 294.000 |
4.4 | 246.000 |
4.5 | 199.000 |
Premessa politica
Il testo è sostituito dal seguente:
"L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP, quali firmatarie del presente contratto, convengono che il servizio dell'erogazione del gas, il servizio idrico integrato ed altri servizi forniti ed esercitati dalle Società sono da considerarsi di preminente interesse per la collettività e come tali necessitano di una gestione sicura, efficiente ed economica.
Le Parti, nel far proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23-7-1993, si danno atto reciprocamente della volontà di impostare la gestione del presente contratto in un'ottica di una sempre maggior partecipazione dei lavoratori al conseguimento degli obiettivi aziendali, al fine di perseguire efficienza, efficacia, qualità del servizio e produttività, che consentano alle imprese associate di mantenere livelli di competitività rispondenti alle esigenze mutevoli del mercato, in linea con adeguate economie di scala a livello europeo, nel rispetto di un corretto rapporto con l'ambiente e con i clienti.
In coerenza con le disposizioni legislative sul riassetto delle autonomie locali, le aziende associate confermano la precisa volontà di muoversi verso la definizione di realtà pluriservizi che, agendo in contesti territoriali omogenei, favoriscano la fornitura di servizi sempre più rispondenti alle attese dei clienti.
In relazione alle recenti normative in materia, le Parti, consapevoli della rilevanza che le risorse idriche assumeranno dal punto di vista sia strategico che economico, convengono di proseguire sulla strada della diversificazione per conseguire la completa integrazione dei settori interessati, attraverso regimi di flessibilità e crescenti livelli di soddisfazione dei clienti.
In tale contesto si auspica che il CCNL costituisca l'elemento unificante per queste tipologie di servizi gestiti da società aderenti alla Confindustria, che oggi si riferiscono ad altre aree contrattuali.
Per quanto concerne gli appalti in essere per attività ricorrenti e non saltuarie, l'ANIG dichiara che le Aziende, anche in relazione alle dimensioni dei singoli esercizi, esprimono l'intendimento ad operare per una oggettiva loro limitazione nel rispetto delle regolamentazioni in atto".
Protocollo sulle relazioni industriali
Le Parti, consapevoli che per rispondere positivamente ai processi di trasformazione sia necessario assumere quale valore politico la scelta di un ruolo attivo dei lavoratori, in rapporto ai problemi di sviluppo, qualità, professionalità, produttività, efficienza ed efficacia del servizio, e che le Aziende confermano la volontà di proseguire sulla via del coinvolgimento dei dipendenti, convengono sulla necessità di sviluppare un processo di innovazione delle Relazioni Industriali attraverso la costituzione di un Osservatorio che procederà altresì a:
1. analisi delle problematiche generali connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della Legge n. 36/1994;
2. esame, in via generale, delle problematiche connesse all'individuazione delle tendenze di sviluppo del settore ed all'evoluzione del mercato europeo.
Le Parti, inoltre, considerato lo scenario anche europeo nel quale gli attori sociali dovranno operare, condividono l'opportunità di favorire un sistema di moderne ed efficaci relazioni industriali, attraverso l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore e l'analisi dei possibili percorsi di armonizzazione delle normative legislative e della contrattazione collettiva in tema di rapporto di lavoro negli Stati membri.
In tale logica, a fronte di un contesto in evoluzione sempre più rapida ed orientato alla diversificazione delle Aziende in nuovi servizi, saranno sviluppate relazioni tra le Aziende e le OO.SS. dei lavoratori, con lo scopo di armonizzare gli interessi delle parti con le esigenze dei clienti nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze.
Al fine di migliorare la conoscenza dei sistemi normativi-contrattuali in atto nei principali Paesi industrializzati, anche in riferimento alle problematiche connesse alla fase di realizzazione del Mercato Unico Europeo, l'ANIG e le OO.SS.LL. condividono di demandare all'Osservatorio Nazionale la competenza di effettuare analisi comparate sulle seguenti tematiche principali:
- mercato del lavoro e flessibilità normative;
- produttività del lavoro;
- strutture e livello del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto;
- durata della prestazione lavorativa e relativi regimi;
- sistemi di inquadramento;
- problematiche relative all'inserimento dei portatori di handicap nei luoghi di lavoro;
- sicurezza, igiene ambientale e del lavoro;
- innovazioni tecnologiche.
Annualmente verrà prodotta una relazione tecnica-ricognitiva sull'andamento degli aspetti oggetto di rilevazione.
Fermo restando che competono all'ANIG eventuali compiti di segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.
Le Parti, anche in relazione alle risultanze emergenti dal rapporto e dai lavori dell'Osservatorio, nel rispetto delle reciproche autonomie e responsabilità, valuteranno l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione, verifica/contrattazione secondo i livelli di competenza per materia e territorio previsti dalla disciplina contrattuale.
Qualità del servizio - Carta dei servizi
Fermo restando che la qualità del servizio significa curare oltreché la sicurezza, la continuità di fornitura del servizio, la qualità tecnica degli impianti e delle prestazioni, anche le modalità con cui la qualità tecnica viene trasferita alla collettività, al fine di perseguire la soddisfazione finale dell'utente per il servizio reso, le Parti firmatarie del contratto convengono che i principi su cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione del servizio possono essere individuati nella trasparenza dell'offerta e della gestione, nell'accessibilità del servizio, nell'orientamento alle esigenze del cittadino-cliente e nell'efficacia ed efficienza del servizio.
A tal fine costituirà momento significativo la realizzazione di specifici interventi finalizzati a migliorare la qualità effettivamente erogata e la relativa percezione da parte della collettività.
Nella consapevolezza che la fornitura di servizi è ad elevata interazione dinamica con i clienti/utenti, in una costante reciproca valutazione del rapporto contrattuale esistente, le Aziende porranno particolare attenzione alle esigenze emergenti della collettività, promuovendo, nelle unità organizzative di un certo rilievo, rilevazioni di mercato finalizzate a cogliere le criticità dei servizi offerti.
Al fine di perseguire la soddisfazione finale del cliente, l'ANIG e le OO.SS.LL., nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie, si impegnano ad operare coerentemente per un servizio di alto interesse per la collettività, in una logica di attenzione primaria per i clienti acquisiti e potenziali.
Ciò premesso, la Qualità del servizio presupporrà:
a) la valorizzazione delle attività a valore aggiunto per il cliente interno/esterno;
b) la ridistribuzione delle risorse finalizzata al raggiungimento degli obiettivi aziendali di qualità;
c) la realizzazione di forme flessibili di organizzazione del lavoro, coerenti agli obiettivi di qualità e compatibili con una gestione economica, efficace ed efficiente del servizio.
L'evoluzione del sistema Qualità verso una forma di Qualità Totale coinvolgerà tutte le componenti delle Aziende, tutti gli attori sociali, con riferimento primario alle esigenze dei clienti interni/esterni.
Lå Qualità Totale presupporrà la concreta traduzione delle esigenze dei clienti in requisiti misurabili, da assumersi anche attraverso specifiche Carte dei Servizi, finalizzate a garantire efficienza ed efficacia al servizio pubblico erogato.
In tale ambito a livello ANIG si darà luogo alla costituzione di un Osservatorio tra le Parti con il compito di:
a) conoscere l'andamento dei piani di qualità, dell'applicazione delle Carte dei Servizi, degli obiettivi di qualità raggiunti o disattesi;
b) elaborare proposte circa i criteri, gli strumenti e le metodologie di verifica, relativi alla informazione ai clienti;
c) valutare con le Associazioni dei Consumatori eventuali problematiche del settore inerenti all'applicazione delle Carte dei Servizi;
d) analizzare le esigenze dei clienti esaminandone la conformità con il servizio reso e con i servizi forniti in settori analoghi con particolare riferimento alle tendenze evolutive del sistema di servizi offerti sul territorio.
Le Parti in coerenza con un più avanzato sistema di Relazioni Industriali e nell'ambito delle reciproche attività ed autonomie esamineranno i risultati del monitoraggio e valuteranno congiuntamente l'avvio di appositi momenti di informazione, consultazione e verifica/confronto ai livelli territoriali interessati. Qualora si rendessero anche necessarie eventuali azioni organizzative e di formazione professionale, daranno luogo all'attivazione dei momenti di verifica e confronto contrattualmente previsti.
Protocollo sull'orario e sull'occupazione
Le Parti, considerato che il processo di espansione del metano nel campo energetico ha permesso di determinare effetti positivi sullo sviluppo delle Aziende e sui livelli occupazionali, auspicano che tale processo possa riproporsi per rendere possibile il completamento della metanizzazione del Paese.
Per quanto riguarda le attività diversificate, le Parti sollecitano tutte le Istituzioni preposte a definire gli impegni scaturenti dalla Legge 36/94 e dalla 142/90 ed al rispetto dei tempi indicati dalle stesse, onde consentire alle Aziende del settore ANIG l'impiego ottimale di tutte le potenzialità di sviluppo ed il conseguente utilizzo delle risorse umane.
Le Parti auspicano che il pieno rispetto degli impegni legislativi possa favorire la ripresa degli investimenti e l'apertura di nuove possibilità di intervento attraverso un corretto rapporto costi/ricavi.
Pertanto, alla luce della precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, le Parti convengono sull'esigenza di analizzare e valutare attentamente gli effetti che si potranno determinare sull'organizzazione del lavoro, sulle strutture organizzative e sui livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione, qualora il ritardo della ripresa produttiva lo richieda.
Fatto salvo quanto già previsto dagli artt. 14 e 17 del CCNL, le Parti ritengono necessario affidare ad una specifica Commissione costituita nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale di cui alla Premessa Politica, il compito di individuare possibili soluzioni in merito ai problemi scaturenti dai processi e dagli effetti che riorganizzazioni e ristrutturazioni determinano sull'occupazione e sulle condizioni di lavoro.
La Commissione, tramite l'Osservatorio Nazionale di cui sopra e sulla base delle proprie analisi e valutazioni, potrà predisporre proposte per il controllo degli orari di fatto e per sperimentazioni di regimi di orario tendenti a rispondere alla esigenza di mantenere e sviluppare i livelli occupazionali congiuntamente al raggiungimento di una migliore efficienza ed economicità.
Su tali proposte, le Parti potranno attivare ai livelli territoriali competenti gli specifici momenti di informazione, consultazione, verifica o contrattazione.
Protocollo sulle classificazioni
A) Le parti, in relazione all'art. 10, lettera b, punto 1 Area Professionale Quadri, hanno integrato la declaratoria di tale Area individuando i contenuti del livello 1.2.
In particolare, nell'ambito dell'Area Professionale Quadri, si prevede il livello 1.2 per posizioni che richiedono la conoscenza dei requisiti e l'attuazione di più processi aziendali interattivi con tutte le principali Aree funzionali (commerciale, amministrazione e controllo, tecnica).
B) I profili campione vengono integrati, per il livello 1.2, con le figure di cui all'allegato 1.
C) Le Parti concordano sulle valutazioni dei seguenti profili professionali:
- Area quadri livello 1.1
Responsabile sviluppo vendite
- Area quadri livello 1.2
Responsabile zona Ostia/Tuscolana
- Area direttivi livello 2.1
Responsabile progettazione ed assetto rete
Responsabile conduzione impianti
- Area direttivi livello 2.2
Esperto vendite grandi clienti
- Area coordinamento e concetto livello 3.1
Operatore progettazione rete impianti gas - specialista verifica rete (all. 2)
- Area coordinamento e concetto livello 3.2
Operatore acquisizione grandi utenze
Operatore commerciale grandi utenze
D) Fermo restando quanto stabilito nell'art. 14 CCNL ANIG 17-7-1991 le Parti ribadiscono, sulla base di quanto definito nella metodologia del sistema classificatorio, che la modularità del metodo consente scomposizioni e ricomposizioni di unità elementari che definiscono i Profili professionali.
Il corretto inquadramento dei lavoratori sarà verificato tra le Parti a livello locale attraverso la comparazione con i Profili professionali campione.
Su richiesta delle Parti, in mancanza di accordo a livello locale, il corretto inquadramento verrà definito a livello di Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni.
E) In relazione alle possibili evoluzioni delle attività gestite dalle Aziende associate a livello nazionale, entro il mese di maggio 1995, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà ad una integrazione delle unità elementari relative alle nuove attività.
F) Le Parti, al termine della fase di prima applicazione, prevista dalla Nota di cui al livello 3.5 - Capo squadra polivalente distribuzione gas, Art. 10 - Classificazioni CCNL ANIG 16-7-1991, individuano, a livello meramente esemplificativo, l'attribuzione del livello 3.4 (caposquadra polivalente esperto di attività di distribuzione) agli addetti preposti all'esecuzione di attività qualificanti, definite a livello locale, che consentano unitamente alla crescita professionale un recupero di efficacia, efficienza e qualità del servizio nell'ambito delle attività di distribuzione delle aree metropolitane.
G) A seguito della integrazione della declaratoria dell'Area Professionale Quadri per il livello 1.2, la Commissione Tecnica Paritetica Nazionale sulle Classificazioni procederà, entro l'anno 1995, ad una valutazione dei riflessi sulle aree di staff.
Allegato 1
Cod. 5062A - Responsabile Poliservizi Unità Operativa AAA
Descrizione delle attività
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0176 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 40.000 a 80.000.
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese.
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale.
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Cod. 5062B - Responsabile Unità Operativa BBB
Descrizione delle attività
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano.
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane.
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 60.000 a 100.000.
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese.
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale.
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Cod. 5062W - Responsabile Gruppo Esercizi WWW
Descrizione delle attività
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano.
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane.
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 25.000 a 40.000.
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese.
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale.
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Cod. 5062Z - Responsabile Poliservizi Gruppo Esercizi ZZZ
Descrizione delle attività
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0176 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano.
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane.
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 20.000 a 35.000.
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese.
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale.
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Allegato 2
Operatore progettazione rete/impianti gas - specialista verifica rete
Descrizione delle attività
0200 - Progettazione nuove reti e grandi estensioni
- Progettazione e stesura elaborati per nuove reti e grandi estensioni
- Sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0203 - Stesura progetti impianti di riduzione della pressione
- Stesura elaborati progettuali sulla base di schemi normalizzati di impianti di prelievo - misura, riduzione e condizionamento per nuove realizzazioni, potenziamenti ed adeguamenti
- Sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0205 - Studi di fattibilità tecnica
- Studi di fattibilità tecnica per nuovi investimenti
0206 - Carichi rete
- Reperimento dati per la rilevazione dei consumi specifici massimi potenziali per ogni fascia di utenza
- Sopralluoghi
0207 - Verifica rete
- Attribuzioni carichi alla rete
- Individuazione in base a standard tecnici definiti, dell'assetto distributivo ottimale di reti nuove ed esistenti in relazione all'evoluzione dei carichi utenza/consumi
- Valorizzazione della soluzione individuata
0246 - Analisi tecnica scostamenti
- Rilevazione degli andamenti per il settore di competenza ed analisi tecnica degli scostamenti rispetto agli obiettivi fisico-operativi
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- Rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0332 - Elaborazione proposte investimento
- Elaborazione ed aggiornamento delle proposte di investimento.
Complessità interna/esterna: attività di programmazione influenti sul breve periodo svolte in aree metropolitane.
Responsabilità: corretta esecuzione della progettazione e della verifica rete.
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana.
Esperienza: su più aspetti specialistici.
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Protocollo di attuazione del "decreto legislativo" 19-9-1994, n. 626
Al fine di armonizzare la disciplina contrattuale prevista negli artt. 67-68-70 CCNL ANIG del 16-7-1991 con quanto previsto dal DLgs 626/94, le aziende associate ANIG e le OO.SS. FNLE - FLERICA - UILSP, convengono di istituire un gruppo di lavoro paritetico per analizzare ruolo, funzioni e prerogative delle funzioni in essa richiamate, con riferimento ai lavori avviati dall'Osservatorio di igiene e sicurezza sul lavoro, Confindustria e CGIL, CISL e UIL, finalizzato all'individuazione di linee comuni per la disciplina delle disposizioni di competenza delle parti sociali contenute nel decreto in parola.
Il gruppo di lavoro dovrà ultimare i lavori entro il 30-9-1995, onde consentire alle Parti, entro il 31-10-1995, la verifica dei risultati raggiunti.
Dichiarazione di principio delle parti stipulanti il presente contratto collettivo di lavoro
Le parti ANIG e Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP dichiarano che nel presente Contratto, i termini "lavoratore" o "dipendente" utilizzati negli articoli stessi indicano i lavoratori di entrambi i sessi lavoratori e/o lavoratrici.
Applicabilità del contratto (Art. 1)
Le lettere a) e b) dell'articolo sono così variate:
"a) le Aziende che, per atto di concessione amministrativa, distribuiscono gas e tutti i loro dipendenti;
b) le Aziende, di cui alla lettera a) del presente articolo, le quali esercitino anche attività inerenti al ciclo idrico o altri servizi a rete (quali ad es.: teleriscaldamento e cogenerazione) ed i loro dipendenti".
Piccola distribuzione (Art. 2)
Gli aspetti relativi a:
- relazioni industriali, diritti di informazione e livelli di contrattazione;
- premio di Produttività 1996, da erogare nel 1997 e Premio di Produttività 1997, da erogare nel 1998, subordinatamente alla condizione congiunta di cui all'Accordo 18-6-1989 (riportato in "Appendice" al CCNL ANIG 16-7-1991, cpv VIII, pag. 226);
- istituzione, laddove oggettivamente possibile, del "sistema dei tickets" in luogo dell'indennità sostitutiva di mensa attualmente corrisposta;
verranno esaminati e definiti in sede CO.N.P.I. GAS e/o ANIG.
A tale scopo le Parti si incontreranno entro e non oltre il 30 giugno p.v.
Lavoro a tempo determinato (Art. 5)
Il primo e secondo comma dell'articolo sono così unificati:
"Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 e successive leggi in materia, oltre ai casi attualmente già previsti dalla Legge 18-4-1962, n. 230è consentita l'assunzione con contratto a tempo determinato nelle sottoindicate ipotesi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 14 in materia di informazione e confronti con le R.S.U.":
a) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'avvio di nuove attività o tecnologie, anche al fine di non incrementare il lavoro straordinario;
b) assenze per aspettativa a norma di Legge o concessa in relazione alle fattispecie disciplinate dagli artt. 49, 1 comma, e 77.2 del presente contratto;
c) necessità Aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dalla trasferta del titolare della posizione, in territorio nazionale o estero, previa informazione alla R.S.U.;
d) necessità Aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'esecuzione di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo".
Il quarto comma è così variato:
"Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale locale, ed in funzione delle specifiche esigenze aziendali potranno essere individuate nuove ipotesi di attività che, senza modificare la normale organizzazione del lavoro, presentano tuttavia carattere di eccezionalità rispetto al normale ciclo di attività aziendali o sono comunque legate a particolari circostanze che non consentono la protrazione delle stesse in altro periodo dell'anno".
Lavoro a tempo parziale (Art. 6)
Il testo dell'articolo è così variato:
"Le Parti, nel sottolineare che l'assunzione di nuovi servizi e l'ulteriore valorizzazione del sistema qualità determinano la necessità di attuare una maggiore flessibilità della forza lavoro, riconoscono che il lavoro a tempo parziale può costituire un valido strumento funzionale alla flessibilità ed alla articolazione della prestazione lavorativa tale da rispondere alle esigenze organizzative aziendali e di qualità della vita dei lavoratori nonché contribuire alla creazione di nuove opportunità di lavoro.
Ove si realizzino modifiche degli equilibri organizzativi, le Aziende daranno corso a momenti di informazione e confronto come previsto dall'Art. 14.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed Azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso di massima per tutte le categorie dei lavoratori.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le norme vigenti per i lavoratori a tempo pieno.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa
Le domande del personale in servizio che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro dovranno pervenire, almeno tre mesi prima della data richiesta all'Azienda, la quale valuterà le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità:
1) Lavoratori e lavoratrici con figli di età inferiore ai 3 anni;
2) Lavoratori e lavoratrici studenti di cui all'art. 10 della Legge 20-5-1970, n. 300;
3) Lavoratori e lavoratrici con particolari carichi familiari e/o motivazioni di carattere personale o familiare.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, che decorrerà comunque dal primo giorno del mese, potrà avere durata illimitata e non potrà essere utilizzato per periodi inferiori ad un anno.
In casi particolari potrà essere concesso per un periodo non inferiore ai sei mesi.
Nella domanda di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale gli interessati potranno indicare la data desiderata per il ripristino del lavoro a tempo pieno.
Ove ciò non sia indicato, il ripristino dovrà essere successivamente richiesto con un anticipo minimo di tre mesi rispetto alla data in cui si intenda ritornare alla prestazione a tempo pieno e decorrerà, compatibilmente con le esigenze organizzative, dal primo giorno del mese richiesto.
Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno in data diversa da quella indicata originariamente, l'Azienda, sempre compatibilmente con le esigenze organizzative, si riserva di dare corso alla richiesta.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero di richieste in una stessa unità, particolari professionalità con ruoli direttivi su altro personale, etc.).
Restano comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale i seguenti lavoratori:
- personale turnista;
- personale che opera in squadra.
In caso di trasformazione di rapporto di lavoro a tempo parziale ed in caso di ripristino a tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato di norma alla stessa unità produttiva con mansioni equivalenti.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
L'Azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale.
La domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno potrà essere presentata 3 mesi prima della scadenza di un triennio compiuto dalla data di assunzione; l'accoglimento della stessa sarà valutato dall'Azienda, informata la R.S.U., sulla base delle esigenze di servizio.
Qualora l'Azienda _____ termine di cui sopra.
C) Trattamento economico e normativo
Il contratto di lavoro __________________________________________________________________________________
L'orario di lavoro ______________________________________________________________________________________
a) orario ridotto __________________________________________________________________________________________
b) orario ridotto __________________________________________________________________________________________
La modulazione dell'orario di lavoro potrà essere realizzata, nel rispetto dei criteri di cui alle lettere a) e b), salvo il disposto dell'art. 58 bis lettera b) e attraverso la collocazione della prestazione lavorativa in fasce orarie o giorni differenti da quelle dei lavoratori a tempo pieno.
Il trattamento economico ____________________________________________________________________________
1) Ferie - permessi retribuiti
Il lavoratore a part time ha diritto alle ferie ed ai permessi retribuiti secondo i termini sotto indicati:
- Part time orizzontale: la spettanza di ferie e dei permessi retribuiti come previsto dal CCNL;
- Part time verticale: la spettanza di ferie e di permessi retribuiti è rapportata proporzionalmente alla prestazione concordata.
2) Inquadramento: idem
3) Aumenti periodici di anzianità: idem
4) Prestazioni straordinarie: idem
5) Addestramento: idem
Organizzazione del lavoro - Sviluppo professionale formazione professionale (Art. 14)
La lettera A) viene così distinta:
1. Ferma restando _____ daranno luogo a preventiva comunicazione ed a specifici incontri a livello Aziendale o di Esercizio o di unità organizzative di livello intermedio [1] con le OO.SS.LL. e/o con le R.S.U., onde
2. Nell'esigenza di _____
In tale evenienza _____
La lettera B) viene così variata:
"L'ANIG ribadisce _____
La Direzione aziendale o di esercizio darà preventiva comunicazione alle R.S.U. delle previste ____________ posti di lavoro. In tale evenienza ____________________________ azienda. I problemi _____ tra l'azienda e le R.S.U _____
Le Aziende riconfermano __________________________________________________________________________________________________________________________
Tale obiettivo __________________________________________________________________________________________________________________________
Il livello di __________________________________________________________________________________________________________________________
Il grado di __________________________________________________________________________________________________________________________
Le Parti si impegnano __________________________________________________________________________________________________________________________
C) Formazione professionale
Il secondo comma è così variato:
"In tale ottica _____ corsi di formazione e di qualificazione professionale in presenza _____ o tecnologiche inerenti gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere e/o sviluppare una professionalità coerente con il ruolo ricoperto".
Il terzo comma è così variato:
"Per formazione e qualificazione professionale _____ assegnata o per acquisire le conoscenze adeguate ad un eventule sviluppo delle stesse".
Il quarto comma è così variato:
Tale attività può essere realizzata attraverso specifiche azioni di formazione, momenti individuali di apprendimento ed affiancamento ad altro lavoratore sul posto di lavoro".
Al penultimo comma, secondo trattino, aggiungere dopo la parola "assegnazione":
", con particolare riferimento anche ai casi di ristrutturazione/riorganizzazione aziendale";
Al penultimo comma aggiungere i seguenti quinto e sesto trattino:
- al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza, quali ad esempio: maternità, aspettativa, malattia, interventi formativi finalizzati a favorire il reinserimento nel sistema aziendale;
- una adeguata formazione per la generalità dei lavoratori in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro, alle mansioni svolte, in ottemperanza alle direttive comunitarie in materia recepite dalla legislazione italiana.
Inidoneità sopravvenute (Art. 15)
Il primo e secondo comma sono così riformulati:
"La Direzione Aziendale o di Esercizio e la R.S.U. si incontreranno di volta in volta al fine di ricercare una diversa proficua utilizzazione nell'ambito aziendale o di esercizio del lavoratore che, da parte di ente pubblico o istituti specializzati di diritto pubblico, sia riconosciuto fisicamente non idoneo alla attività alla quale era addetto.
Tale valutazione sarà effettuata tenendo presente le esigenze aziendali, la professionalità acquisita e le attitudini dell'interessato, prevedendo anche un eventuale periodo di addestramento nella nuova mansione".
Trasferimenti (Art. 16)
Alla fine del 6º comma aggiungere:
"dalla R.S.U., che potrà in tale occasione verificare anche l'eventuale disponibilità di altri lavoratori in possesso delle idonee caratteristiche professionali, disposti al trasferimento volontario".
Al settimo comma:
sostituire:
"Rappresentanza Sindacale Contrattualmente prevista" con "R.S.U.".
sostituire:
"24 mesi" con "36 mesi".
Cancellare:
da "ed _____ 18 mesi successivi".
Al decimo comma sostituire:
"non a sua richiesta" con "per esigenze di servizio".
All'ultimo comma sostituire la parola "ragioni" con "esigenze" e "Rappresentanza Sindacale Contrattualmente prevista" con "R.S.U.".
Orario di lavoro (Art. 17)
1. L'orario normale di lavoro è di 38,5 ore settimanali a decorrere dal 1-3-1990.
L'orario settimanale è normalmente ripartito in 5 giorni. Eventuali eccezioni sono da concordare con le rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali il 6 giorno, laddove l'orario settimanale è suddiviso in 5 giorni lavorativi, non è considerato festivo.
Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali.
La distribuzione dell'orario normale di lavoro sarà trattata in sede locale con le rappresentanze sindacali aziendali o di esercizio.
L'orario medio di 38,5 ore settimanali:
- si potrà realizzare attraverso la definizione di calendari che potranno essere giornalieri, settimanali, plurisettimanali, semestrali, annuali;
- potrà essere differenziato per settori ed unità.
2. Il regime dell'orario di lavoro dovrà essere funzionale e concorrere a realizzare le condizioni necessarie per:
- recuperi di efficienza e di efficacia
- il miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza;
- far fronte a fluttuazioni stagionali ed eccezionali dell'attività lavorativa a livello di Azienda, di Esercizio e di Unità organizzative omogenee;
- far fronte ad esigenze di copertura giornaliere o settimanali superiori alla normale durata dell'orario di lavoro
così da permettere la concreta coincidenza tra la disponibilità teorica e quella effettiva della forza lavoro all'interno del processo produttivo.
In questa ottica le Parti convengono di realizzare, previ accordi a livello Aziendale o di Esercizio, regimi di flessibilità degli orari e della presenza dei lavoratori consistenti:
- nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore attività lavorativa fino ad un massimo di 80 ore anno, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore attività lavorativa;
- nella realizzazione di orari sfalsati in grado di coprire archi temporali giornalieri o settimanali più aderenti alle esigenze interne od esterne all'Azienda;
- nella utilizzazione collettiva di permessi retribuiti ex festività e/o ferie derivanti dall'accorpamento di semifestività in particolari periodi dell'anno (a ridosso di Pasqua, Ferragosto, periodo natalizio, ponti ____) per tutto il personale ritenuto dalle Aziende non necessario per le esigenze di servizio con particolare riferimento alle attività di supporto ad altre funzioni aziendali o vincolate da condizioni esterne (presidio dei servizi di emergenza, rapporto con la clientela e municipalità)
che danno luogo alla riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua, già definita a decorrere dal 1-1-1993.
Tale riduzione sarà realizzata con l'assorbimento di tutte le semifestività [2] in essere eccedenti il numero di due e sarà applicata a livello locale tra le Parti tramite fruizione collettiva.
Nell'eventualità che nel futuro si dovesse dare luogo ad ulteriori riduzioni di orario, le Parti si impegnano a realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa ed un regime di ferie annuali uguali per tutti i lavoratori del settore.
Per la fruizione di ferie, permessi retribuiti ex festività, permessi vari nonché per la retribuzione delle ore straordinarie rimangono inalterate le normative attuali.
In sede locale potrà essere contrattata l'introduzione di un sistema di flessibilità individuale dell'orario di lavoro. Sono comunque esclusi dalla suddetta flessibilità i lavoratori che operano in turno, in squadra, con orari sfalsati o comunque vincolati ad un orario fisso da particolari esigenze di servizio.
Le modificazioni dell'orario normale di lavoro devono di norma essere comunicate ai lavoratori interessati con almeno quattro giorni di preavviso.
Le Parti convengono che nell'ambito delle realtà aziendali presenti nel Mezzogiorno, compatibilmente con le esigenze organizzative e di vincoli normativi, saranno costituiti nuovi rapporti di lavoro con orario settimanale ridotto fino a 35 ore e corrispondente riproporzionamento degli istituti aventi riflessi economici.
Al suddetto personale non dovrà essere richiesta la prestazione straordinaria.
Nota a verbale - I lavoratori addetti a turni con i quali viene assicurata un'attività continua per tutte le ore del giorno e della notte effettueranno prestazioni lavorative giornaliere in turno di 8 ore ciascuna.
Assenze (Art. 19)
Togliere asterisco accanto al titolo e la relativa nota a piè di pagina.
Assenze per malattia e visite di controllo (Art. 20)
Il testo dell'articolo è così variato:
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 300/1970, per quanto concerne il controllo delle assenze per malattia, le Parti concordano che il lavoratore è tenuto a:
a) avvertire l'Azienda il giorno stesso dell'assenza, salvo il caso di comprovata forza maggiore, e trasmettere, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, o consegnare a mano alla medesima, entro tre giorni dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia;
b) trovarsi nel proprio domicilio, ovvero al diverso indirizzo che preciserà contestualmente alla comunicazione di malattia, nelle seguenti fasce orarie:
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00
- dalle ore 17,00 alle ore 19,00
di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative locali o nazionali. In tali casi l'Azienda provvederà ad informare le R.S.U. e successivamente i lavoratori tramite comunicati aziendali sulle diverse fasce orarie localmente applicate;
c) comunicare all'Azienda preventivamente i mutamenti di domicilio, anche se temporanei, eventualmente necessari nel corso del periodo di assenza per malattia;
d) comunicare l'eventuale prosecuzione dello stato di malattia nei tempi e secondo le modalità previste al punto a).
Fermo restando quanto previsto al punto b) del presente articolo, il lavoratore in malattia potrà assentarsi durante le fasce di reperibilità dall'ultimo domicilio comunicato, oltre che per i casi di dimostrata forza maggiore, anche per documentate necessità per visite, prestazioni, accertamenti specialistici.
Permessi e congedi (Art. 21)
Viene tolto il segno di nota posto accanto al titolo.
Minimi della retribuzione (Art. 29)
Al penultimo comma, dopo la parola Quadri, aggiungere:
", appartenenti al livello 1.1,"
Dopo il penultimo comma, aggiungere:
"Ai Quadri, appartenenti al livello 1.2, verrà corrisposta, con decorrenza dal 1-4-1995, una indennità di funzione corrispondente ad un importo lordo mensile per 14 mensilità pari a L. 150.000. Tale indennità è valida agli effetti del trattamento di fine rapporto. Eventuali somme già erogate con analoghe finalità saranno assorbite fino a concorrenza".
Aumenti periodici di anzianità (Art. 33)
L'articolo viene così modificato:
"Al compimento di ogni biennio di anzianità rispetto alla data di assunzione, i lavoratori avranno diritto alla maturazione di 12 scatti biennali ai seguenti valori:
1.1 _________________________________________________________ | L. 70.000 |
1.2 2.1 _____________________________________________________ | L. 63.000 |
2.2 _____________________________________________________ | L. 56.000 |
2.3 3.1 _________________________________________________ | L. 53.000 |
3.2 _________________________________________________ | L. 49.000 |
3.3 _________________________________________________ | L. 47.000 |
3.4 _________________________________________________ | L. 43.000 |
3.5 4.1 _____________________________________________ | L. 39.000 |
4.2 ______________________________________________ | L. 35.000 |
4.3 ______________________________________________ | L. 31.000 |
4.4 ______________________________________________ | L. 26.000 |
4.5 ______________________________________________ | L. 21.000 |
Per i lavoratori in servizio alla data del 31-3-1995 la maturazione del primo scatto biennale decorrerà dal 1-1-1997.
L'importo dello scatto sarà riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
Premio di produttività (Art. 36)
Protocollo d'intesa - Nella consapevolezza che un sempre maggior coinvolgimento dei lavoratori sull'andamento produttivo sia fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, per favorire la competitività e lo sviluppo delle imprese ed esprimere livelli di qualità del servizio coerenti agli impegni assunti con le Carte dei Servizi, ove realizzate, le Parti, nel rispetto delle indicazioni del Protocollo del 23-7-1993, convengono sull'opportunità di mantenere ed ulteriormente valorizzare l'Istituto del Premio annuale di Produttività quale elemento variabile legato al raggiungimento concreto dei risultati attesi e dichiarati.
A) Per il Premio di Produttività 1994 l'ammontare dell'importo, da erogarsi nell'aprile 1995, è pari all'importo medio lordo tabellare ANIG erogato nell'aprile 1994, in forma una tantum, parametrato per livello.
B) Le Parti, recependo gli orientamenti della Commissione Tecnica Paritetica ANIG, individuano, fin da ora, nel concetto di margine operativo lordo il fattore economico di riferimento quale condizione necessaria per la corresponsione del Premio di Produttività 1995 (da erogarsi nel mese di aprile 1996) e convengono di incontrarsi a livello ANIG entro il mese di maggio 1995 per definire le modalità di erogazione.
Ove le Parti non definissero tale nuovo regime, varrà anche per l'anno 1995 la normativa prevista dal CCNL 17-10-1988.
L'ammontare dell'importo da mettere a disposizione per il 1995 è pari a 553.000 Lire medie lorde per dipendente, e sarà corrisposto in forma una tantum parametrato per livello ed erogato nel mese di aprile 1996 al personale in forza secondo la seguente tabella;
1.1 _________________________________________________________ | 920.000 |
1.2 2.1 _____________________________________________________ | 829.000 |
2.2 _____________________________________________________ | 742.000 |
2.3 3.1 _________________________________________________ | 695.000 |
3.2 _________________________________________________ | 648.000 |
3.3 _________________________________________________ | 612.000 |
3.4 _________________________________________________ | 568.000 |
3.5 4.1 _____________________________________________ | 519.000 |
4.2 _____________________________________________ | 464.000 |
4.3 _____________________________________________ | 406.000 |
4.4 _____________________________________________ | 341.000 |
4.5 _____________________________________________ | 275.000 |
C) Le Parti convengono per la prosecuzione dei lavori della Commissione Tecnica Paritetica ANIG con le seguenti finalità:
a) verificare il funzionamento del meccanismo sopra descritto;
b) individuare una metodologia di determinazione del Monte Premio direttamente riferita ad un indicatore di bilancio;
c) verificare la possibilità di individuare parametri di produttività anche a livello di Unità /Staff.
Tali attività dovranno essere espletate entro il mese di giugno 1995.
L'ANIG e le OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP si impegnano entro il 1995 alla definizione del nuovo meccanismo del Premio di Produttività che entrerà in vigore nel 1996 (con erogazione nel 1997), nel 1997 (con erogazione nel 1998) e nel 1998 (con erogazione nel 1999). Gli importi saranno corrisposti in forma una tantum.
A tal fine verranno individuati i tre parametri di produttività correlati rispettivamente al conseguimento di obiettivi di qualità /sicurezza, costo/efficienza ed efficacia (c.d. parametri generali), da scegliersi tra quelli individuati dalla Commissione Tecnica Paritetica (vedi prospetto allegato) per il riproporzionamento del Monte Premi sopra individuati.
Nota a verbale - 1. Il presente meccanismo non troverà applicazione per le Aziende della Piccola Distribuzione per le quali resteranno in vigore le condizioni precedentemente definite nell'Accordo 14-6-1989 (all. VIII al CCNL 16-7-1991). Per la determinazione degli importi da erogare si farà riferimento ai monte premi tabellari ANIG definiti.
2. Gli importi di cui alle lettere A) e B) saranno;
a. corretti secondo il rapporto: ore lavorate individuali/ore lavorabili [3] ;
b. considerati utili ai soli fini del TFR;
c. corrisposti in dodicesimi in base ai mesi di servizio prestati nei periodi di riferimento al personale cessato dal servizio prima delle previste date di erogazione.
Previdenza
Per quanto attiene al Fondo Integrativo di Previdenza del settore l'ANIG e le OO.SS.LL:
- prendono atto che i recenti bilanci del Fondo di Previdenza Gas evidenziano un eccessivo scostamento con il disposto del 2 comma dell'art. 6 e del 3 comma dell'art. 9 della Legge 61/87;
- convengono sull'esigenza di realizzare un più efficiente ed appropriato sistema in tema di previdenza integrativa;
- concordano sul fatto che l'attuale momento di incertezza legislativa in materia previdenziale non consente di affrontare con cognizione di causa una organica revisione della vigente disciplina del Fondo di Previdenza Gas;
- si impegnano ad incontrarsi per un esame congiunto ed un approfondimento della materia entro 30 gg. dalla data di emanazione delle nuove norme di riforma del sistema di previdenza generale obbligatoria.
Tale approfondimento sarà finalizzato a definire una proposta di modifica della normativa di Legge che regola attualmente il trattamento previdenziale integrativo dei dipendenti delle aziende private del gas, e dovrà tenere conto delle seguenti indicazioni;
a) carattere integrativo del Fondo, nell'ambito degli orientamenti emergenti in materia a livello governativo;
b) autonomia economica e gestionale del Fondo;
c) partecipazione del lavoratore alla contribuzione;
d) miglioramento del rendimento economico del patrimonio monetario e immobiliare del Fondo di Previdenza;
e) miglioramento delle prestazioni garantite ai lavoratori.
Dichiarazione - L'ANIG, nell'affrontare gli impegni economici derivanti dal rinnovo contrattuale, ha tenuto conto anche del riequilibrio dell'attuale aliquota contributiva - a totale carico dell'Azienda - per il finanziamento del Fondo di Previdenza integrativo per i dipendenti del settore privato del gas, che incide attualmente sul costo del lavoro di circa 2 punti superiori all'effettivo fabbisogno del Fondo stesso.
Come peraltro previsto dalla Legge n. 61/87 e già richiesto fin dal 1992 e successive, l'ANIG solleciterà ulteriormente il Ministero del Lavoro affinché emetta il Decreto di riduzione della misura dell'attuale contributo, oggi fissato nel 4%.
Quanto sopra permetterà di riportare gli incrementi del costo del lavoro del settore nei limiti dei tetti di inflazione programmati dal Governo così come previsto dall'Accordo interconfederale del 23-7-1993.
Riconoscimento del sindacato (Art. 58)
Il primo comma resta uguale al testo definito nel Protocollo ANIG 28-6-1994.
Il secondo comma e la Nota a verbale vengono integrati nel nuovo testo dell'art. 58 bis.
Livelli di contrattazione (Art. 58 bis)
Le Parti, ferma restando l'autonomia e le prerogative delle attività imprenditoriali e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori convengono di favorire un sistema di moderne ed efficaci Relazioni Industriali ispirate alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo 23-7-1993 sulla politica dei redditi e dell'occupazione, su gli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo.
In particolare le Parti recepiscono la suddivisione degli assetti contrattuali in:
- Primo livello: contrattazione collettiva nazionale di categoria quale elemento centrale del sistema normativo.
- Secondo livello: contrattazione aziendale/territoriale su materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Le Parti, al riguardo, convengono di demandare a livello aziendale o di esercizio, oltre quanto espressamente rinviato dal contratto, le seguenti materie:
a) a livello aziendale/territoriale (ad es.: Aree/Grandi Esercizi): premio di produttività; verifica della corretta applicazione del sistema classificatorio; criteri generali per l'individuazione di regimi flessibili dell'orario di lavoro finalizzati ad un recupero di competitività; eventuali altri analoghi aspetti del rapporto di lavoro, propri della contrattazione aziendale, anche se di carattere straordinario o eccezionale.
b) A livello di esercizio: inquadramenti; distribuzione dell'orario normale di lavoro ed eventuale introduzione di sistemi di flessibilità individuale; lavoro straordinario correlato ad incrementi ciclici programmabili dell'attività; trasferte e trasferimenti non individuali.
Nota a verbale alla lettera b) - Per le trasferte ed i trasferimenti di cui sopra le Aziende daranno luogo ad una preventiva comunicazione alle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, onde consentire, se richiesto da una delle Parti, l'esame e la definizione del problema.
Diritti di informazione (Art. 58 ter)
Le Aziende si dichiarano disposte a periodici confronti su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, nel corso dei quali esporranno:
1. A LIVELLO NAZIONALE (ANIG)
Annualmente
A. Politiche industriali e tariffarie
- Politica tariffaria del settore;
- indirizzi di politica industriale e andamento generale del mercato e dei singoli comparti.
B. Strategie e investimenti
- Programmate prospettive di sviluppo dei servizi con particolare riferimento ai programmi di investimento;
- programmi di estensione e potenziamento delle reti esistenti tali da avere implicazioni sullo sviluppo sociale ed economico e sulla forza lavoro occupata;
- andamenti economici delle Aziende.
C. Appalti
- Indicazioni previsionali complessive sull'evoluzione della materia secondo le modalità previste al punto 2, lettera C delle informative semestrali.
D. Sicurezza - Igiene ambientale e del lavoro
- Norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti per la salvaguardia dell'integrità fisica della collettività e dei lavoratori interessati;
- norme nazionali ed europee che regolamentano gli aspetti di igiene ambientale e del lavoro e forniscono indicazioni circa azioni di prevenzione e vigilanza sanitaria per la tutela dell'integrità fisica dei lavoratori.
Periodicamente
A. Strategie e investimenti
- Programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti;
- trasformazione a metano delle reti urbane.
B. Occupazione
- Le strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale ed i relativi effetti che l'attuazione dei predetti programmi inducono sull'occupazione presente nelle diverse Aziende o Esercizi, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi;
- eventuali proiezioni operative delle Società.
C. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale connessi a modifiche organizzative.
D. Fusioni - Riorganizzazioni - Ristrutturazioni aziendali
- Programmi di ricerca, acquisizione, incorporazione di aziende;
- procedure arbitrali di controversie collettive conseguenti l'attivazione di procedure di mobilità.
2. LIVELLO LOCALE (Regione/Azienda/Area/Esercizio)
Annualmente
A. Strategie e investimenti
- Prospettive di sviluppo dei servizi ed i relativi programmi conseguenti a nuove concessioni;
- programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle reti esistenti ed il relativo stato di avanzamento dei progetti illustrati;
- programmi di trasformazione a metano delle reti;
B. Occupazione
- strutture organizzative delle nuove Unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'Art. 9 della Legge 10-4-1991, n. 125, in tema di parità uomo/donna nel lavoro.
C. Politiche tariffarie
- Politica tariffaria di settore.
Semestralmente
A. Occupazione
- Strutture organizzative delle nuove unità;
- programmi operativi aventi concreta rilevanza occupazionale attraverso l'utilizzo della normativa in materia che sarà in vigore al momento.
- dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time, numero delle richieste di trasformazione del rapporto di lavoro in part-time / full-time, numero di contratti estero, numero dei C.F.L.).
B. Formazione
- Investimenti in materia di formazione professionale;
- dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle Aziende.
C. Appalti
- Dati sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati (tipologia, importi globali suddivisi per tipi di appalto e notizie sui dati fisici relativi).
D. Modifiche/innovazioni organizzative
- Processi di modifiche o innovazioni organizzative in particolare se incidenti sulla qualità o sulla quantità dell'occupazione o sulle condizioni di lavoro, salvo quanto previsto dalla lettera A) dell'art. 14.
E. Piani di manutenzione straordinaria
- Eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione.
F. Trasferimento di personale tecnico
- Eventuali necessità di temporaneo trasferimento di personale tecnico per l'avviamento di nuove strutture; gli eventuali problemi che potessero sorgere saranno esaminati congiuntamente al fine di dare una soluzione agli stessi.
Pari opportunità (Art. 75 bis)
Il terzo e il quarto comma dell'articolo vengono così sostituiti:
"Con l'intento di proseguire nella realizzazione degli obiettivi posti dalla normativa legislativa in materia di pari opportunità uomo donna sul lavoro e nell'ambito degli orientamenti di relazioni industriali esplicitati nella Premessa Politica, e riconoscendo altresì l'importanza di promuovere condizioni lavorative atte a garantire il rispetto della dignità delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro, le Parti convengono di istituire una Commissione nazionale ANIG per le Pari Opportunità costituita da tre rappresentanti delle aziende e da tre rappresentanti delle OO.SS.LL. FNLE - FLERICA - UILSP, che si riunirà con cadenza quadrimestrale, cui saranno attribuite le seguenti funzioni:
- dare continuità al lavoro svolto dall'Osservatorio ANIG, istituito ai sensi dell'art. 75 bis del CCNL 16-7-1991, al fine di consentire l'utilizzo delle esperienze acquisite;
- individuare e promuovere progetti di azioni positive che, tenendo conto degli assetti organizzativi e delle finalità delle aziende associate, si inseriscano nella continuità delle azioni precedentemente intraprese, apportando le innovazioni che potranno emergere anche attraverso il confronto con istituzioni e con esperienze di altre aziende italiane e straniere;
- seguire e verificare le varie fasi di realizzazione dei progetti stessi;
- analizzare l'andamento della presenza femminile nel settore ANIG individuando alcuni indici significativi - anche estrapolati dai rapporti biennali da inviare al Ministero del Lavoro - da aggiornare annualmente a cura delle aziende associate;
- individuare su aree territoriali, nel rispetto di quanto disciplinato dall'art. 14 CCNL ANIG 16-7-1991, Commissioni decentrate di Pari Opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della C.N.P.O. e alla individuazione e promozione di progetti finalizzati di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e da presentare alle Autorità competenti.
In fase di prima applicazione tali organismi verranno costituiti nell'ambito territoriale delle Regioni Lazio, Piemonte, Campania.
Le Parti si impegnano ad individuare i componenti della Commissione Nazionale entro il mese di maggio 1995.
Le riunioni della Commissione Nazionale Pari Opportunità si svolgeranno presso i locali dell'ANIG di Roma dove sarà inoltre disponibile il materiale di consultazione e di divulgazione per i rappresentanti della Commissione stessa.
L'accesso alle riunioni delle citate Commissioni sarà garantito nell'ambito della capienza di permessi sindacali retribuiti contrattualmente previsti".
Azioni sociali (Art. 77)
Il testo contrattuale è sostituito dal seguente:
"Le Parti - sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi - convengono sull'opportunità di adottare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le misure qui di seguito esposte nei confronti dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario e dei lavoratori che vengono a trovarsi in situazioni di bisogno degne di tutela sotto il profilo assistenziale.
1. Volontariato
A) Volontariato di solidarietà sociale - Le Parti si danno atto, anzitutto, che una realtà così complessa, qual è quella delle Associazioni volontarie di solidarietà sociale, di matrice sia laica che ecclesiale, offra loro certezza nei rapporti con la Società civile in un ruolo di complementarietà e non di alternativa nei confronti delle strutture pubbliche.
In tale ottica, le aziende associate all'ANIG, tenuto conto delle vigenti disposizioni normative e, compatibilmente con le esigenze organizzative, consentiranno ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni iscritte nei registri di cui all'art. 6 della Legge 11-8-1991, n. 266, di usufruire di norme di flessibilità di orario di lavoro e della turnazione previste dal contratto o dai vigenti accordi a livello locale. Si impegnano a valutare la concessione di aspettativa non superiore ad un anno (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti, nonché - ricorrendo ovviamente i presupposti contrattuali - l'effettuazione di lavoro part-time ovvero l'adozione di orari di lavoro individuali e ciò al fine di svolgere interventi rientranti nell'attività dell'Associazione o della cooperativa di solidarietà sociale a cui aderiscono.
Durante la suddetta aspettativa, il rapporto di lavoro s'intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda la decorrenza dell'anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Resta comunque ferma la facoltà delle aziende di richiedere agli interessati tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
B) Volontariato Protezione civile - Considerato che le Aziende associate all'ANIG gestiscono un servizio pubblico di primaria importanza e che devono prestare la loro collaborazione in caso di calamità, si precisa che:
1) allo scopo di assicurare all'organizzazione delle Aziende associate all'ANIG l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'Azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi.
2) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le aziende associate all'ANIG si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
C) Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - Le Aziende associate all'ANIG danno assicurazione che ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante (ai sensi degli artt. 31 e 32 della Legge 26/27 1987, n. 43), che intendono prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, potrà essere consentito di partecipare alle iniziative predette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi del punto 1 dell'art. 49 del CCNL di durata superiore a quella massima consentita da detta clausola contrattuale, ferme restando le esigenze del servizio.
Le aziende associate all'ANIG inoltre assicurano che, qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, provvederà ad equiparare a tutti gli effetti contrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
2. Portatori di handicap
Al primo comma, dopo la parola "vigenti" inserire: "ed in particolare della Legge n. 104/1992,".
I commi 2 e 3 rimangono invariati.
3. Malattie irreversibili o di lunga durata
Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere un congiunto o un parente di 1 grado purché convivente, che sia colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'Azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore dei permessi non retribuiti nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto.
4. Adozioni e affidamenti
Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento dei/lle bambini/e e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia che all'Estero, le Aziende si impegnano a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del Giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita come previsto dall'art. 49 del presente CCNL, ovvero periodi di effettuazione di orari flessibili individuali o periodi a part-time.
5. Tossicodipendenti
Idem.
6. Legge 5-6-1990, n. 135
Idem.
7. Lavoratori stranieri
Idem.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
(da integrare nella parte III, sezione seconda, del CCNL)
Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare all'ANIG la piattaforma rivendicativa in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del CCNL
L'ANIG darà riscontro entro 20 giorni dalla presentazione della piattaforma.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, in quanto tale periodo costituirà momento attivo di confronto per la soluzione delle tematiche trattate.
Dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto ovvero dopo tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva alla scadenza, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità ed i criteri specificatamente previsti nel Protocollo interconfederale 23-7-1993.
La violazione di quanto previsto al terzo comma comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Lettera tra le parti
In relazione alla stima e agli effetti dei trascinamenti prodotti dagli aumenti complessivi del presente contratto, preliminarmente valutati, salvo successiva verifica, nell'1,22% aggiuntivi, le Parti si danno atto della necessità di tenerne conto nei loro comportamenti contrattuali complessivi.
Per quanto concerne le indennità contrattate a livello aziendale che sono scadute o verranno a scadere entro l'anno 1995, gli aumenti concordati riguarderanno l'anno 1995 mentre non si darà luogo ad alcun adeguamento nel corso del 1996.
Lettera tra le parti
In relazione all'Accordo ANIG del 9-2-1993, in tema di rilevazione dei consumi, le Parti si impegnano entro il 31-5-1995 ad attuare la verifica delle risultanze delle sperimentazioni avviate, così come previsto nell'Accordo suddetto.
Protocollo Italgas per la gestione degli spostamenti e/o trasferimenti territoriali intergruppo
In considerazione della sempre maggiore importanza che acquisterà la capacità di rispondere, in termini di flessibilità organizzativa, strutturale e del lavoro, alle mutate esigenze del mercato anche attraverso trasferimenti e spostamenti degli addetti sul territorio
Il Gruppo Italgas
e le OO.SS. LL. FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL
in considerazione dell'obiettivo prioritario della difesa dei livelli qualitativi e quantitativi dell'occupazione,
qualora vi siano esigenze di flessibilità organizzative e strutturali che evidenzino necessità di spostamenti e/o trasferimenti degli addetti sul territorio, utilizzeranno le normative previste dal contratto di lavoro (Relazioni Industriali, Protocollo occupazione/orario, Artt. 14, 16 e 58 ter), al fine di contemperare al meglio le esigenze aziendali con quelle dei lavoratori.
Per favorire un positivo contributo di analisi e di conoscenza per la gestione dei fenomeni suddetti, le Parti convengono di istituire, per la vigenza contrattuale, uno specifico Osservatorio Nazionale.
A tale Osservatorio Nazionale l'Italgas fornirà due volte l'anno:
- il numero del personale interessato, le aree/livelli professionali coinvolti, le tipologie dei percorsi di spostamenti e/o trasferimenti territoriali riferiti all'anno precedente;
- le esigenze qualitative/quantitative inerenti agli spostamenti e/o trasferimenti territoriali tra le Aziende/Unità del Gruppo per l'anno in corso.
Fermo restando che competono al Gruppo Italgas eventuali compiti di segreteria e che l'Osservatorio potrà essere convocato a richiesta di una delle Parti, entro 3 mesi dalla stipula del CCNL, le Parti si incontreranno per definire composizione e modalità di funzionamento dello stesso.
Protocollo sul trattamento di ristorazione nel gruppo Italgas
Il giorno 4-5-1995 in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas in Via A. Torlonia, 15
Tra il Gruppo Italgas
e le OO.SS. LL. FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL
in materia di trattamento di ristorazione per i dipendenti del Gruppo Italgas, le Parti convengono quanto segue:
a) per le Unità del Gruppo a cui si applica l'accordo 1-2-1989, e successivo accordo 30-6-1991, punto d), sul trattamento di ristorazione, l'importo ivi previsto è fissato con decorrenza 1-5-1995 in Lire 9.150 (di cui lire 1.100 a carico del dipendente).
L'importo rimarrà invariato sino al 31-12-1996.
Restano invariate le vigenti modalità di erogazione.
b) Per tutte le altre Unità del Gruppo si provvederà ad adeguare gli importi secondo le intese vigenti a livello locale.
Nel corso del 1996 non si darà luogo ad alcun adeguamento.
Protocollo di ristorazione società Camuzzi
Il giorno 4-5-1995 in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas in Via A. Torlonia, 15
Tra la Società Camuzzi Gazometri spa
e le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL si è convenuto quanto segue:
fermo rimanendo tutto quanto stabilito in tema di ristorazione nell'accordo del 15-6-1993, il punto e) si intende così modificato e sostituito:
"Le Parti concordano che, con decorrenza 1-5-1995, la partecipazione aziendale per ogni buono pasto sarà elevata a L. 950 (novecentocinquanta) e la partecipazione del lavoratore sarà elevata di L. 150 (centocinquanta).
In tal modo il valore facciale di ogni singolo buono pasto sarà pari a L. 8.400 (ottomilaquattrocento).
Letto, confermato e sottoscritto.
Camuzzi Gazometri s.p.aAnigFnle-Flerica-Uilsp
Protocollo gruppo Italgas
Il giorno 4-5-1995 in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas in Via A. Torlonia, 15
Tra il Gruppo Italgas
e le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL, FLERICA - CISL, UILSP-UIL.
Si è convenuto quanto segue:
1. Le Parti si danno reciprocamente atto dell'opportunità di procedere al graduale riassetto delle iniziative assistenziali al fine di realizzare una omogeneizzazione delle stesse nell'ambito del Gruppo Italgas.
2. In relazione a quanto sopra Italgas dichiara la propria disponibilità ad erogare, per tutti i dipendenti del Gruppo Italgas che richiederanno l'iscrizione al F.I.S., il contributo di Lire 110.000 annue per dipendente.
3. Italgas riconferma, inoltre, la propria disponibilità ad avviare a livello di Grandi Esercizi/Aree/Società consociate incontri con le rispettive R.S.U per procedere alla razionalizzazione delle iniziative assistenziali/sociali, destinando una quota parte delle compensazioni ottenute all'incremento del contributo.
Note:
[1] Ad esempio Aree Italgas
[2] Ai fini del previsto assorbimento di tutte le semifestività in essere eccedenti il numero di due per la realizzazione della riduzione dell'orario di lavoro, sono da equipararsi a dette semifestività i giorni festivi in essere presso singole realtà locali eccedenti la spettanza contrattuale.
[3] 1994: 1.701 ore lavorabili;
1995: 1.685 ore lavorabili;
1996: 1.701 ore lavorabili;
1997: 1.685 ore lavorabili.
Appendice 2 - ACCORDO 16-5-1986 SUI "QUADRI"
Addì 16-5-1986, in Roma, Via Alessandro Torlonia 15
Tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas
e le OO.SS.LL.
viene concordato quanto segue.
Con riferimento alla Legge 13-5-1985, n. 190, le Parti concordano di individuare le "funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa" in quelle posizioni che siano chiamate a fornire apporti propositivi ed innovativi in relazione agli scopi suddetti e per le quali siano richiesti complessivamente, sia pure in vario grado i seguenti requisiti:
A) Preparazione (intendendosi come tale la combinazione di livello di istruzione ed esperienza richiesti):
- istruzione equivalente alla laurea ed esperienza adeguata alla piena responsabilità del contenuto della posizione e dei collegamenti con altre, oppure
- istruzione equivalente al diploma di scuola media superiore ed esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte importante di una intera funzione aziendale.
B) Managerialità (intendendosi come tale la combinazione di ampiezza e livello di differenziazione delle attività gestite, nonché di discrezionalità propositiva):
- gestione di attività affini tra loro e di ruoli strettamente omogenei (o attività specialistica in campo ristretto) con ampia discrezionalità di proporre metodi e tecniche di tipo funzionale, oppure
- gestione di più ruoli e/o più attività sufficientemente omogenei, o integrazione a livello concettuale di attività differenti, o attività specialistica in più campi, con discrezionalità di proporre metodi e tecniche operative.
C) Complessità (intendendosi come tale la combinazione di contesto esterno ed interno in cui la posizione è chiamata ad operare):
- contesto esterno fondamentalmente stabile e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi genericamente definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve-medio termine, oppure
- contesto esterno relativamente dinamico e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve termine.
D) Responsabilità (intendendosi come tale la combinazione di discrezionalità decisionale, di volumi di fatturato e/o di spesa influenzati, del tipo di influenza sui volumi stessi).
A parità di discrezionalità decisionale, il peso della posizione è direttamente proporzionale ai volumi ed al tipo di influenza esercitata: diretta, condivisa, indiretta.
Attribuzione della qualifica - L'attribuzione della qualifica di quadro è operata dalle Aziende, in sede di prima applicazione, sulla base di una verifica della rispondenza ai sopra citati criteri delle figure professionali attualmente inquadrate in AS, estendendo tale verifica a particolari figure professionali attualmente inquadrate in categoria A.
Sempre in fase di prima applicazione, le Aziende provvederanno a trasmettere alle OO.SS.LL. firmatarie del presente accordo, entro 30 gg. dalla firma dell'accordo, l'elenco delle posizioni di Quadro risultanti dall'applicazione dei criteri sopra indicati.
Trascorso un ulteriore periodo di 30 gg., onde consentire alle OO.SS.LL. una verifica dell'applicazione effettuata, e l'eventuale confronto sulla stessa, le Aziende provvederanno ad attribuire per iscritto la qualifica di Quadro a coloro che hanno occupato la posizione per almeno i sei mesi antecedenti la data di stipula del presente accordo.
In caso di occupazione della posizione da data successiva, verrà comunque comunicata all'occupante la qualifica della posizione, ma la stessa verrà attribuita alla persona al termine di un periodo di occupazione non superiore a sei mesi.
In caso di identificazione di nuove posizioni di Quadro conseguente a ristrutturazioni e/o modifiche dell'organizzazione di lavoro, le Aziende consegneranno alle OO.SS.LL., in occasione degli incontri previsti dall'art. 4 del CCNL, l'elenco delle posizioni stesse e verrà poi osservata la procedura prevista dal 2º e 3º comma del presente punto.
Trattamento normativo - Per quanto non espressamente disposto dal presente accordo, si fa rinvio al CCNL
Copertura di posizioni di quadro - Per il reperimento del personale da destinare alla copertura di posizioni di Quadro le Aziende, di norma, procederanno ad individuare i candidati nell'ambito dei lavoratori inquadrati nelle categorie AS od A.
Formazione - Oltre a mettere in atto programmi formativi generalizzati su temi di ampio respiro quali i cambiamenti tecnologici ed organizzativi, le Aziende cureranno l'individuazione delle aree di intervento formativo individuale al fine di migliorare le capacità gestionali e relazionali dei singoli nell'ambito della propria posizione e quindi la professionalità nel suo complesso.
Informazioni - Le Aziende informeranno i Quadri circa gli obiettivi aziendali che i Quadri dovranno concorrere a realizzare.
Innovazioni ed invenzioni - Con riferimento ai diritti di cui all'art. 4 della Legge 13-5-1985, n. 190, all'art. 2590 CC ed al RD 29-6-1939, n. 1127 e successive modifiche, le Parti convengono di istituire un collegio arbitrale permanente cui gli interessati potranno far ricorso per ottenere un'applicazione equitativa delle norme di Legge vigenti in materia di diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali.
Il collegio sarà composto di cinque arbitri, due designati dall'ANIG, due dalle OO.SS.LL. ed il quinto scelto, di comune accordo fra i primi quattro, tra professionisti o magistrati particolarmente esperti nel campo del diritto commerciale. Il collegio, inoltre, potrà, di volta in volta, avvalersi di consulenti tecnici, da esso nominati.
Misure di carattere retributivo - Ai Quadri verrà corrisposta, con decorrenza dalla data di attribuzione della qualifica, una indennità di funzione corrispondente ad un importo lordo mensile per 14 mensilità pari al 20% del minimo della categoria AS al 1-1-1987.
Tale indennità è valida agli effetti del Trattamento di Fine Rapporto.
Norma transitoria - Le Parti si danno reciprocamente atto di voler provvedere in sede di collazione del prossimo CCNL, al termine della fase sperimentale ed alla conseguente verifica fra le Parti, alla sostituzione della norma di cui all'art. 5 bis del CCNL 23-4-1985, con la presente normativa.
Appendice - ACCORDO 3-3-1987 TRA LA CO.N.P.I.GAS E LE OO.SS.LL.
In Roma, addi 3-3-1987
fra la CO.N.P.I.GAS (Consociazione Nazionale Piccole industrie del Gas)
e la F.U.L.G.A. (Federazione Unitaria Lavoratori Gas Acqua),
premesso che:
- la CO.N.P.I.GAS ha istituzionalmente lo scopo della tutela degli interessi delle Piccole Industrie del Gas;
- aderiscono quindi alla CO.N.P.I.GAS e sono da essa qui rappresentate Aziende che di norma non rientrano nel campo di applicazione stabilito dall'art. 35, primo e secondo cpv. della Legge 20-5-1970 n. 300;
dandosi le Parti reciprocamente atto che:
- è sempre stato auspicato dalle OO.SS. dei lavoratori un processo di parificazione retributiva a livello di settore per realizzare il quale sarebbe opportuno convogliare in un'unica sede le trattative per il rinnovo dei diversi contratti collettivi ora in vigore nel settore stesso;
- tale ipotesi non può però prescindere dalla necessità di assicurare alle Aziende, che per atto di concessione amministrativa distribuiscono gas alla cittadinanza, quelle condizioni di piena efficienza, sicurezza ed economicità gestionale volute e già affermate dalle Parti nel primo cpv. della premessa politica del vigente CCNL;
- si dovrà pertanto tener conto, in quella sede, delle diverse realtà organizzative esistenti nel settore ed attraverso le quali tale attività viene esercitata;
- assumono particolare rilievo, a questi fini ed a questi effetti, taluni istituti contrattuali: appalti, reperibilità, diritti di informazione, mobilità, rappresentanza sindacale, per i quali sussiste la necessità di assicurare alle Piccole Industrie del Gas qui rappresentate distinzioni normative che tengano obiettivamente conto delle loro esigenze funzionali ed organizzative;
si conviene quanto segue:
1) la CO.N.P.I.GAS dichiara di aderire all'ipotesi che, fermo restando le rispettive autonomie contrattuali, le trattative per il rinnovo del vigente CCNL vengano convogliate in un'unica sede (A.N.I.G.);
2) la F.U.L.G.A. si dichiara anch'essa ed al riguardo d'accordo;
3) le intese in quella sede raggiunte andranno quindi a costituire, in un unico testo normativo, il nuovo CCNL per i lavoratori dipendenti dalle Aziende che per atto di concessione amministrativa distribuiscono gas alla cittadinanza e che dovrà pertanto riportare, come clausole particolari, le distinzioni normative che, per quanto riguarda i predetti istituti, verranno stabilite in favore delle Piccole Industrie del Gas qui rappresentate, confermandosi per tali, a questi effetti, le Aziende non rientranti nel campo di applicazione stabilito dall'art. 35, cpv. 1 e 2 della Legge 20-5-1970 n. 300;
4) la CO.N.P.I.GAS inoltrerà all'A.N.I.G. copia del presente Verbale di Accordo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Appendice 4 - ACCORDO DI RINNOVO 17-10-1988 DEL CCNL
Protocollo elemento variabile della retribuzione
Il giorno ____
tra ____
e ______
si è convenuto quanto segue:
A/1 - Al personale in servizio alla data del presente accordo l'assegno retributivo mensile precedentemente corrisposto (ex art. 15 del CCNL 23-4-1985) viene trasferito nel monte aumenti periodici di anzianità.
A/2 - A decorrere dalla data del presente accordo il compenso lordo mensile corrisposto annualmente agli ex dipendenti cessati dal servizio entro il 30-7-1980 ed ai loro superstiti, viene congelato in misura pari agli importi ad oggi individualmente percepiti.
B/1 - L'importo di cui all'art. 15 del vigente contratto (EVR) seguirà le variazioni, in più o in meno, del valore della tariffa (espresso in Lit/Mcal) per usi "domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda" corrispondente al più basso livello del grado di sviluppo (K) fissato dal CIP in sede di emissione del provvedimento "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana".
B/2 - Il valore della tariffa (To) cui si farà riferimento per le successive variazioni (Ti) è quello fissato dal CIP nel provvedimento "metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana" n. 22/1987 del 2-7-1987.
B/3 - L'importo dell'EVR verrà ricalcolato ad ogni provvedimento CIP "Metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana" secondo le seguenti formule:
(Ti-To) deve essere > 1
(Ti-To) x L. 1.000 = EVR ricalcolato da corrispondere
B/4 - La prima applicazione decorrerà dal mese in cui verrà emanato il provvedimento CIP "metodo per la determinazione e la revisione delle tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana" successivo alla data della firma del presente accordo.
Resta inteso tra le Parti che tale decorrenza non potrà comunque essere anteriore al mese di gennaio 1989.
Il presente accordo annulla e sostituisce l'accordo ANIG/FULGA del 26-7-1979 istitutivo dell'A.R.M.
Lettera alle OO.SS.LL. - Con la presente l'ANIG conferma l'intesa verbale, relativa al personale in servizio in alla data dell'accordo raggiunto il 24-9-1988, in base al quale l'importo di L. 49.000, già corrisposto a titolo di Assegno Retributivo Mensile e trasferito nel monte aumenti periodici di anzianità, verrà escluso dal computo del tetto massimo (36% o 84% della base di calcolo) stabilito per detto istituto.
Appendice 5 - ACCORDO DI RINNOVO 17-10-1988 DEL CCNL
Protocollo d'intesa sul premio di produttività
Le Parti ribadiscono la convinzione che un sempre maggiore coinvolgimento di tutto il personale sull'andamento produttivo è fondamentale per il conseguimento degli obiettivi aziendali (preventivamente ed opportunamente illustrati) e convengono che un premio legato alle variazioni di produttività del lavoro può rappresentare un elemento significativo per la realizzazione di tale coinvolgimento.
A. La discussione sulle problematiche relative alla individuazione di fattori che misurino in termini oggettivi le variazioni di produttività del lavoro effettivamente conseguite e che nel contempo siano accertabili, di agevole gestione e di generale riscontro ha evidenziato la complessità del tema e la conseguente impossibilità di pervenire nel corso del presente rinnovo contrattuale ad una definizione dell'istituto, stante anche la mancanza di riferimenti consolidati e la non omogenea situazione delle realtà aziendali del settore.
Si conviene pertanto di costituire una commissione paritetica composta da 3 (tre) rappresentanti delle OO.SS. e da 3 (tre) rappresentanti dell'ANIG che nell'arco della vigenza contrattuale ricerchi e proponga:
a) il fattore od i fattori economico/i, misurabili ed accertabili in maniera inequivocabile, al verificarsi del quale/i sarà determinato il "monte premio" da mettere a disposizione come Premio di Produttività;
b) i parametri, correlati con gli obiettivi aziendali e legati alle variazioni di produttività del lavoro, misurabili ed accertabili in maniera inequivocabile, al verificarsi dei quali il "monte premio" sopra stabilito sarà erogato;
c) le modalità di corresponsione del Premio di Produttività a livello di Gruppo/Azienda/Area, fermo restando che tale corresponsione sarà una tantum e parametrata per categoria di appartenenza.
B. In via sperimentale, per la vigenza contrattuale, le Parti concordano di istituire un "Premio di Produttività" il cui meccanismo di applicazione è riportato nell'allegato.
Allegato al protocollo d'intesa "premio di produttività"
Fase 1 - Determinazione del monte premio da mettere a disposizione:
lire 620.000 medie lorde per dipendente.
Fase 2 - Verifica a livello di Gruppo/Azienda/Area della esistenza delle condizioni necessarie ma non sufficienti per la erogazione;
- Fatturato gas (n) > Fatturato gas (n - 1);
- n. utenti (n) > n. utenti (n - 1)
dove n è il periodo di riferimento.
Fase 3 - Determinazione della quota da erogare a livello ANIG e di quella da erogare a livello LOCALE;
a) 50% del monte premio di cui alla Fase 1 a livello ANIG;
b) 50% del monte premio di cui alla Fase 1 a livello LOCALE.
Fase 4 - Determinazione, mediante contrattazione a livello di Gruppo/Azienda/Area, degli indici di produttività del lavoro necessari al calcolo del riproporzionamento del premio da erogare localmente di cui al punto b), Fase 3.
In assenza di accordo a livello locale la definizione sarà concordata a livello nazionale.
Modalità applicative - a) Entro il mese di dicembre 1988 a livello di Gruppo/Azienda/Area verranno individuati n. 3 indici di produttività del lavoro di cui almeno 2 dovranno essere scelti tra i seguenti:
(omissis)
Il terzo indice, qualora venga individuato localmente, deve avere caratteristiche simili (produttività del lavoro) a quelli sopra elencati e non deve avere diretta correlazione con gli stessi.
Laddove particolari situazioni locali rendano difficoltoso fare riferimento agli indici suddetti, le Parti potranno concordare indici di produttività diversi, fermi restando: il loro numero, le caratteristiche di cui al comma precedente e la necessità di fissazione dei campi di variabilità come al successivo Punto b).
b) Il monte premio locale sarà riproporzionato in base alle variazioni di ognuno dei 3 indici individuati rispetto ai periodi di riferimento secondo i coefficienti esposti nella tabella seguente:
(omissis)
dove:
- "a" e "b" sono le variazioni % dei vari indici rispetto al periodo precedente;
- "a" e "b" sono da definirsi a livello di Gruppo/Azienda/Area.
In particolare il valore "a" farà riferimento agli obiettivi di budget.
Fase 5 - Modalità di corresponsione:
a) I monte premi (ANIG e LOCALE) determinati come sopra saranno corrisposti in forma una tantum, parametrati con riferimento alla scala in vigore al momento della erogazione, nei tempi e per i periodi di riferimento di seguito indicati:
a1) Il monte premio a livello ANIG di cui alla FASE 3, punto a), sarà corrisposto al personale in forza alla data del 28-2-1989 ed in servizio nel periodo di riferimento 1-1-1988 - 31-12-1988 ed erogato unitamente alle competenze del mese di marzo 1989.
a2) Il monte premio a livello LOCALE di cui alla FASE 3, punto b), sarà corrisposto al personale in forza alla data del 28-2-1990 ed in servizio nel periodo di riferimento 1-1-1989 - 31-12-1989 ed erogato unitamente alle competenze del mese di marzo 1990.
b) saranno corretti secondo il rapporto:
ore lavorate individuali [2] |
|
| [1] |
ore lavorabili [2] |
|
c) saranno considerati utili ai soli fini del TFR;
d) al personale cessato dal servizio dopo la firma del presente accordo, ma prima delle suindicate date di erogazione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, i monte premi di cui sopra saranno corrisposti in dodicesimi relativi ai mesi di servizio prestati nei relativi periodi di riferimento (senza tenere conto, per il monte premio LOCALE, dei relativi riproporzionamenti).
Lettera alle OO.SS. - In relazione al protocollo d'intesa sul premio di produttività, si precisa che, ai fini della Fase 5, punto b) nota [1], le ore per permesso sindacale saranno considerate, nei limiti dei monti ore previsti dall'art. 45 del CCNL, alla stessa stregua delle assenze obbligatorie per maternità ed infortuni sul lavoro.
Note:
[1] Denominatore: ore teoriche lavorabili meno ferie, PRF, festività infrasettimanali, semifestività.
Si assumono i seguenti valori:
1988: 1.724 ore
1989: 1.716 ore
Numeratore: valore del denominatore meno le assenze per qualunque altro motivo (ad eccezione di: assenze obbligatorie per maternità ed infortunio sul lavoro).
[2] Relative al periodo di riferimento.
L'anno 1989, il giorno 14 giugno, in Roma, presso l'Associazione Nazionale Industriali Gas, in Via Alessandro Torlonia n. 15,
Tra l'Associazione Nazionale Industriali Gas
e la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL, la UILSP-UIL
viene concordato che, al personale della "Piccola Distribuzione" - ove non siano già stati raggiunti in sede locale gli accordi relativi - l'erogazione della seconda tranche del Premio di Produttività di cui al CCNL 17-10-1988, pari a L. 310.000 lorde medie, avverrà con gli stessi criteri con cui si è proceduto alla erogazione della prima tranche. Tale importo verrà parametrato per ciascuna categoria di inquadramento secondo la seguente tabella:
Par. | Cat. | Lire |
265 | Q | 499.000 |
265 | AS | 499.000 |
230 | A | 433.000 |
205 | BS | 386.000 |
181 | B1 | 341.000 |
166 | B2S | 313.000 |
152 | B2 | 286.000 |
131 | CS | 247.000 |
116 | C1 | 218.000 |
100 | C2 | 188.000 |
Per l'erogazione della quota devono essere soddisfatte le condizioni indicate nella FASE 2 e nella FASE 5.a2) e b) dell'allegato al Protocollo d'Intesa sul "Premio di Produttività", e più precisamente:
l'erogazione è subordinata alla condizione congiunta che:
- il fatturato gas 1989 (espresso in lire) sia stato superiore al fatturato gas 1988;
- il numero degli utenti 1989 sia stato superiore al numero degli utenti 1988.
Letto, confermato e sottoscritto.
FNLE-FLERICA-UILSP
A.N.I.G.
Appendice 7 - ACCORDO 28-3-1990 SU ORARIO DI LAVORO, VIDEOTERMINALI E REPERIBILITÀ
Orario di lavoro
A seguito degli incontri di verifica le Parti, ponendosi in un'ottica di sviluppo delle intese raggiunte con il rinnovo del CCNL 17-10-1988 e nell'intento di salvaguardare gli obiettivi congiuntamente riconosciuti di recupero di efficienza e di miglioramento della qualità del servizio, riconfermano che, a decorrere dal 1-3-1990, verrà attuata la prevista riduzione a 38,5 ore settimanali dell'orario di lavoro secondo le modalità che saranno individuate a livello locale con la seguente scala di priorità:
1) riduzione ripartita sui giorni lavorativi della settimana;
2) concentrazione della riduzione in giornate di chiusura collettiva;
3) programmazione di flessibilità anche stagionali.
Le Parti si dichiarano disponibili, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, ad affrontare la revisione complessiva di tutti gli istituti che concorrono a determinare l'effettiva durata della prestazione lavorativa al fine di realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa uguale per tutti i lavoratori del settore.
Videoterminali
Premesso che:
- la Commissione tecnica paritetica costituita ai sensi del protocollo al CCNL ANIG 17-10-1988 ha espletato il suo mandato elaborando l'allegato documento tecnico che formula una serie di indicazioni finalizzate alla definizione delle condizioni ottimali di lavoro a VDT dell'ergonomia e della formazione;
- il Consiglio delle Comunità Economiche Europee ha recentemente emanato una Direttiva relativa alle "prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali" non ancora recepita dall'ordinamento italiano con Legge;
le Parti convengono di introdurre gradualmente un'iniziativa finalizzata alla sorveglianza sanitaria per il personale che, nell'espletamento della sua attività professionale, utilizzi regolarmente in modo sistematico ed abituale il videoterminale purché con applicazione almeno al 50% dell'attività globale.
Tale iniziativa consisterà in visite mediche ergoftalmologiche effettuate con cadenza triennale da strutture pubbliche competenti.
Per coloro che saranno adibiti da oggi in poi ad utilizzare sistematicamente il videoterminale con applicazione almeno del 50% della loro attività globale, sarà effettuato un esame appropriato della vista prima dell'inizio di tale attività.
Convengono altresì di promuovere la diffusione a livello locale delle indicazioni contenute nel documento della Commissione tecnica paritetica al fine di favorire il realizzarsi delle condizioni ottimali di lavoro a videoterminale.
Le Parti si danno reciprocamente atto che l'attività del lavoratore, che utilizzi regolarmente durante un periodo significativo del suo lavoro normale, un'attrezzatura munita di videoterminale, continui ad essere concepita in modo che il lavoro quotidiano sia periodicamente interrotto anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione, così da ridurre l'onere del lavoro su videoterminale; in tale contesto le lavoratrici in accertato stato di gravidanza, potranno richiedere alle aziende di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
Allegato
Commissione tecnica paritetica videoterminali ex protocollo CCNL ANIG 17-10-1988
1. Composizione della commissione
ANIG:
OO.SS.: FNLE, FLERICA, UILSP
2. Premessa
I lavori della Commissione sono stati avviati il 3-3-1989 e si sono conclusi il 24-11-1989.
La metodologia seguita ha previsto lo studio dello scenario esterno (studi scientifici, intervento di esperti, stato della normativa, ecc.) e la valutazione delle esperienze già maturate nell'ambito di alcune aziende ANIG.
Si sono tenute in considerazione le differenze esistenti riguardo alle applicazioni tecnologiche presenti nelle varie aziende ed alle valenze delle problematiche che ne conseguono.
In assenza di una specifica normativa nazionale e sovranazionale che disciplini il lavoro su unità videoterminali e di precise linee guida tecnico-pratiche rivolte agli operatori, la Commissione ha esaminato i profili dell'ambiente di lavoro, dell'ergonomia e della formazione, formulando una serie di raccomandazioni finalizzate alla definizione delle condizioni di lavoro ottimali per il personale chiamato ad operare su videoterminali.
Tali raccomandazioni potranno essere suscettibili di ampliamento e perfezionamento alla luce delle innovazioni tecniche e delle disposizioni legislative che accompagneranno la diffusione di questo strumento sempre più presente nei luoghi di lavoro.
I successivi punti 2 e 3 contengono tutti i temi su cui i membri della Commissione hanno espresso un orientamento comune.
3. Definizioni
Si intende per "videoterminale" una macchina a base informatica con schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal procedimento di visualizzazione.
Sono pertanto esclusi a titolo esemplificativo:
- i sistemi portatili quando non vengano usati in modo rilevante in un posto di lavoro;
- le macchine calcolatrici e registratori di cassa;
- le macchine da scrivere "a finestra".
Si intende per "posto di lavoro" l'insieme comprendente l'unità videoterminale, eventuali apparecchiature connesse, nonché l'ambiente di lavoro circostante.
4.1 Fattori ambientali
Illuminazione
Obiettivo: realizzare un'illuminazione ottimale al fine di evitare i fenomeni di abbagliamento e limitare i problemi di accomodamento visivo.
I parametri di riferimento sono:
a) illuminamento da 200 a 500 Lux, uniformemente distribuito, e all'interno di questo intervallo, in funzione del tipo di attività svolta;
b) i rapporti di luminanza (contrasto della luminosità delle superfici rispetto allo schermo) ottimali sono:
1: 3 nel campo visivo centrale
1: 10 nel campo visivo periferico
c) fattori di riflessione:
Soffitto: > 0.6
Pareti: 0.4-0.6
Pavimento: < 0.4
d) illuminazione artificiale con ottica antiriflesso:
e) criteri di posizionamento del VDT:
- né davanti né dietro lo schermo video ci devono essere delle finestre o fonti di luce artificiale non schermate;
- la direzione dello sguardo operatore-schermo deve trovarsi possibilmente parallela alle finestre;
- i VDT si devono disporre il più lontano possibile dalle finestre;
- tutte le finestre devono avere tende interne orientabili di colore neutro;
- l'illuminazione artificiale deve essere preferibilmente a file parallele alle finestre.
Microclima
Premessa: relativamente agli aspetti microclimatici del posto di lavoro per VDT non vengono evidenziate condizioni particolari tali da presentare differenze rispetto ad un normale posto di lavoro per addetti a mansioni di tipo impiegatizio.
Si ritiene utile precisare alcune indicazioni e valori ottimali al fine di assicurare le migliori condizioni di temperatura ed umidità, senza generare correnti d'aria:
- TEC: 19 - 24ºC estivo
17 - 22ºC invernale
- umidità: 30%*70% con obiettivo di rimanere nell'intervallo ottimale 40-60%
= velocità dell'aria:
< = 0,4 m/sec
< = 0,02 m/sec presso il posto di lavoro al VDT
- installazione di VDT a basso consumo energetico, per diminuire la produzione di calore;
- evitare di dirigere il calore emesso dai VDT sugli operatori (usando convogliatori o simili accorgimenti);
- limitare il numero di apparecchiature VDT nel locale, e ripartirle su tutta la superficie.
Rumore
In attesa che venga emanata una legislazione specifica in materia, verranno adottate misure tali che il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non perturbi l'attenzione e la comunicazione verbale.
4.2 Fattori ergonomici
Unità video
- dimensioni contenute rispetto alle dimensioni dello schermo;
- schermo antiriflesso con spessore maggiore di 1,5 cm;
- regolazione di luminosità e contrasto;
- matrice di punti del carattere almeno 79;
- colore dei fosfori per video monocromatici verde, ambra (giallo), bianco su fondo scuro;
- video orientabile ad almeno 88º - 105º, rispetto all'asse orizzontale per realizzare condizioni di osservazione di 15º - 20º al di sotto dell'asse visivo dell'operatore;
- distanza di 60-80 cm tra operatore e video;
- mobile di colore chiaro antiriflesso;
- eventuali certificazioni a garanzia del rispetto delle norme ergonomiche esistenti a livello internazionale.
Tastiera
- separata dal video;
- materiale antiriflesso di colore chiaro;
- tasti insensibili alle doppie pressioni, dotati di reazione tattile, superficie concava e basso profilo;
- pressione di immissione di 40-100 gr ed escursione 2-4 mm;
- dimensioni contenute, spessore del fronte inferiore ai 3 cm;
- supporti antiscivolo;
- eventuale inclinazione regolabile.
Stampante
- mobile di colore chiaro antiriflesso;
- eventuali certificazioni a garanzia del rispetto delle norme ergonomiche esistenti a livello internazionale.
Arredi
- tavolo con piano d'appoggio regolabile in altezza nel campo 68-82 cm;
- sostegno verticale del tavolo arretrato di circa 35-40 cm rispetto al fronte per consentire all'operatore la massima libertà di movimento;
- spessore del piano di lavoro di circa 3 cm;
- superficie antiriflesso, preferibilmente di colore chiaro e di tipo "millepunti";
struttura perimetrale arrotondata anche sugli spigoli;
- dimensioni raccomandate:
- 8090 cm con piano tastiera separato per attività prevalente al VDT e senza cassettiera;
- 16090 cm con cassettiera mobile nel caso di scrivania con VDT;
- 12090 cm per applicazioni particolari che prevedono la digitazione e la frequente consultazione di tabulati relativi all'attività su VDT;
- sedia a cinque razze, rivestita in tessuto traspirante di tipo ruvido e tinta pastello;
- piano d'appoggio anatomico e regolabile in altezza tra 40-54 cm, con dimensioni della seduta di circa 4040 cm, inclinazione anteroposteriore 3º-5º;
- sostegno della regione pelvica con poggiaschiena di almeno 21 cm di altezza e regolabile, con inclinazione 5º-15º sulla verticale;
- sostegno porta-documenti regolabile per quelle attività che lo richiedano;
- dispositivi ed accessori specifici da adottare a fronte di particolari esigenze.
4.3 Formazione
Ogni lavoratore adibito ad un'attività che comporta l'uso di VDT deve ricevere una formazione adeguata da personale qualificato prima di iniziare tale tipo di lavoro attraverso:
- nozioni generali di informatica;
- conoscenza degli strumenti informatici utilizzati in termini di hardware e software;
- nozioni generali sul sistema informativo.
Ove vi siano innovazioni nelle applicazioni utilizzate sarà indispensabile avviare processi formativi con personale qualificato per tutti gli addetti interessati, in modo da permettere una formazione omogenea e completa.
I lavoratori dovranno ricevere informazioni attraverso i supporti didattici che nelle varie realtà si rileveranno più idonei, circa le azioni di ordine ergonomico che ogni addetto potrà realizzare per ottenere condizioni di benessere ottimali sul posto di lavoro a VDT (rifacendosi alle indicazioni di massima di cui all'allegato tecnico).
Inoltre, i lavoratori dovranno usufruire di strumenti necessari al superamento di eventuali situazioni di "panne" attraverso supporti consoni ai destinatari/utenti ed alla materia trattata.
Roma, 24-11-1989
Allegato tecnico
Uso ergonomico del "posto di lavoro con unità videoterminale"
L'ergonomica progettazione del posto di lavoro con videoterminale non è sufficiente a creare le condizioni di lavoro ottimali se gli elementi che lo costituiscono (video ed arredi) non vengono usati correttamente.
Si ritiene opportuno pertanto osservare le seguenti indicazioni di massima:
- Curare il mantenimento di una corretta posizione del capo ed in particolare (v. Fig. 1):
- testa in posizione normale;
- parte superiore del torace orientata verso l'esterno;
- angolo di circa 90º tra avambraccio ed omero. Omero quasi verticale. Bacino orientato verso l'interno;
- piedi appoggiati di piatto sul pavimento per evitare pressioni sul femore.
- Cambiare spesso posizione evitando posture fisse per lunghi periodi della giornata.
Figura 1
(omissis)
- Posizionare l'unità video in modo che lo sguardo cada perpendicolarmente sullo schermo con un angolo di 15º-20º circa sotto la linea orizzontale, ovvero in modo che lo schermo si trovi a livello degli occhi o Leggermente al di sotto
- Osservare la distanza occhio-schermo.
- Regolare la luminosità ed il contrasto dei caratteri con lo sfondo dello schermo, in modo da ottenere una leggibilità soddisfacente.
- Evitare uno sfondo dello schermo troppo scuro.
- Prestare importanza al colore dei caratteri: buona prova danno anzitutto i caratteri bianchi, giallo scuro (ambra) e verdi.
Figura 2
(omissis)
Reperibilità
L'ANIG conferma che sono in corso le ricerche/attuazioni delle soluzioni tecnologiche, già delineate in precedenti incontri, atte a rendere più agevole lo svolgimento del servizio del reperibile, nonché ad aumentare i livelli di affidabilità in essere.
Tenendo conto degli investimenti in gioco l'ANIG si impegna a fornire alle OO.SS. entro giugno 1990 - pur nelle difficoltà legate ai vincoli autorizzativi (Ministero PP. TT., Ministero degli Interni, SIP, ecc.) - un quadro riassuntivo sullo stato di avanzamento dell'attuazione di quanto predetto anche in relazione ai riflessi sui lavoratori.
L'ANIG conferma che nella fase di sperimentazione le attuazioni conseguenti saranno oggetto di informazione a livello locale.
Appendice 8 - ACCORDO 16-11-1990 SUL PREMIO DI PRODUTTIVITÀ 1990
Nell'ambito delle considerazioni che portarono all'introduzione nel rinnovo del contratto ANIG 17-10-1988 dell'istituto denominato "Premio di Produttività" per gli anni 1988 e 1989, le Parti - a fronte dell'esperienza pregressa ed in attesa di quanto la Commissione paritetica di cui all'Art. 36 vigente CCNL proporrà - concordano di dar corso anche per l'anno 1990 ad un analogo meccanismo.
Pertanto, in via sperimentale, a livello ANIG, viene messo a disposizione per l'anno 1990 il monte premio di L. 310.000 medie lorde per dipendente.
Il monte premio di cui sopra sarà corrisposto in forma una tantum, al personale in forza alla data del 31-3-1991 ed in servizio nel periodo di riferimento 1-1-1990 - 31-12-1990 ed erogato unitamente alle competenze del mese di aprile 1991 secondo l'allegato 1.
Il monte premio sarà corretto secondo il rapporto:
ore lavorate individuali [1] |
|
| (1) (v. all. 2) |
ore lavorabili [1] |
|
Il monte premio sarà considerato utile ai soli fini del TFR
Al personale cessato dal servizio dopo la firma del presente accordo, ma prima della suindicata data di erogazione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro il monte premio di cui sopra sarà corrisposto in dodicesimi relativi ai mesi di servizio prestati nel suddetto periodo di riferimento.
Le Parti si danno reciprocamente atto che:
- il contesto esterno che si presenta in questi primi anni '90 impone una valutazione attenta dei fattori che andranno a determinare la competitività delle Aziende, la flessibilità organizzativa, la professionalità degli addetti, la qualità del servizio;
- il presente accordo - oltre a rappresentare una reciproca disponibilità per le prossime scadenze - si determina in ordine agli affidamenti delle Parti circa la gradualità e la compatibilità dei costi nei futuri istituti contrattuali che si andranno a realizzare.
ANIG, 16-11-1990
Allegato 1
Cat | Lire |
Q | 517.000 |
AS | 504.000 |
A | 444.000 |
BS | 393.000 |
B1 | 348.000 |
B2 S | 320.000 |
B2 | 291.000 |
CS | 250.000 |
C1 | 222.000 |
C2 | 188.000 |
Allegato 2
(1) Denominatore: ore teoriche lavorabili meno ferie, permessi retribuiti ex festività, festività infrasettimanali, semifestività. Si assumono i seguenti valori:
1990: 1.709 ore
Numeratore: valore del denominatore meno le assenze per qualunque altro motivo (ad eccezione però delle assenze obbligatorie per maternità od infortunio sul lavoro).
Le ore per permesso sindacale saranno considerate, nei limiti dei monti ore previsti dall'art. 45 del CCNL 23-4-1985, alla stessa stregua delle assenze obbligatorie per maternità ed infortuni sul lavoro.
Note: [1] Relative al periodo di riferimento
Il 27-3-1991, presso la sede della Commissione di Garanzia in Roma, Via dei Villini n. 15, hanno concordato, in adempimento del disposto dell'art. 2, comma 2, Legge 146/1990, di assicurare, nell'esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste nel testo allegato, che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del presente verbale.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato al verbale di Accordo 27-3-1991
Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della Legge
Le Parti, in relazione all'art. 1,punto 2, lettera a) ed art. 2 Legge 12-6-1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della Legge) ed in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE - FLERICA - UILSP, concordano sulla necessità di individuare, in caso di sciopero, le prestazioni indispensabili per la sicurezza dei servizi erogati dalle aziende, dei cittadini e degli utenti.
Premesso che la Legge afferma il diritto per ogni lavoratore di esercitare il godimento del diritto di sciopero, e che questo va opportunamente contemperato con quello volto a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, nella fattispecie la sicurezza dei cittadini e degli utenti, fra ANIG e FNLE - FLERICA -UILSP si conviene quanto segue:
a) la sicurezza degli impianti di adduzione e produzione e di distribuzione dei servizi tecnologici a rete va garantita, durante l'astensione dal lavoro, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi e domenicali nelle stesse misure quantitative e nelle stesse tipologie professionali;
b) i criteri per l'individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti, in sede di prima applicazione, a livello aziendale e/o di esercizio fra le Parti, entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo;
c) resta inteso che, in caso di mancato accordo in sede aziendale e/o di esercizio, sono garantite le prestazioni indispensabili come sopra determinate, con le modalità vigenti (comprese reperibilità e/o pronto intervento) nei giorni festivi e domenicali.
Codice di comportamento sindacale - In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della Legge n.146 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso minimo non inferiore a dieci giorni, ad eccezione di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture sindacali FNLE-FLERICA-UILSP, singolarmente o unitariamente.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata in vigore della Legge 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali e/o di esercizio mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero.
Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di Categoria al corrispondente livello sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
La revoca dello sciopero compete alla struttura dichiarante.
Le strutture delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP si impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
- la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
- la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei giorni di votazione e scrutinio;
- la settimana di Ferragosto.
Inoltre, scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali o calamità naturali.
Della proclamazione di sciopero e delle relative motivazioni saranno tempestivamente informati gli utenti ed i cittadini. Ogni proclamazione di sciopero dovrà contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro.
Codice di comportamento datoriale - L'ANIG e le Aziende da essa rappresentate si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e della relativa riattivazione.
L'ANIG si assume l'onere, per le Aziende che usufruiscono del servizio sindacale dell'Associazione e ne adottano il contratto, di comunicare alle Aziende stesse le proclamazioni di scioperi indetti dalle strutture nazionali delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP e CGIL-CISL-UIL e le eventuali revoche. Le OO.SS. FNLE-FLERICA-UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore ad undici giorni lavorativi.
L'ANIG si impegna a non affidare all'esterno lavori, inerenti il ciclo produttivo aziendale, sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero e non aventi conseguenze sull'erogazione del servizio all'utenza.
Norme sanzionatorie - In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti a) b) e c) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'art. 50 del CCNL 17-10-1988.
Disposizioni finali - Il presente accordo attuativo della Legge 146/90 diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente CCNL ed a richiesta di una delle Parti potrà essere riverificato a far data dal 1-4-1992.
Appendice 10 - ACCORDO 5-4-1991 DELLA COMMISSIONE TECNICA PARITETICA SULLE CLASSIFICAZIONI
Il giorno 5-4-1991 in Roma, presso la sede dell'ANIG, la Commissione Tecnica Paritetica sulle Classificazioni, prevista dall'articolo 10 CCNL ANIG 17-10-1988, ha acquisito agli atti la metodologia, i parametri valutativi ed i profili professionali delle Aree Tecnica, Commerciale, Amministrativa, Utenza e Staff riportate nell'allegato A) del presente Testo Unico.
ANIG
OO.SS.
(FNLE-FLERICA-UILSP)
Appendice 11 - ACCORDO 9-2-1993 IN TEMA DI RILEVAZIONE DEI CONSUMI
Il giorno 9-2-1993 in Roma presso la sede ANIG via A. Torlonia, 15
Tra l'ANIG rappresentata da:
e le OO.SS.LL. FNLE/CGIL, FLERICA/CISL, UILSP/UIL
si è convenuto quanto segue.
La Commissione Tecnica Paritetica di cui all'art. 10 del CCNL ANIG 17-10-1988 (richiamata nella lettera alle OO.SS.LL. in calce all'art. 10 del CCNL ANIG 16-7-1991) al termine di una prima serie di incontri di studio sulla tematica relativa alla rilevazione dei consumi rileva l'opportunità di procedere alla sperimentazione - in alcune realtà aziendali significative - di modalità di rilevazione dei consumi differenti da quelle in essere.
Tali sperimentazioni sono da realizzarsi sia attraverso l'impiego delle attuali figure professionali inserite nell'ambito dell'organizzazione del lavoro delle Aziende - intervenendo sull'attuale sistema di rilevazione dei consumi rispetto a quantità del servizio reso, qualità del servizio all'utente e diversificazione degli orari - sia con l'affidamento a terzi dell'attività suddetta.
Le iniziative di sperimentazione, al di là delle forme e dei tempi attuativi, dovranno comunque essere organizzate in modo da soddisfare gli intendimenti esplicitati in tema di Qualità del Servizio.
Le Parti si pongono come obiettivo la definizione di una nuova organizzazione dell'attività di rilevazione dei consumi che, facendo proprie le risultanze delle sperimentazioni effettuate, ne recepisca i valori quantitativi e qualitativi.
I lavori della Commissione Tecnica Paritetica proseguiranno al fine di garantire il corretto svolgimento delle iniziative di sperimentazione avviate anche attraverso momenti di monitoraggio.
Letto, confermato e sottoscritto.
Modalità di attuazione
Con riferimento al suddetto Verbale di Accordo ANIG del 9-2-1993 le Parti convengono di realizzare nell'ambito di alcune Aziende/Unità del Gruppo Italgas e della Camuzzi Gazometri - da definirsi con accordi a livello locale - delle iniziative di sperimentazione di Modalità di rilevazione dei consumi differenti dalle attuali - ferme restando le attuali modalità di fatturazione - mediante:
- l'individuazione, per le attuali figure professionali adibite all'attività di rilevazione dei consumi, di orari sfalsati e/o differenti modelli organizzativi;
- l'affidamento a terzi dell'attività di rilevazione dei consumi.
1. Le Unità aziendali interessate dalle sperimentazioni sono individuate tra:
a) Aree urbane ad alta/media densità di utenza;
b) Aree Periferiche.
In particolare le unità di cui alla lettera a) sono:
- Italgas - Esercizio di Torino;
- Italgas sud - Esercizio di Messina;
- Fiorentina gas;
- Camuzzi Gazometri - Esercizio di Piacenza.
La realtà di cui alla lett. b) è Italgas Arcen.
Le modalità di realizzazione delle sperimentazioni nelle Unità sopra elencate sono, a titolo indicativo, le seguenti:
Italgas - Esercizio di Torino
- Affidamento a terzi della rilevazione consumi dell'UOD Moncalieri e di una porzione di territorio del Comune di Torino;
- rilevazione dei consumi attraverso l'impiego delle attuali figure professionali adibite a tale attività operanti in orari sfalsati - da definirsi con accordo a livello locale - e su un territorio misto.
Italgas sud - Esercizio di Messina
Affidamento a terzi delle rilevazioni consumi dell'Esercizio di Messina.
Camuzzi Gazometri - Esercizio di Piacenza
Affidamento a terzi delle rilevazioni consumi dell'Esercizio di Piacenza.
Fiorentina gas
Affidamento a terzi della rilevazione consumi in alcune Zone e Settori del territorio gestito dalla Società.
Italgas area centro
Affidamento a terzi della rilevazione consumi in Unità nelle regioni Abruzzo, Toscana, Lazio.
2. Le linee guida cui dovranno attenersi le sperimentazioni sono le seguenti:
- la figura professionale aziendale adibita ad attività di rilevazione consumi opererà secondo quanto attualmente previsto nella struttura organizzativa di riferimento;
- l'affidamento a terzi dell'attività di rilevazione consumi dovrà soddisfare le condizioni di seguito riportate.
a) La struttura esterna cui affidare l'attività di rilevazione dei consumi dovrà avvalersi:
- di organizzazione e di mezzi propri;
- di lavoro subordinato nel rispetto dei vincoli normativi previsti dalla legislazione vigente ed in particolare dalla Legge n. 1369/1960;
- di addetti opportunamente addestrati, per l'espletamento delle attività oggetto del contratto.
b) Le attività affidate a terzi saranno:
- rilevazione dei consumi secondo le cadenze determinate dalla committente. Detta rilevazione non dovrà essere effettuata nei giorni festivi o in orari che arrechino disagio ai clienti;
- segnalazione delle anomalie relative a contatore fermo; sospetta frode; misuratore manomesso; mancanza di protezione del misuratore esterno; anomalie di anagrafica; segnalazione di presunta dispersione.
c) Le condizioni qualitative poste saranno:
- gli addetti adibiti all'attività dovranno essere dotati di un tesserino di identificazione;
- dovrà pervenire alla committente l'elenco aggiornato degli addetti adibiti all'attività;
- la società esterna è ritenuta responsabile della riservatezza dei dati di cui venga a conoscenza per effetto dello svolgimento dell'attività oggetto del contratto;
- la committente realizza controlli a campione e riscontri sul campo.
3. Durata - Le sperimentazioni possono essere avviate dal 1-3-1993 e la loro durata non potrà essere inferiore a 6 mesi da valutarsi a livello locale.
Le Parti convengono che i criteri sulla cui base valutare le risultanze della sperimentazione siano:
a) le rese effettive su campioni omogenei di utenti;
b) numero di reclami relativi ai consumi rilevati;
c) monitoraggio sulle modalità di rilevazione dei consumi.
Premessa
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Aziende nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, la Commissione Tecnica, in ottemperanza al disposto dell'art. 10 CCNL ANIG 17-10-1988, ha elaborato la metodologia sotto descritta per la individuazione dei profili professionali riportati in allegato, suddivisi per aree funzionali e livelli di inquadramento.
Metodologia
In base alle linee-guida espresse risultava ottimale una metodologia caratterizzata da flessibilità e modularità.
Si è quindi ritenuto opportuno iniziare con un approccio sistematico partendo dall'individuazione di Unità Elementari rappresentative
- della situazione in essere e delle evoluzioni ipotizzabili
- delle diverse tipologie delle aziende del settore
- delle varie funzioni (amministrative, tecniche, ___)
- delle varie professionalità.
Unità elementare
Una unità elementare può essere definita come una necessità permanente di un'Azienda che intende operare in una determinata area di business ed è quindi comune a tutte le aziende che operano nello stesso settore.
Risulta quindi evidente una garanzia di alta stabilità.
Le variabili interne infatti (strutture, meccanismi operativi, profili professionali, ruoli, ___) sono caratterizzate da alta variabilità: le unità elementari variano solo in relazione ai cambiamenti dell'area di business, meno frequenti e comunque prevedibili, per il nostro settore, in un ampio arco di tempo.
Un'unità elementare è inoltre l'elemento minimo del sistema aziendale e permette quindi un elevato grado di scomposizione consentendo di prescindere dalla struttura attuale e di conseguenza dai profili professionali esistenti.
Ogni unità elementare contiene una descrizione sintetica delle relative attività e l'individuazione dell'esperienza e del livello delle conoscenze di base necessarie.
Aggregando diverse unità elementari si determinano i profili professionali.
La modularità del metodo consente scomposizioni e ricomposizioni di profili professionali.
Esempio di unità elementare:
Interventi su IPRM, IRI, organi di intercettazione
Elenco attività:
0013 - Interventi su IPRM, IRI, Organi di intercettazione
- operazioni meccaniche di montaggio/smontaggio e sostituzioni periodiche di parti di impianto (filtri, membrane ___)
- regolazione, taratura e pulizia di organi fluodinamici o di misura costitutivi o di equipaggiamento
- manovre su organi di intercettazione o presidio di impianti e controllo loro funzionamento a supporto di interventi sulla rete e sull'impianto stesso
- riparazione dispersioni sugli impianti
- supporto per collaudi in opera di IPRM e IRI
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Profili professionali
L'impostazione dei profili professionali prevede una descrizione delle attività, ottenibile aggregando le unità elementari, ed una serie di parametri oggettivi che, oltre a definire l'esperienza ed il livello di conoscenze di base necessari, consentono di individuare l'ambito di competenza in termini di autonomia, responsabilità e complessità interna/esterna.
I profili professionali, coerenti all'attuale settore di appartenenza ed agli sviluppi nei nuovi servizi, non precostituiscono la organizzazione del lavoro.
La Commissione identificando i profili professionali non ha inteso rappresentare tutti quelli esistenti, ma selezionare un campione significativo.
Parametri oggettivi
1 - Complessità interna/esterna - La complessità è determinata in funzione del contesto esterno ed interno in cui vengono svolte le attività.
Il contesto esterno fa riferimento alle dimensioni della realtà distributiva mentre il contesto interno è relativo al grado di discrezionalità nell'interpretazione di norme e/o al grado d'influenza temporale nelle attività di programmazione e controllo.
2 - Responsabilità - Può essere descritta in modo diversificato in relazione all'ambito preciso di responsabilità per ogni profilo professionale riferendosi prevalentemente alla discrezionalità propositiva, decisionale e al coordinamento delle risorse umane.
3 - Autonomia - Si riferisce all'arco temporale di autonomia dal controllo della posizione superiore e ai vincoli procedurali e metodologici con cui la posizione considerata opera.
4 - Esperienza - Individua il tempo necessario per acquisire l'esperienza richiesta dalla posizione, l'ampiezza e la differenziazione delle attività gestite.
5 - Conoscenze di base a livello di - Indica il livello di istruzione di base, con riferimento al sistema scolastico vigente, necessario a ricoprire la posizione considerata. Il grado di scolarità non costituisce elemento necessario per l'assegnazione della posizione ai lavoratori che abbiano maturato conoscenze equivalenti.
Le articolazioni all'interno del singolo parametro oggettivo sono:
1 - Complessità interna/esterna [1] .
- attività svolte in aree metropolitane
- attività svolte in realtà di media distribuzione
- attività svolte in realtà di piccola distribuzione
- ambito di attività definito da norme specifiche
- attività di verifica del livello operativo
- attività d'interpretazione di norme a modesta/ampia/elevata discrezionalità
- attività di programmazione e/o controllo influenti sul breve-medio-lungo termine
2 - Responsabilità [2]
- del proprio lavoro
- del coordinamento delle risorse umane
- dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
- dell'esercizio della discrezionalità propositiva
- dell'esercizio della discrezionalità decisionale
3 - Autonomia
- di sequenza controllabile su operazioni reiterate
- di sequenza e di metodi standard controllabile su programmi
- di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
- di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
- di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
- di tempi e metodi operativi per un mese
- di tempi e metodi nella realizzazione di obiettivi
4 - Esperienza
- su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
- su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
- elevata su aspetti specialistici
- su più aspetti specialistici
- elevata in più campi specialistici
- completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
- completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale
5 - Conoscenze di base a livello di [3]
- scuola media
- scuola media + specializzazione
- scuola professionale
- scuola professionale + specializzazione
- scuola media superiore
- corso parauniversitario
- università
Lavori della Commissione Paritetica Classificazioni
Nel corso dei lavori la Commissione si è riunita 15 volte in diverse sedi delle Aziende ANIG.
Nelle diverse riunioni si è messa a punto la metodologia, i parametri valutativi e si sono discussi ed acquisiti agli atti della commissione stessa i profili professionali recepiti dal CCNL suddivisi per aree funzionali e livelli di inquadramento:
Area professionale 1: Quadri
Appartengono a questa area professionale lavoratori che, in riferimento alla Legge 13-5-1985, n. 190, svolgono funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa in posizioni che siano chiamate a fornire apporti propositivi, decisionali ed innovativi in relazione agli scopi suddetti e per le quali siano richiesti complessivamente, sia pure in vario grado, i seguenti requisiti:
A) Preparazione (intendendosi come tale la combinazione di livello di istruzione ed esperienza richiesti):
- istruzione equivalente alla laurea ed esperienza adeguata alla piena responsabilità del contenuto della posizione e dei collegamenti con altre,
oppure
- istruzione equivalente al diploma di scuola media superiore ed esperienza completa di una o più attività che caratterizzano una parte importante di una intera funzione aziendale.
B) Managerialità (intendendosi come tale la combinazione di ampiezza e livello di differenziazione delle attività gestite, nonché di discrezionalità propositiva):
- gestione di attività affini tra loro e di ruoli strettamente omogenei (o attività specialistica in campo ristretto) con ampia discrezionalità di proporre metodi e tecniche di tipo funzionale,
oppure
- gestione di più ruoli e/o più attività sufficientemente omogenei, o integrazione a livello concettuale di attività differenti, o attività specialistica in più campi, con discrezionalità di proporre metodi e tecniche operativi.
C) Complessità (intendendosi come tale la combinazione di contesto esterno ed interno in cui la posizione è chiamata ad operare):
- contesto esterno fondamentale stabile e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi genericamente definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve-medio termine,
oppure
- contesto esterno relativamente dinamico e parzialmente influenzante le attività della posizione, con obiettivi definiti dal superiore e che ammettono un controllo a breve termine.
D) Responsabilità (intendendosi come tale la combinazione di discrezionalità decisionale, di volumi di fatturato e/o di spesa influenzati, del tipo di influenza sui volumi stessi).
A parità di discrezionalità decisionale, il peso della posizione è direttamente proporzionale ai volumi ed al tipo di influenza esercitata: diretta, condivisa, indiretta.
Tale area è suddivisa in due livelli denominati:
- 1.1
- 1.2
Profili professionali campione
LIVELLO 1.1
- Resp. poliservizi addestramento e formazione
- Resp. poliservizi gestione tecnica
- Resp. poliservizi Gruppo Esercizi yyy
- Resp. programmazione, controllo e amministrazione.
- Resp. sviluppo vendite aree (dal 1-4-1995)
- Resp. sviluppo vendite grandi esercizi (dal 1-4-1995)
LIVELLO 1.2
Appartengono al livello 1.2 i lavoratori che occupano posizioni che richiedono la conoscenza dei requisiti e l'attuazione di più processi aziendali interattivi con tutte le principali Aree funzionali (commerciale, amministrazione e controllo, tecnica). L'inquadramento nel presente livello decorre dal 1-4-1995.
Profili professionali campione
- Resp. gruppo esercizi WWW
- Resp. poliservizi gruppo esercizi ZZZ
- Resp. poliservizi unità operativa AAA
- Resp. unità operativa BBB
Formazione
Oltre a mettere in atto programmi formativi generalizzati su temi di ampio respiro quali i cambiamenti tecnologici ed organizzativi, le Aziende cureranno l'individuazione delle aree di intervento formativo individuale al fine di migliorare le capacità gestionali e relazionali dei singoli nell'ambito della propria posizione e quindi la professionalità nel suo complesso.
Informazioni
Le Aziende informeranno i Quadri circa gli obiettivi aziendali che i Quadri dovranno concorrere a realizzare.
Innovazioni ed invenzioni
Con riferimento ai diritti di cui all'art. 4 della Legge 13-5-1985, n. 190, all'art. 2590 CC ed al RD 29-6-1939, n. 1127 e successive modifiche, le Parti convengono di istituire un collegio arbitrale permanente cui gli interessati potranno far ricorso per ottenere un'applicazione equitativa delle norme di Legge vigenti in materia di diritti sulle opere di ingegno e sulle invenzioni industriali.
Il collegio sarà composto da cinque arbitri, due designati dall'ANlG, due dalle OO.SS.LL. ed il quinto scelto, di comune accordo fra i primi quattro, tra professionisti o magistrati particolarmente esperti nel campo del diritto commerciale. Il collegio, inoltre, potrà, di volta in volta, avvalersi di consulenti tecnici, da esso nominati.
Area professionale 2: Direttivi
Appartengono a questa area professionale lavoratori con funzioni direttive:
- che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative, con adeguata discrezionalità;
- con mansioni specialistiche di elevato livello per ampiezza, natura e preparazione specifica, con caratteristiche di autonomia e responsabilità ai fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi della propria funzione.
Tale Area è suddivisa in tre livelli denominati:
- 2.1
- 2.2
- 2.3
Profili professionali campione
LIVELLO 2.1
- Coordinatore attività termotecnica
- Resp. amministrazione
- Resp. conduzione impianti (da 1-4-1995)
- Resp. poliservizi analisi e studi finanziari
- Resp. poliservizi assicurazioni, patrimonio e assistenza concessioni
- Resp. poliservizi gestione risorse umane
- Resp. poliservizi immagine
- Resp. poliservizi legislazione tecnica
- Resp. Poliservizi metodologie ed analisi di fattibilità
- Resp. poliservizi organizzazione e sistemi
- Resp. poliservizi pianificazione e sistemi
- Resp. poliservizi progetti sviluppo applicazioni
- Resp. progettazione ed assetto rete (da 1-4-1995)
- Resp. progettazioni gas
- Resp. programmazione e controllo
- Resp. sviluppo commerciale
- Resp. tariffe poliservizi.
LIVELLO 2.2.
- Addetto poliservizi assistenza legale convenzioni
- Analista andamento di gestione
- Analista poliservizi applicazioni
- Esperto vendite grandi clienti (da 1-4-1995)
- Resp. contabilità generale
- Resp. gestione utenza poliservizi
- Resp. poliservizi controlli elettrici impianti
- Resp. poliservizi esercizio xxx.
LIVELLO 2.3
- Resp. gestione del territorio poliservizi
- Tecnico esperto polivalente di distribuzione.
Area professionale 3: Coordinamento-Concetto
Appartengono a questa area professionale lavoratori di concetto e/o con compiti di coordinamento, che:
- svolgono mansioni di notevole ampiezza e rilevanza per il cui svolgimento occorra autonomia operativa nell'ambito di norme e procedure definite;
- svolgono mansioni di ampiezza e rilevanza richiedenti una adeguata preparazione professionale specifica del settore di appartenenza;
- in possesso di un superiore grado di specializzazione professionale, svolgono compiti per l'espletamento dei quali siano richieste capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili con specifiche esperienze e/o mediante opportuni corsi professionali;
- nell'ambito delle caratteristiche indicate, guidano e coordinano funzionalmente, con apporto di competenza tecnico/teorica e/o pratica altri lavoratori addetti ad attività polivalenti/poliservizi.
Tale area è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 3.1
- 3.2
- 3.3
- 3.4
- 3.5
Profili professionali campione
LIVELLO 3.1
- Operatore ottimizzazione gestione utenza poliservizi
- Operatore poliservizi progettazione/assetto rete e impianti
- Operatore progettazione rete impianti gas
- Specialista verifica rete (da 1-4-1995)
- Tecnico poliservizi distribuzione
- Tecnico polivalente impianti rete gas.
LIVELLO 3.2
- Addetto gestione concessioni e tariffe
- Addetto grandi utenze e tecnologie di sviluppo
- Addetto piani commerciali poliservizi
- Addetto poliservizi applicazioni
- Addetto progettazione reti gas
- Addetto ricerche di mercato
- Addetto sviluppo territoriale
- Addetto utenza poliservizi
- Operatore progettazione grandi utenze (da 1-4-1995)
- Analista di sistema
- Operatore commerciale grandi utenze (da 1-4-1995)
- Operatore commerciale
- Operatore contabilità analitica
- Operatore contabilità clienti
- Operatore contabilità clienti/fornitori
- Operatore contabilità generale
- Operatore di cassa
- Operatore esazione poliservizi
- Operatore finanziario
- Operatore gestione utenti poliservizi
- Operatore letture poliservizi
- Operatore morosità poliservizi
- Operatore ufficio contabilità
- Tecnico depurazione acque reflue
- Tecnico impianti gas
- Tecnico poliservizi controlli rete
- Tecnico polivalente distribuzione
- Tecnico protezione catodica poliservizi.
LIVELLO 3.3
- Capo nucleo operativo
- Capo nucleo e/o coordinatore di strumentisti elettronici
- Programmatore poliservizi
- Tubista tracciatore a saldatura radiografica.
LIVELLO 3.4
- Addetto amministrativo
- Addetto cassa
- Addetto contabilità clienti
- Addetto contabilità fornitori
- Addetto contabilità generale
- Addetto contabilità utenti poliservizi
- Addetto contratti poliservizi
- Addetto controlli elettrici
- Addetto gestione del territorio poliservizi
- Addetto gestione utenti poliservizi
- Addetto letture poliservizi
- Addetto morosità poliservizi
-- Addetto poliservizi amministrazione del personale
- Addetto polivalente sportelli utenza poliservizi
- Addetto prove tecnologiche
- Addetto statistiche e budget
- Capo squadra poliservizi distribuzione
- Ordinatore sollecitatore periferico poliservizi
- Preventivista commerciale
- Strumentista elettronico.
LIVELLO 3.5
- Addetto gestione stradario poliservizi
- Addetto patrimonio
- Addetto segreteria telefonica utenti polivalente/poliservizi
- Capo squadra polivalente distribuzione gas
- Capo squadra polivalente impianti idraulici/elettrici
- Capo squadra pronto intervento
- Capo squadra ricerca preventiva dispersioni.
Area professionale 4: Operativi
Appartengono a questa area professionale i lavoratori d'ordine e operativi che:
- svolgono lavori per i quali è necessaria la conoscenza di procedure acquisibile tramite tirocinio e/o una specifica preparazione;
- con specializzazione, eseguono operazioni richiedenti capacità tecnico pratiche conseguibili attraverso adeguato tirocinio - che possono anche prevedere il coordinamento di altri lavoratori della squadra - e/o mediante preparazione generica in attività specifiche del settore operativo di appartenenza, anche poliservizi, tali da consentire l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, seppure nell'ambito di schemi già predisposti;
svolgono semplici lavori e/o operazioni a carattere ripetitivo di qualsiasi natura.
Tale area è suddivisa in cinque livelli denominati:
- 4.1
- 4.2
- 4.3
- 4.4
- 4.5
Profili professionali campione
LIVELLO 4.1
- Addetto poliservizi distribuzione e impianti gas
- Specialista protezione catodica poliservizi.
LIVELLO 4.2
- Addetto attività di segreteria
- Addetto attività utenti poliservizi
- Addetto gestione incassi banche/poste poliservizi
- Addetto impianti depurazione acque reflue
- Addetto impianti elettrici
- Addetto manutenzione regolazione cabine
- Addetto movimentazione materiali poliservizi
- Addetto polivalente distribuzione gas
- Addetto polivalente impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi vari
- Addetto tariffe poliservizi
- Agente moroso poliservizi
- Lucidista poliservizi.
LIVELLO 4.3
- Addetto aggiornamento situazione morosità poliservizi
- Addetto distribuzione magazzino poliservizi
- Addetto prelievi e rilevamento dati impianti idraulici ed elettrici
- Addetto servizi esterni
- Addetto versamento incassi poliservizi
- Letturista verificatore.
LIVELLO 4.4
- Addetto servizi interni.
LIVELLO 4.5
- Base parametrale.
Dichiarazione a verbale - 1) La distinzione tra gli impiegati e gli operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme previste da leggi, contratti e accordi sindacali che prevedono specifici trattamenti per gli operai o per gli impiegati e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche.
2) Il superamento della distinzione fra qualifica operaia e qualifica impiegatizia non deve comportare di per sé alcun mutamento nella attuale organizzazione del lavoro intesa come complesso di compiti costituenti la mansione affidata ad ogni singolo lavoratore.
3) Ai fini dei passaggi automatici di livello 4.5/4.4, 4.4/4.3 e 4.3/4.2, le anzianità richieste si intendono comprensive anche dei periodi già maturati, prima della stipula del CCNL 16-7-1991, nei rispettivi livelli di inquadramento ove sussistano le condizioni di cui all'art. 10 del contratto.
Note:
[1] I singoli profili professionali riporteranno esplicitamente nell'intestazione la specificazione polivalenti e/o poliservizi.
[2] La responsabilità è descritta con una frase sintetica che prende in considerazione i diversi aspetti della responsabilità (non sempre saranno presenti tutti gli aspetti citati nel presente elenco).
[3] La conoscenza di base è indicativa del livello della posizione e non costituisce elemento necessario per il ricoprimento della stessa da parte di lavoratori che abbiano maturato conoscenze comparabili con il livello professionale richiesto dalla posizione.
LIVELLO 1.1
Responsabile programmazione, controllo e amministrazione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0542 - Analisi scostamenti
- rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
0547 - Armonizzazione PQ e budget
- armonizzazione del consolidamento dei PQ e del budget delle unità di competenza
0548 - Predisposizione piani
- predisposizione, per quanto di competenza, dei piani da sottoporre ad approvazione nell'ambito delle attese emanate dall'unità competente e delle indicazioni ricevute dalle altre unità interessate
0565 - Controllo raggiungimento risultati
- supporto alla posizione superiore nel controllo sul raggiungimento dei risultati da parte dell'Unità di competenza sia nelle dimensioni economiche (controllo budgettario, andamento incassi, livello di morosità) sia nelle dimensioni fisico/operative (controllo obiettivi)
0566 - Rispetto norme amministrative
- rispetto dell'aderenza nell'attività amministrativa di competenza delle norme civilistiche, fiscali ed aziendali in vigore
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio-lungo termine in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del rispetto delle norme civilistiche, fiscali ed aziendali nella gestione delle attività amministrative di competenza; dell'accertamento e registrazione dei fatti amministrativi e contabili; dell'accertamento dei risultati fisici ed economici delle Unità di competenza; del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi nella realizzazione degli obiettivi
Esperienza: completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: da corso parauniversitario a università
Responsabile poliservizi gestione tecnica (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0290- Controllo assetto distributivo
- controllo dell'analisi dell'assetto distributivo della rete e degli impianti
- controllo dei piani di adeguamento
0291 - Coordinamento diffusione know-how analisi fluidodinamica reti
- coordinamento della diffusione aziendale delle tecniche di analisi degli assetti distributivi
0292- Definizione norme manutenzione e conduzione
- definizione dei metodi e delle frequenze standard di manutenzione e delle attività di conduzione per la rete e per gli impianti
0293- Ricerca ottimizzazione contratti di prelievo metano
- ricerca dell'ottimizzazione dei contratti di prelievo metano con SNAM
- assistenza alle unità operative relativamente alla gestione dei contratti
0294 - Gestione codifiche standard sistema informativo tecnico impiantistico
- gestione delle codifiche standard del sistema informativo tecnico-impiantistico relativo all'archivio tubazioni e impianti
0297 - Controllo funzionale piano di mantenimento
- controllo della corretta applicazione dei parametri di sviluppo del piano di mantenimento
- acquisizione obiettivi di piano definiti per i centri di profitti da tradurre nel piano di mantenimento
0298 - Controllo funzionale piano sviluppo nuove concessioni
- controllo della corretta applicazione dei parametri di sviluppo per il piano sviluppo nuove concessioni
- acquisizione obiettivi di piano definiti per i centri di profitto da tradurre nel piano di sviluppo delle nuove concessioni
0299 - Controllo funzionale piano mantenimento concessioni
- controllo della corretta applicazione dei parametri di sviluppo per il piano di mantenimento delle concessioni esistenti
- acquisizione obiettivi di piano definiti per i centri di profitto da tradurre nel piano di mantenimento delle concessioni esistenti
0300 - Supporto alle unità operative tecniche
- supporto alle unità operative per la risoluzione di problematiche tecniche da esse riscontrate
- supporto alle staff tecniche di periferia rispetto alle loro competenze nello sviluppo del budget
Complessità interna/esterna: attività di controllo influenti sul medio termine; attività d'interpretazione di norme ad elevata discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; discrezionalità propositiva relativa a metodi e tecniche di tipo funzionale.
Discrezionalità decisionale relativa alle attività di gestione e coordinamento svolte
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile Poliservizi Gruppo Esercizi YYY
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con Società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
1804 - Coordinamento gestione tecnica gas/acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte.
Diretta sul proprio budget.
Utenti: 35000
Concessioni: 11
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile poliservizi addestramento e formazione (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0603 - Programmazione formazione/addestramento
- valutazione dei bisogni e programmazione interventi (corsi ed iniziative ad hoc)
0604 - Progettazione interventi formativi
- rapporti con le funzioni aziendali e con committenti esterni per l'individuazione di azioni formative adeguate
- progettazione di corsi o interventi individuali: definizione delle metodologie, delle modalità organizzative, individuazione dei docenti (interni od esterni) e rapporti con gli stessi per la "messa a punto" degli interventi
- valutazione degli esiti delle verifiche effettuate ed eventuale "taratura" degli interventi
0605 - Coordinamento funzionale formazione
- coordinamento funzionale delle attività di formazione decentrate e dei centri di addestramento professionale con particolare riferimento alle metodologie didattiche e ai progetti comuni
0606 - Coordinamento contributi formazione
- coordinamento organizzativo ed amministrativo per l'ottenimento di contributi da parte di organismi nazionali ed internazionali (CEE)
- rapporti con enti pubblici
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio termine
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; è responsabile dell'efficacia e della rispondenza delle azioni formative alle esigenze aziendali
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di più attività che caratterizzano una parte rilevante di una funzione aziendale
Conoscenze dl base a livello di: università
Responsabile Sviluppo Vendite (AREE)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0280 - Rapporti con enti e stampa locali
- rapporti con Enti e/o stampa locali tesi a favorire e consolidare l'immagine della Società
0542 - Analisi scostamenti
rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
0652- Gestione mostre e fiere
- gestione degli aspetti organizzativi e di immagine relativi alla partecipazione dell'azienda a manifestazioni, mostre e fiere
0718 - Formulazione dei programmi commerciali
- formulazione dei programmi commerciali relativi all'acquisizione/recupero utenze e allo sviluppo delle vendite
0719 - Coordinamento delle attività promozionali
- coordinamento delle attività promozionali per lo sviluppo vendite e l'acquisizione/recupero utenze
0760 - Aggiornamento utilizzi innovativi
- aggiornamento delle conoscenze nel settore:
- degli utilizzi innovativi
- delle apparecchiature innovative
0784 - Attuazione programmi commerciali
- attuazione programmi commerciali di acquisizione utenza
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
0792 - Trattativa grandi utenti
- contatto e predisposizione elementi contrattuali per grandi utenti industriali e terziario avanzato
0874 - Rapporti con associazioni del settore
- gestione dei rapporti con Associazioni del settore interessate all'attività della Società a scopo informativo-promozionale
0794 - Analisi tecnico-economica
- analisi delle utilizzazioni del gas metano richieste
- valutazione tecnico-economica delle possibilità di trasformazione e/o fornitura delle utenze particolari
0898 - Elaborazione piani operativi
- elaborazione di piani operativi per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla penetrazione in specifici segmenti di mercato
1728 - Coordinamento attività decentrate
- coordinamento ed omogeneizzazione delle attività commerciali e di gestione/utenza svolte nelle unità periferiche
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio/lungo termine in realtà organizzative del tipo "Aree Italgas"
Responsabilità: dell'efficacia delle azioni commerciali intraprese e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile Sviluppo Vendite (Grandi esercizi)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0280- Rapporti con enti e stampa locali
- rapporti con Enti e/o stampa locali tesi a favorire e consolidare l'immagine della Società
0542 - Analisi scostamenti
- rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
0718 - Formulazione dei programmi commerciali
- formulazione dei programmi commerciali relativi all'acquisizione/recupero utenze e allo sviluppo delle vendite
0719 - Coordinamento delle attività promozionali
- coordinamento delle attività promozionali per lo sviluppo vendite e l'acquisizione/recupero utenze
0784 - Attuazione programmi commerciali
- attuazione programmi commerciali di acquisizione utenza
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività delle Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
0792- Trattativa grandi utenti
- contatto e predisposizione elementi contrattuali per grandi utenti industriali e terziario avanzato
0874 - Rapporti con associazioni del settore
- gestione dei rapporti con Associazioni del settore interessate all'attività della Società a scopo informativo-promozionale
0794 - Analisi tecnico-economica
- analisi delle utilizzazioni del gas metano richieste
- valutazione tecnico-economica delle possibilità di trasformazione e/o fornitura delle utenze particolari
0898 - Elaborazione piani operativi
- elaborazione di piani operativi per la realizzazione di iniziative e progetti volti alla penetrazione in specifici segmenti di mercato
1728 - Coordinamento attività decentrate
- coordinamento ed omogeneizzazione delle attività commerciali e di gestione utenza svolte nelle unità periferiche
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio/lungo termine in realtà metropolitana caratterizzata da saturazione del mercato
Responsabilità: dell'efficacia delle azioni commerciali intraprese e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze dl base a livello di: università
LIVELLO 1.2 [1]
Responsabile Gruppo Esercizi (WWW)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269- Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177 - Coordinamento gestione tecnica gas o acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 25.000 a 40.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Poliservizi Gruppo Esercizi ZZZ
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0176 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti da 20.000 a 35.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello dl: scuola media superiore
Responsabile Poliservizi Unità Operativa AAA
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0176 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti: da 40.000 a 80.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Unità Operativa BBB
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282- Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447- Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177- Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti: da 60.000 a 100.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Zona Ostia
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177- Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti: da 60.000 a 100.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Zona Tuscolano
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
0177 - Coordinamento gestione tecnica gas e acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà metropolitane
Responsabilità: livello del servizio tecnico, amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte. Diretta sul proprio budget. Utenti: da 60.000 a 100.000
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Note: [1] Appartengono a questo livello:
- Responsabile di zona Ostia
- Responsabile zona Tuscolana
LIVELLO 2.1
Coordinatore attività termotecniche
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0617 - Coordinamento prove omologazione/certificazione apparecchi
- coordinamento delle attività per
- la certificazione, per conto terzi, di generatori di calore e di altri apparecchi termici destinati al mercato nazionale ed internazionale
- la omologazione di apparecchi, per conto I.M.Q., ai fini della Legge 1083
- rapporti con i committenti
0619 - Impostazione scientifica ricerche termotecniche
- impostazione scientifica e coordinamento di ricerche a carattere originale e ad elevato contenuto tecnologico e scientifico commissionate da enti esterni (SNAM, ENEA, CNR, ecc.)
- studio e messa a punto di normative e metodologie di prova
- rapporti con gli enti committenti per la presentazione e discussione degli esiti delle ricerche
0620 - Collaborazione a studi promossi da enti esterni
- collaborazione a gruppi di lavoro, studi nazionali ed internazionali organizzati da enti normatori (ClG, CIT), laboratori, istituti universitari, enti di ricerca su:
- ottimizzazione impianti di utilizzo
- razionalizzazione dell'impiego del combustibile gassoso
- definizione di nuove metodologie di prova
- applicazioni innovative di nuovi generatori di calore
- ecc.
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'adeguatezza delle apparecchiature omologate alle normative nazionali ed estere; del coordinamento tecnico e scientifico dei contratti di ricerca sottoscritti dall'azienda con enti esterni: del costante aggiornamento sulle innovazioni tecnologiche del settore
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile poliservizi metodologie e analisi di fattibilità (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0631 - Strumenti fattibilità economica investimenti
- sviluppo, sulla base di standard, delle procedure e degli strumenti per la valutazione delle fattibilità economiche/finanziarie di nuove iniziative connesse con le attività aziendali
0642 - Analisi redditività investimenti
- analisi di redditività delle nuove iniziative ed assistenza alle altre eventuali funzioni decentrate
- contatti con la funzione finanziaria
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane. È responsabile della rispondenza degli strumenti utilizzati e delle analisi effettuate alle esigenze di sviluppo della società
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze dl base a livello di: università
Responsabile poliservizi analisi e studi finanziari (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0634 - Studi finanziari
- studi e analisi di natura finanziaria inerenti a:
- acquisizione di Società, partecipazioni e/o complessi aziendali
- investimenti/disinvestimenti di notevole rilevanza
- partecipazione a consorzi, joint-ventures in Italia e all'estero
- contatti con la funzione preposta alle analisi di fattibilità /redditività degli investimenti
0635 - Analisi fonti finanziarie
- ricerca di carattere informativo ed analisi delle diverse fonti di finanziamento e valutazione dei costi
- rapporti con Banche, Fondi Comuni, ecc.
0636 - Documentazione finanziaria
- predisposizione della documentazione necessaria per operazioni finanziarie con particolare riferimento a quella necessaria per l'ottenimento di autorizzazioni da parte di Ministeri ed Enti pubblici
0637 - Ricerca e analisi finanziamenti agevolati
- ricerca ed analisi delle possibilità offerte in materia finanziaria dalla legislazione italiana ed estera per l'ottenimento di finanziamenti agevolati e/o contributi gestione dell'archivio relativo
0638 - Attività finanziarie per aumenti capitale
- analisi sulla fattibilità finanziaria
- analisi costi
- preparazione della delibera del consiglio di amministrazione e del comitato direttivo
0639 - Aggiornamento finanziario
- costante aggiornamento in materia sia da un punto di vista legislativo sia di mercato
- raccolta informazioni per curare l'andamento della quotazione in Borsa della società e di aziende che operano nel campo dei servizi pubblici
0640 - Attività finanziarie per costituzione nuove società
- predisposizione di dati patrimoniali e fisici (previsioni utenti/vendite, tasso di rendimento, delibere di consigli comunali, statuto)
0641 - Attività finanziarie per emissione prestiti obbligazionari
- analisi sulla fattibilità finanziaria
- analisi costi
- elaborazione del "prospetto informativo" per la richiesta di quotazione alla CONSOB
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; è responsabile della rispondenza degli studi effettuati alle esigenze di Società in rapporto alla situazione economico-finanziaria esterna
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile poliservizi pianificazione sistemi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0662 - Definizione standard informatici
- studio e definizione degli standard informatici per lo sviluppo dei sistemi e per l'esercizio delle applicazioni e delle apparecchiature
0663 - Definizione metodologie informatiche
- studio e definizione di metodologie per la messa a punto di sistemi di sicurezza per l'accesso dati
- attivazione di metodologie di rilevamento e gestione delle performances dei sistemi
0664 - Piani/budget informatici
- predisposizione dei piani quinquennali e dei budget dei sistemi informatici collaborando con le varie unità
0665 - Documentazione sistemi informatici
- aggiornamento e conservazione della documentazione da presentare in occasione di incontri e convegni di interesse aziendale
0666 - Verifica piani operativi sistemi informatici
- supporto alla posizione superiore nella predisposizione dei piani operativi
- verifica dello sviluppo e del rispetto in relazione agli impegni assunti
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio termine
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; è responsabile della definizione di standard e metodologie per lo sviluppo e la gestione dei sistemi.
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze dl base a livello di: corso parauniversitario
Responsabile progettazione gas (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0306 - Coordinamento progettazione
- coordinamento delle attività assegnate di progettazione di rete e impianti
- coordinamento delle attività di documentazione tecnica per il finanziamento delle opere da parte di terzi
- coordinamento delle attività per l'ottenimento dei permessi e delle concessioni amministrative relative a progetti assegnati
0307 - Coordinamento standardizzazione progettazione
- coordinamento delle attività di sviluppo e diffusione di metodi standard di progettazione e valorizzazione di reti e impianti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; discrezionalità propositiva e decisionale sugli standard di progettazione e sui progetti assegnati.
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile sviluppo commerciale (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0280 - Rapporti con enti e stampa locali
- rapporti con Enti e/o stampa locali tesi a favorire e consolidare l'immagine della Società
0542 - Analisi scostamenti
- rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
0652 - Gestione mostre e fiere
gestione degli aspetti organizzativi e di immagine relativi alla partecipazione dell'azienda a manifestazioni, mostre e fiere
0718 - Formulazione dei programmi commerciali
- formulazione dei programmi commerciali relativi all'acquisizione/recupero utenze e allo sviluppo delle vendite
0719 - Coordinamento delle attività promozionali
- coordinamento delle attività promozionali per lo sviluppo vendite e
- l'acquisizione/recupero utenze
0720 - Analisi dl mercato
- Predisposizione di analisi di mercato per individuare eventuali nuovi segmenti di mercato
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio termine, in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane e dell'efficacia delle azioni commerciali intraprese
Autonomia: di tempi o metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: corso parauniversitario
Responsabile amministrazione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0543 - Coordinamento attività amministrative
- coordinamento delle attività amministrative ed extra contabili per quanto di competenza, assicurando attività quali:
- la rispondenza dei saldi contabili con la reale sussistenza dei crediti e dei debiti
- la gestione delle casse e dei depositi bancari di competenza
- gli adempimenti fiscali e tributari
- l'amministrazione dei depositi finanziari
- la fatturazione attiva degli utenti in deroga
0544 - Adempimenti amministrativi con terzi
- adempimenti amministrativi relativi ai rapporti contrattuali con terzi quali clienti, fornitori, debitori, e creditori
0545 - Coordinamento attività di COAN
- coordinamento delle attività di COAN al fine di rilevare costi/ricavi ed analizzare le consuntivazioni periodiche
0546 - Coordinamento attività gestione utenza
- controllo delle situazioni di debito/credito derivanti dalla gestione dell'utenza
- aggiornamento per la gestione utenza dei canali di incasso posta e banche
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad elevata discrezionalità in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del rispetto delle norme civilistiche, fiscali ed aziendali nella gestione delle attività amministrative di competenza, dell'accertamento e registrazione dei fatti amministrativi e contabili; del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: da scuola media superiore a corso parauniversitario
Responsabile poliservizi progetti sviluppo applicazioni (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0671 - Piani operativi applicazioni informatiche
- predisposizione di piani operativi per la realizzazione delle applicazioni informatiche sulla base dei piani annuali di sviluppo e delle modalità concordate con la posizione superiore
- controllo dell'evoluzione ed attuazione di eventuali azioni correttive
0668 - Analisi fattibilità informatica
- analisi e studi di fattibilità di applicazioni informatiche e valutazione costi/benefici in rapporto agli obiettivi prefissati
0676 - Gestione software house
- proposta alla posizione superiore delle necessità di utilizzo di software house e relativa valutazione costi
- gestione del personale esterno
0672 - Definizione modelli concettuali dati
- definizione del disegno logico-applicativo dei modelli concettuali dei dati in base alle metodologie definite dalla competente funzione
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'esercizio della discrezionalità propositiva. È responsabile della realizzazione e gestione delle applicazioni informatiche e di una ottimale definizione del disegno logico-applicativo dei modelli concettuali dei dati
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile tariffe poliservizi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0727 - Controllo componenti economiche
- controllo sull'andamento delle componenti economiche del settore e sulla rispondenza del sistema tariffario in atto
0728 - Studio evoluzione tariffe
- studio evoluzione tariffe per la formulazione di programmi a medio-lungo termine
0729 - Revisioni tariffarie
- definizione delle revisioni tariffarie periodiche
- assistenza, consulenza e direttive alle Unità aziendali interessate
0730 - Segnalazione livelli standard fisico-economici
- segnalazione alle Unità aziendali interessate dei livelli standard fisico-economici riconosciuti dalla metodologia tariffaria
0732 - Controllo comportamenti economici
- controllo che i comportamenti economici nei confronti dell'utenza siano corretti con le concessioni in essere
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio termine e d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane e della definizione/controllo delle componenti economiche e delle revisioni tariffarie
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: corso parauniversitario
Responsabile poliservizi legislazione tecnica (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0305 - Diffusione e analisi norme legislative tecniche
- attività di acquisizione e divulgazione delle norme legislative tecniche
- attività di valutazione dei cambiamenti indotti in Società a seguito dell'esecutività di norme legislative, delle possibili emanazioni di disegni di Legge o altre norme legislative in corso di esame, di direttive CEE non recepite dall'ordinamento legislativo
- acquisizione analisi della legislazione tecnica dei paesi oggetto di iniziative all'estero
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: corretta conoscenza, analisi e diffusione delle norme legislative tecniche nazionali ed internazionali
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile poliservizi organizzazione e sistemi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0629 - Lay-out
- definizione degli ambienti di lavoro e dimensionamento delle attrezzature e degli arredi d'ufficio secondo criteri di funzionalità e razionalità nell'utilizzo degli spazi ed in base agli standard prefissati
- verifica dell'applicazione degli standard relativi fornendo supporto alle Unità interessate
- inoltro dei relativi fabbisogni alle Unità competenti
0630 - Gestione sistemi informativi locali
- analisi delle problematiche locali per l'applicazione dei sistemi informativi aziendali
- collaborazione con la competente funzione centralizzata nella fase di progettazione
- gestione dei sistemi informativi locali
0632 - Gestione locale procedure
- analisi delle problematiche locali per l'applicazione di nuove procedure aziendali
- collaborazione con la competente funzione centralizzata nella fase di progettazione
- adeguamento delle procedure alle esigenze operative
0633 - Coordinamento supporto utenti
- coordinamento delle attività relative al supporto utenti di primo livello
0601 - Analisi proposte piano/budget organico
- analisi delle proposte delle unità periferiche e verifica della coerenza con le esigenze operative e con gli obiettivi di efficacia/efficienza prefissati
- proposta alla posizione superiore di eventuali modifiche da negoziare con le singole unità
- invio alla competente funzione di programmazione e controllo
0607 - Progettazione micro-strutture
- analisi e progettazione degli di adeguamenti delle micro-strutture alle esigenze operative delle unità
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'esercizio della discrezionalità propositiva. È responsabile del livello di efficienza nel mantenimento ed adeguamento della microstruttura, delle procedure e dei sistemi informatici di competenza
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: corso parauniversitario
Responsabile poliservizi immagine (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0650 - Gestione mezzi pubblicitari
- rapporti con i "mezzi" prescelti per la gestione degli aspetti organizzativi
0651 - Gestione oggetti promozionali
- individuazione dei destinatari
- scelta oggetti promozionali (non commerciali)
- coordinamento delle attività necessarie ad assicurare il corretto e tempestivo invio degli oggetti ai destinatari
0652 - Gestione mostre e fiere
- gestione degli aspetti organizzativi e di immagine relativi alla partecipazione dell'azienda a manifestazioni, mostre e fiere
0653 - Coordinamento identità visuale
- coordinamento e presidio dell'identità visuale dell'Azienda in ogni suo aspetto (marchi, grafica, modulistica, ecc..)
- rapporti con tutte le funzioni aziendali
0654 - Gestione pubblicità istituzionale
- collaborazione con l'agenzia esterna per l'impostazione delle iniziative pubblicitarie di carattere istituzionale
- realizzazione delle iniziative nell'ambito del budget definito
0655 - Supporto per pubblicità commerciale
- rapporti con la funzione commerciale per una verifica della coerenza della pubblicità commerciale con quella istituzionale
0536 - Attività di consulenza
- fornire consulenza alle unità aziendali nell'ambito delle competenze funzionali e territoriali
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'esercizio della discrezionalità propositiva. È responsabile del presidio dell'identità visuale dell'azienda in ogni suo aspetto e della realizzazione delle iniziative pubblicitarie istituzionali approvate.
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: corso parauniversitario
Responsabile poliservizi gestione risorse umane
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0600 - Gestione sviluppo professionale
- gestione dello sviluppo professionale in base ad una corretta applicazione del CCNL
0602 - Stesura piano/budget risorse
- stesura, d'intesa con la posizione superiore, del piano e del budget delle risorse coerentemente con le previsioni di organico e con specifici obiettivi funzionali
- invio alla competente funzione di programmazione e controllo
0608 - Selezione personale
- reperimento e selezione del personale con la collaborazione delle Unità interessate
0609 - Programmazione personale
- programmazione, a scadenze prefissate, delle esigenze di personale in termini quali-quantitativi nell'ambito del budget approvato
- trasmissione alla competente funzione centrale
0610 - Individuazione esigenze di formazione/addestramento
- individuazione delle esigenze di formazione/addestramento da evidenziare alla competente funzione centrale
0612 - Proposte mobilità personale
- analisi della fattibilità delle richieste di mobilità
- analisi dei dati relativi alle caratteristiche professionali ed attitudinali del personale e proposta alla posizione superiore di candidature interne per la copertura di posizioni di lavoro o per esigenze di sviluppo
- rapporti con la competente funzione centralizzata per mobilità a livello di società
0618 - Programmi prevenzione infortuni
- definizione dei programmi per la promozione della normativa in materia di igiene ambientale e prevenzione degli infortuni
- controllo dell'applicazione tramite analisi dati/statistiche e definizione delle necessità di verifiche dirette
0611 - Dimensionamento organici
- raccolta dati, analisi ed utilizzo di indici e metodologie per rilevare le necessità quantitative di organico in rapporto alle attività da svolgere
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'esercizio della discrezionalità propositiva; della rispondenza quali-quantitativa del personale alle esigenze approvate e della corretta applicazione del CCNL in materia di sviluppo professionale; dell'impostazione di relazioni interpersonali
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile programmazione e controllo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0508 - Definizione stanziamenti
- perfezionamento e definizione degli stanziamenti di competenza
0536 - Attività dl consulenza
- fornire consulenza alle unità aziendali nell'ambito delle competenze funzionali e territoriali
0540 - Congruità economica
- assemblaggio delle proposte di investimento predisposte dalle unità aziendali di competenza e confronto economico con i progetti esecutivi
- verifica della congruità economica tra le proposte di investimento e quanto previsto a livello di Budget
0541 - Sistema dl controllo
- mantenimento di un efficace sistema di controllo sui risultati di competenza in termini sia fisico- operativi sia economico-finanziari
0542 - Analisi scostamenti
- rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
0562 - Gestioni particolari dl patrimonio
- svolgimento di attività particolari e/o specialistiche relative al patrimonio
0563 - Predisposizione consuntivazioni
- predisposizione dei dati necessari per la formazione delle periodiche consuntivazioni a livello di Società e di centri di profitto e per la formazione del bilancio e della dichiarazione dei redditi
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul breve-medio termine in realtà di media distribuzione
Responsabilità: dell'accertamento e consolidamento dei risultati fisico-economici nell'unità di competenza e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Poliservizi Assicurazioni, Patrimonio ed Assistenza per Concessioni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0697 - Supporto per rapporti con enti territoriali
- gestione degli aspetti relazionali con Enti territoriali in base alle indicazioni ricevute dalla posizione superiore
- supporto alla posizione superiore nei rapporti con Enti territoriali finalizzati all'acquisizione, rinnovo e mantenimento delle concessioni e alla salvaguardia dell'immagine e degli interessi della Società
0558 - Beni patrimoniali
- aggiornamento dell'inventario fisico dei beni patrimoniali a seguito delle variazioni pervenute dalle unità aziendali eseguendo le operazioni di controllo e rettifica delle anomalie
- valorizzazione dei beni patrimoniali
0698 - Supporto per acquisto terreni/immobili
- rilievi catastali
- trattative preliminari e predisposizione documentazione
- supporto alla posizione superiore nelle trattative definitive e nell'acquisto
- gestione della pratica relativa ad iniziative approvate
0658 - Gestione polizze assicurative
- scelta delle forme assicurative ottimali dei beni aziendali e del personale
- amministrazione delle polizze assicurative stipulate, gestione dell'istruttoria dei danni e definizione degli indennizzi
0696 - Coordinamento rassegna stampa
- definizione delle fonti di informazione di interesse aziendale
- definizione criteri per la scelta degli articoli
- controllo degli articoli scelti e diffusione della rassegna stampa
0534 - Elaborazione report
- predisposizione di report gestionali e/o occasionali, nell'ambito dell'attività di competenza e sulla base delle disposizioni vigenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità attività svolte in realtà di piccola distribuzione
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; dell'adeguata assistenza alla posizione superiore per le attività affidate; dell'adeguata copertura assicurativa dei beni aziendali
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Conduzione Impianti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0212 - Controllo dispersioni
- controllo dell'andamento del fenomeno dispersioni sulle reti in esercizio
- definizione delle frequenze per la predisposizione di programmi di ricerca dispersioni
0173 - Coordinamento controlli rete gas ed impianti di riduzione
- coordinamento nel controllo del rispetto delle normative aziendali e di Legge nella manutenzione ed adeguamento di:
impianti di riduzione
- reti di distribuzione
- esecuzione di collaudi di nuove installazioni su impianti di riduzione
- definizione dei programmi di manutenzione degli impianti di riduzione
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0349 - Supervisione impianti riduzione della pressione
- supervisione delle attività di costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti di riduzione della pressione
- supervisione delle attività di gestione delle imprese appaltatrici e dei collaudi
- supervisione nelle attività di eliminazione delle anomalie degli impianti
0353 - Rilevamento sistematico dati
- rilievo sistematico dei dati per l'aggiornamento della documentazione tecnica e cartografica del sistema distributivo
0356 - Messa in sicurezza sistema distributivo
- messa in sicurezza del sistema distributivo a seguito di segnalazioni di anomalie
Complessità: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: della conduzione della rete e degli impianti, formulazione programmi per controllo e manutenzione, del coordinamento delle risorse umane, dell'esercizio della discrezionalità decisionale sulla rete e sugli impianti di riduzione (escluse le cabine di prelievo)
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiori alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile Progettazione ed Assetto Rete
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0205 - Studi di fattibilità tecnica
- studi di fattibilità tecnica per nuovi investimenti
0290 - Controllo assetto distributivo
- controllo dell'analisi dell'assetto distributivo della rete e degli impianti
- controllo dei piani di adeguamento
0306 - Coordinamento progettazione
- coordinamento delle attività assegnate di progettazione di rete e impianti
- coordinamento delle attività di documentazione tecnica per il finanziamento delle opere da parte di terzi
- coordinamento delle attività per l'ottenimento dei permessi e delle concessioni amministrative relative a progetti assegnati
0309 - Coordinamento progettazione elettrica
- coordinamento delle attività assegnate di progettazione di impianti elettrici e di protezione catodica
- coordinamento delle attività di documentazione tecnica per il finanziamento delle opere da parte di terzi
- coordinamento delle attività per l'ottenimento dei permessi e delle concessioni amministrative relative a progetti assegnati
0115 - Coordinamento diffusione standard di progettazione
- coordinamento delle attività operative e di diffusione di metodi standard di progettazione e valorizzazione di reti e impianti
Complessità: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità, svolte in aree metropolitane
Responsabilità: della conformità dei progetti alle norme ed agli standard tecnici e di sicurezza, del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiori alla settimana
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: università
LIVELLO 2.2
Responsabile Poliservizi Esercizio XXX
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0281 - Formulazione piano degli interventi
- formulazione dei programmi commerciali e degli interventi tecnici necessari a mantenere costantemente a norma le reti e/o gli impianti in relazione alle esigenze di sviluppo
0282 - Gestione concessioni
- rapporti con gli Enti concedenti finalizzati alla corretta gestione delle concessioni esistenti
0283 - Relazioni sindacali
- mantenimento, a livello locale, di relazioni sindacali
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0269 - Individuazione interventi correttivi
- individuazione dei punti critici e degli interventi correttivi sul complesso delle reti e degli impianti
0447 - Coordinamento gestione utenza
- acquisizione, mantenimento e gestione dell'utenza
- gestione del processo dal censimento dell'utenza alla lettura, incasso bollette e gestione morosità
1804 - Coordinamento gestione tecnica gas/acqua
- supervisione nel controllo dell'adeguatezza delle reti e degli impianti alle esigenze tecnico-commerciali
- supervisione nella gestione di attività di costruzione
- supervisione nella gestione dei magazzini e dei contratti d'appalto
- supervisione nel controllo della qualità delle acque destinate al consumo umano
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola distribuzione
Responsabilità: livello del servizio tecnico amministrativo e commerciale reso alla clientela, tutela dell'immagine della Società nei rapporti con l'ambiente esterno, corretta gestione delle concessioni e coordinamento delle risorse umane. Discrezionalità propositiva e decisionale su aspetti operativi relativi alle attività di gestione e coordinamento svolte.
Diretta sul proprio budget.
Utenti: 5000
Concessioni: 1
Autonomia: di tempi e metodi operativi per un mese
Esperienza: completa di una o più attività che caratterizzano una parte di una funzione aziendale
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore.
Responsabile gestione utenza poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0400 - Avvio nuove gestioni
- organizzazione e coordinamento in fase di avvio delle nuove gestioni
0401 - Ottimizzazione gestione utenza
- omogeneizzazione servizio di gestione amministrativa dell'utenza reso dalle Unità operative
- verifica corretto utilizzo funzionalità e procedure esistenti con riguardo al processo di acquisizione e fatturazione dell'utenza
- verifica rapporto ottimale costi/benefici, della periodicità di fatturazione e del processo di gestione utenza
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio termine
Responsabilità: dell'adeguatezza ed ottimizzazione del processo di gestione dell'utenza e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto poliservizi assistenza legale convenzioni (funzione centralizzata )
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0686 - Aggiornamento legale su convenzioni
- aggiornamento in ambito legale per tutti gli aspetti relativi ad atti contrattuali e convenzioni con Enti territoriali
0687 - Assistenza legale per convenzioni
- assistenza legale alla funzione competente nella predisposizione e stipula di atti contrattuali e convenzioni con particolare riferimento ad esigenze di nuove impostazioni
- contatti con Enti territoriali per una corretta impostazione della parte contrattuale e della applicazione dei diritti di segreteria
0688 - Supporto legale per contenzioso su convenzioni
- esprimere pareri ed indicazioni per la risoluzione di questioni extragiudiziali e contenziosi con amministrazioni comunali
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: è responsabile della consulenza ed assistenza per tutte le problematiche legali inerenti alle convenzioni con Enti pubblici
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: università
Responsabile poliservizi controlli elettrici impianti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0246 - Analisi tecnica scostamenti
- rilevazione degli andamenti per il settore di competenza ed analisi tecnica degli scostamenti rispetto agli obiettivi fisico-operativi
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
1805 - Controlli elettrici gas/acqua
- controllo del rispetto delle normative aziendali e di Legge nella manutenzione e adeguamento di impianti elettrici a sicurezza e di servizio, di apparati di telecontrollo, di impianti di protezione catodica, di quadri di comando gruppi pompe e di cabine di trasformazione, e nell'esecuzione di collaudi di nuove installazioni
- definizione dei programmi di manutenzione degli impianti e dei programmi di utilizzo delle pompe
- ottimizzazione dei consumi elettrici
Complessità interna/esterna: attività di controllo influenti sul breve termine
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane; del controllo e rispetto di metodi, norme e standard tecnici e di sicurezza per il settore tecnico di competenza
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Responsabile contabilità generale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0504 - Attività debito/credito
- controllo di attività di debito/credito quali:
- contabili di accredito bancarie relative agli incassi allo sportello banca delle bollette
- estratti conto P.T. relativi agli incassi alla Posta delle bollette
- contabili di addebito relativo a rimborsi di duplicati incassi, note credito, cessati creditori effettuati con disposizione bancaria
0505 - Adempimenti fiscali e tributari
- assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari
0506 - Analisi situazione liquidità
- analisi della situazione di liquidità per tutti i canali finanziari
0507 - Controllo fatturazione attiva
- scarico della contabilità utenti e controllo della corretta contabilizzazione della fatturazione attiva comprensiva degli utenti in deroga Snam e della contabilità utenti
0508 - Definizione stanziamenti
- perfezionamento e definizione degli stanziamenti di competenza
0509 - Controllo sui crediti
- controllo sui crediti in sofferenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità in realtà di media distribuzione
Responsabilità: dell'accertamento e registrazione di fatti amministrativi e contabili di competenza e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Analista poliservizi applicazioni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0678 - Progettazione procedure EDP
- analisi, in collaborazione con le altre funzioni, e progettazione dei prototipi e delle procedure supportando la posizione superiore nella definizione del disegno logico-applicativo dei modelli concettuali dei dati
- predisposizione della documentazione per i programmatori
0677 - Coordinamento programmazione
- coordinamento dei processi di produzione e manutenzione del software
- controllo della conformità dei programmi alla progettazione coordinando le sessioni di prova, in collaborazione con l'utente, il rilascio delle applicazioni e la predisposizione della documentazione per l'utente
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo
Responsabilità: è responsabile dell'analisi e del coordinamento della programmazione relativi alle procedure EDP
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Analista andamento di gestione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0532 - Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
0534 - Elaborazione report
- predisposizione di report gestionali e/o occasionali, nell'ambito dell'attività di competenza e sulla base delle disposizioni vigenti
0536 - Attività di consulenza
- fornire consulenza alle unità aziendali nell'ambito delle competenze funzionali e territoriali
0541 - Sistema di controllo
- mantenimento di un efficace sistema di controllo sui risultati di competenza in termini sia fisico- operativi sia economico-finanziari
0542 - Analisi scostamenti
- rilevamento e segnalazione degli scostamenti tra gli obiettivi prefissati e gli andamenti della gestione delle unità aziendali di competenza
- analisi delle cause degli scostamenti di concerto con altre unità aziendali competenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: di studi ed analisi sugli andamenti gestionali
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Esperto Vendite Grandi Clienti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0760 - Aggiornamento utilizzi innovativi
- aggiornamento delle conoscenze nel settore:
- degli utilizzi innovativi
- delle apparecchiature innovative
1757 - Trattativa grandi clienti e utilizzi innovativi
- contatto e trattativa con grandi utenti industriali e terziario avanzato
- predisposizione dell'offerta commerciale:
- proposta di soluzione tecnica (condizionamento, cogenerazione, centrali termiche, ___)
- valorizzazione dell'investimento applicando correttamente campagne promozionali, piani di ammortamenti, contratti quadro, finanziamenti agevolati, ___
0794 - Analisi tecnico-economica
- analisi delle utilizzazioni del gas metano richieste
- valutazione tecnico-economica delle possibilità di trasformazione e/o fornitura delle utenze particolari
0795 - Assistenza utenza
- assistenza alle grandi utenze e al terziario avanzato nelle analisi, valutazioni e scelte tecnico-impiantistiche
Complessità interna/esterna: attività di programmazione e controllo influenti sul medio/lungo termine in realtà metropolitane
Responsabilità: dell'efficacia delle azioni commerciali intraprese, del corretto utilizzo delle leve tecnico/economiche, dell'impostazione di relazioni interpersonali esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiori alla settimana
Esperienza: elevata in più campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
LIVELLO 2.3
Responsabile gestione del territorio poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0403 - Gestione territorio
- rapporto con gli Enti per il reperimento dei supporti per la definizione dello stradario (planimetrie, piani regolatori, mappe, ecc.)
- analisi delle informazioni raccolte e definizione della corretta impostazione del percorso logico
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: gestione del territorio e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico esperto polivalente di distribuzione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0218 - Coordinamento attività distribuzione
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione reti (TS e IDU) e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
1219 - Gestione libretti misura
- rilevazione dati necessari alla compilazione dei libretti misura
- esecuzione schizzo lavoro eseguito
- controllo eventuali schizzi lavori eseguiti fatti da terzi
- sottoscrizione in contraddittorio libretti misure
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese delle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0285 - Coordinamento prevenzione infortuni
- attività tendenti a salvaguardare la sicurezza dei lavoratori ed a garantire la prevenzione degli infortuni
0110 - Supervisione nelle attività di programmazione e controllo di più tecnici polivalenti
- nell'ambito di unità ad elevata complessità:
- supporto alla posizione superiore nella redazione delle proposte d'investimento
- supporto nella programmazione delle attività operative svolte da più tecnici polivalenti
- coordinamento delle attività tecniche
- controllo dell'andamento fisico-economico dei programmi approvati per le unità polivalenti
0111 - Supervisione e controllo nell'applicazione ed attuazione delle normative
- supervisione e controllo nell'applicazione ed attuazione delle normative tecniche aziendali e di Legge nello svolgimento delle attività operative in unità complesse con funzione di supporto alla posizione superiore
Complessità interna/esterna: attività svolta in aree metropolitane
Responsabilità: del coordinamento delle risorse umane e dell'esercizio della discrezionalità propositiva nella conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, nel controllo del rispetto delle normative, nelle attività di programmazione e controllo in unità ad elevata complessità con oltre 170.000 utenti
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Area 3: Coordinamento-concetto
LIVELLO 3.1
Tecnico poliservizi distribuzione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0201 - Progettazione modifiche reti in gestione
- progettazione e stesura elaborati per piccole estensioni, sostituzioni ed adeguamenti delle reti esistenti
- sopralluoghi legati alla stesura degli elaborati progettuali
0218 - Coordinamento attività distribuzione
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione reti (TS e IDU) e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
0219 - Gestione libretti misura
- rilevazione dati necessari alla compilazione dei libretti misura
- esecuzione schizzo lavoro eseguito
- controllo eventuali schizzi lavori eseguiti fatti da terzi
- sottoscrizione in contraddittorio libretti misure
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese nelle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0221 - Alimentazione dati contabilità lavori
- inserimento manuale o a terminale dei dati dei libretti misura
- chiusura libretti misura
0222 - Produzione report/situazioni contabilità lavori
- stampa degli Stati Avanzamento Lavori
- chiusura periodo
- trasmissione dati
0223 - Preventivazione tecnica
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- anomalie di posizione del misuratore
- nuovi impianti/modifiche IDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
- rilevazione e inserimento manuale o a terminale di dati e misure
0225 - Movimentazione materiali
- riscontro bolla-ordini e conferma ricezione materiali
- inserimento dei dati necessari alle diverse operazioni di prelievo, trasferimento e versamento dei materiali
- gestione magazzino misuratori
- conte cicliche e inventari
- ricevimento e gestione materiale non codificato
0226 - Emissione bolle magazzino
- emissione documentazione fiscale (XAB) inerente alla movimentazione dei materiali e delle relative lettere di esenzione
0227 - Documentazione tecnica
- stesura relazioni tecniche
- predisposizione documentazione su lavori eseguiti o su situazioni di impianti per Enti esterni
- predisposizione documentazione per proposte di investimento
0230 - Gestione permessi comunali
- contatti con comune per ottenimento permessi lavori per posa tubazioni interrate (TS/IDU)
0247 - Controllo antinfortunistica
- controllo operativo del rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene ambientale, nei riguardi del personale interno
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0257 - Preventivazione commerciale
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0258 - Gestione scorte magazzino
- modifica del Limite a Ordinare per le proposte di riapprovvigionamento
1015 - Conduzione rete acqua
- determinazione di manovre su rete ed impianti di stoccaggio atte a garantire la migliore distribuzione possibile in presenza di deficit di portata
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola distribuzione
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico polivalente impianti e rete gas
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0201 - Progettazione modifiche reti in gestione
- progettazione e stesura elaborati per piccole estensioni, sostituzioni ed adeguamenti delle reti esistenti
- sopralluoghi legati alla stesura degli elaborati progettuali
0218 - Coordinamento attività distribuzione
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione reti (TS e IDU) e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
0219 - Gestione libretti misura
- rilevazione dati necessari alla compilazione dei libretti misura
- esecuzione schizzo lavoro eseguito
- controllo eventuali schizzi lavori eseguiti fatti da terzi
- sottoscrizione in contraddittorio libretti misure
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese nelle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0223 - Preventivazione tecnica
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- anomalie di posizione del misuratore
- nuovi impianti/modifiche lDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
- rilevazione e inserimento manuale o a terminale di dati e misure
0225 - Movimentazione materiali
- riscontro bolla-ordini e conferma ricezione materiali
- inserimento dei dati necessari alle diverse operazioni di prelievo, trasferimento e versamento dei materiali
- gestione magazzino misuratori
- conte cicliche e inventari
- ricevimento e gestione materiale non codificato
0226 - Emissione bolle magazzino
- emissione documentazione fiscale (XAB) inerente alla movimentazione dei materiali e delle relative lettere di esenzione
0227 - Documentazione tecnica
- stesura relazioni tecniche
- predisposizione documentazione su lavori eseguiti o su situazioni di impianti per Enti esterni
- predisposizione documentazione per proposte di investimento
0247 - Controllo antinfortunistica
- controllo operativo del rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene ambientale, nei riguardi del personale interno
0248 - Coordinamento attività impianti di riduzione della pressione
- coordinamento delle attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione degli impianti di riduzione pressione e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- conformità dei lavori con preventivo
0249 - Approvvigionamento odorizzante
- compilazione richiesta di approvvigionamento odorizzante
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0257 - Preventivazione commerciale
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà piccola distribuzione
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore poliservizi progettazione/assetto rete ed impianti (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0200 - Progettazione nuove reti e grandi estensioni
- progettazione e stesura elaborati per nuove reti e grandi estensioni
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0203 - Stesura progetti impianti di riduzione della pressione
- stesura elaborati progettuali sulla base di schemi normalizzati di impianti di prelievo-misura, riduzione e condizionamento per nuove realizzazioni, potenziamenti ed adeguamenti
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0204 - Stesura progetti impianti protezione catodica
- stesura elaborati progettuali sulla base di schemi normalizzati di impianti di protezione catodica per nuove realizzazioni, potenziamenti ed adeguamenti
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0205 - Studi di fattibilità tecnica
- studi di fattibilità tecnica per nuovi investimenti
0206 - Carichi rete
- reperimento dati per la rilevazione dei consumi specifici massimi potenziali per ogni fascia d'utenza
- sopralluoghi
0207 - Verifica rete
- attribuzione carichi alla rete
- individuazione in base a standard tecnici definiti, dell'assetto distributivo ottimale di reti nuove ed esistenti in relazione all'evoluzione dei carichi utenza/consumi
- valorizzazione della soluzione individuata
0246 - Analisi tecnica scostamenti
- rilevazione degli andamenti per il settore di competenza ed analisi tecnica degli scostamenti rispetto agli obiettivi fisico-operativi
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
1800 - Elaborati impianti elettrici gas/acqua
- completamento degli elaborati progettuali con:
- impianti elettrici e gruppi pompe
- protezione catodica sulla base delle indicazioni ricevute da "controlli elettrici"
1062 - Elaborati per impianti di captazione, potabilizzazione e stoccaggio
- predisposizione di elaborati progettuali, sulla base di schemi normalizzati, degli impianti di captazione, potabilizzazione e stoccaggio relativi alla rete progettata
- sopralluoghi inerenti all'attività
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: corretta esecuzione della progettazione e della verifica rete
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore ottimizzazione gestione utenza poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0402 - Omogeneizzazione calendari
- omogeneizzazione calendari di lettura, fatturazione, morosità in base alle esigenze operative, ai tempi di dilazione e di elaborazione
- supporto alle unità operative per l'ottimale utilizzo della procedura e controllo omogeneità comportamenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme ad ampia discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'esercizio della discrezionalità propositiva
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore progettazione rete/impianti gas - specialista verifica rete
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0200 - Progettazione nuove reti e grandi estensioni
- progettazione e stesura elaborati per nuove reti e grandi estensioni
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0203 - Stesura progetti impianti di riduzione della pressione
- stesura elaborati progettuali sulla base di schemi normalizzati di impianti di prelievo - misura, riduzione e condizionamento per nuove realizzazioni, potenziamenti ed adeguamenti
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0205 - Studi di fattibilità tecnica
- studi di fattibilità tecnica per nuovi investimenti
0206 - Carichi rete
- reperimento dati per la rilevazione dei consumi specifici massimi potenziali per ogni fascia di utenza
- sopralluoghi
0207 - Verifica rete
- attribuzioni carichi alla rete
- individuazione in base a standard tecnici definiti, dell'assetto distributivo ottimale di reti nuove ed esistenti in relazione all'evoluzione dei carichi utenza/consumi
- valorizzazione della soluzione individuata
0246 - Analisi tecnica scostamenti
- rilevazione degli andamenti per il settore di competenza ed analisi tecnica degli scostamenti rispetto agli obiettivi fisico operativi
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP. ENEL, ecc.)
0332 - Elaborazione proposte investimento
- elaborazione ed aggiornamento delle proposte di investimento
Complessità interna/esterna: attività di programmazione influenti sul breve periodo svolte in aree metropolitane
Responsabilità: corretta esecuzione della progettazione e della verifica rete
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
LIVELLO 3.2
Tecnico polivalente distribuzione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0218 - Coordinamento attività distribuzione
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione reti (TS e IDU) e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
0219 - Gestione libretti misura
- rilevazione dati necessari alla compilazione dei libretti misura
- esecuzione schizzo lavoro eseguito
- controllo eventuali schizzi lavori eseguiti fatti da terzi
- sottoscrizione in contraddittorio libretti misure
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese nelle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0247- Controllo antinfortunistica
- controllo operativo del rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene ambientale, nei riguardi del personale interno
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0311 - Emissione richiesta di approvvigionamento
- emissione richiesta di approvvigionamento secondo procedura in vigore
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico impianti gas
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0219 - Gestione libretti misura
- rilevazione dati necessari alla compilazione dei libretti misura
- esecuzione schizzo lavoro eseguito
- controllo eventuali schizzi lavori eseguiti fatti da terzi
- sottoscrizione in contraddittorio libretti misure
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese nelle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0227 - Documentazione tecnica
- stesura relazioni tecniche
- predisposizione documentazione su lavori eseguiti o su situazioni di impianti per Enti esterni
- predisposizione documentazione per proposte di investimento
0247 - Controllo antinfortunistica
- controllo operativo del rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene ambientale, nei riguardi del personale interno
0248 - Coordinamento attività impianti di riduzione della pressione
- coordinamento delle attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione degli impianti di riduzione pressione e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
0249 - Approvvigionamento odorizzante
- compilazione richiesta di approvvigionamento odorizzante
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0287 - Tenuta scadenziario odorizzante
- tenuta scadenziario abilitazione maneggio odorizzante del personale addetto
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto grandi utenze e tecnologie di sviluppo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0701 - Acquisizione utenza e penetrazione in segmenti di mercato
- recupero di utenza e/o acquisizione in segmenti di mercato in fase di saturazione
0703 - Rapporti con operatori del settore
- gestione dei rapporti con operatori del settore (installatori, agenti commerciali, rivenditori) interessati all'attività della Società a scopo informativo-promozionale
0711 - Assistenza tecnica grandi utenti
- assistenza agli utenti potenziali nelle analisi, valutazioni e scelte tecnico-impiantistiche nel rispetto delle normative vigenti
0755 - Preventivazione tecnico-commerciale
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- nuovi impianti/modifiche IDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
- rilevazione ed inserimento manuale o al terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0760 - Aggiornamento utilizzi innovativi
- aggiornamento delle conoscenze nel settore:
- degli utilizzi innovativi
- delle apparecchiature innovative
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Analista di sistema
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0644 - Valutazione prestazioni sistemi
- valutazione delle prestazioni dei sistemi e dei sottosistemi applicando metodologie standard
0646 - Test sistemi
- attivazione test e procedure di migrazione verso nuovi ambienti operativi secondo le norme stabilite
0647 - Definizione accesso sistemi
- definizione degli accessi ai sistemi ed ai sottosistemi in base a standard prefissati
0648 - Supporto sistemistico
- supporto sistemistico per il software di base dei sistemi e dei sottosistemi
0649 - Installazione nuovi prodotti
- installazione di nuovi prodotti software e di nuove release e supporto, con analisi specialistiche, nella progettazione dei sistemi e sottosistemi di base e nella definizione delle architetture HW
0613 - Back-up
- studio e realizzazione di procedure di back-up
0699 - Ottimizzazione risorse HW
- ottimizzazione risorse HW e analisi necessità di eventuali potenziamenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto poliservizi applicazioni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0673 - Tecniche programmazione
- supporto agli analisti nell'individuazione delle tecniche più idonee per la realizzazione dei programmi applicativi
0674 - Programmi applicativi
- stesura dei programmi sulla base delle analisi ricevute e delle metodologie standard
- test per la verifica della qualità del software prodotto
0675 - Rimozione anomalie applicazioni
- rimozione di eventuali anomalie riscontrate con la messa in esercizio in collaborazione con la funzione gestione sistemi
0615 - Supporto progettazione procedure EDP
- analisi, in collaborazione con l'analista di applicazioni, e progettazione di parti dei prototipi e delle procedure.
- predisposizione della documentazione per i programmatori
0616 - Verifica applicazioni
- verifica della conformità dei programmi alla progettazione per la parte di competenza, partecipando alle sessioni di prova, in collaborazione con l'utente
- predisposizione della documentazione per l'utente
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore gestione utenti poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0406 - Informazioni utenti
- informazioni telefoniche e/o allo sportello su condizioni di fornitura, tariffe, nuovi allacciamenti, azioni promozionali ed altre informazioni concernenti l'utenza
0410 - Calendario letture
- definizione del calendario operativo del rilievo del consumo presso l'utenza sulla base delle necessità della stessa e delle disponibilità di elaborazione
0416 - Calendario fatturazione
- definizione del calendario operativo di fatturazione dell'utenza sulla base delle necessità della stessa e delle disponibilità di elaborazione
0417 - Controllo fatturazione
- verifica correttezza della fatturazione provvisoria e definitiva
0423 - Controllo esazione, cassa e giornale dell'unità
- controllo giustificativi di cassa e redazione della quadratura giornaliera generale di cassa
- ricevimenti incassi da agenti morosi
0424 - Incassi/rimborsi sportello
- incasso e/o rimborso di note di rettifica, cessati, morosità, contributi utenti, ecc.
- quadratura contabile giornaliera
0425 - Incasso bollette correnti
- incasso bollette correnti
- quadratura contabile giornaliera
0432 - Calendario morosità
- definizione del calendario operativo sulla base delle disponibilità di elaborazione e delle esigenze di estrazione degli utenti morosi
0451 - Coordinamento attività utenza
- coordinamento delle attività relative alla gestione dell'utenza
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica della corretta gestione delle procedure di utenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico protezione catodica poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0220 - Controllo imprese
- controllo diretto delle eventuali prestazioni esterne
- assistenza alle imprese nelle diverse fasi dei lavori (esecuzione, collaudo)
0227 - Documentazione tecnica
- stesura relazioni tecniche
- predisposizione documentazione su lavori eseguiti o su situazioni di impianti per Enti esterni
- predisposizione documentazione per proposte di investimento
0247 - Controllo antinfortunistica
- controllo operativo del rispetto delle norme antinfortunistiche, di sicurezza ed igiene ambientale, nei riguardi del personale interno
0251 - Coordinamento attività protezione catodica
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione di impianti di protezione catodica e delle eventuali imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale di competenza
- verifica conformità dei lavori con preventivo
0252 - Gestione protezione catodica
- definizione programmi di misure elettriche ordinarie o di misure straordinarie
- interpretazione ed elaborazione misure e registrazioni elettriche
- individuazione interventi per mantenimento corretto stato elettrico della rete
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e di media distribuzione
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico depurazione acque reflue
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione dei lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
2003 - Coordinamento attività impianti di depurazione
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione degli impianti di depurazione e delle imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
2005 - Coordinamento attività rete fognante
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione della rete fognante e delle imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
2006 - Coordinamento attività impianti elettrici
- coordinamento attività relative alla realizzazione, manutenzione e normalizzazione degli impianti elettrici, degli apparati di telecontrollo e delle imprese appaltatrici
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica conformità dei lavori con preventivo
2007 - Conduzione rete fognante
- determinazione di manovre sulla rete fognante e sui relativi impianti di sollevamento atte a garantire l'afflusso più regolare possibile dei liquami agli impianti di depurazione
2008 - Conduzione impianti di depurazione
- valutazione delle misure, delle registrazioni e delle analisi effettuate sui liquami in entrata ed in uscita dagli impianti di depurazione
- definizione delle misure di emergenza da adottare in presenza di inquinamenti o irregolari afflussi del liquame all'impianto di depurazione
- sorveglianza dei processi e delle correzioni apportate nel trattamento di depurazione
- gestione e programmazione nella raccolta, stoccaggio, smaltimento od eventuale recupero dei prodotti di rifiuto del trattamento
2009 - Gestione controlli dl qualità delle acque reflue
- gestione scadenziario dei controlli
- rapporti con laboratori di analisi interni/esterni
- controllo dei risultati delle analisi effettuate
- stesura di report su qualità dell'acqua reflua immessa nel corpo idrico recettore
- analisi delle serie storiche
- evidenziazione del superamento delle concentrazioni massime ammissibili
- gestione archivio analisi
- preparazione e controllo contenitori per il campionamento delle acque reflue effettuato da
- personale interno
- ricerca dei fattori inquinanti
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto delle normative e coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore ufficio contabilità
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0502 - Gestione debiti e crediti diversi
- controllo e registrazione di contabili di accredito relative a fatture attive, affitti attivi, interessi attivi su C/C, rimesse fondi
- controllo e registrazione di contabili di addebito relative a pagamento stipendi, commissioni bancarie, interessi passivi su C/C
- registrazione delle disposizioni bancarie per il pagamento stipendi
- emissione e registrazione delle disposizioni di trasferimento rimesse fondi
0503 - Gestioni particolari di COGE
- effettuazioni di attività particolari di gestione quali: pagamenti diversi, assegni non incassati e crediti in sofferenza.
0510 - Gestione rapporti di conto corrente
- cura i contatti con Enti quali Istituti di Credito locali, Uffici Postali ecc., per una corretta gestione dei rapporti di Conto Corrente con gli stessi
0511 - Gestione dei depositi cauzionali
- effettuazione delle registrazioni dei depositi cauzionali presso terzi sulla base del mandato di pagamento all'atto della costituzione del deposito e della reversale d'incasso all'atto dello svincolo
0513 - Esecuzione dichiarazioni fiscali e tributarie
- esecuzione delle dichiarazioni sulla base di dati opportunamente predisposti
0521 - Controllo conto fornitori
- controllo contabile della sezionale fornitori con la situazione del credito
0528 - Rettifiche
- calcolo delle rettifiche di fine esercizio (ratei e risconti) di propria competenza e relative registrazioni
0532- Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
0558 - Beni patrimoniali
- aggiornamento dell'inventario fisico dei beni patrimoniali a seguito delle variazioni pervenute dalle unità aziendali eseguendo le operazioni di controllo e rettifica delle anomalie
- valorizzazione dei beni patrimoniali
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore morosità poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0432 - Calendario morosità
- definizione del calendario operativo sulla base delle disponibilità di elaborazione e delle esigenze di estrazione degli utenti morosi
0439 - Proposte storno crediti inesigibili
- predisposizione della documentazione necessaria per stornare i crediti e gestione dei non accettati allo storno
0443 - Corrispondenza
- ricevimento corrispondenza e predisposizione delle lettere di risposta
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore letture poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0253 - Coordinamento personale
- coordinamento e organizzazione del lavoro degli addetti all'unità di appartenenza
0416 - Calendario fatturazione
- definizione del calendario operativo di fatturazione dell'utenza sulla base delle necessità della stessa e delle disponibilità di elaborazione
0417 - Controllo fatturazione
- verifica correttezza della fatturazione provvisoria e definitiva
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto gestione concessioni e tariffe (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
0704 - Predisposizione elaborati concessivi
- predisposizione elaborati concessivi relativi all'acquisizione o rinnovo di concessioni con Enti territoriali
- gestione, modifica o integrazione di quelle in essere
0705 - Rapporti con amministrazioni comunali
- rapporti con le amministrazioni comunali nell'iter procedurale delle concessioni
0706 - Gestione tariffe
- predisposizione dati per l'analisi e l'ottimizzazione dei distretti tariffari
- aggiornamento delle situazioni tariffarie del territorio
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità, in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto utenza poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0405 - Domanda intervento
- accettazione domande intervento
0406 - Informazioni utenti
- informazioni telefoniche e/o allo sportello su condizioni di fornitura, tariffe, nuovi allacciamenti, azioni promozionali ed altre informazioni concernenti l'utenza
0411 - Gestione terminali portatili/mastri letture
- gestione della procedura relativa al carico/scarico dei terminali portatili/mastri letture
0417 - Controllo fatturazione
- verifica correttezza della fatturazione provvisoria e definitiva
0418 - Consumi forfettari
- gestione dei consumi forfettari relativi ai fermi misuratori
0421 - Reclami/rettifiche
- rettifica bollette, chiarimenti all'utenza e sistemazione archivio
0423 - Controllo esazione, cassa e giornale dell'unità
- controllo giustificativi di cassa e redazione della quadratura giornaliera generale di cassa
- ricevimenti incassi da agenti morosi
0424 - Incassi/rimborsi sportello
- incasso e/o rimborso di note di rettifica, cessati, morosità, contributi utenti, ecc.
- quadratura contabile giornaliera
0425 - Incasso bollette correnti
- incasso bollette correnti
- quadratura contabile giornaliera
0434 - Solleciti utenti morosi
- ricevimento, depurazione, inoltro dei solleciti e dei bollettini di morosità
- richiesta di emissione delle note di rettifica per gli utenti sollecitati risultanti non aver consumato quanto addebitato
0442 - Controllo presenze
- controllo Cartoline Orologio e/o tabulati presenze, compilazione prospetti e riepiloghi
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità svolte in realtà di piccola distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore contabilità analitica
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0508 - Definizione stanziamenti
- perfezionamento e definizione degli stanziamenti di competenza
0512 - Predisposizione stanziamenti
- predisposizione dei dati per gli stanziamenti di competenza
0525 - Contabilità analitica costo del lavoro
- controllo periodico della completezza delle registrazioni contabili effettuate a costo standard
- rilevamento e registrazione delle varianze tra costo standard e costo effettivo
- effettuazione di eventuali storni o integrazioni relativi al costo del lavoro
- registrazione dei dati pervenuti dalle unità aziendali di competenza relativi alle attribuzioni contabili delle ore lavorate
0532 - Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
0534 - Elaborazione report
- predisposizione di report gestionali e/o occasionali, nell'ambito dell'attività di competenza e sulla base delle disposizioni vigenti
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto progettazione reti gas (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0200 - Progettazione nuove reti e grandi estensioni
- progettazione e stesura elaborati per nuove reti e grandi estensioni
- sopralluoghi legati alla stesura di elaborati progettuali
0205 - Studi di fattibilità tecnica
- studi di fattibilità tecnica per nuovi investimenti reti ed impianti
0208 - Stesura disegni
- stesura disegni relativi a progetti tecnici già definiti con trasferimento su lucido dei dati di progetto, della cartografia topografica e dei tracciati di rete
0255 - Rapporti con società di servizi del sottosuolo
- rapporti con società di servizi del sottosuolo (SIP, ENEL, ecc.)
0256 - Assistenza progettuale in fase di realizzazione
- assistenza alle imprese ed al personale interno in fase di realizzazione del progetto
0308 - Standardizzazione progettazione
- attività di sviluppo e diffusione di metodi standard di progettazione e valorizzazione di reti e impianti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: conduzione delle attività per il settore tecnico di competenza, rispetto di norme e standard tecnici aziendali
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto sviluppo territoriale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0740 - Rapporti con gli installatori convenzionati
- gestione dei rapporti con gli installatori convenzionati
0741 - Assistenza utenti
- assistenza tecnica utenti
0742 - Programmi commerciali nuove reti
- definizione dei programmi commerciali inerenti all'acquisizione su:
- insediamenti spontanei
- piani di sviluppo urbanistico
- comprensori privati
0755 - Preventivazione tecnico-commerciale
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- nuovi impianti/modifiche IDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
rilevazione ed inserimento manuale o al terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e di programmazione influenti sul breve termine
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto ricerche di mercato (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0736 - Ricerche di mercato
- supporto all'individuazione ed allo sviluppo degli obiettivi di ricerca
- partecipazione alla definizione delle metodologie di indagine e del dimensionamento del campione
- supporto alla predisposizione della bozza di questionario
- effettuazione ricerche di mercato utilizzando gli strumenti operativi di volta in volta ritenuti più idonei per il contatto con il campione prescelto
- predisposizione di rapporti finali di ricerca sulla base delle risultanze dell'indagine
0737 - Controllo modalità di ricerca
- controllo della corretta utilizzazione delle modalità applicative di ricerca da parte di un eventuale Istituto incaricato attraverso la verifica sul campo delle rilevazioni effettuate dall'Istituto
0738 - Analisi ricerche di mercato
- supporto all'analisi dei risultati delle ricerche di mercato
0767 - Dati per analisi e definizione iniziative promozionali locali
- predisposizione dati per l'analisi e la definizione delle iniziative promozionali locali in base alle tipologie di utenti e agli obiettivi di acquisizione definiti
- analisi di costi e benefici preventivati
Complessità interna/esterna: attività di programmazione influenti sul breve termine
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore esazione poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0423 - Controllo esazione, cassa e giornale dell'unità
- controllo giustificativi di cassa e redazione della quadratura giornaliera generale di cassa
- ricevimenti incassi da agenti morosi
0452 - Coordinamento attività esazione
- coordinamento delle attività relative all'esazione
- coordinamento delle prestazioni lavorative del personale assegnato
- verifica della corretta gestione delle procedure di esazione
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media e grande distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto piani commerciali poliservizi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
0712 - Analisi campagne di acquisizione
- analisi e valutazioni delle campagne di acquisizione rispetto al budget approvato
0717 - Stesura dei programmi commerciali
- stesura dei programmi commerciali relativi all'acquisizione/recupero utenze e allo sviluppo delle vendite su indicazione di altre posizioni
0731 - Definizione potenziali di vendita
- definizione potenziali di vendita e loro sviluppo
0733 - Definizione consumi specifici
- definizione consumi specifici per settori di utilizzo
0734 - Supporto stesura budget commerciale
- supporto ad altre Unità periferiche nella stesura del budget commerciale
0735 - Supporto realizzazione nuove procedure e banche dati
- supporto alla realizzazione di nuove procedure e di banche dati di rilievo per le Unità commerciali
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore contabilità generale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0510 - Gestione rapporti dl conto corrente
- cura i contatti con Enti quali Istituti di Credito locali, Uffici Postali ecc., per una corretta gestione dei rapporti di Conto Corrente con gli stessi
0512 - Predisposizione stanziamenti
- predisposizione dei dati per gli stanziamenti di competenza.
0513 - Esecuzione dichiarazioni fiscali e tributarie
- esecuzione delle dichiarazioni sulla base di dati opportunamente predisposti
0514 - Controllo conti
- controllo dei conti di competenza e di collegamento
0528 - Rettifiche
- calcolo delle rettifiche di fine esercizio (ratei e risconti) di propria competenza e relative registrazioni
0529 - Verifica debiti/crediti
- verifica periodica di debiti e di crediti non gestiti da alcuna sezionale
0532 - Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
0551 - Rapporti con enti
- cura dei rapporti con Enti nell'ambito di quanto strettamente previsto dalle competenze assegnate
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore contabilità clienti/fornitori
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0514 - Controllo conti
- controllo dei conti di competenza e di collegamento
0520 - Gestione del credito
- emissione di solleciti ai clienti per pagamenti in ritardo e contabilizzazione dei clienti da stornare per quanto di competenza
0523 - Pagamento fatture tramite cassa centrale
- predisposizione e contabilizzazione dei mandati di pagamento per le fatture da pagare tramite cassa centrale
0524 - Rapporti con fornitori
- intrattenimento dei rapporti con i fornitori, nell'ambito del controllo della fatturazione, e dell'accertamento, sulla base di opportuni giustificativi, del costo delle prestazioni delle imprese appaltatrici.
0537 - Gestione anagrafica fornitori
- gestione dell'anagrafica fornitori per quanto di competenza
0569 - Gestione delle attività di pagamento automatizzato
- gestione delle attività di pagamento automatizzato sulla base delle disponibilità segnalate dall'unità finanziaria per quanto di competenza
0580 - Verifica disponibilità liquide
- verifica delle disponibilità liquide per i pagamenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Tecnico poliservizi controlli rete
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0211 - Controlli rete
- controllo del rispetto delle normative aziendali e di Legge nella manutenzione delle reti esistenti e nell'esecuzione di collaudi di nuove reti
0212 - Controllo dispersioni
- controllo dell'andamento del fenomeno dispersioni sulle reti in esercizio
- definizione delle frequenze per la predisposizione di programmi di ricerca dispersioni
0213 - Programmazione ricerca dispersioni
- compilazione piano di ricerca programmata dispersioni
0246 - Analisi tecnica scostamenti
- rilevazione degli andamenti per il settore di competenza ed analisi tecnica degli scostamenti rispetto agli obiettivi fisico-operativi
Complessità interna/esterna: attività di controllo influenti sul breve termine
Responsabilità: controllo del rispetto di metodi, norme e standard tecnici e di sicurezza per il settore tecnico di competenza
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore Acquisizione Grandi Utenze
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0760 - Aggiornamento utilizzi innovativi
- aggiornamento delle conoscenze nel settore:
- degli utilizzi innovativi
- delle apparecchiature innovative
0766 - Preventivazione grandi utenti/enti
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a grandi utenti/enti
- schizzo tecnico preventivo e dimensionamento dell'impianto
- rilevazione ed inserimento manuale o a terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0755 - Consulenza tecnica
- attività di consulenza tecnica all'utenza
0779 - Verifica applicazione normative impianti interni
- verifica applicazione normative su impianti interni
- emissione modulistica
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
0798 - Acquisizione clienti
acquisizione clienti per il settore di competenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti e campi specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore Commerciale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0700 - Censimenti
- censimento dell'utenza potenziale
0701 - Acquisizione utenza e penetrazione in segmenti di mercato
- recupero di utenza e/o acquisizione in segmenti di mercato in fase di saturazione
0702 - Gestione contributi
- incasso contributi di allacciamento con rilascio ricevute e versamento in banca degli stessi
0703 - Rapporti con operatori del settore
- gestione dei rapporti con operatori del settore (installatori, agenti commerciali, rivenditori, ___) interessati all'attività della Società a scopo informativo-promozionale
0717 - Stesura dei programmi commerciali
- stesura dei programmi commerciali relativi all'acquisizione/recupero utenze e allo sviluppo delle vendite su indicazione di altre posizioni
0755 - Preventivazione tecnico-commerciale
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- nuovi impianti/modifiche IDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
- rilevazione ed inserimento manuale o al terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media e piccola distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore finanziario
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0510 - Gestione rapporti di conto corrente
- cura i contatti con Enti quali Istituti di Credito locali, Uffici Postali ecc., per una corretta gestione dei rapporti di Conto Corrente con gli stessi
0532 - Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
0554 - Gestione procedura banche
- gestione della procedura meccanizzata della contabilità banche
0555 - Rendiconti movimenti finanziari
- compilazione regolare e tempestiva dei rendiconti e delle situazioni dei movimenti finanziari
Complessità interna/esterna: attività di verifica del livello operativo
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore di Cassa
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0500 - Gestione cassa centrale
- effettuazione di attività di gestione della cassa centrale quali:
- incassi e pagamenti sulla base degli opportuni giustificativi
- emissione per gli incassi effettuati delle reversali d'incasso
- registrazione di mandati di pagamento e di reversali d'incasso
- quadratura di cassa ed altri adempimenti connessi
- registrazione degli incassi/rimborsi effettuati da altre casse della Società
0509 - Controllo sui crediti
- controllo sui crediti in sofferenza
0520 - Gestione del credito
- emissione di solleciti ai clienti per pagamenti in ritardo e contabilizzazione dei clienti da stornare per quanto di competenza
0550 - Registrazioni debito/credito
- controllo e registrazioni di:
- mandati di pagamento relativi a rimborsi di duplicati incassi, note credito, cessati creditori effettuati allo sportello
- reversali di incasso relative agli incassi allo sportello delle bollette
0564 - Operazioni di cassa verso terzi
- esecuzione di operazioni di cassa nei confronti di terzi (Istituti di Credito, Uffici Postali, Enti vari, Assicurazioni) attuati tramite denaro contante, assegni, valuta estera ecc.
0532 - Verifica attività di competenza
- verifica di attività effettuate da altri livelli organizzativi comunque inerenti ad attività di propria competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro e della quadratura delle casse dell'unità
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore contabilità clienti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0516 - Fatturazione attiva non inerente alla somministrazione del gas
- emissione fatture attive non concernenti la somministrazione del gas quali prestazioni di assistenza e consulenza verso altre Società, cessione di materiali a dipendenti, cessione beni a terzi
0518 - Gestione crediti da stornare
- gestione del credito provvedendo a eventuali solleciti per i pagamenti in ritardo e a contabilizzare i crediti da stornare (non utenti)
0520 - Gestione del credito
- emissione di solleciti ai clienti per pagamenti in ritardo e contabilizzazione dei clienti da stornare per quanto di competenza
0534 - Elaborazione report
- predisposizione di report gestionali e/o occasionali, nell'ambito dell'attività di competenza e sulla base delle disposizioni vigenti
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Operatore Commerciale Grandi Utenze
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0762 - Consulenza tecnico/amministrativa
- consulenza tecnico/amministrativa agli utenti finalizzata all'acquisizione e mantenimento dei contratti
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
0798 - Acquisizione clienti
- acquisizione clienti per il settore di competenza
0703 - Rapporti con operatori del settore
- gestione dei rapporti con operatori del settore (installatori, agenti commerciali, rivenditori, ___) interessati all'attività della Società a scopo informativo-promozionale)
0716 - Individuazione utenze particolari
- individuazione dell'utenza potenziale, industriale ed artigianale, nell'ambito dei segmenti di mercato definiti da un particolare utilizzo tecnologico del gas
0795 - Assistenza utenza
- assistenza alle grandi utenze e al terziario avanzato nella analisi, valutazioni e scelte tecnico-impiantistiche
0792 - Trattativa grandi utenti
- contatto e predisposizione elementi contrattuali per grandi utenti industriali e terziario avanzato
0766 - Preventivazione grandi utenti/enti
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a grandi utenti/enti
- schizzo tecnico preventivo e dimensionamento dell'impianto
- rilevazione ed inserimento manuale o a terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0733 - Definizione consumi specifici
- definizione consumi per settori di utilizzo
0779 - Verifica applicazione normative impianti interni
- verifica applicazione normative su impianti interni
- emissione modulistica
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
LIVELLO 3.3
Capo nucleo operativo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0001 - Posa pezzi speciali
- costruzione e messa in opera di pezzi speciali con operazioni di adattamento
0002 - Coordinamento processi attività manuali
- coordinamento e programmazione di più squadre di addetti nell'esecuzione di processi di attività manuali
0006 - Diagnosi su dispersioni
- valutazione entità
- decisioni operative su tipologie intervento su tubazione stradale o allacciamento interrato
- compilazione rapporto intervento di riparazione
0007 - Riparazione dispersioni
- operazioni di riparazione dispersioni su tubazioni stradali o allacciamento interrato
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0024 - Disattivazione/attivazione erogazione gas
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
avvisi all'utenza
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0027 - Messa in gas parti aeree IDU
- prove di tenuta su parte aerea collegata
- apertura organo di intercettazione IDU
- spurgo e collegamento parte aerea IDU
0028 - Costruzione e modifica su parti aeree IDU
- costruzione e modifica su parti aeree IDU
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Capo nucleo e/o Coordinatore di strumentisti elettronici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0002 - Coordinamento processi attività manuali
- coordinamento e programmazione di più squadre di addetti nell'esecuzione di processi di attività manuali
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0021 - Interventi su apparecchiature elettroniche
- controllo, taratura, revisione ed eventuale riparazione di apparecchiature elettroniche relativamente al settore gas/acqua:
- apparati di telecontrollo
- strumenti di ricerca dispersioni
- strumenti elettronici di caldaie di umidificazione
- strumenti di misura del potere calorifico e della densità del gas
- strumenti analitici
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane con oltre 170.000 utenti
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Tubista tracciatore a saldatura radiografica
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0001 - Posa pezzi speciali
- costruzione e messa in opera di pezzi speciali con operazioni di adattamento
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0024 - Disattivazione/attivazione erogazione gas
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
- avvisi all'utenza
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0033 - Saldatura a prova radiografica
- saldatura a prova radiografica
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Programmatore poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0673 - Tecniche programmazione
- supporto agli analisti nell'individuazione delle tecniche più idonee per la realizzazione dei programmi applicativi
0674 - Programmi applicativi
- stesura dei programmi sulla base delle analisi ricevute e delle metodologie standard
- test per la verifica della qualità del soft-are prodotto
0675 - Rimozione anomalie applicazioni
- rimozione di eventuali anomalie riscontrate con la messa in esercizio in collaborazione con la funzione gestione sistemi
0621 - Manutenzione programmi
- manutenzione programmi applicativi in gestione
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
LIVELLO 3.4
Strumentista elettronico
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0021 - Interventi su apparecchiature elettroniche
- controllo, taratura, revisione ed eventuale riparazione di apparecchiature elettroniche relativamente al settore gas/acqua:
- apparati di telecontrollo
- strumenti di ricerca dispersioni
- strumenti elettronici di caldaie di umidificazione
- strumenti di misura del potere calorifico e della densità del gas
- strumenti analitici
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto gestione utenti poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0405 - Domanda intervento
- accettazione domande intervento
0406 - Informazioni utenti
- informazioni telefoniche e/o allo sportello su condizioni di fornitura, tariffe, nuovi allacciamenti, azioni promozionali ed altre informazioni concernenti l'utenza
0411 - Gestione terminali portatili/mastri letture
- gestione della procedura relativa al carico/scarico dei terminali portatili/mastri letture
0418 - Consumi forfettari
- gestione dei consumi forfettari relativi ai fermi misuratori
0420 - Anomalie fatturazione
- rilevazione/correzione delle anomalie evidenziate dalla fatturazione definitiva ed emissione documenti rettificativi
0421 - Reclami/rettifiche
- rettifica bollette, chiarimenti all'utenza e sistemazione archivio
0424 - Incassi/rimborsi sportello
- incasso e/o rimborso di note di rettifica, cessati, morosità, contributi utenti, ecc.
- quadratura contabile giornaliera
0425 - Incasso bollette correnti
- incasso bollette correnti
- quadratura contabile giornaliera
0434 - Solleciti utenti morosi
- ricevimento, depurazione, inoltro dei solleciti e dei bollettini di morosità
- richiesta di emissione delle note di rettifica per gli utenti sollecitati risultanti non aver consumato quanto addebitato
0437 - Pratiche legali
- predisposizione documentazione e verifica corretto iter e avanzamento pratiche legali
0442 - Controllo presenze
- controllo Cartoline Orologio e/o tabulati presenze, compilazione prospetti e riepiloghi
0443 - Corrispondenza
- ricevimento corrispondenza e predisposizione delle lettere di risposta
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto amministrativo
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0500 - Gestione cassa centrale
- effettuazione di attività di gestione della cassa centrale quali:
- incassi e pagamenti sulla base degli opportuni giustificativi
- emissione per gli incassi effettuati delle reversali d'incasso
- registrazione di mandati di pagamento e di reversali d'incasso
- quadratura di cassa ed altri adempimenti connessi
- registrazione degli incassi/rimborsi effettuati da altre casse della Società
0501 - Registrazioni fiscali e tributarie
- esecuzione delle registrazioni
- predisposizione dati per le dichiarazioni
0504 - Attività debito/credito
- controllo di attività di debito/credito quali:
- contabili di accredito bancarie relative agli incassi allo sportello banca delle bollette
- estratti conto P.T. relativi agli incassi alla Posta delle bollette
- contabili di addebito relativo a rimborsi di duplicati incassi, note credito, cessati creditori effettuati con disposizione bancaria
0517 - Note di addebito
- emissione note debito per riaddebiti vari
0519 - Registrazione fatture passive
- ricevimento e controllo degli ordini di acquisto e delle segnalazioni consegna (bolla di consegna) provvedendo ad abbinarle ai relativi ordini
- controllo e registrazione di fatture passive e di note credito/debito sulla base di ordine di acquisto/segnalazione di ricevimento
0537 - Gestione anagrafica fornitori
- gestione dell'anagrafica fornitori per quanto di competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto letture poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0411 - Gestione terminali portatili/mastri letture
- gestione della procedura relativa al carico/scarico dei terminali portatili/mastri letture
0413 - Controllo letture/autoletture
- input letture provenienti da segreteria telefonica, controllo consumi letture/autoletture e correzione di eventuali errori
0418 - Consumi forfettari
- gestione dei consumi forfettari relativi ai fermi misuratori
0419 - lnput calendario di fatturazione
- inputazione calendario di fatturazione.
0420 - Anomalie fatturazione
- rilevazione/correzione delle anomalie evidenziate dalla fatturazione definitiva ed emissione documenti rettificativi
0450 - Input calendario letture
- input calendario letture
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto contabilità generale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0501 - Registrazioni fiscali e tributarie
- esecuzione delle registrazioni
- predisposizione dati per le dichiarazioni
0502 - Gestione debiti e crediti diversi
- controllo e registrazione di contabili di accredito relative a fatture attive, affitti attivi, interessi attivi su C/C, rimesse fondi
- controllo e registrazione di contabili di addebito relative a pagamento stipendi, commissioni bancarie, interessi passivi su C/C
- registrazione delle disposizioni bancarie per il pagamento stipendi
- emissione e registrazione delle disposizioni di trasferimento rimesse fondi
0503 - Gestioni particolari di COGE
- effettuazioni di attività particolari di gestione quali: pagamenti diversi, assegni non incassati e crediti in sofferenza
0512 - Predisposizione stanziamenti
- predisposizione dei dati per gli stanziamenti di competenza.
0527 - Gestione contabilità trasferte
- gestione della contabilità delle trasferte e controllo fiscale dei documenti giustificativi
0528 - Rettifiche
- calcolo delle rettifiche di fine esercizio (ratei e risconti) di propria competenza e relative registrazioni
0529 - Verifica debiti/crediti
- verifica periodica di debiti e di crediti non gestiti da alcuna sezionale
0553 - Registri bollati
- vidimazione dei registri bollati
0575 - Verifica conti
- verifica i conti di competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Preventivista commerciale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0700 - Censimenti
- censimento dell'utenza potenziale
0703 - Rapporti con operatori del settore
- gestione dei rapporti con operatori del settore (installatori, agenti commerciali, rivenditori) interessati all'attività della Società a scopo informativo-promozionale
0755 - Preventivazione tecnico-commerciale
- sopralluoghi per richieste preventivo relative a:
- nuovi impianti/modifiche IDU
- schizzo tecnico preventivo per posizione misuratore, percorso derivazione utenza e dimensionamento della stessa
- rilevazione ed inserimento manuale o al terminale di dati e misure
- valorizzazione preventivo
- applicazione di agevolazioni previste da campagna promozionale
0779 - Verifica applicazione normative impianti interni
- verifica applicazione normative su impianti interni
- emissione modulistica
0783 - Rapporti con enti e privati
- gestione dei rapporti con Enti e privati interessati all'attività della Società mirante all'acquisizione/recupero utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro e dell'impostazione di relazioni interpersonali/esterne
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto polivalente sportelli utenza gas e/o poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0405 - Domanda intervento
- accettazione domande intervento
0406 - Informazioni utenti
- informazioni telefoniche e/o allo sportello su condizioni di fornitura, tariffe, nuovi allacciamenti, azioni promozionali ed altre informazioni concernenti l'utenza
0421 - Reclami/rettifiche
- rettifica bollette, chiarimenti all'utenza e sistemazione archivio
0424 - Incassi/rimborsi sportello
- incasso e/o rimborso di note di rettifica, cessati, morosità, contributi utenti, ecc.
- quadratura contabile giornaliera
0425 - Incasso bollette correnti
- incasso bollette correnti
- quadratura contabile giornaliera
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto Prove Tecnologiche
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0692 - Preparazione prove tecnologiche
- scelta e preparazione dei campioni di materiali e/o di componenti di apparecchi e/o impianti di utilizzo individuando quelli sottoposti a maggior sollecitazione
0693 - Prove tecnologiche per apparecchiature/impianti di utilizzo
- analisi e prove, a nuovo e al termine del ciclo di invecchiamento, per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche di materiali e/o componenti di apparecchi ed impianti di utilizzo, in base a metodologie definite
- stesura di relazioni sulle prove effettuate
0694 - Prove tecnologiche per omologazione materiali/attrezzature
- analisi e prove per l'omologazione di materiali e attrezzature, ad uso aziendale, di nuova concezione e/o tecnicamente più avanzati, in base a metodologie definite
- stesura di relazioni sulle prove effettuate
0695 - Manutenzione apparecchiature di laboratorio
- manutenzione delle apparecchiature di laboratorio
- proposta di eventuali interventi migliorativi collaborando alla sperimentazione di nuove apparecchiature
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Capo squadra poliservizi distribuzione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ____)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0027 - Messa in gas parti aeree IDU
- prove di tenuta su parte aerea collegata
- apertura organo di intercettazione IDU
- spurgo e collegamento parte aerea IDU
0028 - Costruzione e modifica su parti aeree IDU
- costruzione e modifica su parti aeree IDU
0031 - Prelievo e versamento materiali
- prelievo e versamento materiali da magazzino per lavori da eseguire
0802 - Controllo disinfezione
- controllo del trattamento di disinfezione delle acque ed eventuale correzione delle eventuali anomalie riscontrate
0808 - Costruzione reti acqua
- costruzione, modifica e sostituzione relative a:
- tubazioni stradali
- allacciamenti interrati
- parti aeree
0814 - Lavaggio condotte
- nell'ambito di attività programmate:
- sezionamento di parte della rete
- lavaggio delle condotte
- eventuale applicazione di by-pass
- rimessa in esercizio della rete
0815 - Manutenzione idranti e fontane pubbliche
- pulizia, riparazione e controllo di efficienza degli idranti pubblici e privati, e delle fontane pubbliche
1601 - Disattivazione/attivazione erogazione gas/acqua
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
riattivazione IDU o sua parte
- disattivazione/attivazione erogazione acqua
- avvisi all'utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto gestione del territorio poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0403 - Gestione territorio
- rapporto con gli Enti per il reperimento dei supporti per la definizione dello stradario (planimetrie, piani regolatori, mappe, ecc.)
- analisi delle informazioni raccolte e definizione della corretta impostazione del percorso logico
0404 - Gestione stradario
- inserimento/manutenzione dello stradario (sezioni, segmenti, anagrafiche e numeri civici)
- codifica e inserimento delle locazioni nello stradario
- sopralluoghi mirati
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore alla settimana
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto morosità poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0426 - Pratiche rateizzazione
- verifica compatibilità richieste dilazione pagamento degli utenti con disposizioni Direzione
0433 - Gestione agenti morosi
- coordinamento e gestione delle attività degli agenti morosi
0435 - Gestione azioni morosità
- invio agli utenti dell'avviso di azione legale
- ricerche utenti morosi non rintracciati dagli agenti morosi
0443 - Corrispondenza
- ricevimento corrispondenza e predisposizione delle lettere di risposta
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media e grande distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi con autonomia inferiore al giorno
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto contabilità clienti
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0512 - Predisposizione stanziamenti
- predisposizione dei dati per gli stanziamenti di competenza
0516 - Fatturazione attiva non inerente alla somministrazione del gas
- emissione fatture attive non concernenti la somministrazione del gas quali prestazioni di assistenza e consulenza verso altre Società, cessione di materiali a dipendenti, cessione beni a terzi
0517 - Note di addebito
- emissione note debito per riaddebiti vari
0520 - Gestione del credito
- emissione di solleciti ai clienti per pagamenti in ritardo e contabilizzazione dei clienti da stornare per quanto di competenza
0529 - Verifica debiti/crediti
- verifica periodica di debiti e di crediti non gestiti da alcuna sezionale
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Ordinatore-sollecitatore periferico poliservizi (funzione periferica)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0233 - Contatti con fornitori
- contatti con i fornitori per l'approvvigionamento decentrato di materiali e servizi
- emissioni richieste di approvvigionamento e ordini di acquisto
- solleciti ai fornitori
0234 - Conformità richieste proposte fornitori
- verifica conformità agli standard aziendali delle condizioni di vendita e pagamento proposte dai fornitori
- verifica delle compatibilità e della rispondenza dei prodotti alle richieste avanzate
- indagini sulle condizioni di mercato in occasione di acquisti al minuto
0259 - Vendita materiali
- vendita di materiali di risulta del magazzino
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto Contratti poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0724 - Predisposizione dati per analisi scostamenti
- predisposizione dati per l'analisi scostamenti
0750 - Lavori di dattilografia e stampa
- esecuzione lavori vari di dattilografia (stesura contratti, offerte ecc..)
- stampa di Schede Sopralluogo, Offerte e Commesse
0751 - Gestione scadenziario contratti
- archiviazione documenti con particolare riferimento a scadenze
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0752 - Informazioni commerciali all'utenza
- informazioni agli utenti indirizzando le richieste verso posizioni competenti
0753 - Documentazione/ricezione preventivi
- compilazione della modulistica burocratico/amministrativa
- verifica emissione fattura in seguito a chiusura commesse lavoro per i preventivi di Enti e Comuni
0754 - Imputazione dati
- imputazione dati su supporto cartaceo o a terminale secondo procedura
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto poliservizi amministrazione del personale
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0442 - Controllo presenze
- controllo Cartoline Orologio e/o tabulati presenze, compilazione prospetti e riepiloghi
0614 - Aggiornamento situazione personale
- aggiornamento, in base alle indicazioni ricevute, dei dati relativi al personale ed alla situazione forza/ruolo in seguito a variazioni per assunzioni, mobilità, cessazioni, sviluppo, ecc.
0622 - Controllo trasferte
- controllo note spese trasferte, relativa contabilizzazione e imputazione dati
0624 - Ticket restaurant
- contabilizzazione, ordinazione e distribuzione dei ticket-restaurant
0623 - Documentazione per assunzioni/risoluzioni
- predisposizione della documentazione per assunzioni e risoluzioni del rapporto di lavoro
0627 - Gestione assegni familiari
- raccolta della documentazione necessaria, analisi delle richieste per la determinazione degli "aventi diritto" e controllo finale degli importi
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto contabilità fornitori
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0501 - Registrazioni fiscali e tributarie
- esecuzione delle registrazioni
- predisposizione dati per le dichiarazioni
0512 - Predisposizione stanziamenti
- predisposizione dei dati per gli stanziamenti di competenza
0519 - Registrazione fatture passive
- ricevimento e controllo degli ordini di acquisto e delle segnalazioni consegna (bolla di consegna) provvedendo ad abbinarle ai relativi ordini
- controllo e registrazione di fatture passive e di note credito/debito sulla base di ordine di acquisto/segnalazione di ricevimento
0523 - Pagamento fatture tramite cassa centrale
- predisposizione e contabilizzazione dei mandati di pagamento per le fatture da pagare tramite cassa centrale
0528 - Rettifiche
- calcolo delle rettifiche di fine esercizio (ratei e risconti) di propria competenza e relative registrazioni
0537 - Gestione anagrafica fornitori
- gestione dell'anagrafica fornitori per quanto di competenza
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media superiore
Addetto Cassa
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0585 - Gestione cassa
- effettuazione di attività di gestione della cassa quali:
- incassi e pagamenti sulla base degli opportuni giustificativi
- emissione per gli incassi effettuati delle reversali d'incasso
registrazione di mandati di pagamento e di reversali d'incasso
- quadratura di cassa
- registrazione degli incassi/rimborsi effettuati da altre casse della Società
0550 - Registrazioni debito/credito
- controllo e registrazioni di:
- mandati di pagamento relativi a rimborsi di duplicati incassi, note credito, cessati creditori effettuati allo sportello
- reversali di incasso relative agli incassi allo sportello delle bollette
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
Complessità interna/esterna: attività d'interpretazione di norme a modesta discrezionalità
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto controlli elettrici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0215 - Verifiche elettriche
- verifiche a campione, tramite reperimento dati e/o sopralluoghi, del rispetto di norme aziendali e di Legge su manutenzione e collaudi di impianti elettrici a sicurezza e di servizio, di apparati di telecontrollo, di impianti di protezione catodica, di quadri di comando dei gruppi pompe e di cabine di trasformazione per il controllo del rispetto della normativa aziendale
- redazione di report per la rilevazione degli andamenti
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0310 - Verifiche elettriche su impianti tecnologici
- verifiche a campione o periodiche, tramite rilevamento dati e/o sopralluoghi, del rispetto di normative aziendali e di Legge su impianti tecnologici di tipo elettrico a corredo dei fabbricati aziendali
- redazione di report per la rilevazione degli andamenti
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto contabilità utenti poliservizi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0422 - Contabilizzazione incassi
- quadratura incassi bollette pervenute tramite Posta, Banche e sportello e dei conti di collegamento fra gestione utenza e contabilità generale
0428 - Gestione pagamenti sospesi
- verifica/correzione del tipo di errore che ha generato il sospeso con riguardo alla riproposta degli incassi e delle bollette, all'esecuzione di articoli contabili, all'individuazione duplicati incassi
- quadratura degli incassi sospesi con gli O.R. emessi
- quadratura del conto duplicati incassi
0439 - Proposte storno crediti inesigibili
- predisposizione della documentazione necessaria per stornare i crediti e imputazione dei non accettati allo storno
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto statistiche e budget
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0534 - Elaborazione report
- predisposizione di report gestionali e/o occasionali, nell'ambito dell'attività di competenza e sulla base delle disposizioni vigenti
0538 - Consolidamento dati statistici
- consolidamento, tramite il sistema informativo aziendale, dei dati di competenza funzionale e territoriale
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
Complessità interna/esterna: ambito d'attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
LIVELLO 3.5
Addetto gestione stradario poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0404 - Gestione stradario
- inserimento/manutenzione dello stradario (sezioni, segmenti, anagrafiche e numeri civici)
- codifica e inserimento delle locazioni nello stradario
- sopralluoghi mirati
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media e grande distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di tempi e metodi operativi inferiore al giorno
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto patrimonio (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0556 - Comunicazione per variazioni patrimoniali
- controllo e valorizzazione delle comunicazioni relative alle variazioni patrimoniali evidenziando i conseguenti movimenti per la contabilità generale
0557 - Registro beni ammortizzabili
- compilazione delle schede per l'aggiornamento del Registro dei Beni Ammortizzabili
0558 - Beni patrimoniali
- aggiornamento dell'inventario fisico dei beni patrimoniali a seguito delle variazioni pervenute dalle unità aziendali eseguendo le operazioni di controllo e rettifica delle anomalie
- valorizzazione dei beni patrimoniali
0574 - Dati statistici mensili
- reperimento dei dati per la compilazione di report nell'ambito delle attività di competenza
Complessità interna/esterna: ambito d'attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Addetto segreteria telefonica utenti polivalente/poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0405 - Domanda intervento
- accettazione domande intervento
0406 - Informazioni utenti
- informazioni telefoniche e/o allo sportello su condizioni di fornitura, tariffe, nuovi allacciamenti, azioni promozionali ed altre informazioni concernenti l'utenza
0421 - Reclami/rettifiche
- rettifica bollette, chiarimenti all'utenza e sistemazione archivio
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale + specializzazione
Capo squadra polivalente distribuzione gas
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
0024 - Disattivazione/attivazione erogazione gas
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
- avvisi all'utenza
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0027 - Messa in gas parti aeree IDU
- prove di tenuta su parte aerea collegata
- apertura organo di intercettazione IDU
- purgo e collegamento parte aerea IDU
0028 - Costruzione e modifica su parti aeree IDU
- costruzione e modifica su parti aeree IDU
0031 - Prelievo e versamento materiali
- prelievo e versamento materiali da magazzino per lavori da eseguire
0034 - Interventi su IPRM, IRI, Organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su IPRM, IRI e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
0035 - Interventi su GRF, GRI, GRU, Organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su GRF, GRI, GRU e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Capo squadra pronto intervento
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0005 - Accertamento nella ricerca dispersioni
- accertamento su tubazione stradale o allacciamento interrato
- uso, controllo e manutenzione ordinaria delle apparecchiature
- rilevazione e raccolta dei dati dell'indagine strumentale
0006 - Diagnosi su dispersioni
- valutazione entità
- decisioni operative su tipologie intervento su tubazione stradale o allacciamento interrato
- compilazione rapporto intervento di riparazione
0007 - Riparazione dispersioni
- operazioni di riparazione dispersioni su tubazioni stradali o allacciamento interrato
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0024 - Disattivazione/attivazione erogazione gas
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
- avvisi all'utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Capo squadra ricerca preventiva dispersioni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0004 - Ricognizione nella ricerca dispersioni
- uso, controllo e manutenzione ordinaria delle apparecchiature di rilevazione usate nella ricognizione rapida (veicolata) ed accurata (a piedi)
0005 - Accertamento nella ricerca dispersioni
- accertamento su tubazione stradale o allacciamento interrato
- uso, controllo e manutenzione ordinaria delle apparecchiature
- rilevazione e raccolta dei dati dell'indagine strumentale
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi, ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Capo squadra polivalente impianti idraulici ed elettrici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
0014 - Interventi su impianti di telecontrollo
- regolazione, taratura e pulizia di dispositivi di telemisura, teleallarme e telecomando degli impianti
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
0803 - Interventi su impianti elettrici acqua
- installazione e ordinaria manutenzione di impianti elettrici di servizio a:
- impianti di regolazione della pressione
- impianti di captazione
- impianti di potabilizzazione
- impianti di stoccaggio
- impianti di adduzione e distribuzione
- apparati di telecontrollo
0804 - Interventi su impianti di captazione
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di captazione
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe ed organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- spurgo pozzi e pulizia opere di captazione
0805 - Interventi su impianti di potabilizzazione
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di potabilizzazione
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe dosatrici e organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- lavaggio di serbatoi (vasche sedimentazione, ecc.)
0806 - Interventi su impianti di stoccaggio
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di stoccaggio
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe ed organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- lavaggio periodico dei serbatoi
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
LIVELLO 4.1
Specialista protezione catodica poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0003 - Coordinamento attività manuali
- coordinamento delle attività manuali eseguite da addetti
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0012 - Creazione/sottoscrizione report tecnici
- descrizione di situazioni tecniche o di interventi svolti
- compilazione e sottoscrizione dei report preparati
1600 - Interventi su impianti di protez. catodica gas/acqua
- nuova installazione, ammodernamento, normalizzazione, manutenzione preventiva e straordinaria di impianti di protezione catodica
- esecuzione misure di isolamento elettrico nella fase di costruzione delle reti
- installazione di sistemi di protezione attiva provvisoria
- controlli periodici di protezione catodica
- controlli di funzionalità e taratura delle apparecchiature elettriche
- eliminazione interferenze elettriche
- verifiche periodiche di attraversamenti e parallelismi ferroviari
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro e del coordinamento delle risorse umane
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto poliservizi impianti gas e distribuzione
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi, ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0017 - Movimentazione odorizzante
- prelievo e trasporto odorizzante
- travaso odorizzante in impianto di odorizzazione
0018 - Rilevamento dati
- ritiro e sostituzione diagrammi
- registrazione dei dati sugli opportuni supporti
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0027 - Messa in gas parti aeree IDU
- prove di tenuta su parte aerea collegata
- apertura organo di intercettazione IDU
- spurgo e collegamento parte aerea IDU
0028 - Costruzione e modifica su parti aeree IDU
- costruzione e modifica su parti aeree IDU
0031 - Prelievo e versamento materiali
- prelievo e versamento materiali da magazzino per lavori da eseguire
0034 - Interventi su IPRM, IRI, organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su IPRM, IRI e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
0035 - Interventi su GRF, GRI, GRU, organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su GRF, GRI, GRU e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
0802 - Controllo disinfezione
- controllo del trattamento di disinfezione delle acque ed eventuale correzione delle eventuali anomalie riscontrate
0808 - Costruzione reti acqua
- costruzione, modifica e sostituzione relative a:
- tubazioni stradali
- allacciamenti interrati
- parti aeree
0814 - Lavaggio condotte
- nell'ambito di attività programmate:
- sezionamento di parte della rete
- lavaggio delle condotte
- eventuale applicazione di by-pass
- rimessa in esercizio della rete
0815 - Manutenzione idranti e fontane pubbliche
- pulizia, riparaz. e controllo di efficienza degli idranti pubblici e privati, e delle fontane pubbliche
1601 - Disattivazione/attivazione erogazione gas/acqua
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
- disattivazione/attivazione erogazione acqua
- avvisi all'utenza
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
LIVELLO 4.2
Agente moroso poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0448 - Interventi agente moroso
- visita all'utente
- incasso bollette arretrate
- quadratura giornaliera tra pratiche e denaro incassato
- versamento somme di denaro ed assegni
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola, media e grande distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza, metodi standard e ordinaria varianza
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto polivalente distribuzione gas
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0010 - Interventi su segnalazione di terzi
- primo intervento, ricerca e riparazione della dispersione (sia su tubazione interrata che su tubazione aerea) secondo procedura vigente
- interventi su altre segnalazioni
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0018 - Rilevamento dati
- ritiro e sostituzione diagrammi
- registrazione dei dati sugli opportuni supporti
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
0024 - Disattivazione/attivazione erogazione gas
- messa fuori servizio IDU o sua parte
- esecuzione prova tenuta per attivazione IDU o sua parte
- riattivazione IDU o sua parte
- avvisi all'utenza
0025 - Collegamento tubazioni interrate
- collegamento di tubazioni stradali o di allacciamenti interrati
- allacciamento nuovi gruppi di riduzione (IPRM, IRI, GRF, GRI, GRU) a reti in gas
0026 - Sostituzione tubazioni interrate
- sostituzione tubazioni e allacciamenti stradali
0027 - Messa in gas parti aeree IDU
- prove di tenuta su parte aerea collegata
- apertura organo di intercettazione IDU
- spurgo e collegamento parte aerea IDU
0028 - Costruzione e modifica su parti aeree IDU
- costruzione e modifica su parti aeree IDU
0029 - Posa misuratori
- collocamento, rimozione, sostituzione misuratori
0031 - Prelievo e versamento materiali
- prelievo e versamento materiali da magazzino per lavori da eseguire
0034 - Interventi su IPRM, IRI, organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su IPRM, IRI e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
0035 - Interventi su GRF, GRI, GRU, organi di intercettazione - Ordinaria manutenzione
- operazioni meccaniche, sostituzioni, regolazioni, tarature e manovre su GRF, GRI, GRU e organi di intercettazione
- supporto negli interventi di manutenzione specialistica
0036 - Rilievi e misurazioni su impianti di protezione catodica
- semplici operazioni di rilievo e misura su impianti di protezione catodica
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su più aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto manutenzione regolazione cabine
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi, ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0013 - Interventi su IPRM, IRI, organi di intercettazione
- operazioni meccaniche di montaggio/smontaggio e sostituzioni periodiche di parti di impianto (filtri, membrane___)
- regolazione, taratura e pulizia di organi fluodinamici o di misura costitutivi o di equipaggiamento
- manovre su organi di intercettazione o presidio di impianti e controllo loro funzionamento a supporto di interventi sulla rete e sull'impianto stesso
- riparazione dispersioni sugli impianti
- supporto per collaudi in opera di IPRM e IRI
0015 - Interventi su GRF, GRI, GRU, organi di intercettazione
- operazioni meccaniche di montaggio/smontaggio e sostituzioni periodiche di parte dell'impianto (filtri, membrane___)
- regolazione, taratura e pulizia di organi fluodinamici o di misura costitutivi o di equipaggiamento
manovre su organi di intercettazione o presidio degli impianti e controllo loro funzionamento a supporto di intervento sulla rete e sull'impianto stesso
- operazioni chiusura GRI
- riparazione dispersioni sugli impianti
- operazioni su impianti di umidificazione o condizionamento
- supporto per collaudi in opera di GRF, GRI, GRU
0018 - Rilevamento dati
- ritiro e sostituzione diagrammi
- registrazione dei dati sugli opportuni supporti
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto impianti elettrici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0018 - Rilevamento dati
- ritiro e sostituzione diagrammi
- registrazione dei dati sugli opportuni supporti
0032 - Interventi su impianti tecnologici
- interventi su impianti tecnologici di tipo elettrico a corredo dei fabbricati aziendali
1602 - Interventi su impianti elettrici gas/acqua
- installazione e manutenzione di impianti elettrici a sicurezza
- installazione e manutenzione di impianti elettrici di servizio relativi a:
- impianti di riduzione della pressione gas
- impianti di regolazione della pressione acqua
- apparati di telecontrollo
- impianti di captazione
- impianti di potabilizzazione
- impianti di stoccaggio
- impianti di adduzione e distribuzione
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: elevata su aspetti specialistici
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto polivalente impianti idraulici ed elettrici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0014 - Interventi su impianti di telecontrollo
- regolazione, taratura e pulizia di dispositivi di telemisura, teleallarme e telecomando degli impianti
0020 - Pronto intervento su impianti in teleallarme
- sopralluogo su segnalazione di impianti in teleallarme
- diagnosi ed eventuale rimessa in servizio
- eventuale richiesta di intervento specialistico
0803 - Interventi su impianti elettrici acqua
- installazione e ordinaria manutenzione di impianti elettrici di servizio a:
- impianti di regolazione della pressione
- impianti di captazione
- impianti di potabilizzazione
- impianti di stoccaggio
- impianti di adduzione e distribuzione
- apparati di telecontrollo
0804 - Interventi su impianti di captazione
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di captazione
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe ed organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- spurgo pozzi e pulizia opere di captazione
0805 - Interventi su impianti di potabilizzazione
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di potabilizzazione
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe dosatrici e organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- lavaggio di serbatoi (vasche sedimentazione, ecc.)
0806 - Interventi su impianti di stoccaggio
- installazione di nuovi impianti e sostituzione di parti dell'impianto di stoccaggio
- manovre, manutenzione ordinaria e straordinaria di pompe ed organi idraulici
- manutenzione degli strumenti di controllo
- lavaggio periodico dei serbatoi
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto impianti depurazione acque reflue
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0814 - Lavaggio condotte
- nell'ambito di attività programmate:
- sezionamento di parte della rete
- lavaggio delle condotte
- eventuale applicazione di by-pass
- rimessa in esercizio della rete
0818 - Esecuzione analisi con strumentazione portatile
- esecuzione di semplici analisi mediante l'utilizzo di strumentazione portatile
- registrazione dei risultati
2000 - Interventi su rete fognante
- manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti di sollevamento
- manutenzione degli strumenti di controllo
- manovre di pompe, motori ed organi idraulici
- pulizia di griglie, canali, vasche, camerette
2001 - Interventi su impianti di depurazione
- installazione, sostituzione di parti (meccaniche ed idrauliche) e manutenzione degli impianti di depurazione
- manutenzione degli strumenti di controllo
- manovre di pompe, motori ed organi idraulici
- pulizia di griglie, canali, vasche e lame di raccolta
- compilazione ed aggiornamento dei registri di manutenzione
- accumulo e smaltimento dei fanghi dell'impianto di depurazione secondo normativa in vigore
2002 - Interventi su parti elettriche impianti depurazione
- installazione, sostituzione e manutenzione di impianti elettrici e quadri di comando di servizio agli impianti di depurazione
- manutenzione degli strumenti di controllo
2004 - Prelievo campioni acque reflue
- esecuzione prelievo di campioni di acque reflue in input ed in output all'impianto di depurazione, secondo la normativa in vigore
- trasporto dei campioni al laboratorio di competenza
- controllo del regolare funzionamento dei campionatori automatici
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto movimentazione materiali poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0016 - Distribuzione magazzino
- ricevimento, consegna, carico, scarico e movimentazione materiali
- predisposizione documentazione
- supporto all'inventario
0225 - Movimentazione materiali
- riscontro bolla-ordini e conferma ricezione materiali
- inserimento dei dati necessari alle diverse operazioni di prelievo, trasferimento e versamento dei materiali
- gestione magazzino misuratori
- conte cicliche e inventari
- ricevimento e gestione materiale non codificato
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Lucidista poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0208 - Stesura disegni
- stesura disegni relativi a progetti tecnici già definiti con trasferimento su lucido dei dati di progetto, della cartografia topografica e dei tracciati di rete
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto attività utenti poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0254 - Modulistica tecnica
- stampa, chiusura ed aggiornamento della modulistica tecnica (interventi di allacciamento)
- richiesta di stampa di altri modelli relativi alla chiusura della modulistica tecnica (Buoni Prelievo Materiali, Buoni Versamento Materiali, ecc.) ed invio agli Enti di competenza
0413 - Controllo letture/autoletture
- input letture provenienti da segreteria telefonica, controllo consumi letture/autoletture e correzione di eventuali errori
0419 - Input calendario di fatturazione
- inputazione calendario di fatturazione
0434 - Solleciti utenti morosi
- ricevimento, depurazione, inoltro dei solleciti e dei bollettini di morosità
- richiesta di emissione delle note di rettifica per gli utenti sollecitati risultanti non aver consumato quanto addebitato
0436 - Input aggiornamento morosità
- aggiornamento stato, azioni di morosità
- gestione archivio di morosità
0438 - Documentazione contenzioso
- predisposizione e fascicolazione documentazione contenzioso
0439 - Proposte storno crediti inesigibili
- predisposizione della documentazione necessaria per stornare i crediti e inputazione dei non accettati allo storno
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di piccola e media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto gestione incassi banche e poste poliservizi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0407 - Domiciliati banca
- emissione bollette riproposte per i domiciliati bancari con fondi non disponibili
0429 - Trasmissione incassi posta
- trasmissione degli incassi tramite Posta
- registrazione incassi non accettati dal lettore ottico della Posta
0430 - Registrazione incassi banche
- ricevimento mazzette relative ai pagamenti pervenuti dalle Banche ed inserimento nel sistema degli incassi
0431 - Documentazione cessati/duplicati
- predisposizione distinte per richiesta alla banca di emissione assegni per rimborso utenti
- invio della documentazione al polo contabile
- spedizione agli utenti degli avvisi duplicati incassi trasmettendo alla cassa diversi la distinta
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola professionale
Addetto attività di segreteria
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0681 - Smistamento corrispondenza
- smistamento della corrispondenza in arrivo e in partenza
- gestione relativo protocollo
- formalizzazione dei documenti ricevuti elettronicamente
0684 - Gestione materiali d'ufficio
- gestione della scorta dei materiali d'ufficio (cancelleria, ecc.) e reintegro delle giacenze
0442 - Controllo presenze
- controllo Cartoline Orologio e/o tabulati presenze, compilazione prospetti e riepiloghi
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0682 - Dattiloscrittura
- dattiloscrittura di lettere e documenti
0685 - Compilazione modulistica
- compilazione modulistica varia seguendone l'iter
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media più specializzazione
Addetto tariffe poliservizi (funzione centralizzata)
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0721 - Raccolta dati per simulazioni di proposte tariffarie
- raccolta dati per elaborazioni e simulazioni delle proposte tariffarie
0722 - Raccolta documentazione per richieste tariffarie
- raccolta documentazione da allegare alle richieste tariffarie ai CPP competenti
0723 - Documentazione revisioni tariffarie
- predisposizione della documentazione relativa alle revisioni tariffarie annuali ed alle variazioni bimestrali
0724 - Predisposizione dati per analisi scostamenti
- predisposizione dati per l'analisi scostamenti
0725 - Documentazione tariffe deliberate
- predisposizione documentazione relativa alle tariffe deliberate dai CPP competenti
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto servizi vari
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0681 - Smistamento corrispondenza
- smistamento della corrispondenza in arrivo e in partenza
- gestione relativo protocollo
- formalizzazione dei documenti ricevuti elettronicamente
0684 - Gestione materiali d'ufficio
- gestione della scorta dei materiali d'ufficio (cancelleria, ecc.) e reintegro delle giacenze
0231 - Gestione archivio
- fotocopiatura e archiviazione documentazione di competenza
- supporto nel reperimento documentazione di competenza archiviata
0690 - Commissioni esterne
- disbrigo di commissioni esterne (consegna/ritiro materiale, acquisto materiale di cancelleria e varie, ecc.)
0427 - Versamento incassi
- conteggio e riordino di denaro contante
- versamento somme di denaro ed assegni presso Banche, Uffici ed Enti vari
0691 - Preparazione bollette per spedizione
- taglio e raggruppamento bollette per spedizione
0689 - Centralino
- ricevimento e smistamento da centralino di telefonate in arrivo
- chiamate telefoniche su richiesta
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza e di metodi standard controllabile su programmi
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel medio periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
LIVELLO 4.3
Letturista verificatore poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0412 - Lettura
- rilevazione del consumo presso l'utente su supporto cartaceo o informatico
0453 - Verifica
- verifica del misuratore e dell'impianto con eventuale messa in sicurezza e/o segnalazione di ogni evidente anomalia riscontrata
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto prelievi e rilevamento dati impianti idraulici ed elettrici
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0011 - Trattamento dati elementari
- assunzione di semplici dati da qualsiasi fonte (utenti, strumenti, moduli, diagrammi ___)
- semplice elaborazione logica o aritmetica degli stessi
- alimentazione dati secondo le procedure aziendali vigenti
0018 - Rilevamento dati
- ritiro e sostituzione diagrammi
- registrazione dei dati sugli opportuni supporti
0802 - Controllo disinfezione
- controllo del trattamento di disinfezione delle acque ed eventuale correzione delle eventuali anomalie riscontrate
0810 - Misure su pozzi
- messa fuori servizio gruppo pompe
- misura livelli piezometrici statici e dinamici
- misure di portata
0811 - Misure su sorgenti
- misure di portata e di temperatura
0812 - Misure di opere di presa superficiali
- misure idrometriche
0813 - Presidio aree di salvaguardia
- ispezione delle zone di tutela assoluta adiacenti alle opere di captazione
- eventuale rimozione di agenti inquinanti dall'interno delle zone di tutela assoluta
- ispezione delle zone di rispetto
0816 - Rifornimenti impianti di potabilizzazione
- per i materiali di consumo (filtri, cloro, flocculanti, carbone attivo, ___) nella gestione degli impianti di potabilizzazione
- controllo livelli
- travasi e trasporti
- operazioni di reintegro e/o sostituzione
- accumulo e smaltimento dei prodotti di rifiuto dell'impianto di potabilizzazione secondo normativa in vigore
0817 - Prelievo campioni di acqua
- esecuzione prelievo di campioni d'acqua secondo le normative in vigore su opere di captazione, impianti di potabilizzazione e stoccaggio e reti di adduzione/distribuzione
- trasporto dei campioni al laboratorio di competenza
0818 - Esecuzione analisi con strumentazione portatile
- esecuzione di semplici analisi mediante l'utilizzo di strumentazione portatile
- registrazione dei risultati
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto aggiornamento situazione morosità poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0434 - Solleciti utenti morosi
- ricevimento, depurazione, inoltro dei solleciti e dei bollettini di morosità
- richiesta di emissione delle note di rettifica per gli utenti sollecitati risultanti non aver consumato quanto addebitato
0436 - Input aggiornamento morosità
- aggiornamento stato, azioni di morosità
- gestione archivio di morosità
0449 - Input calendario di morosità
- input calendario di morosità
Complessità interna/esterna: attività svolte in realtà di media e grande distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto versamento incassi poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0427 - Versamento incassi
- conteggio e riordino di denaro contante
- versamento somme di denaro ed assegni presso Banche, Uffici ed Enti vari
0429 - Trasmissione incassi posta
- trasmissione degli incassi tramite Posta
- registrazione incassi non accettati dal lettore ottico della Posta
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto distribuzione magazzino poliservizi
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0016 - Distribuzione magazzino
- ricevimento, consegna, carico, scarico e movimentazione materiali
- predisposizione documentazione
- supporto all'inventario
Complessità interna/esterna: attività svolte in aree metropolitane e di media distribuzione
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
Addetto servizi esterni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0690 - Commissioni esterne
- disbrigo di commissioni esterne (consegna/ritiro materiale, acquisto materiale di cancelleria e varie, ecc.)
0800 - Trasmissione telefax
- invio e ricezione documenti tramite telefax
0801 - Distribuzione interna posta
- smistamento interno della corrispondenza in arrivo ed in partenza per le varie unità aziendali
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: su aspetti specialistici raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
LIVELLO 4.4
Addetto servizi interni
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
0801 - Distribuzione interna posta
- smistamento interno della corrispondenza in arrivo ed in partenza per le varie unità aziendali
Complessità interna/esterna: ambito di attività definito da norme specifiche
Responsabilità: del proprio lavoro
Autonomia: di sequenza controllabile su operazioni reiterate
Esperienza: generica raggiungibile nel breve periodo
Conoscenze di base a livello di: scuola media
LIVELLO 4.5
Base parametrale