S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 23.12.2017 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore " Enti pubblici.
- "Agenzie Fiscali"
- "Enti Pubblici non Economici"
- " ENAC"
- " Ministeri"
CCNL del 06/08/2026
FUNZIONI CENTRALI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06/08/2026
TRIENNIO 2025 - 2027
per il personale dipendente del comparto Funzioni centrali
Decorrenza: 01/01/2025
Scadenza: 31/12/2027
Il giorno 6 agosto 2026 alle ore 12:00, presso la sede dell'A.Ra.N., ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative.
Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali triennio 2025 - 2027.
Per l'A.Ra.N.: il Presidente
Per le Organizzazioni sindacali: | Per le Confederazioni: | ||
CISL FP | firmato | CISL | firmato |
FP CGIL | firmato | CGIL | firmato |
UIL PA | firmato | UIL | firmato |
CONFSAL UNSA | firmato | CONFSAL | firmato |
FLP | firmato | CGS | firmato |
USB PI | non firmato | USB | non firmato |
| CONFINTESA FP | firmato | CONFINTESA | firmato |
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 28 ottobre 2025 (di seguito CCNQ 28 ottobre 2025).
2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:
a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024;
b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.
3. Al personale del comparto soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d.lgs. n. 272/2001.
5. Con il termine "amministrazione/i" si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.
6. Con il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali.
7. Con il termine "ente/i pubblico/i non economico/i" si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.
8. Con il termine "Ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.
9. Con "ENAC" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 28 ottobre 2025.
10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.
11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "d.lgs. n. 165/2001".
12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "d.lgs. n. 151/2001".
13. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:
a. CCNL 27 gennaio 2025, con cui si intende il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2022-2024" sottoscritto il 27 gennaio 2025;
b. CCNL 16 giugno 2025, con cui si intende la "Sequenza contrattuale ENAC ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09 maggio 2022" sottoscritta il 16 giugno 2025;
c. CCNL 16 luglio 2024, con cui si intende la "Sequenza contrattuale AGID ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09 maggio 2022" sottoscritta il 16 luglio 2024;
d. CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la "Sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09 maggio 2022" sottoscritta il 27 giugno 2024;
e. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2019-2021" sottoscritto il 9 maggio 2022;
f. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il "CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018" sottoscritto il 19 maggio 2020;
g. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2016-2018" sottoscritto il 12 febbraio 2018.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2025 - 31 dicembre 2027, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla Legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001.
7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.
2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:
- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;
- si migliora la qualità delle decisioni assunte;
- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica ammini strazi one.
3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali:
a) partecipazione;
b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.
4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:
- informazione;
- confronto;
- organismi paritetici di partecipazione.
5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).
5. bis Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di relazioni sindacali, ai sensi dell'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017, avvengono -normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro.
6. Le clausole del presente Titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL dei comparti di provenienza, le quali sono pertanto disapplicate.
7. Alle organizzazioni sindacali sono garantite, ove ne ricorrano i presupposti, tutte le forme di accesso previste dalla disciplina di Legge in materia di trasparenza.
8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 3 del CCNL 27 gennaio 2025.
1. L'informazione è il presupposto per il corretto esercizio delle relazioni sindacali e dei suoi strumenti. Pertanto, essa è resa preventivamente e in forma scritta dalle amministrazioni ai soggetti sindacali di cui all art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) secondo quanto previsto dal presente articolo.
2. Fermi restando gli obblighi in materia di trasparenza previsti dalle disposizioni di Legge vigenti, l'informazione consiste nella trasmissione puntuale di dati ed elementi conoscitivi, da parte dell'amministrazione, ai soggetti sindacali, al fine di consentire loro di prendere conoscenza della questione trattata e di esaminarla.
3. L'informazione deve essere resa nei tempi, nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all art. 7, commi 3 e 4 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), secondo i rispettivi ambiti di competenza, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte.
4. Sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali l art. 5 (Confronto) e l art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie) prevedano il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione.
5. Sono altresì oggetto di sola informazione gli atti di organizzazione degli uffici, ivi comprese le linee generali di riorganizzazione, il piano triennale dei fabbisogni di personale e la rilevazione della condizione occupazionale delle persone con disabilità, il numero delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno precedente con indicazione degli importi di eventuali differenziali stipendiali in godimento di ciascun dipendente cessato, le linee generali di funzionamento del ciclo della performance.
6. Salvo che per le linee generali di funzionamento del ciclo della performance, l'informazione di cui al comma 5 deve essere resa almeno 5 giorni prima dell'adozione degli atti. L'informazione relativa alle linee generali di riorganizzazione, al piano triennale dei fabbisogni di personale ed alle modalità di attuazione degli stessi (ivi incluse le progressioni tra le aree) e quella relativa alle linee generali di funzionamento del ciclo della performance è seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali di cui all art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), comma 3 o, per gli enti con sede unica, comma 4.
7. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 4 del CCNL 27 gennaio 2025.
1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo appr