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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti Pubblici

CCNL: Funzioni Centrali

ENAC

CODICE CNEL: S005

Per la disciplina economica e normativa precedente all'ipotesi di accordo 23.12.2017 si rinvia ai seguenti CCNL del Settore " Enti pubblici.

- "Agenzie Fiscali"

- "Enti Pubblici non Economici"

- " ENAC"

- " Ministeri"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 27/01/2025

FUNZIONI CENTRALI

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 27/01/2025
 TRIENNIO 2022 - 2024

per il personale dipendente del comparto Funzioni centrali

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 gennaio 2025 alle ore 10:00 ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del Comparto Funzioni Centrali.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato CCNL del Comparto Funzioni Centrali -triennio 2022/2024.

Per l'A.Ra.N.: il Presidente (Firmato)

Per le:

 

 

Organizzazioni sindacali

Confederazioni

CISL FP

Firmato

CISL

Firmato

FP CGIL

Non firmato

CGIL

Non firmato

UIL PA

Non firmato

UIL

Non firmato

CONFSAL UNSA

Firmato

CONFSAL

Firmato

FLP

Firmato

CGS

Firmato

USB PI

Non firmato

USB

Non firmato

CONFINTESA FP

Firmato

CONFINTESA

Firmato

 

 

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto indicate all'art. 3 del CCNQ sulla definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 22 febbraio 2024 (di seguito CCNQ 22 febbraio 2024).

2. Il presente contratto si applica, altresì, alle seguenti categorie di personale:

a) al personale dipendente di nazionalità italiana, assunto - ai sensi del D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 e della L. 22 dicembre 1990 n. 401 e tenuto conto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103 - con contratto a tempo indeterminato dal Ministero degli Affari Esteri nelle sedi diplomatiche e consolari e negli Istituti italiani di cultura all'estero, secondo quanto previsto dai CCNL del 22 ottobre 1997, del 12 aprile 2001, del 12 giugno 2003, del 19 maggio 2020 e del 27 giugno 2024;

b) agli ufficiali giudiziari di cui all'art. 1, comma 2, del CCNL del 16 febbraio 1999, fatto salvo quanto previsto dal CCNL Ministeri del 24 aprile 2002.

3. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa dell'amministrazione, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o società, previo confronto con le organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.

4. Nella provincia autonoma di Bolzano la disciplina del presente CCNL può essere integrata, per Ministeri ed Enti Pubblici non economici, ai sensi del d.lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste, ad esclusione di quelle trattate nel presente CCNL. Analoga disposizione è prevista per le Agenzie fiscali nel D.P.R. n. 752 del 1976, come modificato dal d.lgs. n. 272/2001.

5. Con il termine "amministrazione/i" si intendono tutte le Amministrazioni, Ministeri, Enti pubblici non economici e Agenzie, ricomprese nel comparto Funzioni centrali di cui al comma 1.

6. Con il termine "agenzia/e", ove non specificato, si intendono l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, destinatarie dei precedenti CCNL del comparto Agenzie Fiscali.

7. Con il termine "ente/i pubblico/i non economico/i" si intendono le amministrazioni e gli enti destinatari dei precedenti CCNL del comparto Enti pubblici non economici.

8. Con il termine "Ministero/i" si intendono le amministrazioni destinatarie dei precedenti CCNL del comparto dei Ministeri.

9. Con "ENAC" si intendono le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, punto IV del CCNQ 22 febbraio 2024.

10. I riferimenti ai CCNL degli enti o amministrazioni monocomparto, precedentemente destinatari di specifici contratti nazionali, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 165/2001, vengono indicati mediante la denominazione dell'amministrazione o ente interessato.

11. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "d.lgs. n. 165/2001".

12. Il riferimento al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato come "d.lgs. n. 151/2001".

13. I riferimenti ai precedenti CCNL espressamente citati sono così indicati:

a. CCNL 27 giugno 2024, con cui si intende la "Sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 09 maggio 2022" sottoscritta il 27 giugno 2024;

b. CCNL 9 maggio 2022, con cui si intende il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2019-2021" sottoscritto il 9 maggio 2022;

c. CCNL 19 maggio 2020, con cui si intende il "CCNL relativo alla sequenza contrattuale ad integrazione del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali del 12 febbraio 2018" sottoscritto il 19 maggio 2020;

d. CCNL 12 febbraio 2018, con cui si intende il "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Funzioni Centrali - triennio 2016-2018" sottoscritto il 12 febbraio 2018;

e. CCNL 10 aprile 2008, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto delle Agenzie fiscali per il quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 20062007" sottoscritto il 10 aprile 2008;

f. CCNL 14 settembre 2007, con cui si intende il "CCNL relativo al personale del comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 biennio economico 2006-2007" sottoscritto il 14 settembre 2007;

g. CCNL ENAC 19 dicembre 2001, con cui si intende il "CCNL per il personale non dirigente dell'ENAC quadriennio normativo 1998 - 2001 e biennio economico 1998 -1999" sottoscritto il 19 dicembre 2001;

h. CCNL Ministeri del 16 maggio 2001, con cui si intende il "CCNL integrativo del CCNL del personale del comparto Ministeri sottoscritto in data 16-2-1999" sottoscritto il 16 maggio 2001;

i. CCNL CNEL 14 febbraio 2001, con cui si intende il "CCNL per il personale non dirigente del CNEL 1998 - 2001" sottoscritto il 14 febbraio 2001;

l. CCNL Enti pubblici non economici 14 febbraio 2001, con cui si intende il "CCNL ad integrazione del CCNL per il personale non dirigente degli enti pubblici non economici stipulato il 16-2-1999" sottoscritto il 14 febbraio 2001.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2022 - 31 dicembre 2024, sia per la parte giuridica che per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dell'A.Ra.N. e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata o a mezzo pec, almeno sei mesi prima della scadenza o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto o, se firmato successivamente a tale data, entro un mese dalla sua sottoscrizione definitiva e comunque in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla Legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165/2001.

7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalità sulla sua interpretazione. L'interpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.

 

 

CAPO II - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 - Obiettivi e strumenti

 

1. Il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra amministrazioni pubbliche e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti.

2. Attraverso il sistema delle relazioni sindacali:

- si attua il contemperamento della missione di servizio pubblico delle amministrazioni a vantaggio degli utenti e dei cittadini con gli interessi dei lavoratori;

- si migliora la qualità delle decisioni assunte;

- si sostengono la crescita professionale e l'aggiornamento del personale, nonché i processi di innovazione organizzativa e di riforma della pubblica amministrazione.

3. Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dei datori di lavoro pubblici e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie), si articolano nei seguenti modelli relazionali:

a) partecipazione;

b) contrattazione integrativa, anche di livello nazionale.

4. La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:

- informazione;

- confronto;

- organismi paritetici di partecipazione.

5. La contrattazione integrativa è finalizzata alla stipulazione di contratti che obbligano reciprocamente le parti, ai diversi livelli previsti dall'art. 7 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti, livelli e materie). Le clausole dei contratti sottoscritti possono essere oggetto di successive interpretazioni autentiche, anche a richiesta di una delle parti, con le procedure di cui all'art. 8 (contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure).

6. È istituito presso l'A.Ra.N., senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio a composizione paritetica con il compito di monitorare i casi e le modalità con cui ciascuna amministrazione adotta gli atti adottati unilateralmente ai sensi dell'art. 40, comma 3-ter, d.lgs. n. 165/2001. L'Osservatorio verifica altresì che tali atti siano adeguatamente motivati in ordine alla sussistenza del pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa. Ai componenti non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. L'Osservatorio di cui al presente comma è anche sede di confro