ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità e Previdenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Fotolaboratori conto terzi

Fotolaboratori Conto Terzi

CODICE CNEL: G511

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 31/05/2023

FOTOLABORATORI CONTO TERZI

 

Testo consolidato del CCNL 31/05/2023

per i dipendenti dei fotolaboratori conto terzi

Decorrenza: 01/01/2023

Scadenza: 31/12/2025

 

Verbale di stipula

 

Addì 31 maggio 2023, a Rimini

tra

L'Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi (ASSOFOTOLABO), rappresentata dal Presidente, assistita dagli avv.ti, con la partecipazione della Delegazione Industriale

e

SLC-CGIL rappresentata dai Segretari Nazionale

FISTel-CISL rappresentata dal Segretario Nazionale

UILCOM-UIL rappresentata dal Segretario Nazionale

è stato stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti dei Fotolaboratori Italiani Conto Terzi

 

Dichiarazione delle Parti stipulanti

Le Parti si danno atto che è loro comune intenzione operare affinché il presente contratto nazionale di lavoro trovi applicazione a tutte le aziende esercenti attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.

 

 

PREMESSA

 

La trasformazione digitale è un processo inevitabile e necessario per la competitività e quindi per l'occupazione, che potrà comportare miglioramento delle professionalità, della sicurezza e in generale delle condizioni e dell'organizzazione del lavoro.

La digitalizzazione dei processi aziendali e l'innovazione tecnologica rappresentano un obiettivo strategico per garantire la sicurezza delle persone, degli impianti, migliorare l'efficacia e l'efficienza dei processi aziendali esistenti, garantire l'innovazione di prodotto e di processo, aumentando la competitività e la sostenibilità ambientale.

Tra le innovazioni organizzative da affrontare emergono quelle relative al lavoro da remoto, automazione industriale e Big data analysis. Il lavoro da remoto, totalmente o in forma ibrida (in parte in sede, in parte ovunque fuori sede), è identificato come una delle principali, più certe e chiare innovazioni organizzative (in particolare per Aree Organizzative / Profili di sede).

Per rispondere alle specifiche esigenze aziendali e ai modelli organizzativi adottati, in relazione al luogo della prestazione, si potranno identificare modalità di lavoro da remoto, in sede e flessibili e per ognuna di queste modalità sarà necessario cogliere le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale e lavorare su una nuova cultura organizzativa.

In tutte le aree aziendali, la trasformazione digitale potrà comportare modifiche delle modalità operative e delle competenze richieste.

Le Parti Nazionali condividono le presenti linee guida, utili ad agevolare e accompagnare il cambiamento nelle Imprese e a gestire gli impatti della trasformazione digitale sul lavoro, sulle relazioni industriali, sulla sicurezza, salute e ambiente, fermo restando la necessità di:

tenere conto dei diversi obiettivi degli istituti di Legge e contrattuali a disposizione per le scelte relative alle esigenze di organizzazione del lavoro e a quelle di bilanciamento vita privata/professionale, che potranno trovare un giusto equilibrio nel rispetto degli interessi delle Imprese e dei Lavoratori;

evitare diversificazioni tra lavoratori, coinvolti o meno dai diversi impatti della trasformazione digitale che potrà, invece, portare allo sviluppo di uno smart working inteso come lavoro innovativo (quindi non solo lavoro da remoto) in grado di valorizzare le capacità individuali e di cogliere tutti i benefici derivanti dalla digitalizzazione applicabile nelle diverse aree aziendali in termini di: competitività, produttività, flessibilità spazio - temporali, sicurezza, strumenti e luoghi di lavoro, modalità di esecuzione delle prestazioni, comunicazione;

tenere presenti le distinzioni tra il piano delle modalità di lavoro (da remoto, in sede, flessibile) richieste dalle scelte organizzative, e/o di bilanciamento vita lavorativa/professionale e quello degli inquadramenti e trattamenti economici, correlati ai contenuti delle mansioni richieste dalle figure professionali nelle quali il lavoratore è inquadrato;

cogliere l'importanza strategica della formazione quale strumento chiave e trasversale, per Attori sociali, Manager e Lavoratori, sia per aiutare a cogliere e gestire il cambiamento, sia per preparare e adattare le persone alle nuove opportunità ed esigenze organizzative e professionali;

individuare e utilizzare tutti gli strumenti utili per cogliere le opportunità derivanti dalla trasformazione digitale in termini di occupazione, occupabilità, gestione dei rapporti di lavoro e sostenere i processi di riorganizzazione e ricambio generazionale;

accompagnare il processo di transizione e cambiamento con adeguati strumenti di coinvolgimento e partecipazione di tutti i soggetti interessati (Datori di lavoro, Manager, Lavoratori, Parti sociali).

 

 

PARTE PRIMA - NORME GENERALI

Art. 1 - Sistema di informazioni

 

Premesso che non sono poste in discussione l'autonomia degli imprenditori, dei lavoratori e delle loro rispettive OO.SS., le parti, valutando l'attuale situazione del comparto, concordano sul sistema dei rapporti sindacali tramite esame congiunto sulle materie di seguito elencate, al fine di tendere a più consistenti ed elevati livelli occupazionali attraverso il consolidamento delle strutture produttive per superare, possibilmente, aspetti di stagionalità che presenta il settore fotografico e in particolare quello di sviluppo e stampa.

Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Associazioni imprenditoriali forniranno alle OO.SS. a livello nazionale, interregionale, regionale e comprensoriale informazioni sulle prospettive produttive della globalità delle imprese del settore e, nell'ambito di esse, in particolare dei gruppi industriali individuabili nei complessi produttivi con più stabilimenti situati nel territorio nazionale per realizzare un confronto.

L'informazione ed il confronto sui temi e ai livelli sopra riportati, permetteranno alle parti di verificare, esaminare, discutere l'andamento della situazione occupazionale ordinaria, femminile, giovanile, l'organizzazione del lavoro, l'acquisizione di tecnologie più avanzate, ciò anche nel quadro di una prospettiva generale che si contrapponga al fenomeno di occupazione precaria e lavoro nero.

Nel corso di tali incontri le Associazioni imprenditoriali informeranno sui programmi che comportino nuovi insediamenti industriali o ampliamenti o trasformazioni di quelli esistenti, illustrando i criteri della loro localizzazione e le prevedibili implicazioni sulla occupazione.

Le informazioni di cui al comma precedente verranno fornite tramite le R.S.U.

Le imprese, nel rispetto di una corretta gestione del collocamento, si impegnano a comunicare alle R.S.U. le esigenze di nuove assunzioni.

Le aziende e i gruppi comunicheranno ogni due mesi alle R.S.U. i nominativi delle ditte alle quali i lavori conto terzi sono stati affidati e il genere degli stessi lavori.

Le lavorazioni previste dal presente contratto dovranno essere affidate dalle aziende committenti soltanto a ditte esterne che si impegnano ad applicare al personale dipendente il CCNL di loro pertinenza.

È vietata alle aziende l'assegnazione di lavoro a domicilio ai propri dipendenti.

 

Osservatorio nazionale

Le parti concordano di istituire un Osservatorio nazionale del settore che consenta la predisposizione e la diffusione adeguata di informazioni con la periodicità prevista dal Regolamento. A tal fine l'Osservatorio dovrà predisporre schede aggiornabili e suscettibili di informatizzazione sui seguenti andamenti: mercati delle materie prime, flussi stagionali di lavoro, livelli e sviluppo delle tecnologie di lavoro, sia di processo che di prodotto, domanda e offerta di occupazione.

Nell'ambito dell'Osservatorio sarà inoltre dedicata particolare attenzione al tema dell'ambiente e della sicurezza, al fine di confrontare i reciproci orientamenti a fronte della evoluzione della normativa nazionale e comunitaria; a tale scopo l'Osservatorio si raccorderà con le iniziative congiuntamente assunte in merito dalle rispettive Confederazioni, anche per quanto concerne eventuali tematiche riguardanti gli scarichi idrici, sulla base degli elementi complessivi disponibili.

Per quanto concerne la formazione, con riferimento a quanto previsto dall'art. 16 - Formazione ed aggiornamento professionale, l'Osservatorio nazionale opererà il monitoraggio delle iniziative formative svolte a livello territoriale, collaborando con gli Enti interessati nell'elaborazione di progetti specifici.

Assofotolabo si impegna a fornire un quadro normativo di riferimento. Le Parti individueranno i macro fattori di rischio individuale e sociale da cui sottoscrivere un impegno comune per il loro controllo e relativi interventi che mirano alla riduzione dei fattori di rischio. Verranno valutate possibili iniziative comuni sul terreno della formazione e informazione.

L'Osservatorio costituirà sede di esame e approfondimento in merito all'andamento e alle prospettive della occupazione, anche sulla base di indagini da effettuare tra le imprese del settore a mezzo di apposito questionario.

Tale Osservatorio potrà avvalersi di società di consulenza, comunemente indicate dalle parti, anche al fine di un più corretto flusso delle informazioni che è finalizzato anche allo studio preventivo delle evoluzioni tecnologiche.

Le Parti convengono di utilizzare tra l'altro i dati concernenti il mercato dei prodotti fotografici in Italia, che saranno acquisiti presso le relative Associazioni di rappresentanza.

In particolare i dati dell'Osservatorio potranno essere utilizzati a livello regionale per costruire una mappa delle attività anche sommerse del settore, caratterizzate dalle evasioni contrattuali e fiscali, individuando congiuntamente le iniziative più opportune di tipo legislativo e contrattuale per superare le attuali difficoltà del settore, con particolare riferimento al decentramento, al lavoro a domicilio e al mercato del lavoro.

Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, le parti dichiarano di costituire una Commissione tecnica paritetica che si riunirà una volta all'anno, nel corso di vigenza del presente CCNL, per verificare ed eventualmente aggiornare ed adeguare le declaratorie sulla base delle innovazioni tecnologiche ed aggiornamenti delle professionalità.

 

REGOLAMENTO - OSSERVATORIO

Al fine di rendere operativo l'Osservatorio nazionale di cui al presente articolo, le Parti stipulanti il CCNL hanno concordato il seguente regolamento attuativo:

-  Verrà costituito dalle parti un gruppo di lavoro paritetico di 6 membri di cui 3 in rappresentanza delle OO.SS. congiuntamente stipulanti e 3 in rappresentanza dell'Associazione Fotolaboratori Italiani in conto terzi.

La partecipazione al gruppo deve intendersi a titolo gratuito.

- Il gruppo di lavoro avrà il compito di verificare le esigenze informative, le modalità di reperimento dei dati e delle informazioni ritenute di reciproco interesse dalle Parti stipulanti, tenuto conto dei vincoli di spesa.

Il gruppo di lavoro si avvarrà dei dati informativi che provengono dall'Assofotolaboratori e dalla A.I.F. (Associazione Italiana Fotocine) eventualmente integrati con dati in altro modo acquisiti o elaborati da altra fonte imparziale.

-  Le parti stipulanti si incontreranno a livello nazionale nel mese di dicembre di ciascun anno per esaminare i risultati proposti dal gruppo di lavoro.

Il suddetto esame avrà lo scopo di ricercare valutazioni convergenti intorno alle situazioni evidenziate e ai loro riflessi, ferme restando le reciproche autonomie e le rispettive competenze e responsabilità .

-  Le riunioni del gruppo di lavoro verranno tenute presso l'Associazione Fotolaboratori o in altra sede stabilita di comune accordo.

-  Le riunioni del gruppo di lavoro avverranno con cadenze semestrali salvo diverse intese tra le Parti.

 

 

Art. 2 - Campo di applicazione

 

Il contratto si applica alle Aziende del settore fotografico esercenti l'attività di sviluppo e stampa di materiale fotografico e cinematografico a passo ridotto, in colore e in bianco e nero per conto terzi.

Si intendono per tali tutte le attività comunque organizzate e che adottano qualsiasi processo tecnico - tecnologico (in automatico e non), che comporti l'utilizzo di carta in bobina.

Qualora le Organizzazioni sindacali dei lavoratori contraenti dovessero concordare con altre associazioni di datori di lavoro o di artigiani condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intenderanno estese alle Aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate dall'Associazione Fotolaboratori Italiani conto terzi.

Il presente contratto ha validità in tutto il territorio nazionale e contiene l'impegno delle parti stipulanti di rispettarlo e farlo rispettare dai propri iscritti per tutta la durata stabilita.

 

 

Art. 3 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto ha validità triennale tanto per la parte economica che normativa e fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, decorre dal 1º gennaio 2023 e scade il 31/12/2025. Esso si intenderà prorogato di anno in anno, ove non sia disdettato da una delle parti contraenti sei mesi prima della scadenza, a mezzo lettera raccomandata.

In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.

La disdetta del contratto e le richieste per il rinnovo saranno presentate dalle OO.SS. in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza.

La Parte imprenditoriale darà riscontro alla richiesta di apertura delle trattative entro 20 giorni dal ricevimento della proposta di modifica.

Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL, e comunque per un periodo di sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Nel terzo anno di vigenza del contratto, in caso di scostamento tra l'inflazione prevista e quella reale giudicato significativo e comunicato all'Organismo competente nel mese di maggio, le Parti si incontreranno per valutare la ricaduta in termini di variazione dei minimi, utilizzando i criteri di calcolo usualmente impiegati.

Nel caso, nonostante il rispetto della procedura concordata, il contratto non venga rinnovato entro la scadenza del precedente, in sede di negoziato sarà determinata una copertura economica dei mesi di vacanza contrattuale.

 

 

Art. 4 - Nomenclatura

 

Agli effetti della interpretazione e dell'applicazione del presente contratto la dizione lavoratore si intende indicativa delle categorie dei quadri, impiegati ed operai.

Per le clausole interessanti una sola categoria di lavoratori vengono usate dizioni specifiche: quadri, impiegati, operai.

Le dizioni stipendio, salario, retribuzione, devono essere intese come segue:

- stipendio o salario sono il corrispettivo spettante al quadro e all'impiegato o all'operaio a norma delle tariffe contrattuali e per la indennità di contingenza;

-  retribuzione è quanto complessivamente percepito dai lavoratori per la loro prestazione lavorativa.

 

 

Art. 5 - Inscindibilità delle norme contrattuali. Trattamento di miglior favore

 

Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra loro.

Ferma la inscindibilità di cui sopra, le parti, con il presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli in atto che dovranno essere mantenute.

 

 

Art. 6 - Norme complementari

 

Per quanto non regolato dal presente contratto si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.

 

 

Art. 7 - Normativa legale contrattuale

 

Le dizioni operaio, impiegato e quadro contenute nel presente contratto vengono mantenute, agli effetti delle norme di Legge e contrattuali, per le disposizioni previdenziali e assistenziali che prevedono un trattamento differenziato.

 

 

Art. 8 - Distribuzione del contratto

 

Il contratto di lavoro verrà distribuito gratuitamente a tutti i lavoratori.

Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.

È vietata la riproduzione parziale o totale del presente contratto.

 

 

Art. 9 - Controversie

 

Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero circa la applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite la Rappresentanza Sindacale Unitaria, dovranno essere deferite alle competenti Organizzazioni Territoriali Industriali e dei lavoratori.

Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni Territoriali che ne daranno tempestiva notizia a quelle Nazionali per gli opportuni indirizzi.

In caso di mancato accordo, tali controversie verranno deferite al livello nazionale.

L'iter delle controversie di cui al precedente comma dovrà esaurirsi, salvo i casi di comprovato impedimento, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di intervento da parte delle Organizzazioni territoriali e nel caso di mancato accordo comprovato dal relativo verbale o comunque trascorso detto termine, entro sessanta giorni, sempre dal ricevimento della richiesta di intervento delle Organizzazioni Nazionali firmatarie.

 

 

Art. 10 - Diritti sindacali

 

Per ciò che concerne i diritti sindacali si fa riferimento a quanto previsto dalla Legge n. 300 del 20 maggio 1970. La richiesta per lo svolgimento dell'assemblea deve essere presentata almeno 2 giorni prima della data dell'assemblea stessa.

Si conviene che verranno messe a disposizione dei lavoratori per lo svolgimento delle assemblee 12 ore retribuite indipendentemente dalle dimensioni aziendali.

Nelle aziende che occupano meno di 15 addetti le assemblee, nel caso non vi siano a disposizione locali idonei all'interno dell'azienda, si terranno in locali messi a disposizione dalla direzione dell'azienda nell'adiacenza della sede di lavoro.

In ogni modo le assemblee potranno essere anche indette dalle OO.SS. territoriali o regionali di categoria stipulanti il presente contratto.

Inoltre presso le aziende che occupano meno di 15 dipendenti le tre organizzazioni sindacali potranno nominare congiuntamente un delegato di impresa.

 

 

Art. 11 - Rappresentanze sindacali unitarie

 

Viene recepito l'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie.

Nel caso in cui la materia fosse disciplinata da norme di Legge, le Parti, secondo le indicazioni che perverranno loro dalle rispettive Confederazioni, ne recepiranno i contenuti.

 

 

Art. 12 - Permessi ed aspettativa per cariche sindacali

 

Ai lavoratori membri degli organi esecutivi delle OO.SS. firmatarie del presente contratto, a livello regionale, comprensoriale e territoriale, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale.

Oltre a quanto previsto dagli art. 23, 24, 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, ai lavoratori membri dei Comitati Direttivi nazionali, regionali, comprensoriali, territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, potranno essere invece concessi permessi retribuiti nella misura di 12 giorni annui complessivi per ciascuna organizzazione sindacale.

I permessi per i dirigenti di comprensorio, di regione, di territorio e nazionali dovranno essere richiesti per iscritto all'azienda dalle organizzazioni interessate. Le organizzazioni dei lavoratori dovranno altresì comunicare all'azienda per iscritto le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative.

Le presenti norme non si applicano alle aziende di cui all'art. 35 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

 

 

Art. 13 - Igiene e sicurezza del lavoro

 

Le aziende, ai sensi di Legge, manterranno i locali di lavoro in condizioni che assicurino la salubrità e l'igiene dell'ambiente di lavoro curandone l'areazione, la pulizia, l'illuminazione e possibilmente il riscaldamento; parimenti, le aziende, nei casi previsti dalla Legge, metteranno a disposizione degli operai i mezzi protettivi e adotteranno tutti quei provvedimenti atti a garantire la sicurezza del lavoro.

Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle prescrizioni che, in adempimento delle leggi, gli verranno rese note dall'azienda: in particolare è tenuto a servirsi dei mezzi protettivi curando, altresì, la perfetta conservazione dei mezzi stessi.

Fermo restando quanto previsto dalle precedenti norme di Legge in materia tuttora vigenti, per ciò che riguarda i diritti e i doveri delle parti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, si richiamano le norme del D. lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto concerne l'uso di attrezzature munite di videoterminale, si fa rinvio al Titolo VI del D. lgs. n.81/2008.

Ai sensi dell'Accordo Interconfederale 10-01-2014 i rappresentanti per la sicurezza nelle aziende con più di 15 dipendenti vengono eletti nell'ambito della RSU nei numeri previsti dall'Accordo stesso.

Nelle aziende che occupano da 5 a 15 dipendenti i compiti e le attribuzioni del rappresentante per la sicurezza vengono assunti dal Delegato di impresa ove tale carica sia stata attivata.

Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione dei RLS, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione aziendale si fa espresso rinvio alle previsioni dell'Accordo Interconfederale.

 

 

Art. 14 - Versamento dei contributi sindacali

 

In applicazione di quanto previsto dall'art. 26 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, l'azienda opererà la trattenuta nella misura dell'1%, su paga base e contingenza, previo rilascio di delega individuale firmata dall'interessato. Per gli operai la trattenuta verrà rapportata a ore 173 mensili. La delega potrà essere revocata in qualsiasi momento e il lavoratore potrà rilasciarne una nuova.

Le quote sindacali trattenute mensilmente dalle aziende verranno versate tramite banca a ciascun sindacato.

 

 

Art. 15 - Innovazioni tecnologiche e processi di ristrutturazione

 

In caso di processi di ristrutturazione aziendale, oppure di introduzione di nuovi sistemi produttivi, o di significative modifiche all'organizzazione del lavoro o di decentramento di importanti fasi della attività produttiva che comportano ricadute sui livelli di occupazione o significativi interventi di riconversione professionale dei lavoratori, le Direzioni aziendali, fermi restando i distinti ruoli e responsabilità, esporranno alla RSU e/o alle Organizzazioni sindacali territoriali preventivamente alla loro adozione i progetti predisposti, illustrandone motivazioni e finalità ed esamineranno le osservazioni e le proposte eventualmente avanzate.

Durante la fase consultiva, che dovrà esaurirsi entro 15 giorni, le parti non assumeranno iniziative unilaterali.