S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 25/11/2008, si rinvia al CCNL "Tessili e Abbigliamento - Industria"
CCNL del 06/06/2000
FOTOINCISIONE TESSILE - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06-06-2000
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile
Decorrenza 1-1-2000 - 31-12-2003 (parte normativa) 1-5-2000 - 31-12-2001 (parte economica)
Addì, 6-6-2000, in Como
tra l'Associazione nobilitazione tessile, il Gruppo merceologico fotoincisori di quadri e cilindri per la stampa tessile
e la Federazione unitaria lavoratori del tessile-abbigliamento (FULTA), la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (FILTA-CISL), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA-CGIL), l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (UILTA-UIL)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica per le aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile, e per i lavoratori da esse dipendenti, ed abroga ogni altro contratto od accordo precedente.
Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per conseguire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal 4º comma del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 2, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione dei contratti nazionali.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Il presente contratto decorre dal 1-1-2000 e scadrà il 31-12-2003.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo del 4-5-2000 decorrono dalla stessa data salvo diverse indicazioni.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali - Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Annualmente l'Associazione degli imprenditori porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali di categoria, a livello territoriale, gli elementi riguardanti:
- le prospettive produttive e la loro diversificazione;
- i programmi di investimento;
- i nuovi insediamenti di aziende e loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i dati relativi all'occupazione nel settore, distinti in operai e impiegati ed in uomini e donne.
Per l'acquisizione dei dati di cui sopra sarà effettuata un'indagine annuale attraverso apposita scheda.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità potranno predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. A tal fine utilizzeranno anche i dati occupazionali di cui al paragrafo precedente, integrandoli, se del caso, con altri elementi conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
Le Associazioni contraenti concordano sull'opportunità che si sviluppino le relazioni sindacali territoriali, con eventuali accordi, sia sulle tematiche relative alle prospettive del settore ed alle possibili iniziative a sostegno dello stesso, che su quelle relative all'andamento economico e produttivo, nonché sulle materie relative al rapporto di lavoro, alla formazione ed al governo del lavoro.
In tale ambito le parti, in considerazione della specificità del settore, valuteranno gli effetti quantitativi di adeguamento automatico del premio di produzione di cui all'accordo 9-1-1984 e, in armonia con quanto previsto dal Protocollo 3- 23-7-1993, ricercheranno adeguate soluzioni al problema che dovrà essere definito a livello territoriale nei primi due anni di vigenza del presente contratto.
In attesa della definizione di quanto sopra, la dinamica retributiva del primo biennio del presente contratto non sarà considerata utile ai fini della rivalutazione del premio stesso, nella misura del 50%.
Su quest'ultimo aspetto, si svilupperanno, in particolare in tema di formazione e di governo del lavoro, momenti specifici di confronto con lo scopo di raggiungere delle intese per gestire al meglio le relative problematiche.
L'Associazione imprenditoriale si impegna inoltre, nel caso di richiesta di parere per la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e di formazione professionale pubbliche, regionali, nazionali o CEE, a subordinare la manifestazione di parere favorevole al rispetto integrale del CCNL da parte delle aziende richiedenti.
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Viene costituito a titolo sperimentale un Osservatorio congiunto sulla evoluzione del settore della fotoincisione. L'attività dell'Osservatorio si articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di fatto effettuati);
- andamento congiunturale.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà presentato durante un incontro tra le parti.
Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne l'occupazione.
Art. 6 - Mobilità interaziendale
Nel caso che si presentino stati di esuberanza di manodopera nelle singole aziende, le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno per esaminare tali casi, nell'intento di risolverli mediante spostamenti del personale esuberante in altre aziende del settore.
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica, la categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico (specificato voce per voce);
- l'eventuale periodo di prova;
- il luogo di lavoro;
- il numero di iscrizione al libro matricola.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta;
3) codice individuale INPS (qualora il lavoratore ne sia in possesso);
4) codice fiscale.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a richiedere la regolarizzazione direttamente tramite gli Enti interessati.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23-7-1991, n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, 2º comma, della Legge 23-7-1991, n. 223 e successive modificazioni, relative alla determinazione delle qualifiche da escludere dalla base di computo della percentuale riservata alle fasce deboli del mercato del lavoro i livelli di qualifica individuati sono i seguenti:
- 3º, 4º e 5º
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
- V livello: mesi 3;
- IV livello: mesi 3;
- III livello: impiegati-intermedi, mesi 2;
- III livello: operai, 4 settimane;
- II livello: 3 settimane;
- I livello: 2 settimane.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostituiva.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattuale prevista, per il solo periodo di prestazione nonché degli eventuali ratei di gratifica natalizia, premio di produzione, ferie, trattamento di fine rapporto.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
Art. 9 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
In caso di evento morboso comportante assenza di lavoro, riconducibile ad un precedente infortunio o ad una precedente malattia professionale, riconosciuti dall'INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originali si sono verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta nel termine di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento: il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore, nonché alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'Amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
A richiesta del lavoratore, l'azienda anticiperà alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre i 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi sistemi.
A) Conservazione del posto
Al lavoratore ammalato non in prova, sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per tredici mesi.
L'obbligo di conservazione del posto, per l'azienda cesserà, ove nell'arco dei ventuno mesi si raggiunga il limite predetto, anche con più malattie.
In caso di superamento del limite predetto, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto all'indennità di fine rapporto maturata e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato non può essere considerato in ferie né in preavviso di licenziamento, né in congedo matrimoniale, durante i previsti periodi di conservazione del posto.
Per quanto riguarda la maturazione dell'indennità di fine rapporto a tutti gli effetti contrattuali, quanto previsto dal presente articolo, fino a concorrenza dei tredici mesi di conservazione del posto, si applica anche in caso di Tbc; per quanto altro non previsto al presente comma si fa riferimento alle norme di Legge.
Dichiarazione a verbale - Le parti raccomandano alle aziende di accogliere la domanda di aspettativa fino ad un massimo di quattro mesi oltre i limiti di conservazione del posto di cui al presente articolo.
L'aspettativa deve comunque intendersi senza oneri per l'azienda neppure per l'indennità di anzianità. Rimane salvo al momento della cessazione del rapporto, il diritto del lavoratore all'indennità sostitutiva del preavviso.
B) Condizioni di riconoscimento
Al lavoratore che si ammala dopo che gli sia stato comunicato il preavviso di licenziamento, è dovuto il trattamento assistenziale integrativo di cui ai commi precedenti, fino a scadenza del preavviso, non prorogabile dalla maggiore durata della malattia.
L'assenza per malattia o infortunio non sul lavoro deve essere comunicata all'azienda nella giornata in cui si verifica, entro il normale orario di presenza al lavoro, salvo il caso di accertato impedimento.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda, non oltre il terzo giorno dall'inizio dell'assenza, il certificato medico attestante l'effettivo stato d'infermità comportante l'incapacità lavorativa.
L'eventuale prosecuzione dovrà essere comunicata con le stesse modalità ed il certificato medico relativo inviato entro due giorni.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, non appena ne abbia constatata l'assenza.
Il lavoratore deve rendersi reperibile presso il domicilio comunicato all'azienda fin dal primo giorno e per tutto il periodo della malattia dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 per consentire il controllo della incapacità lavorativa, indipendentemente dalla natura dello stato morboso.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziativa dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali.
Sono fatte salve le eventuali necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda, salvo casi di obiettivo impedimento.
Il lavoratore che, salvo casi comprovati di cui al precedente comma, non sia al domicilio comunicato al datore di lavoro durante le fasce orarie che è tenuto ad osservare, incorre nella perdita del trattamento economico contrattuale di malattia ed infortunio non sul lavoro, con effetto dal giorno in cui il medico non ha potuto effettuare la visita di controllo fino al termine dell'assenza. Il lavoratore non presente all'atto della visita di controllo nelle ore di reperibilità è considerato assente ingiustificato.
Ogni mutamento di indirizzo di reperibilità durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro, deve essere tempestivamente comunicato all'azienda.
In caso di effettuazione di visite di controllo, il certificato medico di controllo prevale, ai soli fini del trattamento economico a carico dell'azienda, su ogni altra certificazione anche se successiva.
Il diritto a percepire i trattamenti previsti dal presente articolo è subordinato al riconoscimento della malattia da parte degli Istituti assicuratori, con decorrenza dalla data del riconoscimento stesso, alla presentazione di certificato medico indicante la data d'inizio, o di prosecuzione e/o chiusura della incapacità di lavoro.
In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'Amministrazione ospedaliera o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo riconoscere successivamente la data di dimissioni.
Il trattamento economico di cui al presente articolo si applica nell'ambito del periodo di conservazione del posto.
In caso di prescrizioni di cure idrotermali i lavoratori fruiranno del trattamento rispettivamente previsto dalla normativa per la categoria di appartenenza, ove le cure stesse siano in rapporto ad una infermità in atto.
Art. 11 - Cambiamento e cumulo delle mansioni
1) Cambiamento di mansioni
Il lavoratore che venga temporaneamente adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico a mansioni che comportano maggiore retribuzione, ha diritto, oltre alla paga di competenza della propria categoria, alla differenza tra detta paga e quella prevista per le nuove mansioni, per il tempo in cui vi viene adibito.
Qualora la permanenza nelle nuove mansioni superi il limite continuativo di due mesi, il lavoratore acquisirà definitivamente la nuova qualifica e la relativa retribuzione.
Se la permanenza è a periodi frazionati, la nuova qualifica e la relativa retribuzione saranno riconosciute quando la somma di detti periodi sarà superiore a tre mesi.
Nel caso di passaggio per sostituzione di altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto anche in più riprese, la nuova qualifica sarà acquisita alla scadenza del termine di conservazione del posto del lavoratore assente, previsto dal presente contratto. Il lavoratore che ritorna alle precedenti mansioni, dopo aver sostituito per almeno sei mesi un assente con diritto alla conservazione del posto, ha diritto a conservare il 50% della differenza fra le due paghe.
Al lavoratore che venga adibito, per comprovate esigenze di ordine tecnico, a mansioni inferiori, la nuova mansione non deve comportare mutamento sostanziale nella posizione, né modificare la qualifica e la retribuzione di competenza.
La permanenza in tali mansioni, salvo i casi di forza maggiore, non può durare oltre i due mesi l'anno, anche se in periodi frazionati e deve essere comunicata al lavoratore per iscritto.
Le eventuali contestazioni saranno deferite all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali.
2) Cumulo di mansioni
Ai lavoratori cui vengano affidate mansioni pertinenti a categorie differenti è riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di rilievo e sia svolta con normale continuità.
Art. 12 - Passaggio di categoria
Salvo il caso di intervenuta effettiva risoluzione del posto di lavoro in conseguenza di innovazione del rapporto stesso, nel passaggio di categoria da operaio a intermedio, l'anzianità trascorsa come operaio deve valere agli effetti del preavviso, del trattamento di fine rapporto e del trattamento di malattia.
I minimi contrattuali sono riportati nelle tabelle allegate e regolate dalle norme relative, nonché dalle eventuali variazioni e si applicano ai lavoratori senza distinzioni di sesso.
Art. 14 - Mensilizzazione della retribuzione degli operai
La mensilizzazione delle retribuzioni degli operai viene attuata avendo a riferimento i seguenti criteri operativi.
La trasformazione contabile della paga oraria in mensile per gli operai, è effettuata senza oneri o vantaggi per l'azienda o per i lavoratori.
Determinazione della retribuzione oraria
La retribuzione si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
Per procedere alle detrazioni per ore non lavorate, si opererà secondo la seguente formula:
retribuzione mensile | (diviso) |
ore lavorative del mese |
|
Per ore lavorative del mese si intendono quelle che si sarebbero prestate secondo l'intero orario contrattuale se non ci fossero assenze di alcun genere (malattia, ferie, festività, ecc.).
Art. 15 - Definizione ed elementi della retribuzione
1) "Minimo contrattuale di paga o stipendio": le parti hanno inteso indicare il minimo tabellare del presente contratto, o paga base, escluso ogni altro elemento.
2) "Retribuzione di fatto": le parti hanno inteso indicare i seguenti compensi:
- minimo contrattuale (paga base);
- contingenza;
- eventuale superminimo individuale o collettivo;
- aumenti periodici di anzianità;
- indennità di mensa;
- provvigioni e partecipazioni agli utili e ai prodotti (unicamente se calcolate e corrisposte in misura oraria o mensile);
- tutti gli elementi retributivi comunque denominati di carattere continuativo corrisposti mensilmente o a periodi più brevi.
3) "Retribuzione globale di fatto": le parti hanno inteso indicare oltre ai compensi di cui al punto 2) quelli afferenti a elementi retributivi a carattere continuativo che vengono corrisposti o di cui il lavoratore beneficia a scadenza superiore al mese.
Dichiarazione a verbale - Superminimo di cui all'accordo provinciale del 21-11-1979 (All. A).
Art. 16 - Aumenti biennali periodici di anzianità
A partire dal 1-7-1979, hanno diritto a maturare n. 4 aumenti biennali periodici di anzianità fissati nelle misure seguenti:
1º livello lire 13.000
2º livello lire 14.000
3º livello lire 15.000
4º livello lire 19.000
5º livello lire 20.000
Con l'erogazione del primo aumento, dal 1-7-1981, per coloro che erano in forza alla data del 1-7-1979.
In caso di passaggio di livello successivamente all'entrata in vigore della nuova regolamentazione, il lavoratore conserverà in cifre l'importo maturato ed avrà diritto ad ulteriori aumenti periodici di anzianità biennali del nuovo livello, fino a concorrenza con l'importo massimo raggiungibile nel nuovo livello.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di livello, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Norma transitoria agli aumenti biennali periodici di anzianità
1) Gli impiegati e gli intermedi già in forza al 30-6-1979, conservano in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità già maturati a tale data, inclusi i ratei inferiori al biennio, da calcolare sui minimi in atto al 30-6-1979 e sulla contingenza al 1-1-1979.
Per ogni scatto biennale maturato al 30-6-1979, verrà erogata la somma di lire 3.000. Tale somma verrà erogata dal 1-1-1980.
Dal 1-7-1979 avranno diritto a maturare i nuovi aumenti periodici di anzianità, fino al raggiungimento del numero massimo degli scatti indicati nella previgente regolamentazione contrattuale (12 aumenti biennali).
2) Gli operai in forza al 30-6-1979 conserveranno in cifra gli importi di aumenti periodici di anzianità maturati a tale data.
Dal 1-7-1979 avranno diritto a maturare tutti i nuovi aumenti periodici, con assorbimento degli importi in cifra di cui al comma precedente, secondo il seguente criterio: l'importo in cifra corrispondente al 3% sarà assorbito al momento della corresponsione del primo scatto secondo il nuovo regime; il rimanente della cifra maturata sarà assorbito al momento della corresponsione del secondo scatto secondo il nuovo regime.
Art. 17 - Iniziative a sostegno della formazione continua
Hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuo aziendale, messo a disposizione di tutti i dipendenti:
a) i lavoratori che, al fine di migliorare la loro preparazione professionale specifica, intendono frequentare corsi di formazione continua correlati all'attività generale dell'azienda o inerenti ad altre funzioni presenti nella stessa, organizzati da enti pubblici o legalmente riconosciuti, o da enti direttamente gestiti dalle regioni, nonché da istituti scelti di comune accordo a livello territoriale nell'ambito delle verifiche delle iniziative formative di cui all'art. ex 16, Sezione I "Formazione";
b) i lavoratori che siano inviati dall'azienda a frequentare corsi di formazione continua aventi i medesimi requisiti di quelli di cui al punto precedente, previsti da piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali anche in coerenza con quanto previsto dall'art. 17 della Legge n. 196/1997 e successive modificazioni.
Il monte ore complessivo a disposizione dei lavoratori sarà determinato all'inizio di ogni anno moltiplicando 6 ore per il numero di dipendenti occupati nell'azienda; nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 6 ore per 2 per il numero di dipendenti. Sempre all'inizio dell'anno, a richiesta della Direzione o della R.S.A., saranno esaminate tra le parti le modalità di utilizzo del monte ore aziendale disponibile, tenendo conto delle richieste e del tipo di corso che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" ogni anno.
Il lavoratore che intende usufruire dei permessi retribuiti ai sensi del precedente punto a), deve farne domanda scritta all'azienda, fornendo documentazione idonea a comprovare: i requisiti dell'istituto che eroga la formazione, le caratteristiche e finalità del corso, l'avvenuta iscrizione.
Tutti i lavoratori che usufruiscono dei permessi retribuiti devono fornire all'azienda un certificato di frequenza con l'indicazione delle ore relative.
Per la frequenza ai corsi di cui alla precedente lettera a) non potranno assentarsi contemporaneamente più del 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità.
Le ore di permesso retribuito si intendono coincidenti con l'orario di lavoro. In caso di necessità è consentito computare nei permessi anche il tempo di viaggio per raggiungere la sede del corso, purché coincidente con l'orario di lavoro.
Le ore non utilizzate del monte annuo aziendale potranno essere destinate a programmi di formazione continua concordati tra le parti a livello aziendale o territoriale.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 18 (Facilitazioni per i lavoratori studenti), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Con il presente articolo le parti hanno dato attuazione all'art. 6, comma 2, della Legge 8-3-2000, n. 53.
Art. 18 - Facilitazione corsi ed esami lavoratori studenti
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio - diversi dalla formazione e dall'aggiornamento professionale - in scuole di istruzione dell'obbligo e superiore statali, parificate o regolarmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, possono usufruire su loro richiesta dei seguenti benefici:
a) saranno immessi in turni di lavoro che agevolino la frequenza scolastica e la preparazione agli esami;
b) saranno esonerati dal prestare lavoro straordinario o durante i riposi settimanali;
c) usufruiranno di permessi retribuiti per tutti i giorni delle prove di esame e per i due giorni lavorativi precedenti la sessione di esami;
d) usufruiranno di permessi retribuiti a carico di un monte ore annuale aziendale fissato all'inizio di ogni anno nella misura di 4 ore per ogni dipendente occupato nell'azienda. Tali permessi competono nella misura massima individuale di 100 ore annue "pro-capite". Nelle aziende con meno di 25 dipendenti il calcolo del monte ore nonché il suo utilizzo avvengono su base biennale, moltiplicando 4 ore per 2 per il numero di dipendenti.
All'inizio di ogni anno tra azienda e R.S.A. saranno esaminate le modalità di utilizzo del monte ore, tenendo conto delle richieste e del tipo di scuola che i lavoratori intendono frequentare.
I permessi retribuiti a carico del monte ore di cui alla precedente lettera d) possono essere accordati - con le stesse modalità - anche ai lavoratori che si iscrivano a corsi di alfabetizzazione e ai lavoratori stranieri che intendano frequentare corsi per l'apprendimento o l'approfondimento della lingua italiana. In tal caso le ore annue di permesso individuale retribuito sono elevate a 200.
I permessi retribuiti di cui alla lettera c) del presente articolo per sostenere prove di esame saranno concessi, dietro loro richiesta, anche agli studenti universitari; essi competono per i giorni dell'esame e per i due giorni lavorativi precedenti. Nel caso di esami universitari che si articolino su più prove in giorni diversi, il diritto ai permessi per i giorni precedenti resta fissato nel numero di due. Non competono permessi retribuiti per gli esami universitari sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico.
I permessi retribuiti previsti alla lettera c) e al comma precedente non vengono detratti dal monte ore stabilito al punto d).
I lavoratori, inoltre, potranno usufruire delle aspettative ai fini formativi previste dall'art. 5 della Legge 8-3-2000, n. 53, con le modalità e nei limiti fissati dalla Legge. Tali aspettative non retribuite non comporteranno alcun onere per l'azienda, non saranno computabili nell'anzianità di servizio e non saranno utili per il trattamento di fine rapporto. Per usufruirne i lavoratori interessati dovranno farne domanda alla Direzione con 30 giorni di anticipo fornendo la documentazione idonea a comprovare le caratteristiche della scuola e dei corsi da frequentare, ai fini della rispondenza ai requisiti di Legge. Dovrà inoltre essere fornita una idonea certificazione comprovante la frequenza.
L'accoglimento dell'aspettativa potrà essere rimandato dal datore di lavoro in caso di oggettive esigenze tecnico-organizzative.
I lavoratori che possono assentarsi contemporaneamente per tutti i permessi e le aspettative previsti o richiamati dal presente articolo non possono superare il 2% dei dipendenti occupati, con un minimo di una unità. Non sono compresi nel computo i lavoratori assenti per gli esami di cui alla lettera c) del presente articolo.
I trattamenti previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'art. 17 (Iniziative a sostegno della formazione professionale continua), a motivo della diversa destinazione delle due norme.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali.
Le parti raccomandano di considerare adeguatamente le eventuali richieste di permesso riferibili all'anno scolastico 2000-2001 che dovessero pervenire prima del mese di gennaio 2001 e che abbiano le caratteristiche per ricadere nella disciplina di cui al presente articolo.
Art. 19 - Congedo matrimoniale
Fermo restando le norme di Legge vigenti in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova, un periodo di congedo di quindici giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione di fatto.
Per gli operai e gli intermedi, il trattamento economico di cui sopra è corrisposto dall'azienda con deduzione di tutte le somme che il lavoratore ha diritto da parte dell'INPS, ed è subordinato al riconoscimento del diritto, da parte dell'Istituto stesso.
Nel caso che l'Istituto in questione subisca variazioni per nuovi accordi, sia in rapporto alla durata del permesso, che in rapporto al trattamento economico, il trattamento previsto dal presente articolo, si intenderà sostituito fino a concorrenza del nuovo trattamento.
Per il caso di chiamata alle armi per servizio di leva e di richiamo alle armi, si rinvia alle norme di Legge che regolano la materia.
La chiamata alle armi per obblighi di leva ed il richiamo alle armi non risolvono il rapporto di lavoro.
Terminato il servizio di leva, il lavoratore dovrà presentarsi a riprendere servizio entro trenta giorni dal congedamento, o dall'invio in licenza illimitata, salvo il caso di comprovato impedimento.
Al fine del richiamo il lavoratore deve presentarsi in azienda, sempre salvo il caso di comprovato impedimento, entro il termine di otto giorni se il richiamo ha avuto durata sino ad un mese, di quindici giorni se ha avuto durata superiore ad un mese, ma non a sei, di trenta giorni se ha avuto durata superiore a sei mesi. Non presentandosi nei termini suddetti, il lavoratore sarà considerato dimissionario.
Il lavoratore richiamato alle armi non potrà essere licenziato, sempreché non si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, prima che siano trascorsi tre mesi dalla ripresa dell'occupazione.
Il trattamento di cui sopra, viene applicato anche a quei lavoratori che anziché il servizio militare, compiano un servizio sostitutivo previsto dalla Legge.
A) Regime ordinario
La durata dell'orario contrattuale è di 8 ore giornaliere e di 40 settimanali.
L'orario settimanale di 40 ore, verrà normalmente distribuito nei primi 5 giorni della settimana, altre distribuzioni di orario, per singoli reparti o per stabilimento, nell'ambito della settimana o anche di cicli di più settimane, saranno concordate tra le parti.
B) Riduzione dell'orario di lavoro
Fermo restando l'insieme della normativa dell'orario di lavoro e sul lavoro straordinario, i lavoratori fruiranno di una riduzione annua dell'orario di lavoro, in misura di 40 ore.
I compensi pari a 1/26 della retribuzione mensile lorda, previsti per le due ex-festività del 2 giugno e del 4 novembre, anziché essere corrisposti nei periodi di paga di giugno e di novembre, saranno corrisposti in occasione del godimento della predetta riduzione di orario.
Resta a carico dell'azienda la differenza tra detti compensi e la retribuzione corrispondente alla riduzione predetta.
La riduzione non maturerà nei periodi di assenza per maternità e per servizio militare. Maturerà per dodicesimi nei casi di inizio o cessazione del rapporto di lavoro, considerando come mese la frazione pari o superiore a 15 giorni.
Le ore di riduzione saranno utilizzate prioritariamente nei periodi di minore attività produttiva, o a titolo di permessi individuali (da richiedere con 48 ore di preavviso) o collettivi, o - previo esame congiunto - con modalità differenti secondo le specifiche esigenze aziendali.
I permessi individuali saranno accordati compatibilmente con le esigenze di lavoro, evitando che dalla sovrapposizione dei godimenti possano derivare interruzioni, anche parziali di attività aziendale.
La decorrenza della presente normativa è stabilita dal 1-1-1985.
Dal 5-5-2000 la riduzione annua dell'orario di lavoro è stabilita in:
- 56 ore per i giornalieri;
- 52 per gli addetti alle squadre di cui all'art. 22 del presente contratto
nei modi e nei termini di cui al precedente punto "B".
Nota a verbale - Le aziende iscritte all'Albo imprese artigiane aderenti all'Elba ed in regola con i relativi versamenti, potranno assorbire 10 ore di riduzione orario di lavoro a partire dal 1º-7-1995. Nel caso di non adempimento di quanto previsto dall'Elba viene meno l'assorbimento di cui sopra.
È considerato lavoro a squadre quello prestato dai lavoratori che si avvicendano ad una stessa macchina o nelle medesime mansioni entro le 24 ore, anche se a turni non di uguale durata.
L'orario ordinario giornaliero del lavoro a squadre è di 8 ore per turno, ivi compreso il riposo, la cui durata è di mezzora.
La distribuzione dell'orario di lavoro viene stabilita in conformità con le disposizioni di cui all'art. 21 - Parte generale - e comunicata ai lavoratori in apposita tabella da affiggersi all'entrata dello stabilimento.
In attuazione a quanto disposto dall'art. 21 - Parte generale - l'orario ordinario contrattuale sarà ragguagliato a 40 ore, ivi compresa la mezzora giornaliera di riposo.
Nel lavoro a squadre deve essere consentito, per ogni turno, l'intervallo di mezzora di riposo, il cui compenso è già compreso nella retribuzione mensile.
Il riposo della squadra deve essere normalmente fruito fuori dal locale di lavoro o altrimenti a macchine ferme. Il lavoratore ha diritto di uscire dallo stabilimento durante la mezzora di riposo.
Per prestazioni di lavoro giornaliere fino a 6 ore non è previsto l'intervallo di riposo.
La mezzora di riposo goduta non concorre al superamento delle 6 ore di lavoro richieste. Al solo fine del diritto alla maturazione della mezzora di riposo, vengono considerate come prestazioni di lavoro le assenze per permessi retribuiti.
Le eventuali prestazioni che eccedono le 7 ore e 30 minuti giornalieri di lavoro effettivo saranno compensate con la retribuzione per il tempo eccedente, aumentata della maggiorazione per straordinario, secondo quanto specificato all'art. 23 - Parte generale.
Le modificazioni dei turni devono essere notificate 24 ore prima mediante avviso collocato in luogo chiaramente visibile, salvo i casi di forza maggiore.
Nel caso di modifica del turno assegnato il lavoratore dovrà comunque fruire - all'atto del passaggio a diverso turno - di un adeguato periodo di riposo.
Per le ore di lavoro a squadre, ivi compresa la mezzora di riposo, verrà corrisposta una maggiorazione pari allo 0,5% della retribuzione di fatto di cui all'art. 15.
Le parti potranno definire modalità per assicurare la regolare sostituzione dei turnisti nel lavoro a squadre.
Chiarimento a verbale - Per i fanciulli e gli adolescenti la misura del riposo intermedio di cui al 2º comma è stata determinata attuando la facoltà prevista dalla Legge in materia. Tale normativa ha carattere innovativo.
In ordine alle esigenze produttive e di organizzazione aziendale, è stato introdotto il concetto che l'orario contrattuale settimanale di 40 ore, possa essere effettuato anche con media plurisettimanale, e pure in un arco temporale annuo.
Le aziende potranno adeguare l'orario settimanale, in relazione alle necessità produttive, per azienda, per reparti, uffici o gruppi di addetti, programmando settimane con orario normale superiore a 40 ore fino a 48 ore, con un monte annuo massimo di 110 ore e con una maggiorazione del: 13% per le prime 48 ore, 15% per le successive 48 ore e 18% per le ultime 14 ore di supero, purché tale superamento venga compensato da settimane lavorative a orario ridotto, operando il relativo conguaglio con le ore prestate in eccedenza alle 40 ore settimanali.
La Direzione aziendale informerà in tempo utile le maestranze interessate, comunicando le motivazioni che comportano le variazioni di orario e le relative modalità di attuazione; eventuali difficoltà) di attuazione delle modalità, saranno oggetto di valutazione tra le parti.
Il singolo lavoratore (impiegato, intermedio, operaio, apprendista) è tenuto all'effettuazione dell'orario flessibile, salvo deroghe a fronte di comprovati impedimenti.
Per i suddetti lavoratori che per comprovate necessità non prestassero, in tutto o in parte, le ore programmate di supero o di recupero, si darà luogo a livello aziendale a forme di prestazioni tese a conguagliare la retribuzione.
Non si darà luogo a orario flessibile al di sopra delle 40 ore settimanali, in concomitanza all'attivazione di procedure di licenziamento per riduzione del personale.
A partire dal 1-1-1984, entro il 31 dicembre di ogni anno, si effettuerà un raffronto, nell'ambito del regime di impiego flessibile dell'orario di lavoro, tra la prestazione lavorativa realmente effettuata e quella contrattualmente prevista.
Qualora la prestazione lavorativa realmente effettuata in regime di flessibilità, risulti inferiore alle 40 ore medie settimanali si darà luogo, nell'anno successivo, al recupero o al superamento delle prestazioni lavorative effettuate o da effettuarsi.
In questi regimi di orari plurisettimanali, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione relativa al normale orario contrattuale (40 ore settimanali) anche agli effetti degli istituti contrattuali, sia nelle settimane di prestazioni superiori, sia nelle settimane in cui, per effetto compensativo, ci siano state prestazioni inferiori alle 40 ore, fatta salva la corresponsione delle maggiorazioni di cui al 2º comma del presente articolo per le ore di supero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, con una eccedenza residua di ore lavorate in più o in meno, per effetto del predetto meccanismo di flessibilità, si procederà come segue:
a) per le ore effettuate in più, verrà corrisposta, oltre alle ore lavorate, la differenza fra le maggiorazioni del 13%, del 15% o del 18% e la percentuale prevista per il lavoro straordinario, del 35%;
b) per le ore effettuate in meno, verrà trattenuto il relativo importo determinato sulla base dell'ultima retribuzione percepita.
Resta inteso che al fine di determinare l'orario contrattuale previsto, si terrà conto delle assenze dovute ad infortunio sul lavoro, malattia professionale, maternità, periodi di malattia con ricovero ospedaliero, periodi di malattia superiori a 20 giorni consecutivi, permessi sindacali retribuiti, trasferta, congedo matrimoniale.
Art. 24 - Lavoro straordinario
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È considerato lavoro straordinario, ai soli fini contrattuali, la prestazione eccedente l'orario giornaliero e settimanale contrattuale.
Per ogni ora straordinaria, che è facoltativa, l'azienda corrisponderà, al lavoratore, una quota oraria della retribuzione di fatto, maggiorata delle sottonotate percentuali:
- lavoro straordinario diurno 35%
- lavoro straordinario notturno 40%
- lavoro domenicale o di giorno festivo 50%
Le predette percentuali non sono cumulabili e la maggiore assorbe la minore.
Le ore non lavorate in dipendenza di festività nazionali ed infrasettimanali cadenti in giorno lavorativo, saranno computate al fine del raggiungimento dell'orario ordinario contrattuale.
Ciascun lavoratore potrà fare confluire in una banca individuale delle ore, le prime 32 ore annue di lavoro straordinario che, su richiesta dell'interessato saranno recuperate sotto forma di riposi compensativi, fatte salve le relative maggiorazioni che verranno corrisposte con la retribuzione del mese in cui tali prestazioni sono state effettuate.
Per dare attuazione all'accumulo di ore, il lavoratore dovrà dichiarare preventivamente entro il mese di gennaio di ciascun anno, per iscritto, la sua volontà di recupero; in tale caso i riposi di cui al comma precedente potranno essere goduti entro l'anno solare successivo a quello di effettuazione della prestazione straordinaria a condizione che l'interessato ne faccia richiesta con un preavviso di almeno 48 ore, non risulti contemporaneamente assente per identico motivo più del 5% del personale e non ostino in quel momento obiettive e comprovate necessità aziendali in relazione alla infungibilità delle mansioni svolte.
Non danno luogo ad accumulo di ore di cui ai due commi precedenti le ore di lavoro straordinario prestate per manutenzione ed inventario.
Inoltre confluiranno in questo istituto le giornate di permesso per ex festività di cui all'art. 28 - Parte generale - del presente contratto.
Le frazioni derivanti dall'applicazione della percentuale di cui al comma 2, sono arrotondate all'unità superiore.
I lavoratori che, per ragioni di lavoro, siano inviati fuori i limiti del comune in cui si svolge normalmente la loro attività, avranno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio, in base a nota documentata.
Art. 27 - Cessione e trasformazione di azienda
La risoluzione del rapporto di lavoro, in caso di cessione di azienda è disciplinata dall'art. 2112 del codice civile.
La trasformazione dell'azienda non determina normalmente la risoluzione del rapporto di lavoro, ed in tal caso, il lavoratore conserva nei confronti della nuova azienda, i diritti acquisiti (anzianità di servizio, categoria, mansioni, trattamento economico, ecc.) e gli obblighi derivanti dal presente contratto di lavoro.
Art. 28 - Giorni festivi e riposo settimanale
Sono giorni festivi i seguenti:
1) Capodanno 1º gennaio
2) Epifania 6 gennaio
3) Giorno dell'Angelo
4) Anniversario della Liberazione 25 aprile
5) Festa del lavoro 1º maggio
6) Assunzione Maria Vergine 15 agosto
7) Ognissanti 1º novembre
8) Immacolata Concezione 8 dicembre
9) S. Natale 25 dicembre
10) S. Stefano 26 dicembre
11) S. Patrono della località dove ha sede lo stabilimento nel giorno di ricorrenza in calendario.
Per tutti i giorni festivi anzidetti, sarà corrisposta la normale retribuzione di fatto giornaliera:
- ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale legale (8 ore) o dello speciale orario contrattuale stabilito per determinate categorie di lavoratori, quando l'orario settimanale sia distribuito nei primi 5 giorni della settimana, ed il festivo cada in uno di questi;
- ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale contrattuale (6,66 ore) o dello speciale orario contrattuale stabilito per determinate categorie di lavoratori, quando l'orario settimanale sia distribuito nei 6 giorni della settimana, oppure la giornata festiva cade in sabato non lavorativo (per settimana corta), in domenica o giorno compensativo d'essa, o in periodo di assenza dovuto a qualsiasi motivo o ragione.
Il trattamento stabilito nel presente articolo, dovrà essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore che risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:
a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi ed assenze per giustificati motivi;
b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;
c) sospensione dal lavoro - a qualunque causa dovuta - indipendentemente dalla volontà dell'operaio, ad esclusione delle sospensioni durante le quali l'operaio fruisca dell'indennità di disoccupazione da oltre due settimane, nonché - eccezione fatta per le festività di cui ai numeri 4, 5 - delle sospensioni dal lavoro in atto da oltre due settimane;
d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale;
e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica, o con il sabato non lavorativo;
f) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con altro giorno festivo elencato nella prima parte del presente articolo; in tale caso sarà corrisposto agli operai il trattamento previsto per ciascuna delle due festività.
Nel caso di prestazione d'opera nei giorni anzidetti, sarà corrisposto, oltre la normale retribuzione giornaliera, il compenso per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione del 50%.
Il giorno di riposo settimanale, coincide normalmente con la domenica, salvo che la domenica ricada in turni regolari o periodici di lavoro; il riposo compensativo in altro giorno della settimana per lavoro domenicale non compreso in turni regolari o periodici, è consentito nei casi previsti dalla Legge.
In caso di modificazione dei turni di riposo, l'operaio dovrà venire preavvisato entro il terzo giorno precedente quello fissato per il riposo stesso, con diritto di recuperare entro il periodo di due settimane il giorno perso.
Il lavoratore maturerà annualmente il diritto a fruire di riposi compensativi pari a 8 ore per 4 giorni in regime di prestazione su 5 giorni e 6 ore per 5 giorni in regime di prestazione su 6 giorni in relazione alle festività soppresse di cui alla Legge 5-3-1977, n. 54, successivamente modificata dal DPR 28-12-1985, n. 792. Dette giornate confluiranno nella banca delle ore di cui all'art. 25 - Parte generale - del presente contratto.
Per specifiche esigenze aziendali, previo esame congiunto con le R.S.A. ed, in mancanza con i lavoratori, le aziende potranno stabilire una diversa utilizzazione del predetto riposo compensativo per le festività soppresse.
Nota a verbale - Resta inteso che per gli anni 1983-1984, le festività del 2 giugno e 4 novembre, saranno corrisposte ai lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 1 della Legge 5-3-1977, n. 54, mentre a partire dal 1-1-1985, concorreranno alla riduzione di orario come previsto dall'art. 21.
In caso di non maturazione per intero o per ratei della riduzione dell'orario, saranno corrisposte come al 4º comma dell'art. 21, lettera "b".
Art. 29 - Premio di produzione
Il premio di produzione viene corrisposto in applicazione dell'accordo sottoscritto al riguardo il 9-1-1984 (All. B). A tale riguardo viene fatto rinvio all'art. 5, commi 5 e 6, del presente contratto.
Dichiarazione a verbale - Resta confermato l'accordo provinciale sottoscritto il 21-11-1979 (All. A).
Nel corso di ogni anno feriale il lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 4 settimane, con decorrenza della retribuzione di fatto, corrispondente all'orario settimanale contrattuale.
Tre settimane saranno normalmente consecutive, mentre la quarta settimana verrà goduta in separato periodo. Eventuale diversa distribuzione della terza settimana, anche motivata da esigenze tecnico-produttive, dovrà essere concordata tra le parti. La quarta settimana potrà essere goduta collettivamente in periodo da concordare tra le parti o individualmente con accordo tra le parti interessate.
L'epoca di godimento delle tre settimane, sarà in via normale stabilita compatibilmente con le esigenze di lavoro, fra giugno e settembre o contemporaneamente per l'intero stabilimento o per reparti o per scaglioni o individualmente, e comunicata con adeguato preavviso.
L'epoca delle ferie verrà fissata dalla Direzione previa consultazione delle parti.
Per le festività indicate nella prima parte dell'art. 28 - Parte generale - cadenti nel corso delle ferie, verrà corrisposto il trattamento economico relativo alle festività stesse, senza prolungamento del periodo di riposo.
Ogni periodo settimanale, in presenza di un orario di lavoro distribuito su 5 giorni, in caso di godimento frazionato, equivarrà a 5 giorni lavorativi.
Il diritto alle ferie si intende maturato quando sia decorso un anno dalla data della precedente maturazione. In caso di anticipo della concessione delle ferie, l'anzianità agli effetti della decorrenza del nuovo periodo feriale, decorrerà ugualmente dalla data di maturazione.
All'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intero, spetterà un dodicesimo delle ferie, per ogni mese non inferiore a 15 giorni.
Agli effetti della maturazione delle ferie, varranno computate le sospensioni dal lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale - nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto - le assenze ingiustificate, nonché i periodi di assenza obbligatoria di gravidanza e puerperio, in applicazione alle specifiche disposizioni di Legge.
I giorni di ferie eventualmente non usufruiti per ragioni tecniche o esigenze produttive potranno essere convertiti in permessi retribuiti oppure compensati con una indennità sostitutiva corrispondente alla retribuzione di fatto dovuta per le giornate di ferie non godute.
Art. 31 - Permessi - Assenze - Aspettativa
Tutte le assenze debbono essere giustificate: per le assenze dovute a infortunio o malattia, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 9 e 10 - Parte generale - per le assenze dovute ad altre cause, le giustificazioni devono essere date nei due giorni successivi, salvo casi di materiale impossibilità, raccomandandone comunque l'immediata comunicazione all'azienda.
Al lavoratore, assunto a tempo indeterminato, verrà concesso un permesso retribuito di massimo 3 giorni nell'arco di un anno in caso di decesso o documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il 2º grado nonché del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica. Al lavoratore che ne faccia richiesta sarà inoltre concesso, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di aspettativa, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Nell'ambito del periodo di cui sopra, potrà altresì essere concessa un'aspettativa da un minimo di 15 giorni ad un massimo di tre mesi, per gravi e comprovate necessità personali di carattere oggettivamente straordinario.
Nella determinazione del periodo, anche in relazione alla posizione professionale del richiedente, qualora insorgessero comprovate difficoltà di ordine tecnico-produttivo si darà luogo ad un esame congiunto tra le parti interessate.
Il lavoratore, al termine del periodo di aspettativa di cui al comma precedente, potrà partecipare a corsi di riqualificazione o di aggiornamento professionale al di fuori dell'orario di lavoro. L'azienda, compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative, inserirà il lavoratore in turni di lavoro che ne agevolino la frequenza ai corsi.
I periodi di aspettativa non sono retribuiti e non devono comunque comportare alcun onere per l'azienda, incluso il trattamento di fine rapporto.
Tutti i periodi di aspettativa di cui al presente articolo, nonché i periodi di astensione dei genitori nei primi otto anni di vita del bambino, previsti dall'art. 7, commi 1 e 2, della Legge n. 1204/1971, modificato dall'art. 3, comma 2, della Legge 8-3-2000, n. 53, dovranno essere comunicati all'azienda, salvo i casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso non inferiore a 15 giorni di calendario.
Il lavoratore che ne faccia richiesta per giustificati motivi, può ottenere brevi permessi per assentarsi dall'azienda.
La richiesta di cui al comma precedente sarà avanzata con preavviso di 48 ore salvo i casi di comprovata urgenza.
Le ore di lavoro perdute per cause indipendenti dalla volontà delle parti, possono essere recuperate a regime normale con le seguenti modalità: il recupero deve essere contenuto nel limite massimo di un'ora giornaliera oltre il normale orario contrattuale o, in caso di orario ridotto, sino alla concorrenza di 8 ore nella giornata; nel caso di giornata feriale non lavorata, il recupero stesso potrà essere effettuato trasferendo a tale giornata le ore perdute.
Tale recupero potrà essere effettuato solo entro i 30 giorni immediatamente successivi a quelli in cui è avvenuta la interruzione.
Per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, le ore di lavoro perdute possono essere recuperate a regime normale, con modalità preventivamente stabilite d'intesa fra le parti.
Art. 33 - Disciplina del lavoro
Il lavoratore lavora, nel senso tecnico e nel senso disciplinare, alle dipendenze dei suoi superiori, che gli saranno convenientemente indicati. Egli ha il dovere di eseguire con prontezza, con diligenza, con assiduità e correttezza il lavoro che gli viene affidato e di attenersi alle istruzioni che gli vengono impartite. La urbanità e la correttezza dei modi nei confronti dei superiori e dei compagni di lavoro, costituiscono un suo stretto dovere.
Ugualmente corretto deve essere il trattamento dei superiori verso i subordinati.
Durante l'orario di lavoro e comunque nell'ambiente di lavoro, sono vietate le raccolte di fondi, firme, di quote di qualunque genere, nonché la vendita di merci, oggetti, biglietti e simili.
Art. 34 - Provvedimenti disciplinari
I provvedimenti che si indicano in appresso, costituiscono soltanto una obiettiva indicazione, nel senso di garantire un rapporto quanto più possibile definito tra sanzione e mancanza.
1) L'ammonizione verbale, che potrà avere, a seconda dei casi, carattere di appunto o di rimprovero, interverrà quando nell'inosservanza degli orari, nel contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro, nella diligenza del lavoratore siano riscontrate lacune non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere. All'ammonizione scritta, che avrà più specifico carattere ammonitorio, si ricorrerà quando le mancanze, anche se lievi, tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare in forma meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
2) Ove l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da far ritenere il rimprovero inadeguato, potranno essere inflitte al lavoratore o una multa, fino ad un importo equivalente a due ore del minimo contrattuale di paga o stipendio e delle indennità di contingenza, oppure nei casi di maggiore gravità o recidiva, la sospensione dal lavoro per un massimo di tre giorni.
A titolo di indicazione, si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza;
b) che, senza legittima giustificazione, ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda e ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro non avendone ottenuta autorizzazione dal diretto superiore;
c) che per negligenza, esegue male il lavoro affidatogli;
d) che nell'interno della fabbrica, esegua lavoro per conto proprio, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la poca entità del lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
e) che per disattenzione provochi danni alle macchine o al materiale o determini sprechi, oppure ritardi l'esecuzione del lavoro o ne pregiudichi la riuscita;
f) che, a conoscenza di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta il superiore diretto;
g) che, nel proprio interesse o di un compagno di lavoro, escluso ogni preventivo concreto con altri, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda (medaglie, schede, scritturazioni) allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario;
h) che contravvenga al divieto di fumare nell'interno dello stabilimento, ove tale divieto esiste e sia reso noto con appositi cartelli.
L'importo delle multe dovrà essere devoluto alle Istituzioni assistenziali dell'azienda o, in mancanza di queste, all'Istituto di assicurazione malattie lavoratori.
Sarà osservata la procedura di cui all'art. 7, della Legge 20-5-1970, n. 300.
Art. 35 - Norme per il licenziamento
Per i licenziamenti individuali, hanno applicazione con le loro limitazioni, la Legge 15-7-1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto dei lavoratori (Legge 20-5-1970, n. 300) e dall'art. 2119 del codice civile.
In particolare possono costituire causa di licenziamento:
a) inosservanza al divieto di fumare, quando tale divieto sia posto per evitare pericoli alle persone, agli impianti, ai materiali;
b) assenze per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi, oppure assenze ingiustificate ripetute per tre volte in un anno nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti;
c) abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nella esecuzione di lavori o di ordini nelle mancanze che abbiano già dato luogo ad una sospensione per la medesima mancanza o ad una mancanza diversa nei quattro precedenti mesi;
d) furto, trafugamento di materiali, di modelli, di disegni, purché il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorità giudiziaria. Limitatamente ai modelli ed ai disegni, si terrà conto dell'elemento costituito dalla loro originalità;
e) quando, lavorando solo o in comune con altri operai, nell'interno dello stabilimento, per proprio tornaconto ed introducendo od asportando materiali anche di sua proprietà, abbia, per il carattere continuativo di questa attività e per l'estensione della stessa, recato nocumento all'azienda;
f) insubordinazione nei confronti dell'impresa o degli elementi da essa delegati, quando non vi siano ragioni largamente attenuanti o l'insubordinazione, per la poca gravità degli atti, non abbia nuociuto alla disciplina della fabbrica;
g) trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore.
La predetta elencazione non esclude quegli altri fatti o comportamenti che per la loro natura o gravità configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento.
Nel caso di licenziamento per giusta causa l'azienda procederà, prima della risoluzione formale del rapporto, ad una sospensione cautelare dal lavoro, della durata massima di giorni 5, durante la quale il lavoratore può presentare all'azienda le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, e/o da un Rappresentante sindacale aziendale.
I datori di lavoro aderiranno a promozioni legislative che tendano ad estendere ai propri dipendenti il trattamento della Cassa integrazione guadagni, gestita dall'INPS, che non comporti oneri superiori a quelli posti a carico delle aziende industriali.
Art. 37 - Diritti e Rappresentanza sindacale
Fermo restando che nelle aziende con oltre 15 dipendenti trovano applicazione le norme di Legge in vigore, nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 16 ma non inferiore a 8, sarà riconosciuto:
a) il diritto di assemblea, da effettuarsi di norma all'interno dell'impresa, salvo caso di comprovato impedimento, e per un massimo di 6 ore annue retribuite;
b) la rappresentanza della maestranza da parte di un delegato, che potrà fruire, per lo svolgimento delle sue funzioni nell'ambito dell'azienda, di permessi retribuiti in ragione di un'ora e mezza annue per ogni dipendente in forza all'azienda.
Nelle aziende con un numero di dipendenti inferiore a 8, sarà riconosciuto il diritto di assemblea, da effettuarsi di norma al di fuori dei locali dell'azienda, per un massimo di 6 ore annue retribuite.
Art. 38 - Apprendistato ed assunzione di giovani con contratto di formazione e lavoro
1. Apprendistato
A) Durata - La durata dell'apprendistato è fissata in:
- anni 5, per gli aspiranti a mansioni di fotografo, selezionatore, cromista e retinatore;
- anni 5, per gli aspiranti a mansioni di disegnatore-lucidista;
- anni 5, per gli aspiranti a mansioni di lucidista;
- anni 3, per gli aspiranti a mansioni di operaio specializzato;
- anni uno e mezzo, per gli aspiranti a mansioni di operaio qualificato.
B) Condizioni - È considerato apprendista il lavoratore assunto fra i 14 e i 24 anni di età (Legge 19-1-1955, n. 25, così come modificata dall'art. 16 della Legge 24-6-1997, n. 196) per conseguire, attraverso un addestramento pratico, la capacità tecnica inerente ad una delle categorie previste dal presente contratto, con utilizzo dell'opera nell'azienda stessa.
Durante il periodo di apprendistato, l'apprendista deve lavorare ad economia.
Può essere convenuto tra le parti, a termini dell'art. 8 - Parte generale - un periodo di prova di durata non superiore a 12 giorni lavorativi. Il periodo di addestramento iniziato presso altra ditta, deve essere computato per intero nella nuova azienda, ai fini del compimento del periodo prescritto, sempreché riguardi le stesse mansioni e non sia intercorsa, fra un periodo e l'altro, una interruzione superiore ai 18 mesi.
Se l'apprendista provenga da altri reparti complementari alla lavorazione alla quale viene assegnato, qualora negli stessi abbia compiuto il periodo di apprendistato, il nuovo periodo viene ridotto alla metà. Parimenti viene ridotto almeno alla metà il periodo di apprendistato per coloro che abbiano frequentato, con esito favorevole, scuole professionali attinenti l'attività dell'azienda.
L'apprendista, al termine del periodo di apprendistato, sosterrà la prova di idoneità all'esercizio delle mansioni che hanno formato oggetto dell'apprendistato. In ogni caso l'apprendista che abbia superato metà del periodo di apprendistato ha diritto di essere ammesso a sostenere la prova intesa ad accertare la sua capacità come operaio. Nell'ipotesi che l'esito della prova gli sia favorevole, saranno attribuite all'apprendista la categoria conseguita e la retribuzione contrattuale corrispondente; ove sia invece sfavorevole, l'apprendista sarà ammesso a ripetere la prova.
L'imprenditore deve permettere che l'apprendista frequenti corsi per la formazione professionale e deve destinarlo soltanto a lavori attinenti alla specialità professionale alla quale si riferisce il tirocinio.
Per quanto si riferisce all'assunzione e al divieto di adibire a lavoro straordinario gli apprendisti, valgono le norme di Legge; per l'orario di lavoro e per le ferie valgono le norme di Legge, salvo le condizioni contrattuali di miglior favore; per quanto altro non previsto dal presente articolo, valgono le norme contrattuali specifiche; per la retribuzione, quanto previsto per essi nella tabella delle retribuzioni.
Svolgimento - Per gli aspiranti a mansioni di lucidista, per il primo triennio, il riferimento retributivo, sarà quello dei lavoratori di pari età del 2º livello "A".
Per i successivi due anni, il riferimento retributivo sarà quello del lavoratore di pari età del 3º livello.
Per gli aspiranti a mansioni di operaio specializzato, per i primi diciotto mesi, il riferimento retributivo sarà quello del lavoratore di pari età del 2º livello "B"; per i successivi diciotto mesi, quello del lavoratore di pari età del 3º livello.
Per gli aspiranti a mansioni di operaio qualificato, il riferimento retributivo sarà quello del lavoratore di pari età del 2º livello "B".
La retribuzione degli apprendisti sarà determinata in base alle seguenti percentuali della retribuzione globale (paga base più contingenza) del prestatore d'opera non apprendista, di corrispondenti età e prestazioni, nei limiti della durata dell'apprendistato, fissata per 1e varie categorie del vigente CCNL:
1º semestre 60%
2º semestre 62%
2º anno 64%
3º anno 68%
4ºo anno 73%
5º anno 80%
N.B. - Al lavoratore cui non s1a stato interrotto il corso di apprendistato prescelto per inattitudine, entro i primi 18 mesi con passaggio alla categoria di operaio, non potrà essere data risoluzione del rapporto di apprendistato ultimato, in dipendenza della conseguita "qualifica".
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali economici che determinino per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai, salvo la corresponsione del 30% per i primi tre giorni.
Protocollo d'intesa sull'apprendistato - Le parti, nell'intento di favorire l'occupazione giovanile, ritengono necessario l'intervento sulla struttura del salario per i lavoratori apprendisti, in un quadro di provvedimenti normativi e legislativi che evidenzino la specificità delle piccole imprese ed il ruolo attivo che queste possono avere nell'occupazione giovanile.
A tale proposito, le parti prendono atto dell'accordo interconfederale sottoscritto il 21-12-1983, in particolare per il tessile-abbigliamento artigiano, sui temi citati.
Qualora intervengano intese che modifichino le strutture salariali definite dal presente CCNL, le parti si impegnano ad incontrarsi per armonizzare il trattamento delle retribuzioni apprendisti, nello spirito del presente protocollo e tengono conto dei costi complessivi definiti.
2. Contratti di formazione e lavoro
Vedere Allegato E) del presente contratto.
Art. 39 - Permessi per cariche sindacali
Ai lavoratori di aziende con meno di sedici dipendenti, che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali tessili, saranno concessi permessi retribuiti, fino a 8 ore mensili, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative, dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette all'Associazione dei fotoincisori, che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene.
Qualora l'entità delle richieste di permesso, sia ritenuta eccessiva, la questione sarà demandata all'esame delle Organizzazioni stipulanti.
I Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL, potranno far affiggere, in apposito Albo, comunicazioni a firma dei Segretari responsabili dei sindacati medesimi.
Le anzidette comunicazioni dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le copie delle comunicazioni di cui sopra, dovranno essere tempestivamente inoltrate alla Direzione aziendale per conoscenza.
Il Delegato di azienda o le Rappresentanze sindacali aziendali, ove esistano, hanno il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 41 - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta ai lavoratori nei termini e con le modalità in atto nelle singole aziende.
Il pagamento deve comunque essere effettuato entro 10 giorni dalla scadenza del periodo di paga, in linea eccezionale ed in caso di comprovata necessità il termine può essere elevato ad un massimo di 15 giorni. In caso che l'azienda ritardi di oltre 15 giorni oltre tali termini, il pagamento della retribuzione, decorreranno a favore del lavoratore gli interessi sulla somma ritardata, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto.
Qualora il ritardo nel pagamento, superi i 30 giorni, decorrono di pieno diritto gli interessi nella misura del 5% in aggiunta al tasso ufficiale di sconto.
Nel caso in cui l'azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra, oltre i 20 giorni, il lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto all'intero trattamento di fine rapporto, compresa l'indennità di mancato preavviso come se fosse licenziato.
All'atto del pagamento della retribuzione, verrà consegnata una busta o un prospetto equivalente, in cui dovranno essere distintamente specificati: il nome, il cognome e qualifica professionale del lavoratore, il periodo di paga cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci ed i rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa (paga o stipendio, contingenza, åssegni familiari, ecc.) e l'elencazione delle trattenute.
Tale busta o prospetto paga, deve portare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.
Il lavoratore ha diritto di reclamo sulla rispondenza della somma pagata e quella indicata sulla busta paga, o prospetto, nonché sulla qualità legale della moneta, a condizione che tale reclamo avanzi all'atto del pagamento. Tale diritto al reclamo, non è necessario che sia esercitato all'atto del pagamento, per gli errori contabili o di inquadramento professionale.
Tanto in dipendenza del rapporto di lavoro, quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore, la parte della retribuzione non contestata, contro rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma corrisposta.
Art. 42 - Versamento dei contributi sindacali
L'azienda provvederà alla trattenuta delle quote sindacali nei confronti dei dipendenti che ne effettueranno richiesta scritta.
Salvo revoca che può intervenire in qualsiasi momento e decorrerà dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata rimessa alla Direzione mediante lettera regolarmente sottoscritta dal lavoratore.
La richiesta dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- la data;
- le generalità del lavoratore;
- l'Organizzazione sindacale a favore della quale la quota dovrà essere versata mensilmente ed il numero del conto corrente bancario ad essa intestato;
- l'ammontare del contributo sindacale determinato in misura fissa mensile diversa per i cinque livelli.
Per la vigenza contrattuale, viene istituita - a favore della FULTA firmataria del presente contratto - una quota di servizio contrattuale, per i lavoratori non iscritti al sindacato, che dà diritto di beneficiare di tutti i servizi forniti dalla OO.SS.
L'eventuale sottoscrizione della delega di adesione al sindacato, assorbe la sopracitata quota di servizio.
Le misure indicate sono così fissate:
- 0,60% su paga base e contingenza, da versare mensilmente sul c/c indicato dalla FULTA.
I lavoratori che non intendono aderire alla sottoscrizione della quota di servizio contrattuale, che decorrerà dal 1-1-1996, devono darne comunicazione scritta all'azienda entro il 31-12-1995.
Per il personale assunto dopo tale data l'eventuale delega negativa dovrà essere comunicata all'azienda entro la fine del mese successivo dall'assunzione.
Le OO.SS. si impegnano a comunicare ai lavoratori, tramite le aziende, la data di scadenza del presente articolo.
Art. 44 - Commissione paritetica per l'inquadramento
La Commissione paritetica per l'inquadramento è composta da 5 rappresentanti di ANT e 5 rappresentanti della FULTA integrata, a livello consultivo e propositivo, dai lavoratori in rappresentanza delle diverse mansioni.
Alla Commissione saranno fornite le informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti.
I compiti attribuiti alla Commissione, che opererà in vigenza contrattuale, sono i seguenti:
A) individuare e procedere all'inquadramento di mansioni obiettivamente nuove nonché di quelle che, in seguito a innovazioni tecnologiche, abbiano subì to trasformazioni tali da far loro assumere una diversa tipologia;
B) condurre uno studio analitico, con compiti propositivi sull'attuale inquadramento con particolare riferimento alle figure professionali attualmente comprese nel 3º livello, al fine di individuare, tra di esse, quelle meritevoli di considerazioni migliorative.
Si dà atto che la Commissione dovrà incontrarsi con periodicità almeno annuale.
La Commissione proporrà alle parti le eventuali figure professionali individuate con il relativo profilo professionale e le modalità riguardanti il conseguimento della qualifica e del livello.
Resta comunque inteso che le conclusioni complessive, cui la Commissione perverrà di comune accordo, saranno sottoposte per la ratifica alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto.
Art. 45 - Formazione professionale
Le parti concordano sul valore della formazione professionale quale elemento importante per fornire ai lavoratori conoscenze e strumenti adeguati al mutamento in atto sul piano tecnologico ed organizzativo e per contribuire al rafforzamento della competitività internazionale del settore. In considerazione di quanto sopra si ritiene che sia interesse comune indirizzare la formazione professionale non solo nei confronti dei giovani di prima assunzione ma anche verso i lavoratori già occupati.
La rilevazione delle esigenze formative sarà effettuata dalla Commissione paritetica di cui all'art. 5 (Osservatorio congiunturale e strutturale del settore).
Le parti si impegnano a svolgere una verifica congiunta delle esigenze formative che emergeranno dalla rilevazione di cui sopra, sia in termini quantitativi che qualitativi in relazione ai fabbisogni stimati del settore, al fine di fornire gli orientamenti del caso agli enti pubblici preposti alla gestione di tale materia.
Considerato inoltre che ANT, Gruppo merceologico fotoincisori finanzia due corsi formativi per lucidisti che si svolgono presso il Centro di formazione ENFAPI di Lurate Caccivio ed il Centro di formazione ENAIP di Cantù, le parti, anche con riferimento alle disposizioni contenute negli accordi interconfederali in materia di formazione, e nel rispetto delle reciproche competenze, convengono sin da ora sulla necessità di promuovere lo sviluppo del sistema formativo del settore.
Ciò potrà essere realizzato anche attraverso l'analisi delle esigenze formative che sarà effettuata dalla Commissione paritetica, che permetterà di agevolare l'indirizzo di processi formativi, anche aziendali, attraverso l'eventuale definizione di programmi mirati di formazione, acquisendo a tale scopo le informazioni fornite dalla Commissione.
Ai sensi e per gli effetti del DPR 9-10-1990, n. 309, in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, il lavoratore del quale sia stato accertato lo stato di tossicodipendenza e che intenda sottoporsi ad un trattamento di terapia e riabilitazione, ha diritto alla conservazione del posto per il tempo necessario all'esecuzione del trattamento riabilitativo.
La durata massima della conservazione del posto è di 3 anni.
Lo stato di tossicodipendenza dovrà essere accertato dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza ed il programma di terapia e riabilitazione da svolgere presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali.
Mensilmente, inoltre, il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro la documentazione rilasciata dalla struttura di cura e riabilitazione attestante l'effettivo svolgimento e la prosecuzione del programma terapeutico.
Il lavoratore è tenuto a riprendere il servizio entro sette giorni dal termine del programma di riabilitazione.
I lavoratori familiari di tossicodipendenti, per i quali il servizio pubblico per le tossicodipendenze attesti la necessità di concorrere al programma di riabilitazione, hanno diritto, a richiesta, ad un periodo di aspettativa, che sarà concessa in relazione alle esigenze organizzative e produttive aziendali.
Per usufruire dell'aspettativa, il lavoratore deve presentare al datore di lavoro le attestazioni dello stato di tossicodipendenza del familiare e della necessità di concorrere al programma di cura e riabilitazione. Entrambe le attestazioni saranno rilasciate dal Servizio pubblico di assistenza ai tossicodipendenti.
La durata massima dell'aspettativa per i lavoratori familiari di tossicodipendenti è di tre mesi, e può essere concessa una sola volta.
L'aspettativa può essere usufruita anche in modo frazionato, comunque per periodi non inferiori ad 1 settimana.
I periodi di aspettativa di cui al presente articolo non comportano alcun trattamento retributivo diretto, indiretto e differito, e non saranno ritenuti utili ai fini di alcun trattamento contrattuale e di Legge.
Le parti stipulanti il presente contratto, sensibili al problema degli invalidi e degli handicappati, nell'intento di facilitare il loro inserimento in posti di lavoro confacenti alle loro attitudini e capacità lavorative, convengono di favorirne la collocazione nelle strutture aziendali, anche con contratto di formazione e lavoro compatibilmente con le possibilità tecnico-organizzative delle unità produttive.
In tale contesto, in occasione di avviamenti operati ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge in materia, a livello aziendale e/o territoriale saranno verificate tutte le opportunità per attivi inserimenti, anche mediante la frequenza di corsi di formazione o riqualificazione professionale promossi o autorizzati dall'Ente regione, al fine di agevolarne la migliore integrazione.
Nel caso in cui non vengano riscontrate concrete possibilità di idonea occupazione nella struttura organizzativa aziendale, si opereranno gli opportuni interventi presso gli Organi di collocamento affinché sia realizzato l'avviamento in altra unità produttiva.
Dichiarazione a verbale - Le parti, preso atto del disposto dell'art. 9, 3º comma, DL 12-9-1983, n. 463, convertito in L. n. 638/1983, reputano equa un'equiparazione del grado di invalidità ai fini del computo della quota di Legge del personale divenuto invalido nel corso del rapporto di lavoro e mantenuto in servizio.
Riconoscono inoltre equa l'integrale fiscalizzazione degli oneri sociali degli handicappati e invalidi, assunti o mantenuti in servizio a termine di Legge.
Le parti concordano di intervenire presso gli Organi di Governo per l'emanazione a tal fine di un apposito provvedimento di Legge.
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
Compete al datore di lavoro adottare le misure necessarie per la prevenzione e la sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della legislazione vigente.
Tali misure comprendono:
- la prevenzione dei rischi;
- l'informazione dei lavoratori sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione adottate per il loro reparto e posto di lavoro;
- l'adozione di appropriate misure di sicurezza e dei necessari mezzi di prevenzione e di protezione individuali e collettivi.
L'adozione e l'uso appropriato di tali mezzi, in quanto derivanti da disposizioni normative o da intese tra azienda e R.S.A., ove previste, debbono essere scrupolosamente osservati dai lavoratori interessati.
Per il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, si veda il verbale di accordo del 10-2-1997 (Allegato F).
Dichiarazione a verbale - Il Gruppo merceologico fotoincisori e le singole aziende aderenti, informeranno le OO.SS. sullo stato di attuazione degli interventi di bonifica ambientale in relazione a quanto emanato dalle circolari dell'USSL sulla base della indagine di settore.
Inoltre il Gruppo merceologico fotoincisori si impegna ad effettuare incontri periodici con le OO.SS. sull'argomento.
Art. 49 - Regime di orario a tempo parziale
Le parti riconoscono che il lavoro a tempo parziale - intendendosi per tale il rapporto ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto - può costituire uno strumento funzionale alla flessibilità ed articolazione della prestazione lavorativa, in quanto sia applicato in rapporto alle esigenze delle aziende e del lavoratore.
L'instaurazione del rapporto a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore; tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto a tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa.
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti. Nel caso di passaggio dal tempo pieno al tempo parziale potranno essere concordate tra le parti all'atto del passaggio le possibilità e le condizioni per l'eventuale rientro al tempo pieno.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora tale durata sia compresa tra i 4 ed i 24 mesi, è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, l'assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente comma non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all'8º comma.
Le parti intendono promuovere la valorizzazione e la diffusione del rapporto di lavoro a tempo parziale nell'ambito di un corretto utilizzo di questo istituto e nell'intento di agevolare la soluzione di problemi di carattere sociale per i lavoratori ed organizzativi per le aziende.
Pertanto, ove non ostino oggettivi impedimenti organizzativi o l'infungibilità delle mansioni svolte, le aziende valuteranno l'accoglimento di richieste per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo parziale.
A fronte di oggettivi ostacoli che impediscano l'accoglimento di tali richieste di lavoro a tempo parziale, sarà condotto a livello aziendale un esame congiunto delle parti interessate per individuare la possibilità di idonee soluzioni.
Le aziende, entro il limite complessivo del 10%, accoglieranno le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza dei corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza che ne abbiano fatto richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza la sua intenzione di procedere all'assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.
Il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione anche articolata nel corso dell'anno, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno.
Per il personale assunto con contratto a tempo parziale di tipo verticale o misto, la durata del periodo di prova, di cui al 1º comma dell'art. 8 del presente contratto collettivo, dovrà essere computata in giornate lavorative, calcolandosi per ogni mese 22 giornate lavorative ovvero 26 giornate lavorative per cicli di 6 ore su 6 giorni e per ogni settimana 5 giornate lavorative, ovvero 6 giornate lavorative per i cicli di 6 ore su 6 giorni.
La retribuzione diretta ed indiretta e tutti gli istituti del presente contratto saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno, o a quello superiore effettuato nell'ambito dell'orario ordinario contrattuale, ai sensi del precedente comma.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive che caratterizzano il settore della fotoincisione, è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, di cui all'art. 21 del presente contratto collettivo, con riferimento alla settimana, al mese e all'anno solare.
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione e di istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici;
- attività di riparazione e manutenzione sia ordinaria sia straordinaria;
- stati di necessità, di cui all'art. 23 del presente contratto collettivo.
Il ricorso al lavoro supplementare, nonché al lavoro straordinario nei casi consentiti dalla Legge, è ammesso per le seguenti tipologie contrattuali:
- per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, in cui la prestazione ridotta sia prevista a tempo indeterminato ovvero anche, a seguito di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato;
- per i contratti a tempo determinato di cui all'art 1, comma 2, della Legge 18-4-1962, n. 230, nonché per quelli indicati nell'art. 49 del presente contratto;
- per i contratti a tempo determinato stipulati per il completamento dell'orario di lavoro dei lavoratori che hanno chiesto la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per un periodo predefinito.
Le eventuali ore di lavoro supplementare prestate saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata forfettariamente (ex art. 3, comma 4, secondo periodo, del DLgs 25-2-2000, n. 61) nella misura del 24% per comprendervi l'incidenza e i riflessi degli istituti indiretti e differiti.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, comma 7 segg., del DLgs 25-2-2000, n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto. Tali modalità elastiche non trovano applicazione nei casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale regolati dal comma 6 del presente articolo, per tutto il periodo durante il quale persistano le causali ivi contemplate.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Decorsi cinque mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma;
d) necessità di frequentare corsi di studio e/o di formazione attinenti all'attività lavorativa svolta, per il tempo necessario a soddisfare tali esigenze.
In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistano le cause elencate alle precedenti lettere da a) a d).
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre il 30% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto e decorrerà dalla data di presentazione dell'istanza.
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 13 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 30 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.
Chiarimento a verbale -- La frazione di unità derivante dall'applicazione della percentuale di cui al 7º comma si arrotonda all'unità superiore se è pari o maggiore di 0,5.
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che la percentuale di cui al 7º comma del presente articolo potrà essere superata con il consenso dell'azienda e del lavoratore.
Nota a verbale - Le parti si incontreranno per valutare l'andamento dell'istituto in oggetto, sulla base dei dati raccolti tramite la scheda di indagine di cui all'art. 5.
In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987, n. 56, vengono di seguito individuate le fattispecie per le quali, in aggiunta di quanto previsto dalla Legge n. 230/1962 e successive modificazioni ed integrazioni, è consentita la stipula di contratti a termine:
1) casi di incremento di attività a carattere non permanente e limitato nel tempo, in dipendenza di commesse eccezionali con termini di consegna tassativi;
2) punte di intensa attività derivanti da allestimento di campionari e/o collezioni;
3) esigenze di completamento dell'orario giornaliero, settimanale, mensile o annuale per consentire la trasformazione dei contratti da tempo pieno a tempo parziale ai sensi dell'art. 49 - Parte generale - del presente contratto.
Nei casi aggiuntivi sopra indicati possono essere effettuate assunzioni con contratto a termine nei seguenti limiti:
- 20% del personale a tempo indeterminato, per le aziende che occupano fino a 10 dipendenti;
- 15% del personale a tempo indeterminato, per le aziende che occupano più di 10 dipendenti.
Ai fini del computo delle percentuali di cui sopra non si terrà conto dei lavoratori assunti per la causale di cui al punto 3) del 1º comma del presente articolo.
Le frazioni derivanti dall'applicazione delle percentuali di cui sopra sono arrotondate all'unità superiore.
Tali contratti sono rinnovabili una sola volta per un periodo non superiore al precedente.
Le parti convengono di inserire, fra i compiti dell'Osservatorio di cui all'art. 5, anche l'acquisizione di informazioni relative all'andamento dei contratti a termine.
Art. 51 - Assunzione di giovani con diploma o attestato di qualifica
In attuazione dell'art. 22 della Legge 28-2-1987, n. 56, in caso di assunzione di giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un Istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 della Legge 21-12-1978, n. 845, la retribuzione massima per un periodo di sei mesi, sarà pari a quella del livello immediatamente inferiore a quello di inquadramento contrattuale per le mansioni svolte.
Il titolo di studio deve essere presentato all'azienda all'atto dell'assunzione in servizio.
Art. 52 - Distribuzione del contratto
Le aziende sono tenute a distribuire gratuitamente entro tre mesi dalla data di stipulazione ad ogni singolo dipendente in servizio, una copia del presente contratto.
Per l'applicazione di quanto sopra disposto, avrà valore esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle parti stipulanti il presente contratto.
Art. 1 - Inizio e fine del lavoro
Al segnale di inizio del lavoro, l'operaio e l'apprendista dovrà trovarsi al proprio posto, pronto a svolgere la sua attività.
Sarà considerato ritardatario chi, al segnale di cui è detto, risulterà non entrato nello stabilimento. L'operaio e l'apprendista che si presenti successivamente e con un ritardo non superiore a mezzora, sarà considerato presente agli effetti del computo delle ore:
- a partire dal quarto d'ora successivo, qualora non superi i 15 minuti di ritardo;
- oppure alla mezzora, qualora superi i 15 minuti di ritardo.
Nessun operaio od apprendista, potrà cessare il lavoro ed abbandonare il proprio posto, prima del segnale di cessazione.
Art. 2 - Interruzione del lavoro
In caso di interruzione di lavoro, sarà riservato agli operai ed apprendisti, il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, ma passate in stabilimento a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la retribuzione di fatto con facoltà per l'azienda di adibire i lavoratori ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali i lavoratori, pur non essendo trattenuti in stabilimento, non vennero preavvisati in termine utile e cioè almeno nel corso della giornata precedente l'interruzione, sarà corrisposto il 70% della retribuzione di fatto, per la prima giornata di sospensione;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati, non sarà dovuta alcuna retribuzione.
Nel caso di sospensione del lavoro, per un periodo maggiore di 15 giorni, nonché nel caso di riduzione di lavoro a meno di 24 ore settimanali, per un periodo superiore a quattro settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi, con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di anzianità (trattamento di fine rapporto).
Art. 3 - Pulizia del macchinario
La pulizia del macchinario deve essere effettuata con l'osservanza delle disposizioni di Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Ove sia effettuata oltre i limiti dell'orario contrattuale di lavoro è considerata come prestazione straordinaria e verrà come tale retribuita.
160;
L'orario normale degli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, di cui alla tabella annessa al RD 6-12-1923, n. 2657, non può superare le 50 ore settimanali con un massimo di 10 ore giornaliere.
Agli effetti della presente normativa, si considerano lavoratori discontinui: i portinai, i guardiani diurni e notturni, gli uscieri, gli autisti non addetti al trasporto di merci.
Per i custodi ed i portieri, fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, tale orario è di 72 ore settimanali con un massimo di 12 ore giornaliere.
Agli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia non fruenti, nello stabilimento o immediate dipendenze, di alloggio e di altre eventuali agevolazioni ad esso pertinenti, chiamati a prestare servizio nei giorni di domenica con riposo compensativo, verrà corrisposta la percentuale di maggiorazione del 35%.
Per i lavoratori discontinui, le ore prestate oltre l'orario contrattuale degli altri lavoratori (40 ore settimanali) e nell'ambito del loro orario normale contrattuale, saranno compensate con quote orarie di retribuzione di fatto se non eccedono l'orario di 50 ore (72 settimanali per i custodi ed i portieri fruenti di alloggio) e con quote di retribuzione di fatto maggiorate delle percentuali di straordinario di cui all'art. 30 - Parte generale -, per le ore prestate oltre i suddetti limiti.
Ai fini del trattamento economico per festività, ferie e tredicesima mensilità, sarà tenuto conto della normale retribuzione di fatto percepita dal discontinuo, in relazione al proprio orario.
Chiarimento a verbale - Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue, qualora il complesso delle mansioni da essi espletate, tolga di fatto al lavoro il carattere della discontinuità.
La liquidazione della gratifica natalizia, sarà effettuata nella misura annua di una mensilità della retribuzione di fatto.
Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia, verranno computate le sospensioni della prestazione di lavoro dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei previsti periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate, nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio, in applicazione delle specifiche disposizioni di Legge.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro, o di sospensione dell'attività lavorativa nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità o gratifica natalizia, per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni, verrà considerata come mese intero.
Art. 6 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, agli operai saranno corrisposti trattamenti assistenziali ad integrazione dell'indennità di malattia riconosciuta dall'INPS, fino al raggiungimento dei seguenti limiti massimi:
- dal 1º al 3º giorno di malattia, il 50% della retribuzione normale di fatto;
- dal 4º al 180º giorno di malattia, il 100% della retribuzione normale di fatto.
Per malattia di durata superiore ai 28 giorni, il 100% della retribuzione "netta normale di fatto" verrà corrisposta dal 1º giorno di malattia.
In aggiunta a quanto sopra, al dipendente ammalato, ove venisse a cessare il trattamento assistenziale da parte dell'Istituto, l'azienda riconoscerà una indennità pari al 50% della retribuzione normale di fatto per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto e fino al termine della conservazione del posto.
Agli apprendisti verranno corrisposti trattamenti assistenziali economici, che determinino per l'azienda oneri economici della stessa misura di quelli sostenuti per gli operai, salvo la corresponsione del 30% per i primi tre giorni.
Dichiarazione a verbale - Le parti convengono che i trattamenti assistenziali sono convenzionalmente riferiti alle seguenti percentuali:
per gli operai:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: 50%;
- per i periodi di malattia eccedenti il 6º mese compiuto, nell'anno solare, il 50%;
per gli apprendisti:
- dal 1º al 3º giorno di malattia: 30%;
- dal 4º al 20º giorno di malattia: 46%;
- dal 21º al 180º giorno di malattia: 29%;
- per la malattia di durata superiore a 28 giorni alle percentuali di cui sopra, fino al 3º giorno, si aggiungerà un ulteriore 27,50%.
I predetti trattamenti saranno sostituiti da eventuali disposizioni di Legge che intervenissero in materia.
Norma transitoria - I trattamenti assistenziali di cui al 1º comma saranno corrisposti a decorrere dal 1-10-1992.
Fino al 30-9-1992 continueranno ad essere corrisposti i trattamenti assistenziali di cui all'art. 6 - Parte prima - Operai del CCNL 1987.
Art. 7 - Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda, l'operaio o l'apprendista che intendono risolvere il rapporto di lavoro, devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o per le dimissioni, è per ciascuna parte, di una settimana lavorativa (ad orario normale secondo il presente contratto) o di due settimane lavorative (come sopra) per gli operai specializzati.
A termine dell'art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione, per il periodo di mancato preavviso, come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso, dovranno essere concessi all'operaio o all'apprendista licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti dell'indennità di anzianità.
Art. 8 - Trattamento di fine rapporto
All'operaio o apprendista, licenziato o dimissionario, sarà corrisposta una indennità calcolata come segue:
a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata al 30-4-1973, 40 ore di retribuzione globale di fatto;
b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dal 1-5-1973:
- 60 ore dal 1º al 5º anno;
- 84 ore dal 6º al 10º anno;
- 140 ore dall'11º anno in poi;
c) gli scaglioni del trattamento di fine rapporto saranno equiparati allo scaglione della qualifica impiegatizia (30/30esimi), a partire dal 1-1-1989.
Le frazioni di anno comprese quelle del primo, si computano per dodicesimi e le frazioni di mese superiori a 15 giorni, si computano come mese intero.
Agli effetti della presente indennità, l'anzianità non si interrompe che con la risoluzione del rapporto di lavoro.
N.B. - Agli operai che a partire dal 1-1-1982, abbiano maturato un'anzianità ininterrotta presso l'azienda di oltre 18 anni, per ogni anno di anzianità ininterrotta maturato dal 19º anno in poi, successivamente al 1-1-1982, verrà riconosciuta una indennità pari a 30/30esimi, come per le qualifiche impiegatizie.
PARTE II - CATEGORIE SPECIALI O INTERMEDIE
Art. 1 - Criteri di appartenenza
Impregiudicato lo stato giuridico, che mantengono per quanto convenuto col primo contratto collettivo di lavoro stipulato in data 19-5-1970 e successive modifiche, e con decorrenza fissata da quegli accordi, gli operai superspecializzati, sono inquadrati nelle categorie speciali o intermedie, con il particolare trattamento normativo ed economico previsto nel contesto del presente CCNL.
Art. 2 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
In caso di sospensione di lavoro o di riduzione della durata dell'orario di lavoro, l'azienda garantirà all'intermedio la retribuzione mensile di fatto.
Resta salvo il diritto dell'azienda di richiedere l'intervento della Cassa integrazione guadagni, trattenendosene i relativi importi.
Art. 3 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia, l'intermedio non in prova, nell'ambito della conservazione del posto, prevista dall'art. 10 - Parte generale - avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di malattia;
- corresponsione di metà della retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall'azienda con deduzione delle somme che l'intermedio ha diritto di riscuotere da parte degli Istituti assicurativi, oppure per atti di previdenza dell'azienda.
Il trattamento economico di cui al presente articolo, si applica nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 10 - Parte generale - anche in caso di Tbc. In tal caso il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Nell'ipotesi in cui l'assenza per malattia, derivi da infortunio non sul lavoro, e sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile, le somme da essa corrisposte per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti di detto importo.
Art. 4 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta, all'intermedio, una mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima mensilità, per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata mese intero.
Art. 5 - Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda o l'intermedio che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'intermedio non in prova, è di:
- 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 1 mese e mezzo per anzianità di servizio da oltre 5 fino a 10 anni;
- 2 mesi per anzianità di servizio superiore a 10 anni.
I termini di disdetta decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
A termini dell'art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro, senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra, una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto per il periodo di mancato preavviso, come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie, né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso, dovranno essere concessi, all'intermedio licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato ai fini dell'indennità di anzianità.
Art. 6 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'intermedio compete una indennità pari a:
a) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata al 20-4-1970:
- 40 ore della retribuzione globale di fatto;
b) per ciascuno degli anni compiuti di anzianità ininterrotta maturata dal 1-5-1970:
- una mensilità della retribuzione globale di fatto.
Il trattamento di fine rapporto si determina secondo l'apposita disciplina stabilita con Legge 29-5-1982, n. 297.
Art. 1 - Trattamento economico di malattia
In caso di malattia l'impiegato non in prova, nell'ambito della conservazione del posto, prevista dall'art. 10 - Parte generale -, avrà diritto al seguente trattamento economico:
- corresponsione dell'intera retribuzione di fatto per i primi 4 mesi di ogni malattia;
- corresponsione di metà della retribuzione di fatto per i successivi mesi.
Il trattamento economico di cui al presente articolo, si applica nell'ambito del periodo di conservazione del posto di cui all'art. 10 - Parte generale -, anche in caso di Tbc. In tal caso il trattamento ha carattere integrativo di quanto erogato dall'INPS.
Nell'ipotesi in cui l'infortunio, non sul lavoro, sia ascrivibile a responsabilità di terzi, resta salva la facoltà dell'azienda di recuperare dal terzo responsabile le somme da essa erogate, per il trattamento come sopra regolato, restando ad essa ceduta la corrispondente azione nei limiti di detto importo.
Art. 2 - Tredicesima mensilità
In occasione della ricorrenza natalizia, verrà corrisposta all'impiegato una mensilità di retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della tredicesima, per quanti sono i mesi di anzianità di servizio nell'azienda.
La frazione di mese non inferiore a 15 giorni verrà considerata come mese intero.
Art. 3 - Risoluzione del rapporto e preavviso
L'azienda o l'impiegato che intendano risolvere il rapporto di lavoro devono darne comunicazione scritta all'altra parte.
Il termine di preavviso per il licenziamento o dimissioni dell'impiegato non in prova è di:
- 1 mese per anzianità di servizio fino a 5 anni;
- 1 mese e mezzo per anzianità di servizio di oltre 5 e fino a 10 anni;
- 2 mesi per anzianità di servizio superiori a 10 anni.
I termini di disdetta, decorreranno dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
A termini dell'art. 2118 del codice civile, la parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione globale di fatto, per il periodo di mancato preavviso come sopra stabilito.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie né di congedo matrimoniale.
Nel corso del periodo di preavviso, dovranno essere concessi, all'impiegato licenziato da parte dell'azienda, a richiesta e compatibilmente con le esigenze aziendali, brevi permessi per la ricerca di nuova occupazione.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato ai fini dell'indennità di anzianità.
PARTE IV - INQUADRAMENTI E RETRIBUZIONE
1. - Classificazione del personale in vigore dal 1-1-1983
Introduzione
Ferma restando la tripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "intermedi", "impiegati", a tutti gli effetti legislativi, regolamentari, contrattuali, i lavoratori sono inquadrati in una unica scala classificatoria composta da 5 gruppi salariali.
Nuova classificazione
5º livello | Impiegati |
4º livello | Impiegati |
| Intermedi |
3º livello | Impiegati |
| Intermedi |
| Operai |
2º livello "A" | Operai |
2º livello "B" | Impiegati |
| Operai |
1º livello | Operai |
5º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
Impiegati:
- con mansioni di elaborazione, sviluppo e completamento di un determinato lavoro o procedimento, con facoltà di iniziativa per ciò che concerne l'organizzazione nei limiti dei propri compiti, svolti in conformità alle indicazioni di massima ricevute dai propri superiori.
4º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
Impiegati:
- con mansioni, per le quali si richiede una particolare preparazione professionale, svolte in conformità a specifiche direttive dei propri superiori.
Intermedi:
- che svolgono le mansioni di:
- caporeparto: intesi coloro che hanno poteri decisionali e responsabilità del lavoro e che guidino il reparto con apporto di competenza tecnico-pratica;
- disegnatori-lucidisti: intesi coloro che siano richiesti di passare dal disegno al lucido con esecuzione dei due, di ogni e qualsiasi tipo e grado di difficoltà;
- fotografi-selezionatori, cromisti e retinatori.
3º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
Impiegati:
- che svolgono mansioni esecutive, nel rispetto delle direttive ricevute e che richiedono una generica preparazione professionale od una specifica esperienza e competenza.
Esemplificazioni:
- operatore contabile;
- addetto controllo fidi clienti;
- addetto fatturazione;
- addetto pratiche personale e/o statistiche, e/o sviluppo contabile paghe;
- operatore su elaboratori o macchine contabili elettroniche.
Intermedi lucidisti e Intermedi rapportisti:
- intesi per lucidisti coloro che eseguono lucidi di ogni e qualsiasi tipo e grado di difficoltà ed intesi per rapportisti, coloro che eseguono la messa a rapporto dello schizzo o del disegno originale, rappresentante qualsiasi tipo o grado di difficoltà.
Operai:
- addetti a mansioni che richiedono interventi di particolare complessità e/o variabilità, effettuati con autonomia operativa ai fini dei risultati qualitativi richiesti, comportanti conoscenza delle macchine e/o del processo operativo e/o del materiale.
Appartengono altresì a questa categoria, gli operai addetti a compiti di particolare delicatezza e difficoltà che richiedono l'applicazione di specifiche tecniche-produttive e conoscenze del materiale trattato.
Esemplificazioni:
- operai specializzati, responsabili alla lavorazione di impressione, rapportatura, provinatura, ritocco dei cilindri e dei quadri per stampa, camera oscura per lavori di tipo fotografico (esclusi i selezionatori, i cromisti ed i retinatori), rapportatori di lucidi fotografici, bagno galvanico di ramatura o cromatura dei cilindri, montaggio dei quadri.
2º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
- alla lettera "A":
Operai qualificati lucidisti:
- provenienti da corsi professionali riconosciuti, in possesso di relativo diploma.
La permanenza in questo livello è di due anni;
- alla lettera "B":
Impiegati:
- che nel rispetto di procedure prestabilite compiono operazioni che richiedono conoscenze eventualmente acquisibili in seguito a frequenza di corsi specifici od a pratica d'ufficio.
Esemplificazioni:
- stenodattilografo;
- addetto a mansioni semplici di segreteria;
- addetto controllo fatture;
- addetto controllo documenti contabili, relativi al movimento di materiali;
- addetto alla perforazione e/o verifica schede;
- centralinista;
- addetto registrazione dati.
Operai:
- addetti a mansioni che richiedono interventi di normale complessità e/o variabilità, effettuati con una relativa discrezione operativa, comportanti conoscenze delle macchine e/o del materiale.
Gli operai che svolgono mansioni di una certa delicatezza e precisione comportanti l'applicazione di determinate metodologie.
Gli operai addetti a mansioni che richiedono interventi di relativa complessità che possono essere eseguiti dopo adeguata esperienza di lavoro. Gli operai che svolgono lavori anche senza utilizzo di macchine, che richiedono una relativa abilità acquisibile con adeguata capacità.
Esemplificazioni:
- addetto alla gelatinatura;
- addetto allo sviluppo e spoglio di cilindri e quadri;
- addetto alla verniciatura;
- autista;
- coloro che svolgono mansioni di coadiuvatore alle lavorazioni di:
- impressione, rapportatura, provinatura, ritocco di cilindri e quadri, camera oscura, bagno galvanico di ramatura e cromatura di cilindri, montaggio di quadro; gli addetti al riempimento dei lucidi, alla mascheratura, alla squadratura ed al ritocco dei lucidi (esclusi gli esecutori di lucidi).
1º LIVELLO
Appartengono a questo livello:
Operai:
- addetti ad operazioni di manovalanza e pulizia, anche se per l'applicazione delle dette, vengono utilizzati appositi attrezzi.
Vi appartengono inoltre, per un periodo non superiore a 12 mesi, gli operai di prima assunzione nel settore, addetti a lavori semplici che non richiedono specifica esperienza di lavoro.
Esemplificazioni:
- personale di prima assunzione nel settore, per i primi 12 mesi;
- personale di manovalanza e pulizie.
La parte retributiva del presente contratto decorre dal 1-5-2000 e scadrà il 31-12-2001.
I minimi retributivi contrattuali vengono aumentati alle diverse scadenze come segue:
Liv. | Parametri | 1-5-2000 | 1-2-2001 | A regime |
5º | 165 | 40.000 | 36.000 | 76.000 |
4º | 155 | 38.000 | 33.000 | 71.000 |
3º | 140 | 34.000 | 31.000 | 65.000 |
2º b | 125 | 32.000 | 26.000 | 58.000 |
2º a | 105 | 25.000 | 23.000 | 48.000 |
1º | 100 | 24.000 | 22.000 | 46.000 |
Una tantum
L'importo una tantum di lire 120.000 verrà erogato con la retribuzione del mese di maggio 2000 e sarà corrisposto ai lavoratori in forza alla data del 30-4-2000. Tale importo è commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1º gennaio- 30-4-2000, con riduzione proporzionale per i casi di:
- servizio militare;
- aspettativa;
- assenza facoltativa post-partum;
- assunzione nel corso del periodo 1º gennaio- 30-4-2000;
- Cassa integrazione guadagni a zero ore.
L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di nessun istituto contrattuale legale e del trattamento di fine rapporto.
3. Tabella dei minimi salariali
Liv. | 1-5-2000 | 1-2-2001 |
5º | 1.366.000 | 1.402.000 |
4º | 1.221.000 | 1.254.000 |
3º | 1.003.000 | 1.034.000 |
2º b | 895.000 | 921.000 |
2º a | 817.000 | 840.000 |
1º | 720.000 | 742.000 |
4. Tabella dei minimi salariali apprendisti al 1-5-2000
| Fotoincisori |
| Lucidisti |
1º semestre | 537.000 |
| 490.200 |
2º semestre | 554.900 |
| 506.540 |
3º semestre | 572.800 |
| 522.880 |
4º semestre | 641.920 |
| 522.880 |
3º anno | 682.040 |
| 555.560 |
|
| 4º anno | 732.190 |
|
| 5º anno | 802.400 |
5. Tabella dei minimi salariali apprendisti al 1-2-2001
| Fotoincisori |
| Lucidisti |
1º semestre | 552.600 |
| 504.000 |
2º semestre | 571.020 |
| 520.800 |
3º semestre | 589.440 |
| 537.600 |
4º semestre | 661.760 |
| 537.600 |
3º anno | 703.120 |
| 571.200 |
|
| 4º anno | 754.820 |
|
| 5º anno | 827.200 |
PARTE V - PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
Protocollo n. 1 - Quota partecipazione alle spese contrattuali
Protocollo d'intesa sulle modalità di effettuazione della ritenuta delle quote di partecipazione alle spese per il rinnovo contrattuale
In relazione al rinnovo del vigente CCNL, le aziende effettueranno ad ogni dipendente in forza, non iscritto al sindacato, una ritenuta di lire 40.000 sul saldo della retribuzione del mese di maggio 2000.
I dipendenti che non fossero d'accordo dovranno darne comunicazione scritta nei tempi e con le modalità specificate nel comunicato, proposto dalle OO.SS., che sarà affisso nelle bacheche e distribuito a tutti i dipendenti in tempo utile.
Gli importi delle quote trattenute ai lavoratori saranno versati, a cura dell'azienda, sul conto corrente bancario n. c/c bancario n. 1250 dell'Istituto bancario S. Paolo IMI, Ag. 2 - ABI 1025, CAB 10902 - intestato a FULTA Federazione unitaria lavoratori tessili abbigliamento, entro il 31-7-2000.
La materia in oggetto è competenza rispettivamente delle Organizzazioni sindacali e dei singoli lavoratori. Essa non comporta iniziative per le aziende, che si limiteranno pertanto all'applicazione della procedura di trattenuta e versamento.
L'azienda comunicherà alle Organizzazioni sindacali territoriali l'ammontare complessivo trattenuto, il numero complessivo dei dipendenti in forza, il numero complessivo dei non aderenti alla sottoscrizione.
Protocollo n. 2 - Previdenza integrativa PREVIMODA
Il Gruppo merceologico fotoincisori, e la FILTA-CISL, la FILTEA-CGIL, la UILTA-UIL, accogliendo le valutazioni e il parere della Commissione paritetica di studio per la Previdenza integrativa, costituita ai sensi del Protocollo n. 2 del CCNL 17-7-1995, anche in considerazione della fusione per incorporazione, avvenuta in data 5-10-1999, dell'Associazione italiana artigiani fotoincisori nell'Associazione nobilitazione tessile convengono di aderire al Fondo di previdenza complementare PREVIMODA, già costituito dalle Associazioni del sistema tessile-abbigliamento, delle calzature e degli altri settori industriali del sistema moda, con le seguenti modalità e quote:
a) gli aventi diritto all'iscrizione al Fondo sono i lavoratori dipendenti (operai, intermedi, impiegati e quadri) dalle aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile del 17-7-1995 e successive modificazioni ed integrazioni, purché abbiano superato il relativo periodo di prova e con le ulteriori precisazioni di cui al successivo punto b);
b) i potenziali soci del Fondo sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, con contratto di formazione-lavoro, con contratto di apprendistato, con contratto a termine purché della durata superiore ad un anno, nonché le imprese dalle quali tali lavoratori dipendono;
c) il contributo di avviamento è di lire 5.000 "pro-capite" a carico delle imprese da versare con riferimento all'organico risultante in azienda alla data del 23-2-2000;
d) la quota di iscrizione è stabilita in lire 5.000 per ogni dipendente lavoratore che aderirà al Fondo, da versare all'atto dell'iscrizione;
e) la quota di TFR da versare al Fondo è pari al 2% del minimo contrattuale, ex contingenza e E.d.r. annui, equivalente al 27% del TFR maturando calcolato sul minimo contrattuale, ex contingenza e E.d.r. Per i lavoratori di nuova occupazione, assunti dal 28-4-1993, verrà versato integralmente l'accantonamento annuale di TFR maturando;
f) le contribuzioni dovute saranno commisurate all'1% del minimo contrattuale, ex contingenza e E.d.r. a carico del datore di lavoro ed all'1% del minimo contrattuale, ex contingenza e E.d.r. a carico del lavoratore;
g) l'obbligo della contribuzione complessiva decorrerà dal mese successivo a quelli in cui la COVIP (Commissione vigilanza sui Fondi pensione) autorizzerà l'attività effettiva del Fondo;
h) la valutazione dell'onere di cui al presente accordo verrà effettuata in occasione del prossimo rinnovo del CCNL.
Protocollo n. 3 - Fondi grandi interventi
A fronte della istituzione, a livello territoriale, da parte delle Organizzazioni sindacali FILTA, FILTEA, UILTA, di un proprio fondo per grandi interventi in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro, le aziende accederanno alla richiesta volontaria di singoli lavoratori della trattenuta della quota e del loro versamento al fondo.
Protocollo n. 4 - Ente bilaterale
Per quanto riguarda l'accordo interconfederale 21-7-1988 si fa riferimento all'Allegato D).
Allegato A - Accordo 21-11-1979
Tra l'Associazione italiana artigiani fotoincisori di quadri e affini, e la FULTA
si conviene e stipula quanto segue:
È istituito a favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti la fotoincisione di quadri per la stampa ed affini un superminimo od integrazione aziendale.
Essi sono fissati nelle seguenti misure, con i seguenti riassorbimenti e con le seguenti decorrenze:
Misura
Impiegati L. 150 orarie o L. 25.950 mensili
Intermedi L. 150 orarie o L. 25.950 mensili
Operai L. 150 orarie o L. 25.950 mensili
Apprendisti L. 50 orarie o L. 8.650 mensili
Riassorbimenti
Con la corresponsione dei detti superminimi sono riassorbibili quelli eventualmente già in atto presso le singole ditte, a qualsiasi titolo concessi, sia in forma collettiva che individuale.
Decorrenza
La corresponsione dei detti superminimi, o delle differenze qualora si abbia luogo a riassorbimenti, ha decorrenza:
- dal 1-7-1979 per il 50%;
- dal 1-1-1980 per il 50% restante.
(Nulla è dovuto nel caso che i superminimi aziendali siano già di tale misura o superiori).
Verbale di stipula
Tra l'Associazione italiana artigiani fotoincisori di quadri per la stampa di tessuti ed affini, e la FULTA, FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL,
si concorda quanto segue:
Art. 1
A far data dal 1-7-1984 l'importo del premio di produzione sarà determinato come segue:
a) una mensilità dei seguenti elementi retributivi di fatto, con i valori in vigore al 1º luglio di ciascun anno (minimo contrattuale, integrativo salariale, scatti di anzianità, superminimi individuali e collettivi, indennità di mensa, con esclusione dell'indennità di contingenza);
b) aggiunta di un importo, commisurato alle seguenti percentuali riferite all'ammontare delle indennità di contingenza in vigore al 1º luglio di ciascun anno:
5º livello 100%
4º livello 85%
3º livello 80%
2º livello 74%
1º livello 68%
c) ragguaglio in quote mensili dell'importo così ottenuto attraverso il divisore 13;
d) corresponsione alle singole scadenze mensili, per tredici mensilità, del rateo di cui alla precedente lettera c) con i criteri usati per gli altri elementi della retribuzione.
Il valore mensile determinato al 1º luglio resta invariato nel suo ammontare teorico fino al 30 giugno dell'anno successivo quando si rideterminerà con riferimento ai valori in corso al 1º luglio degli elementi dei punti a) e b) del presente articolo.
In caso di passaggio di livello nel corso dell'anno il lavoratore percepirà il premio nella misura determinata con i valori in vigore al luglio precedente per il nuovo livello e con effetto dalla data di avvenuto passaggio.
Art. 2
Qualora per norma di Legge o a seguito di accordi sindacali a qualsiasi livello venisse istituita una mensilità aggiuntiva o un elemento analogo, si procederà ad assorbimento fino a concorrenza.
Art. 3
Il premio di produzione per il periodo 1-1-1983 - 30-6-1984 è determinato come segue:
a) una mensilità degli elementi retributivi in corso al 1-7-1984 (minimo contrattuale, integrativo salariale, scatto di anzianità, superminimi individuali e collettivi, indennità di mensa, con esclusione dell'indennità di contingenza);
b) una somma "una tantum" pari a lire 370.000.
Art. 4
Le aziende corrisponderanno inoltre, al fine di raccordare le precedenti disposizioni relative al premio di produzione con quanto forma oggetto del presente accordo, l'importo di lire 80.000 ad ogni dipendente con la retribuzione relativa al mese di febbraio 1984.
Art. 5
Per quanto riguarda i criteri di maturazione dei premi di cui agli artt. 3 e 4 si farà riferimento alle norme contrattualmente stabilite per il calcolo della 13ª mensilità.
L'importo del premio sarà considerato utile ai soli fini del TFR con esclusione quindi di tutti gli altri istituti contrattuali.
Art. 6
L'Associazione fotoincisori è impegnata ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle Aziende associate, mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere, o ad intervenire perché siano evitate, azioni o rivendicazioni a qualsiasi livello, comunque intese a modificare, integrare, rinnovare, quanto ha formato oggetto del presente accordo.
Allegato C - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Le parti concordano sull'opportunità che il rapporto di lavoro si svolga in ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività. A tal fine dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla condizione sessuale.
In particolare saranno evitati comportamenti che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali nel luogo di lavoro, le R.S.A. o le Organizzazioni sindacali e l'azienda opereranno per ripristinare normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Per quanto sopra si fa riferimento alla risoluzione del Consiglio della CEE del 29-5-1990 sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (90/C 157/02).
Allegato D - Accordo interconfederale 21-7-1988 - Relazioni sindacali
(Omissis)
Allegato E - Accordo 14-12-1995 - Contratti di formazione e lavoro
In data 14-12-1995 in Como,
- l'Associazione italiana artigiani fotoincisori e
- le Organizzazioni sindacali FULTA, FILTA-CISL, FILTEA-CGIL e UILTA-UIL,
hanno preso atto di quanto previsto dall'accordo interconfederale 4-5-1995 tra Confartigianato, CNA, CASA, CLAAI ed i sindacati dei lavoratori dipendenti CGIL, CISL, UIL sui contratti di formazione lavoro e dall'accordo regionale del 20-7-1995, ed in attuazione delle deleghe alla contrattazione collettiva nazionale in esso contenute, si pattuisce quanto segue:
- sono considerate "elevate", ai sensi dell'art. 16 (commi 2, 4, 5, 6) della Legge n. 451/1994 le professionalità inquadrate nel quinto, quarto nonché terzo livello limitatamente alle qualifiche degli impiegati, degli intermedi e degli operai per i quali ultimi si prevedono funzioni specifiche, di responsabilità, di coordinamento e controllo, del sistema classificatorio previsto dal vigente CCNL fotoincisori. Per questi C.f.l. la durata sarà di 24 mesi;
- sono considerate "intermedie" ai sensi delle norme già sopra richiamate:
- le professionalità inquadrate al terzo livello del CCNL vigente, riguardanti la categoria degli operai, diverse da quelle già citate. Per questi C.f.l. la durata sarà di 24 mesi. In tal caso al lavoratore sarà riconosciuto a partire dal 19º mese il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento finale previsto dal progetto stesso;
- le professionalità inquadrate al secondo livello del CCNL vigente con l'eccezione delle mansioni per le quali, in applicazione delle norme contrattuali, si dia luogo ad un iniziale e temporaneo inquadramento al primo livello. Per questi C.f.l. la durata sarà di 21 mesi. In tale ipotesi al lavoratore sarà riconosciuto dal 7º mese l'inquadramento immediatamente superiore a quello di ingresso.
Le parti riconoscono che le professionalità di secondo livello qui richiamate e non rientranti nella eccezione di cui sopra, sono considerate intermedie poiché posseggono i requisiti fissati dall'accordo interconfederale 4-5-1995.
Per tutte le professionalità, ad eccezione di quelle destinate a permanere al primo livello, si potrà applicare il contratto di formazione e lavoro di cui all'art. 16, comma 2, lett. b) della Legge 19-7-1994, n. 451, della durata di 12 mesi con 20 ore di formazione teorica.
Allegato F - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
In data 10-2-1997 in Como,
- l'Associazione italiana artigiani fotoincisori (AIAF)
e
- le Organizzazioni sindacali FULTA, FILTA-CISL, FILTEA-CGIL, UILTA-UIL,
hanno preso atto dei contenuti del DLgs n. 626/1994.
Le parti considerata la titolarità contrattuale dell'AIAF e della FULTA, in attuazione del sopra richiamato DLgs n. 626/1994, concordano quanto segue.
Premessa
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di Legge costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori, così come previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 19-9-1994, n. 626.
I datori di lavoro, i lavoratori, il medico competente, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza collaborano, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, per ridurre progressivamente i rischi e migliorare le condizioni ambientali di igiene e sicurezza.
1. Rappresentanti per la sicurezza
In applicazione dell'art. 18 del DLgs 19-9-1994, n. 626, i Rappresentanti per la sicurezza sono eletti, di norma, con esclusivo riferimento alle singole unità produttive, in ragione di:
a) unità produttive che occupano sino a 15 dipendenti: 1 Rappresentante per la sicurezza;
b) unità produttive che occupano da 16 a 200 dipendenti: 1 Rappresentante per la sicurezza.
Nelle unità produttive di cui alla lettera b), i Rappresentanti per la sicurezza sono individuati tra i soggetti eletti nella Rappresentanza sindacale aziendale, ove esistente.
2. Elezione del Rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende fino a 15 dipendenti
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, viene eletto dai lavoratori al loro interno nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva indetta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha raggiunto il maggior numero di voti espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il Segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo paritetico nazionale con sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Norma transitoria - Nelle aziende ove già esiste la R.L.S. l'assemblea sarà effettuata per acquisire il parere dei lavoratori sull'elezione avvenuta.
3. Elezione del Rappresentante aziendale per la sicurezza per le aziende con oltre 15 dipendenti
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali aziendali. In assenza di tali rappresentanze è eletto dai lavoratori al loro interno.
La votazione avviene nel corso di un'assemblea esclusivamente dedicata a tale funzione elettiva indetta dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto.
Risulterà eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi e l'incarico avrà la durata di tre anni.
Prima delle elezioni i lavoratori nominano tra di loro il Segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica all'Organismo paritetico nazionale con sede a Como, il nominativo eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti a libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova, con contratto a tempo indeterminato, che prestano la propria attività nell'azienda o unità produttiva.
Nota a verbale - I Rappresentanti per la sicurezza vengono eletti in occasione della elezione della Rappresentanza sindacale aziendale.
All'atto della costituzione della R.S.A. i candidati a Rappresentanti per la sicurezza vengono indicati specificatamente tra i candidati proposti per l'elezione della R.S.A.
Nei casi in cui si è già costituita la R.S.A., per la designazione dei Rappresentanti per la sicurezza si applica la procedura che segue.
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo i Rappresentanti per la sicurezza sono designati dai componenti della R.S.A. al loro interno.
Tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori.
In caso di dimissione della R.S.A. il Rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione comunque non oltre 60 giorni. In tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di esercizio della funzione medesima. In caso di dimissioni o revoca del R.L.S. si procede come sopra.
I Rappresentanti per la sicurezza restano in carico per la durata prevista per i componenti della R.S.A. e comunque per un massimo di tre anni.
4. Permessi retribuiti per l'espletamento dell'attività di Rappresentante per la sicurezza
Nelle unità produttive di cui alla lettera a) al Rappresentante per la sicurezza spettano, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del DLgs 19-9-1994, n. 626, permessi retribuiti pari a 12 ore annue per anno solare limitatamente alle unità che occupano fino a 5 dipendenti, nonché pari a 30 ore annue nelle rimanenti.
Nelle unità produttive di cui alla lettera b), per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del DLgs 19-9-1994, n. 626, il Rappresentante per la sicurezza utilizza permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
In tutte le unità produttive, per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i) ed l) dell'art. 19 del DLgs 19-9-1994, n. 626, non vengono utilizzate le ore sopra specificate.
5. Attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta nell'art. 19 del DLgs n. 626/1994, le parti concordano sulle seguenti indicazioni.
A) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il Rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si possono anche svolgere congiuntamente al responsabile del Servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
B) Modalità di consultazione
Il datore di lavoro consulta, ai sensi dell'art. 19 del DLgs n. 626/1994, il Rappresentante per la sicurezza su tutti gli elementi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il Rappresentante, in occasione della consultazione, avendone il tempo necessario, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal Rappresentante per la sicurezza.
Il Rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
C) Informazioni e documentazione aziendale
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) e f) del comma 1 dell'art. 19 del citato DLgs n. 626/1994.
Lo stesso Rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito presso l'azienda o lo stabilimento ai sensi dell'art. 4, comma 3, della medesima disposizione di Legge, nonché il registro infortuni.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del Rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla Legge.
Il Rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.
6. Riunioni periodiche
In applicazione dell'art. 11 del DLgs n. 626/1994 le riunioni periodiche previste dal comma 1 sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e con un ordine del giorno scritto.
Il Rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
7. Formazione del Rappresentante aziendale per la sicurezza
In merito alla formazione del Rappresentante alla sicurezza, le parti concordano di istituire un corso della durata di 32 ore, da tenersi in orario di lavoro e con pagamento a carico delle aziende.
Il corso sarà tenuto dall'AIAF e dalla FULTA tramite le loro strutture di formazione società di servizi che definiranno congiuntamente materie e docenti, sedi e modalità.
Il corso potrà interessare anche i responsabili aziendali per la sicurezza.
Tematiche da affrontare nei corsi:
- conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
conoscenze generali e specifiche sui rischi relativi all'attività e sulle misure di prevenzione-protezione;
- metodologie sulla valutazione dei rischi;
- metodologie minime di comunicazione.
8. Organismo paritetico
Allo scopo di:
- promuovere l'informazione e la formazione dei soggetti interessati in materia di sicurezza e prevenzione;
- raccogliere gli elenchi degli R.L.S. eletti e dei responsabili alla prevenzione e dei medici competenti nominati;
- dare indicazioni e risolvere eventuali controversie sulle modalità applicative delle norme di Legge regolamentate dal presente accordo;
- monitorare le esperienze di prevenzione e sicurezza;
è costituito l'Organismo paritetico nazionale per la sicurezza e la salute sul lavoro.
L'Organismo è formato da tre membri effettivi per ciascuna delle parti firmatarie della presente intesa.
L'Organismo si intenderà regolarmente riunito in presenza di ciascuna delle parti firmatarie della presente intesa.
Le delibere vengono assunte all'unanimità delle componenti.
I compiti di segreteria vengono assunti dall'Associazione italiana artigiana fotoincisori dove ha sede l'Organismo paritetico.
Verbale - Integrazione al verbale di accordo del 10-2-1997
In data 12-3-1998,
l'Associazione italiana artigiani fotoincisori
e la FULTA di Como
hanno preso atto dei contenuti dell'accordo interconfederale CGIA, CNA, CASA-CLAAI - CGIL, CISL, UIL sottoscritto in data 12-12-1997, in attuazione dei contenuti dell'art. 18 del DLgs n. 626/1994 in materia di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza per le imprese artigiane.
Le parti, in attuazione di quanto in esso contemplato riguardo alla Rappresentanza dei lavoratori nelle aziende artigiane con meno di quindici addetti, ed in applicazione dell'art. 18 del DLgs n. 626/1994, hanno concordato quanto segue:
- in alternativa all'elezione del Rappresentante interno dei lavoratori per la sicurezza, le aziende artigiane con meno di 15 addetti, potranno optare per la scelta del Rappresentante territoriale.
In questo caso le stesse saranno tenute ad inviare, entro e non oltre il 20-3-1998, la comunicazione della loro decisione all'Organismo paritetico nazionale con sede a Como, Viale Rosselli, n. 12, che provvederà ad inoltrare le suddette comunicazioni all'Organismo paritetico territoriale artigiano.
Sempre sulla base di quanto disposto dall'accordo interconfederale sopra citato, le aziende che opteranno per il Rappresentante territoriale saranno tenute al versamento di una quota per il sostegno ai Rappresentanti dei lavoratori di bacino, da calcolarsi annualmente entro la data del 20 marzo, sulla base dei dipendenti in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Tale quota, che per l'anno 1998 è stata stabilita nella misura di lire 10.000 per ogni dipendente in forza al 31-12-1997, dovrà essere versata entro il 20-3-1998.
Le parti concordano che l'osservanza delle disposizioni di cui al presente verbale di accordo da parte delle aziende artigiane con meno di quindici addetti, che non optassero per la Rappresentanza interna dei lavoratori, assolve le stesse da tutti gli obblighi relativi alla Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, trasferendo all'Organismo paritetico territoriale artigiano la gestione di tali problematiche.