S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 25/11/2008, si rinvia al CCNL "Tessili e Abbigliamento - Industria"
CCNL del 06/06/2000
FOTOINCISIONE TESSILE - Artigianato
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06-06-2000
Lavoratori dipendenti da aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile
Decorrenza 1-1-2000 - 31-12-2003 (parte normativa) 1-5-2000 - 31-12-2001 (parte economica)
Addì, 6-6-2000, in Como
tra l'Associazione nobilitazione tessile, il Gruppo merceologico fotoincisori di quadri e cilindri per la stampa tessile
e la Federazione unitaria lavoratori del tessile-abbigliamento (FULTA), la Federazione italiana dei lavoratori tessili e dell'abbigliamento (FILTA-CISL), la Federazione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (FILTEA-CGIL), l'Unione italiana lavoratori tessili e abbigliamento (UILTA-UIL)
Art. 1 - Sfera di applicazione
Il presente contratto si applica per le aziende esercenti la fotoincisione di quadri e cilindri per la stampa tessile, e per i lavoratori da esse dipendenti, ed abroga ogni altro contratto od accordo precedente.
Il contratto nazionale è formato da una parte normativa, la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del contratto nazionale è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per conseguire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle richieste se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità vacanza contrattuale".
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto nazionale, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta.
La violazione del periodo di raffreddamento, come definito dal 4º comma del presente articolo, comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale.
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni
Le disposizioni del presente contratto nell'ambito di ogni istituto sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Art. 3 - Condizioni di miglior favore
Ferma restando la inscindibilità di cui all'art. 2, le parti con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli al lavoratore in servizio alla data di applicazione, non derivanti da accordi nazionali; tali condizioni dovranno essere mantenute in vigore "ad personam", esclusione fatta nel caso in cui derivassero da accordi provvisori di cui sia prevista la decadenza nel caso di stipulazione dei contratti nazionali.
In materia di usi le parti fanno riferimento all'art. 2078 del codice civile.
Il presente contratto decorre dal 1-1-2000 e scadrà il 31-12-2003.
Sono fatte salve le decorrenze e le scadenze indicate per la parte retributiva. I singoli istituti modificati o introdotti dall'accordo del 4-5-2000 decorrono dalla stessa data salvo diverse indicazioni.
Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.
In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore sino a che non sarà sostituito dal successivo contratto nazionale.
Art. 5 - Informazioni e relazioni industriali - Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Annualmente l'Associazione degli imprenditori porterà a conoscenza delle Organizzazioni sindacali di categoria, a livello territoriale, gli elementi riguardanti:
- le prospettive produttive e la loro diversificazione;
- i programmi di investimento;
- i nuovi insediamenti di aziende e loro localizzazione;
- le evoluzioni tecnologiche;
- i dati relativi all'occupazione nel settore, distinti in operai e impiegati ed in uomini e donne.
Per l'acquisizione dei dati di cui sopra sarà effettuata un'indagine annuale attraverso apposita scheda.
Le parti, verificati i presupposti di fattibilità potranno predisporre programmi di studio e di ricerca finalizzati alla promozione di azioni positive a favore del personale femminile. A tal fine utilizzeranno anche i dati occupazionali di cui al paragrafo precedente, integrandoli, se del caso, con altri elementi conoscitivi che riguardino il settore, acquisiti di comune accordo.
Le Associazioni contraenti concordano sull'opportunità che si sviluppino le relazioni sindacali territoriali, con eventuali accordi, sia sulle tematiche relative alle prospettive del settore ed alle possibili iniziative a sostegno dello stesso, che su quelle relative all'andamento economico e produttivo, nonché sulle materie relative al rapporto di lavoro, alla formazione ed al governo del lavoro.
In tale ambito le parti, in considerazione della specificità del settore, valuteranno gli effetti quantitativi di adeguamento automatico del premio di produzione di cui all'accordo 9-1-1984 e, in armonia con quanto previsto dal Protocollo 3- 23-7-1993, ricercheranno adeguate soluzioni al problema che dovrà essere definito a livello territoriale nei primi due anni di vigenza del presente contratto.
In attesa della definizione di quanto sopra, la dinamica retributiva del primo biennio del presente contratto non sarà considerata utile ai fini della rivalutazione del premio stesso, nella misura del 50%.
Su quest'ultimo aspetto, si svilupperanno, in particolare in tema di formazione e di governo del lavoro, momenti specifici di confronto con lo scopo di raggiungere delle intese per gestire al meglio le relative problematiche.
L'Associazione imprenditoriale si impegna inoltre, nel caso di richiesta di parere per la concessione di agevolazioni creditizie, fiscali e di formazione professionale pubbliche, regionali, nazionali o CEE, a subordinare la manifestazione di parere favorevole al rispetto integrale del CCNL da parte delle aziende richiedenti.
Osservatorio congiunturale e strutturale del settore
Viene costituito a titolo sperimentale un Osservatorio congiunto sulla evoluzione del settore della fotoincisione. L'attività dell'Osservatorio si articolerà come segue:
- raccolta ed elaborazione dei dati relativi alla struttura del settore (numero addetti suddivisi per livello, retribuzioni medie ponderate, orari di lavoro di fatto effettuati);
- andamento congiunturale.
Sarà elaborato un rapporto annuale sulle rilevazioni effettuate, che verrà presentato durante un incontro tra le parti.
Si conviene altresì sulla costituzione di una Commissione paritetica che affronterà temi specifici del settore con particolare riferimento a:
- mercato del lavoro;
- tematiche degli orari di lavoro;
- esigenze formative e formazione professionale;
- ambiente di lavoro;
- interventi strutturali a favore del settore allo scopo di favorirne l'occupazione.
Art. 6 - Mobilità interaziendale
Nel caso che si presentino stati di esuberanza di manodopera nelle singole aziende, le parti stipulanti il presente contratto si incontreranno per esaminare tali casi, nell'intento di risolverli mediante spostamenti del personale esuberante in altre aziende del settore.
L'assunzione al lavoro deve essere fatta in conformità alle disposizioni di Legge.
All'atto dell'assunzione l'azienda è tenuta a comunicare al lavoratore, per iscritto, quanto segue:
- la data di decorrenza dell'assunzione;
- la qualifica, la categoria a cui viene assegnato in relazione alle mansioni a lui attribuite;
- il trattamento economico (specificato voce per voce);
- l'eventuale periodo di prova;
- il luogo di lavoro;
- il numero di iscrizione al libro matricola.
Nella lettera di assunzione verrà fatto riferimento al presente contratto.
Il lavoratore è tenuto per la sua assunzione a presentare i seguenti documenti:
1) libretto di lavoro;
2) titolo di studio e di preparazione professionale ove l'azienda ne faccia espressamente richiesta;
3) codice individuale INPS (qualora il lavoratore ne sia in possesso);
4) codice fiscale.
Qualora i documenti presentino irregolarità, il lavoratore è tenuto a richiedere la regolarizzazione direttamente tramite gli Enti interessati.
L'azienda rilascerà ricevuta al nuovo assunto dei documenti da essa trattenuti.
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda stessa i successivi eventuali mutamenti nonché a consegnare, dopo l'assunzione, se è capo famiglia o avente diritto, lo stato di famiglia e gli altri documenti necessari per beneficiare degli assegni familiari.
Prima dell'assunzione il lavoratore potrà essere sottoposto a visita medica.
Qualifiche individuate ai sensi dell'art. 25 della Legge 23-7-1991, n. 223
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 25, 2º comma, della Legge 23-7-1991, n. 223 e successive modificazioni, relative alla determinazione delle qualifiche da escludere dalla base di computo della percentuale riservata alle fasce deboli del mercato del lavoro i livelli di qualifica individuati sono i seguenti:
- 3º, 4º e 5º
L'assunzione può essere fatta, d'accordo fra le parti, con un periodo di prova la cui durata non potrà essere superiore a:
- V livello: mesi 3;
- IV livello: mesi 3;
- III livello: impiegati-intermedi, mesi 2;
- III livello: operai, 4 settimane;
- II livello: 3 settimane;
- I livello: 2 settimane.
Il periodo di prova e la sua durata dovranno risultare comunque da atto scritto debitamente controfirmato dalle parti interessate, copia del quale dovrà essere consegnata al lavoratore.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà essere richiesta, da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità sostituiva.
In caso di risoluzione del rapporto durante il periodo di prova al lavoratore sarà corrisposta la retribuzione di fatto pattuita, che comunque non potrà essere inferiore a quella contrattuale prevista, per il solo periodo di prestazione nonché degli eventuali ratei di gratifica natalizia, premio di produzione, ferie, trattamento di fine rapporto.
Qualora alla scadenza del periodo di prova non sia intervenuta disdetta, il rapporto di lavoro si intenderà instaurato a tutti gli effetti del presente contratto.
Art. 9 - Infortunio sul lavoro e malattie professionali
In caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale, al lavoratore saranno conservati il posto e l'anzianità, a tutti gli effetti contrattuali, fino alla guarigione clinica, documentata dall'apposito certificato definitivo rilasciato dall'Istituto assicuratore. In tale caso, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro, l'azienda dovrà cercare di adibirlo a mansioni più adatte alla di lui capacità lavorativa.
In caso di evento morboso comportante assenza di lavoro, riconducibile ad un precedente infortunio o ad una precedente malattia professionale, riconosciuti dall'INAIL, troverà applicazione il trattamento normativo ed economico previsto dal presente articolo anche nel caso in cui l'infortunio o la malattia professionale originali si sono verificati durante precedenti rapporti di lavoro.
L'assenza, escluso l'infortunio avvenuto durante l'orario di lavoro e che non abbia consentito la ripresa dell'attività da parte del lavoratore nell'ambito del suo turno di lavoro, deve essere comunicata alla ditta nel termine di 24 ore, salvo il caso di accertato impedimento: il certificato medico relativo deve essere consegnato o fatto pervenire entro tre giorni dall'inizio dell'assenza stessa.
Il lavoratore infortunato o colpito da malattia professionale non può essere considerato in ferie né preavviso di licenziamento né in congedo matrimoniale.
Al lavoratore sarà riconosciuto inoltre, a partire dal primo giorno di assenza e fino a guarigione clinica, un trattamento assistenziale ad integrazione dell'indennità corrisposta dall'INAIL, fino a raggiungere il 100% della retribuzione netta normale di fatto.
Il diritto a percepire il trattamento previsto dal presente articolo è subordinato al riconoscimento dell'infortunio o della malattia professionale da parte dell'Istituto assicuratore, nonché alla comunicazione degli stessi da parte dei lavoratori, fermi restando gli obblighi di denuncia a carico dei datori di lavoro.
In caso di ricovero ospedaliero il lavoratore è tenuto a presentare o il certificato di ricovero rilasciato dall'Amministrazione ospedaliera, o l'attestato del medico che ne ha ordinato il ricovero, facendo conoscere successivamente la data di dimissione. Il conteggio finale della integrazione sarà effettuato in base ai certificati definitivi rilasciati dall'Istituto assicuratore.
Il trattamento economico predetto assorbe fino a concorrenza eventuali integrazioni aziendali in atto e non sarà cumulabile con altri trattamenti, presenti o futuri, convenzionalmente o legalmente dovuti.
A richiesta del lavoratore, l'azienda anticiperà alle normali scadenze dei periodi di paga le indennità a carico del competente Istituto a condizione che non vengano assoggettate a contributi assicurativi e previdenziali e che venga garantito non oltre i 90 giorni dalla chiusura dell'infortunio o della malattia professionale il rimborso delle stesse da parte dell'Istituto interessato attraverso conguaglio o altri analoghi sistemi.
A) Conservazione del posto
Al lavoratore ammalato non in prova, sarà conservato il posto con decorrenza dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali per tredici mesi.
L'obbligo di conservazione del posto, per l'azienda cesserà, ove nell'arco dei ventuno mesi si raggiunga il limite predetto, anche con più malattie.
In caso di superamento del limite predetto, il datore di lavoro potrà effettuare, ed il lavoratore richiedere, la risoluzione del rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto all'indennità di fine rapporto maturata e all'indennità sostitutiva del preavviso.
Il lavoratore ammalato