S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
D.P.R. n. 53 del 24/03/2025
FORZE DI POLIZIA
D.P.R. 24/03/2025 n. 53
Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate;
- Viste le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 del citato decreto legislativo n. 195 del 1995, che disciplinano le procedure negoziali - da avviare, sviluppare e concludere con carattere di contestualità - per l'adozione di separati decreti del Presidente della Repubblica concernenti rispettivamente il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria) e delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), nonché il personale delle Forze armate (Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare), con esclusione dei rispettivi dirigenti civili e militari e del personale di leva ed ausiliario di leva;
- Viste le disposizioni degli articoli 2 e 7 del predetto decreto legislativo n. 195 del 1995, relative alle modalità di costituzione delle delegazioni di parte pubblica e delle delegazioni sindacali che partecipano alle richiamate procedure negoziali, rispettivamente per le Forze di polizia ad ordinamento civile, per le Forze di polizia ad ordinamento militare e per le Forze armate;
- Visto il comma 12, dell'articolo 7, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, che dispone: «La disciplina emanata con i decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11 ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai termini di scadenza previsti dai precedenti decreti, e conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore dei decreti successivi»;
- Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 21 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 2022, recante «Individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale per il personale non dirigente del Corpo della polizia penitenziaria per il triennio 2022-2024»;
- Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2023, recante l'individuazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale, per il triennio 2022-2024, del personale non dirigente della Polizia di Stato;
- Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in data 29 marzo 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 2024, recante «Individuazione delle associazioni professionali a carattere sindacale rappresentative del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare per il triennio 2022-2024»;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare Triennio 2019-2021»;
- Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale: per la Polizia di Stato:
SIULP;
SAP;
SIAP;
FSP POLIZIA DI STATO - ES - LS - CONSAP - M.P.;
FEDERAZIONE COISP - MOSAP;
SILP CGIL.
per il Corpo di polizia penitenziaria:
SAPPE;
SINAPPE;
OSAPP;
UILPA PP;
USPP;
CISL FNS.
- Vista l'ipotesi di accordo sindacale, per il triennio 2022-2024, riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 195 del 1995, sottoscritta in data 18 dicembre 2024 dalla delegazione di parte pubblica e dalle seguenti associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative sul piano nazionale: per l'Arma dei Carabinieri:
SIM CC
USIC
PSC ASSIEME
UNARMA
NSC
SIUL CC
USMIA
per il Corpo della Guardia di Finanza:
USIF
SINAFI - CGS
SILF
- Visti l'articolo 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'articolo 3, decreto-Legge n. 145 del 18 ottobre 2023, l'articolo 1, commi 27, 28 e 347, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, che dispongono in ordine al finanziamento dei predetti accordi collettivi;
- Considerato che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile è stata sottoscritta da tutte le organizzazioni sindacali partecipanti alle trattative, ad eccezione della CGIL FP PP, organizzazione sindacale rappresentativa della Polizia penitenziaria, che non ha presentato osservazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 195 del 1995 e che l'ipotesi di accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento militare è stata sottoscritta da tutte le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari partecipanti alle trattative;
- Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 2025, con la quale, ai sensi del citato articolo 7, comma 11, del decreto legislativo n. 195 del 1995, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le predette osservazioni, sono state approvate le ipotesi di accordo sindacale riguardanti il personale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, delle Forze di polizia ad ordinamento civile e delle Forze di polizia ad ordinamento militare in precedenza indicate;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;
Decreta:
Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE
Art. 1 - Ambito di applicazione e durata
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla Legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.
1. A decorrere dal 1º aprile 2022 al 30 giugno 2022, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 183,6993 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi Euro | Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro |
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 6,89 | 27.646,74 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 6,78 | 27.187,50 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 6,26 | 25.120,88 |
Sostituto commissario "coordinatore" | 148,00 | 6,78 | 27.187,50 |
Sostituto commissario | 143,50 | 6,57 | 26.360,85 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 6,41 | 25.717,90 |
Ispettore superiore | 137,50 | 6,30 | 25.258,65 |
Ispettore capo | 133,50 | 6,11 | 24.523,86 |
Ispettore | 131,00 | 6,00 | 24.064,61 |
Vice ispettore | 124,75 | 5,71 | 22.916,49 |
Sovrintendente capo "coordinatore" | 131,00 | 6,00 | 24.064,61 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 5,76 | 23.100,19 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 5,69 | 22.824,64 |
Sovrintendente | 121,50 | 5,56 | 22.319,46 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 5,35 | 21.446,89 |
Assistente capo "coordinatore" | 121,50 | 5,56 | 22.319,46 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 5,36 | 21.492,82 |
Assistente capo | 116,50 | 5,33 | 21.400,97 |
Assistente | 112,00 | 5,13 | 20.574,32 |
Agente scelto | 108,50 | 4,97 | 19.931,37 |
Agente | 105,25 | 4,82 | 19.334,35 |
2. A decorrere dal 1º luglio 2022 al 31 dicembre 2023, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 184,0659 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi Euro | Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro |
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario | 150,50 | 11,49 | 27.701,92 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 11,29 | 27.241,75 |
Vice commissario/Vice commissario penitenziario | 136,75 | 10,44 | 25.171,01 |
Sostituto commissario "coordinatore" | 148,00 | 11,29 | 27.241,75 |
Sostituto commissario | 143,50 | 10,95 | 26.413,46 |
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 10,68 | 25.769,23 |
Ispettore superiore | 137,50 | 10,49 | 25.309,06 |
Ispettore capo | 133,50 | 10,19 | 24.572,80 |
Ispettore | 131,00 | 10,00 | 24.112,63 |
Vice ispettore | 124,75 | 9,52 | 22.962,22 |
Sovrintendente capo "coordinatore" | 131,00 | 10,00 | 24.112,63 |
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 9,60 | 23.146,29 |
Sovrintendente capo | 124,25 | 9,48 | 22.870,19 |
Sovrintendente | 121,50 | 9,27 | 22.364,01 |
Vice sovrintendente | 116,75 | 8,91 | 21.489,69 |
Assistente capo "coordinatore" | 121,50 | 9,27 | 22.364,01 |
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 8,93 | 21.535,71 |
Assistente capo | 116,50 | 8,89 | 21.443,68 |
Assistente | 112,00 | 8,55 | 20.615,38 |
Agente scelto | 108,50 | 8,28 | 19.971,15 |
Agente | 105,25 | 8,03 | 19.372,94 |
3. A decorrere dal 1º gennaio 2024, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 195,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:
Qualifiche | Parametri | Incrementi mensili lordi Euro | Stipendi annui lordi (12 mensilità) Euro |
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario | 150,50 | 154,89 | 29.422,75 |
Commissario/Commissario penitenziario | 148,00 | 152,32 | 28.934,00 |
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario | 136,75 | 140,74 | 26.734,63 |
Sostituto Commissario "coordinatore" | 148,00 | 152,32 | 28.934,00 |
Sostituto Commissario | 143,50 | 147,68 | 28.054,25 |
Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica) | 140,00 | 144,08 | 27.370,00 |
Ispettore Superiore | 137,50 | 141,51 | 26.881,25 |
Ispettore capo | 133,50 | 137,40 | 26.099,25 |
Ispettore | 131,00 | 134,82 | 25.610,50 |
Vice Ispettore | 124,75 | 128,39 | 24.388,63 |
Sovrintendente Capo "coordinatore" | 131,00 | 134,82 | 25.610,50 |
Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica) | 125,75 | 129,42 | 24.584,13 |
Sovrintendente Capo | 124,25 | 127,87 | 24.290,88 |
Sovrintendente | 121,50 | 125,05 | 23.753,25 |
Vice Sovrintendente | 116,75 | 120,15 | 22.824,63 |
Assistente Capo "coordinatore" | 121,50 | 125,05 | 23.753,25 |
Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica) | 117,00 | 120,42 | 22.873,50 |
Assistente Capo | 116,50 | 119,90 | 22.775,75 |
Assistente | 112,00 | 115,27 | 21.896,00 |
Agente scelto | 108,50 | 111,67 | 21.211,75 |
Agente | 105,25 | 108,32 | 20.576,38 |
4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1º gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla Legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.
5. Gli incrementi mensili lordi di cui ai commi 1 e 2 sono pari all'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. I valori stipendiali di cui al comma 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e 1, comma 609, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementata a decorrere dal 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Art. 3 - Effetti dei nuovi stipendi
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della Legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.
Art. 4 - Indennità pensionabile
1. A decorrere dal 1º gennaio 2024, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Qualifiche | Incrementi mensili lordi | Importi mensili lordi |
Euro | Euro | |
Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario | 60,62 | 993,29 |
Commissario/Commissario penitenziario | 60,00 | 983,12 |
Vice Commissario/Vice Commissario penitenziario | 57,64 | 944,43 |
Sostituto Commissario "coordinatore" | 59,35 | 972,48 |
Sostituto Commissario | 59,35 | 972,48 |
Ispettore Superiore (con 8 anni) | 58,66 | 961,16 |
Ispettore Superiore | 58,66 |