CCNL in vigore
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 08/06/2012
per la Formazione Professionale
Decorrenza: 01/01/2011
Scadenza: 31/12/2013
CCNL 08/06/2012 come modificato da:
- Accordo 11/07/2013
- Accordo 21/05/2014
- Accordo 07/08/2015
- Accordo 21/11/2016
- Accordo 26/03/2020
- Accordo ponte 27/02/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'8 giugno 2012, dopo la sigla dell'ipotesi di accordo del 27 marzo 2012, a Roma, presso il complesso della basilica del Sacro Cuore di via Marsala 42,
tra:
Le organizzazioni sindacali di categoria:
FLC CGIL, nella persone del Segretario Generale;
CISL SCUOLA, nella persona del Segretario Generale;
UIL SCUOLA, nella persona del Segretario Generale;
SNALS CONF.SAL, nella persona del Segretario Generale;
Assistite dalle Confederazioni sindacali:
CGIL;
CISL;
UIL;
CONF.SAL;
e
le delegazioni delle associazioni datoriali:
FORMA nella persona del presidente Nazionale;
CENFOP nella persona del Presidente Nazionale;
è stato stipulato l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Formazione Professionale per il periodo 1º gennaio 2011 - 31 dicembre 2013. Il presente CCNL si compone inscindibilmente del Protocollo di Intesa Politica, di 64 articoli e di 14 allegati.
L'allegato testo, è inviato a tutte le regioni, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Verbale di stipula
Roma, 11 luglio 2013
FORMA
CENFOP
E
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS CONFSAL
Il giorno 21 maggio 2014
- FLC CGIL,
- CISL SCUOLA,
- UIL SCUOLA,
- SNALS CONFSAL,
- FORMA
e
- CENFOP
Il giorno 7 agosto 2015,
le Associazioni FORMA
e
CENFOP
e
le OO.SS. FLC-CGIL,
CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA
e
SNALS-CONFAL
hanno sottoscritto il presente accordo.
allegato n. 7 per la Formazione Professionale 2011 - 2013
regolamento per le collaborazioni coordinate
Verbale di stipula
Il giorno 21 novembre 2016,
le Associazioni FORMA
e
CENFOP
e
le OO.SS. FLC-CGIL,
CISL SCUOLA,
UIL SCUOLA e
SNALS-CONFAL
hanno sottoscritto il presente accordo:
[___]
Il giorno 26/03/2020, si sono riuniti, in modalità VIDEOCONFERENZA,
- i rappresentanti delle OOSS
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA RUA
SNALS CONFSAL
e
- quelli di
- FORMA
- CENFOP
per esaminare la difficile situazione che ha colpito anche il sistema della formazione professionale in seguito alla diffusione del CORONAVIRUS - 19.
Accordo ponte 27/02/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
Verbale di stipula
Roma, 27 febbraio 2023
Forma Nazionale
CENFOP Nazionale
FLC CGIL
CISL Scuola
UIL Scuola RUA
SNALS Confsal
1. PREMESSA
L'avvio delle trattative per il rinnovo del CCNL-FP 2011-2013 ha, come data, il 6 marzo 2019, con l'invio da parte delle OO.SS. di categoria, come da prassi, del documento "Rinnovo CCNL Formazione Professionale 2011 - 2013 - Linee contrattuali unitarie". Il 14 maggio 2019 FORMA e CENFOP rispondono alle OO.SS. con un proprio documento "Un sistema di IeFP tra punti di forza e di criticità".
La trattativa si è svolta in un contesto di grave crisi del settore, come testimonia il lungo periodo di ultrattività contrattuale. La regionalizzazione del sistema della formazione professionale, conseguente alla riforma del titolo V della Costituzione, ha frammentato il sistema nazionale definito dalla Legge quadro 845/78 con sistemi regionali non più omogenei tra di loro sia dal punto di vista degli investimenti sia sul mercato del lavoro rendendo più complessa la tenuta del CCNL sostenuto dal diritto/dovere alla formazione attraverso l'istruzione e formazione professionale che, invece, dovrebbe garantirne l'unitarietà.
L'assenza di un effettivo intervento del Coordinamento delle Regioni, almeno sulla IeFP e nel rapporto con le Parti sociali, ha condizionato la trattativa per il rinnovo del CCNL, strumento di unitarietà del sistema.
Alla crisi indotta dalla riorganizzazione degli assetti istituzionali dello stato si è aggiunta quella determinata dalla pandemia, che ha causato un rallentamento delle trattative contrattuali per orientare le parti sulla tutela occupazionale.
Solo a emergenza sanitaria affievolita le parti convenivano di riprendere i temi legati alla trattativa per il rinnovo contrattuale, intensificando il dialogo con le istituzioni per affrontare con più determinazione i gravi e per lo più irrisolti problemi della Formazione Professionale e delle Politiche Attive del Lavoro.
Nel dialogo tra le parti datoriali e sindacali l'attenzione si è concentrata sulla stesura di un "Protocollo di intesa per il rinnovo dei CCNL della Formazione Professionale" che, dopo un serrato confronto, è stato firmato il 16 settembre 2021.
Il Protocollo firmato ha ridisegnato la cornice entro cui collocare il CCNL-FP: i punti di forza e di debolezza del sistema formativo, il ruolo della bilateralità, i nuovi costi di gestione legati alla crisi pandemica prima e alla crisi energetica poi, in un contesto di ripresa del processo inflattivo, gli orientamenti fondamentali da assumere circa il testo del CCNL-FP nella consapevolezza che il ruolo delle Regioni è condizionante sui costi contrattuali.
Nonostante gli impegni assunti, è apparso evidente alle parti che la trattativa sia ancora pesantemente rallentata dal permanere degli effetti delle crisi (pandemica, energetica, inflattiva) e dalle mancate risposte attese dalle Istituzioni nazionali e regionali circa i parametri di finanziamento delle attività formative e il riconoscimento del CCNL della formazione professionale, firmato dalle parti sindacali maggiormente rappresentative, quale contratto di riferimento per l'accreditamento.
Per questi motivi le parti datoriali e sindacali hanno valutato necessario un intervento ponte per l'anno 2023 con il duplice fine di intervenire sul testo contrattuale per anticipare, rispetto alla sua futura rielaborazione, l'aggiornamento del contratto 2011-2013, tutt'ora in vigore, alla normativa vigente, e corrispondendo ai lavoratori una cifra pari a 400 euro da erogare come welfare aziendale e/o da versare sui fondi pensionistici.
A seguito del presente accordo le parti proseguono il confronto sul rinnovo del contratto rivedendo la normazione dell'organizzazione del lavoro alla luce dei compiti che le regioni affidano al sistema della Formazione Professionale e intervenendo sui salari, fermi da dieci anni, e sulle modalità organizzative. Inoltre, nell'incontro del 16 gennaio le parti hanno assunto l'impegno di prendere in esame in sede di rinnovo contrattuale l'introduzione della sanità integrativa.
La Flc Cgil e la Cgil, in relazione alla sottoscrizione della intesa per il rinnovo del CCNL 2011 -2013 della Formazione professionale, confermano il giudizio critico rispetto alle normative relative agli istituti dell'apprendistato e del salario d'ingresso così come formulati nel testo dell'ipotesi di accordo, in coerenza con quanto dichiarato dalla Flc nel corso della trattativa ed all'atto della sottoscrizione della preintesa.
La Flc Cgil conferma i dubbi sulla coerenza e compatibilità contrattuale e legislativa espressi durante la trattativa, in particolare sul Salario d'Ingresso, trasformato in "Retribuzione progressiva d'accesso".
La Flc Cgil, a seguito della consultazione dei propri iscritti con modalità referendarie, e delle conseguenti decisioni dei propri organismi statutari, sottoscrive il contratto allo scopo di partecipare alle contrattazioni regionali a tutela degli interessi dei lavoratori rappresentati.
Protocollo di intesa politica per il rinnovo del CCNL FP 2011-2013
I Rappresentanti Confederali di CGIL CISL UIL e SNALS CONFSAL con i rispettivi sindacati di categoria della Scuola e della Formazione professionale e le Delegazioni degli Enti di FP aderenti all'Associazione Nazionale "FORMA" e degli Enti aderenti al "CENFOP",
prendono atto:
- che la formazione professionale in Italia è stata caratterizzata, anche a causa della dalla riforma del titolo V della Costituzione, da modificazioni della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in tema di Formazione Professionale e di "Istruzione e Formazione Professionale";
- ciò ha comportato rapidi cambiamenti, articolazioni differenti da Regione a Regione e diffuse discontinuità che hanno inciso sul lavoro del personale e sugli assetti organizzativi degli Enti;
- tali cambiamenti hanno comportato trasformazioni profonde sulle modalità di risposta ai fabbisogni dei cittadini, dei giovani, delle famiglie e dei lavoratori, con la predisposizione di nuovi modelli di intervento al servizio delle politiche educative, formative e del lavoro in costante trasformazione.
Pertanto allo Stato spetta il compito di:
- determinare le norme generali sull'istruzione ivi compreso il sistema di istruzione e Formazione Professionale", salvaguardandone l'assetto unitario e definendo i livelli essenziali delle prestazioni da erogare sull'intero territorio;
- assicurare alle Regioni e agli Enti Locali le condizioni necessarie per l'esercizio delle competenze proprie e quelle trasferite, nonché le risorse umane e finanziarie necessarie a svolgere i ruoli e le funzioni di loro competenza.
Alle Regioni competono:
- l'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia Formazione professionale ed in materia di "di Istruzione e Formazione Professionale" nei limiti previsti dagli ordinamenti e dalle norme generali, attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi e normativi;
- il conseguimento di obiettivi coerenti con i livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dalle leggi dello Stato;
- l'assicurazione dei requisiti di qualità e di efficienza per l'accreditamento delle Istituzioni Formative quale condizione per fruire del finanziamento pubblico;
- il sostegno ai processi di innovazione e di ristrutturazione di tutte le Istituzioni Formative, che coinvolgono gli operatori del sistema formativo;
- la programmazione e il finanziamento con risorse adeguate, stabili e strutturali dei percorsi formativi professionalizzanti necessari per corrispondere ai bisogni emergenti della domanda di professionalità richieste dal territorio e dai cittadini.
In maniera concorrente allo Stato e alle Regioni compete:
- assicurare che la fruizione dell'Istruzione e Formazione Professionale sia strumento per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e del diritto-dovere all'Istruzione e alla Formazione, operando all'interno del quadro delle qualifiche nazionali e nel quadro normativo indicato dall'Accordo assunto in Conferenza unificata Stato, Regioni ed autonomie locali del 16 dicembre 2010 e del D.M. 18 gennaio 2011, n. 4;
- favorire il successo formativo dei giovani nonché favorire azioni di recupero dei drop-out e dei giovani in situazione di disagio per prevenire e contrastare la dispersione scolastica;
- considerare la Formazione Professionale come strumento delle politiche attive anticrisi come previsto nell'accordo tra Governo e le Parti Sociali del 17 febbraio 2010;
- rispettare l'autonomia organizzativa e funzionale delle istituzioni formative accreditate, nelle forme costituzionalmente garantite.
Le Parti convengono che:
- la prospettiva della società della conoscenza e dell'innovazione rappresenta per i Paesi della Unione europea, come previsto dal Piano Europa 2020, una sfida di rilevante valore civile, un obiettivo strategico centrato sulla coesione sociale, sulla competitività e sulla crescita economica oltre che una necessaria strumentazione per le politiche di contrasto alla crisi ed al declino del Paese;
- occorre adoperarsi per l'istituzione di percorsi di apprendimento più flessibili, incluse migliori transizioni tra i vari segmenti dell'istruzione e della formazione, per una maggiore apertura verso l'apprendimento non formale e informale e una trasparenza e un riconoscimento maggiori dei risultati dell'apprendimento;
- che l'Unione Europea declina questa prospettiva nei seguenti punti che costituiscono il fondamento comune delle innovazioni legislative in tema di educazione, di formazione e di politiche attive del lavoro:
- il rafforzamento dei sistemi nazionali di istruzione e formazione professionale e l'aumento della platea dei diplomati e dei laureati;
- l'educazione e la formazione lungo tutto l'arco della vita;
- l'esercizio della cittadinanza attiva dei diritti civili e sociali per tutti;
- la competitività nel quadro dell'economia mondiale globalizzata;
- l'autonomia e la libertà di educazione e di formazione;
- la rilevanza qualitativa dell'istruzione e della formazione professionale;
- la centralità dell'esperienza reale nei processi di apprendimento.
Le Parti congiuntamente constatano che in alcune Regioni i mutamenti dei sistemi hanno determinato significativi riposizionamenti dell'offerta formativa pressoché azzerando la presenza stessa del sistema; in altre, solo la combinazione tra diversificazione degli assetti organizzativi, l'impegno costante di aggiornamento e sviluppo delle competenze del personale, i continui processi di adattamento nelle modalità di lavoro, gli esodi volontari incentivati hanno consentito il mantenimento dell'offerta formativa.
Il sistema si è dovuto inoltre confrontare con accreditamenti regionali non omogenei che hanno causato ulteriori diversificazioni e appesantimenti burocratici di natura formale, consentendo talvolta fenomeni di concorrenza "sleale". A ciò si sono aggiunti rilevanti limitazioni ai criteri di riconoscimento ed ammissibilità dei costi, contrazione dei finanziamenti, dilatazione dei tempi di erogazione di acconti e saldi, e la discontinuità nell'assegnazione delle commesse, non ostante l'applicazione di sistemi di qualità e controllo.
In questo contesto le Parti, nel rispetto dei propri ruoli e responsabilità, si impegnano a trovare condivise strategie affinché non siano messi ulteriormente a rischio sia l'offerta formativa, sia i livelli occupazionali nel settore, attraverso:
- il sostegno alla bilateralità, secondo le previsioni contrattuali, in particolare per l'aggiornamento e la qualificazione del personale e la gestione delle crisi, in aggiunta a strumenti di natura pubblica;
- il completamento della costituzione degli Enti bilaterali regionali secondo le previsioni contrattuali, aperti ai confronto e alle intese con le Regioni per ulteriori forme di sostegno al reddito in particolari condizioni di crisi, alimentati da risorse versate dai lavoratori, datori di lavoro, e da contributi ed erogazioni liberali di soggetti pubblici e privati;
- avviando comunque un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per gli aspetti legati alla definizione di ulteriori strumenti di tutela e di ammortizzazione sociale oltre a quelli in deroga, a partire dall'Avviso comune presentato dalle PPSS al Governo il 12-10-2007, in attesa di un riordino complessivo degli ammortizzatori sociali.
Le Parti sindacali e datoriali, avendo in comune la volontà di assicurare lo sviluppo, di sostenere l'identità del sistema, di rinforzare la capacità di rispondere alle richieste ed ai bisogni dei giovani, delle famiglie e dei lavoratori, si impegnano, ciascuno per la propria parte e/o congiuntamente, a promuove un positivo rapporto con la Conferenza delle Regioni e con la IX Commissione a livello nazionale e con gli Assessorati competenti a livello regionale finalizzato a:
- ridefinire e stabilizzare le modalità di finanziamento delle attività formative, prevedendo lo stanziamento di quote adeguate di risorse sui bilanci pubblici, definite sulla base di programmi pluriennali, garantendo il mantenimento del sistema di FP in modo da dare continuità, stabilità e qualità ai processi formativi in tutti gli ambiti, rivedendo complessivamente i criteri per l'attribuzione delle risorse;
- valorizzare e consolidare il ruolo della Formazione Professionale come luogo di formazione lungo tutto l'arco della vita, le cui professionalità e percorsi interagiscano con altri sistemi nella piena autonomia dei soggetti coinvolti;
- garantire la stabilizzazione del sistema superando le differenze territoriali circa le risposte e i diritti del cittadino;
- sostenere e monitorare i processi di innovazione e di riorganizzazione dei sistemi regionali di Formazione Professionale. In tale ottica le Parti, nell'affrontare la contrattazione nazionale;
- CONDIVIDONO l'obiettivo della definizione di un Contratto Nazionale di Comparto, quale riferimento per le Istituzioni e per i lavoratori impegnati nell'Istruzione e Formazione Professionale, superiore, continua e ricorrente, apprendistato, ecc. che, nelle forme pattizie che verranno stabilite, tenga in debito conto le specificità territoriali individuando le materie e gli ambiti della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente;
- RIAFFERMANO la necessità di sostenere, presso tutte le sedi competenti, l'impegno politico per l'applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garanzia della qualità dell'offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macrotipologie del sistema medesimo e la necessità che le Regioni adottino e rendano vincolanti per la partecipazione ai bandi e per l'accesso ai finanziamenti pubblici tutti i requisiti dell'accreditamento previsti, verificandone il rispetto anche per i soggetti che, operano con "struttura temporanea";
- ESPRIMONO la necessità del coinvolgimento e della valorizzazione del personale nella realizzazione delle attività formative in quanto risorsa strategica dei processi di cambiamento per le esperienze sul piano formativo, didattico ed organizzativo, maturate anche in specifiche sperimentazioni;
- RICONOSCONO il metodo del confronto, per affrontare le prospettive di sviluppo e i processi di ristrutturazione che dovessero rendersi necessari;
- CONVENGONO di aprire la trattativa per il rinnovo del contratto di lavoro che disciplini i rapporti esistenti nel comparto, per riconoscere il lavoro, la produttività ed il merito, garantendo il reale potere d'acquisto delle retribuzioni del personale, in coerenza con i contratti collettivi nazionali già unitariamente sottoscritti, tenuto conto delle tendenze generali dell'economia e dell'andamento del settore;
- CONVENGONO di rivedere le forme di ingresso nel settore a favore dei giovani anche per garantire il ricambio generazionale.
Accordo ponte 27/02/2023 (Decorrenza 01/01/2023)
2. PROTOCOLLO DI INTESA PER IL RINNOVO DEL CCNL DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Roma, 16 settembre 2021
Forma Nazionale
CENFOP Nazionale
FLC CGIL
CISL Scuola
UIL Scuola RUA
SNALS Confsal
Premessa
La formazione professionale in Italia è caratterizzata, a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, da competenze specifiche attribuite allo Stato e alle Regioni in tema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Formazione Professionale. Ciò ha comportato forti disomogeneità geografiche e di filiera, differenti modelli organizzativi e di finanziamento da Regione a Regione che hanno determinato offerte formative di qualità diseguali, differenti opportunità per gli allievi, condizioni di lavoro e trattamenti economici diversi per il personale, determinati anche dall'applicazione di altri Contratti Collettivi Nazionali di lavoro, differenti opportunità di finanziamento e di gestione per gli Enti.
Il rinnovo del CCNL, pertanto, si rende ancora piu urgente in quanto, congiuntamente al sistema della bilateralità, identifica e riconduce ad unità nazionale il sistema della formazione professionale, garantendo a tutti i soggetti, coinvolti nelle varie macro-tipologie, regole comuni e strumenti di gestione condivisi.
Seppur di fronte a questo quadro di riferimento disarticolato il settore della Formazione Professionale, anche attraverso la professionalità del propri operatori, ha saputo riorganizzarsi e continua a garantire ai giovani e agli adulti occupati e disoccupati opportunità formative in grado di facilitare gli inserimenti nel mondo del lavoro, avviando anche interventi di politica attiva a supporto dei servizi al lavoro per giovani e adulti; ha saputo sviluppare, altresì, nuovi servizi per il lavoro a supporto delle politiche attive rivolte ai giovani (vedasi ad esempio Garanzia Giovani) e agli adulti in cerca di occupazione.
Il nuovo CCNL, che le parti sociali, Sindacali e Datoriali, intendono realizzare nel complesso quadro di riferimento di seguito tracciato, dovrà, pertanto, includere e regolamentare i rapporti di lavoro del personale dipendente e non, impegnato su tutti i servizi e le filiere attinenti sia la IeFP, sia la FP nel suo complesso e nelle sue articolazioni.
a. Il rinnovo del CCNL e il quadro di riferimento
In questi ultimi anni si è assistito alla recente progressiva affermazione della "filiera lunga della formazione professionale" 1 oltre alla sperimentazione prima e la messa a regime del Sistema Duale con il conseguente rilancio dell'istituto dell'apprendistato, la progressiva affermazione delle politiche attive del lavoro pur nel difficile contesto della pandemia. Si sono avviati diffusamente interventi di politica attiva a supporto dei servizi al lavoro per giovani ed adulti avvalendosi di un confronto positivo col sistema produttivo; ci si è dovuti misurare con riforme che hanno modificato profondamente il mondo del lavoro.
A fronte di questo scenario, sommariamente richiamato, le Parti rilevano alcuni aspetti positivi:
- l'evoluzione della formazione professionale avvenuta in questo decennio, che, attraverso la progressiva crescita della filiera lunga della formazione professionale, ha differenziato il suo raggio d'azione acquisendo, all'interno del sistema nazionale dell'istruzione, progressivamente, le dimensioni di vero e proprio sistema che accoglie un giovane dopo la conclusione positiva della scuola secondaria di primo grado (IeFP) e lo accompagna, offrendogli possibilità di conseguire titoli professionalizzanti, fino all'istruzione superiore non universitaria (ITS). Anche il XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi in Duale nella IeFP (a.f. 2018-2019), presentato il 5 maggio 2021, conferma la "lenta ma graduale ascesa" dei percorsi svolti dalle Istituzioni Formative rispetto alla "progressiva discesa, dapprima lenta e poi assai più evidente, soprattutto nell'ultimo anno" dei percorsi IeFP realizzati dagli Istituti Professionali 2
- Lo sviluppo, seppur non omogeneo sul territorio nazionale, di attività formative rivolte agli occupati e ai disoccupati nell'ottica della formazione continua, nonché di percorsi formativi tesi a favorire l'inclusione di soggetti fragili per contrastare il disagio sociale;
- la graduale affermazione delle politiche attive del lavoro, sebbene ridimensionate nell'intero ultimo anno in questo contesto di pandemia, si stanno progressivamente integrando con il mondo della formazione professionale.
Il sistema formativo, tuttavia, avvalendosi anche di ricerche 3, evidenzia "numerose criticità", ormai storiche e ampiamente documentate anche dagli Istituti di ricerca preposti (INAPP in primis), quali:
- la disomogeneità geografica del sistema formativo tra Nord, Centro e Sud Italia;
- la disomogeneità nell'organizzazione dell'offerta formativa regionale: presenza del percorso formativo di durata triennale per la qualifica professionale, in qualche regione sostituito dall'offerta dell'Istituto Professionale di Stato; non è presente in tutte le regioni il quarto anno per conseguire il diploma professionale; l'offerta formativa denominata IFTS è molto residuale; occorre garantire in tutte le Regioni l'accesso al 5º anno dell'istruzione in assenza dell'IFTS; sotto questo aspetto la filiera professionalizzante verticale ha la necessità e l'urgenza di essere completata per far crescere questa opzione negli allievi e nelle famiglie;
- le differenze regionali rispetto alle norme generali di sistema, "i livelli essenziali delle prestazioni" (D. lgs. 226/05 e successive normative), le differenze che si registrano nella durata dei percorsi formativi, nel governo dei sistemi attraverso i modelli di accreditamento, e che mettono in crisi il "sistema nazionale di formazione professionale" producendo differenze e disuguale opportunità per gli allievi che scelgono la IeFP;
- le disomogeneità nel finanziamento dei vari segmenti della filiera professionalizzante;
- le risorse stanziate a livello centrale ormai ferme da più di un decennio e scollegate dai flussi della domanda di formazione;
- la mancata attenzione del Governo centrale verso il sistema formativo;
- l'ampio ricorso all'utilizzo del FSE quale principale fonte di finanziamento che ha determinato una crescente complessità e disomogeneità delle regole gestionali.
Inoltre, la mancanza di una Legge sulla rappresentanza e il mancato riconoscimento del CCNL-FP quale riferimento delle Regioni per l'accreditamento ha determinato il ricorso a contratti di sotto tutela al ribasso sul costo del lavoro con la sua progressiva "marginalizzazione".
______________
1 La citazione è tratta da SINAPPSI, rivista quadrimestrale dell'INAPP (Anno X, n. 3/2020).
Nella Rivista è contenuto in Appendice un articolo a cura di E. Crispolti e A. Carlini dal titolo "Il quadro del sistema italiano di Istruzione e formazione". A noi risulta l'analisi tra le più recenti che tratteggia, sia dal punto di vista normativo che quantitativo, il quadro del sistema italiano di istruzione e formazione nel suo complesso, ivi compreso quello della filiera lunga della formazione professionale: "In una ideale prosecuzione dei percorsi IeFP si collocano le filiere formative dell'Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e dell'Istruzione tecnica superiore (ITS)" (p. 118)
2 ANPAL, Report Tecnico. XVIII Rapporto di monitoraggio del sistema di Istruzione e Formazione Professionale e dei percorsi in Duale nella IeFP. A.F. 2018-2019, a cura di Emmanuele Crispolti, 5 maggio 2021, p. 16.
3 Tra le più recenti si possono ricordare le ricerche di:
- Salerno M. G., "L'istruzione e la Formazione Professionale tra regionalismo e unitarietà. Una prima analisi, Rubbettino 2019: la ricerca mette in evidenza la disomogeneità e la non coerenza di molta normativa regionale rispetto allo norme nazionali di sistema;
- G. Zagardo, La IeFP nelle Regioni. Una risposta all'Europa ai tempi del Covid, dicembre 2020: l'autore aggiorna ogni anno questo quaderno che contiene uno fotografia aggiornata della IeFP nelle Regioni.
- Salerno GM -Zagardo G., Costruire e utilizzare i costi standard nella IeFP. Analisi, indicazioni e proposte, dicembre 2020: in analogia a quanto effettuato dalla scuola paritaria (cfr. studio di Alfieri A.M. -Grumo M. -Parola M.C. Il diritto di Apprendere. Nuove linee di investimento per un sistema integrato, G. Giappichelli, Editore Torino 2015), gli autori hanno tentato di elaborare una proposta di costo standard per la IeFP.
b. Il ruolo della bilateralità
Dentro questo scenario le Parti ritengono essenziale la valorizzazione e il supporto dell'Ente bilaterale per facilitare le relazioni tra forze datoriali e sindacali che potranno cosi operare dentro un quadro di riflessioni condivise dentro una attività di monitoraggio e di ricerca continua.
Le parti convengono sulla necessità che dal lavoro di EBINFOP emergano utili dati sul reale sistema formativo delle regioni e si conviene che le ricerche contengano informazioni quali, ad esempio:
- il numero dei dipendenti del settore;
- la diffusione geografica del settore;
- il numero/tipologia degli Enti di Formazione presenti nel settore, accreditati nelle varie regioni
- l'applicazione del CCNL-FP sulle varie tipologie accreditate nelle regioni rispetto agli altri Contratti;
- le figure essenziali richieste dagli accreditamenti regionali;
- le norme applicate al personale coinvolto per l'erogazione della formazione professionale (titoli richiesti, esperienze professionali, disciplina vigente nelle Regioni, ecc.);
- i parametri di finanziamento delle varie tipologie formative;
- il grado di rispetto del Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) nelle varie regioni.
In ragione di quanto sopra le Parti convengono sulla necessità di dedicare una parte importante del lavoro della trattativa allo scopo di rivedere l'istituto della bilateralità per avere un Ente Bilaterale che possa operare nella direzione desiderata.
c. Gli orientamenti generali
Dentro questo scenario, che troverà una più definita forma nel lavoro dell'Ente Bilaterale, le parti convengono sulla necessità di definire insieme degli orientamenti generali quali;
- La definizione della rappresentanza
l'obiettivo è quello di certificare la rappresentanza delle parti sociali, datoriali e sindacali, firmatarie del presente contratto anche attraverso l'adesione e la sottoscrizione del Protocollo interconfederale sulla Rappresentanza: tale operazione non è più rinviabile, visti i tempi burocratici che saranno necessari per la sua implementazione.
- Un nuovo CCNL-FP con un più ampio perimetro di riferimento
Le parti convengono sulla necessità di condurre una trattativa che ampli il perimetro di riferimento del CCNL-FP, "aperto" a nuovi attori, che si affacciano per l'erogazione della formazione professionale e dei servizi nelle politiche attive del lavoro.
La graduale affermazione delle politiche attive del lavoro, assai ridimensionata nell'intero ultimo anno in questo contesto di pandemia, ha costretto ad inventare nuove modalità didattiche con la formazione a distanza che opportunamente contrattualizzata, può essere utilizzata non solo per ulteriori problematiche di sospensioni forzate delle attività, ma anche per interventi integrati rivolti a diverse categorie di utenti per meglio integrarsi ed interagire con il mondo della formazione professionale.
Per raggiungere questo obiettivo strategico le parti convengono che il CCNL-FP:
- sia adeguato alla normativa del lavoro vigente;
- introduca una flessibilità governata nell'organizzazione del lavoro per gestire le complessità del lavoro;
- sia potenziato con adeguate e stabili risorse finanziarie a sostegno del sistema formativo;
- valorizzi la complessità del lavoro con misure incentivanti per il personale.
- organizzi, regolamenti ed attui uno stabile sistema di formazione continua del personale in servizio e ad esito ne certifichi le competenze.
Le parti ritengono che gli obiettivi sommariamente indicati interessino, oltre alla sfera politica, altri istituti contrattuali e pertanto richiedono interventi, modifiche e innovazioni al vigente contratto, in particolare:
1. Flessibilità dell'organizzazione del lavoro
- l'orario di lavoro: una razionalizzazione dell'impiego del personale salvaguardando i livelli di qualità della formazione;
- i profili e i livelli: aggiornati a nuove funzioni;
- l'attività didattica: didattica in presenza, didattica a distanza, per piccoli gruppi attività di P.A.L nelle imprese;
- attività formativa: in presenza e fuori sede:
- sicurezza: norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro.
2. Risorse finanziarie a sostegno del sistema formativo
Le parti ritengono che il miglioramento economico legato al rinnovo del CCNL-FP, legittimamente auspicato da tutti gli operatori del settore, in attesa di un incisivo intervento legislativo e finanziario da parte del Governo, passi attraverso due vie:
- un negoziato forte con la IX Commissione perché si faccia portavoce della necessità di un adeguamento dei parametri di finanziamento alle esigenze di sviluppo del settore, partendo dal costo pro-capite per studente elaborato annualmente dal M.I. per gli studenti impegnati nell'istruzione professionalizzante;
- un'azione congiunta delle parti nei confronti delle Regioni finalizzata ad armonizzare I modelli organizzativi e le relative risorse destinate alla formazione professionale.
3. Livelli della contrattazione
Le parti lavoreranno congiuntamente allo scopo di consolidare la contrattazione di secondo livello - regionale e aziendale - (nazionale, regionale, di ente) per renderla applicabile nelle diverse realtà regionali.
d. Gli impegni
Dentro questo quadro sommariamente descritto le parti congiuntamente riaffermano l'impegno:
- a sostenere il Contratto Nazionale di Comparto, quale riferimento per le Istituzioni e per i lavoratori impegnati nell'Istruzione e Formazione Professionale, superiore, continua e ricorrente, apprendistato, nei servizi di politica attiva del lavoro che, nelle forme pattizie, che verranno stabilite, tenga in debito conto le specificità territoriali individuando le materie e gli ambiti della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente;
- a semplificare l'articolato del CCNL evitando la riproduzione della normativa vigente;
- a disciplinare l'attività didattica a distanza e il lavoro agile;
- a valorizzare la complessità crescente nella organizzazione del lavoro;
- a certificare la rappresentanza delle parti sociali firmatarie del presente contratto anche attraverso l'adesione e sottoscrizione del Protocollo interconfederale sulla Rappresentanza;
- a sostenere, presso tutte le sedi competenti, l'impegno politico per l'applicazione di un unico CCNL di Comparto, a garanzia della qualità dell'offerta formativa e della parità di condizioni di accesso e di gestione dei finanziamenti pubblici destinati alle diverse macro-tipologie del sistema formativo e la necessità che le Regioni adottino e rendano vincolanti per la partecipazione ai bandi e per l'accesso ai finanziamenti pubblici tutti i requisiti dell'accreditamento previsti;
- a trovare la modalità di valorizzare il personale nella realizzazione delle attività formative;
- ad aprire la trattativa per il rinnovo del Contratto di lavoro che disciplini i rapporti esistenti nel comparto, per condividere le nuove complessità, cercando le necessarie condizioni per riconoscere la necessaria valorizzazione, per riconoscere la produttività ed il merito, garantendo il reale potere d'acquisto delle retribuzioni del personale;
- ad intraprendere azioni congiunte nei confronti delle Regioni per garantire livelli di qualità dell'offerta formativa e la sostenibilità del sistema;
- a scegliere il metodo del confronto, per affrontare le prospettive di sviluppo e i processi di ristrutturazione che dovesso rendersi necessari
3. ACCORDO PONTE 2023
3.1. La durata
Il presente Accordo ponte 2023 è valevole dal 01 gennaio al 31 dicembre 2023.
3.2. Il Protocollo
Il presente Accordo ponte 2023 riconferma e ripropone gli obiettivi fissati dal Protocollo di intesa per il rinnovo del CCNL della formazione professionale, firmato dalle parti il 16-09-2021.
3.3. Il testo ufficiale
Le parti concordano di stampare il presente Accordo ponte 2023 avente i seguenti contenuti:
- il testo del Protocollo di Intesa per il rinnovo del CCNL della Formazione Professionale (16-09-2021);
- il testo del Presente Accordo ponte 2023;
- il medesimo testo contrattuale del 2011 - 2013 aggiornato esclusivamente nelle parti che richiedono un adeguamento alla vigente legislazione in materia di lavoro.
[___]
3.6. La sanità integrativa
Le parti si impegnano a prendere in esame in sede di rinnovo contrattuale l'introduzione della sanità integrativa.
3.7. Aspetti di carattere politico legati all'Accordo ponte 2023
a) In sintesi, le motivazioni che spingono le parti a sottoscrivere un Accordo ponte 2023, sono le seguenti:
- intensificare l'interlocuzione con le Istituzioni (Ministero, Regioni) per consolidare il sistema della IeFP, della FP e delle PAL in tutte le Regioni, condizione necessaria per giungere al rinnovo di un CCNL-FP;
- valorizzare le azioni della "bilateralità" (studi e ricerche che hanno messo in evidenza aspetti positivi e critici del sistema formativo) per sostenere, presso le Istituzioni, il rafforzamento del sistema formativo (aggiornamento del sistema di Accreditamento, adeguamento delle risorse declinate come costi standard, aggiornamento e status giuridico del personale, ecc.);
b) FORMA e CENFOP e le OO.SS. confederali e categoriali hanno promosso iniziative con il MLPS e le Regioni su questi aspetti:
- rivisitare la normativa sull'accreditamento in modo che preveda, anche ai sensi del DI del 2007, l'applicazione del CCNL-FP tra tutti i soggetti che operano nella formazione per il Diritto - Dovere;
- dotare il sistema formativo attinente la IeFP di risorse nazionali adeguate per "assicurare, quali livelli essenziali riferiti all'offerta formativa, il soddisfacimento della domanda di frequenza", adeguando il costo pro-capite medio previsto per l'allievo della IeFP al costo previsto per lo studente dell'istruzione statale;
- adeguare le UCS del Programma GOL.
3.8. Gli Impegni delle parti
Le parti datoriali e sindacali si riconvocano giovedì 20 aprile 2023 per proseguire la trattativa per il rinnovo del CCNL FP affrontando gli aspetti economici (livelli tabellari) e organizzativi, secondo quanto già concordato anche In sede di Protocollo di intesa del 16 settembre 2021.
Il presente CCNL 2011-2013 viene stipulato in coerenza ai principi dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al Protocollo di Intesa politica sottoscritto il 18 luglio 2011.
Pertanto, le Parti
- considerano obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni sindacali che crei condizioni di competitività e produttività tali da contribuire a rafforzare il sistema della formazione professionale e superare l'emergenza occupazionale;
- convengono che la contrattazione collettiva rappresenta un valore imprescindibile che deve far raggiungere risultati funzionali all'attività degli Enti ed alla ripresa di un'occupazione stabile e tutelata e pertanto deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità aziendali da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- ribadiscono, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantirne una maggiore certezza ed esigibilità.
- concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- condividono che la contrattazione collettiva aziendale si esercita per le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di lavoro o dalla Legge, per assicurare risposte condivise agli specifici contesti regionali e/o territoriali e per il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, concordati fra le parti.
Inoltre si impegnano ad adeguare tempestivamente le disposizioni del presente CCNL alle eventuali nuove normative che dovessero essere emanate in materia di rapporti di lavoro mediante specifiche sequenze contrattuali.
Capitolo I - Relazioni Sindacali
Art. 1 - Contratto regionale e relative procedure
A - Premessa:
1. Il ruolo della contrattazione di secondo livello, regionale e di Ente, va rafforzato, ritenendola strategica per dare risposte a specificità diversificate, nei limiti dettati dalla Legge e dal presente CCNL.
2. In materia salariale la contrattazione di secondo livello può intervenire sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Per consentire tale intervento le Parti convengono che una quota della massa salariale complessivamente negoziata a livello nazionale, come previsto dall'art. 25, punto E4, venga gestita direttamente dalla contrattazione regionale o demandata alla contrattazione di Ente, fissandone modalità e criteri generali per l'attribuzione ai lavoratori.
B - Il Contratto
1. Il livello di contrattazione regionale ha propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
- modalità e tempi di attuazione dei diritti di informazione e della concertazione territoriale;
- costituzione di specifici fondi negli Enti Bilaterali Regionali;
- composizione e funzionamento delle Commissioni regionali;
- criteri per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- criteri per determinare quantità e modalità di attribuzione del fondo incentivi e gestione delle indennità varie;
- modalità e parametri per l'attribuzione degli incentivi, ivi compresa la costanza della presenza quale elemento concorrente alla misura della partecipazione per la attribuzione delle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, di cui ai precedente comma A - 2, secondo quanto previsto all'art. 25;
- dinamiche professionali, loro eventuale incentivazione economica e sviluppo di carriera legati alle specificità regionali ai sensi dell'art. 25;
- organizzazione, programmazione e flessibilità dell'orario di lavoro;
- diritto allo studio;
2. Nell'ambito della contrattazione regionale, al fine di armonizzare le esigenze organizzative, le parti firmatarie del presente CCNL individuano all'art. 11 le materie che concorrono alla definizione del contratto integrativo di Ente.
3. Ai fini della contrattazione regionale, le Associazioni degli Enti di FP firmatarie del presente contratto, ove costituite a tale livello e gli Enti a carattere regionale che ad esso aderiscono, individuano i rappresentanti che fanno parte della delegazione trattante.
4. Gli Enti e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL, previa comunicazione preventiva a tutti i soggetti interessati, possono avvalersi, nella contrattazione regionale, dell'assistenza dei propri rappresentanti a livello nazionale.
5. Copia di ogni contratto regionale verrà trasmessa alla Commissione Paritetica Bilaterale Nazionale, di cui ai successivo art. 4, per la costituzione di un archivio nazionale disponibile alla consultazione delle Parti.
C - Le procedure
1. Le contrattazioni regionali rimangono in vigore qualora non ne sia data disdetta formale da una delle parti entro 3 mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, o secondo le decorrenze previste dagli accordi stessi. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto regionale.
2. Le contrattazioni regionali devono essere concluse entro sei mesi dalla data della firma del presente CCNL. La contrattazione di secondo livello, con accordo tra le parti, può determinare un diverso limite massimo, qualora la stessa contrattazione non sia ancora conclusa, e comunque non oltre 9 mesi dalla firma del presente CCNL.
3. Nel caso che uno dei soggetti costitutivi delle Parti non partecipi, nel rispetto delle procedure e dei tempi convenuti, allo svolgimento del negoziato, lo stesso è impegnato ad applicare gli accordi raggiunti, se tali accordi saranno stati approvati ai sensi dell'Accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra Cgil, Cisl e Uil e Confindustria che Forma e Cenfop recepiscono.
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità degli Enti di FP e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
2. Le Parti concordano di mantenere gli Enti Bilaterali come specificato al seguente Art. 3 e le Commissioni Paritetiche Bilaterali come specificato nel seguente Art. 4 del presente CCNL.
Art. 3 - Ente bilaterale nazionale e regionale
1. Le Parti firmatarie dei presente CCNL confermano l'Ente Bilaterale Nazionale quale strumento per affrontare problemi e bisogni dei lavoratori e degli organismi formativi e supportare processi di cambiamento secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Ente, allegato n. 1, parte integrante del presente CCNL.
2. Le Parti si impegnano a favorire l'implementazione degli Enti Bilaterali Regionali nelle Regioni nelle quali essi non siano ancora operativi e danno mandato all'Assemblea Generale dei soci dell'EBiNFoP, ai sensi dell'art. 7, alinea 10 dello Statuto, di promuovere allo stesso le opportune modifiche tali da consentire alle Regioni che non costituiscono da soie massa critica sufficiente, di aggregarsi tra loro o con le Regioni viciniori, per la costituzione di Enti Bilaterali interregionali.
3. Ogni Ente Bilaterale Regionale costituito deve affiliarsi all'Ente Bilaterale Nazionale versando la quota di affiliazione annuale stabilita dallo Statuto di quest'ultimo.
4. La quota di affiliazione versata annualmente da ogni Ente Bilaterale Regionale all'Ente Bilaterale Nazionale per sottoscrivere il legame associativo e assicurare un apporto al funzionamento dello stesso è definita in 0,50 euro a dipendente (DM10 del mese di dicembre).
5. Sono Soci Fondatori dell'Ente Bilaterale Regionale della Formazione Professionale (EBiRFoP):
- le Organizzazioni Regionali dei Sindacati dei Lavoratori FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL;
- le Associazioni Regionali degli Enti Formativi FORMA e CENFOP che hanno firmato il CCNL - FP e/o gli Enti/Associazioni che sono firmatarie del livello regionale del CCNL - FP.
6. L'Ente Bilaterale Nazionale ha la finalità di rappresentare, a livello nazionale, tutti gli Enti Bilaterali Regionali della Formazione Professionale ed ha i seguenti scopi:
- promuovere studi e ricerche sul settore, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione, alla legislazione nazionale, regionale ed europea, allo sviluppo della formazione professionale;
- monitorare le tipologie dei rapporti di lavoro nel settore, nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalle intese tra le Parti sociali;
- realizzare il monitoraggio dei rapporti tra il sistema scolastico nazionale dell'istruzione ed i sistemi regionali di formazione professionale;
- promuovere la sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva anche per l'accessibilità nei luoghi di lavoro;
- recensire e diffondere esperienze formative di eccellenza e buone pratiche;
- attuare gli altri compiti che le Parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Nazionale.
7. Gli scopi di cui ai precedenti punti trovano applicazione esclusivamente per i soggetti che applicano il CCNL.
8. L'Ente Bilaterale Regionale ha le seguenti finalità:
- promuovere e sostenere per i dipendenti dei datori di lavoro aderenti all'Ente Bilaterale, iniziative in materia di formazione continua e permanente, riqualificazione professionale, anche armonizzando i propri interventi con l'attività dei fondi interprofessionali;
- promuovere e sostenere iniziative formative analoghe a quelle destinate ai dipendenti, per i lavoratori con rapporto di lavoro non subordinato, ove previsto da apposito accordo negoziale nazionale tra le Parti;
- promuovere e sostenere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva;
- promuovere e sostenere la realizzazione di seminari/convegni delle Parti sociali firmatarie del presente CCNL per la promozione e io sviluppo della Formazione Professionale regionale;
- sostenere, attraverso un fondo gestito da apposito regolamento, progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro aderenti all'ente bilaterale;
- attuare gli altri compiti, anche con l'istituzione di specifici fondi che le Parti, a livello di contrattazione collettiva regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all'Ente Bilaterale Regionale;
- istituire e gestire, con apposito regolamento, un fondo di sostegno per interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali.
9. La mancata costituzione in una Regione dell'Ente Bilaterale Regionale, entro i termini previsti dal presente Art., impegna comunque i soggetti che in tale territorio operano e applicano il presente CCNL ai versamento della contribuzione fissata per la costituzione dei fondi gestiti dagli Enti Bilaterali Regionali. Tale versamento confluirà in un fondo istituito ad hoc dall'Ente Bilaterale Nazionale che sarà a disposizione dell'Ente Bilaterale Regionale al momento della sua costituzione, con lo storno dei costi sostenuti dall'Ente Bilaterale Nazionale per lo svolgimento dell'attività di supplenza, opportunamente documentata.
10. La contribuzione è fissata dalla contrattazione regionale nella misura minima dello 0,5% del monte salari, versata da ogni soggetto che applica il CCNL - FP all'Ente Bilaterale Regionale della regione di competenza, per la costituzione dei due fondi di intervento:
- fondo per la formazione e gli interventi straordinari destinato ai lavoratori, in presenza di crisi aziendali;
- fondo per la realizzazione di progetti di innovazione tecnologica e metodologica presentati dai datori di lavoro.
Al primo fondo sarà attribuita, di norma, una quota pari al 70% del ricavato, il restante 30% sarà destinato al secondo fondo. La ripartizione tra i fondi potrà essere soggetta revisione, da parte della contrattazione regionale e deliberata dall'Assemblea dei soci.
11. La contribuzione dovrà essere versata dai datori di lavoro secondo cadenze stabilite dalla contrattazione regionale e recepita nel regolamenti dell'Ente, in misura pari al 30% a carico dei lavoratori e al 70% a carico dei datori di lavoro. La quota percentuale è calcolata sull'imponibile previdenziale complessivo dei lavoratori, assunti con contratto di lavoro subordinato, ancorché a tempo determinato o a tempo indeterminato.
12. Ciascuno dei due fondi individuati dovrà essere disciplinato da un apposito regolamento che ne individuerà le modalità di impiego e di gestione.
13. Gli Enti Bilaterali nazionale e regionali dovranno modificare le proprie finalità e operatività in relazione alle modificazioni che si dovessero introdurre a livello di contrattazione nazionale e regionale.
14. Le Parti si impegnano, a livello nazionale e regionale, a verificare i livelli di efficacia ed efficienza dell'Ebinfop e degli Enti Bilaterali Regionali entro la vigenza contrattuale e ad apportare le eventuali conseguenti modifiche contrattuali e statutarie.
Art. 4 - Commissione paritetica bilaterale nazionale e regionale
1. Le Parti confermano l'istituzione delle Commissioni paritetiche a livello nazionale e regionale con il compito prioritario di predisporre ed emanare rispettivamente interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali nonché di esaminare e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei contenuti del CCNL e delle materie oggetto di contrattazione regionale cosi come previsto dal regolamento di cui all'allegato n. 2, parte integrante del presente CCNL.
2. Analoghi compiti in relazione ai contratti regionali hanno le commissioni paritetiche bilaterali regionali. Esse sono costituite nell'ambito della contrattazione regionale e regolate da appositi regolamenti concordati tra le parti.
Art. 5 - Tentativo di conciliazione
1. In tutti i casi di controversie le Parti convengono di esercitare, per la prevenzione e la risoluzione preventiva dei conflitti. Il tentativo di conciliazione che, ai sensi della Legge n. 183 del 2010, è attività facoltativa, secondo le modalità di cui all'allegato n. 3, parte integrante del presente CCNL.
Capitolo II - Rapporto di lavoro
Art. 6 - Lavoro a tempo determinato
1. Nell'ambito del contratto di lavoro è consentito il ricorso al tempo determinato stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368/01 e successive modifiche e integrazioni in attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato secondo quanto definito dall'allegato n. 4, parte integrante del presente CCNL.
2. La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, con esclusione da! computo dei lavoratori assunti in sostituzione di dipendenti assenti aventi diritto alla conservazione del posto di lavoro, non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salvo diversa regolamentazione stabilita in sede di contrattazione regionale e/o di Ente.
Art. 7 - Apprendistato professionalizzante
1. Il Contratto di apprendistato professionalizzante, stipulato direttamente dagli Enti/Agenzie formative, è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani ai sensi del Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 .
2. le Parti riconoscono il contratto di apprendistato professionalizzante quale strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa e percorso orientato tra sistema di istruzione e formazione e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile, come regolato dal Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 e dall'allegato 5, parte integrante del presente CCNL.
3. Le parti si impegnano a definire i profili cui riferire i piani formativi individuali previsti dal decreto legislativo n. 167/11, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, dando mandato all'Ente Bilaterale Nazionale Ebinfop di presentare una ipotesi complessiva.
Art. 8 - Telelavoro subordinato
1. Si definisce telelavoro la modalità di effettuazione della prestazione da parte di un lavoratore subordinato, il cui espletamento avviene con l'ausilio di strumenti anche telematici, prevalentemente al di fuori della abituale sede di lavoro.
2. La contrattazione regionale e/o di Ente regolamenterà le modalità di attuazione del presente Art., facendo riferimento all'accordo interconfederale del 9 giugno 2004, di cui all'allegato n. 6, parte integrante del presente CCNL.
Art. 9 - Lavoro in somministrazione
1. In ragione della richiesta di figure professionali in modalità intermittente che il sistema della formazione professionale può richiedere è possibile la stipulazione di contratti di fornitura di somministrazione di prestazioni di lavoro secondo quanto stabilito dalla Legge 30/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dei relativi provvedimenti attuativi, previa contrattazione di Ente con la RSA/RSU o, in mancanza, con le OO.SS. territoriali, sui limiti quantitativi e temporali.
Art. 10 - Collaborazioni coordinate a progetto
1. Il ricorso al contratto di collaborazione coordinata a progetto di cui al D.Lgs. 276/2003 e successive modifiche ed integrazioni, è regolamentato dall'allegato n. 7, parte integrate del presente CCNL.
[___]
Premesso che
La recente riforma del lavoro ha inteso rendere il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche a tutele crescenti, la forma comune di rapporto di lavoro. Tale quadro normativo produce un profondo mutamento nell'organizzazione del lavoro per tutti i settori produttivi e richiede di rivedere i rapporti differenti da quelli subordinati a tempo indeterminato anche nel settore della formazione professionale.
Le associazioni nazionali degli Enti, impegnati in attività di formazione professionale in obbligo di istruzione, in percorsi di formazione continua e permanente, in percorsi di riqualificazione e aggiornamento del personale dipendente in situazioni di sospensione o di perdita del lavoro e nei servizi al lavoro, pur in una fase di profonda e perdurante crisi dei sistemi regionali di formazione professionale, hanno espresso la volontà di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto di lavoro atipico non subordinato (lavoratori con partita IVA e con rapporti di lavoro di collaborazione coordinata continuativa anche a progetto) in ottemperanza alla novella introdotta dall'art. 1, comma 7, della Legge 10 dicembre 2014, n. 183 e dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Le OO.SS. Flc Cgil-Cisl Scuola e Uil Scuola e Snals Confsal, nell'intento di salvaguardare i livelli occupazionali, migliorare le condizioni di lavoro e la qualità dei percorsi formativi, ritengono urgente negoziare un accordo relativo alla stabilizzazione dei lavoratori già in servizio presso gli Enti / istituzioni formative con contratti di collaborazione.
Ai fini di raggiungere dati oggettivi sulla consistenza del settore, le parti, congiuntamente, si impegnano a favorire il monitoraggio dei dati sulla occupazione, sulle collaborazioni e sui rapporti atipici.
Pertanto nel rispetto di quanto previsto dal/dalla
- Decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 e in particolare dall'art. 2 comma 2, lettera a) e dagli artt. 52 e 54;
- Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);
- DD MLPS 8 agosto 2014 e 23 gennaio 2015, n. 11;
- DL 28 giugno 2013, n. 76, convertito con L. 9 agosto 2013, n. 99
concordano quanto segue:
1. Il presente accordo si applica esclusivamente ai rapporti che hanno come oggetto le attività di collaborazione riconducibili a funzioni codificate nella declaratoria dei profili professionali di cui all'allegato 11 del CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti, con le modalità di seguito elencate:
2. Gli Enti procederanno a proporre l'assunzione al personale che nell'anno formativo 2014/2015 ha ricevuto incarichi di collaborazione a partire dalle 400 ore di formazione diretta o, comunque, per il personale eventualmente afferente a funzioni diverse da quelle della formazione diretta, o in funzioni inquadrabili nelle aree contrattuali diverse, con incarichi di collaborazione per almeno 795 ore, e per i quali è previsto a partire dall'A.F. 2015-2016 un ulteriore impegno;
3. La stabilizzazione del personale che ha prestato servizio con contratto di collaborazione ed è in possesso dei requisiti di cui al punto 2, è attuata a partire dall'A.F. 2015-2016 in conformità con l'art 54 del D. Lgs 81/2015, tenuto conto delle specifiche esigenze derivanti dalla mole dalle attività presenti o programmate dall'Ente /istituzione formativa.
4. Al personale stabilizzato si applica il CCNL 2010-2013 per la Formazione professionale e successivi rinnovi.
5. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, dovranno tendere all'orario contrattuale pieno di cui all'art. 37 del citato CCNL FP in vigore;
6. I rapporti di lavoro che si istaureranno, a tempo indeterminato, potranno essere stipulati anche ad orario a part-time nel rispetto dei fabbisogni e delle politiche del personale di ogni singolo centro e nella considerazione della salvaguardia dei compensi.
7. Qualora il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2 si trovi nella condizione descritta dal comma 4 dell'art. 47 del D.Lgvo 81/2015, la stabilizzazione potrà essere realizzata anche attraverso il ricorso al contratto di apprendistato professionalizzante
8. Per il personale già in servizio con contratti di collaborazione e/o a partita IVA, qualora stabilizzato ai sensi del presente accordo, nel caso di ricorso ad istituti contrattuali economici (RPA o Apprendistato) che prevedono la riduzione della retribuzione, gli enti si impegnano a concertare con le OO/SS di Ente/istituzioni formative la valutazione del servizio prestato in precedenza ai fini della riduzione del tempo occorrente al raggiungimento della piena retribuzione.
9. Nell'esercizio del diritto di informazione previsto dall'art. 12 del vigente CCNL, con particolare riferimento al comma 4, la rappresentanza sindacale aziendale sarà destinataria di informazione preventiva e le sarà fornito il quadro complessivo delle stabilizzazioni effettuate alla conclusione del processo di stabilizzazione.
10. Gli Enti, inoltre, si impegnano a prevedere attività di formazione, finalizzate alla qualificazione del personale stabilizzato, secondo le previsioni del vigente contratto, entro e non oltre un anno dalla stabilizzazione.
11. Al superamento del limite numerico delle 15 unità lavorative, per effetto di nuove assunzioni e/o stabilizzazioni, al personale con contratto di lavoro subordinato in servizio presso i CFP/Agenzie formative alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 23 si continuano ad applicare, in caso di recesso datoriale dal rapporto di lavoro, le norme previste dall'art. 18 del citato CCNL 2011-2013 tacitamente prorogato dalle parti.
In considerazione del fatto che nel settore della formazione professionale e dei servizi al lavoro permane una esigenza di ricorrere a competenze specialistiche non presenti in organico, gli Enti/Istituzioni formative possono assumere a tempo determinato o attivare contratti di collaborazione con personale esterno da impegnare in attività derivanti anche dalla partecipazione a bandi regionali/nazionali o comunitari destinati ad esaurirsi nell'arco di un tempo fissato dai bandi medesimi.
per quanto sopra, le parti, altresì convengono che,
- potranno essere attivate collaborazioni, come previsto all'art. 2, comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 in ragione delle particolari esigenze del settore secondo la disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo come regolamentato dall'allegato 7, parte integrante del CCNL per la Formazione Professionale.
- il collaboratore potrà svolgere attività per più committenti mantenendo riservatezza sull'organizzazione e i programmi.
- Gli incarichi, riferiti a discipline e/o competenze tecniche e professionali, dovranno avere forma scritta indicante in particolare la durata, il progetto o il programma, il corrispettivo, i tempi e le modalità di pagamento;
- il ricorso a contratti di collaborazione o altre prestazioni rese in forma di lavoro non subordinato è consentito in in caso di indisponibilità di competenze interne, previa informativa alle RSU/RSA;
- l'allegato n. 7 costituisce parte integrante del CCNL, declina la specificità di settore e regolamenta la parte riguardante il trattamento economico e normativo e le impossibilità temporanee alla prestazione; i suoi contenuti sono da riferire a tutte le forme di collaborazione oggetto del presente accordo, ove ed in quanto applicabili;
- nell'esercizio dei diritti di informazione previsto dall'art. 12 del vigente CCNL con riferimento in particolare al comma 4, alla rappresentanza sindacale aziendale verrà data informazione preventiva e verrà inoltre fornito il quadro dei rapporti di collaborazione istaurati;
Il livello di contrattazione regionale/aziendale potrà, nel rispetto dei criteri generali espressi precedentemente, articolare tali accordi per renderli più coerenti con le necessità territoriali, e statuire condizioni di miglior favore, anche in ordine ai compensi ed alle indennità;
Per eventuali controversie sorte nei CFP/istituzioni formative sulle materie oggetto del presente accordo, dovrà essere esperito un tentativo di composizione nel livello di contrattazione regionale e / o di ente;
A livello regionale, previo accordo tra le parti, potrà essere istituito un registro del personale occupato a tempo indeterminato e un registro del personale interessato ad operare nel sistema formativo, ove non esistano di già albi, elenchi o repertori previsti dalla legislazione / normativa regionale o provinciale, o da accordi pattizi territoriali previgenti.
Le Parti concordano di rinviare la ridefinizione dell'articolato dell'Allegato 7 agli inizi del mese di settembre prossimo venturo.
Roma, 7 agosto 2015
Dichiarazione a verbale FLC CGIL: la FLC CGIL pur condividendo la necessità e la urgenza della piena operatività del presente accordo, lo sottoscrive con riserva di approvazione negli organismi statutari.
Capitolo III - Assetti contrattuali
Art. 11 - Contrattazione di Ente
1. Il confronto tra Ente e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda i seguenti temi:
- superamento della percentuale del 20% per la stipulazione dei contratti a termine (art. 6, comma 2);
- regolamentazione del telelavoro subordinato (art. 8, comma 2);
- determinazione dei limiti per il lavoro in somministrazione (art. 9, comma 2);
- modalità e tempi dell'informazione preventiva e successiva (art. 12, comma 4);
- definizione delle spese relative all'aggiornamento (art. 15, comma 5);
- modalità di presentazione delle domande di trasformazione del lavoro full time in lavoro part-time (art. 23, comma 2);
- determinazione della percentuale di maggiorazione della retribuzione, criteri e modalità di attuazione per la disponibilità alla variazione temporale del part-time (art. 23, comma 8);
- individuazione delle disponibilità finanziarie per il fondo incentivi (art. 25, punto E, comma 2);
- determinazione relative al premio di professionalità (art. 25, punto E, comma 4);
- indennità varie (art. 25, lettera F);
- modalità di fruizione del diritto alla mensa (art. 28, comma 2);
- modalità generali dell'impegno orario dei formatori (art. 37, punto B 1);
- eventuale flessibilità, incentivazione e/o forme compensative rispetto all'orario medio settimanale dei formatori (art. 37, punto B 4);
- impegno aggiuntivo di 150 ore in situazioni straordinarie e motivate (art. 37, punto B 5);
- orario di lavoro dei formatori in agricoltura e modalità di calcolo delle distanze(art. 37, punti C 1 e 2);
- orario di formazione diretta in istituti di pena, comunità di recupero ed attività per disabili (art. 37, punto D 1);
- determinazione delle quota annuale di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2);
- possibilità di gestione pluriennale di progetti di aggiornamento (art. 37, punti E1 e E2);
- programmazione del monte ore complessivo di aggiornamento (art. 37, punto E 4);
- modalità di adesione alla Banca delle ore (art. 40, comma 3);
- tempi e modalità di verifica della Banca delle ore (art. 40, comma 4);
- determinazione del trattamento economico e normativo per le missioni (art. 49, comma 1);
- criteri e modalità per l'utilizzo del mezzo proprio e del calcolo delle distanze(art. 49, commi 2 e 3);
- definizione di ulteriori permessi retribuiti per diritto allo studio (art. 55, comma 2);
- definizione di ulteriori modalità applicative per diritto allo studio (art. 55, comma 6);
- flessibilità degli orari per l'esercizio delle pari opportunità (art. 63, comma 1, b).
Art. 12 - Informazione e concertazionei
1. Ai fini di una più compiuta informazione, le Parti, su richiesta, si incontrano con cadenza almeno annuale ed, in ogni caso, in presenza di iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi, iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi, eventuali processi di dismissione e di trasformazione.
2. La concertazione si sviluppa a livello regionale tra i rappresentanti regionali delle Associazioni e/o Enti di FP firmatari o aderenti al presente CCNL e le Segreterie regionali di categoria FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFSAL.
3. Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, gli Enti garantiscono una costante informazione alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL sugli atti che riguardano il personale dipendente, le collaborazioni a progetto, i tempi determinati, l'organizzazione del lavoro.
4. Le modalità e i tempi dell'informazione, che devono avere carattere preventivo e/o successivo, sono definiti tra Enti e Organizzazioni Sindacali a livello regionale e/o di Ente.
Art. 13 - Igiene e sicurezza sul lavoro
1. Per tutto ciò che riguarda le modalità di elezione del Rls, gli organismi paritetici, la formazione, i permessi, le attribuzioni, il diritto di accesso sui luoghi di lavoro, le modalità della consultazione, le riunioni periodiche, le informazioni e la documentazione interna si rinvia ai contenuti degli Accordi Interconfederali in materia di Igiene e Sicurezza sul lavoro, ed all'Accordo tra FORMA e CENFOP ed FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, in allegato 8, parte integrante del presente CCNL, che sostituisce il precedente Accordo del 15 settembre 1997.
2. Le Parti si danno atto dell'opportunità di attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio ed analisi.
Art. 14 - Collegio dei formatori
1. Il collegio dei formatori, che può essere articolato per dipartimenti di lavoro, presieduto dal direttore dell'Istituzione Formativa e composto da tutti i relativi formatori, è finalizzato alla valorizzazione della professionalità dei medesimi e del loro concorso attivo per realizzare percorsi e interventi di formazione e/o di orientamento professionale nella formazione iniziale, superiore, continua e per allievi con disabilita e/o con svantaggio sociale e/o culturale e per interventi riguardanti le politiche del lavoro e i relativi servizi.
2. Con riferimento agli eventuali indirizzi regionali ed in coerenza con la proposta formativa del rispettivo Ente, il collegio dei formatori:
a) contribuisce alla programmazione metodologico didattica dei percorsi e degli interventi di cui al comma 1 attivati dall'Istituzione Formativa;
b) concorre a determinare gli obiettivi didattici degli stages formativi e/o periodi di alternanza in azienda previsti nel piano delle attività programmate;
c) elabora proposte metodologiche atte a facilitare l'integrazione nelle attività curricolari normali degli allievi con disabilità e/o con svantaggio sociale e/o culturale anche in raccordo con le Istituzioni scolastiche e con gli Enti Locali di competenza;
d) propone sussidi didattici descrittivi, audiovisuali e multimediali, concorrendo alla elaborazione dei medesimi in rapporto alle specifiche esigenze dei progetti;
e) concorre a programmare ed attuare le verifiche intermedie e finali delle attività di cui al comma 1, in rapporto al conseguimento degli obiettivi individuati;
f) effettua la valutazione periodica dell'andamento e dell'efficacia complessiva dell'azione didattico formativa in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati;
g) concorre a programmare e organizzare gli incontri con le famiglie degli allievi minori;
h) concorre a programmare progetti di aggiornamento collegiale e/o individuale dei formatori, predisposti dall'Ente o dall'Istituzione Formativa, ed elabora proposte in ordine alle necessità di aggiornamento e formazione continua del personale;
i) concorre, nella formazione continua, alla verifica delle ricadute dei percorsi formativi sulle strutture produttive;
j) si relaziona con gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche relativamente ai percorsi integrati.
3. I formatori sono tenuti a partecipare alle riunioni del collegio dei formatori/dipartimenti.
4. Le suddette riunioni sono comprese nell'orario di lavoro ed hanno luogo in ore non coincidenti con l'attività didattica.
5. Alle riunioni del collegio dei formatori/dipartimenti possono essere invitati Responsabili/Collaboratori dell'area amministrativa che esercitano specifiche funzioni di raccordo e integrazione con la programmazione didattica delle azioni formative e figure specialistiche dell'area dell'erogazione.
1. Il personale dipendente è tenuto, su programmazione dell'Ente, a partecipare alle iniziative di aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale previste dall'Ente medesimo, dalla Legge n. 845/78 o attivate dalle Regioni, dagli Enti Locali, dall'Ente Bilaterale, dai Fondi paritetici interprofessionali.
2. Tali iniziative sono finalizzate alla riconversione e qualificazione delle attività anche attraverso la formazione di nuove, diversificate e più elevate professionalità funzionali allo sviluppo del sistema e, in particolare:
- alla progettazione e revisione dei profili professionali;
- alla progettazione, revisione e sperimentazione dei percorsi di orientamento e di formazione professionale iniziale, superiore, continua e per utenze con particolari bisogni;
- agli interventi di inserimento e reinserimento lavorativo;
- ai servizi amministrativi, tecnici ed ausiliari, mirati alla riqualificazione dei medesimi;
- all'attuazione e sviluppo delle azioni richieste dalla certificazione di qualità e dell'accreditamento e delle azioni innovative.
3. I lavoratori con contratto di lavoro part-time, hanno diritto, limitatamente ai periodo di svolgimento delle iniziative di formazione/aggiornamento, alla retribuzione corrispondente all'effettivo impegno orario, qualora superiore.
4. Al personale dipendente che ha frequentato iniziative di qualificazione, aggiornamento e riconversione professionale viene rilasciata idonea documentazione.
5. La quantità e le modalità di riconoscimento delle spese sostenute dai partecipanti alle iniziative di aggiornamento vengono definite in sede di contrattazione regionale o di Ente.
6. La partecipazione ad ogni iniziativa di aggiornamento è autorizzata dal datore di lavoro.
Art. 16 - Astensione dal lavoro
1. In conformità ai principi della Costituzione e della Legge n. 300/70, è garantito l'esercizio della libertà e delle attività sindacali, nonché del diritto di sciopero.
2. La dichiarazione di sciopero da parte delle Organizzazioni Sindacali dovrà essere preceduta da preavviso, di norma non inferiore a 2 giornate lavorative.
Art. 17 - Diritti e libertà sindacali
1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.
A - Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU)
1. Nel rispetto dell'accordo per fa costituzione delle RSU nel comparto della Formazione professionale, la rappresentanza sindacale unitaria è così composta: 1 componente per ogni Istituzione Formativa che impegna fino a 15 dipendenti;
3 componenti per ogni Istituzione Formativa che impegna oltre 15 dipendenti.
2. Le predette rappresentanze sindacali sono riconosciute nell'ambito dei sindacati di categoria aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie del presente Contratto.
3. Per l'esplicazione del proprio mandato la rappresentanza sindacale unitaria, come definita al precedente punto 2, ha diritto a permessi retribuiti fino ad un massimo di 8 ore mensili in media per anno formativo per ogni componente.
4. Le ore di permesso sono utilizzabili da uno o più rappresentanti sindacali.
5. Ferma restando l'attuazione di quanto previsto al precedente comma 1, e fino al completamento delle elezioni delle RSU, restano in carica le RSA di Istituzione Formativa previste dal precedente CCNL con criteri di calcolo del complesso dei permessi retribuiti previsti ai precedenti commi 1 e 3.
B - Assemblea sindacale
1. Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue individuali retribuite per tenere l'assemblea degli operatori in orario di lavoro. L'assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, potrà essere svolta anche al di fuori della abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente CCNL.
2. Nei periodi di attività formativa, se le assemblee coincidono con l'orario delle attività formative e coinvolgono i formatori e il personale ad esse addetto, di norma vanno collocate all'inizio o alla fine del turno di lavoro.
3. All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali.
C - Affissione
1. Le RSA/RSU hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti dal datore di lavoro e accessibili da tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
2. il diritto di affiggere comunicazioni in bacheca, su delega delle RSA/RSU, può essere esercitato dai singoli membri della rappresentanza.
D - Trattenute per contributi sindacali
1. Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali, l'Ente è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. La lettera-delega sarà inviata alla direzione dell'Ente dalla rispettiva organizzazione sindacale.
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E - Esoneri sindacali
1. Gli esoneri sindacali di cui al presente punto costituiscono un costo contrattuale.
2. È riconosciuto un esonero sindacale nazionale a tempo pieno retribuito per un lavoratore per ciascuna della organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL.
3. La contrattazione regionale definisce il numero degli esoneri sindacali retribuiti attribuiti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA e SNALS CONFSAL, su base proporzionale, e secondo quanto previsto all'allegato 9 del presente CCNL.
4. Sono fatti salvi gli accordi regionali in materia di esoneri sindacali sin qui applicati, se non congiuntamente disdettati, secondo le specifiche modalità in essi contenute.
Titolo II - Ambito e decorrenza contrattuale
1. Al personale dipendente degli Enti, anche operante in Centri o Istituzioni Formative con un numero di operatori inferiore a 16 unità, si applicano le norme della Legge n. 300/70, le norme di legislazione sociale relative alla salvaguardia dell'occupazione, le assicurazioni sociali e quant'altro previsto dalle leggi vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
3. Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, il precedente CCNL, salvo le norme espressamente richiamate.
Art. 19 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dagli Enti di FP i quali operano all'interno delle Istituzioni Formative accreditate o che possono accreditarsi ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Esso costituisce il complesso normativo generale nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferire la contrattazione regionale.
3. I contenuti de! presente contratto sono definiti con l'obiettivo di realizzare il contratto unico della formazione professionale vincolante per tutti gli Enti impegnati nella gestione di attività previste dal decreto per l'accreditamento delle Istituzioni Formative.
Art. 20 - Durata e decorrenza del contratto
1. Il presente contratto decorre dall'1-1-2011 al 31-12-2013. Nessuna delle norme del presente contratto, se non esplicitamente previsto nell'articolato stesso, ha valore retroattivo rispetto alla data della firma del contratto.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 6 mesi prima della scadenza del contratto.
Titolo III - Costituzione del rapporto
1. Il tipo di rapporto, l'inquadramento contrattuale, le funzioni da svolgere, la sede di lavoro, l'orario, la durata del periodo di prova nonché, per i contratti a tempo determinato, la data di scadenza del termine, saranno precisati dall'Ente con lettera che sarà firmata in duplice copia dal nuovo assunto, una delle quali rimarrà ai dipendente. Nella lettera si farà esplicito riferimento alla regolamentazione del presente CCNL.
1. Il personale dipendente nuovo assunto a tempo indeterminato è tenuto a svolgere un periodo di prova nella seguente misura:
- 6 mesi per il personale dipendente inquadrato dal V al IX livello;
- 3 mesi per il personale dipendente inquadrato dal I al IV livello.
2. Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il dipendente verrà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere servizio, entro il periodo fissato dal presente Art..
3. Il periodo di prova non potrà essere prolungato e, superato lo stesso senza che sia intervenuta da una delle Parti disdetta scritta del rapporto, il dipendente si intende assunto con decorrenza del servizio, a tutti gli effetti contrattuali, dal primo giorno di inizio del