S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 01/10/2021
FORMAZIONE PROFESSIONALE (Firas-Spp / Unapri)
Testo consolidato del CCNL 01/10/2021
Per gli Enti e le PMI esercenti la formazione professionale e i servizi al lavoro
Decorrenza: 01/10/2021
Scadenza: 30/09/2024
Nel rispetto di quanto contenuto nell'Accordo interconfederale per la promozione di un moderno modello di relazioni industriali, del contrasto al dumping contrattuale e di strumenti di bilateralità condivisi, sottoscritto in data 11 aprile 2019 e 6 maggio 2019, le Parti sottoscrivono il presente CCNL. in rappresentanza degli interessi diffusi delle aziende e dei lavoratori.
Tutto ciò premesso, il giorno 10 ottobre 2021, presso la sede della Confederazione AEPI, in Roma, Via in Lucina 10,
Tra
Confederazione A.E.P.I., Associazioni Europee di Professionisti ed Imprese;
AISP
A.N.A.P.
A.N.C.O.T.
ASSIDAL ASS PRO COM
Federliberi
Fenapi
Obiettivo Puglia
Prima Associazione
UCI
Unionliberi
e dalla Commissione CCNL
UN.A.PR.I. - UNIONE AUTONOMA PROFESSIONISTI ITALIANI rappresentata dal Presidente o suo delegato, che per la gestione dei legittimi interessi dei professionisti ad essa associati, assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;
A.N.I.F. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI PER LA FORMAZIONE IMPRENDITORIALE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO, rappresentata dal Presidente o suo delegato che, per la gestione dei legittimi interessi dei datori di lavoro ad essa associati, assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;
UNILAVORO PMI - Federazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, rappresentata dal Segretario Nazionale, che, per la gestione dei legittimi interessi dei datori di lavoro ad essa associati, assume la gestione operativa degli strumenti qui liberamente pattuiti tra tutte le associazioni sottoscrittrici;
E
FIRAS-SPP - FEDERAZIONE italiana RESPONSABILI E ADDETTI ALLA SICUREZZA - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE nella persona del suo Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
CIU - CONFEDERAZIONE italiana DI UNIONE DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI nella persona del suo Presidente per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
CSE - CONFEDERAZIONE INDIPENDENTE SINDACATI EUROPEI, nella persona del Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
CSE FULSCAM, Federazione Unitaria Lavoratori Servizi, Commercio, Albergo e Mensa, nella persona del suo Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
F.L.A.I.-TS - Federazione Lavoratori Aziende Italiane Trasporti e Servizi, nella persona del suo Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
Sindacato CLAS, nella persona del suo Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
S.L.E., Sindacato Lavoratori Europeo, nella persona del suo Segretario Generale, per la gestic legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
U.I.C., Unione italiana Cittadini, nella persona del suo Segretario Generale, per la gestione dei legittimi interessi dei lavoratori ad essa associati ed a cui si applica il presente contratto collettivo;
Dopo un ampio dibattito le suddette Confederazioni, Federazioni e Sindacati nelle rispettive autonomie negoziali ed organizzative, hanno inteso sottoscrivere il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli ENTI E DELLE PMI ESERCENTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I SERVIZI AL LAVORO,
Detto contratto, redatto in quattordici copie, una per ogni Organizzazione firmataria, oltre una copia per l'archivio del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed una per il Ministero e delle Politiche Sociali è composto da una Premessa, trentaquattro Titoli, centocinquantotto articoli, più sette allegati, due allegati contenenti cinque Tabelle riepilogative, che nel loro insieme costituiscono un corpus inscindibile.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l'inserimento totale o parziale in altri Contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL e all'Ente Bilaterale, potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
In considerazione dell'evoluzione delle relazioni sindacali nell'ambito dei settori sopra enucleati, vieppiù in ragione del significativo mutamento dei modelli organizzativi delle attività professionali ed imprenditoriali, con il presente CCNL si intende dare una risposta efficace alle esigenze di un mercato del lavoro in costante cambiamento.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra le Aziende/Enti formativi e per i servizi al lavoro ed il relativo personale dipendente.
Le singole tipologie negoziali disciplinate negli articoli che seguono rappresentano il momento più alto di confronto necessario fra le parti e rispondono alla coniugazione dei contrapposti interessi in un bilanciamento di tutele frutto degli sforzi e della volontà conciliativa dei firmatari del presente CCNL.
Il presente CCNL. ha dato l'avvio ad una nuova stagione di relazioni attraverso la costruzione di un moderno sistema di contrattazione in grado di fornire risposte mirate in relazione alle diverse realtà imprenditoriali e territoriali del Paese, considerato anche il fondamentale ruolo del settore di riferimento, nel contesto economico-sociale attuale.
Ne consegue un modello di relazioni sindacali e di contrattazione ispirato ai principi della sussidiarietà territoriale, della bilateralità e della partecipazione. Un modello che aiuta lo sviluppo, migliora le condizioni dei lavoratori all'interno ed all'esterno dei luoghi di lavoro, aumenta la competitività delle imprese, favorisce l'innovazione ed una formazione di qualità nell'arco dell'intera vita lavorativa, è in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariale.
Le parti, nel rispetto della piena autonomia e ferme restando le rispettive distinte responsabilità e funzioni, considerano importante giungere ad una semplificazione contrattuale e della rappresentanza e, dopo la proficua e positiva esperienza in materia di bilateralità e di relazioni sindacali, assegnano alla contrattazione decentrata anche il compito di contribuire alla crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività e sullo sviluppo economico.
Il presente sistema di relazioni sindacali, attraverso la valorizzazione della contrattazione di secondo livello e della bilateralità, può concorrere a creare le condizioni per incrementare la produttività, migliorare la competitività delle aziende ed delle imprese, offrire risposte più funzionali alle condizioni produttive e professionali delle differenti realtà presenti nel Paese, sostenere le parti sociali nella ricerca di soluzioni che consentano di governare i fattori di crescita aziendali e di migliorare le condizioni economiche, sociali e professionali dei lavoratori.
Le parti riconoscono la centralità della bilateralità, quale elemento fondamentale per offrire risposte concrete ed efficaci ai nuovi bisogni manifestati dai lavoratori e dalle aziende, nell'ambito di un modello di relazioni di tipo partecipativo.
Inoltre, gli obiettivi di elevato valore sociale che persegue la bilateralità, in materia di welfare ed ammortizzatori sociali, attraverso il percorso virtuoso di integrazione fra risorse pubbliche e private, rendono contestualmente prioritaria la necessità che venga garantita la piena applicazione ed effettività della contrattazione collettiva e del sistema della bilateralità nei confronti di tutti i soggetti tenuti all'applicazione dei CCNL..
Tutto ciò premesso, si è addivenuti alla stipula del presente Contratto Collettivo Nazionale Intersettoriale di Lavoro per i dipendenti degli ENTI E DELLE PMI ESERCENTI LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E I SERVIZI AL LAVORO.
Validità ed efficacia del contratto
Il presente Contratto Collettivo di Lavoro ha durata triennale e disciplina, in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di Legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di somministrazione a tempo determinato e di collaborazione tra tutti gli Enti ed Aziende del settore della Formazione Professionale e dei Servizi al Lavoro ed il relativo personale dipendente.
Le attività delle aziende cui si applica il presente CCNL. sono:
- Enti di Formazione Professionale
- Istituti Riconosciuti
- Scuole Private
- Istituti e scuole private equiparate
- Agenzie di intermediazione
- Agenzie di ricerca e selezione del personale
- Agenzie di somministrazione di lavoro a tempo determinato ed indeterminato, esclusivamente ai propri dipendenti e ad esclusione dei somministrati
- Agenzie di supporto alla ricollocazione professionale;
- Agenzie formative, agenzie di sviluppo delle risorse umane e dei servizi formativi promossi dalle OO.SS. firmatarie il presente CCNL
- Servizi alle imprese e alle organizzazioni, compresi i fondi interprofessionali
- Servizi di ricerca, formazione e selezione del personale;
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate ad inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione, salvo nei casi consentiti.
Il presente CCNL. decorre dal 1º ottobre 2021 e scade il 30 settembre 2024.
Il CCNL, nella sua globalità, s'intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta dalle parti contraenti almeno sei mesi prima della scadenza con lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo avente valore legale atto a certificarne la ricezione.
In caso di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito da quello successivo.
La parte che avrà dato disdetta del contratto dovrà comunicare alle altre parti le sue proposte almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a certificare la ricezione.
Il negoziato per il rinnovo ha inizio almeno sei mesi prima della scadenza del contratto. Durante il periodo delle trattative di rinnovo e per un massimo di 7 (sette) mesi dalla data di presentazione della piattaforma le parti contraenti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
Le parti, individueranno durante il periodo di validità del presente contratto collettivo specifiche procedure per garantire e rendere effettiva la tregua sindacale per la fase di rinnovo del CCNL e del secondo livello di contrattazione.
Il presente contratto continuerà a produrre i suoi effetti anche dopo la scadenza di cui sopra fina alla data di decorrenza del successivo accordo di rinnovo.
Il presente CCNL sostituisce le norme di tutti i precedenti contratti collettivi sottoscritti dalle parti stipulanti fatto salvo quanto previsto in materia di apprendistato per i rapporti già instaurati ed ancora disciplinati dalla normativa precedente. Per tutto il periodo della sua validità, il presente CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e/o dalla contrattazione di secondo livello già realizzata congiuntamente da tutte le OO.SS. firmatarie del presente CCNL. nei settore quivi disciplinati. Alla contrattazione collettiva di secondo livello trovano applicazione le misure di decontribuzione e detassazione previste dalla normativa di Legge vigente.
Al sistema contrattuale cosi disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare la sfera di applicazione e far rispettare ai propri iscritti, per il periodo di loro validità, il contratto stesso e le norme stipulate in base ai criteri da esso previsti.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
- Impegno a verbale -
Considerati gli sviluppi del processo di inclusione operati dalle parti a favore dei lavoratori titolari di rapporti di lavoro non subordinato si ribadisce l'impegno a monitorare l'evoluzione del mercato del lavoro per fornire ulteriori risposte alle esigenze dei citati lavoratori.
Integrale applicazione della contrattazione
Le parti stipulanti il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ritengono che l'accesso dei datori di lavoro ai benefici normativi e contributivi previsti dalle normative di diverso livello (regionali, nazionali, comunitarie) nonché l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali debbano essere subordinati alla integrale applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli territoriali o aziendali stipulati dalle OO.SS. cui i datori di lavoro decidano liberamente di aderire, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della Costituzione.
Le parti firmatarie si danno atto che verranno promosse azioni di sensibilizzazione nel rispetto della normativa prevista dalla Legge n. 296 del 2006 in materia di trasparenza delle imprese.
Le parti concordano nel considerare la stagionalità, nelle sue diverse accezioni (ciclica, climatica, festiva, feriale, fieristica, etc.) come un connotato strutturale del settore, alla luce del quale si rendono necessarie adeguate politiche legislative e contrattuali atte a incrementare progressivamente il periodo di attività delle imprese turistiche e quindi a tutelare i livelli di reddito dei lavoratori, salvaguardandone l'occupabilità e incentivando la permanenza nel settore.
A tal fine, le parti hanno sviluppato un insieme combinato di politiche attive del lavoro che contemplano interventi sul versante della formazione continua, del sostegno al reddito, dell'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.
Per il raggiungimento di tali finalità, le parti congiuntamente richiedono al Governo di estendere il beneficio della riduzione del cuneo fiscale e contributivo anche in caso di:
- assunzione di lavoratori ai quali la contrattazione attribuisce il diritto di precedenza nella riassunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, con applicazione del beneficio sin dalla data di prima assunzione;
- trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, anche nell'ambito di un contratto a tempo determinato;
- incremento pluriennale dell'occupazione realizzato mediante assunzioni a tempo determinato, anche a tempo parziale.
Le parti concordano inoltre di sviluppare congiuntamente il livello di interlocuzione con le amministrazioni e gli enti nazionali e territoriali nell'ottica di una maggiore condivisione delle politiche afferenti la programmazione turistica, con l'obiettivo di prolungare la durata delle fasi stagionali di attività, anche richiedendo la modificazione delle normative in contrasto con tali obiettivi.
PARTE PRIMA - Sistemi di relazioni sindacali
TITOLO I - Relazioni sindacali a livello nazionale di settore
Art. 1 - Contrattazione nazionale, esame su quadro socio economico e materie negoziali di settore
Annualmente, di norma entro il primo quadrimestre, le Confederazioni e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si incontreranno al fine di effettuare un esame congiunto della evoluzione normativa e del quadro socio - economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi di riorganizzazione, di ammodernamento e di innovazione tecnologica.
Il contratto collettivo nazionale riconosce alle aziende il diritto di poter impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente contratto, garantendo ai dipendenti i trattamenti economici così come dettato dall'Art. 36 della Costituzione.
Alla contrattazione collettiva nazionale sono demandati tutti gli elementi quadro del rapporto di lavoro e del trattamento retributivo base dei lavoratori dipendenti, delle agibilità ed agevolazioni sindacali riconosciute alle Parti stipulanti, nonché le seguenti materie:
a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione;
b. finanziamento e partecipazione all'Ente Bilaterale;
c. costituzione e funzionamento delle Commissioni Paritetiche e perle Pari Opportunità.
Annualmente, di norma dopo l'incontro a livello nazionale di settore, le rispettive parti impegnate nella pratica attuazione di questo livello di relazioni sindacali si incontreranno per avviare specifici confronti di approfondimento e di ricerca di possibili iniziative tese al governo della prevedibile evoluzione dei processi di riforma e di sviluppo dell'intera area e dei riflessi che potranno verificarsi sui settori, singolarmente o cumulativamente, cosi come richiamati nella premessa.
TITOLO II - Relazioni Sindacali a Livello Decentrato
Art. 3 - Secondo livello di contrattazione
1. La contrattazione collettiva decentrata si esercita a livello regionale e/o territoriale e/o aziendale, sulle materie e sugli istituti demandatagli dal presente contratto collettivo e/o dalla Legge.
2. Al secondo livello le Parti firmatarie possono definire intese temporaneamente modificative degli istituti del CCNL riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, l'orario e l'organizzazione del lavoro, l'innovazione dei modelli organizzativi o dei processi anche al fine di favorire sistemi partecipativi tesi all'incremento della qualità e produttività del lavoro, l'emersione, la stabilizzazione e l'incremento dell'occupazione, nonché la gestione di crisi settoriali o di filiera.
3. Nel secondo livello le Parti definiranno con specifici accordi, in risposta alle esigenze delle strutture lavorative, le modalità con le quali si realizzerà la partecipazione a tutte le attività formative con specifica individuazione:
a) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi, ivi compresi quelli afferenti ai contratto di apprendistato di cui al titolo IX del presente CCNL;
b) dei criteri di partecipazione e individuazione dei lavoratori coinvolti;
c) della rimodulazione dell'orario di lavoro del lavoratore in formazione;
d) di un monte ore annuo di congedi.
Tali accordi, potranno essere stipulati anche in raccordo con le Autorità regionali e/o territoriali preposte alla formazione.
4. A questo livello, inoltre, le parti potranno costituire enti (ovvero organismi e/o organi) bilaterali quali :
a) Enti Bilaterali intersettoriali Regionali, con gli scopi e le modalità previste nella specifica sezione della Parte Seconda del presente CCNL;
b) Commissioni Paritetiche Territoriali Intersettoriali, per la gestione dei licenziamenti e/o delle controversie individuali o plurime. La composizione di tali Commissioni deve essere trasmessa all'Ente Bilaterale Intersettoriale Nazionale e, ove costituito, all'Ente Bilaterale Intersettoriale Regionale al quale, se convenuto, potrà anche essere assegnato il compito di gestire le suddette attività;
c) Referenti regionali e/o territoriali di Settore e/o di Area omogenea e delle rispettive OO.SS. dei lavoratori quali soggetti delegati alla divulgazione e alla promozione/predisposizione di progetti formativi per la formazione continua.
I nominativi di tali referenti dovranno essere comunicati al Fondo e all'Ente Bilaterale Intersettoriale Nazionale e, ove costituito, all'Ente Bilaterale Intersettoriale Regionale:
d) Organismi Paritetici Territoriali (OPT) cosi come previsti dall'Accordo applicativo del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i., in materia di salute e sicurezza.
Le parti, in attesa della costituzione degli enti bilaterali territoriali, avvieranno articolazioni dell'Ente Bilaterale Intersettoriale Nazionale, a livello territoriale, denominate sportelli, con compiti di promozione e gestione delle prestazioni che il presente CCNL delega alla bilateralità di settore.
Agli sportelli saranno altresì affidate, in particolare e in via sperimentale, le azioni di promozione e sostegno all'occupazione giovanile, anche mediante accordi territoriali finalizzati alla diffusione di istituti, quali, ad esempio "Garanzia Giovani" o di diversi strumenti atti a favorirne l'ingresso nel mondo del lavoro.
Modalità di presentazione della piattaforma
Le piattaforme e/o proposte saranno inviate, anche tramite Federazioni o Associazioni aderenti e autorizzate dalle OO. SS. firmatarie, alla specifica Commissione costituita dalle Parti firmatarie, in seno all'Ente Bilaterale, che esprimerà osservazioni entro trenta giorni dalla ricezione del testo.
Il mancato rispetto della procedura prevista dall'Ente Bilaterale determina l'inefficacia e conseguente inapplicabilità dell'accordo.
1) La declinazione degli accordi a livello decentrato, territoriale o regionale, afferisce i seguenti istituti:
- flessibilità dei regimi di orario di lavoro, dei turni e dei riposi; multiperiodale;
- banca delle ore e picchi intensivi di lavoro;
- benessere organizzativo - welfare contrattuale e pari opportunità;
- lavoro agile o smart-working;
- policy retributive legate alla produttività e/o competitività;
- accordo sulla detassazione degli elementi non fissi della retribuzione;
- specifici accordi finalizzati all'incremento della produttività, allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività delle aziende;
- indennità di funzione, reperibilità, disponibilità,
- tutela delle condizioni di lavoro e dell'Integrità fisica dei lavoratori;
- pari opportunità;
- individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta;
- regolamentazione dei servizi di mensa, trasporto o indennità sostitutiva, in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente;
- formazione continua e determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
- determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'art. 18 L. 300/70;
- Individuazione di profili, mestieri e mansioni che, per specificità territoriale o merceologica, siano riconducibili alla disciplina del lavoro stagionale e/o intermittente, nelle more dell'emanazione del decreto interministeriale introdotto dal D.Lgs.81/2015;
- Diversa articolazione delle percentuali di contingentamento dei contratti a tempo determinato ed in somministrazione;
- causali applicative per i contratti a tempo determinato e per il lavoro intermittente;
- disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione collettiva (regionale o provinciale o aziendale) da norme e provvedimenti, nonché dal CCNL., mediante specifiche clausole di rinvio.
2) Rientrano nell'ambito della contrattazione Aziendale i seguenti istituti:
- specifici accordi finalizzati allo sviluppo, alla crescita, al rilancio ed alla competitività dell'aziende;
- individuazione degli strumenti di gestione autonoma dell'organizzazione e delle forme di flessibilità ed innovazione nella gestione dei rapporti di lavoro, ivi compresi lavoro agile e co-working;
- modalità di corresponsione della retribuzione;
- orario di lavoro, flessibilità e multiperiodale, banca delle ore;
- turni, soste e recuperi;
- premi di produzione o di risultato, accordo sulla detassazione/decontribuzione degli elementi di efficientamento e produttività;
- indennità di funzione, reperibilità, disponibilità;
- godimento delle ferie e gestione dei residui, anche in modo collettivo;
- permessi, genitorialità e congedi parentali;
- congedi per formazione e studio;
- mensa/lndennità sostitutiva o buoni pasto per le aziende settore turismo;
- regolamentazione fasce ed indennità di disponibilità e/o reperibilità;
- trasferte e trasferisti ;
- igiene ed ambiente di lavoro;
- obbligo di aggiornamento dei RLS e dei lavoratori cui sono state affidati ruoli o compiti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- previdenza complementare;
- welfare aziendale e benessere organizzativo;
- determinazione dei programmi di alta professionalità con particolare riferimento alla verifica dei percorsi formativi;
- ogni eventuale restrizione riguardante l'uso di apparecchiature, strumenti, programmi informatici e alle eventuali sanzioni applicabili in caso di violazione;
- determinazione degli inadempimenti contrattuali rilevanti ai fini disciplinari ed applicazione dei provvedimenti secondo un principio di proporzionalità tra fatti commessi rilevanza degli stessi e sanzioni ai fini delle previsioni di cui all'art. 18 L. 300/70;
- individuazione di profili, mestieri e mansioni che, per specificità aziendale o merceologica, siano riconducibili alla disciplina del lavoro con caratteristica di stagionalità o intermittente;
- diversa articolazione delle percentuali di contingentamento dei contratti a tempo determinato ed in somministrazione;
- adozione di misure idonee a permettere l'accesso alle informazioni dell'azienda;
- la disciplina relativa ad eventuali accessi presso il domicilio del teletavoratore dipendente o ai telecentri per il controllo ovvero la riparazione delle apparecchiature e degli strumenti dati in datazione al telelavoratore.
- tutto quanto altro possa apportare modifiche in senso migliorativo rispetto alla contrattazione nazionale e/o territoriale;
- disciplina di altre materie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione collettiva aziendale dal CCNL. e/o da disposizioni legislative, mediante specifiche clausole di rinvio.
Le parti firmatarie concordano di rispettare la seguente procedura per la negoziazione di secondo livello, durante l'arco temporale di vigenza del presente CCNL:
- la richiesta di stipula della contrattazione potrà essere presentata dopo il deposito presso il MLPS del presente CCNL;
- le Parti firmatarie non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative;
- in caso di mancato accordo ovvero al sorgere di controversie sull'interpretazione del presente CCNL, la trattativa verrà demandata alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale;
- Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia se non autorizzati dalla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale;
- L'accordo aziendale è stipulato dalla RSU o, in mancanza, dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL ed ha efficacia per tutti i dipendenti se entro i dieci giorni successivi alla sigla dell'accordo non venga presentata richiesta di referendum da almeno il 30% degli addetti;
- Deposito dei contratti di secondo livello presso la Direzione Territoriale del Lavoro, in virtù delle disposizioni dell'art. 3 Legge 402/96 e con le modalità telematiche previste dal M.L.P.S..
Le parti firmatarie concordano nel privilegiare percorsi di contrattazione collettiva aziendale che tengano conto delle specificità territoriali, settoriali ed organizzativo-aziendali, al fine di rendere maggiormente performanti e partecipative le relazioni sindacali applicate, anche attraverso l'inserimento di strumenti di flessibilità e di welfare aziendale.
Art. 5 - Gestione dei licenziamenti individuali a livello decentrato
A. Tentativo di conciliazione
1. Per i licenziamenti individuali il tentativo di conciliazione di cui agli art. 410 e seguenti c.p.c. potrà essere esperito in sede protetta sindacale ovvero tramite le Commissioni di conciliazione istituite presso le Direzioni Territoriali del Lavoro competenti secondo i fori indicati nell'art. 413 c.p.c., con l'assistenza, scelta dal lavoratore licenziato o dal datore di lavoro richiedente, tra le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie del presente CCNL
2. Entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi laddove successiva, il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una Organizzazione Sindacale, firmataria del presente contratto, di espletare il tentativo di conciliazione. In tal caso l'Organizzazione Sindacale alla quale è stato conferito il mandato ne darà comunicazione ad almeno una contrapposta Organizzazione Sindacale ed alla Direzione Territoriale del Lavoro per l'attivazione del tentativo di conciliazione.
3. Per quanto riguarda la richiesta del tentativo di conciliazione e le fasi successive della procedura si applicano integralmente le disposizioni di cui all'art. 410 e seguenti c.p.c..
4. Ove il tentativo di conciliazione previsto dai precedenti commi abbia esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale con le procedure previste alla successiva lettera B)
B) Collegio arbitrale
1. Le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione potranno, entro 20 (venti) giorni dall'esito negativo, conferire consensualmente mandato alle rispettive Organizzazioni Sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale. Sarà considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione.
2. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 15 giorni dal mandato ricevuto e lo stesso dovrà essere composto da due arbitri uno nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di Lavoro, uno nominato dalla Organizzazione Sindacale dei Lavoratori alla quale, il dipendente abbia conferito mandato e da un presidente scelto di comune accordo dalle rispettive Organizzazioni.
3. In caso di mancato accordo tra le rispettive Organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata.
4. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, provvederà a convocare entro 15 (quindici) giorni il Collegio Arbitrale che dovrà esaminare la domanda nonché le eventuali richieste di istruttorie disponendo, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che riterrà utili ai fini della decisione. Le eventuali deposizioni di testi saranno riassunte in un breve verbale, che essi sottoscriveranno, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente.
5. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale dovrà avvenire entro 60 (sessanta) giorni successivi alla prima convocazione. Tale termine potrà essere prorogato solo su accordo delle parti.
6. Ove i termini di cui al precedente comma 5 siano trascorsi inutilmente ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine la controversia può essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria.
Art. 6 - Composizione delle controversie a livello decentrato
Tentativo di Conciliazione
1. Le Parti concordano che qualora nell'interpretazione e nell'applicazione del presente contratto e nello svolgimento del rapporto di lavoro sorgano controversie individuali o plurime, queste dovranno essere sottoposte, prima dell'azione giudiziaria, ad un tentativo di conciliazione facoltativa in sede sindacale, ai sensi della riforma introdotta dalla Legge n. 183/2010.
2. Il tentativo di conciliazione sindacale può essere previsto egualmente in caso di controversie relative ai licenziamenti individuali di cui alla Legge n. 604/1966, Legge n. 300/1970 e successive Legge n. 108/1990 e D..Lgs. 23/2015.
3. Le suddette controversie potranno essere devolute alla Commissione di Conciliazione Territoriale dell'Ente Bilaterale Territoriale. In assenza di Enti Bilaterali Regionali, la parte interessata potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione Nazionale istituita presso l'Ente Bilaterale Nazionale - EBAFoS. Resta salva la facoltà dell'ente bilaterale, qualora ricorrano le circostanze di cui al comma precedente, di procedere alla costituzione di Commissioni Territoriali di Conciliazione alle quali sarà devoluta la risoluzione delle controversie sorte nel territorio rientrante nel loro ambito di competenza.
4. La comunicazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione facoltativo interrompe la prescrizione e sospende, per la durata del tentativo di conciliazione e per i venti giorni successivi alla sua conclusione, il decorso di ogni termine di decadenza.
A) Costituzione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione
La Commissione di Conciliazione Territoriale è composta come segue:
1. Per i datori di lavoro, da un rappresentante della Organizzazione Sindacale dei datori di lavoro, aderente ad una delle Confederazioni, firmatarie del presente CCNL, le quali comunicheranno ad ogni singola Direzione Territoriale del Lavoro il nominativo del loro rappresentante, quale delegato competente per territorio;
2. Per i lavoratori, da un rappresentante delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e competenti per territorio, a cui il dipendente sia iscritto o abbia conferito mandato;
3. L'Organizzazione Sindacale Territoriale alla quale è stato conferito mandato, provvederà a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro, contestualmente alla richiesta di attivazione della Commissione Paritetica Provinciale di Conciliazione, il nominativo del proprio rappresentante;
4. La Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione svolge le sue funzioni presso la sede dell'Organizzazione Sindacale Territoriale dei datori di lavoro o, ove costituita, presso la sede dell'Ente Bilaterale Intersettoriale Regionale e/o dello sportello a cui all'art. 3, comma 4, in altro luogo stabilito dalle parti. La composizione dei rappresentanti e la Sede della Commissione sarà stabilita dalle parti a livello territoriale e sarà comunicata all'Ente Bilaterale Intersettoriale Nazionale.
B) Procedura ed istruttoria
1. Il tentativo facoltativo di conciliazione in sede sindacale viene instaurato a cura della parte interessata personalmente o tramite l'Organizzazione Sindacale firmataria del presente CCNL. alla quale sia iscritta o abbia conferito mandato, presentando apposita richiesta alla Commissione di Conciliazione mediante PEC, lettera raccomandata A/R ovvero consegna a mani.
2. A carico della parte procedente spetta l'onere di trasmettere prontamente copia della richiesta del tentativo di conciliazione alla controparte.
3. La richiesta deve contenere l'indicazione delle parti (se in caso di persona giuridica, associazione non riconosciuta o comitato, l'istanza deve indicare la denominazione o la ditta nonché la sede), l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o Associazione Datoriale firmataria del presente CCNL, che rappresenta l'istante, il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si trova l'azienda o sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto, l'esposizione dei fatti e delle ragioni posti a fondamento della pretesa, l'elenco degli eventuali documenti allegati, il luogo dove devono essere fatte le comunicazioni inerenti alla procedura.
4. Ricevuta la comunicazione, la Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione provvederà entro 20 (venti) giorni successivi alla convocazione delle parti fissando il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, li tentativo di conciliazione deve essere espletato entro il termine di 40 (quaranta) giorni dalla data di ricezione della richiesta di parte attrice.
5. La Commissione di Conciliazione dovrà esperire il tentativo di conciliazione, con libertà di forme e, laddove fosse necessario, anche con più riunioni,
6. In caso di mancata e ingiustificata comparizione di una delle parti, la Segreteria rilascerà alla parte interessata la relativa attestazione.
7. Qualora le parti, anteriormente alla conclusione della procedura di conciliazione in sede sindacale, siano comunque addivenute ad un accordo, possono richiedere, attraverso spontanea comparizione, di conciliare la controversia stessa ai fini e per gli effetti del combinato disposto degli Articoli 2113 comma 4 del Codice Civile e artt. 410 e 411 c.p.c..
Processo verbale di conciliazione o mancato accordo
1. All'esito della convocazione delle parti e dell'istruttoria, il procedimento si conclude con la definizione di un accordo tra le parti, anche parziale, ovvero con la constatazione da parte della Commissione di Conciliazione del mancato raggiungimento in tale sede di un accordo ovvero di un rinvio qualora le parti necessitino di ulteriori riflessioni.
2. Se il tentativo di conciliazione riesce, la Commissione forma un verbale di conciliazione che, debitamente sottoscritto, verrà depositato, a cura delle parti o per il tramite dell'Organizzazione sindacale di rappresentanza, presso la Direzione Territoriale del Lavoro territorialmente competente.
3. Il processo verbale di conciliazione, anche parziale, deve contenere:
a) il richiamo al contratto o accordo collettivo che disciplina il rapporto di lavoro al quale fà riferimento la controversia conciliata;
b) il richiamo alla presenza delle parti, di persona ovvero attraverso i loro rappresentanti;
La sottoscrizione del verbale di avvenuta conciliazione ad opera delle parti e di tutti i componenti della Commissione, rende inoppugnabile la conciliazione che acquista efficacia di titolo esecutivo, ai sensi dell'Articolo 411 c.p.c.
4. Su istanza di parte, l'esecutività di tale accordo sarà sancita con decreto emesso dal giudice del lavoro presso il suddetto Tribunale, previo accertamento della regolarità formale del verbale di conciliazione.
5. In caso di mancato accordo, le parti sono tenute a riportare nell'apposito verbale:
a. le questioni della controversia;
b. le eventuali disposizioni rilevanti da applicarsi con riferimento sia al CCNL sia ad eventuali accordi di secondo livello.
c. le eventuali disponibilità transattive manifestate dalle parti,
d. la proposta di definizione della controversia formulata dalla "Commissione" e i motivi del mancato accordo;
e. la sottoscrizione dei componenti della Commissione paritetica che hanno esperito il tentativo di conciliazione:
f. la sottoscrizione personale delle parti personalmente o dei loro rappresentanti.
6. In caso di richiesta del tentativo di conciliazione per una controversia relativa all'applicazione di una sanzione disciplinare, questa verrà sospesa fino alla conclusione della procedura.
7. Le decisioni assunte dalla Commissione Paritetica Territoriale di Conciliazione non costituiscono interpretazione autentica del presente contratto, che pertanto resta demandata alla Commissione Paritetica Nazionale.
Art. 7 - Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. Le Parti ricordano che il tentativo di conciliazione è obbligatorio e pertanto preclusivo all'ammissibilità del ricorso in via giudiziale per le controversie relative a contratti di lavoro certificati dalle apposite Commissioni di Certificazione di cui all'Articolo 80 comma 4 del D.Lgs. n. 276/2003 e successive modifiche.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà avere ad oggetto l'erronea qualificazione del contratto ovvero il vizio del consenso o la difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.
3. Il tentativo obbligatorio di conciliazione dovrà essere esperito dinnanzi alla medesima Commissione che ha emesso l'atto di certificazione.
1. Ai sensi dell'Articolo 412 c.p.c. così come modificato dalla Legge n. 183/2010, in qualunque fase del tentativo di conciliazione, o al suo termine, in caso di mancato accordo, le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulta quale concordano, riconoscendo, quando è possibile, il credito che spetta al lavoratore e possono rimettere volontariamente alla Commissione di Conciliazione adita ii mandato per la risoluzione della lite in via arbitrale, indicando:
a. il termine per l'emanazione del lodo che, in ogni caso, non potrà superare i 60 giorni, trascorsi i quali l'incarico s'intende revocato, salvo accordo delle parti a concedere un ulteriore termine;
b. le norme invocate a sostegno delle rispettive posizioni;
c. l'eventuale richiesta di decidere secondo equità, pur nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, anche derivanti da obblighi comunitari. Le parti possono inoltre indicare le forme e i modi per l'espletamento dell'attività istruttoria.
2. Tale mandato comporta l'instaurazione di un arbitrato irrituale, con forza di contratto tra le parti, e pertanto non impugnabile, anche qualora deroghi a disposizioni di Legge o contratti collettivi.
3. Il lodo emanato a conclusione dell'arbitrato, sottoscritto dagli arbitri e autenticato, ha forza di Legge tra le parti (ai sensi dell'Avicolo 1372 cod. civ.), è inoppugnabile (ai sensi Articolo 2113 comma 4 cod. civ.) salvo quanto disposto dall'Articolo 808-ter c.p.c. e ha efficacia di titolo esecutivo (ai sensi dell'Articolo 474 c.p.c.), su istanza della parte presso il Giudice del Lavoro del Tribunale nella cui circoscrizione si è svolto l'arbitrato, il giudice, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo, con proprio decreto
4.Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 6, non riesca o comunque sia decorso il termine previsto per il suo espletamento e ferma restando la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia ad un Collegio arbitrale, secondo le norme previste dal presente articolo.
2. A tal fine, è istituito a cura delle rispettive parti competenti per territorio, un Collegio di Arbitrato che dovrà pronunciarsi sulle istanze previste ai precedenti commi. Il Collegio di Arbitrato competente è quello del luogo in cui è stato promosso il tentativo di conciliazione