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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

CODICE CNEL: T279

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 27/10/2022

FORMAZIONE E CULTURA (Confal / Fidef)

 

Testo consolidato del CCNL 27/10/2022

Per il personale degli Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia

Decorrenza:01/09/2022 

Scadenza: 31/08/2025

CCNL 27/10/2022 come modificato da:
- Accordo 10/04/2024
- Accordo 01/09/2024
- Accordo 02/02/2025
- Accordo 04/04/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 27 del mese di ottobre dell'anno 2022 presso la sede della CIU in Roma, dopo la sigla dell'ipotesi di accordo, la

- FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione,

- CIU UNIONQUADRI - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali,

- Federazione Lavoratori Autonomi - Atipici e Somministrati" FLA

- CONFAL SCUOLA

- CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori,

hanno stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale degli enti gestori di corsi di istruzione e cultura varia aderenti alla FIDEF e dalle altre Associazioni datoriali che, successivamente, aderiranno.

 

Premesso

Che il presente CCNL è il risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il sistema socio-economico e produttivo, della specificità del comparto, tutto meglio evidenziato con il "protocollo di intesa politica" sottoscritto dalle parti.

Che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, sostituisce il precedente, firmato in data 3-8-2015, disciplina in materia unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro subordinato, presubordinato, atipico ed autonomo posti in essere da Enti gestori di Corsi di Istruzione, apprendimento non formale e di Cultura varia.

 

 

RINNOVI

Accordo 10/04/2024

Verbale di stipula

 

Il giorno 10 aprile 2024, si sono riunite, in videoconferenza, le organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL 2022/25, in modalità ‘Videoconferenza", sono presenti, per la

FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione,

ClU-Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali,

CONFAL CIU SCUOLA,

FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici

CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori,

Unitamente di seguito denominate "Parti"

Si è stipulato il seguente accodo con cui si è convenuto di apportare rettifiche ed integrazioni al CCNL già sottoscritto in data 27 ottobre 2022, che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale di corsi di istruzione e cultura degli Enti Gestori aderenti alla FIDEF.

 

PREMESSO

che dalla lettura del Contratto collettivo si evidenziano alcuni refusi ed emersi dubbi interpetrativi e, si avverte la necessità di effettuare alcune rettifiche ed integrazioni al CCNL. Le parti costituite che lo hanno sottoscritto, di comune accordo, nel confermare la effettiva volontà espressa in sede contrattuale dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacati CCNL, apportano al predetto contratto le rettifiche ed integrazioni sotto riportate.

 

CON IL PRESENTE ACCORDO, CHE SOTTOSCRIVONO

viene effettuato l'allineamento contrattuale, modificativo ed integrativo al CCNL FIDEF "2022/25" in vigore, già sottoscritto in data 27 ottobre 2022. Al predetto contratto, anche alla luce delle recenti norme ed interpretazioni giurisprudenziali, vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

Accordo 01/09/2024

Verbale di stipula

 

Il giorno 1º settembre 2024 si sono riunite le Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL FIDEF 2022/25 in modalità "videoconferenza, sono presenti, la

FIDEF - Federazione italiana degli enti e scuole di istruzione e formazione,

CIU-Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali.

CONFAL CIU SCUOLA,

FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici Nazionale Autonomo dei Lavoratori,

Unitamente di seguito denominate "Parti"

Si è stipulato il seguente accodo con cui si è convenuto di apportare rettifiche ed integrazioni al CCNL già sottoscritto in data 27 ottobre 2022, che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale di corsi di istruzione e cultura degli Enti Gestori aderenti alla FIDEF.

 

PREMESSO

Che occorre adeguare i profili professionali del personale degli Enti ai processi di evoluzione delle attività corsuali di istruzione e formazione, si avverte la necessità di integrare le qualifiche professionali già individuate dal CCNL con due nuove figure: "Assistente responsabile di segreteria" ed a "Educatore per le metodologie ed organizzativo-relazionale"

Le parti costituite che lo hanno sottoscritto, di comune accordo, nel confermare la effettiva volontà espressa in sede contrattuale dalle Organizzazioni Datoriali e Sindacati CCNL, apportano al predetto contratto le rettifiche ed integrazioni sotto riportate.

 

CON IL PRESENTE ACCORDO, CHE SOTTOSCRIVONO

viene effettuato l'allineamento contrattuale, modificativo ed integrativo al CCNL FIDEF "2022/25" in vigore, già sottoscritto in data 27 ottobre 2022. Al predetto contratto, anche alla luce delle recenti norme ed interpretazioni giurisprudenziali, vengono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni agli articoli:

Accordo 02/02/2025

Verbale di stipula

 

Il giorno 2 del mese di febbraio 2025 si sono riunite le organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL FIDEF 2022/25 in modalità '‘videoconferenza", sono presenti, la

- FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione,

- CIU-Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali,

- CONFAL CIU SCUOLA,

CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori,

Unitamente di seguito denominate "Parti"

Si è stipulato il seguente accodo nazionale, con sui si è convenuto di integrare il CCNL-FIDEF già sottoscritto in data 27 ottobre 2022,

 

CONSIDERATO

Che per gli Enti del settore dei servizi di istruzione e formazione aderenti alla FIDEF, a fronte di esigenze di funzionalità della didattica, necessita del ricorso a contratti di lavoro intermittente previsto dall'art. 13 del D.Lgs 81/2015.

 

SI CONVIENE quanto segue

Accordo 04/04/2025

Copyright S.I.A. s.r.l.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 4 aprile 2025 si sono riunite le organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL FIDEF 2022/25 in modalità "videoconferenza, sono presenti, la FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione,

CIU-Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, 

CONFAL CIU SCUOLA,

FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici rappresentata dal Segretario Nazionale

CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori

Unitamente di seguito denominate le "Parti"

Si è stipulato il seguente accodo con cui si è convenuto di apportare rettifiche ed integrazioni al CCNL già sottoscritto in data 27 ottobre 2022, che disciplina il trattamento economico e normativo per il personale di corsi di istruzione e cultura degli Enti Gestori aderenti alla FIDEF.

 

PREMESSO

Che occorre adeguare la norma relativa al periodo di prova nei contratti a temine rispetto ai nuovi tetti previsti dal Collegato Lavoro ed ai chiarimenti del Ministero con la Circolare 6/2025 che dettaglia le novità introdotte dalla Legge n. 203 del 13 dicembre 2024, i contratti a termine non possono prevedere un periodo di prova più lungo rispetto ai nuovi tetti previsti dal Collegato Lavoro.

 

CON IL PRESENTE ACCORDO, CHE SI SOTTOSCRIVE

viene effettuato l'allineamento contrattuale integrativo al CCNL FIDEF "2022/25" in vigore, già sottoscritto in data 27/10/2022, anche alla luce delle recenti norme ed interpretazioni giurisprudenziali, e vengono apportate le seguenti integrazioni all'articolo 11 a cui viene aggiunto:

PROTOCOLLO DI INTESA POLITICA PER IL RINNOVO DEL CCNL
degli operatori dei corsi di istruzione e formazione permanente non regolamentati

 

I rappresentanti della FIDEF, dell'OOSS, CIU UNIONQUADRI, FLA, CONFAL SCUOLA e della Confederazione Confal, dopo approfondito confronto, hanno inteso costruire un quadro di riferimento comune ai fini del rinnovo del CCNL degli operatori di corsi di istruzione, formazione permanente apprendimento non formale e di cultura varia, aderenti alla FIDEF, prendendo atto delle disposizioni legislative.

INTENDONO

- sostenere, con provvedimenti di politica attiva, i processi di innovazione che coinvolgono gli operatori e gli Enti stessi, al fine di coniugare, nell'ambito dei ruoli, la possibilità di erogare corsi corrispondenti ai bisogni emergenti dalla domanda del territorio e dei cittadini, al fine dell'assolvimento del diritto-dovere alla istruzione e alla formazione permanente;

- condividere e sostenere la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22-5-2018 relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo E -2018/C 189/01) che, tra l'altro, sancisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione ed a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire competenze, che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive per la giustizia sociale: le competenze tecniche, sociali e civiche, in quanto esse diventano sempre più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti.

- concordare l'obiettivo di costituire il riferimento per tutti gli operatori impegnati nelle attività di formazione permanente, formale e informale;

- individuare ambiti e prospettive che qualifichino l'intero sistema della istruzione permanente, anche per i soggetti che erogano "attività non prevalenti e/o con struttura temporanea";

- riconoscere il ruolo dell'Ente Bilaterale di riferimento, per promuovere la formazione ed aggiornamento del personale, alla certificazione dei contratti, nonché agli istituti previdenziali e assistenziali per il personale degli enti gestori;

- definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni

 

CONVENGONO

che le prospettive della società dei saperi e delle competenze, rappresentano un obiettivo strategico teso alla competitività e alla crescita economica e sociale, nell'ambito della piena autonomia della libertà di educazione, istruzione e di formazione.

 

RICONOSCONO

- di promuovere e sostenere obiettivi di istruzione e formazione continua, scaturenti dell'esigenza di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi, sottolineando la rilevanza qualitativa della istruzione e della formazione continua, quale centralità nei processi di apprendimento;

- che si deve agevolare il diritto delle persone all'accesso a processi, tesi a dotare ed ampliare conoscenze e competenze, indispensabili a svolgere ruoli attivi nel contesto civile, sociale e lavorativo;

- che il comparto è caratterizzato dalla diversificazione della tipologia dei corsi e della platea dei discenti, dalla durata, diversità degli obiettivi; fattori che richiedono specifiche caratteristiche ed autonomia per la docenza che richiede anche l'utilizzo di professionalità esterne, attraverso contratti di lavoro atipico.

- che trattasi di corsi non ciclici e programmabili, attinenti variegati e variabili obiettivi in conformità alle mutevoli esigenze del mercato, trattasi di corsi di studio diversi da quelli regolamentati dall'Autorità Scolastica, quali quelli delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie.

- che la contrattazione collettiva rappresenta un valore teso a raggiungere risultati funzionali alla crescita ed orientata ad una politica di sviluppo, adeguata alle differenti necessità da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone all'istruzione permanente;

- che il ruolo della contrattazione ha ampliato le possibilità di intervento della contrattazione collettiva rispetto alla normativa vigente, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, per cui è fondamentale regolamentare i rapporti di lavoro in modalità più adesive alle necessità;

- che è consentito, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, il ricorso al contratto di collaborazione, per il personale docente/formatore, dotato di professionalità individuabile dai titoli conseguiti e dall'esperienza lavorativa, professionalità e competenze riferite a professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione, in ragione delle sempre mutevoli esigenze scaturenti dalle attività corsuali, tipiche di comparto, in quanto rivolti ad una utenza spesso non omogenea o in possesso di diversa formazione iniziale;

- che occorre garantire il giusto equilibrio tra la tutela di lavoratori e l'esigenza degli enti gestori, in correlazione con la domanda corsuale.

 

Tutto ciò premesso le parti convengono

- di aprire la trattativa per il rinnovo del CCNL FIDEF, che disciplina il rapporto di lavoro, individui regole e tutele per tutto il personale, compreso quelli con contratto di lavoro a tempo determinato, flessibile, presubordinato ed atipico, anche in deroga alle norme generali, nei casi in cui la deroga è consentita alle OO.SS.

- fermo restando il ruolo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello, per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra gli enti gestori e le rappresentanze sindacali dei lavoratori,

- di garantire il rapporto di lavoro nell'erogazione di corsi, diversi da quelli dell'istruzione tradizionale, regolamentati dall'Autorità scolastica, quali quelli della scuola d'obbligo di primo e secondo livello e della Formazione professionale tesa a qualifiche che beneficia di copertura finanziaria da Enti e organismi pubblici;

- di istituire, tramite l'Ente bilaterale di categoria, una specifica certificazione tesa a superare eventuali incertezze interpretative sull'applicazione dei contratti di lavoro, ivi compresi i contratti atipici, con particolare attenzione alle competenze tecniche professionali e delle esperienze lavorative maturate nello specifico comparto.

- di istituire o aderire, con successivi accordi, ad uno specifico fondo in-terprofessionale, ad un fondo di previdenza complementare integrativa, a fondi di solidarietà bilaterali, nonché ad un Fondo di Assistenza Sanitaria. Le parti pertanto:

- confermano la validità degli istituti dei contratti flessibili, atipici ed a tempo determinato, particolarmente indicati per le attività di istruzione permanente;

- si danno atto delle norme con cui il legislatore demanda alla contrattazione collettiva di regolare determinati profili in materia;

- riconoscono, in particolare, di dove regolare la modalità di ricorso all'opera dei lavoratori autonomi e delle professioni intellettuali, nonché a rapporti di Collaborazione continuata e continuativo (co.co.co.), in forza a quanto disposto del D.Lgs. n. 81/2015 art. 2 e sue successive modifiche ed integrazioni, quali modalità di impiego del lavoro flessibile, indispensabile per costituire un valido strumento di governo delle docenze nel settore dell'istruzione-formazione non formale;

- riconoscono che il settore è strettamente ancorato alle esigenza del mercato della domanda di conoscenza del cittadino ed alla diversa durata dei singoli corsi; dal corso di durata settimanale a quello semestrale, che di norma si attuano nei mesi: ottobre-giugno, che rispondono con strumenti didattici adeguati alle frequenti variazioni dei percorsi corsuali, legati alla forte erraticità ed alla variabilità della domanda, dei picchi e flussi della domanda, nonché dei specifici contenuti ed obiettivi che richiedono al docente competenze specifiche, tese alle particolari esigenze didattiche-formative, tali da garantire la governabilità di ogni singolo corso e del risultato atteso. Si conviene che ogni singolo corso deve essere affidato ad un Docente in possesso di professionalità, esperienza, nonché competenza sull'approccio pedagogico secondo la tipologia della platea corsuale, che varia anche nell'ambito delle stessa area disciplinare, correlata a contenuti didattici e modalità di erogazione a fronte dal continuo bisogno di rinnovamento delle conoscenze e competenze. Evoluzione, scaturente dei rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici, ecc.

- Evidenziano che la fluttuazione della domanda richiede una docenza avente requisiti specifici, legati ad una molteplicità di fattori: composizione della platea, competenze iniziali ed istruzione di base, età, modalità, ore e giorni di disponibilità alla frequenza, ecc.. Ne consegue che il docente-formatore oltre a essere in possesso di consolidate esperienze tecniche-professionali, maturate anche in attività lavorative, in ragione dell'articolazione di ogni specifico obiettivo del corso, che si prospetta sempre diverso nei contenuti e nella modalità di erogazione, essendo non una mera riproposizione dell'eventuale edizione di corso precedentemente attuato. Occorre inoltre che il docente deve godere di piena autonomia nel concordare, senza alcun vincolo, con i discenti le modalità di erogazione ed organizzazione, relative anche alla prestazioni didattiche-formative ed le modalità ed i tempi di erogazione delle stesse.

Ente Gestore, ai fini del presente contratto, è l'Ente, l'Associazione, l'Agenzia, la ditta individuale o la società che, in qualsiasi forma giuridica, è titolare di attività corsuale di istruzione e formazione.

 

 

PARTE PRIMA RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

 

Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidatosu temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l'efficacia dei servizi per l'istruzione e formazione permanete, per mantenere e migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli obiettivi delle attività corsuali.

Le Parti intendono adottare strumenti idonei a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria. A tal fine, intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale, composta da due membri per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, con il compito diversificare, con attività monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulleParti, anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL, ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l'andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

a) apprendistato, formazione, pari opportunità;

b) evoluzione del mercato e del lavoro;

c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;

d) elaborare e adottare norme che la Legge rinvia alla contrattazione collettiva;

e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello

occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.

Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti che redigono il regolamento per la Commissione.

La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

 

 

Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione

 

Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il CCNL di comparto,a tal fine è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile, per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

Le parti prevedono e disciplinano:

- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.

La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità, per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli Enti, anche per il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione di secondo livello potrà, altresì, interessare competenze non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto, nonché il trattamento economico strettamente correlato alla realtà territoriale in cui viene attuata l'attività corsuale operano ed in stretta connessione con la situazione in un versano gli Enti gestori.

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede territoriale o aziendale ed ha la durata massima di tre anni.

Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che potrà concernere materia sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri a cui riferisce la contrattazione di 2º livello.

La contrattazione decentrata sia regionale, e/o territoriale o aziendale, deve tenere in debito conto delle esigenze della realtà socio-economica, con particolare attenzione al territorio a cui l'attività corsuale si riferisce,finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla penetrazione sull'utenza di benefici ottenibili.

Le modifiche possono essere effettuate sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, l'andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative e la necessità di implementare nuove iniziative corsuali.

 

 

ASSOCIAZIONE DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Diritti - Libertà sindacale - Trattenuta sindacale

 

Le Parti, riconoscono la specifica tipicità e le dimensioni degli Enti gestori del comparto, per quelle di ridotta dimensione operativa che occupano fino a 15 dipendenti, e dove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, pertanto i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.

Nelle anzidette aziende, indipendentemente dalla forma giuridica delle stesse, i sindacali stipulanti il presente CCNL, sentiti i lavoratori, possono nominare congiuntamente un "Delegato Aziendale" ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l'ulteriore diritto di sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula.Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo, ai sensi di Legge.

Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, si applica quanto previsto dai seguenti commi, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.

I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.

Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettividi lavoro applicati, ai sensi del disposto dall'art.19 Legge 300/1970.

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