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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

Formazione e Cultura (Confal - Fidef)

CODICE CNEL: T279

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 14/07/2026

FORMAZIONE E CULTURA (Confal / Fidef)

 

Testo consolidato del CCNL 14/07/2026

Per il personale degli Enti gestori dei Corsi di Istruzione Formazione e Cultura varia

Decorrenza: 01/09/2025

Scadenza: 31/08/2028

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 14 del mese di luglio 2026, presso la sede della CIU in Roma, dopo la sigla dell'ipotesi di accordo, la

FIDEF - FEDERAZIONE Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione e Formazione,

CIU UnionQuadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali,

CONFAL FEDERAZIONE SCUOLA

FLA - Federazione Lavoratori Autonomi ed Atipici

CONFAL - Confederazione Nazionale Autonomo dei Lavoratori,

 

Prendendo atto della chiusura dei lavori delle commissioni tecniche sindacali la Parti sociali, così costituite, provvedono ad aggiornare il testo, concordano alla riscrittura del presente al "Testo Unico"2025/2028 coordinato con le norme contrattuali vigenti, ivi comprese gli accordi stipulati con i verbali delle OOSS a tutto il 4 maggio 2026; ne condividono i contenuti ivi definiti, con l'approvare del presente Testo Unico definitivo.

 

 

Premesso

 

Le Parti danno atto della dimensione aziendale, composto nella stragrande maggioranza da microimprese del settore privato, e della specificità del settore di riferimento, che opera ad alto valore sociale, di gestori di "attività corsuali non regolamentate" con corsi tesi al processo continuo di acquisizione, aggiornamento e miglioramento delle conoscenze e competenze che dura per tutta la vitae (Lifelong Learning), settore individuabile anche nel codice Ateco 85.59.9 - che necessita di un inquadramento contrattuale normativo specifico.

Ritengono che và considerata la dimensione e la peculiarità delle stesse, e di porre particolare attenzione ad una contrattazione, a fronte alle specifiche esigenze del comparto, che predilige una gestione più elastica dell'orario di lavoro e di semplificare le declaratorie delle mansioni e della tipologia del rapporto di lavoro, al fine di dare ai lavoratori maggiore polivalenza, fondamentale nelle piccole strutture.

Di attuare welfare contrattuale per con servizi della bilateralità offendo sanità integrativa, prestazioni socio-assistenziali e servizi di formazione, sostegno al reddito, integrando anche le tutele pubbliche. Le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresenta un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore.

Che il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sostituisce il precedente sottoscritto in data 27/10/2022, disciplina in materia unitaria e per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro, subordinato, parasubordinato, atipico ed autonomo, posti in essere da Enti Gestori di Corsi di Istruzione, apprendimento permanete non formale di Cultura varia, risultato di una maturata consapevolezza delle Parti Sociali, rispetto al processo evolutivo che caratterizza il sistema socio-economico-produttivo e della specificità del comparto, costituito da micro imprese, del settore privato della categoria di riferimento.

L'applicazione del presente CCNL comporta l'adesione alla FIDEF da parte di Enti, Agenzie, società o privati, microimprese gestori di attività educative, formative per l'apprendimento permanete non formale, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva personale, sociale ed occupazionale" (Legge 92 del 28-06-2012, art. 4, comma 51).

 

PROTOCOLLO DI INTESA POLITICA PER IL RINNOVO DEL CCNL

I rappresentanti della FIDEF e delle OO.SS. dopo approfondito confronto, hanno inteso costruire un quadro di riferimento comune con rinnovo del CCNL per operatori di corsi di istruzione, formazione continua di apprendimento non formale, aderenti alla FIDEF - associazione di categoria più rappresentativa nel comparto del settore delle istituzioni - che erogano attività corsuali mirate ad un obiettivo specifico di apprendimento, in ambito dell'istruzione non formale.

INTENDONO

- Sostenere con provvedimenti di politica attiva e processi di innovazione che coinvolgono gli Operatori e gli Enti stessi;

- regolamentare le modalità contrattuali per le attività di erogazione di corsi non regolamentati tesi all'apprendimento ed ai corrispondenti bisogni emergenti dalla domanda ed al diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione permanente;

- condividere e sostenere la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22-5-2018. relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (Testo E-2018/C 189/01) che, tra l'altro, sancisce che ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione ed a un apprendimento permanente di qualità e inclusiva, al fine di mantenere e acquisire competenze, che possa «sfruttare a pieno le potenzialità rappresentate da istruzione e cultura, le competenze tecniche, sociali e civiche, in quanto esse diventano sempre più importanti per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti.

- riconoscere il ruolo dell'Ente Bilaterale di riferimento, per promuovere la formazione ed aggiornamento del personale, la certificazione dei contratti, nonché gli istituti previdenziali e assistenziali per il personale degli enti gestori;

- definire le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni;

CONVENGONO

che le prospettive della società dei saperi e delle competenze, rappresentano un indispensabile obiettivo strategico, teso alla competitività e alla crescita economica e sociale, nell'ambito della piena autonomia della libertà di educazione, istruzione e di formazione;

RICONOSCONO

- di promuovere e sostenere obiettivi di istruzione e formazione continua, scaturenti dall'esigenza di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi, sottolineando la rilevanza qualitativa della istruzione e della formazione continua, quale centralità nei processi di apprendimento;

- che occorre agevolare il diritto delle persone all'accesso a processatesi a dotare ed ampliare conoscenze e competenze, indispensabili a svolgere ruoli attivi nel contesto civile, sociale e lavorativo;

- che il comparto della istruzione continua è caratterizzato dalla diversificazione della tipologia dei corsi, della platea dei discenti, dalla durata, diversità degli obiettivi; fattori che richiedono specifiche caratteristiche ed autonomia per l'attività di docenza, che richiedono anche l'utilizzo di professionalità esterne, attraverso contratti di lavoro atipico.

- che trattasi di corsi non ciclici, caratterizzati da discontinuità, imprevedibilità e conseguentemente non programmabili attinenti variegati obiettivi, in conformità alle mutevoli esigenze del mercato, diversi da quelli regolamentati dall'Autorità Scolastica, quali quelli delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie, e della formazione professionale finanziata.

- che la contrattazione collettiva rappresenta un valore teso a raggiungere risultati funzionali alla crescita ed è orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone all'istruzione permanente;

- che il ruolo della contrattazione ha ampliato le possibilità di intervento della contrattazione collettiva rispetto alla normativa vigente, nella regolamentazione dei rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato, per cui è fondamentale regolamentarne i rapporti di lavoro in modalità più adesiva alle necessità;

- che è consentito, in ragione delle particolari esigenze tipiche del comparto, il ricorso al contratto di collaborazione, per il personale docente/formatore, dotato di professionalità, individuabile dai titoli conseguiti e dall'esperienza lavorativa; dalle competenze, scientifiche e di elevata specializzazione, stante le sempre mutevoli esigenze scaturenti dalle attività corsuali, in quanto docenza rivolta ad una utenza spesso non omogenea ed in possesso di diversa formazione iniziale.

 

Tutto ciò premesso le parti convengono

- di procedere al rinnovo del CCNL FIDEF, che disciplina il rapporto di lavoro, individui regole e tutele per tutto il personale, compreso quelli con contratto di lavoro a tempo determinato, flessibile, parasubordinato ed atipico, anche in deroga alle norme generali, nei casi in cui è consentita alle OO.SS.

- fermo restando il ruolo del Contratto collettivo nazionale di lavoro, è comune l'obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di secondo livello ove vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantire una maggiore certezza alle scelte operate d'intesa fra gli enti gestori e le rappresentanze sindacali dei lavoratori,

- di garantire il rapporto di lavoro nell'erogazione di corsi, diversi da quelli regolamentati dall'Autorità scolastica, e della Formazione professionale che beneficia di copertura finanziaria da Enti e organismi pubblici tesa all'acquisizione di specifiche qualifiche professionali;

- di istituire, tramite l'Ente Bilaterale di categoria, una specifica certificazione tesa a superare eventuali incertezze interpretative sull'applicazione dei contratti di lavoro, ivi compresi i contratti atipici, con particolare attenzione alle competenze tecniche professionali e delle esperienze lavorative maturate.

- di istituire o aderire, con successivi accordi, ad uno specifico fondo interprofessionale, ad un fondo di previdenza complementare integrativa, a fondi di solidarietà bilaterali, nonché ad un Fondo di Assistenza Sanitaria.

 

Le parti pertanto:

- confermano la validità degli istituti dei contratti di lavoro flessibili, atipici ed a tempo determinato, particolarmente indicati per le attività di istruzione permanente;

- danno atto delle norme con cui il legislatore demanda alla contrattazione collettiva di regolare determinati profili in materia;

- riconoscono, in particolare, di dover regolare la modalità di ricorso all'opera dei lavoratori autonomi e delle professioni intellettuali, nonché a rapporti di Collaborazione continuata e continuativa (co.co.co.), in forza a quanto disposto del D.Lgs. n. 81/2015 e sue successive modifiche ed integrazioni, quali modalità di impiego del lavoro flessibile, indispensabile per costituire un valido strumento di governo delle docenze nel settore dell'istruzione-formazione non formale;

- riconoscono che il settore è strettamente ancorato alle esigenza del mercato; alla domanda di conoscenza del cittadino; alla diversa durata dei singoli corsi che, di norma, si attuano nel periodo "ottobre-giugno"; alla diversità e variazione dei percorsi corsuali; nonché legati alla forte erraticità ed alla variabilità dei picchi e flussi della domanda, dei specifici contenuti ed obiettivi, ciò richiede al docente il possesso delle competenze necessarie ancorate alle particolari esigenze didattiche-formative, tali da garantire la governabilità di ogni singolo corso e del risultato atteso.

- che ogni singolo corso deve essere affidato ad un Docente in possesso di professionalità, esperienza, nonché competenza idonea per la tipologia della platea corsuale affidata, che varia anche nell'ambito della stessa area disciplinare, correlata ai contenuti didattici e modalità di erogazione stante il continuo bisogno di rinnovamento delle conoscenze e competenze, scaturenti dei rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici, ecc.

Ciò evidenzia che la fluttuazione della domanda richiede una docenza avente requisiti specifici, legati ad una molteplicità di fattori: composizione della platea, competenze iniziali ed istruzione di base, età, modalità, ore e giorni di disponibilità dei discendi alla frequenza, ecc.. Ne consegue che il docente-formatore deve essere in possesso di consolidate esperienze tecniche-professionali, maturate anche in attività lavorative, in ragione dell'articolazione di ogni specifico obiettivo del corso, che si prospetta sempre diverso nei contenuti e nella modalità di erogazione, essendo non una mera riproposizione dell'eventuale edizione di corso precedentemente attuato. Occorre inoltre che il docente deve godere di piena autonomia nel concordare, senza alcun vincolo, con i discenti le modalità di erogazione ed organizzazione delle prestazioni didattiche-formative, modalità ed il calendario di erogazione delle stesse.

Ente Gestore, ai fini del presente contratto, è l'Ente, l'Associazione, l'Agenzia, la ditta individuale o la società che, in qualsiasi forma giuridica, è titolare di attività corsuale di istruzione e formazione.

 

 

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE

 

Tutti i datori di lavoro che applicano il presente contratto, a copertura dei corsi connessi alla gestione del sistema contrattuale, versano il contributo ai sensi della Legge 4/9/1973 n.311 - INPS - CodiceCo.As.Co.W470" - Art. 78 del presente CCNL.

 

 

PARTE PRIMA

RELAZIONI SINDACALI

Art. 1 - Il sistema di relazioni sindacali

 

Le parti esprimono il comune intento, nel rispetto dei rispettivi ruoli, di promuovere e valorizzare lo strumento concertativo consolidato su temi di reciproco interesse per favorire la vitalità del settore, l'utilizzo delle risorse umane per ottimizzare l'efficacia dei servizi per l'istruzione e formazione permanete, per mantenere e migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia degli obiettivi delle attività corsuali.

Le Parti intendono adottare strumenti idonei a favorire appropriati momenti di confronto atti a prevenire conflittualità ed eventuali contenziosi, anche in sede giudiziaria. A tal fine, intendono costituire una Commissione Paritetica Nazionale, composta da due membri per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie del presente contratto, con il compito diversificare, con attività monitoraggio, la corretta attuazione dei doveri incombenti sulle Parti, anche attraverso l'interpretazione autentica del CCNL, ovvero delle singole clausole contrattuali oggetto di eventuali controversie o interventi diretti su problematiche e/o situazioni di rilievo. Alla Commissione è inoltre demandata la funzione di verificare l'andamento del settore e presentare proposte nel merito alle Parti stipulanti, con particolare attenzione alle seguenti tematiche:

a) apprendistato, formazione, pari opportunità;

b) evoluzione del mercato e del lavoro;

c) ristrutturazione, ammodernamento e nuove tecnologie;

d) elaborare e adottare norme che la Legge rinvia alla contrattazione collettiva;

e) individuare le caratteristiche degli operatori della formazione, il livello occupazione e la tipologia del rapporto lavorativo.

Il presidente è designato a maggioranza dai componenti, le organizzazioni contraenti che redigono il regolamento per la Commissione.

La Commissione si riunisce ogni sei mesi o su istanza di almeno una delle organizzazioni nazionali firmatarie del presente contratto.

 

 

Art. 2 - Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Procedure per il rinnovo - Livelli di contrattazione

 

Le parti si impegnano a presentare in tempo utile la piattaforma per il CCNL di comparto, a tal fine è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti e che siano presentate le proposte per un nuovo accordo in tempo utile, per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.

Le parti prevedono e disciplinano:

- la contrattazione di 1º livello: contratto nazionale di categoria;

- la contrattazione di 2º livello: contratti aziendali o territoriali.

La contrattazione aziendale e/o territoriale, prevista dal presente accordo nazionale, si attua sulla base della valutazione delle convenienze ed opportunità, per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività degli Enti, anche per il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro.

La contrattazione di secondo livello potrà, altresì, interessare competenze non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto, nonché il trattamento economico strettamente correlato alla realtà territoriale in cui viene attuata l'attività corsuale operano ed in stretta connessione con la situazione in un versano gli Enti gestori.

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede territoriale o aziendale ed ha la durata massima di tre anni.

Le parti riconoscono e promuovono la contrattazione decentrata, che potrà concernere materia sia normativa che economica. Il CCNL costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui riferisce la contrattazione di 2º livello.

Tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL è prevista la contrattazione decentrata di secondo livello, su base regionale, anche per le materie non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente CCNL, il trattamento economico, l'organizzazione, ovvero materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già definiti dal CCNL e da altri livelli di contrattazione.

La contrattazione decentrata sia regionale, e/o territoriale o aziendale, deve tenere in debito conto delle esigenze della realtà socio-economica, con particolare attenzione al territorio a cui l'attività corsuale si riferisce, finalizzata a valutare adattamenti in ragione anche al miglioramento ed alla penetrazione sull'utenza di benefici ottenibili.

Le modifiche possono essere effettuate sulla base di parametri oggettivi quali, ad esempio, l'andamento del mercato del lavoro, i livelli di competenze e professionalità disponibili, il tasso di produttività, il tasso di avvio e di cessazione delle iniziative e la necessità di implementare nuove iniziative corsuali.

 

 

DIRITTI SINDACALI

Art. 3 - Diritti, libertà e rappresentanza sindacale - Trattenuta sindacale

 

Le Parti, riconoscono la specifica tipicità e le dimensioni degli Enti gestori del comparto e stante la di ridotta dimensione occupano fino a 15 dipendenti, dove non è possibile individuare ed applicare normative sindacali di valenza generalizzata previste dalla Legge 300/1970, si intendono comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, pertanto i sindacati territoriali di categorie aderenti alle OO.SS. firmatarie del presente contratto potranno far affiggere, in apposito spazio comunicazioni di interesse sindacale e del lavoro, a firma dei Segretari responsabili dei predetti sindacati.

I rappresentanti dei lavoratori sono i componenti delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU), delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o, in assenza di queste, i rappresentanti territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato in azienda o i soggetti a cui i lavoratori possano legalmente conferire specifico mandato, ovvero nelle anzidette aziende, i sindacali stipulanti il presente CCNL, sentiti i lavoratori, possono nominare congiuntamente un "Delegato Aziendale" ai sensi della Legge 14 luglio 1959, n. 741, con compiti di intervento presso il Datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro, con l'ulteriore diritto di sottoscrivere, assistito dalla propria organizzazione provinciale o nazionale, la contrattazione collettiva di secondo livello svolta in sede Territoriale od Aziendale che avrà la durata massima di 3 anni. Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello, per oltre 3 mesi, le Parti delegheranno gli Organismi Nazionali per la stipula. Il licenziamento di tale delegato per motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni è nullo, ai sensi di Legge.

Per le aziende con numero di dipendenti superiori a 15, possono essere costituite, su iniziative dei dipendenti la Rappresentanza sindacali aziendale (RSA), si applica quanto previsto dai seguenti commi, nonché dagli articoli 4, 5 e 6 del presente contratto.

I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto. Le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori, in ogni sede operativa, nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati, ai sensi del disposto dall'art. 19 Legge 300/1970.

L'Organizzazione sindacale di appartenenza è tenuta a comunicare l'elezione o la nomina dei lavoratori a dirigenti sindacali aziendali all'impresa e alla rispettiva Organizzazione dei datori di lavoro.

La comunicazione per l'elezione di cui alle lett. a) e b) deve avvenire per iscritto con lettera raccomandata. "I dirigenti sindacali di cui alla lettera a) hanno diritto, al fine di poter svolgere il proprio mandato, a 30 ore annue di permessi retribuiti. Nell'eventualità che un dirigente sindacale sia eletto o nominato in più comitati lo stesso potrà disporre di permessi retribuiti pari a 30 ore annue".

Le parti stipulanti demandano alla contrattazione di secondo livello la definizione di accordi finalizzati a individuare modalità di fruizione dei suddetti permessi che consenta la razionalizzazione dei costi attraverso la individuazione di un monte ore complessivo.

I dirigenti sindacali aziendali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare tale diritto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive Organizzazioni sindacali.

Il licenziamento o il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei lavoratori con qualifica di dirigenti sindacali, per tutto il periodo in cui essi ricoprono la carica e fino a tre mesi dopo la cessazione della stessa, deve essere motivato e non può essere originato da ragioni inerenti all'esercizio della carica ricoperta. Il mandato di dirigente sindacale conferito ai dipendenti assunti a tempo determinato non influisce sulla specialità del rapporto di lavoro e pertanto si esaurisce con lo scadere del contratto a termine. Fermo restando che la data di svolgimento delle elezioni dovrà essere concordata tra direzione aziendale e il comitato elettorale, possono essere candidati per l'elezione delle R.S.A. i lavoratori stagionali il cui contratto di assunzione preveda, alla data di svolgimento delle elezioni, una durata residua del rapporto di lavoro non inferiore a tre mesi.

Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni sindacali, l'Ente gestore è tenuto ad operare la trattenuta per contributi sindacali a fronte della lettera-delega sindacale firmata dal lavoratore interessato. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato mediante comunicazione scritta, indirizzata sia all'organizzazione sindacale competente, che all'Ente datore di lavoro. La revoca ha effetto, ai fini del computo delle ritenute, a decorrere dal primo mese successivo quello della data della comunicazione. Il contributo è determinato sulla retribuzione in atto dal 1º settembre di ciascun anno scolastico per n. 12 mensilità con esclusione della 13 mensilità. Il datore di lavoro che applica il presente contratto è tenuto a versare le trattenute sindacali secondo le indicazioni presenti nella delega sindacale consegnata dal lavoratore. In caso sia previsto il versamento attraverso convenzione INPS per la riscossione, il datore di lavoro è tenuto alla indicazione del codice convenzione delle dichiarazioni INPS periodiche. In caso di difficoltà operative al versamento tramite convenzione INPS il datore di lavoro è tenuto ad avvisare la OS designato dal lavoratore per consentire in ogni modo il versamento del contributo Sindacale. Il rispetto della procedura indicata dal presente articolo è condizione al riconoscimento al datore di lavoro che applichi il presente CCNL delle agevolazioni fiscali e contributive di Legge.

 

 

Art. 4 - Assemblea

 

I dipendenti degli Enti hanno diritto di riunirsi nella sede in cui prestano la loro opera o nei locali concordati con i rispettivi Enti, fuori dall'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nei limiti di 8 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.

L'assemblea viene convocata, ove costituite, dalle RSA, RSU o dal Delegato aziendale o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL. Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione con un preavviso di almeno 7 giorni, ricevuta la comunicazione dalla struttura sindacale, informa i lavoratori con circolare e/o mediante affissione in luogo accessibile all'interno dell'istituto.

 

 

Art. 5 - Permessi

 

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 23 L. 300/1970. Ha diritto ai permessi almeno un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale.

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori ad un ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 72 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

I dirigenti sindacali hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura pari a 8 giorni all'anno.

Il lavoratore può usufruire del permesso previa comunicazione scritta alla Direzione almeno tre giorni prima dell'evento.