S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 30/03/2023
FIORAI
Testo consolidato del CCNL 30/03/2023
per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative
Decorrenza: 01/01/2023
Scadenza: 31/12/2026
L'anno 2023 il giorno 30 del mese di marzo, in Sanremo, presso la sede di ANCEF C.so F. Cavallotti, 113
TRA
L'ANCEF Associazione Nazionale Commercianti ed Esportatori Fiori
DA UNA PARTE E
DALL'ALTRA PARTE
La Flai-Cgil;
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL ,
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS),
SI È STIPULATO
il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da Aziende esercenti la lavorazione, il commercio e il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori freschi recisi, verde e piante ornamentali per imprese commerciali, consortili o cooperative., composto da 81 articoli letti, 5 allegati approvati e sottoscritti da tutte le organizzazioni stipulanti.
Art. 1 - Oggetto e sfera di applicazione del Contratto
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, i rapporti di lavoro a tempo determinato e stagionale, per gli operai e gli impiegati, dipendenti da aziende esercenti la lavorazione, il commercio, il trasporto, l'esportazione e l'importazione all'ingrosso di fiori recisi e verde o piante ornamentali, in qualunque forma costituite, tanto in imprese commerciali che consortili o cooperative e G.E.I.E. nonché le aziende dell'indotto del settore.
Il CCNL deve essere considerato un complesso normativo unitario e inscindibile e sostituisce, ad ogni effetto, le norme di tutti i precedenti contratti collettivi, accordi speciali, usi e consuetudini riferite alle medesime categorie, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 2 - Struttura contrattuale
Oltre al presente CCNL le parti stabiliscono, nel rispetto degli accordi interconfederali, che la contrattazione di secondo livello si dovrà svolgere a livello aziendale o territoriale.
La contrattazione a livello aziendale o territoriale riguarderà materie ed istituti delegati, in tutto o in parte, dal presente articolo.
Le erogazioni del livello di contrattazione aziendale o territoriale sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità e di altri elementi di competitività di cui le imprese eventualmente dispongano.
A livello aziendale o territoriale saranno inoltre regolate le seguenti materie:
- Esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro;
- Flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali;
- Salario di produttività;
- Altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.
L'accordo di secondo livello avrà durata quadriennale.
Nel corso della sua vigenza le parti, nei tempi che saranno ritenuti necessari, svolgeranno procedure di informazioni, consultazioni e verifica previste dalle leggi, dal CCNL dagli accordi Collettivi, per la gestione degli effetti sociali connessi alle trasformazioni quali le innovazioni tecnologiche, organizzative ed i processi di ristrutturazione che influiscono sulle condizioni di sicurezza, di lavoro e di occupazione, anche in relazione alle Leggi sulle pari opportunità.
I contratti aziendali stipulati fra le parti dovranno essere trasmessi all'Osservatorio di cui al successivo art.6.
Art. 3 - Decorrenza, durata del contratto nazionale, procedure di rinnovo
II presente contratto, che sostituisce in ogni sua parte quello stipulato il 18 dicembre 2018 e contestualmente sottoscritto dalle medesime parti contraenti, fatte salve le specifiche decorrenze espressamente previste, ha durata quadriennale a decorrere dal 1 gennaio 2023 e scade, sia per la parte normativa sia per le materie retributive, il 31 dicembre 2026.
Il contratto va disdettato da una delle parti contraenti almeno 6 mesi prima dalla scadenza a mezzo di raccomandata o Pec, in caso di mancata disdetta esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno.
Le proposte per il rinnovo del presente CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Il presente contratto conserverà la sua efficacia fino all'entrata in vigore del nuovo.
Art. 4 - Efficacia del contratto e inscindibilità delle disposizioni
Le norme del presente contratto sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e sono impegnative per le Organizzazioni contraenti e per quelle territoriali a loro aderenti. Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascun istituto, sono correlative ed inscindibili tra loro. Ferma tale inscindibilità, le parti con il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli in atto che dovranno essere mantenute in ogni singolo istituto.
TITOLO II - RELAZIONI SINDACALI
Avviso Comune
Le parti, a seguito dell'attenzione manifestata in alcune regioni nel sostenere le politiche di sviluppo di alcuni settori economici, mediante politiche attive e finanziamenti finalizzati alla formazione dei dipendenti e alla stabilizzazione dell'occupazione, ritengono importante concordare azioni congiunte atte a sensibilizzare gli Enti pubblici alla conoscenza del settore quale opportunità di impiego, non solo stagionale ma anche stabile.
Il settore, rappresentato dal presente CCNL, conta migliaia di lavoratori impiegati a livello nazionale, sia dipendenti che autonomi.
Pertanto, nei prossimi mesi, verranno inviati alle Istituzioni Locali dei territori dove operano le aziende di questo settore, richieste di incontro a firma delle parti sottoscrittrici il CCNL, al fine di rappresentare il settore con l'obiettivo di aprire un confronto al fine di attivare le azioni positive di cui sopra.
Art. 5 - Sistema delle relazioni
Le parti convengono di rafforzare le relazioni sindacali con rapporti sistematici su temi di comune interesse inerenti al rapporto di lavoro.
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono, relativamente ai temi o questioni di specifico interesse inerenti al rapporto di lavoro, in seno ad appositi soggetti bilaterali previsti dal presente CCNL o da accordi locali sottoscritti tra i firmatari del presente CCNL .
Il datore di lavoro che ha la necessità di avviare una riorganizzazione aziendale dovrà avere un preventivo confronto con i sopra indicati soggetti bilaterali e, ove non fossero presenti, con le OOSS firmatarie del presente contratto. In tale confronto le parti valuteranno la necessità degli eventuali demansionamenti proposti e le ricadute in azienda, al fine di salvaguardare l'occupazione.
Art. 6 - Osservatorio Nazionale
L'Osservatorio nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, di ricerca, di monitoraggio e di confronto sui temi di comune interesse riunendosi almeno tre volte all'anno al fine di esaminare i seguenti punti:
- Analisi del settore e del suo andamento in relazione alla situazione nazionale ed internazionale ed ai flussi commerciali e/o loro modificazioni.
- Analisi dei processi di riorganizzazione dei comparti produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che influiscono sulle attività di commercializzazione.
- Analisi e proposte per l'incentivazione di un moderno sistema di commercializzazione del prodotto, con la previsione di promuovere incontri congiunti e/o disgiunti con i competenti ministeri, enti pubblici, regioni o enti locali in genere al fine di individuare forme opportune di sviluppo del commercio ed esportazione/importazione dei fiori.
- Analisi e proposte in ordine al mercato del lavoro o allo sviluppo dell'occupazione giovanile, del lavoro femminile, formazione lavoro, struttura occupazionale del settore, qualificazione e riqualificazione professionale.
Le Commissioni Paritetiche Territoriali, ove costituite, svolgono anche la medesima attività per i territori di rispettiva competenza.
Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Legge n. 125 del 10/4/91 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni propositive e atte ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità uomo-donna nel settore.
Le parti demandano la questione di quanto previsto al primo comma, all'Osservatorio nazionale e alle Commissioni Paritetiche territoriali ove costituite.
TITOLO III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO - COLLOCAMENTO E MERCATO DEL LAVORO
L'assunzione del personale sarà effettuata secondo le norme di Legge in vigore sulla disciplina della domanda e dell'offerta del lavoro.
È consentita altresì l'assunzione del personale con prefissione di termini nei modi previsti dall'art. 13 del presente CCNL oltre che nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di Legge.
Per l'assunzione possono essere richiesti i seguenti documenti:
a. certificato o diploma degli studi compiuti, oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
b. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
c. stato di famiglia ;
d. codice fiscale;
e. permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti presentati.
Art. 9 - Contratto individuale
Tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà essere redatto e sottoscritto, all'atto dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di Legge.
In tale contratto individuale dovranno essere precisati:
a) dati del datore di lavoro;
b) dati del lavoratore;
c) gli estremi del CCNL applicato, inoltre ad ogni lavoratore/trice verranno inseriti i link utili per scaricare copia del presente CCNL;
d) la data di assunzione;
e) la durata del periodo di prova;
f) la mansione ed il livello di inquadramento;
g) la retribuzione;
h) il numero di matricola assegnato;
i) la durata del rapporto di lavoro;
l) l'orario di lavoro.
Le parti contraenti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, dai rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Art. 10 - Soggetti riservatari
Non costituiscono base di calcolo delle quote di riserva previste ai commi 1 e 6 dell'art.25 della Legge n.223/91 le assunzioni di personale inquadrato nei seguenti livelli:
- Quadri; 1º/S; 1º; 2º, 3º, 4º e 5º.
La durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
LIVELLI | PERIODO |
Quadri | 06 MESI |
1º/S | 04 MESI |
1º | 90 GIORNI |
2º | 60 GIORNI |
3º | 45 GIORNI |
4º - 5º - 6º | 30 GIORNI |
Il periodo indicato per quadri e 1 livello super deve essere computato in giorni di calendario; i giorni indicati per i restanti livelli devono intendersi di lavoro effettivo. Sono esenti dal periodo di prova i lavoratori che lo abbiano già superato presso la stessa azienda e per le stesse mansioni.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una parte o dall'altra senza preavviso e con diritto al trattamento di fine rapporto ed ai ratei di ferie e delle mensilità supplementari.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà computato nella anzianità di servizio.
Per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato non superiore a sei mesi, il periodo di prova si intende dimezzato.
Art. 12 - Ammissione al lavoro e tutela delle donne dei bambini e degli adolescenti
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela dei bambini e degli adolescenti si applicano le norme della Legge 17-10-1967, n°977, così come modificata dal d.lgs. 04-08-1999 n°345 e dal d.lgs. 18-08-2000 n°262.
Non è ammessa l'assunzione al lavoro dei minori che non abbiano concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque di età inferiore ai 15 anni compiuti.
Per l'ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, d.lgs. 26-03-2001 n°151.)
Art. 13 - Lavoro a tempo determinato e Lavoro Stagionale
Lavoro a tempo determinato
Fermo restando che di norma le assunzioni di personale debbono avvenire a tempo indeterminato, è tuttavia consentita l'assunzione del personale con prefissione di termini in tutti i casi o nelle condizioni espressamente previsti dalle leggi vigenti sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, tenendo anche conto delle specifiche normative previste nel presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni a fronte delle quali è apposto il termine al contratto di lavoro.
Copia dell'atto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente casuale, non sia superiore ai dodici giorni.
Nell'ambito della propria autonomia contrattuale, le parti stabiliscono che rientrano nei casi di legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che hanno carattere temporaneo o contingente, quali:
1. temporanei incrementi dell'attività dovuti alle esigenze connesse al ricevimento, consegna, lavorazione, stoccaggio e gestione amministrativa di particolari prodotti florovivaistici;
2. sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate;
3. sostituzione di lavoratori in ferie;
4. attività lavorative di confezionamento, packaging, spedizione, ecc. connesse a progetti promozionali o pubblicitari e commerciali;
5. attività lavorative (manutentive e produttive) collegate o conseguenti ad interventi di manutenzione straordinaria degli impianti;
6. intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali, ad esempio, le festività religiose e civili nazionali ed estere, manifestazioni e ricorrenze delle tradizioni nazionali ed estere, ecc.;
7. esigenze produttive straordinarie, connesse alle iniziative commerciali e di continuo miglioramento qualitativo peculiari dei prodotti florovivaistici;
8. esigenze connesse a cause di forza maggiore per fattori climatici, per eventi o calamità naturali.
Le assunzioni fatte con queste specifiche causali non potranno superare il 40% del personale