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TUTTI I CCNL

SETTORE: Altri vari

CCNL: Fintech (Confsal - Confimprenditori)

Fintech (Confsal - Confimprenditori)

CODICE CNEL: V762

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 02/12/2025

FINTECH (Confsal / Confimprenditori)

 

Testo consolidato del CCNL 02/12/2025

Settore Fintech: attività che integrano servizi finanziari e tecnologie digitali

Decorrenza: 02/12/2025

Scadenza: 31/12/2028

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2025, il giorno 02 del mese di dicembre, presso la sede Nazionale di Confimprenditori, sita in Lungotevere dei Mellini, n. 44 - 00193 Roma

TRA

Le Organizzazioni Datoriali

CONFIMPRENDITORI (Associazione datoriale), con sede legale in Via In Lucina n. 17 - 00186 Roma CF: 92020470834 in persona del Presidente

A.P.S.P. (Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento) aderente a Confimprenditori, 1'associazione di categoria che riunisce banche, istituti di pagamento, IMEL, fintech e soggetti pubblici impegnati nei pagamenti digitali e, più in generale, dell'innovazione finanziaria. A.P.S.P. è inoltre socio fondatore di Payments and Trade Europe Association, che raccoglie i più importanti players europei per il settore dei pagamenti elettronici, con sede in Via Gregoriana n. 34 - 00187 Roma Cod. Fisc. 97632480584 in persona del Presidente.

ASSOFINTECH è l'associazione di categoria che rappresenta startup, scaleup, intermediari finanziari innovativi, insurtech, investitori e professionisti che operano nell'innovazione dei servizi finanziari e assicurativi, con sede legale in Via Pantano n. 2 - 20122 Milano Cod. Fisc. 97788160154 in persona del Presidente;

E

Le Organizzazioni Sindacali:

Fismic CONFSAL, C.F 80088140019 con sede legale in Via delle Case Rosse n. 23 - 00131 Roma, in persona del Segretario Generale, con l'assistenza di CONFSAL.

CIU-UNIONQUADRI, C.F. 97357550587 con sede legale in Piazzale delle Muse 8 - 00197 Roma, in persona del Presidente.

UN.SI.AU, C.F. 01380860013 con sede legale in Piazzale della Marina 27 - 00196 Roma, in persona del Segretario Generale.

 

SI È STIPULATO

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro FINTECH.

 

 

CCNL

 

Il presente CCNL disciplina i rapporti di lavoro e le relazioni industriali delle imprese operanti nel settore Fintech, inteso quale ambito economico comprendente l'insieme delle attività che integrano servizi finanziari e tecnologie digitali, incluse - a titolo esemplificativo - le piattaforme di pagamento, i servizi di finanziamento e investimento tecnologicamente avanzati, i sistemi di identificazione e sicurezza digitale, le infrastrutture basate su registri distribuiti, le soluzioni assicurative innovative e, più in generale, tutte le forme di intermediazione e gestione di servizi finanziari realizzate mediante processi e strumenti digitali.

 

Proprietà intellettuale riservata

Le associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, a piena e totale tutela del testo contrattuale, ne inibiscono la riproduzione totale o parziale in altri contratti, riservandosi ogni azione a tutela dei propri diritti

 

Titolarità e protezione

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il settore Fintech (CCNL Fintech) è opera collettiva tutelata ai sensi della Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni in materia di diritto d'autore.

La titolarità dei diritti morali e patrimoniali relativi al testo integrale, alle sue parti, allegati, tabelle e schemi applicativi è riservata in via esclusiva alle Parti stipulanti e all'Ente Bilaterale E.BI.CON. quali autori e detentori della proprietà intellettuale dell'opera contrattuale.

 

Uso e diffusione

È consentita la riproduzione, anche parziale, del presente CCNL esclusivamente per finalità di applicazione contrattuale, formazione interna, attività sindacale o consulenziale, purché sia sempre citata la fonte integrale CCNL Fintech - Edizione ufficiale depositata presso il CNEL e l'Ente Bilaterale E.BI.CON. ogni utilizzo a fini commerciali, editoriali o di elaborazione autonoma, in forma cartacea o digitale, è vietato senza preventiva autorizzazione scritta delle Parti stipulanti.

 

Riserva di modifica e aggiornamento

Ogni modifica, aggiornamento o revisione del presente CCNL può essere effettuata esclusivamente dalle Parti stipulanti o da soggetti da esse formalmente delegati, previa approvazione congiunta.

È vietata la diffusione di versioni non ufficiali o parzialmente alterate del contratto collettivo, salvo indicazione esplicita di bozza o proposta di revisione in corso.

 

Tutela legale

Le Associazioni sindacali e datoriali firmatarie o l'Ente Bilaterale E.BI.CON. del settore Fintech, in rappresentanza delle Parti, sono legittimati ad agire in via amministrativa o giudiziaria per la tutela dei diritti di proprietà intellettuale connessi al presente CCNL, ivi compresa la richiesta di rimozione o sanzione per utilizzi impropri, manipolati o non autorizzati del testo contrattuale.

 

Deposito e registrazione

Il testo ufficiale del presente CCNL è depositato presso il CNEL, il Ministero del Lavoro e l'Ente Bilaterale E.BI.CON. del settore Fintech, che ne custodiscono copia digitale autenticata e ne garantiscono l'integrità, la tracciabilità e la data certa ai fini della tutela del diritto d'autore.

 

 

PARTE GENERALE

Premessa

 

Il settore Fintech rappresenta oggi una delle aree più dinamiche, innovative e strategiche dell'economia contemporanea. Esso nasce dall'integrazione tra competenze bancarie e finanziarie e competenze informatiche e digitali, dando vita a un ecosistema in cui la tecnologia non è un semplice supporto, ma un vero e proprio motore di trasformazione del sistema finanziario.

Questa interconnessione tra mondo finanziario e tecnologico ha generato nuove figure professionali ibride, in grado di coniugare conoscenze normative e capacità analitiche con competenze avanzate in ambito digitale: esperti di pagamenti elettronici, specialisti in cybersecurity per la tutela delle transazioni, sviluppatori di soluzioni blockchain per strumenti finanziari decentralizzati, data analyst per la prevenzione delle frodi, risk manager digitali, esperti di compliance algoritmica e intelligenza artificiale applicata ai servizi bancari.

Le imprese del settore Fintech si trovano pertanto a operare in un contesto altamente regolamentato e tecnologicamente complesso, nel quale la convergenza tra economia, diritto e informatica è quotidiana e imprescindibile. I professionisti che vi lavorano devono essere capaci di dialogare con autorità di vigilanza e organismi di controllo, ma anche con sviluppatori software e ingegneri di sistema: un intreccio di ruoli e competenze che non trova corrispondenza nei modelli tradizionali di classificazione professionale.

Tanto premesso, è doveroso evidenziare come negli ultimi anni, la crescita esponenziale del Fintech ha reso palese l'inadeguatezza dei contratti collettivi esistenti (bancario, commercio, metalmeccanico, servizi) nel rappresentare la realtà di questo nuovo comparto produttivo. Questi contratti, nati in contesti industriali o commerciali tradizionali, non rispecchiano:

- la natura interdisciplinare e digitale delle attività svolte;

- la rapida evoluzione tecnologica che modifica costantemente ruoli e competenze;

- la necessità di flessibilità organizzativa e di percorsi professionali innovativi;

- le nuove forme di lavoro legate all'uso di piattaforme digitali e modelli agili di sviluppo software.

Un CCNL specifico per il Fintech si rende quindi necessario per:

- garantire certezza giuridica e uniformità contrattuale a un settore in forte espansione ma ancora frammentato; assicurare equità retributiva e riconoscimento delle competenze professionali emergenti;

- promuovere occupazione qualificata e sostenere la formazione continua in ambito tecnologico e regolamentare;

- favorire una governance contrattuale moderna, in linea con le esigenze di innovazione, sostenibilità e sicurezza digitale che caratterizzano il Fintech.

Le parti sottoscrittrici del CCNL Fintech stabiliscono che lo stesso si applica a tutte le figure professionali, di matrice finanziaria, tecnologica o digitale, che operano in modo integrato nel settore, compreso il personale di staff e di supporto.

Con questo contratto intendono superare la frammentazione attualmente esistente e si definisce un quadro di riferimento unitario, coerente con le reali caratteristiche del lavoro fintech.

In tal modo il CCNL Fintech garantisce la tutela di elementi fondamentali del settore quali:

- Certezza giuridica, assicurando il corretto inquadramento dei lavoratori e la chiarezza delle relazioni industriali; - Equità retributiva, attraverso parametri aggiornati alle nuove mansioni e competenze digitali;

- Coerenza contrattuale, in linea con la natura ibrida, interdisciplinare e innovativa del settore;

- Valorizzazione delle professionalità, promuovendo la crescita di un capitale umano qualificato e competitivo a livello europeo.

Le parti sottoscrittrici concordano nel ritenere che il Fintech rappresenta non solo un'evoluzione del sistema finanziario, ma una nuova dimensione del lavoro che unisce tecnologia, finanza e innovazione. Un contratto collettivo dedicato non è quindi un semplice adeguamento formale, ma una necessità strategica per accompagnare la trasformazione digitale del Paese, tutelando i lavoratori e fornendo alle imprese regole moderne, coerenti e sostenibili.

 

 

Aspetti generali

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma posta in essere tra le aziende rientranti nei campi di applicazione ed il relativo personale dipendente.

Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, tutti i rapporti di lavoro, ivi compresi quelli speciali, e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti occupati con le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate e inscindibili tra loro e pertanto non ne è ammessa la loro parziale applicazione, salvo che per le eventuali deroghe esplicitamente consentite dalla Legge, dalla Costituzione e/o dalla contrattazione di secondo livello.

Per effetto dell'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico dell'Azienda di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali previsti.

Il presente CCNL può essere applicato in modo valido ed efficace esclusivamente dalle Aziende che:

- risultino in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co.;

- siano iscritte a una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici (Confimprenditori, A.P.S.P., Assofintech);

- abbiano adempiuto al versamento della contribuzione all'Ente Bilaterale E.BI.CON. e all'Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa - Fondo Salus;

- applichino integralmente e puntualmente tutte le disposizioni previste dal CCNL.

Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire obbligatoriamente le eventuali condizioni economiche e normative complessivamente più favorevoli praticate al lavoratore già in forza prima della stipula del presente CCNL, che saranno eventualmente garantite con apposite voci individuali a lui riconosciute "ad personam" non assorbibili da futuri aumenti contrattuali.

Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle aziende di applicare integralmente il presente CCNL, nonché i Contratti Integrativi di secondo livello, quando definiti, fermo restando il rispetto della vigente normativa previdenziale e fiscale.

Per quanto non previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge applicabili, mentre per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali si fa riferimento all'Accordo Interconfederale ed allo Statuto dei lavoratori in senso ampio e alla presente disciplina contrattuale.

 

 

Campo di applicazione

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) si applica a tutte le imprese e ai lavoratori che operano nel settore Fintech che svolgono attività rientrati nei seguenti codici ATECO: 62-10-00 -62-20-10-62-20-20. -62-90-09-63-10-10-63-10-29-64-19-10-64-19-20-66-19-10 Settore Fintech inteso come l'insieme delle attività che integrano competenze finanziarie e informatiche per lo sviluppo, la gestione e la diffusione di prodotti e servizi innovativi in campo bancario, creditizio, assicurativo e dei sistemi di pagamento digitali e innovazione tecnologica.

Il presente CCNL si applica altresì, in via espressa, alle imprese e ai lavoratori operanti nei settori del commercio elettronico (e-commerce) e dei servizi assicurativi e finanziari le cui attività, processi o modelli di business risultino riconducibili al settore Fintech, anche qualora le medesime imprese siano classificate in codici ATECO ulteriori o diversi da quelli sopra indicati.

Rientrano nell'ambito di applicazione:

- le imprese fintech che sviluppano, gestiscono o commercializzano piattaforme digitali per servizi finanziari, di pagamento, di investimento e di gestione del risparmio;

- le società tecnologiche che forniscono infrastrutture ICT, soluzioni di blockchain, cybersecurity, intelligenza artificiale e sistemi di open banking destinati al settore finanziario;

- le unità operative, i centri di servizio e le funzioni aziendali che svolgono attività di natura amministrativa, tecnica, commerciale e gestionale direttamente connesse al business fintech.

Il CCNL Fintech si applica quindi a tutte le figure professionali, siano esse di matrice finanziaria o informatica, che operano in modo integrato nel settore, riconoscendo che le mansioni e le competenze richieste sono fortemente interdipendenti e non possono essere ricondotte a contratti di altri comparti (bancario, commercio, metalmeccanico, servizi), in quanto non rappresentativi delle reali caratteristiche del lavoro fintech.

Con questo CCNL si supera la frammentazione contrattuale attualmente esistente e si definisce in maniera univoca il campo di applicazione, garantendo la giusta valorizzazione delle professionalità e la piena coerenza tra le attività svolte e il relativo inquadramento contrattuale.

 

 

Categorie soggette ed efficacia del contratto

 

Il presente contratto si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti contraenti o comunque da tutte le aziende che intenderanno applicarlo e sostituisce ed abroga tutti i contratti in vigore regolanti la stessa materia e a quanto disposto dall'art. 141 del presente CCNL.

Le disposizioni del presente contratto, nell'ambito di ciascuna sezione e di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra loro e non sono cumulabili con nessuna altra regolamentazione pattizia o legislativa.

Il presente CCNL può essere validamente e con efficacia applicato solo dalle aziende che siano in regola con i versamenti delle quote Co.As.Co. art. 129 con l'iscrizione ed il versamento della contribuzione all'Ente Bilaterale E.BI.CON. art. 128 e con il versamento al Fondo Salus - Ente di Assistenza Sanitaria Integrativa art. 136 al fine di garantire ai lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti contrattualmente previsti, in aderenza ai contenuti del CCNL di cui trattasi.

 

 

Interpretazione del contratto e controversie

 

Nella soluzione delle controversie individuali o collettive le norme del presente contratto dovranno essere interpretate in base alle disposizioni legislative riguardanti sia il contratto collettivo quanto il relativo e correlato rapporto di lavoro.

I reclami e le controversie individuali che non abbiano carattere interpretativo saranno esaminati ed eventualmente risolte tra lavoratori e datore di lavoro, con l'intervento delle R.S.A. o R.S.U. o del delegato di impresa.

Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo, il reclamo e la controversia potranno essere sottoposti dalla parte ricorrente all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Laddove risultasse vano il tentativo di componimento in sede sindacale, la parte ricorrente potrà sottoporre all'altra un giudizio di conciliazione ed arbitrato.

A tale scopo, entro 15 (quindici) giorni dall'esito negativo del predetto tentativo di componimento, la parte interessata richiederà - tramite la propria Organizzazione territoriale - l'apertura del procedimento in parola; entro 5 (cinque giorni) dalla ricezione della richiesta, l'Organizzazione rappresentante la controparte comunicherà l'assenso di quest'ultima. Le due Organizzazioni costituiranno - entro i 10 (dieci) giorni successivi a detta risposta - un Collegio composto con un massimo di 5 (cinque) membri, composto rispettivamente da 1 (uno) o 2 (due) membri designati dalla Organizzazione territoriale dei lavoratori interessata, da 1 (uno) o 2 (due) membri designati dall'Organizzazione dei datori di lavoro, da 1 (uno) membro Presidente scelto di comune accordo anche su lista precostituita.

In caso di disaccordo su tale scelta, dovrà esserne richiesta la designazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della sua costituzione.

Le controversie per l'interpretazione e quelle collettive per l'applicazione del presente contratto saranno deferite, a seconda della loro natura, per l'ulteriore esame e risoluzione, le prime alle competenti Associazioni nazionali, le seconde a quelle territoriali: la procedura dovrà essere completata entro 15 giorni dalla data del deferimento.

Durante lo svolgimento delle procedure previste dal presente contratto non si darà corso ad azioni sindacali.

 

 

Procedure di rinnovo contrattuale

 

Le proposte di rinnovo contrattuale potranno essere presentate dalle parti contraenti, nel tempo utile per consentire l'apertura delle trattative, 6 mesi prima della scadenza del Contratto. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. Durante i 6 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a 7 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

Clausola di adeguamento tecnologico

 

In considerazione dell'elevata dinamicità del settore, le Parti si impegnano a riesaminare periodicamente il presente CCNL, al fine di adeguarlo all'evoluzione tecnologica, normativa e organizzativa del mercato.

 

 

Struttura del CCNL

 

Il CCNL si compone di una Parte Generale, comune a tutti i settori e gruppi professionali, e di Parti Speciali dedicate alle diverse aree operative (Amministrativa, Tecnica, Commerciale, Quadri), nelle quali sono disciplinati profili, mansioni e trattamenti economici specifici.

 

 

Esclusività di stampa

 

Il presente contratto, conforme all'originale, sarà editato nel testo conforme all'originale dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.

 

 

Decorrenza e durata ed ultrattività

 

Con riferimento ai settori a cui si applica il presente CCNL, fatto salvo quanto previsto per i singoli istituti, lo stesso decorre dal 02 Dicembre 2025 e scadrà 31 Dicembre 2028.

Il contratto, nella sua globalità, si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta sei mesi prima della scadenza con pec o lettera raccomandata.

Le disposizioni del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro continuano a produrre effetti anche dopo la scadenza formale dello stesso, fino alla sottoscrizione di un nuovo accordo o al rinnovo contrattuale tra le parti stipulanti.

1. Tutela dei rapporti in essere: durante il periodo di ultrattività, restano in vigore tutte le norme economiche e normative previste dal presente CCNL, a tutela dei lavoratori e delle imprese aderenti, salvo diversa pattuizione espressamente concordata tra le parti sociali.

2. Divieto di vuoto contrattuale: l'ultrattività garantisce la piena continuità regolatoria del settore Fintech, prevenendo qualsiasi vuoto contrattuale che possa pregiudicare la certezza dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente CCNL.

3. Durata dell'ultrattività: l'efficacia ultrattività ha durata fino alla decorrenza del nuovo CCNL Fintech, senza limiti temporali prefissati, salvo disdetta motivata e formalmente comunicata da una delle parti firmatarie con preavviso minimo di sei mesi.

4. Rinvio alla contrattazione collettiva nazionale: le parti riconoscono che la presente clausola è conforme ai principi generali di continuità dei contratti collettivi e si impegna a garantire, durante il periodo di ultrattività, la prosecuzione delle relazioni sindacali e degli incontri di confronto tecnico volti al rinnovo.

5. Al superamento del sesto mese di mancato rinnovo ai lavoratori cui si applica il presente CCNL verrà corrisposta una cifra pari al 33% dell'inflazione rilevata nell'anno precedente a titolo di indennità di Vacanza Contrattuale per ogni mese di mancato adeguamento contrattuale.

 

 

Livelli di contrattazione

 

Livelli di Contrattazione - Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza all'obiettivo della creazione di nuova occupazione e della crescita fondata sull'aumento dell'efficienza e, ove compatibile, sull'incremento delle retribuzioni.

La contrattazione si svolgerà su due livelli:

1. primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di settore;

2. secondo livello: Contratto Integrativo Territoriale od Aziendale di settore.

Contrattazione Collettiva - La contrattazione collettiva nazionale riconosce al Datore di lavoro il diritto di impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro e ai lavoratori fare accrescere il riconoscimento fondamentale che assume oggi il valore lavoro all'interno dell'Azienda. Le Parti concordano che il CCNL ha la funzione di garantire a tutti i lavoratori dei settori interessati, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti minimi economici e normativi nel rispetto dei principi di proporzionalità e sufficienza della retribuzione ai sensi dell'art. 36 Cost. inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni industriali sia a livello nazionale che territoriale od aziendale.

Contrattazione aziendale - Nella fluidità e nella volatilità dei mercati, le Parti riconoscono la necessità di strumenti contrattuali flessibili che si adattino alle singole realtà disciplinate dal presente CCNL.

La previsione collettiva nazionale ha comunque carattere sussidiario rispetto alla contrattazione aziendale e nazionale, pertanto, sarà da essa sostituita nelle singole disposizioni definite. Le Parti riconoscono la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali e concordano sulla possibilità che la contrattazione aziendale, in casi e situazioni particolari quali, per esempio, la salvaguardia dei posti lavoro in situazioni di particolare difficoltà, possa portare anche a temporanei risultati economici inferiori a quelli della contrattazione collettiva sostituita.

Contrattazione di secondo livello - Particolarmente nei settori di applicazione del presente CCNL, nel triennio di validità, a livello nazionale ed ancor più in particolare a livello aziendale, molte condizioni operative possono mutare radicalmente (mutati oneri legali sul lavoro, aperture di aziende concorrenti o variate condizioni locali, ecc.) cambiando dall'esterno, ed in tempi più brevi della validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni di carattere generale le Parti concordano sull'importanza e sulla prevalenza della contrattazione di secondo livello in quanto unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone un'ampia diffusione.

La contrattazione di secondo livello sarà svolta in sede Territoriale od Aziendale e, una volta definita, avrà una durata di 3 anni e non potrà avvenire nel medesimo anno solare di rinnovo del CCNL.

Essa riguarda materie ed istituti diversi da quelli stabiliti dal presente CCNL e la parte economica potrà riguardare solamente l'introduzione di Premi di Risultato integralmente correlati ad elementi dall'esito incerto (redditività, produttività, qualità, presenza, ecc.), anche in concorso tra loro.

Le Parti, per favorire la contrattazione di secondo livello, concorderanno linee guida utili a definire modelli di "Premio Variabile" o di "Premio Produzione" o di "Premio Presenza".

Salvo quanto diversamente previsto per ciascun articolo del presente contratto o dalla Legge, la contrattazione di secondo livello territoriale e/o aziendale è ammessa sulle seguenti materie espressamente individuate:

1. qualifiche o livelli esistenti in Azienda correlati a esemplificazioni non comprese nella classificazione del presente contratto;

2. costituzione e funzionamento di un organismo regionale o provinciale Bilaterale (o adesione ad uno già esistente) per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, la formazione, l'Apprendistato, nonché tutto quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modificazioni, in materia di sicurezza ed igiene ambientale e del lavoro;

3. premi di produttività, premi presenza, indennità sostitutiva trasporto e buoni pasto;

4. casi d'ammissibilità e modalità di pagamento della tredicesima mensilità in ratei mensili;

5. adozione di regimi di flessibilità e ripartizione dell'orario giornaliero di lavoro;

6. deroghe al normale orario di lavoro settimanale, mensile e/o annuale rispetto a quanto previsto dal presente contratto; articolazione dei turni di riposo settimanale nelle Aziende con servizi a ciclo continuo; distribuzione degli orari e dei turni di lavoro con eventuali riposi a conguaglio; eventuale istituzione del lavoro a turni, intendendosi per tale il lavoro prestato in uno o in più turni giornalieri avvicendati nell'arco delle ventiquattro ore;

7. ampliamento della Banca Ore e gestione della stessa;

8. determinazione dei turni feriali;

9. modi d'applicazione del lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

10. regolamentazione all'eventuale ricorso al lavoro somministrato, alle collaborazioni a progetto o agli stage;

11. attuazione della disciplina aziendale della formazione professionale da attuarsi per il tramite degli organismi convenzionati, conformemente ai programmi certificati dagli organismi paritetici regionali o provinciali;

12. durata e modi di svolgimento della formazione nell'Apprendistato, anche riguardo all'estensione di eventuali premi di produttività o incentivanti;

13. casi di superamento del limite di ore supplementari previste per il lavoro a tempo parziale;

14. definizione di accordi particolari in materia di mercato del lavoro;

15. organizzazione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le parti stipulanti il presente CCNL, per la disamina ed approvazione di particolari contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;

16. impianti audiovisivi ed introduzione di nuove tecnologie;

17. deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione e d'inquadramento nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali deroghe sono poste a salvaguardia dell'occupazione, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 8 del Decreto Legge n. 138 del 2011, convertito in Legge il 14 settembre 2011 (Legge n. 148/2011);

18. eventuali ulteriori materie demandate alla contrattazione di secondo livello dalla Legge o dal CCNL.

A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello non può essere presentata prima di 2 mesi dal deposito del CCNL presso gli Uffici preposti.

Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il successivo termine di 3 mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d'apertura delle trattative.

A regime, per le proposte di rinnovo del contratto di secondo livello, è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno 2 mesi prima della relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.

Durante i 2 mesi antecedenti e nel mese successivo alla vigenza del rinnovo CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 3 mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette.

Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre 5 mesi le Parti interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.

 

 

Informazioni a livello aziendale

 

Le Aziende che applicano il presente contratto e che occupano complessivamente più di:

a. 50 Dipendenti se operano solo nell'ambito di una provincia;

b. 100 Dipendenti se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;

c. 300 Dipendenti se operano in più regioni nell'ambito nazionale;

annualmente, di norma entro il primo semestre, anche attraverso le Associazioni territoriali imprenditoriali cui aderiscono o conferiscono mandato, si incontreranno, ai rispettivi livelli, con l'Organizzazione sindacale stipulante, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo dell'Azienda. Nell'occasione degli incontri, a richiesta del sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d'intese, preventive alla fase d'attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, terziarizzazione, utilizzo di lavori atipici e d'innovazione tecnologica che investano l'assetto aziendale, e nuovi insediamenti nel territorio.

Nelle medesime occasioni saranno fornite informazioni sul lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d'impiego ivi occupate.

Saranno inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende, quali, ad esempio, codice di condotta disciplinare interno e certificazioni.

Qualora l'esame abbia per oggetto problemi di carattere regionale o nazionale, l'incontro, su richiesta di una delle Parti, si svolgerà ai relativi livelli.

Nel corso di tali incontri l'Azienda esaminerà con l'Organizzazione sindacale le prevedibili implicazioni degli investimenti, i criteri della loro localizzazione, gli eventuali problemi per i lavoratori, con particolare riguardo all'occupazione ed agli interventi di formazione e riqualificazione del personale.

In occasione di nuovi insediamenti nel territorio potrà essere avviato, su richiesta di una della Parti, un confronto finalizzato all'esame congiunto dei temi indicati ai commi precedenti.

Con la stessa periodicità e le stesse condizioni di cui al primo comma del presente articolo, le aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno all'Organizzazione Sindacale e/o alla RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:

a. l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività dell'Azienda, nonché la sua situazione economica;

b. la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione nell'impresa, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto;

c. le decisioni dell'Azienda che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.

Copia del Verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata all'Organizzazione nazionale di ciascuna parte interessata.

Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia d'informazione e consultazione dei lavoratori.

 

 

Esame congiunto territoriale

 

A livello regionale, provinciale od aziendale, su richiesta di una delle Parti, le Associazioni imprenditoriali territoriali ed i Lavoratori, per il tramite delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, s'incontreranno al fine di procedere ad un esame congiunto territoriale articolato per comparto merceologico e settore omogeneo, orientato al raggiungimento d'intese Aziendali, sulle dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo, sui più rilevanti processi di ristrutturazione, riorganizzazione, terziarizzazione, affiliazione, concentrazione, internazionalizzazione, esternalizzazione, appalti, "franchising", utilizzo di contratti di lavoro cosiddetti "atipici", contrattazione di secondo livello, eventuali deroghe previste dalla Legge, formazione e sicurezza sul lavoro, innovazione tecnologica e sviluppo in atto e sui loro effetti sulla professionalità, nonché sullo stato e sulla dinamica quantitativa e qualitativa dell'occupazione, con particolare riferimento all'occupazione giovanile e femminile.

 

 

Efficacia

 

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo nei confronti dei Lavoratori dipendenti di Datori di lavoro che operano nei settori suindicati, e che siano iscritti ad una delle parti datoriali stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, diverse da quelle stipulanti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.

 

 

Art. 1 - Assunzione - Requisiti ed obblighi ex D.LGS 104/2022

 

1. L'assunzione del lavoratore sarà effettuata secondo le leggi in vigore.

2. Essa dovrà risultare da atto scritto contenente:

a. la data di assunzione;

b. la tipologia e durata del rapporto;

c. l'orario di lavoro;

d. la qualifica di inquadramento e le mansioni iniziali;

e. il trattamento economico di base;

f. la/e sede/i di lavoro;

g. la durata del periodo di prova;

h. la durata delle ferie;

i. informativa sulla bilateralità o indicazione del link per scaricare i dati.

j. La facoltà di esercizio del diritto di precedenza deve essere comunicata al lavoratore nella lettera di assunzione

3. Contestualmente alla lettera di assunzione, l'azienda dovrà consegnare al lavoratore copia del presente contratto o indicare una forma di consultazione dello stesso attraverso sistemi informatici (link) con possibilità di accesso per i lavoratori.

4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare o, in alternativa, dichiarare a richiesta dell'azienda:

a. Certificato di residenza;

b. Titoli di Studio e altri titoli professionali;

c. Attestati di formazione a corsi in materia di sicurezza sul lavoro Dlgs 81/08;

d. Indicazioni di recapito telefonico e indirizzo mail;

e. Coordinate bancarie per il versamento dei compensi;

f. Permesso di soggiorno ove obbligatorio;

g. Curriculum Vitae;

h. Altra documentazione aggiuntiva che l'Azienda riterrà opportuno richiedere in relazione all'attività che il lavoratore è chiamato a svolgere.

i. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore, in fase di assunzione o comunque entro sette giorni dall'inizio del rapporto, tutte le informazioni previste dal D.Lgs.104/2022, tra cui orario di lavoro, condizioni retributive, luogo e modalità di svolgimento dell'attività, disciplina del preavviso, formazione obbligatoria e eventuali sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. L'esistenza del patto di prova è integrata nella lettera di assunzione come previsto dall'art. 1 comma 2 lettera (g) e comunque contestuale all'assunzione e accettato dal lavoratore con apposita sottoscrizione dello stesso.

2. La durata massima del periodo di prova, nel rispetto dell'art. 13 della Legge 203/2024, non potrà superare i seguenti limiti:

- per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata sino a 12 mesi è di 1 giorno per ogni 15 giorni di contratto.

- per i contratti di lavoro a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi ed inferiore ai 24 mesi è di 2 giorni per ogni 15 giorni di contratto.

3. Decorrenza e sospensioni

Il periodo di prova decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro. In caso di assenza per malattia, infortunio o per godimento di congedi obbligatori, il periodo di prova è sospeso e riprende al rientro del lavoratore, prolungandosi di un numero di giorni pari all'assenza. Nel corso del periodo di prova, il rapporto potrà essere risolto in qualsiasi momento, da entrambi le parti, senza preavviso, con diritto al TFR, ai ratei di tredicesima e all'indennità sostitutiva delle ferie non godute.

4. Rinnovi e proroghe

Nel caso di rinnovo o proroga di un contratto per le medesime mansioni, non può essere pattuito un nuovo periodo di prova, in quanto l'esperienza maturata si considera già idonea alla valutazione delle capacità professionali del lavoratore.

5. Esito della prova

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere liberamente dal rapporto senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva, fermo restando il diritto del lavoratore alla retribuzione per il periodo di servizio prestato.

6. I periodi di prova indicati per i rispettivi livelli devono intendersi di effettivo lavoro.

7. Qualora entro la scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore si intenderà confermato in servizio ed il periodo stesso sarà computato agli effetti dell'anzianità.

 

 

Art. 3 - Mansioni lavorative e passaggi di livello

 

1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte.

2. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incida sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale nel rispetto dell'art. 2103 c.c.

3. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni.

4. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, sono le seguenti:

a) Al fine di evitare il licenziamento sia dovuto per giusta causa che per giustificato motivo;

b) Quando il lavoratore non risulti idoneo a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a seguito di visita medica.

c) Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

d) Nelle sedi di cui all'art. 2113 cc, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, al l'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro.

e) Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, ai sensi dell'art. 2103 c.c. il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo sei mesi continuativi.

f) Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo.

 

A - Mansioni promiscue

1. Ambito e livello

Il lavoratore può essere adibito a mansioni parzialmente diverse da quelle originarie solo se inerenti al lavoro svolto e riconducibili al medesimo livello di inquadramento e alla stessa categoria legale, senza mutamento di livello.

2. Compatibilità funzionale

- C <---> A (Commerciale <---> Amministrativa): fungibilità orizzontale entro lo stesso livello per attività coerenti (es.: gestione e controllo documentale clienti, amministrazione vendite, reporting commerciale, compliance di base).

- T <---> A (Tecnica <---> Amministrativa): fungibilità limitata al backoffice e ad attività di supporto non specialistiche (es.: riconciliazioni e controlli operativi, data entry tecnico-amministrativo, UAT User Acceptance Testing (Test di accettazione utente di base, tracciamento ticket/procedure), sempre entro lo stesso livello.

3. Incompatibilità

(T) non svolge mansioni commerciali (vendita/negoziazione/portafoglio).

(C) non svolge mansioni tecniche specialistiche (sviluppo, operation infrastrutturali, sicurezza, configurazioni).

4. Forma, limiti e trasparenza

L'assegnazione è annotata nel mansionario/sistema HR; non m