CCNL in vigore
FERROVIE - RACCORDI FERROVIARI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-03-1991
Lavoratori dipendenti da imprese esercenti raccordi ferroviari
Decorrenza 1 marzo 1991 - 31 luglio 1994
Addì, 15-3-1991 in Roma
tra l'AUSITRA, Federazione italiana imprese di servizi,
e la FILT-CGIL, Federazione italiana lavoratori trasporti, la FIT-CISL, Federazione italiana trasporti, la UILTRASPORTI, Settore ausiliari del traffico e portuali, aderente alla UIL;
si è convenuto di rinnovare il CCNL 25-10-1983, integrato con le disposizioni degli Accordi nazionali 22-6-1987 e 10-11-1987, con le seguenti aggiunte e modifiche.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dalla data del 1-3-1991 e ha durata sino al 31-7-1994. Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 42;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne il trattamento di malattia o di infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
L'assunzione può avvenire:
- con un periodo di prova non superiore a 4 mesi per i lavoratori del primo livello;
- con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per i livelli 2º e 3º;
- con un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per i rimanenti livelli 4º, 5º, 6º e 7º.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diventa definitiva ove la medesima non abbia luogo, per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo di 3 mesi per i lavoratori di cui ai livelli 1º, 2º, 3º e di due mesi per i lavoratori degli altri livelli. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuito in 5 giornate.
Con il 1-4-1985 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore in ragione d'anno di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo da concedere in relazione alle esigenze di servizio. I riposi eventualmente non goduti entro ciascun anno verranno retribuiti alla scadenza dell'anno di riferimento con un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera riferita alla retribuzione del mese precedente.
A far data 1-4-1989 l'orario di lavoro annuo è ridotto di 1 giornata. Con il 1-12-1990 l'orario di lavoro è ridotto di un'ulteriore giornata.
La riduzione di cui sopra è frazionabile in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione si cumula con le 40 ore di riduzione previste dal terzo comma e dà luogo di norma al riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo compensativo che verranno assegnate tenute presenti le esigenze di servizio.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato, od altra giornata di riposo non cadente di domenica, venga considerata giornata festiva (eccezion fatta per le ferie).
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL 15-3-1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario i lavoratori del primo livello.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3 n. 2) del RD 10-9-1923 n. 955 (regolamento per l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica del livello 1.
Art. 7 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo ed a turni
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano il lavoratore è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla Legge, la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale non possono superare le 100 ore annue per ciascun dipendente. Di dette 100 ore mentre 35 possono essere utilizzate dall'azienda in relazione alle esigenze di servizio, la utilizzazione delle restanti ore dovrà essere esaminata con le R.S.A.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i dipendenti che eseguono lavoro su tre turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 9 nonché quello eseguito la Domenica salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di Legge, il riposo compensativo cada in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore, avente il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella Domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro oltre il limite contrattuale settimanale o la durata giornaliera della normale prestazione, notturno, festivo ed a turni le maggiorazioni sulla retribuzione oraria, calcolate ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo, sono le seguenti:
1) lavoro oltre i limiti contrattuali diurno e feriale ______________ 30%
2) lavoro oltre i limiti contrattuali notturno _________________________ 50%
3) lavoro oltre i limiti contrattuali festivo ____________________________ 65%
4) lavoro oltre i limiti contrattuali notturno e festivo ___________ 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi _________________ 50%
6) lavoro effettuato in 3 turni avvicendati nelle 24 ore:
- turni diurni ___________________________________________________________________________ 4%
- turni notturni ______________________________________________________________________ 25%
7) lavoro notturno compreso o non in turni avvicendati ______ 25%
8) lavoro domenicale con riposo compensativo:
- per le ore normali di lavoro _______________________________________________ 20%
- per le ore oltre i limiti contrattuali ____________________________________ 50%
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Agli effetti delle maggiorazioni di cui sopra la retribuzione oraria è determinata dividendo per 173 quella mensile costituita da minimo tabellare, contingenza, aumenti periodici di anzianità e superminimo.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di Legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, a tale spostamento non fosse prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50% della paga tabellare e contingenza.
Sono considerati giorni festivi le domeniche e le seguenti festività infrasettimanali:
- Capodanno
- Epifania (6 gennaio)
- S. Pasqua
- Lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1º maggio
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti
- Immacolata Concezione
- S. Natale
- S. Stefano
- Ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta l'attività.
Nelle località in cui la festa del S. Patrono coincida con una festività di cui sopra, le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva a quella del S. Patrono.
Qualora dette ricorrenze cadano di domenica è dovuto ai lavoratori in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/22 della retribuzione mensile di fatto.
Il trattamento di cui innanzi è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Per le festività di cui alla Legge n. 54/1977 viene riservato il seguente trattamento:
a) per il 2 giugno e 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di giugno ed alla prima domenica di novembre, ai lavoratori verrà riconosciuto il trattamento economico della festività infrasettimanale coincidente con la domenica;
b) le festività religiose non più considerate tali agli effetti civili (San Giuseppe - Ascensione - Corpus Domini - SS. Pietro e Paolo) a decorrere dal 1-1-1981 vengono tramutate in altrettante giornate di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno.