CCNL in vigore
FERROVIE - INDOTTO FERROVIARIO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 14-09-2000
Per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti
Decorrenza 24-4-2001 - 31-12-2003
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Ferrovie - Attività Ferroviarie" - Settore " Trasporti"
Addì, 14 settembre 2000,
Fise
Agens
Ancp
e
FILT-CGIL
FIT-CISL
UILTRASPORTI
SALPAS-FISAFS
UGL-A.T.
Premessa - Premessa politica al CCNL
Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti ed in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore e di quelle che forniscono servizi collegati al medesimo, è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali servizi in termini globali ovvero frazionati.
Le parti, conseguentemente, hanno riconosciuto l'opportunità di pervenire alla definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costituisca, per le attività produttive che ad esso potranno riferirsi, lo strumento di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le imprese fornitrici di servizi accessori definiti dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione. Tale contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà costituire lo strumento per una qualificazione specifica delle imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità tecnico-organizzative ed una maggiore professionalizzazione degli addetti, finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità ed economicità di servizi attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi stessi.
In tale contesto è ribadita la necessità che la qualità dei servizi offerti dalle aziende deve prevedere una nuova organizzazione, nuove tecnologie, investimenti e prestazioni adeguate sia alle nuove richieste della committenza che alle aspettative dell'utenza, con conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.
Le parti confermano la centralità strategica di un sistema di relazioni industriali che, considerate le peculiari caratteristiche del settore totalmente aperto alla concorrenza e necessitato a rispondere con tempestività e flessibilità alle diverse e mutevoli esigenze della committenza, sia particolarmente rivolto a valorizzare le risorse umane, con particolare riferimento alla qualificazione professionale ed alla tutela dell'occupazione, a ridurre le occasioni conflittuali, ad affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.
Di conseguenza, a fronte dell'obiettivo di conseguire un continuo miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della attività di servizio richieste dalle imprese committenti in funzione delle esigenze della clientela, nonché di diversificare e sviluppare nuovi servizi rispetto a quelli tradizionalmente forniti, le parti convengono sulla necessità di assumere a tutti i livelli un sistema di relazioni industriali che, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, risulti coerente con le suddette finalità di incremento della qualità, dell'efficienza e della flessibilità delle attività di servizio rese.
Le parti, quindi, considerano che il costante miglioramento degli indicatori di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi, costituiscano il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato cui si connette una maggiore stabilità dei livelli occupazionali che va sorretta anche mediante il costante impegno delle imprese per l'attivazione di processi di formazione e di qualificazione del personale.
Con queste finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali e/o locali, di verifica e di monitoraggio dei processi di riorganizzazione e di dimensionamento della produzione, con lo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per il miglioramento qualitativo dei servizi e, soprattutto, in relazione agli eventuali effetti sull'occupazione.
Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, in atto nei confronti delle imprese indicate nel campo di applicazione e dei lavoratori dalle stesse dipendenti e la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente contratto a far data dal 14 settembre 2000 e sostituita tanto per la parte economica, normativa e obbligatoria, dalla seguente disciplina, salve le deroghe ed eccezioni espressamente indicate.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali ed aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da F.S. S.p.a., servizi in appalto da ferrovie secondarie concesse, accompagnamento notte e attività manutentive connesse, raccordi ferroviari, ristorazione a bordo treno.
Premessa
I processi di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale, il riposizionamento strategico delle imprese rispetto al mercato, soprattutto con riferimento ai nuovi meccanismi di competizione, richiamano la definizione di relazioni industriali che, partendo dalla valorizzazione del lavoro, siano orientate alla partecipazione ed al coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici delle imprese, con il comune obiettivo di realizzare le condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività, quale premessa per favorire l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.
In questo ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto sociale" del 22 dicembre 1998 ed al "Patto sulle regole" del 23 dicembre 1998, confermano la volontà di operare per un governo consensuale dei problemi del settore, di incidere sui fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.
Alla realizzazione di quanto sopra concordato, le parti intendono contribuire con la definizione di un complesso di norme e procedure riguardanti:
- codice di comportamento e prestazioni indispensabili;
- procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione delle controversie collettive e individuali;
- strumenti e procedure, ai diversi livelli, per l'informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la contrattazione.
A) Codice di comportamento e prestazioni indispensabili
Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le Associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione.
Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:
a) costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente CCNL e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex Legge n. 146/1990. Le imprese, e le loro Organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dagli accordi ex Legge n. 146/1990 e successive modifiche;
b) a livello nazionale le Associazioni, oltre quanto previsto dal presente contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle Organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei trasporti" del 23 dicembre 1998 e dagli accordi ex Legge n. 146/1990 e che abbiano una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, la rappresentatività pari, a regime, al 5% dall'art. 7, del decreto legislativo n. 396/1997, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U., ove si siano svolte. Le elezioni delle R.S.U., ove previste, saranno indette entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;
c) alle altre Organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lett. b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nel presente CCNL
d) a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle R.S.A. o, se costituite, delle R.S.U.
Nei casi di vertenze collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.
Le parti si impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle regole", le attuali intese sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.
Entro la stessa data, a livello di Associazioni datoriali e Segreterie nazionali delle OO.SS. saranno definite fattispecie, modalità e misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e proporzionalità, in caso di inadempienze relative al presente Protocollo di relazioni industriali.
Le suddette intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti, alla Commissione di garanzia ex Legge n. 146/1990 per la validazione.
B) Procedure di raffreddamento
Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.
Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la R.S.A./R.S.U. interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.A./R.S.U.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le R.S.A./R.S.U. interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.
Livello territoriale/consortile
Le questioni non risolte a livello aziendale saranno esaminate in un incontro tra i rappresentanti della struttura consortile ed aziendale interessate e le Organizzazioni sindacali regionali interessate.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali (Associazione datoriale, rappresentanza consortile e di impresa interessate, con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
Dichiarazione a verbale - Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.
C) Contrattazione di secondo livello
Sono titolari della contrattazione aziendale, le R.S.U./R.S.A. congiuntamente con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.
Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.
Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla norma di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.
L'accordo relativo all'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati ha di norma durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura e dei contenuti di cui al presente articolo e del citato Protocollo interconfederale.
D) Materie di competenza nazionale
Nel rispetto dell'accordo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 e da eventuali altre normative interconfederali e di Legge sullo stesso argomento, sono confermati i due livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.
In particolare, è di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:
- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2º livello;
- procedura di conciliazione e di raffreddamento;
- assunzione del personale;
- contratti atipici (C.f.l., part-time, tempo determinato, apprendistato) - trattamenti economici;
- contratti a part-time;
- lavoro interinale;
- apprendistato;
- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);
- quadri;
- periodo di prova;
- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;
- orario di lavoro;
- straordinario;
- festività;
- ferie;
- permessi ed assenze;
- lavoratori studenti;
- aspettativa;
- trattamento di malattia ed infortunio;
- tutela della maternità;
- t.f.r.;
- trattamento economico base (retribuzione tabellare e relativi parametri);
- scatti;
- 13ª e 14ª mensilità;
- indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa;
- disciplina, diritti e doveri;
- salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;
- mensa;
- anzianità di servizio ed aumenti periodici di anzianità;
- diritti sindacali;
- previdenza complementare;
- vestiario (minimo garantito);
- congedo matrimoniale;
- disciplina generale della regolazione del diritto di sciopero (ex L. n. 146/1990);
- regolamentazione delle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.);
- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, ecc.);
- diritti sociali ed individuali (pari opportunità ed azioni positive; congedi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).
E) Materie di competenza aziendale
A livello aziendale sono competenza delle R.S.U./R.S.A., con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.
Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle R.S.U./R.S.A.:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali ivi compresi quelli relativi alla qualità;
- sulla scadenza dei contratti d'appalto.
Fra imprese e R.S.U./R.S.A. e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 626 e con esclusione di quanto già attribuito in termini di competenza agli R.L.S.;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale ed all'acquisizione di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di Legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori (L. n. 125/1991 e successive modificazioni);
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta applicazione dei contratti di lavoro;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.
Oltre a quanto stabilito ai punti precedenti saranno contrattati a livello aziendale le seguenti materie:
- ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dei regimi dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro;
- il premio di risultato.
In adesione a quanto previsto dal punto 4.4 del "Patto sulle regole" del 23 dicembre 1998, fatte salve le norme contrattuali vigenti relative alla tutela dell'occupazione nel settore, le crisi occupazionali conseguenti ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione, riassetto societario e ammodernamento del settore, formeranno oggetto di contrattazione fra le parti; a livello regionale e nazionale, prevedendo, eventualmente, procedure di mobilità professionale e/o interaziendale, accompagnate da programmi di aggiornamento e riqualificazione professionale.
In questo ambito le parti si impegnano a contribuire alla individuazione di soluzioni positive, relativamente alle problematiche proposte dal punto 4.3 del citato Patto del 23 dicembre 1998 (Ammortizzatori sociali).
F) Procedura per il confronto a livello aziendale
Salvo quanto esplicitamente definito nel CCNL, le controversie plurime relative all'interpretazione del CCNL saranno definite esclusivamente a livello nazionale previo ricorso di una parte.
Il livello nazionale si deve pronunciare entro 30 giorni. In tale periodo non si attuano decisioni unilaterali.
In merito all'attuazione e sulle materie oggetto di contrattazione di cui al presente articolo a livello di impianto, di azienda e/o di gruppo, di consorzio, la parte interessata alla discussione sulle materie oggetto di contrattazione di cui al presente articolo comunicherà formalmente all'altra una richiesta di incontro per avviare la discussione sull'argomento. Detta procedura si intenderà conclusa decorsi 15 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
In caso di disaccordo a livello di confronto tra i soggetti di cui al precedente comma e la R.S.U./R.S.A., lo stesso si sposterà per un ulteriore periodo di 15 giorni, decorrenti dal precedente termine, al competente livello territoriale o regionale, coinvolgendo le rispettive strutture sindacali e Associazioni datoriali o di impresa (consorzi).
Durante tutta la fase della procedura sono sospese le azioni unilaterali da entrambe le parti.
Trascorso il suddetto periodo le parti non sono più vincolate da procedure di raffreddamento e acquisiscono libertà di azione rispetto alle tematiche oggetto del confronto.
L'assunzione del personale sarà fatta secondo le norme delle leggi vigenti in materia.
All'atto dell'assunzione il datore di lavoro comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) la residenza lavorativa;
3) il livello di inquadramento assegnato, la qualifica e la retribuzione;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) l'espresso rinvio al presente contratto collettivo circa la disciplina economica e normativa applicata al rapporto di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore è tenuto a presentare al datore di lavoro i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14, L. 30 aprile 1962, n. 283;
c) certificato di iscrizione alle liste di collocamento e il libretto di lavoro;
d) documenti richiesti da disposizioni di Legge;
e) numero di codice fiscale.
Ove necessari, i seguenti ulteriori documenti:
f) attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
g) certificato di servizio eventualmente prestato presso altre aziende;
h) certificato o diploma degli studi compiuti oppure diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati.
Il lavoratore è tenuto altresì a dichiarare al datore di lavoro la sua residenza e dimora, a notificare immediatamente i successivi mutamenti ed a consegnare lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dei relativi assegni.
Nei limiti di cui all'art. 8, L. 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà richiedere il certificato penale del lavoratore.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
Prima dell'assunzione, e fermo restando quanto stabilito dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il lavoratore potrà essere sottoposto ad una visita medica di idoneità al servizio.
In attuazione di quanto previsto dal 2º comma dell'art. 25 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti convengono che, al fine del calcolo della percentuale di cui al comma 1 dell'art. 25 citato, non si tiene conto delle assunzioni del personale con categoria di operaio, di impiegato e quadro inquadrato nei livelli 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º.
Sono comunque esclusi i lavoratori assunti per svolgere mansioni di custodia, fiducia e sicurezza.
I lavoratori assunti tra le categorie riservatarie previste dal 5º comma dell'art. 25 della Legge n. 223/1991, saranno computati ai fini della copertura dell'aliquota di riserva di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 25 citato anche quando vengano inquadrati nelle qualifiche individuate al 1º comma del presente articolo.
Il presente articolato sarà trasmesso a cura delle parti stipulanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale affinché provveda agli adempimenti conseguenti..
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore ai seguenti limiti:
- livelli 1º, 2º, 3º e 4º: | 30 giorni; |
- livelli 5º, 6º: | 60 giorni; |
- livelli 7º e 8º: | 120 giorni. |
Ai fini del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate di effettiva prestazione lavorativa.
La durata del periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Nel corso del periodo di prova la risoluzione del rapporto può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle parti, senza obbligo di preavviso né della relativa indennità sostitutiva.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova per dimissioni o licenziamento, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Scaduto il periodo di prova senza che sia intervenuta la disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e l'anzianità di servizio decorrerà dal giorno dell'assunzione stessa.
Nel caso in cui il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia, il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso qualora sia in grado di riprendere il servizio entro un periodo pari al 50% della durata della prova assegnata.
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Le assunzioni a tempo determinato sono regolate dalle vigenti disposizioni di Legge.
Ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parti convengono che l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro sarà consentita, oltre che nelle ipotesi previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge 25 marzo 1983, n. 79, anche nei seguenti casi:
- quando l'assunzione abbia luogo per l'espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie e comunque per tutti quei casi di sostituzione di lavoratore con diritto alla conservazione del posto;
- lavorazioni a carattere eccezionale che richiedano maestranze diverse per specializzazioni da quelle normalmente impiegate;
- esecuzione di un servizio straordinario e limitato nel tempo;
- per far fronte alle esigenze derivanti dall'intensificazione dell'attività in particolari periodi dell'anno (ad esempio Natale, Pasqua, vacanze invernali);
- sostituzione di lavoratori impegnati in attività di formazione, aggiornamento o addestramento;
- congedi parentali.
La quota di personale assunto contemporaneamente ai sensi della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, non potrà superare il 20% del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in organico in azienda al 31 dicembre dell'anno precedente.
Per quanto concerne il trattamento di malattia ed infortunio, il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
In caso di necessità di assunzioni a tempo indeterminato, ai fini della precedenza dei lavoratori già assunti a termine si richiamano le disposizioni di cui all'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56.
L'assunzione con contratto a tempo determinato deve essere stabilita per un periodo normalmente non inferiore a 30 giorni.
Eventuali diverse esigenze di assunzione con contratto a tempo determinato anche per periodi inferiori a quello di cui al precedente comma, saranno contrattate a livello aziendale.
Il contratto a tempo determinato può avere ad oggetto anche assunzione di lavoratori a tempo parziale.
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Fermo restando quanto previsto dalla Legge n. 61/2000 le parti concordano che il lavoro a tempo parziale può essere di tipo orizzontale (quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro), verticale (quando risulti previsto che l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno) o misto (quando si realizza secondo una combinazione di tali modalità, che contempli giornate o periodi a tempo pieno alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro, specificatamente indicati nella lettera d'assunzione ovvero nell'atto di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o di modifica della precedente determinazione della durata o della collocazione temporale della prestazione).
Il rapporto a tempo parziale potrà riguardare sia lavoratori già in forza che nuovi assunti.
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve avvenire con il consenso dell'azienda e del lavoratore: tale requisito è necessario anche per il passaggio dal rapporto da tempo parziale a quello a tempo pieno e viceversa. L'azienda articolerà l'orario consentendo al lavoratore lo svolgimento di altra attività.
La prestazione media settimanale dei lavoratori a tempo parziale non potrà essere inferiore al 40% dell'orario di lavoro contrattuale, ferma restando la garanzia della copertura previdenziale.
Il contratto di lavoro a tempo parziale o la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto. In esso devono essere indicate le mansioni, l'orario di lavoro e la sua distribuzione con riferimento alla giornata, alla settimana, al mese, all'anno anche rapportata ai turni come determinati dalle esigenze aziendali e mensilmente comunicati ai lavoratori, nonché gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto a tempo pieno, nei limiti previsti dalla Legge e, in ogni caso, ove compatibili con le norme del presente contratto.
In considerazione delle specifiche esigenze tecnico-organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare.
Il numero massimo di ore di lavoro eccedente effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno. Dette ore sono retribuite con la maggiorazione del 10% calcolata sulla quota oraria della retribuzione così come prevista dall'art. 20 e senza alcun riflesso su 13ª, 14ª mensilità e t.f.r.
Entro il limite di cui al comma precedente è ammesso il ricorso al lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale, di cui all'art. 18 del presente contratto collettivo.
Le ore prestate oltre il limite del 20% su base annua saranno retribuite con la maggiorazione prevista per il lavoro oltre l'orario contrattuale (art. 20).
La prestazione di lavoro supplementare è ammessa, con il consenso del lavoratore interessato, entro i limiti riportati al comma precedente, nelle seguenti fattispecie:
- incrementi di attività produttiva;
- esigenze di sostituzione dei lavoratori assenti;
- esecuzione di un incarico definito o predeterminato nel tempo;
- esigenze di formazione ed istruzione interna dei lavoratori neo assunti, nonché dei giovani in tirocinio formativo;
- esigenze di adeguamento dei programmi informatici aziendali;
- esigenze di supporto tecnico nel campo dell'igiene, prevenzione e sicurezza sul lavoro, in relazione a nuovi assetti organizzativi e/o produttivi e/o tecnologici.
Il ricorso al lavoro supplementare, nonché al lavoro straordinario nei casi consentiti dalla Legge, è ammesso per le seguenti tipologie contrattuali:
- per i rapporti di lavoro in cui la prestazione ridotta sia prevista a tempo indeterminato ovvero anche, a seguito di trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, per un periodo predeterminato;
- per i contratti a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 2 della L. 18 aprile 1962, n. 230, nonché per quelli indicati nell'art. 6 del presente contratto;
- per i contratti a tempo determinato di cui al comma 20 del presente articolo.
Il lavoratore a tempo parziale, che presti ore di lavoro supplementare in via continuativa, avrà diritto al consolidamento totale o parziale nell'orario base individuale della prestazione supplementare continuativa.
Ai fini del comma precedente, per prestazione supplementare continuativa agli effetti del consolidamento si intende il lavoro supplementare che superi l'orario base individuale settimanale concordato di oltre 50% dello stesso, per un periodo di almeno nove mesi nell'arco temporale dei dodici mesi precedenti.
Il consolidamento avverrà su istanza scritta del lavoratore interessato, dovrà risultare da atto scritto.
Su accordo scritto tra lavoratore e azienda, potrà essere concordato lo svolgimento del rapporto di lavoro a tempo parziale secondo modalità elastiche, che consentano la variabilità della collocazione della prestazione lavorativa prevista dall'art. 3, commi 7 segg. del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, anche determinando il passaggio da un part-time orizzontale a verticale o viceversa, ovvero ad un sistema misto.
L'esercizio, da parte del datore di lavoro, del potere di variare la collocazione della prestazione lavorativa, di cui al comma precedente, comporta un preavviso, a favore del lavoratore, non inferiore a 10 giorni di calendario. Per le sole ore prestate a seguito dell'esercizio di tale potere da parte del datore di lavoro, al di fuori degli orari o degli schemi concordati nell'atto di instaurazione del rapporto a tempo parziale, ovvero di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ovvero di modifica degli stessi, compete al lavoratore la maggiorazione del 10% comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.
Decorsi 5 mesi dalla stipulazione dell'accordo che introduce clausole elastiche, il lavoratore può darvi disdetta dandone al datore di lavoro un preavviso di un mese, quando ricorrano le seguenti documentate ragioni:
a) esigenze di carattere familiare;
b) esigenze di tutela della salute certificata dal competente Servizio sanitario pubblico;
c) necessità di attendere ad altra attività lavorativa subordinata o autonoma.
In caso di oggettiva impossibilità, nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b), il periodo di preavviso di cui al comma precedente potrà essere ridotto.
Resta in ogni caso salva la possibilità, per il datore di lavoro e il lavoratore, di stipulare nuovi patti contenenti clausole elastiche.
In alternativa alla disdetta, il datore di lavoro e il lavoratore potranno concordare di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono le cause elencate alle precedenti lett. a), b) e c).
In caso di part-time verticale il periodo di comporto, con riferimento sia al periodo di 12 mesi di assenza del lavoratore sia al periodo di 36 mesi durante il quale esso è computato, verrà proporzionalmente ridotto in relazione al minor orario pattuito.
L'azienda darà priorità nel passaggio da tempo pieno a tempo parziale o viceversa ai lavoratori già in forza nell'impianto che ne abbiano fatta richiesta rispetto ad eventuali nuove assunzioni per le stesse mansioni. A tal fine comunicherà al personale in forza sull'impianto la sua intenzione di procedere all'assunzione di personale a tempo parziale. La comunicazione potrà avvenire mediante affissione nei reparti interessati.
In particolare le aziende valuteranno con priorità le domande di trasformazione del rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale, motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia che richieda assistenza continua, adeguatamente comprovata, nonché, ove non osti l'infungibilità delle mansioni svolte, per favorire la frequenza di corsi di formazione continua, correlati all'attività aziendale e per la durata degli stessi.
La trasformazione può anche essere pattuita per una durata determinata. Qualora tale durata sia compresa tra i quattro ed i ventiquattro mesi, è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale, fino al termine del periodo di svolgimento dell'orario a tempo parziale.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali per la giornata del sabato e/o della domenica cui potranno accedere anche studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale e indeterminato presso altro datore di lavoro.
Il personale assunto a tempo parziale potrà essere utilizzato anche con articolazioni dell'orario giornaliero diverse da quelle fissate per il restante personale.
Le disposizioni di cui al presente articolo sono state stabilite in attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, e successive modificazioni. In caso di modifica del decreto legislativo stesso, per la parte oggetto di tali modifiche, le parti si incontreranno entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni per gli opportuni adattamenti della norma contrattuale.
Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, disciplinato dalla Legge n. 196/1997, può essere concluso, oltre che nei casi previsti dalle lett. b) e c) dell'art. 1, comma 2, della Legge stessa, e cioè:
- "per la temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali";
- "per la sostituzione di lavoratori assenti";
anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi della lett. a), art. 1, comma 2 della Legge n. 196/1997 citata:
1) esigenze produttive temporanee;
2) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea;