CCNL in vigore
FERROVIE DELLO STATO - Operai ed impiegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06/02/1998
Personale della F.S. Spa
Scadenza: 31/12/1999
Addì 6-2-1998, in Roma
FS spa, assistita da Agens,
e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FISAFS CISAL, SMA CONFSAL
convengono sulla presente intesa contrattuale
La presente intesa si inserisce nel più generale obiettivo, già assunto nel Protocollo del 9-5-1997 e nell'accordo con il Governo del 2-12-1997, di adeguare l'organizzazione del lavoro e la struttura dei costi alle esigenze di sviluppo, risanamento e trasformazione dell'impresa nell'ambito del più generale riassetto del sistema ferroviario europeo.
Le parti con il presente accordo intendono sottolineare la centralità dell'apporto che il fattore lavoro dà al processo in atto. Al fine di favorire e rendere più proficuo tale apporto l'azienda prevederà, nei propri programmi di attività, inserimenti e interventi formativi e di riqualificazione adeguati alle più moderne tecnologie ed all'evoluzione dei processi produttivi.
Le parti concordano sulle allegate intese contrattuali che sono composte di una parte generale e di parti specifiche nonché sugli aspetti essenziali di seguito indicati relativi al processo di gestione del percorso di risanamento e sviluppo nei termini e con gli obiettivi previsti dagli accordi sopra richiamati.
1. Efficientamento e riequilibrio delle risorse umane - 1.1 A livello periferico nell'ambito della piena applicazione delle intese nazionali contrattuali (Parte generale e Parti specifiche) saranno definite le nuove esigenze di personale nonché le azioni di riequilibrio secondo gli artt. 9, 10 e 11 del CCNL entro e non oltre il 31-3-1998.
1.2 Al fine di favorire e correlare adeguatamente gli obiettivi di efficientamento per ciascuna Unità territoriale con il Premio di risultato, entro il 28 febbraio p.v., saranno definiti a livello nazionale i criteri per articolare lo stesso Premio secondo quanto previsto dall'art. 91 del CCNL
2. Strumenti ed azioni per la gestione delle risorse e per le politiche attive del lavoro - Al fine di risolvere le problematiche di gestione delle eccedenze non riassorbibili con gli strumenti previsti dal CCNL, si conviene sull'istituzione di un Fondo di cui all'art. 59, comma 6º della Legge 449 del 1997, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 23-12-1996 n. 662 e del titolo 5.3 dell'accordo del 2-12-1997.
Tale Fondo è finalizzato esclusivamente a perseguire politiche attive del lavoro e ad attuare misure di sostegno al reddito del personale eccedentario, nonché di accompagnamento a pensione.
L'intesa sul Fondo sarà definita entro il 28-2-1998 al fine di renderlo operativo entro e non oltre il 2-4-1998.
La contribuzione al suindicato Fondo avrà una dotazione iniziale annua pari almeno allo 0, 75% della massa salariale '97 di cui sarà a carico dei lavoratori una contribuzione pari allo 0,15% della stessa massa salariale.
In relazione alle prestazioni che saranno convenute le parti verificheranno e definiranno l'entità delle contribuzioni.
3. - 3.1 Le scadenze del CCNL, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono fissate al 31-12-1999. Le erogazioni contrattuali previste dal Protocollo del 9-5-1997, così come definite dal presente rinnovo, sono comprensive di tutte le voci e gli incrementi derivanti, per i due bienni del periodo gennaio 1996-dicembre 1999, da quanto previsto dagli accordi interconfederali del 23-7-1993 e 22-12-1994, anche a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Con tale accordo le OO.SS. intendono contribuire al risanamento di FS e attenuare gli effetti della riorganizzazione sui livelli occupazionali.
3.2 Nell'ambito delle esigenze di rinnovo generazionale e professionale essenziale per le prospettive di sviluppo dell'impresa, anche in presenza della introduzione di nuove tecnologie le parti convengono di definire entro il 15 marzo p.v. termini e modalità che assicurino un turn over con reintegro di personale per ulteriori 2.000 unità complessive per il prossimo biennio 1998-1999.
Le OO.SS. firmano con riserva che scioglieranno dopo la consultazione dei lavoratori e dei propri organismi.
Attività amministrative e attività tecnico-specialistiche
Le parti si impegnano entro martedì p.v. a definire l'intesa relativa alla parte specifica contrattuale necessaria a realizzare per ciascuna struttura e Unità territoriale una omogeneizzazione delle esigenze di personale ed un efficientamento produttivo coerente con l'insieme delle azioni convenute per i settori dell'esercizio.
Sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministro dei Trasporti dell'11-2-1997 e a seguito del comunicato congiunto del 20-2-1997 FS spa, assistita da Agens, e FILT - FIT - UILT - FISAFS e SMA, quest'ultima O.S. stipulante per il solo settore macchina, convengono, conservando l'unicità contrattuale ed in applicazione degli accordi interconfederali del 23-7-1993 e 22-12-1994, sul presente CCNL che si pone quale elemento qualificante e necessario nel processo di sviluppo complessivo del trasporto ferroviario e di crescita produttiva dell'Impresa.
CAPITOLO I - Obiettivi strategici
FS spa nell'imminente prospettiva di competizione sul mercato interno ed estero in coerenza con gli accordi del 9-5-1997 e del 2-12-1997 è impegnata a perseguire obiettivi strategici relativi alla Produzione, agli Investimenti, al Modello d'Impresa.
Al fine di favorire lo sviluppo del sistema ferroviario risultano necessari i seguenti interventi coordinati ed integrati tra loro:
- la realizzazione di un piano di investimenti, a partire dal potenziamento delle infrastrutture che operano al limite della saturazione, prime fra tutte le linee Nord-Sud ed Est-Ovest, oggetto del quadruplicamento veloce, dallo sviluppo delle tecnologie a sostegno dell'efficienza e sicurezza della circolazione, dell'ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile, secondo quanto previsto dal Contratto di Programma e dalle sue successive integrazioni.
L'ammodernamento ed il potenziamento della rete e dei mezzi sono un elemento propedeutico per lo sviluppo strutturale del trasporto ferroviario e rappresentano una condizione irrinunciabile per l'integrazione del sistema logistico italiano nel contesto europeo.
Per consentire il massimo livello di conoscenza dei programmi di investimento e delle connesse priorità, si dà immediata attuazione a quanto previsto nel punto 1.2 del Protocollo del 9-5-1997 sulla cadenza trimestrale degli incontri.
È attivato il previsto programma di riunioni per analizzare lo stato di elaborazione dei progetti e di utilizzazione dei finanziamenti, con particolare riguardo ai tempi di attuazione;
- l'attuazione di una decisa azione di sviluppo commerciale del mercato servito, nel settore dei passeggeri ed in quello delle merci, volta ad incrementare la quota di mercato nei diversi segmenti del servizio ferroviario, con uno sviluppo dei volumi e dell'offerta anche nei segmenti e nelle aree ad elevata domanda potenziale, laddove il trasporto ferroviario esprime una capacità di attrarre clientela;
- la riorganizzazione del ciclo produttivo e la messa a punto di nuovi modelli di esercizio e di organizzazione del lavoro, in modo da raggiungere livelli di efficienza competitiva verso altre modalità di trasporto e verso altre reti;
- la disponibilità per l'Impresa delle leve necessarie per le politiche e le azioni commerciali di sviluppo;
- una politica dei trasporti volta, anche mediante un'idonea politica autorizzativa e fiscale, a garantire reali condizioni di parità competitiva fra i vari modi e all'interno della stessa modalità ferroviaria. Essenziale è, a tal fine, la costituzione dell'Authority dei trasporti, così come avvenuto negli altri settori dei servizi soggetti a processi di liberalizzazione;
- l'attuazione di ogni misura utile a garantire i più elevati standard di sicurezza in tutti i modi di trasporto;
- un intervento attivo del Governo che, nel rispetto della normativa comunitaria, con il contributo delle parti sociali, favorisca lo sviluppo dell'intermodalità, soprattutto nel trasporto merci.
Art. 2 - Produzione / Sviluppo
Incremento al 2000 dei volumi complessivi dell'offerta commerciale dal circa 74 MLD di UT nel 1996 a circa 82 MLD al 2000 (+11% circa), al momento stimabili, con incrementi pari almeno al doppio rispetto al precedente periodo '96/'92.
Gli obiettivi di produzione delineati - basati su un significativo miglioramento dei livelli di qualità (velocità commerciali, regolarità, puntualità, pulizia, comfort, ecc.) ed un consolidamento degli standard di sicurezza - dovranno realizzare al 2000 un incremento degli introiti complessivi da traffico di circa il 40% in lire correnti sul 1996.
Per ciò che concerne l'incremento complessivo dei treni/km è attestato al 2000 ad un valore pari almeno al + 4% rispetto al 1996.
FS spa è impegnata ad assumere espliciti criteri per la definizione delle priorità nell'individuazione degli interventi e, a tale scopo, le parti convengono che nell'ambito del sistema di informazione di cui al Cap. III del CCNL si terranno, per il periodo di vigenza contrattuale, incontri a cadenza trimestrale sullo stato di elaborazione dei progetti e di utilizzazione dei finanziamenti.
Le parti convengono, altresì, sulla necessità che il nuovo Piano degli investimenti si basi sulla disponibilità di risorse certe e puntualmente definite e che gli obiettivi sui quali orientare gli interventi siano:
- integrazione fra aree a sviluppo diversificato
- integrazione ed intermodalità
- aumento potenzialità rete
- miglioramento regolarità e sicurezza
- ammodernamento del parco rotabile
- innovazione tecnologica.
FS spa è inoltre impegnata ad aumentare la propria capacità di spesa per adeguarla alle necessità del processo di sviluppo del trasporto ferroviario e, a tale scopo, gli interventi organizzativi individuali saranno oggetto di confronto tra le parti ai sensi del CCNL
Sarà valutato congiuntamente tra le parti anche l'impatto sull'indotto ferroviario, per ciò che concerne i termini occupazionali correlati ai processi di investimento sopra indicati.
Art. 4 - Percorso di risanamento e modello di Impresa
Il processo di risanamento dell'azienda va realizzato attraverso un aumento dell'efficienza che sostenga l'incremento di produzione e dei ricavi da traffico.
In questo quadro, le parti convengono che l'insieme delle azioni che saranno individuate puntino ad un contenimento del costo globale per unità di traffico con riferimento ai più significativi dati europei ed in tal senso, nei rispettivi confronti nazionali relativi alle parti specifiche, converranno sulle azioni necessarie per la realizzazione degli incrementi di produttività espressi in termini di costo per U.T., anche attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi.
Nell'ambito del conseguimento sia degli obiettivi di sviluppo delle U.T. che dei ricavi di cui sopra, nonché dell'efficientamento sul versante dei costi globali, il rapporto ricavi da mercato/costi di produzione dovrà tendere (al netto dei contributi da Stato secondo metodologie di computo di questi ultimi, omogenee fra le reti europee), a conseguire valori corrispondenti ai migliori risultati europei e secondo quanto previsto dall'accordo del 2-12-1997.
In tale quadro si conferma quanto previsto nei Protocolli d'intesa Ministero dei Trasporti-FS-OO.SS. dell'11-2-1997, che prevedono obiettivi di espansione della produzione e della vendita dei servizi mediante l'introduzione di criteri di efficienza, di recupero della produttività, nonché la realizzazione di standards qualitativi e di sicurezza, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione.
A tale processo di risanamento, le parti convengono altresì debba concorrere un significativo contenimento dei costi non imputabili al lavoro (di oltre il 10% in termini reali al 2000) attraverso un efficientamento del modello organizzativo d'impresa e dell'assetto societario complessivo, sui quali si conviene che:
- è confermata l'unitarietà dell'impresa e l'unicità della rete;
- l'articolazione della struttura organizzativa e dei criteri contabili si svilupperà in coerenza con gli obiettivi sopra indicati e con le direttive comunitarie;
- è necessaria una gradualità dei tempi allo sviluppo dei progetti tecnici finalizzati alla realizzazione della separazione contabile;
- il modello di impresa individuerà chiaramente i centri di costo e le relative responsabilizzazioni centrali e periferiche;
- la definizione dei nuovi assetti societari e organizzativi delle F.S. formeranno oggetto di specifico confronto, in apposita sede allo scopo attivata, tra Governo, F.S. e sindacati stipulanti la presente intesa.
Forme, modalità, contenuti e tempi della configurazione societaria e organizzativa delle F.S., affidati a tale sede di confronto non saranno anticipati da azioni unilaterali né avranno soluzioni modificative predeterminate anche in relazione alla gestione unitaria di uomini e mezzi. Tale gestione unitaria resta confermata nella vigenza contrattuale, ferma restando la possibilità di concordare prima soluzioni coerenti con l'evoluzione societaria.
Sia per ciò che concerne l'aumento dei ricavi da mercato che per il contenimento dei costi operativi, FS è impegnata a ricercare azioni in grado di consentire di tendere al 2000 ad obiettivi ancora più significativi rispetto a quelli sopra indicati.
Politiche ed azioni commerciali
Progetti mirati - Sulla base degli obiettivi di sviluppo già indicati nel Protocollo del 9-5-1997 l'azienda è impegnata a realizzare il conseguimento del proprio rafforzamento competitivo sul mercato, anche per progetti mirati, da confrontare con le OO.SS. stipulanti al fine di favorirne la migliore realizzazione e rilevarne la congruità con i predetti obbiettivi.
Sarà inoltre verificata con le OO.SS. stipulanti la possibilità di valorizzare attività complementari collegate al trasporto, sinergiche rispetto a quelle fondamentali per ampliare la gamma dei servizi e dei prodotti offerti, con l'obiettivo di valorizzare le risorse aziendali e di incrementare il reddito prodotto dall'impresa.
Trasporto Locale - In relazione al processo derivante dalla riforma legislativa del Trasporto Locale e relativo decreto legislativo di attuazione, si conviene di cogliere ogni opportunità di mercato, anche connessa con gli interventi di riorganizzazione della mobilità privata, e soprattutto con il piano di rete/nodi di interscambio, con l'obiettivo di porre le condizioni per un reale sviluppo della intermodalità, valorizzando le possibilità di un'offerta di servizi ferroviari che, interconnessa con il sistema trasportistico complessivo, può offrire soluzioni vantaggiose per le comunità locali e rispettose dell'ambiente.
Anche ai fini suddetti e in generale per lo sviluppo della quota di mercato servita dalla modalità ferroviaria, in un quadro di sistema intermodale integrato, saranno promossi per ogni regione incontri sistematici con la partecipazione di FS spa, delle organizzazioni sindacali e delle Regioni.
Trasporto Merci - La Società è impegnata in un programma di azioni commerciali mirate a sviluppare l'offerta logistica di servizi ferroviari per il trasporto delle merci, con l'obiettivo di incrementare le proprie quote di mercato, la propria produzione, la redditività del fatturato generato da questo traffico, anche con riguardo al programma di rinnovamento del relativo materiale rotabile, che potrà prevedere il completamento dell'elettrificazione di itinerari alternativi per collegare i porti con i principali scali merci. In tale quadro particolare rilievo sarà dato allo sviluppo di un'offerta logistica specializzata per prodotto, per attrarre segmenti di mercato per fidelizzare la clientela, per introdurre elementi strutturali di organizzazione intermodale nella domanda di trasporto da parte delle imprese.
Particolare attenzione dovrà essere data alle tematiche di seguito indicate:
- Freeways. Le freeways rappresentano un'offerta coordinata su corridoi merci internazionali; la vendita delle tracce è svolta entro i limiti delle direttive europee (91/440, 95/18 e 95/19). Attualmente le freeways che interessano il territorio italiano sono tre:
- Belgio-Lussemburgo-Francia-Italia
- Olanda-Germania-Svizzera-Italia
- Germania-Austria-Italia.
Il Governo assicurerà all'Italia che gli accordi internazionali avvengano in un quadro di reciprocità.
- Dovranno essere valorizzate le potenzialità del trasporto sulle grandi direttrici, unitamente allo studio ed alla verifica su tutte le possibilità di tracce orarie e percorsi alternativi nella salvaguardia della qualità e della economicità del servizio offerto.
- Intermodalità. Sarà data continuità ai progetti mirati alla crescita dell'intermodalità, orientati in modo particolare allo sviluppo della portualità, attraverso una revisione strategica degli inland-terminal ed un riassetto della presenza nelle partecipate impegnate nel settore.
Con particolare riferimento alle problematiche del trasporto merci sarà avviato uno specifico confronto, con il coinvolgimento di tutte le ASA interessate.
In coerenza con quanto sopra il Piano d'Impresa ed i progetti di riorganizzazione dovranno evitare che la quantificazione del numero degli addetti sia predeterminata e dovranno garantire che la stessa sia affidata alla negoziazione tra le parti.
CAPITOLO II - Campo di applicazione e durata del CCNL
Art. 5 - Comitato di Partecipazione
1 - Le parti - ferma restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori da un lato, e della Società FS dall'altro - concordano sull'esigenza di dare maggiore sistematicità al modello di rapporti sindacali che si è venuto delineando nel tempo e riconoscono il valore e l'efficacia delle relazioni industriali quali strumenti fondamentali per perseguire gli obiettivi e le strategie dell'impresa in una logica di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle rappresentanze dei lavoratori.
A tal fine convengono sull'obiettivo di dotarsi di un sistema volto a favorire le fasi di valutazione congiunta sulle tematiche di sviluppo, risanamento e ristrutturazione dell'impresa FS anche per prevenire e governare le occasioni di conflitto.
2 - Al fine di rafforzare e dare concreta attuazione ai principi di cui sopra viene istituito un Comitato di Partecipazione composto da una delegazione FS che prevede la presenza dell'Amministratore Delegato e una delegazione sindacale composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto.
3 - Il Comitato di Partecipazione si riunisce con cadenza almeno bimestrale ed ha le finalità di esprimere valutazioni, pareri e proposte oggetto di consultazione in merito a:
1. Scelte strategiche del Gruppo FS e suo andamento generale sotto il profilo economico e finanziario e prospettive di investimenti;
2. Scenario competitivo e conseguenti strategie di politica industriale.
4 - L'organismo potrà sottoporre proposte che raggiungano il consenso unanime dei suoi partecipanti, quale contributo agli organi pubblici competenti.
5 - Le riunioni avverranno sulla base di un ordine del giorno definito nell'ambito delle materie di competenza del Comitato che sarà oggetto di preventiva verifica tra le parti. In tale occasione le parti valuteranno la possibilità di predisporre, a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane, l'opportuna documentazione.
In caso di eventi eccezionali o di situazioni particolari le parti potranno richiedere una riunione straordinaria.
Il Comitato sarà attivato a partire dal 15-4-1998.
Il CCNL dovrà essere applicato a tutti i dipendenti della Società FS, dovunque utilizzati e/o distaccati ed ai dipendenti delle Società Metropolis, Italfer e TSF, in applicazione degli accordi sottoscritti, nonché al personale addetto ai servizi (ex incaricati) a partire, per questi ultimi, dall'1-6-1999.
La Società, nel riconfermare i contenuti degli accordi del 3-3-1992, 22-10-1993 e 2-12-1997 in ordine ai processi di societarizzazione ed esternalizzazione, applicherà, al personale FS interessato, in presenza di costituzione di Società con riferimento di attività ferroviarie oggi svolte da FS, il vigente contratto salvo esplicita diversa intesa tra le parti stipulanti.
Le parti concordano che il CCNL, in coerenza con gli accordi interconfederali del 23-7-1993 e del 22-12-1994, ha scadenza, sia per la parte normativa che per la parte economica, al 31-12-1999.
Le parti concordano che le materie del CCNL, del quale si conferma l'unicità, vengano articolate in Parte Generale (di responsabilità di Holding) e Parti Specifiche (di responsabilità di ASA/Società) che raggruppano le singole attività fondamentali che concorrono alla realizzazione di un determinato "prodotto".
La ripartizione tra materie è di seguito riportata:
- Parte Generale (di responsabilità di Holding)
Strategia e struttura di Gruppo; investimenti; politiche di Pari Opportunità; sede / modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali; diritti; minimi tabellari; dinamiche di costo del lavoro e applicazione di accordi interconfederali; orario di lavoro; mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale; politiche della formazione e della riqualificazione professionale; ambiente e sicurezza del lavoro; macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro; aspetti attinenti al rapporto di lavoro contrattualizzati, collettivamente; classificazione ed inquadramenti; sistemi di avanzamento; struttura della retribuzione (parametrica; accessoria trasversale; di produttività /qualità generale; salario di posizione organizzativa/professionale); previdenza.
- Parte Specifica (di responsabilità di ASA/Società)
Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie:
organizzazione del lavoro; regimi di orario; linee guida, criteri e parametri tecnici per la determinazione delle esigenze di personale; percorsi formativi e di aggiornamento; nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere: definizione del valore economico delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale; parametri di produttività /qualità e relativo salario; attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro.
CAPITOLO III - Relazioni industriali
Art. 9 - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali
Premessa
Le parti convengono di ritenere il sistema di relazioni industriali funzionale alla ricerca di assetti e di norme mirate da una parte al conseguimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo dell'Impresa in uno scenario in rapida e continua evoluzione, e dall'altra a migliorare le condizioni che consentano ai lavoratori di esprimere le proprie capacità professionali.
Le modalità di confronto per ciascuna materia si svolgeranno nell'ambito delle normative contrattuali complessivamente intese e delle procedure concordate nel presente capitolo, e nell'ambito di una condivisa responsabilità ed autonomia delle parti da esercitarsi in tutte le fasi di contrattazione.
A. Livelli
Nel quadro dell'assetto organizzativo della Società le Relazioni Industriali si svolgono sui livelli Centrale e Periferico, quest'ultimo articolato in sedi territoriale/regionale/ex compartimentale e decentrata.
B. Fasi
a) A tutti i livelli di relazioni industriali, a seconda della materia, si articolano in:
- informazione;
- contrattazione.
b) L'informazione sarà fornita, preventivamente, rispetto all'attuazione dei provvedimenti relativi, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
1. Livello nazionale
1.1 Parte Generale di competenza di Holding
Fasi | Sedi | Materie |
1.1.A - Informazione | Nazionale | 1. strategia e struttura di Gruppo; |
|
| 2. piano annuale di attività; |
|
| 3. politiche di investimento, patrimoniali, finanziarie, commerciali e di partecipazione societaria; |
|
| 4. programmi di investimento poliennali; |
|
| 5. piani generali di produzione e di produttività; |
|
| 6. modalità degli appalti e programmi di attività di interesse ferroviario conferiti in appalto; |
|
| 7. interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi; |
|
| 8. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifiche; |
|
| 9. modifica alla struttura organizzativa |
1.1.B - Contrattazione | Nazionale | 1. sede/modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali; |
|
| 2. minimi tabellari, dinamiche del costo del lavoro ed applicazione di accordi interconfederali; |
|
| 3. macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro; |
|
| 4. sistema di classificazione e di inquadramenti; |
|
| 5. tutti gli aspetti attinenti il rapporto di lavoro contrattualizzati collettivamente; |
|
| 6. norme applicative della legislazione sul lavoro qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa alla contrattazione; |
|
| 7. ambiente e sicurezza del lavoro; |
|
| 8. politiche della formazione e riqualificazione professionale; |
|
| 9. orario di lavoro; |
|
| 10. progetti di azioni positive proposte dai comitati nazionali bilaterali per le pari opportunità; |
|
| 11. politiche di pari opportunità; |
|
| 12. metodologie per lo sviluppo professionale e relativi sistemi di progressione; |
|
| 13. mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale; |
|
| 14. diritti; |
|
| 15. struttura della retribuzione (parametrica, accessoria trasversale, di produttività/qualità, generale, salario di posizione organizzativa/professionale); |
|
| 16. previdenza. |
1.2. Parte specifica di competenza di ASA/Società
Fasi | Sedi | Materie |
1.2.A - Informazione | Nazionale | 1. strategia e struttura di ASA/Società; |
|
| 2. piano annuale di attività; |
|
| 3. investimenti. |
1.2.B - Contrattazione | Nazionale | Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie: |
|
| 1. organizzazione del lavoro; |
|
| 2. regimi di orario; |
|
| 3. linee guida, criteri e parametri di produzione ed organizzativi per la determinazione delle esigenze di personale in relazione ai cicli produttivi; |
|
| 4. linee formative e di aggiornamento |
|
| 5. nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere: |
|
| - definizione del valore economico (salario professionale) delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale; |
|
| - parametri produttivi, qualità, efficienza e relativo premio annuale per risultati; |
|
| - attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro; |
|
| 6. macromodelli relativi ai processi organizzativi del lavoro nel trasporto locale. |
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono tenute dalle strutture delle Segreterie Nazionali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
2. Livello periferico
Fasi | Sedi | Materie |
2.1.A - Informazione | Territoriale Regionale | 1. partecipazione della Società in attività di interesse regionale/territoriale; |
|
| 2. programmi commerciali di interesse regionale; |
|
| 3. modifica alla struttura organizzativa; |
|
| 4. piani di produzione e di attività relativi al trasporto locale e regionale; |
|
| 5. programmi di investimenti e modelli di innovazione tecnologica di interesse regionale; |
|
| 6. piano di attività di interesse regionale; |
|
| 7. strumenti e modalità per attuare gli obiettivi del piano di attività; |
|
| 8. modelli di integrazione e di intermodalità in particolar modo sul riordino e sul riassetto del trasporto pubblico locale; |
|
| 9. coordinamento politiche di trasporto nell'ambito territoriale previsto; quantità e qualità della produzione e dell'offerta treni e servizi viaggiatori e merci nello ambito del territorio individuato; |
|
| 10. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifica. |
2.1.B - Contrattazione | Territoriale Regionale | 1. piani di riallocazione e reperimento delle risorse umane inter ASA/Società/Strutture di Holding nel territorio regionale; |
|
| 2. programmi di riequilibrio e di assunzione delle risorse umane relativamente alle strutture territoriali di ciascuna ASA/Società/Struttura di Holding; |
|
| 3. riflessi sul personale della gestione dei servizi, quali mense e posti letto; |
|
| 4. progetti di azioni positive presentati dai comitati per le pari opportunità regionali; |
|
| 5. politiche di pari opportunità; |
|
| 6. verifica dei piani di formazione e riqualificazione professionale nello ambito di quanto previsto al punto 1.1.B.8; |
|
| 7. aspetti normativi e organizzativi del lavoro connessi ai processi di modifica dei regimi di trasporto regionale conseguenti al decentramento delle competenze in materia; |
|
| 8. programmi locali di attività di interesse regionale da appaltare. |
Le relazioni sindacali sulle materie di cui al punto 2.1.A.5 ed ai punti 2.1.B1, 3, 4, 5 e 6 sono di responsabilità dei Presidi Territoriali Holding con il supporto delle ASA ovvero della Funzione Formazione per le materie di cui al punto 2.1.B.6, ed eventualmente assistiti dalle Associazioni Industriali territoriali.
I restanti punti sono di responsabilità di ASA/Società/Divisione/Zone/Coordinamenti Territoriali/Bacini Logistici.
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono svolte dalle strutture regionali/compartimentali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
Fasi | Sedi | Materie |
2.2.A - Informazione | Decentrata | 1. obiettivi di produzione e di produttività; |
|
| 2. modifica della struttura organizzativa; |
|
| 3. programmi per la realizzazione degli obiettivi e della produttività. |
2.2.B - Contrattazione | Decentrata | 1. attuazione dei modelli di organizzazione del lavoro legati al ciclo produttivo ed alle innovazioni tecnologiche e produttive, definizione delle esigenze di personale secondo quanto previsto dal punto 1.2.B.3 e dall'art. 11 del CCNL, dei progetti di formazione, e delle modalità di copertura finalizzate al riequilibrio, in coerenza con gli accordi nazionali; |
|
| 2. articolazione dei regimi di orario contrattuali e controllo sugli orari di fatto; |
|
| 3. effetti sul lavoro delle innovazioni tecnologiche e produttive nell'ambito di competenza; |
|
| 4. articolazione del premio di risultato a livello di ASA/Società/ Holdimg, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL; |
|
| 5. applicazione normative relative all'igiene, ambiente e sicurezza del lavoro e della prevenzione; |
|
| 6. politiche di pari opportunità; |
|
| 7. modalità di attuazione degli strumenti di mobilità professionale/geografica nell'ambito territoriale di competenza. |
Le relazioni sindacali sono svolte per la Società dai Responsabili a livello dirigenziale dell'Unità Produttiva (ovvero da Dirigente specificatamente delegato) presso la quale sono state costituite le R.S.U., eventualmente assistiti dalle Associazioni Industriali territorialmente competenti; per le OO.SS. stipulanti il presente contratto sono svolte dalle R.S.U. con il concorso ed il sostegno delle strutture territoriali/regionali.
Le modalità con cui si realizza tale assetto costituiscono procedura interna alle OO.SS.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
La contrattazione a livello territoriale e/o a livello di Unità Produttiva non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di contrattazione.
3. Ai C.P.O. competenti sarà data informazione per ciascuna corrispondente fase/livello/intesa.
A livello centrale e periferico dovranno essere programmati incontri periodici e cadenzati fra le Società FS e OO.SS. su tematiche particolari e/o per compiti di monitoraggio sullo stato di attuazione e di applicazione delle leggi, degli accordi e della normativa in materia di pari opportunità.
In particolare, in ottemperanza all'art. 9 della Legge 125/91 la Società fornirà nel mese di gennaio di ciascun anno il rapporto sul personale, che sarà oggetto di analisi e confronto tra Società, OO.SS. e C.P.O.
Il rapporto dovrà essere consegnato almeno 15 giorni prima dell'incontro.
Entro un mese dalla stipula del presente CCNL dovranno essere comunicati i referenti FS dei singoli C.P.O.
Art. 10 - Modalità di contrattazione e procedure di raffreddamento
1 - Le parti concordano di responsabilizzare ciascun livello negoziale di riferimento favorendo il più possibile la soluzione delle vertenze laddove esse sorgono.
2 - A tale proposito convengono la seguente modalità di contrattazione e relativa procedura di raffreddamento del conflitto:
a) sulla base di compiuta e articolata proposta aziendale formale, ovvero a seguito della presentazione di completa e articolata proposta sindacale formale, ad ogni livello, entro 5 giorni dovrà avviarsi il negoziato;
b) entro i successivi 15 giorni ovvero entro la scadenza che le parti converranno si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza;
c) in caso di certificata rottura del negoziato a livello decentrato e di posizioni inconciliabili tra le parti, sulla base di una comune valutazione interna fra strutture sindacali regionali/territoriali e R.S.U. competenti, si potrà attuare una ulteriore fase negoziale, da esperire entro i successivi 10 gg., svolta e gestita congiuntamente dalle R.S.U. e dalle strutture sindacali regionali/territoriali, le quali svolgeranno, altresì, un ruolo di coordinamento tra le R.S.U. interessate alla vertenza;
d) in presenza di questo processo di relazioni, le strutture sindacali non svolgeranno azioni conflittuali e la Società non adotterà misure unilaterali sulle materie del contendere; inoltre, le parti recederanno dalle iniziative unilaterali eventualmente già prese.
3 - Le modalità di contrattazione di cui al presente articolo non si applicano alle materie diversamente disciplinate da intese interconfederali di carattere generale.
Art. 11 - Procedure per la determinazione delle esigenze di personale
1 - Le esigenze di personale vengono definite negozialmente in funzione di:
- piani di attività;
- obiettivi di produzione e di produttività;
- attivazione di innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative del processo produttivo che comportino ricadute sui carichi di lavoro;
- applicazione norme contrattuali.
2 - Ai sensi dell'art. 9 punto 2.2.B.1 del presente CCNL, la contrattazione ha luogo nelle singole Unità produttive di FS SpA e delle Società di cui al precedente art. 6 (Uffici di Produzione, Unità di Gestione, Nuclei ed Unità Territoriali ed altre strutture equiparate) con le corrispondenti R.S.U., con il concorso ed il sostegno delle strutture sindacali territoriali/regionali. La Società dovrà presentare le proposte almeno 30 giorni prima rispetto alla data prevista per l'attivazione delle innovazioni, corredate di tutta la documentazione informativa necessaria per l'avvio della contrattazione (caratteristiche dell'innovazione - obiettivi produttivi - ambiti di applicazione - ecc.) che le parti dovranno svolgere in coerenza con quanto previsto dal ripetuto art. 9 punto 2.2.B.1 del CCNL e nel rispetto, in ogni caso, di obiettivi, regole, normative, nonché criteri e parametri legati ai cicli produttivi definiti nazionalmente.
3 - Il negoziato ha luogo nei tempi e con le modalità previsti dal precedente art. 10.
CAPITOLO IV - Istituti di carattere sindacale
Art. 12 - Rappresentanze Sindacali Unitarie - R.S.U.
1 - I componenti delle R.S.U., con preventiva comunicazione e senza arrecare pregiudizio alla normale attività lavorativa, possono assentarsi dal posto di lavoro per lo svolgimento dell'attività sindacale, nel quadro delle agevolazioni sindacali previste dal presente CCNL
2 - Per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, i componenti le R.S.U. possono fruire di permessi non retribuiti ai sensi dell'art. 24 della Legge 300/70, nella misura massima di 8 giorni l'anno.
3 - Nelle unità produttive - o nelle immediate vicinanze delle stesse - in cui sono costituite R.S.U. che comprendono impianti aventi, complessivamente, almeno 200 dipendenti, la Società porrà permanentemente a disposizione delle Rappresentanze sindacali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale (in conformità al dettato dell'art. 27 della Legge 300/70) opportunamente attrezzato.
4 - Nelle unità produttive in cui sono costituite R.S.U. che comprendono impianti aventi, complessivamente, meno di 200 dipendenti, le R.S.U stesse hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalla R.S.U. direttamente al dirigente dell'unità produttiva presso cui la stessa è costituita.
5 - I componenti delle R.S.U. hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti pari a 12 ore mensili per ciascun componente nelle unità produttive con oltre 200 dipendenti.
Nelle unità produttive fino a 200 dipendenti ai componenti delle R.S.U. spetta un monte ore pari a 1 ora/anno per ciascun dipendente.
Art. 12 bis - Elezione dei rappresentanti sindacali nelle R.S.U.
1 - Per il rinnovo dei rappresentanti sindacali nelle R.S.U. si procede, secondo quanto previsto dagli accordi del 13-1-1994 e del 2-2-1994, con l'osservanza di quanto segue e di quanto verrà eventualmente previsto in applicazione del p.to 3 del successivo art. 19:
a) per la richiesta e per la concessione dei locali da adibire a seggi elettorali devono essere seguite le seguenti modalità:
- le Commissioni Elettorali dovranno comunicare alla Società, almeno 15 giorni prima della data fissata per le elezioni, l'elenco completo delle R.S.U. e dei collegi elettorali;
- nei successivi 7 giorni i dirigenti della Società responsabili delle Unità produttive presso cui vengono costituite le R.S.U. provvederanno, d'intesa con le Commissioni Elettorali, ad individuare i locali presso cui insediare i seggi elettorali;
b) qualora le operazioni di voto si svolgano durante l'orario di lavoro, i votanti vengono autorizzati dal Capo Impianto ad assentarsi dal posto di lavoro, a turno, per il tempo strettamente necessario a votare;
c) i seggi elettorali possono rimanere in funzione secondo tempi e modalità che le Organizzazioni sindacali concorderanno, di volta in volta, con il Capo dell'Impianto, in base alle esigenze del servizio ed al tipo di personale chiamato a votare;
d) in occasione del rinnovo delle R.S.U. alla scadenza naturale, ai componenti le Commissioni Elettorali addetti ai seggi, esclusivamente nel caso in cui le operazioni di voto dovessero svolgersi - anche parzialmente - durante l'orario di lavoro, saranno concessi permessi sindacali retribuiti - al di fuori del monte ore annuo concordato - soltanto per le giornate di voto, nel numero massimo di 4 giornate, ed esclusivamente per il Presidente, il Segretario e due Scrutatori. Si conferma che contestualmente alle elezioni generali delle R.S.U. verranno eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) come previsto dal p.to 5 del successivo art. 59;
e) la Società fornirà alle OO.SS. gli elenchi nominativi dei dipendenti occupati nell'Unità produttiva interessata alle elezioni.
2 - La Società fornirà locali e attrezzature per il funzionamento dei seggi, rimanendo del tutto estranea alle procedure di svolgimento ed all'esito delle elezioni.
Art. 13 - Assemblee del personale nei locali della Società
1 - Assemblee fuori dell'orario di lavoro
1.1 - Le R.S.U. possono tenere, nei locali della Società disponibili e fuori dell'orario di lavoro, assemblee del personale, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, purché dette assemblee non arrechino pregiudizio al normale svolgimento del servizio.
1.2 - Le predette assemblee saranno effettuate con le seguenti modalità:
a) la R.S.U. promotrice dell'assemblea comunicherà, di regola 48 ore prima, al dirigente dell'Unità produttiva presso cui è costituita ovvero - per i locali del Dopolavoro Ferroviario o delle mense - al competente Presidente del D.L.F., l'ora in cui si vorrebbe tenere l'assemblea e i locali che si vorrebbero utilizzare, se diversi da quelli indicati per tale uso dalla Società, precisando le categorie di personale da riunire;
b) nel caso il locale messo a disposizione dalla Società o indicato dalla R.S.U. non dovesse risultare temporaneamente disponibile, sarà compito del dirigente l'Unità produttiva interessata trovare, di volta in volta, d'intesa con la R.S.U., altre idonee soluzioni;
c) le assemblee che avranno luogo nei locali del Dopolavoro Ferroviario (sale di riunioni, cinematografi, teatri, ecc.) dovranno conciliarsi con lo svolgimento delle attività istituzionali dei sodalizi medesimi;
d) alle assemblee possono partecipare, oltre ai dipendenti della Società e previa comunicazione dei nominativi, limitate rappresentanze sindacali di lavoratori delle altre categorie espressamente invitate dalla R.S.U. promotrice, nonché membri degli organismi dirigenti dei Sindacati di categoria e degli altri Sindacati operanti nel settore dei trasporti, i dirigenti confederali, camerali, delle unioni e delle strutture di zona;
e) l'uso dei locali per le riunioni verrà concesso seguendo l'ordine cronologico di presentazione della comunicazione da parte del sindacato al dirigente dell'Unità produttiva ovvero al competente Presidente del Dopolavoro Ferroviario, i quali, all'atto della presentazione della comunicazione, mostreranno l'eventuale antecedente segnalazione interessante un medesimo locale; dette segnalazioni valgono per una sola riunione se sono presentate da diverse Organizzazioni sindacali, le quali alterneranno la loro presenza.
2 - Assemblee durante l'orario di lavoro
Premesso che le assemblee del personale dovranno svolgersi, di norma, fuori dell'orario normale di lavoro, per le assemblee durante l'orario di lavoro si dispone quanto segue.
2.1 - La partecipazione alle assemblee deve essere limitata a complessive dodici ore annue per anno solare per ciascun lavoratore, non rinviabili all'anno successivo.
2.2 - Le R.S.U. possono indire, in uno o più impianti per i quali le stesse sono costituite e durante l'orario di lavoro, assemblee del personale di detti impianti con osservanza delle seguenti modalità:
a) le assemblee possono essere indette per 8 delle 12 ore annue spettanti a ciascun lavoratore secondo quanto stabilito al precedente punto 2.1;
b) le norme indicate alle lettere a), b), c), d) ed e) del precedente punto 1.2 del presente articolo valgono anche per le assemblee tenute durante l'orario di lavoro;
c) negli impianti in cui non è possibile sospendere momentaneamente l'attività lavorativa ovvero in cui questa viene di norma espletata fuori dall'impianto, in occasione delle predette assemblee il Capo Impianto autorizzerà l'allontanamento dal lavoro del personale non strettamente indispensabile;
d) le assemblee di cui al precedente punto c) potranno essere ripetute per consentire a tutti i lavoratori di parteciparvi, e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL o le R.S.U. forniranno ai Capi Impianto l'elenco del personale che, libero dal servizio, ha partecipato alle assemblee e comunicheranno la durata delle stesse.
I Capi Impianto accrediteranno al personale così segnalato un numero di ore o frazione di ora, pari alla durata dell'assemblea, da usufruirsi esclusivamente a recupero e solo a tale titolo entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3 - Nei locali della Società, durante le assemblee convocate dalle R.S.U., non può intervenire il personale della Polfer.
I rappresentanti della Società non possono intervenire in veste di tutelatori o verbalizzanti.
Art. 14 - Affissione e diffusione stampa e comunicati
1 - La Società, presso le sedi in cui risultano costituite R.S.U., metterà a disposizione delle stesse uno spazio per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie di interesse sindacale e del lavoro.
2 - Lo spazio per le affissioni, unico per ogni R.S.U., verrà individuato dalla Società sentite le R.S.U. stesse; in caso di disaccordo spetta comunque alla Società individuare lo spazio da mettere a disposizione delle R.S.U.
3 - La distribuzione di materiale di informazione o di propaganda sindacale, avrà luogo nelle forme e nei modi ritenuti idonei dalle R.S.U. o dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL per garantire la massima informazione dei lavoratori e dei clienti, senza recare intralcio allo svolgimento del servizio e verrà, comunque, effettuata senza venir meno alla prestazione di servizio.
4 - I contenuti dell'informazione debbono rispettare le disposizioni generali sulla stampa.
5 - Il materiale da diffondere nell'ambito aziendale deve recare sempre l'indicazione dell'Organizzazione sindacale che lo ha elaborato e della relativa istanza.
6 - La deaffissione secondo le norme generali sulla stampa, potrà avvenire a seguito di apposito ordine dell'Autorità Giudiziaria.
7 - La Società provvederà a deaffiggere il materiale di informazione o di propaganda affisso al di fuori degli appositi spazi.
8 - Le disposizioni di cui ai precedenti punti si applicano anche alle OO.SS., nel quadro delle prerogative spettanti alle stesse nell'ambito delle Unità produttive, come stabilito al successivo art. 15 del presente contratto.
Art. 15 - Prerogative spettanti alle OO.SS. nell'ambito delle Unità produttive
In applicazione di quanto stabilito dall'accordo interconfederale per la costituzione delle R.S.U., sono fatti salvi, in favore delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 4 delle 12 ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore, secondo quanto previsto al punto 2.1 dell'art. 13 del presente CCNL, nel rispetto dell'art. 20 della Legge 300/70;
b) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge 300/70. A tal fine la Società, su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, metterà a disposizione appositi spazi da usufruirsi secondo le modalità previste dal presente CCNL.
Art. 16 - Permessi retribuiti per attività sindacali
1 - L'attuale monte giornate annuo complessivo previsto per le attività sindacali da specifici accordi, congiuntamente o separatamente raggiunti con le Organizzazioni Sindacali, è ridotto del 15% fino a nuovo accordo.
2 - Le OO.SS. stipulanti ripartiranno il monte giornate tra loro e comunicheranno congiuntamente la ripartizione alla Società entro il 28-2-1998.
Art. 17 - Locali a disposizione dei Sindacati
1) La Società può concedere, alle OO.SS., stipulanti che ne facciano richiesta, locali da adibire a sedi sindacali.
Le condizioni locative saranno definite da specifica convenzione nazionale da stipularsi entro il 31-3-1998.
2) Per i locali attualmente occupati dalle OO.SS., ove le OO.SS. stesse nel termine di 30 giorni chiedano di mantenerne il possesso, restano confermate le condizioni in atto fino alla data di scadenza dei relativi contratti di locazione o, in mancanza di questi, fino al 31-12-1998.
I suddetti contratti di locazione saranno rinnovati esclusivamente alle condizioni che saranno definite nella convenzione di cui al punto 1.
Per quanto riguarda i locali occupati senza contratto di locazione, ove entro la scadenza del 31-12-1998 le OO.SS. chiedano di mantenere il possesso, saranno stipulati contratti di locazione esclusivamente alle condizioni definite nella convenzione di cui al punto 1.
Art. 18 - Versamento dei contributi sindacali
1 - Per la riscossione dei contributi sindacali, le Società del Gruppo FS provvederanno a trattare sulla retribuzione del lavoratore che ne faccia richiesta con specifica delega sottoscritta l'importo del contributo associativo.
2 - La delega dovrà contenere l'indicazione della Organizzazione Sindacale a cui le Società dovranno versare i contributi.
3 - Alle Società verranno consegnate le deleghe individuali debitamente sottoscritte dal lavoratore. Per le OO.SS. stipulanti, salvo diversa indicazione delle stesse, la delega ha validità dal 1º giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 30 settembre.
4 - Salvo diversa indicazione delle OO.SS., la revoca della delega va inoltrata in forma scritta all'Organizzazione sindacale interessata e alla Società per gli adempimenti relativi.
5 - Il contributo sindacale è pari allo 0,50% da calcolare sullo stipendio iniziale, sulla Indennità Integrativa speciale, sulle classi e sugli aumenti periodici di stipendio, e sugli E.D.R. in godimento e viene applicato per la 13ª mensilità e assegno personale pensionabile di cui all'art. 82 del presente CCNL
6 - Le Società trasmetteranno gli importi della trattenuta al sindacato di spettanza mediante versamento ad un istituto bancario sul conto corrente indicato dalla stessa organizzazione sindacale.
7 - La trattenuta ed i versamenti verranno effettuati mensilmente.
8 - Le OO.SS. si impegnano ad adeguare la delega di iscrizione alla normativa prevista dalla Legge 675/96 sulla protezione dei dati personali, prevedendo sul modulo di iscrizione la seguente o analoga dicitura: "Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei miei dati personali, ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/ 96, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge e dai contratti".
In via transitoria, per le iscrizioni relative all'anno 1998, le OO.SS. si impegnano a far rilasciare ai lavoratori dichiarazione integrativa nei termini anzidetti ed inviarla alle Società a corredo delle deleghe già sottoscritte.
In caso di omessa dicitura o dichiarazione, la delega di iscrizione non potrà essere inoltrata ai fini dei successivi adempimenti e verrà restituita alle OO.SS. per la regolarizzazione.
9 - A richiesta delle OO.SS., al fine delle verifiche contabili, la Società fornirà i dati relativi agli iscritti alla O.S. richiedente.
1 - Le presenti disposizioni sostituiscono e annullano le precedenti intese in materia di libertà sindacali e agevolazioni sindacali.
2 - Per quanto non espressamente specificato si fa riferimento alla Legge 300/70 e successive modificazioni.
3 - Le parti rivedranno entro il 31-3-1998 gli accordi nazionali del 13-1-1994 e seguenti in materia di R.S.U. ridisegnando opportunamente i collegi elettorali in modo omogeneo, al fine di meglio individuare gli Impianti/Unità produttive di competenza, anche con riferimento all'evoluzione della struttura organizzativa dell'Impresa, favorendo così la puntuale corrispondenza con le Unità produttive dell'Impresa ed un più efficace raccordo con le strutture territoriali del sindacato.
4 - Gli attuali componenti delle R.S.U. sono confermati fino a nuove elezioni generali che si terranno entro il 31-5-1998, applicando l'accordo del 6-2-1998 tra le OO.SS. nazionali.
1. Ai fini della piena applicazione delle leggi n. 903/77, n. 125/91 e seguenti, nonché della normativa della CEE in tema di pari opportunità uomo-donna nel lavoro, viene prevista la costituzione di un Comitato paritetico nazionale e di Comitati regionali/ex compartimentali, composti da rappresentanti sindacali di FILT, FIT, UILT, FISAFS e da un egual numero di rappresentanti dell'Impresa FS (ASA e Holding), di Metropolis SpA, di Italfer SpA e di TSF SpA.
2. Per consentire al CPO la realizzazione delle finalità d'istituto l'Impresa provvederà a:
a) garantire ed agevolare la circolazione dell'informazione sul lavoro documentale deliberativo e propositivo del Comitato, attraverso i canali informativi dell'Impresa;
b) dare comunicazione ufficiale ai Responsabili degli impianti circa la costituzione, i compiti e i diritti dei CPO;
c) portare a conoscenza dei soggetti preposti alla contrattazione le proposte/intervento avanzate dai CPO che, nel caso di non accoglimento da parte dell'Impresa, diverranno materia di confronto fra le parti;
d) mettere a disposizione dei CPO risorse per la effettuazione di indagini conoscitive, volte a migliorare la gestione della risorsa lavoro femminile;
e) diffondere le deliberazioni del CPO tramite i normali canali informativi societari e trasmetterle agli uffici competenti;
f) mettere a disposizione sedi idonee, strumenti, risorse quali budget di spesa, materiale (anche documentale) e pacchetto di AG per le rappresentanti sindacali secondo gli accordi in essere e per la realizzazione di Progetti specifici attuati oltre l'ordinaria attività.
Per la partecipazione alle medesime attività le componenti aziendali saranno considerate presenti in servizio;
g) convocare i CPO, quali uditori, alle riunioni con le OO.SS. sugli atti di interesse generale concernenti le strategie, l'ordinamento e la gestione del personale nonché i progetti ed i provvedimenti di ristrutturazione della Società e sui temi di cui al punto n) art. 1 dello Statuto (allegato 6), ove si costituissero commissioni di studio e/o valutazione del personale, inserire almeno una rappresentante del CPO negli osservatori/gruppi di lavoro/commissioni contrattualmente previsti;
h) garantire la partecipazione del personale femminile ai corsi di formazione, sia fra i discenti sia fra gli istruttori, secondo le indicazioni espresse dal CPO competente e fornire al CPO la preventiva informazione circa i programmi, i fini e le modalità dei corsi stessi, al fine di consentire la partecipazione di sue rappresentanti in qualità di uditrici. Per le ore di corso che avranno come tema le pari opportunità, la Società terrà conto dei criteri e dei contenuti proposti dai CPO e invierà i resoconti statistici riguardanti l'attività formativa svolta dai CPO, ai sensi dell'art. 9 Legge 125/91;
i) garantire ai CPO la possibilità di effettuare visite periodiche presso gli impianti, anche su richiesta delle lavoratrici, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni discriminatorie e per proporre soluzioni alternative alle questioni evidenziate, nell'ambito dei livelli di confronto negoziale;
l) al fine di favorire uno sviluppo organico di queste iniziative si prevedono incontri almeno trimestrali tra la Società e i CPO.
Art. 21 - Rapporto con i clienti-utenti
Per le parti l'ottimizzazione del servizio ferroviario costituisce un obiettivo imprescindibile al quale rapportare ogni azione.
In tale ambito, l'obiettivo prioritario cui mirare l'azione delle parti è il riconoscimento e la salvaguardia dei diritti dei clienti e degli utenti, in un'ottica volta non più a garantire unicamente il trasferimento del viaggiatore, bensì ad assicurare un insieme di servizi (passeggeri e merci) che possa soddisfare, nel miglior modo possibile, le molteplici esigenze che si manifestano prima, durante e dopo il servizio ferroviario e che, comunque, costituisce l'elemento determinante della qualità del servizio stesso.
A tal fine verranno indette periodicamente conferenze nazionali e regionali con la partecipazione ed il contributo delle rappresentanze della clientela, dell'utenza e delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
In tale ambito potranno essere previste sessioni annuali di confronto con le associazioni dei clienti (viaggiatori e merci) e degli utenti, preventive alla predisposizione dell'offerta.
Art. 22 - Tutela portatori di handicap
Per la clientela
1 - Le parti convengono sulla necessità di prevedere incontri periodici per l'informazione dei progetti e dei programmi da attuare per l'abbattimento delle barriere architettoniche sia verso gli utenti sia verso i dipendenti portatori di handicap e per ricercare soluzioni atte alla piena integrazione dei portatori di handicap all'interno della Società o dei familiari che li assistono (L. 104/92), con il coinvolgimento delle Associazioni rappresentative.
2 - La Società si impegna ad adeguare la sua struttura organizzativa per un reale controllo e coordinamento strategico e di programmazione fra le iniziative e i progetti di ciascuna ASA o Società.
Per il personale dipendente
3 - Inoltre, al fine di facilitare l'inserimento e l'utilizzazione nel contesto aziendale la Società ne favorirà la collocazione mirata con l'ausilio delle strutture pubbliche competenti, adottando specifici programmi e progetti, sia ai fini riabilitativi che di integrazione socio-lavorativa.
4 - In relazione a quanto sopra la Società, nei casi in cui fatti oggettivi impediscono la rimozione delle barriere architettoniche, d'intesa con le OO.SS. individuerà una diversa collocazione lavorativa.
5 - Sono individuati aspettative e permessi necessari per terapie e riabilitazioni nelle misure e nelle modalità previste dalla normativa vigente.
6 - Il personale portatore di handicap ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito in altra sede senza il suo consenso manifestato in forma scritta.
7 - È escluso il licenziamento per scarso rendimento del portatore di handicap.
8 - Per quanto concerne l'assistenza a familiare portatore di handicap, sia in materia di permessi sia di avvicinamento alla località di residenza, sono confermate le normative FS vigenti alla data del 18-11-1994.
Art. 23 - Tossicodipendenti ed etilisti
1 - La Società, con riferimento alla Legge 162/90 garantirà le agevolazioni al personale in servizio con particolare riferimento alle garanzie al dipendente che opta per il progetto di recupero presso le strutture previste.
2 - Nei casi in cui il percorso non richieda l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro, l'interessato può essere utilizzato in turni di lavoro, orari anche individuali, funzioni, collocazione nell'Unità Produttiva che facilitino la terapia di recupero tenendo anche conto delle indicazioni delle strutture presso le quali il lavoratore è in cura.
Art. 24 - Lavoratori malati di AIDS
In applicazione della Legge 135/90 la Società si impegna, in particolare, a:
- non effettuare sul personale accertamenti sanitari finalizzati all'individuazione della patologia;
- garantire il posto di lavoro e la riservatezza, favorendo nel contempo l'inserimento nell'ambiente lavorativo ed accordando turni di lavoro, orari anche individuali, mansioni e sedi che agevolino le terapie.
Art. 25 - Agevolazioni per volontariato
1 - I dipendenti che facciano parte di organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della Legge n. 266 del 1991, fermi restando i termini dell'attività lavorativa e dell'orario contrattuale, potranno richiedere agevolazioni nella turnazione del lavoro per poter espletare detta attività di volontariato.
2 - La Società e le Organizzazioni Sindacali nell'ambito delle singole unità lavorative definiranno, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, le possibili turnazioni in relazione alle richieste di cui al precedente punto 1.
3 - Compatibilmente con le esigenze di servizio, ai dipendenti di cui al punto 1 possono essere concessi sino ad un massimo di 30 giorni l'anno di permesso non retribuito per la partecipazione ad iniziative e/o per lo svolgimento delle attività proprie delle organizzazioni di volontariato di cui all'art. 6 della Legge 266/91.
1 - Ai dipendenti studenti, iscritti e frequentanti corsi di studio presso scuole di istruzione e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, saranno riservati - in relazione alle possibilità tecnico-organizzative del servizio - turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario oppure a prestazioni durante i riposi settimanali, salvo l'insorgenza di calamità.
2 - Ai dipendenti studenti, compresi quelli universitari e quelli iscritti a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, che devono sostenere esami, vengono concessi permessi giornalieri, su presentazione delle necessarie certificazioni.
3 - L'azienda favorirà, inoltre, la frequenza a corsi serali di preparazione per dipendenti studenti universitari compresi gli iscritti a corsi post-laurea legalmente riconosciuti, di scuole medie superiori o di Istituti professionali.
4 - Nell'anno in cui si sostiene l'esame di Diploma della scuola media superiore o di Laurea o l'esame finale previsto a conclusione dei corsi post-laurea legalmente riconosciuti, saranno concessi 10 giorni di permesso retribuito.
5 - Saranno concessi ulteriori permessi non retribuiti nel limite massimo di 30 giorni l'anno, relativamente alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
6 - Al dipendente che fruisce dei permessi giornalieri di cui ai precedenti punti 2 e 4, la Società corrisponde la retribuzione spettante per le giornate di ferie.
7 - A livello periferico potranno essere contrattate modalità applicative di quanto sopra indicato.
1 - Il personale ferroviario che si trovi nelle condizioni previste nei punti sottoelencati può fruire del pasto aziendale; limitatamente alle giornate in cui presta servizio, nelle mense aziendali o nei servizi sostitutivi di mensa aziendale secondo le fasce orario previste dall'attuale normativa e dagli accordi in essere.
A) personale che effettua l'orario di lavoro giornaliero in turno fisso:
quando l'intervallo di tempo assegnato per la refezione fra il primo e il secondo periodo, ai sensi delle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, non sia superiore alle due ore.
B) personale addetto alla condotta e scorta treni:
1) quando è in riposo di servizio fuori residenza; in tal caso può consumare il pasto sia a pranzo che a cena;
2) quando inizia o termina il turno di servizio in orari che, tenuto conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) entro le fasce orarie 11.00-15.00 e 18.00-22.00;
3) quando abbia espletato la sua attività fuori della normale residenza di servizio o in sussidio temporaneo presso altri impianti, e non possa, a causa della distanza, rientrare in tempo utile nella propria abitazione (dimora);
4) quando il servizio viene espletato in un periodo che comprende interamente la fascia 11.30/14.30 e/o la fascia 18.30/21.30.
C) personale addetto ai turni rotativi:
1) quando espleta il proprio servizio nel 1º e nel 3º turno ed ha come intervallo il 2º turno. In tal caso può consumare sia il pranzo che la cena qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione (dimora) e consumare i pasti nelle fasce orarie 12.00-14.00 e 19.00-21.00 prima di ritornare in servizio.
Si presume che non vi sia possibilità di rientro quando il tempo occorrente per i viaggi di andata e ritorno dal posto di lavoro alla dimora sia superiore a 2 ore oppure quando la distanza per l'andata e il ritorno fra posto di lavoro e dimora sia superiore a 20 Km;
2) quando inizia o termina il turno in orari che, tenendo conto dei tempi di percorrenza, non gli consentano di consumare il pasto presso la propria abitazione (dimora) nelle fasce orarie concordate 12.00-14.00 e 19.00-21.00.
D) personale quando effettua viaggi di sorveglianza e personale addetto ai mezzi speciali quando opera su tali mezzi:
è ammesso a fruire del pasto aziendale alle stesse condizioni previste per il personale di cui al punto B).
E) Il personale in trasferta acquista titolo a fruire del pasto "a prezzo politico" nella località di trasferta, servita di mensa, qualora ricorrano le condizioni di cui ai punti precedenti o qualora sia impossibilitato a raggiungere la propria abitazione (dimora) e consumare i pasti nelle fasce orarie concordate.
F) Indipendentemente dai casi contemplati nei precedenti punti, i Capi degli Impianti possono autorizzare, con propria motivata dichiarazione scritta, il dipendente a fruire del pasto nella mensa aziendale, istituita per l'impianto di appartenenza o per più impianti collegati, per particolari situazioni d'impiego, anche comportanti svolgimento di funzioni diverse da quelle di normale competenza, che non consentano di fatto, occasionalmente, ai singoli dipendenti di rientrare nella propria abitazione per consumare il pasto.
G) Al personale che ha titolo ai buoni pasto e che si trovi ad operare per ragioni di servizio in località presso le quali non esistano o non siano accessibili mense aziendali o locali convenzionati o che comunque si trovino ad una distanza tale da consentire la fruizione entro l'orario stabilito per il pasto, spetta il ticket restaurant in sostituzione del buono pasto non fruibile.
2 - Il personale che si trovi nelle condizioni di cui al precedente punto 1 deve, di norma, usufruire dei servizi della mensa aziendale nella mensa istituita per l'impianto ove presta servizio o per più impianti collegati.
Peraltro, il personale dell'esercizio indicato nei punti 1.B.1, 1.B.2, 1.B.3 e 1.D è ammesso a fruire del pasto nella mensa aziendale, dove questa esista, della località nella quale è in sosta di servizio o nella quale ha ultimato il proprio turno di lavoro e durante l'orario di apertura della stessa, stabilito in relazione alle necessità dell'impianto per il quale è stata istituita.
È ammesso a fruire dei servizi della più vicina mensa aziendale il personale versante nelle condizioni indicate nel precedente punto 1, ma appartenente ad impianti sprovvisti di mensa, qualora l'orario dei turni di servizio e la distanza dalla propria abitazione non consentano il rientro nella propria abitazione per consumare il pasto, purché sia in ogni caso garantito il rispetto dell'orario di servizio.
3 - Sono ammessi a fruire dei servizi di mensa aziendale, od assistenziale, i dipendenti in servizio o a riposo e, a particolari condizioni, i soci dell'Associazione D.L.F.
4 - Sono abrogate: la deliberazione n. 2/P.6.1.S.1 del Direttore Generale del 10-3-1982 e tutte le disposizioni che risultino in contrasto od incompatibili con le presenti norme.
A livello di ASA, in presenza di particolari condizioni operative o di impiego, possono essere concordate le relative modalità di fruizione del diritto al pasto.
Art. 28 - Attività usuranti/logoranti
1 - Si conviene sull'attivazione di un gruppo di lavoro misto formato da FS SpA e OO.SS. stipulanti il presente contratto, che terminerà i lavori entro il 31-3-1998, per approfondire la tematica relativa alle attività usuranti (Legge 421/92) presenti nei vari cicli lavorativi dell'Impresa FS in modo da accertare attività lavorative usuranti anche tra quelle legate ai cicli di lavoro rotativi sulle 24 ore e tra quelle legate a lavorazioni pesanti soggette alle intemperie ed allo stress psicofisico, o a contatto di sostanze nocive ai fini dell'applicazione della normativa del D.Lg. 374/93 come modificato dalla Legge 335/95, fermo restando quanto previsto dal D.Lg. 503/92.
Lo stesso gruppo o altro di analoga composizione avanzerà proposte su orari, controlli, ecc., per la ricerca di soluzioni alle necessità di tutela e di controllo esistenti relativamente allo svolgimento di lavorazioni e di attività in presenza di amianto.
2 - Per tutto il personale che svolge attività logoranti ed usuranti la Società FS e le OO.SS. individueranno a partire dal 13-3-1998 ed entro il 31-5-1998, al determinarsi di particolari condizioni di età anagrafica e/o di servizio, su base volontaria e purché compatibile con le esigenze tecniche e produttive dell'impresa, la possibilità di cambiamento di utilizzazione e/o di profilo attraverso adeguata riqualificazione professionale, con priorità di riallocazione verso le carenze dell'ASA/Holding/Società di appartenenza.
CAPITOLO VI - Particolari tipi di contratto
1 - Il personale di tutti i settori e profili professionali che abbia superato il periodo di prova e conseguite le abilitazioni obbligatorie può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
2 - Le domande per il passaggio del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale saranno accolte nella misura di almeno il 20% delle domande e comunque non oltre il 10% della forza lavoro dell'Unità produttiva interessata.
Al livello periferico competente ed in coerenza con quanto previsto nel Cap. III (Relazioni Industriali) del presente CCNL, sulla base della normativa in vigore sarà oggetto di contrattazione la individuazione dei posti da porre a part-time, la loro tipologia e le eventuali ulteriori richieste per tener conto di quanto stabilito nel capoverso precedente ed in quello successivo.
In ogni caso l'accoglimento delle domande non dovrà pregiudicare i livelli di produzione.
3 - Il tempo parziale può essere realizzato:
a) con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale);
b) con articolazione della prestazione lavorativa su alcuni giorni della settimana, del mese od in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale), in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale, prevista per il tempo parziale, nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese od anno).
4 - Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata o essere circoscritto ad un periodo di tempo definito, comunque non inferiore al limite di tre mesi; eventuali rinnovi potranno essere accordati compatibilmente con le esigenze di servizio. Il ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno, su richiesta del dipendente, sarà accolto in ogni caso, ripristinando la precedente sede ed utilizzazione.
Nel caso di part-time a durata illimitata, la domanda di ripristino del rapporto di lavoro a tempo pieno dovrà essere presentata alla Società almeno due mesi prima della data richiesta per il rientro.
5 - La prestazione di lavoro in regime di tempo parziale dovrà essere pari alla metà o ai 2/3 di quella resa in regime di tempo pieno.
6 - Il personale che opti per il tempo parziale sarà tenuto a rendere la prestazione lavorativa ridotta nell'orario concordato in relazione alle esigenze dell'Unità produttiva e non avrà diritto al trattamento di buono pasto.
Il diritto al buono pasto, invece, spetta, in caso di part-time verticale, nei giorni in cui c'è prestazione di servizio per l'intera giornata, secondo la normativa vigente per i diversi settori/attività.
7 - L'accoglimento delle domande avverrà tenendo anche conto dei seguenti criteri di preferenza:
a) dipendente che deve seguire terapie mediche a carattere continuativo oppure terapie di recupero per tossicodipendenza e/o etilismo;
b) dipendente che deve assistere il coniuge ovvero ascendente o discendente sino al 2º grado oppure altro familiare (per quest'ultimo purché convivente) che sia portatore di handicap ovvero tossicodipendente;
c) dipendente che deve assistere per grave malattia o infermità il coniuge ovvero ascendente o discendente sino al 2º grado oppure altro familiare (per quest'ultimo purché convivente);
d) dipendente genitore con bambini compresi tra 0/13 anni, con riferimento al numero dei figli compresi nella stessa fascia di età, dando priorità al genitore unico;
e) motivi di studio;
f) attività di volontariato sociale, debitamente documentata.
In caso di parità di condizioni, si farà riferimento all'anzianità di servizio.
8 - Il contratto