S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 19/11/2001 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Attività Ferroviarie"
CCNL del 06/02/1998
FERROVIE DELLO STATO - Operai ed impiegati
Contratto collettivo nazionale di lavoro 06/02/1998
Personale della F.S. Spa
Scadenza: 31/12/1999
Addì 6-2-1998, in Roma
FS spa, assistita da Agens,
e FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FISAFS CISAL, SMA CONFSAL
convengono sulla presente intesa contrattuale
La presente intesa si inserisce nel più generale obiettivo, già assunto nel Protocollo del 9-5-1997 e nell'accordo con il Governo del 2-12-1997, di adeguare l'organizzazione del lavoro e la struttura dei costi alle esigenze di sviluppo, risanamento e trasformazione dell'impresa nell'ambito del più generale riassetto del sistema ferroviario europeo.
Le parti con il presente accordo intendono sottolineare la centralità dell'apporto che il fattore lavoro dà al processo in atto. Al fine di favorire e rendere più proficuo tale apporto l'azienda prevederà, nei propri programmi di attività, inserimenti e interventi formativi e di riqualificazione adeguati alle più moderne tecnologie ed all'evoluzione dei processi produttivi.
Le parti concordano sulle allegate intese contrattuali che sono composte di una parte generale e di parti specifiche nonché sugli aspetti essenziali di seguito indicati relativi al processo di gestione del percorso di risanamento e sviluppo nei termini e con gli obiettivi previsti dagli accordi sopra richiamati.
1. Efficientamento e riequilibrio delle risorse umane - 1.1 A livello periferico nell'ambito della piena applicazione delle intese nazionali contrattuali (Parte generale e Parti specifiche) saranno definite le nuove esigenze di personale nonché le azioni di riequilibrio secondo gli artt. 9, 10 e 11 del CCNL entro e non oltre il 31-3-1998.
1.2 Al fine di favorire e correlare adeguatamente gli obiettivi di efficientamento per ciascuna Unità territoriale con il Premio di risultato, entro il 28 febbraio p.v., saranno definiti a livello nazionale i criteri per articolare lo stesso Premio secondo quanto previsto dall'art. 91 del CCNL
2. Strumenti ed azioni per la gestione delle risorse e per le politiche attive del lavoro - Al fine di risolvere le problematiche di gestione delle eccedenze non riassorbibili con gli strumenti previsti dal CCNL, si conviene sull'istituzione di un Fondo di cui all'art. 59, comma 6º della Legge 449 del 1997, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 23-12-1996 n. 662 e del titolo 5.3 dell'accordo del 2-12-1997.
Tale Fondo è finalizzato esclusivamente a perseguire politiche attive del lavoro e ad attuare misure di sostegno al reddito del personale eccedentario, nonché di accompagnamento a pensione.
L'intesa sul Fondo sarà definita entro il 28-2-1998 al fine di renderlo operativo entro e non oltre il 2-4-1998.
La contribuzione al suindicato Fondo avrà una dotazione iniziale annua pari almeno allo 0, 75% della massa salariale '97 di cui sarà a carico dei lavoratori una contribuzione pari allo 0,15% della stessa massa salariale.
In relazione alle prestazioni che saranno convenute le parti verificheranno e definiranno l'entità delle contribuzioni.
3. - 3.1 Le scadenze del CCNL, sia per la parte normativa che per la parte economica, sono fissate al 31-12-1999. Le erogazioni contrattuali previste dal Protocollo del 9-5-1997, così come definite dal presente rinnovo, sono comprensive di tutte le voci e gli incrementi derivanti, per i due bienni del periodo gennaio 1996-dicembre 1999, da quanto previsto dagli accordi interconfederali del 23-7-1993 e 22-12-1994, anche a titolo di indennità di vacanza contrattuale.
Con tale accordo le OO.SS. intendono contribuire al risanamento di FS e attenuare gli effetti della riorganizzazione sui livelli occupazionali.
3.2 Nell'ambito delle esigenze di rinnovo generazionale e professionale essenziale per le prospettive di sviluppo dell'impresa, anche in presenza della introduzione di nuove tecnologie le parti convengono di definire entro il 15 marzo p.v. termini e modalità che assicurino un turn over con reintegro di personale per ulteriori 2.000 unità complessive per il prossimo biennio 1998-1999.
Le OO.SS. firmano con riserva che scioglieranno dopo la consultazione dei lavoratori e dei propri organismi.
Attività amministrative e attività tecnico-specialistiche
Le parti si impegnano entro martedì p.v. a definire l'intesa relativa alla parte specifica contrattuale necessaria a realizzare per ciascuna struttura e Unità territoriale una omogeneizzazione delle esigenze di personale ed un efficientamento produttivo coerente con l'insieme delle azioni convenute per i settori dell'esercizio.
Sulla base del Protocollo d'intesa con il Ministro dei Trasporti dell'11-2-1997 e a seguito del comunicato congiunto del 20-2-1997 FS spa, assistita da Agens, e FILT - FIT - UILT - FISAFS e SMA, quest'ultima O.S. stipulante per il solo settore macchina, convengono, conservando l'unicità contrattuale ed in applicazione degli accordi interconfederali del 23-7-1993 e 22-12-1994, sul presente CCNL che si pone quale elemento qualificante e necessario nel processo di sviluppo complessivo del trasporto ferroviario e di crescita produttiva dell'Impresa.
CAPITOLO I - Obiettivi strategici
FS spa nell'imminente prospettiva di competizione sul mercato interno ed estero in coerenza con gli accordi del 9-5-1997 e del 2-12-1997 è impegnata a perseguire obiettivi strategici relativi alla Produzione, agli Investimenti, al Modello d'Impresa.
Al fine di favorire lo sviluppo del sistema ferroviario risultano necessari i seguenti interventi coordinati ed integrati tra loro:
- la realizzazione di un piano di investimenti, a partire dal potenziamento delle infrastrutture che operano al limite della saturazione, prime fra tutte le linee Nord-Sud ed Est-Ovest, oggetto del quadruplicamento veloce, dallo sviluppo delle tecnologie a sostegno dell'efficienza e sicurezza della circolazione, dell'ammodernamento e potenziamento del materiale rotabile, secondo quanto previsto dal Contratto di Programma e dalle sue successive integrazioni.
L'ammodernamento ed il potenziamento della rete e dei mezzi sono un elemento propedeutico per lo sviluppo strutturale del trasporto ferroviario e rappresentano una condizione irrinunciabile per l'integrazione del sistema logistico italiano nel contesto europeo.
Per consentire il massimo livello di conoscenza dei programmi di investimento e delle connesse priorità, si dà immediata attuazione a quanto previsto nel punto 1.2 del Protocollo del 9-5-1997 sulla cadenza trimestrale degli incontri.
È attivato il previsto programma di riunioni per analizzare lo stato di elaborazione dei progetti e di utilizzazione dei finanziamenti, con particolare riguardo ai tempi di attuazione;
- l'attuazione di una decisa azione di sviluppo commerciale del mercato servito, nel settore dei passeggeri ed in quello delle merci, volta ad incrementare la quota di mercato nei diversi segmenti del servizio ferroviario, con uno sviluppo dei volumi e dell'offerta anche nei segmenti e nelle aree ad elevata domanda potenziale, laddove il trasporto ferroviario esprime una capacità di attrarre clientela;
- la riorganizzazione del ciclo produttivo e la messa a punto di nuovi modelli di esercizio e di organizzazione del lavoro, in modo da raggiungere livelli di efficienza competitiva verso altre modalità di trasporto e verso altre reti;
- la disponibilità per l'Impresa delle leve necessarie per le politiche e le azioni commerciali di sviluppo;
- una politica dei trasporti volta, anche mediante un'idonea politica autorizzativa e fiscale, a garantire reali condizioni di parità competitiva fra i vari modi e all'interno della stessa modalità ferroviaria. Essenziale è, a tal fine, la costituzione dell'Authority dei trasporti, così come avvenuto negli altri settori dei servizi soggetti a processi di liberalizzazione;
- l'attuazione di ogni misura utile a garantire i più elevati standard di sicurezza in tutti i modi di trasporto;
- un intervento attivo del Governo che, nel rispetto della normativa comunitaria, con il contributo delle parti sociali, favorisca lo sviluppo dell'intermodalità, soprattutto nel trasporto merci.
Art. 2 - Produzione / Sviluppo
Incremento al 2000 dei volumi complessivi dell'offerta commerciale dal circa 74 MLD di UT nel 1996 a circa 82 MLD al 2000 (+11% circa), al momento stimabili, con incrementi pari almeno al doppio rispetto al precedente periodo '96/'92.
Gli obiettivi di produzione delineati - basati su un significativo miglioramento dei livelli di qualità (velocità commerciali, regolarità, puntualità, pulizia, comfort, ecc.) ed un consolidamento degli standard di sicurezza - dovranno realizzare al 2000 un incremento degli introiti complessivi da traffico di circa il 40% in lire correnti sul 1996.
Per ciò che concerne l'incremento complessivo dei treni/km è attestato al 2000 ad un valore pari almeno al + 4% rispetto al 1996.
FS spa è impegnata ad assumere espliciti criteri per la definizione delle priorità nell'individuazione degli interventi e, a tale scopo, le parti convengono che nell'ambito del sistema di informazione di cui al Cap. III del CCNL si terranno, per il periodo di vigenza contrattuale, incontri a cadenza trimestrale sullo stato di elaborazione dei progetti e di utilizzazione dei finanziamenti.
Le parti convengono, altresì, sulla necessità che il nuovo Piano degli investimenti si basi sulla disponibilità di risorse certe e puntualmente definite e che gli obiettivi sui quali orientare gli interventi siano:
- integrazione fra aree a sviluppo diversificato
- integrazione ed intermodalità
- aumento potenzialità rete
- miglioramento regolarità e sicurezza
- ammodernamento del parco rotabile
- innovazione tecnologica.
FS spa è inoltre impegnata ad aumentare la propria capacità di spesa per adeguarla alle necessità del processo di sviluppo del trasporto ferroviario e, a tale scopo, gli interventi organizzativi individuali saranno oggetto di confronto tra le parti ai sensi del CCNL
Sarà valutato congiuntamente tra le parti anche l'impatto sull'indotto ferroviario, per ciò che concerne i termini occupazionali correlati ai processi di investimento sopra indicati.
Art. 4 - Percorso di risanamento e modello di Impresa
Il processo di risanamento dell'azienda va realizzato attraverso un aumento dell'efficienza che sostenga l'incremento di produzione e dei ricavi da traffico.
In questo quadro, le parti convengono che l'insieme delle azioni che saranno individuate puntino ad un contenimento del costo globale per unità di traffico con riferimento ai più significativi dati europei ed in tal senso, nei rispettivi confronti nazionali relativi alle parti specifiche, converranno sulle azioni necessarie per la realizzazione degli incrementi di produttività espressi in termini di costo per U.T., anche attraverso l'adozione di adeguati modelli organizzativi.
Nell'ambito del conseguimento sia degli obiettivi di sviluppo delle U.T. che dei ricavi di cui sopra, nonché dell'efficientamento sul versante dei costi globali, il rapporto ricavi da mercato/costi di produzione dovrà tendere (al netto dei contributi da Stato secondo metodologie di computo di questi ultimi, omogenee fra le reti europee), a conseguire valori corrispondenti ai migliori risultati europei e secondo quanto previsto dall'accordo del 2-12-1997.
In tale quadro si conferma quanto previsto nei Protocolli d'intesa Ministero dei Trasporti-FS-OO.SS. dell'11-2-1997, che prevedono obiettivi di espansione della produzione e della vendita dei servizi mediante l'introduzione di criteri di efficienza, di recupero della produttività, nonché la realizzazione di standards qualitativi e di sicurezza, con particolare attenzione alla salvaguardia dell'occupazione.
A tale processo di risanamento, le parti convengono altresì debba concorrere un significativo contenimento dei costi non imputabili al lavoro (di oltre il 10% in termini reali al 2000) attraverso un efficientamento del modello organizzativo d'impresa e dell'assetto societario complessivo, sui quali si conviene che:
- è confermata l'unitarietà dell'impresa e l'unicità della rete;
- l'articolazione della struttura organizzativa e dei criteri contabili si svilupperà in coerenza con gli obiettivi sopra indicati e con le direttive comunitarie;
- è necessaria una gradualità dei tempi allo sviluppo dei progetti tecnici finalizzati alla realizzazione della separazione contabile;
- il modello di impresa individuerà chiaramente i centri di costo e le relative responsabilizzazioni centrali e periferiche;
- la definizione dei nuovi assetti societari e organizzativi delle F.S. formeranno oggetto di specifico confronto, in apposita sede allo scopo attivata, tra Governo, F.S. e sindacati stipulanti la presente intesa.
Forme, modalità, contenuti e tempi della configurazione societaria e organizzativa delle F.S., affidati a tale sede di confronto non saranno anticipati da azioni unilaterali né avranno soluzioni modificative predeterminate anche in relazione alla gestione unitaria di uomini e mezzi. Tale gestione unitaria resta confermata nella vigenza contrattuale, ferma restando la possibilità di concordare prima soluzioni coerenti con l'evoluzione societaria.
Sia per ciò che concerne l'aumento dei ricavi da mercato che per il contenimento dei costi operativi, FS è impegnata a ricercare azioni in grado di consentire di tendere al 2000 ad obiettivi ancora più significativi rispetto a quelli sopra indicati.
Politiche ed azioni commerciali
Progetti mirati - Sulla base degli obiettivi di sviluppo già indicati nel Protocollo del 9-5-1997 l'azienda è impegnata a realizzare il conseguimento del proprio rafforzamento competitivo sul mercato, anche per progetti mirati, da confrontare con le OO.SS. stipulanti al fine di favorirne la migliore realizzazione e rilevarne la congruità con i predetti obbiettivi.
Sarà inoltre verificata con le OO.SS. stipulanti la possibilità di valorizzare attività complementari collegate al trasporto, sinergiche rispetto a quelle fondamentali per ampliare la gamma dei servizi e dei prodotti offerti, con l'obiettivo di valorizzare le risorse aziendali e di incrementare il reddito prodotto dall'impresa.
Trasporto Locale - In relazione al processo derivante dalla riforma legislativa del Trasporto Locale e relativo decreto legislativo di attuazione, si conviene di cogliere ogni opportunità di mercato, anche connessa con gli interventi di riorganizzazione della mobilità privata, e soprattutto con il piano di rete/nodi di interscambio, con l'obiettivo di porre le condizioni per un reale sviluppo della intermodalità, valorizzando le possibilità di un'offerta di servizi ferroviari che, interconnessa con il sistema trasportistico complessivo, può offrire soluzioni vantaggiose per le comunità locali e rispettose dell'ambiente.
Anche ai fini suddetti e in generale per lo sviluppo della quota di mercato servita dalla modalità ferroviaria, in un quadro di sistema intermodale integrato, saranno promossi per ogni regione incontri sistematici con la partecipazione di FS spa, delle organizzazioni sindacali e delle Regioni.
Trasporto Merci - La Società è impegnata in un programma di azioni commerciali mirate a sviluppare l'offerta logistica di servizi ferroviari per il trasporto delle merci, con l'obiettivo di incrementare le proprie quote di mercato, la propria produzione, la redditività del fatturato generato da questo traffico, anche con riguardo al programma di rinnovamento del relativo materiale rotabile, che potrà prevedere il completamento dell'elettrificazione di itinerari alternativi per collegare i porti con i principali scali merci. In tale quadro particolare rilievo sarà dato allo sviluppo di un'offerta logistica specializzata per prodotto, per attrarre segmenti di mercato per fidelizzare la clientela, per introdurre elementi strutturali di organizzazione intermodale nella domanda di trasporto da parte delle imprese.
Particolare attenzione dovrà essere data alle tematiche di seguito indicate:
- Freeways. Le freeways rappresentano un'offerta coordinata su corridoi merci internazionali; la vendita delle tracce è svolta entro i limiti delle direttive europee (91/440, 95/18 e 95/19). Attualmente le freeways che interessano il territorio italiano sono tre:
- Belgio-Lussemburgo-Francia-Italia
- Olanda-Germania-Svizzera-Italia
- Germania-Austria-Italia.
Il Governo assicurerà all'Italia che gli accordi internazionali avvengano in un quadro di reciprocità.
- Dovranno essere valorizzate le potenzialità del trasporto sulle grandi direttrici, unitamente allo studio ed alla verifica su tutte le possibilità di tracce orarie e percorsi alternativi nella salvaguardia della qualità e della economicità del servizio offerto.
- Intermodalità. Sarà data continuità ai progetti mirati alla crescita dell'intermodalità, orientati in modo particolare allo sviluppo della portualità, attraverso una revisione strategica degli inland-terminal ed un riassetto della presenza nelle partecipate impegnate nel settore.
Con particolare riferimento alle problematiche del trasporto merci sarà avviato uno specifico confronto, con il coinvolgimento di tutte le ASA interessate.
In coerenza con quanto sopra il Piano d'Impresa ed i progetti di riorganizzazione dovranno evitare che la quantificazione del numero degli addetti sia predeterminata e dovranno garantire che la stessa sia affidata alla negoziazione tra le parti.
CAPITOLO II - Campo di applicazione e durata del CCNL
Art. 5 - Comitato di Partecipazione
1 - Le parti - ferma restando l'autonomia, le prerogative e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori da un lato, e della Società FS dall'altro - concordano sull'esigenza di dare maggiore sistematicità al modello di rapporti sindacali che si è venuto delineando nel tempo e riconoscono il valore e l'efficacia delle relazioni industriali quali strumenti fondamentali per perseguire gli obiettivi e le strategie dell'impresa in una logica di coinvolgimento e di responsabilizzazione delle rappresentanze dei lavoratori.
A tal fine convengono sull'obiettivo di dotarsi di un sistema volto a favorire le fasi di valutazione congiunta sulle tematiche di sviluppo, risanamento e ristrutturazione dell'impresa FS anche per prevenire e governare le occasioni di conflitto.
2 - Al fine di rafforzare e dare concreta attuazione ai principi di cui sopra viene istituito un Comitato di Partecipazione composto da una delegazione FS che prevede la presenza dell'Amministratore Delegato e una delegazione sindacale composta da un rappresentante di ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto.
3 - Il Comitato di Partecipazione si riunisce con cadenza almeno bimestrale ed ha le finalità di esprimere valutazioni, pareri e proposte oggetto di consultazione in merito a:
1. Scelte strategiche del Gruppo FS e suo andamento generale sotto il profilo economico e finanziario e prospettive di investimenti;
2. Scenario competitivo e conseguenti strategie di politica industriale.
4 - L'organismo potrà sottoporre proposte che raggiungano il consenso unanime dei suoi partecipanti, quale contributo agli organi pubblici competenti.
5 - Le riunioni avverranno sulla base di un ordine del giorno definito nell'ambito delle materie di competenza del Comitato che sarà oggetto di preventiva verifica tra le parti. In tale occasione le parti valuteranno la possibilità di predisporre, a cura della Direzione Generale per le Risorse Umane, l'opportuna documentazione.
In caso di eventi eccezionali o di situazioni particolari le parti potranno richiedere una riunione straordinaria.
Il Comitato sarà attivato a partire dal 15-4-1998.
Il CCNL dovrà essere applicato a tutti i dipendenti della Società FS, dovunque utilizzati e/o distaccati ed ai dipendenti delle Società Metropolis, Italfer e TSF, in applicazione degli accordi sottoscritti, nonché al personale addetto ai servizi (ex incaricati) a partire, per questi ultimi, dall'1-6-1999.
La Società, nel riconfermare i contenuti degli accordi del 3-3-1992, 22-10-1993 e 2-12-1997 in ordine ai processi di societarizzazione ed esternalizzazione, applicherà, al personale FS interessato, in presenza di costituzione di Società con riferimento di attività ferroviarie oggi svolte da FS, il vigente contratto salvo esplicita diversa intesa tra le parti stipulanti.
Le parti concordano che il CCNL, in coerenza con gli accordi interconfederali del 23-7-1993 e del 22-12-1994, ha scadenza, sia per la parte normativa che per la parte economica, al 31-12-1999.
Le parti concordano che le materie del CCNL, del quale si conferma l'unicità, vengano articolate in Parte Generale (di responsabilità di Holding) e Parti Specifiche (di responsabilità di ASA/Società) che raggruppano le singole attività fondamentali che concorrono alla realizzazione di un determinato "prodotto".
La ripartizione tra materie è di seguito riportata:
- Parte Generale (di responsabilità di Holding)
Strategia e struttura di Gruppo; investimenti; politiche di Pari Opportunità; sede / modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali; diritti; minimi tabellari; dinamiche di costo del lavoro e applicazione di accordi interconfederali; orario di lavoro; mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale; politiche della formazione e della riqualificazione professionale; ambiente e sicurezza del lavoro; macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro; aspetti attinenti al rapporto di lavoro contrattualizzati, collettivamente; classificazione ed inquadramenti; sistemi di avanzamento; struttura della retribuzione (parametrica; accessoria trasversale; di produttività /qualità generale; salario di posizione organizzativa/professionale); previdenza.
- Parte Specifica (di responsabilità di ASA/Società)
Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie:
organizzazione del lavoro; regimi di orario; linee guida, criteri e parametri tecnici per la determinazione delle esigenze di personale; percorsi formativi e di aggiornamento; nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere: definizione del valore economico delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale; parametri di produttività /qualità e relativo salario; attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro.
CAPITOLO III - Relazioni industriali
Art. 9 - Livelli, fasi e materie delle relazioni industriali
Premessa
Le parti convengono di ritenere il sistema di relazioni industriali funzionale alla ricerca di assetti e di norme mirate da una parte al conseguimento degli obiettivi di consolidamento e sviluppo dell'Impresa in uno scenario in rapida e continua evoluzione, e dall'altra a migliorare le condizioni che consentano ai lavoratori di esprimere le proprie capacità professionali.
Le modalità di confronto per ciascuna materia si svolgeranno nell'ambito delle normative contrattuali complessivamente intese e delle procedure concordate nel presente capitolo, e nell'ambito di una condivisa responsabilità ed autonomia delle parti da esercitarsi in tutte le fasi di contrattazione.
A. Livelli
Nel quadro dell'assetto organizzativo della Società le Relazioni Industriali si svolgono sui livelli Centrale e Periferico, quest'ultimo articolato in sedi territoriale/regionale/ex compartimentale e decentrata.
B. Fasi
a) A tutti i livelli di relazioni industriali, a seconda della materia, si articolano in:
- informazione;
- contrattazione.
b) L'informazione sarà fornita, preventivamente, rispetto all'attuazione dei provvedimenti relativi, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti.
1. Livello nazionale
1.1 Parte Generale di competenza di Holding
Fasi | Sedi | Materie |
1.1.A - Informazione | Nazionale | 1. strategia e struttura di Gruppo; |
|
| 2. piano annuale di attività; |
|
| 3. politiche di investimento, patrimoniali, finanziarie, commerciali e di partecipazione societaria; |
|
| 4. programmi di investimento poliennali; |
|
| 5. piani generali di produzione e di produttività; |
|
| 6. modalità degli appalti e programmi di attività di interesse ferroviario conferiti in appalto; |
|
| 7. interventi di progettazione di nuovi sistemi informativi; |
|
| 8. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifiche; |
|
| 9. modifica alla struttura organizzativa |
1.1.B - Contrattazione | Nazionale | 1. sede/modalità di partecipazione/modello di Relazioni Industriali; |
|
| 2. minimi tabellari, dinamiche del costo del lavoro ed applicazione di accordi interconfederali; |
|
| 3. macromodelli di organizzazione del ciclo produttivo e del lavoro; |
|
| 4. sistema di classificazione e di inquadramenti; |
|
| 5. tutti gli aspetti attinenti il rapporto di lavoro contrattualizzati collettivamente; |
|
| 6. norme applicative della legislazione sul lavoro qualora la stessa preveda che l'applicazione sia rimessa alla contrattazione; |
|
| 7. ambiente e sicurezza del lavoro; |
|
| 8. politiche della formazione e riqualificazione professionale; |
|
| 9. orario di lavoro; |
|
| 10. progetti di azioni positive proposte dai comitati nazionali bilaterali per le pari opportunità; |
|
| 11. politiche di pari opportunità; |
|
| 12. metodologie per lo sviluppo professionale e relativi sistemi di progressione; |
|
| 13. mobilità interne, mercato del lavoro e politica occupazionale; |
|
| 14. diritti; |
|
| 15. struttura della retribuzione (parametrica, accessoria trasversale, di produttività/qualità, generale, salario di posizione organizzativa/professionale); |
|
| 16. previdenza. |
1.2. Parte specifica di competenza di ASA/Società
Fasi | Sedi | Materie |
1.2.A - Informazione | Nazionale | 1. strategia e struttura di ASA/Società; |
|
| 2. piano annuale di attività; |
|
| 3. investimenti. |
1.2.B - Contrattazione | Nazionale | Sono affidate alla parte specifica e raccordate alla parte generale le seguenti materie: |
|
| 1. organizzazione del lavoro; |
|
| 2. regimi di orario; |
|
| 3. linee guida, criteri e parametri di produzione ed organizzativi per la determinazione delle esigenze di personale in relazione ai cicli produttivi; |
|
| 4. linee formative e di aggiornamento |
|
| 5. nell'ambito del CCNL e degli accordi nazionali in essere: |
|
| - definizione del valore economico (salario professionale) delle posizioni organizzative/professionali in applicazione della struttura generale della retribuzione e salario accessorio non trasversale; |
|
| - parametri produttivi, qualità, efficienza e relativo premio annuale per risultati; |
|
| - attuazione normative attinenti ambiente e sicurezza del lavoro; |
|
| 6. macromodelli relativi ai processi organizzativi del lavoro nel trasporto locale. |
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono tenute dalle strutture delle Segreterie Nazionali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
2. Livello periferico
Fasi | Sedi | Materie |
2.1.A - Informazione | Territoriale Regionale | 1. partecipazione della Società in attività di interesse regionale/territoriale; |
|
| 2. programmi commerciali di interesse regionale; |
|
| 3. modifica alla struttura organizzativa; |
|
| 4. piani di produzione e di attività relativi al trasporto locale e regionale; |
|
| 5. programmi di investimenti e modelli di innovazione tecnologica di interesse regionale; |
|
| 6. piano di attività di interesse regionale; |
|
| 7. strumenti e modalità per attuare gli obiettivi del piano di attività; |
|
| 8. modelli di integrazione e di intermodalità in particolar modo sul riordino e sul riassetto del trasporto pubblico locale; |
|
| 9. coordinamento politiche di trasporto nell'ambito territoriale previsto; quantità e qualità della produzione e dell'offerta treni e servizi viaggiatori e merci nello ambito del territorio individuato; |
|
| 10. dati statistici sulla consistenza del personale, sua utilizzazione, sua ripartizione per età, sesso e qualifica. |
2.1.B - Contrattazione | Territoriale Regionale | 1. piani di riallocazione e reperimento delle risorse umane inter ASA/Società/Strutture di Holding nel territorio regionale; |
|
| 2. programmi di riequilibrio e di assunzione delle risorse umane relativamente alle strutture territoriali di ciascuna ASA/Società/Struttura di Holding; |
|
| 3. riflessi sul personale della gestione dei servizi, quali mense e posti letto; |
|
| 4. progetti di azioni positive presentati dai comitati per le pari opportunità regionali; |
|
| 5. politiche di pari opportunità; |
|
| 6. verifica dei piani di formazione e riqualificazione professionale nello ambito di quanto previsto al punto 1.1.B.8; |
|
| 7. aspetti normativi e organizzativi del lavoro connessi ai processi di modifica dei regimi di trasporto regionale conseguenti al decentramento delle competenze in materia; |
|
| 8. programmi locali di attività di interesse regionale da appaltare. |
Le relazioni sindacali sulle materie di cui al punto 2.1.A.5 ed ai punti 2.1.B1, 3, 4, 5 e 6 sono di responsabilità dei Presidi Territoriali Holding con il supporto delle ASA ovvero della Funzione Formazione per le materie di cui al punto 2.1.B.6, ed eventualmente assistiti dalle Associazioni Industriali territoriali.
I restanti punti sono di responsabilità di ASA/Società/Divisione/Zone/Coordinamenti Territoriali/Bacini Logistici.
Per le OO.SS. stipulanti il presente contratto le relazioni sindacali sono svolte dalle strutture regionali/compartimentali.
L'Impresa e le OO.SS. si impegnano a garantire la presenza ai tavoli della rappresentanza di genere.
Fasi | Sedi | Materie |
2.2.A - Informazione | Decentrata | 1. obiettivi di produzione e di produttività; |
|
| 2. modifica della struttura organizzativa; |
|
| 3. programmi per la realizzazione degli obiettivi e della produttività. |
2.2.B - Contrattazione | Decentrata | 1. attuazione dei modelli di organizzazione del lavoro legati al ciclo produttivo ed alle innovazioni tecnologiche e produttive, definizione delle esigenze di personale secondo quanto previsto dal punto 1.2.B.3 e dall'art. 11 del CCNL, dei progetti di formazione, e delle modalità di copertura finalizzate al riequilibrio, in coerenza con gli accordi nazionali; |
|
| 2. articolazione dei regimi di orario contrattuali e controllo sugli orari di fatto; |
|
| 3. effetti sul lavoro delle innovazioni tecnologiche e produttive nell'ambito di competenza; |
|
| 4. articolazione del premio di risultato a livello di ASA/Società/ Holdimg, sulla base di quanto previsto dall'art. 91 del CCNL; |
|
| 5. applicazione normative relative all'igiene, ambiente e sicurezza del lavoro e della prevenzione; |
|
| 6. politiche di pari opportunità; |
|
| 7. modalità di attuazione degli |