CCNL in vigore
FERROVIE - ATTIVITÀ FERROVIARIE
Testo consolidato del CCNL 16/12/2016
CCNL della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Decorrenza: 01/01/2015
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 16/12/2016 come modificato da:
- Verbale di ratifica 17/01/2017
- Accordo 06/02/2018
- Accordo 15/01/2019
- Accordo 26/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 03/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 18/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 18/02/2021
- Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 16 dicembre 2016, in Roma
fra l'AGENS,
e
la FILT/CGIL;
la FIT/CISL;
la UILTRASPORTI;
la UGL TRASPORTI/ATTIVITÀ' FERROVIARIE;
la FAST CONFSAL;
l'ORSA FERROVIE,
nonché, per adesione: la ANCP
la UNIFERR
la LEGACOOPSERVIZI
la FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE
è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20-7-2012.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali con riserva, che sarà sciolta entro il 15 gennaio 2017 e in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese che applicano il CCNL Mobilità/Area AF, che si svolgerà dal 11 al 14 gennaio 2017 secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 della presente Ipotesi di Accordo.
Verbale di ratifica 17/01/2017
Addì 17 gennaio 2017, in Roma
tra
l'AGENS, nonché, per adesione, la ANCP
e
le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e OrSA Ferrovie,
considerato che
• le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo sul rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016 con riserva, in attesa dell'esito della consultazione referendaria di validazione della medesima intesa da parte dei lavoratori dipendenti dalle imprese che applicano il CCNL Mobilità/Area AF, secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 della medesima Ipotesi di Accordo;
• a seguito della consultazione referendaria, che si è svolta dall'11 al 14 gennaio 2017, i lavoratori dipendenti dalle imprese interessate hanno espresso voto favorevole rispetto alla Ipotesi di Accordo e, pertanto, le Organizzazioni Sindacali hanno sciolto la riserva di cui alla Dichiarazione a verbale dell'Ipotesi di Accordo stessa,si conviene quanto segue:
il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016, nel testo allegato al presente Verbale, è definitivamente approvato.
Addì 6 febbraio 2018, in Roma
AGENS
e
le Organizzazioni Sindacali
FILT/CGIL,
FIT/CISL,
UILTRASPORTI,
UGL TAF FAST Confsal,
OR.S.A. Ferrovie
Addì 15 gennaio 2019, in Roma
tra
AGENS
le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e OR.S.A. Ferrovie
nonché, per adesione, ANCP
Accordo 26/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Oggi 26 febbraio 2020 presso la sede di ASSTRA in Roma si sono incontrate
le Associazioni datoriali
ASSTRA,
ANAV
e AGENS
e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
FILT CGIL,
FIT CISL,
UILTRASPORTI,
FAISA CISAL
e UGL FNA
per fare il punto della situazione in merito allo stato d'emergenza causato dalla diffusione del virus COVID-19 e per affrontare le relative problematiche che coinvolgono i lavoratori e le aziende del settore.
Accordo 03/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Il 3 marzo 2020,
tra:
- Asstra;
- Anav;
- Agens;
e
- Filt Cgil;
- Fit - Cisl;
- Uiltrasporti;
- Faisa - Cisal;
- Ugl - Fna;
presso la sede dell'Asstra, nell'ambito di quanto convenuto nel Verbale di riunione del 26 febbraio u.s., si è riunita la “task force”.
Iniziative in relazione al virus Covid-19
Accordo 18/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Oggi 18 maggio 2020 si è tenuta una riunione della "task force"
tra
ASSTRA,
ANAV
e AGENS
e le Organizzazioni Sindacali
FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI,
FAISA-CISAL
e UGL-FNA,
nel corso della quale sono state affrontate alcune problematiche legate alla tutela del personale immunodepresso esposto a rischio da contagio Covid-19, nonché alla cosiddetta "Fase 2".
In merito al primo aspetto, le Parti convengono che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020 come convertito in Legge n. 27/2020 e fatte salve eventuali modifiche/integrazioni,-risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 ed il 31 luglio, equiparato a ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporto di malattia, a condizione che il lavoratore produca all'azienda, per il tramite del medico competente apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni. Tale misura si aggiunge a quelle già previste nell'ambito del Verbale del 26 febbraio 2020 e s.m.i. per i ricoveri ospedalieri e per la quarantena sanitaria, la cui validità è prorogata al 31 luglio. Allo stesso modo viene prorogata fino al 31 luglio 2020 la riduzione dei termini di preavviso per le richieste di congedo parentale, già concordata con verbale del 26 febbraio u.s. e s.m.i.
Relativamente al secondo aspetto, la Parti hanno iniziato a discutere sulle possibili criticità legate alla gestione del servizio nella fase di riapertura progressiva delle attività lavorative, nonché in merito alle possibili soluzioni da percorrere al fine di garantire la sicurezza del personale e dell'utenza e le eventuali misure organizzative che si dovessero rendere necessarie coerentemente con le indicazioni assunte a livello Governativo.
In merito alla necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale rimane un punto essenziale per garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione dal contagio.
Le Parti convengono, inoltre, di aggiornare il confronto in momenti successivi all'avvio della c.d. fase 2, al fine di comprendere gli effetti del nuovo scenario in tema di rimodulazione dell'offerta di servizio e di attuazione/aggiornamento delle linee guida previste dall'allegato 15 al DPCM 17 maggio 2020.
Nell'immediato, tuttavia, con l'obiettivo di rispondere ad esigenze attuali di carattere organizzativo e regolamentare, le Parti ritengono opportuno procedere ad una disciplina sperimentale, nell'attesa del rinnovo del CCNL, legata esclusivamente alla gestione ed alla durata di tale fase emergenziale, della modalità di lavoro agile (c.d. smart working) e dell'applicazione della norma contrattuale sul cambiamento temporaneo di mansioni durante la fase emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19.
Verbale di stipula
Addì 18 febbraio 2021, in Roma
tra
AGENS
e
le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie nonché,
per adesione, ANCP
premesso che:
- l'emergenza pandemica dovuta alla diffusione a livello mondiale del virus Sars-CoV-2 ha determinato nell'anno 2020 conseguenze fortemente negative dal punto di vista sanitario, produttivo ed economico che hanno interessato anche il settore della mobilità e delle attività ferroviarie;
- il contesto attuale e potenziale sia di tipo economico che regolamentare richiede alle Parti di operare una serie di scelte responsabili che, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori, operino in una logica di compatibilità economica complessiva del settore del trasporto ferroviario;
- con riferimento al confronto per il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, le Parti condividono la necessità di giungere ad un'intesa finalizzata a riconoscere ai lavoratori una somma economica a copertura del triennio 2018-2020 che tenga conto dell'andamento del settore nell'intero periodo e ponga le basi per la prosecuzione del percorso relazionale in considerazione dell'evoluzione del settore della mobilità e delle attività ferroviarie attraversato, a livello globale, da trend destinati a trasformarlo radicalmente nel corso dei prossimi anni non solo in ragione degli sviluppi che interesseranno il digitale e le nuove tecnologie, ma soprattutto per le nuove consapevolezze nell'ambito dell'organizzazione del lavoro acquisite nell'attuale contesto pandemico e per le conseguenti rinnovate esigenze del business,
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
[___]
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
Verbale di stipula
Addì 22 marzo 2022, in Roma
fra
l'AGENS
e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI
la UGL FERROVIERI
la FAST CONFSAL
la ORSA FERROVIE
nonché, per adesione:
la ANCP
è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016.
Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e con riferimento alla Parte Prima - "Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali", le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e 30 luglio 2015 (Confindustria-Orsa).
Successivamente alla data di stipula del presente accordo le parti sono reciprocamente impegnate a definire il recepimento e l'attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell'inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
Nella prospettiva di sviluppo del trasporto di persone e merci, sostenuta da alcuni recenti provvedimenti del Governo, con l'obiettivo di realizzare servizi di mobilità sostenibile sempre più efficienti, le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale dei due settori produttivi e di liberalizzazione in atto; per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle ulteriori possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e dei provvedimenti adottati, nonché degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia.
Con tali obiettivi, le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l'attivazione, a partire da giugno 2017, di un'apposita sede di esame congiunto finalizzato all'individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all'armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell'ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018-2020.
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
PREMESSA
Il percorso di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 è stato condizionato da una generale situazione di criticità determinata dall'emergenza sanitaria e le parti, in considerazione del particolare contesto economico e sociale che, con specifico riferimento al settore della mobilità e delle attività ferroviarie, ha registrato delle conseguenze fortemente negative a causa dalla suddetta emergenza, hanno, comunque, voluto definire, con accordo del 18 febbraio 2021, un importo "una tantum" ad integrale copertura del periodo 1º gennaio 2018-31 dicembre 2020 al fine di valorizzare le risorse umane che sempre di più rappresentano per l'impresa un ruolo determinante e centrale.
Le parti convengono che il perdurare degli effetti dell'emergenza sanitaria, che continua ad incidere sul settore della mobilità e delle attività ferroviarie, conferma l'esigenza di continuare ad operare una serie di scelte responsabili che, in una logica di compatibilità economica complessiva, rappresentino una risposta alle emergenti evoluzioni delle aziende ed alle esigenze dei lavoratori.
In tale contesto, la definizione del rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie vuole porre le basi per un riavvio del progetto, considerato strategico e finalizzato a gestire il complessivo processo di trasformazione del settore che tenga conto anche delle evoluzioni del digitale, delle nuove tecnologie, delle nuove attività e del conseguente adeguamento dei ruoli professionali in coerenza con le nuove esigenze delle diverse aree e dei processi produttivi.
Le parti condividono, altresì, l'esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all'evoluzione del mercato e del business in considerazione dell'elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo che saranno volti a valorizzare il contributo dei lavoratori prevedendo uno sviluppo qualitativo delle professionalità richieste.
Le parti condividono, inoltre, che la sicurezza del lavoro rappresenta un bene comune ed un valore irrinunciabile da promuovere e diffondere mediante politiche responsabili finalizzate alla realizzazione di una nuova cultura di salute e sicurezza nelle imprese.
Le parti stipulanti, inoltre, assumono quali principi fondanti:
- la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise da applicare a tutte le aziende del settore della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie per conseguire una gestione omogenea dei rapporti di lavoro;
- l'importanza di un sistema di Relazioni Industriali improntato alla partecipazione che riesca ad individuare soluzioni condivise che siano innovative, efficaci e responsabili;
- la condivisione di assetti contrattuali che prevedano, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello, anche al fine di contemperare esigenze produttive aziendali con il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- il consolidamento delle iniziative tese a rafforzare la formazione e lo sviluppo delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione, anche tecnologici, che attraverseranno il settore;
- il consolidamento delle iniziative di contrasto alle disuguaglianze di genere rafforzando il ruolo del Comitato per le Pari Opportunità.
Le parti favoriranno, attraverso la sensibilizzazione degli attori operanti nel settore e delle Istituzioni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la promozione di politiche di outplacement compatibili con il quadro normativo e con le specifiche realtà aziendali.
Con il presente accordo, le sopra richiamate parti hanno individuato le seguenti previsioni per il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
Le parti, visto il ruolo strategico che il settore della mobilità e delle attività ferroviarie avrà nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, nonché dall'Agenda 2030 sulla lotta ai cambiamenti climatici, intendono, altresì, confermare l'impegno per la definizione, entro la vigenza della presente intesa, di un rinnovato CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie per il triennio 2024-2026 che rappresenti un sistema di regole e strumenti moderni, efficaci, innovativi ed inclusivi per l'intero settore, cogliendo le esigenze scaturenti dal complessivo processo di trasformazione sociale e tecnologica, dalle mutate logiche di offerta e di fruizione dei servizi e tenendo conto dell'evoluzione delle aziende e dello sviluppo e del benessere dei lavoratori, anche attraverso strumenti di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzati al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro, in una logica di compatibilità economica complessiva. A tal fine, le parti si faranno parte attiva per ricercare e favorire l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro con il coinvolgimento anche di altre Associazioni datoriali finalizzato all'individuazione di elementi utili ad affrontare le tematiche del settore.
La presente intesa modifica e/o sostituisce esclusivamente gli articoli e gli allegati espressamente richiamati del suddetto CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicemb 2016 le cui previsioni non variate con il presente accordo restano confermate tra le parti.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2017.
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel corso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su richiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica sull'attuazione degli istituti contrattuali.
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
DECORRENZA E DURATA
Il presente CCNL decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31 dicembre 2023.
___omissis___
PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Relazioni industriali
1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali ed in linea con le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo 1.
A) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;
B) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL, nei limiti di quanto nello stesso convenuto, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione del CCNL, con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l'interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite negli Accordi aziendali/di Gruppo in vigore;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nel CCNL.
C) Organismi paritetici OSSERVATORIO NAZIONALE
È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all'obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare, finalizzato all'individuazione di azioni volte a favorirne l'adesione, in particolare dei giovani.
Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore,
ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti. Costituito l'Osservatorio Nazionale, le parti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con specifici compiti.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato, ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali
ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva dell'Unione Europea 2002/73/CE , dalla Convenzione di Istanbul del 7 aprile 2011 e dall'Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che recepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007;
h) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO
È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
4. Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di cui al punto 3, lettera C), del presente articolo saranno concordate e definite tra le parti interessate entro il 31 dicembre 2017. In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione entro il 31-12-2017 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l'istituzione di nuove forme di bilateralità.
Le Aziende o Gruppi di aziende avviino relativamente ai rispettivi obiettivi aziendali, potranno costituire Sedi Paritetiche di Partecipazione, nelle forme e con le modalità che verranno definite a livello aziendale, che favoriscano il dialogo con le Organizzazioni sindacali ed il loro coinvolgimento quali rappresentanti di stakeholders di riferimento, e cioè i lavoratori dipendenti delle stesse Società.
5. La fase dell'informativa si articola come segue:
A) Fase dell'informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.
B) Fase dell'informativa aziendale
1. Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che l'azienda intenderà utilizzare nel corso dell'anno, occupazione giovanile, andamento dell'occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa aziendale.
2. Riguardo alle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti si applica quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Tenuto conto di quanto definito dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali del 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e del 30 luglio 2015 (Confindustria-OrSA), il sistema contrattuale è articolato come di seguito:
- contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- secondo livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla Legge.
Art. 3 - Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL che abbiano, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati Accordi Interconfederali.
3. Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
4. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
6. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
7. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà
riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
8. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili per tutte le parti firmatarie del presente CCNL.
Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto al presente CCNL.
Art. 4 - Secondo livello di contrattazione
1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo.
3. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo.
Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 5 - Procedure di negoziazione a livello aziendale
1. Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello avente contenuto economico, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, punto 3, sottoscritte dai soggetti di cui al precedente art. 4, punto 1, del presente CCNL, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo, secondo la procedura prevista dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
2. L'azienda che ha ricevuto le richieste di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo dell'accordo di cui al punto 1 del presente articolo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo.
3. Relativamente alle altre materie oggetto della contrattazione aziendale in attuazione degli specifici rinvii previsti dal presente CCNL, le procedure negoziali non potranno essere superiori a 20 giorni per i gruppi di aziende e per le aziende di dimensione nazionale e a giorni 15 per le altre aziende.
4. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. L'attivazione della procedura di cui all'articolo 1, punto 3, lettera B), ultimo alinea, del presente CCNL, per la verifica delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello, sospende il decorso dei termini di cui al precedente punto 2, ovvero punto 3, del presente articolo, per un periodo comunque non superiore a 1 mese.
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all'azienda con lettera dell'Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL o dell'Organizzazione sindacale di categoria che aderisca agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL e si obblighi a rispettarne integralmente i contenuti, alla quale il lavoratore aderisce, l'azienda stessa provvederà a trattenere l'importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore.
2. La delega dovrà contenere l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versare i contributi associativi raccolti, il cognome e nome ed il codice identificativo aziendale del lavoratore, la data di sottoscrizione e la firma del lavoratore che la sottoscrive.
La delega dovrà essere raccolta in due originali, entrambi intestati sia alla struttura territorialmente competente (nazionale o regionale) dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene sottoscritta sia alla struttura individuata dall'azienda.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.
A far data dall'entrata in vigore del presente CCNL, la validità della delega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo è attivabile a condizione che il lavoratore operi la revoca dell'eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni sindacali, con le modalità di cui al successivo punto 6 del presente articolo.
4. Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68,
- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69,
- salario professionale, di cui all'art. 72,
e viene applicato anche sulla 13ª e sulla 14ª mensilità, di cui all'art. 70.
5. L'azienda, ricevuta la comunicazione, verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle strutture territorialmente competenti (nazionale o regionale) delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni dei riferimenti bancario o postale per il versamento dovranno essere comunicate all'azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
6. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all'Organizzazione Sindacale interessata e, per gli adempimenti relativi, all'azienda.
Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL in tema di rilevazione della rappresentatività, gli effetti della revoca si produrranno dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene presentata all'azienda.
7. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle singole Organizzazioni Sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni di cui al precedente punto 1, l'azienda fornirà con cadenza mensile l'elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto del D.Lgs. 30-6-2003, n. 196 e s.m.i..
8. Le deleghe di sottoscrizione del contributo sindacale devono prevedere sul modulo, in conformità alla normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003, la dicitura: "Ricevuta l'informativa sull'utilizzazione dei propri dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari. Consento anche che i dati riguardanti l'iscrizione sindacale siano comunicati al datore di lavoro e da questi trattati nella misura necessaria all'adempimento di obblighi previsti dalla Legge o dai contratti". L'omessa dicitura e dichiarazione di cui sopra o la mancanza di uno dei dati di cui al precedente punto 2 del presente articolo rendono nulla la delega, che verrà restituita alla struttura dell'Organizzazione sindacale che l'ha inoltrata.
1. In applicazione dell'art. 25 della Legge 20-5-1970, n. 300 le aziende, all'interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.
4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.
5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai punti 2, 3 e 4 del presente articolo.
1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacati regionali/territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza.
Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture
territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell'assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l'azienda dovrà motivare l'eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione Sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell'assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge 20-5-1970, n. 300 e dalla Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della Legge 20-5-1970, n. 300 ed al T.U. approvato con D.Lgs. 18-8-2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL.
Art. 9 - Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori
1. In applicazione della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL ovvero alle rispettive strutture territoriali/regionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base della richiamata Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nel predetto Accordo Interconfederale.
3. Le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della Legge 20-5-1970, n. 300, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
Art. 10 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. L'individuazione, il numero e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e le modalità di funzionamento degli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, saranno definiti a livello aziendale tenuto conto delle disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 22-6-1995.
2. Resta confermato che agli RLS, per l'espletamento della loro attività, saranno attribuite 40 ore di permesso retribuito per ciascun anno fatte salve le diverse intese raggiunte in materia a livello aziendale. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all'art. 8 del presente
CCNL.
3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
Art. 11 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL nonché le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di cui al precedente art. 9, ovvero dalle RSA ove esistenti, possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l'assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell'azienda almeno 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.
Conseguentemente l'azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l'orario di lavoro e, in tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale, a condizione che:
a) siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
b) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;
c) si tengano preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione lavorativa;
d) abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;
e) ne sia data comunicazione scritta all'azienda almeno 48 ore prima della data e dell'ora fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.
A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire le assemblee dei lavoratori.
In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Nel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell'arco di sei giorni consecutivi.
3. Le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 1 del presente articolo e le rappresentanze sindacali si impegnano, con riferimento all'art. 20 della Legge n. 300 del 1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell'erogazione del servizio all'utenza.
4. Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non possono presenziare all'assemblea se non intaccando il proprio periodo di riposo, verrà riconosciuto il recupero del periodo di riposo corrispondente alle ore documentate di presenza ad altra assemblea esclusivamente a titolo di recupero, secondo modalità che saranno definite tra le parti a livello aziendale.
5. Alle assemblee possono partecipare, previo tempestivo preavviso all'azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori di cui al punto 1, nonché dirigenti degli organi confederali delle stesse.
6. Il personale interessato da processi di ristrutturazione e/o riorganizzazione e temporaneamente sospeso dal lavoro potrà partecipare alle assemblee nonché ai referendum indetti in azienda ai sensi del successivo art. 12.
Art. 12 - Consultazioni certificate e Referendum
1. Fatte salve le procedure di validazione degli accordi collettivi di cui alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, dovrà essere consentito nell'ambito aziendale lo svolgimento di consultazioni certificate per altre materie inerenti all'attività sindacale di cui all'art. 21 della Legge 20-5-1970, n. 300, indette:
- dalle RSU;
- ovvero congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL o dalle loro strutture territorialmente competenti;
- dalle RSA ove esistenti.
2. Le consultazioni certificate si svolgeranno in forma di assemblea o referendum e nel rispetto delle relative discipline.
I referendum, se svolti durante l'orario di lavoro, dovranno prevedere modalità compatibili con la regolarità del servizio.
3. Per l'effettuazione dei referendum, le aziende metteranno a disposizione dei soggetti sindacali di cui al punto 1 del presente articolo idonei locali ed attrezzature.
4. Ulteriori modalità operative di svolgimento potranno altresì essere definite tra le parti a livello aziendale.
1. Ai sensi dell'art. 27 della Legge 20-5-1970, n. 300 nelle aziende/unità produttive con almeno 200 dipendenti sarà messo a disposizione delle RSU, o RSA ove esistenti, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
2. Nelle aziende/unità produttive con meno di 200 dipendenti, le RSU, o RSA ove esistenti, potranno usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le riunioni. In questo caso la richiesta dei locali dovrà essere inoltrata dalle suddette rappresentanze sindacali al responsabile dell'azienda/unità produttiva almeno due giorni prima della data fissata per la riunione.
3. A livello aziendale si potranno definire tra le parti specifiche intese per regolare:
• l'utilizzo di locali aziendali per le Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL, ove le aziende ne abbiano la disponibilità;
• l'accesso alle reti intranet aziendali alle strutture delle Organizzazioni Sindacali di cui al precedente alinea.
Art. 14 - Comitati Aziendali Europei (CAE)
1. Le parti, con riferimento al D.Lgs. n. 113/2012, emanato in attuazione della Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio convengono, nei casi in cui ne ricorrano i presupposti, di attivarsi per l'istituzione di un Comitato Aziendale Europeo (CAE) o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori dipendenti da imprese e gruppi di imprese di dimensioni comunitarie.
2. In tali casi, nel rispetto del D.Lgs. n. 113/2012, a livello aziendale le parti definiranno il campo di applicazione, la composizione della delegazione speciale di negoziazione, le attribuzioni, le modalità di funzionamento e di finanziamento nonché la durata del mandato del CAE ovvero le modalità di attuazione della procedura per l'informazione e la consultazione ai sensi di quanto stabilito dal citato D.Lgs. n. 113/2012.
3. Su richiesta congiunta di una delle due parti stipulanti il CCNL, sarà esperita una verifica congiunta a livello nazionale in ordine all'applicazione del D.Lgs. n. 113/2012.
Art. 15 - Non cumulabilità dei diritti sindacali
I diritti riconosciuti alle rappresentanze sindacali di cui al precedente art. 9 non possono essere cumulati con quelli eventualmente concessi allo stesso titolo in sede aziendale.
Art. 16 - Appalti, cambi appalto e trasferimenti d'azienda
1. Appalti
1.1 Qualora le aziende ricorrano all'appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
1.2 Nel rapporto con le aziende appaltataci, le aziende opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all'interno dell'impresa appaltante.
1.3 Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di Legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento.
1.4 Previe opportune intese tra l'azienda appaltante e l'azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti.
1.5 Le aziende appaltatrici, al fine di saturare le prestazioni settimanali calcolate come stabilito al punto 1.1., 4º capoverso, dell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL, previa contrattazione aziendale, potranno impiegare i dipendenti nell'ambito di più contratti di appalto, anche se riferiti a diverse attività e previa comunicazione al Committente, aggiornando a tal fine l'elenco delle risorse che operano nell'impianto, a condizione che:
- non risultino attivati in azienda ammortizzatori sociali;
- ai lavoratori interessati sia già applicato il presente CCNL;
- i contratti di appalto siano sottoscritti dalla medesima azienda appaltatrice con il medesimo Committente ovvero con più Committenti appartenenti al medesimo Gruppo industriale;
- l'impiego dei lavoratori avvenga nel rispetto delle previsioni contenute nell'art. 27 (Orario di lavoro) del presente CCNL;
- i lavoratori siano impiegati negli impianti collocati all'interno del territorio comunale della sede di lavoro assegnata.
2. Cambi appalto e subentro di azienda nell'appalto
2.1 Relativamente alla garanzia delle tutele occupazionali e dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti delle imprese interessate da processi di trasferimento di attività per subentro di azienda a qualunque titolo ed al fine di contrastare fenomeni distorsivi della concorrenza e di favorire la progressiva estensione/applicazione di norme comuni riferite al sistema degli appalti e dei cambi appalto da parte di tutte le imprese che applicano il presente CCNL, il trasferimento all'impresa subentrante del personale occupato in quella cessante al momento della pubblicazione del bando avviene secondo quanto previsto nel presente punto 2.
In coerenza con gli obiettivi congiuntamente dichiarati nel precedente capoverso, le aziende appaltatrici rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, affidatarie dei
servizi/attività di seguito specificati, applicheranno, indipendentemente dalla tipologia giuridica dell'impresa appaltatrice, il presente CCNL ai propri dipendenti: accompagnamento treni notte e relativi servizi ausiliari;
- assistenza a persone con disabilità o mobilità ridotta;
- ristorazione a bordo treno e relativi servizi ausiliari;
- pulizia a bordo treno, negli impianti e negli uffici e relativi servizi ausiliari (ad es. ferrotel, servizi igienici);
- manovra di materiali rotabili svolta negli impianti ferroviari e nei raccordi.
2.2 In considerazione del vigente quadro normativo in materia di appalti e di disciplina degli obblighi retributivi, contributivi e previdenziali nei confronti dei lavoratori e al fine di coniugare le dinamiche competitive con le regole poste a tutela del lavoro e dell'occupazione, le aziende appaltanti, secondo criteri di trasparenza, acquisiranno nei modi e nelle fasi procedurali previste dalla normativa vigente, tutta la documentazione necessaria al fine di avere visibilità su:
a) la capacità economico-finanziaria delle aziende che partecipano alle procedure di appalto in materia di servizi;
b) la regolarità contributiva attestata attraverso la verifica del DURC nelle fasi di aggiudicazione e nelle successive fasi di gestione, prima di ogni pagamento previsto;
c) il CCNL applicato;
d) il numero dei lavoratori impiegati nell'appalto, i relativi livelli di inquadramento e l'orario di lavoro contrattualizzato, mediante una dichiarazione mensile;
e) in fase di gestione del contratto: Modelli F24 mensile; DM 10 virtuale, DURC, flusso Uniemens, comunicazione ai Centri per l'Impiego e ogni altra documentazione utile a verificare il regolare e puntuale adempimento degli obblighi nei confronti dei lavoratori;
f) autodichiarazione mensile di avvenuto accantonamento delle somme previste a copertura dell'eventuale vacanza contrattuale di cui al successivo punto 5.
A tal fine, entro due mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, le aziende del settore che abbiano in corso contratti di appalto rientranti nel campo di applicazione del presente articolo, acquisiranno dalle aziende appaltatrici e subappaltatrici, anche per il tramite delle Associazioni datoriali che sottoscrivono il presente contratto ed alle quali le aziende appaltataci risultano associate, l'elenco completo dei lavoratori occupati nelle attività di cui al presente articolo, distinto per:
- regione,
- struttura organizzativa aziendale del committente;
- lotto al quale si riferisce l'appalto, comprensivo, per ciascun lavoratore, dei seguenti dati:
- cognome e nome;
- data di nascita;
- CCNL applicato;
- livello di inquadramento;
- figura professionale o qualifica rivestita;
- attività svolta/e (indicando le % di utilizzo per ciascuna di esse, in caso di svolgimento di più attività);
- tipologia di contratto (a tempo indeterminato, a tempo determinato, apprendistato professionalizzante);
- durata del contratto, nei casi di contratto a tempo determinato o di apprendistato professionalizzante;
- percentuale di part-time (rispetto al full time) nei contratti part-time a tempo indeterminato o a tempo determinato;
- ammortizzatori sociali eventualmente applicati, indicandone la durata (inizio e fine),
e con l'indicazione da parte dell'azienda appaltatrice del Responsabile del contratto di appalto/subappalto.
Successivamente, con cadenza mensile, la ditta appaltatrice/subappaltatrice autorizzata invierà al committente l'elenco di cui al precedente capoverso, aggiornato con le eventuali variazioni nella composizione occupazionale dichiarata a seguito della procedura di cui sopra.
Di tale obbligo si dovrà dare evidenza nei bandi di gara emanati a partire dalla data di sottoscrizione del presente CCNL, con indicazione delle penali applicate all'appaltatore in conseguenza della mancata comunicazione di cui sopra.
Fermo restando quanto disciplinato all'art. 1 (Relazioni Industriali) punto 5, lettera B), 5º alinea del presente CCNL, in occasione del cambio appalto, nel rispetto dei limiti di Legge e su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti, le aziende appaltanti daranno informativa su quanto sopra previsto.
2.3 Al fine di tutelare l'occupazione, in occasione dei bandi di gara, si considera il bacino complessivo dei lavoratori inseriti negli elenchi di cui al precedente punto 2.2 che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano lavorato da almeno 9 mesi nelle medesime attività oggetto di gara, sia alle dipendenze dell'appaltatore, sia dell'eventuale subappaltatore preventivamente autorizzato dall'appaltante.
Con riferimento quindi al bacino occupazionale così complessivamente considerato, l'impresa appaltante inserirà nel bando di gara e nel successivo contratto di appalto l'obbligo per l'azienda subentrante, di assumere prioritariamente e con passaggio diretto gli stessi addetti, che operavano alle dipendenze dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore uscenti, a condizione che siano armonizzabili e coerenti con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e in relazione al perimetro e/o ai volumi delle lavorazioni/servizi oggetto di appalto.
Per tali lavoratori sarà preso a riferimento l'orario di lavoro individualmente contrattualizzato all'atto del cambio appalto.
Premesso che, nella prospettiva di fornire servizi di mobilità sempre più efficienti e di qualità ai cittadini clienti, i servizi/attività di cui al precedente punto 2.1 affidati con procedure di gara concorrono a raggiungere gli obiettivi di cui sopra, le parti convengono che in occasione dei cambi appalto o di subentro di azienda nei predetti servizi/attività:
- il rapporto di lavoro proseguirà senza soluzione di continuità e saranno salvaguardate le condizioni economiche e normative individuali in godimento con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianità di servizio;
- la disciplina di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 23/2015 si intende applicata ai lavoratori che hanno instaurato un rapporto di lavoro nel settore a partire dalla data di entrata in vigore del citato D.Lgs..
Entro tre mesi dalla conclusione della procedura di cambio appalto, l'impresa subentrante e le rispettive Organizzazioni Sindacali di categoria si incontreranno per valutare l'organizzazione aziendale successiva all'esito della procedura citata anche con riferimento ad eventuali processi di riorganizzazione.
2.4 Il cambio d'appalto ed il passaggio dei lavoratori all'impresa subentrante saranno oggetto di confronto diretto tra l'azienda cedente, quella subentrante e le strutture competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, che di norma dovrà concludersi entro 30 giorni antecedenti al passaggio delle attività e comunque prima del cambio appalto, al fine di garantire i necessari adempimenti.
Il confronto riguarderà anche le eventuali prestazioni autorizzate per il subappalto.
2.5 Nel caso l'appalto e/o il cambio appalto sia di rilevanza nazionale o interregionale e comporti la riduzione del perimetro di attività, l'azienda appaltante darà comunicazione, nei 30 giorni precedenti l'affidamento delle attività, alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, specificando gli elementi oggettivi determinanti la riduzione stessa.
2.6 Per le attività di cui al precedente punto 2.1 le Parti hanno definito, con intesa raggiunta contestualmente alla sottoscrizione del presente CCNL, le tabelle del costo orario, da sottoporre all'approvazione del Ministero del Lavoro cui spetta la predisposizione delle stesse, sulla base di quanto previsto dall'art. 23, comma 16, del D.Lgs. n. 50/2016 (codice degli appalti).
2.7 I bandi di gara per gli appalti relativi ad attività diverse da quelle di cui al 2º capoverso del precedente punto 2.1, per le quali vale la disciplina del presente articolo, dovranno prevedere l'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento, sottoscritto dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative e le relative tabelle di costo orario.
3. Trasferimenti d'azienda
3.1 Le parti si danno atto che nei casi previsti per il trasferimento d'azienda si applicano l'art. 2112 c.c. e l'art. 47 della Legge 29-12-1990, n. 428, e successive modifiche e integrazioni.
3.2 Sulla base delle prassi relazionali vigenti e nel rispetto della procedura prevista dall'art. 47 della Legge n. 428/1990 come modificata dal D.Lgs. n. 18/2001, le aziende devono dare comunicazione alle rappresentanze sindacali competenti e alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL dei motivi dei programmati trasferimenti d'azienda, delle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati e delle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
4. Ai lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici addetti ai servizi/attività appaltate di cui al presente articolo che applicano il presente CCNL e che siano in servizio alla data di sottoscrizione del medesimo CCNL, spettano gli importi dell'una tantum di cui all'Allegato A allo stesso CCNL, con le modalità ivi previste.
5. A decorrere da gennaio 2018, al fine di garantire ai lavoratori occupati nei servizi/attività appaltate di cui al precedente punto 2.1 quanto previsto al punto 6 dell'art. 3 del presente CCNL, gli appaltatori dovranno prevedere gli accantonamenti mensili necessari a garantire la
copertura di un'eventuale vacanza contrattuale, convenzionalmente pari al 30% degli importi definiti nell'allegato A al presente CCNL per ciascun livello/parametro retributivo, ragguagliati a mese.
Facendo seguito a quanto previsto al 4º capoverso del precedente punto 2.3, in caso di cambio appalto o subentro di azienda durante il periodo di vacanza contrattuale l'appaltatore cessante sarà tenuto ad erogare al lavoratore con le competenze di chiusura del rapporto di lavoro gli importi accantonati in applicazione del precedente capoverso in proporzione ai mesi di servizio effettivamente resi.
PARTE II - MERCATO DEL LAVORO E CLASSIFICAZIONE PROFESSIONALE
Art. 17 - Costituzione del rapporto di lavoro
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune dei rapporti di lavoro.
2. Al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale. In caso di attivazione, le aziende ne daranno informativa alle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.
3. L'assunzione del lavoratore avviene in conformità alle leggi vigenti in materia.
4. L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale è specificato:
- l'identità delle parti;
- la tipologia del contratto di assunzione;
- la data di assunzione;
- la normativa applicabile in materia di rapporto di lavoro ed il CCNL applicato;
- il livello/figura professionale e la posizione retributiva di inquadramento;
- il relativo trattamento economico;
- la durata del periodo di prova;
- la sede/residenza di lavoro;
- l'informativa di cui al D.Lgs. n. 252/2005 in materia di scelta della destinazione del TFR alla previdenza complementare.
5. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i documenti che il datore di lavoro richiederà, tra i quali:
- il documento di identità;
- il titolo di studio;
- il codice fiscale;
- le eventuali abilitazioni richieste per l'espletamento delle mansioni o funzioni connesse al livello/figura professionale di inquadramento.
6. Prima dell'assunzione, il lavoratore è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l'idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente.
7. In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna) definendo percentuali minime di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con apposito accordo.
8. Le parti concordano di mantenere, previa clausola apposta nella lettera di conferma, la normativa sui licenziamenti illegittimi prevista dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i., previgente a quella di cui al D.Lgs n. 23/2015, al personale assunto in data precedente al 7 marzo 2015 con contratto di apprendistato e il cui rapporto di lavoro sia stato confermato al termine del periodo di apprendistato. Il mantenimento della normativa di cui al suddetto articolo 18 è altresì assicurato, previa clausola confermativa apposta nella lettera di cessione, nei confronti dei lavoratori già in forza al 7 marzo 2015 che siano interessati da cessione di contratto ai sensi dell'arti 1406 e seguenti del codice civile.
Premesso che:
- Il settore del trasporto di persone e merci su ferrovia e quello dei relativi servizi connessi ricoprono un ruolo strategico per il Paese, in quanto direttamente funzionali ad assicurare la libera circolazione e la mobilità.
- La rilevanza di tale ruolo e l'incidenza che lo stesso produce sui cittadini e gli utenti richiede che il servizio venga reso nel rispetto di elevati standard di qualità e sicurezza con riguardo a tutte le funzioni attraverso le quali detto servizio si realizza e con riferimento sia alle attività a diretto contatto con il pubblico, sia a quelle comunque prodromiche e strumentali alle prime.
- In ragione di quanto sopra, il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 valorizza al massimo la sicurezza e la qualità del servizio e del personale nello stesso impiegato, che rappresenta diretta espressione dei valori suddetti, anche nei confronti dell'utenza.
Tutto ciò premesso si concorda quanto segue:
L'art. 17, punto 6, del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie 16 dicembre 2016 viene sostituito ed integrato con la seguente formulazione: "Prima dell'assunzione, il lavoratore dovrà produrre il certificato dei carichi pendenti ed il certificato del casellario giudiziale ed è sottoposto a visita medica allo scopo di certificare l'idoneità alle specifiche mansioni da ricoprire, secondo le disposizioni della legislazione vigente".
1. Il lavoratore assunto in servizio potrà essere soggetto ad un periodo di prova che deve risultare dalla lettera di assunzione.
2. La durata del periodo di prova è:
- di sei mesi, per i livelli professionali Quadri e A;
- di tre mesi, per i livelli professionali B - C;
- di due mesi per i livelli professionali D - E - F.
3. Non sono ammesse né la protrazione né il rinnovo del periodo di prova, salvo giustificata assenza dovuta a malattia o infortunio, nei quali casi il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova stesso, qualora sia in grado di riprendere il servizio entro tre mesi.
Nei casi di infortunio sul lavoro il lavoratore sarà ammesso a completare il periodo di prova al termine del periodo di infortunio.
4. Durante il periodo di prova, nonché al termine dello stesso, ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di prova o al termine dello stesso, la retribuzione verrà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
5. Decorso il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio se nessuna delle parti abbia dato disdetta per iscritto.
In tal caso il periodo di prova è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
1. L'assunzione con contratto a tempo determinato avviene ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge. Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le parti convengono che il limite complessivo di durata nella successione dei contratti a termine per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale è di 36 mesi, comprensivo di eventuali missioni svolte nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite di trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento. Un eventuale ulteriore successivo contratto a termine che ecceda detto limite complessivo può essere stipulato per una sola volta tra le stesse parti presso la DTL secondo le modalità previste dalla Legge e per una durata non superiore a 12 mesi. Ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D.Lgs. 15
giugno 2015, n. 81, le parti convengono di considerare attività stagionali quelle che, per le loro caratteristiche e finalità, si svolgono o sono intensificate in determinate stagioni o periodi dell'anno.
La durata minima dei contratti a termine è pari a 30 giorni di calendario, ad eccezione di quelli attivati per la sostituzione di lavoratori aventi diritto alla conservazione del posto.
3. In applicazione dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende, ove vi sia la necessità di procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato, daranno la precedenza ai lavoratori assunti a termine nella stessa unità produttiva o in una delle unità produttive ubicate nel territorio della medesima regione che abbiano svolto attività lavorativa in forza di uno o più contratti a termine, nella stessa figura professionale ricercata, per un periodo, anche frazionato, superiore a 12 mesi. Il diritto di precedenza è esercitabile per le assunzioni effettuate nei 9 mesi successivi alla scadenza dell'ultimo contratto a termine, sempreché il dipendente ne faccia richiesta scritta entro 2 mesi dalla cessazione del rapporto; nel caso di più aspiranti all'assunzione sarà data priorità ai lavoratori che abbiano cumulato il maggior periodo di lavoro a termine nelle stesse mansioni.
Il congedo di maternità eventualmente fruito durante l'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro è considerato periodo utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al presente punto 3.
Il diritto di precedenza di cui sopra non è esercitabile dai lavoratori a tempo determinato che abbiano concluso il rapporto di lavoro per licenziamento o dimissioni.
4. Nelle situazioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, la fase di avvio è individuata nella durata di 10 mesi, prolungabile a 18 mesi a seguito di negoziazione a livello aziendale.
5. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio di risultato spetta anche ai lavoratori con contratto a termine secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
6. I lavoratori assunti a termine riceveranno adeguati interventi formativi/informativi in materia di sicurezza sul lavoro e processo lavorativo con riferimento alle mansioni assegnate.
7. In applicazione dell'art. 23, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, le aziende informeranno semestralmente le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, o, in assenza di queste, le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sulle quantità dei contratti da stipulare.
Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il datore di lavoro informa i lavoratori a tempo determinato, nonché le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, circa i posti vacanti che si rendono disponibili nell'impresa, secondo modalità definite aziendalmente.
8. In caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato, ovvero di assunzione a tempo indeterminato nei nove mesi successivi alla conclusione del precedente rapporto a termine, l'anzianità maturata nello stesso profilo professionale o in profilo professionale equivalente durante i precedenti contratti a termine sarà computata quale anzianità di servizio. La presente norma ha effetto per le trasformazioni e/o assunzioni effettuate dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente CCNL.
9. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, l'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
In caso di violazione di tali divieti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
10. Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale di cui al precedente art. 1 sarà istituita una specifica Commissione con il compito di definire strumenti e modalità specifici diretti ad agevolare l'accesso dei lavoratori a termine ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego professionale.
11. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 20 - Lavoro a tempo parziale
1. Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti e dalla seguente disciplina.
Con riferimento all'orario di lavoro applicato in sede aziendale, il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
- orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all'orario normale giornaliero di lavoro;
- verticale, quando l'attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno;
- misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate.
2. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale della prestazione nel rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, la durata normale del lavoro giornaliero è quella risultante dalla distribuzione giornaliera dell'orario normale settimanale applicato in azienda.
3. I trattamenti economici e normativi spettanti al lavoratore a tempo parziale sono definiti sulla base del criterio di proporzionalità, fatti salvi elementi retributivi e/o istituti da erogare secondo i criteri previsti in azienda per i lavoratori a tempo pieno.
4. Nel contratto di lavoro a tempo parziale dovrà essere specificata la durata della prestazione lavorativa e la distribuzione dell'orario di lavoro (giornaliera, settimanale, mensile o annua).
Per i lavoratori assunti a tempo parziale:
- per il tempo parziale verticale la prestazione non potrà essere, di norma, inferiore al 50% dell'orario normale settimanale, mensile o annuale;
- per il tempo parziale orizzontale la prestazione settimanale, suddivisa su 5 o 6 giorni lavorativi, non potrà essere inferiore al 50% dell'orario normale settimanale.
5. Nel tempo parziale è consentita la prestazione di lavoro supplementare, oltre l'orario settimanale concordato con il lavoratore nella lettera di assunzione e/o trasformazione, sino al limite del tempo pieno e nel caso di specifiche esigenze tecniche, organizzative e produttive, ancorché determinate da condizioni esterne o da cause di forza maggiore, connesse alla garanzia di sicurezza e di regolare espletamento del servizio. Il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili in ragione d'anno è pari al 20% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferito ad un anno.
6. Le ore di lavoro eccedenti quelle definite al precedente punto 5 possono essere effettuate solo con il consenso del lavoratore interessato e sono retribuite con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il lavoratore può rifiutare lo svolgimento di lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il rifiuto da parte del lavoratore non può integrare in nessun caso gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
7. Le ore supplementari saranno compensate con la maggiorazione del 10% della retribuzione oraria come definita nel presente CCNL.
8. La retribuzione prevista per le ore supplementari è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge ivi compreso il T.F.R.
9. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie, nel rispetto delle previsioni contrattuali in materia.
10. Restano fermi i diritti del lavoratore previsti dall'art. 8, comma 1 (legittimità del rifiuto di accettare la trasformazione a tempo parziale), comma 3 (diritto del lavoratore affetto da patologia oncologica o da grave patologia cronico-degenarativa ingravescente ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, nonché a ritornare a tempo pieno a richiesta del lavoratore stesso), comma 7 (diritto ad ottenere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale in luogo del congedo parentale di cui all'art. 33, punto 2, del presente CCNL), punto 8 (informativa preventiva al personale a tempo pieno in caso di nuove assunzioni a tempo parziale) del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Analogamente, ai sensi dell'art. 24, comma 6, del D.Lgs. n. 80/2015, la lavoratrice inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati in forza del medesimo art. 24, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, verticale od orizzontale, ove disponibili in organico. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
11. L'azienda, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale del lavoratore che ne faccia richiesta, per i seguenti casi di gravi e comprovate necessità familiari:
a. patologie oncologiche o altre gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori;
b. assistenza di persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, che assuma connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessita di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
c. figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104.
12. Al di fuori dei casi sopra richiamati, l'azienda valuterà, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e produttive, la possibilità di concedere la trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale per un periodo predeterminato, definito tra lavoratore e azienda.
13. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, a parità di condizioni si farà riferimento all'anzianità di servizio.
14. Nei casi di cui ai precedenti punti 11 e 12, è consentita l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per completare il normale orario di lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale fino a quando l'interessato osserverà il tempo di lavoro parziale. Il personale assunto con la causale di cui al presente punto deve essere informato dei motivi per cui è stato assunto e non viene computato nella percentuale di limite complessivo di cui all'art. 25 del presente contratto.
15. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, il lavoratore che abbia trasformato il rapporto a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno presso la medesima unità produttiva, per l'espletamento delle medesime mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale.
16. Nel caso di lavoro a tempo parziale nel settore dell'esercizio, l'azienda dovrà accertare che non sussistano incompatibilità che possano essere in contrasto con la regolarità del servizio e/o la sicurezza dell'esercizio.
17. Su accordo scritto tra azienda e lavoratore potranno essere concordate clausole elastiche relative alla variazione della collocazione della prestazione lavorativa o alla variazione in aumento della sua durata.
Le variazioni in aumento della prestazione lavorativa non possono eccedere il 20% della prestazione concordata su base annua.
18. Il rifiuto di sottoscrivere clausole elastiche non integra i presupposti del giustificato motivo di licenziamento né può dar luogo a qualsiasi provvedimento disciplinare.
19. Ai sensi dell'art. 6, comma 7, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, al lavoratore che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (patologia oncologica o grave patologia cronico-degenarativa ingravescente), ovvero in quelle di cui all'art. 10, comma 1, della Legge n. 300/1970 (lavoratori studenti), nonché ai lavoratori di cui al punto 11 del presente articolo, è riconosciuta la facoltà di revocare gli accordi scritti sulle clausole elastiche.
L'esercizio della facoltà di revoca deve essere comunicata per iscritto dal lavoratore all'azienda con un preavviso minimo di 30 giorni di calendario, corredata della documentazione idonea a comprovare le condizioni che ne danno titolo.
Il lavoratore può richiedere altresì, per iscritto, di sospendere l'efficacia delle clausole elastiche per tutto il periodo durante il quale sussistono gravi cause connesse ad esigenze di carattere familiare o di tutela della propria salute.
20. Le variazioni di cui al precedente punto 17 del presente articolo devono essere preannunciate con un preavviso di 7 giorni, ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di oggettive esigenze di servizio, e sono compensate con una maggiorazione del 5% della quota oraria della retribuzione di cui al punto 1.1 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL.
21. Il compenso di cui al precedente punto 20 è comprensivo dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di Legge compreso il T.F.R..
22. Le parti si danno atto che, nel contratto di lavoro a tempo parziale, lo svolgimento della prestazione non deve impedire al lavoratore interessato la possibilità di svolgere altra attività lavorativa, fermo restando quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 56 (Doveri del personale) del presente CCNL.
23. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si fa rinvio al D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
Art. 21 - Contratto di apprendistato professionalizzante
1. Il contratto di apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali (figura professionale). Esso può essere instaurato, ai sensi dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, con soggetti di età compresa tra i 18 e fino al giorno antecedente il compimento del trentesimo anno di età.
Per i soggetti in possesso di una qualificazione professionale, conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
Ai sensi dell'articolo 47, comma 4, del D.Lgs. 15 giungo 2015, n. 81, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere altresì instaurato, senza limiti di età, con i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione.
2. La durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.
3. Il contratto di apprendistato professionalizzante deve essere stipulato in forma scritta tra azienda e lavoratore e deve contenere la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto, la durata del contratto, il periodo di prova, il piano formativo individuale come definito nel presente CCNL (All. B), che indica gli obiettivi, i contenuti e le modalità di erogazione della formazione.
4. Qualora il candidato ne sia sprovvisto, il piano formativo individuale può prevedere altresì le specifiche abilitazioni richieste da norme di Legge e/o da regolamenti, da ottenere nei tempi programmati in quanto propedeutiche alla prosecuzione del percorso formativo e del rapporto di lavoro.
5. La durata del periodo di prova è quella stabilita all'art. 18 del presente CCNL, con riferimento al livello professionale relativo alla qualificazione (figura professionale) al conseguimento della quale è finalizzato il contratto.
6. Ai fini della durata dell'apprendistato, il periodo di apprendistato professionalizzante svolto presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempre che riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi. Con le stesse modalità saranno inoltre computati i periodi di apprendistato svolti ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
7. Al lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sarà attribuita la figura professionale da conseguire e lo stesso, convenzionalmente, per i primi 24 mesi sarà inquadrato nella posizione retributiva più elevata del livello professionale immediatamente inferiore a quello previsto per la figura professionale attribuita e, per i successivi 12 mesi nella posizione retributiva iniziale del livello professionale di destinazione finale.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore assunto con contratto di apprendistato professionalizzante sia in possesso di apposito attestato di qualifica professionale idoneo rispetto all'attività da svolgere, lo stesso sarà inquadrato per tutta la durata del contratto nella posizione retributiva iniziale del livello professionale previsto per la figura professionale alle cui attività è finalizzata la formazione.
8. Per la durata complessiva del contratto al lavoratore saranno attribuiti i trattamenti economici aggiuntivi connessi allo svolgimento delle mansioni proprie della figura professionale da conseguire
9. Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai soli fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
10. In analogia a quanto stabilito per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e con riferimento agli accordi di secondo livello che saranno sottoscritti dalla data di stipula del presente CCNL, l'attribuzione del premio di risultato ai lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante avverrà secondo quanto stabilito negli accordi stessi.
11. Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro si applica quanto previsto dall'art. 31 del presente CCNL.
12. Agli apprendisti spettano il trattamento economico e gli eventuali servizi aziendali secondo quanto previsto dal presente CCNL.
13. La formazione da erogare all'apprendista si distingue in formazione di tipo professionalizzante e formazione di base e trasversale.
14. La durata della formazione è pari a 120 ore nel triennio per la formazione di base e trasversale e ad almeno 80 ore medie annue per la formazione professionalizzante. Viene demandata alla discrezionalità aziendale la facoltà di