S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo13/04/1995 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Indotto Ferroviario"
CCNL del 17/12/1990
FERROVIE - VAGON LITES
Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-12-1990
per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo e dalla Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.
Decorrenza 01-01-1990- 31-12-1993
In Roma, addì 17 dicembre 1990
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A. rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da: Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei, Mariano Manganiello, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario Generale Aggiunto Donatella Turtura, dal Segretario Responsabile del Settore Mauro Moretti, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale Nazionale, coadiuvati dalle strutture regionali nelle persone di: Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo; nonché dalle Rappresentanze di base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino, Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo, Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani, Domenico Vastola;
- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;
- l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Giancarlo Aiazzi, dal componente della Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento UILT/WL nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta da: Ciro Autiero, Saverio Cirillo, Michele Clori, Ciro Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;
è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo
nazionale di lavoro.
In Roma, addì 17 dicembre 1990
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni, e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da: Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei, Mariano Manganiello, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
e
- la CISNAL Terziario - Federazione Nazionale Lavoratori Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado Cutillo, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali Bruno Mariani, Antonio Piscopo e dal Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia (coordinatore), Alessandro Catenaro, con l'assistenza della CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata dal responsabile del Settore per le politiche sindacali Stefano Cetica;
è stato stipulato l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro.
In Roma, addì 11 maggio 1993
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONSLITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni, nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai;
e
- la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario Generale Aggiunto Paolo Brutti, dal Segretario Responsabile del Settore Dino Testa, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale Nazionale, coadiuvati dalle strutture regionali nelle persone di: Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo, nonché dalle Rappresentanze di base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino, Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo, Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani, Domenico Vastola;
- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;
- l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, al componente della Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento UILT/WL nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;
- la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta da: Ciro Autiero, Saverio Cirillo, Michele Clori, Ciro Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;
si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate.
In Roma, addì 11 maggio 1993
tra
la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;
con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai;
e
- la CISNAL Terziario - Federazione Nazionale Lavoratori Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado Cutillo, Vittorio Delle Donne, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali Renato Attardi, Giorgio Ferri, Ettore Figueroa, Ferdinando Greco, Maurizio Mazzi, Mario Rapisarda, Roberto Solombrino, Franco Zauli, e dal Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia (coordinatore), Vincenzo Badij, Sergio Bianchini, Andrea Cardassi, Vito Colasuonno, Giuseppe Vecchione, con l'assistenza della CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata del responsabile del Settore per le politiche sindacali Mauro Mobilia;
si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate.
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, salvo le particolari differenziazioni specificate nel testo del Contratto stesso, i rapporti di lavoro del personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo e dalla Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.
Il presente contratto sostituisce integralmente tutte le normative precedenti la data del 17 dicembre 1990, anche derivanti da accordi e/o integrazioni successive e/o concessioni aggiuntive, salvo che per singoli istituti non sia diversamente stabilito, e per accordi specifici a livello territoriale non in contrasto con la presente disciplina.
Il CCNL riconosce da un lato le aspettative dei lavoratori a realizzare maggiori benefici, dall'altro le esigenze dell'impresa di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi certi e predeterminati per la durata del contratto stesso.
Le parti si danno reciprocamente atto che l'attuale disciplina contrattuale collettiva nazionale aziendale costituisce un complesso normativo inscindibile, migliorativo della precedente disciplina.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e da accordi sindacali interconfederali.
TITOLO II - DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore il 1º gennaio 1990 e scadrà il 31 dicembre 1993, salve le diverse decorrenze stabilite, per singoli istituti, dai relativi articoli.
Esso avrà efficacia fino alla stipula del nuovo Contratto e s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno, e successivamente di anno in anno, ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MIGLIORAMENTI TECNICO-PRODUTTIVI
Le Parti si danno atto che i recuperi di produttività ed efficienza, nonché i possibili miglioramenti dell'organizzazione del lavoro, rappresentano il comune presupposto all'individuazione delle grandezze economiche definite nel Verbale di Accordo del 1º.12.1990.
In particolare si conviene quanto segue:
OFERWALITS
a) le Parti individuano, a livello locale, le modalità per il recupero dell'orario di produzione diretta a spese di attività accessorie non produttive;
b) verrà realizzata, a livello locale, ogni opportuna forma di mobilità professionale e/o territoriale al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti e le conseguenti ricadute economiche. La Direzione locale informerà preventivamente le R.S.A. sulle motivazioni e la presumibile durata.
C.I.C.L.T.
a) Sono garantite dal personale le prestazioni connesse ad iniziative commerciali e/o promozionali, che rappresentano parte integrante e qualificante della prestazione lavorativa ai vari livelli di responsabilità.
L'azienda si impegna a favorire l'adeguamento dell'attitudine commerciale del personale attraverso opportuni corsi di formazione.
Caratteristiche, obiettivi e durata dei corsi verranno comunicati preventivamente alle OO. SS. Nazionali.
In caso di vendite, le prestazioni verranno compensate con una percentuale sugli incassi; per iniziative non di vendita (promozionali, gadget, ecc.) non è previsto compenso.
Sia per le iniziative commerciali, sia per operazioni promozionali, l'Azienda informerà preventivamente le R.S.A. locali e le OO.SS. Nazionali in funzione dell'estensione e delle caratteristiche dell'operazione, anche con riguardo alle soluzioni logistico-organizzative individuate.
Sulla materia sarà stabilita una normativa di carattere generale, compatibile con quanto definito nel presente punto.
Sulla base di quanto convenuto con la pre-intesa del 1º.12.1990, che costituisce parte integrante del presente contratto ed in funzione dell'evoluzione della realtà contrattuale di riferimento del settore trasporti, e nell'ipotesi di addivenire ad un nuovo CCNL, le Parti valuteranno la corrispondenza dell'attuale inquadramento rispetto a professionalità diverse.
In tale quadro, sarà esaminata la richiesta sindacale di unificazione dell'attuale 3º livello, nonché di risistemazione di mutate professionalità.
b) Il personale viaggiante effettua, per conto dell'Azienda, il ritiro e la consegna della posta di servizio da e per i vari impianti, nell'ambito del proprio turno di lavoro.
L'Azienda non intraprenderà azioni per l'accertamento di responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti della corrispondenza.
Le Parti concorderanno soluzioni logistiche ed organizzative, ad es. cassetta-posta presso la Sezione, per limitare al massimo l'impegno derivante al personale.
Sono esclusi colli, pacchi ed oggetti voluminosi.
c) Il personale di riserva collabora, nei limiti di tempo a disposizione e nell'ambito delle mansioni compatibili col livello proprio d'inquadramento, al migliore svolgimento del servizio su indicazioni del superiore diretto.
I compiti saranno definiti localmente a seguito di incontro tra le Parti.
d) Le Parti definiranno criteri generali sulla base dei quali verranno concordati, a livello locale, i turni di servizio del personale, con l'obiettivo principale dell'ottimizzazione dell'orario di lavoro.
e) Le Parti individueranno criteri omogenei di riferimento per verificare l'esistenza di soste al secondo capolinea.
f) In caso di necessità, es. scarto di una vettura letti rimpiazzata da una vettura cuccette, il personale offrirà l'assistenza necessaria al viaggiatore all'atto della partenza.
g) Nel caso di prestazioni ridotte ai Parchi per cause varie, es. assemblea, l'organizzazione del lavoro per le ore residue resta di competenza dell'Azienda.
TITOLO IV - RELAZIONI INDUSTRIALI
Nel mercato di riferimento delle aziende C.I.C.L.T. ed OFERWALITS si sono inseriti decisamente elementi di forte concorrenzialità, nei confronti dei quali - per comune volontà delle Parti stipulanti - va esercitata appieno ogni rispettiva capacità, con l'obiettivo di consolidare ed estendere le attività aziendali.
Il sistema di relazioni industriali e di rapporti d'azienda individua quindi, come fattori portanti, la crescita delle imprese e la ricaduta di una migliore posizione competitiva in termini economici e, laddove possibile, occupazionali.
Ciò, per comune volontà delle Parti stipulanti, non può avvenire senza l'ampio coinvolgimento dei lavoratori e la loro consapevole partecipazione allo sviluppo aziendale.
Si conviene pertanto sull'utilità di migliorare, ognuno per la sua parte, i processi interni di comunicazione ed informazione, necessari alla gestione positiva di una fase di così ampi e profondi mutamenti.
In questo quadro, le Parti convengono sulla necessità di privilegiare un'impostazione di rapporto tesa alla soluzione dei problemi.
In tal senso vengono individuate modalità di «raffreddamento» dei potenziali conflitti che prevedono, nel caso in cui i problemi abbiano origine locale, un livello superiore di risoluzione, individuato fin d'ora nella sede nazionale e fermo restando ogni possibile tentativo di composizione a livello locale.
Qualora il potenziale conflitto abbia rilevanza nazionale, le Parti concorderanno modalità che, senza ledere legittime prerogative e reciproche responsabilità, realizzino pause di raffreddamento e/o occasioni ulteriori di confronto, sempre con lo scopo di risolvere positivamente la vertenza. Si conviene inoltre di recepire nel testo del CCNL il Codice di autoregolamentazione del Settore Trasporti, allegato al presente contratto, e di iniziare, a far data dal 15 maggio 1993, l'esame per la definizione di un nuovo codice di regolamentazione dei comportamenti delle parti in presenza di conflitti, sulla base del testo del Protocollo di autoregolamentazione sopracitato. Tale esame dovrà esaurirsi entro il 31 luglio 1993.
Le Parti concordano sulla necessità che le relazioni industriali si svolgano in una cornice di riferimenti certi e predeterminati, sia per quanto attiene ai diversi livelli di confronto e negoziato, sia per quanto riguarda ruoli e responsabilità dei diversi gradi, sia infine con riferimento ai soggetti abilitati ai differenti livelli.
A. LIVELLO NAZIONALE INTERAZIENDALE competente per:
- informativa annuale sulla situazione e prospettive di sviluppo, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione, allo sviluppo dei Progetti Qualità, allo stato dei servizi;
- gestione delle eventuali situazioni di crisi;
- questioni applicative riguardanti il CCNL;
- rinnovo del CCNL o di Accordi Nazionali interaziendali;
- composizione delle vertenze locali che rivestono rilievo ultraterritoriale.
Soggetti abilitati:
- Segreterie Nazionali di Federazione;
- Direzione Centrale.
B. LIVELLO AZIENDALE NAZIONALE competente per:
- informative di carattere aziendale;
- questioni applicative riguardanti il CCNL, di rilievo aziendale.
Soggetti abilitati:
- Segreterie Nazionali di Federazione;
- Direzione Centrale.
C. LIVELLO TERRITORIALE competente per:
- quanto non definito ai punti A. e B.
Soggetti abilitati:
- Strutture Territoriali di Federazione;
- R.S.A. locali;
- Responsabile locale dell'Azienda.
Per consentire il regolare svolgimento delle relazioni industriali, le OO.SS. comunicheranno alla Direzione Centrale i nominativi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali locali distinti per territorio e per Azienda e dei coordinatori di Roma e Milano, nonché dei Responsabili di Federazione ai vari livelli.
Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate alla Direzione Centrale, che provvederà ad informare l'unità produttiva e/o l'Azienda interessata.
Analoga comunicazione verrà inoltrata dalla Direzione Centrale alle OO.SS. Nazionali.
Le Parti si danno atto che i soggetti indicati sono quelli titolati a rappresentarli.
Variazioni organizzative e tutele occupazionali.
Onde evitare ricadute negative sui livelli occupazionali, in presenza di determinate situazioni di necessità, le Parti si confronteranno al fine di trovare le soluzioni idonee a fronteggiare il rischio suddetto, sulla base di specifici progetti.
In funzione dell'introduzione di nuove tecnologie e/o di nuova organizzazione del lavoro, le Parti si incontreranno per valutare le ricadute sull'orario di lavoro e sul personale.
TITOLO V - SISTEMA DI INFORMAZIONI
Le Parti, ferme restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità della Direzione aziendale e delle Organizzazioni Sindacali, convengono quanto segue:
1) l'Azienda, di norma due volte l'anno, fornirà alle Organizzazioni Sindacali aziendali nazionali informazioni sulle prospettive di sviluppo e di adeguamento della propria attività sul piano globale nazionale e sui programmi che comportino nuovi insediamenti.
In relazione a quanto precede, avranno successivamente luogo incontri di verifica.
2) Nel corso di appositi incontri, i rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. nazionali aziendali esamineranno le eventuali modifiche da apportare all'attuale organizzazione del lavoro, e le iniziative volte a realizzare una maggiore economicità ed un miglioramento dei servizi, nonché una più completa assistenza alla clientela.
Le modifiche e le iniziative stesse saranno esaminate con particolare riguardo alle implicazioni che potranno avere sulla professionalità e mobilità dei lavoratori ed alla salvaguardia dell'occupazione.
3) Analoghe informazioni, finalizzate a realizzare sul piano applicativo i programmi di cui sopra, saranno fornite a livello regionale.
TITOLO VI - OCCUPAZIONE FEMMINILE
Sulla base dei dati relativi agli andamenti occupazionali rilevati dal rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 19 della Legge 10 aprile 1991, n. 125 ed in presenza di fenomeni di palese discriminazione, le parti interverranno per la piena e reale attuazione delle normative in tema di parità e pari opportunità, sperimentando anche progetti di azioni positive.
I campi di intervento vanno dalle politiche dell'accesso a quelle della qualificazione e della riqualificazione ed investono tutte le questioni capaci di creare una parità sostanziale tra uomini e donne, superando concordemente le eventuali difficoltà organizzative.
TITOLO VII - ASSUNZIONE IN SERVIZIO
Ove sia necessario coprire posti in organico, l'Azienda assegnerà mansioni equivalenti o superiori, a norma del successivo art. 20 a lavoratori di altre qualifiche, già in servizio e previa verifica della loro idoneità, tenuto presente quanto previsto nel successivo Titolo XL.
Successivamente, ove permanga detta necessità, si procederà ad assumere nuovi lavoratori.
In tal caso, prima di attivare la procedura di assunzione, l'Azienda accerterà, mediante un concorso cui potranno partecipare i dipendenti in organico che abbiano un inquadramento pari o inferiore a quello della qualifica richiesta, se tra i lavoratori già in servizio ve ne siano di idonei ai posti vacanti.
Tale accertamento avrà luogo previa comunicazione a tutto il personale con apposita circolare, informandone in pari tempo le OO.SS. e precisando tempestivamente le materie e le procedure degli esami.
I rappresentanti delle OO.SS. assisteranno gli esaminandi iscritti alle suddette Organizzazioni o, a richiesta degli interessati, i non iscritti.
All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
1) la data di inizio del rapporto di lavoro;
2) la durata del periodo di prova;
3) la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato e la qualifica;
4) la retribuzione;
5) la residenza lavorativa;
6) tutte le altre eventuali condizioni che saranno concordate.
Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica e dovrà essere riconosciuto fisicamente idoneo a giudizio dell'Ispettorato Sanitario delle Ferrovie dello Stato od altro Entre Statale o Parastatale a norma della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare i seguenti documenti:
a) certificato di nascita;
b) certificato o diploma degli studi compiuti, diploma o attestato dei corsi di addestramento frequentati;
c) foglio di congedo militare o documento equipollente;
d) libretto di lavoro o attestato sostitutivo;
e) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283;
f) eventuali altri documenti e certificati inerenti la professionalità del lavoratore.
Ai sensi dell'art. 607 Codice di procedura penale, e nei limiti di cui all'art. 8 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore il certificato dei carichi pendenti.
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.
TITOLO VIII - PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova per tutto il personale è fissata come segue:
- personale impiegatizio:
mesi 6 per coloro che sono inquadrati nella categoria 1ª S e 1ª;
mesi 3 per tutto il restante personale impiegatizio;
- personale non impiegatizio:
1 mese.
Le eventuali assenze, indipendenti dalla volontà della Compagnia, prolungheranno di altrettanti giorni il periodo di prova.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore al trattamento economico contrattuale stabilito per la qualifica
alla quale il lavoratore stesso è stato assegnato.
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in
qualsias