ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Ferrovie - Vagon Lites

Vagon Lits Ferrovie (fino al 31.12.05)

CODICE CNEL: I371

Il CCNL Ferrovie - Vagon Lites è chiuso al 14/09/2000.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo13/04/1995 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Indotto Ferroviario"

Chiudi nota

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 17/12/1990

FERROVIE - VAGON LITES

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 17-12-1990 

per il personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo e dalla Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.

Decorrenza 01-01-1990- 31-12-1993

 

 

Verbale di stipula

 

 

In Roma, addì 17 dicembre 1990

tra

la  COMPAGNIA  INTERNAZIONALE  DELLE  CARROZZE-LETTI  E  DEL  TURISMO  e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A. rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante  per  l'Italia  Francesco  Paolo  Pappalardo,  assistito dal Direttore  Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni e  dal  Direttore Generale  della  O.F.W.L. Concetto  Carrubba,  nonché da: Giovanni  Di  Vaio,  Aldo  Orfei,   Mariano  Manganiello,  e  da:  Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;

e

- la  Federazione Italiana Lavoratori  Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata  dal Segretario  Generale  Luciano Mancini,  dal Segretario Generale  Aggiunto  Donatella Turtura,  dal  Segretario  Responsabile del  Settore  Mauro Moretti, da  Luciano Maggi  e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale  Nazionale, coadiuvati dalle  strutture regionali nelle persone di:  Giuseppe Cecalupo,  Vincenzo Mazzeo;  nonché dalle Rappresentanze di base  nelle  persone  di: Claudio  Casamassima,  Oliviero  Cassini, Luigi Cosentino,  Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo,  Ahmed Mohamed,  Emidio Pasqui,  Marino Perego,  Gino Sebastiani, Domenico Vastola;

- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore  Frisella, dal  Segretario Responsabile  del Settore Ferrovieri Luigi  Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi,  Claudio Claudiani, Sandro  De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente,  Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;

- l'Unione  Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata  dal Segretario  Generale Giancarlo  Aiazzi, dal componente della  Segreteria  della  Federazione  Arturo  Papini,  dal coordinamento UILT/WL  nelle  persone  di: Marcello  Amantini,  Sergio  Aureli, Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;

- la  Federazione  Italiana Sindacati  Autonomi  Ferrovieri  Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal  Segretario Generale  Aggiunto  Armando Romeo,  con  l'assistenza del Sindacato  Autonomo   Lavoratori  Partecipate  Appalti   e  Servizi  F.S. (SALPAS),  rappresentato dal Segretario  Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti  la Segreteria  Nazionale: Salvatore  Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando  Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta  da:  Ciro   Autiero,  Saverio  Cirillo,   Michele  Clori,  Ciro Cozzolino,  Giuseppe  Cutrona,  Mario  De  Michele,  Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;

è  stato  stipulato  l'accordo  per  il  rinnovo  del  contratto collettivo
nazionale di lavoro.

 

In Roma, addì 17 dicembre 1990

tra

la  COMPAGNIA  INTERNAZIONALE  DELLE  CARROZZE LETTI  E  DEL  TURISMO  e la OFFICINE  FERROVIARIE  WAGONS LITS  S.p.A.,  rappresentate  dal Presidente Legale  Rappresentante per  l'Italia Francesco  Paolo Pappalardo, assistito dal  Direttore Generale  del  Settore Ferroviario  della  C.I.C.L.T. Egizio Benigni,  e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da:  Giovanni Di  Vaio,  Aldo Orfei,  Mariano  Manganiello, e  da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;

e

- la  CISNAL  Terziario  -   Federazione  Nazionale  Lavoratori  Commercio, Turismo,  Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi  Gabriele,  dai  componenti la  Segreteria  Nazionale  Pier Corrado Cutillo,  Luigi Grassi,  dai Dirigenti  Nazionali Bruno  Mariani, Antonio Piscopo  e  dal  Coordinamento  Lavoratori  CICLT  -  WL:  Giacomo Paglia (coordinatore),  Alessandro  Catenaro,   con  l'assistenza  della  CISNAL (Confederazione  Italiana Sindacati  Nazionali Lavoratori), rappresentata dal responsabile del Settore per le politiche sindacali Stefano Cetica;

è  stato stipulato  l'accordo per  il rinnovo  del contratto  collettivo di lavoro.

 

In Roma, addì 11 maggio 1993

tra

la  COMPAGNIA  INTERNAZIONALE  DELLE  CARROZZE LETTI  E  DEL  TURISMO  e la OFFICINE  FERROVIARIE  WAGONSLITS  S.p.A.,  rappresentate  dal  Presidente Legale  Rappresentante per  l'Italia Francesco  Paolo Pappalardo, assistito dal  Direttore Generale del  Settore Ferroviario Egizio Benigni, nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;

con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai;

e

- la  Federazione Italiana Lavoratori  Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata  dal Segretario  Generale  Luciano Mancini,  dal Segretario Generale  Aggiunto Paolo Brutti,  dal Segretario Responsabile del Settore Dino  Testa, da  Luciano Maggi  e Franco  Barbucci dell'Ufficio Sindacale Nazionale,  coadiuvati  dalle  strutture   regionali  nelle  persone  di: Giuseppe  Cecalupo, Vincenzo Mazzeo,  nonché dalle Rappresentanze di base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino, Antonio  Del Giudice,  Cesare Del  Sordo, Vincenzo  Lelli, Angelo Mazzeo, Ahmed  Mohamed, Emidio  Pasqui, Marino  Perego, Gino Sebastiani, Domenico Vastola;

- la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore  Frisella, dal  Segretario Responsabile  del Settore Ferrovieri Luigi  Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi,  Claudio Claudiani, Sandro  De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente,  Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti;

- l'Unione  Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata  dal Segretario Generale  Sandro Degni, al componente della Segreteria  della Federazione  Arturo  Papini, dal  coordinamento UILT/WL nelle  persone di:  Marcello  Amantini, Sergio  Aureli,  Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari;

- la  Federazione  Italiana Sindacati  Autonomi  Ferrovieri  Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal  Segretario Generale  Aggiunto  Armando Romeo,  con  l'assistenza del Sindacato  Autonomo   Lavoratori  Partecipate  Appalti   e  Servizi  F.S. (SALPAS),  rappresentato dal Segretario  Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti  la Segreteria  Nazionale: Salvatore  Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando  Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta  da:  Ciro   Autiero,  Saverio  Cirillo,   Michele  Clori,  Ciro Cozzolino,  Giuseppe  Cutrona,  Mario  De  Michele,  Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco;

si  è  concordato  di  procedere alla  redazione  del  testo  del contratto collettivo  con  l'inserimento  degli  articoli  riportati  nel  Protocollo d'intesa  sottoscritto in  data odierna,  superando  così ogni  e qualsiasi divergenza  interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate.

 

In Roma, addì 11 maggio 1993

tra

la  COMPAGNIA  INTERNAZIONALE  DELLE  CARROZZE-LETTI  E  DEL  TURISMO  e la OFFICINE  FERROVIARIE  WAGONS-LITS  S.p.A.,  rappresentate  dal  Presidente Legale  Rappresentante per  l'Italia Francesco  Paolo Pappalardo, assistito dal  Direttore Generale del Settore Ferroviario  Egizio Benigni nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni;

con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai;

e

- la  CISNAL  Terziario  -   Federazione  Nazionale  Lavoratori  Commercio, Turismo,  Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi  Gabriele,  dai  componenti la  Segreteria  Nazionale  Pier Corrado Cutillo,  Vittorio Delle  Donne,  Luigi Grassi,  dai  Dirigenti Nazionali Renato  Attardi,  Giorgio  Ferri,   Ettore  Figueroa,  Ferdinando  Greco, Maurizio  Mazzi, Mario Rapisarda, Roberto Solombrino, Franco Zauli, e dal Coordinamento  Lavoratori  CICLT  -  WL:  Giacomo  Paglia (coordinatore), Vincenzo  Badij,  Sergio  Bianchini,  Andrea  Cardassi,  Vito Colasuonno, Giuseppe  Vecchione,   con  l'assistenza   della  CISNAL  (Confederazione Italiana  Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata del responsabile del Settore per le politiche sindacali Mauro Mobilia;

si  è  concordato  di  procedere alla  redazione  del  testo  del contratto collettivo  con  l'inserimento  degli  articoli  riportati  nel  Protocollo d'intesa  sottoscritto in  data odierna,  superando  così ogni  e qualsiasi divergenza  interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate.

 

 

TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

Art. 1

 

Il  presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria,  per  tutto   il  territorio  nazionale,   salvo  le  particolari differenziazioni  specificate nel testo del Contratto stesso, i rapporti di lavoro  del  personale  dipendente   dalla  Direzione  per  l'Italia  della Compagnia  Internazionale  delle  Carrozze  Letti  e  del  Turismo  e dalla Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A.

 

 

Art. 2

 

Il  presente   contratto  sostituisce  integralmente   tutte  le  normative precedenti  la data  del 17 dicembre  1990, anche  derivanti da accordi e/o integrazioni  successive e/o concessioni  aggiuntive, salvo che per singoli istituti  non sia diversamente stabilito, e per accordi specifici a livello territoriale non in contrasto con la presente disciplina.

Il CCNL riconosce da un lato le aspettative dei lavoratori a realizzare maggiori benefici, dall'altro le esigenze dell'impresa di poter programmare la   propria  attività   produttiva  sulla   base   di  elementi   certi  e predeterminati per la durata del contratto stesso.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'attuale disciplina contrattuale collettiva   nazionale   aziendale  costituisce   un   complesso  normativo inscindibile, migliorativo della precedente disciplina.

Sono  fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla Legge e da accordi sindacali interconfederali.

 

 

TITOLO II - DECORRENZA E DURATA

 

Art. 3

 

Il  presente contratto entra  in vigore il  1º gennaio 1990  e scadrà il 31 dicembre 1993, salve le diverse decorrenze stabilite, per singoli istituti, dai relativi articoli.

Esso  avrà efficacia  fino alla  stipula del  nuovo Contratto e s'intenderà tacitamente  rinnovato per un anno,  e successivamente di anno in anno, ove non  sia data  disdetta  da una  delle  parti stipulanti,  a  mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

 

 

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MIGLIORAMENTI TECNICO-PRODUTTIVI

 

Art. 4

 

Le Parti si danno atto che i recuperi di produttività ed efficienza, nonché i  possibili miglioramenti dell'organizzazione del lavoro, rappresentano il comune  presupposto all'individuazione  delle grandezze economiche definite nel Verbale di Accordo del 1º.12.1990.

In particolare si conviene quanto segue:

OFERWALITS

a) le  Parti individuano,  a livello  locale, le  modalità per  il recupero dell'orario  di produzione  diretta a  spese di  attività accessorie non produttive;

b) verrà  realizzata, a  livello locale,  ogni opportuna  forma di mobilità professionale  e/o territoriale  al fine  di favorire  il raggiungimento degli  obiettivi  definiti  tra  le  Parti  e  le  conseguenti  ricadute economiche.  La  Direzione locale  informerà  preventivamente  le R.S.A. sulle motivazioni e la presumibile durata.

C.I.C.L.T.

a) Sono  garantite  dal  personale le  prestazioni  connesse  ad iniziative commerciali  e/o  promozionali,  che  rappresentano  parte  integrante e qualificante   della   prestazione  lavorativa   ai   vari   livelli  di responsabilità.

L'azienda   si   impegna   a   favorire   l'adeguamento  dell'attitudine commerciale del personale attraverso opportuni corsi di formazione.

Caratteristiche,  obiettivi  e  durata  dei  corsi  verranno  comunicati preventivamente alle OO. SS. Nazionali.

In  caso  di  vendite,  le   prestazioni  verranno  compensate  con  una percentuale  sugli incassi; per iniziative non di vendita (promozionali, gadget, ecc.) non è previsto compenso.

Sia  per le  iniziative  commerciali, sia  per  operazioni promozionali, l'Azienda  informerà  preventivamente  le  R.S.A.  locali  e  le  OO.SS. Nazionali   in   funzione   dell'estensione   e   delle  caratteristiche dell'operazione,     anche      con     riguardo      alle     soluzioni logistico-organizzative individuate.

Sulla  materia  sarà  stabilita  una  normativa  di  carattere generale, compatibile con quanto definito nel presente punto.

Sulla  base di  quanto convenuto  con la  pre-intesa del 1º.12.1990, che costituisce  parte  integrante  del presente  contratto  ed  in funzione dell'evoluzione  della realtà  contrattuale  di riferimento  del settore trasporti,  e nell'ipotesi di addivenire  ad un nuovo CCNL, le Parti valuteranno  la  corrispondenza  dell'attuale  inquadramento  rispetto a professionalità diverse.

In  tale quadro, sarà  esaminata la  richiesta sindacale di unificazione dell'attuale   3º   livello,   nonché   di   risistemazione   di  mutate professionalità.

b) Il personale viaggiante effettua, per conto dell'Azienda, il ritiro e la consegna  della posta di servizio  da e per i vari impianti, nell'ambito del proprio turno di lavoro.

L'Azienda  non intraprenderà azioni per l'accertamento di responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti della corrispondenza.

Le  Parti concorderanno  soluzioni logistiche  ed organizzative,  ad es. cassetta-posta  presso la  Sezione,  per limitare  al  massimo l'impegno derivante al personale.

Sono esclusi colli, pacchi ed oggetti voluminosi.

c) Il  personale di riserva collabora, nei limiti di tempo a disposizione e nell'ambito   delle    mansioni   compatibili    col   livello   proprio d'inquadramento, al migliore svolgimento del servizio su indicazioni del superiore diretto.

I  compiti saranno  definiti  localmente a  seguito  di incontro  tra le Parti.

d) Le  Parti definiranno  criteri generali  sulla  base dei  quali verranno concordati,  a livello  locale, i  turni di  servizio del personale, con l'obiettivo principale dell'ottimizzazione dell'orario di lavoro.

e) Le  Parti individueranno criteri  omogenei di riferimento per verificare l'esistenza di soste al secondo capolinea.

f) In caso di necessità, es. scarto di una vettura letti rimpiazzata da una vettura  cuccette,  il  personale  offrirà  l'assistenza  necessaria  al viaggiatore all'atto della partenza.

g) Nel  caso  di  prestazioni  ridotte  ai  Parchi  per  cause  varie,  es. assemblea,  l'organizzazione  del lavoro  per  le ore  residue  resta di competenza dell'Azienda.

 

 

TITOLO IV - RELAZIONI INDUSTRIALI

 

Art. 5

 

Nel  mercato di riferimento delle  aziende C.I.C.L.T. ed OFERWALITS si sono inseriti  decisamente elementi di forte concorrenzialità, nei confronti dei quali  - per comune volontà  delle Parti stipulanti - va esercitata appieno ogni  rispettiva capacità, con  l'obiettivo di  consolidare ed estendere le attività aziendali.

Il  sistema  di relazioni  industriali  e di  rapporti  d'azienda individua quindi,  come fattori portanti, la  crescita delle imprese e la ricaduta di una  migliore  posizione  competitiva   in  termini  economici  e,  laddove possibile, occupazionali.

Ciò,  per comune  volontà delle  Parti stipulanti,  non può  avvenire senza l'ampio  coinvolgimento dei lavoratori e la loro consapevole partecipazione allo sviluppo aziendale.

Si conviene pertanto sull'utilità di migliorare, ognuno per la sua parte, i processi  interni di comunicazione ed informazione, necessari alla gestione positiva di una fase di così ampi e profondi mutamenti.

In  questo  quadro, le  Parti  convengono sulla  necessità  di privilegiare un'impostazione di rapporto tesa alla soluzione dei problemi.

In  tal  senso   vengono  individuate  modalità   di  «raffreddamento»  dei potenziali  conflitti che  prevedono, nel  caso in  cui i  problemi abbiano origine  locale, un livello superiore di risoluzione, individuato fin d'ora nella  sede  nazionale  e  fermo   restando  ogni  possibile  tentativo  di composizione a livello locale.

Qualora  il  potenziale  conflitto  abbia  rilevanza  nazionale,  le  Parti concorderanno modalità che, senza ledere legittime prerogative e reciproche responsabilità,  realizzino pause di raffreddamento e/o occasioni ulteriori di  confronto, sempre con lo  scopo di risolvere positivamente la vertenza. Si conviene  inoltre di  recepire  nel  testo del  CCNL  il  Codice di autoregolamentazione del Settore Trasporti, allegato al presente contratto, e di iniziare, a far data dal 15 maggio 1993, l'esame per la definizione di un  nuovo  codice  di regolamentazione  dei  comportamenti  delle  parti in presenza   di  conflitti,   sulla  base   del   testo  del   Protocollo  di autoregolamentazione  sopracitato. Tale  esame dovrà  esaurirsi entro il 31 luglio 1993.

Le  Parti  concordano  sulla  necessità  che  le  relazioni  industriali si svolgano  in una  cornice di  riferimenti certi  e predeterminati,  sia per quanto  attiene ai diversi livelli di confronto e negoziato, sia per quanto riguarda  ruoli  e  responsabilità  dei   diversi  gradi,  sia  infine  con riferimento ai soggetti abilitati ai differenti livelli.

 

A. LIVELLO NAZIONALE INTERAZIENDALE competente per:

- informativa  annuale  sulla  situazione e  prospettive  di  sviluppo, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione, allo sviluppo dei Progetti Qualità, allo stato dei servizi;

- gestione delle eventuali situazioni di crisi;

- questioni applicative riguardanti il CCNL;

- rinnovo del CCNL o di Accordi Nazionali interaziendali;

- composizione    delle    vertenze    locali    che    rivestono   rilievo ultraterritoriale.

Soggetti abilitati:

-  Segreterie Nazionali di Federazione;

-  Direzione Centrale.

 

B. LIVELLO AZIENDALE NAZIONALE competente per:

- informative di carattere aziendale;

- questioni applicative riguardanti il CCNL, di rilievo aziendale.

Soggetti abilitati:

- Segreterie Nazionali di Federazione;

- Direzione Centrale.

 

C. LIVELLO TERRITORIALE competente per:

- quanto non definito ai punti A. e B.

Soggetti abilitati:

- Strutture Territoriali di Federazione;

- R.S.A. locali;

- Responsabile locale dell'Azienda.

 

Per  consentire il  regolare  svolgimento delle  relazioni  industriali, le OO.SS.   comunicheranno   alla   Direzione   Centrale   i   nominativi  dei Rappresentanti  Sindacali Aziendali  locali distinti  per territorio  e per Azienda  e dei  coordinatori di Roma  e Milano,  nonché dei Responsabili di Federazione ai vari livelli.

Eventuali  modifiche  verranno  tempestivamente  comunicate  alla Direzione Centrale,  che provvederà  ad  informare l'unità  produttiva  e/o l'Azienda interessata.

Analoga  comunicazione verrà inoltrata dalla Direzione Centrale alle OO.SS. Nazionali.

Le  Parti si  danno atto  che i  soggetti indicati  sono quelli  titolati a rappresentarli.

Variazioni organizzative e tutele occupazionali.

Onde  evitare ricadute negative  sui livelli  occupazionali, in presenza di determinate  situazioni di necessità, le Parti si confronteranno al fine di trovare  le soluzioni idonee a fronteggiare il rischio suddetto, sulla base di specifici progetti.

In   funzione  dell'introduzione   di   nuove  tecnologie   e/o   di  nuova organizzazione  del  lavoro,  le Parti  si  incontreranno  per  valutare le ricadute sull'orario di lavoro e sul personale.

 

 

TITOLO V - SISTEMA DI INFORMAZIONI

 

Art. 6

 

Le  Parti,  ferme  restando  l'autonomia  imprenditoriale  e  le rispettive distinte  responsabilità della  Direzione aziendale  e delle Organizzazioni Sindacali, convengono quanto segue:

1) l'Azienda,  di  norma  due  volte  l'anno,  fornirà  alle Organizzazioni Sindacali aziendali nazionali informazioni sulle prospettive di sviluppo e  di adeguamento della  propria attività sul  piano globale nazionale e sui programmi che comportino nuovi insediamenti.

In relazione a quanto precede, avranno successivamente luogo incontri di verifica.

2) Nel  corso di appositi  incontri, i  rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS.  nazionali  aziendali  esamineranno  le  eventuali  modifiche  da apportare all'attuale organizzazione del lavoro, e le iniziative volte a realizzare  una maggiore  economicità ed  un miglioramento  dei servizi, nonché una più completa assistenza alla clientela.

Le  modifiche e le  iniziative stesse  saranno esaminate con particolare riguardo  alle implicazioni  che potranno  avere sulla professionalità e mobilità dei lavoratori ed alla salvaguardia dell'occupazione.

3) Analoghe  informazioni, finalizzate a realizzare sul piano applicativo i programmi di cui sopra, saranno fornite a livello regionale.

 

 

TITOLO VI - OCCUPAZIONE FEMMINILE

 

Art. 7

 

Sulla  base dei  dati relativi  agli  andamenti occupazionali  rilevati dal rapporto  sulla  situazione  del  personale  maschile  e  femminile  di cui all'art.  19 della Legge 10 aprile  1991, n. 125 ed in presenza di fenomeni di  palese discriminazione,  le parti  interverranno per  la piena  e reale attuazione  delle  normative   in  tema  di   parità  e  pari  opportunità, sperimentando anche progetti di azioni positive.

I  campi di  intervento vanno  dalle politiche  dell'accesso a quelle della qualificazione  e della  riqualificazione ed  investono tutte  le questioni capaci  di creare  una  parità sostanziale  tra  uomini e  donne, superando concordemente le eventuali difficoltà organizzative.

 

 

TITOLO VII - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

 

Art. 8

 

Ove  sia necessario coprire posti in organico, l'Azienda assegnerà mansioni equivalenti  o superiori,  a norma del  successivo art.  20 a lavoratori di altre  qualifiche, già in  servizio e previa  verifica della loro idoneità, tenuto presente quanto previsto nel successivo Titolo XL.

Successivamente,  ove permanga  detta necessità,  si procederà  ad assumere nuovi lavoratori.

In  tal  caso, prima  di  attivare  la procedura  di  assunzione, l'Azienda accerterà,  mediante un concorso  cui potranno  partecipare i dipendenti in organico  che abbiano  un  inquadramento pari  o  inferiore a  quello della qualifica  richiesta, se tra  i lavoratori  già in servizio  ve ne siano di idonei ai posti vacanti.

Tale  accertamento avrà luogo previa comunicazione a tutto il personale con apposita  circolare,  informandone in  pari  tempo le  OO.SS.  e precisando tempestivamente le materie e le procedure degli esami.

I  rappresentanti delle  OO.SS. assisteranno  gli esaminandi  iscritti alle suddette Organizzazioni o, a richiesta degli interessati, i non iscritti.

All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:

1) la data di inizio del rapporto di lavoro;

2) la durata del periodo di prova;

3) la  categoria  professionale  della   classificazione  unica  cui  viene assegnato e la qualifica;

4) la retribuzione;

5) la residenza lavorativa;

6) tutte le altre eventuali condizioni che saranno concordate.

Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica e dovrà essere   riconosciuto  fisicamente   idoneo  a   giudizio  dell'Ispettorato Sanitario delle Ferrovie dello Stato od altro Entre Statale o Parastatale a norma della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

 

 

Art. 9

 

All'atto  dell'assunzione   il  lavoratore  dovrà   presentare  i  seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato  o diploma  degli studi  compiuti,  diploma o  attestato dei corsi di addestramento frequentati;

c) foglio di congedo militare o documento equipollente;

d) libretto di lavoro o attestato sostitutivo;

e) libretto  di  idoneità  sanitaria  per  il  personale  da  adibirsi alla preparazione,  manipolazione e  vendita di  sostanze alimentari,  di cui all'art. 14 della Legge 30 aprile 1962, n. 283;

f) eventuali  altri documenti e certificati inerenti la professionalità del lavoratore.

Ai  sensi dell'art.  607 Codice  di procedura  penale, e  nei limiti di cui all'art.  8 della Legge 20  maggio 1970, n.  300, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore il certificato dei carichi pendenti.

Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati.

 

 

TITOLO VIII - PERIODO DI PROVA

 

Art. 10

 

La durata del periodo di prova per tutto il personale è fissata come segue:

- personale impiegatizio: 

mesi 6 per coloro che sono inquadrati nella categoria 1ª S e 1ª; 

mesi 3 per tutto il restante personale impiegatizio;

 

- personale non impiegatizio:

1 mese.

Le  eventuali   assenze,  indipendenti   dalla  volontà   della  Compagnia, prolungheranno di altrettanti giorni il periodo di prova.

 

 

Art. 11

 

Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere
inferiore  al trattamento economico contrattuale stabilito per la qualifica
alla quale il lavoratore stesso è stato assegnato.

 

 

Art. 12

 

Durante  il periodo di prova  il rapporto di lavoro potrà essere risolto in
qualsias