S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 27/07/1995 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Indotto Ferroviario"
CCNL del 12/03/1992
FERROVIE - SERVIZI IN APPALTO
Contratto collettivo nazionale di lavoro 12-03-1992
Lavoratori addetti ai servizi in appalto dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato
Decorrenza 1-1-1992 - 31-12-1994
Addì, 12-3-1992
tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra;
- l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e secondarie - (ANCP);
- la Confcooperative - Federlavoro e Servizi;
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI);
- l'Associazione Nazionale delle Cooperative Servizi e Turismo (ANCST)
e
- la Federazione italiana lavoratori trasporti (Filt-Cgil);
- la Federazione italiana trasporti (FIT-CISL);
- la UILTRASPORTI
è stato rinnovato il CCNL 2-7-1988 per gli addetti ai servizi in appalto dall'Ente Ferrovie dello Stato, con le seguenti integrazioni e modifiche.
Addì, 12-3-1992
tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra;
- l'Associazione Nazionale Cooperative Portabagagli F.S. e secondarie (ANCP);
- la Confcooperative - Federlavoro e Servizi;
- l'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI);
- l'Associazione Nazionale delle Cooperative Servizi e Turismo (ANCST)
e
- la Federazione italiana sindacati autonomi ferrovieri stato FISAFS/CISAL
è stato rinnovato il CCNL 2-7-1988 per gli addetti ai servizi in appalto dall'Ente Ferrovie dello Stato, con le seguenti integrazioni e modifiche.
Nella consapevolezza dell'importanza che le relazioni sindacali assumono al fine di contribuire alla soluzione delle complesse problematiche che caratterizzano il Settore Ferroviario, attraverso più incisivi ed articolati rapporti tra le Organizzazioni datoriali e dei lavoratori, si conviene sull'opportunità di istituire sedi per l'esame di specifiche e generali tematiche di interesse settoriale e per il raffreddamento delle conflittualità ai vari livelli attraverso procedure di composizione delle controversie.
Livello nazionale
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle OO.SS., le parti si riuniranno almeno una volta l'anno, indicativamente nel primo trimestre, ed ogni qualvolta una delle parti ne rilevi la necessità. Gli incontri avverranno a livello nazionale (a livello di associazione, imprese di dimensioni nazionali e consortili) con lo scopo di esaminare:
- gli aspetti connessi con i processi di cambiamento della strategia delle F.S. e le ricadute che questi avranno sul settore, con particolare riguardo alle strategie organizzative sia di imprese di dimensione nazionale che consortile;
- i problemi di ristrutturazione e di innovazione tecnologica derivanti dalla costruzione di strutture e dalla adozione di tecnologie sempre più confacenti alle esigenze qualitative del servizio complessivo che implichino anche uno sviluppo delle professionalità;
- la dinamica qualitativa e quantitativa inerente l'andamento dell'occupazione con particolare attenzione a quella giovanile e femminile;
- le condizioni igienico-ambientali e di antinfortunistica e le iniziative più idonee al loro miglioramento;
- la possibilità di realizzare programmi di formazione e di riqualificazione professionale anche in relazione all'evoluzione tecnologica e strutturale e ad eventuali modifiche delle situazioni produttive;
- le tematiche generali inerenti i problemi occupazionali;
- le questioni concernenti la classificazione del personale per effetto delle esternalizzazioni (delle nuove figure professionali individuabili), nonché in relazione a significative evoluzioni del contenuto professionale di singole mansioni determinate da processi di ristrutturazione tecnologica o da modificazioni organizzative, ai fini del conseguente inquadramento nel rispetto dell'equilibrio della vigente struttura contrattuale della classificazione;
- la definizione dei criteri inerenti la eventuale mobilità territoriale.
Livello consortile
Su richiesta di una delle parti, almeno due volte all'anno (una volta a semestre), saranno concordati incontri con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL per specifici problemi che abbiano significativi riflessi per le singole realtà operative allo scopo di:
- verificare la corretta applicazione degli accordi contrattuali nazionali con specifico riferimento all'occupazione giovanile e femminile (pari opportunità);
- confrontarsi sulle implicazioni organizzative derivanti dai processi di consorziamento, rispetto ai riflessi sull'occupazione e sulle professionalità;
- esaminare le sempre più marcate esigenze di ammodernamento e qualificazione dei servizi tese a conseguire una maggiore efficienza e produttività;
- valutare soluzioni legate alla produttività di sistema, ferma restando l'articolazione necessaria alla rappresentazione delle differenti realtà nelle quali si articolerà il consorzio, anche in relazione alla definizione di linee guida cui far riferire l'organizzazione dei servizi e le sue implicazioni sul lavoro;
- esaminare le condizioni igienico-sanitarie ed ambientali che possono influire sulla salute dei lavoratori e conseguenti iniziative da assumere;
- verificare la corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e gli eventuali riflessi che queste hanno sulla qualità degli strumenti di lavoro, sull'operatività e sulle condizioni ambientali all'interno degli impianti;
- esaminare possibili iniziative in materia di formazione e di riqualificazione professionale anche in relazione alle indicazioni espresse in materia a livello nazionale.
Ove non prevista la partecipazione di un'impresa alla costituzione del consorzio le materie di cui sopra andranno affrontate a livello nazionale.
Livello aziendale - Nel corso di appositi incontri fra le imprese e le R.S.A. e/o le strutture sindacali territoriali saranno concordati:
- ferma restando l'ora di inizio e di cessazione del lavoro imposta dalle esigenze di servizio, le eventuali modifiche alla distribuzione dell'orario di lavoro;
- la turnazione delle ferie;
- l'equa distribuzione del lavoro notturno per il personale interessato;
- il lavoro straordinario;
- l'eventuale eccezione alla durata del nastro lavorativo dei pulitori viaggianti;
- le caratteristiche e la qualità degli indumenti di lavoro.
Fra imprese e R.S.A. e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:
- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute;
- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;
- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale ed all'acquisizione di nuovi servizi;
- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di Legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;
- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori;
- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza del lavoro e la corretta applicazione dei contratti di lavoro;
- l'eventuale esigenza di utilizzazione del personale in settori di attività diversi.
Le imprese forniranno altresì semestralmente informazioni alle R.S.A.:
- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;
- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazioni, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300;
- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;
- sui programmi aziendali;
- sulla scadenza dei contratti di appalto.
Ferma restando la piena autonomia delle parti per quanto concerne i rispettivi ruoli e la titolarità imprenditoriale sulle scelte organizzative e produttive, l'impresa fornirà alle rappresentanze sindacali aziendali informazioni relative ai servizi ed alle modalità per la loro esecuzione, allo scopo di migliorare la qualità degli stessi attraverso la più razionale utilizzazione possibile dei diversi fattori produttivi.
Le parti, pur confermando il ruolo insostituibile delle relazioni sindacali a livello decentrato, si danno atto che i livelli retributivi ed i relativi parametri, la classificazione del personale ed ogni altro accordo di carattere economico, al di fuori di quanto previsto dalla norma del presente CCNL concernente l'istituzione del premio di produttività, costituiscono materia rientrante nella esclusiva competenza negoziale delle organizzazioni nazionali stipulanti.
Procedure di raffreddamento e composizione delle controversie
Le parti, nel comune convincimento che un positivo andamento delle relazioni sindacali vada correlato anche alla predisposizione di idonei strumenti che privilegino ed antepongano i momenti di esame e verifica alle fasi di conflittualità, convengono di individuare percorsi idonei al raffreddamento delle eventuali controversie.
Le parti decidono pertanto di attenersi alle procedure di raffreddamento di seguito indicate, articolate attraverso l'istituzione di tre distinti livelli di confronto.
Livello aziendale
Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la R.S.A. interessata.
Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.
Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla RSA o dalla struttura sindacale unitaria.
La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.
La competente direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le RSA o strutture sindacali unitarie interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle organizzazioni sindacali territoriali.
Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.
Livello consortile
Le questioni non risolte a livello aziendale saranno esaminate in un incontro tra i rappresentanti della struttura consortile ed aziendale interessate e le organizzazioni sindacali regionali interessate.
Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.
Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.
Livello nazionale
Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti organizzazioni nazionali (Associazione datoriale, rappresentanza consortile e di Impresa interessate, con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.
Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'Autorità Giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.
Dichiarazione a verbale - Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.
In caso di cessazione di appalto sarà garantita l'occupazione dei lavoratori in forza presso l'azienda cessante da almeno sei mesi prima della scadenza dell'appalto. A tal fine l'impresa subentrante e le OO.SS. si incontreranno nell'eventualità che siano intervenute modifiche alle condizioni dell'appalto rispetto alle precedenti per concordare le soluzioni possibili.
Per i lavoratori che avessero meno di sei mesi di anzianità le parti si incontreranno per verificare le possibilità di soluzioni alternative al licenziamento.
Art. 3 - Assunzione del personale
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) il livello di inquadramento al quale il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 6 e, in modo esemplificativo, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve presentare:
1) la carta d'identità o documento equipollente;
2) il libretto di lavoro;
3) codice individuale INPS;
4) codice fiscale;
5) documenti richiesti da particolari disposizioni di Legge o dalle F.S. spa
Contratti di formazione e lavoro
I rapporti di lavoro instaurati con contratto di formazione e lavoro sono regolati dalla Legge 19-12-1984, n. 863, e dagli accordi interconfederali in materia sottoscritti da Confindu