S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 26/09/1996 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Indotto Ferroviario"
CCNL del 15/03/1991
FERROVIE - RACCORDI FERROVIARI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-03-1991
Lavoratori dipendenti da imprese esercenti raccordi ferroviari
Decorrenza 1 marzo 1991 - 31 luglio 1994
Addì, 15-3-1991 in Roma
tra l'AUSITRA, Federazione italiana imprese di servizi,
e la FILT-CGIL, Federazione italiana lavoratori trasporti, la FIT-CISL, Federazione italiana trasporti, la UILTRASPORTI, Settore ausiliari del traffico e portuali, aderente alla UIL;
si è convenuto di rinnovare il CCNL 25-10-1983, integrato con le disposizioni degli Accordi nazionali 22-6-1987 e 10-11-1987, con le seguenti aggiunte e modifiche.
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dalla data del 1-3-1991 e ha durata sino al 31-7-1994. Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:
1) la data di assunzione;
2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 42;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata dell'eventuale periodo di prova;
5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.
Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.
Per quanto concerne il trattamento di malattia o di infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.
L'assunzione può avvenire:
- con un periodo di prova non superiore a 4 mesi per i lavoratori del primo livello;
- con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per i livelli 2º e 3º;
- con un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per i rimanenti livelli 4º, 5º, 6º e 7º.
Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2.
Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.
Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.
Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.
Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.
Art. 5 - Mutamento di mansioni
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diventa definitiva ove la medesima non abbia luogo, per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo di 3 mesi per i lavoratori di cui ai livelli 1º, 2º, 3º e di due mesi per i lavoratori degli altri livelli. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.
La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuito in 5 giornate.
Con il 1-4-1985 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore in ragione d'anno di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo da concedere in relazione alle esigenze di servizio. I riposi eventualmente non goduti entro ciascun anno verranno retribuiti alla scadenza dell'anno di riferimento con un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera riferita alla retribuzione del mese precedente.
A far data 1-4-1989 l'orario di lavoro annuo è ridotto di 1 giornata. Con il 1-12-1990 l'orario di lavoro è ridotto di un'ulteriore giornata.
La riduzione di cui sopra è frazionabile in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.
L'ulteriore riduzione si cumula con le 40 ore di riduzione previste dal terzo comma e dà luogo di norma al riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo compensativo che verranno assegnate tenute presenti le esigenze di servizio.
Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato, od altra giornata di riposo non cadente di domenica, venga considerata giornata festiva (eccezion fatta per le ferie).
Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL 15-3-1923 n. 695, il quale esclude dalla limitazione dell'orario i lavoratori del primo livello.
A tale effetto ed ai sensi dell'art. 3 n. 2) del RD 10-9-1923 n. 955 (regolamento per l'applicazione del RDL sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica del livello 1.
Art. 7 - Lavoro oltre i limiti contrattuali, notturno e festivo ed a turni
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano il lavoratore è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla Legge, la sua opera anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte. Il lavoratore è tenuto a prestare servizio nei giorni festivi, sempreché il lavoro sia consentito dalle disposizioni vigenti in materia.
Le prestazioni eccedenti l'orario di lavoro contrattuale non possono superare le 100 ore annue per ciascun dipendente. Di dette 100 ore mentre 35 possono essere utilizzate dall'azienda in relazione alle esigenze di servizio, la utilizzazione delle restanti ore dovrà essere esaminata con le R.S.A.
È considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle 6, salvo per i dipendenti che eseguono lavoro su tre turni avvicendati, per i quali l'orario notturno è quello coincidente con l'orario del terzo turno.
È considerato lavoro festivo quello eseguito nei giorni festivi di cui all'art. 9 nonché quello eseguito la Domenica salvo il caso dei lavoratori per i quali, ai sensi di Legge, il riposo compensativo cada in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.
È considerato lavoro domenicale quello compiuto dal lavoratore, avente il giorno di riposo compensativo, limitatamente al turno la cui durata ricade interamente nella Domenica o che ha inizio nella domenica.
Per il lavoro oltre il limite contrattuale settimanale o la durata giornaliera della normale prestazione, notturno, festivo ed a turni le maggiorazioni sulla retribuzione oraria, calcolate ai sensi dell'ultimo capoverso del presente articolo, sono le seguenti:
1) lavoro oltre i limiti contrattuali diurno e feriale ______________ 30%
2) lavoro oltre i limiti contrattuali notturno _________________________ 50%
3) lavoro oltre i limiti contrattuali festivo ____________________________ 65%
4) lavoro oltre i limiti contrattuali notturno e festivo ___________ 75%
5) lavoro compiuto nei giorni considerati festivi _________________ 50%
6) lavoro effettuato in 3 turni avvicendati nelle 24 ore:
- turni diurni ___________________________________________________________________________ 4%
- turni notturni ______________________________________________________________________ 25%
7) lavoro notturno compreso o non in turni avvicendati ______ 25%
8) lavoro domenicale con riposo compensativo:
- per le ore normali di lavoro _______________________________________________ 20%
- per le ore oltre i limiti contrattuali ____________________________________ 50%
Le suddette percentuali non sono cumulabili intendendosi che la maggiore assorbe la minore.
Agli effetti delle maggiorazioni di cui sopra la retribuzione oraria è determinata dividendo per 173 quella mensile costituita da minimo tabellare, contingenza, aumenti periodici di anzianità e superminimo.
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salvo le eccezioni di Legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo compensativo dovesse essere spostata in altro giorno della settimana, a tale spostamento non fosse prestabilito almeno sei giorni prima, il lavoratore avrà diritto ad una indennità pari al 50% della paga tabellare e contingenza.
Sono considerati giorni festivi le domeniche e le seguenti festività infrasettimanali:
- Capodanno
- Epifania (6 gennaio)
- S. Pasqua
- Lunedì di Pasqua
- 25 aprile
- 1º maggio
- Assunzione di M.V. (15 agosto)
- Ognissanti
- Immacolata Concezione
- S. Natale
- S. Stefano
- Ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il lavoratore presta l'attività.
Nelle località in cui la festa del S. Patrono coincida con una festività di cui sopra, le Associazioni territoriali stabiliranno una giornata di festività sostitutiva a quella del S. Patrono.
Qualora dette ricorrenze cadano di domenica è dovuto ai lavoratori in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Il predetto importo sarà determinato sulla base di 1/22 della retribuzione mensile di fatto.
Il trattamento di cui innanzi è dovuto per il giorno di domenica coincidente con una delle dette festività anche a coloro che, nei casi consentiti dalla Legge, lavorino di domenica godendo il prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, fermo restando che non è dovuto alcun compenso nel caso di coincidenza della festività col giorno di riposo compensativo.
Per le festività di cui alla Legge n. 54/1977 viene riservato il seguente trattamento:
a) per il 2 giugno e 4 novembre, la cui celebrazione è stata spostata rispettivamente alla prima domenica di giugno ed alla prima domenica di novembre, ai lavoratori verrà riconosciuto il trattamento economico della festività infrasettimanale coincidente con la domenica;
b) le festività religiose non più considerate tali agli effetti civili (San Giuseppe - Ascensione - Corpus Domini - SS. Pietro e Paolo) a decorrere dal 1-1-1981 vengono tramutate in altrettante giornate di riposo compensativo da fruirsi, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro il 31 dicembre di ogni anno.
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio, a un periodo di riposo (ferie), con decorrenza della retribuzione, pari a 22 giorni lavorativi.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo e non potrà avere inizio nei giorni festivi; nel fissare l'epoca sarà tenuto conto da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione dei mesi di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso.
Al lavoratore che all'epoca delle ferie non ha maturato il diritto all'intero periodo di ferie per non avere ancora un'anzianità di almeno 12 mesi consecutivi presso l'azienda, spetterà un dodicesimo di ferie per ogni mese di servizio prestato.
Le festività nazionali ed infrasettimanali che cadono nel periodo di ferie (con esclusione di quelle che coincidono con i giorni di sosta derivanti dalla concentrazione dell'orario contrattuale di lavoro in 5 giorni), non sono computabili agli effetti delle ferie.
Al lavoratore che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresì facoltà di corrispondere la retribuzione.
In occasione della nascita di un figlio sarà concessa al lavoratore una giornata di permesso retribuita.
Al lavoratore che ne faccia domanda nel caso di decesso del coniuge, di un genitore, di un figlio o di altra persona convivente, sarà concesso un permesso di 3 giorni con decorrenza della retribuzione, nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il permesso retributivo è pari a 2 giorni. Quanto sopra sempreché le suddette circostanze non si verifichino in periodi di ferie o malattia del dipendente.
I lavoratori che intendono frequentare corsi di studio presso Istituti di istruzione pubblici, riconosciuti o parificati, al fine di migliorare o ampliare anche in relazione all'attività aziendale, la propria preparazione, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali procapite e nei limiti di un monte ore globale distribuito tra tutti i dipendenti dell'unità produttiva.
Il monte ore complessivo di permessi retribuiti a carico dell'azienda e a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto di studio, sarà determinato all'inizio di ogni triennio moltiplicando ore 150 per un fattore pari al decimo del numero totale dei dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data, salvo i conguagli successivi da effettuarsi annualmente in relazione alle effettive variazioni del numero dei dipendenti.
Le 150 ore procapite per triennio potranno essere usufruiti mediante concentrazioni anche in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'unità produttiva per frequentare i corsi di studio, non dovranno superare in ciascun turno lavorativo il 3% del totale della forza occupata nel turno stesso; nell'unità produttiva stessa dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della normale attività produttiva.
Il lavoratore che richiederà) di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi della presente norma, dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare la frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, al numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento del terzo del monte ore triennali o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al quarto comma, la Direzione aziendale e le R.S.A., fermo restando quanto previsto al quarto comma stesso, stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori, la riduzione per concorso dei diritti individuali sul monte ore complessivo, fissando i criteri obiettivi (quali l'età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio ecc.) per l'identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'azienda un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con l'indicazione delle ore di lezione.
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I problemi applicativi circa l'osservanza delle condizioni specifiche del presente articolo, saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione aziendale e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Le Aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al quarto comma, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
Le assenze vanno comunicate all'azienda entro il normale orario di lavoro della giornata in cui si verifica l'assenza stessa e debbono essere giustificate dal lavoratore al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di giustificato impedimento.
Le assenze non giustificate potranno essere punite ai sensi dell'art. 35.
In caso di assenza per malattia si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 17.
Art. 14 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Per i lavoratori di cui al livello 2 dell'art. 42, in caso di interruzione della prestazione normale per causa di forza maggiore sarà riservato il seguente trattamento:
1) per le ore perdute, per le quali i lavoratori vengono trattenuti a disposizione dell'azienda, sarà corrisposta la paga di fatto con facoltà per l'azienda di adibirli ad altri lavori;
2) per le ore perdute, per le quali i lavoratori non vengono trattenuti a disposizione non essendo stati preavvisati in termine utile in relazione alla prevedibilità dell'evento, sarà corrisposto, per la prima giornata di sospensione il 75% della retribuzione globale;
3) per le ore perdute e per le quali gli operai siano stati tempestivamente preavvisati sarà dovuta la normale retribuzione e le ore o le giornate perdute saranno detrattate dalla retribuzione annua dell'orario di lavoro di cui all'art. 6 del CCNL 25-10-1983 e successive aggiunte e modificazioni CCNL 10-11-1987.
Nel caso di sospensione del lavoro per un periodo maggiore di 15 giorni, il lavoratore ha facoltà di dimettersi con diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed a quella di fine rapporto.
Con quanto sopra le parti non hanno inteso modificare eventuali condizioni di miglior favore acquisite in sede aziendale.
Il servizio militare (chiamata o richiamo alle armi) non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi, agli effetti della sola indennità di anzianità (salvo per i lavoratori in prova) si considera come passato in servizio presso l'azienda.
Terminato il servizio militare, il lavoratore dovrà presentarsi nel termine di 30 giorni all'azienda per riprendere servizio; non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di leggi speciali più favorevoli al dipendente.
Art. 16 - Congedo matrimoniale
Ferme restando le norme di Legge e l'accordo interconfederale vigente in materia, in caso di matrimonio compete al lavoratore non in prova un periodo di congedo di 15 giorni consecutivi, computato escludendo 1e festività nazionali ed infrasettimanali che cadono nei cinque giorni in cui è distribuito l'orario di lavoro con decorrenza della retribuzione.
Nel caso che l'istituto in questione subisca delle variazioni per nuovi accordi interconfederali la regolamentazione prevista dal presente articolo si intenderà sostituita sino a concorrenza del nuovo trattamento.
Art. 17 - Malattia ed infortunio
L'assenza per malattia o per infortunio non professionale deve essere comunicata nelle 24 ore salvo il caso di giustificato impedimento.
Inoltre il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda al più presto possibile e comunque non oltre il secondo giorno dall'inizio dell'assenza il certificato medico attestante la malattia o l'infortunio non professionale.
L'eventuale prosecuzione dello stato di inidoneità al servizio deve essere comunicato all'azienda entro il giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi certificati medici, che il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'azienda al più presto possibile e comunque non oltre il secondo giorno dalla scadenza del periodo di assenza per malattia o infortunio indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di tali comunicazioni o in caso di ritardo oltre i termini sopra indicati, a meno che non vi siano giuste ragioni di impedimento, l'assenza si considera ingiustificata.
Il dipendente assente per malattia è tenuto fino dal primo giorno di assenza dal lavoro a trovarsi nel domicilio comunicato al datore di lavoro in ciascun giorno, anche se domenicale o festivo, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di assentarsi dal proprio domicilio per visite, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi - non possa osservare tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione all'Azienda della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le fasce orarie sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di Legge vigenti.
Il mancato rispetto da parte del lavoratore degli obblighi di cui sopra comporta la perdita del trattamento di malattia.
L'azienda ha facoltà di far controllare la malattia del dipendente ai sensi della Legge n. 300 del 1970.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia il lavoratore non in prova godrà del seguente trattamento, che verrà assicurato mediante integrazione delle indennità corrisposte dagli Istituti assicurativi per i dipendenti che usufruiscano dei trattamenti previsti dalla disciplina legislativa vigente in materia:
- Conservazione del posto per 12 mesi e corresponsione della retribuzione intera dal primo giorno lavorativo di assenza fino al 180º giorno e corresponsione del 65% della retribuzione, di cui al presente articolo, per gli ulteriori sei mesi.
Il diritto alla conservazione del posto viene a cessare qualora il lavoratore anche con più periodi di infermità raggiunga in complesso dodici mesi di assenza nell'arco di 34 mesi consecutivi. Ai fini del trattamento di cui sopra si procede al cumulo dei periodi di assenza per malattia verificatisi nell'arco temporale degli ultimi 34 mesi consecutivi che precedono l'ultimo giorno di malattia considerato.
Superati i limiti di conservazione del posto, l'azienda su richiesta del lavoratore potrà concedere un periodo di aspettativa non superiore a 6 mesi durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza decorrenza di retribuzione e di alcun istituto contrattuale.
Decorsi i limiti di cui sopra, l'azienda procederà al licenziamento del lavoratore, corrispondendogli il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva di preavviso e quant'altro eventualmente maturato.
Qualora il lavoratore non possa riprendere il servizio oltre i suddetti termini lo stesso potrà risolvere il contratto di lavoro con diritto alla sola indennità di fine rapporto. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
Per i casi di T.B.C. - fermo restando quanto previsto dal presente articolo - si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia professionale o ad infortunio sul lavoro non dovuto a fatti gravemente colposi, il lavoratore non in prova conserverà il posto e l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica.
Uguali diritti spetteranno al lavoratore nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso.
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l'infermità derivante da infortunio non coperto da assicurazione obbligatoria.
L'assenza per malattia o infortunio, nei limiti dei periodi fissati per la conservazione del posto, non interrompe la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova non può essere risolto da nessuna delle due parti, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, senza un periodo di preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue a seconda dell'anzianità e della qualifica cui appartiene il lavoratore:
a) ai lavoratori di cui ai livelli 4º, 5º, 6º, 7º con qualifica operaia: 15 giorni lavorativi decorrenti dal giorno successivo a quello del riposo settimanale;
b) ai lavoratori con qualifica impiegatizia:
| 1º livello | 2º livello | 3º, 4º, 5º livello |
Fino a 5 anni compiuti | 2 mesi e 1/2 | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
Oltre i 5 anni e fino a 10 comp. |
3 mesi e 1/2 | 2 mesi | 1 mese e 1/2 |
Oltre i 10 anni | 4 mesi e 1/2 | 2 mesi e 1/2 | 2 mesi |
I termini di disdetta decorrono dalla fine di ciascun mese. In caso di dimissioni i suddetti periodi di preavviso saranno ridotti al 50%.
Art. 19 - Trattamento di fine rapporto
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetta il trattamento di fine rapporto ai sensi della Legge n. 297/1982.
Sono elementi utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro gli istituti tassativamente sotto indicati:
1) minimo tabellare;
2) indennità di contingenza di cui alla Legge 297 del 1982;
3) aumenti periodici di anzianità;
4) eventuali aumenti di merito e/o superminimi;
5) 13ª mensilità;
6) 14ª mensilità;
7) indennità che abbiano carattere non occasionale;
8) accordi integrativi.
Nota a verbale - Per quanto riguarda il computo dell'indennità di anzianità maturata al 31-5-1982 si richiama quanto previsto dall'art. 19 del CCNL 14-10-1980.
A favore dei lavoratori con qualifica impiegatizia regolati dal presente contratto è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con l'art. 25 del Contratto Collettivo 5-8-1937 con le successive modifiche ed integrazioni.
Art. 21 - Indennità in caso di morte
In caso di morte del lavoratore le indennità di cui agli artt. 18 e 19 vengono corrisposte giusta le disposizoni previste nell'articolo 2122 del CC.
Raccomandazione a verbale - In caso di morte del lavoratore, il datore di lavoro valuterà per le anzianità inferiori ai cinque anni, l'opportunità di integrare le indennità di cui agli artt. 18 e 19 nell'ipotesi di sopravvivenza del coniuge o figli minori già conviventi a carico del lavoratore defunto ed in condizioni di particolare bisogno.
Art. 22 - Cessione o trasformazione di azienda
La cessione o trasformazione di azienda in qualsiasi modo non risolve di per sé il rapporto di lavoro ed il personale conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare, salvo la facoltà di ciascun lavoratore di chiedere la liquidazione dell'indennità di anzianità di iniziare ex novo un altro rapporto di lavoro.
Art. 23 - Retribuzione e calcolo della retribuzione giornaliera
La retribuzione minima tabellare è quella di cui all'articolo 46.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 173.
La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 22.
La retribuzione mensile, corrisposta ad ogni fine mese, è costituita dalla retribuzione minima tabellare, dall'indennità di contingenza, dagli aumenti periodici di anzianità, dal premio di rendimento, dagli eventuali superminimi e/o trattamenti "ad personam".
In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento decorreranno di pieno diritto gli interessi, nella misura del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre il lavoratore avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di fine rapporto e di mancato preavviso.
In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, al lavoratore dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
Al lavoratore che ha normalmente maneggio di denaro con oneri per errori verrà corrisposta una maggioråzione nella misura dell'8% sul minimo tabellare del livello di appartenenza.
Gli interessi derivanti da eventuale cauzione andranno a beneficio del lavoratore.
La consegna della retribuzione al lavoratore deve essere effettuata secondo le modalità di cui alla Legge 5-1-1953 n. 4.
Art. 24 - Indennità di contingenza
Per la disciplina dell'indennità di contingenza valgono le norme generali vigenti o che vigeranno in materia per l'industria.
Art. 25 - Accordi integrativi aziendali
A far data dal 1-12-1992 possono essere stipulati in sede aziendale accordi integrativi di contenuto economico purché non superino l'8% dei minimi tabellari a tale data vigenti.
Art. 26 - Reclami sulla retribuzione
Quals1asi reclamo sulla corrispondenza della somma pagata a quella indicata nel prospetto paga, nonché sulla quantità della moneta, dovrà essere fatto all'atto del pagamento.
Art. 27 - Aumenti periodici di anzianità
Il lavoratore ha diritto per ogni biennio di servizio, effettivamente prestato, ad una maggiorazione del 6% sul minimo tabellare del gruppo di appartenenza in atto al momento della decorrenza dell'aumento, maggiorata dell'indennità di contingenza maturata al 30-6-1980 del valore di lire 219.788 fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 65%.
L'inizio di maturazione del primo aumento periodico del 6% decorre dal 1-1-1981; ai lavoratori assunti successivamente a tale data saranno corrisposte le frazioni di aumento periodico corrispondenti alle mensilità maturate, onde rapportare la decorrenza dei maturandi successivi aumenti ad ogni 1º gennaio degli anni dispari.
L'importo attuale dello scatto calcolato in base al 1º comma rimane invariato sino al 31-12-1984.
Il valore dello scatto dal 1-1-1985 sarà pari al 6% della retribuzione tabellare in vigore a tale data e dell'indennità di contingenza maturata al 30-6-1980.
Nel caso di passaggio di categoria, il dipendente manterrà, in aggiunta al minimo della nuova categoria di assegnazione, ed alla relativa indennità di contingenza maturata al 30--6-1980, l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nel gruppo di provenienza.
Tale importo ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 65% sarà tradotto nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo tabellare del nuovo gruppo di assegnazione e dell'indennità di contingenza in vigore al 30-6-1980.
Il dipendente avrà successivamente diritto a maturare tanti ulteriori aumenti del 6% quanti ne occorrono per raggiungere la percentuale complessiva del 65% del minimo tabellare del nuovo gruppo e della corrispondente indennità di contingenza maturata al 30-6-1980. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di gruppo, sarà utile agli effetti della maturazione del successivo aumento periodico.
Gli aumenti periodici non potranno essere assorbiti da eventuali aumenti di merito né questi potranno essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
Il ricalcolo degli scatti di anzianità maturati al 31-5-1986 sarà effettuato con decorrenza 1-6-1986 sulla retribuzione tabellare al 1-1-1985 e sull'indennità di contingenza del 30-6-1980.
Art. 28 - Tredicesima mensilità
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 23 nei valori in vigore al 1º dicembre di ogni anno, percepita dal lavoratore. La corresponsione di tale mensilità dovrà essere effettuata entro il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della 13ª mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato. Le frazioni di mese saranno considerate come mese intero se superiori ai 14 giorni.
Il rateo di tredicesima mensilità sarà conteggiato nella retribuzione ai fini del calcolo dell'indennità di anzianità.
Art. 29 - Quattordicesima erogazione
Entro il 30 giugno l'azienda corrisponderà una quattordicesima erogazione pari alla retribuzione mensile di cui all'art. 23 nei valori in vigore al 1º giugno di ogni anno.
Detta erogazione è riferita al periodo 1º luglio - 30 giugno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il suddetto periodo, l'erogazione verrà corrisposta in ragione dei dodicesimi maturati, considerandosi come mese intero le frazioni di mese superiore ai 14 giorni.
L'erogazione è computabile nel trattamento di fine lavoro.
Art. 30 - Premio di rendimento
L'azienda corrisponderà un premio di rendimento - negli importi in atto ai sensi degli accordi aziendali vigenti - che è parte integrante della retribuzione mensile.
Art. 31 - Alloggio del personale
Al personale cui, per esigenze di servizio, la ditta chieda di restare continuativamente a disposizione nei locali della ditta, la concessione dell'alloggio sarà gratuita.
Ai lavoratori con mansioni operai e per ogni anno l'azienda fornirà gratuitamente in uso:
a) 3 abiti di lavoro (giacca pantaloni 2 in tela e 1 in panno), 2 camice estive, 1 paio di scarpe antinfortunistiche, 1 berretto;
b) 1 impermeabile e 1 paio di stivali in gomma al personale esposto alle intemperie;
c) guanti da lavoro nei casi prescritti.
Gli indumenti di cui ai punti b) e c) saranno sostituiti a usura.
Agli impiegati saranno, assegnati, ove necessario o richiesto, indumenti di lavoro nella medesima quantità e qualità già prevista per gli operai.
Ai lavoratori in missione per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà:
a) il rimborso delle spese effettive di viaggio;
b) il rimborso delle spese di vitto ed alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi il dipendente ad incontrare tali spese;
c) il rimborso delle eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Art. 34 - Gravidanza e puerperio
Ferme restando le condizioni di miglior favore acquisite e le disposizioni di Legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda corrisponderà loro la retribuzione mensile al 100% per i primi 5 mesi ed il 50% di essa nel 6º mese detratto quanto le lavoratrici percepiscono per disposizioni di Legge.
Il lavoratore deve dichiarare all'azienda la propria dimora e segnalarne gli eventuali cambiamenti.
Tutti i lavoratori, per quanto riguarda i rapporti inerenti al servizio, dipendono dai rispettivi superiori.
Le infrazioni disciplinari alle norme del presente contratto e dell'eventuale regolamento aziendale potranno essere punite, a seconda della gravità della mancanza con i seguenti provvedimenti:
1) il rimprovero verbale o scritto che può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze disciplinari o morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino ad un massimo di 3 ore di paga giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi di iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che deve trasportare o che comunque abbia in consegna, oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali guasti verificatisi;
d) sia sorpreso a fumare dove sia prescritto il divieto.
e) tenga un contegno inurbano e scorretto verso la clientela e il pubblico;
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà di infliggere la sospensione.
L'importo delle multe disciplinari verrà versato all'I.N.P.S.
3) la sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
a) si assenti simulando malattia o con sotterfugi si sottragga agli obblighi del lavoro;
b) per negligenza nel servizio rechi danni non gravi al materiale o alle persone o alle macchine;
c) si presenti o si trovi in stato di ubriachezza in servizio;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa;
4) il licenziamento immediato e senza preavviso e con indennità di fine rapporto che può essere inflitto al dipendente che:
a) si assenti ingiustificatamente per oltre 5 giorni consecutivi o incorra in 5 assenze ingiustificate in un anno nei giorni seguenti a festività o ferie;
b) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
c) si renda colpevole di grande insubordinazione o vie di fatto verso i superiori o i clienti;
d) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci dell'azienda;
e) richieda ai clienti, a scopo di lucro personale, compensi o premi superiori alla tariffa;
f) provochi risse con i compagni di lavoro durante il servizio;
g) consenta la guida della macchina a lui affidata a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
h) ometta di far rapporto al rientro con la macchina per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa; in questo caso il conducente risponderà anche dei danni causati da terzi, salvo le sanzioni comminate dai regolamenti di polizia urbana e dal codice della strada;
i) recidività entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dall'Associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 15-7-1966 n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche a mezzo dell'Associazione alla quale si è iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il lavoratore adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Art. 36 - Condizioni di miglior favore
Rimarranno ferme eventuali condizioni di miglior favore acquisite dai lavoratori nell'ambito di ogni istituto contrattuale.
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, possono istituire nelle singole aziende organismi unitari di rappresentanza o in mancanza rappresentanze sindacali aziendali, con il solo obbligo di dare comunicazione scritta all'azienda interessata dell'avvenuta costituzione e dei nominativi dei dirigenti.
I compiti e le funzioni delle commissioni interne sono trasferiti alle strutture sindacali aziendali di cui al precedente comma.
Per le aziende che occupino da 5 a 15 dipendenti può essere eletto un delegato d'impresa a norma dell'art. 2 dell'accordo interconfederale 18-4-1966 per la costituzione e in funzionamento delle commissioni interne.
Le aziende informeranno annualmente le R.S.A. e comunque ogni volta che se ne presenti l'esigenza da ambedue le parti:
1) sulla consistenza numerica del personale;
2) sui programmi di formazione e aggiornamento professionale del personale;
3) sulle innovazioni tecnologiche, sulle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali che abbiano implicazione sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;
4) sull'andamento del lavoro straordinario;
5) sulla programmazione delle ferie;
6) su eventuali problemi di mobilità.
Spetta alle R.S.A. intervenire presso la Direzione aziendale per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro.
È compito delle R.S.A. esaminare con la Direzione aziendale la determinazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
Formerà oggetto di esame congiunto con le R.S.A. una eventuale diversa organizzazione del lavoro che comporti una modificazione dei turni di lavoro nel rispetto delle esigenze dell'Ente committente.
Permessi sindacali - I lavoratori membri degli organi diretti delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni sindacali nazionali di categoria e dei Sindacati nazionali, regionali e provinciali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro esibizione del documento di convocazione degli organi di cui sopra, hanno diritto, compatibilmente con le esigenze di servizio a permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi e delle delegazioni per l'espletamento delle loro funzioni.
I nominativi dei componenti degli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati all'azienda.
I permessi sindacali saranno concessi in ragione di 42 giornate complessive annue, da distribuirsi fra tutti i dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali, che saranno costituite presso ciascuna azienda; tale concessione assorbe i permessi allo stesso titolo concessi dalla Legge 20-5-1970 n. 300.
A partire dall'1-3-1991 i permessi retribuiti di cui ai precedenti capoversi sono comprensivi anche dei compensi erogati, in relazione al normale orario di lavoro, per effettiva presenza in servizio.
Affissione comunicati - Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi predisposti all'interno dell'azienda ed in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Contributi sindacali - L'azienda provvederà alla trattenuta del contributo sindacale ai dipendenti che ne rilascino delega scritta consegnata o fatta pervenire all'azienda.
La delega conterrà l'indicazione del contributo da trattenere e l'Organizzazione sindacale cui l'azienda dovrà versarlo.
La trattenuta per contributi sindacali, a favore delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, sarà effettuata nella misura dell'1% sulla retribuzione tabellare mensile e sull'indennità di contingenza.
Le controversie individuali - anche se plurime - che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda entro 20 giorni, verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni.
Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto, saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali entro 30 giorni e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, le quali dovranno pronunciarsi in merito non oltre i successivi 30 giorni.
Le procedure di cui sopra non si applicano alle controversie inerenti i licenziamenti ed i provvedimenti disciplinari.
Art. 39 - Disposizioni generali. Restituzione documenti di lavoro
Cessato il rapporto di lavoro l'azienda non oltre il giorno successivo alla cessazione, consegnerà al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato; ciò sempre che non se ne sia impedita per ragioni indipendenti dalla sua volontà.
Art. 40 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
Ai fini dei controlli e delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psicofisica dei lavoratori le rappresentanze sindacali aziendali, ai sensi dell'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di esercitare le seguenti attività:
- controllare l'applicazione delle norme di Legge e contrattuali vigenti in materia;
- presentare alla Direzione proposte per i miglioramenti della predetta situazione applicativa;
- partecipare, controllare, promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione di lavoro che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori;
- controllare l'applicazione concreta delle misure che l'azienda introduce sulla base di accordi precedentemente intercorsi;
- presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro.
Sono strumenti idonei ad un politica di controllo della condizione ambientale:
1) il registro dei dati ambientali tenuto aggiornato a cura delle imprese, che deve contenere l'indicazione dei risultati delle rilevazioni effettuate;
2) il registro, dei dati biostatistici che deve contenere l'indicazione delle malattie e degli infortuni.
Viene inoltre istituito il libretto sanitario individuale.
Detto libretto deve contenere:
a) i risultati delle visite periodiche e degli eventuali esami clinici disposti le une e gli altri a seguito di accertata presenza di elementi di nocività e di rischio risultanti dalle rilevazioni dei dati ambientali;
b) i dati relativi agli infortuni ed alle malattie.
Il libretto è tenuto da ogni singolo lavoratore, le annotazioni vanno effettuate dal personale medico.
I registri di cui ai punti 1) e 2) verranno tenuti a disposizione delle strutture sindacali aziendali.
Art. 41 - Fondo di solidarietà
Successivamente alla definizione legislativa della normativa del Fondo di solidarietà di cui al punto 12 dell'accordo 22-1-1983, le aziende si impegnano a provvedere mensilmente alla riscossione delle quote di partecipazione volontaria dei lavoratori ed al loro versamento agli Istituto di Credito.
Art. 42 - Classificazione del personale
I lavoratori sono inquadrati nella scala classificatoria appresso indicata:
LIVELLO 1 (ex cat. A)
- tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziative, con discrezionalità di potere anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
LIVELLO 2 (ex cat. B)
- appartengono a questa categoria i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono compiti per i quali è richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa;
LIVELLO 3 (ex cat. B)
- lavoratori tecnici ed amministrativi aventi mansioni di concetto di minor importanza;
LIVELLO 4 (ex liv. 4 A, già cat. C e D/a)
- lavoratori tecnici ed amministrativi aventi mansioni esecutive che richiedano una generica preparazione professionale, nonché macchinisti, piazzalisti, capisquadra armatori;
LIVELLO 5
- (ex liv. 4 B, già cat. D/b)
- lavoratori specializzati di officina o di manutenzione;
- (ex liv. 5, già cat. E)
- lavoratori con mansioni semplici di segreteria, stenodattilografia, addetti al controllo documenti relativi al movimento del materiale, contabili, addetti al controllo fatture, capi tradotta;
LIVELLO 6 (ex cat. F)
- lavoratori qualificati di officina e manutenzione, fattorini non di ufficio;
LIVELLO 7 (ex cat. G e H)
- lavoratori comuni di officina o di manutenzione, armatori, manovratori, guardiani, fattorini di ufficio nonché tutte le altre mansioni di minore importanza;
- lavoratori di prima assunzione per i primi 12 mesi di servizio.
Con il presente contratto il personale non è più inquadrato secondo gruppi bensì secondo livelli, ferme restando le declaratorie già definite per i gruppi.
A decorrere dal 1-1-1985 sono stati unificati l'ex gruppo 4 B e l'ex gruppo 5 in un unico, nuovo gruppo 5 - gruppi denominati livelli nel presente contratto - attraverso un arricchimento professionale dei lavoratori inquadrati nell'ex gruppo 5.
Le eventuali controversie relative agli inquadramenti del personale sono disciplinate dall'art. 38.
Ferma restando per l'assunzione la comunicazione di cui all'art. 2, l'eventuale passaggio di livello deve essere comunicato al lavoratore con lettera.
QUADRI
In applicazione della Legge 13-5-1985 n. 190 così come modificata dalla Legge 2-4-1986 n. 106, le parti individuano, all'interno del 1º livello, i lavoratori che svolgono le seguenti mansioni:
a) impiegati tecnici ed amministrativi aventi mansioni direttive con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, con discrezionalità di poteri, anche se limitate a determinati servizi di adeguata importanza;
b) lavoratori che svolgono compiti richiedenti una professionalità necessaria per il coordinamento e controllo di unità organizzative di fondamentale interesse e di alta specializzazione comportanti decisioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, in applicazione di tecniche specialistiche o gestionali molto complesse, nell'ambito di direttive generale impartite dai dirigenti.
A titolo esemplificativo sono considerati quadri i seguenti lavoratori:
Capo Contabilità:
lavoratore che, in base ad indicazioni generali, coordina e controlla anche a mezzo di collaboratori, la contabilizzazione dei fatti amministrativi dell'Azienda ed il rispetto delle scadenze contabili e fiscali e propone il miglioramento dei sistemi contabili in applicazione di conoscenze specialistiche integrate da esperienza maturata nei diversi settori amministrativi.
Capo ufficio gestione:
lavoratore che, su indicazione generale assicura l'efficienza dei servizi in applicazione di conoscenze specialistiche acquisibili mediante qualificati programmi di istruzione integrati da esperienza maturata nel settore gestionale commerciale.
Responsabilità civile e/o penale - Le aziende si impegnano a garantire ai quadri che, per motivi professionali sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.
Brevetti - Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.
Indennità di funzione - A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di quadro, ai lavoratori interessati viene corrisposta una indennità di funzione nella misura di L. 70.000 lorde mensili, che assorbono l'assegno mensile di L. 50.000 già previsto per l'ex gruppo 1º della tabella A del CCNL 25-10-1983.
Tale assegno mensile pertanto non è più erogabile a decorrere dall'1-1-1988.
A decorrere dal 1-3-1991, l'indennità di funzione è stabilita in L. 100.000 lorde mensili.
Tale indennità è utile ai soli fini di computo del trattamento di fine rapporto, della 13ª e 14ª mensilità.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare l'applicazione della Legge n. 903/1977 in tema di parità uomo-donna per quanto concerne le assunzioni del personale e lo sviluppo della professionalità delle lavoratrici nel settore e la loro collocazione nell'organizzazione del lavoro in riferimento anche alla Raccomandazione CEE 13-12-1984 n. 635.
In relazione a quanto sopra le parti costituiranno un "Gruppo di lavoro" paritetico a livello nazionale con i compiti di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile sulla base dei dati qualitativi e quantitativi forniti nell'ambito del sistema informativo contrattualmente vigente;
b) individuare azioni positive utili a rimuovere eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità nel lavoro.
Art. 44 - Portatori di handicap
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico- organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della Legge n. 482/1968, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Art. 45 - Tutela tossicodipendenti e alcolisti
Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato dei quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza o di alcolista le aziende concederanno, nel caso di documentato ricovero in ospedali o in comunità terapeutiche, un periodo di aspettativa non retribuita per tutta la durata della terapia e comunque per un massimo di tre anni.
I lavoratori, familiari di un tossicodipendente o di un alcolista possono a loro volta essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del familiare interessato qualora il servizio sanitario o la comunità terapeutica ne attesti la necessità.
L'aspettativa comporta la sospensione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti contrattuali e di Legge.
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'assunzione e/o il mantenimento in servizio.
Nuovi minimi tabellari a decorrere dall'1-3-1991 | Parametri | |
1º livello | 970.940 | 205 |
2º livello | 876.210 | 185 |
3º livello | 776.750 | 164 |
4º livello | 686.760 | 145 |
5º livello | 634.660 | 134 |
6º livello | 568.350 | 120 |
7º livello | 473.630 | 100 |
Nuovi minimi tabellari a decorrere dal 1-5-1992 | |
1º livello | 1.081.210 |
2º livello | 975.730 |
3º livello | 864.970 |
4º livello | 764.760 |
5º livello | 706.740 |
6º livello | 632.900 |
7º livello | 527.420 |
Nuovi minimi tabellari a decorrere dall'1-7-1993 | |
1º livello | 1.209.870 |
2º livello | 1.091.830 |
3º livello | 967.900 |
4º livello | 855.760 |
5º livello | 790.840 |
6º livello | 708.220 |
7º livello | 590.180 |
Una tantum - Ai lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente accordo verrà corrisposto, a copertura del periodo 1-1-1991 - 28-2-1991, un importo forfettario lordo procapite nella misura di L. 160.000 con la retribuzione del mese di aprile.
Tale importo viene proporzionalmente ridotto per i lavoratori assunti dal 1-1-1991 in funzione della data di assunzione, nonché il personale part-time in relazione alla ridotta prestazione lavorativa.
A tale fine non vengono considerate le frazioni di mese inferiori a 15 giorni, mentre quelle pari o superiori a 15 giorni vengono computate come mese intero.
L'importo forfettario di cui sopra non sarà considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali e di Legge, né ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto.
Le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza, puerperio e congedo matrimoniale, intervenute nel periodo 1-1-1991 - 28-2-1991, che hanno dato luogo a pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, saranno considerate utili ai fini della maturazione dell'importo di cui sopra.