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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Ferrovie - Raccordi ferroviari

Raccordi Ferroviari (fino al 31.12.05)

CODICE CNEL: I371

Il CCNL Ferrovie - Raccordi ferroviari è chiuso al 14/09/2000.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 26/09/1996 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Indotto Ferroviario"

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 15/03/1991

FERROVIE - RACCORDI FERROVIARI

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 15-03-1991

Lavoratori dipendenti da imprese esercenti raccordi ferroviari

Decorrenza 1 marzo 1991 - 31 luglio 1994

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 15-3-1991 in Roma

tra l'AUSITRA, Federazione italiana imprese di servizi,

e la FILT-CGIL, Federazione italiana lavoratori trasporti, la FIT-CISL, Federazione italiana trasporti, la UILTRASPORTI, Settore ausiliari del traffico e portuali, aderente alla UIL;

si è convenuto di rinnovare il CCNL 25-10-1983, integrato con le disposizioni degli Accordi nazionali 22-6-1987 e 10-11-1987, con le seguenti aggiunte e modifiche.

 

 

Art. 1 - Decorrenza e durata

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro decorre dalla data del 1-3-1991 e ha durata sino al 31-7-1994. Si intenderà automaticamente prorogato di anno in anno se non disdetto da una delle parti almeno 3 mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata A.R.

 

 

Art. 2 - Assunzione

 

L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificato:

1) la data di assunzione;

2) l'inquadramento ai sensi del successivo art. 42;

3) il trattamento economico iniziale;

4) la durata dell'eventuale periodo di prova;

5) tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare all'azienda la residenza ed il domicilio e a notificare i successivi mutamenti.

 

 

Art. 3 - Contratto a termine

 

Per le assunzioni con contratto a tempo determinato si richiamano le norme di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto concerne il trattamento di malattia o di infortunio il periodo massimo di conservazione del posto è comunque limitato alla durata del contratto a tempo determinato.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

L'assunzione può avvenire:

- con un periodo di prova non superiore a 4 mesi per i lavoratori del primo livello;

- con un periodo di prova non superiore a 2 mesi per i livelli 2º e 3º;

- con un periodo di prova di 30 giorni lavorativi per i rimanenti livelli 4º, 5º, 6º e 7º.

Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'art. 2.

Non sono ammesse altre protrazioni né rinnovazioni del periodo di prova.

Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso.

Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto di lavoro potrà aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso né indennità.

Qualora la risoluzione avvenga durante il periodo di prova la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Qualora alla scadenza del periodo di prova l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, il lavoratore s'intenderà confermato in servizio e tale periodo va computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio.

 

 

Art. 5 - Mutamento di mansioni

 

Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.

Nei casi di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione stessa diventa definitiva ove la medesima non abbia luogo, per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto dopo un periodo di 3 mesi per i lavoratori di cui ai livelli 1º, 2º, 3º e di due mesi per i lavoratori degli altri livelli. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva all'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

 

 

Art. 6 - Orario di lavoro

 

Per la durata normale dell'orario di lavoro si fa riferimento alle norme di Legge ed alle relative deroghe ed eccezioni.

La durata dell'orario contrattuale di lavoro è fissata in 40 ore settimanali, distribuito in 5 giornate.

Con il 1-4-1985 l'orario di lavoro è ridotto di 40 ore in ragione d'anno di norma attraverso il riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo da concedere in relazione alle esigenze di servizio. I riposi eventualmente non goduti entro ciascun anno verranno retribuiti alla scadenza dell'anno di riferimento con un compenso pari alla normale retribuzione giornaliera riferita alla retribuzione del mese precedente.

A far data 1-4-1989 l'orario di lavoro annuo è ridotto di 1 giornata. Con il 1-12-1990 l'orario di lavoro è ridotto di un'ulteriore giornata.

La riduzione di cui sopra è frazionabile in dodicesimi nei casi di inizio e/o cessazione del rapporto di lavoro considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e non tenendo conto delle frazioni inferiori.

L'ulteriore riduzione si cumula con le 40 ore di riduzione previste dal terzo comma e dà luogo di norma al riconoscimento di corrispondenti giornate di riposo compensativo che verranno assegnate tenute presenti le esigenze di servizio.

Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che l'adozione della settimana corta non comporta ad alcun effetto contrattuale che il sabato, od altra giornata di riposo non cadente di domenica, venga considerata giornata festiva (eccezion fatta per le ferie).

Dichiarazione a verbale - Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del RDL 15-