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TUTTI I CCNL

SETTORE: Trasporti

CCNL: Ferrovie - Indotto Ferroviario

Ferrovie dello Stato - Servizi in appalto (fino 31.12.05)

CODICE CNEL: I371

Il CCNL Ferrovie - Indotto Ferroviario è chiuso al 31/12/2005.

Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 14/09/2000 si rinvia al CCNL "Ferrovie - Attività Ferroviarie"

Per la disciplina economica e normativa precedente, si rinvia invece ai CCNL:

Ferrovie - Vagon Lites

Ferrovie - Servizi in appalto

Ferrovie - Raccordi ferroviari

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 14/09/2000

FERROVIE - INDOTTO FERROVIARIO

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 14-09-2000

Per gli addetti alle imprese fornitrici di servizi ad aziende operanti nel settore dell'indotto ferroviario e dei trasporti

Decorrenza 24-4-2001 - 31-12-2003

 

 

N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa successiva si rinvia al CCNL "Ferrovie - Attività Ferroviarie" - Settore " Trasporti"

 

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 14 settembre 2000,

Fise

Agens

Ancp

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

SALPAS-FISAFS

UGL-A.T.

 

 

Premessa - Premessa politica al CCNL

 

Nel quadro dei significativi mutamenti che caratterizzano la situazione strutturale e congiunturale del settore dei trasporti ed in considerazione dei profondi cambiamenti tecnologici ed organizzativi che contraddistinguono le prospettive produttive delle aziende del settore e di quelle che forniscono servizi collegati al medesimo, è emersa la necessità di fornire un quadro contrattuale omogeneo di riferimento per le aziende che svolgono tali servizi in termini globali ovvero frazionati.

Le parti, conseguentemente, hanno riconosciuto l'opportunità di pervenire alla definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che costituisca, per le attività produttive che ad esso potranno riferirsi, lo strumento di regolamentazione dei rapporti di lavoro per le imprese fornitrici di servizi accessori definiti dallo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro ad aziende, enti o società di trasporto, affidati in appalto o in concessione. Tale contratto collettivo nazionale di lavoro dovrà costituire lo strumento per una qualificazione specifica delle imprese attraverso una valorizzazione delle loro capacità tecnico-organizzative ed una maggiore professionalizzazione degli addetti, finalizzate al perseguimento di una maggiore qualità ed economicità di servizi attraverso una ottimizzazione delle risorse ed una riorganizzazione dei servizi stessi.

In tale contesto è ribadita la necessità che la qualità dei servizi offerti dalle aziende deve prevedere una nuova organizzazione, nuove tecnologie, investimenti e prestazioni adeguate sia alle nuove richieste della committenza che alle aspettative dell'utenza, con conseguenti garanzie in termini di controllo sul livello dei servizi resi.

Le parti confermano la centralità strategica di un sistema di relazioni industriali che, considerate le peculiari caratteristiche del settore totalmente aperto alla concorrenza e necessitato a rispondere con tempestività e flessibilità alle diverse e mutevoli esigenze della committenza, sia particolarmente rivolto a valorizzare le risorse umane, con particolare riferimento alla qualificazione professionale ed alla tutela dell'occupazione, a ridurre le occasioni conflittuali, ad affrontare i problemi di comune interesse in modo costruttivo.

Di conseguenza, a fronte dell'obiettivo di conseguire un continuo miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della attività di servizio richieste dalle imprese committenti in funzione delle esigenze della clientela, nonché di diversificare e sviluppare nuovi servizi rispetto a quelli tradizionalmente forniti, le parti convengono sulla necessità di assumere a tutti i livelli un sistema di relazioni industriali che, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, risulti coerente con le suddette finalità di incremento della qualità, dell'efficienza e della flessibilità delle attività di servizio rese.

Le parti, quindi, considerano che il costante miglioramento degli indicatori di qualità, efficienza e flessibilità dei servizi, costituiscano il presupposto fondamentale per realizzare qualità ed economicità dei servizi, garantire la competitività delle imprese e, conseguentemente, la loro presenza sul mercato cui si connette una maggiore stabilità dei livelli occupazionali che va sorretta anche mediante il costante impegno delle imprese per l'attivazione di processi di formazione e di qualificazione del personale.

Con queste finalità le parti convengono di attivare sedi, nazionali e/o locali, di verifica e di monitoraggio dei processi di riorganizzazione e di dimensionamento della produzione, con lo scopo di ricercare le soluzioni più idonee per il miglioramento qualitativo dei servizi e, soprattutto, in relazione agli eventuali effetti sull'occupazione.

Su questi presupposti e con gli obiettivi indicati le parti sono addivenute alla sottoscrizione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro che, ad ogni conseguente effetto, costituisce atto di novazione rispetto alle discipline collettive a valenza nazionale, comunque denominate, in atto nei confronti delle imprese indicate nel campo di applicazione e dei lavoratori dalle stesse dipendenti e la cui efficacia, in ogni caso, viene concordemente dichiarata cessata dalle parti stipulanti il presente contratto a far data dal 14 settembre 2000 e sostituita tanto per la parte economica, normativa e obbligatoria, dalla seguente disciplina, salve le deroghe ed eccezioni espressamente indicate.

 

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

Il campo di applicazione riguarda i dipendenti delle imprese fornitrici di servizi ad aziende, enti, società o cooperative operanti nel settore dei trasporti comunque gestiti. In detto contratto confluiranno le contrattazioni nazionali ed aziendali attualmente applicate nei seguenti settori: servizi in appalto da F.S. S.p.a., servizi in appalto da ferrovie secondarie concesse, accompagnamento notte e attività manutentive connesse, raccordi ferroviari, ristorazione a bordo treno.

 

 

Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto

 

Premessa

I processi di riorganizzazione del settore, la riforma contrattuale, il riposizionamento strategico delle imprese rispetto al mercato, soprattutto con riferimento ai nuovi meccanismi di competizione, richiamano la definizione di relazioni industriali che, partendo dalla valorizzazione del lavoro, siano orientate alla partecipazione ed al coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze sugli indirizzi strategici delle imprese, con il comune obiettivo di realizzare le condizioni di sempre maggiore efficienza e competitività, quale premessa per favorire l'occupazione ed il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori.

In questo ambito, le parti, in adesione al punto 10 del "Patto sociale" del 22 dicembre 1998 ed al "Patto sulle regole" del 23 dicembre 1998, confermano la volontà di operare per un governo consensuale dei problemi del settore, di incidere sui fattori di conflittualità sindacale e introdurre effettive garanzie a favore degli utenti.

Alla realizzazione di quanto sopra concordato, le parti intendono contribuire con la definizione di un complesso di norme e procedure riguardanti:

- codice di comportamento e prestazioni indispensabili;

- procedure di raffreddamento del conflitto e di conciliazione delle controversie collettive e individuali;

- strumenti e procedure, ai diversi livelli, per l'informazione, la consultazione, il monitoraggio attivo, la contrattazione.

 

A) Codice di comportamento e prestazioni indispensabili

Per prevenire conflitti sul riconoscimento della rappresentatività sindacale ai fini delle relazioni sindacali e della contrattazione collettiva, le Associazioni e le imprese, ai vari livelli, osserveranno codici di comportamento per il riconoscimento degli interlocutori sindacali, fermo restando che si tratta di una forma di volontaria autolimitazione della libertà negoziale riconosciuta ai datori di lavoro dalla vigente legislazione.

Tali codici di comportamento adottano i seguenti criteri:

a) costituisce condizione comunque necessaria per l'instaurazione ed il mantenimento di relazioni sindacali a qualunque livello la sottoscrizione del presente CCNL e la leale osservanza ed il rispetto degli accordi di settore o di impresa sulle prestazioni indispensabili ex Legge n. 146/1990. Le imprese, e le loro Organizzazioni rappresentative, non intratterranno relazioni sindacali e non sottoscriveranno accordi con soggetti sindacali che non assumano e non rispettino gli obblighi derivanti dal presente CCNL e dagli accordi ex Legge n. 146/1990 e successive modifiche;

b) a livello nazionale le Associazioni, oltre quanto previsto dal presente contratto, riconoscono la capacità di partecipare alle trattative contrattuali e la facoltà di sottoscrivere contratti collettivi alle Organizzazioni sindacali che abbiano assunto e rispettino gli obblighi derivanti dal "Patto sulle regole nel settore dei trasporti" del 23 dicembre 1998 e dagli accordi ex Legge n. 146/1990 e che abbiano una rappresentatività significativa nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale. Si considera significativa, la rappresentatività pari, a regime, al 5% dall'art. 7, del decreto legislativo n. 396/1997, per l'ammissione alle trattative nel settore delle pubbliche amministrazioni, verificata sulla base delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali e dai voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U., ove si siano svolte. Le elezioni delle R.S.U., ove previste, saranno indette entro sei mesi dalla data di sottoscrizione del presente CCNL;

c) alle altre Organizzazioni sindacali, che abbiano sottoscritto il Patto e gli accordi sulle prestazioni indispensabili, e li osservino lealmente, ma che non raggiungano la rappresentatività nazionale minima di cui alla lett. b), sono riconosciute forme di relazioni sindacali, senza che questo dia direttamente titolo alla partecipazione a trattative contrattuali o alla sottoscrizione di contratti collettivi, e verrà comunque assicurata la trattenuta dei contributi sindacali degli iscritti da parte delle aziende, con le modalità e nella misura minima fissata nel presente CCNL

d) a livello di singole imprese e/o unità produttive restano ferme le prerogative sindacali di competenza delle R.S.A. o, se costituite, delle R.S.U.

Nei casi di vertenze collettive attinenti l'applicazione di accordi collettivi e/o la loro interpretazione, le parti adotteranno una procedura di conciliazione attraverso modalità che prevedono il coinvolgimento delle parti stesse in via diretta, con loro rappresentanze, nonché, esaurita questa fase, attraverso un ricorso volontario consensuale ad entità terze, comunemente individuate, in funzione di ausilio per la composizione. Il ricorso alle procedure di conciliazione comporta la non assunzione di iniziative unilaterali dalle parti per la durata della procedura e la sospensione delle iniziative eventualmente adottate; è comunque assicurata la continuità del servizio.

Le parti si impegnano a rivedere, alla luce del "Patto sulle regole", le attuali intese sulle prestazioni indispensabili in caso di sciopero, entro 90 giorni dalla stipula del presente accordo.

Entro la stessa data, a livello di Associazioni datoriali e Segreterie nazionali delle OO.SS. saranno definite fattispecie, modalità e misure delle sanzioni da applicare alle parti, definite sulla base dei principi di equità e proporzionalità, in caso di inadempienze relative al presente Protocollo di relazioni industriali.

Le suddette intese saranno sottoposte, congiuntamente dalle parti, alla Commissione di garanzia ex Legge n. 146/1990 per la validazione.

 

B) Procedure di raffreddamento

Le parti, relativamente all'esigenza di eliminare le cause di insorgenza del conflitto, condividono l'obiettivo di mantenere la sede del raffreddamento il più vicino possibile a quella interessata alla controversia.

Riguardo alle controversie individuali valgono le norme seguenti:

 

Livello aziendale

Quando il lavoratore ritenga disattesa nei propri confronti una norma disciplinante il rapporto di lavoro, così come viene regolata dal CCNL, può chiedere che la questione venga esaminata tra la competente Direzione e la R.S.A./R.S.U. interessata.

Per controversie plurime si intendono le vertenze sui diritti derivanti da contratto e riguardanti una pluralità di dipendenti.

Qualora si tratti di controversia plurima la richiesta di instaurare la presente procedura può essere assunta dalla R.S.A./R.S.U.

La richiesta di esame della questione avviene per iscritto, tramite la presentazione di apposita domanda che deve contenere l'indicazione della norma in ordine alla quale si intende proporre reclamo ed i motivi del reclamo stesso.

La competente Direzione entro 10 giorni dalla data di ricevimento della domanda fissa un incontro con il lavoratore e le R.S.A./R.S.U. interessate per l'esame della controversia, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni sindacali territoriali.

Al termine di tale fase verrà redatto uno specifico verbale.

 

Livello territoriale/consortile

Le questioni non risolte a livello aziendale saranno esaminate in un incontro tra i rappresentanti della struttura consortile ed aziendale interessate e le Organizzazioni sindacali regionali interessate.

Tale incontro dovrà essere svolto entro i 10 giorni successivi alla formalizzazione della conclusione dell'esame in sede di unità produttiva.

Al termine di tale fase viene redatto uno specifico verbale.

 

Livello nazionale

Permanendo il disaccordo, la controversia sarà sottoposta all'esame delle competenti Organizzazioni nazionali (Associazione datoriale, rappresentanza consortile e di impresa interessate, con le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente contratto), che si incontreranno entro i 10 giorni successivi.

Fino al completo esaurimento, in tutte le loro fasi, delle procedure sopra individuate, i lavoratori interessati non potranno adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia, né si potrà fare ricorso ad agitazioni del personale di qualsiasi tipo né da parte aziendale verrà data attuazione alle questioni oggetto della controversia.

 

Dichiarazione a verbale - Qualora nel corso delle procedure di raffreddamento una delle parti disattendesse il confronto le stesse non si riterranno vincolate a quanto previsto dall'ultimo comma del paragrafo relativo al livello nazionale.

 

C) Contrattazione di secondo livello

Sono titolari della contrattazione aziendale, le R.S.U./R.S.A. congiuntamente con le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL ovvero nelle aziende più complesse e secondo la prassi esistente le Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e le relative strutture territoriali.

Oggetto della contrattazione è l'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivi incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico delle imprese.

Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili e devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalla norma di Legge emanata in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993.

L'accordo relativo all'istituzione di un'erogazione correlata ai risultati ha di norma durata quadriennale e la contrattazione avverrà nell'osservanza della procedura e dei contenuti di cui al presente articolo e del citato Protocollo interconfederale.

 

D) Materie di competenza nazionale

Nel rispetto dell'accordo del 23 luglio 1993, confermato dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 e da eventuali altre normative interconfederali e di Legge sullo stesso argomento, sono confermati i due livelli di contrattazione su materie differenziate e non sovrapposte.

In particolare, è di competenza nazionale il rinnovo del CCNL con la definizione dei seguenti articoli:

- relazioni industriali e disciplina generale della contrattazione nazionale e di 2º livello;

- procedura di conciliazione e di raffreddamento;

- assunzione del personale;

- contratti atipici (C.f.l., part-time, tempo determinato, apprendistato) - trattamenti economici;

- contratti a part-time;

- lavoro interinale;

- apprendistato;

- inquadramento del personale ed eventuali problematiche applicative/interpretative (su istanza di parte);

- quadri;

- periodo di prova;

- tutti gli aspetti relativi al rapporto di lavoro;

- orario di lavoro;

- straordinario;

- festività;

- ferie;

- permessi ed assenze;

- lavoratori studenti;

- aspettativa;

- trattamento di malattia ed infortunio;

- tutela della maternità;

- t.f.r.;

- trattamento economico base (retribuzione tabellare e relativi parametri);

- scatti;

- 13ª e 14ª mensilità;

- indennità varie legate alla natura della prestazione lavorativa;

- disciplina, diritti e doveri;

- salute, sicurezza e prevenzione, integrità psico-fisica dei lavoratori;

- mensa;

- anzianità di servizio ed aumenti periodici di anzianità;

- diritti sindacali;

- previdenza complementare;

- vestiario (minimo garantito);

- congedo matrimoniale;

- disciplina generale della regolazione del diritto di sciopero (ex L. n. 146/1990);

- regolamentazione delle Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.);

- norme contrattuali di applicazione della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, ecc.);

- diritti sociali ed individuali (pari opportunità ed azioni positive; congedi parentali, volontariato, agevolazioni nei confronti di lavoratori tossicodipendenti ed etilisti, nei casi di trapianto, di AIDS, ecc.).

 

E) Materie di competenza aziendale

A livello aziendale sono competenza delle R.S.U./R.S.A., con il supporto delle strutture sindacali territoriali competenti, tutte le materie non espressamente demandate al livello nazionale.

Le imprese forniranno semestralmente informazioni alle R.S.U./R.S.A.:

- sul programma di recupero graduale dei riposi compensativi derivanti dalla flessibilità dell'orario di lavoro;

- sulle innovazioni tecnologiche o ristrutturazioni che abbiano implicazioni sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori;

- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, fermo restando il diritto di controllo agli stessi riconosciuto dall'art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300;

- sui rapporti di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato;

- sui programmi aziendali ivi compresi quelli relativi alla qualità;

- sulla scadenza dei contratti d'appalto.

Fra imprese e R.S.U./R.S.A. e/o strutture sindacali territoriali formeranno inoltre oggetto di esame:

- l'ambiente di lavoro e la tutela della salute tenuto conto di quanto previsto dalla L. n. 626 e con esclusione di quanto già attribuito in termini di competenza agli R.L.S.;

- le diverse distribuzioni dell'orario di lavoro e i turni di lavoro;

- gli eventuali programmi di addestramento e di aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie, a processi di riorganizzazione aziendale ed all'acquisizione di nuovi servizi;

- le vertenze individuali e plurime relative all'applicazione delle norme di Legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro, ivi comprese quelle relative all'inquadramento del personale;

- le pari opportunità fra lavoratrici e lavoratori (L. n. 125/1991 e successive modificazioni);

- l'osservanza delle norme di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza di lavoro e la corretta a

Indice analitico

Verbale di stipula
Premessa - Premessa politica al CCNL
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Relazioni industriali per il CCNL di novazione delle attività di supporto ai servizi di trasporto
Art. 3 - Assunzione
Art. 4 - Qualifiche escluse dal calcolo della percentuale di riserva di cui all'art. 25, L. 23 luglio 1991, n. 223
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 7 - Contratto di lavoro a tempo parziale
Art. 8 - Lavoro temporaneo
Art. 9 - Apprendistato
Art. 10 - Contratto di formazione e lavoro
Art. 11 - Servizio militare
Art. 12 - Preavviso di licenziamento e dimissioni
Art. 13 - Passaggio da operaio ad impiegato
Art. 14 - Trasferimenti
Art. 15 - Trasferte
Art. 16 - Mobilità aziendale
Art. 17 - Passaggi di gestione
Art. 18 - Orario di lavoro
Art. 19 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 20 - Lavoro oltre i limiti contrattuali
Art. 21 - Lavoro notturno
Art. 22 - Riposo settimanale, lavoro domenicale e lavoro festivo
Art. 23 - Ferie
Art. 24 - Festività
Art. 25 - Permessi
Art. 26 - Interruzioni e sospensioni di lavoro
Art. 27 - Comunicazione delle assenze
Art. 28 - Recuperi
Art. 29 - Aspettativa
Art. 30 - Congedo matrimoniale
Art. 31 - Trattamento di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 32 - Trattamento economico di malattia e infortunio non sul lavoro
Art. 33 - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Art. 34 - Tutela dei portatori di handicap
Art. 35 - Tutela dei tossicodipendenti e degli etilisti
Art. 36 - Trattamento di gravidanza e puerperio
Art. 37 - Trattamento di fine rapporto
Art. 38 - Diritti e doveri delle parti
Art. 39 - Indumenti di lavoro
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
Art. 41 - Rimprovero verbale
Art. 42 - Ammonizione scritta
Art. 43 - Multa
Art. 44 - Sospensione
Art. 45 - Licenziamento per mancanze
Art. 46 - Sospensione cautelare
Art. 47 - Classificazione dei lavoratori
Art. 48 - Norma transitoria sulla classificazione
Art. 49 - Retribuzione
Art. 50 - Tredicesima mensilità
Art. 51 - Quattordicesima erogazione
Art. 52 - Norme transitorie
Art. 53 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 54 - Indennità varie