S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 16/04/2003 si rinvia ai CCNL:
Testo Consolidato CCNL del 16/12/2016
FERROVIE - ATTIVITÀ FERROVIARIE
Testo consolidato del CCNL 16/12/2016
CCNL della Mobilità / Area Contrattuale Attività Ferroviarie
Decorrenza: 01/01/2015
Scadenza: 31/12/2023
CCNL 16/12/2016 come modificato da:
- Verbale di ratifica 17/01/2017
- Accordo 06/02/2018
- Accordo 15/01/2019
- Accordo 26/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 03/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 18/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
- Accordo 18/02/2021
- Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
- Accordo di adesione 14/11/2023
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì 16 dicembre 2016, in Roma
fra l'AGENS,
e
la FILT/CGIL;
la FIT/CISL;
la UILTRASPORTI;
la UGL TRASPORTI/ATTIVITÀ' FERROVIARIE;
la FAST CONFSAL;
l'ORSA FERROVIE,
nonché, per adesione: la ANCP
la UNIFERR
la LEGACOOPSERVIZI
la FEDERLAVORO-CONFCOOPERATIVE
è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 20-7-2012.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni Sindacali con riserva, che sarà sciolta entro il 15 gennaio 2017 e in esito alla consultazione referendaria di validazione dei lavoratori dipendenti da tutte le imprese che applicano il CCNL Mobilità/Area AF, che si svolgerà dal 11 al 14 gennaio 2017 secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 della presente Ipotesi di Accordo.
Verbale di ratifica 17/01/2017
Addì 17 gennaio 2017, in Roma
tra
l'AGENS, nonché, per adesione, la ANCP
e
le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e OrSA Ferrovie,
considerato che
• le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto l'Ipotesi di Accordo sul rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016 con riserva, in attesa dell'esito della consultazione referendaria di validazione della medesima intesa da parte dei lavoratori dipendenti dalle imprese che applicano il CCNL Mobilità/Area AF, secondo quanto previsto dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 della medesima Ipotesi di Accordo;
• a seguito della consultazione referendaria, che si è svolta dall'11 al 14 gennaio 2017, i lavoratori dipendenti dalle imprese interessate hanno espresso voto favorevole rispetto alla Ipotesi di Accordo e, pertanto, le Organizzazioni Sindacali hanno sciolto la riserva di cui alla Dichiarazione a verbale dell'Ipotesi di Accordo stessa,si conviene quanto segue:
il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016, nel testo allegato al presente Verbale, è definitivamente approvato.
Addì 6 febbraio 2018, in Roma
AGENS
e
le Organizzazioni Sindacali
FILT/CGIL,
FIT/CISL,
UILTRASPORTI,
UGL TAF FAST Confsal,
OR.S.A. Ferrovie
Addì 15 gennaio 2019, in Roma
tra
AGENS
le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST Confsal e OR.S.A. Ferrovie
nonché, per adesione, ANCP
Accordo 26/02/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Oggi 26 febbraio 2020 presso la sede di ASSTRA in Roma si sono incontrate
le Associazioni datoriali
ASSTRA,
ANAV
e AGENS
e le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
FILT CGIL,
FIT CISL,
UILTRASPORTI,
FAISA CISAL
e UGL FNA
per fare il punto della situazione in merito allo stato d'emergenza causato dalla diffusione del virus COVID-19 e per affrontare le relative problematiche che coinvolgono i lavoratori e le aziende del settore.
Accordo 03/03/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Il 3 marzo 2020,
tra:
- Asstra;
- Anav;
- Agens;
e
- Filt Cgil;
- Fit - Cisl;
- Uiltrasporti;
- Faisa - Cisal;
- Ugl - Fna;
presso la sede dell'Asstra, nell'ambito di quanto convenuto nel Verbale di riunione del 26 febbraio u.s., si è riunita la “task force”.
Iniziative in relazione al virus Covid-19
Accordo 18/05/2020 (gestione emergenza COVID 19)
Verbale di stipula
Oggi 18 maggio 2020 si è tenuta una riunione della "task force"
tra
ASSTRA,
ANAV
e AGENS
e le Organizzazioni Sindacali
FILT-CGIL,
FIT-CISL,
UILTRASPORTI,
FAISA-CISAL
e UGL-FNA,
nel corso della quale sono state affrontate alcune problematiche legate alla tutela del personale immunodepresso esposto a rischio da contagio Covid-19, nonché alla cosiddetta "Fase 2".
In merito al primo aspetto, le Parti convengono che per i soli lavoratori che, ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 26 del D.L. n. 18/2020 come convertito in Legge n. 27/2020 e fatte salve eventuali modifiche/integrazioni,-risultino in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali attestante una condizione di rischio da contagio da Covid-19 derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio verificatosi tra il 17 marzo 2020 ed il 31 luglio, equiparato a ricovero ospedaliero e sorretto da idonea certificazione medica, non sarà computato ai fini del calcolo del comporto di malattia, a condizione che il lavoratore produca all'azienda, per il tramite del medico competente apposita autocertificazione che confermi le suddette condizioni. Tale misura si aggiunge a quelle già previste nell'ambito del Verbale del 26 febbraio 2020 e s.m.i. per i ricoveri ospedalieri e per la quarantena sanitaria, la cui validità è prorogata al 31 luglio. Allo stesso modo viene prorogata fino al 31 luglio 2020 la riduzione dei termini di preavviso per le richieste di congedo parentale, già concordata con verbale del 26 febbraio u.s. e s.m.i.
Relativamente al secondo aspetto, la Parti hanno iniziato a discutere sulle possibili criticità legate alla gestione del servizio nella fase di riapertura progressiva delle attività lavorative, nonché in merito alle possibili soluzioni da percorrere al fine di garantire la sicurezza del personale e dell'utenza e le eventuali misure organizzative che si dovessero rendere necessarie coerentemente con le indicazioni assunte a livello Governativo.
In merito alla necessità di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti si danno atto che la responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale rimane un punto essenziale per garantire il rispetto di tutte le misure di prevenzione dal contagio.
Le Parti convengono, inoltre, di aggiornare il confronto in momenti successivi all'avvio della c.d. fase 2, al fine di comprendere gli effetti del nuovo scenario in tema di rimodulazione dell'offerta di servizio e di attuazione/aggiornamento delle linee guida previste dall'allegato 15 al DPCM 17 maggio 2020.
Nell'immediato, tuttavia, con l'obiettivo di rispondere ad esigenze attuali di carattere organizzativo e regolamentare, le Parti ritengono opportuno procedere ad una disciplina sperimentale, nell'attesa del rinnovo del CCNL, legata esclusivamente alla gestione ed alla durata di tale fase emergenziale, della modalità di lavoro agile (c.d. smart working) e dell'applicazione della norma contrattuale sul cambiamento temporaneo di mansioni durante la fase emergenziale legata alla diffusione del virus Covid-19.
Verbale di stipula
Addì 18 febbraio 2021, in Roma
tra
AGENS
e
le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Confsal e Orsa Ferrovie nonché,
per adesione, ANCP
premesso che:
- l'emergenza pandemica dovuta alla diffusione a livello mondiale del virus Sars-CoV-2 ha determinato nell'anno 2020 conseguenze fortemente negative dal punto di vista sanitario, produttivo ed economico che hanno interessato anche il settore della mobilità e delle attività ferroviarie;
- il contesto attuale e potenziale sia di tipo economico che regolamentare richiede alle Parti di operare una serie di scelte responsabili che, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori, operino in una logica di compatibilità economica complessiva del settore del trasporto ferroviario;
- con riferimento al confronto per il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016, le Parti condividono la necessità di giungere ad un'intesa finalizzata a riconoscere ai lavoratori una somma economica a copertura del triennio 2018-2020 che tenga conto dell'andamento del settore nell'intero periodo e ponga le basi per la prosecuzione del percorso relazionale in considerazione dell'evoluzione del settore della mobilità e delle attività ferroviarie attraversato, a livello globale, da trend destinati a trasformarlo radicalmente nel corso dei prossimi anni non solo in ragione degli sviluppi che interesseranno il digitale e le nuove tecnologie, ma soprattutto per le nuove consapevolezze nell'ambito dell'organizzazione del lavoro acquisite nell'attuale contesto pandemico e per le conseguenti rinnovate esigenze del business,
tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
[___]
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
Verbale di stipula
Addì 22 marzo 2022, in Roma
fra
l'AGENS
e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI
la UGL FERROVIERI
la FAST CONFSAL
la ORSA FERROVIE
nonché, per adesione:
la ANCP
è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16-12-2016.
Accordo di adesione 14/11/2023
Verbale di stipula
Addì 14 novembre 2023, in Roma
fra
l'AGENS
e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UILTRASPORTI
l'UGL FERROVIERI rappresentata da Ezio Favetta, Giovanni Falanga, Marco Testi e Alessandro Di Lorenzo
la FAST CONFSAL
l'ORSA FERROVIE
e
la UNIFERRla LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI
la CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
premesso che:
- le Associazioni datoriali LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI e CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI hanno presentato formale richiesta di Adesione al CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022;
- l'AGENS e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL FERROVIERI, FAST CONFSAL, ORSA FERROVIE, parti firmatarie del suddetto CCNL, e l'ANCP, parte aderente al suddetto CCNL, ritengono di accogliere la richiesta,
si conviene quanto segue:
con il presente Protocollo, le Associazioni datoriali
UNIFERR, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI e CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI sottoscrivono, per adesione, il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022, nel testo corrispondente al documento allegato.
Con la sottoscrizione del presente accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale delle Attività Ferroviarie e con riferimento alla Parte Prima - "Sistema delle relazioni industriali e diritti sindacali", le parti recepiscono e danno attuazione, per quanto di competenza del CCNL, alla Parte Seconda (Regolamentazione delle rappresentanze in azienda) e alla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil; Confindustria-Ugl), 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e 30 luglio 2015 (Confindustria-Orsa).
Successivamente alla data di stipula del presente accordo le parti sono reciprocamente impegnate a definire il recepimento e l'attuazione, per quanto di competenza del CCNL, di quanto previsto dagli accordi Interconfederali predetti alla Parte Prima (Misura e certificazione della rappresentanza ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria), fermo restando quanto convenuto in materia agli artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del presente accordo, nonché alla Parte Quarta (Disposizioni relative alle clausole e alle procedure di raffreddamento e alle clausole sulle conseguenze dell'inadempimento), fermo restando quanto già previsto in materia dal CCNL.
Nella prospettiva di sviluppo del trasporto di persone e merci, sostenuta da alcuni recenti provvedimenti del Governo, con l'obiettivo di realizzare servizi di mobilità sostenibile sempre più efficienti, le parti dichiarano il comune interesse a perseguire nei settori del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locale, nelle sue diverse modalità, percorsi negoziali utili alla definizione di regole contrattuali collettive progressivamente convergenti ed armonizzate, per accompagnare i processi di efficientamento aziendale, di riassetto industriale dei due settori produttivi e di liberalizzazione in atto; per consentire alle aziende di operare in un sistema regolato in grado di garantire ai cittadini servizi sempre più efficienti, sicuri, sostenibili e di qualità e, al contempo, per definire condizioni adeguate di tutela per il lavoro che si svolge in detti settori, anche alla luce delle ulteriori possibili evoluzioni del quadro legislativo nazionale e dei provvedimenti adottati, nonché degli orientamenti che va assumendo la legislazione comunitaria in materia.
Con tali obiettivi, le parti stipulanti il presente accordo sono altresì reciprocamente impegnate a proporre alle altre associazioni datoriali interessate l'attivazione, a partire da giugno 2017, di un'apposita sede di esame congiunto finalizzato all'individuazione di elementi contrattuali utili alla progressiva convergenza e all'armonizzazione delle rispettive discipline contrattuali collettive nazionali e da realizzare nell'ambito delle trattative di rinnovo inerenti il successivo triennio contrattuale 2018-2020.
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
PREMESSA
Il percorso di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016 è stato condizionato da una generale situazione di criticità determinata dall'emergenza sanitaria e le parti, in considerazione del particolare contesto economico e sociale che, con specifico riferimento al settore della mobilità e delle attività ferroviarie, ha registrato delle conseguenze fortemente negative a causa dalla suddetta emergenza, hanno, comunque, voluto definire, con accordo del 18 febbraio 2021, un importo "una tantum" ad integrale copertura del periodo 1º gennaio 2018-31 dicembre 2020 al fine di valorizzare le risorse umane che sempre di più rappresentano per l'impresa un ruolo determinante e centrale.
Le parti convengono che il perdurare degli effetti dell'emergenza sanitaria, che continua ad incidere sul settore della mobilità e delle attività ferroviarie, conferma l'esigenza di continuare ad operare una serie di scelte responsabili che, in una logica di compatibilità economica complessiva, rappresentino una risposta alle emergenti evoluzioni delle aziende ed alle esigenze dei lavoratori.
In tale contesto, la definizione del rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie vuole porre le basi per un riavvio del progetto, considerato strategico e finalizzato a gestire il complessivo processo di trasformazione del settore che tenga conto anche delle evoluzioni del digitale, delle nuove tecnologie, delle nuove attività e del conseguente adeguamento dei ruoli professionali in coerenza con le nuove esigenze delle diverse aree e dei processi produttivi.
Le parti condividono, altresì, l'esigenza di fornire risposte tempestive, flessibili e qualificate all'evoluzione del mercato e del business in considerazione dell'elevato livello di competitività ed alla crescente dinamicità dei contesti di riferimento, anche perseguendo modelli di tipo partecipativo che saranno volti a valorizzare il contributo dei lavoratori prevedendo uno sviluppo qualitativo delle professionalità richieste.
Le parti condividono, inoltre, che la sicurezza del lavoro rappresenta un bene comune ed un valore irrinunciabile da promuovere e diffondere mediante politiche responsabili finalizzate alla realizzazione di una nuova cultura di salute e sicurezza nelle imprese.
Le parti stipulanti, inoltre, assumono quali principi fondanti:
- la centralità del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro quale sistema di regole certe e condivise da applicare a tutte le aziende del settore della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie per conseguire una gestione omogenea dei rapporti di lavoro;
- l'importanza di un sistema di Relazioni Industriali improntato alla partecipazione che riesca ad individuare soluzioni condivise che siano innovative, efficaci e responsabili;
- la condivisione di assetti contrattuali che prevedano, unitamente al CCNL che costituisce momento fondamentale per la realizzazione dei principi sopra esposti, la contrattazione di secondo livello, anche al fine di contemperare esigenze produttive aziendali con il miglioramento delle condizioni di lavoro;
- il consolidamento delle iniziative tese a rafforzare la formazione e lo sviluppo delle professionalità delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei processi di trasformazione, anche tecnologici, che attraverseranno il settore;
- il consolidamento delle iniziative di contrasto alle disuguaglianze di genere rafforzando il ruolo del Comitato per le Pari Opportunità.
Le parti favoriranno, attraverso la sensibilizzazione degli attori operanti nel settore e delle Istituzioni, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la promozione di politiche di outplacement compatibili con il quadro normativo e con le specifiche realtà aziendali.
Con il presente accordo, le sopra richiamate parti hanno individuato le seguenti previsioni per il rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicembre 2016.
Le parti, visto il ruolo strategico che il settore della mobilità e delle attività ferroviarie avrà nel raggiungimento degli obiettivi posti dal PNRR, nonché dall'Agenda 2030 sulla lotta ai cambiamenti climatici, intendono, altresì, confermare l'impegno per la definizione, entro la vigenza della presente intesa, di un rinnovato CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie per il triennio 2024-2026 che rappresenti un sistema di regole e strumenti moderni, efficaci, innovativi ed inclusivi per l'intero settore, cogliendo le esigenze scaturenti dal complessivo processo di trasformazione sociale e tecnologica, dalle mutate logiche di offerta e di fruizione dei servizi e tenendo conto dell'evoluzione delle aziende e dello sviluppo e del benessere dei lavoratori, anche attraverso strumenti di welfare contrattuale per categorie omogenee di lavoratori finalizzati al miglioramento della produttività e delle condizioni di lavoro, in una logica di compatibilità economica complessiva. A tal fine, le parti si faranno parte attiva per ricercare e favorire l'attivazione di un apposito tavolo di lavoro con il coinvolgimento anche di altre Associazioni datoriali finalizzato all'individuazione di elementi utili ad affrontare le tematiche del settore.
La presente intesa modifica e/o sostituisce esclusivamente gli articoli e gli allegati espressamente richiamati del suddetto CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16 dicemb 2016 le cui previsioni non variate con il presente accordo restano confermate tra le parti.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2017.
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel corso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su richiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica sull'attuazione degli istituti contrattuali.
Ipotesi di accordo 22/03/2022 (Decorrenza 22/03/2022)
DECORRENZA E DURATA
Il presente CCNL decorre dalla data di stipula e avrà durata fino al 31 dicembre 2023.
___omissis___
PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Relazioni industriali
1. Allo scopo di modernizzare il sistema di relazioni industriali ed in linea con le dinamiche del processo di liberalizzazione in atto, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale rinnovato sistema relazionale, maggiormente funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo 1.
A) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporto merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori nei settori;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza dei posti di lavoro degli addetti;
B) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL, nei limiti di quanto nello stesso convenuto, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione del CCNL, con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti l'interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite negli Accordi aziendali/di Gruppo in vigore;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nel CCNL.
C) Organismi paritetici OSSERVATORIO NAZIONALE
È costituito a livello nazionale un Osservatorio, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, quale sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore, avendo riguardo alle realtà territoriali di cui all'obiettivo 1 quale definito nella normativa comunitaria, ed in particolare al Mezzogiorno;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche ed alle trasformazioni organizzative, normative e professionali;
h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare, finalizzato all'individuazione di azioni volte a favorirne l'adesione, in particolare dei giovani.
Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore,
ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti. Costituito l'Osservatorio Nazionale, le parti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con specifici compiti.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ
È costituito a livello nazionale un Comitato per le Pari Opportunità, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato, ecc.) ed all'utilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l'evoluzione della legislazione italiana ed estera in materia di pari opportunità nel lavoro;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali
ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva dell'Unione Europea 2002/73/CE , dalla Convenzione di Istanbul del 7 aprile 2011 e dall'Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che recepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007;
h) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO
È costituito il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato sarà sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative nazionali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate.
4. Le modalità di funzionamento e attivazione degli organismi paritetici di cui al punto 3, lettera C), del presente articolo saranno concordate e definite tra le parti interessate entro il 31 dicembre 2017. In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione Sindacale stipulante il presente CCNL.
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione entro il 31-12-2017 le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l'istituzione di nuove forme di bilateralità.
Le Aziende o Gruppi di aziende avviino relativamente ai rispettivi obiettivi aziendali, potranno costituire Sedi Paritetiche di Partecipazione, nelle forme e con le modalità che verranno definite a livello aziendale, che favoriscano il dialogo con le Organizzazioni sindacali ed il loro coinvolgimento quali rappresentanti di stakeholders di riferimento, e cioè i lavoratori dipendenti delle stesse Società.
5. La fase dell'informativa si articola come segue:
A) Fase dell'informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile ed alle problematiche ad essa connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.
B) Fase dell'informativa aziendale
1. Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che l'azienda intenderà utilizzare nel corso dell'anno, occupazione giovanile, andamento dell'occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa aziendale.
2. Riguardo alle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti si applica quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Tenuto conto di quanto definito dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali del 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, Cisl, Uil e Confindustria-Ugl), del 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal) e del 30 luglio 2015 (Confindustria-OrSA), il sistema contrattuale è articolato come di seguito:
- contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- secondo livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla Legge.
Art. 3 - Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL che abbiano, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati Accordi Interconfederali.
3. Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza e secondo le modalità previste in materia dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria ed aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
4. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
6. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
7. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dal CCNL, verrà
riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
8. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili. La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili per tutte le parti firmatarie del presente CCNL.
Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto al presente CCNL.
Art. 4 - Secondo livello di contrattazione
1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi della Parte Seconda (Regolamentazione della rappresentanza in azienda) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo.
3. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato, persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti. I relativi accordi hanno durata triennale.
4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente dalle parti stipulanti il presente contratto in sede aziendale, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
7. In attuazione della Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti di cui al capoverso successivo.
Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e della richiamata Parte Terza degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 5 - Procedure di negoziazione a livello aziendale
1. Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello avente contenuto economico, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, punto 3, sottoscritte dai soggetti di cui al precedente art. 4, punto 1, del presente CCNL, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo, secondo la procedura prevista dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
2. L'azienda che ha ricevuto le richieste di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo dell'accordo di cui al punto 1 del presente articolo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo.
3. Relativamente alle altre materie oggetto della contrattazione aziendale in attuazione degli specifici rinvii previsti dal presente CCNL, le procedure negoziali non potranno essere superiori a 20 giorni per i gruppi di aziende e per le aziende di dimensione nazionale e a giorni 15 per le altre aziende.
4. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. L'attivazione della procedura di cui all'articolo 1, punto 3, lettera B), ultimo alinea, del presente CCNL, per la verifica delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello, sospende il decorso dei termini di cui al precedente punto 2, ovvero punto 3, del presente articolo, per un periodo comunque non superiore a 1 mese.
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all'azienda con lettera dell'Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL o dell'Organizzazione sindacale di categoria che aderisca agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL e si obblighi a rispettarne integralmente i contenuti, alla quale il lavoratore aderisce, l'azienda stessa provvederà a trattenere l'importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore.
2. La delega dovrà contenere l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versare i contributi associativi raccolti, il cognome e nome ed il codice identificativo aziendale del lavoratore, la data di sottoscrizione e la firma del lavoratore che la sottoscrive.
La delega dovrà essere raccolta in due originali, entrambi intestati sia alla struttura territorialmente competente (nazionale o regionale) dell'Organizzazione sindacale a favore della quale viene sottoscritta sia alla struttura individuata dall'azienda.
3. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello dell'inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.
A far data dall'entrata in vigore del presente CCNL, la validità della delega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo è attivabile a condizione che il lavoratore operi la revoca dell'eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni sindacali, con le modalità di cui al successivo punto 6 del presente articolo.
4. Il contributo sindacale è pari allo 0,55% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68,
- aumenti periodici di anzianità, di cui all'art. 69,
- salario professionale, di cui all'art. 72,
e viene applicato anche sulla 13ª e sulla 14ª mensilità, di cui all'art. 70.
5. L'azienda, ricevuta la comunicazione, verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno f