S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 16/04/2003 si rinvia ai CCNL:
Testo Consolidato CCNL del 22/05/2025
FERROVIE - ATTIVITÀ FERROVIARIE
Testo consolidato del CCNL 22/05/2025 *
CCNL della mobilità/Area contrattuale Attività ferroviarie
* Ipotesi di accordo "22/05/2025" che disciplina l'intero articolato contrattuale
Scadenza: 31/12/2026
Addì 22 maggio 2025, in Roma
fra
l'AGENS
e
la FILT-CGIL
la FIT-CISL
la UIL TRASPORTI
la UGL FERROVIERI
la FAST CONFSAL
la ORSA FERROVIE
nonché, per adesione,
la ANCP
la Confcooperative - Lavoro e Servizi
la Legacoop - Produzione e Servizi
è stato sottoscritto il testo allegato relativo all'ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 22 marzo 2022.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
La presente ipotesi di accordo è sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali con riserva che sarà sciolta entro il 20 giugno 2025.
Comunicato 04/07/2025 - REFERENDUM RINNOVO DEL CONTRATTO DELLE ATTIVITÀ FERROVIARIE
AFFLUENZA al 53%, IL 68% DEI LAVORATORI APPROVA L'INTESA SUL RINNOVO DEL CCNL DELLA MOBILITÀ - ATTIVITÀ FERROVIARIE
Si è concluso alle ore 16.00 di oggi, 4 luglio 2025, il referendum consuntivo indetto da Filt-Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Fast-Confsal e Orsa Ferrovie sull'ipotesi di accordo sottoscritta in data 22 maggio 2025.
Il 68% dei votanti ha espresso un voto favorevole all'accordo, contro il 32% di voti contrari, con un'affluenza superiore al 50% degli aventi diritto. La maggioranza dei ferrovieri ha quindi riconosciuto nell'intesa un concreto avanzamento delle proprie condizioni di lavoro. Il risultato sancisce la piena legittimazione del percorso contrattuale, sul quale l'ultima parola è stata restituita alle lavoratrici e ai lavoratori.
Un sentito ringraziamento va a tutte le colleghe e i colleghi che si sono recati alle urne, nonché ai numerosi attivisti territoriali che hanno garantito il funzionamento di un'articolata macchina organizzativa, consentendo a migliaia di lavoratrici e lavoratori di esercitare il proprio diritto di voto.
In un contesto negoziale lungo e complesso, la significativa partecipazione dimostra maturità, attenzione e volontà di essere parte attiva delle scelte che riguardano il futuro della categoria. Al tempo stesso, questi numeri richiamano il Sindacato a un impegno ancora più determinato nella definizione e realizzazione di tutti i percorsi attuativi derivanti dall'intesa del 22 maggio.
A prescindere dall'esito della consultazione, sarà compito di tutte le Organizzazioni Sindacali valorizzare le critiche costruttive pervenute da chi ha espresso voto contrario, completando un percorso di cambiamento che oggi può finalmente prendere avvio. Il contratto introduce infatti importanti novità sia per la parte economica sia per quella normativa, portando nuovi diritti a tutti i ferrovieri cui si applica il CCNL.
Possiamo ora affermare con chiarezza che il contratto delle Attività Ferroviarie non è stato soltanto sottoscritto ma, come abbiamo fortemente voluto, anche votato e approvato. Pertanto, da oggi stesso, le Organizzazioni Sindacali procederanno a comunicare ad Agens e al Gruppo FSI lo scioglimento della riserva, abilitando - a partire dal ruolo paga di luglio - l'erogazione della prima tranche di aumento dei minimi tabellari con decorrenza 1º giugno e la corresponsione degli arretrati relativi al mese appena trascorso.
Le Organizzazioni Sindacali continueranno a impegnarsi con determinazione per migliorare in modo concreto e reale le condizioni di lavoro del personale, con particolare attenzione alla tutela occupazionale e salariale.
Grazie a tutte e a tutti per la partecipazione.
Le Segreterie Nazionali
FILT CGIL
UILT
UGL Ferrovieri
FAST Confsal
ORSA ferrovie
Con il presente accordo di rinnovo del CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, le parti hanno inteso fornire una risposta responsabile e qualificata alle diversificate esigenze del settore del trasporto ferroviario, comparto strategico per lo sviluppo sostenibile del Paese, con l'obiettivo di intercettare le istanze derivanti dalle grandi trasformazioni economiche e sociali in atto, in un contesto di crescente dinamicità dei business, anche per effetto dei rilevanti investimenti in innovazione tecnologica, nell'ambito di un mercato di riferimento sempre più competitivo e di una rinnovata cultura del lavoro sempre attenta agli strumenti di conciliazione vita-lavoro, nonché alle tematiche della salute, della sicurezza e dell'inclusività.
È stato quindi definito un sistema di regole e di strumenti idoneo ad accompagnare lo sviluppo delle aziende rispetto, da un lato, alle nuove logiche di offerta dei servizi ferroviari di trasporto di persone e merci derivanti dalle sfide del mercato, in un "ottica di maggior efficienza, sicurezza, qualità e sostenibilità, dall'altro, al favorire il benessere dei lavoratori e alle loro condizioni di lavoro, nonché agli sviluppi professionali, alla formazione e al welfare contrattuale.
Grande attenzione è stata rivolta ai temi dell'innovazione tecnologica, delle nuove professional itàr, ed agli sviluppi riferiti all'intelligenza artificiale, nella convinzione che la valorizzazione delle potenzialità della digitalizzazione e dell'innovazione possa contribuire al potenziamento delle competenze lungo la catena del valore e all'accelerazione dell'acquisizione di nuove competenze per i mestieri attuali e del futuro, ciò al fine di ispirare e sostenere la trasformazione e l'evoluzione del settore, dando impulso e valore al Sistema Paese.
Con tale obiettivo, le parti hanno condiviso di istituire un'apposita Commissione paritetica con il compito di analizzare le soluzioni digitali ed organizzative in grado di intercettare, definire e valorizzare le nuove professionalità derivanti dalle richiamate trasformazioni. Inoltre, nell'ottica di favorire l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro e nella convinzione che l'integrazione tra sistema della formazione professionale e mondo del lavoro possa apportare benefici per l'intero settore, con il presente accordo di rinnovo si è, inoltre, riconosciuto nell'apprendistato duale un utile strumento contrattuale cui poter ricorrere.
Le parti confermano altresì la centralità della salute e della sicurezza del lavoro quale bene comune e valore irrinunciabile, da promuovere e diffondere mediante la realizzazione di una rinnovata cultura nelle imprese che, nell'ambito della presente intesa, è stata definita riconoscendo ai lavoratori, attraverso diversi interventi, maggiori protezioni, maggiori protezione, tutele e garanzie.
Da ultimo, nel riconoscere l'importanza di un sistema di Relazioni Industriali improntato alla partecipazione quale strumento idoneo ad individuare soluzioni condivise ed innovative, in grado di contemperare le esigenze produttive aziendali con il miglioramento delle condizioni di lavoro, le parti convengono che il CCNL della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie, così come rinnovato, rappresenta un elemento fondante per il settore della mobilità e delle attività ferroviarie, costituendo un sistema di regole certe e condivise, funzionali a rispondere flessibilmente all'evoluzione del mercato garantendo, al contempo, la tutela del lavoro e la valorizzazione delle risorse umane che sempre di più rappresentano per il settore una leva strategica di sviluppo del business.
Il presente CCNL si applica ai dipendenti delle imprese che esercitano le attività per il trasporto di persone e merci su ferrovia ed i servizi connessi (quali, la manutenzione e la riparazione dei rotabili, la manovra, la vendita, ecc.), i servizi complementari e accessori nell'ambito delle attività di trasporto ferroviario, nonché le attività di gestione della rete infrastrutturale ferroviaria, assicurandone il mantenimento in efficienza, la sicurezza e lo sviluppo.
Il presente CCNL ha durata triennale e scadrà il 31 dicembre 2026.
INSCINDIBILITÀ DELLE NORME CONTRATTUALI
Le norme del presente CCNL, sia nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono correlate, inscindibili ed esigibili. A tal fine, nel corso della vigenza contrattuale, le parti stipulanti il presente accordo, su richiesta di una di esse, si incontreranno per operare una verifica sull'attuazione degli istituti contrattuali.
PARTE I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Art. 1 - Relazioni industriali
1. Allo scopo di realizzare un moderno sistema di relazioni industriali fondato sull'innovazione e sulla qualità del lavoro, le parti condividono il metodo partecipativo, connotato da sistematicità di analisi, confronto e verifica di temi di comune interesse, al quale riconoscono un ruolo fondamentale sia per il perseguimento degli obiettivi di crescita dei livelli di competitività, flessibilità, efficienza e produttività delle imprese, di miglioramento della qualità e affidabilità dei servizi erogati, sia per rafforzare e qualificare il coinvolgimento dei lavoratori e la loro qualità della vita, sia per incrementare i livelli di tutela e sicurezza del lavoro.
2. Con tale sistema relazionale, funzionale anche alla composizione delle controversie collettive e alla prevenzione del conflitto si riafferma, nella distinzione dei ruoli, che le relazioni industriali rappresentano un valore ad ogni livello. Pertanto, le parti si impegnano a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare, durante la vigenza di tale contratto, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto dello stesso.
3. Ciò premesso le parti individuano un sistema di relazioni sindacali strutturato in livelli di partecipazione, organismi paritetici e fasi di informativa definiti di seguito, nonché negli assetti contrattuali, nelle relative fasi negoziali e nelle rispettive procedure relazionali così come definiti nel presente Capo 1.
A) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL perseguono opportune iniziative al fine di:
- promuovere lo sviluppo di una politica dei trasporti che incentivi il ricorso al trasporto collettivo attraverso il miglioramento della qualità del servizio e la riqualificazione dell'offerta che favorisca la capacità di intercettare la domanda potenziale rispondendo alle mutate esigenze dell'utenza e che sostenga la crescita di un adeguato sistema imprenditoriale;
- promuovere, nelle sedi istituzionali a livello nazionale, momenti di confronto periodico sulle strategie del trasporto pubblico, monitorando i processi di attuazione della riforma con particolare riferimento a quelli di programmazione del servizio, di individuazione delle unità di gestione, di definizione delle procedure di gara, di aggregazione imprenditoriale;
- promuovere la partecipazione, nelle apposite sedi istituzionali, a momenti di confronto sulle strategie del trasporlo merci;
- sviluppare un sistema di formazione professionale continua per gli addetti ai singoli settori, utilizzando ed estendendo le agevolazioni previste in sede comunitaria;
- individuare gli strumenti più idonei per governare gli andamenti occupazionali e le forme di sostegno al reddito dei lavoratori e delle lavoratrici del settore;
- individuare interventi comuni di settore nelle sedi competenti su tematiche di carattere previdenziale, fiscale, sociale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di sviluppo di politiche e servizi a supporto del raggiungimento delle pari opportunità di genere;
- favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;
- individuare e adottare le misure idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
B) a livello nazionale le parti stipulanti il presente CCNL, nei limiti di quanto nello stesso convenuto, provvedono a:
- verificare la corretta applicazione del presente CCNL, con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati, rafforzando la contrattazione di secondo livello;
- conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano ancora trovato una soluzione su problematiche inerenti. l'interpretazione e/o la corretta applicazione del presente CCNL, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite negli Accordi aziendali/di Gruppo in vigore;
- verificare la sussistenza delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello e la sua coerenza con la disciplina nazionale contrattuale, secondo modalità e procedure a tal fine stabilite nel CCNL.
C) Organismi paritetici
Le parti si impegnano ad attivare Organismi paritetici così come definiti nel presente articolo entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
Gli eventuali oneri di costituzione e funzionamento degli Organismi saranno a carico delle singole organizzazioni partecipanti.
In ogni caso, la partecipazione ai suddetti organismi non comporterà incrementi del quantitativo dei permessi sindacali annui riconosciuto a ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL.
OSSERVATORIO NAZIONALE
L'Osservatorio Nazionale, composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, è la sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle seguenti aree tematiche:
a) andamento delle imprese di servizi di trasporto su ferro e dei servizi di trasporto pubblico locale su ferro e gomma, nazionali e comunitarie, del mercato e della produzione anche in relazione ai dati congiunturali e di lungo periodo relativi agli altri settori del trasporto;
b) evoluzione dell'assetto organizzativo del mercato di riferimento, rispetto all'evoluzione internazionale e nazionale del settore;
c) linee di sviluppo tecnologico del settore, con riferimento alle possibili applicazioni ed alle connesse opportunità di mercato;
d) andamento della normativa di circolazione con particolare riguardo ai sistemi di sicurezza e alla formazione professionale;
e) dinamiche congiunturali e di lungo periodo dei principali indicatori economici rilevati dai dati di bilancio delle imprese relativi all'andamento complessivo del comparto produttivo, delle retribuzioni e del costo del lavoro, anche con riferimento al mercato internazionale;
f) andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro distinti per sesso e per età anagrafica con analisi e valutazione della dimensione occupazionale delle imprese, dei flussi in entrata e in uscita, delle tipologie dei rapporti di lavoro, delle prospettive di sviluppo delle articolazioni professionali interne, dell'andamento dei salari di fatto e delle dinamiche degli orari effettivi in rapporto all'orario contrattuale;
g) formazione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle dinamiche evolutive delle esigenze formative connesse alle innovazioni tecnologiche, alle trasformazioni organizzative e normative e all'evoluzione delle tipologie contrattuali;
h) andamento del tasso di adesione ai fondi contrattuali di previdenza complementare, finalizzato all'individuazione di azioni volte a favorirne l'adesione, in particolare dei giovani.
Verrà costituita presso l'Osservatorio stesso una banca dati destinata a raccogliere informazioni relative all'andamento dell'occupazione e del mercato del lavoro del settore, ai flussi in entrata e in uscita, alle tipologie dei rapporti di lavoro; la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della vigente disciplina sulla tutela della privacy.
L'Osservatorio Nazionale si riunirà almeno 1 volta l'anno, e comunque sempre su richiesta congiunta dei componenti di parte sindacale, per effettuare analisi, verifica e confronto sulle aree tematiche sopra individuate.
L'Osservatorio Nazionale potrà realizzare specifiche iniziative di approfondimento, studio e ricerca su materie ed argomenti individuati di comune accordo tra le parti e nell'ambito delle aree tematiche sopra definite.
A tal fine potranno essere costituite commissioni con lo scopo di elaborare studi o documenti da sottoporre alle parti contraenti, atti ad individuare soluzioni a questioni di particolare rilevanza per il settore.
L'Osservatorio potrà avvalersi, per lo svolgimento dei propri compiti, anche del contributo di esperti ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dalle parti.
Costituito l'Osservatorio Nazionale, le parti valuteranno la possibilità di istituire Osservatori Regionali con specifici compiti.
Nell'ambito dell'Osservatorio Nazionale saranno costituiti il Comitato per le Pari Opportunità ed il Comitato Sicurezza sul Lavoro di seguito indicati.
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITÀ'
Il Comitato per le Pari Opportunità è composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale, con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti il presente CCNL strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti e azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e successive modifiche ed integrazioni, nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
Il Comitato per le Pari Opportunità opera:
- studiando le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore con riferimento alle diverse tipologie di rapporto di lavoro (contratti part-time, apprendistato, tempo determinato, eec.) ed all'uilizzo degli strumenti atti a favorire l'inserimento e lo sviluppo del lavoro femminile e per fronteggiare crisi, ristrutturazioni, riorganizzazioni o conversioni aziendali, utilizzando i dati dell'Osservatorio Nazionale al quale potrà partecipare con un proprio rappresentante;
- seguendo l'evoluzione della legislazione Italiana ed estera in materia di pari opportunità e conciliazione dei tempi di vita-lavoro;
con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche della presenza femminile nel settore ed individuare iniziative in materia di orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, favorire la diversificazione delle scelte lavorative e l'accesso a nuove professionalità, con particolare attenzione alle realtà aziendali interessate da processi di ristrutturazione e riorganizzazione;
b) promuovere indirizzi generali idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardare la professionalità;
c) individuare iniziative volte a favorire l'occupazione femminile anche in ruoli connessi alle nuove tecnologie;
d) mantenere il collegamento e la diffusione di informazioni e progetti con i CPO aziendali ove costituiti;
e) raccogliere e segnalare alle parti stipulanti il presente CCNL le iniziative di azioni positive adottate nelle aziende con l'indicazione dei risultati che ne sono conseguiti;
f) individuare orientamenti ed indirizzi generali in materia di informazione e formazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro;
g) proporre iniziative ai fini della prevenzione di forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e sulle caratteristiche del fenomeno. Al fine di promuovere comportamenti coerenti con gli obiettivi di tutela della dignità delle donne e degli uomini nell'ambiente di lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Direttiva dell'Unione Europea 2002/73/CE, dalla Direttiva UE 2019/1158, dalla Convenzione di Istanbul del 7 aprile 2011 e dall'Accordo Interconfederale del 25 gennaio 2016 che recepisce l'Accordo quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 26 aprile 2007;
h) realizzare iniziative atte a sensibilizzare sul fenomeno della violenza sulle donne.
Il CPO si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti nominati di comune accordo.
Le proposte del CPO saranno oggetto di esame tra le parti stipulanti il presente CCNL al fine di valutare le eventuali iniziative conseguenti.
Con le stesse finalità e con i compiti e le modalità di funzionamento indicati, salvo ulteriori specificazioni in relazione alle diverse realtà di impresa, si potranno costituire i CPO aziendali, composti pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il CCNL e da un uguale numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
COMITATO SICUREZZA SUL LAVORO
Il Comitato per la Sicurezza sul Lavoro è composto pariteticamente da un rappresentante per ciascuna Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL e da un ugual numero complessivo di componenti di parte imprenditoriale.
Il Comitato è sede di analisi, verifica e confronto sistematici sulle tematiche relative alla sicurezza del lavoro e agli ambienti di lavoro connesse alle particolari caratteristiche del trasporto, anche con riferimento ai rapporti con le Istituzioni ai diversi livelli ed all'evoluzione delle normative aziendali e comunitarie in materia, alla costituzione dei RLS e alle iniziative formative realizzate, con l'obiettivo di individuare le buone pratiche in materia.
4. Al fine di rafforzare il sistema della partecipazione, le parti stipulanti promuoveranno azioni tese ad intervenire sulle tematiche della sicurezza sul lavoro, sulla formazione professionale, sulle forme di assistenza e previdenza integrativa e sulle pari opportunità, anche attraverso il rafforzamento della bilateralità esistente e/o con l'istituzione di nuove forme di bilateralità.
Le Aziende o Gruppi di aziende, relativamente ai rispettivi obiettivi aziendali, possono costituire Sedi Paritetiche di Partecipazione, nelle forme e con le modalità che verranno definite a livello aziendale, che favoriscano il dialogo con le Organizzazioni sindacali ed il loro coinvolgimento quali rappresentanti di stakeholders di riferimento, e cioè i lavoratori dipendenti delle stesse Società.
5. La fase dell'informativa si articola come segue:
A) Fase dell'informativa nazionale
Con cadenza annuale e, di norma, entro il primo trimestre, nel corso di un apposito incontro, le parti datoriali forniranno alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL elementi conoscitivi riguardanti le seguenti materie:
- scenari evolutivi del mercato del trasporto con riferimento al quadro istituzionale e normativo conseguente ai processi di liberalizzazione e alle strategie competitive;
- andamento dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro;
- fabbisogni formativi, con particolare riguardo alle abilitazioni obbligatorie connesse alla sicurezza dell'esercizio;
- pari opportunità, con specifica attenzione all'andamento qualitativo e quantitativo dell'occupazione femminile, alla conciliazione tempi di vita privata e lavoro ed alle problematiche connesse;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.
B) Fase dell'informativa aziendale
1. Annualmente e, di norma, entro il primo trimestre, le imprese con almeno 25 dipendenti forniranno alle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL una informativa riguardante:
- proiezioni relative alle prospettive produttive, ai programmi di investimento, allo sviluppo ed inserimento di nuove tecnologie ed ai conseguenti impatti sull'organizzazione del lavoro;
- tendenze occupazionali relative a: flussi in entrata ed in uscita, specificando le diverse tipologie contrattuali utilizzate e quelle che l'azienda intenderà utilizzare nel corso dell'anno, occupazione giovanile, andamento dell'occupazione femminile, iniziative ed attività di formazione e/o qualificazione professionale;
- problematiche occupazionali connesse alle esigenze di ristrutturazione produttiva o innovazione tecnologica;
- linee di politiche produttive in relazione alla evoluzione dei mercati e degli assetti societari e dei loro conseguenti effetti;
- linee, tipologie ed entità dei lavori complessivamente da dare in appalto;
- andamento dei principali indicatori economici in funzione dello sviluppo delle politiche di incremento della redditività aziendale.
In caso di successive modifiche significative dei programmi aziendali riferiti alle materie oggetto dell'informativa, sarà fornito, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, un ulteriore aggiornamento integrativo dell'informativa aziendale.
2. Riguardo alle informazioni fornite in via riservata e qualificate come tali dai datori di lavoro o dai loro rappresentanti si applica quanto previsto dal D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25.
Tenuto conto di quanto definito dalla Parte Terza (Titolarità ed efficacia della contrattazione collettiva nazionale di categoria e aziendale) dell'Accordo Interconfederale "Testo Unico sulla Rappresentanza" del 10 gennaio 2014 (Confindustria-Cgil, CisI, Uil e Confindustria-Ugl), del 15 gennaio 2014 (Confindustria-Confsal e del 30 luglio 2015 (Confindustria-OrSA), nonché di quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 9 marzo 2018, il sistema contrattuale è articolato come di seguito:
- contratto collettivo nazionale di lavoro con vigenza triennale sia per la parte normativa che per la parte economica;
- secondo livello di contrattazione aziendale destinato ad operare nel rispetto delle modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal CCNL o dalla Legge.
Art. 3 - Contratto collettivo nazionale di lavoro
1. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo la fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi, del trattamento economico minimo (TEM) e del trattamento economico complessivo (TEC) come definito dal presente CCNL, previsti dall'Accordo Interconfederale del 9 marzo 2018, del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire, per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza dei trattamenti comuni normativi ed economici che sono stabiliti dalle dinamiche economiche dei rinnovi contrattuali.
Sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni sindacali firmatarie o aderenti agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL che abbiano, nell'ambito di applicazione del presente CCNL, una rappresentatività non inferiore al 5%, calcolata ai sensi dei citati Accordi Interconfederali.
3. Le proposte per il rinnovo del CCNL saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza e secondo le modalità previste in materia dagli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
4. La parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
5. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo se successive, le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione, la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
6. Al rispetto dei tempi e delle procedure di rinnovo del presente CCNL è condizionata l'applicazione del meccanismo che, dalla data di scadenza del contratto precedente, riconosce una copertura economica nella misura e secondo le modalità che saranno stabilite entro la vigenza del presente accordo, a favore dei lavoratori in servizio alla data di raggiungimento dell'accordo di rinnovo.
7. Ai lavoratori delle aziende prive di contrattazione aziendale e che non percepiscono altri trattamenti economici individuali o collettivi oltre a quanto previsto dai CCNL, verrà riconosciuto un importo a titolo di elemento di garanzia retributiva, nella misura e alle condizioni concordate nel rinnovo del CCNL. Il beneficio sarà determinato con riferimento alla situazione rilevata nell'ultimo quadriennio.
8. I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% + 1 della rappresentanza, determinata ai sensi degli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, previa consultazione certificata dei lavoratori a maggioranza semplice, saranno efficaci ed esigibili.
La sottoscrizione formale del presente CCNL, come sopra descritta, costituirà l'atto vincolante per entrambe le parti. Il rispetto delle procedure sopra definite comporta che gli accordi in tal modo conclusi sono efficaci ed esigibili per l'insieme dei lavoratori nonché pienamente esigibili per tutte le parti firmatarie del presente CCNL.
Conseguentemente le parti firmatarie si impegnano a dare piena applicazione e a non promuovere iniziative di contrasto al presente CCNL.
Art. 4 - Secondo livello di contrattazione
1. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali/nazionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi di quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, ovvero alle RSA ove esistenti, ciascuno secondo i propri livelli di competenza, per le materie delegate dal presente CCNL e specificate dalla contrattazione aziendale, secondo le procedure e modalità stabilite dal CCNL e dal contratto aziendale.
Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
2. La contrattazione di secondo livello si esercita per le materie in tutto o in parte delegate dal CCNL o dalla Legge e deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli negoziati a livello nazionale o a livello interconfederale, secondo quanto previsto dall'art. 2, secondo alinea, del presente CCNL, nonché dal punto 6 del presente articolo.
3. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici basata sul premio di risultato persegue l'obiettivo di collegare incentivi economici ad incrementi di produttività, di qualità, di redditività, di efficacia, di innovazione, di efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Il premio di risultato è variabile ed è calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati fra le parti.
4. Il premio deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione dei particolari trattamenti contributivi e fiscali previsti dalla normativa di Legge.
5. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione di secondo livello, le parti esamineranno preventivamente le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell'azienda.
6. Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell'erogazione connessa al premio variabile sono definiti contrattualmente in sede aziendale dalle parti stipulanti il presente contratto, in coerenza con gli elementi di conoscenza di cui al punto precedente, assicurando piena trasparenza sui parametri assunti ed il rispetto dei tempi delle verifiche ed una approfondita qualità dei processi di informazione e consultazione.
7. In attuazione di quanto previsto in materia dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, i contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei Miniti di cui al capoverso successivo.
Al fine di gestire situazioni di crisi o di ristrutturazione aziendale o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell'impresa, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del punto 1 del presente articolo e di quanto previsto in materia dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l'organizzazione del lavoro.
Qualora tali intese riguardino nuovi soggetti aziendali che, iniziando ad operare nel campo di applicazione del presente CCNL, attuino processi di confluenza al CCNL medesimo, la specifica fase negoziale dovrà coinvolgere le parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 5 - Procedure di negoziazione a livello aziendale
1. Le richieste di rinnovo dell'accordo di secondo livello avente contenuto economico, secondo le previsioni di cui al precedente art. 4, punto 3, sottoscritte dai soggetti di cui al precedente art. 4, punto 1, del presente CCNL, devono essere presentate all'azienda in tempo utile per consentire l'apertura della trattativa due mesi prima della scadenza dell'accordo, secondo la procedura prevista in materia dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
2. L'azienda che ha ricevuto le richieste di rinnovo deve dare riscontro entro venti giorni dalla data di ricevimento delle stesse.
Le procedure negoziali dovranno svolgersi durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle richieste di rinnovo dell'accordo di cui al punto 1 del presente articolo e per il mese successivo alla scadenza dei raccordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo.
3. Relativamente alle altre materie oggetto della contrattazione aziendale in attuazione degli specifici rinvii previsti dal presente CCNL, le procedure negoziali non potranno essere superiori a 20 giorni per i gruppi di aziende e per le aziende di dimensione nazionale e a giorni 15 per le altre aziende.
4. Durante i periodi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente articolo le parti stipulanti il presente CCNL non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. In caso di mancato rispetto della presente previsione la parte interessata può chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
5. L'attivazione della procedura di cui all'articolo 1, punto 3, lettera B), ultimo alinea, del presente CCNL, per la verifica delle condizioni per l'attivazione della contrattazione di secondo livello, sospende il decorso dei termini di cui al precedente punto 2, ovvero punto 3, del presente articolo, per un periodo comunque non superiore a 1 mese.
1. Nei confronti dei lavoratori che ne facciano richiesta con specifica delega sottoscritta e inoltrata all'azienda, secondo le modalità definite dalla stessa, da parte dell'Organizzazione sindacale stipulante il presente CCNL o dell'Organizzazione sindacale di categoria che aderisca agli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL e si obblighi a rispettarne integralmente i contenuti, alla quale il lavoratore aderisce, l'azienda stessa provvederà a trattenere l'importo del contributo associativo dalla retribuzione del lavoratore.
2. La delega dovrà contenere, a pena di nullità, l'indicazione dell'Organizzazione sindacale a cui l'azienda dovrà versare i contributi associativi raccolti, il cognome e nome ed il codice identificativo aziendale del lavoratore, la data di sottoscrizione e la firma del lavoratore che la sottoscrive. In conformità alla normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, la delega dovrà altresì contenere il consenso del lavoratore ai trattamento dei propri dati personali.
La mancanza di uno dei dati di cui al presente punto 2 rende nulla la delega.
3. La delega ha validità dal primo giorno dei mese successivo a quello dell'inoltro e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato.
La validità della delega sottoscritta dal lavoratore a favore di una delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 3 del presente articolo è attivabile a condizione che il lavoratore operi la revoca dell'eventuale delega precedentemente conferita a favore di altre Organizzazioni sindacali, con le modalità di cui al successivo punto 6 del presente articolo.
4. Il contributo sindacale è pari allo 0,50% da calcolare sulle seguenti voci retributive:
- minimo contrattuale, di cui al punto 3 dell'art. 68,
- aumenti periodici di anzianità, di cui al 1 'art. 69,
- salario professionale, di cui all'art. 72,
e viene applicato anche sulla 13a e sulla 14a mensilità, di cui all'art. 70.
5. L'azienda, ricevuta la comunicazione, verserà mensilmente gli importi della trattenuta su conto corrente bancario o postale secondo le indicazioni che verranno fornite dalle strutture territorialmente competenti (nazionale o regionale) delle Organizzazioni sindacali di cui al precedente punto 1. Eventuali variazioni dei riferimenti bancario o postale per il versamento dovranno essere comunicate all'azienda per iscritto e con un preavviso di almeno tre mesi.
6. La revoca della delega va inoltrata in forma scritta all'Organizzazione sindacale interessata e, per gli adempimenti relativi, all'azienda.
Fatto salvo quanto previsto dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL in tema di rilevazione della rappresentatività, gli effetti della revoca si produrranno dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene inoltrata all'azienda.
7. In funzione del perseguimento degli scopi statutari delle singole Organizzazioni sindacali, a richiesta di ciascuna delle Organizzazioni di cui ai precedente punto 1, l'azienda fornirà con cadenza mensile l'elenco degli iscritti con le relative quote associative, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 103/2018.
1. In applicazione dell'art. 25 della L. n. 300/1970, le aziende, all'interno di ciascuna unità produttiva, metteranno a disposizione delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e delle rispettive articolazioni territoriali, nonché delle RSU, ovvero delle RSA ove esistenti, appositi spazi comuni, in luoghi accessibili e visibili ai lavoratori, per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati riguardanti materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
2. Il materiale informativo deve recare la denominazione della/e struttura/e sindacale/i che lo ha/hanno redatto.
3. Copia del materiale informativo di cui sopra dovrà essere tempestivamente inoltrato alla direzione aziendale.
4. Il materiale va affisso solo negli appositi spazi assegnati.
5. Le aziende provvederanno a rimuovere il materiale di informazione e propaganda esposto in difformità a quanto stabilito dai punti 2, 3 e 4 del presente articolo.
1. Ai lavoratori membri di organi direttivi delle confederazioni sindacali, delle federazioni nazionali di categoria, dei sindacali regionali/territonali aderenti alle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL saranno concessi permessi retribuiti fino ad un massimo di 10 giorni per ciascun anno per partecipare a riunioni degli organi cui appartengono o per le attività sindacali di loro competenza.
Tali permessi potranno essere fruiti consecutivamente per un massimo di tre giornate lavorative.
2. Le generalità dei lavoratori investiti delle cariche sindacali di cui al precedente punto 1 del presente articolo e le relative variazioni vanno comunicate per iscritto dalle strutture territorialmente competenti (nazionali o regionali) delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL alle aziende interessate.
3. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL avanzeranno la richiesta di fruizione di detti permessi per iscritto almeno due giorni prima della data prevista dell'assenza, al fine di consentire le necessarie sostituzioni per garantire la regolare circolazione dei treni. A fronte di eventi eccezionali o non prevedibili (a titolo esemplificativo: calamità naturali, elevata concentrazione di eventi morbosi), l'azienda dovrà motivare l'eventuale diniego del permesso con comunicazione scritta alla Organizzazione sindacale richiedente almeno 24 ore prima della data prevista dell'assenza.
4. I componenti le RSU, ovvero le RSA ove esistenti, hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della L. n. 300/1970 e dagli Accordi interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
5. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali nazionali o territoriali si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 della L. n. 300/1970 ed al D.Lgs. n. 267/2000.
6. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli stabiliti allo stesso titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di Legge.
7. I permessi sindacali retribuiti (ore o giornate) saranno liquidati in base alla retribuzione di cui ai punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell'art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL e sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore nell'ambito dello stesso livello professionale, nonché a tutti gli altri fini contrattuali.
8. A livello aziendale, le parti potranno definire intese modificative sul numero dei permessi e le relative modalità di computo, di fruizione e di retribuzione. Sono fatti salvi gli accordi relativi ai permessi sindacali stipulati tra le parti a livello aziendale e vigenti alla data di stipula del presente CCNL, sino alla loro sostituzione con successivi accordi.
Art. 9 - Istituzione, funzionamento e prerogative delle Rappresentanze Sindacali dei lavoratori
1. In applicazione di quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL, nelle aziende o nei Gruppi di impresa che applicano il presente CCNL vengono costituite le Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) che - congiuntamente alle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL ovvero alle rispettive strutture territorìali/regionali - hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) vengono costituite in ciascuna unità produttiva sulla base di quanto previsto in materia dagli Accordi Interconfederali di cui all'art. 2 del presente CCNL.
Le modalità di elezione (individuazione delle RSU e del numero dei componenti la RSU, composizione delle liste, effettuazione delle operazioni elettorali) saranno oggetto di specifici accordi aziendali che dovranno, comunque, tener conto di quanto stabilito nei predetti Accordi Interconfederali.
3. Le RSU sono titolari in via esclusiva dei diritti, dei poteri, dei permessi, delle libertà sindacali e delle tutele stabiliti dalle disposizioni di cui al titolo III della L. n. 300/1970, con particolare riferimento a quelle previste per situazioni di trasferimento e di risoluzione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo.
Art. 10 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
1. L'individuazione, il numero, le modalità di elezione o di designazione, gli strumenti per l'espletamento delle funzioni e le competenze dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), nonché le modalità di funzionamento degli organismi di natura pattizia di cui al D.Lgs. n. 81/2008, saranno definiti a livello aziendale tenuto conto delle disposizioni dell'Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018.
2. Ai sensi di quanto previsto al punto 4 del suddetto Accordo Interconfederale del 12 dicembre 2018, agli RLS, per l'espletamento della loro attività, saranno attribuite le seguenti ore di permesso retribuito per ciascun anno: 24 ore per le imprese che occupano fino a 5 lavoratori, 48 ore per quelle che occupano da 6 a 15 lavoratori e 72 ore per le imprese che occupano oltre 16 lavoratori. Con riferimento alle modalità di computo, di fruizione e di retribuzione dei permessi valgono le medesime disposizioni relative ai permessi sindacali di cui all'art. 8 del presente CCNL.
3. Per gli RLS valgono le tutele previste dal D.Lgs. n. 81/2008.
4. Con riferimento a quanto previsto ai precedenti punti 1 e 2 del presente articolo, sono fatti salvi gli assetti definiti in applicazione di eventuali intese esistenti a livello aziendale alla data di stipula del presente CCNL.
5. Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008, a livello aziendale, le parti potranno definire le modalità di individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP), nell'ambito degli specifici contesti produttivi di cui al comma 1 del medesimo art. 49, nonché le modalità secondo cui i RLSSP stessi eserciteranno le proprie attribuzioni.
Art. 11 - Assemblee dei lavoratori
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il CCNL nonché le rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori di cui al precedente art. 9, ovvero le RSA ove esistenti, possono indire, separatamente o congiuntamente, nei limiti riconosciuti dal presente CCNL, l'assemblea dei lavoratori nei luoghi di lavoro per l'esame di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di servizio, inoltrando comunicazione scritta alla direzione dell'azienda almeno 48 ore prima della data fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.
Conseguentemente l'azienda metterà a disposizione locali per tale scopo.
2. Le assemblee possono comunque aver luogo anche durante l'orario di lavoro e, in tal caso, potranno essere indette nei limiti di 10 ore annue, fatti salvi specifici accordi a livello aziendale, a condizione che:
a) siano indette dalle RSU, ovvero dalle RSA ove esistenti, anche congiuntamente alle strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL;
b) ovvero siano indette singolarmente o congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, per 3 delle 10 ore annue;
c) si tengano preferibilmente all'inizio o al termine della prestazione lavorativa;
d) abbiano luogo con modalità che consentano di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia degli impianti e la regolarità del servizio;
e) ne sia data comunicazione scritta all'azienda almeno 48 ore prima della data e dell'ora fissata, trasmettendo l'ordine del giorno.
A livello aziendale, le parti potranno definire modalità diverse per indire le assemblee dei lavoratori.
In occasione dei congressi sindacali e dei relativi adempimenti statutari, le assemblee potranno essere indette dalle singole Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
Nel caso in cui l'attività del personale interessato si svolga a turni e/o in presenza di specifiche esigenze di presidio del servizio, l'assemblea potrà essere articolata in almeno due riunioni nell'arco di sei giorni consecutivi.
3. In luogo delle assemblee in presenza, le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 e le rappresentanze sindacali possono richiedere l'indizione di assemblee dei lavoratori da effettuarsi da remoto.
4. Le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo e le rappresentanze sindacali si impegnano, con riferimento all'art. 20 della L. n. 300/1970, a non convocare assemblee dei lavoratori con modalità che comportino interruzione totale o parziale nell'erogazione del servizio al l'utenza.
5. Ai lavoratori che, per effetto delle attività in cui sono impiegati, non possono presenziare all'assemblea se non