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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Federcasa

Federcasa

CODICE CNEL: T611

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 06/11/2024

FEDERCASA

 

Testo consolidato del CCNL 06/11/2024

per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa

Decorrenza: 01/01/2022

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 06/11/2024 come modificato da:

- Accordo integrativo 19/11/2024

- Accordo 14/01/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Il giorno 6 novembre 2024, presso la sede di FEDERCASA in Roma, si sono incontrati FEDERCASA e le OO.SS. FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFSAL.

Nel corso del suddetto incontro, dopo ampia discussione, FEDERCASA e le OO.SS. FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFSAL hanno infine sottoscritto il CCNL di rinnovo per il periodo 2022-2024.

La O.S. FP CGIL, registrata la distanza tra il testo presentato da Federcasa e la piattaforma avanzata dalle OOSS, sospende il giudizio sul testo proposto da Federcasa per procedere alla consultazione sul testo delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende che applicano il contratto.

La O.S. FP CISL dichiara a verbale che venga avviata la discussione sull'Area D e C a partire dal prossimo rinnovo contrattuale.

 

 

RINNOVI

Accordo 14/01/2025

Verbale di stipula

 

Il giorno 14 gennaio 2025,

 

presso la sede di FEDERCASA in Roma, FEDERCASA e le OO.SS. FP CGIL, FP CISL, UIL FPL e FESICA CONFSAL si sono incontrate a seguito di richiesta di incontro avanzata da FP CGIL in data 10 dicembre 2024, finalizzata a comunicare gli esiti della consultazione delle lavoratrici e del lavoratori appartenenti alle aziende aderenti al CCNL FEDERCASA, in relazione ai rinnovo contrattuale 2022-2024.

 

FP CGIL comunica che a seguito della sospensione del giudizio sul rinnovo contrattuale 2022-2024, come anticipato nella fase conclusiva del tavolo, si è svolta la consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Alla consultazione, svolta nella maggior parte delle aziende aderenti a FEDERCASA, le lavoratrici e i lavoratori hanno confermato le criticità presenti nel CCNL 2022-2024 sia in termini di arretramento sugli aspetti normativi ed evidenziato che, grazie alla mobilitazione sindacale, la proposta economica di rinnovo ha subito degli avanzamenti nel corso della trattativa.

Alla FP CGIL i partecipanti alle assemblee di consultazione hanno chiesto di sottoscrivere comunque il testo del CCNL 2022-2024 sottolineando al tempo stesso la necessità che l'azione rivendicativa prosegua al fine di recuperare gli arretramenti e traguardare un rinnovo 2025-2027 di effettivo miglioramento e concreto investimento nel Lavoro.

FEDERCASA esprime apprezzamento per gli esiti della consultazione tenutasi nelle aziende aderenti al CCNL FEDERCASA, in relazione al rinnovo contrattuale 2022-2024

In questa sede, quindi, FP CGIL procede alla sottoscrizione del CCNL 2022-2024 e al verbale di interpretazione autentica della nota a verbale sottoscritto in data 19 novembre 2024.

 

FEDERCASA

le OO.SS.

FP CGIL

FP CISL

UIL FPL

FESICA CONFSAL

 

 

Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo

 

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di Federcasa rappresenta uno degli strumenti fondamentali per la regolamentazione delle relazioni industriali all'interno delle aziende e degli enti di gestione del patrimonio immobiliare pubblico in Italia, associati alla nostra federazione che opera da anni nel campo dell'edilizia residenziale.

Attraverso questo Contratto, si disciplinano diritti e doveri dei lavoratori, le relazioni tra le parti sociali e gli strumenti per garantire stabilità, equità e sicurezza nel mondo del lavoro, con l'obiettivo di creare un equilibrio tra le esigenze aziendali e i diritti dei dipendenti.

Questo Contratto è il frutto di una lunga tradizione di relazioni sindacali in Italia, che mira a mantenere la centralità della dignità del lavoro e dei lavoratori all'interno del sistema economico e sociale.

Un principio profondamente radicato nella cultura italiana, come testimoniato dalle parole di Luigi Einaudi, uno dei padri fondatori della Repubblica e grande sostenitore dell'importanza del tema: "Il lavoro, in tutte le sue forme e in tutti i suoi aspetti, è condizione essenziale per la dignità dell'uomo."

Queste parole di Einaudi ne sottolineano il rilievo non solo come mezzo per ottenere un guadagno economico, ma soprattutto come strumento per valorizzare l'individuo, garantendo a ciascuno un ruolo attivo e dignitoso nella società.

In questo senso, il CCNL Federcasa, con la sua capacità di mediare tra le necessità delle aziende e i diritti dei lavoratori, si inserisce in una tradizione giuridica e morale che riconosce nel lavoro il cuore pulsante del progresso individuale e collettivo.

In questa sede, corre l'obbligo di ringraziare tutte le organizzazioni e le sigle, i membri della Commissione, i tecnici e collaboratori, la nostra struttura, che hanno consentito con il loro impegno a attività di giungere ad un risultato utile per tutti, in tempi così stretti, al solo fine di operare comunemente in favore degli interessi dei lavoratori, ma soprattutto degli assegnatari e delle loro famiglie cui sono rivolti i nostri servizi.

 

 

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

 

1. Il presente contratto disciplina i rapporti tra le Aziende, le società e gli enti pubblici economici che si occupano della gestione amministrativa, sociale e tecnica (Progettazione, Direzione Lavori, Manutenzione Ordinaria e Straordinaria, Facility e Property) di edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico (case, scuole, strade, caserme, impianti sportivi, ecc___), di seguito Aziende aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, e i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli addetti alle attività di cui sopra.

2. Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica "Regioni - autonomie locali" o altri comparti che, a seguito di leggi regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, all'atto della stipulazione del presente Contratto, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.

3. Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso, gli eventuali "Atti aggiuntivi" che si rendesse necessario stipulare.

4. Le norme del presente Contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.

5. In relazione al campo di applicazione di cui al comma 1, è esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria, fatto salvo diverse disposizioni derivanti da obblighi normativi.

6. Il presente contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite per lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività tipiche del settore dell'edilizia residenziale pubblica/patrimonio pubblico dell'edilizia residenziale pubblica e controllate da aziende o società che applicano il presente contratto.

7. Nell'eventualità di partecipazione minoritaria da parte dell'Azienda (IACP comunque denominato) in società con privati ed operante in altri servizi di pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata la contrattazione a livello decentrato sul CCNL applicabile fermo restando i diritti acquisiti.

8. Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto fra le parti firmatarie del presente CCNL a livello decentrato per la definizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento a disposizioni nazionali e/o regionali vigenti.

 

 

Art. 2 - DURATA, DECORRENZA, TEMPI E PROCEDURE DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO

 

1. Il presente Contratto concerne il periodo dal 1º gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali.

3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.

 

 

Art. 3 - COMMISSIONE NAZIONALE DI GESTIONE

 

1. La "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto" (CNG) è un organismo paritetico costituito dalle Parti firmataria il presente CCNL, cui è affidato il compito:

a) monitorare i processi di riforma degli ex IACP in atto e proporre le iniziative più idonee a favorirne lo sviluppo;

b) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;

c) emanare linee di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali;

d) dirimere le controversie locali;

e) definire i profili formativi ai fini dei percorsi dell'apprendistato.

2. La Commissione si riunisce su richiesta del livello nazionale dell'associazione o di una delle parti sindacali firmatarie del presente contratto.

3. Le parti concordano che fatte salve richieste specifiche di cui al comma precedente la CNG si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di verificare eventuali problemi nell'applicazione del CCNL e di monitorare eventuali processi di esternalizzazione.

 

 

TITOLO I - RELAZIONI SINDACALI E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 4 - PROCEDURE E MATERIE DELLE RELAZIONI SINDACALI

 

1. Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, coerente con le finalità e gli indirizzi contenuti nel Testo Unico sulla Rappresentanza del 10 Gennaio 2014, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.

2. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.

3. Le Parti reciprocamente si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione aziendale, quest'ultima riguardante materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Le Parti, pertanto, convengono come segue, circa l'attribuzione delle diverse materie ai differenti livelli di negoziazione.

 

1. Livello nazionale

 

A) Informazione e Consultazione

1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sindacali rivestono oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per un'efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.

Anche al fine suddetto, le Parti convengono alla opportunità di definire un sistema di Relazioni industriali improntato alla condivisione e al comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti coerente con lo spirito del T.U. della rappresentanza del 10-02-2014. Anche a tal fine, Federcasa invia comunicazione semestrale, alle strutture sindacali nazionali firmatarie del CCNL, del numero e dei motivi dei contratti di fornitura di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

2. Gli incontri sono promossi da Federcasa o richiesti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.

 

B) Contrattazione - Procedura di rinnovo del CCNL

1. Le proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse.

2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate. Sempre al primo incontro le parti definiranno anche le regole per la composizione delle delegazioni trattanti.

3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte dì rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

4. Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.

5. A valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".

6. L'importo di tale elemento è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'ultimo indice IPCA disponibile al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi.

7. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'ultimo indice IPCA disponibile al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi.

8. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata e sarà assorbita negli aumenti contrattuali convenuti in sede di rinnovo.

 

C) Contrattazione - Materie

Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:

a) il trattamento economico fondamentale;

b) l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;

c) il sistema di classificazione dei lavoratori;

d) la durata dell'orario di lavoro;

e) la regolamentazione delle problematiche sociali e della previdenza complementare;

f) la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;

g) la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.

Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.

 

2. Livello aziendale

 

Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:

 

A) Informazione

L'Azienda trasmette alle RSU, e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i dati e i documenti inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.

Federcasa si impegna a inviare comunicazione semestrale alle strutture sindacali territoriali firmatarie del CCNL, contenente il numero e dei motivi dei contratti di fornitura di somministrazione di lavoro conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.

Le Parti possono programmare periodici incontri su argomenti di rilevanza per il settore e di interesse reciproco e, in particolare, sulle seguenti tematiche:

a) andamento economico e produttivo dell'Azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai risultati di gestione;

b) volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;

c) eventuale costituzione e/o partecipazione a Società di scopo;

d) articolazione oraria e prestazioni oltre il limite previsto dal contratto di lavoro;

e) dinamica del costo del lavoro;

f) notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;

g) situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 46 D.Lgs 198 del 11 aprile 2006 in tema di pari opportunità;

h) standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi e qualità dei servizi erogati;

i) l'apertura della procedura di conciliazione di cui all'Art.12 e i suoi esiti;

j) informazione su il numero, le percentuali e i motivi del ricorso al lavoro a tempo determinato, del lavoro part-time e del lavoro in somministrazione. Nel caso del lavoro in somministrazione l'informazione deve essere resa prima della stipula del relativo contratto di fornitura;

k) criteri e metodologie di valutazione individuate dall'Azienda per lo sviluppo professionale, il passaggio di Area e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla valutazione dell'accrescimento professionale conseguito anche attraverso attività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate nell'assolvimento dei compiti espletati nonché sull'esperienza acquisita;

l) criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa;

m) l'utilizzo dell'istituto della retribuzione alla persona e relativi criteri, in quanto incidente sulle dinamiche del costo del lavoro e sulle politiche retributive aziendali;

n) criteri in merito alla ripartizione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Tutte le materie oggetto di consultazione e contrattazione sono preventivamente oggetto di informazione.

 

B) Consultazione

Intendendosi con questa voce la discussione preventiva con le R.S.U. ove costituita e le OO.SS. territoriali, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi sulle materie seguenti:

a) problematiche relative ai lavoratori portatori con disabilità;

b) risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti;

c) pari opportunità e occupazione femminile;

d) materie del lavoro agile e da remoto;

e) programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di lavoro previste dal presente contratto e articolazione dell'orario di lavoro;

f) altre materie eventualmente definite a livello di contrattazione aziendale.

L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa. Alla fine dell'incontro la RSU, ove costituita, e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.

 

C) Contrattazione

Alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, ove costituita, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi.

Gli accordi aziendali stipulati hanno durata triennale, fatti salvi gli istituti economici che hanno durata annuale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale. Le Parti convengono di demandare alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:

a) linee di indirizzo, obiettivi e piani generali di formazione e aggiornamento professionale;

b) indennità di trasferta e rimborsi spese;

c) altre indennità di carattere compensativo e previste dal CCNL;

d) indennità di maneggio valori;

e) premio di risultato;

f) modalità operativa di attuazione della reperibilità, dei turni;

g) modalità di attuazione della mensa aziendale e/o del buono pasto;

h) condizioni e modalità di cessione delle ferie a titolo gratuito;

i) individuazione dei criteri per l'attribuzione delle indennità di cui ai successivi articoli 74 (Retribuzione alla persona) e di 74-bis (indennità di ruolo) e Art. 78 comma 5;

j) ogni altra materia non espressamente riservata all'ambito nazionale su cui le parti congiuntamente intendano addivenire a un accordo;

k) modulazione della disciplina di taluni istituti contrattuali a particolari peculiarità aziendali ed al contesto territoriale di riferimento;

l) regolamentazione sull'applicazione di welfare aziendale.

Le diverse modalità di interlocuzione tra Aziende ed RSU ove costituita, e OO.SS. territoriali o proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, sono disciplinate nei rispettivi articoli contrattuali.

Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La Parte (Azienda ovvero RSU, ove costituita, e le strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, anche per il tramite delle proprie articolazioni territoriali o terminali associativi, che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni;

Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma che precede, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.

 

D) Verifica

Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle Parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale attivando la Commissione Nazionale di gestione prevista dal precedente Art. 3. Tale procedura sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 5 - PARI OPPORTUNITÀ

 

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.Lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna.

2. In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

3. Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera.

4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sotto-rappresentato.

5. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:

- esaminare l'andamento occupazionale femminile;

- proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera.

6. Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità di individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e non solo), è inaccettabile.

 

 

Art. 6 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

 

1. Le Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.

2. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

3. Visti il D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni a livello nazionale e le norme regionali, le quali sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:

 

1. Rappresentante per la sicurezza

A) Numero

Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:

- aziende fino a 50 dipendenti: 1;

- aziende fino a 200 dipendenti: 2;

- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3;

- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6.

La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.

B) Modalità di designazione o elezione

1) Aziende fino a 15 dipendenti

Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.