CCNL in vigore
FEDERCASA
Testo consolidato del CCNL 28/12/2017
per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa
Decorrenza: 01/01/2016
Scadenza: 31/12/2018
Addì, 28 dicembre 2017
tra
FEDERCASA
e
le ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FP CGIL
FPS CISL
UIL FPL
FESICA-CONFSAL
Casa: Diritto Costituzionale oltre che Servizio insostituibile
"La casa è l'uomo, tel le logis, tel le maître; ovvero "dimmi come abiti e ti dirò chi sei" scriveva il critico d'arte Mario Praz. La casa, lo spazio abitativo, è l'estensione dei nostri corpi, o anzi, come ben affermava K. Gibran (Sulla casa)"è il vostro corpo più vasto. Essa si spande nel sole e dorme nella quiete della notte, e non è senza sogni. Non sogna forse la vostra casa?".
Ecco, il diritto alla casa, all'abitazione, sembra porsi, soprattutto da qualche decennio, come un diritto "nuovo", sociale, funzionale al soddisfacimento dei bisogni costituzionali della persona. Esso si atteggia a precondizione per il godimento di tutta una serie di diritti fondamentali, quali ad esempio il diritto alla salute, alla riservatezza, alla sicurezza, all'inviolabilità del domicilio ed alla sua libera scelta. Oggi più che mai, la misura della dignità e della libertà della vita umana si rileva anche e soprattutto in considerazione dell'adeguatezza dell'abitazione rispetto ai bisogni della persona e della sua famiglia.
Nell'ambito più generale di una carente politica di valorizzazione del territorio, l'insoddisfacente soluzione del problema abitativo rappresenta «una delle testimonianze più eloquenti di una realtà che attenta quotidianamente a "valori primari" tutelati dalla Costituzione»
È necessario più che mai porre la questione abitativa ai primi posti nelle agende politiche e programmatiche di tutte le istituzioni (Stato-Regioni-Comuni) affinché si trovino adeguate risposte in termini di risorse finanziarie, politiche urbanistiche, di agevolazioni fiscali che consentano di costruire modelli nuovi nell'offerta di alloggi sociali realizzati attraverso l'ottimizzazione degli effetti moltiplicativi delle risorse medesime che devono essere messe in campo a qualsiasi titolo, dalle pubbliche amministrazioni.
Crediamo infine che il reperimento di risorse pubbliche per sostenere un servizio primario come la Casa possa avvenire dalla fiscalità generale sulla base del principio solidale tra le fasce più agiate e meno abbienti.
Roma, 28 dicembre 2017 5
Art. 1 - Campo di applicazione
1 . Il presente Contratto disciplina i rapporti tra le Aziende, le società e gli enti pubblici economici, di seguito le Aziende aderenti a Federcasa in qualità di soci ordinari, ed i lavoratori di cui alla classificazione prevista dai successivi articoli.
2. Il presente Contratto si applica con effetto immediato agli ex IACP (comunque denominati) in precedenza ricompresi nel Comparto di contrattazione pubblica "Regioni – autonomie locali" o altri comparti che, a seguito di leggi regionali di riforma, all'atto della stipulazione del presente Contratto, hanno già assunto la natura giuridica di cui al comma 1.
3. Il presente Contratto troverà inoltre applicazione nei confronti degli enti che saranno trasformati successivamente alla sua stipulazione, nei cui confronti troveranno applicazione le disposizioni del Titolo VI e, se del caso, gli eventuali "Atti aggiuntivi" che si rendesse necessario stipulare.
4. Le norme del presente Contratto e della Legge 20 maggio 1970, n. 300, sia nell'ambito dei singoli istituti che nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
5. È esclusa l'applicazione anche parziale di altri contratti nazionali collettivi di categoria.
6. Il presente contratto si applica inoltre alle società di scopo, costituite per lo svolgimento di compiti istituzionali e specifici relativi ad attività tipiche del settore dell'edilizia residenziale pubblica e controllate da aziende o società che applicano il presente contratto.
7. Nell'eventualità di partecipazione minoritaria da parte dell'azienda (IACP comunque denominato) in società con privati ed operante in altri servizi di pubblica utilità o in settori della produzione o del terziario è attivata la contrattazione a livello decentrato sul CCNL applicabile fermo restando i diritti acquisiti.
8. Nel caso di dismissione della Società controllata è attivato il confronto fra le parti firmatarie del presente CCNL a livello decentrato per la definizione di soluzioni diverse, facendo anche riferimento a disposizioni nazionali e/o regionali vigenti.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente Contratto concerne il periodo dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.
2. Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte dei soggetti negoziali.
3. Il Contratto collettivo nazionale di lavoro alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno, qualora non ne sia data disdetta da una delle Parti firmatarie mediante apposita comunicazione almeno tre mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo Contratto collettivo. Con la stessa anticipazione temporale sono presentate le piattaforme. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del Contratto, le Parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
4. In attuazione dell'accordo tra Governo e Parti sociali del 23 luglio 1993, qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari dello stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze previste dall'accordo medesimo.
Art. 3 - Commissione nazionale di gestione
1. La "Commissione Nazionale di Gestione del Contratto" (CNG) è un organismo paritetico
costituito dalle Parti firmataria il presente CCNL, cui è affidato il compito:
a) monitorare i processi di riforma degli IACP in atto e proporre le iniziative più idonee a favorirne lo sviluppo;
b) fornire interpretazioni autentiche delle norme contrattuali;
c) emanare linee di indirizzo in merito all'applicazione delle disposizioni contrattuali;
d) dirimere le controversie locali.
e) definire i profili formativi ai fini dei percorsi dell'apprendistato;
2. Le parti concordano che fatte salve richieste specifiche di cui al comma precedente la CNG si riunisce almeno una volta all'anno, al fine di verificare eventuali problemi nell'applicazione del CCNL e di monitorare eventuali processi di esternalizzazione.
TITOLO I - Relazioni sindacali e tutela dei lavoratori
Art. 4 - Procedure di relazioni sindacali
1. Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle Aziende e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
2. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali.
3. Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la Federcasa e le Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU), costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29-9-1994, assistite dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.
4. Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di:
a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta.
5. Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente Contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'Azienda alla RSU e alle corrispondenti strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
6. Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL.
1. Livello nazionale
A) Informazione e Consultazione
1. Le parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore casa sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le organizzazioni sindacali rivestono oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per un'efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse e il Sindacato e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo.
Anche al fine suddetto, le Parti convengono alla opportunità di definire un sistema di Relazioni industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, coerenti allo spirito del protocollo 23 luglio 1993 e del T.U. della rappresentanza del 10-02-2014. Come riaffermato e consolidato dal Patto per lo sviluppo e l'occupazione del 22 dicembre 1998 e tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende. Nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
2. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
3. Gli incontri sono promossi da Federcasa o richiesti dalle Organizzazioni sindacali firmatarie e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti.
B) Contrattazione - Procedura di rinnovo del CCNL
1. Le proposte di rinnovo del Contratto debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 giorni dalla notifica delle proposte stesse.
2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni trattanti va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate. Sempre al primo incontro le parti definiranno anche le regole per la composizione delle delegazioni trattanti.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993.
5. Nel mese successivo alla scadenza del Contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL - CGIL/CISL/UIL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
8. L'importo di tale elemento è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base ed indennità ex-contingenza.
9. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale.
10. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del Contratto nazionale l'indennità cessa di essere erogata.
2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema:
A) Informazione
L'Azienda trasmette alla RSU, e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su loro esplicita richiesta può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
B) Confronto
Intendendosi con questa voce la discussione preventiva con le R.S.U. e le OO.SS. territoriali sulle materie riguardanti programmi di sviluppo nonché un incontro periodico sulle linee generali dell'Azienda.
C) Consultazione
L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la RSU, e le corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione.
Nota a verbale
Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le Parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera B).
D) Contrattazione
In relazione agli ambiti ed alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo, le Parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure.
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo - Parti Sociali 23-7-1993.
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La Parte (Azienda ovvero RSU e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL – CGIL/CISL/UIL 20-7-1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette.
2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL
L'Azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla RSU, e alle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL, e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della RSU e delle corrispondenti strutture, territorialmente competenti, delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le Parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le Parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
E) Verifica
Ove, nello svolgimento della contrattazione di secondo livello, sorgano dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle Parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale. Tale procedura sospende i termini per la contrattazione aziendale e va comunque conclusa entro 30 giorni dalla richiesta.
Art. 5 - Livelli di contrattazione
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL.
1. Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il Contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare:
a) il trattamento economico fondamentale;
b) l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali;
c) il sistema di classificazione dei lavoratori;
d) la durata dell'orario di lavoro;
e) la regolamentazione delle problematiche sociali e della previdenza complementare;
f) la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
g) la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali.
Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali.
2. Contrattazione aziendale
Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed entro i limiti previsti dal presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le Parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'Azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla RSU, assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui all'articolo 4, voce Livello aziendale, lettera c), n. 1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati:
a) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento professionale;
b) indennità di trasferta e rimborsi spese;
c) altre indennità di carattere compensativo;
d) indennità di maneggio valori;
e) mense aziendali;
f) quanto altro venga espressamente rinviato alla contrattazione aziendale dal CCNL.
Le diverse modalità di interlocuzione tra Aziende ed RSU sono disciplinate nei rispettivi articoli contrattuali.
Art. 6 - Diritti di informazione e confronto
1. Livello nazionale
Gli incontri periodici di informazione e confronto di cui all'articolo 4 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
a) politiche ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie ed ai livelli di investimento;
b) legislazione del lavoro;
c) mercato del lavoro e politiche formative;
d) norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza dei cantieri, per la salvaguardia della integrità fisica dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
e) pari opportunità;
f) problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
g) risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
2. Livello regionale/territoriale
A questo ambito vengono riservate le materie previste dal Protocollo CISPEL - CGIL/CISL/UIL 20-7-1989 ed inoltre quanto stabilito dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale, ai programmi di politica occupazionale, alla esigenza di nuove figure professionali, i riflessi della programmazione regionale sulle politiche abitative, i rapporti e le forme di collaborazione fra gli ex IACP, le ricadute delle politiche regionali in materia di canoni e investimenti, le problematiche inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla mobilità.
Dichiarazione congiunta
Le Parti concordano che, nella fase di trasformazione e di riorganizzazione aziendale degli ex IACP, il livello regionale/territoriale esplicherà un ruolo di particolare rilievo per la individuazione di linee di sviluppo comuni delle Aziende in tale ambito.
In particolare il confronto regionale potrà individuare linee di indirizzo comuni e criteri omogenei di riferimento per la gestione delle nuove politiche incentivanti e per la destinazione delle risorse che si potranno rendere disponibili a seguito di economie di gestione, di riduzione dei costi della stessa, oltre che a seguito di entrate aggiuntive derivanti dalla espansione e diversificazione delle attività aziendali.
3. Livello Aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'Azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le Aziende promuovono la informazione della RSU, e delle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi:
a) andamento economico e produttivo dell'Azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo delle attività e relativa programmazione ed ai risultati di gestione;
b) volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
c) programmi di significative ristrutturazioni dell'Azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di attività; nonché la eventuale costituzione e/o partecipazione a Società di scopo;
d) programmi di sviluppo occupazionale, in relazione alle varie forme di lavoro previste dal presente Contratto;
e) articolazione orario di lavoro;
f) prestazioni oltre il normale orario di lavoro;
g) dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati;
h) indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
i) situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'articolo 9 della Legge 10 aprile 1991, n. 125 in tema di pari opportunità;
l) standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le Aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini di confronto preventiva della RSU e delle strutture corrispondenti sindacali territoriali, con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi:
a) linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione ed alla mobilità;
b) programmi di sviluppo occupazionale;
c) programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'Azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di attività;
d) criteri e metodologie di valutazione individuate dall'Azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità. Tali metodologie si baseranno sulla valutazione dell'accrescimento professionale conseguito anche attraverso attività di formazione, sulla valutazione delle capacità dimostrate nell'assolvimento dei compiti espletati nonché sull'esperienza acquisita;
e) criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale confronto si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di confronto preventivo.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'Azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Alle RSU viene inviata una copia dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
È consentito alle RSU l'accesso agli atti dell'Azienda nel rispetto delle disposizioni di Legge in materia e delle normative in materia di Privacy.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto di recepire il D.lgs. n. 198/2006, c.d. Codice delle Pari opportunità tra uomo e donna.
2. In particolare, le Parti promuovono misure volte ad eliminare ogni discriminazione basata sul sesso che abbia come conseguenza o come scopo di compromettere o di impedire il riconoscimento, il godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali.
3. Ogni Azienda promuove iniziative, anche su proposta delle Rappresentanze Sindacali Unitarie, volte a verificare, non solo il rispetto della normativa sulla parità, ma anche a rendere effettive le condizioni di opportunità rimuovendo gli ostacoli che ne impediscano la realizzazione nel campo delle assunzioni, della formazione professionale, della retribuzione e della carriera.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
5. Alla contrattazione a livello aziendale è assegnata la funzione di:
– esaminare l'andamento occupazionale femminile;
– proporre specifiche sperimentazioni di azioni positive tese a consentire una effettiva parità di opportunità per la collocazione professionale, il riconoscimento del valore del lavoro, i processi di sviluppo di carriera
6. Le Parti, anche alla luce del recente Accordo Quadro sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro del 25 gennaio 2016, convengono sulla necessità di individuare un modello di Codice di comportamento ribadendo che ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro (e non solo), è inaccettabile.
Art. 8 - Salute e sicurezza sul lavoro
1. Le Aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
2. Le Parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
3. Visti il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni a livello nazionale e le norme regionali le quali sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:
1. Rappresentante per la sicurezza
A) Numero
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito:
- aziende fino a 50 dipendenti: 1
- aziende fino a 200 dipendenti: 2
- aziende da 201 a 1.000 dipendenti: 3
- aziende oltre i 1.000 dipendenti: 6.
La durata dell'incarico dei rappresentanti di cui sopra è di tre anni.
B) Modalità di designazione o elezione
1) Aziende fino a 15 dipendenti
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno.
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.
In caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra il primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
2) Aziende con più di 15 dipendenti
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Risulterà/anno eletto/i il/i lavoratore/i che ha/hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.
Il verbale è comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova in forza all'Azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che occupati nell'Azienda.
In caso di dimissioni del/dei rappresentante/i per la sicurezza subentra/ano il/i primo/i dei non eletti. In mancanza il/i dimissionario/i esercita/ano le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
C) Permessi retribuiti
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 50 del Decreto Legislativo 81/2008 al rappresentante per la sicurezza spettano:
- nelle aziende che occupano sino a 5 dipendenti: permessi retribuiti pari a 12 ore annue;
- nelle aziende che occupano da 6 a 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 30 ore annue;
- nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti: permessi retribuiti pari a 40 ore annue.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'articolo 19 citato, lettere b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
D) Formazione dei rappresentanti per la sicurezza
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'articolo 50 comma 1, lettera g) del Decreto Legislativo 81/2008.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici territoriali, spetta all'Azienda definire i programmi formativi per i rappresentanti della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve essere conforme ai criteri dettati dall'articolo 22 sopra richiamato.
E) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'articolo 50 comma 1 lettera g) del Decreto Legislativo 81/2008, le Parti concordano sulle seguenti indicazioni:
1) Accesso ai luoghi di lavoro
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla Legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato.
2) Modalità di consultazione
Laddove il decreto legislativo 81/2008 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di Legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa.
3) Informazioni e documentazione aziendale
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'Art. 50 del decreto legislativo 81/2008.
Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi custodito presso l'Azienda.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla Legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione, nel rispetto delle norme di Legge.
4) Strumenti per l'espletamento delle funzioni
Per l'esercizio delle sue funzioni il Rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.
2. Organismi paritetici
A livello territoriale, tra le Associazioni Regionali CISPEL e le strutture sindacali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le Organizzazioni sindacali stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal decreto legislativo 81/2008.
La formazione dei lavoratori e quella dei Rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
3. Uso di attrezzature munite di video terminali
Il destinatario della normativa prevista dal Titolo VII (articoli 172 -177) del decreto legislativo 81/2008 viene individuato nel lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'Art. 175 del dlgs 81/2008.
Tale lavoratore, nell'ambito delle prime quattro ore giornaliere dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni due ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le pause possono essere cumulate ma non possono essere godute né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.
Art. 9 - Prerogative e funzioni del sindacato
1. Rappresentanza sindacale unitaria
Le Parti, Federcasa e CGIL, CISL, UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL del 29-9-1994 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo - Parti Sociali del 23 luglio 1993, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1. Ad iniziativa delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL in ciascuna Azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), di cui all'accordo interconfederale CISPEL - CGIL/CISL/UIL 29-9-1994, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato.
Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29-9-1994, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo ed all'accordo interconfederale sopra citato nonché sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero.
Le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29-9-1994 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio.
Per i successivi rinnovi la iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'articolo 19 della Legge 300/1970; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna Azienda è pari a:
- nelle aziende che occupano da 16 a 70 dipendenti: 3
- nelle aziende che occupano da 71 a 140 dipendenti: 4
- nelle aziende che occupano da 141 a 200 dipendenti: 5
- nelle aziende che occupano da 201 a 300 dipendenti: 6
- nelle aziende che occupano da 301 a 500 dipendenti: 7
- nelle aziende che occupano da 501 a 700 dipendenti: 9
- nelle aziende che occupano oltre 700 dipendenti: 1 componente ogni 100 dipendenti, o frazione di 100, oltre i 700, in aggiunta al numero precedente.
In attuazione del punto 1, secondo comma dell'accordo interconfederale 29-9-1994, ferma restando l'unicità della RSU ed il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome.
L'individuazione delle entità organizzative ed operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'Azienda e le strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1, primo comma del presente articolo.
In tali casi ed in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, può essere istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale.
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto ed all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
3. Le Organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla Federcasa i nominativi dei componenti delle RSU; la Federcasa, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra.
Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29-9-1994 o comunque ove la RSU non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle Organizzazioni sindacali di cui al punto 1 del presente articolo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione.
4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del Sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza delle preesistenti rappresentanze sindacali interne, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2 subentrano alle RSA ed ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla Legge 300/1970; nei confronti di ciascun componente della RSU nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli articoli 18 e 22 della Legge 300/1970.
Restano salvi in favore delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL – CGIL/CISL/UIL 29-9-1994, punto 4, ultimo comma.
Le associazioni sindacali firmatarie del CCNL comunicano all'Azienda il nominativo dei soggetti responsabili dell'esercizio i diritti di cui sopra.
La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territoriali firmatarie del presente CCNL assolve funzione di agente contrattuale nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale.
Norma in deroga
Nelle aziende in cui il numero dei dipendenti risultasse fino a 15 dipendenti può essere costituita una RSU con 1 rappresentante.
Nota a verbale
Le parti convengono di ridefinire la materia della rappresentanza sindacale alla luce dei nuovi accordi, e dei T.U. della rappresentanza del 10 gennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 e successive intese. 18
2. Permessi sindacali
A) Permessi per la RSU
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della RSU possono disporre di permessi retribuiti per un monte ore annuo pari ad 1 ora per dipendente in forza presso l'Azienda al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di fruizione, con un minimo di 12 ore annue. Di tale monte ore sono ammessi a beneficiare anche i lavoratori chiamati ad affiancare la RSU nell'esercizio dei compiti da essa svolti.
I permessi della RSU assorbono quelli spettanti a norma dell'articolo 23 della Legge 300/1970.
I tempi relativi agli incontri sindacali su convocazione della Direzione aziendale non sono computati ai fini del suddetto monte ore.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dalla RSU alla Direzione aziendale, con un preavviso di 24 ore, indicando il nominativo del beneficiario.
Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività aziendale.
Fino ad avvenuta costituzione delle RSU il monte ore di cui alla presente lettera A) compete ai membri delle RSA.
B) Permessi per i dirigenti sindacali aziendali
I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e degli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, hanno diritto a permessi retribuiti, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa la partecipazione a congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, per un monte ore annuo pari a 2 (due) ore per dipendente in forza presso l'Azienda al 30 settembre dell'anno precedente a quello di fruizione.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario di lavoro svolto.
Questo monte ore annuo viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della Legge 300/1970.
Federcasa trasmette alle Organizzazioni sindacali entro il 30 novembre di ciascun anno il dato complessivo del personale in forza nelle aziende associate ed il numero complessivo delle deleghe espresse dai lavoratori a favore di ciascuna di esse.
I lavoratori che possono fruire di questo monte ore aziendale sono i componenti degli organismi direttivi delle Federazioni di categoria stipulanti il presente CCNL e delle Confederazioni Sindacali alle quali sono aderenti, individuati secondo i rispettivi statuti e comunicati nominativamente.
A tal fine, le Organizzazioni sindacali si impegnano a fornire tempestivamente a Federcasa i rispettivi statuti e l'elenco degli organismi direttivi ivi contemplati.
Le Organizzazioni si