S.I.A. S.r.l.
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Testo Consolidato CCNL del 07/09/2021
FARMACIE PRIVATE
Testo consolidato del CCNL 07/09/2021
Dipendenti da farmacia privata
Scadenza: 31/08/2024
CCNL 07/09/2021 come modificato da:
- Accordo 20/07/2023
- Accordo 03/04/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2021, il giorno 7 del mese di settembre in Roma
tra
La Federazione Nazionale Unitaria Titolari di Farmacia Italiani - FEDERFARMA - rappresentata dal Presidente con l'intervento di una delegazione composta dal Vice Presidente Vicario, con l'assistenza dell'ufficio legale
e
La Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi - FILCAMS-CGIL, rappresentata dal Segretario Generale, dai Responsabili del settore, dai Segretari nazionali Bernardini, dal Presidente del C.D. e dai componenti del Comitato Direttivo Nazionale, con con l'intervento della Confederazione Generale Italiana Lavoratori (CGIL) rappresentata dal segretario confederale.
La Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL - rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto; dai Segretari nazionali; della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Cisl.
L'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi - UILTuCS, rappresentata dal Segretario Generale, dal Segretario Generale Aggiunto, dai Segretari Nazionali; con l'intervento della Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dalla Segretaria Confederale.
visti
il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 26 maggio 2009
e
l'Accordo in materia di previdenza integrativa per i dipendenti da farmacie private del 30 settembre 2010
l'Accordo di rinnovo del CCNL del 14 novembre 2011
l'Accordo in materia di apprendistato del 14 giugno 2012
si è stipulato
il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da farmacia privata.
Verbale di stipula
Il 20 luglio 2023 FEDERFARMA, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS
Verbale di stipula
Il 20 luglio 2023 FEDERFARMA, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS
[___]
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione del contratto
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private o Società autorizzate all'esercizio della farmacia privata, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco e dei nuovi servizi ad essa affidati dalla Legge.
Le Parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.
TITOLO II - Classificazione del personale
La classificazione unica del personale dipendente da farmacie private è articolata su 6 livelli appartenenti alla categoria degli impiegati.
Con decorrenza dal 1º novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali; a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l'articolazione successivamente indicata.
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.
A seguito del disposto della Legge 13 maggio 1985 n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1º e 2º comma dell'art. 2 della Legge citata, viene attribuita la qualifica di Quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Collaboratore (primo livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista, previsti dal comma precedente per il farmacista Collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista Collaboratore.
Appartiene a tale area il Direttore responsabile di farmacia. La qualifica di Direttore di Farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della Legge n. 475/1968 e successive modificazioni e art. 7 della Legge n. 362/1991 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista Collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nell'Area Q1.
Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa vigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista mediante la previsione di una nuova figura professionale.
Appartiene a tale area il farmacista Collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle seguenti mansioni:
- attività di gestione di uno specifico settore o area istituti all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
- responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.
Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all'Indennità Speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nell'Area Q3 dal CCNL.
Appartiene a tale area il farmacista Collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
In funzione di quanto stabilito nel presente articolo e fatto salvo il disposto dell'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia inquadrato nell'Area Q1 ed al farmacista Collaboratore inquadrato nell'Area Q2 o nell'Area Q3, una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata Indennità Speciale Quadri (ISQ) il cui ammontare è riportato nell'allegata tabella C e che viene corrisposta per 14 mensilità.
Appartiene a questo livello il farmacista Collaboratore. Il farmacista Collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di Legge e di regolamento, contenute rispettivamente, nell'art. 11 della Legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nel D.lgs. n. 267/2000 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra l'Area Q1 ed il primo livello.
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo di altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario1 con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra il personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine2 anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere3 .
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica
- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:
- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.
Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.
Le Parti, dunque, condividono l'esigenza di costituire un Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti l'implementazione e l'adeguamento della classificazione del personale dipendente da Farmacie private.
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1 Magazziniere consegnatario: L'inquadramento del magazziniere consegnatario al secondo livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto, i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.
2 Il commesso d'ordine può anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.
L'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di Legge e deve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di inquadramento e la retribuzione.
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione all'ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
e) certificato di idoneità fisica;
f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.
È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento;
b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
c) certificato di idoneità fisica;
d) certificato degli studi compiuti;
e) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a comunicare per iscritto i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti consegnatigli all'atto dell'assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato presso la farmacia stessa.
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3 Il magazziniere può anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.
Il periodo di prova ha la seguente durata:
- Quadri (Aree Q1 - Q2 - Q3): 90 gg. di calendario
- Primo livello: 90 gg. di calendario
- Secondo livello: 60 gg. di calendario
- Terzo e quarto livello: 45 gg. di calendario
- Quinto e sesto livello: 15 gg. di calendario
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
Nel contratto di lavoro a tempo determinato la durata del patto di prova viene riproporzionata assumendo i periodi di cui al comma 1 come riferiti all'anno e comunque con una durata minima di 5 gg. di calendario (es. durata del periodo di prova di cui comma 1, diviso 12 per i mesi di durata del contratto a tempo determinato).
In caso di rinnovo di un contratto di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento delle stesse mansioni, il rapporto di lavoro non può essere soggetto ad un nuovo periodo di prova.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.
Le Parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale e dell'apprendistato.
L'Accordo in materia di apprendistato per i dipendenti da farmacia privata siglato in data 14 giugno 2012 è riportato in calce al presente CCNL quale parte integrante dello stesso.
Le Parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le Parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
a. Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
b. La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (II, III e IV livello) è fissata in 36 mesi.
c. La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente Bilaterale Nazionale Farmacie Private (d'ora in poi EBIFARM). La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'EBIFARM. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'EBIFARM e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
d. Per quanto attiene all'inquadramento dell'apprendista si applicano le disposizioni di Legge.
e. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
f. L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal titolo XVI del CCNL.
g. Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 42, settimo comma, D.lgs. n. 81/2015, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.
h. La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.
i. Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
j. Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di Legge.