CCNL in vigore
FARMACIE PRIVATE
Testo consolidato del CCNL 26/05/2009
Dipendenti da farmacie private
Decorrenza: 01/02/2006
Scadenza: 31/08/2024
CCNL 26/05/2009 come modificato da:
- Accordo 02/02/2010
- Accordo previdenza integrativa 30/09/2010
- Accordo 16/11/2010
- Accordo 18/04/2011
- Accordo di rinnovo 14/11/2011
- Accordo Apprendistato 14/06/2012
- Accordo 11/07/2012
- Ipotesi di accordo 07/09/2021
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
L'anno 2009, il giorno 26 del mese di maggio in Roma
tra
la Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia italiana - FEDERFARMA
e
la Federazione italiana lavoratori commercio, turismo e servizi (FILCAMS-CGIL)
la Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL)
l'Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL)
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacia privata stipulato in data 5 maggio 2005 e l'accordo di rinnovo siglato in data 23 luglio 2008;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti da farmacia privata.
Verbale di stipula
Il giorno 2 febbraio 2010, in Roma
Tra
la FEDERFARMA
e
la FILCAMS-CGIL
la FISASCAT-CISL
la UILTUCS-UIL
si è convenuto quanto segue:
[___]
Accordo previdenza integrativa 30/09/2010
Verbale di stipula
In data 30 settembre 2010 presso la sede di Federfarma nazionale in via Emanuele Filiberto 180, Roma, si è stipulato il seguente accordo in materia di previdenza complementare per i lavoratori dipendenti da Farmacia privata,
tra
la Federfarma nazionale
e
la FILCAMS-CGIL nazionale
la FISASCAT-CISL nazionale
la UILTUCS-UIL nazionale
Per valutare l'ipotesi di confluenza dei soli lavoratori attualmente aderenti a PREVIPROF in Fon.Te.
Verbale di stipula
Il giorno 16 novembre 2010, in Roma
Tra
la Federfarma
e
la FILCAMS-CGIL
la FISASCAT-CISL
la UILTUCS-UIL
Si è convenuto quanto segue
Addì, 18 aprile 2011 in Roma
Tra
Federfarma - Federazione nazionale unitaria titolari di farmacia
e
FILCAMS-CGIL
FISASCAT-CISL
UILTUCS-UIL
Si è convenuto quanto segue
Verbale di stipula
Il 14 novembre 2011
tra:
- la FEDERFARMA rappresentata dal coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro;
e
- la FILCAMS CGIL;
- la FISASCAT CISL;
- la UILTUCS UIL;stipulano il presente Accordo di Rinnovo, con i patti di seguito specificati, ad integrazione e modifica di quelli contenuti nel CCNL 26 maggio 2009 che, per le parti non modificate e non superate, resta in vigore.
[___]
Normativa
Le Parti si impegnano a definire entro 30 giorni dalla data odierna la normativa relativa alle seguenti materie:
- ECM (art. 39 CCNL);
- TRASFERIMENTI dei dipendenti per le società che gestiscono più farmacie nella stessa Provincia;
- Costituzione presso l'Ente Bilaterale di un Osservatorio sui nuovi servizi in farmacia e sui relativi fabbisogni formativi e professionali;
- Permessi sindacali;
- Videosorveglianza;
- Apprendistato.
Accordo Apprendistato 14/06/2012
Verbale di stipula
Roma, 14 giugno 2012
Tra
La FEDERFARMA nelle persone del Dott. Carlo GHIANI, in qualità di coordinatore della Commissione Rapporti-lavoro composta dai dottori Alfonso MISASI, Roberto GRUBISSA, Giuseppe CASTELLO, Alessandro CICILLONI, Rosanna GALLI, Giuseppe PALAGGI, Arturo MARESCA, Michele CRAPANZANO, assistiti dai dottori Aurelio CALCATERRA e Bruno FORESTI
la FILCAMS CGIL rappresentata da Cristian SESENA
la FISASCAT CISL rappresentata da Rosetta RASO e Dario CAMPEOTTO
la UILTUCS UIL rappresentata da Antonio VARGIU
Verbale di stipula
Addì, 11 luglio 2012
Tra
Farmacia/FEDERFARMA
e
FILCAMS-CGIL territoriale
FISASCAT-CISL territoriale
UILTUCS-UIL territoriale
Verbale di stipula
Il 7 settembre 2021 tra FEDERFARMA e FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS è stata sottoscritta l'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 26 maggio 2009 e successive modifiche.
L'ipotesi di Accordo sottoscritta in data odierna viene rimessa agli organi deliberanti delle rispettive Associazioni per la definitiva approvazione.
All'esito di tale approvazione, le Parti stipulanti la presente Ipotesi di Accordo procederanno alla stesura del CCNL impegnandosi a concluderla entro il 31 dicembre 2021. In sede di stesura potranno essere condivise integrazioni al CCNL fermo restando che le clausole del CCNL non richiamate nella presente Ipotesi di Accordo restano confermate.
Le parti, nel procedere al rinnovo del CCNL 5 maggio 2005, riconoscono la validità e la proficuità della collaborazione sino ad oggi osservata, certificata dall'unanime e costante apprezzamento che la farmacia territoriale ed i suoi addetti quotidianamente riscuotono.
Autorevoli ricerche sul gradimento da parte della popolazione dei servizi pubblici e privati, effettuate da qualificati soggetti esterni al mondo della farmacia, quale è il CFMT (nato per iniziativa di Confcommercio e dei Sindacati del comparto turismo e servizi per la formazione dei dirigenti), attestano che, ormai da diversi anni e con indici di gradimento sempre estremamente elevati, la farmacia è considerata dai cittadini il servizio di maggiore affidabilità e funzionalità, distinguendosi per l'alta professionalità del personale, la capacità di rispondere alle esigenze dei cittadini e la molteplicità dei servizi aggiuntivi offerti ad integrazione di quello istituzionale di assistenza farmaceutica.
In tale considerazione, le parti confermano la propria volontà di dare ancor maggior vigore all'attuale assetto che vede la contrattazione nazionale e quella decentrata accomunate dal medesimo obiettivo di correlare lo sviluppo del settore alle prioritarie esigenze economico-finanziarie, occupazionali e di politica sanitaria del Paese.
Tale obiettivo sarà perseguito dalle parti, a livello nazionale e regionale, seguendo due direttrici: garantire la migliore gestione e corretta applicazione del contratto nazionale e porsi nei confronti delle Istituzioni come soggetto politico unitario, pur nella diversità di identità e di ruolo.
In questa ottica, il riassetto normativo del settore, volto a prefigurare una farmacia dei servizi, troverà nel contratto gli strumenti attuativi più idonei, riferiti anche a quanto concordato sulla flessibilità del lavoro, adattati alla specificità del settore caratterizzato da un servizio di pubblica utilità che aggrega i singoli esercizi farmaceutici pur nella diversa dimensione e struttura della connessa azienda.
Nei confronti delle Istituzioni, le parti ribadiranno con chiara ed univoca determinazione la funzione primaria e imprescindibile della farmacia, per il ruolo sanitario e sociale di fondamentale importanza che la medesima ricopre nell'ambito del Sistema sanitario nazionale.
Coerentemente, dunque, le parti confermano la comune volontà di impegnarsi a svolgere azioni congiunte intese a ribadire il principio che la dispensazione del farmaco è prerogativa del farmacista in farmacia, il quale, nel pieno rispetto delle disposizioni volte alla tutela della salute, è l'unica figura in grado di soddisfare pienamente ogni esigenza del cittadino e di dare in tal modo un valore aggiunto alla dispensazione del farmaco.
A riguardo, le parti convengono sulla necessità di perseguire una sempre più alta qualificazione della farmacia, che, quale presidio sanitario del SSN, possa continuare a garantire, con uniformità di prestazioni su tutto il territorio nazionale, l'attuale elevato standard di assistenza farmaceutica, integrando tale primaria funzione con nuovi servizi di alta valenza socio-sanitaria.
Infine, le parti assicurano il proprio impegno per valorizzare i rispettivi ruoli di rappresentanza degli interessi del settore.
Titolo I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro tra i farmacisti titolari di farmacie private, o altri esercenti autorizzati delle stesse a norma delle vigenti disposizioni di Legge, ed il relativo personale dipendente laureato e non laureato in farmacia.
Quanto sopra in funzione del fatto che l'esercizio farmaceutico, pur continuando a rappresentare lo strumento operativo per l'esercizio della professione di farmacista, viene indicato quale mezzo unitario per realizzare gli obiettivi del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne la dispensazione del farmaco.
Le parti si danno atto che il presente contratto, che per tutto il periodo della sua validità deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, è globalmente migliorativo e, pertanto, sostituisce ad ogni effetto le norme di tutti i precedenti contratti e accordi collettivi, a qualsiasi livello stipulati, gli usi e/o le consuetudini, riferentisi alla medesima categoria indicata nella sfera di applicazione.
Titolo II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione unica del personale dipendente da farmacisti titolari di farmacie private è strutturata su 7 livelli.
La classificazione unica non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportino differenziazioni tra personale laureato o diplomato in farmacia e personale non laureato in farmacia.
Titolo II - Classificazione del personale
Art. 3
(___)
Con decorrenza dal 1º novembre 2021 la categoria dei Quadri è articolata in tre aree professionali a ciascuna di esse corrisponde un livello retributivo commisurato alla diversificazione delle responsabilità, pur ricomprendendo mansioni tutte ugualmente esigibili, secondo l'articolazione di seguito indicata.
Area Q1 come già previsto dal CCNL, Direttore responsabile;
Area Q2: appartiene a tale area il farmacista collaboratore che abbia maturato un elevato grado di specializzazione, possieda specifiche competenze tecnico professionali (attestate anche mediante la proficua partecipazione a corsi di formazione) e svolga una o più delle mansioni di cui all'articolo 4;
Area Q3: il farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
(___)
Il personale di cui al presente contratto è così classificato:
Area quadri
A seguito del disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi ed in relazione ai contenuti del 1º e 2º comma dell'art. 2 della Legge citata, viene attribuita la qualifica di quadro, in funzione del livello di professionalità e delle particolari responsabilità connesse con l'esercizio della professione di farmacista, al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) dopo 24 mesi di servizio nella qualifica.
Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista previsti dal comma precedente per il farmacista collaboratore, si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque documentabile dal farmacista collaboratore.
1º livello super
Farmacista Direttore di farmacia - Fatte salve le condizioni preesistenti alla data di stipula del presente contratto per le quali verrà riconosciuto il solo trattamento economico relativo al 1º livello super, la qualifica di Direttore di farmacia è configurabile solo nei casi di cui agli artt. 120, 369, 370 e 378 del T.U.LL.SS., art. 12 della Legge n. 475/1968 e successive modificazioni e art. 7 della Legge n. 362/1991 e successive modificazioni e cioè nei casi di farmacia succursale, di farmacia il cui titolare non sia farmacista, nelle gestioni ereditarie e nelle società di farmacisti.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Legge 20 maggio 1970, n. 300, in caso di temporanea assegnazione del farmacista collaboratore ad una farmacia succursale con la qualifica di Direttore, tale assegnazione si potrà protrarre per non più di sei mesi, anche non consecutivi, nel corso di ciascun anno di calendario, senza che si determini il passaggio definitivo nel 1º livello super.
1º livello
Farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica
Farmacista collaboratore - Il farmacista collaboratore può sostituire il titolare di farmacia nei casi e con le modalità previste dalle norme di Legge e di regolamento, contenute rispettivamente nell'art. 11 della Legge n. 475/1968 e successive modificazioni, nel D.P.R. n. 1275/1971 e nella Legge n. 154/1981 ed in tal caso per tutto il periodo della sostituzione formale ha diritto, in aggiunta alla normale retribuzione, ad una indennità di funzione pari alla differenza retributiva tra il 1º livello super ed il 1º livello.
In funzione di quanto stabilito nell'articolo precedente e fatto salvo il disposto dell'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, viene riconosciuta al farmacista Direttore di farmacia (1º livello super), ed al farmacista collaboratore (1º livello) una indennità strettamente collegata con l'esercizio della professionalità e delle responsabilità connesse, denominata "indennità speciale quadri" il cui ammontare è riportato nell'allegata Tabella A e che viene corrisposta per 14 mensilità.
2º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo d'altri lavoratori:
- contabile con mansioni di concetto;
- corrispondente con mansioni di concetto;
- magazziniere consegnatario (*) con responsabilità tecnica ed amministrativa del magazzino inteso come reparto della farmacia autonomo per gestione e struttura.
3º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che esplicano funzioni di concetto che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza:
- coadiutore di farmacia: è colui il quale svolge funzioni di raccordo tra personale di concetto e d'ordine ed ha la responsabilità di conduzione autonoma, ivi compresi i relativi adempimenti amministrativi, di particolari autonomi reparti di vendita di prodotti parafarmaceutici.
4º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite:
- addetto di laboratorio;
- cassiere con mansioni d'ordine;
- commesso d'ordine (**) anche con funzioni di vendita (escluso quanto previsto dal T.U.LL.SS. n. 1265/1934);
- contabile d'ordine;
- magazziniere (**).
5º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che compiono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque conseguite ed ai quali possono essere affidati anche compiti operativi complementari alla propria qualifica:
- conducente di automezzi;
- fattorino interno ed esterno.
6º livello
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono lavori di pulizia ed operazioni semplici che richiedono solo elementari capacità pratiche:
- addetto alle pulizie;
- personale di fatica.
----------
(*) Magazziniere consegnatario: l'inquadramento del magazziniere consegnatario al 2º livello è stabilito in funzione dell'attribuzione della responsabilità tecnico-amministrativa del magazzino inteso come reparto autonomo, per gestione e struttura, della farmacia; pertanto i lavoratori cui sia attribuita la responsabilità come sopra definita devono essere inquadrati nel livello corrispondente.
(**) Il magazziniere ed il commesso d'ordine possono anche svolgere mansioni connesse alla tenuta e al riassortimento delle scorte.
Art. 4
(___)
Area Q2: alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che sono esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi in base alla normativa vigente, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che in questo ambito possono essere svolte dal farmacista mediante la previsione di una nuova figura professionale.
Tale nuovo inquadramento è riconosciuto al farmacista che svolge una delle seguenti mansioni:
- attività di gestione di uno specifico settore o area istituti all'interno della Farmacia dei Servizi quando ne viene esercitata la piena ed autonoma responsabilità nella gestione; per settore o area si intendono, in via esemplificativa, la telemedicina, la diagnostica di prima istanza, ecc.;
- responsabile del coordinamento dei servizi nelle Farmacie organizzate per svolgere pluralità di servizi.
(___)
Al farmacista inquadrato in Area Q2 viene riconosciuto un minimo tabellare incrementato di euro 70 mensili rispetto a quello previsto per l'Area Q3.
Resta fermo il diritto del farmacista inquadrato in Area Q2 all'indennità speciale Quadri (ISQ) nella misura applicabile al farmacista inquadrato nel livello Q3 dal CCNL.
***
Art. 15 (nuovo)
Alla luce delle significative riforme in ordine alle attività che possono essere esercitate nell'ambito della Farmacia dei Servizi, le Parti condividono la necessità di implementare e valorizzare le nuove attività che possono essere svolte anche dal farmacista collaboratore e la necessità di introdurre ulteriori figure professionali nell'ambito del sistema di inquadramento.
Le Parti, dunque, condividono l'esigenza di costituire un Commissione Paritetica che avrà il compito di proporre e indicare alle Parti l'implementazione e della classificazione del personale dipendente da Farmacie private.
L'assunzione del lavoratore viene effettuata secondo le norme di Legge e deve risultare da atto scritto contenente la data di assunzione, la durata del periodo di prova, la qualifica del lavoratore, il relativo livello di inquadramento e la retribuzione.
Assunzione lavoratori laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) certificato d'iscrizione all'ordine dei farmacisti rilasciato in data non anteriore a tre mesi;
b) curriculum professionale documentato con certificato di servizio delle eventuali precedenti prestazioni;
c) documento di riconoscimento;
d) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
e) certificato di idoneità fisica;
f) fotocopia del certificato di attribuzione del numero di codice fiscale;
g) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.
È fatto obbligo al datore di lavoro di comunicare alla competente autorità sanitaria l'avvenuta assunzione, inviando alla medesima la documentazione richiesta dalle vigenti disposizioni.
Assunzione lavoratori non laureati o diplomati in farmacia
All'atto dell'assunzione il lavoratore deve produrre i seguenti documenti:
a) documento di riconoscimento;
b) documenti assicurativi e previdenziali per precedenti rapporti di lavoro;
c) certificato di idoneità fisica;
d) certificato degli studi compiuti;
e) ogni altro documento previsto dalle leggi vigenti e necessario per l'esercizio dell'attività nella farmacia.
Il lavoratore è tenuto a dichiarare al datore di lavoro il suo domicilio ed a notificare i successivi mutamenti, nonché a consegnare lo stato di famiglia (se capo famiglia).
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti trattenuti.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, il titolare di farmacia è tenuto a restituire i documenti consegnatigli all'atto dell'assunzione unitamente, se richiesto dal lavoratore, ad un attestato del servizio prestato presso la farmacia stessa.
Il periodo di prova ha la seguente durata:
Livelli | Giorni di calendario |
1ºS | 90 |
1º | 90 |
2º | 60 |
3º e 4º | 45 |
5º e 6º | 15 |
Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere rescisso da una parte e dall'altra senza preavviso ma con la corresponsione delle indennità previste per la risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di infortunio o di malattia il periodo di prova si interrompe e può essere completato qualora il lavoratore possa riprendere il servizio entro 20 giorni.
Qualora il lavoratore, nel compiere il periodo di prova, dovesse nuovamente ricadere in malattia, il rapporto deve ritenersi estinto ad ogni effetto.
Trascorso il periodo di prova, senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità di servizio.
Le parti, dopo un approfondito esame della vigente disciplina legale in tema di occupazione e mercato del lavoro, ritengono strategico per il settore procedere ad una specifica regolamentazione del lavoro a tempo parziale, dell'apprendistato e del contratto di inserimento.
Art. 10 - Apprendistato - Pregressa normativa
La pregressa normativa in materia di apprendistato, così come concordata dall'accordo di rinnovo 23 marzo 1999, è riportata in calce al presente CCNL quale parte integrante dello stesso.
Le parti, esaminata l'evoluzione della disciplina dell'apprendistato, riconoscono in tale istituto un importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro ed un canale privilegiato per il collegamento tra la scuola ed il lavoro e per l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Conseguentemente, le parti riconoscono la necessità di valorizzare il momento formativo del rapporto prevedendo momenti di formazione teorica anche esterni al processo produttivo.
A tal fine, confermano il proprio impegno a condurre congiuntamente un progetto pilota per la sperimentazione dei nuovi modelli formativi per l'apprendistato.
In questo quadro, le parti assegnano all'Ente bilaterale un ruolo strategico per il monitoraggio delle attività formative e lo sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze.
a) Possono essere assunti con il nuovo contratto di apprendistato professionalizzante o di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i 18 anni e i 29 anni.
b) La durata massima del rapporto formativo per i livelli professionali soggetti all'apprendistato (2º, 3º e 4º livello), tranne che per il farmacista collaboratore, è fissata in 48 mesi.
c) La regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
d) Per quanto attiene all'inquadramento dell'apprendista si applicano le disposizioni di Legge.
e) Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza dei termini di cui al punto b) che precede.
f) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento economico-normativo erogato dal datore di lavoro in caso di malattia così come previsto dal Titolo XVI del CCNL
g) Il numero complessivo degli apprendisti che il titolare di farmacia può assumere è quello stabilito dall'art. 47, 2º comma, D.Lgs. n. 276/2003, che fa riferimento alla percentuale del 100% del personale in servizio.
h) La possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti presso più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui al punto b) che precede.
i) Nel caso di stipulazione di un contratto di apprendistato a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale.
j) Per quanto non espressamente previsto, valgono le norme di Legge.
La presente disciplina dell'apprendistato sarà operativa immediatamente a livello di ciascuna regione con l'entrata in vigore dei provvedimenti normativi che ne consentono l'applicazione o, in caso di formazione esclusivamente aziendale, interna o esterna, applicando i profili e i piani formativi approvati dall'Ente bilaterale.
Accordo Apprendistato 14/06/2012
premesso che
- il D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della Legge 4 novembre 2010, n. 183, ha modificato la disciplina del contratto di apprendistato introducendo il Testo Unico dell'apprendistato;
- anche in ragione dell'attuale congiuntura economica, la disoccupazione giovanile rappresenta una delle emergenze più rilevanti per il nostro paese e che il contratto di apprendistato rappresenta la strada maestra per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
- il 25 aprile 2012 è scaduto il semestre transitorio previsto dall'art. 7, co. 7, D. Lgs. 167/2011;
- è opportuno dare piena ed immediata operatività al nuovo Testo Unico dell'apprendistato, con particolare riferimento all'apprendistato professionalizzante;
si conviene che
1. le premesse formano parte integrante della presente intesa.
2. Il rapporto di lavoro dell'apprendista in farmacia è così regolato:
Parte generale - Disciplina generale
A) l'assunzione del lavoratore apprendista deve avvenire in forma scritta e il periodo di prova non può essere superiore alla durata stabilita dal CCNL per i rispettivi livelli di assunzione.
B) La durata dell'apprendistato è fissata in quella massima prevista dalla Legge di tre anni per le figure professionali del II, III, IV livello e per il farmacista collaboratore (I livello).
C) L'apprendista è inquadrato secondo quanto previsto dalle clausole del CCNL 26-5-2009 in materia di apprendistato e riportato nella seguente tabella:
Livello di Ingresso (dal l° al 12ºmese)
Livello Intermedio (dal 13ºal 36º mese)
Livello di Uscita
Farmacista
1
1
1
Commesso
6
5
4
Magazziniere
6
5
4
Contabile
6
5
4
D) Nel piano formativo individuale (PFI) sarà indicato un tutore/referente aziendale quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di una professionalità adeguata.
E) Premesso che, stante la peculiare natura a causa mista del contratto di apprendistato, il periodo di formazione si conclude al termine del periodo di apprendistato, le parti del contratto individuale potranno recedere al termine dal contratto stesso dando un preavviso, ai sensi di quanto disposto dalla Legge, di 45 giorni. In caso di mancato esercizio della facoltà di recesso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
F) Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel PFI la formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche. Tale formazione sarà coerente sia con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire sia con il contenuto relativo a tale formazione che è quello previsto nella parte speciale che segue.
G) Tale formazione (ivi compresa la formazione teorica iniziale relativa al rischio specifico prevista dall'accordo Stato - Regioni del 21 dicembre 2011) non inferiore a 66 ore medie annue per il Farmacista Collaboratore, 46 ore medie annue per il Magazziniere e Contabile d'ordine, 56 ore medie annue per il Commesso e potrà essere svolta anche in modalità FAD (formazione a distanza), on the job ed in affiancamento. A tale formazione tecnico-professionale e specialistica, si aggiunge la formazione avente ad oggetto le competenze di base e trasversali di cui all'art. 4, comma 3, D. Lgs. 167/2011, così come prevista dalle normative regionali.
H) La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
In attesa della piena operatività del libretto formativo, le parti del contratto individuale provvedono all'attestazione dell'attività formativa con atto scritto.
I) Il numero complessivo di apprendisti che il titolare di farmacia può assumere non può essere superiore a quello stabilito dalla Legge.
J) La malattia, l'infortunio, o altre cause sospensive del rapporto superiori a 30 giorni consecutivi comportano la proroga dei termini di scadenza del contratto di apprendistato, con il conseguente posticipo dei benefici contributivi. In tal caso, il datore di lavoro comunicherà al lavoratore la nuova scadenza del contratto di apprendistato.
K) L'apprendista fruisce dell'integrale trattamento nonnativo economico erogato dal datore di lavoro in caso di malattia e infortunio, come previsto dal titolo XVI del CCNL 26-52009.
L) La somma dei periodi di apprendistato svolti presso datori di lavoro diversi, deve avvenire nel rispetto della durata massima (36 mesi) prevista dalla Legge. In tal caso il datore di lavoro accerterà, mediante acquisizione di idonea documentazione all'atto dell'assunzione, gli eventuali periodi di apprendistato precedentemente svolti dal lavoratore, purché dal termine dell'ultimo periodo di apprendistato svolto non siano trascorsi più di 365 giorni.
M) Per quanto concerne il farmacista collaboratore, l'inquadramento, per tutta la durata del rapporto di apprendistato, avverrà al 1º livello. La retribuzione, il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, all'infortunio e all'indennità tecnico-professionale, saranno pertanto gli stessi previsti dal CCNL per suddetta figura professionale inquadrata al 1º livello. Nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale la durata minima della prestazione lavorativa, oltre a dover essere coerente con il piano formativo individuale, non potrà essere inferiore alle 20 ore settimanali. Se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo di apprendistato, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con contratto di apprendistato, non potrà precedere per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale . Al fine del computo della suddetta percentuale non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo.
N) Agli apprendisti sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.
O) Sono fatti salvi i contratti di apprendistato stipulati prima del 25 aprile 2012 per i quali continuerà fino a naturale scadenza a trovare applicazione la normativa pregressa e quanto previsto in materia di apprendistato professionalizzante dal CCNL 26-5-2009.
P) In caso di variazioni della disciplina in materia di apprendistato, le parti si incontreranno per apportare al presente accordo le opportune modificazioni.
Parte speciale - Piano formativo apprendisti
FIGURA PROFESSIONALE : Farmacista Collaboratore
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del farmacista laureato, che lo ponga in grado di espletare correttamente il suo ruolo in farmacia per un qualificato servizio alla utenza.
Al termine del percorso di apprendistato il farmacista laureato dovrà essere in grado di:
• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
• interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi
• relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo
• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento
• conoscere e saper applicare le normative inerenti agli aspetti contrattuali
• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro
• conoscere e saper applicare strategie e metodi per la valorizzazione delle risorse umane finalizzata al benessere delle persone e alla competitività aziendale
• applicare concetti e strumenti per una efficiente organizzazione del lavoro
• sviluppare un proprio orientamento imprenditoriale
Durata e articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 198 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
PROGRAMMA FORMATIVO LAUREATI
Farmacista collaboratore
ore per triennio
I ANNO
II ANNO
III ANNO
Legislazione e Normativa
(36 ore)
• Norme di settore c modalità di aggiornamento
• Deontologia professionale
• Privacy in farmacia
• Tessera sanitaria
• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia
• Ruolo della Farmacia nel SSN• HACCP: analisi dei punti critici; manuale della farmacia
• Gestione degli scaduti e dei rifiuti prodotti in farmacia• Norme di buona preparazione
• Normativa sul dopingComunicazione
(24 ore)
• Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente • Relazione con l'utente: Informazione, consiglio e consulenza • Relazione con i fornitori Gestione professionale:
(104 ore)
• Classificazione dei farmaci ai fini della distribuzione al pubblico
• Tipologie di ricette
• Gestione delle sostanze stupefacenti e psicotrope
• Farmaci per la terapia del dolore
• Farmaci equivalenti
• Farmaci veterinari
• La distribuzione per conto
• Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali• Materiale di medicazione: utilizzi specifici
• Presidi medico-chirurgici
• Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari
• Prodotti Sanitari ed elettromedicali
• Dermocosmesi
• Disciplina dei prezzi di vendita• Le preparazioni magistrali
• Uso dei registri obbligatori
• Servizi in Farmacia (CUP, autoanalisi ecc.)
• Ispezioni in farmacia da parte delle Autorità preposteUtilizzo dei programmi gestionali informatici:
( 30 ore)
• banca dati prodotti
• vendita al banco
• Acquisizione TS
• riordino dei prodotti• Gestione delle scadenze
• Gestione delle giacenze• Analisi, statistiche, inventario
• Sistemi di approvvigionamento e gestione degli acquisti
• TariffazioneServizio di cassa e contabilità:
(4 ore)
• Lo scontrino fiscale parlante
• Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso
FIGURA PROFESSIONALE: Contabile d'ordine
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del contabile in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda. Al termine del percorso di apprendistato il contabile di farmacia dovrà essere in grado di:
• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
• interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i fornitori ed i consulenti della farmacia;
• registrare, mediante apposito programma contabile, fatture, note, stomi, movimenti bancari e tutto ciò che è inerente all'ambito strettamente contabile;
• confrontarsi con i magazzinieri, per i controlli incrociati tra fatture e merci arrivata in magazzino;
• gestire la tesoreria e i rapporti con le banche;
• gestire gli adempimenti fiscali e tributari (IVA, bilanci, libro giornale);
• gestire un archivio e uno scadenzario;
• scambiare corrispondenza con i fornitori (elementi di base della segreteria);
• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.
Durata e Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.
Contabile d'ordine
ore per triennio
I ANNO
II ANNO
III ANNO
Cultura generale
(26 ORE)
• Conoscenza della specificità del luogo di lavoro
• Conoscenza dei ruoli all'interno della farmacia
• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia
• La privacy
• Ruolo della Farmacia nel SSNUtilizzo dei sistemi informatici della farmacia
(36 ORE)
• Conoscenza dei sistemi gestionali della farmacia
• Conoscenza dei principali software applicativi per le operazioni di calcolo e video scrittura• Organizzazione e gestione di archivi elettronici. • Gestione dello scadenzario dei fornitori e predisposizione dei relativi pagamenti tariffazione Comunicazione
(16 ORE)
• Primi approcci di relazione Relazione con i fornitori
Relazione con le banche• Relazione con l'utente: informazione e consulenza Gestione del magazzino e delle vendite
(34 ORE)
• Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia • Redazione di rapporti periodici sull'andamento dell'attività, presentazione dei risultati conseguiti e commento degli aspetti salienti • organizzazione e gestione del flusso delle ricette in entrata e preparazione alla tariffazione Utilizzo del registratore di cassa e contabilità
(26 ORE)
• scontrino fiscale parlante • Conoscenza e utilizzazione dei diversi sistemi di pagamento e di incasso • Conoscenza e applicazione dei principi, metodi e tecniche di contabilità generale e analitica.
• fatturazione
PIANO FORMATIVO APPRENDISTI
Figura Professionale: Magazziniere
Finalità e obiettivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del magazziniere in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno dell'azienda, proponendosi come elemento fondamentale per la corretta e regolare gestione, movimentazione e controllo delle merci, fattori di presidio essenziali all'efficace funzionamento della farmacia stessa. Al termine del percorso di apprendistato il magazziniere di farmacia dovrà essere in grado di:
• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro;
• interagire in modo professionale con il titolare, il personale, i consulenti e i fornitori della farmacia, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi;
• conoscere gli elementi di base su fatture, bolle e colli, nonché nozioni basilari di marketing per rapportarsi con i fornitori in termini di scontistica e campagne promozionali;
• sapere controllare i colli in arrivo con le relative bolle d'accompagnamento e organizzare la collocazione dei prodotti all'interno del magazzino;
• avere acquisito le capacità necessarie per l'utilizzo del sistema informatico della farmacia, necessario per controllare il magazzino e per gli ordini;
• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento;
• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali;
• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro.
Durata e Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 138 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.
Magazziniere
ore per triennio
I ANNO
II ANNO
III ANNO
Cultura generale
(22 ORE)
• Conoscenza della specificità del luogo di lavoro
• Conoscenza dei moli all'interno della farmacia
• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia
• La privacy
• Ruolo della Farmacia nel SSNComunicazione
(16 ORE)
• Primi approcci di relazione • Relazione con il personale della farmacia • Relazione con i fornitori Utilizzo dei sistemi informatici della farmacia
(22 ORE)
• banca dati dei prodotti,
• controllo dei prodotti in arrivo
• carico dei prodotti• gestione delle scadenze
• gestione delle giacenze• Inventario dei prodotti Gestione del magazzino e delle vendite
(78 ORE)
• Conoscenza dei settori merceologici presenti in farmacia e panoramica dei prodotti non medicinali
• Conoscenza dei medicinali presenti in farmacia ai fini dello smistamento e stoccaggio
• Disimballaggio e gestione degli imballi
• Applicazione prezzi e codici a barre
• Modalità di stoccaggio e conservazione dei prodotti
• Stoccaggio prodotti e rifornimento scaffali
• Nozioni di HACCP
• Conoscenze amministrative di base (Fatture, bolle)• Scadenze dei prodotti medicinali e para farmaceutici
• Riscontro merci
• Sistemi di approvvigionamento dei prodotti
• Elementi di logistica• Riassortimento delle scorte
• Allestimento delle esposizioni
• Elementi di logistica
FIGURA PROFESSIONALE: Commesso in Farmacia
Finalità e obicttivi del piano formativo
Scopo del piano formativo è la definizione contenutistica e metodologica di un percorso di apprendistato professionalizzante del commesso in farmacia, che lo ponga in grado di espletare in modo professionale ed efficiente il suo ruolo all'interno della farmacia, proponendosi come supporto collaborativo alla figura del farmacista.
Al termine del percorso di apprendistato il commesso di farmacia dovrà essere in grado di:
• conoscere gli aspetti tecnici, deontologici e operativi del suo lavoro
• interagire in modo professionale con la clientela, dimostrando competenza, capacità di ascolto e soluzione dei problemi, ma al tempo stesso consapevolezza dei confini del proprio ruolo
• relazionarsi efficacemente all'interno del contesto organizzativo della farmacia, collaborando con il titolare e il personale della farmacia, contribuendo alla creazione di un clima di lavoro positivo• sviluppare consapevolezza delle proprie capacità e dei propri ambiti di crescita e miglioramento
• conoscere e rispettare le normative inerenti agli aspetti contrattuali
• conoscere e saper applicare le normative della salute e sicurezza sul lavoro
Durata e Articolazione del percorso formativo
Il percorso formativo professionalizzante ha la durata complessiva di 168 ore nel triennio al quale si aggiunge la formazione su competenze di tipo trasversale così come prevista dalle normative regionali.
Monitoraggio e valutazione
Il sistema informatizzato di formazione sarà dotato di strumenti di valutazione.
PROGRAMMA FORMATIVO NON LAUREATI IV LIV.
Commesso in farmacia
ore per triennio
I ANNO
II ANNO
III ANNO
Legislazione e normativa
(30 ORE)
• Norme di settore e modalità di aggiornamento
• Consapevolezza del ruolo
• Sicurezza e salute del lavoratore in farmacia
• Privacy in farmacia
• Ruolo della Farmacia nel SSN• HACCP: analisi dei punti critici;
• Norme di settore e modalità di aggiornamento• Norme di settore e modalità di aggiornamento Comunicazione
(24 ORE)
• Relazione con l'utente in farmacia: primi approcci di relazione con l'utente • Relazione con l'utente: Informazione, consiglio e consulenza • Relazione con i fornitori Gestione professionale
(90 ORE)
• Tipologie di ricette
• Modalità di stoccaggio e conservazione dei medicinali
• Gestione del magazzino e delle vendite
• Elementi di cosmetica
• Prodotti sanitari ed elettromedicali
• Vetrinistica e merchandising• Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari
• Prodotti Sanitari ed elettromedicali
• Elementi di cosmetica
• Disciplina dei prezzi di vendita• Prodotti aproteici, dietetici per l'infanzia, per diabetici, per celiaci, per le diverse intolleranze alimentari
• Prodotti Sanitari ed elettromedicali
• Elementi di cosmeticaUtilizzo dei programmi gestionali informatici
(24 ORE)
• banca dati prodotti
• riordino dei prodotti• Gestione delle scadenze
• Gestione delle giacenze• Analisi, statistiche, inventario
• Tariffazione
Si conviene che il farmacista collaboratore sarà assunto a tempo indeterminato con il contratto di lavoro di cui agli artt. 49 e ss., D.Lgs. n. 276/2003 alle seguenti condizioni:
1) la durata massima del rapporto formativo per il farmacista collaboratore inquadrato al 1º livello è fissata in 24 mesi;
2) la retribuzione ed il trattamento normativo, anche con riferimento alla malattia, saranno gli stessi previsti dal CCNL per il farmacista collaboratore inquadrato nel 1º livello;
3) l'inquadramento avverrà nel 1º livello;
4) la possibilità di sommare i periodi di cui al punto 1 che precede svolti pressi più datori di lavoro deve avvenire nel rispetto della durata massima di cui allo stesso punto 1;
5) nel caso di stipulazione di un contratto a tempo parziale, la durata minima della prestazione lavorativa dovrà essere coerente con il piano formativo individuale;
6) se il titolare di farmacia non conferma in servizio, alla scadenza del periodo dei due anni, il 90% dei farmacisti collaboratori assunti con il contratto di cui al punto 1 che precede, non potrà procedere, per dodici mesi successivi, ad altre assunzioni con la predetta tipologia contrattuale;
7) ai fini del computo della percentuale del 90%, non si tiene conto dei farmacisti collaboratori dimissionari, di quelli i cui contratti di lavoro siano stati risolti durante il periodo di prova, dei farmacisti collaboratori licenziati per giusta causa o giustificato motivo;
8) la regolamentazione dei profili formativi e del monte ore di formazione dell'apprendista sarà quella prevista dalle leggi regionali o dall'Ente bilaterale. La formazione dell'apprendista potrà inoltre essere realizzata nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale. La formazione, interna o esterna alla farmacia, sarà di almeno 120 ore per anno e verrà registrata nel libretto formativo. Tale formazione potrà essere realizzata anche nell'ambito delle iniziative promosse dall'Ente bilaterale e delle convenzioni che quest'ultimo potrà eventualmente stipulare e sarà finalizzata a conferire all'apprendista le competenze di base, trasversali e tecnico-professionali necessarie per l'acquisizione di adeguata capacità professionale, in coerenza con il profilo dell'apprendista. I contenuti della formazione a carattere trasversale comprendono l'acquisizione di conoscenze relative alla prevenzione ambientale e infortunistica, alla disciplina del rapporto di lavoro e all'organizzazione del lavoro.
Per quanto non previsto valgono le norme di Legge.
Dichiarazione a verbale
Le parti riconoscono nei contratti di lavoro finalizzati alla formazione di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 276/2003 uno strumento di importanza strategica per lo sviluppo e la qualificazione, anche attraverso percorsi di alta formazione professionale, dei lavoratori del settore.
In questa prospettiva l'Ente bilaterale si attiverà sia per effettuare una ricognizione delle esigenze formative e professionali sia per predisporre strumenti di sostegno alla implementazione di tali contratti nel settore.
Le parti convengono che il contratto di lavoro a tempo determinato in farmacia venga stipulato in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001.
Art. 15 - Contratto di inserimento
1) Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
2) In relazione ai soggetti che possono essere assunti con contratto di inserimento ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 si intendono per "disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni", in base a quanto stabilito all'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall'art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di