S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'accordo di rinnovo 12/03/2009 si rinvia al CCNL " Istruzione e Ricerca"- Settore " Enti pubblici.
CCNL del 16/10/2008
ENTI UNIVERSITÀ
Contratto collettivo nazionale di lavoro 16-10-2008
relativo al personale del Comparto università -
Parte normativa 2006-2009 e parte economica 2006-2007
(Decorrenza: 1º gennaio 2006 - Scadenza: 31 dicembre 2009)
La parte economica scadrà il 31 dicembre 2007
ARAN
e
CGIL-FLC
CISL-Università
UIL-PA
Fed. CONFSAL-SNALS Univ.-CISAPUNI
CSA di CISAL-Università (CISAL-Un., CISAS-Un., CONFAIL-FAILEL-UNSIAU, CONFILL-Un., CUSAL, TECSTAT-USPPI)
RDB/PI
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CISAL
RDB-CUB
Testo del CCNL
Il presente CCNL contiene l'accordo per il quadriennio normativo 2006-2009 e le disposizioni di carattere economico per il biennio 2006-2007. Esso riordina e presenta in modo sistematico ed unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili a contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin qui intervenuti tra l'ARAN e le Organizzazioni sindacali di comparto. Tuttavia, dette norme non sempre sono citate esplicitamente nel presente contratto o perché assorbite o perché superate da disposizioni successive.
Sono qui riunificati i seguenti testi contrattuali:
- CCNL quadriennio 1994-1997 e I biennio economico 1994-1995, firmato il 21 maggio 1996;
- CCNL II biennio economico 1996-1997, firmato il 5 settembre 1996;
- CCNL quadriennio 1998-2001 e I biennio economico 1998-1999, firmato il 9 agosto 2000;
- CCNL II biennio economico 2000-2001, firmato il 13 maggio 2003;
- CCNL quadriennio 2002-2005 e I biennio economico 2002-2003, firmato il 27 gennaio 2005;
- CCNL II biennio economico 2004-2005, firmato il 28 marzo 2006;
- interpretazione autentica degli artt. 59, comma 1, e 56 del CCNL 1998-2001, firmata il 13 gennaio 2005;
- interpretazione autentica dell'art. 63, del CCNL 9 agosto 2000, firmata il 15 novembre 2006;
- interpretazione autentica dell'art. 74, del CCNL 9 agosto 2000, firmata il 22 maggio 2003;
- interpretazione autentica dell'art. 74, comma 4, del CCNL 9 agosto 2000, firmata il 22 maggio 2003;
- accordo successivo relativo all'art. 19 del CCNL 1994-1997, firmato il 23 aprile 1997;
- accordo successivo relativo all'art. 51 del CCNL 1998-2001, firmato il 9 ottobre 2001.
I predetti contratti e accordi sono entrati in vigore il giorno della firma, salvo particolari decorrenze indicate da singoli articoli e cessano di avere ogni efficacia dal giorno della firma definitiva del presente CCNL 2006/2009, fatte salve la validità e l'efficacia dei connessi contratti integrativi.
Le disposizioni contrattuali che seguono, pertanto, riportano tutte le norme di fonte negoziale vigenti, sia che si tratti di nuove che di precedenti, queste ultime modificate o meno.
Sotto la titolazione di ciascun articolo sono riportate, tra parentesi, le precedenti fonti negoziali da cui discende la disposizione contrattuale.
Nel presente testo contrattuale sono stati aggiornati tutti i riferimenti al D.Lgs. n. 29/1993, contenuti in precedenti accordi contrattuali, ai corrispondenti articoli del D.Lgs. n. 165/2001.
La presente premessa fa parte integrante del CCNL qui sottoscritto dalle parti.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Obiettivo, campo di applicazione e durata del presente CCNL (Art. 1 del CCNL 9 agosto 2000)
1. Il presente CCNL intende porsi in linea di coerenza e di sostegno rispetto ai processi di innovazione, riforma e valorizzazione delle risorse umane e delle professionalità, in corso nelle amministrazioni del comparto.
2. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo sia indeterminato sia determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al Comparto delle università e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite "Amministrazioni" nel testo del presente CCNL, di cui all'articolo 12 del c.c.n.q. per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l'11 giugno 2007.
3. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006-31 dicembre 2009 per la parte normativa, ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
Art. 2 - Decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
(Art. 2 del CCNL 9 agosto 2000)
1. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. La stipulazione si intende avvenuta al momento della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti negoziali a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati entro trenta giorni dalla predetta data di stipulazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
2. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura contrattuale di cui agli artt. 47 e 48 del decreto legislativo n. 165/2001.
4. In sede di rinnovo biennale per la parte economica ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel biennio in questione, secondo quanto previsto dall'accordo tra Governo e parti sociali del 23 luglio 1993.
5. In deroga al comma 2, il presente CCNL scade, per la parte economica, il 31 dicembre 2007, senza necessità di disdetta. Le piattaforme per il rinnovo andranno presentate entro 30 giorni dalla stipula del presente CCNL
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 - Obiettivi e strumenti
(Art. 3 del CCNL 9 agosto 2000)
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle responsabilità delle amministrazioni e dei sindacati, è strutturato in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e allo sviluppo professionale con l'esigenza di migliorare e mantenere elevate la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività e dei servizi istituzionali.
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, in grado di favorire la collaborazione tra le parti, per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi, dai contratti collettivi e dai protocolli tra Governo e parti sociali.
3. In coerenza con i commi 1 e 2, il sistema di relazioni sindacali, oltre che a livello nazionale, si articola nei seguenti modelli relazionali, a livello di singola Amministrazione:
- contrattazione collettiva integrativa, tra i soggetti e sulle materie, i tempi e le modalità indicate dal presente contratto;
- informazione preventiva;
- informazione successiva;
- concertazione;
- consultazione;
- interpretazione autentica dei contratti collettivi.
Art. 4 - Contrattazione collettiva integrativa
(Art. 4 del CCNL 9 agosto 2000)
1. Le Amministrazioni attivano, ai sensi degli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001, autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dei vincoli indicati dalle richiamate disposizioni legislative, nonché dal successivo art. 48 del medesimo decreto legislativo.
2. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle seguenti materie:
a) i criteri per la ripartizione delle risorse indicate nell'articolo 87 per le finalità e secondo la disciplina di cui all'articolo 88.
b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale, in relazione ad obiettivi e programmi di innovazione organizzativa, incremento della produttività e miglioramento della qualità del servizio, con riferimento alla ripartizione delle risorse destinate ad incentivazione tra i diversi obiettivi e programmi, nonché alla scelta dei dipendenti da adibire ad eventuali programmi specifici. Preliminarmente alla fase di contrattazione, i soggetti sindacali di cui all'art. 9 ricevono un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui le Amministrazioni si articolano, anche se dotate di autonomia, e di eventuali esternalizzazioni. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, l'area e la categoria cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate;
c) i criteri generali per la selezione ai fini delle progressioni economiche all'interno di ciascuna categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 82, comma 1;
d) i criteri generali per la corresponsione dei compensi, con riguardo alle condizioni di lavoro disagiate ovvero comportanti esposizioni a rischio, nonché a prestazioni finanziate da apposite disposizioni di Legge;
e) le linee di indirizzo e la programmazione generale per i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione, riqualificazione e aggiornamento del personale, anche in relazione con quanto previsto dall'art. 54 del presente CCNL;
f) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti;
g) le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili, nonché i criteri generali per l'applicazione della normativa in materia;
h) le implicazioni in ordine alla qualità del lavoro ed alle professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
i) i criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro;
j) le modalità e verifiche per l'attuazione della riduzione dell'orario di lavoro, ad integrazione e nel quadro delle disposizioni contenute nel presente CCNL;
k) i criteri generali per la ripartizione delle risorse di cui all'art. 86 tra le strutture individuate dai singoli ordinamenti;
l) i criteri generali per la determinazione delle priorità nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa;
m) i criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali per il personale, nel rispetto dell'art. 11 della Legge n. 300/1970;
n) le forme di copertura assicurativa del personale e dell'uso delle attrezzature utilizzate nel telelavoro;
o) le iniziative per l'attuazione delle disposizioni vigenti in materia di pari opportunità, ivi comprese le proposte di azioni positive;
p) i criteri generali in materia di indennità di responsabilità, secondo quanto previsto dall'art. 91, comma 2;
q) utilizzo della quota riservata al fondo derivante da attività in conto terzi o da programmi comunitari;
r) criteri generali per la mobilità d'ufficio in caso di trasferimento in Sedi diverse;
3. Fermo restando il principio dell'autonomia negoziale e nel quadro di un sistema di relazioni sindacali improntato ai criteri di comportamento richiamati nel precedente articolo 3, comma 1, decorsi sessanta giorni dall'inizio effettivo delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, relativamente alla materia di cui al comma 2, lettera i) - fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, comma 4 - nonché relativamente alle materie non direttamente implicanti l'erogazione di risorse destinate al trattamento economico, nel rispetto, comunque, delle specifiche discipline fissate dal presente CCNL
4. I contratti collettivi integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
5. In ogni azienda ospedaliera, comunque denominata, di tipo a) di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 517/1999 esistente presso le università, si svolge la contrattazione integrativa sulle stesse materie previste dal presente articolo. Le delegazioni trattanti sono quelle previste dal successivo art. 9. Nelle aziende ospedaliere, comunque denominate, di tipo b) di cui all'art. 2, comma 2 del medesimo D.Lgs. n. 517/1999, la delegazione sindacale, per il personale del Comparto università, è quella di cui al successivo art. 9. Potranno essere previste, attraverso accordi di reciprocità tra i medesimi soggetti di cui al successivo art. 9 e quelli previsti nel Comparto sanità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione di parte pubblica e sindacale.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipula o il rinnovo del c.c.i.
(Art. 3 del CCNL 27 gennaio 2005)
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale o comunque fino all'entrata in vigore del CCNL quadriennale successivo al presente. Essi si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per la loro natura, richiedano tempi diversi o verifiche periodiche, quali le materie di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b) e d).
2. L'Amministrazione provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed a convocare la delegazione sindacale di cui all'art. 9 per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. La contrattazione integrativa si svolge alle condizioni previste dagli artt. 40 e 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001. La verifica sulla compatibilità dei costi della medesima si attua ai sensi dell'art. 48, comma 6, del D.Lgs. n. 165/2001. A tal fine l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definito dalla delegazione trattante è inviata al collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale Organo non sia previsto, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno entro 5 gg, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15 gg senza rilievi, l'Organo di Governo dell'Amministrazione autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto. In caso di rilievi, la trattativa deve essere ripresa entro 15 giorni.
4. I contratti collettivi integrativi conterranno apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. I contratti collettivi integrativi in vigore conservano la loro efficacia giuridica ed economica fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. Le Amministrazioni sono tenute a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
(Art. 6 del CCNL 9 agosto 2000)
1. L'informazione si propone di basare sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti.
2. Ciascuna Amministrazione fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
3. Le Amministrazioni sono tenute a fornire un'informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria sulle seguenti materie:
a) regolamenti d'Ateneo concernenti il personale del comparto, e loro eventuali modifiche;
b) articolazione dell'orario di lavoro e di servizio, anche nelle singole strutture;
c) verifica periodica della produttività delle strutture;
d) stato dell'occupazione, criteri per la determinazione delle dotazioni organiche e provvedimenti di variazione dell'organico;
e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale;
f) criteri generali inerenti l'organizzazione del lavoro, e le sue modifiche;
g) criteri generali per l'attribuzione degli incarichi per particolari responsabilità o funzioni alle categorie D e EP, di cui agli articoli 75 e 91 comma 3, e loro valutazione periodica;
h) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'articolo 81;
i) modalità di realizzazione dei progetti di telelavoro e ambito delle professionalità da impiegare negli stessi progetti;
j) voci di bilancio preventivo d'Ateneo relative al personale, comprese variazioni di bilancio;
k) comunicazioni effettuate ai sensi dell'art. 57, comma 1;
l) criteri generali per lo svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 80, comma 3;
m) modalità e criteri di composizione del Comitato di cui all'art. 81, comma 3;
n) criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui all'art. 91, comma 1;
o) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3;
p) informazione su qualsiasi tipo di emolumento erogato al personale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva, con frequenza almeno annuale, ed ha per oggetto i criteri e le linee generali circa gli atti di gestione adottati e i relativi risultati:
a) attuazione dei programmi di formazione del personale;
b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, in relazione a quanto previsto in particolare dal D.Lgs. n. 81/2008.
c) andamento generale della mobilità del personale;
d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività e il miglioramento dei servizi, ai sensi degli articoli 87 e 88;
f) funzionamento dei servizi sociali.
g) materie oggetto di informazione preventiva;
h) stato di attuazione dei contratti integrativi;
i) nominativi del personale utilizzato in attività e progetti retribuito con finanziamenti provenienti dalle medesime attività e progetti o con risorse della contrattazione integrativa.
5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'Amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli dipendenti, le Amministrazioni provvedono ad una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore secondo la normativa vigente.
6. Non è oggetto di riservatezza l'informazione ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.
(Art. 7 del CCNL 9 agosto 2000)
1. Ciascuno dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, ricevuta l'informazione, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. In particolare, la concertazione si effettua sui criteri generali per la disciplina nelle seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, comma 3, lettera g), e loro valutazione periodica;
c) svolgimento delle procedure selettive ai fini della progressione verticale di cui all'art. 6, comma 3, lettera l);
d) criteri generali del sistema di valutazione di cui all'art. 81;
e) modalità di attuazione delle misure di cui all'art. 14, comma 3.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Gli impegni concertati hanno per le parti carattere vincolante.
4. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, l'applicazione della Legge n. 104/1992 e n. 4/2004 possono essere costituite, a richiesta dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, in relazione alle dimensioni delle Amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, commissioni bilaterali ovvero osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che le amministrazioni sono tenute a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. In particolare, una commissione paritetica fra Amministrazione e OO.SS. firmatarie del presente CCNL si occuperà che venga garantita la realizzazione di ambienti esterni ed interni degli Atenei, delle opere e accorgimenti da mettere in atto, anche di tipo organizzativo e gestionale, per adeguare i luoghi di lavoro alle esigenze specifiche del lavoratore con disabilità e consentirgli di svolgere le relative attività in condizioni di comfort e sicurezza.
5. Saranno inoltre effettuati incontri semestrali tra la CRUI e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL al fine di individuare orientamenti omogenei nell'applicazione del CCNL
6. La composizione degli Organismi previsti nel precedente comma 4, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una rappresentanza femminile adeguata.
(Art. 8 CCNL 9 agosto 2000 e art. 4 CCNL 27 gennaio 2005)
1. La consultazione si svolge sulle materie per le quali è prevista da disposizioni legislative, in particolare dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 o da norme contrattuali. In tali casi, l'Amministrazione acquisisce il parere preventivo dei soggetti sindacali di cui all'art. 9, senza particolari formalità e con modalità tali da facilitarne l'espressione. Le amministrazioni stesse registreranno formalmente date delle consultazioni e soggetti sindacali consultati.
2. La consultazione si svolge in particolare sulle materie attinenti la prevenzione e la sicurezza sul posto di lavoro, con il rappresentante per tali materie, anche al fine di assicurare l'attuazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008.
3. La consultazione si svolge altresì sulle seguenti materie:
a) utilizzo delle forme di lavoro flessibile previste dall'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001;
b) programmazione triennale del fabbisogno di personale tec