CCNL in vigore
ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
Contratto collettivo nazionale di lavoro 01/10/2007
per il personale non dirigente del comparto enti pubblici non economici
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza normativa: 31/12/2009
Scadenza economica: 31/12/2007
In data 1 ottobre 2007 alle ore 12:00 ha avuto luogo l'incontro tra:
L'ARAN, nella persona del Presidente
e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali
Organizzazioni sindacali:
CGIL/FP
CISL/FPS
UIL/PA
CGIL
CISL
UIL
CISAL
Al termine della riunione, le parti hanno sottoscritto l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007
L'organizzazione sindacale CSA di CISAL/FIALP e la confederazione sindacale CISAL hanno firmato il presente CCNL in data 6 novembre 2007.
L'organizzazione sindacale RDB PI e la confederazione sindacale RDB CUB hanno firmato il presente CCNL in data 24 gennaio 2008.
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto indicati all'art. 4, del c.c.n.q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto, soggetto a mobilità in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione organizzativa degli enti, di esternalizzazione oppure di processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino al definitivo inquadramento contrattuale nella nuova amministrazione, ente o altra persona giuridica di diritto pubblico o privato, previo confronto con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto.
3. Nella provincia autonoma di Bolzano il presente CCNL può essere integrato ai sensi del D.Lgs. 9 settembre 1997, n. 354 per le materie ivi previste.
4. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2006 - 31 dicembre 2009, per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2007, per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli enti interessati con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. Resta altresì fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 165/2001.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli artt. 47 e 48, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma 6.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 16 febbraio 1999, con le modifiche ed integrazioni previste nel Titolo II del CCNL del 9 ottobre 2003 e con le ulteriori modifiche ed integrazioni riportate ai seguenti articoli.
Art. 4 - Modifiche al sistema delle relazioni sindacali
1. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL del 16 febbraio 1999, la lett. l), introdotta dall'art. 6 del CCNL 9 ottobre 2003, è sostituita dalla seguente:
"l) programma dell'Organo di vertice sui processi di esternalizzazione e reinternalizzazione, anche in relazione alle ricadute occupazionali derivanti dai medesimi processi o dal ricorso ad altre forme di rapporto di lavoro atipico".
2. All'art. 6, lettera A) Informazione, comma 2, punto A del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo la lett. l), è aggiunta la seguente lettera:
"m) obiettivi e modalità attuative del piano operativo predisposto dagli Organi preposti alla gestione in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché dei processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno;
3. All'art. 6, lettera B) Concertazione, comma 1, punto A, del CCNL del 16 febbraio 1999, dopo la lett. c), è aggiunta la seguente lettera:
"d) gli obiettivi e le modalità attuative del piano operativo, anche con riferimento all'economicità, all'efficacia ed alle professionalità necessarie, in relazione ai processi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché ai processi di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno."
4. All'art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999 è aggiunto il seguente ulteriore alinea:
"- le implicazioni sul rapporto di lavoro dei piani operativi di esternalizzazione delle attività e dei servizi propri dell'ente, nonché di reinternalizzazione di quelle istituzionali affidate all'esterno".
5. All'art. 7 (Comitato pari opportunità), del CCNL del 16 febbraio 1999, il comma 1 è sostituito dai seguenti commi:
"1. Gli enti, ai sensi dell'art. 57 del D.Lgs. n. 165/2001, di concerto con le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1, del CCNL del 16 febbraio 1999, promuovono, anche in relazione alle modalità contenute nel D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna) la predisposizione di piani di azioni positive, tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che impediscono di fatto, la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne ed uomini.
1-bis. In tale ambito, i Comitati per le pari opportunità, istituiti presso ciascun ente, nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 6, lett. d), svolgono i seguenti compiti:
a) raccolta dei dati relativi alle materie di propria competenza, che l'ente è tenuto a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3, lett. A);
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive ai sensi del D.Lgs. dell'11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna);
d) promozione di analisi di bilancio che mettano in evidenza le voci finalizzate alle esigenze delle donne e di quelle degli uomini, redigendo, ad esempio, un bilancio di genere, come previsto dalla "Direttiva sulle misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle Amministrazioni pubbliche" emanata dal Ministro per le riforme e le innovazione nella pubblica amministrazione di concerto con la Ministra per i diritti e le pari opportunità in data 24 maggio 2007;
e) diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti."
1-ter. Ai fini del comma 1-bis gli enti, secondo quanto indicato dalla direttiva di cui al comma 1-bis, lett. d), evidenziano nei propri bilanci annuali le attività e le risorse destinate all'attuazione della direttiva stessa."
6. La quota minima di risorse da destinare alla contrattazione a livello di struttura periferica, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del CCNL del 9 ottobre 2003, è elevata al 20% L'incremento dei livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati presso le strutture periferiche, in correlazione con l'utilizzo delle predette risorse, è accertato attraverso strumenti di verifica anche basati sul grado di soddisfazione dell'utenza e sulla adozione e pubblicizzazione delle carte di servizio, in coerenza con le previsioni di cui all'art. 25.
Titolo III - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
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1. Il nuovo sistema di classificazione del personale, in continuità con il previgente sistema introdotto dal CCNL del 16 febbraio 1999 e con i principi dello stesso sistema di cui all'art. 10 del CCNL del 9 ottobre 2003, persegue l'obiettivo di un ulteriore sviluppo del modello organizzativo degli enti del comparto, secondo i principi della flessibilità organizzativa e dell'accrescimento continuo delle competenze professionali.
2. Gli obiettivi di pieno riconoscimento della professionalità dei dipendenti e della qualità delle prestazioni lavorative individuali richiedono l'impegno delle parti al fine di definire un sistema di classificazione professionale che, in un quadro di coerenza con le funzioni proprie degli enti del comparto, assuma le caratteristiche di efficace strumento di supporto e di impulso dei processi di innovazione.
3. Il nuovo sistema di classificazione del personale si basa sui seguenti principi:
a) valorizzazione delle professionalità interne per garantire prestazioni di elevata qualità;
b) flessibilità nella gestione delle risorse umane in correlazione con l'effettivo sviluppo professionale.
4. Coerentemente con tali finalità, un ruolo primario è attribuito alla formazione continua ed alle altre azioni di sviluppo delle competenze professionali, le quali, attraverso una serie organica ed articolata di interventi, costituiscono un fondamentale fattore di affermazione di una nuova cultura organizzativa e gestionale.
5. Il presente titolo sostituisce e disapplica la Parte seconda del CCNL del 16 febbraio 1999 sul sistema di classificazione del personale, nonché l'art. 24 del medesimo CCNL
Art. 6 - Aree e profili professionali
1. Il sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi degli enti, è articolato nelle aree A, B e C.
2. Le aree sono individuate mediante le declaratorie che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area medesima. Le stesse corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie per l'espletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, secondo quanto previsto dall'Allegato A) del presente CCNL
3. Nelle aree è previsto un unico accesso dall'esterno nel livello economico iniziale dell'area.
4. I profili, collocati nelle aree A, B e C secondo le caratteristiche professionali di base indicate nell'Allegato A), descrivono i contenuti professionali delle attribuzioni proprie dell'area di appartenenza.
5. Nel sistema di classificazione, la definizione dei profili si configura come risorsa organizzativa preordinata ad una gestione più flessibile e razionale del personale nonché a garantire una migliore corrispondenza delle prestazioni lavorative dei dipendenti agli obiettivi degli enti.
6. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001, ogni dipendente è tenuto a svolgere tutte le mansioni considerate equivalenti all'interno della medesima area, fatte salve quelle per il cui espletamento siano richieste specifiche abilitazioni professionali.
7. Nulla è innovato per quanto attiene al personale con qualifica di Ispettore generale e di Direttore di divisione.
Art. 7 - Clausola di primo inquadramento nel nuovo sistema
1. Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente CCNL è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data, mediante il riconoscimento - all'interno di ciascuna area - della posizione già conseguita nel sistema di provenienza e con la collocazione nel livello economico corrispondente secondo l'allegata Tabella A.
2. Nel caso in cui siano tuttora in corso le procedure per le selezioni secondo il previgente sistema di classificazione, il primo inquadramento avviene secondo la posizione ricoperta dal dipendente alla data di entrata in vigore del presente contratto e, successivamente, conclusa la procedura, si provvede ad un nuovo inquadramento del dipendente stesso che avverrà, nel rispetto della predetta procedura, con le medesime modalità indicate al comma 1.
3. Tutte le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate, concordate o attivate sulla base del precedente CCNL del 16 febbraio 1999, sono portate a compimento, con le modalità di finanziamento previste da tale contratto, secondo i criteri già stabiliti in contrattazione integrativa.
4. Gli enti comunicano per iscritto al dipendente interessato il nuovo inquadramento conseguito, ai sensi del presente articolo, con le modalità di cui all'art. 15, comma 3.
5. Ferme rimanendo le dotazioni organiche complessive di ciascun'area, sono riportati nelle nuove aree i contingenti delle originarie posizioni economiche di cui al previgente sistema di classificazione.
Art. 8 - Istituzione di profili professionali
1. Gli enti, in relazione alle proprie necessità organizzative, istituiscono i profili professionali, previa contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. A) del CCNL del 16 febbraio 1999.
2. Ai fini della definizione dei profili professionali, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) costituzione di profili che comprendano, al proprio interno, competenze professionali comuni, applicabili ad una gamma di attività differenziate;
b) semplificazione dei contenuti professionali attraverso l'utilizzazione di formulazioni ampie ed esaustive che evitino descrizioni dei compiti analitiche o dettagliate;
c) attualizzazione dei contenuti professionali in relazione al nuovo sistema di classificazione e ai processi di innovazione degli enti ed alle nuove tecnologie adottate.
3. Nei casi di istituzione di nuovi profili, sono definiti altresì i criteri per il passaggio dei dipendenti agli stessi, fermo restando il livello economico acquisito.
Art. 9 - Mansioni superiori nel nuovo sistema classificatorio
1. Il presente articolo completa la disciplina delle mansioni prevista dall'art. 52, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. n. 165/2001, per la parte demandata alla contrattazione.
2. Nell'ambito del nuovo sistema di classificazione del personale previsto dal presente contratto, si considerano "mansioni immediatamente superiori" quelle proprie dell'area immediatamente superiore.
3. Il conferimento delle mansioni superiori di cui al comma 2 avviene nei seguenti casi:
a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura del posto vacante, anche mediante le progressioni tra le aree di cui all'art. 14;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, per la durata dell'assenza. Non rientra nella previsione l'ipotesi di assenza per ferie del titolare.
4. Il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti è comunicato per iscritto al dipendente incaricato, mediante le procedure stabilite da ciascun ente secondo i propri ordinamenti e nel rispetto di quanto previsto dalle vigente normativa in materia, sulla base di criteri, coerenti con la propria organizzazione, da definire non oltre tre mesi dall'entrata in vigore del presente contratto, che tengano conto del contenuto professionale delle mansioni da conferire, sentite le Organizzazioni sindacali di cui all'art. 8, comma 1 del CCNL del 16 febbraio 1999. La disciplina delle mansioni superiori, come integrata dal presente articolo, trova applicazione dalla data di definizione dei predetti criteri.
5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori come definite al comma 2 ha diritto al trattamento economico previsto per il livello economico iniziale dell'area corrispondente alle mansioni conseguentemente esercitate, fermo rimanendo quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Per il periodo di conferimento delle mansioni superiori, cessa di essere corrisposto il differenziale tra livello economico acquisito e livello economico iniziale dell'area di appartenenza. In relazione a tale differenziale, si applica quanto previsto dall'art. 36, comma 3.
6. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001.
Capo III - ACCESSO DALL'ESTERNO
Art. 10 - Modalità per l'accesso dall'esterno
1. Il reclutamento del personale avviene con le modalità previste dalle vigente normativa in materia di assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, con garanzia di adeguate percentuali di accesso dall'esterno.
2. In considerazione di quanto previsto dal comma 1, gli enti sono tenuti a riservare all'accesso dall'esterno una quota delle vacanze organiche pari al 50% dei posti disponibili, nel rispetto delle disposizioni di Legge nel tempo vigenti.
3. L'accesso dall'esterno alle aree del presente sistema di classificazione avviene nel livello economico iniziale di ciascuna area e con i requisiti indicati nell'Allegato A).
4. Al personale assunto dall'esterno è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per l'area di assunzione.
Art. 11 - Progressioni all'interno del sistema di classificazione
1. Nell'ambito del nuovo sistema di classi