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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti ed Istituzioni Private

CCNL: Enti Previdenziali Privatizzati

Enti Previdenziali Privatizzati

CODICE CNEL: T411

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/01/2020

ENTI PREVIDENZIALI PRIVATIZZATI

 

Testo Consolidato del CCNL 15/01/2020

Per il personale non dirigente dipendente dagli enti privatizzati di cui all'art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509

Decorrenza: 01/01/2019 

Scadenza: 31/12/2024

CCNL 15/01/2020 come modificato da:

- Accordo di rinnovo 21/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

  

Verbale di stipula

 

Addì, 15 gennaio 2020,

Associazione degli Enti previdenziali privati in rappresentanza dei seguenti enti:

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense;

- Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti CNPADC;

- Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti;

- Cassa nazionale del notariato;

- Associazione Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi ENPAB;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza per i consulenti del lavoro ENPACL;

- Fondazione ENPAM Ente nazionale di previdenza e assistenza medici ed odontoiatri;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza dei veterinari ENPAV;

- Ente di previdenza dei periti industriali EPPI;

- Fondazione FASC Fondo nazionale di previdenza per i lavoratori delle imprese di spedizione, corrieri e delle agenzie marittime raccomandatarie e mediatori marittimi;

- Inarcassa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti;

- Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani INPGI "Giovanni Amedola";

- Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani ONAOSI;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi ENPAP;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica ENPAPI;

- Cassa autonoma di assistenza integrativa dei giornalisti italiani CASAGIT;

- Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti ENPAF;

- Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale EPAP;

- Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli impiegati in agricoltura ENPAIA;

e

CGIL

CISL

UIL

FIALP-CISAL

DIRP-CONFEDIR

CONFSAL-PARASTATO

RDB

UGL

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 21/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

 

Addì, 21 dicembre 2022,

tra

La parte datoriale - l'AdEPP, Associazione degli Enti Previdenziali Privati, e le seguenti Casse:

- Fondazione Enpam Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Medici ed Odontoiatri;

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro ENPAC;

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti CDC;

- Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza  Forense;

- Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri liberi Professionisti;

- Cassa Nazionale del Notariato;

- Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali;

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Biologi ENPAB;

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Veterinari ENPAV;

- Ente di Previdenza dei Periti Industriali EPPI

- Inarcassa - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

- Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani INPGI "Giovanni Amendola;

- Opera Nazionale di Assistenza Orfani Sanitari Italiani ONAOSI;

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi ENPAP;

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza della Professione Infermieristica ENPAPI;

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale;

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza addetti e impiegati in Agricoltura ENPAIA;

- Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Agenti e Rappresentanti di commercio ENASARCO;

- Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza Farmacisti ENPAF.

 

e le OO.SS.:

 

- CGIL FP

- CISL FP

- UGL TERZIARIO

- UIL PA

- CISAL FIALP

- USB

 

Di seguito identificate come "le Parti", prendendo atto del documento di preintesa, sottoscritto in data 21 dicembre 2022 a seguito delle riunioni intercorse tra la Commissione datoriale AdEPP, e dalla componente tecnica di parte datoriale, e dai rappresentanti delle OO.SS. come sopra indicati, condividendone i contenuti,

 

concordano

 

1. che il CCNL personale non dirigente 2019 - 2021, sottoscritto in data 15 gennaio 2020 è rinnovato per l'intera parte normativa per il periodo 2022-2024.

1. di esaminare l'attuale testo del CCNL 2019 -2021 in funzione di un aggiornamento formale di alcune parti dell'articolato oggi vigente ai fini di una maggiore chiarezza ed integrazione dello stesso e allo scopo di garantire una interpretazione coordinata; all'uopo si impegnano a nominare una commissione tecnica che dovrà concludere i propri lavori entro il 30 giugno 2023.

[___]

 

 

Art. 1 - Applicazione decorrenza e durata contrattuale

 

Il presente contratto si applica nel settore degli Enti Previdenziali Privati di cui ai D.lgs. 509/94 e 103/96 e disciplina i rapporti di lavoro con il personale non dirigente che presti servizio in conformità alla normativa vigente.

Per quanto concerne la Onaosi, il presente contratto si applica per quanto non specificatamente normato dal separato accordo tra la Onaosi e le OO.SS. firmatarie.

Al personale assunto con contratto non a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di Legge, nonché le norme previste dal presente contratto in quanto compatibili.

Il presente contratto collettivo nazionale, in relazione al triennio 01/01/2019 -31/12/2021, esplica i suoi effetti sia normativi sia economici dal 01/01/2019 salvo diversa prescrizione del presente contratto.

Il CCNL si intenderà tacitamente rinnovato qualora non venga disdettato per iscritto almeno sei mesi prima della data di scadenza da una delle Parti, intendendosi per tali almeno la maggioranza degli Enti sottoscrittori i cui dipendenti costituiscano la maggioranza dei lavoratori ai quali si applica il CCNL e le OO.SS. firmatarie. In caso di disdetta le disposizioni contrattuali rimangono interamente in vigore per il primo anno successivo alla scadenza.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del CCNL, sarà corrisposto, a decorrere dalla data di scadenza medesima, un "elemento provvisorio della retribuzione" pari al 30% dell'indice IPCA applicato ai minimi contrattuali vigenti, inclusa l'ex indennità integrativa speciale.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'indice predetto. Dalla data di decorrenza del rinnovo contrattuale l'indennità cesserà di essere erogata. Tale indennità nelle misure sopra indicate sarà assorbita con gli eventuali aumenti contrattuali per il periodo della vacanza del contratto.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 21/12/2022 (Decorrenza 01/01/2022)

Verbale di stipula

[___] 

2. [___]

Si applica l'art. l comma 7 ultimo periodo del CCNL 2020-2022.

Fermo restando le decorrenze previste per il trattamento economico, il presente accordo, per ogni singola cassa troverà la sua applicazione dalla data di sottoscrizione da parte della stessa.

 

 

Art. 2 - Relazioni sindacali

Art. 2.1 Obiettivi e strumenti

 

Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni delle competenze degli Enti e delle organizzazioni sindacali, è strutturato, anche con la costituzione di Commissioni paritetiche, in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro con quello di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati.

Tale obiettivo comporta, ferma restando l'autonomia delle Parti, le seguenti forme di relazioni e rapporti sindacali:

- Contrattazione collettiva a livello nazionale;

- Contrattazione integrativa di secondo livello;

- Confronto;

- Informazione;

- Interpretazione autentica dei contratti collettivi.

Ulteriori forme di relazioni sindacali possono essere eventualmente definite, nella specificità dei singoli Enti, attraverso la contrattazione integrativa di secondo livello.

L'interpretazione autentica del contratto collettivo è definita e regolata dall'art. 2.8.

 

 

Art. 2.2 - Contrattazione collettiva nazionale

 

La contrattazione consiste in una negoziazione tra le Parti finalizzata alla definizione congiunta delle materie specificatamente previste dal contratto.

In sede di contrattazione collettiva nazionale vengono disciplinate nei rinnovi contrattuali le seguenti materie:

a) Procedure per le relazioni sindacali;

b) Diritti sindacali e prerogative delle OO.SS.;

c) Sistema di classificazione del personale;

d) Durata dell'orario di lavoro;

e) Struttura della retribuzione e fissazione dei minimi retributivi;

f) Definizione delle materie demandate alla contrattazione integrativa di secondo livello;

g) Regolamentazione della parte sociale ed assistenziale del rapporto di lavoro;

h) Modalità e percentuali di utilizzo delle forme flessibili di lavoro.

 

 

Art. 2.3 - Contrattazione integrativa di secondo livello

 

I contratti integrativi aziendali riguardano le materie sottoindicate con i limiti specificatamente previsti:

a) previdenza e assistenza integrativa;

b) indennità di cassa, indennità di mensa, di reperibilità, di turno, di disagio;

c) articolazione dell'orario di lavoro anche in caso di modalità specifiche (turni, flessibilità, ecc.) o articolazioni gravose (lavoro notturno e festivi o per favorire lo sviluppo formativo nei casi in cui l'orario formativo vada oltre quello normale di lavoro);

d) agevolazioni particolari per lavoratori studenti;

e) modalità per la corresponsione del premio di risultato;

f) criteri per l'attribuzione dei benefici assistenziali e sociali al personale;

g) trattamento di trasferta (diaria e rimborsi) al personale inviato in missione temporanea in Italia;

h) trattamento relativo alle missioni all'estero;

i) stipula di eventuali apposite polizze assicurative oltre quelle obbligatorie (I.N.A.I.L.) in favore di dipendenti autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o adempimenti di servizio fuori dall'ufficio, del proprio mezzo di trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio;

l) premio di anzianità di servizio nonché le specifiche modalità di riconoscimento dello stesso;

m) misura e criteri di fruizione di permessi sanitari e personali oltre il limite previsto dalle norme vigenti in materia;

n) misura dell'indennità di disponibilità di cui all'art. 3.2.;

o) altre ipotesi previste dal presente contratto collettivo o dalle leggi in materia di lavoro.

Le richieste di rinnovo dell'accordo integrativo aziendale dovranno essere formulate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza dell'accordo.

La direzione dell'Ente darà riscontro alle richieste pervenute in tal senso entro 30 giorni dal loro ricevimento.

Nei tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per i tre mesi successivi alla scadenza dell'accordo e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sei mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

 

 

Art. 2.4 - Confronto

 

Il confronto consiste in una preventiva interlocuzione verbale o scritta mediante la quale le Parti intendono realizzare fasi di collaborazione e di possibile convergenza sulle tematiche specificatamente previste dal presente contratto.

I singoli Enti provvederanno a confrontarsi con le OO.SS. aziendali prima di prendere decisioni in materia di:

a) programmi di sviluppo occupazionale;

b) introduzione di nuove tecnologie con rilevante impatto sull'organizzazione del lavoro;

c) criteri generali per l'accesso ai corsi professionali definiti dall'Ente, con la garanzia delle pari opportunità di partecipazione con indicazione delle finalità e linee generali relative ai programmi di formazione di cui alle lett. a e b dell'art. 42, tenuto conto anche delle specifiche esigenze formative segnalate e proposte dalle OO. SS.;

d) prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le 150 ore;

e) misure da adottare per le pari opportunità;

f) misure da adottare per la salute e la sicurezza;

g) programmi di ristrutturazione, esuberi di personale connessi ad acquisizione e scorporo dei servizi, nonché negli altri casi di cui all'art. 2.5;

h) criteri di valutazione per l'assegnazione del premio di risultato.

 

 

Art. 2.5 - Ristrutturazioni aziendali

 

Nei casi di rilevanti ristrutturazioni aziendali anche derivanti da innovazioni tecnologiche, fusioni, concentrazioni, scorporo di attività, che possano incidere significativamente sui livelli occupazionali aziendali, ovvero comportino modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di gruppi di personale o ne comportino la mobilità, intesa come mutamento di sede di lavoro, l'Ente informerà le OO.SS. aziendali in via preventiva rispetto alla realizzazione dei provvedimenti deliberati. In caso di trasferimento anche parziale di azienda, l'ente provvederà all'informativa nei modi e con gli effetti di cui alla normativa vigente.

Al riguardo, su richiesta degli organismi sindacali aziendali e prima della fase di realizzazione, si effettuerà un confronto tra le parti sui possibili effetti in materia di:

a) occupazione con riferimento a modifiche a livelli occupazionali;

b) condizioni di lavoro, con riferimento a problemi legati alla mobilità territoriale, professionalità e mansioni dei lavoratori/trici;

c) organizzazione del lavoro, con riferimento alle esigenze di formazione e di qualificazione professionale ed alla applicazione della normativa in tema di parità uomo-donna.

In sede di confronto l'Ente fornirà le ulteriori informazioni che venissero richieste dagli organismi sindacali aziendali che siano oggettivamente utili alla migliore comprensione delle finalità delle ristrutturazioni in questione, dei tempi di realizzazione nonché degli eventuali riflessi organizzativi.

Il confronto tra le parti, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, avverrà tenendo conto tanto delle esigenze dei lavoratori/trici interessati quanto delle esigenze dell'Ente e si esaurirà comunque entro 30 giorni dalla data dell'incontro informativo.

L'Ente potrà attuare i provvedimenti per la parte concernente le ricadute sui lavoratori/ trici di cui ai punti a) b) e c), trascorsi i 30 giorni indicati al precedente comma.

Durante i predetti 30 giorni le organizzazioni sindacali si asterranno da ogni azione diretta.

In caso di eccedenza di personale l'Ente, prima di prendere ogni altra iniziativa, e fare eventualmente ricorso alla L. 23 luglio 1991, n. 223, ove ne sussistano i presupposti, attiverà una fase preventiva di confronto sindacale secondo le disposizioni che seguono.

In un apposito incontro con le OO. SS., l'Ente informerà le stesse in ordine alla situazione di eccedenza di personale, ai motivi che la determinano, al numero dei lavoratori/trici coinvolti con relativa collocazione aziendale e profili professionali.

Nel corso del confronto, gli Enti si impegnano a valutare l'attuabilità di misure quali ad esempio forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, contratti di riduzione d'orario, part-time, incentivazioni all'esodo anticipato volontario, anche accompagnate da offerta di partecipazione a corsi di formazione ai fini dell'eventuale riconversione professionale.

L'Ente fornirà indicazioni circa i motivi per i quali ritenga non adottabile e non idonea ed efficace, nella fattispecie, alcuna di tali misure.

Il confronto, che sarà finalizzato ad una possibile intesa, si esaurirà, salvo diverso accordo tra le Parti, entro 90 giorni dalla data della prima riunione informativa.

Nel caso non si raggiunga alcuna intesa, su richiesta di una delle parti verrà attivata un ulteriore fase di verifica tra le Parti firmatarie del presente contratto.

Tale fase dovrà esaurirsi nell'ulteriore termine di trenta giorni o eventuale periodo diverso pattuito tra le Parti.

Decorso detto periodo senza che sia stato raggiunto un accordo, l'Ente adotterà i provvedimenti ritenuti necessari.

In caso di liquidazione e/o soppressione dell'Ente, i termini relativi al confronto sono raddoppiati.

Gli Enti firmatari del presente CCNL, in caso di ristrutturazioni aziendali ovvero di liquidazione/soppressione di un Ente, si impegnano a valutare i profili professionali del personale dichiarato in eccedenza all'atto di eventuali procedure di selezione effettuate nei sei mesi successivi alla cessazione dei rapporti di lavoro.

 

 

Art. 2.6 - Informazione

 

L'informazione consiste nella comunicazione verbale e/o scritta di atti o iniziative, programmi e progetti concernenti l'organizzazione interna del lavoro, anche con corredo di dati e documenti nei casi possibili.

Livello nazionale

Le Parti potranno prevedere incontri periodici, su argomenti di particolare rilevanza per il settore, nei quali l'A.d.E.P.P. informerà le OO.SS. firmatarie in merito alle seguenti materie:

a) mercato del lavoro e politiche formative;

b) dinamiche del costo del lavoro;

c) ricadute di ordine legislativo, fiscale e previdenziale sul settore.

Livello aziendale

Nei trenta giorni successivi all'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo verrà indetto un apposito incontro informativo con le rappresentanze sindacali aziendali.

Nel