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TUTTI I CCNL

SETTORE: Poligrafici e Spettacolo

CCNL: Enti Lirici Sinfonici

Enti Lirici Sinfonici

CODICE CNEL: G369

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 24/07/2018

ENTI LIRICI SINFONICI

 

Testo consolidato del CCNL 24/07/2018

Per i lavoratori dipendenti dalle Fondazioni Lirico Sinfoniche

CCNL 24/07/2018 come modificato da:

- Accordo 06/12/2018

- Accordo 04/07/2019

- Ipotesi di accordo 30/11/2023

- Accordo di rinnovo 13/11/2024

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Firenze 24 luglio 2018

SLC-CGIL

FISTel CISL

UILCOM-UIL

FIALS-CISAL

A.N.F.O.L.S.

 

 

RINNOVI

Ipotesi di accordo 30/11/2023

Verbale di stipula

 

Il 30/11/2023 presso gli Uffici del Ministero della Cultura siti in Via del Collegio Romano,

- l'A.N.F.O.L.S., assistita dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale nelle pubbliche amministrazioni (ARAN), ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 64/2010;

e

- la Segreteria nazionale Slc-Cgil;

- la Segreteria nazionale Fistel Cisl;

- la Segreteria nazionale Uilcom-Uil;

si è sottoscritta la presente ipotesi di contratto collettivo nazionale.

 

PREMESSE

 

- Le Parti, dopo un lungo confronto, hanno inteso avviare un percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale con la definizione di una piattaforma transitoria, funzionale alla qualificazione di un assetto normativo innovativo per il settore.

- L'ultimo contratto collettivo sottoscritto nel settore delle Fondazioni lirico sinfoniche, infatti, è stato siglato in data 1/6/2000, e poi rinnovato il 29/7/2003, e le parti stipulanti avevano previsto la data del 31/12/2005 quale scadenza per la parte normativa. Tuttavia, fattori esogeni non hanno reso possibile alcun rinnovo sino ad oggi.

In particolare, il settore di riferimento ha subito importanti interventi normativi che dal 1996 ad oggi ne hanno radicalmente variato la natura, non consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di svolgere il ruolo che le è proprio.

Il D.lgs. n. 367/1996, infatti, ha trasformato gli enti autonomi lirici con personalità giuridica di diritto pubblico in soggetti con personalità giuridica di diritto privato disciplinati dal Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, ma anche da norme speciali di settore che nel tempo si sono susseguite. Successivamente, in ragione delle difficoltà operative legate alla trasformazione, è stato emanato il D.L. n. 134/1998 i cui effetti sono stati annullati dalla Corte costituzionale, con la sentenza 18 novembre 2000, n. 503, che ne ha stabilito l'illegittimità per eccesso di delega. Successivamente, è intervenuto, il D.L. n. 345/2000 che, pur riaffermando la natura di soggetti di diritto privato delle fondazioni lirico sinfoniche, ha reintrodotto alcuni aspetti marcatamente pubblicistici. Le fonti normative che, successivamente, si sono susseguite hanno causato dei rallentamenti e posto dei vincoli, motivati dall'esigenza di tutelare un settore da sempre in crisi, sostenuto dal supporto pubblico.

In questa prospettiva si è arrivati al D.L. 64/2010 che ha ridefinito la procedura di contrattazione del comparto. Successivamente, a seguito del D.L. 64/2010, anche la Corte costituzionale, con sentenza n. 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ancorché privatizzati a seguito del D.Lgs. 367/1996.

- Nel corrente anno la concomitanza di fattori contingenti ha reso ancor più forte l'esigenza di rinnovare il contratto collettivo. In particolare, è volontà comune delle parti procedere ad azioni che possano concretamente ristorare la crescente inflazione, che ha reso del tutto inattuali le retribuzioni previste dal CCNL, e a cui è stato possibile, sino ad oggi, far fronte soltanto attraverso l'azione dei contratti integrativi che, però, nella maggior parte dei casi sono stati stipulati da fondazioni in risanamento e per tale ragione con forti limitazioni. Allo stesso tempo è indefettibile la necessità di modernizzare il testo contrattuale con le novità normative che sono intervenute in oltre 20 anni e che sono del tutto assenti nel CCNL vigente.

Infine, le parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario introdurre soluzioni di rilancio del settore che deve esser pronto immediatamente a rispondere adeguatamente alle sfide poste dal digitale e dalla transizione ambientale.

- In particolare, si registra un contesto di massima attenzione al nostro settore, che impone alle parti sociali azioni di responsabilità e massima collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per garantire il raggiungimento delle migliori soluzioni percorribili.

- A seguito di quanto sopra esposto, risulta necessario attuare, innanzitutto, un rinnovo del contratto che sia limitato a gestire la vacatio contrattuale riferita al periodo 2019/2021 e, successivamente, attivare un percorso di rinnovo a partire dal triennio 2022/2024, con adeguamento alle dinamiche retributive dei contratti collettivi del pubblico impiego.

- Il rinnovo del CCNL, attuato con il presente accordo, costituisce il superamento di una condizione di stallo del sistema. In questa prospettiva è ferma volontà delle parti avviare un percorso costruttivo di confronto teso a ridefinire la parte normativa del CCNL adeguandolo alla normativa vigente ed all'attuale contesto socioeconomico. Le parti, inoltre, riconoscono il valore suppletivo della contrattazione aziendale alla mancata sottoscrizione del CCNL. Allo stesso tempo evidenziano che 10 delle 12 fondazioni lirico sinfoniche iscritte ad ANFOLS sono sottoposte alla procedura di risanamento ed i contratti collettivi aziendali di ciascuna Fondazione sono già stati sottoposti a compatibilità con i vincoli di bilancio e di sostenibilità economica dai Ministeri competenti e dagli organi di controllo delle competenti Corti dei Conti, le cui valutazioni sono state formalizzate.

- Le parti si sono riunite numerose volte a partire dal mese di aprile del corrente anno definendo i punti di una possibile intesa di massima.

- Il contratto avrà efficacia al termine delle procedure previste dall'art. 2 del D.L. 64/2010.

Tutto ciò premesso, a fronte dell'ipotesi di intesa preliminare sottoscritta tra ANFOLS e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL in data 20 novembre 2023, le Parti convengono quanto segue.

 

Art. 5 - Programma di rinnovo del CCNL.

 

1. Le parti convengono di avviare le trattative per la stipula di un nuovo CCNL 2022/2024, senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente Accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri che verrà definito fra le parti.

 

Scioglimento riserva 04/01/2024

 

Roma, 4 gennaio 2024

Spett.le Anfols

Spett.le Ministero della Cultura

p.c.

Aran

Oggetto: Risultato consultazione ipotesi di Accordo CCNL Fondazioni Lirico Sinfoniche triennio 2019/2021.

Ottemperando a quanto previsto dal Testo unico dell'accordo interconfederale del 10 gennaio 2014, Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, hanno proceduto alla consultazione delle lavoratrici e dei lavoratori interessati dal contratto in oggetto.

Hanno espresso il diritto al voto in 2.0321, pari alla maggioranza delle lavoratrici e dei lavoratori delle 12 Fondazioni su tutto il territorio nazionale.

Il risultato delle votazioni ha portato all'approvazione dell'ipotesi con 1.793 favorevoli (88,28 %), 218 contrari (10,73 %) e 19 astenuti (0,99 %).

Le scriventi sono nelle condizioni di sciogliere la riserva prevista e di confermare la sottoscrizione del CCNL per i dipendenti delle Fondazioni Lirico Sinfoniche.

Si richiede pertanto di avviare le procedure previste dall'art.2 del D.L. n. 64/2010 per una rapida esigibilità di quanto previsto dal CCNL sottoscritto il 30 novembre 2023.

 

Cordiali saluti.

SLC-CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione

FISTEL-CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni

UILCOM-UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

Accordo di rinnovo 13/11/2024 (Decorrenza 14/11/2024)

Verbale di stipula

 

Il 13/11/2024 presso gli Uffici del Ministero della Cultura siti in Via del Collegio Romano, 27 tra:

- l'A.N.F.O.L.S., assistita dall'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale nelle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ai sensi dell'articolo 2 del D.L. 64/2010;

e

- la Segreteria nazionale SLC - CGIL;

- la Segreteria nazionale FISTEL - CISL;

- la Segreteria nazionale UILCOM - UIL;

- la Segreteria nazionale FIALS - CISAL;

si sono incontrate per sottoscrivere la versione definitiva del rinnovo del contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche.

 

 

PREMESSE

- Le Parti, dopo un lungo confronto, hanno inteso avviare un percorso di rinnovo del contratto collettivo nazionale con la definizione di una piattaforma transitoria, funzionale alla qualificazione di un assetto normativo innovativo per il settore.

- L'ultimo contratto collettivo sottoscritto nel settore delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, infatti, è stato siglato in data 1/6/2000, poi rinnovato il 29/7/2003 e le parti stipulanti avevano previsto la data del 31/12/2005 quale scadenza per la parte normativa. Tuttavia, fattori esogeni non hanno reso possibile alcun rinnovo sino ad oggi.

In particolare, il settore di riferimento ha subito importanti interventi normativi che dal 1996 ad oggi ne hanno radicalmente variato la natura, non consentendo alla contrattazione collettiva nazionale di svolgere il ruolo che le è proprio.

Il D.lgs. n. 367/1996, infatti, ha trasformato gli enti autonomi lirici con personalità giuridica di diritto pubblico in soggetti con personalità giuridica di diritto privato disciplinati dal Codice civile, dalle disposizioni di attuazione del medesimo, ma anche da norme speciali di settore che nel tempo si sono susseguite.

Successivamente, in ragione delle difficoltà operative legate alla trasformazione, è stato emanato il D.L. n. 134/1998 i cui effetti sono stati annullati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza 18 novembre 2000, n. 503, che ne ha stabilito l'illegittimità per eccesso di delega. Successivamente, è intervenuto, il D.L. n. 345/2000 che, pur riaffermando la natura di soggetti di diritto privato delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ha reintrodotto alcuni aspetti marcatamente pubblicistici. Le fonti normative che, successivamente, si sono susseguite hanno causato dei rallentamenti e posto dei vincoli, motivati dall'esigenza di tutelare un settore da sempre in crisi, sostenuto dal supporto pubblico.

In questa prospettiva si è arrivati al D.L. n. 64/2010 che ha ridefinito la procedura di contrattazione del comparto. Successivamente, a seguito del D.L. n. 64/2010, anche la Corte Costituzionale, con sentenza n. 153/2011, ha ribadito la qualificazione in senso pubblicistico delle Fondazioni Lirico Sinfoniche, ancorché privatizzate a seguito del D.Lgs. n. 367/1996.

- Nel 2023 la concomitanza di fattori contingenti ha reso ancor più forte l'esigenza di rinnovare il contratto collettivo. In particolare, è volontà comune delle parti procedere ad azioni che possano concretamente ristorare la crescente inflazione, che ha reso del tutto inattuali le retribuzioni previste dal CCNL, e a cui è stato possibile, sino ad oggi, far fronte soltanto attraverso l'azione dei contratti integrativi che, però, nella maggior parte dei casi sono stati stipulati da Fondazioni in risanamento e per tale ragione con forti limitazioni. Allo stesso tempo è indefettibile la necessità di modernizzare il testo contrattuale con le novità normative che sono intervenute in oltre 20 anni e che sono del tutto assenti nel CCNL vigente.

Infine, le parti stipulanti il presente CCNL ritengono necessario introdurre soluzioni di rilancio del settore che deve esser pronto immediatamente a rispondere adeguatamente alle sfide poste dal digitale e dalla transizione ambientale.

In particolare, si registra un contesto di massima attenzione al nostro settore, che impone alle parti sociali azioni di responsabilità e massima collaborazione, nel rispetto dei ruoli, per garantire il raggiungimento delle migliori soluzioni percorribili.

- A seguito di quanto sopra esposto, risulta necessario attuare, innanzitutto, un rinnovo del contratto che sia limitato a gestire la vacatio contrattuale riferita al periodo 2019/2021 e, successivamente, attivare un percorso di rinnovo a partire dal triennio 2022/2024, con adeguamento alle dinamiche retributive dei contratti collettivi del pubblico impiego.

- Il rinnovo del CCNL, attuato con il presente accordo, costituisce il superamento di una condizione di stallo del sistema. In questa prospettiva è ferma volontà delle parti avviare un percorso costruttivo di confronto teso a ridefinire la parte normativa del CCNL adeguandolo alla normativa vigente ed all'attuale contesto socioeconomico. Le parti, inoltre, riconoscono il valore suppletivo della contrattazione aziendale alla mancata sottoscrizione del CCNL. Allo stesso tempo evidenziano che 10 delle 12 fondazioni lirico sinfoniche iscritte ad A.N.F.O.L.S. sono sottoposte alla procedura di risanamento ed i contratti collettivi aziendali di ciascuna Fondazione sono già stati sottoposti a compatibilità con i vincoli di bilancio e di sostenibilità economica dai Ministeri competenti e dagli organi di controllo delle competenti Corte dei Conti, le cui valutazioni sono state formalizzate.

- Le parti si sono riunite numerose volte a partire dal mese di aprile del 2023 definendo i punti di una possibile intesa di massima.

- Nel corso delle procedure di cui all'art. 2 del D.L. n. 64/2010, sono state richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze alcune modifiche all'ipotesi di contratto collettivo nazionale delle Fondazioni lirico sinfoniche, che rendono necessaria la sottoscrizione, in via definitiva, di un nuovo testo contrattuale.

- Il contratto avrà pertanto efficacia dal 14/11/2024, giorno successivo alla data odierna di sua definitiva sottoscrizione.

Tutto ciò premesso,

a fronte dell'ipotesi di intesa preliminare sottoscritta tra A.N.F.O.L.S. e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM UIL in data 30 novembre 2023, e da FIALS - OSAL in data 19 dicembre 2023, le Parti convengono quanto segue.

 

Art. 5 - Programma di rinnovo del CCNL.

 

Le parti convengono di avviare le trattative per la stipula di un nuovo CCNL 2022/2024, senza alcuna soluzione di continuità, in coerenza con le previsioni contenute nel presente Accordo e con l'intento comune di trovare possibili soluzioni nell'arco del prossimo anno, secondo il calendario di incontri che verrà definito fra le parti.

 

 

PARTE COMUNE

Art. 1 - Assunzione

 

Per l'assunzione dei lavoratori le Fondazioni si atterranno alle disposizioni legislative vigenti nonché a quelle previste dal presente contratto.

Le assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico avvengono di norma per concorso pubblico, fatta salva peraltro la possibilità per le Fondazioni di ricorrere a chiamate dirette per figure di vertice dell'organizzazione aziendale.

Può altresì avvenire per chiamata diretta l'assunzione di figure artistiche di alto valore professionale, sentita preventivamente la RSU/RSA

Nei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato costituisce titolo di preferenza, a parità di merito, l'aver acquisito il diritto di precedenza di cui al comma successivo e, nel caso di ulteriore parità, l'anzianità maturata presso la Fondazione.

Per le assunzioni a termine di personale artistico - tranne che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste - le Fondazioni procedono ad una selezione annuale prima dell'inizio della stagione formulando apposita graduatoria degli idonei, ferma restando, una volta esaurita tale graduatoria, la possibilità di ricorrere a chiamate dirette. Il personale artistico che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine (la cui durata minima viene rinviata in sede aziendale) in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, a partire dalla stagione successiva al triennio ha diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali - senza quindi dover partecipare alle selezioni annuali indette dalla Fondazione - purché non sia incorso in contestazioni artistico-professIonali, accertate nella loro corrispondenza, o sanzioni disciplinari.

Essendo l'istituto del diritto di precedenza, di norma, articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine consecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali non impedisce la maturazione del diritto di precedenza anche per quei professori d'orchestra, artisti del coro e tersicorei, maestri collaboratori, che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l'idoneità, ad almeno una selezione annuale nel triennio.

Resta fermo che in presenza di regolari indizioni annuali di selezioni, qualora il lavoratore non partecipi alle selezioni annuali, vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.

Salvo particolari esigenze di ordine artistico comunicate alle RSU/RSA, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui al presente articolo.

È altresì previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possano ricorrere a chiamate dirette.

La mancata accettazione da parte del lavoratore dell'assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio).

Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all'assunzione a termine derivi non da una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.

Resta altresì confermato in tema di assunzioni a termine quanto disposta dall'articolo 3 comma 4 del presente contratto.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche dichiarano che le commissioni esaminatrici dei concorsi e delle selezioni sono nominate con provvedimento del Sovrintendente e sono costituite da esperti nelle materie oggetto del concorso e della selezione.

Il numero dei componenti la Commissione è di norma fissato in 5, compreso il presidente,

Le prove tecniche ed artistiche dei concorsi e delle selezioni devono svolgersi in ambienti aperti al pubblico di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione.

Per le assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale amministrativo e tecnico, salvo che si tratti di sostituzioni improvvise o che ricorrano esigenze eccezionali od impreviste, le Fondazioni si avvarranno del parere della RSU/RSA, fermo restando il diritto di precedenza per il personale amministrativo e tecnico che sia stato assunto nella stagione precedente che conservi i requisiti per l'espletamento della specifica mansione e che non abbia dato luogo a sanzioni disciplinari.

L'assunzione viene comunicata direttamente al lavoratore per lettera, nella quale devono essere specificati:

1) - la data di assunzione;

2) - il livello cui il lavoratore viene assegnato;

3) - la durata del periodo di prova,

4) - il trattamento economico iniziale;

5) - tutte le altre condizioni eventualmente concordate.

All'atto dell'assunzione il lavoratore dovrà presentare la documentazione richiesta dalla Fondazione o prevista per Legge.

La Fondazione potrà richiedere al lavoratore eventuali titoli professionali e gli attestati di lavoro per le occupazioni precedenti. Al maestro collaboratore la Fondazione potrà richiedere il diploma di composizione o di direzione d'orchestra o altro diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato.

Al professore d'orchestra la Fondazione richiederà il diploma di magistero conseguito presso un Conservatorio o Istituto musicale parificato per gli strumenti per i quali è previsto.

A richiesta della Fondazione il lavoratore ha l'obbligo di munirsi del passaporto. La Fondazione rimborserà le spese eventuali per il bollo annuale.

Il lavoratore è tenuto a dichiarare alla Fondazione il suo domicilio che deve essere fissato nella città ove ha sede la Fondazione, salvo diversi accordi aziendali, e a notificarne tempestivamente i cambiamenti ed a consegnare dopo l'assunzione lo stato di famiglia nonché gli altri documenti necessari per beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare.

La Fondazione rilascerà al lavoratore una tessera di riconoscimento.

Non è previsto alcun criterio per stabilire l'ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che abbiano ottenuto l'idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.

Sia per l'ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell'ipotesi in cui sia  previsto un doppio elenco - uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei - l'ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori potrà avvenire secondo appositi criteri.

Tali criteri - da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione -dovranno basarsi, tra gli altri, su:

- la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;

- l'anzianità di servizio;

- la data di maturazione del diritto di precedenza;

- la rotazione dei lavoratori.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente contratto verrà attivato un tavolo paritetico allo scopo d'esaminare gli accordi aziendali raggiunti per la gestione delle graduatorie, al fine di individuare quello più corrispondente alle necessità dei Teatri, che verrà adottato come normativa nazionale nel nuovo CCNL,

 

Norma aggiuntiva

Il maestro collaboratore, il professore d'orchestra e l'artista del coro docenti di Conservatorio che prestino la propria opera in seno alla Fondazione nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, di un contratto di collaborazione o di un contratto di scrittura professionale ai sensi delle vigenti disposizioni legislative sono tenuti a garantire l'effettuazione di tutte le prestazioni loro richieste dalla Fondazione stessa.

 

Dichiarazione a verbale

Le OO.SS. dichiarano, e l'ANFOLS ne prende atto, che alle prove dei concorsi e delle selezioni aperte al pubblico assisterà una rappresentanza dei lavoratori.

 

 

Art. 2 - Visita medica

 

Prima dell'assunzione in servizio il lavoratore può essere sottoposto a visita medica presso i dipartimenti di prevenzione delle Asl o dal Medico competente.

 

 

Art. 3 - Organici funzionali

 

Gli organici funzionali, dimensionati alle effettive necessità aziendali, nel rispetto delle esigenze finanziarie e di bilancio, delle peculiarità produttive e delle strutture logistiche aziendali, identificano numericamente il personale addetto alle singole aree operative e di servizio, il cui inquadramento categoriale consegue alle mansioni attribuite secondo le declaratorie generali previste dal CCNL.

In sede di verifica, di norma triennale, degli organici funzionali le Fondazioni lirico-sinfoniche, previo confronto con le Organizzazioni Sindacali di categoria e le Rappresentanze Sindacali Unitarie, tengono conto, da una parte, delle previsioni finanziarie, dei programmi e delle prospettive di sviluppo produttivo triennalmente ipotizzabili, dall'altra, dei dati occupazionali e produttivi relativi al triennio precedente.

Le Fondazioni lirico-sinfoniche corrispondono alle proprie necessità produttive e funzionali con:

a) personale assunto a tempo indeterminato;

b) personale assunto a termine.

Per le assunzioni a termine le Fondazioni attingono alle graduatorie degli idonei di cui all'art 1 comma 4 del presente contratto, salvo eventuali particolari esigenze di ordine artistico, che, sentite le rappresentanze sindacali unitarie, non consentano l'osservanza della graduatoria o che rendano necessario ricorrere alla chiamata di altro personale idoneo.

Il numero massimo di lavoratori che può essere in servizio contemporaneamente con contratto a termine è pari al 15% dell'organico funzionale fino a concorrenza dell'organico stesso.

Possono peraltro essere aggiuntivamente utilizzati lavoratori con contratto a termine per esigenze sostitutive nonché per esigenze produttive collegate alla realizzazione dei programmi di attività, nel quadro dei principi del sistema di informazioni di cui al punto 5 dell'art. 38 del CCNL.

 

CRITERI APPLICATIVI CONCORDATI DA ANFOLS E ORGANIZZAZIONI SINDACALI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 4 E DELL'ART. 3, COMMA 4 DEL CCNL 1-6-2000

 

A. L'art.1, comma 4 del CCNL 1-6-2000 attribuisce un diritto di precedenza nelle assunzioni a termine per esigenze stagionali di personale artistico al lavoratore che per un triennio consecutivo abbia partecipato alle selezioni annuali indette dalla Fondazione e, risultato idoneo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio, purché non abbia dato luogo a contestazioni di carattere artistico-professionali e non sia incorso in sanzioni disciplinari.

Il diritto di precedenza opera a partire dalla stagione successiva al triennio comprendente le tre selezioni e correlative assunzioni consecutive a termine, esonerando il lavoratore dall'obbligo di partecipare alle selezioni annuali ai fini del conseguimento dell'idoneità e dell'assunzione a termine.

Essendo l'istituto del diritto di precedenza articolato sul doppio requisito delle idoneità e delle assunzioni a termine consecutive nel triennio, la mancata indizione da parte della Fondazione di regolari selezioni annuali impedirebbe la realizzazione di uno dei due requisiti, quello appunto del superamento delle tre selezioni annuali consecutive.

Ad avviso delle parti tale situazione non può pregiudicare la maturazione del diritto di precedenza. Ritengono pertanto che il diritto di precedenza possa maturare anche per quei professori d'orchestra, artisti del coro e tersicorei che la Fondazione abbia assunto con contratto a termine per tre stagioni consecutive, senza aver indetto con regolarità le audizioni annuali, purché beninteso il lavoratore abbia partecipato, acquisendo l'idoneità, ad almeno una selezione annuale.

Resta fermo che ove il lavoratore non partecipi alle audizioni indette dalla Fondazione vengono meno i requisiti per la maturazione del diritto di precedenza.

 

B. Ferma restando la vigente normativa contrattuale secondo cui il diritto di precedenza viene meno qualora il lavoratore abbia dato luogo a contestazioni artistico professionali o sia incorso in sanzioni disciplinari, le parti si riservano di esaminare, nel corso del secondo biennio contrattuale, la possibilità di prevedere un termine massimo di durata del diritto di precedenza e, alla scadenza del termine, appositi meccanismi confermativi del diritto.

 

C. Il vigente testo contrattuale prevede la maturazione del diritto di precedenza per il personale artistico che, risultato idoneo alle selezioni per un triennio consecutivo, sia stato assunto a termine in ciascuna delle stagioni comprese nel triennio.

Ad avviso delle parti potrebbe essere rinviata in sede aziendale la fissazione di una durata minima del contratto a termine perché lo stesso possa considerarsi utile alla maturazione del diritto di precedenza. E ciò, in particolare - avendo a riferimento le linee applicative dell'istituto indicate al precedente punto A. - per i contratti a termine stipulati nelle stagioni in cui la Fondazione ha proceduto ad assunzioni a termine senza aver indetto selezioni annuali.

 

D. Ai sensi dell'art. 3, comma 4 del vigente CCNL, le Fondazioni per le assunzioni a termine attingono alle graduatorie degli idonei di cui all'art. 1, comma 4, salvo particolari esigenze di ordine artistico, che, sentite le RSU, non consentano l'osservanza della graduatoria o che rendano necessario ricorrere alla chiamata di altro personale idoneo.

È altresì previsto che, una volta esaurita la graduatoria degli idonei, le Fondazioni possono ricorrere a chiamate dirette.

Il contratto collettivo non prevede invece alcun criterio per stabilire l'ordine di priorità nelle chiamate degli aventi diritto, si tratti di lavoratori per i quali sia maturato il diritto di precedenza ovvero di lavoratori che abbiano ottenuto l'idoneità ma non possano ancora contare su un diritto di precedenza.

Sia per l'ipotesi in cui le Fondazioni abbiano predisposto un unico elenco comprendente lavoratori con diritto di precedenza e lavoratori idonei alle selezioni, che nell'ipotesi in cui sia previsto un doppio elenco - uno per i lavoratori con diritto di precedenza e uno per i lavoratori idonei - ritengono le parti sia utile ed opportuno disciplinare l'ordine di priorità nella chiamata dei lavoratori secondo appositi criteri.

Tali criteri - da rinviare in sede aziendale, per la concreta individuazione ed articolazione -potrebbero basarsi, tra gli altri, su:

- la posizione del lavoratore nella graduatoria delle audizioni;

- l'anzianità di servizio;

- la data di maturazione del diritto di precedenza;

- la rotazione dei lavoratori,

 

E. La mancata accettazione da parte del lavoratore dell'assunzione a termine proposta in forma scritta determina la perdita del diritto di precedenza già acquisito oppure impedisce la maturazione del diritto di precedenza in corso secondo le regole generali (idoneità e assunzioni a termine consecutive nel triennio).

Tali conseguenze sono peraltro escluse ove la rinuncia all'assunzione a termine derivi non da una generica volontà del lavoratore ma da situazioni meritevoli di particolare considerazione e debitamente accettate dalla Direzione aziendale.

 

 

Art. 4 - Contratti a termine

 

Nel contratto individuale di lavoro a tempo determinato deve essere indicata la data di inizio e di termine del rapporto, il livello cui il lavoratore viene assegnato, le mansioni attribuitegli, il trattamento economico spettantegli, la durata del periodo di prova. Nel caso in cui l'assunzione a termine abbia luogo per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, nel contratto individuale di lavoro deve essere indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

Al lavoratore assunto a tempo determinato si applica, in proporzione all'effettivo periodo lavorativo prestato, il trattamento economico e normativo spettante al personale assunto a tempo indeterminato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine e con esclusione comunque degli istituti contrattuali esplicitamente previsti per il solo personale assunto a tempo indeterminato.

I minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r. - e l'indennità di contingenza dei lavoratori assunti con contratto a termine di durata non superiore a 30 giorni saranno maggiorati del 50% rispetto ai minimi tabellari - comprensivi di eventuali importi a titolo di e.d.r. e di e.a.r. - e l'indennità di contingenza stabiliti per i lavoratori assunti a tempo indeterminato. La maggiorazione in questione, che viene corrisposta in sostituzione di tutti gli istituti previsti dal presente contratto nonché delle indennità di qualsiasi natura corrisposte dai singoli Enti in sede aziendale, assorbe comunque fino a concorrenza le eventuali eccedenze della retribuzione percepita dal lavoratore in base al contratto individuale di lavoro rispetto al minimo tabellare - comprensivo di eventuali importi a titolo di e.d.r. - ed all'indennità di contingenza.

L'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato non dovuta a ragioni disciplinari porterà la parte inadempiente al pagamento a favore dell'altra della somma che il lavoratore avrebbe percepito dal giorno dell'interruzione del rapporto fino alla scadenza del contratto.

 

 

RINNOVI

Accordo 06/12/2018

Verbale di stipula

 

In data 6/12/2018, presso la sede A.G.I.S. di Roma sono presenti:

- Per A.N.F.O.L.S.,

- Segreteria nazionale Slc-Cgil,

Segreteria nazionale Fistel Cisl,

Segreteria nazionale Uilcom-Uil,

Segreteria nazionale Fials-Cisal,

 

Premesso che

 

- Con sentenza del 25 ottobre 2018, causa c-331/2017, la Corte di Giustizia Europea ha affermato la necessità, anche per le Fondazioni Lirico-Sinfoniche, di applicare le regole di cui alla clausola 5 dell'accordo quadro europeo sul lavoro a tempo determinato pur nel rispetto delle peculiarità del settore;

Le parti con lettera congiunta hanno tempestivamente sensibilizzato il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico - Luigi Di Maio e il Ministro dei Beni Culturali - Alberto Bonisoli ad attivare con urgenza le relazioni con le parti sociali al fine di rappresentare le legittime istanze ed aspettative dei Lavoratori e delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche; Nella medesima lettera è stato fatto presente che il nuovo contesto giuridico rende indifferibile l'adozione di un provvedimento legislativo di sistema con il quale si regolino compiutamente le esigenze di flessibilità tipica della produzione artistica delle Fondazioni Lirico-Sinfoniche nel rispetto dei principi di tutela dei rapporti di lavoro espressi dalla Corte di Giustizia Europea;

In attesa dell'avvio del confronto a livello nazionale, con enorme reciproco sforzo e per comune senso di responsabilità, al solo fine di impedire il blocco della produzione artistica con inevitabili gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, sulla gestione economica e sui piani di risanamento in corso, le Parti- nell'ambito dei contenuti della richiamata lettera -intendono individuare alcune soluzioni provvisorie di sola urgenza e si danno atto, fatti salvi gli accordi aziendali vigenti anche in tema di stagionalità, che il presente accordo ha efficacia sostitutiva delle norme insistenti sulle medesime, materie oggetto del presente accordo;

 

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

1. Nel rispetto delle condizioni economiche/finanziarie in cui riversano le fondazioni lirico-sinfoniche e, in ogni caso, nel rispetto degli imprescindibili vincoli di Legge e di finanza pubblica, le Parti ritengono opportuno avviare un tavolo di confronto permanente a livello nazionale, con il necessario coinvolgimento delle Istituzioni competenti, al fine di individuare una soluzione di sistema per il settore anche attraverso la valutazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per favorire lo stabile inserimento del personale da tempo impiegato nelle Fondazioni lirico sinfoniche.

2. Nel rispetto delle premesse circa la salvaguardia dell'occupazione e per evitare il blocco della produzione artistica, le Parti convengono che al solo fine di regolare in modo straordinario ed eccezionale un adeguato periodo transitorio al fine di consentire una soluzione di sistema nel settore delle Fondazioni lirico-sinfoniche, tenuto conto che per esigenze artistiche e di programmazione sono necessarie professionalità artistiche o tecniche non presenti o numericamente carenti in organico, anche in attuazione del diritto di precedenza, il periodo di 12 mesi di cui all'articolo 19, comma 1 primo periodo, del D.Lg. 81/2015 decorre dal 25 ottobre 2018. Le previsioni del presente comma si applicano anche ai casi di rinnovo o proroga avviati nel medesimo periodo.

3. A livello locale, le RSU/RSA e le Fondazioni lirico-sinfoniche recepiscono le disposizioni del presente accordo quadro e danno avvio, nel rispetto dei vincoli di cui al punto 1 e sulla base delle condizioni economiche delle singole Fondazioni, ad un'analisi sul precariato interno in rapporto alle piante organiche utile a individuare percorsi concorsuali ed a formulare proposte nell'ambito delle attività che il Ministro dovrà svolgere per l'attuazione della delega prevista dalla Legge n. 175/2017. Entrambe le parti, inoltre, si fanno portavoce presso il Ministro per chiedere soluzioni alla questione del precariato.

4. Le parti s'incontreranno entro giugno 2019 per la verifica dell'andamento dell'accordo quadro ed ad anticipare tale incontro in caso d'interventi normativi che dovessero intervenire sulla materia.

Accordo 04/07/2019

Verbale di stipula

 

In data 4/7/2019, presso la sede A.G.I.S. di Roma sono presenti:

Per A.N.F.O.L.S., rappresentata dal presidente.

e

Segreteria nazionale Slc-Cgil,

Segreteria nazionale Fistel Cisl, 

Segreteria nazionale Uilcom-Uil, 

Segreteria nazionale Fials-Cisal.

 

Premesso che

- Le Parti in data 6/12/2018, per far fronte alle conseguenze derivanti dalla sentenza del 25/10/2018, causa c-331/2017, la Corte di Giustizia Europea, hanno sottoscritto un accordo quadro che è stato recepito dalle fondazioni al livello aziendale, quale soluzione provvisoria di sola urgenza nell'attesa di interventi normativi, rinviando a giugno 2019 la verifica dell'andamento dell'accordo;

- In data 29/6/2019 è stato pubblicato in gazzetta ufficiale il D.L. n. 59/2019 ed esso, modificando l'art. 29 D.Lgs. 81/2015, dispone da un lato che le fondazioni "possono stipulare, con atto scritto a pena di nullità, uno o più contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale, per una durata che non può superare complessivamente, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi, i quarantotto mesi, anche non continuativi, anche all'esito di successive proroghe o rinnovi. Al raggiungimento del predetto limite decade ogni diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato eventualmente maturato dal lavoratore in forza di disposizioni della contrattazione collettiva" e, dall'altro, prevede, dopo un iter autorizzativo ministeriale con tempi incerti, percorsi di stabilizzazione del personale a termine "mediante procedure selettive riservate al personale artistico e tecnico che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a diciotto mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti" ovvero "mediante procedure selettive riservate al personale amministrativo che alla data di pubblicazione dei relativi bandi di concorso possegga i seguenti requisiti: presti servizio, o lo abbia prestato fino a un anno prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, presso la fondazione che procede all'assunzione, sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per un tempo complessivo non inferiore a trentasei mesi, anche non continuativi, negli otto anni precedenti";

- La predetta disposizione normativa, non prevede alcun periodo transitorio, con la conseguente impossibilità per le fondazioni, a far data dal 30/6/2019, di poter ricorrere ad assunzioni a termine di personale che ha già lavorato per periodi superiori ai 48 mesi ed è titolare di diritto di precedenza, con conseguente blocco delle produzioni derivante dall'esigenza d'indire nuove procedure selettive in tempi che non sono compatibili con l'approssimarsi della stagione estiva e della conclusione della stagione artistica 2018/2019.

- Al contempo le parti si danno atto del permanere delle esigenze organizzative/produttive riferite al settore amministrativo, che sino ad oggi non sono risultate risolvibili con assunzioni a tempo indeterminato per i limiti vincolanti di ordine legislativo, con la conseguenza che per evitare il blocco dei servizi amministrativi e le conseguenti ripercussioni su piani di risanamento in essere risulta indispensabile adottare soluzioni che permettano il permanere in servizio del personale;

- Si rende necessario, dunque, l'introduzione di un regime transitorio, che da un lato consenta di porre in essere le necessarie procedure per la stabilizzazione del personale a termine, previste dal D.L. n. 59/2019 e dall'altro impedisca il blocco della produzione artistica e dei servizi amministrativi, con inevitabili gravi ripercussioni sui livelli occupazionali, sulla gestione economica e sui piani di risanamento in corso;

- In continuità con l'accordo quadro del 6/12/2018 è interesse delle Parti individuare soluzioni provvisorie di sola urgenza che facciano salvi gli accordi aziendali vigenti, anche in tema di stagionalità, con efficacia sostitutiva di tutte le norme che non siano compatibili con la presente intesa.

 

Tanto premesso, si conviene quanto segue:

1. Nel rispetto delle premesse circa la salvaguardia dell'occupazione e per evitare il blocco della produzione artistica, le Parti anche nel rispetto della delega ad esse conferita dal legislatore ai sensi dell'art. 29 comma 3 bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (che prevede che siano "fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi"), prevedono che la durata massima dei contratti di lavoro a tempo determinato per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale non può superare complessivamente i 240 mesi. In ogni caso la durata complessiva dei rapporti stipulati nel rispetto della presente intesa non potrà avere scadenza successiva oltre il 30/6/2020.

2. Le parti convengono, conseguentemente, che per il periodo individuato al punto 1 continuerà ad operare il diritto di precedenza nelle assunzioni come disciplinato dall'art. 1 CCNL, dall'accordo nazionale del 29/7/2003 e dagli accordi aziendali.

3. Le parti si riportano all'accordo già stipulato sugli amministrativi in data 1/3/2018 e convengono di poter elevare la durata del contratto o della serie di contratti con il personale amministravo fino al 30/6/2020, per contratti stipulati entro il 31/12/2019.

4. Le parti s'incontreranno entro settembre 2019 per la verifica dell'andamento del presente accordo ed ad anticipare tale incontro nel caso in cui dovessero intervenire ulteriori modifiche al D.L. 59/2019 che determino la necessità di confronto.

5. La presente intesa avrà efficacia sino al 31/12/2019.

6. Le parti s'impegnano a richiedere un incontro ai Ministeri competenti e si danno atto che a livello locale avvieranno o proseguiranno incontri tra le parti per dare corso all'iter previsto dall'art. 1, comma 2 e seguenti, D.L. n. 59/2019, per una ricognizione del precariato.

 

 

Art. 5 - Classificazione del perosnale

 

Area artistica

 

I lavoratori appartenenti all'area artistica sono inquadrati nei seguenti 6 livelli:

 

 

1º livello

-1º violino

-1º violoncello

- direttore musicale di palcoscenico

- maestro collaboratore con obbligo di direzione orchestrale

2º livello

- maestro collaboratore gruppo A

- maitre de ballet

-1º cat. A orchestra

- tersicorei extra

3º livello

- maestro collaboratore gruppo B

-1º cat. B orchestra

-1 ° cat. A tersicorei

4º livello

- 2º cat.orchestra

5º livello

- 2º cat. orchestra ingresso

- cat. speciale coro

- 1º cat. B tersicorei

- cat, 2º speciale tersicorei

6º livello

- coro ingresso

- tersicorei ingresso

 

 

Area tecnico-amministrativa

 

I lavoratori appartenenti all'area tecnico-amministrativa sono inquadrati nei seguenti 9 livelli:

 

Funzionari A

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive e con elevato grado di professionalità, autonomia e responsabilità, preposti al coordinamento ed al controllo di un'area organizzativa costituita da più uffici e servizi, con ampia discrezionalità di poteri ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi aziendali, nonché i lavoratori con mansioni altamente specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.

es. : direttore del personale, direttore amministrativo, direttore allestimento scenico.

 

Funzionari B

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive che richiedono particolare partecipazione e capacità professionale e che, con discrezionalità di poteri e facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali loro impartite, sono preposti al coordinamento ed al controllo di un servizio di notevole importanza, nonché i lavoratori con mansioni specialistiche di rilevanza fondamentale equivalente.

es.: capo scenografo realizzatore.

 

1º livello

Appartengono a questo livello i lavoratori che, svolgendo mansioni direttive di minore importanza rispetto a quelle del livello precedente, con autonomia ed iniziativa, entro norme e direttive sulla base di specifici programmi di lavoro, espletano compiti variabili e di rilievo richiedenti la conoscenza completa di tecniche e procedure specialistiche nonché notevole esperienza e capacità professionale ovvero implicanti il coordinamento e la programmazione del lavoro proprio ed altrui e/o lo espletamento di autonome attività specialistiche.

es.: scenografo realizzatore; tecnico responsabile della conduzione di un reparto che si caratterizzi per il determinante rilievo ai fini del processo produttivo aziendale oppure per il particolare livello specialistico dei compiti svolti.

 

2º livello

Appartengono a questo livello i lavoratori con mansioni di concetto che, in condizioni di autonomia operativa e decisionale nell'arnbito delle proprie funzioni, svolgono mansioni che possono implicare il coordinamento e la programmazione del lavoro altrui e per le quali è comunque richiesta una particolare competenza professionale accompagnata da notevole esperienza acquisita nell'esercizio della funzione stessa e che possono anche assumere temporaneamente responsabilità e ruoli analoghi a quelli del 1º livello.

es.: scenografo collaboratore; tecnico vice responsabile della conduzione di un reparto come individuato nella esemplificazione del precedente 1º livello; tecnico responsabile della conduzione di un reparto di minor rilievo rispetto a quello individuato nella esemplificazione del precedente livello.

 

Livello 3º a

Appartengono a questo livello:

1) i lavoratori di concetto che svolgono attività caratterizzate da autonomia operativa nell'arnbito dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano e che richiedono specifica competenza professionale e che possono comportare anche l'assunzione di iniziative sotto il controllo dei superiori con l'ausilio di altro personale;

2) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere le caratteristiche della relativa definizione, guidino e controllino, partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di capi-squadra, il lavoro di un gruppo di operai prevalentemente inquadrati nei livelli 4º e 3ºb;

3) i lavoratori che, sulla base di sommarie ed essenziali disposizioni del caporeparto, con ampia autonomia e piena responsabilità di risultati, eseguano lavori tecnici altamente specialistici anche con l'utilizzo di strumenti e macchinari ed attraverso la lettura e la interpretazione di disegni tecnici (schemi elettrici, piante di palcoscenico, ecc.) con propria iniziativa tecnica, costruttiva ed organizzativa.

 

Livello 3º b

Appartengono a questo livello:

1) i lavoratori che, nell'ambito di istruzioni ricevute, svolgono attività di concetto di minor rilievo rispetto a quelle proprie del livello 3ºa.

es: aiuto scenografo

2) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, svolgono in condizioni di specifica autonomia esecutiva mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche;

3) i lavoratori specializzati che, oltre a possedere tutte le caratteristiche della relativa definizione, guidino e controllino, partecipando al lavoro, in qualità e con responsabilità di caposquadra, il lavoro di un gruppo di operai prevalentemente inquadrati nei livelli 5º e 6º.

 

Livello 4º

Appartengono a questo livello:

1) i lavoratori d'ordine che, seguendo istruzioni precise e dettagliate, svolgono attività di servizio con compiti meramente esecutivi;

2) i lavoratori specializzati che in palcoscenico, nei laboratori, nel settore della manutenzione, ecc., compiono lavori per l'esecuzione dei quali è necessaria una speciale competenza tecnico-pratica e che svolgono a regola d'arte tutti i lavori inerenti alla loro "specialità".

 

Nota a verbale n.1

Per gli operai specializzati addetti alla produzione in palcoscenico ed ai reparti tecnici ed inquadrati nel 4º livello il passaggio a I livello 3ºb è subordinato:

a) all'inquadramento nel 4º livello per un periodo non inferiore a 4 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo).

b) all'accertamento dell'idoneità all'espletamento, in condizioni di specifica autonomia esecutiva, di mansioni per cui è richiesta una particolare abilità ed esperienza professionale ed adeguate conoscenze teoriche, sulla base di apposite prove d'esame teoriche e pratiche, da parte di una commissione tecnica di cui faranno parte, tra gli altri, un rappresentante sindacale dei lavoratori ed un esperto esterno.

Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni del livello inferiore.

 

Livello 5º

Appartengono a questo livello:

1) i lavoratori con mansioni d'ordine che, senza alcuna esperienza specifica, svolgono attività di servizio seguendo istruzioni precise e dettagliate;

2) i lavoratori qualificati che compiono lavori che richiedono una normale specifica capacità per la loro esecuzione.

 

Nota a verbale n.2

Per gli impiegati d'ordine inquadrati nel 5º livello il passaggio al 4º livello è subordinato all'inquadramento nel 5º livello per un periodo di due anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo). Il passaggio di livello non esime il lavoratore dal continuare a svolgere le mansioni del livello di provenienza.

 

Nota a verbale n.3

Per gli operai qualificati addetti alla produzione in palcoscenico ed ai reparti tecnici ed inquadrati nel 5º livello il passaggio al 4º livello è subordinato all'inquadramento nel 5º livello per un periodo non inferiore a 3 anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo), salvo parere contrario al passaggio di livello espresso dal responsabile del reparto cui è addetto il lavoratore.

Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni del livello inferiore.

 

Livello 6º

Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori ed operazioni che non richiedono specifiche capacità.

 

Nota a verbale n.4

Per gli operai inquadrati nel 6º livello il passaggio al 5º livello è subordinato all'inquadramento nel 6º livello per un periodo di due anni (i periodi di aspettativa non sono utili agli effetti della maturazione di tale periodo). Il passaggio di livello non esime il lavoratore dall'obbligo di continuare a svolgere anche le mansioni di livello inferiore,

 

Norma aggiuntiva

La norma di cui alla nota a verbale n.3 non riguarda i lavoratori per i quali abbia trovato applicazione la norma di cui alla nota a verbale n.4.

 

Nota a verbale n.5

L'individuazione dei reparti agli effetti degli inquadramenti nei livelli 1º e 2º verrà definita in sede aziendale.

 

Quadri

Ai sensi di quanto stabilito dall'art.2 della Legge 190/1985 le parti si danno atto che caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri sono costituite: dallo svolgimento con carattere continuativo di funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi della Fondazione, dalla responsabilità di unità organizzative di particolare rilevanza per l'attività aziendale, da ampia autonomia e discrezionalità nel perseguimento delle finalità prefissate nonché dal possesso di equivalenti professionalità e competenze tecnico-specialistiche il cui apporto risulti determinante nel processo di formazione delle decisioni gestionali e di sviluppo dell'azienda,

In base a quanto sopra le parti riconoscono che appartengono alla categoria dei Quadri di livello A i lavoratori dell'area tecnico-aministrativa inquadrati nel livello Funzionari A e convengono inoltre di rinviare in sede aziendale l'individuazione delle eventuali figure professionali per le quali ricorrano le caratteristiche indispensabili della categoria dei Quadri nell'ambito dei lavoratori dell'area tecnico-amministrativa inquadrati nel livello Funzionari B (Quadri di livello B).

Ferma restando la normativa contrattuale prevista per la categoria degli impiegati, si conviene quanto segue:

 

Informazione

Sul piano informativo, la Fondazione fornirà agli interessati gli elementi necessari circa gli obiettivi aziendali concernenti l'area di attività nella quale sono inseriti.

 

Formazione

Nei confronti dei Quadri sarà attuato un piano specifico di interventi formativi, a livello aziendale e/o interaziendale, allo scopo di favorire l'arricchimento delle conoscenze, nonché l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi.

 

Responsabilità civile e/o penale

Le Fondazioni si impegnano a garantire ai lavoratori che, per motivi professionali, sono coinvolti in procedimenti penali e civili, non provocati da azioni dolose o riconducibili a colpa grave per fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte, l'assistenza legale nonché l'eventuale pagamento delle spese legali e giudiziarie.

 

Brevetti

Oltre a quanto previsto dalla vigente normativa di Legge in materia di brevetti e diritto d'autore, viene riconosciuta ai Quadri, previa specifica autorizzazione aziendale, la possibilità di pubblicazione nominativa o di svolgere relazioni in ordine a ricerche o lavori afferenti l'attività svolta.

 

Indennità di funzione

A decorrere dalla data di attribuzione della qualifica di Quadro, ai lavoratori interessati verrà corrisposta una indennità di funzione nella misura di lire 100.000 (€ 51,65) lorde mensili per il Quadro di livello A e di lire 70.000 (€ 36,15) lorde mensili per il Quadro di livello B.

Tale indennità è utile ai soli effetti della 13º e 14º mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Le parti si danno atto che con la presente regolamentazione hanno dato attuazione al disposto della Legge 190/1985.

 

Anche in relazione a quanto stabilito dalla Legge 190/1985, la distinzione tra Quadri, impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte quelle norme (legislative, contrattuali, fiscali, previdenziali, sindacali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e che comunque fanno riferimento a tali qualifiche,

 

A tali fini il collegamento tra l'inquadramento nei livelli dell'area tecnicoamministrativa ed il trattamento normativo è il seguente:

- qualifica di Quadro;

Funzionari A; Funzionari B cui tale qualifica sia stata riconosciuta in sede aziendale;

- qualifica impiegatizia:

Funzionari B; livelli 1º), 2º), 3ºa1), 3ºb1), 4º1), 5º1);

- qualifica operaia:

livelli 3ºa2), 3ºa3), 3ºb2), 3ºb3), 4º 2), 5º2), 6º).

 

 

Art. 6 - Periodo di prova

 

L'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore può avvenire con un periodo di prova non superiore a:

- 6 mesi per i maestri collaboratori, professori d'orchestra, tersicorei, artisti del coro e funzionari A) :

- 5 mesi per i funzionari B) e per gli impiegati di 1&or