S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva al CCNL 13/05/2009 si rinvia al CCNL " Istruzione e Ricerca"- Settore " Enti pubblici.
CCNL del 13/05/2009
ENTI DI RICERCA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 13/05/2009
per il personale del comparto istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione (e del comparto Enea)
Parte normativa 2006-2009 e parte economica 2006-2007
Decorrenza: 01/01/2006
Scadenza normativa: 31/12/2009
Scadenza economica: 31/12/2007
N.d.r.: Per la disciplina economica e normativa precedente per il personale dell'ENEA si rinvia al CCNL "ENEA " - Settore "Enti Pubblici ".
Addì, 13 maggio 2009
tra
ARAN
e
CGIL/FLC
CISL FIR
UIL PA
Usi Rdb Ricerca
ANPRI
CGIL
CISL
UIL
RDB CUB
CIDA
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti amministrativi, dipendente dalle amministrazioni del comparto di cui all'art. 6 del c.c.n.q. sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato l'11 giugno 2007.
2. Al personale del comparto soggetto a processi di mobilità in conseguenza della soppressione, fusione, scorporo, trasformazione e riordino, ivi compresi i processi di privatizzazione, si applica il presente contratto sino alla data dell'inquadramento definitivo nella nuova amministrazione o ente pubblico o privato, data dalla quale decorre il contratto vigente nel comparto o ente o Istituzione di destinazione.
3. Il riferimento alle Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione di cui al comma 1 è riportato nel testo del presente contratto come "Enti".
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
2. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente CCNL, salvo diversa indicazione nel corpo del contratto medesimo. La stipula s'intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali, a seguito del perfezionamento delle procedure di cui agli art. 47 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato e automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di stipula di cui al comma 2, fermo restando quanto previsto dall'art. 48, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il primo mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni conflittuali.
Personale dal IV al IX livello
Art. 3 - Accesso ai livelli di base: progressione tra profili