CCNL in vigore
ENEA
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/12/2006
per il personale non dirigente dell'ENEA
Parte normativa 2002-2005 e Parte economica 2002-2003
Decorrenza: 01/01/2002
Scadenza normativa: 31/12/2005
Scadenza economica: 31/12/2003
Addì, 20 dicembre 2006
tra
ARAN
e
CGIL
CISL
UIL
CISAL
CIDA
CGIL/Snur
CISL/FIR
UIL/PA-U.R.
CISAL/Ricerca
ANPRI
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Campo di applicazione
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti "ENEA").
2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003, per la parte economica.
2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'ENEA con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.
3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ENEA entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.
4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.
5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell'ENEA sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.
7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.
Titolo II - RELAZIONI SINDACALI
1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), con le modifiche riportate ai seguenti articoli.
Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi
1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.
2. L'ENEA costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art. 12, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 286/1999, è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'ENEA. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all'organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ENEA autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.
5. L'ENEA è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), che è, pertanto, disapplicato.
Art. 5 - Integrazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa
1. Le materie di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3 (contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica di ente) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), sono integrate come segue:
"- articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro".
Art. 6 - Integrazione alla disciplina sulla informazione
1. All'art. 6, comma 4, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:
"i) attuazione delle procedure per le progressioni di livello economico e per le progressioni verticali.".
Art. 7 - Integrazione alla disciplina sulla consultazione
1. All'art. 7 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"4. I soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, vengono informati sullo stato dell'occupazione nell'ENEA. A tal fine l'ENEA predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui si articola l'ENEA, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, il profilo professionale ed il livello economico cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale".
Art. 8 - Integrazione alla disciplina sulla concertazione
1. All'art. 8, comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:
"g) alla valutazione dei risultati ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di risultato.".
Art. 9 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing"
1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del "mobbing", inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.
3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'art. 9 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) è, pertanto, istituito, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente contratto, uno specifico Comitato paritetico presso l'ENEA con i seguenti compiti, da svolgere in parallelo:
a) indagine conoscitiva relativa all'aspetto quantitativo e qualitativo del fenomeno del mobbing in relazione alle materie di propria competenza;
b) individuazione delle possibili cause del fenomeno, con particolare riferimento alla verifica dell'esistenza di condizioni di lavoro o fattori organizzativi e gestionali che possano determinare l'insorgere di situazioni persecutorie o di violenza morale;
c) elaborazione e formulazione di proposte di azioni positive in ordine alla prevenzione e alla repressione delle situazioni di criticità, anche al fine di realizzare misure di tutela del dipendente interessato;
d) formulazione di proposte per la definizione dei codici di condotta, con particolare riferimento al codice di cui al successivo art. 28 (codice contro le molestie sessuali che rimanda all'allegato codice tipo).
4. In relazione all'attività di prevenzione del fenomeno di cui al comma 3, il Comitato valuta l'opportunità di attuare, nell'ambito dei piani generali per la formazione, previsti dall'art. 42 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) idonei interventi formativi e di aggiornamento del personale, che possono essere finalizzati, tra l'altro, ai seguenti obiettivi:
a) affermare una cultura organizzativa che comporti una maggiore consapevolezza della gravità del fenomeno e delle sue conseguenze individuali e sociali;
b) favorire la coesione e la solidarietà dei dipendenti, attraverso una più specifica conoscenza dei ruoli e delle dinamiche relazionali.
5. Le proposte formulate dal Comitato sono presentate all'ENEA per i conseguenti adempimenti tra i quali rientrano, in particolare, la costituzione ed il funzionamento di qualificati sportelli di ascolto nell'ambito delle strutture esistenti, con funzioni di primo ascolto, raccolta delle domande, predisposizione delle istruttorie locali sul fenomeno denunciato, nonché la definizione dei codici, sentite le Organizzazioni sindacali firmatarie.
6. Il Comitato è costituito da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative e da un pari numero di rappresentanti dell'ENEA. Il Presidente del Comitato viene designato tra i rappresentanti dell'ENEA ed il vicepresidente dai componenti di parte sindacale. Per ogni componente effettivo, è previsto un componente supplente. Ferma rimanendo la composizione paritetica del Comitato, di esso fa parte anche un rappresentante del Comitato per le pari opportunità, appositamente designato da quest'ultimo, allo scopo di garantire il raccordo tra le attività dei due Organismi.
7. L'ENEA favorisce l'operatività del Comitato e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dallo stesso. Il Comitato è tenuto a svolgere una relazione annuale sull'attività svolta.
8. Il Comitato di cui al presente articolo rimane in carica per la durata di un quadriennio e, comunque, fino alla costituzione del nuovo. I componenti del Comitato possono essere rinnovati nell'incarico per un solo mandato.
Capo II - PREROGATIVE E DIRITTI SINDACALI
1. In materia di prerogative e diritti sindacali, si rinvia al c.c.n.q. del 7 agosto 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ed ai precedenti CCNL
Titolo III - SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 11 - Definizioni di base del sistema di classificazione
1. Il sistema di classificazione del personale ENEA è unico ed è articolato in profili professionali e livelli economici.
2. Ai profili professionali corrisponde una omogenea professionalità necessaria per l'espletamento di una gamma di attività lavorative, descritta mediante le declaratorie riportate nell'Allegato A.
3. Ciascun profilo professionale costituisce un unico organico ed è articolato in livelli economici. Nell'ambito di ciascun profilo professionale, i livelli economici identificano gradi via via crescenti di competenza professionale nell'espletamento delle attività proprie del profilo di appartenenza, secondo le indicazioni di cui al medesimo Allegato A.
4. All'interno di ciascun profilo professionale tutte le mansioni, in quanto professionalmente equivalenti, sono esigibili. Sono fatte salve quelle per il cui esercizio siano previste specifiche abilitazioni professionali. L'assegnazione di mansioni equivalenti costituisce atto di esercizio del potere determinativo dell'oggetto del contratto di lavoro.
5. L'assegnazione temporanea di mansioni superiori costituisce il solo atto lecito di esercizio del potere modificativo.
Art. 12 - Modalità di accesso dall'esterno
1. In sede di programmazione triennale sono definiti i fabbisogni di personale, assicurando un adeguato ed equilibrato accesso dall'esterno, secondo le disposizioni normative in materia di accesso agli impieghi pubblici.
2. L'accesso dall'esterno è previsto, per ciascun profilo professionale, nell'ambito dei relativi posti espressamente destinati a tale finalità dalla programmazione di cui al comma 1. L'accesso avviene al livello iniziale di ciascun profilo professionale. È consentito l'accesso ai livelli economici superiori all'iniziale, nei casi in cui, oltre ai requisiti del livello iniziale, siano richiesti ulteriori specifici livelli di competenza professionale, in coerenza con le declaratorie di cui all'Allegato A al presente CCNL
3. I requisiti richiesti per l'accesso sono stabiliti dall'Allegato A al presente CCNL
Art. 13 - Progressione di livello economico
1. Per il personale in servizio, nell'ambito del sistema di classificazione, i passaggi dal livello economico di appartenenza a quello immediatamente superiore, nell'ambito di ciascun profilo professionale, avvengono mediante procedure selettive, nel limite delle risorse del fondo di cui all'art. 31 ad essi destinate.
2. L'ENEA prevede modalità di espletamento delle procedure selettive di cui al comma 1, secondo quanto previsto nei successivi commi.
3. Le procedure selettive per i passaggi di livello di cui al comma 1 sono finalizzate all'accertamento delle competenze e dei requisiti professionali richiesti in relazione alla posizione da coprire. Esse sono preventivamente individuate dall'ENEA secondo criteri di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento, previa concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001).
4. Le procedure selettive e i criteri di cui al comma 3 tengono conto delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale - desumibili dalle risultanze dei processi di valutazione del personale, dal curriculum professionale del dipendente, dalla certificazione di percorsi formativi pertinenti - verificate da apposite selezioni.
5. Le progressioni di livello nell'ambito dei profili di ricercatore ENEA e tecnologo ENEA avvengono attraverso procedure selettive affidate ad apposite commissioni, finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico.
6. In sede di approvazione del bilancio di previsione, previa contrattazione integrativa di livello nazionale, sono definite le risorse, nell'ambito del fondo di cui all'art. 31, destinate alle procedure di cui al presente articolo. Tali risorse dovranno comunque garantire la copertura di un congruo numero di passaggi.
7. A decorrere dal 31 dicembre 2003, si provvederà al completamento, previa contrattazione di livello nazionale, delle procedure aventi pari decorrenza di cui all'art. 50 del CCNL 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001), con le risorse del fondo di cui all'art. 31 già destinate dal precedente CCNL, anche attraverso l'utilizzo di eventuali graduatorie di idonei.
8. Gli effetti delle progressioni di cui al presente articolo decorrono dal 1º gennaio dell'anno di riferimento; i requisiti utili alle selezioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle di cui al comma 7, devono essere posseduti alla stessa data.
9. Le procedure di cui al presente articolo sono attivate con cadenza biennale. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente articolo è definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore.
Art. 14 - Progressione verticale nel sistema di classificazione
1. Le procedure attuative del presente articolo sono preventivamente individuate dall'ENEA con atto regolamentare improntato a principi di imparzialità, trasparenza, tempestività, economicità e celerità di espletamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165/2001.
2. L'atto regolamentare di cui al comma 1, nell'ambito della dotazione organica, prevede modalità di espletamento di procedure selettive per l'accesso a ciascun profilo, riservate al personale in servizio del profilo immediatamente inferiore. Va salvaguardato comunque un adeguato accesso dall'esterno.
3. L'atto regolamentare di cui al comma 1, ai fini della progressione verticale, si ispira a criteri di valutazione delle competenze professionali acquisite e conseguenti all'esperienza professionale risultante dal curriculum del dipendente nonché verificate da apposite prove di esame dimensionate in relazione ai livelli di professionalità richiesta per ciascun profilo professionale.
4. L'atto regolamentare di cui al comma 1 è oggetto di concertazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001).
5. Il numero dei posti di organico da destinare ai passaggi al profilo professionale immediatamente superiore e all'accesso esterno è definito dall'ENEA - nella percentuale, per le procedure di cui al comma 2, pari al 50% dei posti da coprire calcolati su base annua - nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno del personale e dei suoi eventuali aggiornamenti, previa consultazione con i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1 del CCNL 21 febbraio 2002 (quadriennio normativo 1998-2001). In tali incontri, sono presi in esame anche i fabbisogni quantitativi e/o qualitativi di personale, derivanti dalla costituzione di nuove strutture o dal loro potenziamento, e gli event