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TUTTI I CCNL

SETTORE: Enti Pubblici

CCNL: ENEA

ENEA

CODICE CNEL: S621

Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 20/12/2006

ENEA

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/12/2006

per il personale non dirigente dell'ENEA

Parte normativa 2002-2005 e Parte economica 2002-2003

Decorrenza: 01/01/2002

Scadenza normativa: 31/12/2005

Scadenza economica: 31/12/2003

 

Verbale di stipula

 

Addì, 20 dicembre 2006

tra

ARAN

e

CGIL

CISL

UIL

CISAL

CIDA

CGIL/Snur

CISL/FIR

UIL/PA-U.R.

CISAL/Ricerca

ANPRI

 

 

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

 

Capo I

 

Art. 1 - Campo di applicazione

 

1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato ai sensi dell'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (d'ora in avanti "ENEA").

2. Il riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni è riportato nel testo del presente contratto come D.Lgs. n. 165/2001.

 

 

Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto

 

1. Il presente contratto concerne il periodo 1º gennaio 2002-31 dicembre 2005, per la parte normativa ed è valido dal 1º gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003, per la parte economica.

2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell'ENEA con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall'ENEA entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2.

4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo.

5. Per evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.

6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto o a tre mesi dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti dell'ENEA sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze stabilite dall'Accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993. Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura di cui agli articoli 47 e 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001.

7. In sede di rinnovo biennale, per la determinazione della parte economica da corrispondere, ulteriore punto di riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra l'inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente biennio, secondo quanto previsto dall'accordo del 23 luglio 1993, di cui al comma precedente.

 

 

Titolo II - RELAZIONI SINDACALI

 

Capo I

 

Art. 3 - Relazioni sindacali

 

1. Si conferma il sistema delle relazioni sindacali previsto dal CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), con le modifiche riportate ai seguenti articoli.

 

 

Art. 4 - Tempi e procedure per la stipulazione dei contratti integrativi

 

1. I contratti collettivi integrativi hanno durata quadriennale, si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolgono in un'unica sessione negoziale. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti. Sono fatte salve specifiche materie previste dal presente contratto che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi, essendo legate a fattori organizzativi contingenti. L'individuazione e l'utilizzo delle risorse sono determinati in sede di contrattazione integrativa con cadenza annuale.

2. L'ENEA costituisce la delegazione di parte pubblica abilitata alla trattativa entro 30 giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto e convoca la delegazione sindacale prevista dall'art. 12, comma 2, lettera a), del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), per l'avvio del negoziato, entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme.

3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri, secondo i principi di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 286/1999, è effettuato dal collegio dei revisori o analogo organo previsto dall'ordinamento dell'ENEA. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata all'organismo competente per il controllo, entro 5 giorni, corredata dall'apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ENEA autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.

4. Il contratto integrativo deve contenere apposite clausole per quanto concerne i tempi, le modalità e le procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi contratti collettivi integrativi.

5. L'ENEA è tenuto a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

6. Il presente articolo sostituisce l'art. 5 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), che è, pertanto, disapplicato.

 

 

Art. 5 - Integrazione alla disciplina sulla contrattazione integrativa

 

1. Le materie di contrattazione integrativa di cui all'art. 4, comma 3 (contrattazione integrativa di livello nazionale o di sede unica di ente) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001), sono integrate come segue:

"- articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro".

 

 

Art. 6 - Integrazione alla disciplina sulla informazione

 

1. All'art. 6, comma 4, lettera a) del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo la lettera h) sono aggiunte le seguenti lettere:

"i) attuazione delle procedure per le progressioni di livello economico e per le progressioni verticali.".

 

 

Art. 7 - Integrazione alla disciplina sulla consultazione

 

1. All'art. 7 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"4. I soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 1, vengono informati sullo stato dell'occupazione nell'ENEA. A tal fine l'ENEA predispone, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente CCNL, un atto ricognitivo dei rapporti di lavoro dipendente, delle collaborazioni, delle forme contrattuali flessibili comunque denominate in corso nelle strutture in cui si articola l'ENEA, anche se dotate di autonomia. Delle varie forme di occupazione viene rilevato e comunicato il termine eventualmente previsto, il profilo professionale ed il livello economico cui sono riconducibili i compiti affidati, nonché le risorse complessivamente e analiticamente impegnate, che sono oggetto di consultazione con i soggetti di cui all'art. 10, comma 1. L'atto ricognitivo viene aggiornato con cadenza annuale".

 

 

Art. 8 - Integrazione alla disciplina sulla concertazione

 

1. All'art. 8, comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2002 (quadriennio 1998-2001) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera:

"g) alla valutazione dei risultati ai fini dell'attribuzione della relativa indennità di risultato.".

 

 

Art. 9 - Comitato paritetico sul fenomeno del "mobbing"

 

1. Le parti prendono atto che nelle pubbliche amministrazioni sta emergendo, sempre con maggiore frequenza, il fenomeno del "mobbing", inteso come forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro - attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti - nei confronti di un lavoratore. Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro, idoneo a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o, addirittura, tale da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.

2. In relazione al comma 1, le parti, anche con riferimento alla risoluzione del Parlamento europeo del 20 settembre 2001, riconoscono la necessità di avviare adeguate ed opportune iniziative al fine di contrastare la diffusione di tali situazioni, che assumono rilevanza sociale, nonché di prevenire il verificarsi di possibili conseguenze pericolose per la salute fisica e mentale del lavoratore interessato e, più in generale, migliorare la qualità e la sicurezza dell'ambiente di lavoro.

3. Nell'ambito delle forme di partecipazione previste dall'a