S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa precedente al CCNL 24/07/2001, si rinvia ai seguenti CCNL:
- Elettrici - Aziende Municipalizzate
Testo Consolidato CCNL del 18/07/2022
ELETTRICI
Testo consolidato del CCNL 18/07/2022
per i lavoratori addetti al settore elettrico
Decorrenza: 01/01/2022
Scadenza: 31/12/2024
CCNL 18/07/2022 come modificato da:
- Accordo Apprendistato 19/09/2022
- Accordo 11/09/2024
- Verbale di accordo 11/09/2024
- Ipotesi di accordo 11/02/2025
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
In Roma, addì 18 luglio 2022
fra Elettricità Futura - Unione delle imprese elettriche italiane, rappresentata dal Presidente, con la partecipazione di una delegazione;
Utilitalia - Federazione Utilities acqua, ambiente, energia, rappresentata dalla Presidente, dal Direttore Generale, dal Senior advisor, dal Direttore Area Lavoro e Relazioni Industriali e da una delegazione aziendale;
Enel S.p.A in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Elettricità Futura, rappresentata dal Direttore People and Organization Enel e dal Responsabile People and Organization Enel Italia e dal Responsabile Global Relazioni Industriali Welfare e Wellbeing con la partecipazione di una delegazione composta dal Responsabile delle Relazioni Industriali Italia;
GSE S.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., in nome e per conto delle Società controllate, rappresentata dal Direttore Risorse Umane;
So.G.I.N. S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari SpA. in rappresentanza anche della Società controllata Nucleco S.p A., rappresentate dal Direttore Personale, Organizzazione, Servizi e RaMS, con la partecipazione di una delegazione composta dal Responsabile Relazioni Industriali e Amministrazione Risorse Umane;
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale SpA. rappresentata dalla Direttrice People Organization and Change e dal Responsabile Industrial Relations and Labor Law;
Energia Libera - rappresentata dal Segretario generale e con la partecipazione di una delegazione;
e Filctem - Cgil - Federazione italiana lavoratori chimica, tessile, energia, manifatture rappresentata dal segretario Generale, dal segretario nazionale e dai componenti la delegazione trattante,
Flaei - Cisl - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane, rappresentala dal Segretario Generale, dai Segretari Nazionali, dai responsabili degli Uffici di Segreteria, dai Segretari Generali Regionali;
Uiltec - Uil - Unione Italiana Lavoratori Tessile. Energia. Chimica rappresentata dalla Segretaria Generale, dai Segretari Nazionali, dal Tesoriere, dai Funzionari Nazionali, dalla Delegazione Trattante di comparto, con l'assistenza della UIL (Unione Italiana del Lavoro) nella persona del Segretario Generale.
si è stipulato l'accordo sindacale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9 ottobre 2019 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Accordo Apprendistato 19/09/2022
Verbale di stipula
Roma 19 settembre 2022
Tra
ENEL Italia S.p.A., in nome e per conto di tutte delle società del Gruppo
e
le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali
FILCTEM
FLAEI
UILTEC
Premesso che
- Le Parti hanno già condiviso con accordo 13 febbraio 2014 un progetto sperimentale rivolto agli studenti del 4º anno degli istituti tecnici per avviare nell'ultimo biennio di scuola secondaria superiore un'esperienza di apprendistato scuola-lavoro.
- Tale accordo ha costituito una best practice a livello nazionale ed ha anticipato le modifiche normative successivamente intervenute.
- Dal 2014 ad oggi, sono state attivate 5 edizioni del programma di apprendistato scuola-lavoro, con il coinvolgimento di 395 giovani, 13 Regioni e 20 istituti tecnici; tale modalità di inserimento si è rivelata uno strumento efficace di inserimento con risultati eccellenti sul piano formativo e professionale.
- Nel corso degli anni sono intervenute modifiche normative nella disciplina dell'istituto, in particolare il D.Lgs. n. 81/2015, il decreto interministeriale 12 ottobre 2015 nonché l'accordo Interconfederale 18 maggio 2016, quest'ultimo è espressamente previsto come cedevole rispetto a eventuali regolamentazioni di contrattazione collettiva nazionale sulla medesima materia.
- Il CCNL elettrici nella sua evoluzione ha individuato una nuova progressione retributiva per gli apprendisti che vengono da subito inseriti nella categoria di destinazione, superando il meccanismo del sotto inquadramento ed ha soppresso a partire da ottobre 2022 la categoria C2 che nell'accordo 13 febbraio 2014 costituiva il livello di inquadramento per l'inserimento in apprendistato duale di 1º livello.
Tutto quanto sopra premesso e considerato
Le Parti condividono la necessità di adeguare il testo dell'Accordo Quadro del 13 febbraio 2014 alle novità normative e contrattuali successivamente intervenute e di seguito viene riportato il testo aggiornato di detta disciplina collettiva che sostituisce il precedente citato accordo del 13 febbraio 2014.
Verbale di stipula
Addì 11 settembre 2024
tra
Elettricità futura
Utilitalia
Enel
Gse
Sogin
Terna
Energia Libera
Filctem
Flaei
Uiltec
Verbale di stipula
Roma, 11 settembre 2024
tra
Elettricità futura
Utilitalia
Enel
Gse
Sogin
Terna
Energia Libera
Filctem
Flaei
Uiltec
Premesso
Che il tema della formazione è stato un tema centrale del rinnovo contrattuale 2022-2024;
Che il CCNL 18 luglio 2022 ha in particolare inteso attivare l'Organismo Bilaterale per la Formazione (OBF) e valorizzarne ruolo e competenze;
Che l'OBF è stato costituito ed ha svolto un intenso lavoro, le cui risultanze sono sintetizzate nel documento allegato che fa parte integrante del presente verbale
Le Parti
Condividono il predetto documento sottoposto alle stesse dall'OBF ed in particolare prendono atto delle proposte in tema di politiche attive dallo stesso formulate ai sensi del c.14 dell'art.36 CCNL.
Si impegnano pertanto a proseguire il confronto necessario a dare concreta attuazione a quanto indicato.
[___]
Ipotesi di accordo 11/02/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Verbale di stipula
In Roma, addì 11 febbraio 2025
Elettricità Futura
Utilitalia
Enel S.p.A. in nome e per conto delle Società da essa controllate non associate in Elettricità Futura,
GSES.p.A. - Gestore dei Servizi Energetici S.p.A
So.G.I.N. S.p.A. - Società Gestione Impianti Nucleari S.p.A.
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale S.p.A.,
Energia Libera e
Filctem - CGIL - Federazione Italiana Lavoratori Chimica, Tessile, Energia, Manifatture
Flaei- CISL - Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane
Uiltec - UIL - Unione Italiana Lavoratori Tessile, Energia, Chimica
si è stipulata la presente ipotesi di accordo sindacale per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 luglio 2022 per i lavoratori addetti al settore elettrico.
Capitolo 1 - Principi e norme generali
Art. 1 - Ambito di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica alle imprese che svolgono attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e vendita di energia elettrica, produzione e fornitura del servizio calore, efficienza energetica, servizi commerciali di assistenza ai clienti, esercizio/manutenzione/smantellamento centrali elettronucleari ed attività connesse e alle società di ingegneria costituite da imprese del settore e che già oggi svolgono la propria attività esclusivamente per il settore elettrico, ed ai lavoratori dalle stesse dipendenti.
In particolare,
A) per attività di produzione, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione degli impianti di produzione dell'energia elettrica comunque prodotta e da qualsiasi fonte generata, ivi compresi impianti di cogenerazione, termovalorizzazione e fonti rinnovabili (eolica, fotovoltaica, biomasse, ecc.). Sono altresì inclusi gli impianti di natura sperimentale e quelli finalizzati all'abbattimento delle emissioni in atmosfera ed alla loro captazione e segregazione;
B) per attività di trasformazione e trasporto, si intende:
- esercizio, gestione e manutenzione di reti elettriche - ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale - e di altre infrastrutture a tali reti connesse, comprensive delle linee di trasporto e delle stazioni di trasformazione;
C) per attività di distribuzione e di vendita di energia elettrica, si intende:
- esercizio, costruzione, manutenzione e gestione delle reti di distribuzione e dei relativi dispositivi di interconnessione;
- connessione alle reti di distribuzione e fornitura delle prestazioni e dei servizi necessari;
- vendita di energia elettrica, ivi compresa l'attività dell'acquirente unico, del gestore dei mercati energetici ed attività degli operatori elettrici della borsa elettrica;
D) per attività e vendita di calore, si intende:
- gestione e manutenzione degli impianti di produzione di energia termica mediante centrali di cogenerazione, abbinate a impianti di teleriscaldamento;
E) per attività di efficienza energetica, si intende:
- servizi di valutazione, progettazione e installazione di soluzioni per l'ottimizzazione dei consumi per edifici privati, pubblici e/o commerciali e/o stabilimenti industriali con relative installazioni, manutenzioni ed esercizio impiantistica e front office clienti;
- servizi nell'ambito della mobilità elettrica, quali ad esempio installazione, interfaccia e manutenzione degli strumenti di ricarica elettrica;
- sviluppo e realizzazione, analisi dati diagnostici e piattaforma di gestione energetica;
F) per attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti, si intende:
- servizi contact center; teleselling; servizi di back office; gestione operativa pratiche clienti; recupero crediti.
DICHIARAZIONE A VERBALE
1) Gruppi - Nell'ambito dei Gruppi, in caso di costituzione di nuove società, l'individuazione da parte aziendale del CCNL applicabile formerà oggetto di confronto, avuto anche riguardo al processo di aggregazione categoriale in ambito nazionale.
2) Attività di efficienza energetica e Attività di servizi commerciali di assistenza ai clienti - Con riferimento esclusivamente alle attività inerenti alle lettere E) ed F), le Parti, nello spirito di una estensione dell'applicazione del CCNL elettrico e nell'ottica condivisa di ricercare i necessari adattamenti per coniugare la disciplina contrattuale alle peculiarità di tale attività e per garantirne la competitività e sostenibilità, prevedono la costituzione di una distinta area contrattuale e stabiliscono l'istituzione di una Commissione che elaborerà una proposta entro il 30 aprile 2020 su una specifica struttura retributiva e classificazione, orario e indennità, sulla base della quale le Parti definiranno l'accordo con efficacia dal 1º luglio 2020. Resta fermo che tale disciplina collettiva non trova applicazione per i lavoratori, rientranti nell'ambito di attività di cui alle citate lettere E) e F) e già regolati dal vigente CCNL elettrico in servizio alla data di sottoscrizione della sopracitata nuova regolamentazione contrattuale.
A valle della definizione di detta disciplina contrattuale, le Parti in sede aziendale nello spirito della sua più ampia estensione, verificheranno congiuntamente i perimetri di applicazione con riferimento alle attività di cui alle lettere E) ed F) del presente articolo tenendo conto anche di eventuali sovrapposizioni di attività ed in linea con gli accordi interconfederali vigenti.
3) Energia da Fonti rinnovabili - Alla luce dell'evoluzione del settore elettrico che vede la presenza di un numero sempre più crescente di operatori, con particolare riferimento alla generazione di energia da fonti rinnovabili, caratterizzati da un esiguo numero di addetti fino a 25 unità e da una dimensione aziendale relativamente contenuta in termini di parametri economici o di potenze installate, considerata l'opportunità di realizzare un perimetro di riferimento contrattuale più ampio ed in grado di cogliere anche tali specificità oltre che di salvaguardarne la sostenibilità economica nel tempo, le Parti prendono l'impegno - al pari di quanto previsto dalla Dichiarazione a Verbale n. 2 del presente articolo - di definire entro il 30 giugno 2020, con efficacia dal 1º luglio 2020, le nuove discipline dei singoli articoli del CCNL per consentire di raggiungere le finalità date.
1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7 ("Assetti contrattuali"), il presente Contratto decorre dal 1º gennaio 2022 e scade il 31 dicembre 2024.
2. Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con riferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati espressamente concordati per una data diversa da quella del comma precedente.
3. Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Ipotesi di accordo 11/02/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Art. 2 - Decorrenza e durata
1. Ferma restando la disciplina degli assetti contrattuali di cui all'art. 7 ("'Assetti contrattuali"), il presente Contratto decorre dal
1º gennaio 2022 al 31 dicembre 20241º gennaio 2025 e scade il 31 dicembre 2027.2. Per quanto concerne la decorrenza, restano salvi gli effetti che con riferimento a singoli istituti siano necessariamente collegati o siano stati espressamente concordati per una data diversa da quella del comma precedente.
3. Il presente Contratto si intenderà rinnovato di anno in anno sia con riferimento alla parte economica che alla parte normativa, qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno 6 mesi prima della scadenza.
Art. 3 - Inscindibilità e interpretazione del Contratto - Successione dei contratti
Inscindibilità
1. Le disposizioni del presente Contratto, sia nell'ambito di ogni singola regolamentazione, come nel loro insieme, sono correlative ed inscindibili tra loro, costituendo il trattamento complessivo del lavoratore, non cumulabile, neppure in parte, con qualunque altro trattamento collettivo.
Interpretazione del Contratto
2. L'interpretazione delle norme del presente Contratto è demandata alle Parti stipulanti. La richiesta di interpretazione potrà essere avanzata da una delle Parti indicando la norma in contestazione; l'incontro avverrà entro trenta giorni dalla richiesta.
3. A tale proposito si istituisce a far data dal 31 marzo 2010 una Commissione di conciliazione di settore, composta da 6 membri di parte datoriale e 6 membri di parte sindacale.
Successione dei contratti
4. Premesso che il CCNL 24 luglio 2001 ha annullato e sostituito, a far data dalla sua stipulazione, le clausole anteriormente applicate derivanti da precedenti Contratti nazionali limitatamente alle materie disciplinate dal CCNL, sono confermate - salvo gli effetti e le risultanze derivanti dagli accordi 18 luglio 2006, 5 marzo 2010, 18 febbraio 2013, 25 gennaio 2017, 9 ottobre 2019, 18 luglio 2022 di rinnovo contrattuale - le discipline collettive nazionali di raccordo, sottoscritte in applicazione dell'art. 54, nella vigenza del CCNL 24 luglio 2001, per realizzare una situazione di coerenza con i nuovi assetti contrattuali.
Art. 4 - Distribuzione del Contratto
1. Una copia del presente Contratto sarà distribuita a ciascun lavoratore.
Reclami e controversie
1. Le Parti riconoscono nella composizione bonaria delle controversie individuali uno strumento utile per prevenire il contenzioso giudiziario.
Sono fatte salve le possibilità di accordo diretto tra le parti interessate per eventuali reclami nell'applicazione del presente Contratto; le controversie individuali e plurime tra Azienda e lavoratori saranno risolte possibilmente in prima istanza tra la Direzione e la RSU e, in difetto di accordo, dalle rispettive competenti Organizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto in Accordi Interconfederali vigenti e/o negli accordi in essere derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dalla Legge, le Parti altresì riconoscono che la conciliazione delle controversie ai sensi dell'art. 2113, comma 4, c.c. può avvenire in sede sindacale, come previsto dall'art. 412-ter c.p.c., alla presenza delle parti interessate e con l'assistenza dell'associazione datoriale cui aderisce l'azienda e dell'organizzazione sindacale, aderente a Confederazione firmataria degli accordi interconfederali del 10 gennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, secondo le seguenti modalità e procedure.
La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione deve farne richiesta all'associazione datoriale firmataria del CCNL cui aderisce l'impresa, anche tramite un'organizzazione sindacale. La richiesta deve precisare: le generalità del ricorrente e l'impresa interessata; la delega per la nomina del proprio rappresentante nel collegio di conciliazione ad una organizzazione sindacale firmataria, per il/la lavoratore/lavoratrice e all'associazione datoriale, per l'impresa; il luogo dove eventualmente si chiede di effettuare la conciliazione; l'oggetto della vertenza.
La segreteria dell'associazione fissa la data per la costituzione del collegio di conciliazione presso la sede di Roma ovvero, laddove possibile, presso l'impresa interessata alla controversia di norma entro i 30 giorni successivi.
Nel collegio, le Parti sono assistite rispettivamente: per le imprese, da un rappresentante dell'associazione datoriale, con firma depositata; per i lavoratori, da un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali legittimate, con firma depositata.
Una volta ricevuta la comunicazione, si costituisce il collegio che fissa la data per esperire il tentativo di conciliazione.
Il verbale di avvenuta conciliazione, sottoscritto dal datore di lavoro, dal lavoratore e dai rispettivi rappresentanti sindacali, viene depositato a cura dell'associazione datoriale presso l'Ispettorato territoriale del lavoro, che ne accerta l'autenticità e ne cura il deposito, a norma di Legge, nella cancelleria del Tribunale competente.
3. Per le aziende aderenti a Confindustria, la conciliazione in sede sindacale può essere esperita davanti alle Commissioni sindacali di conciliazione istituite presso le Unioni industriali territoriali di Confindustria secondo le rispettive modalità e procedure alle quali si rinvia.
4. La conciliazione in sede sindacale può avvenire anche nelle ulteriori sedi e con le modalità previste da accordi collettivi anche a livello aziendale sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Norme aziendali
5. Oltre che alle norme del presente Contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalle Aziende, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente Contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Dicitura Organizzazioni sindacali - Le Parti si danno atto che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") ovvero "Organizzazioni sindacali (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici", esse devono intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il Contratto stesso. Le Parti si danno atto, altresì, che laddove nel testo del Contratto od in altri accordi sindacali viene usata l'espressione "RSU", in caso di loro assenza, le relative funzioni sono svolte dalle competenti strutture delle Organizzazioni sindacali
2) Vertenze individuali - Le Parti si danno atto che con riferimento alle vertenze individuali di cui al comma 1 del presente articolo, la fase istruttoria delle vertenze verrà esaurita di norma entro 30 giorni. In caso di mancato accordo, entro 15 giorni il dipendente può conferire mandato per l'ulteriore istanza, la cui trattazione è da concludersi di norma entro 15 giorni dalla sua proposizione, fermo restando quanto previsto in accordi derivanti da contrattazione collettiva di livello nazionale.
Capitolo 2 - Sistema di Relazioni Industriali
Art. 6 - Relazioni Industriali
Premessa
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse ed il Sindacato, e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, dandosi altresì atto dell'opportunità di sviluppare forme di bilateralità e partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi imprenditoriali sia le istanze sociali.
In particolare, nell'attuale fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla transizione energetica e dai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del lavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo coinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori indispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale ottica, le Parti condividono il Protocollo "Carta dei Valori della persona nelle imprese del settore elettrico", che viene allegato al presente CCNL.
In particolar modo, sulla Partecipazione, le Parti convengono sulla necessità di attivare una specifica sede di studio, nell'ambito dell'Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare esponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali individuati di comune intesa.
Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardia delle professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla condivisione di valori e principi comuni in una logica di partecipazione e di coinvolgimento;
- alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori, attraverso la garanzia di un lavoro dignitoso, la motivazione delle persone e l'investimento sulle competenze, i quali rappresentano elementi centrali ed essenziali per la definizione di modelli di organizzazione;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.
1. Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore congiunto paritetico.
2. Il predetto Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
2 bis. Le Parti riconoscono nell'Osservatorio la sede per esaminare le tematiche della transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione e per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l'impatto dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione nell'organizzazione del lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.
3. In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto analisi ed approfondimenti specifici.
3 bis. A tale riguardo vengono istituite specifiche sezioni dedicate ai temi di rilevante impatto per il settore elettrico quali:
- le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla riassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza;
- gli effetti della delega appalti (Legge 21 giugno 2022 n. 78) sulle attività delle imprese concessionarie anche con riferimento all'ex art. 177 codice dei contratti pubblici
- la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di digitalizzazione e al programma di "Industria 4.0".
- il coinvolgimento delle Aziende del settore nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Con riferimento a tali materie, le Parti intendono sottoporre alle Istituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare una sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni -anche sotto forma di "avviso comune" - a tutela degli interessi dei lavoratori e della collettività.
4. Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le Parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo.
5. Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle normative contrattuali;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell'ambito del protocollo di solidarietà occupazionale;
- l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i necessari interventi a carattere nazionale, regionale e/o territoriale per la realizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli stessi, in termini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di sicurezza degli approvvigionamenti; ciò, anche in relazione alle eventuali posizioni sinergiche delle parti sociali in sedi istituzionali;
- l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con riferimento a quello femminile;
- l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed amministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia;
- l'andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell'attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo articolo 49 ("Pari Opportunità"), le Parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento l'ordinamento dell'Unione Europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive. A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri periodici sull'intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche sull'andamento dei lavori;
- la gestione ed applicazione della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche;
- il compito di raccogliere, censire e monitorare la contrattazione aziendale elettrica sul lavoro agile, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la conoscibilità di nuovi modelli organizzativi e sistemi di relazioni industriali avanzati presenti nel settore elettrico, in cui già molte aziende hanno raggiunto accordi innovativi sulla materia per la fase post emergenziale. A tale riguardo potranno essere organizzati con il supporto dell'Osservatorio eventi anche in sedi istituzionali (es. CNEL, ecc) per approfondire le tematiche emergenti e le soluzioni contrattuali sperimentate. L'Osservatorio nella vigenza del contratto potrà altresì assolvere, qualora venga richiesto, anche un ruolo di orientamento e di supporto consulenziale in tema di Smart working per le realtà aziendali che applicano il CCNL elettrico, ivi compresa l'area contrattuale di cui all'art. 1, DaV n. 2 e n. 3.
6. Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni interessate.
7. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di Aziende del settore.
8. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'interno di distinti Osservatori.
9. Salvo quanto previsto nell'accordo sindacale di settore sulle modalità di funzionamento, l'Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno l'Informativa a livello nazionale.
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di attribuire all'Organismo bilaterale di Settore sulla formazione di cui all'art. 36 del presente CCNL le ulteriori competenze su politiche attive indicate ai commi 13 e seguenti del medesimo articolo.
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, l'Osservatorio di settore di cui al presente articolo svilupperà un particolare approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo del settore alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni interessate.
10. Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.
11. Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull'utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
12. Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l'Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- pari opportunità;
- gestione ed applicazione della Legge n. 146/1990 e successive modifiche;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
13. Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 300 dipendenti.
14. Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
15. Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
16. Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
17. A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18. Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
19. Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al territorio interessato.
20. Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata ed alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
21. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22. Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore.
23. Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione disciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle modalità previste dal suddetto Decreto.
Linee guida per lo sviluppo della partecipazione nelle Imprese del settore elettrico
Premessa
I Protocolli di relazioni industriali in essere nelle aziende del settore hanno consolidato pratiche di informazione, consultazione e confronto che hanno consentito nel tempo di affrontare i problemi via via presentatisi ricercando il massimo grado di convergenza possibile.
Nel tempo essi sono stati aggiornati, rendendo il dialogo tra le Parti più agile mediante la costituzione di comitati, commissioni e organismi bilaterali che hanno ulteriormente agevolato lo scambio di informazioni e di idee su temi specifici.
Imprese e Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori del settore si impegnano oggi in un nuovo e ambizioso percorso finalizzato a rafforzare la partecipazione e la collaborazione anche attraverso lo studio e l'individuazione di nuove modalità di relazione.
La diversità dei ruoli e dei punti di vista è considerata elemento positivo in grado di indirizzare le energie delle Parti nella soluzione di problemi concepiti e affrontati come problemi comuni.
La transizione in atto nel settore, in tutte le sue dimensioni e ripercussioni, richiede che si mettano in campo nuovi comportamenti nella relazione tra le Parti, nel solco dell'esperienza di consapevolezza maturata durante la pandemia.
L'obiettivo pertanto diventa quello di lavorare assieme per costruire le basi per un futuro in cui l'azienda, la filiera produttiva e i territori costituiscano una vera e propria comunità integrata a tutti gli effetti e non solo un aggregato economico.
Per cogliere questo obiettivo la Parti sociali del settore elettrico si impegnano a percorrere la strada della Partecipazione nelle sue diverse declinazioni per diffondere comportamenti coerenti ai diversi livelli del settore e delle organizzazioni aziendali.
La partecipazione alle scelte strategiche, organizzative e tecnologiche
Partecipazione è ricercare la massima condivisione possibile delle scelte aziendali nelle loro componenti fondamentali, in linea con le tempistiche, i vincoli e le iterazioni dei processi aziendali, individuando modalità di coordinamento compatibili con i processi decisionali e le responsabilità delle Imprese.
Gli strumenti, le sedi, le competenze
È opportuno avviare una riflessione sul ruolo e sulle modalità di interazione all'interno dei Comitati, Commissioni e Organismi bilaterali esistenti in una prospettiva di miglioramento continuo e di partecipazione.
Sperimentare nella interlocuzione sindacale modalità di interazione più affini ai nuovi modi di lavorare effettivamente adottati in azienda può consentire di rendere più fluido ed efficace lo scambio informativo e la raccolta di suggerimenti.
L'innovazione
Le modalità attraverso le quali si sperimentano e si adottano tecnologie, processi e soluzioni innovative costituiscono un ambito interessante e una opportunità per sperimentare anche nuovi modi di partecipazione e di condivisione.
La transizione giusta
Le Parti si impegnano a lavorare assieme affinché la transizione energetica che caratterizza questo momento storico si realizzi prendendosi cura delle persone e dei territori in cui le Imprese operano, ricercando soluzioni che agevolino la reimpiegabilità delle persone, e la stabilità e lo sviluppo occupazionale, l'orientamento verso le nuove competenze necessarie ai processi di transizione.
La partecipazione agli obiettivi e ai risultati aziendali
La definizione e negoziazione del Premio di Risultato (PdR) rappresenta già oggi un momento importante del percorso di conoscenza della strategia e di consapevolezza delle sfide, delle difficoltà e delle opportunità che oggi le Imprese si trovano ad affrontare.
Potranno formare oggetto di studio e valutazione a livello aziendale anche altre forme di partecipazione agli obiettivi e ai risultati aziendali, anche mediante un utilizzo più ampio delle risorse derivanti dal PdR con finalità partecipative compatibili e coerenti con le opportunità offerte dall'ordinamento giuridico vigente (quali a titolo esemplificativo quelle offerte dall'art. 1 comma 189 Legge 208/2015).
La Formazione congiunta
Per rafforzare la relazione in una logica partecipativa un grande stimolo può derivare dalla condivisione di esperienze formative anche co-progettate - in particolare a livello di Osservatorio di Settore - con l'obiettivo di accrescere le competenze e costruire un linguaggio comune in grado di dare valore aggiunto ai momenti partecipativi e bilaterali che caratterizzano il dialogo sociale in essere nel settore.
Il coinvolgimento a tutti i livelli dell'organizzazione
L'obiettivo condiviso di possedere gli strumenti adatti per comprendere l'attuale fase di trasformazione economico-sociale e nel contempo di ricercare assieme nuove e intelligenti soluzioni alle criticità che si dovranno affrontare, è un obiettivo verso cui devono essere coinvolti e impegnati tutti, RSU/RLSA, Coordinamenti, Rappresentanti sindacali e aziendali a tutti i livelli dell'organizzazione.
La trasparenza e la riservatezza delle informazioni
La partecipazione è possibile se si alimentano e si sostengono relazioni tra le Parti basate sulla fiducia, sulla correttezza, sul reciproco rispetto.
Nelle Imprese del settore, che si confrontano con il mercato e per le quali la reputazione e la riservatezza sono valori essenziali, il tema della riservatezza e del timing della disclosure delle informazioni necessita di essere affrontato in profondità per individuare le modalità più opportune per rendere possibile una effettiva condivisione delle informazioni.
Dichiarazione a verbale
1) Convocazione dell'Osservatorio di Settore - Le Parti, anche alla luce delle nuove competenze attribuite all'Osservatorio di Settore, si impegnano alla sua tempestiva convocazione (ovvero a quella delle sezioni specifiche), nonché ove necessario, all'aggiornamento del regolamento di funzionamento.
Ipotesi di accordo 11/02/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Art. 6 - Relazioni Industriali
Premessa
Le Parti stipulanti il presente CCNL riconoscono il carattere strategico del servizio di pubblica utilità che le Aziende del settore elettrico sono chiamate a svolgere, la complessità organizzativa del settore stesso, nonché il ruolo che le Organizzazioni sindacali rivestono, oltre che per la tutela di tutti i lavoratori, anche per una più efficace realizzazione delle strategie delle Aziende del settore, ferma restando la distinzione dei ruoli e di responsabilità tra le Aziende stesse ed il Sindacato, e manifestano il reciproco interesse ad un sistema di relazioni sindacali di alto profilo, dandosi altresì atto dell'opportunità di sviluppare forme di bilateralità e partecipazione in quanto strumenti utili a realizzare sia gli obiettivi imprenditoriali sia le istanze sociali.
In particolare, nell'attuale fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla transizione energetica e dai processi di digitalizzazione ed innovazione tecnologica, che incidono profondamente anche sul mondo del lavoro, la relazione tra le Parti assume maggiore rilevanza per anticipare e gestire i profondi cambiamenti in atto e per favorire il massimo coinvolgimento e partecipazione, mettendo al centro le persone come attori indispensabili per affrontare questa fase di trasformazione epocale. In tale ottica, le Parti condividono il Protocollo "Carta dei Valori della persona nelle imprese del settore elettrico", che viene allegato al presente CCNL.
In particolar modo, sulla Partecipazione, le Parti convengono sulla necessità di attivare una specifica sede di studio, nell'ambito dell'Osservatorio di cui al comma 1, alla quale potranno partecipare esponenti del mondo accademico o portatori di esperienze anche internazionali individuati di comune intesa.
Anche al fine suddetto, le Parti convengono sulla opportunità di definire un sistema di Relazioni Industriali e di Assetti contrattuali articolato sulla contrattazione, confronto, consultazione e informazione preventivi e/o periodici, tenuto conto dei principi afferenti al dialogo sociale secondo le Direttive UE; un sistema, quindi, finalizzato alla realizzazione di condizioni di efficienza, competitività e qualità dei servizi gestiti dalle Aziende, in una logica di responsabilità sociale e di sostenibilità, alla promozione di una gestione aziendale adeguata alle esigenze di liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica, nell'ottica di ricercare possibili convergenze sulle principali tematiche di reciproco interesse e con il comune obiettivo di valorizzazione delle risorse umane e di salvaguardi delle professionalità presenti.
In particolare, la relativa disciplina dei rapporti sindacali - sia pur nel reciproco riconoscimento dei ruoli e nel rispetto delle prerogative - sarà orientata:
- alla condivisione di valori e principi comuni in una logica di partecipazione e di coinvolgimento;
- alla sistematicità delle consultazioni tra le Parti a tutti i livelli sui temi di interesse comune anche al fine di pervenire alla formulazione di avvisi comuni da proporre alle Istituzioni, Amministrazioni ed Organizzazioni pubbliche, quali contributi delle Parti sociali rispetto alle problematiche di interesse per le relative possibili soluzioni;
- alla definizione di normative contrattuali adeguate alle finalità perseguite dalle Parti in termini di chiarezza e funzionalità;
- alla ricerca di un adeguato livello di consenso sulle strategie aziendali da parte dei lavoratori, attraverso la garanzia di un lavoro dignitoso, la motivazione delle persone e l'investimento sulle competenze, i quali rappresentano elementi centrali ed essenziali per la definizione di modelli di organizzazione;
- alla razionale prevenzione dei conflitti individuali e collettivi, anche alla luce delle predette caratteristiche dell'attività svolta.
1. Le Parti - alla luce di quanto affermato in Premessa e nella consapevolezza che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del settore, e, secondo questa logica, ritenendo opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività - convengono di costituire, a livello nazionale, un Osservatorio di settore congiunto paritetico.
2. Il predetto Osservatorio - ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli Imprenditori e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori - analizzerà e valuterà, su iniziativa di una delle Parti e con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, le questioni di rilevante interesse reciproco, suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva del settore, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo e di realizzare le condizioni per favorirlo, nonché di individuare i punti di debolezza per verificarne le possibilità di superamento.
2 bis. Le Parti riconoscono nell'Osservatorio la sede per esaminare le tematiche della transizione energetica, i nuovi scenari derivanti dalla decarbonizzazione e per affrontare le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici e di riduzione delle emissioni inquinanti, nonché per supportare l'impatto dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione nell'organizzazione del lavoro e nella nascita di nuovi servizi innovativi.
2 ter. L'Osservatorio costituisce, inoltre, la sede per esaminare la tematica dell'applicazione del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 sull'Intelligenza artificiale per gli impatti sul lavoro e sulla sua organizzazione affinché siano colte appieno le opportunità, vengano mitigati i rischi e sia applicato correttamente il quadro normativo.
3. In tale sede, verrà valutata anche la possibilità di una subarticolazione in sezioni specifiche relative ai più significativi argomenti di confronto tra quelli sopra indicati. In virtù della sua natura non negoziale, l'Osservatorio potrà realizzare specifiche iniziative e predisporre un rapporto congiunto sulle materie per le quali le Parti abbiano compiuto analisi ed approfondimenti specifici.
3 bis. A tale riguardo vengono istituite specifiche sezioni dedicate ai temi di rilevante impatto per il settore elettrico quali:
- le conseguenze del nuovo quadro normativo sulla disciplina sulla riassegnazione delle concessioni relative alle derivazioni idroelettriche scadute o in scadenza, alle reti elettriche e alla geotermia;
- gli effetti della delega appalti (Legge 21 giugno 2022 n. 78) sulle attività delle imprese concessionarie anche con riferimento all'ex art. 177 codice dei contratti pubblici
- la trasformazione connessa alla transizione energetica, al processo di digitalizzazione e\al programma di "Industria 4.0".
- il coinvolgimento delle Aziende del settore nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Con riferimento a tali materie, le Parti intendono sottoporre alle Istituzioni competenti gli esiti delle riflessioni svolte al fine di realizzare una sensibilizzazione e una condivisione di possibili soluzioni -anche sotto forma di "avviso comune" - a tutela degli interessi dei lavoratori e della collettività.
4. Per le modalità del suo funzionamento si fa riferimento a quanto convenuto tra le Parti con accordo del 2 dicembre 2003, il cui testo costituisce parte integrante del presente articolo.
5. Saranno inoltre oggetto di verifica e confronto le seguenti materie:
- le disposizioni legislative nazionali e comunitarie con impatto sul settore - anche in riferimento alla sostenibilità ambientale e sociale - e sulle normative contrattuali;
- l'andamento del mercato nazionale ed internazionale nonché, sulla base dei dati complessivi sulle previsioni degli investimenti, le prospettive produttive settoriali, le evoluzioni tecnologiche, il rinnovamento ecosostenibile;
- gli andamenti relativi al mercato del lavoro e le politiche occupazionali con particolare riferimento alle assunzioni, alla mobilità, alle eventuali necessità di reimpiego e alla conseguente formazione professionale;
- il monitoraggio delle iniziative di politiche attive nell'ambito del protocollo di solidarietà occupazionale;
- l'elaborazione di linee d'azione convergenti finalizzate a promuovere interessi settoriali;
- le necessarie linee di sostegno legislativo ai programmi di sviluppo settoriale, nonché, nell'ambito della programmazione nazionale dell'energia, i necessari interventi a carattere nazionale, regionale e/o territoriale per la realizzazione delle condizioni ottimali per l'attuazione degli stessi, in termini di competitività del sistema, di compatibilità ambientale e di sicurezza degli approvvigionamenti; ciò, anche in relazione alle eventuali posizioni sinergiche delle parti sociali in sedi istituzionali;
- l'andamento dell'occupazione all'interno del settore anche con riferimento a quello femminile;
- l'andamento del costo del lavoro e delle retribuzioni di fatto nel settore ed il rapporto tra costo del lavoro e le normative legislative ed amministrative in materia contributiva, assistenziale ed antinfortunistica;
- le problematiche inerenti i Comitati Aziendali Europei (CAE) attraverso il monitoraggio degli accordi stipulati, nonché lo stato di attuazione della disciplina interconfederale in materia; l'andamento delle relazioni industriali;
- il monitoraggio dell'attuazione dei temi differiti dal presente CCNL anche con riferimento alle tempistiche ivi contenute;
- le pari opportunità: con riferimento a quanto previsto sulla materia al successivo articolo 49 ("Pari Opportunità"), le Parti convengono sulla finalità di realizzare effettivi modelli comportamentali atti a superare reali criticità della questione femminile e ribadiscono la volontà di piena adesione a tutti i riferimenti legislativi richiamati dal citato art. 49 del presente contratto, considerando, altresì, quale punto di riferimento l'ordinamento dell'Unione Europea e della legislazione nazionale in materia di azioni positive. A tale fine le Parti procederanno a specifici incontri periodici sull'intera materia, anche al fine di prospettare specifici approfondimenti ad opera della Commissione nazionale con successive verifiche sull'andamento dei lavori;
- la gestione ed applicazione della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modifiche;
- il compito di raccogliere, censire e monitorare la contrattazione aziendale elettrica sul lavoro agile, con l'obiettivo di favorire la diffusione e la conoscibilità di nuovi modelli organizzativi e sistemi di relazioni industriali avanzati presenti nel settore elettrico, in cui già molte aziende hanno raggiunto accordi innovativi sulla materia per la fase post emergenziale. A tale riguardo potranno essere organizzati con il supporto dell'Osservatorio eventi anche in sedi istituzionali (es. CNEL, ecc) per approfondire le tematiche emergenti e le soluzioni contrattuali sperimentate. L'Osservatorio nella vigenza del contratto potrà altresì assolvere, qualora venga richiesto, anche un ruolo di orientamento e di supporto consulenziale in tema di Smart working per le realtà aziendali che applicano il CCNL elettrico, ivi compresa l'area contrattuale di cui all'art. 1, DaV n. 2 e n. 3.
6. Gli studi e le analisi svolti dalle Parti all'Interno dell'Osservatorio nazionale potranno essere preparatori e propedeutici anche all'attività negoziale delle Parti e, acquisita una posizione comune, se ritenuto utile ed opportuno, essa potrà essere sottoposta all'attenzione delle Istituzioni interessate.
7. Le tematiche di competenza dell'Osservatorio potranno essere approfondite anche con riferimento ad aree territoriali caratterizzate da un elevato grado di omogeneità ed una significativa presenza di Aziende del settore.
8. Con riferimento a specifiche problematiche normative e/o economiche nonché di politica industriale, le singole Parti imprenditoriali stipulanti e le Organizzazioni sindacali stipulanti potranno svolgere i relativi approfondimenti all'Interno di distinti Osservatori.
9. Salvo quanto previsto nell'accordo sindacale di settore sulle modalità di funzionamento, l'Osservatorio terrà due incontri all'anno (entro il 31 maggio ed il 30 novembre) nel corso dei quali le Parti firmatarie imprenditoriali forniranno alle Organizzazioni sindacali nazionali informazioni complessive e globali sugli argomenti di cui al quinto comma che costituiranno l'Informativa a livello nazionale.
Con specifico riferimento alla politica occupazionale, le Parti decidono di attribuire all'Organismo bilaterale di Settore sulla formazione di cui all'art. 36 del presente CCNL le ulteriori competenze su politiche attive indicate ai commi 13 e seguenti del medesimo articolo.
Altresì, in considerazione dei connessi aspetti occupazionali, l'Osservatorio di settore di cui al presente articolo svilupperà un particolare approfondimento dedicato all'andamento del mercato nazionale ed internazionale, nonché alle prospettive produttive e di sviluppo del settore alla luce delle attuali difficoltà critiche di contesto anche allo scopo di esprimere sulla materia una possibile posizione comune con un Avviso da sottoporre all'attenzione delle Istituzioni interessate.
10. Ulteriori modalità di acquisizione di dati destinati ai lavori dell'Osservatorio verranno decise congiuntamente dalle Parti.
11. Le Parti, nello spirito di cui alla premessa del presente articolo, concordano sull'utilità di realizzare, anche a livello aziendale, forme di interlocuzione secondo quanto previsto dagli specifici articoli del presente CCNL.
12. Pertanto, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, potranno essere realizzati incontri in cui l'Azienda, individuata secondo i criteri di cui ai successivi commi 13 e 16, fornirà informazioni sulle seguenti materie:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale anche ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125 di attuazione della direttiva 2022/2464/UE (cd. "Corporate Sustainability Reporting Directive");
- pari opportunità;
- gestione ed applicazione della Legge n. 146/1990 e successive modifiche;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo;
- mercato del lavoro con riferimento alle nuove forme di ingresso.
- Impatti dell'Intelligenza artificiale sul lavoro. A tal fine saranno attivati incontri preventivi di confronto e consultazione tra le Aziende e le Organizzazioni sindacali - previa formazione delle Parti - per un coinvolgimento nell'analisi e verifica degli esiti sull'uso dell'IA nei contesti di lavoro anche sotto il profilo occupazionale.
13. Le suddette informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali nazionali, dai Gruppi, intendendosi per tali le Aziende con insediamenti pluriregionali che occupino complessivamente almeno 300 dipendenti.
14. Nel corso di tali incontri, le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali-ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
15. Ove a seguito dell'azione informativa emergessero convergenze su iniziative riguardanti gli effetti per i lavoratori delle scelte aziendali potranno essere attivati momenti di approfondimento specifico.
16. Le medesime informazioni saranno fornite alle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti dalle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica Regione.
17. A richiesta di una delle Parti la procedura concernente tali Aziende potrà essere esperita nelle stesse sedi previste per i Gruppi.
18. Nel corso degli incontri le Parti effettueranno un esame congiunto degli effetti degli investimenti su occupazione, indirizzi produttivi, localizzazioni e condizioni ambientali/ecologiche, esprimendo le loro autonome valutazioni.
19. Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria le informazioni saranno rese nel corso di un apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'Azienda interessata, nel quale saranno fornite, anche alla luce dei risultati e valutazioni svolte nell'ambito dell'Osservatorio nazionale, alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, informazioni riguardanti gli argomenti di cui al comma 12, con specifico riferimento al territorio interessato.
20. Di norma annualmente le Aziende che occupano più di 50 dipendenti renderanno ai sindacati di categoria a livello territoriale congiuntamente alle RSU, su richiesta degli stessi nel corso di un apposito incontro convocato dalla Associazione datoriale competente, informazioni intorno alle caratteristiche generali del decentramento produttivo avente carattere permanente e/o ricorrente nonché riguardo all'articolazione per tipologie dell'attività decentrata ed alla sua localizzazione indicata per grandi aree territoriali.
21. Nei contratti relativi al decentramento produttivo avente le caratteristiche di cui al comma precedente, le Aziende committenti chiederanno alle Aziende esecutrici di dichiarare l'osservanza delle norme contrattuali del settore merceologico cui esse appartengono e di quelle relative alla tutela del lavoro.
22. Sono fatti salvi i Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore.
23. Le Parti si danno atto che i diritti di informazione e consultazione disciplinati nel presente articolo e nei Protocolli di Relazioni Industriali/sindacali in atto nelle Aziende del settore costituiscono attuazione della disciplina di cui al D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento alle materie ed alle modalità previste dal suddetto Decreto.
24. Le Parti, infine, richiamano le Convenzioni che sono state sottoscritte a livello interconfederale con INPS, in attuazione del Testo Unico sulla rappresentanza (Confindustria - CGIL/CISL/UIL del 10 gennaio 2014 e 9 marzo 2018 e Confservizi - CGIL/CISL/UIL del 10 febbraio 2014 e del 26 luglio 2018). Al riguardo, le Aziende che applicano il presente CCNL sono tenute ad effettuare gli adempimenti di loro competenza affinché possa certificarsi il dato della rappresentanza sindacale nel settore elettrico.
Omissis___
Dichiarazione a verbale
1) Convocazione dell'Osservatorio di Settore - Le Parti, anche alla luce delle nuove competenze attribuite all'Osservatorio di Settore,
si impegnanoconfermano la necessità dellaallasua tempestiva convocazione (ovvero a quella delle sezioni specifiche), entro 2 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 18 luglio 2022, nonché ove necessario, all'aggiornamento del regolamento di funzionamento.
1. In attuazione delle previsioni degli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le parti firmatarie del presente contratto (Accordo interconfederale Confindustria del 28 giugno 2011 e Confservizi del 21 dicembre 2011, Protocollo di intesa Confindustria del 31 maggio 2013 e Confservizi del 1º agosto 2013) in particolare del Testo Unico sulla rappresentanza Confindustria - CGIL / CISL/UIL del 10 gennaio 2014 e Confservizi- CGIL /CISL/UIL del 10 febbraio 2014, e l'Accordo interconfederale Confindustria del 9 marzo 2018 e Confservizi del 26 luglio 2018, che qui si richiamano, il sistema contrattuale si articola sul livello nazionale e - sulla base delle specifiche clausole di rinvio del Contratto nazionale in conformità ai criteri e alle procedure da tale Contratto indicate - su livello aziendale.
Contratto nazionale
2. Il Contratto Collettivo Nazionale ha durata triennale e assolve la funzione di regolatore delle relazioni sindacali del settore, disciplinando anche le principali iniziative di bilateralità in coerenza con le linee di indirizzo definite negli accordi interconfederali.
3. Detto Contratto disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro e costituisce fonte primaria di regolamentazione degli aspetti normativi e retributivi garantendo la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale.
3 bis. Circa l'eventuale stipula di intese modificative delle regolamentazioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro, le Parti richiamano i contenuti della Parte Terza, ultimo paragrafo dei sopra citati Testi Unici del 2014 che diventano parte integrante delle previsioni del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del settore elettrico, fermo restando, per quanto riguarda la titolarità della relativa contrattazione, quanto previsto dal comma 14 del presente articolo e dai protocolli di relazioni industriali/sindacali in atto nelle singole aziende.
4. Il Contratto individua, per il livello aziendale, le materie, i soggetti abilitati e la tempistica, previe opportune garanzie procedurali, con ambiti e competenze non ripetitivi rispetto a quelli propri del livello nazionale.
5. Fino a diversi accordi sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le Parti firmatarie del presente Contratto, le procedure per il rinnovo del CCNL sono di seguito definite. Le proposte per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro saranno presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative sei mesi prima della scadenza del contratto.
6. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
7. Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
8. A condizione che siano stati rispettati tempi e procedure di cui ai commi precedenti, in caso di ritardato rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rispetto alla scadenza, le Parti definiranno una copertura economica a favore dei lavoratori in forza alla data del rinnovo contrattuale.
9. In caso di mancato rispetto della tregua sindacale sopra definita, le Parti possono esercitare il diritto di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto.
Contrattazione aziendale
10. La contrattazione a livello aziendale riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
11. Detta contrattazione, oltre a disciplinare le materie oggetto di specifico rinvio da parte del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, ha la funzione di negoziare le erogazioni economiche correlate a risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le Parti aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa, efficacia, qualità e redditività, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa.
12. La relativa disciplina è contenuta nell'art. 44 ("Premio di risultato").
13. Gli accordi aziendali stipulati successivamente alla data del presente rinnovo hanno, di norma, durata triennale.
14. La titolarità della contrattazione a livello aziendale spetta alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ed alle RSU ovvero per le Aziende più complesse - come individuate nel comma 13 dell'articolo 6 ("Relazioni Industriali") - ai soggetti di volta in volta individuati per i singoli istituti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
15. Gli accordi aziendali sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle relative erogazioni economiche. Fino a diversi accordi sottoscritti dalle Confederazioni cui aderiscono le Parti firmatarie del presente Contratto, le procedure di rinnovo degli accordi aziendali sono quelle definite nei commi seguenti.
16. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
17. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
18. Durante i due mesi dalla data di presentazione delle piattaforme e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Controversie sugli assetti contrattuali
19. Il mancato rispetto delle clausole relative agli assetti contrattuali così come definiti nel presente articolo, sarà segnalato dalla parte che ne ha interesse alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali di categoria stipulanti il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro entro 30 giorni dal momento in cui sono stati rilevati.
20. Entro i successivi 15 giorni lavorativi si farà luogo ad un tentativo di conciliazione in sede nazionale presso la Commissione di conciliazione di cui all'art. 3 ("Inscindibilità e Interpretazione del Contratto - Successione dei Contratti") con l'eventuale partecipazione delle istanze delle Parti competenti per territorio nel caso in cui l'inadempimento riguardi una singola Azienda.
Art. 8 - Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) e istituti di carattere sindacale
a) Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU)
1. Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) e le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti ovvero, per le Aziende più complesse, secondo la prassi esistente, le medesime RSU e le Organizzazioni sindacali nazionali, hanno la capacità di partecipare alle trattative e la facoltà di sottoscrivere accordi collettivi in sede aziendale negli ambiti, per le materie, con le procedure e i criteri stabiliti dal presente CCNL.
2. Le funzioni riconosciute per Legge alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle rappresentanze sindacali unitarie, che risultano, pertanto, titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
3. Le rappresentanze sindacali unitarie sono regolamentate dall'Accordo Interconfederale tra Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 10 gennaio 2014 e dagli accordi attuativi aziendali esistenti. Per quanto concerne le Aziende associate a Utilitalia valgono le disposizioni dell'Accordo Interconfederale tra Cispel, Cgil, Cisl e Uil del 29 settembre 1994 e del 10 febbraio 2014 e la relativa disciplina di attuazione derivante da contrattazione collettiva di livello nazionale.
b) Trattenute per contributi sindacali
1. Le Aziende effettueranno le trattenute dei contributi sindacali sulle retribuzioni dei lavoratori per conto dei sindacati firmatari del presente CCNL nonché aderenti alle Confederazioni firmatarie degli Accordi interconfederali in materia di rappresentanza e rappresentatività del 10 gennaio 2014 e del 10 febbraio 2014 (TU sulla rappresentanza), in forza della delega rilasciata dal lavoratore.
2. La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità nell'anno solare - deve essere unica per ciascuna delle Organizzazioni stipulanti il presente Contratto e deve essere stabilita in cifra fissa od in percentuale sulla retribuzione mensile come definita all'art. 38 ("Struttura retributiva") del presente CCNL nonché sugli importi corrisposti a titolo di assegno ad personam ex premio di produzione ai sensi della precedente contrattazione collettiva.
3. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna Organizzazione sindacale nazionale dei lavoratori firmataria il presente Contratto e notificata per iscritto alle Direzioni aziendali e, mediante comunicazione, da affiggersi negli albi esistenti nei vari posti di lavoro o attraverso altri strumenti digitali, a tutto il personale dipendente.
4. La procedura di cui sopra deve essere osservata anche nel caso di eventuali variazioni che venissero apportate alla misura della trattenuta in questione, fermo restando che le variazioni stesse possono essere disposte per periodi non inferiori ad un anno e devono essere comunicate alle Direzioni aziendali ed ai lavoratori entro il 30 novembre, per avere effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.
5. Le Aziende effettueranno entro la fine di ciascun mese il versamento delle somme trattenute nel mese precedente per "contributi sindacali" agli Organi delle Federazioni firmatarie il presente Contratto che dalle Federazioni stesse verranno indicati alle Direzioni aziendali.
6. Le deleghe vengono rilasciate a tempo indeterminato. Esse possono essere revocate in qualsiasi momento dai lavoratori interessati mediante comunicazione scritta indirizzata alla Direzione aziendale.
7. La revoca può essere contenuta anche in una nuova delega.
8. In caso di revoca della delega la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta all'Azienda.
9. In caso di trasferimento del lavoratore, la delega da lui già rilasciata conserva la propria validità ed il relativo importo sarà versato all'organo territorialmente competente delle Federazioni firmatarie il presente Contratto.
10. Circa le revoche delle deleghe, nonché le cessazioni dal servizio di lavoratori per i quali vengano operate le trattenute per contributi sindacali, deve essere data nominativamente e mensilmente informazione dall'Azienda agli Organi sindacali ai quali in precedenza veniva versato l'importo delle trattenute stesse.
11. Alle Segreterie nazionali delle Federazioni firmatarie del presente CCNL le Aziende trasmetteranno, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") sulla protezione dei dati personali e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni, appositi elenchi dei rispettivi iscritti a ciascuna delle Federazioni stesse per i quali vengono effettuate le trattenute.
c) Affissioni
1. Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti, in particolare dall'art. 25 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Pertanto, le Aziende collocheranno presso le varie unità aziendali in luoghi accessibili a tutti i lavoratori un albo a disposizione delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente Contratto e delle RSU per l'affissione di pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
3. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette Organizzazioni sindacali e verranno inoltrati tempestivamente in copia alla Direzione aziendale.
4. Sarà inoltre consentita - comunque fuori dai locali dove si svolge l'attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione da parte delle predette Organizzazioni sindacali di materiale di propaganda e di informazione sindacale.
5. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'Azienda ed ai suoi responsabili.
d) Assemblee di lavoratori
1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nel luogo in cui prestano la loro opera, in locale messo di volta in volta a disposizione dall'Azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Sono fatte salve le migliori condizioni in essere.
2. La partecipazione a queste assemblee da parte di personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione.
3. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - potranno essere promosse dalla RSU e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Contratto con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, di cui è data informazione alla Direzione dell'Azienda. Le RSU hanno diritto ad indire le assemblee per cinque delle dieci ore di cui al precedente primo comma del presente paragrafo, mentre per le restanti cinque ore tale diritto è attribuito alle Organizzazioni sindacali.
4. Alle assemblee indette dalle RSU possono partecipare, previa informazione alla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni delle Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL.
5. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL e la RSU potranno indire le assemblee di lavoratori, osservando un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza.
6. Le assemblee dovranno svolgersi all'inizio o alla fine dell'orario giornaliero di lavoro; esse dovranno altresì svolgersi in modo tale da consentire il normale andamento del servizio elettrico, la salvaguardia degli impianti e non intralciare i rapporti con i clienti.
e) Locali per le RSU
1. Quanto stabilito dall'art. 27 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, si applica alle RSU.
f) Permessi sindacali
1. I componenti le RSU hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
2. Ai lavoratori che siano membri degli Organi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti potranno essere concesse fino a 36 ore trimestrali di permessi retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni sindacali interessate e garantito comunque lo svolgimento dell'attività produttiva.
3. Le funzioni e cariche sopra menzionate e le relative variazioni dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni sindacali stipulanti alle Associazioni industriali datoriali competenti, che provvederanno a comunicarle alle Aziende interessate.
4. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/1970 e successive modifiche.
5. I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso titolo da accordi derivanti da contrattazione collettiva a livello nazionale che, in via transitoria, vengono confermati.
6. Eventuali ore aggiuntive di permessi sindacali saranno concordate in sede aziendale.
Dichiarazione a verbale
1) Permessi e agibilità sindacali - Le Parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2007 una regolamentazione che tenga adeguatamente conto delle ricadute del processo di liberalizzazione del mercato sulla materia dei permessi e delle agibilità sindacali, definendo in particolare criteri di ripartizione e di sostenibilità dei relativi oneri in una logica di settore.
Art. 9 - Cessione e Trasformazione di Aziende
1. Quando si intendano effettuare cessioni, trasformazioni, razionalizzazioni di attività, accorpamenti e/o diversificazioni produttive che abbiano come effetto diretto ed immediato il conferimento di azienda o di ramo di azienda si darà luogo ad esame congiunto tra le Organizzazioni sindacali di categoria e le Aziende interessate sui motivi dei programmati trasferimenti di azienda, sulle loro conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori interessati, compreso il contratto collettivo applicabile, e sulle eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi attivando la procedura nei limiti ed alle condizioni previste dalla Legge 29 dicembre 1990, n. 428 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
In base alle discipline normative vigenti, il rapporto di lavoro del personale interessato dall'applicazione di trasferimento di azienda o di ramo di azienda o di cessione individuale di contratto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità anche agli effetti della normativa applicabile in caso di licenziamento illegittimo che resta confermata quella già in essere anteriormente al trasferimento/cessione.
1. Nelle Aziende, con insediamenti pluriregionali, sarà dato corso ad un confronto preventivo con le Organizzazioni sindacali nazionali, su rilevanti modifiche tecniche, organizzative e produttive che investano in modo determinante le tecnologie fino allora adottate e/o l'organizzazione complessiva del lavoro in atto e che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni di lavoro e sull'occupazione. In questo contesto rientrano anche le informazioni preventive rispetto alle fasi di realizzazione di decisioni riguardanti rilevanti processi di insourcing-outsourcing o altre forme di esternalizzazione comportanti conseguenze sui livelli occupazionali o sulle modalità di effettuazione delle prestazioni.
2. Lo stesso confronto avverrà al livello territorialmente competente nelle Aziende - che occupino più di 150 dipendenti a tempo indeterminato - i cui insediamenti siano ubicati in un'unica regione.
3. Per le Aziende con un numero di dipendenti superiore a 50 ed inferiore a 150, si darà luogo ad una informativa preventiva alle RSU.
4. Per le Aziende aderenti al sistema Confindustria si darà luogo ad apposito incontro, convocato dall'Associazione territoriale nella cui area di competenza si trova la Direzione Generale dell'Azienda interessata.
Capitolo 3 - Salute e Sicurezza del Lavoro
Art. 11 - Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Premessa
1. Le Parti, nella consapevolezza della rilevanza che nel settore elettrico assumono le tematiche della sicurezza e dell'ambiente e tenuto conto del patrimonio di esperienze ed attività consolidate negli anni, confermano come valori condivisi ed obiettivi comuni la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il rispetto dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile delle attività produttive.
2. Ritengono inoltre che, ai fini della gestione preventiva e sistemica dei fattori di rischio, del costante miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e dello sviluppo di una coerente strategia ambientale, è necessario, nell'ambito dei rispettivi ruoli e responsabilità, valorizzare il dialogo, il confronto e la partecipazione così da promuovere percorsi condivisi e applicazioni attente e consapevoli delle norme contrattuali e di Legge.
3. In particolare, nel quadro complessivo di profonda trasformazione tecnologica e digitale, che comporta significative implicazioni sull'organizzazione e sulle modalità di lavoro, Le Parti convengono che il comune impegno ed il confronto sui temi della sicurezza sia fondamentale per garantire livelli di sicurezza e di protezione sempre più elevati ed accrescere il benessere dei lavoratori, cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie per sostenere e potenziare le politiche di sicurezza e salute sul lavoro.
3 bis. Le Parti condividono che una adeguata distribuzione dei carichi di lavoro nell'ambito del normale orario di lavoro, la fruizione dei riposi previsti per il ripristino delle energie psico-fisiche, e una organizzazione delle attività tale da assicurare la gestione dei fattori di stress e la pressione lavorativa, costituiscono fattori di sicurezza che devono essere oggetto di costante attenzione.
Organismo Bilaterale "Salute, Sicurezza e Ambiente"
4. In coerenza con quanto sopra, le Parti convengono di costituire un Organismo Bilaterale di settore "Salute, Sicurezza e Ambiente", cui sono affidati i seguenti compiti ed attribuzioni:
- approfondimento della normativa nazionale e comunitaria in materia e sue evoluzioni;
- monitoraggio della normativa contrattuale e delle condizioni di sicurezza del settore;
- analisi degli impatti dell'organizzazione del lavoro sulla sicurezza;
- raccolta e diffusione di buone pratiche riguardanti l'organizzazione del lavoro finalizzata ad una maggiore sicurezza;
- analisi degli impatti delle tecnologie digitali sulle modalità di lavoro, anche al fine di proporre percorsi di innovazione e valorizzare le opportunità offerte dagli strumenti digitali ai fini dell'individuazione, valutazione e gestione dei rischi e dell'accrescimento dei livelli di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- supporto al processo di ampliamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza alle problematiche ambientali (RLSA) mediante predisposizione di linee guida e criteri di orientamento per attività formative;
- promozione di specifiche iniziative formative per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, finalizzate all'approfondimento delle conoscenze per svolgere al meglio il loro ruolo, nella consapevolezza che la competenza costituisce un fattore qualificante per l'implementazione di progetti e iniziative comuni;
- coordinamento degli orientamenti formativi in tema di sicurezza, ambiente e territorio;
- verifica delle problematiche ambientali sul territorio;
- confronto e scambio costante di informazioni e valutazioni in ordine alle iniziative assunte dalle Parti con relativa valorizzazione e supporto alla diffusione dei progetti/sperimentazioni rilevati nel settore;
- raccolta delle migliori prassi ed esperienze presenti nel settore al fine di diffondere e rafforzare la cultura della sicurezza, adeguandola ai cambiamenti tecnologici e favorendo una comune risposta alle sfide offerte dal processo di digitalizzazione;
- approfondimento e diffusione delle soluzioni tecnologiche maggiormente innovative, che coniughino efficienza e riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza (robot, droni, automazione) e che si fondino su un approccio basato sui dati (data-driven) per l'analisi e la valutazione dei rischi e il miglioramento continuo di strumenti, apparecchiature, procedure aziendali;
- analisi e diffusione delle iniziative presenti nel settore finalizzate ad innalzare gli standard di sicurezza ed ambientali nell'ambito degli appalti, favorendo la diffusione di conoscenze e buone pratiche, mettendo a disposizione le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ed intervenendo sui processi di valutazione e qualificazione delle imprese con implementazioni e miglioramenti delle procedure esistenti per realizzare una maggiore sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente;
- promozione di iniziative per la crescita, nei luoghi di lavoro e nei territori in cui operano le imprese elettriche, della cultura della sostenibilità ambientale e della tutela della salute e sicurezza, al fine di rendere tutte le persone non meri esecutori ma attori protagonisti del proprio lavoro, promotori del miglioramento delle performance della sicurezza e ambientali;
- produzione di avvisi comuni/protocolli/buone pratiche da presentare eventualmente alle Istituzioni/INAIL per sostenere specifiche iniziative in materia di salute e sicurezza e ambiente anche ai fini di attivazione di eventuali finanziamenti;
- promozione di iniziative di collaborazione con Istituti scolastici, Enti di ricerca e Università, per un proficuo e strutturato scambio di conoscenze ed esperienze e la realizzazione di progetti e programmi comuni, orientate alla crescita della cultura della sicurezza da realizzare sui territori investendo anche sull'educazione scolastica;
- ricognizione degli interventi formativi svolti, anche ai fini dell'eventuale istituzione in forma digitale, con l'ausilio delle più moderne tecnologie, del libretto personale sulla sicurezza;
- monitoraggio e promozione di progetti formativi innovativi per il miglioramento della sicurezza utilizzando anche nuovi metodi comunicativi e le opportunità offerte dalla digitalizzazione;
- esame sull'andamento applicativo nel settore di quanto previsto dai commi 8, 17 e 18 del presente articolo.
5. Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti imprenditoriali e da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL, si riunisce con cadenza trimestrale, fatta salva la possibilità di ulteriori incontri su richiesta delle Parti. Ai lavori dell'Organismo possono partecipare, quali invitati, 3 rappresentanti delle Confederazioni cui aderiscono le Associazioni Imprenditoriali e le Aziende del settore e 3 rappresentanti delle Confederazioni dei lavoratori cui aderiscono le Organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL. Il regolamento attuativo e di funzionamento, definito con accordo delle Parti stipulanti, costituisce parte integrante allegata al presente CCNL.
6. L'Organismo si potrà, altresì, avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di altri rappresentanti delle Associazioni, Aziende ed Organizzazioni sindacali di categoria di cui sopra e di esperti, ovvero di strutture professionali esterne, scelti di comune accordo dai membri effettivi. Gli esperti potranno approfondire particolari e significativi argomenti congiuntamente indicati dalle Parti. Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente potranno essere avviate esclusivamente dopo accordo preventivo fra le Parti valutando anche la possibilità di utilizzare finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
7. Per il funzionamento dell'Organismo, i membri nominano al proprio interno un Presidente e un Segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle Parti imprenditoriali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL.
8. Nelle Aziende o Gruppi, nelle quali non risultino già operanti Comitati/Commissioni bilaterali aziendali sulle politiche di sicurezza e salute sul lavoro, potranno essere costituite - valorizzando anche l'esperienza maturata e le iniziative attivate durante il periodo emergenziale per il contrasto della diffusione del virus COVID-19 - Commissioni bilaterali aziendali che opereranno in raccordo con le indicazioni/linee guida emanate dall'Organismo Bilaterale di settore, e anche in linea con quanto previsto dall'art. 37, comma 12 , del T.U. n. 81/2008.
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (RLSA)
9. In tutte le unità produttive delle Aziende sono eletti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e sue successive modifiche ed integrazioni e dagli Accordi Interconfederali vigenti sulla rappresentanza e pariteticità in materia di salute e sicurezza. Sono fatte salve le normative in materia di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza derivanti da precedenti contrattazioni collettive a livello nazionale.
10. Le Parti, in una logica di gestione condivisa dei temi della sicurezza e della salute, confermano, nel quadro delle previsioni e dei ruoli stabiliti dal D. Lgs. n. 81/2008, l'importanza della consultazione, come fase proficua di scambio reciproco di conoscenze utili, a partire dalla valutazione dei rischi e del relativo documento, ed elemento essenziale nel processo di prevenzione e protezione all'interno dell'ambito lavorativo.
11. Nell'ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rispetto dell'ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, fermi restando le attribuzioni della Legge ed il numero complessivo previsto, svolgono il loro ruolo anche in materia ambientale (RLSA), collaborando, nell'ambito delle loro prerogative, al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente.
12. Per consentire agli stessi di svolgere il loro ruolo essi saranno destinatari, a livello aziendale, di apposite iniziative formative e informative, così da disporre degli elementi conoscitivi necessari per la corretta comprensione delle strategie aziendali in materia ambientale, dei programmi di miglioramento e delle iniziative di valutazione e gestione degli aspetti di salute, sicurezza e ambiente.
13. A tal fine, le Aziende nel corso della riunione periodica, oltre a quanto previsto in forza delle norme di Legge, forniranno informazione anche riguardo agli aspetti ambientali significativi finalizzati alla comprensione dei sistemi di gestione ambientali adottati nell'ambito dell'unità produttiva. I RLSA sono destinatari della necessaria attività formativa integrativa sui temi ambientali nell'ambito degli obblighi di formazione prevista dalle discipline vigenti e tenuto conto degli indirizzi diramati dall'Organismo Bilaterale di settore sulla Salute, Sicurezza e Ambiente. Per tale attività formativa sono previsti moduli formativi aggiuntivi di almeno 4 ore annue.
14. Le Parti confermano che la formazione di tutti gli attori coinvolti nella sicurezza, compresi i rappresentanti dei lavoratori, assume un'importanza fondamentale ai fini del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Nell'ottica di valorizzare le iniziative informative e formative cogliendo le opportunità offerte dalle nuove tecnologie, la formazione per i RLSA potrà essere erogata anche in modalità e-learning, attraverso strumenti tecnici, metodologici e progettuali che garantiscano la partecipazione e l'interazione, la tracciabilità delle attività didattiche svolte e modalità di valutazione dell'efficacia delle azioni formative e degli apprendimenti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di Legge e dagli Accordi Stato-Regioni che regolamentano la materia.
15. I RLSA, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da consultare esclusivamente in Azienda. I RLSA sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 ("GDPR") sulla protezione dei dati personali e al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
Appalti
16. Le Parti confermano l'impegno a favorire iniziative finalizzate a diffondere la cultura della sicurezza e ad accrescere gli standard di sicurezza delle imprese appaltatrici, promuovendo anche nei processi della qualificazione e della partecipazione a gare, l'adozione di strumenti che rilevino e valorizzino comportamenti virtuosi e mettano a disposizione di tutti un patrimonio comune di conoscenze e buone pratiche.
17. Le Parti, in linea con le esperienze maturate nel settore, riconoscono l'importanza del ruolo del committente come soggetto promotore di iniziative e misure atte a prevenire qualsiasi situazione di criticità nella sicurezza dei cantieri; in particolare, nell'ambito dei cantieri di rilevanti dimensioni, saranno adottati a livello aziendale strumenti che rafforzino, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei RLSA dell'appaltante, la cooperazione e il coordinamento delle imprese e lavoratori coinvolti nel cantiere nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro. In tale ottica le Parti, nel richiamare la specifica normativa in tema di formazione, confermano l'impegno affinché le imprese committenti promuovano congiuntamente con le organizzazioni sindacali stipulanti iniziative finalizzate ad accrescere nelle imprese appaltatrici la cultura della sicurezza e l'adozione delle migliori pratiche anche sulla formazione ed informazione dei lavoratori come leva fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità psico fisica delle persone.
Iniziative di miglioramento continuo
18. Le Parti ritengono che, al fine di realizzare un miglioramento continuo dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l'obiettivo di realizzare "zero infortuni", la rilevazione e la valutazione dei "mancati infortuni", delle non conformità rilevate in fase di controllo e delle osservazioni di sicurezza, possano costituire un utile strumento per individuare gli eventi più ricorrenti, i potenziali pericoli e le situazioni/comportamenti non sicuri, così da attivare eventuali azioni correttive. Convengono pertanto che vengano implementate a livello aziendale iniziative finalizzate alla rilevazione dei "mancati infortuni", al monitoraggio delle principali non conformità ricorrenti e delle osservazioni di sicurezza realizzando un'apposita informativa ai RLSA operanti nel relativo ambito, al fine di favorire la comprensione delle modalità di attuazione di tali sistemi di rilevazione e monitoraggio e di agevolarne la diffusione a fini preventivi. Tali informative, ove già non previste, sono inoltre effettuate a fronte dell'accadimento di eventi infortunistici significativi. Le Parti inoltre intendono promuovere iniziative che, nell'ottica del miglioramento continuo, mirino al benessere e alla partecipazione delle persone in considerazione dei benefici che possono derivarne in termini di produttività e sicurezza, con particolare attenzione al work life balance.
19. I dipendenti addetti ad attività di vigilanza e controllo connesse a Salute e Sicurezza sul lavoro saranno destinatari di una specifica formazione; modalità e contenuti di tale formazione saranno esaminati nell'ambito degli organismi bilaterali aziendali salute e sicurezza ovvero, in loro assenza, formeranno, su richiesta, oggetto di esame a livello aziendale con le competenti organizzazioni sindacali.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) Trattamento economico in occasione di visite mediche - Con la corresponsione dell'ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni normative vigenti, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
Le Aziende rimborsano eventuali spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica.
2) Personale degli impianti e delle centrali nucleotermoelettriche - Restano confermate, ove applicabili, le precedenti discipline derivanti da contrattazione collettiva nazionale.
3) Preposti - A livello aziendale verranno effettuate entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione dell'accordo di rinnovo CCNL 18 luglio 2022 le opportune valutazioni sulla coerenza dei modelli organizzativi in essere con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 51 ("Assicurazioni"), comma 2, CCNL.
Ipotesi di accordo 11/02/2025 (Decorrenza 01/01/2025)
Art. 11 - Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di Lavoro
Omissis____
DICHIARAZIONI A VERBALE
Omissis____
3) Preposti - A livello aziendale verranno effettuate entro 6 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo di rinnovo del CCNL 18 luglio 2022, le opportune valutazioni sulla coerenza dei modelli organizzativi in essere con riferimento a quanto previsto dall'art. 18 comma 1, lettera b-bis) del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dall'art. 51 ("Assicurazioni"), comma 2, CCNL.
1. Le Parti condividono l'obiettivo di evitare che il sistema di gestione degli appalti possa determinare alterazioni delle regole di mercato e della concorrenza, valutata l'importanza per la collettività dei servizi erogati dalle imprese del settore.
2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 ("Relazioni industriali"), le Aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti in materia e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici conformemente alle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro.
3. Le Aziende opereranno affinché permangano al loro interno le principali attività proprie del ciclo produttivo aziendale, mantenendo per questa via quelle conoscenze professionali ed esperienze acquisite presenti, sempre che tali attività possano essere utilmente realizzate dalle Aziende al fine di una più razionale ed efficace/efficiente organizzazione, qualità e sicurezza del servizio. Detto impegno è anche finalizzato al positivo sviluppo degli investimenti necessari all'attuazione degli impegni previsti dal PNRR legati alla transizione energetica.
4. Le Parti ribadiscono la necessità di contrastare il fenomeno della diffusione dei c.d. "contratti pirata". Pertanto, le Aziende si impegnano a richiedere alle imprese appaltatrici l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di lavoro dei settori in cui le stesse operano, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
5. Le Aziende, inoltre, impegneranno con apposita formale dichiarazione le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e di igiene di lavoro nonché gli adempimenti contributivi e coinvolgeranno le stesse in iniziative di sensibilizzazione e di promozione della cultura della sicurezza, affinché siano diffuse le migliori pratiche e sia favorita la consapevolezza dei rischi e l'adozione di comportamenti responsabili, valorizzando la formazione e l'informazione come strumento fondamentale per garantire la sicurezza e l'integrità psico-fisica delle persone, anche in coerenza con l'art.11 ("Ambiente, Qualità e Sicurezza sul Luogo di lavoro") , comma 17 del presente CCNL.
Capitolo 4 - Rapporto di lavoro
1. Valgono le norme di Legge in materia.
2. All'atto dell'assunzione l'Azienda, che ha la facoltà di sottoporre il lavoratore prima dell'assunzione a visita medica, comunicherà per iscritto la data di inizio del rapporto di lavoro, l'inquadramento, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova, nonché tutte le altre eventuali condizioni concordate.
3. Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione di rito richiesta, (ad esempio: titolo di studio, stato di famiglia, certificato generale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, coordinate bancarie per l'accredito delle competenze).
4. All'atto dell'assunzione, il lavoratore dovrà dichiarare il domicilio/residenza, impegnandosi a notificare celermente all'Azienda i successivi mutamenti di residenza e/o domicilio.
1. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 6 mesi se di gruppo A e Quadri ed a 3 mesi se di altro gruppo.
2. Durante il periodo di prova:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente Contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
3. Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.
4. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stes