CCNL in vigore
ELETTRICI - Produttori indipendenti
Contratto collettivo nazionale di lavoro 12-06-1996
Lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici indipendenti di energia elettrica
Decorrenza 1-1-1995 - 31-12-1998 (parte normativa) 1-1-1995 - 31-12-1997 (parte economica)
Addì, 12-6-1996 in Roma
tra la Delegazione industriale della Società Edison e Edison termoelettrica, della Società Sondel e Bussi termoelettrica, della Società Caffaro, della Società Sisma, della Società Compagnia Valdostana delle Acque
e la Federazione Nazionale Energia (F.N.E.-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-Uil), con l'assistenza di Confindustria e dell'Associazione Sindacale Intersind
è stato stipulato il presente CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici indipendenti di energia elettrica.
Campo di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende produttrici indipendenti di energia elettrica ed il personale dalle stesse dipendenti e sostituisce integralmente tutte le norme del precedente CCNL
Capitolo I - Relazioni industriali
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni coerente con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, residuando di converso a livello aziendale materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni
Le parti condividono altresì che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del comparto cui fanno parte le aziende firmatarie del presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività.
A livello nazionale interaziendale le Parti costituiranno un osservatorio di settore congiunto paritetico che, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, divenga sede e momento di analisi, verifica e confronto, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, su temi di rilevante interesse reciproco quali:
- il sistema legislativo e le novità normative con particolare riferimento agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità;
- le politiche industriali e l'andamento economico-occupazionale del comparto;
- le tematiche relative ad ambiente sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la struttura e la dinamica del costo del lavoro;
- l'evoluzione delle relazioni industriali.
Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche a livello locale, nello spirito di cui al primo capoverso del presente articolo e al fine di consentire la soluzione delle problematiche emergenti:
a livello aziendale , dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti pianti di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo.
A) Contratto Collettivo nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo di Lavoro è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato a minimi e contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
B) Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro.
La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
Nell'arco di vigenza del presente contratto, gli accordi aziendali per il quadriennio 1997-2000 saranno definiti - quanto a meccanismi e parametri - entro la fine del 1997 con conseguenti effetti economici a partire dal 1998.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri in sede nazionale, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficenza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
I contenuti economici di questo livello negoziale troveranno concretizzazione mediante un Premio di Risultato annuale strettamente correlato:
- ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- all'andamento economico dell'impresa.
Tale premio, per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile e differenziabile in relazione alle diverse modalità della prestazione di lavoro.
Gli importi, i parametri, gli indici ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa di tale erogazione saranno definiti dalle parti in sede nazionale.
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Valgono le norme di Legge in materia.
Nello specifico, all'atto dell'assunzione:
- l'Azienda, che ha la facoltà di richiedere prima dell'assunzione visite mediche specialistiche per accertare l'idoneità fisica del lavoratore, comunicherà per iscritto la data, l'inquadramento, le mansioni da svolgere, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova nonché tutte le condizioni concordate,
- il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa: libretto di lavoro, copia autenticata titolo di studio, stato di famiglia, certificato penale, coordinate bancarie per l'accredito delle competenze.
Mutamenti di residenza e/o domicilio dovranno essere celermente notificati dal lavoratore all'Azienda.
Nota a verbale in merito alle assunzioni di cui all'art. 25 della Legge n. 223/91 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 223/1991, le Parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dalla categoria B1 compresa alla categoria QM1.
Il periodo di prova, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, avrà la durata di:
- 6 mesi per i Quadri e per la categoria A
- 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.
Durante questo periodo:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- non si applicano le norme previste in tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio-vestiario- energia elettrica;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso.
In tal caso la retribuzione viene corrisposta:
- per il solo periodo di servizio prestato a seguito di dimissioni in qualsiasi momento intervenute;
- per il solo periodo di servizio prestato a seguito di licenziamento durante il primo mese, mentre oltre il termine predetto fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 5 - Contratti di lavoro atipici
A) Part-time
Le Parti riconoscono l'opportunità di utilizzare quanto offerto dalla legislazione vigente in materia e si impegnano a definire entro il 31-12-1996 un'apposita regolamentazione che ne individui le modalità applicative anche alla luce delle specificità del settore.
B) Contratto a tempo determinato
In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), le Parti concordano che l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:
1) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
3) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
4) sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, esclusi i casi di chiusura dell'unità lavorativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente);
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative con più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti di lavoro a termine.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
La Direzione comunicherà preventivamente alla R.S.U. il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 6 - Classificazione del personale
La classificazione del personale ha per sua natura carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo determinate dal mutamento degli assetti organizzativi delle imprese.
I lavoratori, in funzione delle mansioni loro affidate, sono inquadrati in un'unica scala classificatoria in gruppi/categorie secondo declaratorie e profili di seguito specificati.
Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora esistenti tra quadri - impiegati ed operai stabilite dalla legislazione fiscale, sindacale e civile.
1. QUADRI
Appartengono a questa categoria di inquadramento, ai sensi e per gli effetti anche della Legge n. 190/85, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale e svolgono funzioni di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni con particolare riferimento a quelle in cui sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.
Tale categoria si articola, in funzione di mansioni esercitate con contenuti sia manageriali sia specifici particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione delle politiche aziendali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sui seguenti due livelli e con le specificità retributive più avanti evidenziate: QM 1, QM 2.
2. GRUPPO A
Categoria AS superiore - Appartengono alla categoria AS superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS., hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Categoria AS - Appartengono alla categoria AS i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità in cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa delle Società, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Categoria A1 superiore - Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Categoria A1 - Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
3. GRUPPO B
Categoria BS superiore - Appartengono alla categoria BS superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Categoria BS - Appartengono alla categoria BS i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa delle Società.
Categoria B1 superiore - Appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Categoria B1 - Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite.
Categoria B2 superiore - Appartengono alla categoria B2 superiore dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggior rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.
Categoria B2 - Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di mestiere.
4. GRUPPO C
Categoria CS - Appartengono alla categoria CS i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
Categoria C1 - Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori di ordine di carattere amministrativo o tecnico manuale.
Categoria C2 - Appartengono alla categoria C2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo (uscieri, fattorini e custodi con esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica e i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature.
L'inquadramento del personale viene attuato dalle Società in base alle declaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti criteri:
a) mansioni effettivamente svolte prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;
b) grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico- organizzativo dell'unità di appartenenza;
c) necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale;
d) capacità di iniziativa ed autonomia quando richieste nel ruolo da esercitare;
e) "effettivi" compiti di controllo e coordinamento espletati.
Dichiarazione a verbale in tema di scelta del personale - Per la copertura di eventuali necessità occupazionali e per la realizzazione e lo sviluppo della propria organizzazione, le Aziende si avvarranno preferibilmente del personale in servizio quando ne siano riconosciute le attitudini ed i requisiti necessari, tenendo conto, consultate le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di fattori quali capacità, merito, anzianità, titolo di studio nonché dell'eventuale esplicazione in via temporanea dalla mansione per la quale si sta effettuando la ricerca interna.
Le Aziende potranno altresì utilizzare lo strumento dei contratti di formazione e lavoro così come previsti e regolamentati dalle leggi e dagli accordi interconfederali in vigore.
Art. 7 - Inquadramenti particolari
1) Categoria B2S - Agli addetti alle squadre di manutenzione della Produzione e alle squadre di manutenzione degli impianti primari della Distribuzione la categoria B2 superiore sarà attribuita dopo un anno di effettiva permanenza ed esperienza specifica maturate in dette squadre in categoria B2.
2) Categorie C2/C1/CS - I lavoratori inquadrati in categoria C2 passeranno in categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio, entro un anno se addetti a nuclei od a squadre.
In quest'ultimo caso l'accesso alla categoria CS avverrà dopo un anno di permanenza nella categoria C1. Questi passaggi non presuppongono necessariamente un cambiamento delle mansioni.
3) Manutentore provetto (categoria B2) - L'accesso alla qualifica di manutentore provetto (B2) delle aree di manutenzione meccanica, manutenzione elettrica, regolazione ed automazione, tirafili e manutenzione civile si consegue entro un periodo massimo di 5 anni di attività specifica maturata in una o più delle aree menzionate, previa verifica della professionalità acquisita.
4) Preposti al turno - I preposti al turno di impianti idroelettrici o di trasformazione saranno inquadrati come minimo in categoria B2.
Chiarito che non è previsto l'inquadramento generalizzato in categoria B1 dei turnisti, si dovrà tener conto ai fini classificatori delle differenziazioni anche notevoli dal punto di vista tecnico-funzionale che esistono tra i diversi impianti.
Complessità degli impianti e funzioni di coordinamento, professionalità e responsabilità esercitate potranno consentire l'individuazione di posizioni di lavoro inquadrabili in categoria B1.
5) Turbinisti - Qualora esigenze tecnico-produttive - verificate in sede aziendale - richiedano ai turbinisti mansioni anche di manutenzione, l'inquadramento corretto, previo accertamento di idoneità, è di categoria B2.
6) Laureati - diplomati - licenziati da Istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari - Dopo un anno dal conseguimento del titolo di studio e dopo un anno di attività professionale e lavorativa inerente i titoli di studio sopra indicati ed espressamente richiesti per il ruolo aziendale ricoperto, sarà assegnata la categoria B1 ai lavoratori diplomati da scuola media superiore e la categoria CS ai licenziati da scuole professionali.
Con le stesse premesse - ma dopo due anni dal conseguimento del titolo e due anni dall'esercizio della specifica professionalità - sarà assegnata la categoria A1 ai laureati e la categoria BS ai diplomati universitari.
Chiarimento a verbale - 1) Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale,
a) quelle più qualificate - se svolte con carattere di prevalenza - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento in categoria A1 o categorie superiori;
b) quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in modo rispettivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento fino alla categoria BS superiore.
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nella Società.
Detta assegnazione per esigenze di carattere aziendale non può avvenire per un periodo superiore a tre mesi mentre per effetto di sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto tale periodo non può essere superiore a quanto previsto in materia dalla Legge o dal contratto collettivo, con il limite di 1 anno nell'ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa.
Nel caso di assegnazione temporanea a nuove mansioni di cui al presente articolo, al lavoratore dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea - ma utile per la determinazione del compenso per lavoro straordinario - pari alla differenza (categoria di appartenenza della mansione svolta - escluso eventuale sovrainquadramento ad personam - e categoria temporaneamente svolta) tra i minimi delle due categorie.
Nel caso in cui l'affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta dell'inizio e della fine di detto periodo.
Art. 9 - Passaggio di categoria
In caso di passaggio definitivo a categoria superiore, da comunicare per iscritto all'interessato, a seguito di mutamento di mansioni coerentemente alle declaratorie ed ai profili previsti dal sistema classificatorio di cui agli artt. 6 e 7, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico complessivo che terrà conto di:
- conservazione in cifra degli scatti d'anzianità
- assorbimento dei livelli salariali di categoria e degli aumenti di merito fino alla concorrenza della differenza tra i due minimi, fatte salve le precedenti e specifiche modalità operative aziendali al riguardo.
Capitolo IV - Orario di lavoro, riposi e festività
Premesso che:
- nulla viene innovato circa la durata massima dell'orario in quanto disciplinato da norme di Legge;
- la distribuzione delle ore di lavoro in ogni caso viene stabilita con accordo tra Direzione e Rappresentanza Sindacale Unitaria;
- deve essere favorito il massimo contenimento delle prestazioni straordinarie cui si ricorrerà per eccezionali esigenze tecnico-organizzative;
- in relazione all'esigenza di una puntuale attuazione dell'orario contrattuale di lavoro gli organici devono consentire il godimento delle ferie e dei riposi settimanali, tenendo conto altresì dell'assenteismo medio per mobilità infortuni ed altre assenze retribuite e che ciò può comportare, nell'ambito dei turni avvicendati, la costituzione di una quinta squadra con proficuo utilizzo del lavoratore fuori turno, la durata contrattuale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori è pari a 40 ore settimanali normalmente concentrate in cinque giorni dal lunedì al venerdì.
La ripartizione su sei giorni, pur ammissibile è da ritenersi un fatto eccezionale e legato a particolari esigenze locali e/o stagionali e contingenti da concordare con la Rappresentanza Sindacale Unitaria.
1. Distribuzione orario su sei giorni
Nel caso in cui preordinate e non contingenti esigenze di servizio richiedono prestazioni di lavoro nella giornata di sabato, d'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, l'orario di lavoro settimanale viene ripartito da martedì a sabato.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, fatta eccezione per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione, stante la necessità di ridurne l'indisponibilità ed assicurare la copertura del diagramma di carico, la programmazione dei quali sarà concordata con la rappresentanza Sindacale Unitaria.
Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno dalla settimana, per un limitato numero di settimane consecutive.
Il recupero dei sesti giorni lavorati sarà realizzato mediante concessione di pari riposi compensativi retribuiti senza alcuna maggiorazione aggiuntiva.
2. Distribuzione orario su più settimane
A fronte specifiche e motivate esigenze di servizio, quali ad esempio gli interventi di manutenzione programmata degli impianti di produzione, mediante l'indicazione preventivamente concordata con la Rappresentanza Sindacale Unitaria - con preavviso di almeno 48 ore - dei programmi d'orario settimanali, il normale orario contrattuale potrà essere realizzato come media su un arco di più settimane.
La distribuzione dell'orario, che non potrà superare le 48 ore settimanali o le 10 ore giornaliere, potrà avvenire su sei giorni dal lunedì al sabato o anche mediante un'organizzazione del lavoro su più turni di lavoro giornaliero mediante l'impiego di squadre di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno, secondo una programmazione che terrà conto anche del tempo necessario - nel caso la prestazione venga richiesta in luogo diverso dall'abituale sede di lavoro - per raggiungere il posto di intervento e per rientrare.
Il superamento del normale orario contrattuale settimanale darà luogo a
- equivalenti ore di riposo nelle settimane immediatamente successive,
- un compenso aggiuntivo, per il totale delle ore comprese tra le 41ª e la 48ª, pari al 50% del valore orario del minimo tabellare,
- ai normali compensi già previsti (ore viaggio) nel caso di prestazione in luogo diverso dall'abituale sede di lavoro (50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore e 100% della retribuzione oraria per tutte le successive).
3. Lavoro in luoghi diversi dall'abituale sed