CCNL in vigore del 23/09/1998
ELETTRICI - Imprese minori
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-09-1998
Dipendenti delle imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica
Decorrenza 1-7-1998 - 30-6-2002 (parte normativa) 1-7-1998 - 31-12-1998 (parte economica)
Addì, 23-9-1998 in Roma,
tra l'Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori
e la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil),
è stato ratificato il presente CCNL, già stipulato in data 11-6-1998, per le imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica ed i lavoratori alle stesse dipendenti.
Campo di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro fra le Aziende Elettriche Minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica, singolarmente o in forma associata o consortile aderenti alla UNIEM-UNIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (combinato disposto art. 1 e 4, comma 8 L. 6-12-1962 n. 1643 e art. 7 L. 9-1-1991 n. 10) ed il personale dalle stesse dipendenti, laddove l'applicazione del contratto nazionale comporti un costo retributivo superiore del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della contrattazione precedente, il relativo adeguamento sarà ripartito su più esercizi, in modo tale di non avere fra un esercizio e l'altro un aumento del costo di ciascun istituto superiore al 20% annuo.
CAPITOLO 1 - Relazioni industriali
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni coerente con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro.
Residuando di converso a livello Aziendale materie ed istituti diversi e non ripetitivi a quelli propri del CCNL
Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni
Le parti condividono altresì che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del comparto di cui fanno parte le aziende firmatarie del presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività.
A livello nazionale interaziendale le parti costituiranno un osservatorio di settore congiunto paritetico che, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, divenga sede e momento di analisi, verifica e confronto, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, su temi di rilevante interesse reciproco quali:
- il sistema legislativo e le novità normative con particolare riferimento agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità;
- le politiche industriali e l'andamento economico-occupazionale del comparto;
- le tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la struttura e la dinamica del costo del lavoro;
- l'evoluzione delle relazioni industriali.
Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche a livello locale, nello spirito di cui al primo capoverso del presente articolo e al fine di consentire la soluzione delle problematiche emergenti, a livello aziendale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano su livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo.
A) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale (per la prima applicazione del presente contratto la parte economica scadrà il 31-12-1998).
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi e contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
B) Contrattazione aziendale - Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.
Gli accordi aziendali secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL
La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
I contenuti economici di questo livello negoziale troveranno concretizzazione mediante un Premio di Risultato annuale strettamente correlato:
- all'andamento economico dell'impresa;
- ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tale premio, per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile e differenziabile in relazione alle diverse modalità della prestazione di lavoro.
I parametri, gli indici ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa di tale erogazione saranno definiti dalle parti in sede nazionale entro il 31-12-1998.
CAPITOLO 2 - Costituzione del rapporto di lavoro
Valgono le norme di Legge in materia.
Nello specifico, all'atto dell'assunzione:
- L'Azienda, che ha la facoltà di richiedere prima dell'assunzione visite mediche specialistiche per accertare l'idoneità fisica del lavoratore, comunicherà per iscritto la data, le mansioni da svolgere, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova nonché tutte le condizioni concordate;
- Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa: libretto di lavoro, copia autenticata del titolo di studio, stato di famiglia, foglio matricolare, certificato penale, coordinate bancarie per l'eventuale accredito delle competenze. Mutamenti di residenza e/o domicilio ed ogni altra variazione necessaria alla corretta esecuzione degli adempimenti previdenziali e fiscali dovranno essere celermente notificati dal lavoratore all'Azienda.
Nota a verbale in merito alle assunzioni di cui all'art. 25 della Legge 223/91 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 223/91, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dal livello B1 compreso alla categoria QM1.
Il periodo di prova, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione né il rinnovo, avrà la durata di:
- 6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS, AS, A1S, A1;
- 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.
Durante questo periodo:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- non si applicano le norme previste in tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio e vestiario;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso. In tal caso la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 5 - Contratti di lavoro atipici
A) Part-time - Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare quanto offerto dalla legislazione vigente in materia e si impegnano a definire entro il 31-12-1998 un'apposita regolamentazione che ne individui le modalità applicative anche alla luce delle specificità del settore.
B) Contratto a tempo determinato - In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), le Parti concordano che l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:
1) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
3) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
4) sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa esclusi i casi di chiusura dell'unità lavorativa, ovvero per ferie, malattie, maternità o servizio militare o civile, etc.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative fino a 150 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) con un minimo di tre unità;
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative con più di 150 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti a termine. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Le Aziende comunicheranno alle R.S.U./O.S. il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
CAPITOLO 3 - Classificazione del personale
Art. 6 - Classificazione del personale
1) QUADRI
Appartengono a questa categoria di inquadramento, ai sensi e per gli effetti anche della Legge n. 190/85, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale e svolgono funzioni di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.
Tale categoria si articola, in funzione di mansioni esercitate con contenuti sia manageriali sia specialistici particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione delle politiche aziendali o del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulle seguenti due categorie e con le specificità retributive più avanti evidenziate:
QM 1,
QM 2.
2) GRUPPO A
Categoria AS Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile coordinatore dei settori amministrativi e tecnici di impianti con produzione oltre 25.000.000 Kwh.
Categoria AS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza e responsabilità per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità in cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa delle Società, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Esemplificazioni: Capo impianto con produzione superiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria A1 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto di responsabilità e di professionalità di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. Esemplificazioni:
a) Capo impianto con produzione superiore a 10.000.000 Kwh e inferiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria A1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Esemplificazioni:
a) Coordinatore servizi vari da cui dipende la responsabilità dell'attività commerciale amministrativa ed il coordinamento con la direzione centrale, con funzioni di vicario del Capo impianto con produzione superiore a 10.000.000 Kwh e fino a 25.000.000 Kwh.
b) Personale laureato neo assunto.
3) GRUPPO B
Categoria BS Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Capo impianto di minori dimensioni.
b) Assistenti senior tecnici, commerciali, amministrativi.
c) Diplomati universitari neo assunti.
Categoria BS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza e responsabilità per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti.
Esemplificazioni:
a) Vice capo impianto termico di minori dimensioni
b) Responsabile di un'unità di manutenzione di centrali con produzione superiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria B1 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di maggiori dimensioni.
Categoria B1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono funzioni tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche in scuole professionali.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di impianti di minori dimensioni
b) Addetti amministrativi
c) Personale diplomato neo assunto.
Categoria B2 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggior rilievo anche per la maturazione di una notevole esperienza di mestiere, nonché i dipendenti che svolgono funzioni semplici di concetto.
Esemplificazioni:
a) Elettricista o meccanico provetto di manutenzione senior che esegue i lavori di maggior rilievo svolgendo anche funzione di guida di altro personale.
Categoria B2 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata o provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, corsi di formazione professionale e che, comunque, compiono a regola d'arte lavori di maggiore importanza e responsabilità, relativi alla loro specialità di mestiere.
Esemplificazioni:
a) Meccanico specializzato di squadra di manutenzione che in via autonoma esegue i lavori di manutenzione e riparazione.
b) Elettricista specializzato di squadra di manutenzione.
c) Aggiunto amministrativo.
d) Letturista con altri compiti.
4) GRUPPO C
Categoria CS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo e di responsabilità che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio mediante preparazione avuta in scuole professionali.
Esemplificazioni:
a) Meccanico qualificato di squadra di manutenzione.
b) Elettricista qualificato.
c) Personale di supporto ufficio tecnico.
d) Letturista.
e) Stenodattilografi con altri compiti.
f) Autista di vettura ed altri automezzi quali: autocarri con rimorchio, autoscale, autobotti.
g) Addetto al magazzino.
h) Personale licenziato istituto professionale neo assunto.
Categoria C1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista e meccanico.
b) Dattilografo/a addetto/a al centralino.
c) Portiere.
d) Aiutante di magazzino.
Categoria C2 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo (uscieri, fattorini e custodi con esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista/meccanico di squadra.
b) Mansioni d'ordine (usciere, fattorino, custode, ecc.).
L'inquadramento del personale viene attuato dalle Società in base alle declaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti criteri:
a) mansioni effettivamente svolte prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;
b) grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza;
c) necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale anche in materia antinfortunistica;
d) capacità di iniziativa ed autonomia quando richieste nel ruolo da esercitare;
e) effettivi compiti di controllo e coordinamento espletati;
f) ampiezza delle responsabilità declarate assegnate con le mansioni.
Art. 7 - Inquadramenti particolari
1) Assistenti Senior categoria BSS - La qualifica di assistente senior di categoria BSS si riconoscerà agli assistenti commerciali o amministrativi dopo sei anni di esperienza nella mansione.
Tale riconoscimento avverrà dopo tre anni di esperienza nella mansione per i dipendenti assunti come diplomati e per gli assistenti tecnici.
Il riconoscimento della categoria BSS sarà subordinato al superamento di un colloquio di accertamento professionale.
2) Categoria B2S - Agli addetti alle squadre di manutenzione della Produzione e alle squadre di manutenzione degli impianti primari della Distribuzione la categoria B2S sarà attribuita dopo tre anni di effettiva permanenza ed esperienza specifica maturate in dette squadre in categoria B2 mediante colloquio di accertamento professionale.
3) Categoria C2/C1/CS - I lavoratori inquadrati in categoria C2 passeranno in categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio, entro un anno se addetti a nuclei o squadre.
In quest'ultimo caso l'accesso alla categoria CS avverrà dopo un anno di permanenza nella categoria C1. Questi passaggi non presuppongono necessariamente un cambiamento delle mansioni.
4) Manutentore provetto (categoria B2) - L'accesso alla qualifica di manutentore provetto (B2) delle aree di manutenzione meccanica, manutenzione elettrica, regolazione ed automazione, tirafili e manutenzione civile si consegue entro un periodo massimo di cinque anni di attività specifica maturata in una o più delle aree menzionate, previa verifica della professionalità acquisita, mediante colloquio di accertamento professionale.
5) Preposti al turno - I preposti al turno di impianti idroelettrici o di trasformazione saranno inquadrati come minimo in categoria B2. Chiarito che non è previsto l'inquadramento generalizzato in categoria B1 dei turnisti, si dovrà tener conto ai fini classificatori delle differenziazioni anche notevoli dal punto di vista tecnico-funzionale che esistono tra i diversi impianti.
Complessità degli impianti e funzioni di coordinamento, professionalità e responsabilità esercitate potranno consentire l'individuazione di posizioni di lavoro inquadrabili in categoria B1.
6) Laureati - diplomati - licenziati da Istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari <