CCNL in vigore
ELETTRICI - Enel
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-07-1989
Dipendenti elettrici dell'ENEL
Decorrenza 1-1-1988 - 31-12-1990
Addì 27-7-1989, in Roma
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE-CGIL)
- la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL)
- l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-UIL);
in relazione all'accordo sindacale del 13-1-1989 ratificato il successivo 21 febbraio, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL del 22-4-1986 scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Addì 28-7-1989 in Roma,
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (FAILE-CISAL)
in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 26-9-1985.
Addì 28-7-1989 in Roma,
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL-Energia)
in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 24-9-1985.
1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra Azienda e Sindacati - un tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell'Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l'ENEL, consapevole del ruolo dei Sindacati nella vita del Paese, conferma di voler corrispondere a dette richieste nell'intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
2. In relazione a quanto sopra, l'ENEL - fermo restando il potere decisionale riservato dalla Legge al Consiglio di Amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell'azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile aconsolidare un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate oganizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell'Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compreso il piano triennale di andamento della consistenza del personale) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell'Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4. Gli incontri saranno promossi dall'Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall'invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.
5. A conclusione del confronto, a cura dell'ENEL, previo riscontro con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, le risultanze del confronto stesso saranno tradotte in un documento che, riassumendone l'andamento, puntualizzerà le posizioni così come espresse dalle Parti ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.
6. Per quanto riguarda in particolare la politica occupazionale, il relativo confronto avrà cadenza triennale e riguarderà il piano di andamento della consistenza del personale articolato per grandi aree di attività.
7. Per quanto riguarda il confronto sul programma annuale di attività, esso sarà svolto entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma. Tale confronto avrà ad oggetto gli sviluppi previsti della attività dell'ente, nell'ambito degli orientamenti di gestione formulati dal vertice aziendale. Saranno in particolare oggetto di esame i programmi di ricerca, di investimento con le collegate ricadute occupazionali connesse agli investimenti previsti nonché le previsioni economico-finanziarie. Saranno poi fornite informazioni sull'andamento delle prestazioni di terzi e - secondo quanto previsto al precedente sesto comma - sulla dinamica della risorsa personale. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell'ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggiore rilievo; detta documentazione sarà articolata per Unità territoriali (Compartimenti - Distretti) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell'entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Inoltre, l'Ente darà informativa sul programma di assunzioni che intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione degli orientamenti contenuti nel piano triennale, fornendo in anticipo dati opportunamente articolati per compartimenti (Settori compartimentali, Distretti), Settori produzione e trasmissione, centri di progettazione e costruzione e Sedi distaccate dalla Direzione delle costruzioni, centri di ricerca e per livelli di scolarità.
8. Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l'ente in sede di preventivo confronto informerà le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche ENEL-organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell'area interessata, acquisiranno le informazioni circa l'andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l'eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.
9. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, nonché il programma annuale di attività, le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici agli adempimenti previsti dall'art. 48, C.C.L.
10. Al fine di migliorare il sistema di informazioni a livello nazionale in materia di innovazioni tecnologiche di portata generale, l'ENEL si impegna a favorire, attraverso l'individuazione di precisi punti di riferimento della struttura aziendale, l'acquisizione da parte delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di informazioni in presenza di progetti aziendali definiti, finalizzati a migliorare l'efficienza operativa.
11. A livello regionale, l'ENEL - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed ENEL e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette organizzazioni sindacali, eventualmente assistite dalle confederazioni, relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.
Protocollo sulle pari opportunità
1. Nel confermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9-12-1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna ed in armonia con la raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 636, e con le iniziative intraprese in materia a livello europeo e nazionale, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive od oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro.
2. A tal fine verranno programmati specifici incontri periodici tra le parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla commissione di cui al successivo sesto comma, onde pervenire ad intese in materia. In tale prospettiva potranno essere progettate azioni di formazione e qualificazione, con particolare riferimento, ad esempio, ad aree di attività ad alta innovazione tecnologica, nonché ad aree di servizi.
3. In materia di politica degli orari e di permessi retribuiti e non, nonché in materia di ambiente di lavoro, le parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative ed alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità che vengano valutate con particolare sensibilità le richieste di permesso che fossero avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare.
4. Le Parti, riconoscendo il valore sociale della maternità, convengono di garantire la corresponsione dell'intera retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
5. Le Parti convengono, altresì, di estendere ai vedovi il beneficio già contrattualmente riconosciuto alle vedove in materia di agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettrica.
6. Sempre nell'intento di valorizzare la presenza femminile nei luoghi di lavoro, e al fine di continuare l'attività svolta dalla commissione, istituita dall'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è costituita la "Commissione nazionale paritaria per le pari opportunità nell'ENEL". Tale Commissione - alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti, ai fini delle conseguenti iniziative - è composta da sei membri designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sei membri designati dall'ENEL, di cui uno con funzioni di Presidente.
7. La Commissione nazionale potrà avvalersi - per migliorare la conoscenza delle realtà locali - dell'assistenza di delegazioni, di norma compartimentali, che opereranno in via sperimentale ed avranno una funzione di raccordo informativo.
8. Tali delegazioni sono costituite da tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre componenti di nomina aziendale, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell'ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l'espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
3. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell'ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all'ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
Dichiarazione a verbale - Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 - Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l'ENEL la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).
1. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 6 mesi se di gruppo A ed a 3 mesi se di altro gruppo. La durata del periodo di prova per i lavoratori i quali abbiano frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL non potrà in ogni caso essere superiore a 3 mesi.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli.
3. Sempre durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
4. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
5. Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.
6. Le norme relative alla previdenza e quelle particolari di cui agli articoli "Rimborso spese per istruzione figli" e "Alloggio - Vestiario - Energia elettrica" non si applicano durante il periodo di prova.
7. Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
8. Al lavoratore che abbia frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL e che abbia successivamente superato il periodo di prova, la durata della frequenza al corso verrà riconosciuta come anzianità valida agli effetti delle ferie, del preavviso e del relativo trattamento sostitutivo; la durata della frequenza al corso sarà altresì computata agli effetti di quanto previsto dai commi quinto, tredicesimo, ventiduesimo e ventinovesimo dell'art. 19.
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla direzione d'accordo con il consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario. Laddove sia previsto, l'intervallo meridiano non può essere inferiore a 45 minuti.
2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori, è ridotta a 39 ore a decorrere dal 1-5-1987 ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1-7-1990. Dette riduzioni non sono applicabili ai lavoratori di cui ai successivi commi decimo e undicesimo, né a quelli di cui al "Capitolo aggiuntivo" del presente articolo - limitatamente ai periodi di sperimentazione - ai quali si applicano le specifiche riduzioni di orario (rispetto alle 40 settimanali) previste dalle rispettive norme.
3. L'orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 % della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 % della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.
6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell'interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la direzione ed il consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.
7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell'ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l'orario di lavoro decorre dall'ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all'abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
8. Il lavoratore che, non potendosi svolgere un lavoro programmato, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro nel giorno non lavorato in relazione alla distribuzione in cinque giorni dell'orario di lavoro settimanale o nel suo giorno di riposo settimanale o in giorno riconosciuto festivo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, ha diritto a percepire per il disagio una indennità pari a tre ore di normale retribuzione oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
9. Qualora il lavoro programmato in uno dei suddetti giorni comporti una prestazione effettiva di durata inferiore alle tre ore, il lavoratore ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio ed al compenso per il lavoro straordinario relativamente alle ore di lavoro prestato, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria per il tempo mancante al raggiungimento delle tre ore, di cui al comma precedente.
10. Confermata, limitatamente all'anno 1988, la disciplina di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 3 del C.C.L. 22-4-1986, a decorrere dal 1-1-1989, i lavoratori operanti in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, fruiranno di una riduzione dell'orario settimanale, da realizzarsi attraverso l'attribuzione di 18 giornate - pari a 144 ore - in ragione d'anno. Ferma restando l'articolazione del "turno a 6" e la durata di otto ore per ogni singola prestazione in turno, tali giorni di riposo dovranno essere fruiti in luogo di giornate di disponibilità, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio.
11. A decorrere dal 1-7-1990, ai lavoratori di cui al precedente comma, la predetta riduzione di orario settimanale sarà realizzata mediante l'attribuzione di ulteriori 2 giornate - pari a 16 ore - in ragione d'anno, da fruirsi con gli stessi criteri indicati al comma precedente.
Dichiarazioni a verbale - 1) Orario di lavoro dipendenti con funzioni direttive - Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso modificare qualitativamente le funzioni dei dipendenti quadri e di gruppo A.
2) Riduzione dell'orario di lavoro - Le Parti si danno atto che la riduzione di orario prevista con il presente articolo è stata concordata anche in coerenza con la linea del perseguimento di sempre più elevati livelli di produttività. In tale contesto, pertanto, al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo dell'orario lavorativo giornaliero, resta inteso che le competenti Direzioni dell'Ente adotteranno tutti i più opportuni provvedimenti per garantire l'espletamento da parte del personale della effettiva prestazione giornaliera netta, avuto riguardo, in particolare, alle fasi di inizio e fine della prestazione. Conseguentemente, resta, altresì, inteso che saranno tempestivamente rimosse le situazioni, comunque determinatesi, che di fatto ostacolano detto risultato.
3) Ripartizione dell'orario di lavoro - In relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, le Parti convengono che - salvo quanto previsto all'ultimo comma della presente Dichiarazione a verbale - tale riduzione si realizzi mediante una delle seguenti modalità alternative:
a) riduzione giornaliera di dodici minuti;
b) riduzione di un'ora concentrata in un giorno della settimana, sempreché la prestazione pomeridiana della giornata in cui si attua la riduzione non sia inferiore a due ore e trenta minuti.
Resta inteso che, in assenza di accordo con i competenti organismi rappresentativi dei lavoratori circa l'adozione della modalità di riduzione di cui al punto b), sarà automaticamente applicata la modalità di riduzione di cui al punto a). La realizzazione della riduzione di orario secondo una delle modalità suddette andrà definita in modo uniforme in ciascuna unità produttiva per tutto il personale della medesima e tenendo nel debito conto le diverse esigenze del servizio proprie delle singole unità.
Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.
Sempre in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 1-7-1990, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1-3-1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa.
L'orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell'art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla direzione interessata d'accordo con il consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l'orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l'esigenza di ridurre l'indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d'accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
Nell'ambito territoriale del Compartimento di Palermo, per le unità ove è in atto una consolidata e generalizzata ripartizione dell'orario settimanale in sei giorni si conviene che la riduzione dell'orario da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, si realizzi mediante la concessione di 5 giornate, in ragione d'anno, di riposo per riduzione di orario, da fruirsi entro l'anno di riferimento - a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio - anche a mezze giornate e disgiuntamente dalle ferie. Detta spettanza va riproporzionata a fronte di assenze complessive nell'anno - ad eccezione delle ferie e dei permessi ex festività - superiori a due mesi. Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.
4) Assegni "ad personam" per riduzione orario - Sono da considerarsi elementi costitutivi della retribuzione mensile e pertanto validi a tutti gli effetti, eccezion fatta per il calcolo degli aumenti per anzianità e per la determinazione dello stipendio o paga orari, i seguenti assegni: l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, agli uscieri e fattorini; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 29-5-1973, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 25-1-1983, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 3 del C.C.L. 1-8-1979.
5) Orario flessibile - Su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile" nell'ambito della giornata lavorativa, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dal penultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all'articolo stesso.
Per quanto concerne l'orario flessibile con compensazione ultragiornaliera, valgono i criteri applicativi contenuti nel documento allegato al presente Contratto, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento - per l'intera Unità organizzativa interessata - di forme diverse di flessibilità con compensazione ultragiornaliera eventualmente già in atto alla data del 1-1-1989.
6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti - Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell'orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.
7) Lavoratori in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise - In relazione alla durata settimanale dell'orario di lavoro di cui ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, nell'ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L'attuazione del "turno a 6" comporta l'impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell'indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell'art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l'intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio .
A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità; eventuale costituzione di posizioni di riserva) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.
Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell'art. 25.
L'ENEL si impegna a che l'intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l'intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un'indennità pari al 100 % della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
8) Rimborso eventuali maggiori spese - Il lavoratore turnista chiamato a fornire prestazioni in turni o giornaliere superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno od al normale orario settimanale.
Il trattamento compete - ricorrendo ovviamente gli stessi presupposti di cui al precedente comma - anche al personale non turnista.
Il rimborso delle maggiori spese di trasporto va effettuato riconoscendo le tariffe dei mezzi pubblici; nel caso in cui questi manchino, o non siano di fatto utilizzabili in relazione alla richiesta della prestazione, l'anzidetto rimborso va effettuato applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali per l'uso in servizio del mezzo motorizzato di proprietà del lavoratore.
9) Prestazione lavorativa a tempo parziale - Nell'ambito dell'ENEL, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dagli accordi sindacali nazionali 28-7-1982 e 14-5-1987.
In materia l'ENEL dichiara la propria disponibilità ad introdurre in via sperimentale, compatibilmente con le esigenze connesse alla funzionalità del servizio, forme di lavoro part-time di tipo verticale (3 giorni predeterminati alla settimana ad orario normale) per determinate qualifiche, da individuare congiuntamente a livello locale. Detta introduzione sarà avviata - mediante opportuni adattamenti del citato accordo 14-5-1987 - una volta definito, nelle competenti sedi, il regime previdenziale ed assistenziale da valere per tale modalità di prestazione.
Circa le assunzioni, l'ENEL conferma la propria disponibilità a procedere ad assunzioni part-time, a tempo determinato, qualora si rivelassero compatibili con le disposizioni di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, al fine di sopperire alle esigenze che si determineranno dalla attuazione degli anzidetti accordi sindacali nazionali.
Infine, l'Ente conferma la propria disponibilità a procedere - subordinatamente ai chiarimenti che dovranno esser forniti dai competenti Organi sull'esatta interpretazione dell'art. 5, comma 3bis, della Legge 19-12-1984, n. 863- ad assunzioni part-time, a tempo indeterminato, da destinare ad attività compatibili con tale forma di prestazione. Dette assunzioni avverranno a seguito di concorso pubblico, con le stesse modalità previste per le assunzioni a tempo pieno.
Le assunzioni a part-time verranno inserite nel piano assunzioni dell'anno di riferimento, che formerà oggetto di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ai sensi della vigente normativa contrattuale.
10) Intervallo meridiano - Con riferimento a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le Parti si danno atto che restano salvi accordi sindacali locali già esistenti in materia.
11) Testimonianze o audizioni in procedimenti giudiziari - Le Parti si danno atto che il tempo speso - anche al di fuori dell'orario di lavoro - da parte di dipendenti chiamati ad audizioni o a rendere testimonianze in procedimenti giudiziari in dipendenza del servizio viene considerato attività lavorativa agli effetti contrattuali (quali: lavoro straordinario; ore di viaggio; rimborsi spese).
12) Turni di lavoro - L'Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
Capitolo aggiuntivo
Sperimentazione di orari differenziati - 1. Le Parti si riservano di proporre in sede nazionale ipotesi di orari differenziati da assoggettare a sperimentazione in determinate aree funzionali e territoriali. Le sperimentazioni avranno corso a condizione che risulti affidabile la valutazione in termini di costi- benefici degli effetti della diversa articolazione dell'orario, nonché delle eventuali riduzioni. Il numero e la dislocazione delle Unità ove saranno attuate le sperimentazioni dovranno essere tali da garantire effettiva significatività alle sperimentazioni stesse.
Orario di lavoro e mobilità presso le Unità della Produzione e del Trasporto - 2. La necessità e l'urgenza di procedere a breve e medio termine alla realizzazione di un programma di lavori per il miglioramento delle prestazioni e per la riqualificazione del parco impianti di produzione e trasporto in esercizio comportano rilevanti problemi sia di impegno di risorse, che di programmazione degli interventi. Infatti il suddetto programma, che terrà conto anche delle fermate degli impianti per revisioni periodiche, dovrà consentire una gestione ottimale dei margini di potenza disponibili, ai fini della sicurezza e della continuità dell'esercizio, dovendosi quindi ridurre al minimo le durate delle fermate.
3. Da tutto quanto sopra discende l'esigenza di ottimizzare l'impiego del personale tecnico delle Unità della Produzione e del Trasporto, sia nel campo della predisposizione dei lavori, che in quello della loro realizzazione, adottando, a livello di sperimentazione, idonei strumenti di flessibilità, comprendenti misure di mobilità collettiva sul territorio, relativa a raggruppamenti di impianti appartenenti a diverse Unità organizzative (GIT o GIR), e di flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
4. In sede di detta sperimentazione, il lavoro di manutenzione potrà essere organizzato in via ordinaria su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Durante le fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori, i lavoratori addetti alla manutenzione saranno utilizzati con il ricorso a turni diurni e a trasferte nell'ambito dei citati raggruppamenti di impianti.
5. Quanto sopra dovrà essere indicato in un piano annuale di massima, con possibilità di modifiche nel corso dell'anno secondo le esigenze del servizio, che preveda le caratteristiche ed il numero dei lavoratori interessati alla mobilità collettiva, nonché i periodi dell'anno in cui saranno previsti orari di lavoro normale, a giornata con ricopertura dei sei giorni, in turno diurno.
Il piano potrà riferirsi a raggruppamenti di impianti facenti parte di diverse Unità organizzative (GIT o GIR) o anche al singolo GIT o GIR, nel qual caso non si darà luogo a mobilità.
Detto piano costituirà oggetto delle intese di cui al seguente comma tredicesimo.
6. In caso di mobilità, si darà luogo al trattamento di trasferta ed alla applicazione delle maggiorazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 16 C.C.L.
7. Le fattispecie di orario sperimentale di cui al comma quarto sono come di seguito precisate:
- organizzazione in via ordinaria del lavoro su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con 5 prestazioni settimanali a giornata per ciascun lavoratore, secondo schemi di rotazione prestabiliti, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni del lunedì e del sabato, con rotazione sulla generalità degli interessati;
- turni diurni di lavoro, in particolare nel caso di fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori; detti turni diurni potranno essere attuati mediante l'impiego di squadre omogenee di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno secondo schemi del tipo di seguito esemplificati:
- prestazioni di sei ore giornaliere continuative per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;
- prestazioni di sette ore e dodici minuti giornaliere per cinque giorni alla settimana, con rotazione sull'intero arco settimanale dal lunedì alla domenica;
- prestazioni articolate su una giornata di lavoro di otto ore nel lunedì o nel sabato e quattro giornate in turno diurno di sette ore dal martedì al venerdì.
Opportuni accorgimenti saranno adottati al fine di garantire la continuità del flusso di lavoro nell'avvicendamento delle squadre.
8. In quanto il piano preveda periodi di lavoro in turno diurno, si darà luogo a riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, sia nelle settimane di lavoro interessate da detto turno, direttamente per tramite dell'orario stabilito, sia nelle settimane in cui sia previsto il lavoro a giornata con ricopertura dei sei giorni dal lunedì al sabato. In tale ultimo caso la realizzazione della riduzione di orario si otterrà mediante la concessione di permessi aggiuntivi, con maturazione di un giorno di permesso per ogni 10 giorni di effettiva prestazione a giornata secondo le modalità citate.
9. Durante il lavoro in turno diurno, in occasione delle fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, si darà luogo all'indennità prevista per i lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne, nonché all'indennità di cui al paragrafo 6, dell'accordo sindacale nazionale 15-11-1984 per eventuali prestazioni domenicali. Competerà inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l'indennità per lavoro notturno di cui al settimo comma dell'art. 6 C.C.L. I lavoratori in turno fruiranno della mensa dopo la conclusione o prima dell'inizio della prestazione giornaliera. Nel caso in cui la prestazione sia di almeno 7 ore, sarà consentito un intervallo di 30 minuti, al di fuori dell'orario lavorativo, per un pasto confezionato per una rapida consumazione presso i locali della mensa.
10. Durante le fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, nei confronti dei lavoratori addetti alla manutenzione potrà essere disposta, in via eccezionale, la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nella giornata. Con preavviso di almeno 24 ore, potrà essere disposta la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nel corso della settimana. In tali casi, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato in tempo diverso dal normale orario, sarà corrisposta un'indennità pari al 120 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento.
11. Durante i periodi di lavoro con prestazioni a giornata secondo le modalità citate al comma settimo, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di sabato sarà corrisposta un'indennità pari al 70 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore qualora non fruisca del riposo nel lunedì successivo; invece, nel caso in cui il lavoratore fruisca del riposo nel lunedì successivo, detta indennità sarà del 50 %.
12. Nel caso in cui gruppi di lavoratori di manutenzione operino su più centrali termoelettriche, l'organizzazione tecnica del lavoro potrà richiedere un aggiornamento della struttura organizzativa, con particolare riferimento ai livelli di assistente tecnico e di specialista di manutenzione. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 48 C.C.L.
13. L'applicazione sperimentale delle misure organizzative previste ai precedenti commi sarà oggetto di preventiva intesa fra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali territoriali. In tale sede sarà anche valutata la possibilità di escludere dalle sperimentazioni, e dai connessi trattamenti economici e normativi, lavoratori che lo richiedano, sempreché ciò non comporti ripercussioni negative sul ciclo di attività manutentive interessate alla sperimentazione.
14. Le sperimentazioni delle misure organizzative sopra delineate saranno valutate a consuntivo dal punto di vista della comparazione dei costi e dei benefici, entro il 1-1-1991, al fine di decidere i necessari interventi.
Dichiarazione a verbale - Qualora le intese di cui al tredicesimo comma prevedano l'attuazione, presso raggruppamenti di più centrali termoelettriche, di misure di flessibilizzazione dell'orario di lavoro e di mobilità combinate tra di loro, ai fini della pratica applicazione di dette intese, previa valutazione del rapporto costi-benefici, l'ENEL definirà, anche in via preventiva, l'eventuale adeguato potenziamento dei reparti di manutenzione delle centrali interessate, inserendo pertanto nei piani annuali le assunzioni a tal fine mirate.
Modalità di richiesta - 1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all'Ente le notizie atte a rintracciarli perchè prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni di una settimana ogni 4 nel mese, in ragione di 5 giorni (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni), eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 5 C.C.L., ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo. L'articolazione del servizio di reperibilità formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, fatta salva la competenza del consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto. In sede di tale esame verrà anche analizzata la possibilità di:
- utilizzare lavoratori professionalmente idonei che, pur appartenenti ad altre unità, siano disponibili ad effettuare il servizio di reperibilità;
- effettuare aggregazioni territoriali;
e ciò anche al fine di superare quelle situazioni che, diversamente, non realizzerebbero la predetta cadenza di una settimana ogni 4 nel mese, circoscrivendo al massimo i casi nei quali esigenze tecniche, non altrimenti sopperibili, ostino all'attuazione della menzionata cadenza;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l'onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un'articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi.
Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.
Trattamento economico - 5. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:
Indennità di reperibilità | dal 1º.1.1989 | dal 1º.1.1990 | ||
Mensile (intera) (1) | 11,2412% | 12,9274% | ||
Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4) | 3,1222% | 3,5906% | ||
Giornaliera | 0,6244% | 0,7181% | ||
Sesto giorno | 1,6999% | 2,0399% | ||
Festiva | 2,8333% | 3,4000% | ||
Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986 | ||||
(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali. (*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):
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| 3,1222% x 4 |
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| numero settimane di alternanza (come da esemplificazione) |
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Esemplificazioni indennità mensile: |
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reperibilità richiesta per una settimana su cinque | = | 3,1222% x 4 | = | 2,4978% |
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| 5 |
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reperibilità richiesta per una settimana su sei | = | 3,1222% x 4 | = | 2,0815% |
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| 6
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6. Le indennità giornaliere previste per la reperibilità di cui ai punti b.2) e b.3) vengono erogate anche per la reperibilità del sesto e/o settimo giorno settimanale, nelle ipotesi previste dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.
7. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno" di cui al precedente punto b.2), l'indennità prevista per detto punto.
8. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:
Indennità di reperibilità | dal 1º.1.1989 | dal 1º.1.1990 |
Mensile (intera) (1) | 15,5312% | 19,.0109% |
Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4) | 5,0772% | 5,8386% |
Giornaliera | 0,8462% | 0,9731% |
Festiva | 2,8333% | 3,4000% |
Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986 | ||
(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali. (*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):
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| 5,0772% x 4 |
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| numero settimane di alternanza |
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(vedansi, per analogia, le esemplificazioni richiamate per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 5 giorni) |
9. L'indennità giornaliera prevista per la reperibilità prestata in giornata festiva viene erogata anche per la reperibilità del settimo giorno settimanale, nell'ipotesi prevista dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.
10. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno", l'indennità giornaliera di cui al precedente ottavo comma.
11. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).
12. Al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare imposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli fuori dell'orario di lavoro, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
1) al lavoratore reperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento od il luogo di riunione e di quello necessario al successivo rientro, l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150 %. Inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore a tre ore, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora superiore;
2) nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da consentire un sollecito intervento, il lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro od il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate con riferimento analogico alle tariffe previste per i "rimborsi spese chilometriche" dagli accordi compartimentali sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e della classe di cilindrata propria del mezzo posseduto ed effettivamente utilizzato dal reperibile.
13. L'indennità mensile intera, nonchè quella proporzionata spettante per la reperibilità di cui al punto a) ed al terzo comma del presente articolo, continueranno ad essere corrisposte anche nei periodi di assenza retribuita secondo le stesse modalità e misure di corresponsione della retribuzione.
Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino successivo - 14. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
15. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni compiuti tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti commi quattordicesimo e quindicesimo, si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.
Alloggi in conto reperibilità - 17. Con riferimento al punto A) dell'art. 33, l'alloggio concesso ai lavoratori ai quali è richiesta la reperibilità per l'intero mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all'art. 5 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore) in ragione di 6 giorni alla settimana ed il cui uso esclude la corresponsione dell'indennità mensile, è quello che consente al lavoratore di abitarvi con il proprio nucleo familiare.
18. Al riguardo, l'ENEL conferma la tendenza ad eliminare, con la dovuta gradualità, la concessione di alloggi gratuiti in conto reperibilità, corrispondendo l'indennità contrattualmente prevista per la reperibilità nei termini in cui viene chiesta e richiedendo il pagamento del canone.
19. Le concrete modalità relative all'attuazione di quanto sopra, nonchè le eventuali eccezioni nei casi in cui non fosse possibile procedere nel senso suindicato, formeranno oggetto di valutazione in sede compartimentale tra l'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Ente in materia di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Reperibilità speciale - 20. Nei confronti dei lavoratori, ai quali sia richiesto di prestare un servizio di "reperibilità speciale" - da effettuare cioè nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR 1-11-1959, n. 1363 - viene corrisposta un'indennità secondo le seguenti misure percentuali del minimo di cat. B1 e della relativa indennità di contingenza:
a) se il guardiadighe fruisce, presso la diga, di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, con mantenimento della sede di lavoro presso la diga:
- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 0,9366% dal 1º.1.1989 (1,0771% dal 1º.1.1990);
- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 2,5498% dal 1º.1.1989 (3,0598% dal 1º.1.1990);
- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 4,2499% dal 1º.1.1989 (5,1000% dal 1º.1.1990).
b) se il dipendente con sede di lavoro diversa dalla diga, non fruendo di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, si ricovera presso locali attrezzati annessi alla diga:
- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 1,2489% dal 1º.1.1989 (1,4362% dal 1º.1.1990);
- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 3,3998% dal 1º.1.1989 (4,0798% dal 1º.1.1990);
- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 5,6666% dal 1º.1.1989 (6,8000% dal 1º.1.1990).
Dichiarazioni a verbale - 1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale - Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
2) Alloggi non strumentali - Nei casi in cui l'alloggio non rivesta carattere strumentale è dovuto da parte del lavoratore interessato (reperibile o non) il canone di locazione.
N.B. - In materia di pronto intervento, vedasi lettera in allegato 10.
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
1.I) Per gli effetti dell'articolo seguente e salve le limitazioni in esso contenute, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora.
2. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, una volta per tutte, in sede sindacale distrettuale altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28-12-1985, n. 792.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 % (o del 75 % per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 % della retribuzione giornaliera.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un'indennità pari al 60 % della retribuzione giornaliera.
8. Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua (Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio l'Ente concederà libertà nelle ore pomeridiane.
9. L'Ente assicura al personale indispensabile alle necessità del servizio, compresi gli addetti ai turni, il godimento del beneficio suddetto; qualora ciò non fosse possibile l'Ente concederà, entro il primo trimestre dell'anno successivo, in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio, permessi retribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno.
10. Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la domenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in materia (Legge 27-5-1949, n. 260, Legge 5-3-1977, n. 54, e DPR 28-12-1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora è regolato dalla Legge 31-3-1954, n. 90, e dagli artt. 1, 3 e 4 dell'accordo interconfederale 3-12-1954, restando inteso che per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato accordo interconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di cui sopra con il giorno di riposo.
11.II) In relazione al combinato disposto della Legge 5-3-1977, n. 54, e del DPR 28-12-1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute, a decorrere dal 1-1-1986, cinque (sei, per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni) giornate di permesso retribuito all'anno. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie.
12. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento dei permessi di cui al comma precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo, essi sono compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto alla predetta data.
13. Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3-12-1954.
14. Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la vigilanza delle dighe - ai sensi del DPR 1-11-1959, n. 1363 - che comporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i giorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli addetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica viene riconosciuta un'indennità pari al 70 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore, in analogia a quanto previsto al punto 6. dell'accordo sindacale nazionale 15-11-1984.
15. L'indennità di cui al comma precedente viene riconosciuta anche nei confronti del personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di guardiacanali, qualora svolga quest'ultima attività, in regime di lavoro ordinario, nella giornata di domenica.
Dichiarazioni a verbale - 1) Turnisti. Beneficio di cui al nono comma dell'art. 5 - Si chiarisce che ai turnisti i permessi retribuiti sostitutivi od integrativi, di cui al nono comma dell'art. 5, vanno riconosciuti indipendentemente dall'orario del turno osservato in ciascuna delle giornate indicate nell'ottavo comma dello stesso articolo.
2) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale - Le Parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il trattamento di cui sopra compete anche nel caso contemplato nel secondo comma della delibera della Commissione paritetica interpretativa riportata in calce al presente articolo.
3) Spostamento riposo prestabilito lavoratori di cui al terzo e quarto comma dell'art. 5 - Si chiarisce che lo spostamento del giorno di riposo prestabilito previsto dal sesto comma dell'art. 5 non può essere disposto che in relazione ad effettive esigenze di servizio.
L'ENEL pertanto dà assicurazione che non ricorrerà - salvo casi del tutto eccezionali - a tale spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi.
4) Ricorrenza del S. Patrono coincidente con il Lunedì dopo Pasqua - Qualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il Lunedì dopo Pasqua ai lavoratori interessati viene concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Riposo settimanale e nella giornata di sabato - Ad un lavoratore non turnista come previsto dalla quarta delibera di paritetica di cui all'art. 6 (il cui contenuto corrisponde a quello della lettera a) del decimo comma dell'art. 6 del presente Contratto) ma che presta lavoro in talune ore notturne ed è addetto alla riparazione guasti, nel caso di prestazione d'opera nelle giornate di sabato e domenica, compete allo stesso il pagamento, come straordinario, del servizio prestato di sabato e del 60 % e giornata sostitutiva di riposo in caso di servizio di domenica? (Riunione 12- 13-4-1967) - Premesso che il quesito si riferisce ai lavoratori addetti ai servizi di pronto intervento per la riparazione dei guasti sulle reti di distribuzione, la Commissione riconosce che i lavoratori stessi non rientrano tra quelli previsti dal terzo comma dell'art. 5 del Contratto.
Conseguentemente, per il lavoro prestato in giorno di domenica, compete loro la sola maggiorazione del 60% della retribuzione oraria, fermo restando il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
Per il lavoro prestato, invece, in giorno di sabato, oltre la durata del normale orario settimanale, va ad essi corrisposto il compenso per lavoro straordinario, nella sola ipotesi in cui non abbia potuto trovare applicazione il disposto del sesto e settimo comma della quinta "Dichiarazione a Verbale" allegata all'art. 3 del Contratto (corrispondente alla terza Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3 del presente Contratto).
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L. 1-8-1979 (verbale sindacale del 20-6-1980)
Riposo compensativo - Può essere assegnato dall'ENEL il godimento del giorno di riposo compensativo al lavoratore che abbia effettuato una prestazione pari o superiore a 4 ore nel suo giorno di riposo? Nell'individuazione del giorno di riposo compensativo - che di norma cadrà nella settimana successiva a quella in cui è stata effettuata la prestazione in esame - dovranno contemperarsi le esigenze di servizio con la preferenza eventualmente espressa dal lavoratore.
1.1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall'art. 3 del presente Contratto.
2. Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all'attività per l'avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro-capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
4. Ogni ora di lavoro straordinario feriale va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50 %.
5.2) Si considera lavoro straordinario festivo:
a) quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'art. 5 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali deve essere dato il riposo di domenica.
Ogni ora di lavoro straordinario festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 %;
b) quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni considerati festivi (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion fatta per la Pasqua) a norma dell'art. 5 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica.
Ogni ora di lavoro festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 % e in tal caso non spetta al lavoratore il giorno di festa sostitutivo.
6.3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
7. Ogni ora di lavoro notturno prestata, anche eccezionalmente, dal lavoratore in regime di lavoro ordinario e in giorni non festivi, viene compensata con un'indennità pari alla maggiorazione del 35 % sulla retribuzione oraria, ad eccezione del personale addetto a servizi di custodia e guardiania, per il quale valgono le disposizioni di cui al successivo punto 5) (sedicesimo comma) del presente articolo.
Detta maggiorazione è incrementata di sette punti percentuali, a decorrere dal 1-1-1989 e di ulteriori otto punti percentuali, a decorrere dal 1-1-1990; tali incrementi sono considerati utili solamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
8. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno feriale viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 %.
9. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno riconosciuto festivo a norma dell'art. 5 viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 75 %.
10.4) Ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al settimo comma del presente articolo, i lavoratori che prestano servizio in turno hanno diritto:
a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna), all'8,5 % (elevato al 9,5 % dal 1-1-1989 ed all'11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di inquadramento del lavoratore;
b) per turni che impegnino solo due prestazioni diurne, al 4,5 % (elevato al 5 % dal 1-1-1989 ed al 5,5 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di inquadramento del lavoratore.
11. Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista, le indennità in percentuale sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza di cui al comma precedente vengono proporzionate ai giorni di effettiva prestazione in turno, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al settimo comma del presente articolo.
12. Per altri particolari casi di turni avvicendati la misura della indennità - da corrispondere in aggiunta a quella prevista dal settimo comma del presente articolo - verrà concordata fra le competenti Direzioni dell'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
13. Ai lavoratori turnisti, in caso di assenze dal servizio retribuite a norma di Contratto, l'indennità turnisti (percentuale - sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza - corrispondente al tipo di turno, più maggiorazione del solo 35 % della retribuzione oraria per le ore notturne) verrà corrisposta - secondo i criteri previsti per i singoli istituti contrattuali - con riferimento, per quanto concerne la maggiorazione del 35 % per le ore notturne, alle ore previste nel piano di turno.
14. Nell'ipotesi in cui venga sospesa l'attività della centrale o del gruppo cui sono addetti lavoratori che prestano servizio in centrali termiche, geotermiche, nucleari e idrauliche in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, l'indennità del 9,5 % (11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza e quella pari alla maggiorazione del solo 35 % sulla retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno, sono dovute per tre mesi successivi all'inizio di detta sospensione.
15. In caso di ulteriore protrarsi della sospensione di cui al precedente comma, agli stessi lavoratori sarà mantenuta l'indennità del 9,5 % (11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, con riferimento alle giornate di effettiva presenza in servizio, sempreché non si verifichino le condizioni per la disattivazione della centrale o dei gruppi con eliminazione dei turni e riutilizzazione degli addetti.
16.5) Ai custodi e guardiani che prestano la loro opera esclusivamente di notte spetta un'indennità mensile pari al 5 % della retribuzione, indennità che va corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro notturno effettuate, per quei custodi o guardiani che prestino il loro normale lavoro in talune ore di notte.
17. Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non sono cumulabili.
18. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall'Ente.
19. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla Legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
20. Allo scopo di contenerle entro limiti strettamente indispensabili, le prestazioni di lavoro straordinario previste nel terzo comma del presente articolo si inquadreranno in specifici programmi, articolati per area funzionale e territoriale (es. Zona e Gruppo impianti), sui quali avrà luogo, a cadenza semestrale, una preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
21. Inoltre, le Direzioni distrettuali forniranno mensilmente alle corrispondenti Segreterie sindacali dei lavoratori elettrici i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario effettuato.
22. Tali dati saranno suddivisi per ogni servizio di ciascun Distretto o Esercizio distrettuale, nonché, per ciascuna Zona, distintamente per gli uffici tecnico, commerciale, amministrativo, segreteria e per singole Agenzie.
23. Analogamente, le Direzioni compartimentali forniranno alle corrispondenti Segreterie sindacali i dati di cui sopra, suddivisi per i singoli servizi dei settori compartimentali, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate dalla Direzione delle Costruzioni, nonché per ciascun Centro di ricerca e, complessivamente, per gli altri uffici direttamente dipendenti dalla Direzione compartimentale. Per quanto concerne il Settore della produzione, i dati suddetti saranno suddivisi per Gruppi impianti idroelettrici e rete o subaree, per singole unità nucleogeotermoelettriche, distintamente per attività di esercizio e di manutenzione.
24. Per il personale della Direzione generale, i dati verranno forniti per singole Direzioni centrali e, complessivamente, per gli altri uffici dipendenti direttamente dalla Direzione generale.
25. Per ciascuna delle suddette unità i dati saranno comunicati, distintamente tra lavoro straordinario di secondo e terzo comma, con indicazione del totale delle ore di lavoro straordinario effettuate, del numero complessivo dei dipendenti che le hanno eseguite, nonché delle esigenze di servizio che le hanno determinate o dei programmi formulati.
26. Limitatamente al lavoro straordinario effettuato ai sensi del secondo comma del presente articolo da lavoratori addetti all'attività di avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie, le ore di lavoro straordinario e le esigenze che le motivano saranno preventivamente esaminate tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati per un periodo di tempo programmabile.
27. In occasione delle consultazioni semestrali di cui al ventesimo comma del presente articolo, o in appositi incontri richiesti dalle Organizzazioni sindacali a fronte di particolari situazioni, saranno esaminati i dati riepilogativi relativi al lavoro straordinario effettuato. In tale sede, ove utile ai fini della valutazione di specifici fenomeni, della loro dinamica e dei possibili interventi correttivi, potranno essere oggetto di esame dati numerici più disaggregati di quelli già forniti alle Organizzazioni sindacali.
28. Entro il primo quadrimestre di ciascun anno, la Direzione centrale del personale fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di un esame congiunto, i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario, distintamente tra secondo e terzo comma, effettuato in ambito nazionale nell'anno precedente, suddivisi per singoli Distretti ed Esercizi distrettuali, per singoli Settori della produzione e trasmissione, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate della Direzione delle Costruzioni, per le sedi di Compartimento e per la Direzione generale e le unità da essa funzionalmente dipendenti.
N.B. - In materia di "turnisti", vedansi: accordo sindacale nazionale 15-11-1984 allegato 12.
Dichiarazioni a verbale - 1) Compenso lavoro festivo ai dipendenti che percepivano compensi per maggiori prestazioni comunque denominati - Premesso che per i dipendenti in oggetto vale quanto previsto dalla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973, si precisa che il lavoro eventualmente prestato in giorno festivo da detti dipendenti va sempre retribuito con i compensi contrattualmente previsti che, pertanto, non debbono conguagliarsi con l'assegno "ad
personam" di cui alla citata Norma Transitoria.
2) Concetto di "prestazioni diurne" agli effetti del trattamento turnisti - Con la dizione "prestazioni diurne" di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'art. 6 si è inteso fare riferimento al turno del mattino ed a quello pomeridiano, ancorché questi abbiano inizio o termine in ore considerate notturne ai sensi del presente Contratto.
3) Compenso per il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale - Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60 % (o del 75 % se trattasi di lavoro straordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa sostitutivo.
4) Cumulabilità dell'indennità di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'art. 6 con il compenso per ore straordinarie notturne festive previsto dal nono comma dello stesso articolo - Il trattamento di cui al nono comma dell'art. 6 non assorbe l'indennità per turni continui avvicendati di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dello stesso articolo.
5) Indennità di turno agli addetti a servizi di custodia - L'indennità di turno di cui al decimo comma dell'art. 6 va corrisposta ai lavoratori addetti a servizi di custodia che prestino servizio in turni continui avvicendati.
6) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. 4 al personale non reperibile - Quanto previsto dai commi dodicesimo, punti 1) e 2), quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 4 si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non programmati.
7) Estensione trattamento di cui al comma undicesimo - Si precisa che il trattamento previsto per i lavoratori chiamati a sostituire personale turnista (comma undicesimo del presente articolo 6) si applica anche nei confronti del personale al quale viene richiesto di far parte di turni occasionali (es. provvisori o di sostegno). A tali lavoratori si applica altresì quanto previsto dall'ultimo comma della Dichiarazione a Verbale n. 7 dell'art. 3 C.C.L.
8) Contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario - Fermo restando quanto già previsto nei commi ventesimo / ventottesimo dell'art. 6, al fine di consentire la valutazione dell'andamento del lavoro straordinario, le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, negli incontri previsti dal sesto comma dell'art. 48, un'informativa sui più significativi aspetti delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente nonché sugli indirizzi volti al suo contenimento nell'anno successivo.
9) Decorrenza nuova normativa in tema di sospensione attività impianti - Le modifiche normative ed economiche previste ai commi quattordicesimo e quindicesimo del presente articolo 6 si applicano alle ipotesi di sospensione dell'attività degli impianti che si verifichino a far tempo dalla data di stipulazione del presente Contratto.
1. Il lavoratore ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
2. Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa.
3. Nelle località ove è in atto la ripartizione in 6 giorni dell'orario di lavoro settimanale, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito:
- 22 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.
4. Nel fissare l'epoca del periodo di riposo, l'Ente tiene conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 30 aprile dell'anno successivo.
7. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
8. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
9. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie.
Dichiarazione a verbale - Corresponsione indennità varie durante assenza per ferie - Durante il periodo di assenza per ferie continuano ad essere corrisposti: gli assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3; l'assegno "ad personam" di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973; l'assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; le indennità turnisti secondo quanto previsto dal tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 6; il rimborso spese per istruzione figli, nonché le indennità mensili di cui all'art. 31 del presente Contratto.
Delibere della Commissione paritetica interpretativa
1) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie (Riunione 23-5-1948) - La Commissione, rilevato che il vigente Contratto fissa in giorni lavorativi i periodi di ferie spettanti ai lavoratori in relazione alla loro anzianità di servizio, chiarisce che le festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie prolungano il periodo stesso di altrettanti giorni, per quante sono le festività medesime.
2) Ferie nel primo anno di assunzione (Riunione 23-5-1948) - La Commissione, riesaminata la deliberazione adottata in merito all'argomento in oggetto, nella riunione del 18- 19-12-1946, stabilisce che ai lavoratori regolati dal Contratto vengano accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo.
Precisa, inoltre, che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si debba detrarre dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati.
3) Interpretazione art. 14 C.C.L. 31-1-1948. Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno (Riunione 2- 3-3-1950) - La Commissione riconosce che - in base al disposto del primo comma dell'art. 14 del C.C.L. 31-1-1948 (corrispondente al primo comma dell'articolo 7 del presente Contratto) - le ferie dovrebbero essere concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Essa delibera, tuttavia, che, in linea di correntezza, non sia da apportare nessuna decurtazione al numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i periodi di assenza dal servizio non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, resta affidato all'Ente il valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato.
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche
1. Tutte le assenze debbono essere giustificate dal lavoratore all'Ente al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Ente può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
3. Permessi retribuiti, non computabili come ferie, verranno concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza (esempio: nascita, morte di uno stretto congiunto; visite selettive e attitudinali di leva, visite mediche di controllo da parte dei competenti organismi del Servizio sanitario nazionale, dell'INPS o dell'INAIL; testimonianze in processi civili o penali conguagliandosi, in quest'ultimo caso, la retribuzione con l'importo delle indennità eventualmente percepite dal lavoratore).
4. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.
Cariche pubbliche - 5. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dichiarazioni a verbale - 1) Permessi e brevi congedi - L'Ente si avvarrà con discrezione della facoltà di non corrispondere la retribuzione in caso di concessione di permessi o brevi congedi per giustificati motivi.
Permessi non retribuiti potranno essere accordati per singole giornate ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche, sindacali e politiche (queste ultime non nei partiti) qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione nei loro confronti delle norme contemplate dal presente art. 8 e dall'art. 47 ovvero i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 9. Durante tali permessi l'anzianità del lavoratore decorre ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali.
2) Congedi parentali - L'ENEL valuterà con particolare sensibilità le richieste di concessione di permessi non retribuiti o retribuiti con recupero, per comprovate esigenze di carattere familiare.
1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'Ente e purché questo non porti nocumento all'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.
2. Ferma restando la discrezionalità dell'Ente nel decidere in merito, il lavoratore, al quale non sia concesso il periodo di aspettativa richiesto, potrà proporre alla Direzione di grado superiore - assistito a sua richiesta dalla Organizzazione sindacale alla quale abbia conferito apposito mandato - ricorso avverso tale decisione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa. La Direzione appellata dovrà pronunciarsi definitivamente entro i successivi venti giorni.
3. L'aspettativa è concessa, a richiesta, ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche, sindacali e politiche (queste ultime non nei partiti), sempre che le cariche stesse siano di natura tale da non consentire la normale prestazione a favore dell'Ente. Nel caso di cui al presente comma, il periodo massimo di un anno previsto dal primo comma del presente articolo può essere elevato fino alla scadenza del mandato. Durante l'aspettativa concessa per coprire le predette cariche il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda la decorrenza dell'anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, nonché agli altri eventuali effetti derivanti da disposizioni di Legge per specifiche cariche pubbliche. Al termine dell'aspettativa l'Ente assegna all'interessato, ai sensi del punto 2) del paragrafo "Esclusione dalla scelta" dell'art. 24, un posto di lavoro di categoria pari a quella d'inquadramento dell'interessato medesimo e comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte prima dell'aspettativa.
Art. 10 - Tutela della maternità
1. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Peraltro, l'indennità di maternità prevista dalle stesse disposizioni a favore della lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dovuta a gravidanza e puerperio sarà pari a decorrere dal 1-1-1988, al 100 % della retribuzione del mese precedente a quello di inizio di detta astensione.
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Malattia e infortuni - 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un periodo di mesi 12 durante il quale viene corrisposta l'intera retribuzione. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattia oncologica o a degenze ospedaliere. In tale caso la retribuzione viene corrisposta fino al limite massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei 18 e dei 36 mesi non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera.
Peraltro, una volta superato il limite di 18 mesi di cui al presente comma, tali periodi non sono considerati utili agli effetti della retribuzione. I periodi di assenza, anche se non comportanti ricovero ospedaliero, dovuti a malattia oncologica, daranno comunque luogo alla retribuzione nella misura intera fino al limite di 24 mesi, nonché nella misura del 60% della retribuzione, quale definita dall'art. 17 C.C.L., per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi
3. Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concessa l'aspettativa fino a 12 mesi, con decorrenza dell'anzianità.
4. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera spetta al lavoratore sino alla guarigione clinica ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del limite di 12 o 18 mesi di cui ai precedenti commi primo e secondo.
5. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di Legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell'intera retribuzione e l'eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
6. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione all'Ente, per gli opportuni controlli.
7. L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è in facoltà dell'Ente di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità dai competenti organismi del Servizio sanitario nazionale. Il lavoratore ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta, dell'esito della visita medica cui l'Ente lo abbia fatto sottoporre. A tal fine vale anche la copia del referto medico eventualmente rilasciata al lavoratore al momento della visita. Qualora l'esito della visita di controllo indichi una prognosi inferiore a quella risultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi dovrà riprendere servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo, salvo che il lavoratore medesimo, in caso di prognosi del suo medico di fiducia superiore a 20 giorni, non chieda - entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita di controllo e comunque non oltre la data di rientro stabilita dal medico di controllo - la nomina di un terzo medico da effettuarsi di comune accordo tra le parti. Nelle more della decisione il lavoratore non è tenuto a riprendere servizio fino alla scadenza della prognosi più lunga ed il periodo di assenza viene ovviamente computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo.
8. È anche in facoltà dell'Ente di far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L'ENEL darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le Parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita medica cui l'ENEL lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal primo o dal secondo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
9. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo, o secondo, e terzo comma del presente articolo, l'Ente ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto a lui sarebbe spettato se fosse stato licenziato non per motivi disciplinari, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Correlativamente, qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere il servizio - e sempre che sia constatata con le modalità sopra dette l'incapacità alla prosecuzione del lavoro - il lavoratore può richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto al trattamento di licenziamento di cui sopra.
11. Ove non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Cure termali - 12. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Le assenze per cure termali, concesse ai sensi delle predette disposizioni, sono considerate assenze per malattia, nei limiti consentiti dalle disposizioni medesime.
Dichiarazioni a verbale - 1) Concetto di "retribuzione" agli effetti del trattamento di malattia - Si precisa che, laddove nelle clausole dell'art. 11 si fa riferimento alla "retribuzione" questa deve intendersi costituita dai seguenti elementi: minimo di stipendio o paga; supplementi dei minimi; aumenti per anzianità; livelli salariali di categoria; assegni di merito; livelli di funzione ed assegni a titolo di emolumento individuale per i quadri; indennità di contingenza; assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3; assegno "ad personam" di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973; assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; indennità alta montagna; indennità zona malarica; indennità turnisti secondo quanto previsto dal tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 6; indennità macchine dei Centri di teleinformatica e macchine ausiliarie e rimborso spese per istruzione figli.
Quanto alle rimanenti indennità mensili di cui all'art. 31 del presente Contratto, la loro corresponsione durante i casi di assenza per malattia od infortunio è limitata ad un periodo uguale a quello delle ferie maggiorato di 15 giorni all'anno.
2) Trattamento lavoratori t.b.c. - Ove l'affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall'INPS l'indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui al primo o secondo comma dell'art. 11, l'Ente corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell'INPS, l'indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nella Dichiarazione a Verbale n. 1 annessa all'art. 11 - nella misura pari al 70 % fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza di anzianità, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge 6-8-1975, n. 419.
3) Aspettativa in caso di malattia - L'Ente prende atto della raccomandazione formulata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici perché in casi meritevoli di considerazione vengano seguiti criteri di larghezza nella concessione dell'aspettativa fino a 12 mesi, con decorrenza dell'anzianità, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del presente Contratto.
4) Lavoratori sottoposti a dialisi - Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 11.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Al lavoratore debbono essere corrisposte per l'intero periodo di malattia le indennità di cui alla prima Dichiarazione a Verbale dell'art. 11 anche nel caso che venga sospeso, durante il corso della malattia, il lavoro del suo reparto che dava luogo a tali indennità? (Riunione 12- 13-4-1967) - La commissione riconosce che la determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore ammalato va effettuata includendo nel trattamento stesso, per l'intero periodo per il quale esso compete, quelle fra le indennità previste dalla prima "Dichiarazione a Verbale" allegata all'art. 11 del contratto che il lavoratore percepiva al sopraggiungere della malattia.
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
Servizio militare - 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende, a termini di Legge, il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, mentre il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell'Ente per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
3. In caso di richiamo alle armi, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo.
4. Salvo quanto previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297, il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato a tutti gli effetti.
5. A tutti i lavoratori non rientranti nella sfera di applicazione del DLCPS 13-9-1946, n. 303, il cui rapporto di lavoro sia venuto a risolversi per effetto della chiamata alle armi di leva e che siano stati riassunti entro un anno dal termine del servizio militare o abbiano presentato domanda di riassunzione entro tale periodo, viene riconosciuta - a tutti gli effetti - l'anzianità maturata precedentemente alla chiamata alle armi.
6. Inoltre, a quei lavoratori che già erano in servizio presso imprese elettriche trasferite all'ENEL prima della chiamata alle armi di leva e che siano stati successivamente trattenuti per esigenze di guerra, e quindi riassunti entro un anno dal termine del servizio militare o abbiano presentato domanda di riassunzione entro tale termine, il periodo trascorso alle armi viene riconosciuto a tutti gli effetti.
7. Le disposizioni e le norme per il riconoscimento delle suesposte anzianità, si applicano soltanto a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, siano in servizio nella stessa azienda da cui furono - a suo tempo - licenziati, liquidati e che, nel termine di un anno dalla cessazione del servizio militare siano stati riassunti oppure siano passati ad un'altra azienda elettrica trasferita all'ENEL, sempreché ne facciano domanda entro un anno dalla data di stipulazione del presente contratto.
8. Il trattamento di cui sopra assorbe fino a concorrenza eventuali analoghe concessioni già fatte aziendalmente.
Benemerenze combattentistiche - 9. Ai combattenti della seconda guerra mondiale, quali individuati dal DL 4-3-1948, n. 137, e a quelli della guerra dell'A.O., che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, viene riconosciuta un'anzianità convenzionale di mesi 12 agli effetti delle ferie e del preavviso:
a) per ogni anno di campagna o di prigionia;
b) per ogni ferita o mutilazione che dia diritto a fregiarsi del corrispondente distintivo;
c) per invalidità di guerra;
d) per ogni decorazione al valore, esclusa la croce al merito di guerra;
e) per ogni promozione per merito di guerra.
10. Un'anzianità convenzionale di mesi 12 viene altresì riconosciuta agli effetti di cui sopra agli invalidi civili per fatto di guerra quali individuati dalla Legge 3-6-1950, n. 375 ed agli invalidi o mutilati la cui invalidità o mutilazione è equiparata, per Legge, a quella di guerra.
11. La richiesta per fruire del riconoscimento delle anzianità convenzionali di cui sopra deve essere corredata da regolare documentazione rilasciata dalle competenti autorità ad attestazione delle benemerenze suindicate.
12. Le concessioni di cui sopra non competono a chi abbia già ottenuto riconoscimenti di anzianità convenzionale per i titoli di cui sopra in relazione a precedente rapporto di lavoro.
Dichiarazione a verbale - Servizio militare di leva - La norma prevista al quarto comma dell'art. 12 del presente Contratto s'intende applicabile anche per il passato.
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Ente, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto, corrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell'interruzione del servizio, la retribuzione quale definita dall'art. 17 del contratto.
2. In ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, l'Ente, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto, conserva il posto al lavoratore non in prova per un periodo di dodici mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio, fra l'uno e l'altro, per una durata inferiore ai 30 giorni consecutivi.
3. Alla scadenza dei dodici mesi la risoluzione del rapporto di lavoro dà luogo, oltre al trattamento di fine rapporto spettante, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale a carico del lavoratore, l'ENEL si riserva di adottare tutti i conseguenziali provvedimenti.
Dichiarazioni a verbale - 1) Pronuncia della sentenza penale irrevocabile - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al secondo comma del presente articolo, l'ENEL si impegna ad assumere "ex novo" per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.
2) Sospensione del rapporto di lavoro ai sensi del secondo comma dell'art. 13. Sussidio straordinario ai familiari a carico - Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal secondo comma del presente articolo, l'Ente erogherà un sussidio straordinario a beneficio dei componenti del nucleo familiare a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF. Detto sussidio è pari al 30 % della retribuzione - quale definita dall'art. 17 C.C.L. - che sarebbe spettata al dipendente, per il primo dei familiari a carico, e del 10 % per ciascun ulteriore familiare a carico, fino ad un massimo del 50 % della citata retribuzione. Il sussidio è escluso nel caso di sospensione del rapporto inferiore a 30 giorni e cessa ovviamente allo scadere del periodo di sospensione di 12 mesi.
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
1. I trasferimenti possono avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore accolta dalla direzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 35.
2. Nel disporre il trasferimento, la direzione competente curerà di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore, procedendo, tra l'altro, all'attuazione del provvedimento soltanto nel caso in cui non sia possibile sopperire alle esigenze che lo determinano mediante lavoratori reperiti "in loco" o disposti a trasferirsi volontariamente.
3. Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano, nonché, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia comunque inferiore a 30 giorni.
4. Il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dal Consiglio dei delegati - ha facoltà di proporre opposizione alla Direzione immediatamente superiore a quella che ha disposto il provvedimento di trasferimento, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso.
5. La Direzione, cui è stato proposto appello, entro 20 giorni dalla notifica dell'opposizione del lavoratore, valutate in contraddittorio con l'interessato, eventualmente assistito dal consiglio dei delegati, le considerazioni da lui esposte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.
6. I trasferimenti disposti per ragioni di servizio avranno luogo, di norma, nell'ambito del compartimento per il personale addetto alla produzione e trasmissione e, nell'ambito del distretto, per il personale addetto ad altre attività.
7. Eccezionalmente, i trasferimenti stessi potranno aver luogo anche fuori dell'ambito delle anzidette circoscrizioni territoriali.
8. Le limitazioni territoriali di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a domanda ed a quelli riguardanti personale di gruppo A e quadri.
9. Nell'eventualità che si rendesse necessario il trasferimento collettivo, cioè di gruppi di lavoratori, le Parti stipulanti convengono che le Direzioni competenti a disporre il trasferimento stesso ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali con un congruo preavviso al fine di esaminare tempestivamente con esse gli eventuali insorgenti problemi relativi al personale interessato.
10. Nei casi di trasloco conseguente a trasferimento per ragioni di servizio in altro comune, quando al lavoratore non sia possibile trovare un adeguato alloggio o l'Ente non possa provvedervi direttamente, verrà concordata tra l'Ente ed il lavoratore, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati, una indennità mensile pari al 50 % dell'equo canone dovuto dal dipendente interessato nella nuova residenza, per un alloggio di caratteristiche analoghe a quello abitato nella località di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per sette anni e verrà annualmente aggiornata in relazione alle eventuali variazioni dell'equo canone.
11. L'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma "una tantum", in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra ENEL e Organizzazioni sindacali) dell'importo mensile dell'indennità di alloggio come sopra determinato e l'eventuale aggiornamento avverrà all'inizio del terzo, del quinto e del settimo anno dal trasloco: l'indennità in forma "una tantum", verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
12. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrano nella nuova destinazione.
13. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto al trattamento di quiescenza e al preavviso nel caso che l'Ente dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
14. Al lavoratore che, a seguito del trasferimento in altro comune, si trasloca, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazioni, rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendere con l'Ente.
15. Al lavoratore che venga trasferito ad un posto di lavoro sito in altro comune è dovuta, tanto nel caso che si traslochi in detto comune, quanto nel caso contrario, una diaria equivalente ad una mensilità di retribuzione. Nel caso di trasloco, al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente a otto giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.
16. Nel caso in cui il trasloco avvenga entro un periodo di due anni dal trasferimento, al lavoratore vengono corrisposte due ulteriori mensilità di retribuzione. Qualora si traslochi con la famiglia viene anche corrisposta - in sostituzione di quanto per lo stesso titolo previsto al comma precedente - una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente a ventiquattro giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.
17. Il lavoratore che, per effetto del trasloco, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
18. Al lavoratore trasferito in altro comune a sua domanda e che si traslochi, compete solo il trattamento di cui al comma quattordicesimo del presente articolo.
19. A decorrere dal 1-8-1979, il trattamento di cui al comma precedente viene corrisposto per non più di una volta durante il rapporto di lavoro.
20. Il lavoratore che viene trasferito in altro comune per motivi disciplinari ha diritto soltanto al rimborso delle eventuali spese di trasloco. Ove egli non accetti il trasferimento, è considerato dimissionario.
21. Al lavoratore che, trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi, compia giornalmente viaggi di andata e ritorno dal suo comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro, potrà essere corrisposto per un periodo massimo di cinque anni un rimborso (peraltro non rivalutabile nel tempo) per eventuali maggiori spese di trasporto, da concordarsi col lavoratore stesso, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati.
22. Il trattamento di cui al precedente comma verrà corrisposto, in misura proporzionalmente ridotta - da concordarsi sempre con il lavoratore interessato, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati - nel caso in cui il lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi compia non giornalmente viaggi di andata e ritorno dal suo comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro.
23. Qualora non esistano o siano di fatto inutilizzabili mezzi pubblici di trasporto, per ragioni di orario o di coincidenza, per raggiungere la sede di lavoro, i trattamenti di cui ai precedenti due commi sono determinati, per ciascun viaggio, applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali, per le percorrenze superiori ai 12.000 chilometri, in materia di rimborsi spese, in regime di trasferta, per l'uso in servizio di mezzi motorizzati di proprietà del lavoratore.
24. I trattamenti di cui ai tre commi precedenti sono riconosciuti purché il pendolarismo consenta lo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Essi vengono determinati con riferimento alla residenza in atto alla data del trasferimento e possono essere modificati solo in riduzione qualora, nel corso dei cinque anni, il lavoratore sposti la sua residenza avvicinandosi al comune in cui ha sede il nuovo posto di lavoro.
25. Al lavoratore trasferito non a domanda, per il quale venga risolto il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di licenziamento spettantegli, il rimborso delle spese di cui al quattordicesimo comma nonché quanto previsto dal quindicesimo comma del presente articolo, purché egli si traslochi effettivamente entro un anno dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo.
Dichiarazioni a verbale - 1) Indennità alloggio - Premesso che necessario presupposto per l'erogazione dell'indennità di cui ai commi decimo e undicesimo del presente art. 14 è che il lavoratore si stabilisca effettivamente nella località nella quale è stato trasferito per ragioni di servizio, e vi risieda, si riconosce che detta erogazione non è subordinata alla richiesta da parte dell'Ente che il lavoratore medesimo trasferisca anche la famiglia. Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto al rilascio dell'alloggio occupato da lui e dalla sua famiglia nella località di provenienza, ove detto alloggio sia di proprietà dell'Ente o il lavoratore lo avesse occupato godendo di particolari agevolazioni da parte dell'Ente stesso.
2) Personale trasferito in altro comune a seguito di riutilizzazione: applicazione commi decimo, undicesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo del presente art. 14 - Per i dipendenti che vengano trasferiti in altro comune a seguito di riutilizzazione in quanto fuori organico o resisi disponibili o non convenientemente utilizzati a seguito della introduzione di modifiche di carattere organizzativo od a seguito di altri eventi che hanno stabilmente e sensibilmente ridotto i carichi di lavoro, l'indennità alloggio di cui al decimo comma sarà pari all'80 % dell'"equo canone" da essi dovuto nella nuova residenza, per un alloggio di caratteristiche analoghe a quello abitato nella località di provenienza.
Tale indennità verrà corrisposta per 10 anni e verrà periodicamente aggiornata in relazione alle eventuali variazioni di detto "equo canone".
Qualora l'indennità sia stata corrisposta nella forma "una tantum" l'eventuale aggiornamento avverrà all'inizio del terzo, del quinto e del settimo anno dal trasloco.
Nei confronti dei lavoratori in oggetto, i trattamenti di cui ai commi ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo del presente articolo verranno rivalutati, a fronte delle variazioni delle tariffe di riferimento, ferme restando le altre modalità di erogazione contrattualmente previste.
Quanto previsto dalla presente Dichiarazione a Verbale si applica anche ai trasferimenti in altro comune nell'ipotesi di cui al terzo comma della Norma Transitoria in calce all'art. 19 del C.C.L. 25-1-1983.
3) Avvicendamento - L'Ente dà assicurazione che, compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà effettuato un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di origine, dopo 10 anni di permanenza nelle anzidette località.
4) Decorrenza nuova normativa - Le modifiche apportate all'art. 14 del C.C.L. 22-4-1986 vengono applicate nei confronti dei lavoratori trasferiti per ragioni di servizio a far tempo dal 1-1-1988.
5) Misura dell'indennità alloggio - L'indennità di cui al comma decimo ed alla seconda Dichiarazione a Verbale non potrà comunque essere inferiore alla differenza tra l'equo canone di affitto pagato nel comune di provenienza e quello dovuto nella nuova residenza.
6) Spostamenti della sede nell'ambito del medesimo comune - Nel caso in cui si renda necessario procedere ad uno spostamento di sede di lavoro di un gruppo di lavoratori, pur rimanendo nell'ambito del medesimo comune e qualora la nuova sede sia ubicata a distanza non inferiore a quattro chilometri dalla precedente sede, le Direzioni competenti dell'Ente ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali. L'Ente - ove non provveda direttamente al trasporto - concorderà con i singoli lavoratori interessati - eventualmente assistiti dal Consiglio dei delegati - la misura del concorso per le effettive maggiori spese di trasporto che i singoli lavoratori fossero costretti a sopportare in relazione a detto spostamento.
Detto concorso sarà erogato nelle ipotesi in cui non trovi applicazione l'"equo indennizzo" di cui al quarto comma dell'art. 33, né il trattamento di "pendolarità" di cui ai commi ventunesimo e ventitreesimo dell'art. 14 C.C.L. (salva, in tale ultimo caso, la riconoscibilità per il periodo residuo al compimento dei cinque anni dallo spostamento di sede, dopo la cessazione del trattamendo di "pendolarità") e sarà determinato secondo i seguenti criteri:
a) se esiste un servizio di collegamento pubblico, si farà riferimento alla differenza tra il costo dell'abbonamento che il dipendente sopportava in precedenza (o che avrebbe sopportato se si fosse avvalso del mezzo di trasporto pubblico) per recarsi dalla propria abituale abitazione alla precedente sede di lavoro e quello che è chiamato a sopportare per recarsi nella nuova sede;
b) laddove il servizio di collegamento pubblico non esista o non risulti utilizzabile, si farà riferimento ai chilometri effettivamente percorsi per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abituale abitazione alla nuova sede di lavoro, applicando la tariffa prevista dagli accordi compartimentali per le percorrenze, in regime di trasferta, superiori ai 12.000 km e riferite, convenzionalmente, alla classe nella quale rientrano gli autoveicoli aventi una cilindrata di 900 CC; dall'importo così determinato andranno, comunque, detratte le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla precedente sede di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori residenti in altro comune, anziché alla abituale abitazione, si farà convenzionalmente riferimento al luogo di ubicazione della precedente sede di lavoro, applicando il trattamento di cui al punto b), senza peraltro detrarre le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla citata precedente sede.
Gli importi, determinati secondo i criteri sopra esposti, non sono rivalutabili e andranno erogati in misura mensile nell'ipotesi di cui al punto a) e per ogni giorno di effettiva presenza in servizio in quella di cui al punto b). Detta erogazione verrà effettuata per un massimo di anni cinque, o per periodi di durata inferiore qualora vengano meno le condizioni (oggettive o soggettive) che hanno dato luogo al concorso spese in parola.
Restano comunque in essere i trattamenti individuali e collettivi già definiti, sulla base di accordi locali, alla data di stipulazione del presente Contratto.
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L. 1-8-1979 (verbale sindacale del 20-6-1980, modificato in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986)
Pendolarità - Compete ad un lavoratore, che fruisce del trattamento di pendolarità, il mantenimento della stessa, nel caso in cui sia vincitore di una nuova scelta nello stesso comune in cui ha il posto di lavoro?
Al lavoratore in questione continua ad essere corrisposto il cosiddetto "trattamento di pendolarità" per un periodo massimo di 5 anni (4 anni per i trasferimenti avvenuti entro il 31-12-1987) a decorrere dalla data originaria di inizio della corresponsione del trattamento medesimo.
Definizione della categoria dei cantieristi - 1. Rientrano nella categoria dei cantieristi quei lavoratori, dipendenti dai Centri di progettazione e costruzione e dalle Sedi distaccate della Direzione delle costruzioni, la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti - o presso unità distaccate lavori preposti ai cantieri stessi - con la conseguente duplice caratteristica: di prolungate permanenze in varie località e di ripetuti spostamenti, nel tempo, dall'una all'altra. Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quelle dei cantieri di costruzione o delle unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengano inviati sull'uno o sull'altro cantiere o presso le accennate unità.
2. In relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato il complesso di impianti ed attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione e stazioni annesse, nonché di grandi opere civili.
3. L'appartenenza alla categoria dei cantieristi, nonché il venir meno delle condizioni di detta appartenenza vanno formalizzati con apposita comunicazione scritta al lavoratore interessato.
4. La sede stabile di appartenenza amministrativa del cantierista è quella della Direzione del Centro di progettazione e costruzione, della Sede distaccata della Direzione delle costruzioni, ovvero quella di unità permanenti distaccate del Centro, da cui il lavoratore dipende.
Trattamento cantieristi - In relazione alla particolare caratteristica dell'attività svolta dai lavoratori cantieristi, come definiti nel precedente paragrafo, viene riconosciuto, anche al fine di tener conto dell'esigenza di rientro periodico nella località di residenza, il seguente trattamento:
5. a) Rimborso giornaliero spese vitto ed alloggio, da forfettizzare dopo 30 giorni, per la durata della trasferta presso cantieri o presso unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi. Ai cantieristi destinati presso altri cantieri, nuovi o già esistenti, ubicati in altro comune non confinante, detto rimborso forfettizzato viene erogato, a decorrere dal 1-1-1986, nelle seguenti misure:
- con maggiorazione del 25 % per il primo anno di permanenza nello stesso cantiere;
- con maggiorazione del 10 % per il secondo anno di permanenza nello stesso cantiere;
- con riduzione del 10 % a partire dal 9º anno e per tutti gli anni successivi di permanenza nello stesso cantiere; tale riduzione si applica solo nei confronti dei dipendenti che abbiano percepito le maggiorazioni di cui al presente comma.
6. Il rimborso giornaliero spese forfettizzato è corrisposto per tutti i giorni del mese, eccettuati quelli: di assenza dal cantiere per motivi di servizio, di rientro nella località di sua residenza, di ferie, di assenza non retribuita.
7. Detto rimborso è corrisposto per le assenze retribuite che il lavoratore sia costretto a trascorrere nella località di trasferta, nonché per giorni isolati di ferie (non più di uno al mese), purché non legati al rientro nella località di residenza.
8. Nei giorni in cui, ai sensi del sesto comma del presente articolo, non è corrisposto il rimborso giornaliero spese forfettizzato, viene erogato, a titolo di "fermo camera", un importo pari al 40 % del rimborso stesso.
9. b) Rimborso, su presentazione dei relativi documenti giustificativi, delle spese sostenute per il rientro nella località di residenza del lavoratore (risultante da idonea documentazione) con mezzi pubblici di trasporto, per il seguente numero di viaggi, in relazione alla distanza tra la località di cantiere e quella di residenza:
- sino a 4 viaggi al mese, per distanza non supe