CCNL in vigore
ELETTRICI - Aziende municipalizzate
Contratto collettivo nazionale di lavoro 20-12-1991
Lavoratori dipendenti dalle Aziende Elettriche Municipalizzate
Decorrenza 1-1-1991 - 31-12-1994
Addì 20-12-1991 in Roma,
la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)
le OO.SS. Nazionali FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE); Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI); Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP)
a seguito delle intese raggiunte il giorno 5-12-1991 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1-3-1989 e scaduto il 31-12-1990;
a completo e definitivo scioglimento di ogni qualsiasi riserva;
si danno atto reciprocamente che il sopra citato CCNL è rinnovato. Il testo del nuovo contratto, da valere per i lavoratori di cui sopra, scaturisce dall'inserimento del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente CCNL con le relative modifiche alla premessa, agli articoli e agli allegati;
si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici, esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto stesso;
le parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data dell'1-12-1991.
Addì 10-9-1992 in Roma,
la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)
e la Delegazione dell'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (USAS) Autonhomer Sudtiroler Gewerkschaftsbuned (ASGB)
si sono incontrate per darsi reciprocamente atto che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990 è rinnovato.
Tale rinnovo viene determinato sulla base del testo del CCNL 1-12-1991 che le parti sottoscrivono e che si allega al presente verbale.
In ordine ai permessi sindacali, fermo restando quanto stabilito in materia nel verbale di sottoscrizione del CCNL 1-3-1989 - e cioè che in Provincia di Bolzano del monte ore per permessi sindacali previsto dal CCNL, al sindacato ASGB-GEW va concessa una quota proporzionale al numero dei propri iscritti anche ai sensi dell'art. 9 del DPR 6-1-1978, n. 58 -, le parti si riservano di definire eventuali armonizzazioni con la normativa che verrà successivamente stabilita in merito all'art. 52 tra la Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP.
Le parti si danno altresì atto che la predetta ASGB-GEW fa parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto cui deve unicamente farsi riferimento ogni qualvolta il testo del contratto stesso usa l'espressione "Organizzazione sindacale" o "Organizzazioni sindacali".
Letto, confermato, sottoscritto.
Addì 10-9-1992 in Roma, si sono incontrate:
la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)
e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia FAILE - CISAL
Nel corso di tale incontro la Faile ha sottoscritto per adesione il testo del CCNL per i dipendenti AEM 1-12-1991 che la Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP hanno stipulato con specifica contrattazione per il rinnovo del CCNL 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990.
Nel sottoscrivere per adesione il citato CCNL 1-12-1991, la FAILE recepisce e si impegna ad osservare anche, come integrazione della disciplina contrattuale nazionale che regola il rapporto di lavoro nelle AEM, sia le normative definite tra la stessa Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI- UILSP per la regolamentazione del diritto di sciopero in dette aziende - normative riguardanti attualmente il testo definito nel Novembre 1991 di fronte alla Commissione di Garanzia per la Legge 146/90 ed approvato anche dalla FAILE-CISAL -, sia le norme contenute dagli accordi e protocolli interconfederali sottoscritti dalla CISPEL e dalla CGIL-CISL-UIL il 13-7-1978, il 27-7-1978, il 14-11-1978, il 20-7-1989.
La Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP ribadiscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dalle imprese pubbliche locali in generale e da quelle elettriche ed energetiche in particolare nel processo di crescita sociale, civile ed economica della collettività.
Le parti confermano l'importanza di conseguire concreti risultati in ordine agli obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento della efficienza, economicità, qualità dei servizi pubblici locali, contribuendo a rilanciare la formula della gestione pubblica nel settore delle autonomie locali. In tale ottica le parti ritengono necessario un impegno per favorire il progressivo affermarsi nelle aziende municipali di elementi di efficienza e competitività in grado di contrastare le tendenze alla privatizzazione.
L'obiettivo è sempre quello di vedere l'azienda municipale delineata come impresa con spiccati caratteri di imprenditorialità e di managerialità e dotata concretamente di piena autonomia operativa.
In particolare, le parti ribadiscono la necessità che, anche sulla base dell'emanazione della Legge n. 142/90, in sede di modifica dell'assetto istituzionale delle aziende municipali venga confermato il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti del settore in un quadro che, anche attraverso la razionalizzazione del sistema dei controlli tutori, non ponga vincoli all'autonomia contrattuale delle parti stesse.
Alla definizione di una nuova configurazione giuridica delle aziende Municipali che ne sancisca l'assimilazione agli Enti pubblici economici, si deve accompagnare il varo di una politica di sostegno agli investimenti in grado di favorire il raggiungimento e il mantenimento di elevati standards di efficacia e di efficienza per il contenimento dei costi.
Politica energetica e settore elettrico municipale
La Federelettrica e le OO.SS. rilevano con soddisfazione che il quadro legislativo all'interno del settore energetico si è arricchito di alcuni provvedimenti che apportano modifiche positive e nuove opportunità per le aziende pubbliche locali, opportunità che vanno sfruttate soprattutto nell'interesse dell'utenza.
Le leggi nn. 9 e 10/1991 attuative del Piano Energetico Nazionale possono costituire uno strumento fondamentale di politica energetica per tutti gli operatori pubblici e privati.
In particolare le autonomie locali e le aziende speciali territoriali sono nelle condizioni di svolgere un ruolo determinante nello sfruttamento delle fonti rinnovabili e assimilate e nel risparmio energetico.
In tale quadro, occorrerà che siano assolti nella maniera più incisiva i compiti di programmazione e controllo alle Regioni e ai Comuni, che nel loro territorio di competenza diventano soggetti attivi incaricati di definire piani energetici locali in armonia con quello nazionale, di proporre iniziative, di definire strumenti ed incentivi sia verso gli operatori che verso i consumatori.
Inoltre vengono estese le possibilità di produrre energia elettrica da parte delle AEM, anche prevedendo incentivi economici, prefigurando così una maggiore presenza degli Enti locali nel settore elettrico nazionale.
Per quanto riguarda le imprese elettriche municipali, l'art. 21 della Legge 9/91 ridefinisce completamente i rapporti con l'Ente di Stato prevedendo che le stesse "concorrano con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale" previsti dalla Legge di nazionalizzazione in un'ottica di gestione globale e integrata del servizio elettrico.
Inoltre, le imprese elettriche degli Enti locali potranno instaurare, oltre che con l'Enel, altre forme di collaborazione tese a scambi e cessione di energia che obbligherà sempre più le AEM ad operare anche al di fuori del loro ambito locale.
A tutto ciò va aggiunto che la Federelettrica - a nome e per conto delle aziende - è tenuta a stipulare un contratto di Programma con il Ministero dell'Industria con gli obiettivi di incrementare la produzione elettrica, di sviluppare le fonti rinnovabili, di tutelare l'ambiente, di migliorare la qualità e l'efficienza operativa del servizio. Questi obiettivi comportano un investimento globale di circa 5000 miliardi nel quinquennio 1991-95.
Ciò significa che le imprese elettriche degli Enti locali dovranno sviluppare la loro capacità imprenditoriale incrementando i propri investimenti che dovranno essere finalizzati a fornire un servizio sempre più efficiente ed a costi sempre più contenuti.
A tal fine le AEM dovranno sempre più caratterizzarsi come aziende pluriservizio, in grado di sviluppare, attraverso l'integrazione tra più servizi, nuove iniziative di produzione elettrica e una maggiore tutela dell'ambiente.
Le parti prendono atto che questa è la sfida che aspetta il settore elettrico municipale il cui esito avrà effetto determinante sulle possibilità di sviluppare l'istituto della municipalizzazione per l'erogazione dei servizi energetici nel nostro Paese.
Le parti, fermo restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto, contrattazione nel pieno rispetto dell'autonomia dell'attività imprenditoriale e delle rispettive e distinte responsabilità, si impegnano ad attuare periodici incontri, a livello nazionale e aziendale, al fine di perseguire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle politiche aziendali, con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.
La Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, convengono di basare i loro rapporti, nonché quelli estrinsecantisi in sede locale, su un sistema di relazioni industriali che sia adeguato a fronteggiare realtà sempre più complesse e che, alla luce di intese che fossero definite in sede confederale anche in tema di regolamentazione dei conflitti collettivi, abbia a precisare:
1. i ruoli, le funzioni e le responsabilità delle parti;
2. le modalità, i limiti e i tempi su cui basare la dialettica sindacale in ordine ai vari temi di discussione.
Le parti convengono che l'intento di procedere nel senso sopra indicato è favorito dal quadro normativo delineatosi in seguito alla stipula del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL del 20-7-1989 in cui, tra l'altro, va posto in rilievo il positivo riconoscimento dei diritti degli utenti e della necessità di un loro contemperamento, in una moderna società civile, con i diritti e gli interessi oggetto del conflitto sociale. A tal fine le parti stesse convengono di proseguire nel cammino verso un moderno e più incisivo sistema di relazioni industriali.
Nel sottolineare la rilevanza del suddetto Protocollo, le parti convengono che la valorizzazione e il rispetto delle sue norme, in particolare di quelle relative alla prevenzione e al raffreddamento dei conflitti sindacali, è condizione concreta per l'evolversi di un corretto sistema di relazioni industriali.
Inoltre, le parti stesse, convengono sulla necessità di mantenere fermi nell'arco della vigenza contrattuale i livelli di competenza previsti per ciascun livello (nazionale e aziendale) e la non riproponibilità delle materie definite ad altri livelli.
I periodici incontri sopracitati, che hanno l'obiettivo di realizzare tra le parti momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione, si svolgeranno sulla base delle "procedure attuative" di cui all'apposito paragrafo dell'art. 1 del presente CCNL ed avranno per oggetto, oltre ai temi previsti nei vari articoli contrattuali, gli argomenti di seguito indicati nel presente paragrafo.
Gli incontri a livello nazionale tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno gli oggetti sottospecificati:
a) informazione sulla politica energetica, sulle prospettive di sviluppo del servizio, con particolare riferimento ai programmi di investimento del settore;
b) confronto sulle norme nazionali ed europee, che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori interessati;
c) confronto sulle politiche tariffarie e più in generale sulla situazione economico-finanziaria del settore;
d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nel settore energetico;
e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;
f) confronto sul quadro legislativo che regola l'assetto delle imprese pubbliche locali e sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi nel quadro delle iniziative avviate dalla Cispel e dalle federazioni ad essa associate in materia di recupero della produttività;
g) confronto sulle Pari Opportunità;
h) confronto per valutare la possibilità di istituire un osservatorio sui portatori di handicap nel settore delle AEM.
Oltre a quanto previsto dai singoli articoli del testo contrattuale, si svolgeranno a livello aziendale ulteriori incontri tra le Commissioni Amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistiti dalla Federelettrica e dalle Organizzazioni Sindacali confederali territoriali. Tali incontri, che si articoleranno secondo le procedure previste per l'informazione, riguarderanno le più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi (il cui esame verrà effettuato entro un congruo periodo di tempo precedente all'approvazione per quanto riguarda il bilancio preventivo ed entro il mese successivo a quello della definitiva approvazione per ciò che concerne il bilancio consuntivo), dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle modifiche degli assetti societari e delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all'incremento della produttività.
In vista di tali incontri, verranno trasmessi alle OO.SS. elementi conoscitivi sugli argomenti in questione.
Apposite Commissioni tecniche formate dai rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, potranno essere costituite per acquisire le informazioni circa l'andamento delle ristrutturazioni al fine di rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutarne i risultati.
Le parti si impegnano ad operare in modo che appositi incontri vengano attuati tra le strutture dei Comitati Regionali della CISPEL e le corrispondenti Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.
Le parti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo, convengono che occorre adottare interventi correttivi al sistema delle tariffe elettriche affinché lo stesso, salvaguardando ovviamente il principio della remunerazione dei costi al fine di essere coerente con gli obiettivi del PEN, non risulti penalizzante nei confronti delle Aziende Municipalizzate e dell'utenza.
CAPITOLO I - Aspetti generali e relazioni industriali
Generalità
1. Premesso che le parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle direzioni delle aziende;
che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;
che nulla si intende innovare riguardo all'oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti Organi direttivi delle aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;
nell'intento di improntare a spirito di maggiore collaborazione i rapporti fra le aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;
le parti hanno riconosciuto l'utilità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e a livello locale tra rappresentanti delle aziende e delle Organizzazioni sindacali stesse.
2. Tali incontri periodici comprendono sia quelli espressamente elencati nel par. "Relazioni industriali" della parte politica del presente CCNL, sia quelli relativi al testo dei vari articoli contrattuali e avverranno sulla base delle previsioni della parte politica stessa e secondo le procedure attuative del paragrafo seguente.
Procedure attuative
3. Con riferimento agli incontri di informazione, consultazione, confronto, contrattazione, di cui alla parte politica del presente CCNL, le parti si danno reciprocamente atto che il significato attribuito a tali momenti è quello specificato in appresso:
a) informazione, intendendosi con ciò la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con ciò la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;
c) confronto, intendendosi con ciò le occasioni in cui le parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame;
d) contrattazione, intendendosi con ciò i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.
A) Livello nazionale
4. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
5. Gli incontri saranno promossi dalla Federelettrica o richiesti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e saranno preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle segreterie delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione.
6. Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) del par. "relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL saranno riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna parte.
B) Livello aziendale
7. Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati nella sfera della propria competenza istituzionale, le parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure:
a) informazione - l'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie, ecc.; le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, entro i 15 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere un incontro per chiarimenti e illustrazioni; l'azienda fissa a completo adempimento un incontro entro i 15 giorni successivi;
b) consultazione - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Alla fine dell'incontro le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 15 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione;
c) confronto - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Al termine dell'incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi entro i 15 giorni successivi;
d) contrattazione - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.
Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.
Se entro i 10 giorni successivi le parti non pervengono ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere la continuazione della contrattazione da esaurirsi al termine dei successivi 10 giorni.
A conclusione dei periodi sopraindicati, nel caso le parti non pervengano ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni. Superati i limiti temporali stabiliti, le parti si riterranno libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze per l'esercizio dei rispettivi ruoli.
1. È confermata la Commissione nazionale paritetica costituita tra le parti per favorire all'interno delle aziende le pari opportunità. Detta Commissione, alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle parti ai fini delle conseguenti iniziative, è composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative e da 3 membri designati dalla Federelettrica di cui uno con funzioni di coordinatore o coordinatrice.
2. La Commissione nazionale, per l'approfondimento di particolari argomenti da quest'ultima individuati, potrà essere assistita eccezionalmente da delegazioni aziendali, costituite d'intesa tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL Tali delegazioni aziendali, ove costituite, fungeranno da organismi di assistenza della Commissione nazionale medesima per migliorare la conoscenza di alcuni aspetti locali, avranno una funzione di raccordo informativo e una durata limitata al compito assegnato.
3. Ove costituite, ai sensi del comma precedente, tali delegazioni aziendali saranno composte da tre membri designati dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL e da 3 membri in rappresentanza dell'azienda, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
4. I componenti la Commissione nazionale potranno fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di detti organismi nella misura massima di 16 ore all'anno ciascuno. Per i componenti le delegazioni aziendali che fossero costituite, i permessi retribuiti potranno essere concessi nella misura massima di 4 ore all'anno ciascuno.
1. In materia di appalti, le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti con particolare riferimento alle leggi n. 1369/1960 e n. 55/1990 nonché delle norme previste in materia di antimafia. Ciò, tenendo presente il principio che alle aziende stesse compete di svolgere direttamente, con il proprio personale, le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell'attività aziendale, sempreché tali opere e servizi abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle aziende al fine di una più razionale ed economica organizzazione qualità e sicurezza del servizio.
2. La risorsa appalto per l'esecuzione di opere e servizi va considerata "aggiuntiva" a quella interna e pertanto è da considerarsi come strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per l'esecuzione sia di attività estranee al ciclo produttiva specifico aziendale sia di tutte quelle funzioni che possono essere svolte all'esterno dell'azienda con maggiore utilità e tempestività ai fini sopra individuati, nonché i lavori che per la loro rilevanza ed entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con normale organizzazione aziendale.
3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa aziendale, al fine di mantenere all'interno delle aziende le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie e ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dalle aziende.
4. Le aziende comunicheranno periodicamente alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL le linee guida strategiche aziendali in materia di appalti contenenti i necessari riferimenti numerico- quantitativi. Sui contenuti di tale informativa, dietro richiesta delle OO.SS., potrà essere avviato un apposito confronto che dovrà avere inizio entro 10 giorni da detta richiesta. Nel corso dell'anno, in occasione di appalti di lavori rilevanti ne verrà data preventiva informazione alle OO.SS. che entro 7 giorni potranno richiedere un incontro al fine di ottenere più dettagliati chiarimenti.
5. Tutti gli appalti possono essere attuati solamente se non implichino la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi che si intende appaltare e la conseguente diminuzione degli organici.
6. I lavori appaltati saranno seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 CC e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati.
7. Le aziende impegneranno con apposita, formale dichiarazione le ditte appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
Art. 4 - Applicabilità del contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ivi compresi, per le aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.
2. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell'azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all'azienda;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l'assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell'applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.
Dichiarazioni a verbale - I) Applicabilità del contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di aziende miste - Si chiarisce che il presente contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente contratto si riferisce.
II) Trattamento economico dei lavoratori assunti per i lavori straordinari - Si chiarisce che la pattuizione di cui al punto b) del 2º comma del presente articolo non contrasta con il diritto o la possibilità delle rappresentanze dei lavoratori elettrici cui il comma stesso si riferisce di contrattare con la rappresentanza dei datori di lavoro la definizione del trattamento economico spettante a detti lavoratori.
III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica - Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel punto b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.
Art. 5 - Inscindibilità del contratto
1. Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro, e non cumulabili con quelle di altri contratti.
2. Restano salve le eventuali diverse pattuizioni in atto - e le condizioni che ne derivano - regolarmente concordate dopo la data del 5-2-1946 ed entro il 1-2-1983, in quanto non superate dal presente contratto, comprese quelle che abbiano previsto particolari categorie di inquadramento aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 9.
Art. 6 - Amministrazione del contratto
1. L'interpretazione delle norme del contratto verrà effettuata dalla Federelettrica d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il contratto stesso.
2. La richiesta per far luogo a detta interpretazione potrà essere avanzata da una delle parti indicando la norma in contestazione. L'incontro dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.
1. Il presente contratto rinnova per il quiadriennio 1-1-1991 - 31-12-1994 il CCNL 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990.
2. Per quanto riguarda la parte salariale, la decorrenza dei singoli istituti e delle relative variazioni sono scaglionate nell'arco del quadrienno come specificato nelle tabelle allegate all'art. 35.
3. Per quanto concerne gli altri istituti normativi ed economici, le innovazioni introdotte hanno efficacia dalla data di stipulazione (1-12-1991), salvi gli effetti che nei singoli casi siano necessariamente collegati ad altre date o siano espressamente concordati con decorrenza diversa.
4. Il contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
CAPITOLO II - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 8 - Assunzione del personale
1. L'assunzione di personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme di Legge e contrattuali.
2. Le aziende annualmente comunicheranno alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL gli indirizzi strategici orientativi in tema di assunzioni precisandone le modalità di effettuazione (selezione pubblica o selezione porivata - attuate anche mediante strutture esterne specializzate - e altre stabilite dalle norme di Legge vigenti) ed indicando i relativi riferimenti numerici. Sui contenuti di tale comunicazione, qualora le OO.SS. lo richiedano, verrà avviato un apposito confronto.
3. Nel corso dell'anno stesso le aziende daranno preventiva comunicazione alle OO.SS. delle assunzioni che nell'anno stesso verranno via via effettuate in realizzazione del piano. Nel caso di sostanziali variazioni degli indirizzi strategici le aziende ne daranno tempestiva comunicazione alle OO.SS.
Per le assunzioni dei Quadri le aziende daranno preventiva informazione alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL
4. In caso di selezioni pubbliche hanno diritto di partecipare a tutte le fasi dei lavori delle Commissioni esaminatrici, in qualità di osservatori e pertanto senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre rappresentanti designati dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative. Ad eccezione dei casi di assunzione dei quadri e del personale delle catt. ASS e AS, è inoltre prevista la partecipazione di tre osservatori sindacali di cui al capoverso precedente anche nelle selezioni private, limitatamente alla fase di scelta finale della rosa di candidati indicata dalle strutture esterne incaricate della preselezione.
5. Alle selezioni pubbliche possono partecipare anche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato non in possesso del titolo di studio richiesto, purché inquadrati nella categoria corrispondente al posto messo a concorso o in quella immediatamente inferiore. In quest'ultimo caso dovranno però aver maturato almeno 4 anni di anzianità di categoria.
6. In casi eccezionali di comprovata e motivata necessità, a favore del personale neo assunto, al quale si richiedono particolari esperienze e/o titoli di studio, potrà essere prevista la concessione di specifici importi a titolo di anzianità convenzionale.
Assunzioni a tempo parziale - 7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge n. 863 del 19-12-1984, è consentita l'assunzione di personale part-time, sia con distribuzione oraria "orizzontale" che "verticale".
8. Il personale assunto a tempo parziale ai sensi del presente articolo non verrà conteggiato nei limiti numerici di cui all'art. 22, comma 18, 3º capoverso del presente CCNL
Assunzioni a tempo determinato - 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della Legge n. 56 del 28-2-1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dalle leggi in vigore, anche nei seguenti casi:
1) per coprire le necessità straordinarie dell'azienda quali ad esempio: assunzione di nuovi servizi, inserimento di nuove tecnologie, avvio di processi di riorganizzazione e riconversione;
2) per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la Legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.
10. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo non può superare il limite del 5% del personale in forza al 1º gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.
11. Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di Legge nei casi da queste previsti, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 Legge 28-2-1987 n. 56.
Periodo di prova - 12. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo viene elevato a non più di 6 mesi per i quadri e per i lavoratori di gruppo A.
13. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo tabellare integrato fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli.
14. Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso e della stessa sarà data informazione anche alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
15. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione come sopra viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
16. Trascorso il periodo di prova senza che venga data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato automaticamente in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto.
17. Le norme relative alla previdenza e quelle particolari di cui agli articoli 42 e 43 - relativamente a quest'ultimo escluso il punto B - non si applicano durante il periodo di prova.
18. Il periodo di prova è utilmente considerato agli effetti dell'anzianità e del trattamento previdenziale.
Dichiarazione a verbale - Nei casi in cui le aziende procedano ad assunzioni tramite selezioni private, le quote di riserva di cui all'art. 25 della Legge n. 223/1991, non operano - in attuazione di quanto stabilito dal 2º comma di detto articolo 25 - per le qualifiche inserite nelle categorie di inquadramento riguardanti i quadri, il personale con funzioni direttive e di concetto nonché quello per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.
CAPITOLO III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale
Art. 9 - Classificazione del personale
Gruppi e Categorie - 1. La classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e/o revisione dei progetti di riassetto organizzativo. In relazione alla natura delle mansioni loro affidate, i lavoratori vengono assegnati ai seguenti gruppi e categorie:
Categoria Quadri
2. L'appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal 1º e 4º comma del successivo art. 10.
Gruppo A
3. Categoria AS superiore
Appartengono alla categoria AS superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
4. Categoria AS
Appartengono alla categoria AS i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
5. Categoria A1 superiore
Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
6. Categoria A1
Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Gruppo B
7. Categoria BS superiore
Appartengono alla categoria BS superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
8. Categoria BS
Appartengono alla categoria BS i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda.
9. Categoria B1 superiore
Appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
10. Categoria B1
Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite.
11. Categoria B2 superiore
Appartengono alla categoria B2 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.
12. Categoria B2
Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza relativi alla loro specialità di mestiere.
Gruppo C
13. Categoria CS
Appartengono alla categoria CS i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
I tirafili di linea, dopo tre anni di effettiva permanenza al lavoro di squadra svolto in categoria CS, verranno ammessi a partecipare a una prova pratica basata sulle mansioni tipiche delle squadre.
Al superamento di detta prova consegue immediatamente l'acquisizione della categoria B2.
14. Categoria C1
Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico- manuale. Ai lavoratori che abbiano maturato un periodo di tre anni di permanenza nella categoria C1 verrà attribuita la categoria CS.
15. Categoria C2
Appartengono alla categoria C2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo (uscieri - fattorini e custodi con esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica (ex cat. D) e i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature. I lavoratori inquadrati in categoria C2 saranno passati alla categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio, sempreché abbiano superato con profitto i corsi di formazione professionale di cui all'art. 15, mentre per gli operai addetti a squadre detto passaggio avverrà dopo 3 e non oltre 9 mesi, indipendentemente dalla partecipazione ai corsi.
16. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 18 al CCNL 1-3-1989, nel valutare l'analogia del valore professionale delle mansioni si deve tener conto dei seguenti criteri:
a) delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;
b) del grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza, delle necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso la scuola, l'addestramento o autonomamente), dal grado di iniziativa ed autonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;
c) degli "effettivi" compiti di controllo e coordinamento espletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;
d) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti, ma svolte in modo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento.
Criteri di individuazione
1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.
2. All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi:
- alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici e sui relativi risultati;
- al coordinamento e alla sovraintendenza di altri lavoratori eccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive;
- alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché alla responsabilità di tipo progettuale o di ricerca.
3. I quadri costituiscono un'autonoma fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
4. Ai quadri riconosciuti come tali alla data del 31-12-1988 viene attribuita, a decorrere dall'1-1-1989, la categoria di quadro Q. Alla condizione che vi sia compatibilità con la struttura tecnico-organizzativa, le aziende, ove si verifichi una diversificazione all'interno della categoria quadri collegata ad un diverso contenuto professionale delle mansioni, daranno luogo alla istituzione di un ulteriore livello di quadro individuato come QS con corrispondenti minimi tabellari.
Attribuzione della qualifica di quadro
5. L'attribuzione della qualifica di quadro è operata dall'azienda sulla base di una verifica della rispondenza ai sopracitati criteri delle figure professionali che siano inquadrate in categoria AS superiore.
6. Dell'attribuzione della qualifica di quadro le aziende daranno informazione alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL nazionali e locali, nonché ai lavoratori interessati, unitamente all'indicazione della funzione attribuita. La comunicazione dell'avvenuta attribuzione verrà affissa agli albi aziendali.
7. I lavoratori che ritengano di essere stati ingiustificatamente esclusi dall'attribuzione della qualifica di quadro potranno presentare, tramite le OO.SS. stipulanti il presente CCNL o direttamente, ricorso alla direzione aziendale entro 30 giorni dalla data di affissione agli albi aziendali della comunicazione riguardante l'attribuzione suddetta.
Orario di lavoro
8. In relazione alla speciale collocazione dei quadri nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si potranno adottare nelle singole aziende, previo confronto tra le parti, provvedimenti tali da non assoggettare i quadri all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal vigente CCNL Nel caso in cui questi provvedimenti venissero adottati, le aziende potranno riconoscere annualmente un importo commisurato all'entità dell'impegno con provvedimento da motivarsi e di cui viene data informazione alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL
Misure di carattere retributivo
9. Ai quadri potrà essere riconosciuto un elemento retributivo integrativo differenziabile e graduabile individualmente da attribuirsi in cifra fissa mensile fino ad un massimo del 52% del minimo tabellare della categoria di appartenenza nell'arco della vigenza del presente CCNL
10. Detti elementi retributivi integrativi sono elementi fissi e continuativi, costitutivi dello stipendio, come definito dall'apposito paragrafo dell'art. 35 del CCNL, e potranno essere attribuiti dall'azienda a corrispettivo di più elevati livelli di prestazione destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti ampiamenti verificati, richiesti nell'assolvimento del proprio ruolo.
11. L'attribuzione degli elementi retributivi integrativi in oggetto verrà definita sulla base dei seguenti criteri:
- sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali;
- competenza organizzativa e gestionale;
- iniziativa e responsabilità;
- valutazione dei risultati conseguiti.
12. Le aziende daranno tempestiva informazione alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL dei nominativi dei quadri ai quali sono stati attribuiti gli elementi retributivi integrativi, indicando gli importi globali a tale titolo erogati.
13. Inoltre ai quadri compete un livello di funzione pari all'8% del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
14. I quadri conservano l'assegno ad personam derivante dalla soppressione dei livelli salariali di categoria secondo quanto stabilito dal par. "misure di carattere retributivo" dell'art. 18 del CCNL 1-3-1989.
Copertura di posizioni di quadro
15. Per la copertura delle posizioni di quadro vacanti o di nuova istituzione le aziende daranno informazione per iscritto alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL del nominativo del nuovo quadro, della data di decorrenza dell'attribuzione della categoria, della mansione svolta dall'interessato e se trattasi di QS o di Q.
Formazione
16. Nei confronti dei quadri verranno ulteriormente sviluppate sempre più idonee azioni formative a carattere sistematico e ricorrente, allo scopo di iniziare un processo di sviluppo della decisionalità del ruolo mirando all'individuazione di potenzialità di crescita professionale.
17. Gli interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare un "trend" di cambiamento dalla cultura di ruolo orientato al compito, alla cultura orientata all'obiettivo, specie per gli aspetti della gestione delle risorse professionali affidate.
18. In attuazione dei principi di cui al precedente comma, ai quadri QS le aziende consentiranno l'utilizzazione di 5 giornate lavorative di permesso retribuito da destinarsi ad attività di formazione con spese a carico dell'azienda. Le attività di formazione scelte dal quadro saranno autorizzate dall'azienda purché in coerenza con i compiti svolti e compatibilmente con le esigenze di servizio.
Informazione
19. Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno informati delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e al rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra tutti i responsabili delle strutture direttamente o indirettamente interessate.
20. I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno destinatari di selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti, sia i più generali problemi di gestione e i principali programmi e realizzazioni dell'azienda.
Mutamento provvisorio di mansioni
21. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della Legge 13-5-1985 n. 190, l'assegnazione temporanea a mansioni relative alla qualifica di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a 6 mesi continuativi.
22. Trascorso tale periodo la predetta assegnazione temporanea diventa definitiva.
23. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative alla posizione di quadro, agli interessati sarà corrisposta, con le stesse modalità previste all'art. 13 del presente CCNL, un'indennità pari alla differenza tra i trattamenti economici del sostituito e del sostituto con riferimento al minimo tabellare integrato e al livello di funzione.
Altre norme particolari per i quadri
24. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
25. Eventuali trattamenti aziendali, attribuiti ai lavoratori di cui al presente articolo a titolo di funzione o a qualsiasi titolo non previsto dalla normativa contrattuale, sono assorbiti sino a concorrenza del livello di funzione di cui sopra.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che le previsioni del presente articolo definiscono l'attribuzione della qualifica di quadro nell'ambito delle aziende elettriche municipali, in attuazione della disposizione contenuta nell'art. 3 della Legge n. 190/1985, e le specificità che distinguono il rapporto di lavoro di questo ruolo aziendale da quello della categoria degli impiegati.
1. L'assegnazione della categoria di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.
2. Allo scopo, tuttavia, di regolare, all'inizio del rapporto di lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall'azienda per l'assunzione:
a) laurea (conseguente ad un corso di studio almeno quadriennale);
b) diploma universitario (conseguente ad un corso di studio universitario almeno biennale dopo la scuola media superiore);
c) diploma di scuola media superiore;
d) diploma di istituto professionale, licenza di scuola tecnica o di corsi promossi dall'azienda con finalità di attribuire equivalente preparazione in specializzazioni tecniche afferenti all'attività delle aziende;
vengono fissate le norme di cui in appresso.
Inserimento ed azioni formative
3. A) Laureati: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria A1. Essi potranno essere sottoposti ad idonee azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, gli interessati potranno essere sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico che si svilupperanno anche mediante utilizzazione in mansioni diverse.
4. Per consentire opportuni movimenti di rotazione in diverse mansioni della categoria A1, uno stesso posto non potrà essere assegnato a tali lavoratori per più di quindici mesi consecutivi.
5. B) Diplomati universitari: all'atto della assunzione saranno inquadrati in categoria BS. Essi saranno sottoposti alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati saranno sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico-pratico, che potranno svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di categoria BS.
6. C) Diplomati da scuola media superiore: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria B1. Essi saranno sottoposti alle azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto. Successivamente, e per un adeguato periodo necessario al conseguimento delle conoscenze pratiche relative alla mansione, gli interessati saranno sottoposti ad idonee azioni formative a carattere teorico- pratico, che potranno svilupparsi anche mediante impieghi con rotazione in mansioni diverse di categoria B1.
7. D) Diplomati da istituto professionale e licenziati: all'atto della assunzione saranno inquadrati in categoria CS e verranno assegnati a posti di lavoro resisi vacanti o di nuova istituzione. Dopo tre anni hanno titolo a sostenere una prova di pratica professionale per verificare la capacità di svolgere mansioni di categoria B2.
Aumenti biennali di anzianità convenzionale
8. L'istituto degli aumenti biennali di anzianità convenzionale, di cui al punto 2) dell'art. 18 CCNL 11-5-1976, è soppresso a partire dall'1-8-1981.
9. A partire dall'1-8-1981 l'importo in cifra degli aumenti biennali di anzianità convenzionale verrà conservato nelle misure in atto al 31-7-1981.
10. L'importo degli aumenti biennali di anzianità convenzionale concorre agli effetti del raggiungimento delle percentuali massime di aumenti biennali previste dall'art. 37 del presente contratto.
11. A partire dal 1-1-1979 l'importo degli aumenti biennali di anzianità convenzionale sarà calcolato sui nuovi minimi tabellari nonché sull'importo della "base convenzionale" (L. 50.000) e dedotto l'importo del 6% di cui al 2º comma del paragrafo "Norme particolari" di cui all'art. 25, CCNL 1-8-1979.
Norma transitoria - 12. Nei confronti dei lavoratori già in servizio alla data di stipula del CCNL 1-8-1979, i quali dimostrino che a tale data avevano titolo alla concessione di permessi retribuiti per lavoratori studenti secondo la normativa di cui all'art. 19 del CCNL 11-5-1976, verranno riconosciuti, dalla data di conseguimento di uno dei titoli di studio in detto articolo contemplati, gli aumenti biennali di anzianità convenzionale di cui al punto 2) dell'art. 18 CCNL 11-5-1976.
13. Qualora i lavoratori di cui al comma precedente conseguano in servizio un titolo di studio, fra quelli contrattualmente previsti, in epoca successiva al 31-7-1981, l'importo degli aumenti biennali di anzianità convenzionale sarà attribuito secondo le misure in atto al 31-7-1981.
14. Nei confronti dei lavoratori in servizio al 31-12-1969, gli aumenti biennali di anzianità convenzionale non verranno computati agli effetti del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 37.
Dichiarazione comune - In attuazione dell'impegno già previsto dall'allegato n. 18 al contratto 1-3-1989, le parti convengono che l'esame delle problematiche, connesse al trattamento del personale cui si richiede per l'assunzione uno specifico titolo di studio nonché al trattamento dei dipendenti che il titolo di studio lo abbiano conseguito in servizio, avverrà in seno alla Commissione mista di cui al "Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa" con inserimento unitamente all'art. 24 del CCNL 1-3-1989 al primo punto del relativo ordine del giorno.
Art. 12 - Scelta del personale
Disciplina transitoria
1. Nel testo dell'art. 24 del CCNL 1-3-1989, il livello di contrattazione fra le parti in sede locale previsto nel 1º comma e nella 1ª dichiarazione a verbale (1º e 2º comma) è sostituito con il livello di confronto.
2. Le parti si danno reciprocamente atto che, al comma 1º dell'art. 24 del CCNL 1-3-1989, ove si fa riferimento al tipo di concorso, quando si usa il termine "concorso esterno" si intende riferirsi alle varie modalità di assunzione previste dall'art. 8.
3. Tra le parti si concorda inoltre che la Commissione mista di cui al "Protocollo sulla rivisitazione della parte normativa" ed al relativo verbale di accordo, cui è collegata la definizione delle modifiche normative per il biennio 93/94, dovrà definire entro il 30-6-1992 le modifiche necessarie da apportare all'art. 24 del CCNL 1-3-1989.
4. La revisione del testo dell'art. 24 del CCNL 1-3-1989 sarà il primo argomento che la Commissione mista affronterà e dovrà essere definito, entro la data sopra indicata, prioritariamente rispetto a tutti gli altri argomenti.
Art. 24 - CCNL 1-3-1989
(testo non collazionato)
Generalità
1. L'azienda, prima di procedere alla copertura di nuovi posti di lavoro o di quelli resisi comunque vacanti, ad esclusione dei quadri, contratterà con le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, i metodi da seguire per la ricognizione dei posti da coprire, il tipo di concorso, esterno o interno, da attuare, tenendo conto delle specifiche situazioni aziendali, e le caratteristiche delle prove che costituiranno oggetto di esame.
2. Per la copertura delle posizioni di AS superiore e AS, la direzione procederà ad individuare quei candidati o quel candidato che, in base alle caratteristiche personali e professionali, sono ritenuti in grado di ricoprire le posizioni stesse.
3. Dei nominativi così individuati la direzione darà motivata informazione alle Segreterie Territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL
4. Esaurita tale fase preliminare, la direzione opererà la scelta tra i candidati attraverso un colloquio tendente alla verifica dei requisiti di cui sopra.
5. A detto colloquio la direzione ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici maggiormente rappresentative stipulanti il presente CCNL
6. Le predette Organizzazioni sindacali dovranno far cadere la propria designazione su un lavoratore appartenente a categoria non inferiore a quella del posto da ricoprire.
7. La scelta del personale per la copertura delle singole posizioni di lavoro, fatte salve le particolari procedure previste dai commi precedenti nonché i casi di esclusione della scelta di cui all'apposito paragrafo del presente articolo, sarà effettuata di norma tramite colloquio con i dipendenti che abbiano presentato la propria candidatura.
8. Le scelte saranno tempestivamente attivate man mano che si determinano le esigenze di copertura delle singole posizioni di lavoro ed avverranno sulla base di accertamenti per idoneità con riferimento alla qualifica di volta in volta interessata o, ove possibile, a gruppi predeterminati di qualifiche per ognuno dei quali sono richieste analoghe conoscenze professionali.
9. Detti accertamenti dovranno verificare il possesso delle conoscenze professionali relative alle mansioni da espletare nonché il possesso delle attitudini personali e professionali richieste da dette mansioni.
10. Ove necessario, in relazione alla specificità delle mansioni da espletare, con particolare riferimento a quelle di significativo contenuto specialistico o tecnico-manuale, potrà essere anche prevista una prova scritta ovvero di pratica professionale.
Procedura per le scelte
Ricorsi - 11. Le norme, le condizioni ed i termini delle scelte verranno divulgati attraverso l'affissione di comunicati che dovranno indicare:
a) il termine di scadenza per la presentazione delle domande;
b) le caratteristiche degli accertamenti di idoneità in relazione al profilo professionale;
c) la qualifica professionale interessata, la categoria di inquadramento, il numero dei posti da coprire, e la sede di lavoro;
d) le categorie (normalmente quella corrispondente alla qualifica interessata e quella immediatamente inferiore) nel cui ambito la scelta verrà operata;
e) i titoli professionali e scolastici ove necessari per l'espletamento delle mansioni inerenti alla posizione da ricoprire.
12. La direzione darà comunicazione scritta ai singoli interessati che abbiano presentato domanda, della ricezione della domanda stessa.
13. In ogni fase delle scelte l'azienda ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, stipulanti il presente CCNL, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
14. A conclusione degli accertamenti sarà formulata la graduatoria degli idonei sulla scorta della quale si individuerà l'assegnatario della posizione da ricoprire. Detta graduatoria verrà affissa agli albi aziendali.
15. Il lavoratore che dovesse ritenersi ingiustificatamente escluso dal novero degli idonei può ricorrere - assistito, a sua richiesta, dall'Organizzazione sindacale alla quale abbia, a tal fine, conferito mandato ovvero, sempre a sua scelta, dal consiglio dei Delegati - entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.
16. L'azienda - sentito il lavoratore che ha presentato ricorso, eventualmente come sopra assistito - è tenuta a pronunciarsi in merito, entro 20 giorni dalla ricezione del ricorso stesso.
17. L'azienda fornirà a chi ne faccia richiesta la documentazione eventualmente esistente in merito al contenuto del colloquio, ovvero delle prove eventuali, da lui sostenute, documentazioni da considerarsi di mero orientamento.
Preclusioni alla partecipazione alle scelte
18. Non possono partecipare alle scelte i lavoratori che nel corso dei dodici mesi precedenti la data di affissione del comunicato di scelta siano risultati inidonei (intendendosi per tali anche i partecipanti che si ritirino durante le prove) in altre due scelte.
19. Ai lavoratori trasferiti per punizione, comunque inquadrati, si applica un periodo di preclusione di due anni.
20. I lavoratori assegnatari di un posto in seguito ad una scelta, i lavoratori che abbiano ottenuto un passaggio di categoria comunque disposto, nonché gli assegnatari di posti ai sensi della I Dichiarazione a Verbale annessa al presente articolo, non possono partecipare a scelte prima che sia trascorso un periodo di permanenza di due anni in posti di gruppo A e di un anno per le altre posizioni.
21. I termini di preclusione previsti dai commi precedenti decorrono dalla data di affissione dei comunicati di scelta, dalla data di passaggio di categoria o dalla data di assegnazione effettiva del posto, oppure dalla data in cui il trasferimento per punizione diventa esecutivo.
22. I lavoratori neo-assunti ed i lavoratori in servizio vincitori di concorsi esterni non possono partecipare a scelte per concorso prima che sia trascorso rispettivamente, dall'assunzione o dall'avviamento alla nuova posizione, un periodo di:
- tre anni, nel caso in cui abbiano partecipato a concorsi per laureati o per diplomati universitari;
- due anni, nel caso in cui abbiano partecipato a concorsi per diplomati da scuola media superiore o per diplomati da istituto professionale o licenziati;
- un anno in tutti gli altri casi.
Procedura di assegnazione del posto
Eccezioni - 23. Per procedere alla copertura di posti di lavoro, la direzione aziendale provvederà ad informare tempestivamente le Organizzazioni Sindacali locali stipulanti il presente CCNL in merito a:
- reparto o ufficio interessato alla copertura;
- numero dei posti da coprire;
- qualifica e categoria di inquadramento;
- motivo della disponibilità del posto;
- modalità di copertura: "esclusione dalla scelta" con indicazione del nominativo del lavoratore e del caso di esclusione applicato, ovvero attingimento da graduatorie di idonei.
24. Dell'assegnazione del posto e del dipendente assegnatario verrà data comunicazione mediante affissione agli albi aziendali.
25. L'avviamento al posto avverrà entro 30 giorni dalla data di affissione agli albi del comunicato di cui al precedente comma nei casi in cui sia possibile effettuare le conseguenti sostituzioni mediante l'immediato prelievo da graduatorie esistenti. Nel caso ciò non fosse possibile e nel caso in cui si rendessero indispensabili azioni di aggiornamento professionale, detto termine potrà essere protratto fino a 90 giorni.
26. Le graduatorie relative alle scelte saranno tenute aperte per un anno con decorrenza dalla delibera di approvazione delle graduatorie stesse da parte della Commissione amministratrice o dalla emissione della relativa comunicazione di servizio.
27. In seguito alla scelta l'eventuale nuovo inquadramento decorrerà dalla data di assegnazione delle mansioni relative al posto da coprire.
28. Espletate le procedure di scelta con esito negativo l'azienda procederà all'assunzione di nuovo personale da destinare alla copertura di tali posti.
29. Qualora l'avvenuta scelta comporti il trasferimento del lavoratore in altro Comune, al lavoratore stesso verrà applicato il trattamento previsto dall'art. 14 del presente contratto per i casi di trasferimento per servizio.
Mobilità orizzontale all'interno delle posizioni lavorative
30. Fermo restando quanto previsto dall'art. 49 CCNL e tenuto conto delle caratteristiche degli accertamenti di idoneità, potranno realizzarsi, in relazione alle esigenze di servizio, spostamenti di lavoratori, nell'ambito delle posizioni aventi la stessa qualifica o qualifiche analoghe. Tali spostamenti potranno realizzarsi anche a richiesta dei singoli lavoratori, sempre compatibilmente con le esigenze di servizio e previa verifica suindicata. Detta mobilità è finalizzata a:
a) razionalizzazione dell'impiego del personale;
b) accelerazione delle procedure per la copertura dei posti vacanti;
c) riorganizzazione e trasferimento di reparti-uffici-servizi.
31. Qualora in sede di attuazione di uno spostamento di cui sopra venga assegnato un posto vacante o di nuova istituzione, l'assegnazione stessa sarà considerata caso di esclusione dalla scelta.
32. I lavoratori potranno proporre ricorso avverso gli spostamenti che siano stati disposti ai sensi dei commi precedenti, eventualmente assistiti dal Consiglio dei Delegati, cui dovranno, a tal fine, conferire specifico mandato.
33. La procedura e le modalità per l'esame dei ricorsi di cui al comma precedente sono analoghe a quelle previste dal par. "procedura per le scelte - Ricorsi" del presente articolo.
Esclusione dalla scelta
34. La normativa di cui al presente articolo non è applicabile, fatta eccezione per quanto concerne la pubblicità ai passaggi di categoria, nei seguenti casi:
a. riutilizzazione del personale addetto a reparti od uffici smobilitati o resosi disponibile per ristrutturazione; reinserimento di lavoratori al termine del periodo di attività sindacale a tempo pieno di cui al 17º comma del par. "Permessi sindacali" dell'art. 42 del presente CCNL;
b. sistemazione del personale assunto per obbligo di Legge (invalidi, orfani di guerra, ecc.) o, in via eccezionale, per chiamata individuale ai sensi della vigente normativa;
c. reinserimento di lavoratori al termine dell'aspettativa di cui al comma 3 dell'art. 10;
d. sistemazione di lavoratori che vengano trasferiti a norma di contratto; trasferimenti a domanda, sempreché, com'è ovvio, trovino fondamento in ragioni validamente giustificative;
e. riutilizzazione del personale debilitato per infortunio o malattia;
f. avvicendamento, su richiesta, del personale che nell'esercizio delle sue funzioni sia stato colpito da provvedimenti di carattere giudiziario per responsabilità penali.
35. Nel caso di più lavoratori rientranti in ipotesi diverse di "esclusione dalla scelta", contemporaneamente disponibili per l'assegnazione del posto perché professionalmente idonei, la preferenza sarà data secondo l'ordine di priorità sopra indicato.
36. Nei casi contrattualmente previsti per l'esclusione dalla scelta, le aziende contratteranno con le Organizzazioni sindacali locali stipulanti il presente CCNL obiettivi criteri preferenziali da adottare nel caso di più lavoratori contemporaneamente disponibili per l'assegnazione del posto.
Pubblicità ai passaggi di categoria
37. L'azienda darà pubblicità, mediante affissione agli albi, a tutti i passaggi di categoria, comunque effettuati.
38. A favore dei lavoratori "cantieristi" è prevista la preferenzialità nelle scelte per la copertura dei posti relativi all'esercizio di nuovi impianti, nonché all'ampliamento dell'ambito territoriale entro il quale va operata la scelta per la copertura di posti di lavoro.
Accertamento idoneità fisica
39. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore, l'assegnazione dei posti, in relazione ai vari tipi di selezioni, scelta ed esclusione dalla scelta, sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore all'espletamento delle specifiche mansioni.
Fattori di ponderazione nelle scelte
40. Gli accertamenti da effettuare nelle scelte possono assumere quanto definito a livello aziendale per le varie figure professionali secondo le seguenti articolazioni:
1. accertamenti professionali e accertamenti attitudinali tramite colloquio;
2. accertamenti professionali tramite colloquio;
3. accertamenti professionali e accertamenti attitudinali tramite prova di pratica professionale e colloquio;
4. accertamenti professionali tramite prova di pratica professionale e colloquio.
41. Il colloquio può identificarsi in:
a. quesiti sulle materie tecnico-professionali;
b. discussione e/o tests rivolti a valutare le capacità inerenti i seguenti fattori attitudinali:
- il coordinamento, controllo e sviluppo delle risorse umane, tecniche ed economiche;
- l'autonomia nell'assumere decisioni e comportamenti adeguati al ruolo;
- la gestione di rapporti interni ed esterni all'azienda;
- l'elaborazione innovativa di conoscenze professionali acquisite;
- l'adeguamento motivazionale al ruolo.
42. Per la copertura dei posti relativi alle qualifiche con caratteristiche di lavoro tecnico-manuali potrà essere effettuata una prova unica variamente articolata, suddivisa cioè in due parti che il candidato potrà sostenere contestualmente senza particolari preclusioni: una parte è volta all'accertamento delle capacità pratico-professionali, l'altra è finalizzata alla verifica delle necessarie conoscenze teoriche mediante l'utilizzo di appositi strumenti, come ad esempio i questionari.
43. In tali casi la valutazione sarà complessiva.
44. I pesi complessivi nella ponderazione sono ripartiti tra le varie prove come risulta nello schema seguente:
1. Scelte nelle quali sono previsti gli accertamenti professionali ed attitudinali.
Accertamenti professionali | Accertamenti attitudinali | Punteggio totale |
30 punti | 20 punti | 50 punti |
2. Scelte nelle quali sono previsti gli accertamenti professionali
Accertamenti professionali | Accertamenti attitudinali | Punteggio totale |
50 punti | - | 50 punti |
3. Scelte nelle quali sono previsti oltre al colloquio professionale ed attitudinale anche la prova di pratica professionale.
Prova Pratica professionale | Accertamenti professionali | Accertamenti attitudinali | Punteggio totale |
30 punti | 25 punti | 15 punti | 70 punti |
4. Scelte nelle quali siano previsti la prova di pratica professionale ed il colloquio professionale.
Prova Pratica professionale | Accertamenti professionali | Punteggio totale |
25 punti | 25 punti | 50 punti |
45. In ogni caso l'idoneità è fissata in 6/10 del punteggio totale stabilito, con esclusione di coloro che non risultino idonei nelle prove professionali non avendo conseguito in tali prove una valutazione di almeno 6/10 dei punti disponibili.
46. Per favorire l'applicazione del presente accordo le aziende, ove possibile, promuoveranno nei confronti dei lavoratori idonee azioni formative ed informative.
47. L'applicazione della normativa di cui al presente paragrafo ha carattere sperimentale e avrà durata fino al 31-12-1990. Entro il 30-9-1989 le parti si incontreranno per effettuare una valutazione congiunta sui risultati di detta sperimentazione.
Dichiarazione a verbale - I) 1. L'azienda darà luogo a contrattazione con le Organizzazioni sindacali locali stipulanti il presente CCNL per risolvere i casi eccezionali di copertura di particolari posti per i quali un lavoratore presenti preparazione professionale e specifica esperienza di lavoro acquisita in almeno tre anni di servizio prestato nell'ambito dello stesso reparto od ufficio anche per avere ripetutamente sostituito il titolare del posto medesimo.
2. La procecedura di cui al comma precedente verrà seguita anche per i casi di ampliamento di mansioni che diano luogo a passaggi di categoria.
II) Le parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di quanto previsto al 1º comma dell'art. 24, hanno avuto di mira l'interesse delle aziende, per cui riaffermano il proposito di effettuare ogni sforzo per pervenire ad un pieno accordo in materia, con modalità tali che il correlativo confronto non comporti tempi che possano essere di pregiudizio all'interesse anzidetto.
III) Le parti convengono che nell'espletamento delle scelte il periodo di tempo intercorrente tra la data di scadenza del bando e l'effettuazione delle prove dovrà avere una durata pari ad almeno 15 giorni salvo che sia diversamente stabilito in seguito a contrattazione in sede aziendale.
Norma transitoria - Partecipazione alle scelte del personale inquadrato in cat. A1 - BS - B1 e B2 - Con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale introdotto all'art. 16 del CCNL per quanto riguarda le categorie nel cui ambito si opera la scelta del personale, si conviene che in via transitoria, per la vigenza del contratto, il personale inquadrato alla data di stipula del CCNL nelle categorie A1, BS, B1 e B2 possa presentare la candidatura rispettivamente:
Categoria A1 | anche alle scelte per posizioni di cat. AS superiore |
Categoria BS | anche alle scelte per posizioni di cat. A1 superiore |
Categoria B1 | anche alle scelte per posizioni di cat. BS superiore |
Categoria B2 | anche alle scelte per posizioni di cat. B1 superiore |
Art. 13 - Mutamento provvisorio di mansioni
1. Il lavoratore, in relazione alle esigenze aziendali, può essere assegnato temporaneamente a mansioni inerenti ad altra categoria, purché ciò non comporti alcuna diminuzione dello stipendio, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda. L'assegnazione di cui sopra, per dar luogo all'applicazione di quanto appresso indicato, deve essere comunicata per iscritto dall'azienda all'interessato e della stessa contemporaneamente verrà data informazione alle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL
2. Al lavoratore che sia chiamato temporaneamente a coprire mansioni rientranti in categoria superiore o a sostituire (anche in tutti i casi di assenza per cui è previsto l'obbligo di conservazione del posto) altro lavoratore inquadrato (non "ad personam") in categoria superiore alla propria, deve essere corrisposta, dopo che siano trascorsi almeno cinque giorni di effettiva prestazione in mansioni di categoria superiore, in aggiunta al suo stipendio, una indennità temporanea pari alla differenza dei minimi tabellari integrati delle due categorie.
3. L'assegnazione della categoria "ad personam" deve risultare da comunicazione scritta fatta al lavoratore contemporaneamente all'attribuzione della categoria.
4. Nel caso di sostituzione di durata superiore a 5 giorni, l'indennità decorrerà dal primo giorno della sostituzione stessa.
5. La scelta del lavoratore a cui possono essere assegnate temporaneamente mansioni di categoria superiore dovrà avvenire tenendo conto dei criteri indicati nell'art. 24 del CCNL 1-3-1989.
6. Trascorsi tre mesi dall'avvenuta assegnazione di mansioni superiori o, nel caso di sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, richiamo alle armi od aspettativa, tre mesi dal trascorrere dei termini previsti dal contratto di lavoro per le assenze dovute ai predetti motivi - ovvero tre mesi dal momento in cui, prima dello scadere dei termini stessi, la vacanza del posto diventa definitiva - avviene senz'altro il passaggio a categoria superiore del lavoratore cui sono state assegnate le mansioni di categoria superiore.
7. Allo scopo di evitare passaggi di categoria per la semplice assegnazione provvisoria di mansioni di categoria superiore, le aziende avvieranno comunque la procedura per la scelta del personale, con le norme specificate nell'articolo riguardante la scelta del personale, in modo che essa possa essere esperita prima dello scadere del termine di tre mesi di cui al comma precedente.
Art. 14 - Trasferimenti - Traslochi - Cantieristi
1. Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio e per motivi disciplinari.
2. Il provvedimento di trasferimento che comporti il cambio della sede di lavoro deve essergli comunicato per iscritto e in tempo utile.
3. Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio, ove non sia possibile al lavoratore trovare un adeguato alloggio, o lo trovi ad un canone di fitto eccessivo, o l'azienda non possa provvedervi direttamente, viene concordata tra le parti una opportuna indennità con l'eventuale intervento delle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, se richiesto dal lavoratore.
4. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrono nella nuova destinazione.
5. Il lavoratore che non accetta il trasferimento e che venga licenziato mantiene il diritto al trattamento di quiescenza e al preavviso.
6. Al lavoratore trasferito al di fuori del territorio del Comune è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendere con l'azienda e con la eventuale assistenza delle Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, se richiesta dal lavoratore.
7. Gli è dovuta inoltre una diaria equivalente ad una mensilità di stipendio. Al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva, equivalente complessivamente a 6 giornate di stipendio, per ogni persona di famiglia convivente a carico che con lui si trasferisca.
8. Il lavoratore che, per effetto del trasferimento, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
9. Al lavoratore trasferito a sua domanda, non compete il trattamento di cui sopra.
10. Il lavoratore che viene trasferito per motivi disciplinari ha diritto soltanto al rimborso delle spese di trasferimento. Ove egli non accetti il trasferimento, è considerato dimissionario.
11. Al lavoratore trasferito non a domanda, per il quale venga risolto il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di fine rapporto spettantegli, anche quello in atto per trasferimento per ragioni di servizio, purché egli si trasferisca effettivamente, entro un anno dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo.
Cantieristi - 12. Rientrano nella categoria dei "cantieristi" quei lavoratori la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti - o presso unità lavori distaccate e preposte ai cantieri stessi - con la conseguente caratteristica di prolungata permanenza in località nelle quali siano ubicati i cantieri.
13. Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quelle dei cantieri di costruzione o delle unità lavori distaccate preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengano inviati sull'uno o sull'altro cantiere o presso le citate unità.
14. In relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato il complesso di impianti ed attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione, di grandi elettrodotti e stazioni, nonché di grandi opere civili.
15. Ai lavoratori cantieristi, come sopra definiti, è corrisposta un'indennità cantiere pari a L. 7.000 per ogni giorno di presenza in cantiere.
16. Inoltre, agli stessi lavoratori, se destinati a cantieri ubicati fuori del Comune della sede, verrà corrisposto un rimborso giornaliero delle spese di vitto e alloggio, da forfettizzare dopo 30 gg., per tutta la durata di permanenza nel cantiere o presso le suddette unità lavori preposte ai cantieri stessi.
17. Il rimborso verrà effettuato dietro presentazione dei relativi documenti giustificativi anche per le spese di viaggio sostenute per il rientro in sede o nella località di residenza della propria famiglia con mezzi pubblici di trasporto.
18. La forfettizzazione di cui sopra sarà contrattata fra la direzione e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL unitamente alla frequenza dei viaggi per l'eventuale rientro in famiglia.
19. Il rimborso non compete ai lavoratori che si trovino nell'una o nell'altra delle seguenti condizioni:
- assunti in qualità di "cantieristi" per essere destinati, sin dalla data di assunzione, ad un determinato cantiere di costruzione e fino a quando permanga tale destinazione;
- trasferiti a domanda presso un cantiere di costruzione e fino a quando permangano in detto cantiere;
- lavoratori che a seguito di procedura di "scelta" diventino cantieristi e vengano destinati ad un cantiere di costruzione ubicato nella località di loro residenza o comunque in una località ad una distanza tale da quella di residenza da non comportare lo spostamento loro e/o delle loro famiglie. Anche per tali lavoratori l'esclusione dai predetti trattamenti cessa, ovviamente, dal momento in cui vengono destinati ad altro cantiere;
- destinati a cantieri ubicati nel Comune di residenza.
Art. 15 - Formazione professionale
1. La Federelettrica, tenendo conto della continua evoluzione tecnologica e della naturale obsolescenza delle cognizioni, si adopererà - d'intesa con la CISPEL ed in particolare con i Comitati regionali della CISPEL - affinché sia generalizzato l'addestramento teorico-pratico per tutti i lavoratori neo-assunti all'atto del primo inserimento e per i lavoratori già in servizio.
2. In particolare, le aziende promuoveranno le necessarie attività di formazione dei lavoratori al fine di favorire lo sviluppo della professionalità inteso sia come accrescimento della capacità di gestire le risorse umane, tecniche ed economiche, sia come approfondimento delle conoscenze teoriche e pratiche acquisite e dei sistemi di sicurezza. Ciò anche allo scopo di consentire ai lavoratori di continuare a fornire le proprie prestazioni in maniera adeguata alle esigenze derivanti dalle innovazioni tecnologiche.
3. La formazione, quale strumento indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi aziendali, potrà essere realizzata per categorie omogenee di lavoratori.
4. In particolare, le aziende, potranno prevedere eventuali specifici corsi formativi anche in funzione della partecipazione dei lavoratori alle scelte di cui all'art. 12.
5. Per le aziende minori si farà si che detti corsi possano essere svolti in sede, nei tempi e nei modi più opportuni, da istruttori anche di altre aziende della regione, appositamente prescelti e designati in sede di Comitati regionali della CISPEL.
6. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori a livello competente per la Regione, collaboreranno alla preparazione, formazione e conduzione dei corsi stessi.
7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio, per la scelta del personale tramite le selezioni interne di cui all'art. 12 del presente contratto.
8. Analoghi corsi di formazione professionale saranno programmati, per iniziativa delle singole aziende (e con la collaborazione delle istanze sindacali territoriali dei lavoratori), in relazione ad eventuali processi di ristrutturazione e riorganizzazione del lavoro e saranno finalizzati anche alla comprensione di detti cambiamenti organizzativi.
9. L'impegno formativo di cui al presente articolo dovrà avere carattere di continuità ed essere indirizzato, con opportune articolazioni, alla generalità dei lavoratori, con attuazione durante l'orario di lavoro e nei periodi dell'anno più opportuni.
Neo assunti - 10. a) Generalizzazione dell'addestramento teorico-pratico a tutti i lavoratori all'atto del primo insediamento;
b) omogeneizzazione delle modalità di attuazione di detto addestramento (programmi, metodologia didattica, durata da graduare anche in relazione ai diversi livelli di scolarità ed all'attività di destinazione).
Art. 16 - Modifiche delle strutture aziendali
1. Ferme restando la piena autonomia di potere decisionale e la responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, le aziende, con cadenza annuale e con tempificazione coerenti con la presentazione dei piani-programma pluriennali e dei bilanci preventivi annuali, informeranno le OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL sulle politiche generali aziendali in ordine ai programmi di sviluppo dei servizi, degli investimenti, ai risultati di gestione previsti, ai cambiamenti relativi alla struttura organizzativa.
2. Fermo restando l'avvio delle modifiche organizzative, a fronte di cambiamenti significativi delle stesse, le parti in sede locale attueranno - su richiesta delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL - un confronto sulle ricadute aventi riflessi sulle condizioni di lavoro e sulle modalità dei conseguenti assestamenti di organico.
3. Analoghi confronti avverranno fra le parti in sede locale per le eventuali modifiche sugli inquadramenti.
CAPITOLO IV - Norme disciplinari
Art. 17 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di Legge sulla prevenzione infortuni che l'azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte le disposizioni al riguardo emanate dall'azienda stessa;
d) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto con danno dell'azienda stessa da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né