S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 30/06/1999, si rinvia al CCNL "Elettrici".
CCNL del 12/06/1996
ELETTRICI - Produttori indipendenti
Contratto collettivo nazionale di lavoro 12-06-1996
Lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici indipendenti di energia elettrica
Decorrenza 1-1-1995 - 31-12-1998 (parte normativa) 1-1-1995 - 31-12-1997 (parte economica)
Addì, 12-6-1996 in Roma
tra la Delegazione industriale della Società Edison e Edison termoelettrica, della Società Sondel e Bussi termoelettrica, della Società Caffaro, della Società Sisma, della Società Compagnia Valdostana delle Acque
e la Federazione Nazionale Energia (F.N.E.-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-Uil), con l'assistenza di Confindustria e dell'Associazione Sindacale Intersind
è stato stipulato il presente CCNL per la disciplina del rapporto di lavoro dei lavoratori dipendenti dalle imprese produttrici indipendenti di energia elettrica.
Campo di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro fra le aziende produttrici indipendenti di energia elettrica ed il personale dalle stesse dipendenti e sostituisce integralmente tutte le norme del precedente CCNL
Capitolo I - Relazioni industriali
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni coerente con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, residuando di converso a livello aziendale materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL
Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni
Le parti condividono altresì che lo sviluppo ed il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppone una comune conoscenza delle linee di evoluzione del comparto cui fanno parte le aziende firmatarie del presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività.
A livello nazionale interaziendale le Parti costituiranno un osservatorio di settore congiunto paritetico che, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, divenga sede e momento di analisi, verifica e confronto, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, su temi di rilevante interesse reciproco quali:
- il sistema legislativo e le novità normative con particolare riferimento agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità;
- le politiche industriali e l'andamento economico-occupazionale del comparto;
- le tematiche relative ad ambiente sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la struttura e la dinamica del costo del lavoro;
- l'evoluzione delle relazioni industriali.
Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche a livello locale, nello spirito di cui al primo capoverso del presente articolo e al fine di consentire la soluzione delle problematiche emergenti:
a livello aziendale , dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti pianti di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano sui livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo.
A) Contratto Collettivo nazionale di Lavoro
Il Contratto Collettivo di Lavoro è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale.
Per il rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, applicato a minimi e contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione o lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
B) Contrattazione aziendale
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto Collettivo di Lavoro.
La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
Nell'arco di vigenza del presente contratto, gli accordi aziendali per il quadriennio 1997-2000 saranno definiti - quanto a meccanismi e parametri - entro la fine del 1997 con conseguenti effetti economici a partire dal 1998.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri in sede nazionale, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficenza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
I contenuti economici di questo livello negoziale troveranno concretizzazione mediante un Premio di Risultato annuale strettamente correlato:
- ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
- all'andamento economico dell'impresa.
Tale premio, per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile e differenziabile in relazione alle diverse modalità della prestazione di lavoro.
Gli importi, i parametri, gli indici ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa di tale erogazione saranno definiti dalle parti in sede nazionale.
Capitolo II - Costituzione del rapporto di lavoro
Valgono le norme di Legge in materia.
Nello specifico, all'atto dell'assunzione:
- l'Azienda, che ha la facoltà di richiedere prima dell'assunzione visite mediche specialistiche per accertare l'idoneità fisica del lavoratore, comunicherà per iscritto la data, l'inquadramento, le mansioni da svolgere, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova nonché tutte le condizioni concordate,
- il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa: libretto di lavoro, copia autenticata titolo di studio, stato di famiglia, certificato penale, coordinate bancarie per l'accredito delle competenze.
Mutamenti di residenza e/o domicilio dovranno essere celermente notificati dal lavoratore all'Azienda.
Nota a verbale in merito alle assunzioni di cui all'art. 25 della Legge n. 223/91 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 223/1991, le Parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dalla categoria B1 compresa alla categoria QM1.
Il periodo di prova, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione né la rinnovazione, avrà la durata di:
- 6 mesi per i Quadri e per la categoria A
- 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.
Durante questo periodo:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- non si applicano le norme previste in tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio-vestiario- energia elettrica;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso.
In tal caso la retribuzione viene corrisposta:
- per il solo periodo di servizio prestato a seguito di dimissioni in qualsiasi momento intervenute;
- per il solo periodo di servizio prestato a seguito di licenziamento durante il primo mese, mentre oltre il termine predetto fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 5 - Contratti di lavoro atipici
A) Part-time
Le Parti riconoscono l'opportunità di utilizzare quanto offerto dalla legislazione vigente in materia e si impegnano a definire entro il 31-12-1996 un'apposita regolamentazione che ne individui le modalità applicative anche alla luce delle specificità del settore.
B) Contratto a tempo determinato
In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), le Parti concordano che l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:
1) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
3) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
4) sostituzione di lavoratori assenti per aspettative, esclusi i casi di chiusura dell'unità lavorativa.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative fino a 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente);
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative con più di 100 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti di lavoro a termine.
L'eventuale frazione di unità derivante dal rapporto percentuale di cui sopra è arrotondata all'unità intera superiore.
Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
La Direzione comunicherà preventivamente alla R.S.U. il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
Capitolo III - Classificazione del personale
Art. 6 - Classificazione del personale
La classificazione del personale ha per sua natura carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo determinate dal mutamento degli assetti organizzativi delle imprese.
I lavoratori, in funzione delle mansioni loro affidate, sono inquadrati in un'unica scala classificatoria in gruppi/categorie secondo declaratorie e profili di seguito specificati.
Tale classificazione unica nulla innova in merito alle differenze ancora esistenti tra quadri - impiegati ed operai stabilite dalla legislazione fiscale, sindacale e civile.
1. QUADRI
Appartengono a questa categoria di inquadramento, ai sensi e per gli effetti anche della Legge n. 190/85, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale e svolgono funzioni di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni con particolare riferimento a quelle in cui sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.
Tale categoria si articola, in funzione di mansioni esercitate con contenuti sia manageriali sia specifici particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione delle politiche aziendali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sui seguenti due livelli e con le specificità retributive più avanti evidenziate: QM 1, QM 2.
2. GRUPPO A
Categoria AS superiore - Appartengono alla categoria AS superiore i dipendenti c