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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Elettrici - Imprese Minori

Elettrici - Imprese minori ( fino al 30.06.03)

CODICE CNEL: K041

Il CCNL Elettrici - Imprese Minori è chiuso al 30/06/2003.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 05/12/2002, si rinvia al CCNL "Elettrici".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 23/09/1998

ELETTRICI - Imprese minori

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-09-1998

Dipendenti delle imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica

Decorrenza 1-7-1998 - 30-6-2002 (parte normativa) 1-7-1998 - 31-12-1998 (parte economica)

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì, 23-9-1998 in Roma,

tra l'Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori

e la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil),

è stato ratificato il presente CCNL, già stipulato in data 11-6-1998, per le imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica ed i lavoratori alle stesse dipendenti.

 

 

Campo di applicazione del contratto

 

Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro fra le Aziende Elettriche Minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica, singolarmente o in forma associata o consortile aderenti alla UNIEM-UNIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (combinato disposto art. 1 e 4, comma 8 L. 6-12-1962 n. 1643 e art. 7 L. 9-1-1991 n. 10) ed il personale dalle stesse dipendenti, laddove l'applicazione del contratto nazionale comporti un costo retributivo superiore del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della contrattazione precedente, il relativo adeguamento sarà ripartito su più esercizi, in modo tale di non avere fra un esercizio e l'altro un aumento del costo di ciascun istituto superiore al 20% annuo.

 

 

CAPITOLO 1 - Relazioni industriali

 

Premessa

 

Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni coerente con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro.

Residuando di converso a livello Aziendale materie ed istituti diversi e non ripetitivi a quelli propri del CCNL

 

 

Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni

 

Le parti condividono altresì che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del comparto di cui fanno parte le aziende firmatarie del presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività.

A livello nazionale interaziendale le parti costituiranno un osservatorio di settore congiunto paritetico che, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, divenga sede e momento di analisi, verifica e confronto, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, su temi di rilevante interesse reciproco quali:

- il sistema legislativo e le novità normative con particolare riferimento agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità;

- le politiche industriali e l'andamento economico-occupazionale del comparto;

- le tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

- la struttura e la dinamica del costo del lavoro;

- l'evoluzione delle relazioni industriali.

Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche a livello locale, nello spirito di cui al primo capoverso del presente articolo e al fine di consentire la soluzione delle problematiche emergenti, a livello aziendale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:

- risultati economici conseguiti;

- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;

- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano su livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;

- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;

- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo.

 

 

Art. 2 - Contrattazione

 

A) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale (per la prima applicazione del presente contratto la parte economica scadrà il 31-12-1998).

Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.

Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo.

L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi e contingenza.

Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.

La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.

 

B) Contrattazione aziendale - Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.

Gli accordi aziendali secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL

La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.

Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.

I contenuti economici di questo livello negoziale troveranno concretizzazione mediante un Premio di Risultato annuale strettamente correlato:

- all'andamento economico dell'impresa;

- ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.

Tale premio, per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile e differenziabile in relazione alle diverse modalità della prestazione di lavoro.

I parametri, gli indici ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa di tale erogazione saranno definiti dalle parti in sede nazionale entro il 31-12-1998.

 

 

CAPITOLO 2 - Costituzione del rapporto di lavoro

 

Art. 3 - Assunzione

 

Valgono le norme di Legge in materia.

Nello specifico, all'atto dell'assunzione:

- L'Azienda, che ha la facoltà di richiedere prima dell'assunzione visite mediche specialistiche per accertare l'idoneità fisica del lavoratore, comunicherà per iscritto la data, le mansioni da svolgere, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova nonché tutte le condizioni concordate;

- Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa: libretto di lavoro, copia autenticata del titolo di studio, stato di famiglia, foglio matricolare, certificato penale, coordinate bancarie per l'eventuale accredito delle competenze. Mutamenti di residenza e/o domicilio ed ogni altra variazione necessaria alla corretta esecuzione degli adempimenti previdenziali e fiscali dovranno essere celermente notificati dal lavoratore all'Azienda.

Nota a verbale in merito alle assunzioni di cui all'art. 25 della Legge 223/91 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 223/91, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dal livello B1 compreso alla categoria QM1.

 

 

Art. 4 - Periodo di prova

 

Il periodo di prova, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione né il rinnovo, avrà la durata di:

- 6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS, AS, A1S, A1;

- 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.

Durante questo periodo:

- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;

- non si applicano le norme previste in tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio e vestiario;

- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso. In tal caso la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.

 

 

Art. 5 - Contratti di lavoro atipici

 

A) Part-time - Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare quanto offerto dalla legislazione vigente in materia e si impegnano a definire entro il 31-12-1998 un'apposita regolamentazione che ne individui le modalità applicative anche alla luce delle specificità del settore.

 

B) Contratto a tempo determinato - In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), le Parti concordano che l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:

1) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;

2) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;

3) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;

4) sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa esclusi i casi di chiusura dell'unità lavorativa, ovvero per ferie, malattie, maternità o servizio militare o civile, etc.

Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:

- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative fino a 150 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) con un minimo di tre unità;

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