S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 05/12/2002, si rinvia al CCNL "Elettrici".
CCNL del 23/09/1998
ELETTRICI - Imprese minori
Contratto collettivo nazionale di lavoro 23-09-1998
Dipendenti delle imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica
Decorrenza 1-7-1998 - 30-6-2002 (parte normativa) 1-7-1998 - 31-12-1998 (parte economica)
Addì, 23-9-1998 in Roma,
tra l'Unione Nazionale Imprese Elettriche Minori
e la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (Fnle-Cgil), la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (Flaei-Cisl), l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (Uilsp-Uil),
è stato ratificato il presente CCNL, già stipulato in data 11-6-1998, per le imprese elettriche minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica ed i lavoratori alle stesse dipendenti.
Campo di applicazione del contratto
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro fra le Aziende Elettriche Minori produttrici e/o distributrici di energia elettrica, singolarmente o in forma associata o consortile aderenti alla UNIEM-UNIONE NAZIONALE IMPRESE ELETTRICHE MINORI (combinato disposto art. 1 e 4, comma 8 L. 6-12-1962 n. 1643 e art. 7 L. 9-1-1991 n. 10) ed il personale dalle stesse dipendenti, laddove l'applicazione del contratto nazionale comporti un costo retributivo superiore del 20% rispetto a quello derivante dall'applicazione della contrattazione precedente, il relativo adeguamento sarà ripartito su più esercizi, in modo tale di non avere fra un esercizio e l'altro un aumento del costo di ciascun istituto superiore al 20% annuo.
CAPITOLO 1 - Relazioni industriali
Il presente CCNL, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993, ne realizza, per quanto di competenza, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni coerente con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro.
Residuando di converso a livello Aziendale materie ed istituti diversi e non ripetitivi a quelli propri del CCNL
Art. 1 - Articolazione del sistema di relazioni
Le parti condividono altresì che lo sviluppo e il consolidamento di moderne relazioni industriali presuppongono una comune conoscenza delle linee di evoluzione del comparto di cui fanno parte le aziende firmatarie del presente CCNL e secondo questa logica ritengono opportuno realizzare un sistema di informazioni e di confronto improntato a trasparenza e tempestività.
A livello nazionale interaziendale le parti costituiranno un osservatorio di settore congiunto paritetico che, ferme restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, divenga sede e momento di analisi, verifica e confronto, con la periodicità richiesta dai problemi in discussione, su temi di rilevante interesse reciproco quali:
- il sistema legislativo e le novità normative con particolare riferimento agli assetti generali del comparto e all'istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità;
- le politiche industriali e l'andamento economico-occupazionale del comparto;
- le tematiche relative ad ambiente, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- la struttura e la dinamica del costo del lavoro;
- l'evoluzione delle relazioni industriali.
Ribadendo l'imprescindibile utilità di incontri anche a livello locale, nello spirito di cui al primo capoverso del presente articolo e al fine di consentire la soluzione delle problematiche emergenti, a livello aziendale, dopo l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno, saranno promossi incontri in cui ogni singola azienda fornirà, su richiesta delle Organizzazioni Sindacali, informazioni relative a:
- risultati economici conseguiti;
- linee essenziali delle strategie e dei conseguenti piani di investimento;
- nuove iniziative particolarmente significative anche con riferimento ai programmi di riorganizzazione che incidano su livelli occupazionali e sulle condizioni di lavoro;
- questioni ambientali di rilevanza societaria e/o presentazione del bilancio ambientale;
- politiche e piani sulle risorse umane con particolare riferimento a formazione/addestramento e sviluppo.
A) Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Il CCNL è formato da una parte normativa la cui durata è quadriennale e da una parte economica la cui durata è biennale (per la prima applicazione del presente contratto la parte economica scadrà il 31-12-1998).
Per il rinnovo del CCNL è necessario che una delle parti dia disdetta nei termini convenuti in modo che le proposte per un nuovo accordo siano presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
Durante tale periodo e nel mese successivo alla scadenza del contratto, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza, ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme se successiva, verrà corrisposto un elemento provvisorio della retribuzione, denominato "indennità di vacanza contrattuale", che cesserà di essere erogato all'atto del rinnovo.
L'importo di tale indennità sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi e contingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata.
La violazione del periodo di raffreddamento sopra menzionato comporterà, come conseguenza a carico della parte che vi avrà dato causa, l'anticipazione e lo slittamento del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale.
B) Contrattazione aziendale - Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non potrà avere per oggetto materie ed istituti già definiti a livello nazionale.
Gli accordi aziendali secondo quanto previsto dal Protocollo del 23-7-1993, hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL
La trattativa aziendale esclude iniziative unilaterali, ivi comprese azioni dirette di qualsiasi tipo, per un periodo di due mesi dall'inizio della medesima.
Al fine della acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale, le parti valuteranno preventivamente, in appositi incontri, la situazione produttiva e le esigenze di sviluppo dell'impresa, i requisiti essenziali di redditività e di efficienza, unitamente alle condizioni di lavoro ed alle prospettive occupazionali.
I contenuti economici di questo livello negoziale troveranno concretizzazione mediante un Premio di Risultato annuale strettamente correlato:
- all'andamento economico dell'impresa;
- ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aziendali, aventi per obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività e di altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Tale premio, per sua natura, è determinato a consuntivo, variabile e differenziabile in relazione alle diverse modalità della prestazione di lavoro.
I parametri, gli indici ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa di tale erogazione saranno definiti dalle parti in sede nazionale entro il 31-12-1998.
CAPITOLO 2 - Costituzione del rapporto di lavoro
Valgono le norme di Legge in materia.
Nello specifico, all'atto dell'assunzione:
- L'Azienda, che ha la facoltà di richiedere prima dell'assunzione visite mediche specialistiche per accertare l'idoneità fisica del lavoratore, comunicherà per iscritto la data, le mansioni da svolgere, il trattamento economico, il luogo di lavoro, la durata del periodo di prova nonché tutte le condizioni concordate;
- Il lavoratore, da parte sua, presenterà la documentazione relativa: libretto di lavoro, copia autenticata del titolo di studio, stato di famiglia, foglio matricolare, certificato penale, coordinate bancarie per l'eventuale accredito delle competenze. Mutamenti di residenza e/o domicilio ed ogni altra variazione necessaria alla corretta esecuzione degli adempimenti previdenziali e fiscali dovranno essere celermente notificati dal lavoratore all'Azienda.
Nota a verbale in merito alle assunzioni di cui all'art. 25 della Legge 223/91 - In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2 della Legge 223/91, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25 i lavoratori classificabili dal livello B1 compreso alla categoria QM1.
Il periodo di prova, comunicato con atto scritto al momento dell'assunzione e di cui non è ammessa né la protrazione né il rinnovo, avrà la durata di:
- 6 mesi per i Quadri e per le categorie ASS, AS, A1S, A1;
- 3 mesi per i lavoratori di tutte le altre categorie.
Durante questo periodo:
- la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli;
- non si applicano le norme previste in tema di rimborsi spese istruzione figli e di alloggio e vestiario;
- la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo in qualsiasi momento ad iniziativa di ciascuna delle due parti senza che ricorra l'obbligo del reciproco preavviso. In tal caso la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Superato con esito favorevole il periodo di prova, comprensivo anche di eventuali periodi di addestramento programmati dalla Società, l'assunzione diviene definitiva a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali decorrendo l'anzianità di servizio dal giorno dell'assunzione stessa.
Art. 5 - Contratti di lavoro atipici
A) Part-time - Le parti riconoscono l'opportunità di utilizzare quanto offerto dalla legislazione vigente in materia e si impegnano a definire entro il 31-12-1998 un'apposita regolamentazione che ne individui le modalità applicative anche alla luce delle specificità del settore.
B) Contratto a tempo determinato - In attuazione dell'art. 23 della Legge 28-2-1987 n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), le Parti concordano che l'assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a termine, oltre che nei casi previsti dalla legislazione vigente, è consentita nelle ipotesi e alle condizioni indicate di seguito:
1) esecuzione di un'opera, di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo;
2) esecuzione di attività di installazione o montaggio soggette a particolari condizioni climatico-ambientali che non consentono la protrazione delle lavorazioni in altro periodo dell'anno;
3) esecuzione di particolari commesse che, per la loro specificità, richiedono l'impiego di professionalità e specializzazioni diverse da quelle normalmente impiegate;
4) sostituzione di lavoratori assenti per aspettativa esclusi i casi di chiusura dell'unità lavorativa, ovvero per ferie, malattie, maternità o servizio militare o civile, etc.
Il numero massimo di lavoratori che possono contemporaneamente essere assunti con contratto di lavoro a termine per le ipotesi sopraindicate è pari al:
- 10% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative fino a 150 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) con un minimo di tre unità;
- 8% del numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato nelle unità lavorative con più di 150 dipendenti (al 31 dicembre dell'anno precedente) nelle quali è comunque consentita la stipulazione di almeno 10 contratti a termine. Qualora se ne ravvisi la necessità, con accordo sindacale, i suddetti valori possono essere elevati in funzione delle specifiche esigenze aziendali.
Le Aziende comunicheranno alle R.S.U./O.S. il numero dei lavoratori interessati e le fattispecie utilizzate fra quelle sopra indicate.
CAPITOLO 3 - Classificazione del personale
Art. 6 - Classificazione del personale
1) QUADRI
Appartengono a questa categoria di inquadramento, ai sensi e per gli effetti anche della Legge n. 190/85, i titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale e svolgono funzioni di maggiore importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.
Tale categoria si articola, in funzione di mansioni esercitate con contenuti sia manageriali sia specialistici particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione delle politiche aziendali o del raggiungimento degli obiettivi prefissati, sulle seguenti due categorie e con le specificità retributive più avanti evidenziate:
QM 1,
QM 2.
2) GRUPPO A
Categoria AS Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalle Società, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile coordinatore dei settori amministrativi e tecnici di impianti con produzione oltre 25.000.000 Kwh.
Categoria AS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza e responsabilità per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità in cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa delle Società, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Esemplificazioni: Capo impianto con produzione superiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria A1 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto di responsabilità e di professionalità di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni. Esemplificazioni:
a) Capo impianto con produzione superiore a 10.000.000 Kwh e inferiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria A1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Esemplificazioni:
a) Coordinatore servizi vari da cui dipende la responsabilità dell'attività commerciale amministrativa ed il coordinamento con la direzione centrale, con funzioni di vicario del Capo impianto con produzione superiore a 10.000.000 Kwh e fino a 25.000.000 Kwh.
b) Personale laureato neo assunto.
3) GRUPPO B
Categoria BS Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Capo impianto di minori dimensioni.
b) Assistenti senior tecnici, commerciali, amministrativi.
c) Diplomati universitari neo assunti.
Categoria BS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza e responsabilità per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti.
Esemplificazioni:
a) Vice capo impianto termico di minori dimensioni
b) Responsabile di un'unità di manutenzione di centrali con produzione superiore a 25.000.000 Kwh.
Categoria B1 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggiore rilievo per il più elevato grado di presenza di facoltà di rappresentanza attribuita dalla Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di maggiori dimensioni.
Categoria B1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono funzioni tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche in scuole professionali.
Esemplificazioni:
a) Responsabile unità di manutenzione di impianti di minori dimensioni
b) Addetti amministrativi
c) Personale diplomato neo assunto.
Categoria B2 Superiore - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggior rilievo anche per la maturazione di una notevole esperienza di mestiere, nonché i dipendenti che svolgono funzioni semplici di concetto.
Esemplificazioni:
a) Elettricista o meccanico provetto di manutenzione senior che esegue i lavori di maggior rilievo svolgendo anche funzione di guida di altro personale.
Categoria B2 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata o provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali, corsi di formazione professionale e che, comunque, compiono a regola d'arte lavori di maggiore importanza e responsabilità, relativi alla loro specialità di mestiere.
Esemplificazioni:
a) Meccanico specializzato di squadra di manutenzione che in via autonoma esegue i lavori di manutenzione e riparazione.
b) Elettricista specializzato di squadra di manutenzione.
c) Aggiunto amministrativo.
d) Letturista con altri compiti.
4) GRUPPO C
Categoria CS - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo e di responsabilità che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio mediante preparazione avuta in scuole professionali.
Esemplificazioni:
a) Meccanico qualificato di squadra di manutenzione.
b) Elettricista qualificato.
c) Personale di supporto ufficio tecnico.
d) Letturista.
e) Stenodattilografi con altri compiti.
f) Autista di vettura ed altri automezzi quali: autocarri con rimorchio, autoscale, autobotti.
g) Addetto al magazzino.
h) Personale licenziato istituto professionale neo assunto.
Categoria C1 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista e meccanico.
b) Dattilografo/a addetto/a al centralino.
c) Portiere.
d) Aiutante di magazzino.
Categoria C2 - Sono inquadrabili in questa categoria i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo (uscieri, fattorini e custodi con esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature.
Esemplificazioni:
a) Aiuto elettricista/meccanico di squadra.
b) Mansioni d'ordine (usciere, fattorino, custode, ecc.).
L'inquadramento del personale viene attuato dalle Società in base alle declaratorie previste dal presente articolo e tenendo conto dei seguenti criteri:
a) mansioni effettivamente svolte prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;
b) grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza;
c) necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale anche in materia antinfortunistica;
d) capacità di iniziativa ed autonomia quando richieste nel ruolo da esercitare;
e) effettivi compiti di controllo e coordinamento espletati;
f) ampiezza delle responsabilità declarate assegnate con le mansioni.
Art. 7 - Inquadramenti particolari
1) Assistenti Senior categoria BSS - La qualifica di assistente senior di categoria BSS si riconoscerà agli assistenti commerciali o amministrativi dopo sei anni di esperienza nella mansione.
Tale riconoscimento avverrà dopo tre anni di esperienza nella mansione per i dipendenti assunti come diplomati e per gli assistenti tecnici.
Il riconoscimento della categoria BSS sarà subordinato al superamento di un colloquio di accertamento professionale.
2) Categoria B2S - Agli addetti alle squadre di manutenzione della Produzione e alle squadre di manutenzione degli impianti primari della Distribuzione la categoria B2S sarà attribuita dopo tre anni di effettiva permanenza ed esperienza specifica maturate in dette squadre in categoria B2 mediante colloquio di accertamento professionale.
3) Categoria C2/C1/CS - I lavoratori inquadrati in categoria C2 passeranno in categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio, entro un anno se addetti a nuclei o squadre.
In quest'ultimo caso l'accesso alla categoria CS avverrà dopo un anno di permanenza nella categoria C1. Questi passaggi non presuppongono necessariamente un cambiamento delle mansioni.
4) Manutentore provetto (categoria B2) - L'accesso alla qualifica di manutentore provetto (B2) delle aree di manutenzione meccanica, manutenzione elettrica, regolazione ed automazione, tirafili e manutenzione civile si consegue entro un periodo massimo di cinque anni di attività specifica maturata in una o più delle aree menzionate, previa verifica della professionalità acquisita, mediante colloquio di accertamento professionale.
5) Preposti al turno - I preposti al turno di impianti idroelettrici o di trasformazione saranno inquadrati come minimo in categoria B2. Chiarito che non è previsto l'inquadramento generalizzato in categoria B1 dei turnisti, si dovrà tener conto ai fini classificatori delle differenziazioni anche notevoli dal punto di vista tecnico-funzionale che esistono tra i diversi impianti.
Complessità degli impianti e funzioni di coordinamento, professionalità e responsabilità esercitate potranno consentire l'individuazione di posizioni di lavoro inquadrabili in categoria B1.
6) Laureati - diplomati - licenziati da Istituti professionali a indirizzo tecnico o scuole similari - Dopo due anni dal conseguimento del titolo di studio e con due anni di attività professionale e lavorativa inerente i titoli di studio sopra indicati ed espressamente richiesti per il ruolo aziendale ricoperto, sarà assegnata la categoria BS ai lavoratori diplomati da scuola media superiore e la categoria B2 ai licenziati da scuole professionali.
Con le stesse premesse - ma dopo due anni dal conseguimento del titolo con due anni di esercizio della specifica professione - sarà assegnata la categoria AS ai laureati e la categoria A1 ai diplomati universitari.
I lavoratori assunti con specifica richiesta di titolo di laurea saranno inquadrati in categoria A1S dopo un anno di servizio.
I lavoratori assunti con specifica richiesta di diplomi universitari saranno inquadrati in categoria BSS dopo un anno di servizio.
I lavoratori assunti con specifica richiesta di diploma saranno inquadrati in categoria B1S dopo un anno di servizio.
Dichiarazione a verbale in tema di scelta del personale - Per la copertura di eventuali necessità occupazionali e per la realizzazione e lo sviluppo della propria organizzazione, le Aziende si avvarranno preferibilmente del personale in servizio quando ne siano riconosciute le attitudini ed i requisiti necessari, tenendo conto, consultate le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, di fattori quali capacità, merito, anzianità, titolo di studio nonché dell'eventuale esplicazione in via temporanea della mansione per la quale si sta effettuando la ricerca interna.
Le Aziende potranno altresì utilizzare lo strumento dei contratti di formazione e lavoro così come previsti e regolamentati dalle leggi e dagli accordi interconfederali in vigore.
Chiarimento a verbale - Nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale:
a) quelle più qualificate - se svolte con carattere di prevalenza - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento in categorie del gruppo A o categorie superiori.
b) Quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in modo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento fino alla categoria BSS.
Il presente art. 7 per le aziende che già non lo applicano avrà decorrenza dal 1-1-2000.
Art. 8 - Mutamento temporaneo di mansioni
Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nella Società.
Detta assegnazione per esigenze di carattere aziendale non può avvenire per un periodo superiore a tre mesi, mentre per effetto di sostituzione di lavoratori per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto tale periodo non può essere superiore a quanto previsto in materia dalla Legge o dal contratto collettivo, con il limite di 1 anno nell'ipotesi di sostituzione di personale in aspettativa.
Nel caso di assegnazione temporanea a nuove mansioni di cui al presente articolo, al lavoratore dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla sua retribuzione, una indennità temporanea - ma utile per la determinazione del compenso per lavoro straordinario - pari alla differenza (categoria di appartenenza della mansione svolta, escluso eventuale sovrainquadramento ad personam, e categoria temporaneamente svolta) tra i minimi delle due categorie.
Nel caso in cui l'affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta dell'inizio e della fine di detto periodo.
Art. 9 - Passaggio di categoria
In caso di passaggio definitivo a categoria superiore, da comunicare per iscritto all'interessato, a seguito di mutamento di mansioni coerentemente alle declaratorie ed ai profili previsti dal sistema classificatorio di cui agli artt. 6 e 7, il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico complessivo che terrà conto di:
- conservazione in cifra dei supplementi minimi e degli scatti d'anzianità
- assorbimento delle indennità salariali di categoria e degli aumenti di merito fino alla concodanza della differenza tra i due minimi.
CAPITOLO 4 - Orario di lavoro, riposi e festività
Nulla viene innovato circa la durata massima dell'orario in quanto disciplinato da norme di Legge.
La durata contrattuale dell'orario di lavoro per tutti i lavoratori è pari a 40 ore settimanali, articolato in 5 o 6 giornate di lavoro.
La distribuzione delle ore di lavoro viene stabilita a seguito di accordi con le R.S.U. o in mancanza di queste con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
Deve essere favorito il massimo contenimento delle prestazioni straordinarie, cui si ricorrerà per eccezionali esigenze tecnico-organizzative.
1. Lavoro in luoghi diversi dall'abituale sede (ore viaggio) - A coloro che prestano servizio in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50% della retribuzione oraria per le prime 3 ore giornaliere ed al 100% per le ore giornaliere successive.
2. Lavoro programmato inferiore alle tre ore o non effettuato - Il lavoratore chiamato per lo svolgimento di un lavoro programmato, in giorno non lavorativo o di riposo settimanale o festivo ha diritto a percepire, anche nel caso di prestazione effettiva inferiore alle 3 ore, oltre al rimborso delle spese di viaggio e al compenso per il lavoro straordinario, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria per il tempo mancante al raggiungimento delle 3 ore complessive.
Inoltre il lavoratore che, non potendo svolgere il lavoro programmato di cui sopra, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro, ha diritto a percepire per il disagio un'indennità pari a 3 ore di normale retribuzione ed il rimborso delle spese di viaggio.
3. Dipendenti con funzioni direttive - Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro ordinario e straordinario non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dalle leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al RDL 15-3-1923, n. 692 ed al suo regolamento applicativo RD 10-9-1923, n. 1995.
Sono quindi da considerare dipendenti con funzioni direttive, non tanto tutti coloro che sono inquadrati nelle categorie ASS, AS, A1S, A1, bensì chi è realmente preposto alla direzione tecnica ed amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento del servizio.
4. Turnisti - L'orario normale dei lavoratori turnisti è fissato in 40 ore settimanali, anche se ripartibili su più settimane.
Le Società, su richiesta delle rappresentanze sindacali e compatibilmente con le esigenze di servizio, stabiliranno una turnazione settimanale così che al lavoratore vengano richieste prestazioni alternate tra mattino, pomeriggio e notte, impegnandosi altresì) a far in modo che a chi sostituisce un lavoratore nel turno di notte venga garantito un adeguato riposo fisiologico.
Qualora eccezionalmente ciò non si verifichi e l'intervallo di tempo si riduca a meno di 10 ore, viene corrisposta al lavoratore un'indennità pari al 100% della normale retribuzione oraria per ciascuna ora mancante al raggiungimento delle 10, fatte salve le migliori condizioni in atto.
Il lavoratore turnista richiamato in servizio per sostituzione di altro personale in turno ha diritto al rimborso delle spese documentate di trasporto che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno od al normale orario settimanale. L'entità di tale rimborso è commisurata alle tariffe dei mezzi pubblici, se esistenti, utilizzabili in relazione alla richiesta della prestazione, alle tariffe aziendali negli altri casi.
Le parti concordano inoltre che l'utilizzo delle giornate di riduzione d'orario per il personale turnista - che rientrano a tutti gli effetti nella pianificazione annua dell'orario di lavoro - possa avvenire, su richiesta degli interessati e compatibilmente con le esigenze di servizio, anche quando la prestazione richiesta è a giornata.
Art. 11 - Riposo settimanale, giorni festivi, riposi aggiuntivi e riduzione dell'orario di lavoro
I) Riposo settimanale - Il riposo settimanale cade normalmente di domenica.
Come previsto dalla Legge, tale riposo può essere fissato anche in altro giorno della settimana, diventando quindi la domenica giorno lavorativo a tutti gli effetti e festivo il giorno di riposo, per le seguenti categorie di lavoratori:
1) addetti alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico;
2) addetti all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate;
3) addetti alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine.
A questi lavoratori dovrà essere garantito che il giorno di riposo, almeno una volta ogni quattro settimane, cada di domenica; in caso contrario sarà loro dovuta una indennità pari al 60% della retribuzione giornaliera per la domenica di cui sono stati privati.
Spetta - nel caso in cui il giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale - una indennità pari al 100% della retribuzione giornaliera.
Ai lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui ai commi precedenti e che lavorano di domenica - per essi normale giorno di riposo - compete lo stesso trattamento complessivo (riposo compensativo + maggiorazioni) previste dal presente articolo.
Per le prestazioni lavorative pari o superiori a 4 ore, effettuate nel normale giorno di riposo settimanale, compete ai lavoratori un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al pagamento della sola maggiorazione del 60% (75% per la notte) per le ore di lavoro effettivamente prestate.
II) Giorni festivi ed ex festività - Sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili nonché la ricorrenza del Santo Patrono del luogo in cui il dipendente lavora.
Nelle località in cui tale ricorrenza coincida con un giorno riconosciuto festivo, si procederà, in sede sindacale locale e una volta e per tutte, a determinare un altro giorno di festa sostitutivo.
Qualora una delle festività sopra richiamate cadesse di domenica è dovuta al lavoratore una giornata di retribuzione, restando inteso che per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica tale trattamento verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di cui sopra con il giorno di riposo. Nessun compenso aggiuntivo è dovuto in caso di festività infrasettimanali non lavorate.
In sostituzione delle festività soppresse dalla Legge 5-3-1977 n. 54, vengono riconosciute quattro giornate di permesso retribuito all'anno.
Per le festività soppresse dal 2 giugno e del 4 novembre viene corrisposto lo stesso trattamento economico previsto per le festività che coincidono con la domenica corrispondente a 1/26 della retribuzione globale mensile.
I permessi di cui sopra vengono maturati in proporzione ai mesi di servizio prestati nell'anno considerando per intero i periodi di mese superiori a quindici giorni.
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III) Riduzione dell'orario di lavoro - A tutti i lavoratori non turnisti è riconosciuta una riduzione dell'orario annuo pari a 76 ore. Per coloro che operano in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, la riduzione dell'orario di lavoro è pari a 96 ore annue.
Per le aziende che praticano un orario di lavoro inferiore alle 40 ore settimanali, la differenza viene assorbita mediante la detrazione dal monte ore annuo di riduzione, fatte salve le condizioni di miglior favore.
La programmazione applicativa delle ore di cui sopra, d'accordo con la Rappresentanza Sindacale Unitaria, o in assenza di questa con la Rappresentanza Sindacale Aziendale, sarà attuata secondo le specificità di ogni singola azienda/unità lavorativa.
IV) Permessi retribuiti speciali (add. centrali termiche o in caverna/turnisti/addetti a lavori su elettrodotti) - In aggiunta a quanto già previsto in tema di definizione e gestione dell'orario di lavoro:
A) Ai lavoratori che operano in Centrali termoelettriche in condizioni di particolare gravosità o che operano normalmente all'interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 ad un massimo di 10 giorni l'anno.
La valutazione puntuale dell'entità dei permessi di cui sopra, in funzione delle effettive condizioni di lavoro gravoso, è demandata alla contrattazione aziendale.
B) Ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, spettano 8 giorni di permesso retribuito all'anno. Se questi turnisti prestano la loro opera in centrali in caverna tali permessi possono raggiungere un massimo di 12 giorni l'anno.
Tutti i giorni di permesso retribuito, sia per i giornalieri sia per i turnisti, non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie e dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell'anno secondo accordi con i lavoratori interessati.
C) A coloro che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodi a tensione superiore a 60 KV, nei giorni in cui sono addetti a tali lavori, sono concessi due intervalli giornalieri di riposo, cumulabili anche in un unico intervallo, di un quarto d'ora ciascuno.
I lavoratori hanno diritto ad un periodo di riposo (ferie) con decorrenza della retribuzione e per un numero di giorni come di seguito specificato:
Lavoratori con orario settimanale ripartito su 5 giorni e turnisti su 6 giorni la settimana:
20 giorni lavorativi - sabato escluso a tutti gli effetti - con anzianità di servizio fino a 8 anni compiuti; 1 giorno ulteriore per ogni anno di anzianità successivo fino ad un massimo di 24 giorni. Fatte salve le condizioni di miglior favore.
La scelta dell'epoca di tale periodo di riposo sarà fatta accordando le esigenze di servizio con i desideri del lavoratore.
Non sono in ogni caso ammesse:
- la rinuncia espressa o tacita alle ferie;
- la non concessione;
- la sostituzione con compenso monetario;
- l'assegnazione durante il periodo di preavviso.
Solo nel caso di provate esigenze di servizio o del lavoratore, il godimento delle ferie può slittare fino al 30 Aprile dell'anno successivo.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate in proporzione ai mesi di servizio prestato.
Il decorso delle ferie si interrompe, sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione scritta all'Azienda per gli opportuni controlli, nel caso di malattia di durata non inferiore ai quattro giorni o di ricovero ospedaliero di almeno 48 ore intervenuti nel periodo delle ferie stesse.
Nel corso del primo anno solare di assunzione saranno accordati tanti dodicesimi di ferie - detraibili dalle competenze di fine lavoro per la parte eventualmente fruita in più nel caso di risoluzione prima del compimento del 1º anno di servizio - quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre immediatamente successivo.
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno, a turni e in festività
Salvo giustificati motivi di impedimento e nei limiti consentiti dalla Legge e dal presente contratto, il lavoratore è tenuto a compiere il lavoro straordinario, festivo, notturno. Tali prestazioni dovranno essere disposte ed autorizzate dalla Società.
1. Lavoro straordinario - Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata dell'orario normale settimanale.
Il ricorso al lavoro straordinario, che non può essere sostituito da altrettante ore di riposo, deve avere carattere eccezionale ed essere correlato a comprovate, imprescindibili, di durata temporanea, imprevedibili e non altrimenti sopperibili, esigenze strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico.
Le prestazioni per lavoro straordinario, che saranno contenute entro limiti strettamente indispensabili, sono ammissibili nella misura di 120 ore annuali pro capite se rispondenti ad esigenze programmabili.
Le ore di tale natura, ma eccedenti tale limite, daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle maggiorazioni contrattualmente previste.
Le Aziende, in caso di grandi lavori di manutenzione che prevedano il ricorso al lavoro straordinario, informeranno in via preventiva la Rappresentanza Sindacale Unitaria o in assenza di questa la Rappresentanza Sindacale Aziendale, cui in ogni caso comunicheranno, mensilmente e per singola unità lavorativa, il numero delle ore di straordinario effettuate nel mese precedente.
Ogni ora di lavoro straordinario sarà compensata con le seguenti maggiorazioni della retribuzione oraria:
- se feriale 50%;
- se festiva 60%, vale a dire compiuta in domenica o in giorno riconosciuto festivo per i lavoratori il cui giorno di riposo è normalmente la domenica o compiuta - in relazione al turno di lavoro - in uno dei giorni considerati festivi (escluse le domeniche, eccezion fatta per la Pasqua) per i lavoratori cui è consentito il riposo settimanale non di domenica.
Ai lavoratori del Gruppo "A" che non rientrano tra quelli esclusi - a norma di Legge - dalla limitazione dell'orario di lavoro, saranno compensate le ore di straordinario richieste e regolarmente autorizzate dalla Direzione, secondo le modalità sopra citate.
Il personale avente funzioni direttive - e come tale non soggetto a limitazione d'orario - non ha diritto al compenso per le ore di lavoro straordinario, tenendo tuttavia conto, in sede di corresponsione di gratifiche o compensi speciali, della loro reale prestazione in particolari e contingenti situazioni.
2. Lavoro notturno - Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6 antimeridiane.
Per ogni ora di lavoro notturno effettivamente prestata saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione oraria:
- 50% in regime di lavoro ordinario;
- 60% in regime di lavoro straordinario feriale;
- 75% in regime di lavoro straordinario festivo.
Al personale addetto a servizi di sorveglianza e di guardia che presta la propria opera esclusivamente di notte, in sostituzione del trattamento di cui sopra, spetta un'indennità mensile pari al 5% della retribuzione, indennità che va corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro notturno effettuate per quei custodi e guardiani che prestino il loro normale lavoro in talune ore di notte.
3. Lavoro a turni - A) Turni continui avvicendati con prestazioni alternate (due diurne ed una notturna).
In questo caso i lavoratori, compresi gli addetti a servizi di custodia, hanno diritto ad una maggiorazione pari all'11% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza.
B) Turni di lavoro con solo due prestazioni diurne
In questo caso i lavoratori hanno diritto ad una indennità mensile pari al:
- 5,5% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza;
- 3,6% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di appartenenza in caso di turni con riposo settimanale di domenica.
Fatti salvi gli accordi aziendali di miglior favore, ai lavoratori di cui al presente punto B), impegnati in cicli di turno che prevedono il lavoro domenicale, sarà corrisposta, in aggiunta alle maggiorazioni di cui sopra, una indennità - per le ore effettivamente prestate di domenica - pari al 60% del minimo tabellare.
C) Normativa comune
C1) Tutti i lavoratori turnisti hanno diritto, in aggiunta alle loro specifiche indennità e maggiorazioni retributive, al trattamento previsto per la generalità dei lavoratori nel caso di lavoro notturno e/o straordinario.
C2) A tutti i lavoratori turnisti - nel caso di assenza dal servizio per ferie, malattia, infortunio od altro motivo retribuito a norma di contratto - compete la corresponsione della normale indennità turnisti di cui ai punti A) e B) (% su minimo e contingenza) per i turni diurni ed una maggiorazione pari al 35% della retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno.
C3) Nel caso in cui l'attività della centrale o del gruppo venga sospesa nel caso del mese, ai lavoratori addetti alle centrali termiche ed idrauliche che prestano servizio in turni continui avvicendati diurni e notturni, sarà corrisposta:
- per i primi 2 mesi l'indennità dell'11% già prevista al punto A) e la maggiorazione del 35% sulla retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno;
- per i successivi 2 mesi - eccezion fatta nel caso di assenze per ferie, malattia o infortunio - l'indennità di cui al punto A) ridotta al 5% e, immutata, la maggiorazione del 35%.
C4) La dizione "prestazioni diurne", per i lavoratori turnisti, fa riferimento al turno del mattino e del pomeriggio, ancorché esse abbiano inizio o termine in ore contrattualmente considerate notturne.
D) Chiarimenti finali
Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non sono cumulabili, fatta eccezione per il trattamento per ore straordinarie notturne festive (75% di maggiorazione per ogni ora) che in ogni caso non assorbe le indennità turnisti di cui ai punti A e B del punto 3 del presente articolo.
Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista saranno corrisposte le corrispondenti indennità proporzionate ai giorni di effettiva prestazione in turno.
Nei casi particolari di turni avvicendati - diversi da quelli previsti dalla normativa del presente contratto - la misura di eventuali ulteriori indennità aggiuntive sarà concordata tra Direzione aziendale e Rappresentanza Sindacale Unitaria o in assenza con le Rappresentanze Sindacali Aziendali.
4. Lavoro in giorno di festività - Il lavoro prestato (festività lavorata), eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60% (75% se straordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa sostitutivo.
1. Definizione e articolazione
In relazione alle esigenze di servizio, i lavoratori possono essere chiamati, mediante comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
A tal fine essi sono tenuti a fornire alle competenti Direzioni aziendali tutte le notizie utili affinché questa prestazione, ove richiesta, avvenga sollecitamente.
A) Reperibilità mensile - La reperibilità può essere richiesta per l'intero mese - fatta eccezione per i giorni di riposo, ferie, festività o a fronte di particolari necessità personali - in ragione di 6 giorni la settimana.
In questo caso - sempreché non ostino obiettive difficoltà ed eccettuati i giorni riposo, ferie e festività - essa sarà richiesta a settimane alterne contenendo tale impegno in una settimana su quattro laddove - a parità di assetto organizzativo - sia possibile distribuirlo su più lavoratori.
B) Reperibilità giornaliera - La reperibilità può essere richiesta per le singole giornate della settimana e precisamente:
- per ciascuna delle 6 giornate di normale attività lavorativa;
- per il sesto giorno della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale su 5 giorni, anche in aggiunta - nel caso non vi sia altro personale da rendere reperibile - a quella mensile di cui al punto A;
- per le giornate festive.
2. Trattamento
Ai lavoratori cui viene richiesta la reperibilità compete una indennità mensile pari al 13% del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria B1.
La predetta indennità spetta in proporzione per i periodi inferiori al mese per i quali viene effettivamente richiesta la reperibilità.
3. Trattamenti complementari e aggiuntivi
Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro del personale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il normale trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).
Al lavoratore reperibile, in aggiunta a quanto previsto nei punti precedenti del presente articolo e in considerazione del fatto che la prestazione di reperibilità avviene fuori dell'orario di lavoro, vengono riconosciuti questi ulteriori trattamenti:
a) in ore comprese tra le 20 e le 6 e con l'esclusione di coloro che abitano nelle immediate vicinanze del posto di lavoro:
- un importo forfettario pari al 100% di 1 ora della normale retribuzione, per tener conto del tempo di viaggio andata/ritorno occorrente per l'intervento e/o riunione;
- se la prestazione è inferiore alle tre ore e in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario compiuto, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora superiore;
b) il rimborso delle spese viaggio - rapportate al tipo e alla cilindrata del mezzo utilizzato - per i chilometri effettivamente percorsi andata/ritorno sulla base dei "compensi chilometrici" aziendali qualora non esistano mezzi pubblici in grado di garantire la tempestività dell'intervento.
Al lavoratore "reperibile" che presta la sua opera per un numero di ore pari o superiore ad 8 nel sesto giorno della settimana o in giorno festivo sarà corrisposta l'indennità di reperibilità spettante nella misura dei 2/3.
L'indennità di reperibilità mensile continuerà ad essere erogata, con le stesse modalità e nella stessa misura, anche nei periodi di assenza retribuita.
L'alloggio concesso ai lavoratori, ai quali è richiesta la reperibilità ed il cui uso esclude la corresponsione dell'indennità mensile, è quello che consente loro di abitarvi con il proprio nucleo familiare.
In tema di reperibilità sono comunque fatti salvi eventuali accordi aziendali che prevedano condizioni di miglior favore.
CAPITOLO 5 - Trattamento economico
Art. 15 - Elementi della retribuzione e modalità di corresponsione
La retribuzione è composta dalle seguenti voci:
- stipendio o paga (minimo contrattuale, supplementi dei minimi, aumenti di anzianità, livelli salariali di livello, livelli di funzione ed eventuali aumenti di merito);
- indennità di contingenza (nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo interconfederale del 31-7-1992).
Elementi aggiuntivi della retribuzione sono:
- 13ª e 14ª mensilità;
- compensi per eventuale lavoro straordinario, notturno, festivo ed a turni:
- eventuali indennità erogate per specifiche circostanze (reperibilità ,___);
- Elemento Distinto della Retribuzione (E.D.R.);
- premio di produzione;
- assegni ad personam o altre voci aventi carattere continuativo.
La retribuzione, come sopra definita nelle sue parti costitutive ed aggiuntive, si intende al lordo delle imposte e delle trattenute di Legge e di contratto e sarà corrisposta a mensilità posticipate.
Art. 16 - Minimi contrattuali e categorie di funzione
Gli importi mensili dei minimi di stipendio e paga sono riportati, in entità e decorrenza, nell'allegata tabella A.
Al livello dei Quadri viene riconosciuto - per 14 mensilità - uno specifico elemento in cifra fissa in aggiunta alla retribuzione, denominato "livello di funzione" come di seguito specificato:
Quadro QM1: Lire 440.000
Quadro QM2: Lire 210.000
Tabella A
Minimi mensili di stipendio e paga dal 1º gennaio 1998
Livelli | 1-1-1998 |
QM1 | 2.730.000 |
QM2 | 2.570.000 |
ASS | 2.380.000 |
AS | 2.185.000 |
A1S | 2.070.000 |
A1 | 1.950.000 |
BSS | 1.830.000 |
BS | 1.725.000 |
B1S | 1.618.000 |
B1 | 1.518.000 |
B2S | 1.380.000 |
B2 | 1.240.000 |
CS | 1.035.000 |
C1 | 882.000 |
C2 | 767.000 |
Art. 17 - Supplementi dei minimi e scatti di anzianità
Il lavoratore ha diritto, per ogni biennio di effettivo servizio prestato calcolato sulla base della data di assunzione e con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo, alla corresponsione di un aumento retributivo mensile, in cifra fissa e riparametrato per categoria, come di seguito indicato:
Primi due bienni di anzianità - Al compimento del 1º e del 2º biennio di anzianità sarà corrisposto ad ogni lavoratore un importo a titolo di supplemento dei minimi.
I supplementi dei minimi - che sono pari al 6% del minimo della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore e dell'indennità di contingenza non conglobata in atto al 31-12-1978 (L. 105.116 lorde mensili) e che quindi vengono ricalcolati al variare dei minimi - sono riportate nell'allegata tabella.
In caso di passaggio di categoria di lavoratore ha diritto al supplemento corrispondente al nuovo livello di inquadramento.
Dal terzo biennio di anzianità - Dal terzo biennio di anzianità il lavoratore ha diritto ad un aumento biennale (scatto d'anzianità), secondo le regole poste in premessa al presente articolo e gli importi sotto indicati, fino a raggiungere la percentuale massima del 32% del proprio minimo di categoria e dell'indennità di contingenza non conglobata in atto al 31-12-1978. La parametrazione degli scatti di anzianità è la seguente:
Categoria | Importo |
QM1 | 94.900 |
QM2 | 89.700 |
ASS | 83.400 |
AS | 77.100 |
A1S | 73.300 |
A1 | 69.200 |
BSS | 65.300 |
BS | 61.900 |
B1S | 58.400 |
B1 | 55.100 |
B2S | 50.600 |
B2 | 46.100 |
CS | 39.300 |
C1 | 34.200 |
C2 | 30.500 |
Nei passaggi di categoria il lavoratore manterrà l'importo in cifra degli scatti maturati precedentemente. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 32% di cui sopra, sarà tradotto, all'atto del passaggio di livello, nella nuova percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo del nuovo livello e dell'indennità di contingenza non conglobata in atto al 31-12-1978.
Tale meccanismo di riproporzionamento della percentuale sarà applicato in ogni caso di variazione dei minimi.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione, ognuna delle sei mensilità di retribuzione antecedenti alla data di detta risoluzione si intende aumentata dell'importo dei ventiquattresimi dello scatto d'anzianità afferenti a ciascuna delle mensilità stesse, con liquidazione da effettuarsi con le competenze di fine rapporto.
Tale importo non darà luogo ad alcun conguaglio retributivo per qualsivoglia altro titolo di Legge e di contratto.
Supplementi minimi
| dall'1-1-1998 | |
Livelli | 1º Suppl. | 2º Suppl. |
QM1 | 170.100 | 340.200 |
QM2 | 160.500 | 321.000 |
ASS | 149.100 | 298.200 |
AS | 137.400 | 274.800 |
A1S | 130.500 | 261.000 |
A1 | 123.300 | 246.600 |
BSS | 116.100 | 232.200 |
BS | 109.800 | 219.600 |
B1S | 103.400 | 206.800 |
B1 | 97.400 | 194.800 |
B2S | 89.100 | 178.200 |
B2 | 80.700 | 161.400 |
CS | 68.400 | 136.800 |
C1 | 59.200 | 118.400 |
C2 | 52.300 | 104.600 |
Art. 18 - Retribuzione oraria e giornaliera
Lo stipendio o paga oraria si ottiene dividendo lo stipendio o paga mensile per 167.
Lo stipendio o paga giornaliera si ottiene dividendo lo stipendio o paga mensile per 26.
Per determinare il valore orario e giornaliero dell'indennità di contingenza si divide l'indennità di contingenza mensile, rispettivamente per 172,9 e per 26.
Art. 19 - Mensilità aggiuntive - 13 a, 14ª
L'Azienda entro le scadenze di seguito indicate corrisponderà due mensilità aggiuntive entrambe pari alla retribuzione mensile lorda composta dagli elementi di cui al primo comma dell'art. 15 del presente contratto.
Esse saranno erogate rispettivamente a dicembre, entro Natale (13ª) ed entro il mese di luglio (14ª).
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno o nel caso di assenza non retribuita, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare di tali mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.
Nel ribadire il comune intento di garantire il miglioramento continuo della produttività tecnico-economica e della competitività delle åziende, 1e Parti concordano (nello spirito di quanto previsto sull'argomento dall'Accordo interconfederale 23-7-1993) di istituire a livello di singola Azienda un PREMIO DI RISULTATO con le caratteristiche già esposte nel punto B) dell'art. 2 del presente contratto.
Per sua natura tale Premio non costituisce base di calcolo per alcun istituto contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è utilmente considerabile ai fini contributivo-pensionistici salvo diversa disposizione di Legge.
Art. 21 - Indennità varie - premi - rimborsi spese - sussidi sanitari
1. Indennità di cassa o maneggio denaro - Ai cassieri che abbiano continuativamente maneggio di denaro con responsabilità diretta in caso di errore finanziario, è corrisposta un'indennità mensile dal 3% al 5% della retribuzione mensile.
L'indennità di cassa spetta anche al lavoratore che, pur svolgendo prevalentemente altre mansioni, abbia frequente maneggio o responsabilità di denaro. L'importo mensile verrà proporzionato per le giornate di effettiva prestazione e responsabilità.
Le eventuali ed adeguabili nel tempo somme richieste dall'Azienda a titolo di cauzione dovranno essere depositate presso un istituto di credito e gli interessi relativi spetteranno al lavoratore stesso.
2. Premi di nuzialità, natalità e anzianità - Sono fatte salve le eventuali regolamentazioni in atto nelle singole aziende.
3. Rimborsi spese per istruzione figli - Per garantire un sostegno economico a quei lavoratori che, in mancanza di scuole nelle loro località di residenza, iscrivono i loro figli altrove, le Società corrisponderanno loro i seguenti importi mensili lordi per ognuno dei figli effettivamente a carico e per la durata di ciascun anno scolastico o accademico:
- L. 18.000 per un periodo massimo di 5 anni per l'istruzione elementare:
- L. 40.000 per un periodo massimo di 8 anni relativamente all'istruzione secondaria di 1º e 2º grado;
- L. 60.000 per un periodo massimo di 6 anni per l'istruzione universitaria.
Gli importi così stabiliti saranno erogati anche nei seguenti casi:
- iscrizione ad una scuola privata legalmente riconosciuta o pareggiata in mancanza di una scuola pubblica nella località di residenza;
- iscrizione ad una scuola privata legalmente riconosciuta o pareggiata di 2º grado di tipo diverso da quelle pubbliche esistenti sia nella località di residenza, sia altrove, (solo conseguendo la promozione nell'anno scolastico di riferimento).
Chiarimenti a verbale - A) Agli effetti della corresponsione del rimborso spese per istruzione figli, la durata convenzionale dell'anno scolastico o accademico è di 8 mesi (9 mesi per elementari, medie, medie superiori quando i corsi si concludono con esami obbligatori).
B) Per gli studenti universitari il rimborso - erogabile per i soli anni di durata del piano di studi previsto dallo statuto della facoltà e comunque alla fine di ogni anno accademico - sarà concesso se lo studente supera, nell'anno considerato, un numero di esami pari a quello previsto dal piano di studio approvato oppure se supera l'80% del numero degli esami previsto con una votazione media non inferiore a 27/30 (e con nessuna votazione inferiore a 24/30).
Per conseguire il rimborso spese per il successivo anno di corso deve, ovviamente, essere stato superato il numero totale degli esami previsto per il precedente anno dal piano di studio seguito.
4. Indennità guida - Nei particolari casi in cui i lavoratori non autisti siano anche tenuti, nell'espletamento del proprio lavoro, a guidare automezzi di proprietà aziendale per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente, è dovuta una indennità da concordarsi tra la Direzione della Società e le competenti Rappresentanze Sindacali dei lavoratori.
5. Trasferta - Al lavoratore in trasferta per motivi di servizio esplicitamente autorizzati spetta:
- il rimborso delle spese di viaggio e una indennità pasto di Lit. 15.000 se il rientro avviene nella stessa giornata;
- una indennità di trasferta di Lit. 60.000 in caso di pernottamento.
Per trasferte della durata superiore ad un mese possono essere pattuite condizioni particolari, condizioni che dovranno essere concordate con la R.S.U. nel caso di coinvolgimento di gruppi di lavoratori appartenenti alla stessa unità operativa.
6. Sussidi sanitari - Nelle aziende che già attuano iniziative o interventi di carattere sanitario e per quelle che dovessero decidere al riguardo, fatto salvo quanto convenuto in quella sede e nel rispetto delle leggi che regolamentano la materia, il contributo per ogni lavoratore sarà non inferiore a lire 50.000 annue.
Dichiarazione a verbale in tema di sussidi sanitari - Al fine di favorire il migliore impiego delle risorse che nelle aziende verranno destinate all'istituto, nel rispetto delle disponibilità concordate a livello nazionale, nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 1 del presente contratto, verranno studiate soluzioni tecniche che le parti potranno eventualmente utilizzare nelle singole realtà.
Detto lavoro di studio dovrà completarsi entro la vigenza del presente contratto.
Il trasferimento di un lavoratore può avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta dello stesso accolta dall'Azienda. Nel disporre il trasferimento, la Direzione competente, nel curarsi di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore, cercherà di sopperire a questa esigenza mediante l'utilizzo di lavoratori disposti a trasferirsi volontariamente.
Il trasferimento deve essere comunicato per iscritto con congruo preavviso comunque non inferiore ai 30 giorni. Entro 10 giorni da questa comunicazione il lavoratore - eventualmente assistito dalla R.S.U./Organizzazione Sindacale - ha facoltà di opporsi. Entro 20 giorni da questa opposizione, la Direzione valuta - in contraddittorio con l'interessato eventualmente assistito dalla R.S.U./Organizzazione Sindacale - le considerazioni da lui esposte e decide sul merito del provvedimento.
In caso di trasferimento collettivo, vale a dire di gruppi di lavoratori, la Direzione ne darà comunicazione alla R.S.U./Organizzazione Sindacale con congruo e tempestivo preavviso al fine di esaminare congiuntamente gli eventuali problemi connessi.
Il lavoratore che risolve il rapporto di lavoro per mancata accettazione del trasferimento ha diritto al preavviso.
Il lavoratore trasferito in altro comune:
a) conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse tutte le competenze, anche in natura, legate a condizioni locali o a particolari prestazioni presso l'unità di provenienza;
b) ha diritto al rimborso delle spese di viaggio per sé e per i propri familiari nonché delle spese di trasporto degli effetti familiari (mobilio, bagagli, ecc.) comprensive degli eventuali oneri per assicurazione sul rischio connesso, previ opportuni accordi con la Società;
c) ha diritto al rimborso della somma eventualmente corrisposta a titolo di indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto registrato.
Al lavoratore trasferito a sua domanda compete solo il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto come definito al punto b) del presente articolo.
Ai fini del presente articolo non è considerato trasferimento l'assegnazione presso la sede legale o uffici amministrativi e tecnici.
Art. 23 - Mensa -- alloggio - vestiario - energia elettrica
1. Mensa - Per la mensa e le convenzioni ad essa riconducibili valgono le regolamentazioni esistenti a livello di singola azienda/unità lavorativa.
2. Alloggio - Quando l'alloggio viene fornito dalla Società in relazione alle esigenze di servizio ed alla necessità di reperibilità richiesta (eccezion fatta per i giorni di riposo settimanale, ferie, festività o per casi di particolare necessità) l'assegnazione è senza oneri per il lavoratore, nel rispetto e secondo le disposizioni previste dalla legislazione fiscale e contributiva vigente.
Le spese correnti di gestione (manutenzione ordinaria, acqua, luce, gas, telefono,___) sono comunque a carico del lavoratore.
Questa assegnazione o altre eventuali assegnazioni a costi ridotti hanno termine sia con la risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro sia con il mutamento della natura e/o del luogo delle prestazioni.
3. Vestiario - La Società terrà in dotazione individuale o fornirà senza oneri per il lavoratore:
- impermeabili per tutti coloro, tecnici compresi, la cui normale attività li costringa a lavorare all'aperto e anche sotto la pioggia;
- soprascarpe e/o stivaloni per chi lavora in zone paludose o simili;
- tute estive o invernali (in uno o due pezzi ed in ragione di tre ogni due anni salvo maggiori occorrenze legate al particolare compito svolto) o camici ai lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario;
- scarpe da montagna per i guardafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o in zone simili per natura aspra e rocciosa;
- una giacca invernale agli autisti di autocarro ed ai motociclisti;
- l'uniforme, quando ne viene prescritto l'uso, ai portieri, ai fattorini ed agli autisti di vettura;
- il berretto ai lavoratori tecnici.
4. Energia elettrica - Il beneficio della riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica per gli usi familiari non verrà riconosciuto ai lavoratori assunti dalla data di stipula del presente contratto.
Ai dipendenti che ancora beneficiano di tale istituto, nelle diverse misure stabilite dai precedenti contratti, le singole Aziende potranno erogare, mediante accordo con le organizzazioni sindacali e/o R.S.U., quanto spettante mediante l'individuazione di un importo annuo forfettario regolarmente assoggettato a ritenute fiscali e contributive.
CAPITOLO 6 - Interruzione e sospensione del lavoro
Tutte le assenze debbono essere comunicate dal lavoratore all'Azienda entro il normale orario di lavoro del giorno in cui si verifica l'assenza stessa, salvo il caso di impedimento per cause di forza maggiore.
Art. 25 - Permessi e brevi congedi
Le Aziende possono accordare al lavoratore, che ne faccia richiesta per sue giustificate esigenze, permessi e brevi congedi non retribuiti.
In occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza, concordati aziendalmente, potranno essere concessi permessi retribuiti aggiuntivi rispetto alle ferie.
Per quanto riguarda i permessi, retribuiti e non retribuiti, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive si fa riferimento a quanto previsto sull'argomento dalle leggi vigenti, con particolare riferimento alla Legge 27-12-1985 n. 816 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26 - Congedo matrimoniale
In occasione del matrimonio il lavoratore ha diritto ad un periodo di congedo pari a 15 giorni consecutivi di calendario a partire dal giorno del matrimonio stesso, non computabile come ferie e con decorrenza della retribuzione.
Rimane l'obbligo del lavoratore di esibire, al fine del congedo, regolare documentazione dell'avvenuta celebrazione del matrimonio.
Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi che valuterà l'azienda e purché questo non rechi nocumento all'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno senza diritto alla retribuzione né decorrenza dell'anzianità.
Per adempiere agli obblighi di leva (servizio militare o servizio sostitutivo civile) o per richiamo alle armi viene sospeso il rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto e ai trattamenti economico-normativi previsti dalle leggi vigenti.
Detto periodo, non utile ai fini del trattamento di fine rapporto, viene computato agli effetti degli istituti contrattuali connessi all'anzianità.
Valgono le vigenti disposizioni di Legge, sia per gli aspetti normativi sia per gli aspetti economico-previdenziali, sulla tutela delle lavoratrici madri.
Riconoscendo il valore sociale della maternità, le Aziende, garantiranno:
a) per il periodo (5 mesi) di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la corresponsione del 100% della normale retribuzione, calcolata sulla base di quella del mese precedente l'astensione dal lavoro;
b) per il periodo di assenza s1a obbligatoria sia facoltativa per gravidanza e puerperio, la copertura previdenziale mediante il versamento dei contributi al Fondo di Previdenza Elettrici.
Art. 30 - Malattia ed infortunio
A) Comunicazione dell'assenza - L'incapacità lavorativa per malattia deve essere comunicata dal lavoratore, salvo i casi di giustificato impedimento, entro il normale orario di lavoro del primo giorno di assenza.
Il lavoratore deve consegnare o far pervenire all'Azienda, entro il secondo giorno dall'inizio dell'assenza o dal proseguimento della stessa, il certificato medico attestante lo stato di malattia.
B) Controlli - È facoltà della Società far constatare in qualsiasi momento tale incapacità lavorativa da parte dei competenti organi del Servizio Sanitario Nazionale nei termini e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.
Per quanto riguarda gli accertamenti sanitari di controllo, fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge n. 300/70, le parti concordano che:
- la visita medica di controllo potrà essere effettuata entro fasce orarie di reperibilità del lavoratore dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i festivi;
- sono fatte salve le eventuali documentabili necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici nonché per le visite di controllo, di cui il lavoratore darà preventiva informazione all'Azienda.
Per eventuali ricorsi si fa riferimento alle norme vigenti.
Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa della sua abituale residenza, deve darne tempestiva e preventiva comunicazione all'Azienda per gli opportuni controlli.
Inoltre l'Azienda può far constatare - da parte di Enti pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente al rientro al lavoro dopo un periodo di infortunio o malattia. L'esito sarà comunicato per iscritto al lavoratore da parte dell'Azienda. Entro tre giorni da questa comunicazione, nel caso di disaccordo tra medico di fiducia del lavoratore e su richiesta del lavoratore stesso, sarà nominato di comune accordo tra Azienda e dipendente un "terzo" medico.
Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio, tale periodo fa parte a tutti gli effetti - anche economici - dei termini stabiliti per il diritto alla conservazione del posto.
Se la decisione definitiva del "terzo" medico attesta la capacità lavorativa della persona non si applicano le decurtazioni della retribuzione previste. Nell'attesa della decisione definitiva, il rapporto di lavoro rimane sospeso per il periodo eccedente rispetto a quello per cui il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, ma nel caso di decisione definitiva attestante la ritrovata capacità lavorativa del lavoratore sarà reintegrata la retribuzione per tutto questo periodo di sospensione.
C) Trattamento economico - Al lavoratore, non in prova, assente per malattia viene corrisposta l'intera retribuzione per un periodo di 12 mesi.
Nel caso di assenze per malattie oncologiche, distrofia muscolare, sclerosi multipla, morbo di Cooley o per degenza ospedaliera la retribuzione verrà corrisposta in misura intera fino ad un massimo di 18 mesi e al 70% per ulteriori 6 mesi.
Quando l'assenza è dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera spetta sino alla guarigione clinica.
Quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di Legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra fino al limite dell'intera retribuzione e l'eventuale eccedenza sarà trattenuta dall'Azienda.
D) Conservazione del posto - Nel caso di assenza per malattia il lavoratore, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo pari a 12 mesi. La malattia che interviene non oltre 30 giorni dalla cessazione della precedente si considera prosecuzione a tutti gli effetti del periodo di malattia.
Nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si terrà conto delle assenze dovute a malattie oncologiche, distrofia muscolare, sclerosi multipla, morbo di Cooley o a degenza ospedaliera.
In caso di più assenze imputabili ad una pluralità di episodi morbosi, il diritto alla conservazione del posto viene garantito - indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli tra una malattia e l'altra - fino ad un massimo di 18 mesi (24 mesi nel caso di malattie oncologiche, distrofia muscolare, sclerosi multipla, morbo di Cooley, t.b.c.) nell'arco temporale di 36 mesi, escluse le degenze ospedaliere pari ad almeno 15 giorni consecutivi.
Superati i 12, 18 o 24 mesi di cui sopra, al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concesso un periodo di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 12 mesi.
Qualora l'assenza per malattia si protragga ulteriormente - e quindi oltre agli eventuali 12 mesi di aspettativa aggiuntivi ai 12, 18 o 24 mesi previsti - non consentendo al lavoratore di riprendere il servizio, il rapporto di lavoro può essere risolto o su iniziativa dell'Azienda o su richiesta del lavoratore.
In entrambi i casi il lavoratore ha diritto alle normali indennità di fine lavoro, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
La risoluzione del rapporto di lavoro trascorsi i termini suddetti può anche non avvenire ed in questo caso il rapporto di lavoro, oltre a non dar luogo a retribuzione alcuna, rimane sospeso anche se tale periodo sarà utile ai fini della maturazione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
E) Situazioni particolari - Ai lavoratori sottoposti a dialisi verranno concessi, per la somministrazione delle terapie collegate a questa particolare patologia, tutti i permessi necessari allo scopo, retribuiti ed esclusi dal computo dei periodi di conservazione del posto come definiti dal presente articolo.
F) Infortuni sul lavoro dipendenti non soggetti ad obblighi INAIL - Le aziende provvederanno ad assicurare i lavoratori tecnici ed il personale amministrativo non assicurato INAIL. L'assicurazione aziendale dovrà prevedere come minimo le seguenti indennità:
- 5 volte la retribuzione annua in caso di morte;
- 6 volte la retribuzione annua in caso di invalidità permanente;
- l'applicazione delle tabelle INAIL in caso di invalidità parziale.
Ai lavoratori studenti che frequentino corsi per il conseguimento di una laurea, di un diploma o di una licenza (scuole biennali o triennali successive alla scuola dell'obbligo) verranno concessi permessi retribuiti in misura da concordarsi aziendalmente.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a privazione della libertà personale del lavoratore sottoposto a procedimento penale per reati commessi all'espletamento delle sue mansioni, l'Azienda, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 42 del presente contratto, garantiranno al lavoratore la normale retribuzione per tutta la durata dell'interruzione del servizio.
Il lavoratore è tenuto a mettersi a disposizione dell'Azienda entro 8 giorni dal momento in cui avrà riacquistato la libertà personale. A favore dei predetti lavoratori, salvo i casi di dolo o colpa grave degli stessi, l'Azienda fornirà a proprio carico l'assistenza legale.
Il lavoratore, qualora non ritenga di avvalersi dell'assistenza dell'Azienda, potrà farsi assistere da un legale di sua fiducia, con onere a carico dell'Azienda nei limiti delle tariffe professionali.
Rimane comunque impregiudicato il diritto dell'Azienda di adottare gli opportuni provvedimenti in conseguenza del passaggio in giudicato dell'eventuale sentenza di condanna che sarà pronunciata nei confronti del lavoratore.
Art. 33 - Lavoratori chiamati in giudizio quali testi
In caso di assenza a seguito di chiamata quale teste in procedimenti civili o penali correlati a cause di servizio e su richiesta dell'Azienda, il lavoratore ha diritto alla corresponsione dell'intera retribuzione ed al pagamento delle eventuali spese di viaggio-vitto-pernottamento secondo le modalità stabilite dall'apposito articolo del presente contratto.
Ai lavoratori "volontari in servizio civile" che intendono prestare la loro opera nei Paesi in via di sviluppo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ed in particolare dalle leggi n. 49 del 26-2-1967 e n. 266 dell'11-8-1991, le Aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno concedere periodi di aspettativa - non retribuita e senza decorrenza di anzianità a tutti gli effetti - di durata anche superiore ad 1 anno fino ad un massimo di 2 anni, salvo casi particolari ed eccezionali.
Per quanto riguarda i lavoratori volontari impegnati in attività di Protezione Civile o in operazioni di soccorso alpino e speleologico si fa riferimento a quanto espressamente previsto dalle norme che disciplinano la materia ed in particolare dal DPR 21-9-1994, n. 613, dalla Legge 18-2-1992, n. 162 e dal DM 24-3-1994, n. 379 applicativo della stessa.
Art. 35 - Portatori di handicap
Per quanto concerne i portatori di handicap si fa riferimento all'art. 33 della Legge 5-2-1992, n. 104 ("Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"), il cui contenuto si intende integralmente richiamato.
CAPITOLO 7 - Ambiente e sicurezza del lavoro
Art. 36 - Tutela delle condizioni di lavoro
Impegno delle Parti è perseguire il continuo miglioramento dell'ambiente di lavoro garantendo la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
Per una reale concretizzazione dei principi sopra esposti e per dare pratica attuazione a quanto previsto dalle normative vigenti, con particolare accento su quanto previsto dalla Legge n. 300 del 20-5-1970 e dal Decreto Legislativo n. 626 del 19-9-1994 che recepisce direttive comunitarie in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, si rinvia alla sede aziendale e alle disposizioni ivi previste per la generalità dei dipendenti.
Le intese e le regolamentazioni aziendali in materia faranno così riferimento a quanto previsto dal Capo V - Consultazione e partecipazione dei lavoratori - del DLgs 626/1994.
Art. 37 - Formazione professionale
Premesso che tutte le ragioni di addestramento e formazione sono finalizzate all'arricchimento ed all'aggiornamento delle conoscenze professionali inerenti le mansioni svolte, tenuto conto della continua evoluzione tecnologica del settore e della necessità di una costante revisione delle conoscenze individuali, le Aziende realizzeranno idonee iniziative teorico-pratiche per consentire:
- un efficace inserimento di tutti i neo-assunti;
- un proficuo aggiornamento dei lavoratori in servizio per quanto concerne temi quali la sicurezza, nuove metodiche di lavoro, automazione dei processi;
- un pronto inserimento delle nuove mansioni a seguito dell'avvicendamento.
Sull'argomento e sui diritti/doveri del rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori si rimanda a quanto sull'argomento disposto dal DLgs 626/1994.
CAPITOLO 8 - Norme comportamentali e disciplinari
Art. 38 - Doveri del lavoratore
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
- rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dalla Società per il controllo delle presenze;
- dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché quelle impartite dai superiori;
- osservare scrupolosamente tutte le norme di Legge e le relative specificazioni aziendali sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- mantenere la massima riservatezza sugli interessi della Società;
- non trarre profitto, con danno della Società stessa, da quanto forma oggetto delle sue mansioni né svolgere attività contraria agli interessi della Società;
- astenersi dallo svolgere durante l'orario di lavoro atti che possono procurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall'espletamento delle mansioni affidategli;
- avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
- tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome della Società.
Al lavoratore è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria Condizione per svolgere - a fini di lucro - attività che siano comunque in concorrenza con quelle della Società e ricevere a tale effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma.
Oltre che alle norme del presente CCNL, i lavoratori devono uniformarsi alle regole che saranno stabilite dalla Società al loro interno, nel rispetto dei diritti dei lavoratori come sanciti dalle leggi vigenti e dal presente contratto. In ogni caso sarà cura della Società provvedere alla loro diffusione informando tutti i lavoratori mediante comunicazioni di servizio o altri mezzi ritenuti più opportuni.
Art. 40 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza da parte del lavoratore delle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo, a seconda della gravità dell'infrazione, all'applicazione dei seguenti provvedimenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a 3 ore di retribuzione (minimo + contingenza);
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento per mancanze ai sensi dell'art. 41 del presente contratto.
La Società non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere applicati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni. Il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni anche verbalmente e con l'eventuale assistenza di un rappresentante dell'Associazione sindacale cui conferisce il mandato in forma scritta.
L'applicazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata per iscritto. I provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c) del presente articolo potranno essere impugnati dal lavoratore secondo quanto previsto dall'art. 7 della Legge 300/70. Il licenziamento per mancanze di cui ai punti a) e b) dell'art. 42 potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall'art. 7 della Legge 604/66 confermate dall'art. 18 della Legge 300/70.
Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 41 - Ammonizioni scritte, multe e sospensioni
Incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta o sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro e/o non provveda a darne tempestivo avviso salvo il caso di impedimento giustificato;
b) ritardi senza giustificato motivo l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
c) non esegua gli ordini impartiti dall'Azienda sia in forma scritta che verbale;
d) esegua negligentemente il lavoro affidatogli ovvero per disattenzione crei disservizi o guasti agli impianti, macchinari ed attrezzature dell'Azienda;
e) non provveda tempestivamente alle dovute segnalazioni o incombenze in caso di guasti alle macchine e agli impianti o di irregolarità nell'andamento del servizio;
f) contravvenga ai divieti esposti in forma scritta in locali dove si mette in pericolo l'incolumità degli impianti o delle persone;
g) esegua nei locali dell'Azienda lavori di lieve entità per conto proprio o di terzi fuori dell'orario di lavoro e senza sottrazione di materiale dell'Azienda, con uso di attrezzature dell'Azienda stessa;
h) trasgredisca in altro modo l'osservanza del presente contratto o commetta mancanza che porti pregiudizio alla disciplina e alla sicurezza sul posto di lavoro;
i) rechi danno col suo comportamento all'immagine dell'Azienda.
L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe che non costituiscono risarcimento di danni è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale, o, in mancanza di queste, ad altro Ente.
Art. 42 - Licenziamenti per mancanze
1) Licenziamento con preavviso - In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina ed alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell'art. 40, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) insubordinazione ai superiori;
b) sensibile danneggiamento colposo agli impianti od alle attrezzature;
c) grave pregiudizio all'Azienda a seguito di mancate segnalazioni di guasti alle macchine e/o impianti o di irregolarità nel servizio;
d) esecuzione senza permesso di lavori nell'Azienda per conto proprio o di terzi senza impiego di materiale dell'Azienda stessa e durante l'orario di lavoro;
e) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano specificamente affidate mansioni di sorveglianza, custodia, controllo senza pregiudizio della incolumità delle persone o della sicurezza degli impianti;
f) assenze ingiustificate prolungate oltre 4 giorni consecutivi;
g) assenze ingiustificate fino a 4 giorni consecutivi ripetute più volte in un anno;
h) condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
i) atti tali da far venire meno radicalmente la fiducia dell'Azienda nei confronti del lavoratore;
j) recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell'art. 41 quando siano stati applicati due provvedimenti di sospensione dal lavoro;
k) stato di manifesta alterazione psico-fisica durante l'orario di lavoro.
2) Licenziamento senza preavviso - In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all'Azienda grave nocumento morale e/o materiale o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di Legge.
A titolo indicativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
a) grave insubordinazione ai superiori;
b) furto nell'Azienda;
c) trafugamento di schizzi, disegni, progetti di impianti, macchine ed attrezzature e documenti;
d) danneggiamento volontario di materiale di proprietà dell'azienda;
e) abbandono del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti o comunque compimento di azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
f) assunzione di comportamenti che possano provocare grave pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti;
g) esecuzione, senza permesso, di lavori nell'Azienda per conto proprio o di terzi con l'impiego di materiale dell'Azienda;
h) rissa all'interno dell'Azienda o comunque durante l'espletamento delle proprie mansioni.
Art. 43 - Sospensione cautelare non disciplinare
In caso di licenziamento per mancanze senza diritto al preavviso, l'Azienda potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato e per un periodo massimo di 5 giorni.
L'Azienda comunicherà per iscritto al lavoratore i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esaminerà le eventuali deduzioni contrarie.
CAPITOLO 9 - Istituti di carattere sindacale
Art. 44 - Rappresentanza sindacale unitaria
1) Premessa - Le Aziende firmatarie del presente CCNL e le Organizzazioni Sindacali FNLE/CGIL, FLAEI/CISL e UILSP/UIL si danno reciprocamente atto che le rappresentanze dei lavoratori in azienda, in ciascuna unità lavorativa con più di 15 dipendenti, sono costituite dalle Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.) nel rispetto dei principi e della disciplina stabiliti dal "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993 e dall'Accordo interconfederale per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie del 20-12-1993 (allegati che costituiscono parte integrante del presente CCNL).
2) Costituzione - A) L'iniziativa per la costituzione della R.S.U. può essere assunta, oltre che dalle Organizzazioni Sindacali sopra richiamate in quanto firmatarie del CCNL e a condizione che abbiano espresso formale adesione alla regolamentazione di cui al punto 4 lettera b) - Parte seconda - del citato Accordo interconfederale, anche da altre Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto ed un proprio atto costitutivo.
B) In ogni caso le Organizzazioni Sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, che siano firmatarie del presente contratto o comunque aderiscano alla disciplina contenuta nell'Accordo del 20-12-1993, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi della norma sopra menzionata.
3) Composizione - La R.S.U. è composta per due terzi dai rappresentanti eletti tra le liste presentate da tutte le Associazioni Sindacali richiamate al punto precedente, in proporzione ai voti conseguiti dalle singole liste e, nell'ambito delle liste, in relazione ai voti ottenuti dai singoli candidati.
Il residuo terzo è assegnato alle sole Associazioni Sindacali firmatarie del presente contratto e la relativa copertura avviene mediante elezione o designazione, in misura proporzionale ai voti ricevuti nell'unità lavorativa da ciascuna delle liste aventi diritto ai sensi dell'accordo interconfederale del 20-12-1993.
4) Compiti e funzioni - Le parti si danno atto che le funzioni attribuite per Legge e/o per contratto alle rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle R.S.U., che divengono pertanto titolari di tutti i relativi diritti, permessi, libertà e agibilità sindacali, poteri e tutele.
Il potere di stipula del contratto collettivo aziendale di lavoro, secondo quanto previsto dal punto 5 prima parte dell'accordo interconfederale 20-12-1993, è esercitato sia dalla R.S.U. sia dalle strutture territoriali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto.
5) Numero dei componenti - Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dal sopra menzionato Accordo interconfederale 20-12-1993, il numero dei componenti la R.S.U., che durano in carica 3 anni al termine dei quali decadono automaticamente, è pari a:
- n. 3 nelle unità lavorative che occupano da 16 a 100 dipendenti;
- n. 4 nelle unità da 101 a 200 dipendenti;
- n. 6 nelle unità da 201 a 300 dipendenti;
- n. 9 nelle unità oltre i 300 dipendenti.
6) Permessi - La R.S.U. disporrà di un monte ore annuo di permessi retribuiti per l'espletamento dei propri compiti e funzioni per un ammontare non inferiore a 1,5 ore per ogni dipendente in forza all'unità lavorativa. A tal fine le Aziende provvederanno - alla data del 31 gennaio di ciascun anno - a comunicare alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto il numero dei dipendenti nonché il numero degli iscritti a ciascuna Associazione.
I permessi di cui sopra dovranno essere richiesti, per iscritto e con un preavviso di almeno 24 ore, alla Direzione aziendale.
7) Elezioni e modalità della nomina - Le operazioni di voto per l'elezione dei componenti la R.S.U. saranno svolte nel rispetto delle esigenze di lavoro in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
I lavoratori potranno compiere le operazioni di voto al di fuori dell'orario di lavoro nonché durante l'orario di lavoro utilizzando le ore di assemblea di cui all'art. 20 della Legge 20-5-1970, n. 300.
Per il luogo ed il calendario della votazione saranno presi opportuni accordi con la Direzione Aziendale che, per parte sua, fornirà l'elenco dei dipendenti con diritto di voto.
8) Comunicazione della nomina - La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti la R.S.U. sarà comunicata per iscritto - da parte delle Organizzazioni Sindacali - alla Direzione aziendale per il tramite della Associazione industriale territoriale competente.
9) Disposizioni finali
- Nella R.S.U., costituita ai sensi del presente articolo, si identifica anche la rappresentanza dei lavoratori aventi la qualifica di "quadro" ex Legge n. 190/85.
- Le variazioni occupazionali dell'unità lavorativa, comportanti un numero diverso di componenti la R.S.U., saranno considerate utili al momento della relativa nuova elezione.
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, secondo quanto espressamente previsto dal comma 3 dell'art. 18 del Decreto Legislativo 626/94, è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito della R.S.U. I permessi retribuiti per l'esercizio di tali specifiche funzioni si intendono aggiuntivi rispetto a quelli previsti al precedente punto 6.
- Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente articolo si intendono integralmente richiamate le disposizioni dell'Accordo interconfederale 20-12-1993.
Secondo quanto previsto dall'art. 20 della Legge n. 300/70, potranno essere promosse dalla R.S.U. e, congiuntamente o singolarmente, dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto, assemblee del personale su materie di interesse sindacale inerenti il rapporto di lavoro.
L'esercizio di tale diritto avverrà nel rispetto delle seguenti modalità:
- la convocazione sarà comunicata alla Direzione - per iscritto - con preavviso di 48 ore (salvo casi di particolare urgenza) con l'indicazione di argomenti trattati, eventuali partecipanti esterni, luogo, data e durata;
- normalmente le assemblee saranno tenute alla fine o all'inizio dell'orario di lavoro o della sosta giornaliera;
- lo svolgimento di tali assemblee durante l'orario di lavoro è limitato a 10 ore retribuite pro capite per anno di calendario durante le quali decorrerà la normale retribuzione ordinaria. La partecipazione a queste assemblee da parte del personale turnista in turno di riposo o al di fuori del normale orario di lavoro non darà luogo a nessuna forma né diretta né indiretta di retribuzione;
- di volta in volta sarà messo a disposizione, da parte dell'Azienda, un locale idoneo per lo svolgimento di dette assemblee;
- il diritto ad indire assemblee retribuite, può essere esercitato:
1) da parte della R.S.U. entro il limite di 7 ore l'anno;
2) da parte delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL - secondo quanto previsto alla lettera a), punto 4, parte prima dell'Accordo interconfederale del 23-12-1993 - per le restanti 3 ore l'anno.
Si richiama quanto previsto dalle disposizioni di Legge vigenti, in particolare dall'art. 25 della Legge n. 300/1970.
Le R.S.U. hanno quindi il diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità lavorativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Le organizzazioni stipulanti il presente CCNL godono altresì del medesimo diritto, secondo quanto previsto dall'Accordo interconfederale 20-12-1993 lettera c) punto 4, parte prima, e potranno affiggere, nelle usuali bacheche, comunicazioni e/o stampa sindacale periodica, attinente al rapporto di lavoro, regolarmente autorizzata dalle competenti Autorità e trasmessa a firma dei Segretari sindacali.
Copia di tutto questo materiale dovrà essere portata tempestivamente a conoscenza della Direzione aziendale.
Art. 47 - Permessi per motivi sindacali
Oltre a quanto previsto dall'articolo specifico sulle R.S.U., le OO.SS. stipulanti il presente contratto hanno altresì diritto, per lo svolgimento della loro attività associativa - compresa la partecipazione a riunioni, congressi, corsi di formazione sindacale - ad un monte ore annuo complessivamente pari a mezz'ora per ogni dipendente in forza all'Azienda. Le Organizzazioni Sindacali comunicheranno alle Aziende, oltre alla ripartizione del monte ore di cui sopra, l'elenco dei lavoratori che hanno diritto a fruire di tali permessi sindacali.
Permessi retribuiti sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e fino ad un massimo di 7 giornate l'anno, ai lavoratori membri di organi direttivi nazionali, regionali territoriali (provinciali, zonali, comprensoriali o simili) nonché degli organi di controllo e/o collegi dei probiviri delle Confederazioni sindacali e delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL per l'espletamento delle loro funzioni, i permessi di cui sopra dovranno essere richiesti secondo le modalità previste per la R.S.U.
Art. 48 - Riscossione contributi sindacali
Le società provvederanno alle trattenute sindacali sulle retribuzioni mensili sulla base di deleghe individuali firmate dai singoli lavoratori.
La misura della trattenuta - da operarsi su 14 mensilità annuali e da versarsi secondo modalità che le Organizzazioni Sindacali comunicheranno - è fissata in cifra o in percentuale dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali che possono altresì comunicarne variazioni.
La retribuzione di riferimento per effettuare il calcolo di cui sopra è così composta:
minimo, supplementi dei minimi, aumenti per anzianità, categorie salariali di livello, categorie di funzione, supplementi parametrici dei minimi, indennità di contingenza, premio di produzione.
Le deleghe rilasciate si intendono a tempo indeterminato, salvo disdetta attraverso la comunicazione scritta alla Direzione della Società.
In questo caso la trattenuta viene a cessare dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa sia pervenuta alla Direzione della Società.
Le deleghe devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalle Organizzazioni Sindacali.
Mensilmente le società comunicheranno alle Organizzazioni Sindacali locali l'elenco nominativo degli iscritti e le eventuali variazioni intervenute.
CAPITOLO 10 - Risoluzione del rapporto
Art. 49 - Risoluzione del rapporto
Il rapporto di lavoro, oltre che per i motivi previsti dall'articolo sui licenziamenti per mancanze, può essere risolto anche nei seguenti casi:
1) dimissioni;
2) invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione del Fondo o dell'INPS;
3) decesso;
4) compimento dei requisiti di età o di anzianità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento alle leggi 8-8-1995, n. 355 ("Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare") e 23-12-1994, n. 724 (età e requisiti contributivi per la pensione di vecchiaia che vanno a regime quanto all'età - 65 anni se uomini e 60 anni se donne - dal 1-1-2000 e quanto agli anni di contribuzione - 20 anni - dal 1-1-2001) per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Sono parificate a tutti gli effetti alla risoluzione del rapporto per limiti di età, le dimissioni rassegnate dal lavoratore che abbia maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità del Fondo o dell'INPS, fermo restando l'obbligo da parte dello stesso al rispetto dei termini di preavviso.
Dichiarazioni a verbale - A) Le lavoratrici hanno facoltà, in base all'art. 4 della Legge n. 903 del 9-12-1977 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), di optare per la prosecuzione del rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini dalle leggi vigenti.
B) In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per invalidità, le Parti ricercheranno le modalità più opportune perché ciò avvenga superando - laddove necessario - l'eventuale ostacolo dell'inerzia del lavoratore attraverso gli orientamenti della Suprema Corte di Cassazione in materia.
C) In caso di decesso tutte le indennità di fine lavoro, ivi compreso il preavviso, saranno corrisposte agli aventi diritto secondo le disposizioni previste nel Codice Civile (art. 2122).
Se il decesso di un lavoratore con anzianità inferiore ai 10 anni avviene per cause di servizio agli aventi diritto spetterà un'integrazione al trattamento di fine rapporto fino ad arrivare a 10 anni effettivi.
Art. 50 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato di un lavoratore non in prova può essere risolto, salvo i casi espressamente previsti dal punto 2 dell'art. 42, da una delle due Parti - mediante comunicazione scritta - con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
- 1 mese con anzianità fino a due anni compiuti;
- 3 mesi con anzianità da due a dieci anni compiuti;
- 4 mesi con anzianità oltre i dieci anni compiuti.
La decorrenza del preavviso è stabilita nella metà o nella fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
I termini di cui sopra sono ridotti alla metà in caso di dimissioni.
L'Azienda ha diritto di ritenere su quanto sia da lei dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato.
La parte che riceve la disdetta può troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non prestato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, vale ai fini dell'anzianità di servizio.
Durante tale periodo l'Azienda deve concedere al lavoratore dei permessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, per la ricerca di una nuova occupazione.
Art. 51 - Trattamento di fine rapporto
Per la disciplina di tale istituto si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla Legge 29-5-1982, n. 297.
Art. 52 - Certificato di lavoro
Ai sensi dell'art. 2124 del Codice Civile, l'Azienda dovrà rilasciare al lavoratore all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, qualunque ne sia la causa e sempreché non sia obbligatorio il libretto di lavoro, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore stesso è stato occupato alle sue dipendenze e delle mansioni da esso esercitate.
Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratori è quello previsto dalle leggi che regolamentano, direttamente o indirettamente, il "fondo di previdenza per i dipendenti dall'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e dalle aziende elettriche private" e la sua evoluzione.
Dichiarazione a Verbale - Le Parti, consapevoli della rilevanza dell'argomento nel quadro dell'ormai prossima armonizzazione dei regimi pensionistici sostitutivi prevista dalla Legge 335/1995 e anche alla luce delle difficoltà strutturali in cui versa il Fondo di Previdenza Elettrici (F.P.E.), si attiveranno presso gli organi competenti affinché siano individuate soluzioni idonee al superamento dell'attuale situazione, senza oneri aggiuntivi per le imprese e nel pieno rispetto delle situazioni contributive fin qui maturate dai singoli lavoratori.
Le Parti - di conseguenza - assumendo l'obiettivo di partecipare a un Fondo Pensione Complementare, convengono di istituire entro il 1-10-1998 una Commissione di studio paritetica composta dai rappresentanti dei firmatari del contratto la cui attività sarà finalizzata alla definizione di proposte da demandare alle Parti per l'attuazione dal 1-1-1999 dell'adesione ad un Fondo Pensione Complementare.
CAPITOLO 11 - Clausole riguardanti il contratto collettivo
Art. 54 - Inscindibilità e interpretazione del contratto
Le disposizioni del presente contratto, sia nell'ambito di ogni singola regolamentazione come nel loro insieme, sono correlative ed inscindibili tra loro costituendo il trattamento complessivo del lavoratore, trattamento non cumulabile, né in toto né in parte, con qualunque altro trattamento sia collettivo sia individuale.
L'interpretazione delle norme del presente contratto è demandata alle Parti stipulanti.
Art. 55 - Distribuzione del contratto
Le Aziende distribuiranno a ciascun lavoratore in forza alla data di stipulazione del presente contratto una copia dello stesso.
Art. 56 - Decorrenza e durata del contratto
In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23-7-1993 e richiamato nel capitolo 1, il presente CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e fino al 31-12-1998 per la parte retributiva.
Le aziende che non hanno provveduto nelle more della definizione del presente contratto ad adeguare i minimi contrattuali di contratti aziendali scaduti corrisponderanno ai lavoratori entro il mese di Settembre 1998 un importo economico, in forma di una-tantum, da definire presso le singole aziende, con le R.S.U/Organizzazioni Sindacali; firmatarie del presente contratto, tenendo conto degli eventuali emolumenti già corrisposti a titolo di vacanza contrattuale.
Adeguamento salariale 1998
Le Aziende che nel biennio 1996/97, hanno applicato i minimi contrattuali in misura identica a quelli dell'ENEL o Assoelettrica, corrisponderanno entro il mese di giugno 1998 una una-tantum nelle misure di cui alla tabella "A" sotto descritta.
Tale quota verrà corrisposta in pro-quota ai lavoratori che hanno cessato o cesseranno dal servizio entro il 1998.
Tabella "A"
QM1 | 1.016.400 |
QM2 | 956.500 |
ASS | 885.100 |
AS | 813.700 |
A1S | 770.900 |
A1 | 725.200 |
BSS | 680.900 |
BS | 642.400 |
B1S | 602.400 |
B1 | 565.300 |
B2S | 513.900 |
B2 | 462.500 |
CS | 385.400 |
C1 | 328.300 |
C2 | 285.500 |
Tale somma una tantum non ha riflessi su alcun istituto contrattuale ne è utile ai fini del TFR.
Per quanto riguarda la computabilità ai fini contributivi previdenziali e pensionistici, valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Pari opportunità
Alla luce di quanto disposto dalla Legge 9-12-1977, n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), dalla Legge 10-4-1991, n. 125 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro) e delle iniziative intraprese in materia a livello nazionale ed europeo, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive ed oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro.
A tal fine verranno programmati in ogni azienda specifici incontri tra le Parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, tenendo conto delle possibilità tecnico-organizzative e delle specificità del settore.
In materia di politica degli orari e di ambiente di lavoro, le Parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative ed alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità di valutare con particolare sensibilità le richieste di permesso avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare.
Nell'ambito del previsto Osservatorio di settore, saranno valutate tutte le azioni positive possibili per rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità.
Lettera accordo sindacale su lavoro a turni
Roma, 16-4-1998
Spett.li Segreterie Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro Sedi
Oggetto : Contratto UNIEM, lavoro a turni
Ci riferiamo alla richiesta da Voi formulata nel corso della trattativa per il contratto collettivo di lavoro per i lavoratori delle imprese elettriche minori, in ordine all'art. 13 punto 3, lavoro a turni.
Al riguardo, per i sub A e B, confermiamo che le condizioni di miglior favore in atto presso ciascuna azienda saranno mantenute.
Distinti saluti.
UNIEM
Roma, 16-4-1998
Oggetto : Contratto UNIEM, lavoro a turni
In riscontro alla Vs. del 16-4-1998 di pari oggetto, diamo atto che quanto comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.
Distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL
Lettera accordo sindacale su inquadramenti particolari
Roma, 11-6-1998
Spett.li Segreterie Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro Sedi
Oggetto : Contratto UNIEM, classificazione del personale e inquadramenti particolari
Ci riferiamo alla richiesta da Voi formulata nel corso della trattativa per il Contratto Collettivo di Lavoro per i lavoratori delle imprese elettriche minori:
- in ordine all'art. 6, confermiamo che l'impianto è il complesso delle strutture tecniche amministrative necessarie per assicurare il servizio primario di produzione e distribuzione di energia elettrica nell'ambito del territorio comunale servito, articolato a sua volta in unità operative preposte ai distinti servizi di produzione, distribuzione e amministrazione;
- in ordine all'art. 7 confermiamo che l'applicazione di detto articolo, nel caso in cui comporti più di un passaggio di categoria, per lo stesso lavoratore, fra un passaggio e l'altro, intercorrerà un anno solare.
Distinti saluti
UNIEM
Roma, 11-6-1998
Oggetto : Contratto UNIEM, inquadramenti particolari
In riscontro alla Vs. dell'11-6-1998 di pari oggetto, diamo atto che quanto comunicatoci risponde alle intese fra noi intercorse.
Distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL
Lettera accordo sindacale su decorrenza e durata contratto
Roma, 6-7-1998
Spett.li Segreterie Nazionali
FNLE-CGIL
FLAEI-CISL
UILSP-UIL
Loro Sedi
Oggetto : Contratto UNIEM, decorrenza e durata
In riferimento all'ipotesi di contratto siglato l'11-6-1998, Vi comunichiamo che l'art. 56 relativo all'oggetto deve essere così modificato ed integrato:
Art. 56 (Decorrenza e durata del contratto) - In applicazione di quanto previsto dal protocollo 23-7-1993 e richiamato nel capitolo 1, il presente Contratto Collettivo, fatte salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, decorre dal 1-7-1998 ed ha durata quadriennale per la parte normativa e fino al 31-12-1998 per la parte retributiva.
Le parti si sono date atto che nel caso in cui venissero meno le condizioni attuali che regolano il sistema di integrazione tariffaria a riaprire anticipatamente il tavolo delle trattative da adottare i provvedimenti che si dovessero rendere necessari per garantire la stabilità del rapporto di lavoro, tenendo conto dell'eventuale mutato quadro di riferimento.
Distinti saluti
UNIEM
Oggetto : Contratto UNIEM, decorrenza e durata
In riscontro alla Vs. del 6-7-1998 di pari oggetto, prendiamo atto di quanto comunicatoci.
Distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL FLAEI-CISL UILSP-UIL