S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 29/05/2000, si rinvia al CCNL "Elettrici".
CCNL del 27/07/1989
ELETTRICI - Enel
Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-07-1989
Dipendenti elettrici dell'ENEL
Decorrenza 1-1-1988 - 31-12-1990
Addì 27-7-1989, in Roma
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE-CGIL)
- la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL)
- l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-UIL);
in relazione all'accordo sindacale del 13-1-1989 ratificato il successivo 21 febbraio, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL del 22-4-1986 scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Addì 28-7-1989 in Roma,
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (FAILE-CISAL)
in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 26-9-1985.
Addì 28-7-1989 in Roma,
- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)
- la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL-Energia)
in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,
si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.
Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.
Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 24-9-1985.
1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra Azienda e Sindacati - un tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell'Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l'ENEL, consapevole del ruolo dei Sindacati nella vita del Paese, conferma di voler corrispondere a dette richieste nell'intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.
2. In relazione a quanto sopra, l'ENEL - fermo restando il potere decisionale riservato dalla Legge al Consiglio di Amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell'azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile aconsolidare un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate oganizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell'Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compreso il piano triennale di andamento della consistenza del personale) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.
3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell'Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.
4. Gli incontri saranno promossi dall'Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall'invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.
5. A conclusione del confronto, a cura dell'ENEL, previo riscontro con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, le risultanze del confronto stesso saranno tradotte in un documento che, riassumendone l'andamento, puntualizzerà le posizioni così come espresse dalle Parti ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.
6. Per quanto riguarda in particolare la politica occupazionale, il relativo confronto avrà cadenza triennale e riguarderà il piano di andamento della consistenza del personale articolato per grandi aree di attività.
7. Per quanto riguarda il confronto sul programma annuale di attività, esso sarà svolto entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma. Tale confronto avrà ad oggetto gli sviluppi previsti della attività dell'ente, nell'ambito degli orientamenti di gestione formulati dal vertice aziendale. Saranno in particolare oggetto di esame i programmi di ricerca, di investimento con le collegate ricadute occupazionali connesse agli investimenti previsti nonché le previsioni economico-finanziarie. Saranno poi fornite informazioni sull'andamento delle prestazioni di terzi e - secondo quanto previsto al precedente sesto comma - sulla dinamica della risorsa personale. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell'ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggiore rilievo; detta documentazione sarà articolata per Unità territoriali (Compartimenti - Distretti) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell'entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Inoltre, l'Ente darà informativa sul programma di assunzioni che intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione degli orientamenti contenuti nel piano triennale, fornendo in anticipo dati opportunamente articolati per compartimenti (Settori compartimentali, Distretti), Settori produzione e trasmissione, centri di progettazione e costruzione e Sedi distaccate dalla Direzione delle costruzioni, centri di ricerca e per livelli di scolarità.
8. Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l'ente in sede di preventivo confronto informerà le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche ENEL-organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell'area interessata, acquisiranno le informazioni circa l'andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l'eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.
9. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, nonché il programma annuale di attività, le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici agli adempimenti previsti dall'art. 48, C.C.L.
10. Al fine di migliorare il sistema di informazioni a livello nazionale in materia di innovazioni tecnologiche di portata generale, l'ENEL si impegna a favorire, attraverso l'individuazione di precisi punti di riferimento della struttura aziendale, l'acquisizione da parte delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di informazioni in presenza di progetti aziendali definiti, finalizzati a migliorare l'efficienza operativa.
11. A livello regionale, l'ENEL - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed ENEL e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette organizzazioni sindacali, eventualmente assistite dalle confederazioni, relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.
Protocollo sulle pari opportunità
1. Nel confermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9-12-1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna ed in armonia con la raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 636, e con le iniziative intraprese in materia a livello europeo e nazionale, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive od oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro.
2. A tal fine verranno programmati specifici incontri periodici tra le parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla commissione di cui al successivo sesto comma, onde pervenire ad intese in materia. In tale prospettiva potranno essere progettate azioni di formazione e qualificazione, con particolare riferimento, ad esempio, ad aree di attività ad alta innovazione tecnologica, nonché ad aree di servizi.
3. In materia di politica degli orari e di permessi retribuiti e non, nonché in materia di ambiente di lavoro, le parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative ed alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità che vengano valutate con particolare sensibilità le richieste di permesso che fossero avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare.
4. Le Parti, riconoscendo il valore sociale della maternità, convengono di garantire la corresponsione dell'intera retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
5. Le Parti convengono, altresì, di estendere ai vedovi il beneficio già contrattualmente riconosciuto alle vedove in materia di agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettrica.
6. Sempre nell'intento di valorizzare la presenza femminile nei luoghi di lavoro, e al fine di continuare l'attività svolta dalla commissione, istituita dall'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è costituita la "Commissione nazionale paritaria per le pari opportunità nell'ENEL". Tale Commissione - alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti, ai fini delle conseguenti iniziative - è composta da sei membri designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sei membri designati dall'ENEL, di cui uno con funzioni di Presidente.
7. La Commissione nazionale potrà avvalersi - per migliorare la conoscenza delle realtà locali - dell'assistenza di delegazioni, di norma compartimentali, che opereranno in via sperimentale ed avranno una funzione di raccordo informativo.
8. Tali delegazioni sono costituite da tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre componenti di nomina aziendale, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.
Art. 1 - Applicabilità del Contratto
1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.
2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell'ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l'espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.
3. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:
a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell'ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all'ente stesso;
b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.
Dichiarazione a verbale - Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 - Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l'ENEL la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).
1. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 6 mesi se di gruppo A ed a 3 mesi se di altro gruppo. La durata del periodo di prova per i lavoratori i quali abbiano frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL non potrà in ogni caso essere superiore a 3 mesi.
2. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli.
3. Sempre durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.
4. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
5. Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.
6. Le norme relative alla previdenza e quelle particolari di cui agli articoli "Rimborso spese per istruzione figli" e "Alloggio - Vestiario - Energia elettrica" non si applicano durante il periodo di prova.
7. Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.
8. Al lavoratore che abbia frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL e che abbia successivamente superato il periodo di prova, la durata della frequenza al corso verrà riconosciuta come anzianità valida agli effetti delle ferie, del preavviso e del relativo trattamento sostitutivo; la durata della frequenza al corso sarà altresì computata agli effetti di quanto previsto dai commi quinto, tredicesimo, ventiduesimo e ventinovesimo dell'art. 19.
1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla direzione d'accordo con il consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario. Laddove sia previsto, l'intervallo meridiano non può essere inferiore a 45 minuti.
2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori, è ridotta a 39 ore a decorrere dal 1-5-1987 ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1-7-1990. Dette riduzioni non sono applicabili ai lavoratori di cui ai successivi commi decimo e undicesimo, né a quelli di cui al "Capitolo aggiuntivo" del presente articolo - limitatamente ai periodi di sperimentazione - ai quali si applicano le specifiche riduzioni di orario (rispetto alle 40 settimanali) previste dalle rispettive norme.
3. L'orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.
4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.
5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 % della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 % della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.
6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell'interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la direzione ed il consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.
7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell'ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l'orario di lavoro decorre dall'ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all'abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.
8. Il lavoratore che, non potendosi svolgere un lavoro programmato, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro nel giorno non lavorato in relazione alla distribuzione in cinque giorni dell'orario di lavoro settimanale o nel suo giorno di riposo settimanale o in giorno riconosciuto festivo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, ha diritto a percepire per il disagio una indennità pari a tre ore di normale retribuzione oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.
9. Qualora il lavoro programmato in uno dei suddetti giorni comporti una prestazione effettiva di durata inferiore alle tre ore, il lavoratore ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio ed al compenso per il lavoro straordinario relativamente alle ore di lavoro prestato, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria per il tempo mancante al raggiungimento delle tre ore, di cui al comma precedente.
10. Confermata, limitatamente all'anno 1988, la disciplina di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 3 del C.C.L. 22-4-1986, a decorrere dal 1-1-1989, i lavoratori operanti in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, fruiranno di una riduzione dell'orario settimanale, da realizzarsi attraverso l'attribuzione di 18 giornate - pari a 144 ore - in ragione d'anno. Ferma restando l'articolazione del "turno a 6" e la durata di otto ore per ogni singola prestazione in turno, tali giorni di riposo dovranno essere fruiti in luogo di giornate di disponibilità, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio.
11. A decorrere dal 1-7-1990, ai lavoratori di cui al precedente comma, la predetta riduzione di orario settimanale sarà realizzata mediante l'attribuzione di ulteriori 2 giornate - pari a 16 ore - in ragione d'anno, da fruirsi con gli stessi criteri indicati al comma precedente.
Dichiarazioni a verbale - 1) Orario di lavoro dipendenti con funzioni direttive - Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso modificare qualitativamente le funzioni dei dipendenti quadri e di gruppo A.
2) Riduzione dell'orario di lavoro - Le Parti si danno atto che la riduzione di orario prevista con il presente articolo è stata concordata anche in coerenza con la linea del perseguimento di sempre più elevati livelli di produttività. In tale contesto, pertanto, al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo dell'orario lavorativo giornaliero, resta inteso che le competenti Direzioni dell'Ente adotteranno tutti i più opportuni provvedimenti per garantire l'espletamento da parte del personale della effettiva prestazione giornaliera netta, avuto riguardo, in particolare, alle fasi di inizio e fine della prestazione. Conseguentemente, resta, altresì, inteso che saranno tempestivamente rimosse le situazioni, comunque determinatesi, che di fatto ostacolano detto risultato.
3) Ripartizione dell'orario di lavoro - In relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, le Parti convengono che - salvo quanto previsto all'ultimo comma della presente Dichiarazione a verbale - tale riduzione si realizzi mediante una delle seguenti modalità alternative:
a) riduzione giornaliera di dodici minuti;
b) riduzione di un'ora concentrata in un giorno della settimana, sempreché la prestazione pomeridiana della giornata in cui si attua la riduzione non sia inferiore a due ore e trenta minuti.
Resta inteso che, in assenza di accordo con i competenti organismi rappresentativi dei lavoratori circa l'adozione della modalità di riduzione di cui al punto b), sarà automaticamente applicata la modalità di riduzione di cui al punto a). La realizzazione della riduzione di orario secondo una delle modalità suddette andrà definita in modo uniforme in ciascuna unità produttiva per tutto il personale della medesima e tenendo nel debito conto le diverse esigenze del servizio proprie delle singole unità.
Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.
Sempre in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 1-7-1990, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1-3-1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa.
L'orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.
Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell'art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla direzione interessata d'accordo con il consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l'orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.
Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l'esigenza di ridurre l'indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d'accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.
Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.
Nell'ambito territoriale del Compartimento di Palermo, per le unità ove è in atto una consolidata e generalizzata ripartizione dell'orario settimanale in sei giorni si conviene che la riduzione dell'orario da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, si realizzi mediante la concessione di 5 giornate, in ragione d'anno, di riposo per riduzione di orario, da fruirsi entro l'anno di riferimento - a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio - anche a mezze giornate e disgiuntamente dalle ferie. Detta spettanza va riproporzionata a fronte di assenze complessive nell'anno - ad eccezione delle ferie e dei permessi ex festività - superiori a due mesi. Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.
4) Assegni "ad personam" per riduzione orario - Sono da considerarsi elementi costitutivi della retribuzione mensile e pertanto validi a tutti gli effetti, eccezion fatta per il calcolo degli aumenti per anzianità e per la determinazione dello stipendio o paga orari, i seguenti assegni: l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, agli uscieri e fattorini; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 29-5-1973, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 25-1-1983, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 3 del C.C.L. 1-8-1979.
5) Orario flessibile - Su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile" nell'ambito della giornata lavorativa, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dal penultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all'articolo stesso.
Per quanto concerne l'orario flessibile con compensazione ultragiornaliera, valgono i criteri applicativi contenuti nel documento allegato al presente Contratto, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento - per l'intera Unità organizzativa interessata - di forme diverse di flessibilità con compensazione ultragiornaliera eventualmente già in atto alla data del 1-1-1989.
6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti - Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell'orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.
La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.
7) Lavoratori in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise - In relazione alla durata settimanale dell'orario di lavoro di cui ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, nell'ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.
L'attuazione del "turno a 6" comporta l'impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell'indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell'art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).
Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l'intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio .
A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità; eventuale costituzione di posizioni di riserva) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.
Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell'art. 25.
L'ENEL si impegna a che l'intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l'intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un'indennità pari al 100 % della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.
8) Rimborso eventuali maggiori spese - Il lavoratore turnista chiamato a fornire prestazioni in turni o giornaliere superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno od al normale orario settimanale.
Il trattamento compete - ricorrendo ovviamente gli stessi presupposti di cui al precedente comma - anche al personale non turnista.
Il rimborso delle maggiori spese di trasporto va effettuato riconoscendo le tariffe dei mezzi pubblici; nel caso in cui questi manchino, o non siano di fatto utilizzabili in relazione alla richiesta della prestazione, l'anzidetto rimborso va effettuato applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali per l'uso in servizio del mezzo motorizzato di proprietà del lavoratore.
9) Prestazione lavorativa a tempo parziale - Nell'ambito dell'ENEL, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dagli accordi sindacali nazionali 28-7-1982 e 14-5-1987.
In materia l'ENEL dichiara la propria disponibilità ad introdurre in via sperimentale, compatibilmente con le esigenze connesse alla funzionalità del servizio, forme di lavoro part-time di tipo verticale (3 giorni predeterminati alla settimana ad orario normale) per determinate qualifiche, da individuare congiuntamente a livello locale. Detta introduzione sarà avviata - mediante opportuni adattamenti del citato accordo 14-5-1987 - una volta definito, nelle competenti sedi, il regime previdenziale ed assistenziale da valere per tale modalità di prestazione.
Circa le assunzioni, l'ENEL conferma la propria disponibilità a procedere ad assunzioni part-time, a tempo determinato, qualora si rivelassero compatibili con le disposizioni di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, al fine di sopperire alle esigenze che si determineranno dalla attuazione degli anzidetti accordi sindacali nazionali.
Infine, l'Ente conferma la propria disponibilità a procedere - subordinatamente ai chiarimenti che dovranno esser forniti dai competenti Organi sull'esatta interpretazione dell'art. 5, comma 3bis, della Legge 19-12-1984, n. 863- ad assunzioni part-time, a tempo indeterminato, da destinare ad attività compatibili con tale forma di prestazione. Dette assunzioni avverranno a seguito di concorso pubblico, con le stesse modalità previste per le assunzioni a tempo pieno.
Le assunzioni a part-time verranno inserite nel piano assunzioni dell'anno di riferimento, che formerà oggetto di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ai sensi della vigente normativa contrattuale.
10) Intervallo meridiano - Con riferimento a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le Parti si danno atto che restano salvi accordi sindacali locali già esistenti in materia.
11) Testimonianze o audizioni in procedimenti giudiziari - Le Parti si danno atto che il tempo speso - anche al di fuori dell'orario di lavoro - da parte di dipendenti chiamati ad audizioni o a rendere testimonianze in procedimenti giudiziari in dipendenza del servizio viene considerato attività lavorativa agli effetti contrattuali (quali: lavoro straordinario; ore di viaggio; rimborsi spese).
12) Turni di lavoro - L'Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.
Capitolo aggiuntivo
Sperimentazione di orari differenziati - 1. Le Parti si riservano di proporre in sede nazionale ipotesi di orari differenziati da assoggettare a sperimentazione in determinate aree funzionali e territoriali. Le sperimentazioni avranno corso a condizione che risulti affidabile la valutazione in termini di costi- benefici degli effetti della diversa articolazione dell'orario, nonché delle eventuali riduzioni. Il numero e la dislocazione delle Unità ove saranno attuate le sperimentazioni dovranno essere tali da garantire effettiva significatività alle sperimentazioni stesse.
Orario di lavoro e mobilità presso le Unità della Produzione e del Trasporto - 2. La necessità e l'urgenza di procedere a breve e medio termine alla realizzazione di un programma di lavori per il miglioramento delle prestazioni e per la riqualificazione del parco impianti di produzione e trasporto in esercizio comportano rilevanti problemi sia di impegno di risorse, che di programmazione degli interventi. Infatti il suddetto programma, che terrà conto anche delle fermate degli impianti per revisioni periodiche, dovrà consentire una gestione ottimale dei margini di potenza disponibili, ai fini della sicurezza e della continuità dell'esercizio, dovendosi quindi ridurre al minimo le durate delle fermate.
3. Da tutto quanto sopra discende l'esigenza di ottimizzare l'impiego del personale tecnico delle Unità della Produzione e del Trasporto, sia nel campo della predisposizione dei lavori, che in quello della loro realizzazione, adottando, a livello di sperimentazione, idonei strumenti di flessibilità, comprendenti misure di mobilità collettiva sul territorio, relativa a raggruppamenti di impianti appartenenti a diverse Unità organizzative (GIT o GIR), e di flessibilizzazione dell'orario di lavoro.
4. In sede di detta sperimentazione, il lavoro di manutenzione potrà essere organizzato in via ordinaria su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Durante le fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori, i lavoratori addetti alla manutenzione saranno utilizzati con il ricorso a turni diurni e a trasferte nell'ambito dei citati raggruppamenti di impianti.
5. Quanto sopra dovrà essere indicato in un piano annuale di massima, con possibilità di modifiche nel corso dell'anno secondo le esigenze del servizio, che preveda le caratteristiche ed il numero dei lavoratori interessati alla mobilità collettiva, nonché i periodi dell'anno in cui saranno previsti orari di lavoro normale, a giornata con ricopertura dei sei giorni, in turno diurno.
Il piano potrà riferirsi a raggruppamenti di impianti facenti parte di diverse Unità organizzative (GIT o GIR) o anche al singolo GIT o GIR, nel qual caso non si darà luogo a mobilità.
Detto piano costituirà oggetto delle intese di cui al seguente comma tredicesimo.
6. In caso di mobilità, si darà luogo al trattamento di trasferta ed alla applicazione delle maggiorazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 16 C.C.L.
7. Le fattispecie di orario sperimentale di cui al comma quarto sono come di seguito precisate:
- organizzazione in via ordinaria del lavoro su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con 5 prestazioni settimanali a giornata per ciascun lavoratore, secondo schemi di rotazione prestabiliti, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni del lunedì e del sabato, con rotazione sulla generalità degli interessati;
- turni diurni di lavoro, in particolare nel caso di fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori; detti turni diurni potranno essere attuati mediante l'impiego di squadre omogenee di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno secondo schemi del tipo di seguito esemplificati:
- prestazioni di sei ore giornaliere continuative per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;
- prestazioni di sette ore e dodici minuti giornaliere per cinque giorni alla settimana, con rotazione sull'intero arco settimanale dal lunedì alla domenica;
- prestazioni articolate su una giornata di lavoro di otto ore nel lunedì o nel sabato e quattro giornate in turno diurno di sette ore dal martedì al venerdì.
Opportuni accorgimenti saranno adottati al fine di garantire la continuità del flusso di lavoro nell'avvicendamento delle squadre.
8. In quanto il piano preveda periodi di lavoro in turno diurno, si darà luogo a riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, sia nelle settimane di lavoro interessate da detto turno, direttamente per tramite dell'orario stabilito, sia nelle settimane in cui sia previsto il lavoro a giornata con ricopertura dei sei giorni dal lunedì al sabato. In tale ultimo caso la realizzazione della riduzione di orario si otterrà mediante la concessione di permessi aggiuntivi, con maturazione di un giorno di permesso per ogni 10 giorni di effettiva prestazione a giornata secondo le modalità citate.
9. Durante il lavoro in turno diurno, in occasione delle fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, si darà luogo all'indennità prevista per i lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne, nonché all'indennità di cui al paragrafo 6, dell'accordo sindacale nazionale 15-11-1984 per eventuali prestazioni domenicali. Competerà inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l'indennità per lavoro notturno di cui al settimo comma dell'art. 6 C.C.L. I lavoratori in turno fruiranno della mensa dopo la conclusione o prima dell'inizio della prestazione giornaliera. Nel caso in cui la prestazione sia di almeno 7 ore, sarà consentito un intervallo di 30 minuti, al di fuori dell'orario lavorativo, per un pasto confezionato per una rapida consumazione presso i locali della mensa.
10. Durante le fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, nei confronti dei lavoratori addetti alla manutenzione potrà essere disposta, in via eccezionale, la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nella giornata. Con preavviso di almeno 24 ore, potrà essere disposta la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nel corso della settimana. In tali casi, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato in tempo diverso dal normale orario, sarà corrisposta un'indennità pari al 120 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento.
11. Durante i periodi di lavoro con prestazioni a giornata secondo le modalità citate al comma settimo, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di sabato sarà corrisposta un'indennità pari al 70 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore qualora non fruisca del riposo nel lunedì successivo; invece, nel caso in cui il lavoratore fruisca del riposo nel lunedì successivo, detta indennità sarà del 50 %.
12. Nel caso in cui gruppi di lavoratori di manutenzione operino su più centrali termoelettriche, l'organizzazione tecnica del lavoro potrà richiedere un aggiornamento della struttura organizzativa, con particolare riferimento ai livelli di assistente tecnico e di specialista di manutenzione. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 48 C.C.L.
13. L'applicazione sperimentale delle misure organizzative previste ai precedenti commi sarà oggetto di preventiva intesa fra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali territoriali. In tale sede sarà anche valutata la possibilità di escludere dalle sperimentazioni, e dai connessi trattamenti economici e normativi, lavoratori che lo richiedano, sempreché ciò non comporti ripercussioni negative sul ciclo di attività manutentive interessate alla sperimentazione.
14. Le sperimentazioni delle misure organizzative sopra delineate saranno valutate a consuntivo dal punto di vista della comparazione dei costi e dei benefici, entro il 1-1-1991, al fine di decidere i necessari interventi.
Dichiarazione a verbale - Qualora le intese di cui al tredicesimo comma prevedano l'attuazione, presso raggruppamenti di più centrali termoelettriche, di misure di flessibilizzazione dell'orario di lavoro e di mobilità combinate tra di loro, ai fini della pratica applicazione di dette intese, previa valutazione del rapporto costi-benefici, l'ENEL definirà, anche in via preventiva, l'eventuale adeguato potenziamento dei reparti di manutenzione delle centrali interessate, inserendo pertanto nei piani annuali le assunzioni a tal fine mirate.
Modalità di richiesta - 1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all'Ente le notizie atte a rintracciarli perchè prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.
2. La reperibilità può essere richiesta:
a) secondo articolazioni di una settimana ogni 4 nel mese, in ragione di 5 giorni (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni), eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 5 C.C.L., ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo. L'articolazione del servizio di reperibilità formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, fatta salva la competenza del consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto. In sede di tale esame verrà anche analizzata la possibilità di:
- utilizzare lavoratori professionalmente idonei che, pur appartenenti ad altre unità, siano disponibili ad effettuare il servizio di reperibilità;
- effettuare aggregazioni territoriali;
e ciò anche al fine di superare quelle situazioni che, diversamente, non realizzerebbero la predetta cadenza di una settimana ogni 4 nel mese, circoscrivendo al massimo i casi nei quali esigenze tecniche, non altrimenti sopperibili, ostino all'attuazione della menzionata cadenza;
b) per singole giornate della settimana e precisamente:
b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;
b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;
b.3) per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente contratto.
3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l'onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un'articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.
4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi.
Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.
Trattamento economico - 5. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:
Indennità di reperibilità | dal 1º.1.1989 | dal 1º.1.1990 | ||
Mensile (intera) (1) | 11,2412% | 12,9274% | ||
Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4) | 3,1222% | 3,5906% | ||
Giornaliera | 0,6244% | 0,7181% | ||
Sesto giorno | 1,6999% | 2,0399% | ||
Festiva | 2,8333% | 3,4000% | ||
Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986 | ||||
(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali. (*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):
| ||||
| 3,1222% x 4 |
| ||
| numero settimane di alternanza (come da esemplificazione) |
| ||
Esemplificazioni indennità mensile: |
|
|
|
|
reperibilità richiesta per una settimana su cinque | = | 3,1222% x 4 | = | 2,4978% |
|
| 5 |
|
|
|
|
|
|
|
reperibilità richiesta per una settimana su sei | = | 3,1222% x 4 | = | 2,0815% |
|
| 6
|
|
|
6. Le indennità giornaliere previste per la reperibilità di cui ai punti b.2) e b.3) vengono erogate anche per la reperibilità del sesto e/o settimo giorno settimanale, nelle ipotesi previste dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.
7. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno" di cui al precedente punto b.2), l'indennità prevista per detto punto.
8. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:
Indennità di reperibilità | dal 1º.1.1989 | dal 1º.1.1990 |
Mensile (intera) (1) | 15,5312% | 19,.0109% |
Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4) | 5,0772% | 5,8386% |
Giornaliera | 0,8462% | 0,9731% |
Festiva | 2,8333% | 3,4000% |
Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986 | ||
(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali. (*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):
| ||
| 5,0772% x 4 |
|
| numero settimane di alternanza |
|
(vedansi, per analogia, le esemplificazioni richiamate per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 5 giorni) |
9. L'indennità giornaliera prevista per la reperibilità prestata in giornata festiva viene erogata anche per la reperibilità del settimo giorno settimanale, nell'ipotesi prevista dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.
10. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno", l'indennità giornaliera di cui al precedente ottavo comma.
11. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).
12. Al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare imposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli fuori dell'orario di lavoro, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:
1) al lavoratore reperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento od il luogo di riunione e di quello necessario al successivo rientro, l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150 %. Inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore a tre ore, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora superiore;
2) nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da consentire un sollecito intervento, il lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro od il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate con riferimento analogico alle tariffe previste per i "rimborsi spese chilometriche" dagli accordi compartimentali sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e della classe di cilindrata propria del mezzo posseduto ed effettivamente utilizzato dal reperibile.
13. L'indennità mensile intera, nonchè quella proporzionata spettante per la reperibilità di cui al punto a) ed al terzo comma del presente articolo, continueranno ad essere corrisposte anche nei periodi di assenza retribuita secondo le stesse modalità e misure di corresponsione della retribuzione.
Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino successivo - 14. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:
- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;
- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).
15. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni compiuti tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno.
16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti commi quattordicesimo e quindicesimo, si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.
Alloggi in conto reperibilità - 17. Con riferimento al punto A) dell'art. 33, l'alloggio concesso ai lavoratori ai quali è richiesta la reperibilità per l'intero mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all'art. 5 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore) in ragione di 6 giorni alla settimana ed il cui uso esclude la corresponsione dell'indennità mensile, è quello che consente al lavoratore di abitarvi con il proprio nucleo familiare.
18. Al riguardo, l'ENEL conferma la tendenza ad eliminare, con la dovuta gradualità, la concessione di alloggi gratuiti in conto reperibilità, corrispondendo l'indennità contrattualmente prevista per la reperibilità nei termini in cui viene chiesta e richiedendo il pagamento del canone.
19. Le concrete modalità relative all'attuazione di quanto sopra, nonchè le eventuali eccezioni nei casi in cui non fosse possibile procedere nel senso suindicato, formeranno oggetto di valutazione in sede compartimentale tra l'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Ente in materia di gestione del proprio patrimonio immobiliare.
Reperibilità speciale - 20. Nei confronti dei lavoratori, ai quali sia richiesto di prestare un servizio di "reperibilità speciale" - da effettuare cioè nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR 1-11-1959, n. 1363 - viene corrisposta un'indennità secondo le seguenti misure percentuali del minimo di cat. B1 e della relativa indennità di contingenza:
a) se il guardiadighe fruisce, presso la diga, di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, con mantenimento della sede di lavoro presso la diga:
- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 0,9366% dal 1º.1.1989 (1,0771% dal 1º.1.1990);
- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 2,5498% dal 1º.1.1989 (3,0598% dal 1º.1.1990);
- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 4,2499% dal 1º.1.1989 (5,1000% dal 1º.1.1990).
b) se il dipendente con sede di lavoro diversa dalla diga, non fruendo di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, si ricovera presso locali attrezzati annessi alla diga:
- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 1,2489% dal 1º.1.1989 (1,4362% dal 1º.1.1990);
- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 3,3998% dal 1º.1.1989 (4,0798% dal 1º.1.1990);
- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 5,6666% dal 1º.1.1989 (6,8000% dal 1º.1.1990).
Dichiarazioni a verbale - 1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale - Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.
2) Alloggi non strumentali - Nei casi in cui l'alloggio non rivesta carattere strumentale è dovuto da parte del lavoratore interessato (reperibile o non) il canone di locazione.
N.B. - In materia di pronto intervento, vedasi lettera in allegato 10.
Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività
1.I) Per gli effetti dell'articolo seguente e salve le limitazioni in esso contenute, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora.
2. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, una volta per tutte, in sede sindacale distrettuale altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28-12-1985, n. 792.
3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.
4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 % (o del 75 % per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.
6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 % della retribuzione giornaliera.
7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un'indennità pari al 60 % della retribuzione giornaliera.
8. Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua (Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio l'Ente concederà libertà nelle ore pomeridiane.
9. L'Ente assicura al personale indispensabile alle necessità del servizio, compresi gli addetti ai turni, il godimento del beneficio suddetto; qualora ciò non fosse possibile l'Ente concederà, entro il primo trimestre dell'anno successivo, in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio, permessi retribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno.
10. Il trattamento spettante ai lavoratori in caso di coincidenza con la domenica delle giornate considerate festive dalla vigente legislazione in materia (Legge 27-5-1949, n. 260, Legge 5-3-1977, n. 54, e DPR 28-12-1985, n. 792), nonché della ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora è regolato dalla Legge 31-3-1954, n. 90, e dagli artt. 1, 3 e 4 dell'accordo interconfederale 3-12-1954, restando inteso che per i lavoratori per i quali è consentito il riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, il trattamento di cui al citato accordo interconfederale verrà corrisposto in caso di coincidenza delle festività di cui sopra con il giorno di riposo.
11.II) In relazione al combinato disposto della Legge 5-3-1977, n. 54, e del DPR 28-12-1985, n. 792, a compensazione ed in luogo delle festività civili e religiose soppresse vengono riconosciute, a decorrere dal 1-1-1986, cinque (sei, per i lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni) giornate di permesso retribuito all'anno. Detti permessi vengono attribuiti in proporzione al servizio prestato nell'anno con gli stessi criteri seguiti al riguardo per l'istituto delle ferie.
12. Ove comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento dei permessi di cui al comma precedente entro il 30 aprile dell'anno successivo, essi sono compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto alla predetta data.
13. Resta, ovviamente, inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppressa viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con il giorno di riposo settimanale, non si dà luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3-12-1954.
14. Nei confronti del personale per il quale venga adottata una soluzione per la vigilanza delle dighe - ai sensi del DPR 1-11-1959, n. 1363 - che comporti lo svolgimento di una prestazione lavorativa ordinaria per tutti i giorni della settimana, realizzando in tal modo uno schema di rotazione tra gli addetti, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica viene riconosciuta un'indennità pari al 70 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore, in analogia a quanto previsto al punto 6. dell'accordo sindacale nazionale 15-11-1984.
15. L'indennità di cui al comma precedente viene riconosciuta anche nei confronti del personale di manutenzione civile idraulica con compiti anche di guardiacanali, qualora svolga quest'ultima attività, in regime di lavoro ordinario, nella giornata di domenica.
Dichiarazioni a verbale - 1) Turnisti. Beneficio di cui al nono comma dell'art. 5 - Si chiarisce che ai turnisti i permessi retribuiti sostitutivi od integrativi, di cui al nono comma dell'art. 5, vanno riconosciuti indipendentemente dall'orario del turno osservato in ciascuna delle giornate indicate nell'ottavo comma dello stesso articolo.
2) Lavoro prestato in giorno di riposo settimanale - Le Parti convengono che ai lavoratori i quali nel normale giorno di riposo settimanale effettuino prestazioni lavorative pari o superiori a quattro ore, compete un'intera giornata di riposo compensativo, fermo restando il diritto al compenso della sola maggiorazione del 60% (o del 75% per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria per le ore di lavoro effettivamente prestate.
Il trattamento di cui sopra compete anche nel caso contemplato nel secondo comma della delibera della Commissione paritetica interpretativa riportata in calce al presente articolo.
3) Spostamento riposo prestabilito lavoratori di cui al terzo e quarto comma dell'art. 5 - Si chiarisce che lo spostamento del giorno di riposo prestabilito previsto dal sesto comma dell'art. 5 non può essere disposto che in relazione ad effettive esigenze di servizio.
L'ENEL pertanto dà assicurazione che non ricorrerà - salvo casi del tutto eccezionali - a tale spostamento per far fronte ad assenze di natura preordinata o prolungata come ferie, malattia, infortuni e permessi.
4) Ricorrenza del S. Patrono coincidente con il Lunedì dopo Pasqua - Qualora la ricorrenza del S. Patrono venga a coincidere con il Lunedì dopo Pasqua ai lavoratori interessati viene concesso un giorno di festa sostitutivo nel martedì successivo.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Riposo settimanale e nella giornata di sabato - Ad un lavoratore non turnista come previsto dalla quarta delibera di paritetica di cui all'art. 6 (il cui contenuto corrisponde a quello della lettera a) del decimo comma dell'art. 6 del presente Contratto) ma che presta lavoro in talune ore notturne ed è addetto alla riparazione guasti, nel caso di prestazione d'opera nelle giornate di sabato e domenica, compete allo stesso il pagamento, come straordinario, del servizio prestato di sabato e del 60 % e giornata sostitutiva di riposo in caso di servizio di domenica? (Riunione 12- 13-4-1967) - Premesso che il quesito si riferisce ai lavoratori addetti ai servizi di pronto intervento per la riparazione dei guasti sulle reti di distribuzione, la Commissione riconosce che i lavoratori stessi non rientrano tra quelli previsti dal terzo comma dell'art. 5 del Contratto.
Conseguentemente, per il lavoro prestato in giorno di domenica, compete loro la sola maggiorazione del 60% della retribuzione oraria, fermo restando il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.
Per il lavoro prestato, invece, in giorno di sabato, oltre la durata del normale orario settimanale, va ad essi corrisposto il compenso per lavoro straordinario, nella sola ipotesi in cui non abbia potuto trovare applicazione il disposto del sesto e settimo comma della quinta "Dichiarazione a Verbale" allegata all'art. 3 del Contratto (corrispondente alla terza Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3 del presente Contratto).
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L. 1-8-1979 (verbale sindacale del 20-6-1980)
Riposo compensativo - Può essere assegnato dall'ENEL il godimento del giorno di riposo compensativo al lavoratore che abbia effettuato una prestazione pari o superiore a 4 ore nel suo giorno di riposo? Nell'individuazione del giorno di riposo compensativo - che di norma cadrà nella settimana successiva a quella in cui è stata effettuata la prestazione in esame - dovranno contemperarsi le esigenze di servizio con la preferenza eventualmente espressa dal lavoratore.
1.1) Si considera lavoro straordinario quello compiuto dal lavoratore oltre i limiti della durata normale della prestazione fissata dall'art. 3 del presente Contratto.
2. Il lavoro straordinario può essere effettuato solo in via eccezionale per far fronte ad imprevedibili esigenze non altrimenti sopperibili strettamente attinenti alla regolarità del servizio elettrico nonché all'attività per l'avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie; esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico.
3. Le prestazioni di lavoro straordinario rispondenti ad esigenze programmabili devono essere contenute entro il limite di 30 ore trimestrali pro-capite. Per gli addetti alle attività tecnico-operative il limite sarà di 120 ore annuali pro-capite. Eventuali ore eccedenti tali limiti daranno titolo a corrispondenti riposi compensativi, fermo restando il diritto alla corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente previste.
4. Ogni ora di lavoro straordinario feriale va compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 50 %.
5.2) Si considera lavoro straordinario festivo:
a) quello compiuto nelle domeniche e negli altri giorni riconosciuti festivi a norma dell'art. 5 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a mansioni per le quali deve essere dato il riposo di domenica.
Ogni ora di lavoro straordinario festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 %;
b) quello compiuto, in relazione al turno di lavoro, in uno dei giorni considerati festivi (escluse le domeniche in quanto solamente tali, eccezion fatta per la Pasqua) a norma dell'art. 5 del presente Contratto, dal lavoratore addetto a lavori per i quali è consentito il riposo settimanale non di domenica.
Ogni ora di lavoro festivo di cui sopra viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 % e in tal caso non spetta al lavoratore il giorno di festa sostitutivo.
6.3) Si considera lavoro notturno quello compiuto dal lavoratore tra le ore 20 e le 6.
7. Ogni ora di lavoro notturno prestata, anche eccezionalmente, dal lavoratore in regime di lavoro ordinario e in giorni non festivi, viene compensata con un'indennità pari alla maggiorazione del 35 % sulla retribuzione oraria, ad eccezione del personale addetto a servizi di custodia e guardiania, per il quale valgono le disposizioni di cui al successivo punto 5) (sedicesimo comma) del presente articolo.
Detta maggiorazione è incrementata di sette punti percentuali, a decorrere dal 1-1-1989 e di ulteriori otto punti percentuali, a decorrere dal 1-1-1990; tali incrementi sono considerati utili solamente ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.
8. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno feriale viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 60 %.
9. Ogni ora di lavoro straordinario notturno prestata dal lavoratore in giorno riconosciuto festivo a norma dell'art. 5 viene compensata con la retribuzione oraria maggiorata del 75 %.
10.4) Ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al settimo comma del presente articolo, i lavoratori che prestano servizio in turno hanno diritto:
a) per turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna), all'8,5 % (elevato al 9,5 % dal 1-1-1989 ed all'11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di inquadramento del lavoratore;
b) per turni che impegnino solo due prestazioni diurne, al 4,5 % (elevato al 5 % dal 1-1-1989 ed al 5,5 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza della categoria di inquadramento del lavoratore.
11. Ai lavoratori che siano chiamati a sostituire personale turnista, le indennità in percentuale sul minimo tabellare e sulla indennità di contingenza di cui al comma precedente vengono proporzionate ai giorni di effettiva prestazione in turno, ferma restando la corresponsione dell'indennità di cui al settimo comma del presente articolo.
12. Per altri particolari casi di turni avvicendati la misura della indennità - da corrispondere in aggiunta a quella prevista dal settimo comma del presente articolo - verrà concordata fra le competenti Direzioni dell'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
13. Ai lavoratori turnisti, in caso di assenze dal servizio retribuite a norma di Contratto, l'indennità turnisti (percentuale - sul minimo tabellare e sull'indennità di contingenza - corrispondente al tipo di turno, più maggiorazione del solo 35 % della retribuzione oraria per le ore notturne) verrà corrisposta - secondo i criteri previsti per i singoli istituti contrattuali - con riferimento, per quanto concerne la maggiorazione del 35 % per le ore notturne, alle ore previste nel piano di turno.
14. Nell'ipotesi in cui venga sospesa l'attività della centrale o del gruppo cui sono addetti lavoratori che prestano servizio in centrali termiche, geotermiche, nucleari e idrauliche in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, l'indennità del 9,5 % (11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza e quella pari alla maggiorazione del solo 35 % sulla retribuzione oraria per le ore notturne previste dal piano di turno, sono dovute per tre mesi successivi all'inizio di detta sospensione.
15. In caso di ulteriore protrarsi della sospensione di cui al precedente comma, agli stessi lavoratori sarà mantenuta l'indennità del 9,5 % (11 % dal 1-7-1990) del minimo tabellare e dell'indennità di contingenza, con riferimento alle giornate di effettiva presenza in servizio, sempreché non si verifichino le condizioni per la disattivazione della centrale o dei gruppi con eliminazione dei turni e riutilizzazione degli addetti.
16.5) Ai custodi e guardiani che prestano la loro opera esclusivamente di notte spetta un'indennità mensile pari al 5 % della retribuzione, indennità che va corrisposta in misura proporzionale alle ore di lavoro notturno effettuate, per quei custodi o guardiani che prestino il loro normale lavoro in talune ore di notte.
17. Le varie percentuali di maggiorazione previste dal presente articolo non sono cumulabili.
18. Non è riconosciuto né compensato il lavoro straordinario, festivo, notturno, che non sia stato ordinato dall'Ente.
19. Salvo giustificati motivi di impedimento, il lavoratore è tenuto a compiere, nei limiti consentiti dalla Legge, il lavoro straordinario, festivo, notturno.
20. Allo scopo di contenerle entro limiti strettamente indispensabili, le prestazioni di lavoro straordinario previste nel terzo comma del presente articolo si inquadreranno in specifici programmi, articolati per area funzionale e territoriale (es. Zona e Gruppo impianti), sui quali avrà luogo, a cadenza semestrale, una preventiva consultazione tra le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
21. Inoltre, le Direzioni distrettuali forniranno mensilmente alle corrispondenti Segreterie sindacali dei lavoratori elettrici i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario effettuato.
22. Tali dati saranno suddivisi per ogni servizio di ciascun Distretto o Esercizio distrettuale, nonché, per ciascuna Zona, distintamente per gli uffici tecnico, commerciale, amministrativo, segreteria e per singole Agenzie.
23. Analogamente, le Direzioni compartimentali forniranno alle corrispondenti Segreterie sindacali i dati di cui sopra, suddivisi per i singoli servizi dei settori compartimentali, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate dalla Direzione delle Costruzioni, nonché per ciascun Centro di ricerca e, complessivamente, per gli altri uffici direttamente dipendenti dalla Direzione compartimentale. Per quanto concerne il Settore della produzione, i dati suddetti saranno suddivisi per Gruppi impianti idroelettrici e rete o subaree, per singole unità nucleogeotermoelettriche, distintamente per attività di esercizio e di manutenzione.
24. Per il personale della Direzione generale, i dati verranno forniti per singole Direzioni centrali e, complessivamente, per gli altri uffici dipendenti direttamente dalla Direzione generale.
25. Per ciascuna delle suddette unità i dati saranno comunicati, distintamente tra lavoro straordinario di secondo e terzo comma, con indicazione del totale delle ore di lavoro straordinario effettuate, del numero complessivo dei dipendenti che le hanno eseguite, nonché delle esigenze di servizio che le hanno determinate o dei programmi formulati.
26. Limitatamente al lavoro straordinario effettuato ai sensi del secondo comma del presente articolo da lavoratori addetti all'attività di avviamento di nuove centrali e di stazioni primarie, le ore di lavoro straordinario e le esigenze che le motivano saranno preventivamente esaminate tra la competente Direzione e il Consiglio dei delegati per un periodo di tempo programmabile.
27. In occasione delle consultazioni semestrali di cui al ventesimo comma del presente articolo, o in appositi incontri richiesti dalle Organizzazioni sindacali a fronte di particolari situazioni, saranno esaminati i dati riepilogativi relativi al lavoro straordinario effettuato. In tale sede, ove utile ai fini della valutazione di specifici fenomeni, della loro dinamica e dei possibili interventi correttivi, potranno essere oggetto di esame dati numerici più disaggregati di quelli già forniti alle Organizzazioni sindacali.
28. Entro il primo quadrimestre di ciascun anno, la Direzione centrale del personale fornirà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di un esame congiunto, i dati riepilogativi di tutto il lavoro straordinario, distintamente tra secondo e terzo comma, effettuato in ambito nazionale nell'anno precedente, suddivisi per singoli Distretti ed Esercizi distrettuali, per singoli Settori della produzione e trasmissione, per ciascun Centro di progettazione e costruzione e per Sedi distaccate della Direzione delle Costruzioni, per le sedi di Compartimento e per la Direzione generale e le unità da essa funzionalmente dipendenti.
N.B. - In materia di "turnisti", vedansi: accordo sindacale nazionale 15-11-1984 allegato 12.
Dichiarazioni a verbale - 1) Compenso lavoro festivo ai dipendenti che percepivano compensi per maggiori prestazioni comunque denominati - Premesso che per i dipendenti in oggetto vale quanto previsto dalla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973, si precisa che il lavoro eventualmente prestato in giorno festivo da detti dipendenti va sempre retribuito con i compensi contrattualmente previsti che, pertanto, non debbono conguagliarsi con l'assegno "ad
personam" di cui alla citata Norma Transitoria.
2) Concetto di "prestazioni diurne" agli effetti del trattamento turnisti - Con la dizione "prestazioni diurne" di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'art. 6 si è inteso fare riferimento al turno del mattino ed a quello pomeridiano, ancorché questi abbiano inizio o termine in ore considerate notturne ai sensi del presente Contratto.
3) Compenso per il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale - Il lavoro prestato, eccezionalmente o in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo che non sia quello di riposo settimanale va compensato con la retribuzione oraria maggiorata del 60 % (o del 75 % se trattasi di lavoro straordinario notturno) senza la concessione del giorno di festa sostitutivo.
4) Cumulabilità dell'indennità di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dell'art. 6 con il compenso per ore straordinarie notturne festive previsto dal nono comma dello stesso articolo - Il trattamento di cui al nono comma dell'art. 6 non assorbe l'indennità per turni continui avvicendati di cui alle lettere a) e b) del decimo comma dello stesso articolo.
5) Indennità di turno agli addetti a servizi di custodia - L'indennità di turno di cui al decimo comma dell'art. 6 va corrisposta ai lavoratori addetti a servizi di custodia che prestino servizio in turni continui avvicendati.
6) Estensione di talune disposizioni contenute nell'art. 4 al personale non reperibile - Quanto previsto dai commi dodicesimo, punti 1) e 2), quattordicesimo, quindicesimo e sedicesimo dell'articolo 4 si applica anche nei confronti del personale non reperibile chiamato a svolgere lavori non programmati.
7) Estensione trattamento di cui al comma undicesimo - Si precisa che il trattamento previsto per i lavoratori chiamati a sostituire personale turnista (comma undicesimo del presente articolo 6) si applica anche nei confronti del personale al quale viene richiesto di far parte di turni occasionali (es. provvisori o di sostegno). A tali lavoratori si applica altresì quanto previsto dall'ultimo comma della Dichiarazione a Verbale n. 7 dell'art. 3 C.C.L.
8) Contenimento delle prestazioni di lavoro straordinario - Fermo restando quanto già previsto nei commi ventesimo / ventottesimo dell'art. 6, al fine di consentire la valutazione dell'andamento del lavoro straordinario, le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) forniranno alle corrispondenti Organizzazioni sindacali, negli incontri previsti dal sesto comma dell'art. 48, un'informativa sui più significativi aspetti delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente nonché sugli indirizzi volti al suo contenimento nell'anno successivo.
9) Decorrenza nuova normativa in tema di sospensione attività impianti - Le modifiche normative ed economiche previste ai commi quattordicesimo e quindicesimo del presente articolo 6 si applicano alle ipotesi di sospensione dell'attività degli impianti che si verifichino a far tempo dalla data di stipulazione del presente Contratto.
1. Il lavoratore ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo come appresso specificato con decorrenza della retribuzione:
- 20 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 24 giorni lavorativi.
2. Dal computo dei suddetti giorni viene escluso il sabato che, agli effetti delle ferie, è considerato giornata non lavorativa.
3. Nelle località ove è in atto la ripartizione in 6 giorni dell'orario di lavoro settimanale, il periodo di ferie spettante ai lavoratori viene così stabilito:
- 22 giorni lavorativi, se con anzianità fino a 8 anni compiuti;
- 1 ulteriore giorno lavorativo per ogni anno di anzianità oltre gli 8 anni fino ad un massimo di 26 giorni lavorativi.
4. Nel fissare l'epoca del periodo di riposo, l'Ente tiene conto, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri del lavoratore.
5. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno, né al recupero negli anni successivi.
6. Nel caso di provate esigenze di servizio o su esplicita richiesta del lavoratore, le ferie possono essere fatte godere fino al 30 aprile dell'anno successivo.
7. La risoluzione del rapporto, per qualsiasi motivo, non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestati.
8. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
9. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui nel periodo delle ferie stesse sopraggiunga un'infermità di natura tale da comportare un ricovero ospedaliero, regolarmente certificato, anche di un solo giorno, ovvero una malattia non inferiore a giorni 3. Detto periodo di malattia si computa dal giorno in cui perviene all'unità di appartenenza del lavoratore, nell'arco del normale orario di lavoro, la comunicazione dell'insorgenza della malattia stessa. Resta ovviamente inteso che i giorni di interruzione delle ferie per effetto della malattia o del ricovero non comportano automatico prolungamento del programmato periodo di ferie.
Dichiarazione a verbale - Corresponsione indennità varie durante assenza per ferie - Durante il periodo di assenza per ferie continuano ad essere corrisposti: gli assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3; l'assegno "ad personam" di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973; l'assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; le indennità turnisti secondo quanto previsto dal tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 6; il rimborso spese per istruzione figli, nonché le indennità mensili di cui all'art. 31 del presente Contratto.
Delibere della Commissione paritetica interpretativa
1) Festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie (Riunione 23-5-1948) - La Commissione, rilevato che il vigente Contratto fissa in giorni lavorativi i periodi di ferie spettanti ai lavoratori in relazione alla loro anzianità di servizio, chiarisce che le festività infrasettimanali cadenti in periodo di ferie prolungano il periodo stesso di altrettanti giorni, per quante sono le festività medesime.
2) Ferie nel primo anno di assunzione (Riunione 23-5-1948) - La Commissione, riesaminata la deliberazione adottata in merito all'argomento in oggetto, nella riunione del 18- 19-12-1946, stabilisce che ai lavoratori regolati dal Contratto vengano accordati, nell'anno solare di assunzione, tanti dodicesimi di ferie per quanti sono i mesi dell'anno stesso intercorrenti tra la data della assunzione medesima ed il 31 dicembre immediatamente successivo.
Precisa, inoltre, che, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro che intervenga prima del compimento del primo anno di servizio, si debba detrarre dall'ammontare del trattamento di "fine lavoro" di competenza del lavoratore licenziato l'importo corrispondente ai dodicesimi di ferie da lui fruiti in più rispetto ai mesi di effettivo servizio prestati.
3) Interpretazione art. 14 C.C.L. 31-1-1948. Computo ferie in caso di assenze nel corso dell'anno (Riunione 2- 3-3-1950) - La Commissione riconosce che - in base al disposto del primo comma dell'art. 14 del C.C.L. 31-1-1948 (corrispondente al primo comma dell'articolo 7 del presente Contratto) - le ferie dovrebbero essere concesse al lavoratore in proporzione al servizio prestato nell'anno. Essa delibera, tuttavia, che, in linea di correntezza, non sia da apportare nessuna decurtazione al numero di giorni di ferie spettanti al lavoratore in relazione alla sua anzianità, ove i periodi di assenza dal servizio non superino complessivamente nell'anno i mesi sei. Superato tale periodo, resta affidato all'Ente il valutare se ed entro quali limiti dare applicazione al principio della concessione delle ferie in proporzione al servizio effettivamente prestato.
Art. 8 - Assenze - Permessi e brevi congedi - Cariche pubbliche
1. Tutte le assenze debbono essere giustificate dal lavoratore all'Ente al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
2. Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Ente può accordare permessi e brevi congedi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la retribuzione.
3. Permessi retribuiti, non computabili come ferie, verranno concessi ai lavoratori in occasione di eventi di carattere familiare e personale di particolare importanza (esempio: nascita, morte di uno stretto congiunto; visite selettive e attitudinali di leva, visite mediche di controllo da parte dei competenti organismi del Servizio sanitario nazionale, dell'INPS o dell'INAIL; testimonianze in processi civili o penali conguagliandosi, in quest'ultimo caso, la retribuzione con l'importo delle indennità eventualmente percepite dal lavoratore).
4. In occasione del matrimonio, il lavoratore ha diritto ad un congedo di 15 giorni consecutivi di calendario, non computabile come ferie, senza decurtazione della retribuzione.
Cariche pubbliche - 5. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Dichiarazioni a verbale - 1) Permessi e brevi congedi - L'Ente si avvarrà con discrezione della facoltà di non corrispondere la retribuzione in caso di concessione di permessi o brevi congedi per giustificati motivi.
Permessi non retribuiti potranno essere accordati per singole giornate ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche, sindacali e politiche (queste ultime non nei partiti) qualora non ricorrano le condizioni per l'applicazione nei loro confronti delle norme contemplate dal presente art. 8 e dall'art. 47 ovvero i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 9. Durante tali permessi l'anzianità del lavoratore decorre ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali.
2) Congedi parentali - L'ENEL valuterà con particolare sensibilità le richieste di concessione di permessi non retribuiti o retribuiti con recupero, per comprovate esigenze di carattere familiare.
1. Al lavoratore non in prova può essere concesso, per motivi da valutarsi dall'Ente e purché questo non porti nocumento all'andamento del servizio, un periodo di aspettativa fino al massimo di un anno, senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità.
2. Ferma restando la discrezionalità dell'Ente nel decidere in merito, il lavoratore, al quale non sia concesso il periodo di aspettativa richiesto, potrà proporre alla Direzione di grado superiore - assistito a sua richiesta dalla Organizzazione sindacale alla quale abbia conferito apposito mandato - ricorso avverso tale decisione entro dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa. La Direzione appellata dovrà pronunciarsi definitivamente entro i successivi venti giorni.
3. L'aspettativa è concessa, a richiesta, ai lavoratori chiamati a coprire cariche pubbliche, sindacali e politiche (queste ultime non nei partiti), sempre che le cariche stesse siano di natura tale da non consentire la normale prestazione a favore dell'Ente. Nel caso di cui al presente comma, il periodo massimo di un anno previsto dal primo comma del presente articolo può essere elevato fino alla scadenza del mandato. Durante l'aspettativa concessa per coprire le predette cariche il rapporto di lavoro si intende sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda la decorrenza dell'anzianità ai fini dell'indennità sostitutiva del preavviso, dei supplementi dei minimi e degli aumenti biennali, nonché agli altri eventuali effetti derivanti da disposizioni di Legge per specifiche cariche pubbliche. Al termine dell'aspettativa l'Ente assegna all'interessato, ai sensi del punto 2) del paragrafo "Esclusione dalla scelta" dell'art. 24, un posto di lavoro di categoria pari a quella d'inquadramento dell'interessato medesimo e comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle da lui svolte prima dell'aspettativa.
Art. 10 - Tutela della maternità
1. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
2. Peraltro, l'indennità di maternità prevista dalle stesse disposizioni a favore della lavoratrice durante il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro dovuta a gravidanza e puerperio sarà pari a decorrere dal 1-1-1988, al 100 % della retribuzione del mese precedente a quello di inizio di detta astensione.
Art. 11 - Malattia e infortuni - Cure termali
Malattia e infortuni - 1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad assenza per malattia regolarmente accertata e tale da costituire impedimento alla prestazione del servizio stesso, l'Ente conserva il posto al lavoratore, non in prova, per un periodo di mesi 12 durante il quale viene corrisposta l'intera retribuzione. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Nel computo del predetto periodo di 12 mesi non si tiene conto delle assenze dovute a malattia oncologica o a degenze ospedaliere. In tale caso la retribuzione viene corrisposta fino al limite massimo di 18 mesi, salvo quanto previsto al successivo comma.
2. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga il limite di 18 mesi di assenza entro l'arco massimo di 36 mesi consecutivi. Nel computo dei 18 e dei 36 mesi non si tiene conto dei periodi di degenza ospedaliera.
Peraltro, una volta superato il limite di 18 mesi di cui al presente comma, tali periodi non sono considerati utili agli effetti della retribuzione. I periodi di assenza, anche se non comportanti ricovero ospedaliero, dovuti a malattia oncologica, daranno comunque luogo alla retribuzione nella misura intera fino al limite di 24 mesi, nonché nella misura del 60% della retribuzione, quale definita dall'art. 17 C.C.L., per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi
3. Superati i periodi previsti dai precedenti commi per la conservazione del posto, durante i quali decorre l'anzianità, al lavoratore che ne faccia richiesta potrà essere concessa l'aspettativa fino a 12 mesi, con decorrenza dell'anzianità.
4. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, la retribuzione intera spetta al lavoratore sino alla guarigione clinica ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del limite di 12 o 18 mesi di cui ai precedenti commi primo e secondo.
5. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di Legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell'intera retribuzione e l'eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore.
6. Il lavoratore che, in relazione e durante il periodo della malattia, debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza, deve darne preventiva comunicazione all'Ente, per gli opportuni controlli.
7. L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è in facoltà dell'Ente di far constatare in qualsiasi momento tale incapacità dai competenti organismi del Servizio sanitario nazionale. Il lavoratore ha diritto di essere informato, mediante comunicazione scritta, dell'esito della visita medica cui l'Ente lo abbia fatto sottoporre. A tal fine vale anche la copia del referto medico eventualmente rilasciata al lavoratore al momento della visita. Qualora l'esito della visita di controllo indichi una prognosi inferiore a quella risultante dal certificato del medico curante del lavoratore, questi dovrà riprendere servizio entro il termine prescritto dal medico di controllo, salvo che il lavoratore medesimo, in caso di prognosi del suo medico di fiducia superiore a 20 giorni, non chieda - entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita di controllo e comunque non oltre la data di rientro stabilita dal medico di controllo - la nomina di un terzo medico da effettuarsi di comune accordo tra le parti. Nelle more della decisione il lavoratore non è tenuto a riprendere servizio fino alla scadenza della prognosi più lunga ed il periodo di assenza viene ovviamente computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo.
8. È anche in facoltà dell'Ente di far constatare - da parte di Enti pubblici o di Istituti specializzati di diritto pubblico - la capacità lavorativa del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o malattia. L'ENEL darà comunicazione scritta al lavoratore dell'esito della visita medica cui lo abbia fatto sottoporre, limitandosi a notificargli la constatata sua capacità o incapacità al lavoro. In caso di disaccordo tra i predetti Enti pubblici od Istituti specializzati di diritto pubblico ed il medico di fiducia del lavoratore, le Parti - su richiesta avanzata dal dipendente entro tre giorni lavorativi dalla comunicazione dell'esito della visita medica cui l'ENEL lo abbia fatto sottoporre - nomineranno di comune accordo un terzo medico. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio ed il tempo necessario per la decisione stessa viene computato agli effetti del primo e secondo comma del presente articolo. Qualora la decisione del terzo medico non intervenga entro i termini previsti dal primo o dal secondo comma del presente articolo, il rapporto di lavoro rimane sospeso fino alla decisione stessa, ma in caso di conferma definitiva della certificazione del medico di fiducia del lavoratore, attestante la sua capacità lavorativa, sarà reintegrata la retribuzione per il periodo di sospensione.
9. Qualora l'assenza per malattia abbia a protrarsi oltre i periodi indicati al primo, o secondo, e terzo comma del presente articolo, l'Ente ha facoltà di risolvere il rapporto di lavoro corrispondendo al lavoratore quanto a lui sarebbe spettato se fosse stato licenziato non per motivi disciplinari, ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
10. Correlativamente, qualora la prosecuzione della malattia, oltre i termini suddetti, non consenta al lavoratore di riprendere il servizio - e sempre che sia constatata con le modalità sopra dette l'incapacità alla prosecuzione del lavoro - il lavoratore può richiedere la risoluzione del rapporto di lavoro con diritto al trattamento di licenziamento di cui sopra.
11. Ove non avvenga la risoluzione del rapporto trascorsi i termini suddetti, il rapporto stesso rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Cure termali - 12. Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia. Le assenze per cure termali, concesse ai sensi delle predette disposizioni, sono considerate assenze per malattia, nei limiti consentiti dalle disposizioni medesime.
Dichiarazioni a verbale - 1) Concetto di "retribuzione" agli effetti del trattamento di malattia - Si precisa che, laddove nelle clausole dell'art. 11 si fa riferimento alla "retribuzione" questa deve intendersi costituita dai seguenti elementi: minimo di stipendio o paga; supplementi dei minimi; aumenti per anzianità; livelli salariali di categoria; assegni di merito; livelli di funzione ed assegni a titolo di emolumento individuale per i quadri; indennità di contingenza; assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3; assegno "ad personam" di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 del C.C.L. 29-5-1973; assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; indennità alta montagna; indennità zona malarica; indennità turnisti secondo quanto previsto dal tredicesimo e quattordicesimo comma dell'art. 6; indennità macchine dei Centri di teleinformatica e macchine ausiliarie e rimborso spese per istruzione figli.
Quanto alle rimanenti indennità mensili di cui all'art. 31 del presente Contratto, la loro corresponsione durante i casi di assenza per malattia od infortunio è limitata ad un periodo uguale a quello delle ferie maggiorato di 15 giorni all'anno.
2) Trattamento lavoratori t.b.c. - Ove l'affezione tubercolare, in relazione alla quale sia avvenuto il ricovero o sia stata riconosciuta dall'INPS l'indispensabilità del ricovero stesso o della cura ambulatoriale, si protragga oltre il limite massimo previsto per la corresponsione della retribuzione di cui al primo o secondo comma dell'art. 11, l'Ente corrisponderà al lavoratore che si trovi ancora ricoverato o nei confronti del quale permanga, a giudizio dell'INPS, l'indispensabilità del ricovero o della cura ambulatoriale, la retribuzione mensile - quale definita nella Dichiarazione a Verbale n. 1 annessa all'art. 11 - nella misura pari al 70 % fino ad un periodo massimo di 12 mesi.
Resta comunque garantito al lavoratore il diritto alla conservazione del posto, senza decorrenza di anzianità, fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, nonché, in caso di rientro, alla utilizzazione con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità lavorative, secondo quanto disposto dall'art. 10 della Legge 6-8-1975, n. 419.
3) Aspettativa in caso di malattia - L'Ente prende atto della raccomandazione formulata dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici perché in casi meritevoli di considerazione vengano seguiti criteri di larghezza nella concessione dell'aspettativa fino a 12 mesi, con decorrenza dell'anzianità, ai sensi del terzo comma dell'art. 11 del presente Contratto.
4) Lavoratori sottoposti a dialisi - Per la somministrazione delle terapie emodialitiche verranno concessi permessi retribuiti esclusi comunque dal computo dei periodi di cui ai commi primo e secondo dell'art. 11.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Al lavoratore debbono essere corrisposte per l'intero periodo di malattia le indennità di cui alla prima Dichiarazione a Verbale dell'art. 11 anche nel caso che venga sospeso, durante il corso della malattia, il lavoro del suo reparto che dava luogo a tali indennità? (Riunione 12- 13-4-1967) - La commissione riconosce che la determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore ammalato va effettuata includendo nel trattamento stesso, per l'intero periodo per il quale esso compete, quelle fra le indennità previste dalla prima "Dichiarazione a Verbale" allegata all'art. 11 del contratto che il lavoratore percepiva al sopraggiungere della malattia.
Art. 12 - Servizio militare - Benemerenze combattentistiche
Servizio militare - 1. La chiamata alle armi per adempiere agli obblighi di leva, sospende, a termini di Legge, il rapporto di lavoro per tutto il periodo del servizio militare di leva, mentre il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto.
2. Al termine del servizio militare di leva per congedamento o per invio in licenza illimitata in attesa di congedo, il lavoratore, entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza, deve mettersi a disposizione dell'Ente per riprendere servizio. In mancanza, il rapporto di lavoro è risolto.
3. In caso di richiamo alle armi, compete il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore all'atto di tale richiamo.
4. Salvo quanto previsto dalla Legge 29-5-1982, n. 297, il tempo trascorso in servizio militare di leva viene computato a tutti gli effetti.
5. A tutti i lavoratori non rientranti nella sfera di applicazione del DLCPS 13-9-1946, n. 303, il cui rapporto di lavoro sia venuto a risolversi per effetto della chiamata alle armi di leva e che siano stati riassunti entro un anno dal termine del servizio militare o abbiano presentato domanda di riassunzione entro tale periodo, viene riconosciuta - a tutti gli effetti - l'anzianità maturata precedentemente alla chiamata alle armi.
6. Inoltre, a quei lavoratori che già erano in servizio presso imprese elettriche trasferite all'ENEL prima della chiamata alle armi di leva e che siano stati successivamente trattenuti per esigenze di guerra, e quindi riassunti entro un anno dal termine del servizio militare o abbiano presentato domanda di riassunzione entro tale termine, il periodo trascorso alle armi viene riconosciuto a tutti gli effetti.
7. Le disposizioni e le norme per il riconoscimento delle suesposte anzianità, si applicano soltanto a coloro che, alla data di entrata in vigore del presente contratto, siano in servizio nella stessa azienda da cui furono - a suo tempo - licenziati, liquidati e che, nel termine di un anno dalla cessazione del servizio militare siano stati riassunti oppure siano passati ad un'altra azienda elettrica trasferita all'ENEL, sempreché ne facciano domanda entro un anno dalla data di stipulazione del presente contratto.
8. Il trattamento di cui sopra assorbe fino a concorrenza eventuali analoghe concessioni già fatte aziendalmente.
Benemerenze combattentistiche - 9. Ai combattenti della seconda guerra mondiale, quali individuati dal DL 4-3-1948, n. 137, e a quelli della guerra dell'A.O., che siano in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto, viene riconosciuta un'anzianità convenzionale di mesi 12 agli effetti delle ferie e del preavviso:
a) per ogni anno di campagna o di prigionia;
b) per ogni ferita o mutilazione che dia diritto a fregiarsi del corrispondente distintivo;
c) per invalidità di guerra;
d) per ogni decorazione al valore, esclusa la croce al merito di guerra;
e) per ogni promozione per merito di guerra.
10. Un'anzianità convenzionale di mesi 12 viene altresì riconosciuta agli effetti di cui sopra agli invalidi civili per fatto di guerra quali individuati dalla Legge 3-6-1950, n. 375 ed agli invalidi o mutilati la cui invalidità o mutilazione è equiparata, per Legge, a quella di guerra.
11. La richiesta per fruire del riconoscimento delle anzianità convenzionali di cui sopra deve essere corredata da regolare documentazione rilasciata dalle competenti autorità ad attestazione delle benemerenze suindicate.
12. Le concessioni di cui sopra non competono a chi abbia già ottenuto riconoscimenti di anzianità convenzionale per i titoli di cui sopra in relazione a precedente rapporto di lavoro.
Dichiarazione a verbale - Servizio militare di leva - La norma prevista al quarto comma dell'art. 12 del presente Contratto s'intende applicabile anche per il passato.
Art. 13 - Lavoratori sottoposti a procedimento penale
1. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale (o comunque tali da impedire la prestazione del lavoratore sottoposto a procedimento penale) per reati commessi nell'espletamento delle mansioni ad esso affidate, l'Ente, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto, corrisponde al lavoratore interessato, per la durata dell'interruzione del servizio, la retribuzione quale definita dall'art. 17 del contratto.
2. In ogni altro caso di interruzione del servizio dovuta a provvedimenti restrittivi della libertà personale del lavoratore o comunque tali da impedirne la prestazione lavorativa, l'Ente, ove non ricorrano gli estremi per la risoluzione del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 35 del presente contratto, conserva il posto al lavoratore non in prova per un periodo di dodici mesi, durante il quale il rapporto di lavoro rimane sospeso a tutti gli effetti senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità. Successivi periodi di interruzione si considerano continuativi quando il lavoratore abbia ripreso servizio, fra l'uno e l'altro, per una durata inferiore ai 30 giorni consecutivi.
3. Alla scadenza dei dodici mesi la risoluzione del rapporto di lavoro dà luogo, oltre al trattamento di fine rapporto spettante, anche all'indennità sostitutiva del preavviso.
4. Intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale a carico del lavoratore, l'ENEL si riserva di adottare tutti i conseguenziali provvedimenti.
Dichiarazioni a verbale - 1) Pronuncia della sentenza penale irrevocabile - Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro per la decorrenza del periodo di cui al secondo comma del presente articolo, l'ENEL si impegna ad assumere "ex novo" per chiamata diretta il lavoratore che ne faccia richiesta, nei cui confronti sia stata emessa sentenza irrevocabile di proscioglimento. Le condizioni di assunzione terranno conto della posizione di inquadramento e retributiva acquisita dall'interessato prima della risoluzione del rapporto.
2) Sospensione del rapporto di lavoro ai sensi del secondo comma dell'art. 13. Sussidio straordinario ai familiari a carico - Nel caso di sospensione del rapporto di lavoro prevista dal secondo comma del presente articolo, l'Ente erogherà un sussidio straordinario a beneficio dei componenti del nucleo familiare a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF. Detto sussidio è pari al 30 % della retribuzione - quale definita dall'art. 17 C.C.L. - che sarebbe spettata al dipendente, per il primo dei familiari a carico, e del 10 % per ciascun ulteriore familiare a carico, fino ad un massimo del 50 % della citata retribuzione. Il sussidio è escluso nel caso di sospensione del rapporto inferiore a 30 giorni e cessa ovviamente allo scadere del periodo di sospensione di 12 mesi.
Art. 14 - Trasferimenti e traslochi
1. I trasferimenti possono avvenire per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore accolta dalla direzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 35.
2. Nel disporre il trasferimento, la direzione competente curerà di contemperare le esigenze di servizio con l'interesse personale del lavoratore, procedendo, tra l'altro, all'attuazione del provvedimento soltanto nel caso in cui non sia possibile sopperire alle esigenze che lo determinano mediante lavoratori reperiti "in loco" o disposti a trasferirsi volontariamente.
3. Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano, nonché, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia comunque inferiore a 30 giorni.
4. Il lavoratore - assistito, ove lo ritenga, dal Consiglio dei delegati - ha facoltà di proporre opposizione alla Direzione immediatamente superiore a quella che ha disposto il provvedimento di trasferimento, entro 10 giorni dalla comunicazione dello stesso.
5. La Direzione, cui è stato proposto appello, entro 20 giorni dalla notifica dell'opposizione del lavoratore, valutate in contraddittorio con l'interessato, eventualmente assistito dal consiglio dei delegati, le considerazioni da lui esposte, deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato.
6. I trasferimenti disposti per ragioni di servizio avranno luogo, di norma, nell'ambito del compartimento per il personale addetto alla produzione e trasmissione e, nell'ambito del distretto, per il personale addetto ad altre attività.
7. Eccezionalmente, i trasferimenti stessi potranno aver luogo anche fuori dell'ambito delle anzidette circoscrizioni territoriali.
8. Le limitazioni territoriali di cui sopra non si applicano ai trasferimenti a domanda ed a quelli riguardanti personale di gruppo A e quadri.
9. Nell'eventualità che si rendesse necessario il trasferimento collettivo, cioè di gruppi di lavoratori, le Parti stipulanti convengono che le Direzioni competenti a disporre il trasferimento stesso ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali con un congruo preavviso al fine di esaminare tempestivamente con esse gli eventuali insorgenti problemi relativi al personale interessato.
10. Nei casi di trasloco conseguente a trasferimento per ragioni di servizio in altro comune, quando al lavoratore non sia possibile trovare un adeguato alloggio o l'Ente non possa provvedervi direttamente, verrà concordata tra l'Ente ed il lavoratore, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati, una indennità mensile pari al 50 % dell'equo canone dovuto dal dipendente interessato nella nuova residenza, per un alloggio di caratteristiche analoghe a quello abitato nella località di provenienza. Tale indennità verrà corrisposta per sette anni e verrà annualmente aggiornata in relazione alle eventuali variazioni dell'equo canone.
11. L'indennità di cui sopra potrà essere erogata in forma "una tantum", in misura corrispondente al valore attuale (al tasso convenuto tra ENEL e Organizzazioni sindacali) dell'importo mensile dell'indennità di alloggio come sopra determinato e l'eventuale aggiornamento avverrà all'inizio del terzo, del quinto e del settimo anno dal trasloco: l'indennità in forma "una tantum", verrà proporzionalmente recuperata per successivo trasferimento in altro comune (ferma restando, ricorrendone i presupposti, l'attribuzione di nuova indennità alloggio per effetto di detto trasferimento) o per intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
12. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle particolari prestazioni che non ricorrano nella nuova destinazione.
13. Il lavoratore che non accetta il trasferimento mantiene il diritto al trattamento di quiescenza e al preavviso nel caso che l'Ente dovesse addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro.
14. Al lavoratore che, a seguito del trasferimento in altro comune, si trasloca, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazioni, rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendere con l'Ente.
15. Al lavoratore che venga trasferito ad un posto di lavoro sito in altro comune è dovuta, tanto nel caso che si traslochi in detto comune, quanto nel caso contrario, una diaria equivalente ad una mensilità di retribuzione. Nel caso di trasloco, al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente a otto giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.
16. Nel caso in cui il trasloco avvenga entro un periodo di due anni dal trasferimento, al lavoratore vengono corrisposte due ulteriori mensilità di retribuzione. Qualora si traslochi con la famiglia viene anche corrisposta - in sostituzione di quanto per lo stesso titolo previsto al comma precedente - una diaria aggiuntiva equivalente complessivamente a ventiquattro giornate di retribuzione per ogni persona di famiglia convivente a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF che con lui si traslochi.
17. Il lavoratore che, per effetto del trasloco, debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione del trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo.
18. Al lavoratore trasferito in altro comune a sua domanda e che si traslochi, compete solo il trattamento di cui al comma quattordicesimo del presente articolo.
19. A decorrere dal 1-8-1979, il trattamento di cui al comma precedente viene corrisposto per non più di una volta durante il rapporto di lavoro.
20. Il lavoratore che viene trasferito in altro comune per motivi disciplinari ha diritto soltanto al rimborso delle eventuali spese di trasloco. Ove egli non accetti il trasferimento, è considerato dimissionario.
21. Al lavoratore che, trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi, compia giornalmente viaggi di andata e ritorno dal suo comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro, potrà essere corrisposto per un periodo massimo di cinque anni un rimborso (peraltro non rivalutabile nel tempo) per eventuali maggiori spese di trasporto, da concordarsi col lavoratore stesso, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati.
22. Il trattamento di cui al precedente comma verrà corrisposto, in misura proporzionalmente ridotta - da concordarsi sempre con il lavoratore interessato, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati - nel caso in cui il lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi compia non giornalmente viaggi di andata e ritorno dal suo comune di residenza a quello in cui ha sede il nuovo posto di lavoro.
23. Qualora non esistano o siano di fatto inutilizzabili mezzi pubblici di trasporto, per ragioni di orario o di coincidenza, per raggiungere la sede di lavoro, i trattamenti di cui ai precedenti due commi sono determinati, per ciascun viaggio, applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali, per le percorrenze superiori ai 12.000 chilometri, in materia di rimborsi spese, in regime di trasferta, per l'uso in servizio di mezzi motorizzati di proprietà del lavoratore.
24. I trattamenti di cui ai tre commi precedenti sono riconosciuti purché il pendolarismo consenta lo svolgimento della prestazione lavorativa contrattuale. Essi vengono determinati con riferimento alla residenza in atto alla data del trasferimento e possono essere modificati solo in riduzione qualora, nel corso dei cinque anni, il lavoratore sposti la sua residenza avvicinandosi al comune in cui ha sede il nuovo posto di lavoro.
25. Al lavoratore trasferito non a domanda, per il quale venga risolto il rapporto di lavoro non per motivi disciplinari, compete, oltre al trattamento di licenziamento spettantegli, il rimborso delle spese di cui al quattordicesimo comma nonché quanto previsto dal quindicesimo comma del presente articolo, purché egli si traslochi effettivamente entro un anno dall'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro nella residenza di assunzione. Eguale trattamento spetta ai familiari del lavoratore in caso di morte di quest'ultimo.
Dichiarazioni a verbale - 1) Indennità alloggio - Premesso che necessario presupposto per l'erogazione dell'indennità di cui ai commi decimo e undicesimo del presente art. 14 è che il lavoratore si stabilisca effettivamente nella località nella quale è stato trasferito per ragioni di servizio, e vi risieda, si riconosce che detta erogazione non è subordinata alla richiesta da parte dell'Ente che il lavoratore medesimo trasferisca anche la famiglia. Si precisa inoltre che il lavoratore è tenuto al rilascio dell'alloggio occupato da lui e dalla sua famiglia nella località di provenienza, ove detto alloggio sia di proprietà dell'Ente o il lavoratore lo avesse occupato godendo di particolari agevolazioni da parte dell'Ente stesso.
2) Personale trasferito in altro comune a seguito di riutilizzazione: applicazione commi decimo, undicesimo, ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo del presente art. 14 - Per i dipendenti che vengano trasferiti in altro comune a seguito di riutilizzazione in quanto fuori organico o resisi disponibili o non convenientemente utilizzati a seguito della introduzione di modifiche di carattere organizzativo od a seguito di altri eventi che hanno stabilmente e sensibilmente ridotto i carichi di lavoro, l'indennità alloggio di cui al decimo comma sarà pari all'80 % dell'"equo canone" da essi dovuto nella nuova residenza, per un alloggio di caratteristiche analoghe a quello abitato nella località di provenienza.
Tale indennità verrà corrisposta per 10 anni e verrà periodicamente aggiornata in relazione alle eventuali variazioni di detto "equo canone".
Qualora l'indennità sia stata corrisposta nella forma "una tantum" l'eventuale aggiornamento avverrà all'inizio del terzo, del quinto e del settimo anno dal trasloco.
Nei confronti dei lavoratori in oggetto, i trattamenti di cui ai commi ventunesimo, ventiduesimo e ventitreesimo del presente articolo verranno rivalutati, a fronte delle variazioni delle tariffe di riferimento, ferme restando le altre modalità di erogazione contrattualmente previste.
Quanto previsto dalla presente Dichiarazione a Verbale si applica anche ai trasferimenti in altro comune nell'ipotesi di cui al terzo comma della Norma Transitoria in calce all'art. 19 del C.C.L. 25-1-1983.
3) Avvicendamento - L'Ente dà assicurazione che, compatibilmente con le esigenze del servizio, sarà effettuato un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di origine, dopo 10 anni di permanenza nelle anzidette località.
4) Decorrenza nuova normativa - Le modifiche apportate all'art. 14 del C.C.L. 22-4-1986 vengono applicate nei confronti dei lavoratori trasferiti per ragioni di servizio a far tempo dal 1-1-1988.
5) Misura dell'indennità alloggio - L'indennità di cui al comma decimo ed alla seconda Dichiarazione a Verbale non potrà comunque essere inferiore alla differenza tra l'equo canone di affitto pagato nel comune di provenienza e quello dovuto nella nuova residenza.
6) Spostamenti della sede nell'ambito del medesimo comune - Nel caso in cui si renda necessario procedere ad uno spostamento di sede di lavoro di un gruppo di lavoratori, pur rimanendo nell'ambito del medesimo comune e qualora la nuova sede sia ubicata a distanza non inferiore a quattro chilometri dalla precedente sede, le Direzioni competenti dell'Ente ne daranno comunicazione alle corrispondenti Organizzazioni sindacali. L'Ente - ove non provveda direttamente al trasporto - concorderà con i singoli lavoratori interessati - eventualmente assistiti dal Consiglio dei delegati - la misura del concorso per le effettive maggiori spese di trasporto che i singoli lavoratori fossero costretti a sopportare in relazione a detto spostamento.
Detto concorso sarà erogato nelle ipotesi in cui non trovi applicazione l'"equo indennizzo" di cui al quarto comma dell'art. 33, né il trattamento di "pendolarità" di cui ai commi ventunesimo e ventitreesimo dell'art. 14 C.C.L. (salva, in tale ultimo caso, la riconoscibilità per il periodo residuo al compimento dei cinque anni dallo spostamento di sede, dopo la cessazione del trattamendo di "pendolarità") e sarà determinato secondo i seguenti criteri:
a) se esiste un servizio di collegamento pubblico, si farà riferimento alla differenza tra il costo dell'abbonamento che il dipendente sopportava in precedenza (o che avrebbe sopportato se si fosse avvalso del mezzo di trasporto pubblico) per recarsi dalla propria abituale abitazione alla precedente sede di lavoro e quello che è chiamato a sopportare per recarsi nella nuova sede;
b) laddove il servizio di collegamento pubblico non esista o non risulti utilizzabile, si farà riferimento ai chilometri effettivamente percorsi per il viaggio di andata e ritorno dalla propria abituale abitazione alla nuova sede di lavoro, applicando la tariffa prevista dagli accordi compartimentali per le percorrenze, in regime di trasferta, superiori ai 12.000 km e riferite, convenzionalmente, alla classe nella quale rientrano gli autoveicoli aventi una cilindrata di 900 CC; dall'importo così determinato andranno, comunque, detratte le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla precedente sede di lavoro.
Nei confronti dei lavoratori residenti in altro comune, anziché alla abituale abitazione, si farà convenzionalmente riferimento al luogo di ubicazione della precedente sede di lavoro, applicando il trattamento di cui al punto b), senza peraltro detrarre le spese che il lavoratore sosteneva per recarsi alla citata precedente sede.
Gli importi, determinati secondo i criteri sopra esposti, non sono rivalutabili e andranno erogati in misura mensile nell'ipotesi di cui al punto a) e per ogni giorno di effettiva presenza in servizio in quella di cui al punto b). Detta erogazione verrà effettuata per un massimo di anni cinque, o per periodi di durata inferiore qualora vengano meno le condizioni (oggettive o soggettive) che hanno dato luogo al concorso spese in parola.
Restano comunque in essere i trattamenti individuali e collettivi già definiti, sulla base di accordi locali, alla data di stipulazione del presente Contratto.
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L. 1-8-1979 (verbale sindacale del 20-6-1980, modificato in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986)
Pendolarità - Compete ad un lavoratore, che fruisce del trattamento di pendolarità, il mantenimento della stessa, nel caso in cui sia vincitore di una nuova scelta nello stesso comune in cui ha il posto di lavoro?
Al lavoratore in questione continua ad essere corrisposto il cosiddetto "trattamento di pendolarità" per un periodo massimo di 5 anni (4 anni per i trasferimenti avvenuti entro il 31-12-1987) a decorrere dalla data originaria di inizio della corresponsione del trattamento medesimo.
Definizione della categoria dei cantieristi - 1. Rientrano nella categoria dei cantieristi quei lavoratori, dipendenti dai Centri di progettazione e costruzione e dalle Sedi distaccate della Direzione delle costruzioni, la cui normale attività si svolge nei cantieri come di seguito definiti - o presso unità distaccate lavori preposti ai cantieri stessi - con la conseguente duplice caratteristica: di prolungate permanenze in varie località e di ripetuti spostamenti, nel tempo, dall'una all'altra. Viceversa non possono considerarsi "cantieristi" quei lavoratori la cui preminente attività si svolga in sedi diverse da quelle dei cantieri di costruzione o delle unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi e che solo saltuariamente vengano inviati sull'uno o sull'altro cantiere o presso le accennate unità.
2. In relazione a quanto sopra, si precisa che per "cantiere di costruzione" deve intendersi il luogo in cui viene installato il complesso di impianti ed attrezzature destinato a lavori di notevole portata per costruzione, rifacimento, ampliamento di impianti di produzione e stazioni annesse, nonché di grandi opere civili.
3. L'appartenenza alla categoria dei cantieristi, nonché il venir meno delle condizioni di detta appartenenza vanno formalizzati con apposita comunicazione scritta al lavoratore interessato.
4. La sede stabile di appartenenza amministrativa del cantierista è quella della Direzione del Centro di progettazione e costruzione, della Sede distaccata della Direzione delle costruzioni, ovvero quella di unità permanenti distaccate del Centro, da cui il lavoratore dipende.
Trattamento cantieristi - In relazione alla particolare caratteristica dell'attività svolta dai lavoratori cantieristi, come definiti nel precedente paragrafo, viene riconosciuto, anche al fine di tener conto dell'esigenza di rientro periodico nella località di residenza, il seguente trattamento:
5. a) Rimborso giornaliero spese vitto ed alloggio, da forfettizzare dopo 30 giorni, per la durata della trasferta presso cantieri o presso unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi. Ai cantieristi destinati presso altri cantieri, nuovi o già esistenti, ubicati in altro comune non confinante, detto rimborso forfettizzato viene erogato, a decorrere dal 1-1-1986, nelle seguenti misure:
- con maggiorazione del 25 % per il primo anno di permanenza nello stesso cantiere;
- con maggiorazione del 10 % per il secondo anno di permanenza nello stesso cantiere;
- con riduzione del 10 % a partire dal 9º anno e per tutti gli anni successivi di permanenza nello stesso cantiere; tale riduzione si applica solo nei confronti dei dipendenti che abbiano percepito le maggiorazioni di cui al presente comma.
6. Il rimborso giornaliero spese forfettizzato è corrisposto per tutti i giorni del mese, eccettuati quelli: di assenza dal cantiere per motivi di servizio, di rientro nella località di sua residenza, di ferie, di assenza non retribuita.
7. Detto rimborso è corrisposto per le assenze retribuite che il lavoratore sia costretto a trascorrere nella località di trasferta, nonché per giorni isolati di ferie (non più di uno al mese), purché non legati al rientro nella località di residenza.
8. Nei giorni in cui, ai sensi del sesto comma del presente articolo, non è corrisposto il rimborso giornaliero spese forfettizzato, viene erogato, a titolo di "fermo camera", un importo pari al 40 % del rimborso stesso.
9. b) Rimborso, su presentazione dei relativi documenti giustificativi, delle spese sostenute per il rientro nella località di residenza del lavoratore (risultante da idonea documentazione) con mezzi pubblici di trasporto, per il seguente numero di viaggi, in relazione alla distanza tra la località di cantiere e quella di residenza:
- sino a 4 viaggi al mese, per distanza non superiore a 400 km;
- sino a 36 viaggi all'anno, per distanza superiore a 400 km.
10. Per eventuali tratti per i quali non esistano, o siano di fatto inutilizzabili, mezzi pubblici di trasporto per ragioni di orario o di coincidenza, il tragitto necessario a raggiungere la più vicina località ove ci si può servire di un mezzo pubblico verrà rimborsato in base alle tariffe previste dagli accordi compartimentali, per le percorrenze superiori ai 12.000 chilometri, in materia di rimborsi spese per l'uso in servizio di mezzi motorizzati di proprietà del lavoratore.
11. In occasione di assenze prolungate dal cantiere (es. per la fruizione delle ferie) potranno essere chiesti ed autorizzati viaggi di cui al precedente comma nono, per un numero annuo massimo di tre, da effettuarsi con mezzo motorizzato proprio del lavoratore e che verranno rimborsati in base alle tariffe previste dagli accordi compartimentali per le percorrenze chilometriche superiori ai 12.000 chilometri. Con riferimento a detti viaggi, l'ENEL potrà chiedere al lavoratore interessato idonea documentazione.
12. Per la durata complessiva del viaggio di andata e ritorno (che va valutata a priori - in relazione ai mezzi di trasporto utilizzabili - dall'ENEL d'intesa con il singolo lavoratore interessato) viene erogata un'indennità, commisurata al valore orario della normale retribuzione, nelle seguenti misure:
- viaggi di andata e ritorno di durata inferiore o pari a 4 ore: indennità di un'ora;
- viaggi di andata e ritorno di durata superiore a 4 e fino a 8 ore: indennità di 3 ore;
- viaggi di andata e ritorno di durata superiore a 8 ore: indennità di 5 ore.
13. Inoltre, nel caso in cui il singolo viaggio di andata o di ritorno sia di durata superiore a 6 ore e venga effettuato nel sesto o nel settimo giorno settimanale (che in tale ipotesi sono esclusi dal rimborso giornaliero forfettizzato ai sensi del sesto comma del presente articolo), vengono rimborsate - su presentazione dei relativi documenti giustificativi - le eventuali spese sostenute dal lavoratore per un pasto in ciascuna di dette giornate.
14. c) Corresponsione di un'indennità cantiere, articolata come segue:
c.1) 1 % del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giorno di presenza in servizio;
c.2) importo compreso tra un minimo di L. 1.000 ed un massimo di L. 8.000, per ogni giorno di presenza in cantiere. Detto importo sarà determinato in misura differenziata in ragione dello sviluppo dell'attività di cantiere e dell'entità del disagio.
15. Le misure dei rimborsi di cui alla precedente lettera a) (quinto comma del presente articolo) e dell'indennità cantiere di cui al punto c.2) (quattordicesimo comma del presente articolo) vengono concordate tra le direzioni dell'ENEL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici territorialmente competenti per la località nella quale è ubicato il cantiere di costruzione. Nella regolamentazione dei rimborsi di cui alla lettera a) si dovrà tener conto dell'esistenza o meno, presso il cantiere, di un servizio mensa istituito dall'ENEL ed alla cui frequenza il lavoratore cantierista è pertanto tenuto, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta.
16. I trattamenti di cui alle precedenti lettere escludono l'applicazione di ogni altro trattamento (ad esempio: indennità ore viaggio, ulteriori rimborsi di spese pasti, ecc.) in occasione dei viaggi di rientro nella località di residenza.
17. Sono viceversa applicabili, laddove ovviamente ne ricorrano tutti i presupposti contrattualmente richiesti, i trattamenti previsti dal contratto legati all'ubicazione del cantiere.
18. Nei confronti del lavoratore in servizio che diventi cantierista trovano applicazione, ricorrendone i presupposti, i diversi trattamenti previsti dall'art. 14, in relazione alla sua assegnazione al centro di progettazione e costruzione, alla Sede distaccata della direzione delle costruzioni, o all'unità permanente distaccata del centro stesso.
19. I trattamenti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) escludono, invece, ogni corresponsione prevista dall'art. 14 del presente contratto (indennità alloggio, diarie, rimborsi spese trasloco e viaggio, rimborso indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, rimborso spese pendolari) in occasione dello spostamento del lavoratore da un cantiere all'altro.
20. Nell'intervallo di attività fra due cantieri o comunque dopo la chiusura di un cantiere:
- qualora al cantierista vengano affidate temporaneamente altre attività "in loco", cessa la corresponsione dell'indennità cantiere di cui al punto c.2) del quattordicesimo comma, fermi restando i rimborsi previsti ai commi quinto e nono del presente articolo;
- qualora il cantierista venga comandato a prestare temporaneamente servizio in altro cantiere gli viene applicato il trattamento previsto per i cantieristi di detto cantiere;
- qualora il cantierista venga comandato a prestare temporaneamente servizio presso la sua sede stabile di appartenenza amministrativa, usufruisce - in sostituzione del precedente trattamento goduto durante la permanenza in cantiere (salvo quanto previsto alla precedente lettera b) con riferimento alla nuova situazione) - a titolo di rimborso spese forfettario, di un trattamento economico pari alla trasferta forfettaria nella misura stabilita nell'accordo locale vigente sempreché, ovviamente, l'interessato non si sia traslocato o comunque risieda nel comune ove è ubicata la sua sede stabile di appartenenza amministrativa o in comune confinante.
21. Il trattamento di cui al precedente comma è applicabile anche al lavoratore assunto in qualità di cantierista, sempreché, nell'ipotesi di cui al terzo alinea, non risieda nel comune ove è ubicata la sua sede stabile di appartenenza amministrativa, od in comune confinante.
Trattamento cantieristi - Esclusioni - 22. Ferma restando la corresponsione dell'indennità di cantiere di cui alla lettera c) del precedente paragrafo, i trattamenti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo medesimo non competono in presenza di una delle seguenti situazioni:
- il cantiere sia sito nello stesso comune ove è ubicata la sede stabile di appartenenza amministrativa del cantierista, ovvero in altro comune confinante; in tal caso, troverà peraltro applicazione il trattamento di cui al terzo alinea del ventesimo comma del presente articolo;
- lavoratore che diventi cantierista e sia destinato ad un cantiere ubicato nel comune ove l'interessato abbia la sua residenza, ovvero in altro comune confinante;
- lavoratore non cantierista che, a seguito dell'accoglimento di una sua domanda di trasferimento in un determinato comune, accetti di essere destinato, in qualità di cantierista, ad un cantiere ubicato nel comune stesso od in comune confinante.
23. Laddove, nel presente articolo [salvo per quanto riguarda l'indennità cantiere di cui al punto c.2) del quattordicesimo comma], è utilizzata la dizione "cantiere", ci si intende anche riferire alle unità distaccate lavori preposte ai cantieri stessi.
N.B. - In materia di "cantieristi", vedasi accordo-quadro del 18-9-1986 allegato 18.
Norme transitorie - 1) Nei confronti dei lavoratori cantieristi in servizio alla data del 1-8-1979 e che a tale data si trovavano ancora in posizione di "trasferiti", come previsto dal secondo comma della norma transitoria annessa all'art. 14 del C.C.L. 29-5-1973, verrà mantenuto, fino al momento in cui saranno destinati ad altro cantiere o alla sede stabile di appartenenza amministrativa, un rimborso forfettario mensile per maggiori spese pari al 50 % dell'importo risultante dal rimborso forfettario giornaliero di cui al punto a) del paragrafo "Trattamento cantieristi" del presente articolo, moltiplicato per 30, relativo all'accordo sui rimborsi del cantiere stesso.
Il trattamento di cui sopra verrà corrisposto anche ai lavoratori cantieristi i quali, se non fossero stati a suo tempo trasferiti a domanda, sarebbero rientrati nella sfera di applicazione del secondo comma della norma transitoria annessa all'art. 14 del C.C.L. 29-5-1973.
2) Ai lavoratori cantieristi, in servizio alla data del 1-8-1979, vengono mantenute le eventuali migliori condizioni in atto, relative a quanto disciplinato dalla lettera b) del paragrafo "Trattamento cantieristi" del presente articolo, fino a quando continuino a prestare la loro attività lavorativa presso il cantiere cui erano addetti alla citata data del 1-8-1979.
Dichiarazioni a verbale - 1) Lavoratori di cui alla 2ª Norma Transitoria in calce agli artt. 15 del C.C.L. 25-1-1983 e del C.C.L. 22-4-1986 - Si precisa che ai lavoratori in oggetto non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma, relativamente alle maggiorazioni ed alle riduzioni, nonché quelle di cui al ventesimo comma del presente articolo. Peraltro nel caso in cui un lavoratore al quale è riconosciuta l'applicabilità del trattamento cantieristi, ai sensi delle predette Norme Transitorie, sia comandato a prestare temporaneamente servizio in un cantiere rientrante nella definizione di cui al secondo comma del presente articolo, alle dipendenze funzionali della direzione di quel cantiere, avrà titolo al trattamento previsto per i cantieristi di detto cantiere ivi comprese le maggiorazioni e le riduzioni di cui al quinto comma, sempreché il cantiere medesimo non sia ubicato nel comune ove l'interessato abbia la sua residenza o la sua sede stabile di appartenenza amministrativa, ovvero in altro comune confinante.
2) Diversa ripartizione orario settimanale - Con riferimento ai primi tre commi dell'art. 3 C.C.L. si precisa che nei confronti dei lavoratori cantieristi potrà essere prevista, compatibilmente con le esigenze di servizio ed al fine di agevolare l'effettuazione dei viaggi di andata e ritorno nella località di residenza, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro, ferma restando la prestazione di 39 ore (38 ore, a decorrere dal 1-7-1990) nell'arco delle 5 giornate lavorative della settimana. Detta ripartizione dell'orario normale di lavoro, da richiedersi preventivamente e di volta in volta, in concomitanza di ogni singolo viaggio di cui al nono comma del presente articolo, dovrà rispettare i seguenti criteri:
a) per i lavoratori per i quali la distanza tra la località ove è ubicato il cantiere e quella di residenza sia superiore a 400 chilometri: effettuazione nella giornata del lunedì e/o del venerdì di almeno 4 ore lavorative e negli altri giorni della settimana di non più di 10 ore lavorative, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale;
b) per i lavoratori per i quali la distanza tra la località ove è ubicato il cantiere e quella di residenza sia pari o inferiore a 400 chilometri: effettuazione nelle giornate del lunedì e/o del venerdì di almeno 5 ore lavorative e negli altri giorni della settimana di non più di 9 ore lavorative, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale.
3) Indennità cantiere di cui al punto c.2) del comma quattordicesimo - Si precisa che l'indennità cantiere di cui al punto c.2) del comma quattordicesimo del presente articolo viene riconosciuta anche al personale di altre Direzioni, distaccato presso cantieri della Direzione delle costruzioni, alle dipendenze funzionali della stessa, per svolgere attività inerenti alle costruzioni per un periodo continuativo superiore a 30 giorni presso lo stesso cantiere.
4) Indennità cantiere di cui al punto c.1) del comma quattordicesimo - Si precisa che l'indennità cantiere di cui al punto c.1) del comma quattordicesimo del presente articolo viene corrisposta anche al cantierista che si trovi nella situazione prevista al terzo alinea del comma ventesimo.
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L.
Rimborso per tratti non percorribili con mezzi pubblici di trasporto - Premesso che il decimo comma dell'art. 15 del C.C.L. dispone che l'entità del rimborso in oggetto sarà determinata "in base alle tariffe previste dagli accordi compartimentali, per le percorrenze superiori ai 12.000 km.", e tenuto conto che per la pratica applicazione di detta norma è necessario precisare anche la classe di cilindrata da prendere convenzionalmente in considerazione, si conviene che a tal fine debba farsi riferimento alla classe nella quale rientrano, ai sensi dell'accordo compartimentale applicabile, le autovetture aventi una cilindrata di 900 CC
Ovviamente quanto sopra è da intendersi applicabile esclusivamente ai rimborsi chilometrici derivanti dall'applicazione della nuova normativa di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 15 e pertanto, con la presente pattuizione, le Parti non intendono modificare o indicare criteri applicativi per l'erogazione di rimborsi spettanti ad altro titolo.
Art. 16 - Rimborsi spese per viaggio, vitto e pernottamento
1. Quando un lavoratore, per motivi di servizio, sia costretto a incontrare spese di viaggio, di vitto o di pernottamento, queste devono essergli rimborsate secondo le modalità e nei limiti che verranno concordati tra le Direzioni compartimentali dell'Ente e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
2. Per permanenze di durata superiore ad un mese nella località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'Ente provvede, di volta in volta, a concordare col lavoratore stesso, eventualmente assistito dal Consiglio dei delegati, l'entità dei rimborsi da corrispondergli in sostituzione di quelli di cui al comma precedente.
3. Qualora però i rimborsi, da concordare ai sensi del secondo comma del presente articolo, interessino gruppi di lavoratori appartenenti alla stessa unità operativa, essi verranno concordati fra le Direzioni compartimentali dell'Ente e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
4. Ai lavoratori che normalmente svolgono la loro attività in località diverse da quella ove è ubicata la loro sede di lavoro, con la duplice caratteristica di operare in aree territoriali più ampie di quelle zonali e di essere in trasferta con continuità senza possibilità di rientro giornaliero, viene assicurato un rimborso spese forfettario giornaliero di trasferta, da determinarsi negli accordi compartimentali di cui al primo, secondo e terzo comma del presente articolo, in misura maggiorata del 40 % al fine di compensare tutte le piccole spese non documentabili nonché ogni altro onere aggiuntivo connessi alle trasferte stesse.
5. Nel caso di rimborsi spese a piè di lista o misti (parte a piè di lista e parte a forfait), ai lavoratori di cui al comma precedente sarà corrisposto in aggiunta a detti rimborsi, al fine di compensare tutte le piccole spese non documentabili nonché ogni altro onere aggiuntivo connessi alle trasferte, un importo pari alla maggiorazione del 65 % dei rimborsi forfettari giornalieri determinati ai sensi del primo comma del presente articolo.
6. I maggiori rimborsi spese forfettari giornalieri di cui ai commi quarto e quinto del presente articolo - da corrispondersi per ogni pernottamento in trasferta - ovviamente assorbono e sostituiscono quanto già fosse in atto, nei singoli Compartimenti, a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili.
7. Il trattamento economico e normativo dei dipendenti inviati in missione all'estero per le attività di assistenza e consulenza tecnica e relative attività promozionali e gestionali nell'ambito degli accordi di cooperazione tecnica stipulati dall'ENEL, è disciplinato dall'accordo sindacale nazionale del 12-1-1989.
Dichiarazioni a verbale - 1) Anticipi per spese da sostenere per cause di servizio - L'Ente, se richiesto, fornirà anticipi al lavoratore che sia costretto a sostenere spese per motivi di servizio.
2) Rimborsi spese per i lavoratori di cui ai commi quarto e quinto dell'articolo 16 - Fermi restando i requisiti concettuali previsti dalla norma per l'individuazione dei destinatari della stessa - individuazione da effettuarsi in sede sindacale a livello regionale - si precisa che la condizione della "continuità" ricorre quando il singolo lavoratore interessato sia stato in trasferta con pernottamento per almeno cinque giorni nel mese.
3) Diversa ripartizione orario settimanale trasfertista (fattispecie particolare) - Al lavoratore comandato in qualità di trasfertista ad effettuare un'intera settimana lavorativa (quattro pernottamenti consecutivi) in trasferta può essere previsto, compatibilmente con le esigenze di servizio ed al fine di agevolare l'effettuazione del viaggio di andata e ritorno nella località di trasferta, una diversa ripartizione dell'orario di lavoro, ferma restando la durata della normale prestazione prevista settimanalmente, nell'arco delle cinque giornate lavorative della settimana. Tale ripartizione, da richiedersi preventivamente e di volta in volta, deve garantire l'effettuazione di una prestazione lavorativa non inferiore a cinque ore nelle giornate del lunedì e del venerdì e non superiore a nove negli altri giorni della settimana, ferma restando la normale durata dell'orario di lavoro settimanale.
Art. 17 - Classificazione del personale - Retribuzione
Classificazione del personale
1. La classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e/o revisione dei progetti di riassetto organizzativo. In relazione alla natura delle mansioni loro affidate, i lavoratori vengono assegnati ai seguenti gruppi e categorie:
CATEGORIA QUADRI
2. L'appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal primo comma del successivo art. 18.
GRUPPO A
3. Categoria As superiore - Appartengono alla categoria As superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria As, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Quali, ad esempio:
- Capo sezione combustibili ATN.
- Capo ufficio statistiche e studi commerciali (SCO).
4. Categoria As - Appartengono alla categoria As i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Quali, ad esempio:
- Capo sezione installazione e manutenzione (STT).
- Capo agenzia (Zona).
- Capo ufficio verifiche e misure (senza laboratorio) (Distretto).
- Capo ufficio esercizio rete (senza COD) (Distretto).
- Capo ufficio appalti (Distretto).
- Capo ufficio rapporti con Enti (SCO-Esercizio distrettuale).
- Analista di sistemi (CTI).
- Capo Segreteria di zona.
5. Categoria A1 superiore - Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Quali, ad esempio:
- Capo reparto programmazione (GIT-GIR-GIN-GIM-GIG).
- Capo turno unità categorie 4-5-6 (GIT).
- Tecnico polivalente di subarea (GIR).
- Capo reparto manutenzione e lavori su ponti radio - apparecchiature onde convogliate - apparecchiature teleoperazioni - telefonia elettronica, ivi compresi i capi reparto o tecnici specialisti territorialmente decentrati (STT).
- Capo reparto gestione (Zona-Distretto-Esercizio distrettuale).
- Capo reparto programmi e progetti (Zona).
- Capo reparto teletrasmissioni (Distretto-Esercizio distrettuale).
- Capo reparto utenza (Zona).
- Capo reparto assistenza e relazioni commerciali (Zona).
- Capo reparto coordinamento Zone (Distretto-Esercizio distrettuale).
- Capo reparto servizi vari (GIT-GIR-GIN-GIG).
6. Categoria A1 - Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.
Quali, ad esempio:
- Tecnico specialista addestramento e sicurezza (GIT-GIR-GIN-GIM-GIG)
- Capo turno di posto di teleconduzione (GIR) .
- Capo turno unità categoria 3 (GIT).
- Capo reparto pianificazione (Distretto-Esercizio distrettuale-STD).
- Capo magazzino distrettuale.
- Capo reparto COD (Distretto-Esercizio distrettuale).
- Tecnico specialista in piani e programmi (Zona-STD).
- Capo reparto condotta rete (Zona).
- Tecnico polivalente (Agenzia).
- Capo reparto assistenza e consulenza (Distretto-Esercizio distrettuale).
- Analista programmatore (CTI).
- Tecnico polivalente di segreteria .
GRUPPO B
7. Categoria Bs superiore - Appartengono alla categoria Bs superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria Bs, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Quali, ad esempio:
- Assistente tecnico manutenzione elettrica (GIT-GIN-GIM).
- Capo unità categoria 5-6 (GIT).
- Assistente tecnico elettromeccanico e/o elettrico e/o meccanico di subarea o di sezione elettromeccanica con compiti operativi di conduzione squadre (GIR).
- Assistente tecnico manutenzione lavori su ponti radio - apparecchiature onde convogliate - apparecchiature teleoperazioni - telefonia elettronica (STT).
- Assistente tecnico di Agenzia (Zona).
- Assistente verifiche e misure (Distretto-Esercizio distrettuale).
8. Categoria Bs - Appartengono alla categoria Bs i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente.
Quali, ad esempio:
- Assistente tecnico sicurezza e/o addestramento (GIT-GIR-GIN-GIM-GIG-STT).
- Capo unità categoria 3-4 (GIT).
- Magazziniere (GIT-GIR-GIN-GIM-SMP-STT).
- Assistente sicurezza e igiene del lavoro (Distretto-Esercizio distrettuale-Zona).
- Assistente programmi e progetti (Zona).
- Assistente commerciale (Distretto-Esercizio distrettuale-SCO).
- Programmatore (CTI).
- Cassiere di Zona.
- Assistente contabile e/o amministrativo.
- Assistente al personale.
- Assistente di segreteria.
9. Categoria B1 superiore - Appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Ente, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.
Quali, ad esempio:
- Specialista manutenzione meccanica anche con compiti di coordinamento (GIT-GIR-GIN-GIM-GIG).
- Specialista strumentazione - regolazione - automazione (GIT-GIR-GIN-GIG).
- Specialista manutenzione elettrica anche con compiti di coordinamento (GIT-GIR-GIN-GIM-GIG).
- Capo squadra che coordina lavori di manutenzione (GIT-GIR-GIN-GIM).
- Operatore di unità categoria 5-6 (GIT-GIN).
- Capo nucleo di distribuzione.
- Addetto alla programmazione esecutiva di reparto e/o agenzia (Zona).
- Addetto alle verifiche (Zona).
- Capo squadra linee AT (Distretto-Esercizio distrettuale).
- Specialista regolazione e automatismi (Distretto-Esercizio distrettuale).
10. Categoria B1 - Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonchè i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite.
Quali, ad esempio:
- Sorvegliante lavori in appalto (GIT-GIR).
- Addetto di programmazione (GIT-GIR-GIN-GIM).
- Addetto tecnico teletrasmissioni (STT).
- Addetto tecnico di misure e prove (SMP).
- Addetto tecnico di distribuzione (Distretto-Esercizio distrettuale-STD).
- Addetto al terminale operativo periferico (Zona).
- Addetto commerciale (Distretto-Esercizio distrettuale-SCO).
- Addetto al personale.
- Addetto amministrativo.
- Addetto al magazzino.
- Disegnatore provetto.
- Addetto alla segreteria di Zona.
11. Categoria B2 superiore - Appartengono alla categoria B2 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.
Quali, ad esempio:
- Elettricista provetto di nucleo di distribuzione che esegue anche i lavori di maggior rilievo nell'ambito del nucleo svolgendo, ove necessario, funzione di guida di altro personale a lui affidato.
- Verificatore provetto.
- Meccanico provetto di squadra di manutenzione (GIT-GIR).
- Elettricista provetto di squadra di manutenzione (GIT-GIR).
12. Categoria B2 - Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza, relativi alla loro specialità di mestiere.
Quali, ad esempio:
- Meccanico provetto di squadra di manutenzione (GIT-GIR).
- Elettricista provetto di squadra di manutenzione (GIT-GIR).
- Elettricista provetto di nucleo di distribuzione che esegue anche i lavori di maggior rilievo nell'ambito del nucleo svolgendo, ove necessario, funzione di guida di altro personale a lui affidato.
Verificatore provetto.
- Tirafili provetto di linee.
- Aggiunto amministrativo.
- Aggiunto personale.
- Aggiunto segreteria.
- Aggiunto al magazzino.
- Disegnatore.
- Autista meccanico.
GRUPPO C
13. Categoria Cs - Appartengono alla categoria Cs i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo, che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.
Quali, ad esempio:
- Addetto all'esercizio di opere idrauliche e civili.
- Elettricista qualificato che, in via autonoma, esegue lavori di distribuzione.
- Tirafili di linee.
- Letturista.
- Stenodattilografa.
- Dattilografa che svolge anche altri lavori d'ordine.
- Lucidatore di disegni.
- Autista di vettura ed altri automezzi quali: autocarri senza rimorchio, autoscale, autotorri.
- Addetto a centralini telefonici.
- Distributore di magazzino.
- Portiere, fattorino od usciere che esegue anche altri lavori d'ordine.
14. Categoria C1 - Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico-manuale.
Quali, ad esempio:
- Aiutante di nuclei e di squadre che non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti per la categoria Cs.
- Dattilografa.
- Portiere.
15. Categoria C2 - Appartengono alla categoria C2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo, nonchè i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica ed i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature.
Quali, ad esempio:
- Addetto a nuclei e a squadre che non sia ancora in possesso dei requisiti richiesti per la categoria C1.
- Usciere.
- Fattorino.
- Custode con esclusivi compiti di attesa.
16. I lavoratori inquadrati in categoria C2 saranno passati in categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio. Per i lavoratori addetti a nuclei od a squadre detto passaggio avverrà entro un anno.
17. I passaggi di cui sopra non presuppongono necessariamente un cambiamento delle mansioni.
N.B. - Per quanto riguarda: la revisione dell'inquadramento di talune qualifiche essenzialmente di gruppo A, vedasi allegato 21; la decorrenza degli inquadramenti derivanti dalla revisione del progetto DDI e da future modifiche organizzative, vedasi allegato 22; l'attività di guardiacanali, vedasi allegato 23.
18. Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo "Commissioni per la classificazione del personale", l'inquadramento dei lavoratori in relazione a qualifiche e/o mansioni che non rientrino tra quelle esemplificate nel presente articolo verrà effettuato dalle competenti Direzioni dell'ENEL in base ad analogia di valore professionale con dette qualifiche esemplificate, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;
b) del grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza; delle necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso la scuola, l'addestramento o autonomamente); del grado di iniziativa e di autonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;
c) degli "effettivi" compiti di controllo e coordinamento espletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;
d) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento in categoria A1 o categorie superiori, se svolte con carattere di prevalenza;
e) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti ma svolte in modo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento fino alla categoria Bs superiore.
19. L'introduzione del nuovo sistema di classificazione dovrà inoltre tener conto:
1) delle risultanze dei "lavori a stralcio della Commissione paritetica nazionale per l'individuazione dei livelli professionali", di cui al relativo "Protocollo" annesso al presente articolo;
2) dei riflessi derivanti dall'istituzione della categoria quadri;
3) dei riflessi derivati da aspetti modificativi degli assetti organizzativi che assumono significativa rilevanza.
La decorrenza degli eventuali nuovi inquadramenti derivanti da quanto previsto ai punti 1) e 2) è fissata dal 1-1-1989.
Commissioni per la classificazione del personale
20. Agli effetti della classificazione del personale sono previste:
- una Commissione nazionale
- otto Commissioni territoriali
che opereranno in conformità ai criteri di cui al precedente comma diciottesimo del presente articolo.
1) Commissione nazionale - 21. Alla Commissione nazionale è demandato il compito di definire la classificazione delle nuove qualifiche introdotte a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro.
22. La Commissione è formata da un numero non superiore a 16 membri complessivi (non più di 4 membri per ogni Parte) ed è comunque ritenuta validamente costituita quando siano presenti i membri rappresentativi di tutte le parti (ENEL e le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
23. La Commissione per la parte ENEL è composta dal direttore centrale del personale che la presiede e da rappresentanti delle aree funzionali di volta in volta interessate; per la parte sindacale da rappresentanti delle segreterie nazionali.
24. La Commissione si riunisce a richiesta di una delle parti; la convocazione e l'invio della relativa documentazione vengono effettuati a cura della direzione centrale del personale almeno 10 giorni prima della data della riunione.
2) Commissioni territoriali - 25. Sono previste otto Commissioni territoriali interfunzionali con competenza per le Unità aventi sede nell'area attualmente coincidente con il compartimento. Per quanto concerne le organizzazioni sindacali, le stesse hanno la facoltà di essere presenti a livello compartimentale e/o regionale.
26. A tali commissioni è demandato il compito di definire la classificazione di nuove qualifiche derivanti da specifiche esigenze locali in applicazione dei progetti nazionali di riassetto organizzativo.
27. Le commissioni sono formate da un numero non superiore a 12 membri complessivi (non più di 3 membri per ogni Parte) e sono comunque ritenute validamente costituite quando siano presenti i membri rappresentativi delle Parti (ENEL e le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative).
28. Le commissioni per la parte ENEL sono composte dai rispettivi direttori dei settori personale ed affari sindacali che le presiedono e dai rappresentanti delle aree funzionali di volta in volta interessate;) per la parte sindacale da rappresentanti delle segreterie regionali di volta in volta interessate.
29. Le Commissioni si riuniscono a richiesta di una delle Parti; la convocazione e l'invio della relativa documentazione sono effettuati a cura delle rispettive direzioni dei settori personale ed affari sindacali almeno 10 giorni prima della data della riunione.
30. Tenuto conto dell'esigenza di dare corso con la dovuta tempestività alle azioni necessarie per attuare le nuove strutture, la commissione nazionale esaurirà l'esame di competenza entro 30 giorni dalla data della prima convocazione.
31. Le commissioni territoriali esauriranno l'esame di competenza entro i 45 giorni successivi alla conclusione delle consultazioni applicative.
32. Le conclusioni raggiunte saranno formalizzate in verbali di accordo o di mancato accordo sottoscritti dalle parti componenti le commissioni.
33. Le Parti si impegnano a riconoscere ed osservare, quale espressione della loro volontà contrattuale, gli accordi che vengono raggiunti in sede di commissione nazionale e di commissioni territoriali.
34. La classificazione delle nuove qualifiche definite dalla commissione nazionale sarà inserita negli elenchi da allegare al contratto collettivo di lavoro.
Minimi di stipendio e paga - Indennità di contingenza
35. I minimi mensili di stipendio e paga - nel testo del presente contratto denominati anche "minime tabellari" - valevoli sino al 31-12-1990 sono quelli riportati nella tabella "A", allegata al presente articolo.
36. L'indennità di contingenza resta regolata dalle norme e modalità stabilite e da stabilirsi per questo istituto tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'industria, nonchè dalle disposizioni di Legge che regolano la materia.
Supplementi dei minimi
37. Al lavoratore compete, dal primo giorno del mese successivo al compimento del primo e del secondo biennio di anzianità, un importo a titolo di supplemento dei minimi.
38. I supplementi dei minimi - pari al 6 % del minimo della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore e dell'indennità di contingenza non conglobata in atto al 31-12-1978 - sono quelli riportati nella tabella "B", allegata al presente articolo.
39. I supplementi dei minimi sono ricalcolati in caso di variazione dei minimi.
40. In caso di passaggio di categoria il lavoratore ha diritto al supplemento corrispondente alla nuova categoria di inquadramento.
41. I supplementi dei minimi sono elementi costitutivi dello stipendio o paga ai sensi del quarantanovesimo comma del presente articolo.
42. Ai supplementi dei minimi sono applicabili le disposizioni di cui al comma quinto dell'art. 26.
Livelli salariali di categoria
43. Al raggiungimento dell'anzianità di categoria pari rispettivamente a 3, 6, e 9 anni compiuti, i lavoratori inquadrati nelle categorie dei gruppi A, B e C hanno diritto, a titolo di livello salariale di categoria, agli importi di cui alla tabella "C", allegata al presente articolo.
44. I lavoratori inquadrati in categoria Cs con mansioni "statiche" , oltre ai livelli salariali di cui al comma precedente del presente articolo, hanno diritto, al raggiungimento delle anzianità di categoria pari rispettivamente a 11, 14 e 17 anni compiuti, agli ulteriori livelli salariali di cui alla tabella "D", allegata al presente articolo.
45. I livelli salariali di categoria sono elementi costitutivi dello stipendio o paga ai sensi del quarantanovesimo comma del presente articolo e sono assorbiti, fino a concorrenza, in caso di passaggio di categoria. L'eventuale eccedenza è conservata "ad personam" ed assorbita - sempre fino a concorrenza - o in caso di successivo passaggio di categoria o alla maturazione del terzo livello salariale nella stessa categoria di inquadramento.
Soppressione dei livelli di professionalità e dei supplementi parametrici dei minimi
46. L'istituto dei livelli di professionalità e dei supplementi parametrici dei minimi di cui all'art. 17 del C.C.L. 22-4-1986 è soppresso a decorrere dal 1-1-1989, fatto salvo quanto previsto dal "Protocollo sui lavori a stralcio della Commissione paritetica nazionale per l'individuazione dei livelli professionali", annesso al presente articolo.
47. Le Parti si danno atto che gli importi corrispondenti ai predetti due istituti sono stati conglobati nei minimi di stipendio e paga delle categorie "superiori" risultanti dalla tabella "A", allegata al presente articolo.
48. I dipendenti inquadrati in categoria As con livello di professionalità 16 % alla data del 31-12-1988 verranno assegnati alla categoria As superiore a decorrere dal 1-1-1989, con conservazione "ad personam" della parte del livello di professionalità non assorbita nel minimo.
Definizione dello stipendio e paga e della retribuzione. Modalità di corresponsione
49. Lo stipendio e la paga sono esclusivamente costituiti dai minimi di cui al precedente comma trentacinquesimo e dai corrispettivi eventualmente spettanti al lavoratore a titolo di supplementi dei minimi, aumenti di anzianità, livelli salariali di categoria, aumenti di merito, nonchè dai livelli di funzione e dagli assegni a titolo di emolumento individuale per i quadri.
50. La somma dello stipendio o paga e dell'indennità di contingenza costituisce la retribuzione.
51. Lo stipendio o la paga, l'indennità di contingenza e le altre indennità ed i compensi espressamente previsti dal presente contratto sono fissati al lordo delle imposte e delle trattenute di Legge e di contratto e vengono corrisposti a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse, nonchè delle trattenute per multe, sospensioni ed assenze ingiustificate.
Determinazione del valore orario della paga, dello stipendio e dell'indennità di contingenza
52. A tutti gli effetti, lo stipendio e la paga giornaliera ed oraria si ottengono dividendo lo stipendio e la paga mensile rispettivamente per 25 e per 167.
53. Per determinare il valore giornaliero ed orario dell'indennità di contingenza si divide l'indennità di contingenza mensile, rispettivamente, per 26 e per 172,9.
N.B. - Per gli "effetti economici derivanti dall'introduzione del nuovo sistema di classificazione", vedasi lettera allegato 26.
Corresponsioni anno 1988
Vale quanto previsto dall'accordo 13 gennaio - 21-2-1989, allegato al presente contratto, per i lavoratori in servizio al 1-1-1988.
Norme transitorie - 1) Soppressione del quarto livello salariale - In relazione a quanto previsto dalla Normativa Transitoria di cui all'art. 17 C.C.L. 22-4-1986, l'istituto del quarto livello salariale di categoria è soppresso a partire dal 1-1-1989.
A decorrere da tale data, l'importo del quarto livello salariale di categoria è conservato "ad personam" ai singoli interessati, nelle misure indicate nella tabella "E" allegata al presente articolo.
Per i dipendenti in forza alla data del 1-1-1989 che abbiano in corso di maturazione una anzianità utile agli effetti del quarto livello salariale di categoria, il predetto livello verrà determinato pro-quota in relazione ai mesi interi di anzianità maturata dalla data di attribuzione del terzo livello salariale di categoria alla data del 31-12-1988.
Ferma rimanendo la decorrenza 1-1-1989, l'attribuzione del maggior importo previsto avverrà a conclusione della operazione "stralcio professionalità".
1) Livelli salariali - Mansioni statiche - I lavoratori titolari di qualifiche non più rientranti nella normativa sulle mansioni statiche ai sensi di quanto concordato con il presente Contratto, conservano sotto forma di assegno "ad personam" gli ulteriori livelli salariali di categoria specificatamente previsti per tali mansioni già maturati, con liquidazione del rateo del livello di categoria in corso di maturazione alla data del 31-12-1988.
Dichiarazioni a verbale - 1) Differenze tra impiegati ed operai - Nulla si è inteso innovare in merito alle differenze tra impiegati ed operai stabilite dalla legislazione fiscale, sindacale e civile.
2) Assegni "ad personam" - Si chiarisce che i cosiddetti assegni "ad personam" in atto nei confronti di alcuni lavoratori seguiranno le sorti degli assegni di merito, ove risulti che siano stati concessi quali aumenti di merito, e seguiranno, invece, le sorti delle indennità, ove risulti che siano stati concessi a titolo di particolari indennità.
3) Vertenze di inquadramento individuali e collettive - Per quanto concerne le vertenze individuali, vale la procedura fissata dallo specifico accordo sottoscritto dalle Parti il 4-12-1964.
Per quanto concerne le vertenze collettive di inquadramento, laddove queste non venissero localmente risolte con il Consiglio dei delegati, verranno discusse tra le Direzioni periferiche dell'ENEL e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici territorialmente competenti. In caso di disaccordo le vertenze stesse saranno discusse tra la Direzione centrale del personale dell'ENEL e le competenti Organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici.
4) Criteri per l'attribuzione della categoria Bs superiore nelle aree non tecniche - Ad integrazione di quanto previsto dal comma diciottesimo del presente articolo, ai fini dell'attribuzione della categoria Bs superiore nelle aree non tecniche si dovrà tenere conto dei seguenti elementi indicativi:
- conoscenza professionale dell'attività di area anche acquisita in più unità dell'area stessa e svolgimento di compiti che richiedono sistematico approfondimento di nuovi metodi e procedure di lavoro;
- capacità di porsi come punto di riferimento funzionale nell'ambito dell'unità, per il possesso di conoscenze specifiche particolarmente significative richieste per l'espletamento della mansione e maturate anche attraverso una prolungata permanenza nella posizione.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Retribuzione per festività infrasettimanali non lavorate (Riunione 9-5-1946) - Si riconosce che la retribuzione mensile (paga o stipendio e contingenza mensile) costituisce il corrispettivo per tutte le giornate di lavoro ordinario prestato dal dipendente, senza diritto da parte di questi a compenso alcuno per le festività infrasettimanali non lavorate.
Tabella A - Minimi mensili di stipendio e paga
Minimi mensili di stipendio e paga
| Dal 1º gennaio 1989 | Dal 1º luglio 1989 | Dal 1º novembre 1989 | |||
Inquadramento | Minimi | Scala param. | Minimi | Scala param. | Minimi | Scala param. |
Q M1 | 1.331.600 | 303,3 | 1.401.000 | 319,1 | 1.486.000 | 319,1 |
Q M2 | 1.232.900 | 280,8 | 1.304.300 | 297,0 | 1.383.500 | 297,0 |
AS S | 1.232.900 | 280,8 | 1.271.400 | 289,5 | 1.348.500 | 289,5 |
AS | 1.141.600 | 260,0 | 1.174.500 | 267,5 | 1.245.800 | 267,5 |
A1 S | 1.104.500 | 257,1 | 1.128.800 | 257,1 | 1.197.300 | 257,1 |
A1 | 1.022.700 | 232,9 | 1.050.500 | 239,2 | 1.114.200 | 239,2 |
BS S | 957.800 | 218,1 | 984.600 | 224,2 | 1.044.300 | 224,2 |
BS | 886.800 | 202,0 | 917.200 | 208,9 | 972.800 | 208,9 |
B1 S | 835.600 | 190,3 | 862.800 | 196,5 | 915.200 | 196,5 |
B1 | 773.700 | 176,2 | 802.400 | 182,7 | 851.100 | 182,7 |
B2 S | 719.500 | 163,9 | 740.700 | 168,7 | 785.700 | 168,7 |
B2 | 666.200 | 151,7 | 679.700 | 154,8 | 721.000 | 154,8 |
CS | 574.200 | 130,8 | 579.800 | 132,0 | 614.900 | 132,0 |
C1 | 493.200 | 112,3 | 496.700 | 113,1 | 526.800 | 113,1 |
C2 | 439.100 | 100,0 | 439.100 | 100,0 | 465.700 | 100,0 |
| Dal 1º luglio 1990 | Dal 1º ottobre 1990 | ||
Inquadramento | Minimi | Scala param. | Minimi | Scala param. |
Q M1 | 1.629.000 | 334,9 | 1.793.800 | 356,0 |
Q M2 | 1.524.000 | 313,3 | 1.688.000 | 335,0 |
AS S | 1.451.100 | 298,3 | 1.562.000 | 310,0 |
AS | 1.337.600 | 275,0 | 1.436.000 | 285,0 |
A1 S | 1.277.400 | 262,6 | 1.360.400 | 270,0 |
A1 | 1.194.500 | 239,3 | 1.279.800 | 254,0 |
BS S | 1.120.500 | 230,4 | 1.201.700 | 238,5 |
BS | 1.049.600 | 215,8 | 1.133.700 | 225,0 |
B1 S | 986.100 | 202,7 | 1.063.200 | 211,0 |
B1 | 920.700 | 189,3 | 997.700 | 198,0 |
B2 S | 844.100 | 173,5 | 907.000 | 180,0 |
B2 | 768.000 | 157,9 | 816.300 | 162,0 |
CS | 648.400 | 133,3 | 680.200 Copyright S.I.A. Servizi Informatici Antelmi S.r.l. | 135,0 |
C1 | 554.200 | 113,9 | 579.500 | 115,0 |
C2 | 486.400 | 100,0 | 503.900 | 100,0 |
Tabella B - Supplementi dei minimi
Supplementi dei minimi
| Dal 1º gennaio 1989 | Dal 1º luglio 1989 | Dal 1º novembre 1989 | |||
Inquadramento | 1º suppl. minimo | 2º suppl. minimo | 1º suppl. minimo | 2º suppl. minimo | 1º suppl. minimo | 2º suppl. minimo |
Q M1 | 86.200 | 172.400 | 90.400 | 180.700 | 95.500 | 190.900 |
Q M2 | 80.300 | 160.600 | 84.600 | 169.100 | 89.300 | 178.600 |
AS S | 80.300 | 160.600 | 82.600 | 165.200 | 87.200 | 174.400 |
AS | 74.800 | 149.600 | 76.800 | 153.600 | 81.100 | 162.100 |
A1 S | 72.600 | 145.200 | 74.000 | 148.100 | 78.100 | 156.300 |
A1 | 67.700 | 135.300 | 69.300 | 138.700 | 73.200 | 146.300 |
BS S | 63.800 | 127.500 | 65.400 | 130.800 | 69.000 | 137.900 |
BS | 59.500 | 119.000 | 61.300 | 122.700 | 64.700 | 129.300 |
B1 S | 56.400 | 112.900 | 58.100 | 116.100 | 61.200 | 122.400 |
B1 | 52.700 | 105.500 | 54.500 | 108.900 | 57.400 | 114.700 |
B2 S | 49.500 | 99.000 | 50.700 | 101.500 | 53.400 | 106.900 |
B2 | 46.300 | 92.600 | 47.100 | 94.200 | 49.600 | 99.100 |
CS | 40.800 | 81.500 | 41.100 | 82.200 | 43.200 | 86.400 |
C1 | 35.900 | 71.800 | 36.100 | 72.200 | 37.900 | 75.800 |
C2 | 32.700 | 65.300 | 32.700 | 65.300 | 34.200 | 68.500 |
| Dal 1º luglio 1990 | Dal 1º ottobre 1990 | ||
Inquadramento | 1º suppl. minimo | 2 ° suppl. minimo | 1º suppl. minino | 2º suppl. minimo |
Q M1 | 104.000 | 208.100 | 113.900 | 227.900 |
Q M2 | 97.700 | 195.500 | 107.600 | 215.200 |
AS S | 93.400 | 186.700 | 100.000 | 200.100 |
AS | 86.600 | 173.100 | 92.500 | 184.900 |
A1 S | 83.000 | 165.900 | 87.900 | 175.900 |
A1 | 78.000 | 156.000 | 83.100 | 166.200 |
BS S | 73.500 | 147.100 | 78.400 | 156.800 |
BS | 69.300 | 138.600 | 74.300 | 148.700 |
B1 S | 65.500 | 130.900 | 70.100 | 140.200 |
B1 | 61.500 | 123.100 | 66.200 | 132.300 |
B2 S | 57.000 | 113.900 | 60.700 | 121.500 |
B2 | 52.400 | 104.800 | 55.300 | 110.600 |
CS | 45.200 | 90.400 | 47.100 | 94.200 |
C1 | 39.600 | 79.100 | 41.100 | 82.200 |
C2 | 35.500 | 71.000 | 36.500 | 73.100 |
Tabella C - Livelli salariali di categoria
Livelli salariali di categoria
| Dal 1º gennaio 1989 | Dal 1º luglio 1989 | Dal 1º novembre 1989 | ||||||
Inquadramento | Dopo 3 anni (4%) | Dopo 6 anni (8%) | Dopo 9 anni (12%) | Dopo 3 anni (4%) | Dopo 6 anni (8%) | Dopo 9 anni (12%) | Dopo 3 anni (4%) | Dopo 6 anni (8%) | Dopo 9 anni (12%) |
AS S | 49.300 | 98.600 | 147.900 | 50.900 | 101.700 | 152.600 | 53.900 | 107.900 | 161.800 |
AS | 45.700 | 91.300 | 137.000 | 47.000 | 94.000 | 140.900 | 49.800 | 99.700 | 149.500 |
A1 S | 44.200 | 88.400 | 132.500 | 45.200 | 90.300 | 135.500 | 47.900 | 95.800 | 143.700 |
A1 | 40.900 | 81.800 | 122.700 | 42.000 | 84.000 | 126.100 | 44.600 | 89.100 | 133.700 |
BS S | 38.300 | 76.600 | 114.900 | 39.400 | 78.800 | 118.200 | 41.800 | 83.500 | 125.300 |
BS | 35.500 | 70.900 | 106.400 | 36.700 | 73.400 | 110.100 | 38.900 | 77.800 | 116.700 |
B1 S | 33.400 | 66.800 | 100.300 | 34.500 | 69.000 | 103.500 | 36.600 | 73.200 | 109.800 |
B1 | 30.900 | 61.900 | 92.800 | 32.100 | 64.200 | 96.300 | 34.000 | 68.100 | 102.100 |
B2 S | 28.800 | 57.600 | 86.300 | 29.600 | 59.300 | 88.900 | 31.400 | 62.900 | 94.300 |
B2 | 26.600 | 53.300 | 79.900 | 27.200 | 54.400 | 81.600 | 28.800 | 57.700 | 86.500 |
CS | 23.000 | 45.900 | 68.900 | 23.200 | 46.400 | 69.600 | 24.600 | 49.200 | 73.800 |
C1 | 19.700 | 39.500 | 59.200 | 19.900 | 39.700 | 59.600 | 21.100 | 42.100 | 63.200 |
C2 | 17.600 | 35.100 | 52.700 | 17.600 | 35.100 | 52.700 | 18.600 | 37.300 | 55.900 |
| Dal 1º luglio 1990 | Dal 1º ottobre 1990 | ||||
Inquadramento | Dopo 3 anni (4%) | Dopo 6 anni (8%) | Dopo 9 anni (12%) | Dopo 3 anni (4%) | Dopo 6 anni (8%) | Dopo 9 anni (12%) |
AS S | 58.000 | 116.100 | 174.100 | 62.500 | 125.000 | 187.400 |
AS | 53.500 | 107.000 | 160.500 | 57.400 | 114.900 | 172.300 |
A1 S | 51.100 | 102.200 | 153.300 | 54.400 | 108.800 | 163.200 |
A1 | 47.800 | 95.600 | 143.300 | 51.200 | 102.400 | 153.600 |
BS S | 44.800 | 89.600 | 134.500 | 48.100 | 96.100 | 144.200 |
BS | 42.000 | 84.000 | 126.000 | 45.300 | 90.700 | 136.000 |
B1 S | 39.400 | 78.900 | 118.300 | 42.500 | 85.100 | 127.600 |
B1 | 36.800 | 73.700 | 110.500 | 39.900 | 79.800 | 119.700 |
B2 S | 33.800 | 67.500 | 101.300 | 36.300 | 72.600 | 108.800 |
B2 | 30.700 | 61.400 | 92.200 | 32.700 | 65.300 | 98.000 |
CS | 25.900 | 51.900 | 77.800 | 27.200 | 54.400 | 81.600 |
C1 | 22.200 | 44.300 | 66.500 | 23.200 | 46.400 | 69.500 |
C2 | 19.500 | 38.900 | 58.400 | 20.200 | 40.300 | 60.500 |
Tabella D - Livelli salariali di categoria (mansioni statiche)
Livelli salariali di categoria (mansioni statiche)
Inquadramento | Dal | Dal | Dal | Dal | Dal |
CS | 1-1-1989 | 1-7-1989 | 1-7-1990 | 1-11-1989 | 1-10-1990 |
dopo 11 anni (16%) | 91.900 | 92.800 | 98.400 | 103.700 | 108.800 |
dopo 14 anni (20%) | 114.800 | 116.000 | 123.000 | 129.700 | 136.000 |
dopo 17 anni (24%) | 137.800 | 139.200 | 147.600 | 155.600 | 163.200 |
Tabella E - 4º livello salariale di categoria "ad personam"
4º livello salariale di categoria "ad personam"
Inquadramento | Dal 1-1-1989 |
A1 S | 38.900 |
A1 | 77.800 |
BS S | 33.700 |
BS | 67.400 |
B1 S | 29.400 |
B1 | 58.800 |
B2 S | 25.400 |
B2 | 50.800 |
Tabella F - Livelli di funzione
Livelli di funzione
Inquadramento | Dal | Dal | Dal | Dal | Dal |
Quadro | 1-1-1989 | 1-7-1989 | 1-11-1989 | 1-7-1990 | 1-10-1990 |
M1 1º livello (32%) | 426.100 | 448.300 | 475.500 | 521.300 | 574.000 |
M1 2º livello (16%) | 213.100 | 224.200 | 237.800 | 260.600 | 287.000 |
M2 3º livello (8%) | 98.600 | 104.300 | 110.700 | 121.900 | 135.000 |
1. Le Parti concordano che la Commissione paritetica nazionale sarà prorogata fino al 15-9-1989 per poter deliberare in materia di attribuzione dei livelli di professionalità per i casi tassativamente elencati nel successivo allegato "A".
2. Con riferimento all'individuazione di posizioni di livello professionale prevalentemente all'interno della categoria Bs nelle aree non tecniche, le Parti - in conformità all'impegno di cui alla quinta Dichiarazione a Verbale in calce all'art. 17 C.C.L. 22-4-1986 - hanno concordato, ad integrazione dei criteri di cui al comma trentaduesimo del predetto articolo:
facoltà di rappresentanza attribuita dall'ENEL (con eventuale adozione di procure speciali) | - rapporti con altre unità dell'Ente - rapporti con terzi |
funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavori | grado di autonomia della posizione - dipendenti coordinati |
| - conoscenza di base |
contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni | - esperienza professionale anche con riferimento agli aspetti di polivalenza |
| - elaborazione innovativa delle conoscenze acquisite |
i seguenti elementi indicativi:
- conoscenza professionale dell'attività di area anche acquisita in più unità dell'area stessa e svolgimento di compiti che richiedono sistematico approfondimento di nuovi metodi e procedure di lavoro;
- capacità di porsi come punto di riferimento funzionale nell'ambito dell'unità per il possesso di conoscenze specifiche particolarmente significative richieste per l'espletamento della mansione e maturate anche attraverso una prolungata permanenza nella posizione.
3. Tale individuazione avrà luogo in base al variabile grado di presenza dei criteri e degli ulteriori elementi indicativi sopra riportati. Essa, in conformità agli orientamenti costantemente seguiti nella complessiva operazione professionalità, dovrà essere improntata ai consolidati principi di obiettività e selettività, al fine di attribuire il livello di professionalità ai titolari di posizioni effettivamente emergenti per i contenuti oggettivi/soggettivi delle mansioni, con la finalità di realizzare un opportuno equilibrio nel riconoscimento della "professionalità" nelle diverse aree funzionali.
4. Ai fini della predetta individuazione dovrà farsi riferimento ai dipendenti che svolgono con carattere di prevalenza mansioni proprie della categoria Bs, quale definita all'ottavo comma del presente articolo.
5. A questi effetti la Commissione paritetica nazionale - in analogia a quanto previsto dal verbale di accordo 7-6-1984 - delibererà sulla base di proposte che verranno formulate a seguito di incontri tra la Direzione del competente Compartimento (o della Direzione generale) e non più di tre rappresentanti per ciascuna delle Segreterie regionali territorialmente competenti delle Organizzazioni sindacali rappresentate nella Commissione nazionale.
6. Detti incontri dovranno concludersi con un verbale, da inviare alla Commissione paritetica nazionale, in cui verranno registrati assensi ed eventuali dissensi sulle proposte.
7. Una volta completato il programma di attività sopra individuato la Commissione paritetica nazionale per l'individuazione dei livelli professionali verrà a cessare.
8. Gli effetti delle deliberazioni della Commissione paritetica nazionale, per i casi di cui ai punti 1) e 2) del successivo allegato A, avranno decorrenza dal 1-7-1988.
Allegato A - Argomenti da esaminare a stralcio da parte della Commissione paritetica nazionale
1) Individuazione di posizioni di livello professionale all'interno della cat. Bs ed eccezionalmente di alcune posizioni di diverso inquadramento nelle aree non tecniche (commerciale, amministrativa, personale, segreteria ed approvvigionamenti) e nelle corrispondenti attività di servizio presenti nelle aree tecniche, sulla base delle proposte formulate a seguito degli incontri di cui al quinto comma del "Protocollo sui lavori a stralcio della commissione paritetica nazionale per l'individuazione dei livelli professionali".
2) Eventuali posizioni tecniche di categoria Bs ed eccezionalmente alcune posizioni tecniche di diverso inquadramento indicate dalle Organizzazioni sindacali con dichiarazione motivata.
3) Esame di proposte ENEL e di parte sindacale per l'attribuzione dei livelli di professionalità a posizioni istituite a seguito di ristrutturazione o modifiche organizzative intervenute in varie aree e/o a posizioni per le quali si constati il verificarsi di significative evoluzioni sulla base di un elenco da definire tra le Parti entro il 28-2-1989.
4) Individuazione, in base ad apposito profilo professionale, delle posizioni di cat. Bs e di cat. B1 dei Laboratori distrettuali per le quali si è dato luogo alla "istruttoria a livello locale" a norma del verbale sindacale 7-6-1984 ed alle quali dovrà essere attribuito il livello di professionalità o il supplemento parametrico.
5) Esame dei ricorsi presentati entro i termini previsti avverso la mancata attribuzione dei livelli di professionalità.
Definizione della categoria quadri - 1. Appartengono alla categoria quadri i dipendenti, titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo, che hanno un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale e svolgono funzioni di maggior importanza per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati.
2. La categoria quadri si articola su due livelli di minimo tabellare (v. tabella "A", allegata all'art. 17 del presente Contratto).
3. I quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono mansioni con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali, nell'attuazione degli obiettivi dell'Ente e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse umane e strumentali.
Attribuzione della categoria quadri - 4. L'identificazione di nuove figure professionali alle quali attribuire la categoria quadri - che si rendesse necessaria a seguito di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro - verrà definita in base alle risultanze dei relativi confronti, nel rispetto dei criteri di cui ai precedenti commi primo e terzo.
5. L'ENEL comunicherà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali l'elenco delle posizioni come sopra identificate.
Ricorsi individuali - 6. Avverso la mancata attribuzione della categoria quadri, può essere inoltrato ricorso alla Direzione centrale del personale dal singolo dipendente interessato.
7. I ricorsi vengono definiti dalla Direzione centrale del personale previa consultazione con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali.
Misure di carattere retributivo - 8. Ai quadri è riconosciuto un livello di funzione che costituisce elemento dello stipendio mensile, quale definito dal comma quarantanovesimo dell'art. 17 C.C.L.
9. Detto livello di funzione - le cui misure sono riportate alla tabella "F", allegata all'art. 17 - si articola come segue:
- 1º livello di funzione, pari al 32 % del minimo superiore della categoria quadri;
- 2º livello di funzione, pari al 16 % del minimo superiore della categoria quadri;
- 3º livello di funzione, pari all'8 % del minimo della categoria quadri.
10. L'attribuzione del 1º e 2º livello di funzione, riservati ai quadri titolari del minimo superiore, ha luogo in base al variabile grado di presenza nelle posizioni di quadro dei contenuti di cui al comma terzo del presente articolo. In particolare l'attribuzione del 1º livello di funzione è riservata esclusivamente ai titolari di qualifiche che, per la stretta contiguità con la struttura dirigenziale, integrino al massimo grado i richiamati contenuti di cui al terzo comma del presente articolo.
11. Ai titolari del minimo della categoria quadri viene attribuito il 3º livello di funzione.
12. A tali lavoratori possono essere inoltre attribuiti assegni in cifra a titolo di emolumento individuale - che costituiscono elemento dello stipendio mensile quale definito dal comma quarantanovesimo dell'art. 17 - a corrispettivo di più elevati livelli di prestazione destinati a permanere nel tempo in quanto fondati su comportamenti, ampiamente verificati, richiesti nell'assolvimento del proprio ruolo, come definito dai precedenti commi primo e terzo.
13. Gli emolumenti individuali di cui al precedente comma sono commisurati al minimo della categoria quadri in atto al momento dell'attribuzione e possono essere di importo variabile dal 5 % al 15 % del predetto minimo. L'attribuzione degli emolumenti individuali viene effettuata, con decorrenza dal 1º gennaio, entro il 30 aprile di ciascun anno e può riguardare un numero annuo di beneficiari non superiore al 15 % del numero dei quadri in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
14. A corrispettivo di specifici risultati conseguiti nell'attività lavorativa, che non siano tali peraltro da giustificare l'erogazione dei suddetti emolumenti individuali, può essere riconosciuta, sempre entro il 30 aprile di ciascun anno, una somma "una tantum" a titolo di gratifica, di importo non superiore al doppio del minimo della categoria quadri nei confronti di un numero di quadri non superiore al 25 % del numero dei quadri in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
15. L'individuazione dei lavoratori ai quali attribuire gli emolumenti di cui al dodicesimo e quattordicesimo comma avverrà sulla base dei criteri indicati in calce al presente articolo.
16. Entro il 15 maggio di ciascun anno la Direzione centrale del personale comunicherà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici i nominativi dei quadri ai quali sono stati corrisposti gli emolumenti individuali e le gratifiche attribuite nell'anno, con l'indicazione degli importi globali erogati per i due istituti, distintamente per aree territoriali o funzionali.
17. Il lavoratore appartenente alla categoria quadri, che ritenga di essere stato ingiustificatamente escluso dall'attribuzione degli emolumenti individuali di cui ai precedenti commi dodicesimo e quattordicesimo, può proporre ricorso alla Direzione che ha deciso l'attribuzione.
Copertura di posizioni di quadro - 18. Per quanto riguarda la copertura di posizioni di quadro ci si atterrà alla seguente procedura.
19. Per la copertura di posizioni di quadro che per la loro contiguità con la struttura dirigenziale danno titolo all'attribuzione del 1º livello di funzione, l'individuazione del nominativo avverrà su proposta del Direttore centrale del personale, previa indicazione della Direzione competente, e successiva decisione del Direttore generale. Tale individuazione riguarderà i dipendenti di categoria quadri, nonché di categoria As superiore.
20. Per la copertura di posizioni di quadro con 2º livello di funzione, la Direzione competente provvederà ad individuare, di norma in ambito compartimentale od anche al di fuori per aree specialistiche e tenuto conto della peculiarità del posto da coprire, quei dipendenti di categoria quadri con 2º o 3º livello di funzione nonché di categoria As superiore e di categoria As, che per caratteristiche professionali e personali sono ritenuti in grado di ricoprire la posizione.
21. Per la copertura di posizioni di quadro con 3º livello di funzione, la Direzione competente provvederà ad individuare, di norma in ambito compartimentale od anche al di fuori per aree specialistiche e tenuto conto della peculiarità del posto da coprire, quei dipendenti di categoria quadri con 3º livello di funzione nonché di categoria As superiore, di categoria As e di categoria A1 superiore, che per caratteristiche professionali e personali sono ritenuti in grado di ricoprire la posizione.
22. Dei nominativi individuati per la copertura delle posizioni di quadro con 2º o 3º livello di funzione la Direzione competente darà preventiva comunicazione alle corrispondenti Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali. Esaurita tale fase preliminare, la Direzione dell'Ente opererà la scelta fra i candidati attraverso un colloquio tendente alla verifica dei requisiti di cui sopra.
23. A detto colloquio - limitatamente alla copertura di posizioni di quadro con 3º livello di funzione - l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatore, un rappresentante dei lavoratori designato dalle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici maggiormente rappresentative.
Procure - 24. In considerazione del ruolo funzionale svolto, i lavoratori appartenenti alla categoria quadri possono essere destinatari di specifiche procure.
25. L'attribuzione sarà decisa dall'Ente, valutando le concrete situazioni organizzative in cui operano i singoli quadri.
26. Di norma saranno destinatari di procura i quadri titolari di primo livello di funzione.
Formazione - 27. Nei confronti dei quadri continuerà ad essere attuato uno specifico piano nazionale di interventi formativi, a carattere sistematico e ricorrente, finalizzato a favorire l'integrazione dei vari aspetti che sostanziano la specificità del ruolo di quadro in Azienda. Detto piano prevede un processo integrato di formazione teso a facilitare l'analisi e la comprensione dei mutamenti tecnologici ed organizzativi ed una crescente sensibilizzazione dei quadri ai problemi di natura gestionale e relazionale.
28. In particolare sono previsti: a) un intervento formativo di base centrato sulle modalità di rapporto con l'Azienda e con il lavoro e sulle problematiche del processo gestionale; b) interventi di formazione gestionale, di carattere monografico, riferiti alle aree di preminente interesse aziendale (controllo di gestione, informatica, economia, ecc.); c) interventi di formazione tecnico-specialistica volti a fornire strumenti conoscitivi ed operativi in specifici ambiti professionali.
Informazione - 29. Sul piano informativo i quadri verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'Ente e saranno destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti che i più generali problemi di gestione dell'Ente.
Altre norme particolari per i quadri - 30. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione dell'Ente, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte.
31. In deroga a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 22 del C.C.L., l'assegnazione temporanea a mansioni comportanti la categoria quadri, che non sia avvenuta in sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a sei mesi.
N.B. - In materia di categoria quadri nell'area della Ricerca nonché in quella della progettazione della Direzione delle costruzioni, vedansi gli allegati 30 e 31.
Dichiarazioni a verbale - 1) Soppressione dell'istituto dei livelli salariali di categoria per i quadri - Ai dipendenti appartenenti alla categoria quadri al 31-12-1988, i livelli salariali di categoria eventualmente fruiti, verranno conservati in cifra come assegno "ad personam" e non saranno rivalutati.
Analogamente si opererà nei confronti dei dipendenti ai quali in futuro verrà attribuita la categoria quadri.
2) Effetti derivanti dall'introduzione del minimo superiore per la categoria quadri - L'attribuzione del minimo superiore previsto per la categoria quadri determina la rivalutazione dei supplementi dei minimi e la corrispondente rivalutazione degli aumenti biennali.
Il minimo superiore viene anche utilizzato per il calcolo delle indennità e compensi valorizzati sul minimo.
La misura dell'indennità di contingenza, invece, viene calcolata sul minimo della categoria quadri.
3) Attribuzione del 1º livello di funzione - L'ENEL, nel confermare la selettività tutta particolare propria del 1º livello di funzione, riservato esclusivamente ai titolari di qualifiche strettamente contigue con la struttura dirigenziale, precisa che l'attribuzione stessa sarà decisa dal Direttore generale, su proposta del Direttore centrale del personale.
Norme transitorie - 1) Agli effetti dell'attribuzione dei minimi previsti per la categoria quadri, nei confronti dei lavoratori già inquadrati in detta categoria al 31-12-1988, si opererà come segue secondo le decorrenze concordate:
- il minimo della categoria quadri sarà attribuito ai quadri titolari del livello di funzione 8 % di cui al comma tredicesimo dell'art. 18 C.C.L. 22-4-1986;
- il minimo superiore alla categoria quadri sarà attribuito ai quadri titolari del livello di funzione 16 % di cui al comma tredicesimo dell'art. 18 C.C.L. 22-4-1986.
2) Con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale di cui all'art. 17 C.C.L., si conviene che, in via transitoria e per la vigenza del Contratto, il personale inquadrato, alla data di stipula del presente C.C.L., rispettivamente in categoria A1 e in categoria A1 superiore può essere individuato ai fini della copertura delle posizioni di quadro rispettivamente con 3º e con 2º livello di funzione.
Allegato - Criteri per l'attribuzione degli emolumenti di cui ai commi dodicesimo e quattordicesimo dell'art. 18 - Quadri
Schema di riferimento da utilizzare:
A) Descrizione della posizione di struttura in termini professionali, funzionali ed organizzativi
In questo ambito la descrizione dovrà evidenziare - con un certo livello di analisi - le principali caratteristiche che definiscono in concreto la specificità della posizione all'interno del contesto organizzativo.
B) Descrizione-valutazione della prestazione individuale
In questo ambito la descrizione dovrà incentrarsi sull'insieme globale dei comportamenti che attualizzano in concreto le attribuzioni della posizione. Il riferimento non dovrà riguardare l'insieme astratto e generico di tutti i comportamenti individuali ma solo quei comportamenti "agiti" che hanno una immediata e diretta attinenza con il ruolo organizzativo e, in particolare, con i risultati conseguiti con e nella unità organizzativa.
Dovranno essere considerate - fondamentalmente - le seguenti dimensioni:
1) Sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali - (in tale dimensione rientrano, ad esempio, i comportamenti finalizzati alla diffusione e presentazione costruttiva delle procedure e direttive organizzative; alla comprensione-interpretazione delle politiche e direttive aziendali e loro traduzione funzionale ed operativa per la propria unità; ai conseguenti comportamenti di attivazione dei collaboratori, ecc.).
2) Competenza organizzativo-gestionale - (si fa qui riferimento ai comportamenti connessi all'individuazione ed utilizzo di tutte le risorse umane e strumentali; alla riduzione-eliminazione di disfunzionalità, sprechi, ecc.; all'integrazione-collaborazione con altre unità organizzative, ecc.).
3) Iniziativa e responsabilità - (emergono, in questo ambito, i comportamenti di assunzione di responsabilità per l'esecuzione del lavoro; di risolutezza e tempestività nell'affrontare i problemi; di espressione di suggerimenti e proposte originali ed efficaci, ecc.).
4) Considerazione verso i collaboratori - (questa dimensione contempla i comportamenti di attenzione e di sensibilità verso i bisogni dei collaboratori; di gestione dei conflitti; di informazione e di formazione dei propri dipendenti).
C) Descrizione-valutazione dei risultati conseguiti
In questo ambito dovranno essere evidenziati i principali risultati conseguiti sia in relazione alle caratteristiche della posizione ricoperta, così come configurata all'interno del contesto organizzativo, sia con riferimento alle concrete risultanze della prestazione svolta.
Art. 19 - Trattamento laureati, diplomati e licenziati
1. L'assegnazione della categoria di inquadramento viene effettuata in relazione alle mansioni svolte ed i lavoratori capaci hanno aperte tutte le possibilità di carriera indipendentemente dai titoli di studio.
2. Allo scopo tuttavia di regolare, nella fase di inserimento al lavoro, la posizione di coloro che sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio riconosciuti dallo Stato e, di volta in volta, espressamente richiesti dall'Ente per l'assunzione:
a) laurea (conseguente ad un corso di studio almeno quadriennale);
b) diploma universitario (conseguente ad un corso di studio universitario almeno biennale dopo la scuola media superiore);
c) diploma di scuola media superiore;
d) diploma di qualifica di istituto professionale, licenza di scuola tecnica o di corsi promossi dall'Ente con finalità di attribuire equivalente preparazione in specializzazioni tecniche afferenti l'attività dell'ENEL;
vengono fissate le norme di cui in appresso.
3.A) Laureati: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria A1 e saranno sottoposti alle azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto, di cui al punto A) dell'art. 25.
4. Parallelamente, e per un periodo non superiore a due anni, gli interessati saranno destinatari - all'interno dell'area di assegnazione - di idonee azioni di inserimento al lavoro, che si svilupperanno anche mediante l'utilizzazione "a latere" di altre posizioni lavorative e/o l'utilizzazione temporanea in mansioni diverse di pari categoria.
5. La fase di inserimento si dividerà in due cicli, uno iniziale della durata di sei mesi ed uno successivo di durata non superiore a diciotto mesi. Al termine del primo ciclo agli interessati saranno affidate mansioni di categoria A1 superiore nell'ambito dell'area di inserimento.
6. A conclusione di tali azioni gli interessati saranno sottoposti ad apposito colloquio mirante ad accertare il grado di professionalità acquisita e le propensioni ed attitudini personali e professionali.
7. Laddove l'esito degli accertamenti risulti positivo, agli interessati verranno affidate mansioni comportanti l'assegnazione in categoria As.
8. In caso contrario, sulla scorta delle indicazioni emerse dal colloquio, verranno previste ulteriori azioni di inserimento.
9. In relazione a quanto sopra, detti lavoratori potranno essere collocati in posizioni - anche di carattere temporaneo - aventi caratteristiche non gerarchiche, oppure destinati ad occupare posti vacanti o di nuova istituzione aventi un contenuto tecnologico particolarmente rilevante e congruo con il titolo di studio posseduto.
10. Le determinazioni in merito alle assegnazioni dei lavoratori di cui sopra formeranno oggetto di preventiva informativa da parte delle competenti Direzioni dell'Ente alle corrispondenti Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
11.B) Diplomati universitari: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria Bs e saranno sottoposti alle azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto, di cui al punto A) dell'art. 25.
12. Parallelamente, e per un periodo non superiore a due anni, gli interessati saranno destinatari - all'interno dell'area di assegnazione - di idonee azioni di inserimento al lavoro, che si svilupperanno anche mediante l'utilizzazione "a latere" di altre posizioni lavorative e/o l'utilizzazione temporanea in mansioni diverse di pari categoria.
13. La fase di inserimento si dividerà in due cicli, uno iniziale della durata di sei mesi ed uno successivo di durata non superiore a diciotto mesi. Al termine del primo ciclo agli interessati saranno affidate mansioni di categoria Bs superiore nell'ambito dell'area di inserimento.
14. A conclusione di tali azioni, gli interessati saranno sottoposti ad apposito colloquio mirante ad accertare il grado di professionalità acquisita e le propensioni ed attitudini personali e professionali.
15. A detto colloquio l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
16. Laddove l'esito degli accertamenti risulti positivo, agli interessati verranno affidate mansioni comportanti l'assegnazione in categoria A1.
17. In caso contrario, sulla scorta delle indicazioni emerse dal colloquio, verranno previste ulteriori azioni di inserimento.
18. In relazione a quanto sopra la collocazione di detti lavoratori dovrà realizzarsi in funzione della disponibilità di posti vacanti o di nuova istituzione, con possibilità, peraltro, di una loro temporanea utilizzazione in affiancamento a posizioni di pari livello nell'area di inserimento.
19. Le determinazioni in merito alle assegnazioni dei lavoratori di cui sopra formeranno oggetto di preventiva informativa da parte delle competenti Direzioni dell'Ente alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
20.C) Diplomati da scuola media superiore: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria B1 e saranno sottoposti alle azioni di formazione, previste per il personale neo-assunto, di cui al punto A) dell'art. 25.
21. Parallelamente, e per un periodo non superiore a due anni, gli interessati saranno destinatari - all'interno dell'area di assegnazione - di idonee azioni di inserimento al lavoro, che si svilupperanno anche mediante l'utilizzazione "a latere" di altre posizioni lavorative e/o l'utilizzazione temporanea in mansioni diverse di pari categoria.
22. La fase di inserimento si dividerà in due cicli, uno iniziale della durata di sei mesi ed uno successivo di durata non superiore a diciotto mesi. Al termine del primo ciclo agli interessati saranno affidate mansioni di categoria B1 superiore nell'ambito dell'area di inserimento.
23. A conclusione di tali azioni, gli interessati saranno sottoposti ad apposito colloquio mirante ad accertare il grado di professionalità acquisita e le propensioni ed attitudini personali e professionali.
24. A detto colloquio l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
25. Laddove l'esito degli accertamenti risulti positivo, agli interessati verranno affidate mansioni comportanti l'assegnazione in categoria Bs.
26. In caso contrario, sulla scorta delle indicazioni emerse dal colloquio, verranno previste ulteriori azioni di inserimento.
27. In relazione a quanto sopra, la collocazione di detti lavoratori dovrà realizzarsi in funzione della disponibilità di posti vacanti o di nuova istituzione, con possibilità, peraltro, di una loro temporanea utilizzazione in affiancamento a posizioni di pari livello nell'area di inserimento.
28. Le determinazioni in merito alle assegnazioni dei lavoratori di cui sopra formeranno oggetto di preventiva informativa da parte delle competenti Direzioni dell'Ente alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali.
29.D) Diplomati da istituto professionale e licenziati: all'atto dell'assunzione saranno inquadrati in categoria Cs e verranno assegnati a posti di lavoro resisi vacanti o di nuova istituzione. Entro tre anni di effettivo servizio (e comunque non prima di due anni), durante i quali gli interessati verranno sottoposti ad idonee azioni formative, agli interessati medesimi verranno affidate - una volta superato, con esito positivo, l'accertamento, previsto ai successivi commi, della professionalità acquisita - mansioni comportanti l'assegnazione in categoria B2.
30. L'affidamento di mansioni di categoria B2 avverrà previo accertamento della professionalità acquisita dagli interessati durante il periodo di formazione e lavoro, mediante idonea prova di esame da effettuarsi in data compresa tra il periodo minimo e il periodo massimo previsto per l'affidamento delle mansioni comportanti l'inquadramento in detta categoria B2.
31. A tali prove di esame l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
32. Nel caso in cui per l'espletamento delle mansioni comportanti l'inquadramento nella categoria B2 sia necessario il possesso di particolari abilitazioni previste da regolamenti o prescrizioni, l'accertamento dell'acquisita professionalità sarà sostituito dalle prove cui saranno sottoposti gli interessati per il rilascio di dette abilitazioni.
33. Qualora gli accertamenti di cui ai commi precedenti diano esito negativo, il lavoratore medesimo verrà assegnato, ai sensi del punto 8) del paragrafo "Esclusione dalla scelta" dell'art. 24, ad un posto di categoria pari a quella di assunzione.
N.B. - In materia di "Art. 19 - Colloquio a conclusione delle azioni di inserimento al lavoro", vedasi lettera allegato 32.
Partecipazione dei dipendenti in possesso di laurea, di diploma universitario e di diploma di scuola media superiore alle selezioni per concorso interno - 34. Quando il possesso di uno dei titoli di studio specificati nel secondo comma - lettere a), b) e c) - del presente articolo non sia stato espressamente richiesto all'atto dell'assunzione, i lavoratori che abbiano conseguito una laurea, o un diploma universitario o un diploma di scuola media superiore prima o dopo la loro assunzione in servizio e che siano inquadrati, rispettivamente, almeno in categorie Bs, almeno in categoria B1 ed almeno in categoria B2, hanno facoltà di presentare candidatura alle selezioni per concorso interno finalizzate alla copertura di posti, rispettivamente, di categoria As, A1 e Bs, a condizione che abbiano un'anzianità di servizio di 7 anni (di cui almeno 3 in categoria Bs) se laureati, e di 6 anni (di cui almeno 2 in categoria B1) se diplomati universitari e di 5 anni (di cui almeno 1 in categoria B2) se diplomati di scuola media superiore e ferme restando le preclusioni stabilite nei commi ventottesimo, trentesimo, trentaduesimo, trentaquattresimo e 2ª Dichiarazione a Verbale dell'art. 24.
Norme transitorie - 1) Con riferimento alle modifiche apportate con il presente articolo all'art. 19 C.C.L. 22-4-1986 in merito alla fase di inserimento del personale laureato e diplomato si concorda quanto segue.
Ai laureati e diplomati universitari in servizio alla data di stipulazione del presente contratto in possesso di laurea o diploma universitario espressamente richiesto all'atto dell'assunzione saranno affidate mansioni, rispettivamente di categoria A1 superiore e di categoria Bs superiore nell'ambito dell'area di assegnazione, a partire dal mese successivo alla predetta data di stipulazione se con anzianità pari o superiore a sei mesi, ovvero, in caso contrario, a partire dal mese successivo al compimento di detta anzianità.
Analogamente si procederà per l'inquadramento in categoria B1 superiore dei diplomati da scuola media superiore.
L'Ente inoltre si impegna ad anticipare per quanto possibile l'effettuazione dei colloqui per l'assegnazione di mansioni comportanti rispettivamente l'inquadramento in categoria As ed A1 per il personale laureato e diplomato universitario, per tener conto della riduzione da 3 a 2 anni stabilita con i commi quarto e dodicesimo del presente articolo.
2) Nel quadro della programmazione del reclutamento di nuovo personale distinto per livello di scolarità, limitatamente all'arco di validità del presente contratto, ove siano previsti in determinati ambiti territoriali concorsi esterni per l'assunzione di laureati, diplomati universitari e diplomati di scuola media superiore, saranno parallelamente indette delle selezioni per concorso interno riservate ai lavoratori in servizio alla data del 1-1-1989 i quali risultino in possesso dei medesimi titoli di studio non espressamente richiesti all'atto della loro assunzione, purchè prestino la loro attività lavorativa nell'ambito territoriale interessato al reclutamento ed abbiano un'anzianità di servizio di almeno 7 anni se laureati, di 6 anni se diplomati universitari e di 5 anni se diplomati di scuola media superiore.
Il numero dei posti offerti in dette selezioni sarà pari ad un terzo di quelli indicati nei corrispondenti bandi di concorso esterno.
Le prove delle selezioni riservate saranno analoghe a quelle dei corrispondenti concorsi esterni e si svolgeranno contemporaneamente e a cura delle stesse commissioni esaminatrici.
Nelle selezioni riservate e nei corrispondenti concorsi esterni, le rispettive graduatorie rimarranno separate a tutti gli effetti. Nella eventualità di attingimenti dalle graduatorie degli idonei oltre il numero dei posti indicati nei bandi, saranno rispettate - per quanto possibile - le proporzioni previste per le selezioni riservate nei confronti dei corrispondenti concorsi esterni.
I vincitori delle selezioni riservate di cui al precedente comma, saranno avviati alle nuove posizioni al di fuori delle procedure di art. 24, per essere sottoposti alle stesse azioni di formazione e fruire dei medesimi sviluppi di carriera previsti dal presente articolo per i laureati, per i diplomati universitari e per i diplomati di scuola media superiore neo-assunti.
Ai lavoratori risultati non idonei nelle selezioni riservate (per tali intendendosi anche i candidati che per qualsiasi motivo non sostengano tutte le prove) è precluso per un anno dalla conclusione della selezione l'esercizio delle facoltà previste al comma trentaquattresimo del presente articolo.
Quanto previsto dalla presente norma transitoria ha carattere sperimentale, essendo intendimento delle parti trarre dall'applicazione della stessa elementi per una più completa valutazione del fenomeno al termine di validità del presente contratto.
Normativa a stralcio per i lavoratori laureati e diplomati in servizio e percettori di importi a titolo di ABAC - 1. Al fine di consentire una migliore utilizzazione in ambito aziendale dei lavoratori che, avendo conseguito in servizio una laurea o un diploma universitario o un diploma di scuola media superiore, siano percettori di importi a titolo di aumenti biennali di anzianità convenzionale in applicazione della norma transitoria annessa all'art. 19 del C.C.L. 25-1-1983 o delle specifiche normative previste dai contratti collettivi precedenti, le Parti - ferma restando la necessità di garantire una congrua, periodica immissione dall'esterno di personale laureato e diplomato - convengono quanto segue.
2.a) Nel secondo semestre del 1989 verranno indette specifiche prove di selezione riservate ai lavoratori di cui sopra; inquadrati in categorie inferiori, rispettivamente, alla cat. As se laureati, alla cat. A1 se diplomati universitari ed alla cat. Bs se diplomati di scuola media superiore, dirette ad accertare l'idoneità a coprire posizioni di lavoro rispettivamente:
- di cat. As, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i laureati;
- di cat. A1, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i diplomati universitari;
- di cat. Bs, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i diplomati di scuola media superiore.
3. Le prove di selezione, distinte per titolo di studio e con caratteristiche e modalità analoghe a quelle previste per i bandi di concorso esterno, si svolgeranno a livello nazionale per i laureati e compartimentale per i diplomati universitari e per i diplomati di scuola media superiore. Dette prove, per i lavoratori in passato risultati idonei in concorsi esterni ex art. 23 o in selezioni "parallele" ex 2ª norma transitoria art. 19, effettuati per lo stesso titolo di studio, consisteranno in un colloquio a carattere attitudinale. Per i lavoratori in passato risultati idonei in selezioni interne per lo stesso inquadramento dette prove consisteranno nel solo colloquio.
4. Ciascun lavoratore interessato potrà presentare domanda, indicando l'ambito territoriale (compartimentale per i laureati e per i diplomati universitari e regionale per i diplomati di scuola media superiore) nel quale è disponibile ad essere utilizzato ove consegua l'idoneità.
5. I lavoratori giudicati idonei verranno inseriti, secondo il punteggio riportato a seguito delle prove, in graduatorie distinte per titolo di studio e per ambito territoriale, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati nella domanda di partecipazione. Dal primo giorno del mese successivo alla formazione delle graduatorie di idoneità i lavoratori interessati saranno inquadrati "ad personam", rispettivamente, in cat. As se laureati, in cat. A1 se diplomati universitari ed in cat. Bs se diplomati di scuola media superiore; gli interessati, peraltro, considerata l'eccezionalità della procedura, non sono titolari del "caso di esclusione dalla scelta" di cui al punto 4) del comma trantanovesimo dell'art. 24.
6. L'Ente si impegna entro tre anni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui sopra, ad avviare a soluzione l'assegnazione di mansioni comportanti l'inquadramento in cat. As per i laureati, in cat. A1 per i diplomati universitari ed in cat. Bs per i diplomati di scuola media superiore, nei confronti dei lavoratori inseriti in graduatoria e secondo l'ordine della stessa, dando peraltro la precedenza a coloro che in passato siano risultati idonei in concorsi esterni o "paralleli" ovvero in selezioni interne effettuati, rispettivamente, per lo stesso titolo di studio o per lo stesso inquadramento. Al fine del suddetto affidamento di mansioni, l'ENEL si riserva la facoltà di procedere, valutando caso per caso, all'assegnazione del posto a tali lavoratori al di fuori delle normali procedure di copertura dei posti previste dall'art. 24 del C.C.L. In tale valutazione l'Ente riserverà particolare attenzione ai lavoratori che abbiano conseguito in servizio una laurea od un diploma universitario o un diploma di scuola media superiore, con diritto all'applicazione delle specifiche normative sull'inquadramento previste dalla norma transitoria in calce all'art. 20 del C.C.L. 22-4-1986. La mancata accettazione di un posto offerto in applicazione della presente normativa comporterà la cancellazione dalla graduatoria e la rinuncia ad ogni diritto conseguente se il posto offerto è nella stessa regione; in caso di posto offerto in regione diversa, il lavoratore rinunciatario conserverà la posizione in graduatoria e sarà interpellato solo per una seconda volta.
7.b) Sempre nello stesso secondo semestre del 1989, verranno indette specifiche prove di selezione riservate ai lavoratori di cui al primo comma della presente normativa, inquadrati in categorie inferiori, rispettivamente, alla cat. A1 se laureati, alla cat. Bs se diplomati universitari ed alla cat. B1 se diplomati alla scuola media superiore, dirette ad accertare la preparazione di base nonchè le attitudini personali e professionali necessarie per coprire posizioni di lavoro rispettivamente:
- di cat. A1, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i laureati;
- di cat. Bs, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i diplomati universitari;
- di cat. B1, per i percettori degli importi a titolo di ABAC previsti per i diplomati di scuola media superiore.
8. Le prove di selezione si svolgeranno a livello compartimentale con modalità analoghe a quelle previste per i bandi di concorso esterno. I lavoratori in passato risultati idonei i concorsi esterni ex art. 23 o in selezioni "parallele" ex 2ª norma transitoria art. 19, effettuati per lo stesso titolo di studio, saranno di diritto inseriti in graduatoria. Per i lavoratori in passato risultati idonei in selezioni interne per lo stesso inquadramento le prove di selezione consisteranno nel solo colloquio.
9. Ciascun lavoratore interessato potrà presentare domanda, indicando l'ambito territoriale (regionale per i laureati o per i diplomati universitari e provinciale per i diplomati di scuola media superiore) nel quale è disponibile ad essere utilizzato ove consegua l'idoneità.
10. I lavoratori giudicati idonei verranno inseriti, secondo il punteggio riportato a seguito delle prove, in graduatorie distinte per titolo di studio e per ambito territoriale, sulla base di quanto dichiarato dagli interessati nella domanda di partecipazione. Dal primo giorno del mese successivo alla formazione delle graduatorie di idoneità i lavoratori interessati saranno inquadrati "ad personam", rispettivamente, in cat. A1 se laureati, in cat. Bs se diplomati universitari ed in cat. B1 se diplomati di scuola media superiore; gli interessati, peraltro, considerata l'eccezionalità della procedura, non sono titolari del "caso di esclusione dalla scelta" di cui al punto 4) del comma trentanovesimo dell'art. 24.
11. L'Ente si impegna entro quattro anni dalla data di pubblicazione delle graduatorie di cui sopra, ad avviare a soluzione l'assegnazione di mansioni, comportanti l'inquadramento in cat. A1 per i laureati, in cat. Bs per i diplomati universitari ed in cat. B1 per i diplomati di scuola media superiore, nei confronti dei lavoratori inseriti in graduatoria e secondo l'ordine della stessa, dando peraltro la precedenza a coloro che in passato siano risultati idonei in concorsi esterni o "paralleli" ovvero in selezioni interne effettuati, rispettivamente, per lo stesso titolo di studio o per lo stesso inquadramento. Al fine del suddetto affidamento di mansioni, l'ENEL si riserva la facoltà di procedere, valutando caso per caso, all'assegnazione del posto a tali lavoratori al di fuori delle normali procedure di copertura dei posti previste dall'art. 24 del C.C.L. La mancata accettazione di un posto offerto in applicazione della presente normativa comporterà la cancellazione dalla graduatoria e la rinuncia ad ogni diritto conseguente.
12.c) I dipendenti rientranti nella sfera di applicazione della presente "normativa a stralcio" possono partecipare all'una o all'altra delle tipologie di selezione previste ai precedenti punti a) e b), fermo restando che la partecipazione ad una di esse esclude tassativamente la partecipazione all'altra.
Normativa transitoria in materia di aumenti biennali di anzianità convenzionale - 1) A decorrere dal 1-8-1981 l'importo degli aumenti biennali di anzianità convenzionale - soppressi a partire dalla stessa data - è conservato ai singoli interessati nelle seguenti misure in atto al 31-7-1981:
Laurea | 105.749 |
Diploma universitario | 45.901 |
Diploma di scuola media superiore | 41.643 |
Diploma di qualifica di Istituto professionale o licenza di scuola tecnica | 17.116 |
Detto importo concorre al raggiungimento delle percentuali massime di cui all'art. 26, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 3).
2) Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 1-8-1979, i quali dimostrino che a tale data avevano titolo alla concessione dei permessi retribuiti, di cui al terzo comma dell'art. 20 del C.C.L. 1-8-1979, verranno riconosciuti, dalla data di conseguimento del titolo di studio, gli importi a titolo di aumenti biennali di anzianità convenzionale nelle misure in atto al 31-7-1981.
3) Nei confronti dei lavoratori in servizio al 31-12-1969, gli aumenti biennali di anzianità convenzionale, già riconosciuti alla data del 1-8-1979 o che saranno successivamente riconosciuti, ai sensi del precedente punto 2), non vengono computati agli effetti del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 26.
Dichiarazioni a verbale - 1) Assunzioni personale in possesso di titolo di studio - L'Ente assicura che le assunzioni del personale cui venga richiesto il possesso di un titolo di studio dovranno comunque avvenire salvaguardando le aspettative di carriera del personale in servizio e verranno definite con l'obiettivo di garantire, di tempo in tempo, il costante adeguamento del livello qualitativo del proprio personale alle esigenze dello sviluppo tecnologico.
2) Normative succedutesi nel tempo in tema di "trattamento laureati, diplomati e licenziati" - Le Parti, nel ribadire che le Normative Transitorie in calce agli artt. 19 dei C.C.L. 1-8-1979, 25-1-1983 e 22-4-1986 hanno dato - nel contesto dei vari rinnovi contrattuali - le più opportune soluzioni ai problemi insorgenti dalle modificazioni contrattuali via via apportate al "trattamento laureati, diplomati e licenziati", si danno reciprocamente atto che con la "Normativa a stralcio" concordata nel presente articolo hanno inteso risolvere definitivamente ogni controversia, di ordine sia economico che normativo, derivante dall'evoluzione nel tempo della disciplina del trattamento connesso al conseguimento di titoli di studio.
1. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
2. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti per i giorni di esame.
3. Inoltre ai lavoratori che frequentino corsi per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio: laurea, diploma universitario, diploma di scuola media superiore o diploma di qualifica di istituto professionale saranno altresì concessi, nei periodi precedenti gli esami, permessi orari retribuiti nella misura di due ore giomaliere per un periodo massimo di 10 giorni per ogni esame universitario, oppure di 30 giorni per gli esami di diploma di scuola media superiore o di istituto professionale. I permessi previsti dal presente comma verranno concessi limitatamente al conseguimento del primo titolo di studio ai diversi livelli indicati e non più di una volta per lo stesso esame.
4. L'Ente, di volta in volta e compatibilmente con le esigenze del servizio, potrà consentire al lavoratore che lo richieda, di cumulare, in previsione di ciascun esame le ore di permesso previste al comma precedente per la preparazione all'esame stesso.
5. I lavoratori sono tenuti a documentare la frequenza ai corsi e la loro presentazione agli esami.
Dichiarazione a verbale - Orario lavoratori studenti universitari - I lavoratori che frequentano corsi serali per il conseguimento di una laurea o di un diploma universitario possono richiedere una diversa distribuzione dell'orario di lavoro assegnato, affinché sia loro consentito di frequentare tali corsi.
Agli stessi effetti e compatibilmente con le esigenze di servizio verranno esaminate le richieste di lavoratori che frequentano corsi per il conseguimento dei predetti titoli di studio, per eventuali frequenze diurne.
1. I lavoratori che, per il conseguimento della licenza della scuola dell'obbligo, intendono frequentare, presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, corsi di studio istituiti in base a disposizioni di Legge o comunque nel quadro delle facoltà attribuite dall'ordinamento scolastico a tali scuole, potranno usufruire, a richiesta, di permessi retribuiti nella misura massima di 150 ore triennali pro- capite, nei limiti di un monte ore valevole per tutti i dipendenti di ciascuna unità produttiva, intendendosi come tali la direzione generale, le direzioni compartimentali, i settori della produzione e trasmissione, le direzioni distrettuali, i centri di progettazione e costruzione, le sedi distaccate della direzione delle costruzioni, i centri di ricerca, le zone, i gruppi impianti e le grandi unità nucleogeotermoelettriche.
2. Detto monte ore sarà determinato all'inizio di ogni triennio, moltiplicando 3 ore per 3, per il numero dei dipendenti in forza nelle singole unità produttive, come sopra indicate, al 31 dicembre dell'anno precedente il triennio da prendere in considerazione.
3. I lavoratori che potranno assentarsi dalla unità produttiva per frequentare i corsi di studio di cui sopra, non dovranno superare in ciascun giorno il 2% del totale della forza occupata nell'unità stessa. In detta unità dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività produttiva.
4. I permessi retribuiti da richiedersi per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, potranno essere utilizzati anche in un solo anno sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare comporti la frequenza, anche in ore parzialmente non coincidenti con l'orario di lavoro, per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
5. Ai fini di cui sopra il lavoratore interessato dovrà presentare domanda scritta all'unità produttiva di appartenenza, nei termini e secondo le modalità che saranno stabiliti a livello delle predette singole unità. Gli accennati termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
6. Qualora il numero dei richiedenti il permesso per i motivi di cui trattasi comporti il superamento del terzo del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo comma del presente articolo, la direzione dell'unità interessata ed il corrispondente consiglio dei delegati stabiliranno - tenendo presente le istanze espresse dai lavoratori per la frequenza dei corsi - i criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi.
7. I lavoratori dovranno fornire alla direzione di appartenenza un certificato d'iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza, con indicazione delle ore relative.
8. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra le competenti direzioni ed i corrispondenti consigli dei delegati.
9. Le Direzioni erogheranno durante la frequenza ai corsi acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti ed alle condizioni indicati ai precedenti commi del presente articolo, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso.
10. La normativa di cui al presente articolo trova applicazione anche nei confronti di quei lavoratori che intendano frequentare presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti corsi di studio al fine di migliorare ed ampliare la propria preparazione in relazione all'attività aziendale. Ovviamente, qualora il lavoratore possa avvalersi dei permessi previsti dal presente articolo per il conseguimento di uno dei titoli di studio indicati nel terzo comma dell'art. 20, detti permessi non potranno cumularsi con quelli di cui al medesimo terzo comma del citato articolo.
Art. 22 - Mutamento temporaneo di mansioni - Passaggio di categoria
1. Il lavoratore può essere assegnato temporaneamente a svolgere mansioni inerenti ad altra categoria purché ciò non comporti né peggioramento economico né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'Ente.
2. Detta assegnazione può avvenire per esigenze di carattere aziendale o per sostituzione di altro lavoratore per il quale, a norma di Legge o di Contratto, sussista il diritto alla conservazione del posto.
3. Nel caso di esigenze di carattere aziendale, la durata dell'assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad altra categoria non può essere superiore a tre mesi, fatto salvo quanto previsto al comma trentunesimo dell'art. 18.
4. Nel caso, invece, di assegnazione allo svolgimento di mansioni inerenti ad altra categoria per sostituzione di lavoratore per il quale sussista il diritto alla conservazione del posto, la durata di detta assegnazione non può essere superiore a quella massima, legislativamente o contrattualmente prevista per la conservazione del posto.
5. Qualora il lavoratore sia chiamato temporaneamente a disimpegnare mansioni rientranti in categoria superiore alla propria, dovrà essergli corrisposta - con decorrenza dal primo giorno del mutamento di mansioni - in aggiunta alla sua retribuzione, un'indennità temporanea pari alla differenza tra i minimi di stipendio o paga e tra le indennità di contingenza delle due categorie; indennità che va computata ai fini della determinazione del compenso per lavoro straordinario.
6. Nel caso in cui l'affidamento di mansioni di categoria superiore sia previsto per un periodo eccedente il mese, verrà data comunicazione scritta al lavoratore della data d'inizio del temporaneo mutamento di mansioni e, successivamente, di quella di cessazione di detto mutamento.
7. Entro il termine di 15 giorni per il caso contemplato dal terzo comma del presente articolo e scaduti i limiti di tempo previsti per i casi di cui al quarto comma dell'articolo stesso, si procederà ai sensi dell'art. 24 alle azioni previste per la copertura del posto, restando inteso che sino a quando l'assegnazione del posto medesimo non sarà divenuta esecutiva, ai sensi del citato art. 24, al lavoratore che sia stato chiamato a disimpegnare temporaneamente le mansioni inerenti alla categoria superiore, continuerà ad essere corrisposta l'indennità di cui al quinto comma del presente articolo per un periodo che, nell'ipotesi di cui al terzo comma dell'articolo stesso, non comporti comunque il superamento del termine dei tre mesi previsto dal comma medesimo, o dei sei mesi previsto dal comma trentunesimo dell'art. 18.
8. In tutti i casi di passaggio definitivo a categoria superiore il lavoratore ha diritto al minimo di stipendio o paga stabilito per tale categoria, e della relativa indennità di contingenza, conservando in cifra gli aumenti per anzianità già acquisiti, mentre i supplementi dei minimi sono ricalcolati sulla nuova categoria; vengono invece assorbite sino alla concorrenza della differenza fra i due minimi di stipendio o paga quelle corresponsioni per le quali l'assorbimento stesso è espressamente previsto (ad esempio: livelli salariali di categoria; assegno "ad personam" a seguito di avvicendamento; assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3; assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali; aumenti di merito).
9. Il passaggio di categoria e, per quanto possibile, il mutamento di mansioni, devono essere comunicati dall'Ente direttamente per iscritto all'interessato.
Dichiarazioni a verbale - 1) Criteri di calcolo dell'indennità per temporaneo mutamento di mansioni - Si precisa che il calcolo dell'indennità per temporaneo mutamento di mansioni va fatto tenendo conto del minimo di stipendio o paga e dell'indennità di contingenza propri della categoria corrispondente alle mansioni che il lavoratore sia chiamato temporaneamente a svolgere.
Conseguentemente, in caso di temporanea sostituzione di un lavoratore inquadrato "ad personam" in categoria superiore a quella inerente alle mansioni da lui effettivamente svolte, l'indennità va calcolata non in funzione della sua categoria di inquadramento "ad personam", ma in relazione alla categoria cui corrispondono le mansioni da lui esplicate.
2) Indennità per temporaneo mutamento di mansioni lavoratori con qualifica di "vice" - Si chiarisce che il trattamento di cui al quinto comma del presente articolo compete anche al lavoratore al quale sia stata riconosciuta la qualifica di "vice" di altro dipendente regolato dal presente contratto, allorquando sia chiamato a sostituire per almeno una settimana il diretto superiore assente dal servizio.
3) Operatori di macchine dei centri di teleinformatica Gli operatori di macchine dei centri di teleinformatica, dietro loro richiesta e sempreché risultino idonei, verranno, compatibilmente con le disponibilità di posti, assegnati, entro cinque anni di attività su un determinato tipo di macchina, ad operare su altro tipo di macchina.
Art. 23 - Partecipazione del personale in servizio ai concorsi esterni
1. In relazione a quanto previsto dalla normativa sulle assunzioni hanno diritto a partecipare, indipendentemente dall'età e con esclusione dalla preventiva selezione, ai concorsi banditi dall'Ente per l'assunzione di nuovo personale i lavoratori che siano in possesso dello stesso titolo di studio previsto nei bandi di concorso sempreché prestino la loro attività lavorativa nell'ambito territoriale interessato al reclutamento e non siano inquadrati in categorie superiori alla A1 se laureati, alla Bs se diplomati universitari, alla B1 se diplomati da scuola media superiore ed alla Cs se diplomati da istituto professionale o licenziati.
2. I lavoratori di cui sopra sono ammessi a sostenere le stesse prove dei candidati esterni, a conclusione delle quali viene redatta un'unica graduatoria.
3. I vincitori interni sono avviati alle nuove posizioni con le stesse modalità dei neo-assunti, al di fuori quindi delle procedure dell'articolo 24.
Art. 24 - Scelta del personale
Premessa - 1. Allo scopo di utilizzare nel modo migliore le capacità professionali dei lavoratori in servizio e di consentirne lo sviluppo di carriera, nonché di assicurare la tempestiva copertura delle posizioni di lavoro l'Ente si atterrà alle procedure previste dal presente articolo, fermo restando che per la copertura di posizioni di quadro vale quanto previsto dall'art. 18 del presente contratto.
2. La scelta del personale per la copertura delle singole posizioni di lavoro sarà effettuata di norma tramite una prova orale cui sottoporre una "rosa" di dipendenti scelti fra coloro che abbiano presentato la propria candidatura.
3. Le scelte saranno tempestivamente attivate per la copertura delle singole posizioni di lavoro ed avverranno sulla base di accertamenti per idoneità con riferimento a profili professionali predeterminati per gruppi di qualifiche; detti accertamenti dovranno verificare:
- per le qualifiche di gruppo A nonché per le qualifiche di gruppo B di particolare rilevanza per gli aspetti relazionali e/o di coordinamento
1) il possesso delle conoscenze professionali richieste dalle mansioni da espletare
2) il possesso delle attitudini personali e professionali richieste da dette mansioni
- per le altre qualifiche di gruppo B)
- il possesso delle conoscenze professionali relative alle mansioni da espletare.
4. Ove necessario, in relazione alla specificità delle mansioni da espletare, con particolare riferimento a quelle di significativo rilievo strutturale o contenuto specialistico o tecnico-manuale, potrà essere anche prevista una prova scritta ovvero di pratica professionale.
5. A conclusione degli accertamenti sarà formulata la graduatoria degli idonei, sulla scorta della quale si individuerà l'assegnatario/gli assegnatari della/e posizione/i da ricoprire. A parità di punteggio sarà prioritariamente collocato in graduatoria il lavoratore già inquadrato nella categoria alla quale si riferisce la scelta: tra i lavoratori di pari categoria sarà data priorità a quello con maggior anzianità di categoria.
Ambiti di partecipazione agli accertamenti - 6. Le scelte dovranno prevedere ambiti di partecipazione di norma individuati secondo quanto previsto nel documento allegato al presente Contratto.
7. Fermi restando gli ambiti definiti, nel documento sopra indicato, nonché quanto previsto al successivo comma dodicesimo ed al paragrafo definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta in materia di preselezione delle candidature, saranno prese in considerazione, ai fini della partecipazione alle scelte, le richieste dei lavoratori, inoltrate secondo le modalità previste al successivo comma ottavo, appartenenti ad altri ambiti territoriali nei seguenti termini:
- posizioni di gruppo A: lavoratori dipendenti dalle Unità aventi sede nell'area territoriale del Compartimento;
- posizioni di gruppo B: lavoratori dipendenti da tutte le Unità aventi sede nell'area territoriale del Distretto o Esercizio Distrettuale.
8. Tali richieste dovranno essere inoltrate, a prescindere dall'attivazione delle singole scelte entro il mese di novembre di ciascun anno ed avranno validità per l'intero anno successivo, tramite le Unità di appartenenza, alle Direzioni dell'ENEL compartimentali e distrettuali interessate e dovranno contenere l'indicazione della località ed Unità operativa di interesse.
Dette direzioni invieranno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di corrispondente livello l'elenco delle richieste che verrà, nel corso dell'anno, tempestivamente aggiornato.
Procedura per le scelte e per le assegnazioni - 9. Man mano che si presenti l'esigenza di procedere alla copertura di posizioni di lavoro, le Unità ENEL emittenti le scelte provvederanno ad informare le segreterie regionali delle organizzazioni sindacali territorialmente competenti circa le modalità di copertura del posto: esclusione dalla scelta od espletamento di procedura di scelta.
Nel primo caso l'ENEL invierà alle suddette organizzazioni una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
- l'Unità interessata alla copertura, qualifica e caratteristiche della posizione interessata alla scelta, nonché numero di posti da coprire;
- motivo della disponibilità del posto (posto resosi vacante, con specificazione del precedente titolare, o posto di nuova istituzione che deve avere già formato oggetto di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 48);
- decorrenza della disponibilità del posto;
- nominativo del lavoratore e del caso di esclusione applicato.
Nel caso di scelta, l'ENEL invierà alle medesime Organizzazioni sindacali una comunicazione contenente le seguenti indicazioni:
- l'Unità interessata alla copertura, la qualifica e le caratteristiche della posizione interessata alla scelta, nonché il numero di posti da coprire;
- il termine di scadenza per la presentazione delle candidature che dovrà essere di 10 giorni dalla data di affissione del comunicato;
- le caratteristiche degli accertamenti di idoneità in relazione al profilo professionale;
- le categorie, normalmente quella corrispondente alla qualifica interessata ed alle due immediatamente inferiori nel cui ambito la scelta verrà operata ;
- l'ambito di partecipazione alla scelta;
- i titoli scolastici e/o professionali necessari per l'espletamento delle mansioni inerenti alla posizione da ricoprire (ad esempio, posizioni lavorative di centrali nucleotermoelettriche per la copertura delle quali siano richiesti: patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, possesso di una documentata formazione e qualificazione);
- le principali norme di Legge e prescrizioni previste per l'espletamento delle mansioni inerenti alle posizioni da ricoprire: ad esempio, per le selezioni relative alle centrali nucleotermoelettriche gli obblighi derivanti al personale a seguito di tali prescrizioni (obbligo di sottoporsi agli esami per il conseguimento delle patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, nonché agli adempimenti richiesti per il possesso della documentata formazione e qualificazione;
- motivo della disponibilità del posto (posto resosi vacante, con specificazione del precedente titolare, o posto di nuova istituzione che deve avere già formato oggetto di preventiva consultazione ai sensi dell'art. 48);
- decorrenza della disponibilità del posto.
10. Entro 8 giorni dal ricevimento delle segnalazioni di cui al precedente comma, le predette Segreterie sindacali potranno inoltrare richieste motivate di convocazione relativamente alle modalità di copertura indicate dall'ENEL, che intendono sottoporre ad esame congiunto che dovrà esaurirsi nel termine perentorio di 10 giorni successivi. Tali richieste dovranno essere inoltrate:
- alla direzione di compartimento, per tutte le scelte emesse dal compartimento stesso (gruppo A e B delle unità di sede, del settore produzione e trasmissione - compreso gruppo A dei gruppi impianti - della sede distaccata della direzione delle costruzioni, dei centri di ricerca) ed inoltre per le scelte del gruppo B emesse dai gruppi impianti;
- alla direzione di distretto o esercizio distrettuale, per tutte le scelte emesse da dette unità e dalle zone di competenza.
11. Decorsi i termini di cui al precedente comma, il comunicato di scelta sarà affisso agli albi delle Unità interessate alla scelta stessa.
12. Qualora le autocandidature pervenute, integrate nei termini di cui al settimo comma, fossero in numero eccessivo (superiore a cinque nel caso di scelta per unica posizione; il numero di cinque andrà elevato di tre unità per ogni ulteriore posizione messa a scelta - esempio: 8 per due posizioni, 11 per tre posizioni, ecc.), la "rosa" dei candidati da sottoporre a scelta sarà definita mediante preselezione in base a criteri predeterminati tramite esame congiunto ENEL/Organizzazioni sindacali, secondo quanto previsto al successivo paragrafo Definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta e relativi allegati.
13. Effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, si procederà alla convocazione scritta dei candidati ammessi alla scelta nonché alla contestuale comunicazione ai candidati esclusi.
14. Il candidato escluso, fatto salvo quanto previsto al successivo comma quindicesimo in tema di preselezione, potrà ricorrere, assistito a sua richiesta dalla organizzazione sindacale alla quale abbia, a tal fine, conferito mandato, alla direzione di grado superiore a quella che ha emesso il provvedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma tredicesimo oppure, nel caso eccezionale di mancata emissione di detta comunicazione, sempre entro 10 giorni dalla data del comunicato di cui al successivo comma diciottesimo. La direzione appellata, sentito il lavoratore che ha presentato ricorso, eventualmente come sopra assistito, è tenuta a pronunciarsi con deliberazione motivata entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso.
15. Il candidato escluso in preselezione potrà ricorrere, entro 10 giorni dalla data della comunicazione, di cui al precedente comma tredicesimo, alla commissione ENEL/Organizzazioni sindacali competente di cui ai commi quarantacinquesimo e seguenti del paragrafo Definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta, indirizzando il ricorso alla direzione ENEL emettente la scelta. La decisione sul ricorso avverso l'esclusione in preselezione sarà operata nei 10 giorni successivi, secondo quanto previsto al successivo comma cinquantatreesimo.
16. Gli accertamenti saranno avviati, di norma, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
17. In ogni fase della scelta (accertamenti, attribuzione voti, redazione graduatoria), l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività nell'ambito della regione in cui insiste la posizione da coprire.
18. L'esito della scelta, ovvero il nominativo dell'assegnatario del posto in esclusione dalla scelta, sarà reso noto entro 7 giorni successivi, mediante affissione, nell'ambito interessato alla scelta stessa.
19. Il comunicato di cui al comma precedente diventerà definitivo nell'ipotesi di selezione qualora non vengano presentati ricorsi di cui ai commi quattordicesimo e ventesimo.
20. Qualora la scelta si sia effettuata senza la preselezione di cui al precedente comma dodicesimo, il lavoratore che dovesse ritenersi ingiustificatamente escluso dalla selezione può ricorrere, assistito a sua richiesta dalla organizzazione sindacale alla quale abbia, a tal fine, conferito mandato, alla direzione di grado superiore a quella che ha emesso il provvedimento entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al comma diciottesimo.
21. La direzione appellata, sentito il lavoratore che ha presentato ricorso, eventualmente come sopra assistito, è tenuta a pronunciarsi con deliberazione motivata entro 7 giorni dalla ricezione del ricorso.
22. Trascorsi i termini per la presentazione e l'esame dei ricorsi di cui ai commi quindicesimo e ventesimo l'ENEL procederà all'affissione del comunicato definitivo della selezione.
23. L'avviamento al posto e l'effettivo inizio dello svolgimento delle nuove mansioni con l'eventuale nuovo inquadramento avverrà entro 30 giorni dalla data di affissione agli albi del comunicato di cui ai commi diciottesimo e ventiduesimo.
24. Nel caso in cui la scelta non abbia consentito la copertura della/e posizione/i, si procederà, qualora sia stata effettuata la preselezione, ad una ulteriore scelta tra gli esclusi con la procedura di cui ai commi dodicesimo e seguenti.
25. Qualora anche l'ulteriore scelta non abbia consentito la copertura della/e posizione/i, l'ENEL procederà, nel rispetto della normativa di cui all'art. 14, alla copertura di detti posti mediante assegnazione dei medesimi a lavoratori, anche inquadrati in due categorie immediatamente inferiori al posto da coprire, i quali siano professionalmente idonei e previa informativa alle competenti organizzazioni sindacali in ordine ai criteri oggettivi che hanno presieduto alla individuazione di tali lavoratori.
26. Qualora l'avvenuta scelta comporti il trasferimento del lavoratore in altro comune, al lavoratore stesso verrà applicato il trattamento previsto dall'art. 14 per i casi di trasferimento per servizio.
27. La copertura delle posizioni di gruppo C avverrà secondo le prassi già in atto o quelle che potranno essere definite a livello compartimentale, di intesa tra l'ENEL e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
Preclusioni - 28. Non possono partecipare alle scelte i lavoratori che nel corso dei dodici mesi precedenti la data di affissione del comunicato di cui al comma undicesimo siano risultati inidonei (intendendosi per tali anche i partecipanti che si ritirino durante le prove) in altre due scelte.
29. I lavoratori assegnatari di posti a seguito di scelte, i lavoratori che abbiano ottenuto un passaggio di categoria comunque disposto, nonché gli assegnatari di posti ai sensi dei punti 1), 6), [esclusa l'ipotesi di personale che nell'esercizio delle sue funzioni sia stato colpito da provvedimenti di carattere giudiziario per responsabilità penali], 7) e 9) del paragrafo Esclusione dalla scelta, non possono partecipare a nuove scelte prima che sia trascorso un periodo di permanenza di due anni per le posizioni di gruppo A e di un anno per le altre posizioni.
30. Ai lavoratori trasferiti per punizione, comunque inquadrati, si applica un periodo di preclusione di due anni.
31. I termini di preclusione previsti dai precedenti commi ventottesimo, ventinovesimo e trentesimo decorrono dalla data di: affissione del comunicato dell'esito della scelta o dell'esclusione dalla scelta di cui ai commi diciottesimo o ventiduesimo; nelle altre ipotesi, dalla data di passaggio di categoria o di assegnazione del nuovo posto; dalla data in cui il trasferimento per punizione diventa esecutivo.
32. Nei confronti del personale addetto alle attività tecniche nell'ambito delle centrali nucleogeotermoelettriche i periodi di preclusione previsti al comma ventinovesimo del presente articolo non vengono applicati - salvo quanto previsto al trentesimo comma - nel caso di assegnazione a posti rientranti in detta area di attività tecniche nell'ambito delle centrali stesse. Nei confronti dei lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche vale altresì quanto previsto dal ventitreesimo comma dell'art. 31.
33. I lavoratori neo-assunti ed i lavoratori in servizio vincitori di concorsi esterni in base all'art. 23 non possono partecipare a scelte prima che sia trascorso, rispettivamente, dall'assunzione o dall'avviamento alla nuova posizione, un periodo:
- di due anni, nel caso in cui abbiano partecipato a concorsi per laureati, per diplomati universitari, per diplomati da scuola media superiore o per diplomati da istituto professionale o licenziati;
- di un anno in tutti gli altri casi.
34. Ferme restando le preclusioni di cui al trentatreesimo comma del presente articolo, i lavoratori neo-assunti (o vincitori di concorsi esterni in base all'art. 23), addetti alle attività tecniche nell'ambito delle centrali nucleotermoelettriche, non potranno partecipare a scelte per la copertura di posti al di fuori di detta area di attività tecniche nell'ambito delle centrali stesse prima che sia trascorso, dall'assunzione o dall'avviamento alla nuova posizione, un periodo di 7 anni.
35. Ai fini della decorrenza delle preclusioni di cui ai commi ventinovesimo, trentesimo, trentatreesimo e trentaquattresimo verranno utilmente computati i periodi di assenza obbligatoria per maternità, servizio militare di leva e richiamo alle armi.
Mobilità orizzontale all'interno delle posizioni lavorative - 36. In relazione alle esigenze di servizio potranno realizzarsi degli spostamenti di lavoratori all'interno della stessa Unità produttiva, anche se non ricadenti nell'ambito dello stesso comune, tra posizioni aventi la stessa qualifica ovvero qualifiche analoghe; detti spostamenti potranno altresì realizzarsi a richiesta dei singoli lavoratori.
37. Qualora in sede di attuazione di uno degli spostamenti di cui sopra venga assegnato un posto vacante o di nuova istituzione, l'assegnazione sarà considerata caso di esclusione dalla scelta ai sensi del punto 10) del comma trentanovesimo e verranno applicate le procedure di cui ai commi nono, decimo e diciottesimo del presente articolo.
38. Resta ovviamente salvo il diritto dei singoli interessati di proporre ricorso ai sensi del primo comma dell'art. 48.
Esclusione dalla scelta - 39. La copertura di posizioni tramite effettuazione della scelta, non è applicabile in presenza di lavoratori, professionalmente idonei in ordine ai posti da coprire, rientranti in uno dei casi sottoindicati e nel rispetto della procedura di cui ai commi nono, decimo e diciottesimo:
1) avvicendamento ai sensi della lettera A) dell'art. 40 e secondo quanto disposto dall'accordo sindacale nazionale del 27-7-1978;
2) reinserimento di lavoratori al termine dell'aspettativa di cui al terzo comma dell'art. 9; reinserimento di lavoratori al termine del periodo di attività sindacale a tempo pieno di cui all'accordo sindacale nazionale del 29-7-1985;
3) riutilizzazione del personale addetto a reparti od uffici smobilitati o resosi disponibile per ristrutturazione; riutilizzazione del personale debilitato per infortunio o malattia; avvicendamento turnisti ai sensi del punto 2 dell'accordo sindacale nazionale del 15-11-1984;
4) sistemazione dei lavoratori inquadrati "ad personam";
5) rientro nell'attività a tempo pieno da parte dei fruitori del part-time, ai sensi del punto 5) dell'accordo sindacale nazionale 28-7-1982; sistemazione dei lavoratori ai quali si applica la norma transitoria annessa all'art. 20 C.C.L. 22-4-1986;
6) avvicendamento, su richiesta, del personale che nell'esercizio delle sue funzioni sia stato colpito da provvedimenti di carattere giudiziario per responsabilità penali; sistemazione di lavoratori per avvicendamento a norma di Contratto [art. 40, lettere C), H) e terza Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 14];
7) assegnazione, qualora la scelta non lasci adito ad incertezza, al posto resosi vacante del lavoratore che - per preparazione professionale e specifica esperienza di lavoro acquisita nel corso dell'ultimo triennio di servizio prestato nell'ambito dello stesso reparto od ufficio, anche per avere ripetutamente sostituito il titolare del posto medesimo - abbia già sostanzialmente maturato una legittima aspettativa ad occupare detto posto. Ovviamente, posti di nuova istituzione non creano i presupposti per la legittima aspettativa;
8) sistemazione di lavoratori che non abbiano superato con esito positivo l'accertamento di professionalità previsto dall'art. 19;
9) trasferimenti a domanda, sempreché, come è ovvio, trovino fondamento in ragioni validamente giustificative;
10) spostamenti di lavoratori ai sensi del comma trentaseiesimo del presente articolo.
40. Le Direzioni dell'ENEL compartimentali o distrettuali invieranno - entro il mese di gennaio di ciascun anno - alle Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici un elenco dei lavoratori rientranti nei casi di "esclusione dalla scelta" con indicazione della qualifica e categoria di inquadramento, sede di lavoro, caso di esclusione dalla scelta. Detto elenco verrà, nel corso dell'anno, tempestivamente aggiornato.
41. Nel caso di più lavoratori rientranti in ipotesi diverse di "esclusione dalla scelta", contemporaneamente disponibili per l'assegnazione del posto perché professionalmente idonei, la preferenza sarà data secondo l'ordine di priorità sopra indicato.
Qualora, invece, più lavoratori, tutti professionalmente idonei in ordine al posto da coprire, rientrino contemporaneamente nella stessa ipotesi di "esclusione dalla scelta", la preferenza sarà data in base ai seguenti criteri:
a) analogia di mansioni;
b) a parità della condizione sub a): tempo di permanenza nella situazione contrattualmente prevista come "esclusione dalla scelta", ovvero la data di presentazione della domanda per quanto concerne il punto 9);
c) a parità delle precedenti due condizioni: anzianità di servizio.
42. Le seguenti ipotesi:
a) passaggio di categoria, per effetto di graduale progressivo ampliamento di mansioni nell'ambito dello stesso posto, senza che si dia luogo a vacanza;
b) assegnazione di posti in applicazione di quanto previsto dall'art. 19, fatta eccezione per le ipotesi previste al precedente punto 8) del comma trentanovesimo;
c) inserimento nell'organizzazione dell'Ente del personale proveniente da singole imprese elettriche, di mano in mano che queste vengono trasferite; sistemazione del personale assunto per obbligo di Legge (invalidi, orfani di guerra, ecc.) o, in via eccezionale, per chiamata individuale ai sensi della vigente normativa;
non possono trovare collocazione, per la loro peculiarità, nell'ordine di priorità di cui al trentanovesimo comma del presente articolo ed escludono in via pregiudiziale, verificandosi i presupposti per la loro applicazione, l'operatività dei casi di "esclusione dalla scelta".
Accertamento idoneità fisica - 43. Laddove le mansioni da svolgere lo richiedano, anche al fine di prevenire conseguenze dannose all'integrità fisica del lavoratore, l'assegnazione dei posti sarà subordinata all'accertamento dell'idoneità fisica del lavoratore con specifico riferimento ai particolari contenuti delle mansioni da espletare.
Pubblicità ai passaggi di categoria ed alle assegnazioni di posti - 44. L'Ente darà pubblicità, mediante l'affissione agli albi, a tutti i passaggi di categoria comunque disposti nonché alle assegnazioni di posti effettuate ai sensi del presente articolo.
Definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta - 45. Con riferimento al comma dodicesimo del presente articolo si conviene che la definizione della "rosa" dei candidati da sottoporre a scelta avvenga tramite esame congiunto da parte di specifiche commissioni ENEL/Organizzazioni sindacali secondo quanto in appresso indicato.
46. La preselezione delle candidature sarà operata sulla scorta dei criteri precisati in allegato da applicare di norma secondo l'ordine di priorità indicato, salvo gli opportuni adattamenti in funzione delle singole qualifiche considerate.
47. Le Direzioni ENEL emittenti le singole scelte effettueranno l'istruttoria documentale delle candidature al fine di fornire una prima indicazione di preselezione da sottoporre all'esame congiunto delle Commissioni per la definizione della "rosa" dei candidati da sottoporre a scelta.
48. Le predette Commissioni saranno costituite ciascuna da 6 membri, di cui 3 designati dall'ENEL e 3, complessivamente, uno per ciascuna delle tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività nella regione in cui insiste la posizione da coprire.
49. Le Commissioni opereranno ai livelli corrispondenti a quelli delle Unità emittenti le singole scelte (Compartimento, Distretto, Zona, Gruppo Impianti, Direzione Generale) e saranno ritenute validamente costituite quando siano presenti membri rappresentativi di entrambe le Parti.
50. Tenuto conto dell'esigenza di dar corso, con tempestività, alle azioni necessarie per la copertura delle singole posizioni di lavoro, dette Commissioni saranno convocate a cura dell'ENEL 7 giorni anteriori alla data fissata per l'incontro e le conseguenti decisioni riguardanti la definizione della "rosa" dovranno essere prese entro il termine perentorio di 5 giorni dalla data fissata per l'incontro stesso.
51. Nel caso di mancata valida costituzione della Commissione l'ENEL procederà autonomamente. Gli accertamenti saranno comunque attivati non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
52. Le conclusioni raggiunte saranno formalizzate in apposito verbale.
53. Le Commissioni esamineranno i ricorsi presentati secondo quanto previsto dal comma quindicesimo del presente articolo.
Decorrenza nuova normativa e sperimentalità della medesima - 54. La disciplina prevista nel presente articolo decorre dal 1-4-1989 ed a carattere sperimentale. Sino alla predetta data resta in vigore la normativa di cui all'art. 24 del C.C.L. 22-4-1986.
Norme transitorie -
1) Validità delle scelte emesse in base all'art. 24 C.C.L. 22-4-1986 - Le scelte emesse fino alla data di decorrenza della nuova normativa, di cui al comma cinquantaquattresimo del presente articolo, anche se espletate successivamente, verranno effettuate e disciplinate a norma del C.C.L. 22-4-1986 e le graduatorie che verranno definite conserveranno validità fino alla loro scadenza naturale. Analoga validità avranno le graduatorie già esistenti alla data del 1-4-1989.
2) Partecipazione alle scelte del personale inquadrato in categoria A1 - Bs - B1 e B2 - Con riferimento al nuovo sistema di classificazione del personale (di cui all'art. 17 C.C.L.) ed all'ambito di partecipazione alle scelte (di cui al comma nono dell'art. 24 C.C.L.), si conviene che, in via transitoria, per la vigenza del presente Contratto, il personale inquadrato alla data di stipula del C.C.L. nelle categorie A1, Bs, B1 e B2 possa presentare la candidatura rispettivamente:
categoria A1 - anche alle scelte per posizioni di cat. As superiore
categoria Bs - anche alle scelte per posizioni di cat. A1 superiore
categoria B1 - anche alle scelte per posizioni di cat. Bs superiore
categoria B2 - anche alle scelte per posizioni di cat. B1 superiore
Dichiarazioni a verbale -
1) Cantieristi - Il personale cantierista può presentare la propria candidatura alle elezioni che vengono indette nell'intero ambito territoriale del Compartimento, sede dell'Unità della Direzione delle costruzioni da cui dipende.
Inoltre al personale cantierista viene riconosciuta, dopo almeno cinque anni di servizio nei cantieri, la facoltà di presentare la candidatura alle scelte per la copertura dei posti che si rendessero vacanti in un determinato ambito (area territoriale del Compartimento per il gruppo A e del Distretto o Esercizio distrettuale per il gruppo B), diverso da quelli contrattualmente stabiliti nel paragrafo Ambiti di partecipazione agli accertamenti, su precedente indicazione per iscritto, da parte dell'interessato, della località prescelta.
Quanto sopra non modifica i criteri contrattualmente in atto per la divulgazione dei comunicati di scelta e pertanto l'ENEL non assume l'impegno della diffusione di tali comunicati al di fuori degli ambiti contrattualmente definiti.
2) Norme particolari per i lavoratori addetti alla produzione nucleogeotermoelettrica - Gli assegnatari di posti in centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione non possono presentare la candidatura a scelte per posti al di fuori della centrale di assegnazione, prima che sia decorso il termine di un anno dall'ottenimento della licenza di esercizio per le centrali nucleotermoelettriche e di un anno dal raggiungimento della potenza nominale per gli impianti geotermoelettrici e termoelettrici. Eventuali casi particolari determinati da eccessivi ritardi nell'ottenimento della licenza di esercizio per le centrali nucleotermoelettriche e nel raggiungimento della potenza nominale per gli impianti geotermoelettrici e termoelettrici costituiranno materia di esame con i competenti organismi rappresentativi del personale.
Avuto riguardo alla legislazione ed alle prescrizioni disciplinanti il rilascio delle patenti, delle abilitazioni, degli attestati di idoneità ed il conseguimento della documentata formazione e qualificazione necessarie alle attività tecniche delle centrali nucloetermoelettriche, potranno essere effettuati, previa intesa con i competenti organismi rappresentativi del personale, opportuni movimenti a parità di categoria, nell'ambito delle singole centrali al fine di consentire l'acquisizione di quella documentata esperienza di lavoro necessaria per il predetto conseguimento e/o rinnovo e/o mantenimento dei citati titoli, nonché la qualificazione necessaria a garantire la qualità della prestazione.
Sempre in relazione alla legislazione ed alle prescrizioni di cui al comma precedente, i lavoratori addetti alle attività tecniche delle centrali nucleotermoelettriche - anche dopo l'assegnazione del posto - dovranno svolgere tutti gli adempimenti previsti secondo le normative vigenti per il rinnovo e/o mantenimento delle patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, nonché della documentata formazione e qualificazione richieste per l'espletamento delle mansioni.
3) Graduale progressivo ampliamento di mansioni - Nel caso in cui si verifichi, nell'ambito dello stesso posto di lavoro, un graduale progressivo ampliamento di mansioni tale da dar luogo a passaggio di categoria, l'ENEL ne darà comunicazione ai competenti organismi rappresentativi dei lavoratori, i quali - ove ne ravvisino la necessità - chiederanno all'Ente di rendere note le motivazioni che hanno determinato l'ampliamento di mansioni concretato.
4) Partecipazione alle scelte di personale assente dal servizio per maternità, per malattia o infortunio, per servizio militare di leva o per richiamo alle armi - I lavoratori il cui rapporto di lavoro è sospeso per gravidanza e puerperio, per malattia o infortunio, e per servizio militare di leva o per richiamo alle armi, possono presentare la candidatura alle scelte del personale.
Peraltro, i lavoratori assenti dal servizio per malattia o infortunio e per gravidanza e puerperio sono ammessi a sostenere gli accertamenti di idoneità professionale solo previa esibizione di adeguata certificazione medica dalla quale risulti che essi, tenuto conto delle caratteristiche delle prove stesse indicate nel comunicato di selezione, sono in grado di espletarle senza pregiudizio della propria ed altrui integrità fisica.
Il lavoratore prescelto che, alla data di affissione agli albi del comunicato di assegnazione del posto, risulti assente dal servizio per malattia o infortunio e che non sia in condizione, entro il termine di 90 giorni dalla suddetta data, di prendere servizio nel nuovo posto, decade dal diritto ad occuparlo. Nei casi di assenza obbligatoria per maternità, servizio militare di leva e richiamo alle armi il lavoratore prescelto sarà invece considerato assegnatario del posto, fatta salva peraltro la possibilità per l'ENEL di subordinare l'assegnazione definitiva all'accertamento dell'idoneità fisica dell'interessato e fermo restando, inoltre, che l'eventuale nuovo inquadramento decorrerà dalla data dell'effettivo inizio dello svolgimento delle nuove mansioni.
Art. 25 - Formazione professionale
1. Le attività formative dell'ENEL sono articolate, in relazione alle esigenze dell'Ente, nei principali tipi di intervento previsti dal presente articolo, fermo restando che gli interventi formativi nei confronti dei quadri sono disciplinati dall'art. 18 del vigente contratto.
A) Interventi di formazione per la generalità del personale neo-assunto - 2. Per quanto riguarda gli operai neo-assunti della Distribuzione e della Produzione gli interventi di formazione iniziale hanno la durata di circa 400 ore come previsto dal programma nazionale di massima.
3. Per quanto riguarda i diplomati e i laureati neo-assunti gli interventi di formazione iniziale sono suddivisi, come previsto dal programma nazionale di massima, in due fasi:
- prima fase comune (modulo di base);
- seconda fase differenziata secondo tipo di titolo di studio ed area di destinazione (modulo tecnico).
4. Tali moduli, che potranno essere variamente articolati, avranno una durata complessiva non inferiore alle 600 ore (laureati e diplomati universitari) e 450 ore (diplomati).
5. Per il rimanente personale neo-assunto (quali uscieri, dattilografi, impiegati d'ordine, ecc.) vengono effettuati brevi incontri di accoglimento di durata variabile da 2 giorni ad una settimana, diretti a facilitare il primo inserimento lavorativo.
B) Interventi di formazione ricorrente - 6.B.1) Sono realizzati per gruppi omogenei di lavoratori operanti prevalentemente in attività esecutive a diversi livelli, con differenti posizioni funzionali ed in sede decentrata. Tale attività è destinata ai lavoratori inquadrati sino alla categoria B1 compresa operanti nell'area della distribuzione e produzione in mansioni operaie. Gli interventi formativi riguardano gli aspetti tecnici, di procedura, di gestione, di sicurezza e saranno anche tesi a facilitare la comprensione dei cambiamenti organizzativi. Il periodo di tempo da dedicare a tale formazione ricorrente sarà orientativamente di 40 ore l'anno.
7. Per quanto riguarda l'area della distribuzione il programma continuerà, nel prosieguo di validità del presente contratto, a coinvolgere tutto il personale interessato.
8. Per quanto riguarda l'area della Produzione gli interventi formativi terranno anche conto del progetto di ristrutturazione di tale area e mireranno a coinvolgere con necessaria gradualità tutto il personale interessato.
9.B.2) Sono realizzati ciclicamente con la necessaria gradualità e con opportuna articolazione - al fine di consentire un periodico aggiornamento sui problemi tecnici e gestionali - per il personale di categoria As superiore, As, A1 superiore, A1 ed alcune posizioni di categoria Bs superiore, Bs, B1 superiore e B1. L'obiettivo di tale attività formativa è di consentire il mantenimento di un buon livello di professionalità specie per quanto attiene i momenti di programmazione, di coordinamento del proprio e dell'altrui lavoro nonché l'assunzione delle relative responsabilità di una efficiente, corretta ed economica gestione.
10. A tal fine gli interventi formativi di cui al presente punto B.2) sono diretti a:
a) sensibilizzare ai problemi di natura gestionale, relazionale e di formazione dei propri collaboratori;
b) facilitare un processo di consapevole adeguamento ai mutamenti tecnologici, organizzativi e sociali;
c) assicurare, nel corso dell'esperienza di lavoro, momenti sistematici e ricorrenti di aggiornamento e di approfondimento professionale.
11.B.3) Nelle aree funzionali e territoriali potranno inoltre essere realizzati corsi di aggiornamento - sulla base di specifiche esigenze e per il personale inquadrato nelle categorie non comprese nel precedente punto B.2) - con l'obiettivo di consentire il mantenimento di un buon livello di competenze operative specie per quanto attiene ai cambiamenti tecnologici ed organizzativi.
12. Gli interventi di cui ai precedenti punti B.2) e B.3) si svilupperanno con la necessaria gradualità pur finalizzati al coinvolgimento di tutto il personale interessato.
160;
C) Interventi di formazione destinati al personale incaricato della gestione delle attività formative (formatori, coordinatori ed istruttori-animatori) - 13. Tenuto conto che una responsabile gestione del sistema formativo richiede una adeguata preparazione di tutto il personale che, in sede centrale o decentrata, è incaricato, ai vari livelli di responsabilità, della progettazione, programmazione e conduzione dei diversi interventi formativi previsti, si prevedono le seguenti iniziative:
- interventi sistematici di formazione per formatori;
- corso di base, di diversa durata, per coordinatori ed istruttori-animatori;
- interventi di richiamo - aventi carattere seminariale e di breve durata - destinati a quanti hanno già fruito delle attività di base.
D) Corsi di specializzazione e riqualificazione - 14. Oltre alle attività menzionate sub A) e B) vengono organizzati i corsi di specializzazione ed i corsi di riqualificazione di volta in volta ritenuti opportuni.
15. L'ENEL presenterà alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale o pluriennale delle attività formative ed entro il 30 aprile di ogni anno, il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente.
16. Successivamente le direzioni compartimentali o distrettuali si consulteranno con le corrispondenti segreterie delle citate organizzazioni sindacali in ordine alla parte del programma relativo a quegli interventi formativi specifici rispondenti ad esigenze proprie di ogni singolo compartimento; analogo periodico incontro avrà luogo per uno scambio di valutazioni sui risultati dell'attività svolta.
1. Il lavoratore ha diritto, a decorrere dal compimento del terzo biennio di anzianità, ad una maggiorazione del 5 % sul minimo in atto alla data di decorrenza dell'aumento biennale e sulla indennità di contingenza non conglobata, in atto al 31-12-1978, fino a raggiungere la percentuale massima complessiva del 32 % dei medesimi elementi retributivi.
2. Gli aumenti biennali decorrono dal primo giorno del mese successivo al compimento del biennio.
3. Nei passaggi di categoria il lavoratore manterrà, in aggiunta al nuovo minimo, l'importo in cifra degli aumenti biennali maturati precedentemente. Tale importo, ai fini del raggiungimento della percentuale massima del 32 %, sarà tradotto, all'atto del passaggio di categoria, nella percentuale corrispondente all'ammontare complessivo del minimo della nuova categoria e della indennità di contingenza non conglobata al 31-12-1978. Il lavoratore avrà successivamente diritto a maturare tanti aumenti biennali residui fino al limite del 32 % del minimo della nuova categoria e dell'indennità di contingenza non conglobata al 31-12-1978.
4. In caso di variazioni dei minimi, la percentuale complessiva corrispondente agli aumenti biennali già maturati verrà applicata sulla somma del nuovo minimo e della indennità di contingenza non conglobata al 31-12-1978.
5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro con diritto a pensione, ognuna delle sei mensilità di retribuzione antecedenti alla data di detta risoluzione s'intende aumentata dell'importo dei ventiquattresimi dell'aumento biennale afferenti a ciascuna delle mensilità stesse, con liquidazione da effettuarsi contestualmente all'ultima retribuzione. Tale aumento non darà luogo ad alcun conguaglio retributivo per qualsivoglia altro titolo contrattuale.
Norma per i trasferiti da ex imprese - 6. A decorrere dal 1-1-1979 (o dalle successive date di trasferimento all'ENEL), l'anzianità utile ai fini del calcolo degli aumenti per anzianità decorre dalla data di inizio del rapporto di lavoro che è stato o che sarà trasferito all'ENEL ai sensi dell'art. 13 della Legge 6-12-1962, n. 1643, anche per i lavoratori in servizio al 1-1-1979 - provenienti da aziende nazionalizzate che applicavano contratti collettivi di lavoro diversi da quello valevole per i dipendenti delle maggiori aziende elettriche private - i quali non hanno aderito (o non hanno potuto aderire per qualsiasi motivo) alla transazione stipulata in materia presso la Pretura di Roma o, conformemente, presso altre sedi giudiziarie.
7. Nell'importo risultante dall'applicazione di quanto sopra resteranno assorbiti, fino a concorrenza, gli importi maturati dagli interessati a titolo di aumenti di anzianità sotto la disciplina di contratti diversi da quello elettrico, eventuali corresponsioni o trattamenti particolari non previsti dal citato Contratto collettivo e conservati dall'ENEL all'atto del trasferimento, nonché ogni altro trattamento in qualsiasi modo sostitutivo degli aumenti biennali riconosciuto a seguito di specifico accordo transattivo.
Norme transitorie - 1) Al personale che al 1-1-1979 non aveva maturato il primo aumento biennale, o che lo aveva maturato con decorrenza da tale data, per il quale non è stato effettuato il trasferimento di cui al comma ottavo dell'art. 26 del C.C.L. 1-8-1979, l'anzianità utile ai soli effetti dell'attribuzione dei supplementi dei minimi di cui all'art. 17 e dei successivi aumenti biennali, decorre dal 1-1-1979.
2) Il personale in servizio alla data del 1-8-1979 ha titolo a maturare, in aggiunta a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, un ulteriore 26% di aumenti biennali al 5 %.
Per detto personale, l'importo degli aumenti di anzianità include, oltre agli "aumenti biennali", la "ricostruzione di carriera", le "quote forfettarie" di cui alla Norma Transitoria annessa all'art. 23 C.C.L. 29-5-1968 e gli "incrementi degli importi per anzianità" di cui alla Norma Transitoria annessa all'art. 23 del C.C.L. 21-4-1970.
Art. 27 - Tredicesima e quattordicesima mensilità
1. L'Ente, normalmente il 20 dicembre e comunque non oltre tale data, corrisponde al lavoratore una tredicesima mensilità pari alla retribuzione a lui spettante per detto mese.
2. L'Ente corrisponde altresì, unitamente alla retribuzione del mese di giugno, una quattordicesima mensilità pari a detta retribuzione.
3. La tredicesima e la quattordicesima mensilità - che sono riferite ad anno solare - vanno corrisposte per intero salvo i casi di assenza non retribuita pari o superiore al mese e quelli d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno. ln tali casi il lavoratore non in prova ha diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare delle predette mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vanno computate come un mese intero.
4. Nella retribuzione utile agli effetti della tredicesima e della quattordicesima mensilità verranno computate le seguenti indennità e compensi:
a) gli assegni "ad personam" di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 3;
b) l'assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali;
c) l'indennità per custodi e guardiani notturni;
d) l'indennità pari alla maggiorazione del 35 % della retribuzione oraria per le ore di lavoro notturno prestato da quei lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte;
e) l'indennità turnisti: percentuale - sul minimo di stipendio o paga ed indennità di contingenza - corrispondente al tipo di turno più, per le ore notturne, maggiorazione del 35 % sulla retribuzione oraria relativa ai mesi, rispettivamente, di dicembre per la 13ª mensilità e di giugno per la 14ª.
Ai fini del calcolo della predetta maggiorazione del 35 %, si terrà conto delle ore notturne mensili che i singoli turnisti abbiano mediamente prestato nei trimestri, rispettivamente, di settembre- novembre per la 13ª mensilità e marzo-maggio per la 14ª. Per i casi di assenze dal servizio retribuite a norma di Contratto che si siano verificate nei suddetti trimestri, resta ferma, per quanto concerne la determinazione del numero delle ore notturne, la garanzia di cui al tredicesimo comma dell'art. 6 del presente Contratto.
Qualora il lavoratore sia stato immesso in turno nel corso di uno dei predetti trimestri o a partire dal primo giorno del mese di dicembre o di giugno, la media mensile delle ore notturne ai fini della maggiorazione del 35 % - da calcolare sempre sulla retribuzione dei mesi di dicembre o di giugno - verrà effettuata con riferimento ai primi tre mesi interi di calendario di prestazione in turno. Nell'eventualità che l'immissione in turno sia avvenuta durante il mese di dicembre o di giugno, le ore notturne da calcolare ai fini della maggiorazione del 35 % saranno quelle effettivamente prestate dai singoli interessati nel mese stesso ferma restando la garanzia di cui al tredicesimo comma dell'art. 6 del presente Contratto.
5. Qualora l'indennità turnisti (percentuale - sul minimo di stipendio o paga ed indennità di contingenza - corrispondente al tipo di turno, più maggiorazione del 35% della retribuzione oraria per le ore notturne) non competa, al lavoratore cui normalmente è attribuita, nei mesi di dicembre o di giugno, per ragioni di carattere contingente, quale la temporanea sospensione dell'attività della centrale o del gruppo al quale il lavoratore è addetto, l'indennità stessa verrà egualmente computata, rispettivamente, nella retribuzione utile agli effetti della 13ª e della 14ª mensilità.
6. A tal fine, per quanto concerne le ore notturne, si farà riferimento alla media mensile di quelle effettivamente lavorate nei trimestri, rispettivamente, di settembre-novembre per la 13ª mensilità e di marzo-maggio per la 14ª, conformemente a quanto previsto dal secondo capoverso della lettera e) del presente articolo. Laddove la sospensione abbia avuto inizio nel corso dell'uno o dell'altro di detti trimestri, si farà riferimento, per il periodo della sospensione stessa, alle ore notturne previste dal piano di turno.
7. La norma di cui al quinto comma del presente articolo vale per il computo, nella 13ª e nella 14ª mensilità, anche degli altri compensi e indennità elencati nel quarto comma dell'articolo stesso, ove ricorrano situazioni analoghe a quella di cui al citato quinto comma.
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L.
Quattordicesima mensilità - criteri di computo - Le Parti confermano che con la dizione "anno solare" hanno inteso individuare il periodo temporale intercorrente tra il 1º gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno, periodo temporale da sempre assunto come termine di riferimento per la corresponsione della 13ª e della 14ª mensilità.
Conseguentemente precisano, altresì, che - in conformità all'interpretazione sempre data alla norma - l'espressione "servizio prestato", contenuta nel terzo comma del presente articolo, vuol significare, per quanto riguarda la 14ª mensilità, il servizio già prestato al momento della corresponsione della stessa, nonché quello da prestarsi ulteriormente nel corso del medesimo anno di calendario.
Ove risulti che sia stata data, erroneamente, un'applicazione non conforme alla corretta interpretazione di cui sopra, l'ENEL procederà alla doverosa rettifica con rinuncia alla eccezione di prescrizione.
Art. 28 - Incentivazione della produttività
1. Le Parti concordano sull'esigenza di incentivare la produttività del lavoro in azienda ricollegando determinate quote di salario agli incrementi quantitativi ed ai miglioramenti qualitativi del serivzio, nonchè al conseguimento di obiettivi di gestione preventivamente definiti.
2. A tal fine viene introdotto, a titolo sperimentale, un sistema di incentivazione articolato su tre specifiche voci: produttività generale, incentivazione collettiva per obiettivi, incentivazione individuale.
3. La sperimentazione - i cui lineamenti sono contenuti nel documento "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda" allegato al presente Contratto - sarà riferita al triennio 1988/1990 per la produttività generale ed al biennio 1989/1990 per l'incentivazione collettiva per obiettivi e per l'incentivazione individuale. Le Parti verificheranno in specifici incontri, a partire dalla applicazione relativa all'anno 1989, l'efficacia del sistema in relazione ai criteri ispiratori dello stesso, apportando, se del caso, le modifiche e gli affinamenti eventualmente necessari alle metodologie ed alle procedure utilizzate.
4. Le Parti si impegnano inoltre ad incontrarsi entro l'anno 1989 per esplorare la possibilità di avviare una limitata sperimentazione di un diverso sistema di incentivazione collettiva legata a specifici obiettivi di gestione.
A) Produttività generale - 5. Nel mese di aprile di ogni anno, ove risulti un favorevole andamento della produttività del fattore lavoro, misurato mettendo a raffronto la dinamica dell'utenza e delle vendite (in Kwh) con la dinamica dei dipendenti nell'anno di riferimento - previa applicazione di un coefficiente di riduzione per tener conto delle economie imputabili ai fattori della produzione diversi dal fattore lavoro - si farà luogo all'erogazione in unica soluzione del premio di produttività.
6. Nella presente fase sperimentale, in presenza di un accertato andamento positivo del suddetto raffronto, verrà erogato con le competenze del mese di maggio il premio di produttività, ripartendo tra gli aventi diritto, tenendo conto delle categorie di inquadramento, l'importo a tale titolo stanziato per ogni anno in sede di rinnovo contrattuale.
B) Incentivazione collettiva per obiettivi - 7. Nell'arco temporale interessato dalla sperimentazione, per ciascuna delle Unità operative delle varie aree in cui si articola l'attività dell'Ente, verranno considerati, agli effetti dell'incentivazione, obiettivi generali desumibili dalle linee guida della politica dell'azienda e compendiabili nel miglioramento dell'efficienza operativa.
8. Conseguentemente, ai lavoratori appartenenti ad Unità operative che abbiano raggiunto rispetto all'anno precedente miglioramenti significativi, od abbiano mantenuto elevati livelli di efficienza già conseguiti, verrà corrisposto un importo "una tantum", a titolo di incentivazione collettiva per obiettivi, di misura variabile in funzione dell'entità del risultato raggiunto e della categoria di inquadramento.
9. A tal fine è stato previsto nel documento "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda", per ciascuna area funzionale (distribuzione, produzione e trasmissione, costruzioni, unità di servizio) un insieme di indicatori i cui risultati, opportunamente interpretati anche con l'ausilio di eventuali indicatori di controllo, consentono di pervenire ad una valutazione globale dell'andamento della gestione nelle singole Unità operative nell'anno di riferimento.
10. Nel mese di maggio 1989, formeranno oggetto di esame congiunto con le Organizzazioni sindacali a livello nazionale le valutazioni formulate per le Unità interessate all'incentivazione collettiva sulla base dei risultati dalle stesse conseguiti per l'anno 1988, che costituiranno per ciascuna unità la base di partenza con cui confrontare - ai fini dell'attribuzione degli incentivi - i risultati conseguiti nell'anno 1989. Tali valutazioni saranno successivamente illustrate a livello di compartimento/area funzionale, per ciascun ambito regionale, alle corrispondenti organizzazioni sindacali, in sede di consultazione, nel corso della quale verrà anche data indicazione, per le unità operative della distribuzione, degli eventuali adeguamenti necessari per tener conto degli elementi oggettivi locali, afferenti essenzialmente le caratteristiche dell'utenza e del territorio, che possano influire sul raggiungimento dei risultati. In tale sede verranno anche definite le modalità di informazione di tutto il personale interessato.
11. Nel mese di maggio 1990, sulla base delle valutazioni espresse raffrontando con i valori di partenza i risultati conseguiti nell'anno 1989, che formeranno oggetto di esame congiunto con le organizzazioni sindacali nazionali, le unità ammesse ad incentivazione saranno ripartite nelle 3 fasce previste nel documento "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda" e verrà costruito il piano di incentivazione, che consentirà di determinare il valore monetario delle quote individuali da erogare ai lavoratori delle unità premiate, secondo la procedura indicata nel documento stesso.
12. Le quote individuali verranno erogate ai lavoratori aventi diritto, unitamente alla retribuzione del mese di luglio.
13. Di quanto sopra verrà successivamente data informativa alle organizzazioni sindacali a livello di Compartimento/Area funzionale, per ciascun ambito regionale, in specifici incontri che assumeranno carattere di consultazione per gli aspetti connessi alla applicazione dell'istituto per l'anno successivo.
14. In modo analogo si procederà per l'incentivazione relativa all'anno 1990.
15. Inoltre, pur in presenza di un inadeguato risultato globale di Unità, al personale operante in singole articolazioni organizzative che abbia conseguito positivi particolari risultati gestionali potranno essere attribuiti importi a titolo di incentivazione individuale di entità corrispondente a quelli erogati, per ciascuna categoria di inquadramento, mediante l'incentivazione collettiva. Nell'ambito di ogni assieme omogeneo di Unità, il numero dei lavoratori destinatari di tali importi non potrà essere superiore al 10 % del personale complessivamente in forza alle Unità non premiate.
16. I nominativi dei lavoratori prescelti saranno comunicati alle organizzazioni sindacali in occasione degli incontri di consultazione sopradescritti.
C) Incentivazione individuale - 17. In luogo dell'incentivazione collettiva per obiettivi, nelle Unità previste nel documento "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda", caratterizzate dalla particolare rilevanza che assumono i contenuti qualitativi e l'apporto individuale, si procederà alla erogazione di incentivi individuali, di importo corrispondente a quelli erogati ai lavoratori appartenenti alle Unità premiate mediante incentivazione collettiva.
18. Gli incentivi individuali verranno erogati sulla base di valutazioni formulate dalle Direzioni secondo i criteri indicati nel documento "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema di incentivazione della produttività del lavoro in azienda", tenendo conto sia dei risultati conseguiti nel lavoro, confrontati con i compiti assegnati e previsti, sia dell'aspetto qualitativo, relativo al modo con il quale i risultati sono stati raggiunti (comportamenti organizzativi e gestionali adottati; livello di competenza e preparazione professionale espressa in relazione alle difficoltà superate); verranno ovviamente valutate tutte le posizioni di lavoro, quale ne sia il livello di inquadramento.
19. I criteri in concreto utilizzati ed i risultati derivanti dalla loro applicazione nell'ambito delle Unità ammesse ad incentivo individuale verranno illustrati in occasione dell'incontro previsto in tema di incentivazione per il mese di maggio successivo ad ognuno dei due anni interessati alla sperimentazione.
20. Gli incentivi individuali verranno erogati ai lavoratori prescelti unitamente alla retribuzione del mese di luglio.
21. Di quanto sopra verrà successivamente data informativa a livello di Compartimento/Area funzionale, per ciascun ambito regionale, alle corrispondenti organizzazioni sindacali.
22. Al fine di collegare le misure retributive previste a titolo di incentivazione di cui ai precedenti punti A), B), C) con l'impegno lavorativo del personale, l'ammontare degli importi individuali eventualmente spettanti ai singoli lavoratori in applicazione delle norme regolanti l'erogazione dei suddetti istituti, sarà decurtato come segue:
- dell'1 %:
a) per ogni rimprovero scritto successivo al primo;
b) per ogni multa successiva alla prima;
- del 2 % per ogni giorno di sospensione, quando tale provvedimento non superi i cinque giorni;
- del 4 % per ogni giorno di sospensione superiore a cinque giornate, a far tempo dal primo giorno del provvedimento disciplinare.
Dette riduzioni sono cumulabili.
23. Sono esclusi dall'erogazione delle misure economiche previste a titolo di incentivazione della produttività quei lavoratori che siano incorsi in una delle seguenti sanzioni previste dall'art. 35 del presente Contratto, e cioè:
a) trasferimento per punizione;
b) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
c) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
24. In caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno di riferimento, gli importi da corrispondere saranno pro quota riferiti all'effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore a 15 giorni.
25. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno di riferimento, si farà luogo alla corresponsione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio prestati in detto anno. Le frazioni di mese superiori a quindici giorni vengono computate come mese intero.
26. Con riferimento all'incentivazione collettiva per obiettivi, nel caso di cambio di Unità operativa verificatosi in corso d'anno e che abbia significativi collegamenti con l'incentivazione, si procederà in modo analogo a quanto previsto nel precedente comma.
27. Agli effetti dell'erogazione del premio di produttività generale, i periodi di assenza dal servizio durante i quali, in virtù di Legge o di contratto, è corrisposta la retribuzione in misura intera o ridotta, si considerano come trascorsi in servizio.
28. Al fine di tener conto del diverso contributo apportato dai singoli lavoratori al conseguimento degli obiettivi di miglioramento della efficienza operativa dell'Unità in cui operano, agli importi individuali, eventualmente spettanti a titolo di incentivazione collettiva per obiettivi e/o di incentivazione individuale, sarà applicato un coefficiente di riduzione che tiene conto del rapporto tra le ore ordinarie lavorate nell'anno di riferimento e quelle lavorative nello stesso anno.
29. Le misure economiche previste dal presente articolo a titolo di incentivazione della produttività non hanno riflesso diretto o indiretto su alcun istituto contrattuale, nè sono utilmente considerabili ai fini della Legge 29-5-1982, n. 297 e dell'applicazione dell'art. 44 del C.C.L.
30. Gli istituti della incentivazione collettiva per obiettivi e della incentivazione individuale, quali sopra delineati, non trovano applicazione nei confronti del personale appartenente alla categoria quadri, per il quale valgono le specifiche misure retributive al riguardo previste ai commi dodicesimo e quattordicesimo dell'art. 18 del C.C.L.
N.B. - In materia, vedansi anche "Protocollo sull'applicazione sperimentale di un sistema d'incentivazione della produttività del lavoro in azienda" allegato 37.
Norma transitoria - Trasformazione del premio di produzione e degli E.D.R. - Il premio di produzione di cui all'art. 28 C.C.L. 25-1-1983 è cessato con decorrenza dal 1-1-1987. I lavoratori in servizio alla data del 31-12-1986 conservano come assegno mensile "ad personam" l'importo in lire fruito da ciascuno in tale data a titolo di premio di produzione, esclusi gli importi aggiuntivi di cui al punto 1) dell'accordo sindacale nazionale 26-3-1981 ed alla lettera dell'ENEL alle organizzazioni sindacali prot. n. 3886 del 29-3-1985. Ai predetti lavoratori, inoltre, saranno pagate, al momento della cessazione dal servizio, sette quote dell'assegno "ad personam".
In relazione alla cessazione del premio di produzione, gli importi aggiuntivi sopra richiamati, con decorrenza 1-1-1987, sono stati trasformati in elementi distinti della retribuzione, da sommarsi con l'Elemento Distinto della Retribuzione di cui al punto 1) del Protocollo di intesa 20 luglio- 30-10-1984. L'assieme di detti addendi costituirà un nuovo ed unico Elemento Distinto della Retribuzione.
L'importo mensile dell'E.D.R. è di seguito riportato:
Categoria | Importo E.D.R. | Categoria | Importo E.D.R. |
Quadro | 78.738 | B1 superiore | 56.037 |
As superiore | 78.738 | B1 | 56.037 |
As | 78.738 | B2 superiore | 49.991 |
A1 superiore | 71.547 | B2 | 49.991 |
A1 | 71.547 | Cs | 44.388 |
Bs superiore | 62.675 | C1 | 39.405 |
Bs | 62.675 | C2 | 36.070 |
Art. 29 - Assegno di nuzialità
1. Al lavoratore che contrae matrimonio viene corrisposto un assegno di importo pari a 15/30 della retribuzione del mese nel quale il matrimonio viene celebrato.
2. Qualora il matrimonio venga contratto fra dipendenti dell'ENEL, viene corrisposto un solo assegno da ragguagliarsi alla più elevata tra le due retribuzioni mensili di competenza degli interessati.
3. Eventuali condizioni di miglior favore in atto saranno conservate "ad personam" ai lavoratori in servizio al 31-12-1962.
1. Per i lavoratori non soggetti a norma di Legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l'Ente provvede all'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio sul lavoro. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue ed in caso di invalidità permanente parziale alle tabelle dell'INAIL.
2. Per i lavoratori soggetti a norma di Legge all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché per i lavoratori di cui al precedente comma l'Ente provvede all'assicurazione per le invalidità permanenti di grado inferiore a quello minimo (11%) previsto per l'indennizzo da parte dell'INAIL (c.d. "franchigia").
3. Per tutti indistintamente i lavoratori l'Ente, infine, provvede all'assicurazione per morte o invalidità permanente conseguenti ad infortunio extra professionale. Le indennità assicurate corrispondono, in caso di morte o di invalidità permanente totale, rispettivamente a 5 o 6 retribuzioni annue. In caso di invalidità permanenti parziali le indennità vengono commisurate al grado di invalidità, con esclusione delle invalidità di grado pari o inferiore al 5 % e con indennità più che proporzionali per le invalidità di grado superiore al 30 %.
4. In relazione alla previsione di cui all'art. 5 della Legge 13-5-1985, n. 190, l'ENEL provvederà ad assicurare tutti i propri dipendenti contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle mansioni. Da tale copertura assicurativa sono esclusi i casi di dolo o colpa grave del dipendente.
1. Indennità alta montagna - Al lavoratore che abbia sede di lavoro in località disagiata di montagna viene corrisposta una indennità mensile da concordarsi trå le Direzioni compartimentali e 1e competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. Al lavoratore che venga comandato a prestare servizio in località disagiata di montagna l'indennità viene corrisposta in proporzione alle giornate di effettivo servizio.
2. Indennità disagiata residenza - Potrà, eccezionalmente, essere attribuita una indennità a quei lavoratori che, per motivi di lavoro, vengano trasferiti e risiedano in località che, pur non essendo di montagna, risultino tuttavia particolarmente disagiate, per notevole lontananza e difficoltà di accesso da località abitate.
3. Rimborso spese bicicletta e motorizzazione - Al lavoratore al quale viene richiesto di usare la propria bicicletta per servizio dell'Ente viene corrisposto un rimborso spese mensile da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
4. Analogo rimborso- da concordarsi tra le predette Direzioni compartimentali ed Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici - è dovuto al lavoratore al quale l'Ente richieda di usare il proprio mezzo motorizzato per servizio.
5. Nei particolari casi in cui i lavoratori non autisti siano anche tenuti, nell'espletamento del proprio lavoro, a guidare automezzi o motomezzi di proprietà dell'Ente (intendendosi per tali anche quelli noleggiati dall'Ente medesimo) per la cui conduzione è richiesto il possesso di patente ai sensi del TU delle norme sulla circolazione stradale, è dovuta un'indennità da concordarsi tra le Direzioni compartimentali e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
6. Indennità rischio - Ai cassieri ed ai commessi di cassa a contatto col pubblico che abbiano continuativamente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta mensilmente una indennità pari al 5,50 % della retribuzione mensile. I predetti lavoratori devono versare cauzione o analoga garanzia finanziaria e gli interessi derivanti dalla cauzione restano a loro beneficio. Detta indennità spetta anche ai lavoratori chiamati a sostituire temporaneamente il personale in argomento nella misura dello 0,50 % del valore della retribuzione mensile per ogni giorno di effettiva sostituzione nel mese, fino ad un compenso massimo corrispondente al 5,50 % della retribuzione stessa.
7. Al lavoratore che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, abbia frequente maneggio o responsabilità di denaro, è corrisposta una adeguata indennità da concordarsi con il lavoratore stesso, o con l'assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
8. Indennità per il possesso di certificato di abilitazione alla conduzione di generatori di vapore - Ai lavoratori, che ricoprano una delle seguenti qualifiche:
- Capo sezione esercizio;
- Tecnico specialista esperto di esercizio;
- Capo turno;
- Capo unità;
- Operatore di unità
ed ai quali l'ENEL richieda l'acquisizione e/o il mantenimento del certificato di abilitazione di 1 o grado alla conduzione di generatori di vapore, viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un'indennità nella misura del 6 % del minimo di stipendio o paga giornaliero della categoria di appartenenza.
9. Ai lavoratori che ricoprano la qualifica di operatore ausiliario al turno ed ai quali l'ENEL richieda l'acquisizione e/o il mantenimento del certificato di abilitazione di 2º grado alla conduzione di generatori di vapore, viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un'indennità nella misura del 2 % minimo di stipendio o paga giornaliero della categoria di appartenenza.
10. Tali indennità vengono corrisposte ai lavoratori di cui sopra a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di stipulazione del presente Contratto, qualora siano già in possesso del richiesto certificato di abilitazione, o dal momento successivo in cui il richiesto certificato venga conseguito.
11. Lavoratori addetti a centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione - Gli assegnatari di posizioni presso centrali nucleogeotermoelettriche, di nuova costruzione, di cui alla Dichiarazione a Verbale n. 2 in calce all'art. 24, avranno diritto, per l'eventuale periodo intercorrente tra la scadenza delle preclusioni di cui ai commi ventinovesimo e trentatreesimo dell'art. 24 e la scadenza dei periodi previsti dalla succitata Dichiarazione a Verbale n. 2, ad una indennità pari al 4 % del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità.
12. Qualora il lavoratore partecipi ad una selezione all'interno dello stesso impianto e venga conseguentemente assegnato ad un altro posto, l'indennità di cui trattasi viene sospesa per una durata equivalente sempre alle preclusioni di cui ai commi ventinovesimo e trentatreesimo.
13. Indennità "Capo-formazione" - A decorrere dal 1-2-1989, l'indennità giornaliera - da erogare ai dipendenti di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) con la qualifica di "elettricista provetto di nucleo di distribuzione che esegue anche i lavori di maggior rilievo nell'ambito del nucleo svolgendo, ove necessario, funzione di guida di altro personale a lui affidato", per ogni giornata in cui il singolo interessato svolga effettivamente funzioni di preposto alla guida di formazioni nell'ambito dei nuclei della Distribuzione - è pari a L. 3.000.
14. L'indennità di cui al precedente tredicesimo comma compete altresì ai dipendenti di categoria B2 superiore (o di B2 in assenza di altro lavoratore di B2 superiore) preposti alla guida di formazioni di: montatori cabine, giuntisti, pronto intervento, anche quando tali informazioni non siano inserite nei nuclei, nonché di formazioni addette alla manutenzione di impianti primari.
15. Qualora gli interessati siano anche percettori del quarto livello salariale di categoria, conservato "ad personam", l'indennità è corrisposta nella misura di L. 2.000 giornaliere, sempre a far tempo dal 1-2-1989.
16. Indennità zona malarica - Al lavoratore comandato a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, viene corrisposta una indennità di L. 4.000 mensili.
17. La determinazione delle località malariche sarà fatta dalle Direzioni compartimentali d'intesa con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, tenendo a base l'elenco di dette località pubblicato dal competente Ministero; elenco che sarà ridotto od integrato in conformità ad accertamenti e dichiarazioni delle Autorità sanitarie locali, avallate dalle Direzioni provinciali di sanità.
18. Indennità per lavori in galleria o in caverna - Ai lavoratori che, all'interno delle gallerie o caverne, siano addetti ad attività civili, elettriche e/o meccaniche di costruzione è dovuta un'indennità di L. 4.000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle gallerie o caverne.
19. Ai lavoratori che svolgono attività di manutenzione civile, elettrica o meccanica all'interno delle caverne e relative gallerie di accesso è dovuta un'indennità di L. 2.000 per ogni giornata di effettiva presenza all'interno delle stesse, sempreché non ricorrano i presupposti per l'applicazione di quanto previsto dal 2º alinea della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 40.
20. Indennità lavori gravosi - Ai lavoratori operanti in condizioni di gravosità e disagio durante le lavorazioni di seguito indicate è dovuta un'indennità giornaliera pari a L. 4.000:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento e alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite nelle miniere a cielo aperto;
- estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- operazioni di manutenzione sulle parti di impianto relative a:
- caricamento, discarica, messa a parco, ripresa da parco, rifornimento ed alimentazione caldaia in impianti a carbone e lignite;
- estrazione della lignite ed estrazione e scarico dello sterile nelle miniere a cielo aperto;
- evacuazione e smaltimento ceneri;
- lavori interni alla caldaia ed ai cassonetti bruciatori;
- lavori interni ai riscaldatori ed al degasatore del ciclo condensato alimento, con esclusione dei piccoli riscaldatori;
- lavori interni al condensatore della turbina principale e della turbopompa, nonché ai canali ed alle condotte del sistema acqua condensatrice, nonché ai gruppi di ventilazione di condensatori ad aria;
- lavori interni ai condotti fumi, compresi i macchinari inseriti nei condotti, i riscaldatori aria, gli elettrofiltri, esclusi i lavori interni ai condotti aria;
- lavori esterni ai condotti fumi ad impianto funzionante;
- lavori sui mulini, relativi alimentatori, ventilatori od esaustori, e relativi condotti polverino, purché effettuati in sito, con esclusione dei lavori effettuati in officina;
- manutenzione, sui piani di caldaia con impianto funzionante, di soffiatori, bruciatori e rilevatori di fiamma;
- lavori interni ai serbatoi olio combustibile;
- lavori di controllo magnetoinduttivo delle funi metalliche portanti delle funivie;
lavori di metallizzazione e di sabbiatura;
- lavori con utilizzazione di sonde perforatrici;
- lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV;
- manutenzione sui vapordotti;
- lavori di saldatura e molatura di parti rilevanti di macchinario;
- lavori di rimozione e di riallocazione di parti rilevanti di macchinario in centrali in caverna;
- movimentazione combustibile nucleare nel reattore e/o nella piscina;
- lavori all'interno dei manufatti delle dighe e all'interno di gallerie di derivazione, ivi comprese quelle di scarico di impianti idroelettrici;
- tagli e deramificazioni di alberi in prossimità di linee AT e MT.
21. L'indennità in argomento potrà essere corrisposta anche ai lavoratori che risultino effettuare lavorazioni assimilabili ad una di quelle specificate al precedente comma e che presentino pari condizioni di gravosità e disagio rispetto a queste ultime. Tali assimilazioni dovranno essere individuate mediante accordi tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
22. Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione - Per determinate posizioni di lavoro nelle centrali nucleotermoelettriche sono previste:
- per disposizioni di Legge o regolamenti, il possesso di patenti, abilitazioni o attestati di idoneità il cui conseguimento richiede: partecipazione a corsi specifici con superamento di prove finali e tirocinio negli impianti;
- la partecipazione a corsi specifici con superamento di prove finali per l'acquisizione di una documentata formazione e qualificazione.
23. I lavoratori che ricoprono le posizioni di cui sopra sono soggetti agli obblighi inerenti ai suddetti titoli (obbligo di sottoporsi agli esami ed agli adempimenti per il conseguimento e per il rinnovo periodico di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, nonché agli adempimenti richiesti per l'acquisizione e per il mantenimento della documentata formazione e qualificazione).
Sono altresì soggetti all'obbligo di ricoprire per un periodo di 5 e 3 anni - rispettivamente per i lavoratori di cui ai successivi punti a) e b) - posizioni di lavoro, nell'ambito dell'area nucleotermoelettrica, per le quali è richiesto o ritenuto funzionale alla conduzione dell'impianto il titolo acquisito, ferma restando la possibilità di accesso - nel rispetto della normativa contrattuale - a qualificazioni di livello superiore nell'ambito della centrale di appartenenza. Quest'ultimo obbligo non modifica, peraltro, i termini contrattualmente previsti per il diritto di avvicendamento di cui al punto A) dell'art. 40.
24. Per compensare tali obblighi i lavoratori in oggetto hanno diritto, sino a quando sono tenuti a mantenere il possesso dei titoli indicati e svolgono attività tecniche per le quali è richiesto o ritenuto funzionale alla conduzione dell'impianto il titolo acquisito, ad una indennità nella misura e nei termini appresso indicati:
a) ai lavoratori in possesso di:
- attestato di 1ª classe di idoneità per la direzione tecnica di impianti nucleotermoelettrici di potenza;
- patente di abilitazione di 1º o 2º grado per la conduzione dell'impianto nucleotermoelettrico di appartenenza;
- iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati di radioprotezione di 3º grado;
un'indennità pari al 20 % del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità;
b) ai lavoratori in possesso di documentata formazione e qualificazione, una indennità pari al 12 % del minimo della categoria di appartenenza per 12 mensilità. La corresponsione di tale indennità decorrerà dalla data di riconoscimento della relativa certificazione ottenuta nel quadro dei programmi addestrativi dell'Ente.
25. Le indennità di cui alle precedenti lettere a) e b) non sono cumulabili tra loro né con quella prevista al successivo comma undicesimo del presente articolo.
N.B. - La normativa in materia è stata integrata con il verbale sindacale nazionale del 31-5-1984 allegato 39 e con la lettera allegato 40.
26. Indennità macchine dei centri di teleinformatica e macchine ausiliarie - In quanto derivi loro lavoro gravoso, ai lavoratori addetti con continuità a macchine dei centri di teleinformatica viene corrisposta una indennità mensile graduabile fino al 9% della retribuzione mensile.
27. Ai lavoratori che, pur svolgendo in prevalenza altre mansioni, s1ano frequentemente addetti a tali macchine, è corrisposta, purché derivi loro lavoro gravoso, una adeguata indennità da concordarsi con i lavoratori stessi eventualmente assistiti dalle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
28. La gravosità del lavoro è determinata non tanto dal tipo di macchina impiegato quanto dalle modalità di utilizzazione delle macchine stesse in relazione alle mansioni del lavoratore, nonché dalle condizioni in cui si realizza tale utilizzazione.
29. A titolo esemplificativo i presupposti per l'erogazione dell'indennità in parola ricorrono per gli operatori degli elaboratori centrali, dei terminali remote-batch con significative elaborazioni locali, delle registratrici e convertitrici di supporti dei CTI, di macchine ausiliarie dei CTI, nonché di attività similari svolte presso altre unità.
30. Indennità macchine agli addetti a stazioni di lavoro per l'informatica - Ai lavoratori ai quali l'ENEL richieda l'utilizzo professionale (e cioè sistematico, abituale, anche se non continuativo, purché in misura mediamente non inferiore a 30 ore mensili) di "stazioni di lavoro" per applicazioni interrelate con il "sistema informativo aziendale", viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un'indennità di L. 3.000. Per "stazioni di lavoro" per l'informatica si intende l'insieme composto da video, tastiera, sistema locale di elaborazione e stampante; per "sistema informativo aziendale" si intende l'insieme delle procedure sistematiche a carattere nazionale.
31. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate sarà definita con accordi tra le Direzioni compartimentali/distrettuali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
32. Indennità macchine agli addetti a sistemi di videoscrittura - Ai lavoratori ai quali l'ENEL richieda l'utilizzo con continuità di sistemi di videoscrittura per il trattamento testi viene corrisposta, per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, un'indennità di L. 1.500.
33. La concreta individuazione delle posizioni di lavoro interessate sarà definita con accordi tra le Direzioni compartimentali/distrettuali e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
34. Indennità lavori sotto tensione - In quanto in possesso di abilitazione (AT 1 o AT 2) per lo svolgimento di lavori sotto tensione, in conformità al Decreto Ministeriale 9-6-1980, è riconosciuta agli interessati un'indennità pari al 25 % del valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. Tale indennità è cumulabile con l'indennità lavori gravosi, di cui al ventesimo comma del presente articolo, ricorrendo i presupposti contrattuali relativi a quest'ultimo emolumento.
35. Indennità per il possesso di certificati di qualificazione per l'esecuzione di saldature - Le specificazioni tecniche applicative del Decreto Ministeriale 21-11-1972, per l'impiego della saldatura nella costruzione e riparazione degli apparecchi a pressione, emanate dall'ISPESL, prescrivono che i saldatori addetti all'esecuzione delle saldature manuali e semiautomatiche debbano essere qualificati, a cura del Costruttore o di Enti riconosciuti dall'ISPESL, i quali devono tenere a disposizione dell'ISPESL lo schedario dei saldatori qualificati.
36. Il certificato di qualificazione è specifico per i diversi procedimenti di saldatura previsti dalle tabelle UNI, dura 2 anni, ed è rinnovabile; esso decade in caso di interruzione del lavoro di saldatura superiore a tre mesi.
37. Ai lavoratori cui l'ENEL richieda l'acquisizione ed il mantenimento della validità di certificati di qualificazione per determinati procedimenti di saldatura è riconosciuta una indennità giornaliera di L. 1500 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio, purché siano in possesso dei requisiti richiesti.
38. Indennità centralinisti telefonici non vedenti - Ai centralinisti non vedenti, già percettori dell'indennità prevista dall'art. 9 della Legge 29-3-1985, n. 113, è corrisposta un'indennità aggiuntiva di L. 3.000 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
Norma transitoria - L'"indennità macchine per il trattamento dei dati" è soppressa. Gli importi mensili corrisposti in via permanente a tale titolo sono conservati in cifra "ad personam". Le nuove indennità verranno conguagliate con il suddetto importo "ad personam".
La garanzia di cui sopra viene automaticamente a cessare all'atto di assegnazione a mansioni per le quali non sia prevista la corresponsione delle nuove indennità giornaliere.
Dichiarazioni a verbale -
1) Indennità disagiata residenza. Precisazioni circa gli aventi diritto - L'indennità di disagiata residenza spetta anche a quei lavoratori che al momento dell'assunzione risiedano in località per le quali l'indennità stessa non sia dovuta e vengano destinati a risiedere, come prima sede di lavoro, in località nelle quali l'indennità medesima sia, invece, dovuta.
2) Indennità rischio. Adeguamento cauzioni in atto - È in facoltà dell'Ente chiedere un equo adeguamento della cauzione in atto, da concordarsi con l'interessato, eventualmente con l'assistenza delle competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
3) Indennità zona malarica. Cura preventiva e curativa della malaria - Per quanto riguarda la cura preventiva e curativa dei lavoratori - e loro familiari - comandati a risiedere o prestare permanentemente la propria opera in località malarica, si precisa che essa resta di competenza degli organismi del Servizio sanitario nazionale.
4) Esalazioni venefiche - Le Parti si richiamano, in materia, alle vigenti disposizioni di Legge.
5) Evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche - L'Ente terrà conto, assegnando un compenso, della particolare faticosità del lavoro svolto dagli addetti alla evacuazione delle scorie incandescenti nelle centrali termiche nelle quali, per deficienze tecniche o arretratezza di impianti, tale evacuazione debba essere effettuata del tutto manualmente.
6) Indennità macchine dei centri di teleinformatica e macchine ausiliarie - Le Parti si danno atto che nulla hanno inteso innovare in merito alla disciplina della "indennità macchine dei centri elaborazione dati", contenuta nell'art. 31 C.C.L. 22-4-1986.
7) Indennità lavori gravosi - Si precisa che l'indennità in parola viene riconosciuta ai dipendenti che svolgono effettivamente le lavorazioni di cui al ventesimo comma del presente articolo. Relativamente ai "lavori che comportino permanenza su sostegni aventi caratteristiche dimensionali pari a quelle esistenti negli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV", tale condizione si realizza per i lavoratori che nell'arco della giornata operino sui sostegni per l'esecuzione di lavori complessi, quali: alzamento o demolizione dei tralicci, tesatura e riparazione dei conduttori e delle funi di guardia, sostituzione di isolatori, restando pertanto escluse le permanenze sui sostegni dovute ad altre attività, quali: ispezioni e verifiche. Peraltro l'indennità in parola viene corrisposta qualora, nell'arco della medesima giornata lavorativa, vengano effettuate almeno quattro verifiche "montate" su sostegni di elettrodotti a tensione pari o superiore a 130 kV.
8) Determinazione delle misure delle indennità - Le parti si danno reciprocamente atto che nulla si è inteso innovare in merito alle procedure sinora seguite per la stipula degli accordi relativi alla determinazione delle misure delle indennità di cui al presente articolo.
9) Bilinguismo -- In relazione a norme di Legge che dovessero prevedere l'applicabilità di quanto previsto in materia di bilinguismo anche da parte dell'ENEL, le Parti si incontreranno nelle competenti sedi territoriali, per pervenire alla istituzione di un'adeguata indennità a soluzione della materia.
Art. 32 - Rimborso spese per istruzione figli
1. Quando manchino le scuole nella località di residenza, così che il lavoratore mantenga i figli, per ragioni di studio, lontano dalla famiglia, sopportando conseguentemente particolari spese, queste vengono rimborsate dall'Ente fino a concorrenza delle seguenti cifre mensili, per la durata di ciascun anno scolastico o accademico:
- L. 18.000 per il periodo massimo di 5 anni per ogni figlio relativamente all'istruzione elementare;
- L. 25.000 per il periodo massimo di 8 anni per ogni figlio relativamente all'istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- L. 32.000 per il periodo massimo di 6 anni per l'istruzione universitaria di ciascun figlio, secondo i criteri previsti dalla dichiarazione a Verbale n. 1) in calce al presente articolo.
2. L'Ente rimborsa inoltre - in misura da convenirsi caso per caso - le maggiori spese sostenute da quei lavoratori che abbiano figli i quali, pur non vivendo, a causa di studio, lontano dalla propria famiglia, compiano giornalmente viaggi costosi di andata e ritorno o che, in mancanza di scuole pubbliche nella località di residenza del lavoratore, siano costretti a frequentare, nella stessa località, una scuola privata legalmente riconosciuta o pareggiata. Tale rimborso - in misura da convenirsi caso per caso e comunque non superiore al 75 % delle quote di cui al primo comma - verrà concesso anche nel caso in cui il figlio del lavoratore frequenti nella stessa località di residenza del lavoratore, conseguendo la promozione nella sessione estiva, una scuola per l'istruzione secondaria di 2º grado privata legalmente riconosciuta o pareggiata di tipo diverso da quelle pubbliche ivi esistenti.
3. Il rimborso spese previsto dal presente articolo per l'istruzione secondaria di 2º grado verrà concesso anche nel caso in cui il figlio del lavoratore frequenti in altra località, conseguendo la promozione nell'anno scolastico, una scuola secondaria di 2º grado di tipo diverso da quelle esistenti nella località dove il genitore risiede.
Dichiarazioni a verbale -1) Criteri per l'erogazione del rimborso spese per l'istruzione universitaria - Si concorda che per fruire del rimborso spese per l'istruzione universitaria si considera sufficiente che lo studente abbia superato, alla fine di ciascun anno accademico, un numero di esami pari a quello previsto dal piano di studio prescelto (che può essere quello stabilito dallo statuto della facoltà o quello suggerito dal Consiglio di facoltà o, infine, quello proposto dallo studente ed approvato da detto Consiglio) per ognuno degli anni di corso fino allora seguiti.
Il rimborso spese potrà altresì essere concesso allorquando lo studente abbia superato (trascurando le frazioni) l'80 % del numero degli esami previsto, per l'anno accademico in corso, dal piano di studio seguito con una votazione media non inferiore a 27/30 (e con nessuna votazione inferiore a 24/30).
Resta inteso che per conseguire il rimborso spese per il successivo anno di corso deve, ovviamente, essere stato superato il numero totale degli esami previsto, per il precedente anno, dal piano di studio seguito.
Comunque, il rimborso spese non potrà essere corrisposto per un numero di anni superiore a quello previsto dal piano di studio stabilito dallo statuto della facoltà.
Il rimborso spese per l'istruzione universitaria per ogni anno di corso va efettuato, ricorrendo gli estremi per la sua erogazione, al termine dell'anno accademico.
2) Durata dell'anno scolastico o accademico ai fini della corresponsione del "rimborso spese istruzione figli" - Agli effetti della corresponsione del rimborso spese per istruzione figli si stabilisce convenzionalmente che la durata dell'anno scolastico od accademico sia di otto mesi. Detta durata sarà protratta a nove mesi per gli studenti delle scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, limitatamente ai corsi al termine dei quali sono previsti esami obbligatori.
3) Condizioni per la erogazione del rimborso - Le parti convengono che il rimborso spese istruzione figli di cui al presente articolo viene esteso anche ai fratelli ed ai nipoti del lavoratore.
Si chiarisce che necessario presupposto per l'erogazione del rimborso in parola è che gli studenti (figli, fratelli o nipoti) risultino componenti del nucleo familiare a carico del lavoratore agli effetti delle detrazioni IRPEF.
Art. 33 - Alloggio - Vestiario - Energia elettrica
1. A) Alloggio - Quando l'alloggio viene assegnato dall'Ente in relazione alle esigenze del servizio ed alla necessità di reperibilità del lavoratore (eccetto nel giorno di riposo settimanale, ferie e festività, di cui all'art. 5 del presente contratto, nonché in casi di particolare necessità) l'assegnazione è gratuita.
2. L'assegnazione gratuita di cui sopra e le altre assegnazioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro. Hanno termine anche in pendenza di rapporto, quando al lavoratore vengano mutati la natura o il luogo delle sue prestazioni.
3. Per i dipendenti di cui sopra assegnatari di alloggi di proprietà dell'Ente, ai quali si applica l'addebito per la rispettiva quota di riscaldamento, l'addebito stesso sarà contenuto in misura non superiore ai canoni medi in atto nella stessa località per alloggi in affitto od in condominio di uguale natura e consistenza.
4. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi né mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, ed il perimetro del più vicino centro abitato sia ad oltre 4 chilometri o a distanza equivalente in zone accidentate, l'Ente, ove non provveda direttamente al trasporto, corrisponde al lavoratore un equo indennizzo a titolo di concorso spese.
5. B) Vestiario - L'Ente terrà in dotazione individuale gli impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia e per i tecnici che svolgono il lavoro in analoghe condizioni.
6. Terrà in dotazione, inoltre, le soprascarpe e gli stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono lavorare in zone paludose o simili.
7. L'Ente fornirà gratuitamente tute (in uno o due pezzi) o camici a quei lavoratori le cui mansioni lo rendano necessario.
8. La fornitura delle tute (estive o invernali a seconda delle esigenze) sarà effettuata in ragione di tre tute ogni due anni salvo maggiori occorrenze determinate dalla particolare natura delle mansioni svolte e dal conseguente grado di usura delle tute stesse.
9. L'Ente fornirà gratuitamente le scarpe da montagna ai guardiafili che svolgono la loro attività in zone di montagna o anche in zone montagnose di natura aspra e rocciosa.
10. Fornirà altresì agli autisti di autocarro ed ai motociclisti una giacca invernale.
11. Quando ne prescriva l'uso, l'Ente fornirà: l'uniforme ai portieri, agli uscieri, ai fattorini, agli autisti di vettura e ai letturisti, il grembiule al personale femminile ed il berretto ai lavoratori tecnici.
N.B. - In materia di vestiario, vedasi anche lettera allegato 43.
12. C) Energia elettrica - A tutti i lavoratori che usufruiscono dell'energia elettrica per i propri usi familiari viene concessa, direttamente o indirettamente, la riduzione dell'80% sulle tariffe di vendita dell'energia elettrica sino alla concorrenza di 2.500 kWh di consumo annuo.
13. Le tasse e imposte sono a carico del lavoratore utente.
14. Disposizione comune - La concessione totalmente o parzialmente gratuita dell'alloggio, dell'energia elettrica, del vestiario e simili non viene computata ad alcun effetto.
Norma transitoria - Nei confronti dei lavoratori in servizio alla data del 1-8-1979, dei destinatari di cui alla quarta Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 30 C.C.L. 7-6-1976, nonché dei lavoratori che, in servizio alla predetta data del 1-8-1979, cessino dal servizio, continua a valere la disciplina prevista in materia di energia elettrica dal citato art. 30 C.C.L. 7-6-1976 e dall'accordo sindacale nazionale 11-1-1977.
Peraltro, il quantitativo di cui al primo comma della lettera C) del citato art. 30 è ridotto alla metà per i primi 10 anni di servizio nei confronti dei lavoratori non coniugati, a meno che essi abbiano titolo alle detrazioni IRPEF per familiari, coabitanti, a carico dei lavoratori medesimi. Tale disposizione sostituisce, a decorrere dal 1-1-1979, quanto contenuto nel terzo comma della lettera C) del predetto art. 30, fatte salve le posizioni definite, alla data del 1-8-1979, in base al citato terzo comma.
Dichiarazioni a verbale- 1) Alloggio. Definizione di centro abitato - Si chiarisce che, agli effetti di quanto previsto al quarto comma del presente articolo, per "centro abitato" si intende quello definito come tale dall'ISTAT e cioè: "un aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall'esistenza di servizi od esercizi pubblici determinanti un luogo di raccolta ove sogliono concorrere anche gli abitanti dei luoghi vicini, per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamenti e simili".
2) Vestiario. Situazione di fatto - In merito al comma undicesimo del presente articolo, l'ENEL, su richiesta dei Rappresentanti dei lavoratori elettrici, dichiara che non ha intenzione di mutare le condizioni di miglior favore in atto.
3) Energia elettrica. Oneri di allacciamento - Il concorso del lavoratore per le spese di allacciamento va contenuto nel solo rimborso delle spese vive, intendendo come tali il costo a piè d'opera dei materiali impiegati e il costo dalla manodopera.
In ogni caso tale concorso non può risultare superiore al contributo di allacciamento determinato in base alle norme CIP regolanti la materia.
Quanto previsto dalla presente Dichiarazione a Verbale si applica anche nei confronti degli altri beneficiari (diversi dai lavoratori) delle agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettrica, limitatamente all'utenza per la quale è riconosciuta l'agevolazione.
4) Energia elettrica ai lavoratori non conviventi con la famiglia o chiamati alle armi - Il lavoratore cui compete la riduzione tariffaria sui consumi di energia elettrica può chiedere, nel caso in cui viva solo, che la concessione venga riconosciuta o mantenuta a favore del nucleo familiare, per il quale ne avrebbe diritto se fosse convivente, in qualunque luogo questo risieda, purché servito da rete dell'Ente o di Azienda con cui esistano convenzioni di scambio.
Durante l'assenza dal servizio per "chiamata alle armi" le riduzioni tariffarie sul consumo di energia elettrica continueranno ad essere applicate.
5) Energia elettrica per due o più lavoratori dipendenti dall'Ente e coabitanti - Si chiarisce che la concessione delle riduzioni tariffarie nel caso di due o più lavoratori che prestino servizio presso l'Ente e che coabitino è unica ed i limiti dei consumi rimangono quelli indicati in Contratto.
Si precisa anche che le forniture ai dipendenti sono regolate dalle condizioni generali per la generalità dell'utenza.
6) Energia elettrica. Lavoratori assunti, successivamente alla data del 1-8-1979, che cessino dal servizio. Vedove di lavoratori - Le riduzioni tariffarie sui consumi di energia elettrica di cui al punto C) dell'art. 33 del presente Contratto verranno conservate, eventualmente anche mediante rimborso dietro presentazione delle bollette:
a) ai lavoratori che cessino dal servizio per qualsiasi causa, eccezion fatta per provvedimento disciplinare, e che siano titolari di pensione del Fondo di previdenza elettrici o dell'INPS o della C.P.D.E.L., sempreché possano vantare un'anzianità effettiva di servizio presso l'ENEL o impresa ad esso trasferita di almeno 10 anni. Il requisito dei 10 anni di anzianità non è richiesto per i lavoratori che cessino dal servizio con diritto a pensione di invalidità;
b) ai lavoratori che cessino dal servizio, non per dimissioni o per provvedimento disciplinare, qualora il loro rapporto venga risolto dopo 25 anni di effettivo servizio presso l'ENEL o impresa ad esso trasferita;
c) alle vedove dei lavoratori di cui alle precedenti lettere a) o b);
d) alle vedove di lavoratori che decedano in servizio con un'anzianità effettiva di servizio di almeno 10 anni, maturata presso l'ENEL o impresa ad esso trasferita;
e) alle vedove di lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o a seguito di malattia contratta a causa di servizio.
7) Vedovi di lavoratrici - Quanto previsto alla sesta dichiarazione a verbale annessa al presente articolo a beneficio delle vedove dei lavoratori si applica, ricorrendone ovviamente i medesimi presupposti, anche nei confronti dei vedovi di lavoratrici, i quali avranno titolo a fruire delle riduzioni tariffarie in questione solo dal momento della presentazione di apposita domanda, che non potrà essere inoltrata all'ENEL prima della data di stipulazione del presente contratto.
Delibera della Commissione paritetica interpretativa
Con il punto B) dell'art. 24 del C.C.L. 24-10-1958 (corrispondente all'art. 33 del presente Contratto) si è inteso o meno stabilire l'obbligo per l'Ente di fornire di tuta tutti gli operai? (Riunione 3- 4-12-1959) - La Commissione risponde in senso affermativo al quesito di cui sopra aggiungendo, per quanto ovvio, che la fornitura della tuta agli operai comporta per gli stessi l'obbligo di indossarla in servizio.
Art. 34 - Doveri del lavoratore
1. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare:
a) rispettare l'orario di lavoro ed adempiere alle formalità prescritte dall'Ente per il controllo della presenza;
b) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'Ente;
c) osservare scrupolosamente tutte le norme di Legge sulla prevenzione infortuni che l'ente deve portare a sua conoscenza, nonché quelle emanate al riguardo dall'ente medesimo;
d) mantenere la massima riservatezza sugli interessi dell'ente; non trarre profitto, con danno dell'Ente medesimo, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi dell'ente stesso;
e) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro o distogliere comunque la sua attività dall'espletamento delle mansioni affidategli;
f) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati;
g) tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che concorra al buon nome dell'ente.
2. Al lavoratore è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano comunque in concorrenza con quelle dell'ente e ricevere, a tale effetto, compensi o regalie sotto qualsiasi forma.
3. Il lavoratore - quando ne sia ravvisata la necessità in ordine alla sua tutela fisica personale o della collettività nella quale opera - deve sottoporsi, a richiesta dell'Ente, a visita medica da effettuarsi a cura di enti pubblici od istituti specializzati di diritto pubblico.
4. L'esito della visita medica viene portato a riservata conoscenza dell'interessato.
Dichiarazione a verbale - Appartenenza dei lavoratori ad Organizzazioni sindacali - L'Ente riconosce che non costituisce elemento a danno o a vantaggio del lavoratore, ad alcun effetto del rapporto di lavoro, l'adesione del lavoratore stesso ad una piuttosto che ad altra Organizzazione sindacale, l'attribuzione ad esso di funzioni sindacali e l'espletamento delle stesse.
Art. 35 - Provvedimenti disciplinari
1. Le mancanze del lavoratore possono dar luogo all'adozione, a seconda della loro gravità, di uno dei seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni (tale provvedimento può, eccezionalmente, essere elevato fino ad un massimo di 10 giorni);
e) trasferimento per punizione;
f) licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
g) licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
2. I criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari di cui al comma precedente sono definiti dall'accordo sindacale nazionale 28-7-1982.
3. I provvedimenti di cui sopra non sollevano inoltre il lavoratore dalle eventuali responsabilità nelle quali egli sia incorso.
4. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata, l'Ente, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a trenta giorni. Durante tale periodo, al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti sotto le lettere f) e g), di cui al primo comma del presente articolo.
5. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente articolo resta integralmente assoggettata alla procedura prevista dall'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300.
6. Per quanto concerne i provvedimenti di cui alle lettere f) e g) - esclusi dalla sfera di applicazione del predetto art. 7 - si conviene di estendere la stessa procedura, restando inteso che l'effetto sospensivo della sanzione - previsto dai commi sesto e settimo dell'articolo medesimo, rispettivamente, per il caso di ricorso da parte del lavoratore al collegio di conciliazione e di arbitrato e per il caso di azione giudiziaria promossa dal datore di lavoro - determina solo il diritto ad un assegno alimentare di importo pari all'80 % della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 17 del presente contratto, per il periodo di allontanamento dal servizio fino alla decisione del Collegio o alla pronunzia della sentenza di secondo grado che definisce il giudizio promosso dall'ENEL. Detto assegno viene rivalutato alle decorrenze e secondo i criteri previsti per la perequazione automatica delle pensioni.
7. L'assegno alimentare di cui al comma precedente sarà corrisposto fino alla sentenza di primo grado che definisce il giudizio anche nell'ipotesi in cui il lavoratore, anziché ricorrere al Collegio di conciliazione e di arbitrato, promuova azione giudiziaria avverso il provvedimento di licenziamento entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.
8. Quando il fatto che ha determinato la sanzione disciplinare assuma rilevanza penale tale da aver comportato la sospensione del giudizio civile od arbitrale, ai sensi dell'art. 3 CPP, l'assegno alimentare di cui ai precedenti commi sesto e settimo viene corrisposto, durante tale periodo di sospensione, nella misura dell'80 % della retribuzione mensile, quale definita dall'art. 17 del presente Contratto, fino alla pronuncia di primo grado del magistrato penale e successivamente nella misura del 40 %.
9. Qualora il provvedimento non venga confermato, quanto corrisposto a titolo di assegno alimentare, ai sensi del sesto, settimo e ottavo comma del presente articolo, viene conguagliato con quanto dovuto ad altro titolo al lavoratore.
Norma transitoria - Quanto previsto dal comma ottavo del presente articolo si applica anche ai casi di sospensione del giudizio civile od arbitrale in atto alla data del 1-4-1986.
Dichiarazioni a verbale -
1) Trattenute per multe - L'importo delle trattenute per multe inflitte ai lavoratori, ai sensi del presente articolo, va ad aggiungersi allo stanziamento per le attività ricreative, culturali ed assistenziali dell'anno successivo per essere destinato al Fondo assistenza handicappati.
2) Trattamento di fine rapporto del lavoratore licenziato - La riscossione del trattamento di fine rapporto da parte del lavoratore licenziato, ai sensi delle lettere f) o g) del presente articolo, non comporta rinuncia all'impugnazione del provvedimento che l'interessato abbia proposto o intenda proporre dinanzi al Collegio di conciliazione e di arbitrato o dinanzi all'autorità giudiziaria.
Accordo interpretativo ex art. 49 C.C.L. 1-8-1979
(verbale sindacale 20-6-1980, pagg. 2 / 3)
Provvedimenti disciplinari - Art. 35 - 1) Al lavoratore allontanato cautelativamente dal servizio per accertamenti di responsabilità vanno corrisposte nella retribuzione le eventuali indennità (turno, reperibilità, ecc.)? - Nell'ipotesi in esame, salvo l'accertamento di una colpa passibile di licenziamento, vengono corrisposte, oltre ovviamente alla retribuzione quale definita dall'articolo 17, quelle indennità che, a norma di Contratto, sono conservate in tutti i casi di assenza retribuita.
2) Può ritenersi applicata la procedura prevista dal secondo e terzo comma dell'art. 7 della Legge 20-5-1970, n. 300 qualora, convocato il lavoratore in un dato giorno, sopraggiungano motivi di impedimento oggettivi per lo stesso o per il rappresentante sindacale delegato ad assisterlo? - I citati secondo e terzo comma impongono al datore di lavoro l'obbligo di sentire il lavoratore, eventualmente assistito da un rappresentante di una associazione sindacale, e pertanto, se sopraggiungono provati oggettivi impedimenti per il giorno fissato per l'audizione, questa può essere spostata in altra data.
Art. 36 - Assistenza di malattia
Valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia.
Art. 37 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
1. Attività
Le attività ricreative, culturali ed assistenziali promosse nell'ENEL, in conformità dell'art. 11 della Legge 20-5-1970, n. 300, sono identificate come segue:
1.1. Attività ricreative - 1.1.1 Iniziative ricreative turistiche e sportive;
1.1.2 Colonie marine e montane;
1.1.3 Campeggi;
1.1.4 Soggiorni familiari;
1.1.5 Dono di fine anno.
1.2. Attività culturali - 1.2.1 Iniziative culturali (biblioteche, cineforum, teatro, visite guidate, conferenze e lezioni, attività artistiche ecc.);
1.2.2 Concorso spese scolastiche e borse di studio.
1.3. Attività assistenziali - 1.3.1 Assistenza handicappati;
1.3.2 Sussidi, da erogarsi a favore dei soci ordinari e loro familiari sulla base di modalità regolamentate, a fronte di eventi non ordinari - in particolare, malattia o infortunio - che comportino spese superiori ad un limite prefissato, quali:
- terapie, ricoveri ed interventi chirurgici in Italia e all'estero riferiti a stati morbosi di notevole gravità o persistenza o di particolare urgenza; assistenza infermieristica continuativa;
- alta consulenza (visite specialistiche e consulenze sia in Italia sia all'estero);
- cure e protesi odontoiatriche (terapia conservativa, protesi dentarie necessarie per una buona masticazione, ortodonzia), con esclusione di interventi a fini estetici ;
- presidi ortopedici ed altre protesi (nei soli casi in cui l'applicazione ha scopo direttamente ed esclusivamente funzionale), apparecchi acustici.
1.4. Attività a carattere promozionale svolte a favore dei soci che comunque non comportino finanziamenti né in forma diretta né in forma indiretta (ad esempio, consulenza tecnica per la costituzione di cooperative edilizie, rapporti di convenzione).
1.5. Prestiti - Mediante ulteriori accordi tra le Parti potranno essere introdotte modifiche ed integrazioni al predetto elenco.
2. Organismo di gestione
La gestione delle attività istituzionali di cui al punto 1. - come tali assoggettate al regime fiscale previsto dal vigente ordinamento ed in particolare dal DPR n. 954 del 28-12-1982 e dalla Legge 17-5-1983, n. 217 - è affidata all'Associazione Nazionale Ricreativa, Culturale ed Assistenziale Dipendenti ENEL, denominata "ARCA" (catalogabile fra gli Enti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice civile), all'uopo costituita per concorde iniziativa delle Parti fra tutti i lavoratori in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato disciplinato dal presente contratto, i quali assumono di diritto la qualifica di socio ordinario una volta superato il periodo di prova.
Eventuali modifiche dello statuto e/o del regolamento elettorale potranno essere concordate tra le parti anche in vigenza del presente contratto, per essere poi sottoposte a ratifica del consiglio direttivo nazionale dell'associazione.
Nei limiti dell'ordinamento vigente, l'associazione assume la completa autonomia patrimoniale e gestionale e la diretta responsabilità di ciascun atto posto in essere dai suoi organi. Entro tali limiti l'associazione si configura come unico soggetto fiscale. Le strutture territoriali della medesima sono destinate a svolgere le attività istituzionali di cui al punto 1. nell'ambito dei programmi, delle attribuzioni economiche e degli orientamenti indicati dagli organi direttivi nazionali dell'Associazione stessa.
3. Regolamenti di attuazione
Sono parimenti concordati fra le Parti - per essere poi sottoposti a ratifica del Consiglio direttivo nazionale dell'associazione - i regolamenti per l'attuazione di ciascuna delle attività di cui al punto 1. e le eventuali successive modifiche.
4. Permessi
Ai componenti degli Organi dell'Associazione vengono concessi - su preventiva e motivata richiesta, secondo criteri e procedure concordati fra le parti - singoli permessi retribuiti (orari o giornalieri) per la partecipazione alle riunioni di detti organi e per l'espletamento di specifici compiti ad essi affidati dagli Organi stessi.
Con specifico accordo sindacale le Parti individueranno i componenti degli Organi dell'Associazione ai quali viene consentito lo svolgimento a tempo pieno o a tempo definito dell'attività inerente al mandato. Ai predetti lavoratori viene applicato lo stesso trattamento economico e normativo previsto dal Contratto per l'attività sindacale a tempo pieno e a tempo definito.
Il costo del personale interessato per quanto previsto nei due precedenti commi viene addebitato dall'ENEL all'associazione con modalità da stabilire.
Oltre a fruire dei permessi di cui al primo comma del presente punto 4., i componenti degli Organi dell'Associazione hanno titolo - in quanto ne ricorrano gli ordinari presupposti - alla concessione di permessi sindacali secondo la normativa prevista in materia.
I componenti degli organi dell'associazione ai quali viene consentito lo svolgimento a tempo definito dell'attività inerente al mandato non hanno titolo alla concessione dei permessi di cui al citato primo comma né di permessi sindacali.
5. Personale
Per lo svolgimento di tutti i compiti istituzionali (amministrativi e di funzionamento), l'Associazione si avvale di proprie risorse di personale liberamente scelto e gestito.
Su richiesta dell'Associazione e con il consenso dei singoli interessati, l'ENEL può disporre il distacco per periodi non superiori a tre mesi di determinati lavoratori presso gli uffici della stessa associazione, per far fronte ad esigenze di carattere eccezionale, addebitandone il relativo costo con modalità da stabilire.
Al lavoratore distaccato è garantita la conservazione del suo posto di lavoro.
Il regime di distacco è definito con separato accordo.
6. Locali
Per quanto possibile, l'Ente mette a disposizione dell'Associazione i locali di sua proprietà, necessari alla medesima per uso ufficio, mediante contratti di locazione a condizioni da stabilire. Il relativo canone di affitto viene addebitato all'Associazione con modalità da stabilire.
Tutte le spese di ordinaria manutenzione, acqua, energia elettrica e riscaldamento dei locali, fanno carico all'associazione.
7. Comodati
A richiesta dell'Associazione possono essere concessi in comodato immobili di proprietà dell'ENEL aventi destinazione industriale, in quanto temporaneamente inutilizzati come tali e suscettibili di impiego in attività istituzionali dell'Associazione.
La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli immobili in comodato è a cura e spese dell'Associazione.
8. Finanziamento
L'Ente corrisponde all'associazione un finanziamento annuale globale da definirsi per ogni triennio in accordo con le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori elettrici. Il finanziamento è destinato allo svolgimento delle attività istituzionali di cui al punto 1.
Tale finanziamento sarà erogato ratealmente in relazione alle esigenze di gestione.
Con le stesse modalità previste nel precedente comma viene concordato l'importo da destinare alla concessione di prestiti ai lavoratori in servizio per acquisizione di alloggio e per gravi necessità familiari. L'attribuzione dei prestiti viene deliberata dagli Organi dell'Associazione; il rapporto di mutuo intercorre esclusivamente tra l'ENEL e il lavoratore interessato.
Nessun altro onere, né diretto né indiretto, sarà sostenuto dall'ENEL per le attività comunque svolte dall'associazione.
9. Controlli
Il controllo concomitante e la vigilanza sulla legittimità e sulla regolarità contabile della gestione dell'associazione vengono esercitati, secondo le norme degli artt. 2403 e seguenti del codice civile, dal Collegio sindacale nazionale, come previsto dallo statuto dell'associazione medesima.
Un mese prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo nazionale dell'associazione, verrà sottoposto all'ENEL e alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il progetto di bilancio preventivo delle attività che l'associazione intende svolgere, con l'indicazione dei costi che presuntivamente saranno sostenuti per ciascuna di tali attività, nel rispetto della ripartizione del finanziamento concordata fra l'ENEL e le organizzazioni sindacali stesse.
Un mese prima dell'approvazione da parte del consiglio direttivo nazionale dell'associazione, verrà sottoposto all'ENEL e alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali il progetto di bilancio consuntivo, corredato di una relazione che illustri, in particolare, i motivi di eventuali scostamenti verificatisi rispetto al preventivo.
Secondo i criteri che garantiscono comunque la completa autonomia gestionale dell'associazione, l'ENEL, quale finanziatore delle attività ricreative, culturali ed assistenziali, si riserva la facoltà di effettuare forme di controllo sull'osservanza di quanto previsto dal presente articolo e dai relativi accordi stipulati tra le parti.
Qualora l'associazione non si attenga agli scopi statuari o esplichi comunque attività pregiudizievoli alle finalità istituzionali e agli interessi dei soci, l'Ente concorderà con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali i provvedimenti da assumere, inclusa la sospensione immediata, anche in corso di esercizio, di ogni finanziamento a favore dell'associazione stessa.
Norme transitorie - 1) Locali - I locali di proprietà dell'ENEL già messi gratuitamente a disposizione per uso ufficio delle commissioni ARCA e CRE sono acquisiti dall'Associazione con rapporti di locazione alle condizioni di cui al punto 6. del presente articolo.
Per gli immobili di proprietà di terzi si farà luogo, ove possibile, alla cessione del contratto di locazione; diversamente verrà addebitato all'Associazione, fino alla scadenza del contratto, il relativo canone di affitto nonché tutte le spese di manutenzione, acqua, energia elettrica e riscaldamento.
2) Comodati - I comodati in atto al momento della costituzione dell'associazione, relativi ad immobili non destinati ad uso ufficio (sedi di circolo, colonie, soggiorni familiari ed attività sportive, ecc.) verranno rinnovati a favore dell'associazione con appositi contratti; in ogni caso, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria cederanno a carico della medesima dalla data di costituzione dell'associazione stessa.
Art. 38 - Consigli dei delegati
1. I Consigli dei delegati saranno costituiti in ogni unità operativa.
2. Le elezioni dei delegati avverranno su iniziativa unitaria di almeno tre delle organizzazioni sindacali locali dei lavoratori elettrici secondo procedure democratiche definite dalle organizzazioni medesime e tali da garantire a tutti i lavoratori dell'unità operativa interessata l'elettorato attivo e passivo.
3. La consultazione elettorale verrà indetta e gestita dalle predette organizzazioni sindacali locali in accordo, per la parte tecnica, con le corrispondenti Direzioni.
4. Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici provvederanno a segnalare alle competenti direzioni dell'ENEL l'avvenuta costituzione e la composizione nominativa del consiglio dei delegati e del relativo comitato esecutivo che è l'organo mediante il quale il consiglio intrattiene i rapporti con l'ENEL.
5. In occasione degli incontri con le competenti direzioni dell'ente i membri del comitato esecutivo potranno farsi sostituire in parte da altri componenti il consiglio dei delegati che abbiano particolare competenza negli argomenti in discussione.
6. Ai componenti il consiglio dei delegati verranno concessi, ai fini dell'espletamento del loro mandato, permessi retribuiti per un ammontare di ore annue non superiore a quello rappresentato dal numero dei lavoratori dipendenti di ogni unità produttiva.
7. Ai consigli dei delegati, oltre ai compiti specificamente indicati nei singoli istituti previsti dal presente contratto, sono attribuiti anche quelli già di competenza delle Commissioni interne ai sensi dell'art. 3 dell'accordo interconfederale 18-4-1966.
8. Nel caso in cui il consiglio dei delegati non fosse ancora eletto ovvero non fosse unitariamente costituito da almeno tre delle Organizzazioni sindacali, l'attività del medesimo verrà assunta dalle strutture sindacali locali, per il tempo necessario alla sua costituzione. In tale evenienza la delegazione sindacale - che intratterrà i rapporti con la competente direzione dell'ENEL in sostituzione del consiglio dei delegati - sarà costituita da un numero definito di componenti ed usufruirà dei permessi previsti per il consiglio dei delegati.
I - Premessa - 1. In materia di ambiente di lavoro, l'ENEL conferma l'impegno di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di Legge e ad attuare ogni altro provvedimento che si renda necessario al fine di migliorare la sicurezza e tutelare la salute dei lavoratori, tanto nella progettazione e nella costruzione degli impianti quanto nell'esercizio e nella manutenzione degli stessi e in ogni altra attività aziendale.
2. I Consigli dei delegati, quali rappresentanze dei lavoratori di cui all'art. 9 della Legge 20-5-1970, n. 300, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi, nonché di richiedere accertamenti ed indagini sull'ambiente di lavoro. Detti consigli dei delegati potranno farsi assistere, in qualità di esperti, da componenti di organismi direttivi delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
3. Le Direzioni dell'ENEL, previa informativa ai consigli dei delegati, promuoveranno idonee iniziative finalizzate a sensibilizzare i lavoratori interessati ad osservare adeguate norme di comportamento, in relazione a rischi ambientali evidenziati da nuove conoscenze medico-scientifiche, acquisite anche a livello internazionale, o derivanti da nuovi processi e tecnologie utilizzati nel ciclo produttivo.
II - Servizio sanitario aziendale e suo ruolo - 4. L'ENEL conferma l'impegno a valorizzare il ruolo del Servizio sanitario aziendale, che dovrà essere esteso a tutte le centrali nucleogeotermoelettriche ed alle miniere. Il servizio sanitario aziendale sarà costituito da personale infermieristico ed amministrativo e diretto da un medico esperto in medicina del lavoro, che sarà individuato di comune accordo tra le competenti direzioni dell'ENEL ed il consiglio dei delegati dell'unità interessata.
5. Al Servizio sanitario aziendale è demandata l'effettuazione delle visite mediche preventive e periodiche previste dalla Legge e da programmi di prevenzione opportunamente stabiliti, nonché di visite mediche che si rendessero opportune in relazione a specifiche esigenze; esso opererà secondo le linee metodologiche e le indicazioni pratiche contenute nei documenti conclusivi elaborati dalla commissione paritetica nazionale in data 11-6-1974 e dal gruppo di studio paritetico nazionale, costituito ai sensi del verbale ministeriale 30-1-1975, in data 16-3-1976. Per eventuali accertamenti integrativi il Servizio sanitario aziendale si avvarrà delle USL competenti o di altri Istituti specializzati, con cui potranno essere stabilite apposite convenzioni.
6. La comunicazione circa l'esito degli accertamenti eseguiti sarà portata riservatamente a conoscenza del lavoratore interessato, il quale potrà chiedere la relativa documentazione; all'ENEL sarà data comunicazione relativa al giudizio di idoneità alle mansioni.
7. Al Servizio sanitario aziendale compete altresì la sorveglianza igienica degli ambienti di lavoro, da effettuarsi anche attraverso la promozione e valutazione di rilievi strumentali sugli stessi e attraverso programmi periodici di monitoraggio ambientale.
8. Il Servizio sanitario aziendale coadiuva inoltre le strutture aziendali deputate alla formazione del personale, per gli aspetti riguardanti la tutela della salute nell'ambiente di lavoro.
III - Sorveglianza sanitaria ed ambientale - 9. Gli interventi di sorveglianza sanitaria ed ambientale si riferiranno ad esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze dei lavoratori dell'unità produttiva interessata. Essi saranno condotti e coordinati sulla base di procedure e sistemi informativi integrati, che prevedano:
- l'individuazione delle lavorazioni esposte a rischio e delle qualifiche dei lavoratori ad esse adibiti;
- la valutazione dei livelli di esposizione;
- l'unificazione dei protocolli per la raccolta e l'elaborazione dei dati biostatistici ed ambientali, ivi compresi i libretti sanitari e di rischio.
10. Ferme restando le specifiche competenze, le responsabilità e l'autonomia professionale dei Servizi sanitari aziendali, le Direzioni dell'ENEL assicureranno un collegamento funzionale dei medesimi, anche con l'assistenza di esperti di medicina del lavoro, ai fini del più proficuo scambio di esperienze e conoscenze.
11. I criteri di impostazione del sistema informativo, le procedure e le modalità di attuazione degli interventi saranno definiti con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali. In ogni caso dovranno essere previste idonee protezioni per riservare esclusivamente al medico l'accesso ai dati sanitari individuali, garantendo, rispetto ad ogni altro possibile utente, l'anonimato dei dati stessi. I risultati degli interventi saranno portati a conoscenza delle rappresentanze dei lavoratori dell'unità produttiva interessata e formeranno oggetto di verifica periodica con le stesse segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali.
12. Per la realizzazione dei programmi di sorveglianza sanitaria ed ambientale, il rilevamento dei parametri fisici e chimici relativi all'ambiente di lavoro potrà essere affidato a personale tecnico di unità specializzate dell'ENEL (Laboratorio centrale di Piacenza, Servizi Misure e Prove, ecc.) o alle Unità sanitarie locali, a strutture istituite nell'ambito delle Regioni, e Istituti specializzati di diritto pubblico.
13. Tempi, luoghi ed altre modalità inerenti al rilevamento e all'analisi dei parametri fisici e chimici saranno determinati di comune intesa tra le competenti direzioni dell'ENEL ed il Consiglio dei delegati dell'unità interessata.
14. Le relazioni relative alle rilevazioni saranno fornite, a sua richiesta, al Consiglio dei delegati.
15. Sempre al fine di predisporre le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità psico-fisica dei lavoratori interessati, anche in impianti diversi dalle centrali nucleogeotermoelettriche e dalle miniere, laddove sussistano condizioni particolari di gravosità o disagio, saranno previsti accertamenti relativi all'ambiente di lavoro, visite mediche opportunamente cadenzate ed istituzione di registrazioni relative ai dati ambientali e biostatistici. Ciò con particolare riferimento alle centrali in caverna, alle centrali di pompaggio, agli impianti turbogas, agli addetti alle sonde di perforazione, agli addetti a lavori su linee AT, nonché ad altri lavoratori addetti ad unità operative della produzione e della distribuzione.
16. A tal fine potranno essere previste apposite convenzioni con le Unità sanitarie locali e/o Istituti specializzati di diritto pubblico; dette convenzioni saranno formulate in modo da consentire l'elaborazione e la comparazione dei dati raccolti presso le Unità sanitarie locali secondo i criteri adottati presso i Servizi sanitari aziendali. Per conseguire tale obiettivo ci si potrà avvalere, nei rapporti con le Unità sanitarie locali, di esperti in medicina del lavoro.
17. Anche gli accertamenti di cui sopra saranno concordati volta per volta tra le competenti Direzioni ed i corrispondenti Consigli dei delegati.
18. Le prescrizioni costruttive e le modalità di esercizio e manutenzione che siano oggetto di studio, sperimentazione ed adozione presso determinati impianti della produzione e della distribuzione al fine di una migliore tutela dell'ambiente di lavoro, saranno estese alla generalità degli impianti che presentino caratteristiche o situazioni consimili, previa verifica dell'utilità di tale estensione da parte delle competenti Direzioni. Di ciò sarà data tempestiva informazione alle corrispondenti segreterie delle organizzazioni sindacali, fermo restando quanto disposto nei precedenti commi circa le prerogative delle Direzioni aziendali e delle rappresentanze del personale. Con cadenza annuale, quanto sopra, unitamente ai programmi ed agli interventi individuati, costituirà oggetto di esame tra le Parti a livello regionale.
IV - Ricerche - 19. Le attività di studio, di sviluppo e di ricerca, per la tutela degli ambienti di lavoro che le Direzioni centrali dell'ENEL intendessero intraprendere, anche con il coinvolgimento dei Servizi sanitari aziendali, formeranno oggetto di esame, previo invio di apposita documentazione, con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, anche al fine di recepire ogni utile indicazione che in materia abbia a provenire da parte delle organizzazioni sindacali medesime. I risultati delle ricerche saranno sottoposti a verifica con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali, al fine di individuare le eventuali conseguenti iniziative da intraprendere.
Norma transitoria - Con specifico riferimento a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 della Legge 23-12-1978, n. 833 ("Istituzione del Servizio sanitario nazionale"), in merito alla organizzazione da parte delle unità sanitarie locali di propri "servizi di igiene ambientale e di medicina del lavoro", anche mediante "presidi all'interno delle unità produttive", l'ENEL si impegna ad agevolare la costituzione ed il funzionamento di detti presidi, mediante convenzioni con le medesime unità sanitarie locali, nelle centrali pompaggio ed in quelle in caverna, sempre d'intesa fra le competenti Direzioni ed i rispettivi Consigli dei delegati. Nei casi in cui le unità sanitarie locali non siano ancora in condizioni di provvedere, potranno in via transitoria realizzarsi convenzioni sostitutive con strutture, enti o istituti specializzati.
Dichiarazione a verbale - Trattamento economico in occasione di visite mediche - Con la corresponsione dell'ordinaria retribuzione giornaliera al lavoratore tenuto a sottoporsi a visita medica, ai sensi delle previsioni del presente articolo, dell'art. 40 C.C.L. nonché dell'art. 33 del DPR 19-3-1956, n. 303, si intende forfettariamente compensato sia il tempo richiesto dalla visita sia quello eventualmente a tal fine necessario per viaggi in località diversa dall'abituale posto di lavoro.
L'Ente rimborsa, inoltre, tutte le spese che il lavoratore sia costretto a sostenere per l'effettuazione della visita medica.
Art. 40 - Tutela delle condizioni di lavoro
1. Premesso che la tutela della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti tutti dell'ENEL è comune intendimento dell'Ente e delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, le Parti stipulanti il presente Contratto convengono:
A) Per quanto riguarda il personale delle centrali nucleotermoelettriche - 2. L'effettuazione, a tutto il personale medesimo, di una visita semestrale da parte del medico autorizzato;
3. La consegna al medico di fiducia del lavoratore, dietro richiesta del medico stesso, della cartella clinica del lavoratore interessato;
4. La comunicazione semestrale ad ogni lavoratore delle dosi assorbite mese per mese;
5. L'effettuazione di corsi periodici di aggiornamento per la protezione dalle radiazioni;
6. Una copertura assicurativa, dopo un periodo continuativo di almeno un mese di esposizione all'azione di sostanze radioattive, pari a 5 volte la retribuzione annua per i casi di morte ed a 6 volte la retribuzione annua per i casi di invalidità permanente - qualora i casi stessi non siano risarcibili dall'INAIL in base alle norme di cui al DPR 30-6-1965, n. 1124 - che avessero a verificarsi in conseguenza delle manifestazioni patologiche, che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, qui di seguito elencate, semprechè detti casi si verifichino entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione all'azione di sostanze radioattive indicato accanto a ciascuna di esse: - anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione acuta _________________________ 30 giorni
- anemia, leucopenia, trombofenia o sindrome emorragica conseguenti ad irradiazione cronica ______ 1 anno
- leucemie ___________________________________________________ 30 anni
- blefarite o congiuntivite __________________________________ 7 giorni
- cheratite __________________________________________________ 1 anno
- cataratta __________________________________________________ 10 anni
- radio-dermiti acute ________________________________________ 60 giorni
- radio-dermiti croniche _____________________________________ 10 anni
- radio-epiteliti acute delle mucose _________________________ 60 giorni
- radio-lesioni croniche delle mucose ________________________ 5 anni
- radio-necrosi ossea ________________________________________ 30 anni
- sarcoma osseo ______________________________________________ 50 anni
- cancro bronco-polmonare "primario" per inalazione ________ 30 anni
Qualora le affezioni dovessero manifestarsi entro il periodo di tempo sopra indicato, ma dopo quello valido per la copertura assicurativa, l'indennizzo sarà assunto direttamente a carico dell'ENEL, con le stesse modalità previste dalla relativa polizza.
7. Il diritto di avvicendamento, dietro richiesta del lavoratore interessato, dopo 16 anni di servizio prestato presso le seguenti sezioni: esercizio, manutenzione, chimica-radiochimica e fisica sanitaria, e - per gli impianti che lo richiedano - fisica del reattore.
8. Nel caso di avvicendamento il trattamento spettante al lavoratore nel nuovo posto di lavoro a titolo di retribuzione ed indennità non potrà essere inferiore a quello percepito nel complesso per gli anzidetti titoli all'atto dell'avvicendamento stesso. L'eventuale differenza verrà conservata "ad personam" e sarà assorbibile in caso di passaggio di categoria.
9. Per la concreta attuazione di tutto quanto sopra vale la regolamentazione prevista dall'accordo sindacale nazionale 27-7-1978.
10. La corresponsione di una indennità nella misura di lire 2.500 per ogni ora di lavoro che abbia reso necessario l'uso di uno dei seguenti indumenti da parte dei dipendenti delle centrali nucleotermoelettriche:
a) tuta protettiva pneumatica o tuta in gomma o in plastica;
b) doppia tuta sigillata con autorespiratore o con maschera facciale;
c) maschera a filtro o ad aria oppure doppia tuta sigillata senza maschera.
11. Qualora, nell'ambito delle singole giornate lavorative, gli indumenti di cui sopra vengano usati per frazioni di tempo inferiori all'ora, le frazioni stesse vengono sommate ed il risultato di tale somma viene arrotondato all'ora superiore.
B) Per quanto riguarda il personale addetto a turni - 12. 1ª) La predisposizione da parte dell'Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 18 anni ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
13. 2º) Ai lavoratori addetti ai turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne spettano 6 giorni di permesso retribuito all'anno.
14. 3º) Ai lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne spetta un giorno di permesso retribuito, in ragione d'anno, a decorrere dal 1-7-1990. Sempre da tale data, al personale turnista di cui sopra, che svolga mansioni tecnico-operative, spettano due giorni di permesso retribuito, in ragione d'anno, sempre che non beneficino delle specifiche riduzioni di orario di cui al "Capitolo aggiuntivo" all'art. 3 C.C.L.
C) Per quanto riguarda il personale addetto ai cantieri di costruzione - 15. La predisposizione da parte dell'Ente, secondo modalità da concordarsi in sede sindacale nazionale, di un piano di avvicendamento dei lavoratori, che ne facciano richiesta, addetti da almeno 15 anni ai cantieri di costruzione, da realizzarsi con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio.
16. Ai lavoratori cantieristi che ai sensi del precedente quattordicesimo comma siano adibiti ad altre attività, viene corrisposto, per 12 mensilità all'anno, un assegno "ad personam" in cifra determinato sulla base dell'indennità di cantiere, di cui al quattordicesimo comma punto c. 1) dell'art. 15 C.C.L., percepita negli ultimi dodici periodi mensili di paga. Il relativo importo viene assorbito, sino a concorrenza, a seguito del verificarsi di incrementi retributivi dovuti a: passaggio di categoria, attribuzione di livelli di professionalità o di supplementi parametrici dei minimi, di livelli di funzione per i quadri; inoltre, viene mensilmente conguagliato in caso di successiva attribuzione dell'anzidetta indennità.
17. Lo stesso assegno - calcolato proporzionalmente agli anni di permanenza in cantieri di costruzione (1/15 per ogni anno intero di permanenza) - compete altresì ai lavoratori cantieristi, addetti da almeno dieci anni a cantieri di costruzione, resisi disponibili a seguito di soppressione dei relativi posti per modifiche organizzative e/o ristrutturazioni definite a livello nazionale.
D) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali termiche, geotermiche e nucleotermoelettriche - 18. Ai lavoratori che operano in centrali termiche (compresi gli addetti a miniere a cielo aperto annesse alle centrali stesse), geotermiche o nucleotermoelettriche in condizioni di particolare gravosità o disagio, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti in misura variabile da un minimo di 6 giorni ad un massimo di 10 giorni all'anno.
19. Ai lavoratori di cui al precedente comma, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all'anno.
20. Ai lavoratori che operano nelle centrali nucleotermoelettriche e che sono "esposti per ragioni professionali", secondo la definizione contenuta nel punto g) dell'art. 9 del DPR 13-2-1964, n. 185, verranno concessi permessi retribuiti nella misura di due giorni all'anno, in aggiunta agli eventuali giorni spettanti in base ai commi diciottesimo e diciannovesimo del presente articolo. Tale concessione, pertanto, non compete a coloro che, pur essendo dichiarati fisicamente idonei a lavoro "professionalmente esposto" e assoggettati al relativo controllo medico, non svolgano il lavoro come definito dal citato punto g) dell'art. 9 del DPR n. 185.
21. Ai lavoratori di cui al precedente comma - che non siano inseriti in turni continui avvicendati e che non beneficino delle specifiche riduzioni di orario di cui al "Capitolo aggiuntivo" all'art. 3 del presente Contratto - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di ulteriori 4 giorni all'anno.
E) Per quanto riguarda il personale addetto alle centrali in caverna - 22. A tutti i lavoratori che operano normalmente all'interno delle centrali in caverna verranno concessi permessi giornalieri retribuiti nella misura di 6 giorni all'anno, elevabile a 10 giorni per quelli fra i suddetti lavoratori che operano normalmente in condizioni di maggior disagio.
23. Ai lavoratori di cui al precedente comma, qualora siano addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, in misura variabile da un minimo di 9 giorni ad un massimo di 13 giorni all'anno.
24. I permessi giornalieri retribuiti di cui alle precedenti lettere D) ed E) verranno concessi mediante accordi tra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
25. Gli anzidetti giorni di permesso retribuito di cui alle precedenti lettere B), D) ed E) dovranno essere opportunamente distribuiti nel corso dell'anno secondo accordi con i lavoratori interessati e non potranno essere aggiunti ai periodi di ferie.
26. Ai lavoratori di cui ai commi ventesimo e ventunesimo dell'art. 31 del presente Contratto - che non siano inseriti in turni continui avvicendati - verranno concessi permessi giornalieri retribuiti, fino ad un massimo di 6 giornate all'anno ed in ragione di un giorno per ogni 30 giorni di fruizione dell'indennità lavori gravosi. Tali permessi debbono essere goduti entro il mese successivo ad ogni maturazione dei suddetti trenta giorni, con esclusione dei mesi di luglio ed agosto.
27. I permessi di cui al precedente comma non si applicano nei confronti dei lavoratori rientranti nel successivo comma ventinovesimo, in quanto beneficiari di specifica previsione.
F) Per quanto riguarda il personale addetto ai centri di teleinformatica - 28. Ai lavoratori normalmente addetti alle macchine dei centri di teleinformatica, nonchè agli altri lavoratori addetti a lavorazioni meccanografiche i quali prestino la loro opera nello stesso locale ove sono installati i macchinari, vengono concessi due intervalli giornalieri di riposo della durata di un quarto d'ora ciascuno.
G) Per quanto riguarda il personale che esegue lavori su elettrodotti - 29. Ai lavoratori che eseguono lavori che comportino permanenza su sostegni degli elettrodotti a tensione superiore a 60 kV, sono concessi 8 giorni di permesso retribuito in ragione d'anno. Tali permessi non possono comunque essere goduti, durante i mesi di luglio e di agosto.
H) Per quanto riguarda il personale che presta la propria opera in condizioni di particolare gravosità o disagio - 30. L'Ente assicura che provvederà ad un opportuno avvicendamento dei lavoratori che prestino la loro opera in condizioni di particolare gravosità o disagio, nonchè a sottoporre i lavoratori stessi ai controlli medici necessari a prevenire conseguenze dannose alla loro integrità fisica.
31. L'esito di tali controlli sarà comunicato per iscritto direttamente al lavoratore interessato, la cui cartella medica sarà tenuta a disposizione - ove richiesto - del medico di fiducia dell'interessato medesimo.
32. In particolare, l'Ente assicura che provvederà all'avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio, dei guardiadighe che operino da almeno 14 anni in località particolarmente disagiate di alta montagna, nonchè dei tirafili addetti esclusivamente - o, comunque, con carattere di prevalenza - da almeno 18 anni all'esercizio e manutenzione di elettrodotti a tensione superiore a 100 kV e che abbiano un'età non inferiore a 45 anni.
I) Per quanto riguarda il personale addetto a centralini telefonici - 33. L'Ente assicura che provvederà all'avvicendamento, con la gradualità compatibile con le esigenze di servizio dei lavoratori addetti da almeno 14 anni a centralini telefonici per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore.
34. Al fine di consentire il più proficuo utilizzo dei predetti lavoratori, l'avvicendamento sarà preceduto da azioni formative mirate.
Dichiarazioni a verbale - 1) Copertura assicurativa personale delle centrali di produzione - A favore dei lavoratori professionalmente esposti al rischio delle seguenti malattie nelle centrali nucleogeotermoelettriche e idroelettriche:
- ipoacusia o sordità provocata da rumore;
- silicosi o antracosi, associata o meno a tubercolosi polmonare;
- asbestosi, associata o meno alla tubercolosi polmonare o ad un cancro del polmone;
viene estesa - alle medesime condizioni - la copertura assicurativa già prevista per le malattie professionali dalle condizioni particolari della polizza infortuni professionali ed extraprofessionali.
Detta copertura assicurativa opererà - sussistendo i presupposti previsti dalle condizioni particolari di cui sopra - sino a quando non si saranno consolidati i criteri adottati dall'INAIL per l'indennizzabilità delle malattie professionali non tabellate, secondo i principi sanciti dalla Corte costituzionale con sentenza n. 179 del 10-2-1988.
Il lavoratore è comunque tenuto ad attivare nei confronti dell'INAIL la procedura per dimostrare l'origine professionale della malattia.
2) Permessi giornalieri retribuiti di cui alle lettere D) ed E) del presente articolo - Permessi giornalieri retribuiti nella misura di sei giorni all'anno verranno riconosciuti anche ai lavoratori di unità diverse dalle centrali nucleogeotermoelettriche ed in caverna, nel caso di prestazioni in dette centrali svolte nelle condizioni di gravosità o disagio che danno titolo ai permessi stessi ai lavoratori di dette unità.
I permessi di cui sopra saranno concessi in misura proporzionale alla durata dell'effettiva prestazione in centrale, sulla base di quanto previsto dagli accordi compartimentali, purchè vi sia una prestazione nel trimestre di durata non inferiore a quindici giorni, anche non consecutivi.
3) Estensione delle norme di cui al punto A) al personale esterno alle centrali nucleotermoelettriche - Quanto previsto dai commi secondo, terzo, quarto, sesto, decimo e undicesimo del presente articolo si applica anche ai lavoratori che, pur dipendendo da unità organizzative diverse dalle centrali nucleotermoelettriche, vengano chiamati occasionalmente a prestare servizio presso dette centrali in condizioni analoghe ai dipendenti delle medesime.
4) Comma sesto: elencazione delle manifestazioni patologiche - Le Parti si riservano di aggiornare l'elencazione delle manifestazioni patologiche indicate al sesto comma del presente articolo a seguito di eventuali innovazioni legislative che fossero introdotte in Paesi ove vi siano esperienze di esercizio di centrali nucleotermoelettriche.
5) Gallerie di derivazione - In considerazione delle particolari condizioni di gravosità che si riscontrano nelle gallerie di derivazione subito dopo lo svuotamento, ai lavoratori che effettuano l'ispezione di tali gallerie viene riconosciuta una mezza giornata di permesso retribuito per ogni giornata di ispezione, fino ad un massimo di 6 giornate per ciascun anno, fermo restando che tale attività non viene computata ai fini della concessione dei permessi di cui al comma ventiseiesimo del presente articolo.
1. Oltre che alle norme del presente contratto, i lavoratori devono uniformarsi a tutte quelle altre che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'Ente, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti ai lavoratori stessi dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza dei lavoratori con ordini di servizio od altro mezzo.
Art. 42 - Risoluzione del rapporto di lavoro
1. Oltre che per gli altri motivi previsti dal presente contratto, sono causa di risoluzione del rapporto di lavoro:
2. 1º - a) Per il personale iscritto al "Fondo di previdenza per i dipendenti dall'ENEL e dalle Aziende elettriche private", il compimento del 60º anno di età, sempreché il lavoratore possa vantare un'anzianità contributiva di almeno 35 anni presso il Fondo stesso.
3. In difetto di tale anzianità contributiva, il suddetto limite di età verrà protratto, comunque, sino ad un massimo di 65 anni, al fine di consentire al lavoratore di maturare una maggiore anzianità contributiva, in ogni caso non superiore a 35 anni.
4. b) Per il personale iscritto alla Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (C.P.D.E.L.) o al Fondo Pensioni F.S., il compimento di una anzianità rispettivamente di 40 e 37 anni, valida agli effetti pensionistici.
5. Indipendentemente dal numero degli anni di contribuzione al Fondo, alla C.P.D.E.L. o al Fondo Pensioni F.S., il rapporto di lavoro si risolve al compimento del 65º anno di età.
6. Per il personale di cui al presente punto 1º, la cessazione dal servizio avverrà alla fine del mese nel corso del quale si sono maturate le condizioni previste dallo stesso punto 1º, per la risoluzione automatica del rapporto.
7. 2º - L'invalidità, determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro, che dia diritto a pensione da parte del Fondo o della C.P.D.E.L. o del Fondo Pensioni F.S.
8. 3º - Le dimissioni.
9. 4º - Il decesso del lavoratore.
10. Sono parificate, a tutti gli effetti, al licenziamento per limiti di età, le dimissioni rassegnate dal lavoratore che abbia maturato il diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità del Fondo o dell'INPS o a pensione di vecchiaia della C.P.D.E.L. o del Fondo Pensioni FS, fermo restando l'obbligo da parte dello stesso al rispetto dei termini del preavviso.
11. In caso di decesso del lavoratore, l'indennità di preavviso ed il trattamento di fine rapporto verranno corrisposti agli aventi diritto secondo le disposizioni previste al riguardo dall'art. 2122 del codice civile.
Dichiarazione a verbale - Risoluzione del rapporto per invalidità - In relazione al disposto del punto 2º del presente articolo, le Parti si riservano di concordare - laddove ciò abbia a rendersi necessario - le modalità perché la pratica applicazione della norma di cui allo stesso punto 2º non trovi ostacolo nell'inerzia del lavoratore.
Art. 43 - Preavviso - Trattamento sostitutivo
1. Per i casi in cui la normativa contenuta nel presente Contratto prevede la risoluzione del rapporto ad iniziativa dell'Ente mediante preavviso o erogazione della corrispondente indennità sostitutiva, i termini del preavviso stesso sono i seguenti:
- mesi 1 per i lavoratori con anzianità fino a 2 anni compiuti;
- mesi 3 per i lavoratori con anzianità da 2 a 10 anni compiuti;
- mesi 4 per i lavoratori con anzianità oltre i 10 anni compiuti.
2. I predetti termini sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto dal lavoratore.
3. I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
5. L'Ente ha il diritto di ritenere su quanto sia da esso dovuto al lavoratore un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
6. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
7. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, l'Ente deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi sono stabiliti dall'Ente in rapporto alle esigenze del servizio.
8. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
9. In luogo e sostituzione della particolare prassi, che veniva seguita da talune imprese confluite nell'ENEL, circa l'erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché della speciale indennità prevista dalla delibera n. 344 adottata il 28-10-1963 dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente, viene corrisposta una somma pari a 4 mensilità di retribuzione, in favore:
1) dei dipendenti il cui rapporto di lavoro si risolva a norma del punto 1º dell'art. 42 relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro";
2) del personale il cui rapporto di lavoro venga a risolversi dopo il compimento di 40 anni (37 anni se donna) di anzianità contributiva presso il Fondo di previdenza elettrici o presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali o presso l'INPS;
3) dei lavoratori che si dimettano dal servizio dopo il compimento del sessantesimo anno di età (cinquantacinquesimo se donna), indipendentemente dall'anzianità di servizio maturata;
4) dei lavoratori che si dimettano dal servizio in età inferiore a 60 anni (55 se donna) con anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, ma inferiore a 40 (37 anni se donna), presso il Fondo di previdenza elettrici, o presso la Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali, o presso l'INPS, o presso il Fondo Pensioni F.S.
10. Lo stesso trattamento è riconosciuto alle lavoratrici con almeno 5 anni di anzianità di servizio il cui rapporto di lavoro si risolva per dimissioni che vengano rassegnate a causa di matrimonio entro 6 mesi dalla celebrazione dello stesso, nonché, indipendentemente dall'anzianità di servizio, alle lavoratrici che si dimettano per maternità entro il periodo per cui è legislativamente prevista la conservazione del posto.
11. La somma pari a quattro mensilità di retribuzione è aumentata dell'importo corrispondente ad un'ulteriore mensilità a favore dei lavoratori di cui al precedente punto 1), che lascino il servizio in età rispettivamente pari a 60 anni, nonché dei lavoratori di cui al precedente punto 2), che lascino il servizio in età inferiore a 60 anni (55 se donne).
12. Ai superstiti del lavoratore (come individuati nell'art. 2122 CC) con un'anzianità di servizio effettiva inferiore ai 10 anni, che sia deceduto per causa di servizio - quale definita dalle vigenti disposizioni legislative che disciplinano il trattamento pensionistico degli iscritti al Fondo di previdenza elettrici, alla C.P.D.E.L., al Fondo Pensioni F.S. - verrà corrisposto un numero di mensilità aggiuntive pari alla differenza tra dieci e gli anni interi di servizio prestati (considerando anno intero le frazioni pari o superiori a 6 mesi).
13. Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro per i motivi indicati ai punti 2º e 4º dell'art. 42 relativo alla "Risoluzione del rapporto di lavoro" nonché per invalidità non determinata da malattia professionale o da infortunio sul lavoro viene corrisposta una integrazione dell'indennità sostitutiva del preavviso sino a raggiungere 5 mensilità di retribuzione.
14. In relazione a quanto previsto dal nono comma del presente articolo e dal punto 1º dell'art. 42 concernente la "Risoluzione del rapporto di lavoro" cessa la validità dell'istituto del preavviso per i casi di risoluzione del rapporto previsti dal richiamato punto 1º del citato art. 42.
Dichiarazioni a verbale - 1) Dimissioni della lavoratrice in età pari a 55 anni - In relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 498 del 27-4-1988 - con la quale è stato sancito il principio che l'età lavorativa deve essere uguale per l'uomo e per la donna, fermo restando il diritto di quest'ultima a conseguire la pensione di vecchiaia al raggiungimento del più basso limite di età - la somma pari a quattro mensilità di retribuzione di cui al nono comma del presente articolo è aumentata di un'ulteriore mensilità a favore della lavoratrice che, avendo maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni presso il Fondo di previdenza elettrici, si dimetta dal servizio in età pari a 55 anni.
2) Calcolo delle mensilità aggiuntive - La retribuzione utile ai fini del calcolo delle mensilità aggiuntive da corrispondersi al lavoratore, ai sensi del presente articolo, è costituita dagli elementi indicati nell'art. 44 del C.C.L. 1-8-1979.
Art. 44 - Trattamento di fine rapporto - Previdenza
Trattamento di fine rapporto - 1. In ogni caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto ad un trattamento di fine rapporto determinato a norma della Legge 29-5-1982, n. 297 e di quanto contenuto nel presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 297, l'indennità di licenziamento maturata fino alla data del 31-5-1982 resta disciplinata dal C.C.L. 1-8-1979 e dagli accordi sindacali aventi riflessi sulla materia.
3. La retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto è costituita dalle corresponsioni contrattuali qui di seguito tassativamente indicate:
- Minimo di stipendio o paga (art. 17 C.C.L., trentacinquesimo comma)
- Supplementi dei minimi (art. 17 C.C.L., trentottesimo comma)
- Aumenti di anzianità (art. 26 C.C.L., primo comma)
- Aumenti biennali di anzianità convenzionale (art. 19 C.C.L., Normativa transitoria)
- Livelli salariali di categoria (art. 17 C.C.L., quarantatreesimo e quarantacinquesimo comma)
- Livelli salariali di categoria - mansioni statiche (art. 17 C.C.L., quarantaquattresimo comma)
- Livelli salariali di categoria "ad personam": 4º livello (art. 17 C.C.L., prima Norma Transitoria); mansioni statiche (art. 17 C.C.L., seconda Norma Transitoria); passaggio categoria quadri (art. 18 C.C.L., prima Dichiarazione a Verbale)
- Livelli di professionalità "ad personam"
- Livelli di funzione (art. 18 C.C.L., nono comma)
- Assegni a titolo di emolumento individuale per i quadri (art. 18 C.C.L., dodicesimo comma)
- Assegni di merito (art. 17 C.C.L., quarantanovesimo comma)
- Assegni "ad personam" che seguono le sorti dell'assegno di merito (art. 17 C.C.L., seconda Dichiarazione a Verbale)
- Assegno "ad personam" spettante agli uscieri e fattorini in servizio alla data del 30-4-1970 (art. 3 C.C.L., quarta Dichiarazione a Verbale)
- Assegno "ad personam" per riduzione orario di lavoro (art. 3 C.C.L., quarta Dichiarazione a Verbale)
- Assegno "ad personam" spettante agli impiegati che percepivano l'indennità 42/46 ore settimanali al 31-12-1962 (art. 22 C.C.L., ottavo comma)
- Indennità di contingenza (art. 17 C.C.L., trentaseiesimo comma)
- Tredicesima mensilità (art. 27 C.C.L.)
- Quattordicesima mensilità (art. 27 C.C.L.)
- Assegno "ad personam" ex premio di produzione (art. 28 C.C.L., Norma Transitoria)
- Elemento distinto della retribuzione - E.D.R. (art. 28 C.C.L., Norma Transitoria)
- Indennità ore di viaggio (art. 3, C.C.L., quinto comma, e art. 4, C.C.L., dodicesimo comma)
- Indennità mancato preavviso turno notturno (art. 3 C.C.L., settima Dichiarazione a Verbale)
- Indennità per lavoro ordinario effettuato nella giornata di sabato, in caso di riposo fruito nel lunedì successivo (art. 3 C.C.L. Capitolo aggiuntivo, undicesimo comma)
- Indennità per lavoro ordinario effettuato nella giornata di sabato, in caso di riposo fruito in giornata diversa dal lunedì successivo (art. 3 C.C.L. Capitolo aggiuntivo, undicesimo comma)
- Indennità per lavoro ordinario effettuato in orario diverso da quello normale (decimo comma del Capitolo aggiuntivo all'art. 3 C.C.L.)
- Indennità reperibilità mensile, giornaliere e speciale guardiadighe (art. 4 C.C.L.)
- Indennità per riposo compensativo coincidente con giorno festivo infrasettimanale (art. 5 C.C.L., sesto comma)
- Indennità per mancato preavviso spostamento riposo settimanale (art. 5 C.C.L., sesto comma)
- Indennità per mancato godimento del riposo domenicale una volta ogni 4 settimane (art. 5 C.C.L., settimo comma)
- Festività e Santo Patrono coincidenti con riposo settimanale (1/26) (art. 5 C.C.L., decimo comma)
- Indennità pari al 35 % della retribuzione oraria per le ore notturne in turno (art. 6 C.C.L., settimo, tredicesimo e quattordicesimo comma)
- Indennità pari al 15% della retribuzione oraria per le ore notturne in turno - 7 % per il periodo 1º.1.1989/31-12-1989 (art. 6 C.C.L., settimo comma)
- Indennità per lavoro notturno non in turno prestato da lavoratori non turnisti che svolgono il loro normale lavoro in talune ore di notte (art. 6 C.C.L., settimo comma)
- Indennità turno in percentuale sul minimo di stipendio o paga e sull'indennità di contingenza (art. 6 C.C.L., decimo, undicesimo, quattordicesimo e quindicesimo comma)
- Compenso forfettario cambio turno (punto 4., accordo sindacale nazionale 15-11-1984)
- Indennità ore ordinarie domenicali (punto 6., accordo sindacale nazionale 15-11-1984 e art. 5 C.C.L., commi quattordicesimo e quindicesimo)
- Indennità sospensione attività impianto (5%) (art. 6 C.C.L. 22-4-1986, comma diciassettesimo - posizioni residuali)
- Compenso per il lavoro prestato, in relazione al turno di lavoro, in giorno festivo diverso da quello del riposo settimanale (art. 6 C.C.L., terza Dichiarazione a Verbale)
- Assegni "ad personam" ex indennità turno (accordo sindacale nazionale 15-11-1984)
- Indennità custodi e guardiani notturni (art. 6, C.C.L., sedicesimo comma)
- Assegno "ad personam" ex compenso forfettario per prestazioni straordinarie, di cui alla prima Norma Transitoria annessa all'art. 6 C.C.L. 29-5-1973
- Indennità - di cui all'art. 15 C.C.L., dodicesimo comma - pari a 1-3-5 ore di normale retribuzione
- Indennità cantiere (art. 15 C.C.L., quattordicesimo comma, punti c.1 e c.2)
- Assegno "ad personam" ex premio di produzione, quote mensili da erogare in sede di risoluzione del rapporto di lavoro (art. 28 C.C.L., Normativa Transitoria)
- Indennità alta montagna (art. 31 C.C.L., primo comma)
- Indennità disagiata residenza (art. 31 C.C.L., secondo comma)
- Indennità, mensile e/o giornaliera, guida auto-motomezzi dell'Ente (art. 31 C.C.L., quinto comma)
- Indennità rischio cassieri e simili (art. 31 C.C.L., sesto comma)
- Indennità rischio in caso di "frequente" maneggio o responsabilità di denaro (art. 31 C.C.L., settimo comma)
- Indennità per il possesso del certificato di abilitazione di 1º e 2º grado alla conduzione di generatori di vapore (art. 31 C.C.L., ottavo e nono comma)
- Assegno "ad personam" ex indennità macchine (commi decimo/quindicesimo art. 31 C.C.L. 22-4-1986)
- Indennità macchine per i centri di teleinformatica e macchine ausiliarie (art. 31 C.C.L., ventiseiesimo e ventisettesimo comma)
- Indennità zona malarica (art. 31 C.C.L., sedicesimo comma)
- Indennità per lavori in galleria od in caverna (art. 31 C.C.L., diciottesimo e diciannovesimo comma)
- Indennità lavori gravosi (art. 31 C.C.L., ventesimo comma)
- Indennità lavori sotto tensione (art. 31 C.C.L. trentaquattresimo comma)
- Indennità centrali nucleotermoelettriche 12% e 20% (art. 31 C.C.L., ventiquattresimo comma) - 16% e 8% (accordo sindacale nazionale 31-5-1984)
- Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche, in possesso di attestati di cui al punto 4) dell'accordo sindacale nazionale 31-5-1984 (6 % - 4 %)
- Indennità centrali nucleogeotermoelettriche di nuova costruzione (art. 31 C.C.L., undicesimo comma)
- Indennità capo formazione (art. 31 C.C.L., tredicesimo quattordicesimo e quindicesimo comma)
- Compenso evacuazione scorie incandescenti nelle centrali termiche (art. 31 C.C.L., quinta Dichiarazione a Verbale)
- Importo conservato "ad personam" a seguito di avvicendamento (art. 40 C.C.L., ottavo e nono comma)
- Indennità per l'uso, nelle centrali nucleotermoelettriche, di indumenti protettivi (art. 40 C.C.L., decimo comma)
- Controvalore dell'alloggio gratuito concesso in sostituzione dell'indennità di reperibilità in misura pari all'importo dell'indennità mensile stessa
- Indennità per servizio prestato all'estero (accordo sindacale nazionale 12-1-1989)
- Indennità servizio Creys-Malville (accordo sindacale nazionale 28-4-1988)
- Assegno "ad personam", settimo comma punto C), accordo sindacale nazionale 29-7-1985.
4. Vanno altresì incluse nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le corresponsioni a carattere non occasionale dovute in forza di specifiche disposizioni di Legge (ad esempio: indennità caropane; indennità di mansione spettante ai centralinisti telefonici ciechi).
5. Nella retribuzione da prendere a base per il computo del trattamento di fine rapporto vanno ricomprese anche le corresponsioni a carattere locale fatte salve dal secondo comma dell'art. 46 del C.C.L. e già considerate utili ai fini della indennità di anzianità.
6. Le seguenti corresponsioni vanno incluse nella retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto nella misura del 10%:
- Indennità per lavoro programmato non effettuato od effettuato in misura inferiore a 3 ore nel 6º o 7º giorno settimanale od in giorno festivo infrasettimanale (art. 3 C.C.L., ottavo e nono comma)
- Indennità per prestazione lavorativa di durata inferiore a 3 ore (art. 4 C.C.L., dodicesimo comma)
- Maggiorazione 60 % o 75 % ai lavoratori che, nel normale giorno di riposo settimanale, lavorano 4 o più ore con correlativo riposo compensativo (art. 5 C.C.L., quarto e quinto comma e seconda Dichiarazione a Verbale)
- Maggiorazioni 50 %, 60 %, 75 % per supero plafond (art. 6 C.C.L., terzo comma)
Compenso lavoro straordinario (art. 6 C.C.L.)
- Compenso per il lavoro prestato eccezionalmente in giorno festivo diverso da quello del riposo settimanale (art. 6 C.C.L., terza Dichiarazione a Verbale)
- Indennità forfettaria per condizioni di lavoro particolari estero (accordo sindacale nazionale 12-1-1989).
7. È esclusa dalla retribuzione annua utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto ogni altra corresponsione comunque prevista e denominata.
8. L'inclusione o l'esclusione dalla retribuzione utile ai fini del trattamento di fine rapporto di ogni corresponsione eventualmente istituita in data successiva alla stipulazione del presente Contratto dovrà essere definita con accordo sindacale a livello nazionale.
N.B. - In materia di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto vedasi lo specifico accordo sindacale nazionale 21-2-1989 allegato al presente Contratto.
Previdenza - 9. Il trattamento previdenziale spettante ai lavoratori è quello previsto dalla Legge 31-3-1956, n. 293, modificata dalla Legge 3-2-1963, n. 53, dal DPR 17-3-1965, n. 144, dalla Legge 25-11-1971, n. 1079, dalla Legge 5-8-1975, n. 408 e dal DL 23-12-1977, n. 942, convertito nella Legge 27-2-1978, n. 41.
Dichiarazioni a verbale - 1) Le Parti si danno atto che la soppressione nel testo contrattuale dei riferimenti espliciti ed impliciti alla disciplina dell'indennità di licenziamento, contenuti sia nell'art. 44 che in altri articoli del C.C.L. 1-8-1979, non implica alcun accordo tra le Parti stesse in merito. Restano quindi impregiudicate le rispettive interpretazioni delle norme della Legge 29-5-1982, n. 297, che disciplinano il trattamento di fine rapporto.
2) Corresponsione del trattameno di fine rapporto (TFR) - Premesso che i tempi di corresponsione del trattamento di fine rapporto sono subordinati alla data di pubblicizzazione dell'indice ISTAT agli effetti della rivalutazione nonché al computo del TFR sulle voci economiche di tipo "variabile", contrattualmente previste, valorizzate nel mese successivo a quello di cessazione, l'ENEL si impegna a mettere a disposizione dell'interessato il trattamento spettantegli in data compatibile con i suddetti tempi tecnici.
Art. 45 - Certificato di lavoro
1. In caso di licenziamento o dimissioni per qualsiasi causa, l'Ente ha l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'Ente, delle mansioni nello stesso disimpegnate e della categoria cui era assegnato.
Art. 46 - Inscindibilità del Contratto
1. Le disposizioni del presente contratto, sia nell'ambito di ogni regolamentazione come nel loro insieme, sono correlative ed inscindibili tra loro e costituiscono il trattamento complessivo del lavoratore; trattamento che non è cumulabile o sostituibile, né in toto né in parte, con qualunque altro trattamento, sia collettivo che individuale.
2. Tuttavia, nei confronti dei lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente contratto e già regolati dal C.C.L. 4-2-1946 - o da contratti che, in via di rinnovo, si sono ad esso succeduti - i quali beneficiano tuttora di pattuizioni regolarmente concordate dopo la predetta data del 4-2-1946, restano salve le pattuizioni stesse - e le condizioni che ne derivano - sempreché non risultino superate dal presente contratto.
Art. 47 - Libertà sindacali nell'Ente
Attività sindacale a tempo pieno, a tempo definito e permessi sindacali - 1. In materia vale quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale del 29-7-1985 e dei relativi documenti allegati.
Affissione e diffusione stampa e comunicati - 2. L'Ente collocherà presso le varie unità aziendali un albo a disposizione delle segreterie periferiche delle organizzazioni nazionali dei lavoratori elettrici per l'affissione di stampa e di comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
3. I comunicati saranno firmati dai responsabili di dette segreterie e verranno inoltrati in copia alla direzione.
4. Sarà inoltre consentita - fuori dei locali dove si svolge l'attività produttiva e dei periodi di espletamento della stessa - la diffusione di materiale di propaganda e di informazione sindacali da parte delle organizzazioni dei lavoratori elettrici.
5. Il contenuto delle pubblicazioni indicate nei precedenti tre commi non dovrà risultare lesivo del rispetto dovuto all'ENEL ed ai suoi dirigenti.
Assemblee del personale - 6. L'Ente metterà, di volta in volta, a disposizione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici che ne facciano richiesta un locale per le assemblee del personale.
7. Dette assemblee - alle quali potranno partecipare dirigenti sindacali della categoria anche se appartenenti ad organi di livello diverso da quello che ha indetto l'assemblea nonché, previa segnalazione nominativa, dirigenti sindacali delle organizzazioni confederali - dovranno riguardare materie di interesse sindacale e del lavoro.
8. Le assemblee dovranno svolgersi, di norma, fuori dell'orario normale di lavoro. Peraltro le organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici potranno disporre globalmente, per ogni posto di lavoro, di un numero di ore annue non superiore a dodici per lo svolgimento di assemblee durante l'orario lavorativo giornaliero. Per tali ore ai lavoratori partecipanti alle assemblee verrà corrisposta la normale retribuzione.
9. Le assemblee durante l'orario di lavoro dovranno svolgersi nelle ore iniziali o finali dell'orario medesimo e potranno essere indette dalle citate organizzazioni sindacali, congiuntamente o disgiuntamente, con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di particolare urgenza. Esse dovranno svolgersi in modo tale da non ostacolare il normale andamento del servizio elettrico.
Locali a disposizione dei sindacati - 10. Nelle località sedi delle segreterie periferiche delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, l'Ente, nei limiti del possibile, metterà a disposizione un locale per lo svolgimento dell'attività di dette organizzazioni concernente la tutela del rapporto di lavoro del personale dell'Ente medesimo.
Trattenute sindacali - 11. L'Ente opererà la trattenuta per contributi sindacali dei lavoratori secondo la normativa prevista dallo specifico accordo sottoscritto il 15-7-1986.
Art. 48 - Poteri sindacali di intervento locale
1. Ferme restando le procedure e le modalità per l'esame dei ricorsi già previsti dal presente contratto, i consigli dei delegati hanno titolo a discutere, su mandato dei lavoratori interessati, anche ricorsi per cambio di mansioni, modifiche di responsabilità, qualità o quantità del lavoro assegnato; eventuali altri ricorsi di carattere diverso saranno discussi, sempre su mandato dei lavoratori interessati, dalle rappresentanze sindacali periferiche. Resta inteso che lo stesso ricorso, una volta discusso con il Consiglio dei delegati o con una di dette rappresentanze sindacali periferiche, non può essere riproposto.
2. I consigli dei delegati potranno richiedere - dandone preventiva comunicazione alle corrispondenti direzioni dell'Ente - di essere assistiti dalle citate rappresentanze sindacali periferiche, dell'uno o dell'altro livello, nella trattazione di vertenze collettive.
3. Le direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) competenti a trattare le materie di cui al primo e secondo comma del presente articolo entreranno in contatto con i Consigli dei delegati o con le rappresentanze sindacali periferiche, per l'avvio della trattativa, entro 15 giorni dalla richiesta di incontro.
4. Il predetto termine di 15 giorni vale anche per l'avvio delle trattative concernenti quelle indennità la cui definizione il contratto demanda alla sede sindacale periferica.
5. Formeranno oggetto di preventiva consultazione tra le competenti direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, al fine di considerarne i riflessi sul personale, le modalità di applicazione in sede locale di quanto definito con i confronti svoltisi a livello nazionale, ai sensi della "Premessa" al presente contratto, in tema di ristrutturazioni e/o modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro e relative eventuali sperimentazioni.
6. Le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) forniranno alle corrispondenti organizzazioni sindacali, entro il mese di luglio di ogni anno, un'informativa circa i più significativi aspetti del programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte relativi all'anno successivo nonché i dati dell'ultimo consuntivo consolidato. In tale occasione le suddette direzioni si consulteranno con le corrispondenti organizzazioni sindacali sulla destinazione del personale da assumere in applicazione del programma di assunzioni comunicato alle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali ai sensi del settimo comma della "Premessa" al C.C.L. In tali incontri potranno essere formulate dalle Organizzazioni sindacali indicazioni relative ad esigenze derivanti da situazioni specifiche (quali eventuali carenze di personale), alle quali non si possa sopperire con la riutilizzazione di personale fuori organico o resosi disponibile o non convenientemente utilizzato, da valutare da parte dell'Azienda per la formazione del programma di assunzioni per l'anno successivo.
7. Formeranno oggetto di preventive consultazioni fra le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici nel cui ambito di competenza ricade il personale direttamente interessato: l'attuazione di modifiche organizzative e relative eventuali sperimentazioni, l'applicazione di nuove tecnologie e procedure non risultanti dai confronti nazionali, nonché i problemi connessi con l'istituzione o la soppressione di posti di lavoro, con l'entrata in servizio di nuovi impianti, con l'ampliamento o la riconversione di impianti preesistenti, con l'automazione e/o telecomando di impianti. Dette consultazioni serviranno ad analizzare i riflessi sul personale delle modifiche organizzative, esaminare eventuali fenomeni di parcellizzazione delle mansioni, per realizzare una loro ricomposizione, nonché la migliore utilizzazione delle capacità dei lavoratori, tenendo conto della formazione e dell'aggiornamento professionale che gli stessi hanno avuto.
8. Le consultazioni di cui ai precedenti quinto, sesto e settimo comma saranno promosse dall'Ente, anche su richiesta delle Organizzazioni sindacali, e saranno precedute dall'invio alle stesse della documentazione utile per una più approfondita conoscenza dei problemi. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, le competenti Direzioni dell'ENEL potranno indicare i tempi nei quali dovranno concludersi le consultazioni .
9. A conclusione delle suddette consultazioni, le competenti Direzioni dell'ENEL invieranno alle Organizzazioni sindacali un documento nel quale saranno riportati i risultati degli incontri, puntualizzando le posizioni come espresse dalle Parti.
10. Le Parti inoltre potranno prevedere incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di quanto ha formato oggetto di consultazione.
Art. 49 - Interpretazione del Contratto
1. L'interpretazione delle norme del presente contratto verrà effettuata dalla Direzione centrale del personale dell'ENEL d'intesa con le segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
Art. 50 - Mense e spacci aziendali
1. L'istituzione di nuove mense o convenzioni sarà concordata tra le direzioni compartimentali dell'ENEL e le competenti segreterie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici. La quota di addebito a carico del lavoratore sarà proporzionata al puro costo dei generi alimentari somministrati.
2. Per le mense o convenzioni esistenti alla data di stipulazione del presente contratto la quota a carico del lavoratore in atto a tale data potrà essere adeguata con le gradualità necessarie, secondo accordi definiti a livello compartimentale e nella linea di tendenza della perequazione.
3. L'istituzione di nuovi spacci, qualora dovesse rendersi necessaria per obiettive esigenze dettate dalla funzionalità del servizio o da particolari situazioni ambientali, sarà concordata tra le direzioni compartimentali dell'ENEL e le competenti segreterie delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici.
1. Il presente contratto rinnova per il triennio 1-1-1988 / 31-12-1990 il C.C.L. 22-4-1986 scaduto il 31-12-1987.
2. Per quanto riguarda la parte salariale, le decorrenze dei singoli istituti e delle relative variazioni sono scaglionate nell'arco del triennio come specificato nelle tabelle allegate all'art. 17.
3. Per quanto concerne gli altri istituti normativi ed economici, le innovazioni introdotte hanno efficacia dal primo giorno del mese di stipulazione del presente contratto, salvi gli effetti che nei singoli casi siano necessariamente collegati o siano stati espressamente concordati per una data diversa.
4. Il presente contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.
Dichiarazione a verbale - Trattative per il rinnovo del presente Contratto - Le parti si danno atto che i lavori per il rinnovo del presente contratto saranno tempestivamente svolti e comunque avviati, laddove il contratto stesso sia già stato disdetto, all'inizio dell'ultimo trimestre dell'anno di scadenza del contratto medesimo.
Allegato 1 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali sul "Mezzogiorno"
In riferimento a quanto emerso in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, in merito alla "Premessa" al C.C.L., Vi confermiamo che l'ENEL, nell'ambito del perseguimento di sempre più elevati livelli di efficienza e di qualità del servizio elettrico, riserverà particolare attenzione alla realtà del Mezzogiorno.
Quanto sopra troverà riscontro nei programmi di investimento, al fine di favorire la crescita di infrastrutture elettriche finalizzata allo sviluppo economico e sociale delle regioni meridionali.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
In applicazione di quanto previsto al comma quarto della "Premessa" al C.C.L. Vi precisiamo che, al fine di dare certezza ai tempi di svolgimento dei confronti di cui all'oggetto, la prima riunione dovrà aver luogo entro 15 giorni dall'invio alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali della documentazione informativa predisposta dall'Ente.
Nel corso del primo incontro l'ente indicherà la durata massima entro la quale dovrà improrogabilmente concludersi il confronto stesso che di norma avrà durata non superiore a 3 mesi.
Analogamente si opererà per le consultazioni applicative da svolgersi a livello periferico.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 3 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "assunzioni"
Facciamo seguito agli accordi perfezionati in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi che in occasione della informativa sul programma annuale di assunzioni di cui al comma settimo della "Premessa" al C.C.L. verranno esplicitate le conclusioni alle quali si sarà pervenuti per effetto delle indicazioni formulate dalle Organizzazioni sindacali regionali in sede di consultazione di cui al comma sesto dell'art. 48 del presente C.C.L.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 4 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di "pari opportunità"
In relazione alle intese raggiunte nel corso delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, l'ENEL assicura che le delegazioni avranno competenza territoriale compartimentale fatta eccezione per le aree territoriali di: Liguria, Emilia Romagna, Lazio, Calabria e Puglia. Per queste ultime regioni saranno costituite apposite delegazioni.
I membri della commissione nazionale e delle delegazioni compartimentali e territoriali potranno usufruire di permessi retribuiti per le riunioni sia della commissione nazionale sia delle delegazioni citate. Le riunioni dovranno essere convocate per la commissione nazionale con lettera scritta a firma del Presidente e per le delegazioni compartimentali e territoriali dal coordinatore/coordinatrice, previa informazione al Presidente nazionale.
Le spese per il funzionamento della Commissione e delle delegazioni saranno a carico dell'ENEL, così come i rimborsi delle spese sostenute dai componenti gli organismi citati.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Gli accordi sindacali locali che introdurranno forme di sperimentazione di flessibilità d'orario con compensazione ultragiornaliera dovranno uniformarsi alle regole di seguito indicate.
1) Rispetto all'orario "normale" di lavoro, valevole per l'Unità interessata, devono essere prefissate le ore prima/dopo delle quali non è consentito - salva espressa richiesta della Direzione - rispettivamente l'accesso ai locali di lavoro alla mattina e la permanenza nei locali alla sera.
2) La flessibilità d'orario deve garantire una durata minima gionaliera di sei ore e trenta minuti di presenza continua e contemporanea di tutti i lavoratori in forza all'Unità interessata.
3) La durata minima e massima della prestazione ordinaria giornaliera in regime di flessibilità deve essere pari, rispettivamente, a sei ore e trenta minuti ed a nove ore e trenta minuti , fermi restando i limiti prefissati per la permanenza nella sede di lavoro dei dipendenti.
4) La flessibilità d'orario deve essere prevista - nel rispetto dei limiti di cui ai precedenti punti - all'inizio e al termine dell'orario normale di lavoro giornaliero in atto nell'Unità interessata, con fasce di pari durata.
5) Il singolo lavoratore non può, a seguito dell'adozione della flessibilità d'orario nell'Unità di appartenenza, accumulare nel tempo un'eccedenza o carenza di prestazione ordinaria (c.d. saldo positivo o negativo) superiore a otto ore.
Pertanto, eventuali carenze di prestazione superiori all'anzidetto limite saranno considerate assenza ingiustificata, mentre le eventuali eccedenze non saranno comunque utilizzate ai fini della compensazione, né daranno luogo ad alcun trattamento economico.
La compensazione di carenza di prestazione - entro il predetto limite di otto ore - può essere effettuata solo entro le fasce di flessibilità previste.
Al lavoratore, peraltro, è data facoltà di utilizzare la propria spettanza di permessi retribuiti ex festività al fine di ridurre od azzerare il proprio saldo negativo; tale facoltà può essere esercitata solo a giornata o mezza giornata.
Inoltre, nelle unità ove l'orario settimanale è ripartito dal lunedì al venerdì deve escludersi che la compensazione possa realizzarsi nella giornata di sabato, salvo il caso di preventivo accordo fra la Direzione e l'interessato.
6) La compensazione nell'ambito dell'eccedenza o carenza delle otto ore non va effettuata entro prefissati limiti temporali (settimana; mese; etc.). La valorizzazione di eventuali eccedenze o carenze di prestazione ordinaria ai fini del corrispondente pagamento o della corrispondente trattenuta (in entrambe le ipotesi, 100% della retribuzione oraria in atto al momento della valorizzazione) va effettuata - fermo restando quanto previsto sub 5) - solo in occasione di eventi modificativi della posizione aziendale del lavoratore, quali: cessazione; promozione a dirigente; trasferimento ad Unità produttiva che non adotta la flessibilità ultragiornaliera.
7) Sono esclusi dall'orario flessibile: i lavoratori che operano in squadre; i lavoratori che prestano la propria attività in turno o in trasferta; autisti; portieri; uscieri; centralinisti telefonici; part-timers; nonché altre categorie di lavoratori - che potranno essere individuate negli accordi sindacali locali - per le quali obiettive esigenze di servizio non consentono la flessibilità d'orario.
8) Va considerato "lavoro straordinario", e come tale compensato, solo quello espressamente richiesto dall'Ente in eccedenza alla durata normale della prestazione ordinaria prevista per il singolo giorno nell'Unità di appartenenza. Conseguentemente, non va considerato lavoro straordinario la prestazione richiesta dall'ENEL ed effettuata entro la suddetta durata normale.
9) Le seguenti assenze orarie sospendono la flessibilità per l'intera giornata:
- partecipazione a scioperi;
- fruizione della libertà nelle ore pomeridiane nelle giornate di cui all'ottavo comma dell'art. 5 C.C.L.;
- fruizione di "mezze giornate" di permesso (ad es. ex festività).
Le altre assenze orarie (retribuite o non) iniziali o terminali decorrono o hanno termine dall'inizio o alla fine dell'orario "normale" fissato nell'Unità interessata.
Resta comunque inteso che la concessione di permessi orari ex comma secondo dell'art. 8 C.C.L. assumerà carattere di assoluta eccezionalità; gli eventuali permessi concessi con recupero concorrono alla determinazione del c.d. "saldo".
10. L'introduzione della flessibilità a compensazione ultragiornaliera è incompatibile (e ne comporta quindi l'automatica abolizione nell'Unità interessata) con orari ripartiti in modo differenziato nei diversi giorni della settimana, nonché con altre forme di flessibilità in atto.
Resta, ovviamente, esclusa ogni forma di flessibilità per eventuali orari particolari individuali.
11) L'applicazione dell'orario flessibile deve evitare, nella massima misura possibile, interventi manuali e presuppone, quindi, l'uso di idonei mezzi di rilevazione automatica della presenza da parte di tutti i lavoratori interessati, che consentano anche la rilevazione periodica del c.d. "saldo" (positivo o negativo).
N.B. - Per orari ripartiti su 6 giorni alla settimana tutti i riferimenti orari contenuti nel presente documento vanno adeguatamente riproporzionati.
In relazione alle intese intercorse, in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, in merito al riesame dell'attività dei lavoratori "guardiadighe", Vi precisiamo quanto segue.
L'ENEL, al fine di assicurare la vigilanza degli sbarramenti, laddove prescritto e secondo quanto previsto dal DPR n. 1363 del 1-11-1959, esprime l'intendimento di adottare soluzioni che si rivelino compatibili con le situazioni - anche assai differenziate - esistenti nelle diverse realtà locali. L'individuazione delle soluzioni formano oggetto di intesa, in sede locale, tra le Direzioni dell'ENEL e le competenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici .
Dette soluzioni, oltre ovviamente ad osservare le disposizioni contrattuali che disciplinano gli istituti che risultano interessati, devono articolarsi nell'ambito degli indirizzi sotto elencati:
1) la vigilanza viene assicurata: esclusivamente da guardiadighe (con inquadramento non superiore alla Cs); da guardiadighe e da personale (di categoria B/2) di manutenzione civile idraulica o elettromeccanica in forza alla subarea di appartenenza della diga o ad una squadra distaccata di manutenzione; esclusivamente da tale ultimo personale di manutenzione;
2) qualora la sede di lavoro degli interessati sia fissata a valle (presso la subarea o la squadra distaccata), i periodi di prestazione di servizio in diga danno luogo al rimborso forfettario delle spese di trasferta, applicando gli importi previsti dagli accordi compartimentali vigenti, dedotto comunque il rimborso per il pernottamento e per le piccole spese non documentabili;
3) i lavoratori di cui al precedente punto 1) devono fornire un servizio di reperibilità speciale, da effettuare cioè nelle immediate vicinanze della diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR n. 1363 del 1-11-1959 sopra richiamato (vedasi, al riguardo, la disciplina prevista al paragrafo "Reperibilità speciale" dell'art. 4 del vigente C.C.L.);
4) qualora la soluzione per la vigilanza della diga comporti cinque giorni di prestazione lavorativa in diga completata da servizio di sola reperibilità speciale per il sesto giorno e/o per ogni giornata festiva, di cui all'art. 5 del presente Contratto, viene riconosciuta mezza giornata di permesso retribuito per ognuno di tali giorni interi di reperibilità speciale, per tener conto delle caratteristiche di vincolatività derivanti dalla Legge per tale tipo di reperibilità. Tali permessi sono cumulati tra loro e goduti nella settimana successiva a quella di riferimento, sempreché non ostino particolari esigenze di servizio;
5) i lavoratori attualmente addetti ad attività di guardiadighe acquisiranno la categoria B2 in presenza dei seguenti requisiti:
- spostamento della sede di lavoro presso la subarea di appartenenza della diga o presso la sede di una squadra distaccata di manutenzione, allo scopo di rendere loro possibile lo svolgimento di prestazioni in attività di manutenzione;
- possesso da almeno 5 anni della qualifica di "operaio qualificato di manutenzione che svolge anche mansioni di guardiadighe". Ai fini del computo di tale periodo, sono valorizzati al 50% i periodi di servizio trascorsi in diga con inquadramento in Cs, con la qualifica di guardiadighe;
- superamento con esito positivo di una prova di idoneità mirante ad accertare l'acquisita capacità tecnico-pratica relativa alle mansioni di "operaio provetto di manutenzione civile idraulica che svolge anche mansioni di guardiadighe" o di "operaio provetto di manutenzione elettromeccanica che svolge anche mansioni di guardiadighe".
In caso di esito negativo della prova di idoneità, la medesima potrà essere reiterata a distanza di almeno 1 anno;
- alle prove di idoneità di cui sopra l'ENEL ammetterà, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori da scegliere tra quelli designati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività;
6) ai lavoratori di cui al punto precedente verrà attribuita la categoria B2 superiore dopo un anno di effettiva permanenza e di esperienza specifica maturata nelle squadre di manutenzione in cat. B2 e con una delle qualifiche sopra precisate;
7) nei confronti dei soli guardiadighe che continueranno a svolgere il servizio di vigilanza presso la diga per l'intero mese, le riduzioni dell'orario settimanale di lavoro verranno fruite in misura cumulata non inferiore alla giornata.
In sede di individuazione delle soluzioni da adottare, a livello sindacale locale, nelle diverse realtà può, tra l'altro, essere definito il numero del personale da utilizzare nella rotazione, garantendo una "presenza" in diga non superiore ad una settimana su tre, avuto riguardo al numero dei manutentori e dei guardiani in forza, nonché al numero ed alle caratteristiche ambientali delle dighe da presidiare.
Resta comunque impegno delle Parti quello di ricercare, sia pure con gradualità nel tempo, convergenze su forme di articolazioni del servizio di guardiania delle dighe tali da consentire, in capo agli attuali guardiadighe, l'acquisizione di specifica professionalità nel campo della manutenzione che, integrata da appositi corsi di formazione, agevoli il loro pieno riutilizzo in attuazione del programma di installazione delle apparecchiature di telesorveglianza degli sbarramenti, conformemente alla circolare diramata dal Ministero dei Lavori Pubblici il 4-12-1987, avente ad oggetto "prescrizioni inerenti l'applicazione del Regolamento sulle dighe di ritenuta, approvato con DPR n. 1363 del 1-11-1959". Installazioni queste che l'ENEL realizzerà, in base al suddetto programma, a far tempo dal 1993 ed ultimerà, presumibilmente, entro il 1998.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Peraltro, laddove si registrino - sempre nella medesima sede - situazioni connotate da particolari disagi, verranno ricercate per tali realtà soluzioni diverse da quella sopra menzionata, tenendo nel debito conto le previsioni di cui al primo e quarto comma dell'art. 3 C.C.L., nonché alla D.V. n. 6 annessa al medesimo articolo.
Allegato 7 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "part-time"
Con riferimento alle intese raggiunte in sede di trattativa per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi confermiamo che, entro il 30-6-1989, si procederà congiuntamente alla verifica dell'accordo 14-5-1987, con il quale sono stati definiti i criteri per l'applicazione, in via sperimentale, dell'istituto del tempo parziale nell'ambito dell'ENEL.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 8 - Assunzioni a part-time a tempo indeterminato
Verbale di accordo
Premesso che:
- l'art. 5, comma 3bis della Legge 19-12-1984, n. 863, prevede che "in caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori con contratto a tempo parziale, con priorità per coloro che, già dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale";
- con la Dichiarazione a Verbale n. 9 annessa all'art. 3 del C.C.L. 22-4-1986 l'ENEL ha manifestato la disponibilità a procedere ad assunzioni part-time, a tempo indeterminato, da destinare ad attività compatibili con tale forma di prestazione e da effettuarsi a seguito di concorso pubblico con le stesse modalità previste per le assunzioni a tempo pieno;
- le modalità di reclutamento di nuovo personale prevedono, tra l'altro, un limite massimo di età, il possesso di un determinato titolo di studio di volta in volta espressamente richiesto, la residenza in un prefissato ambito territoriale e l'inquadramento iniziale da attribuire all'atto dell'assunzione;
le Parti - in relazione alle modalità di reclutamento di cui in premessa - convengono di regolamentare l'esercizio del "diritto di precedenza" previsto dal richiamato art. 5 della Legge n. 863/1984 sulla base dei seguenti criteri:
1) prima dell'emissione di bandi, l'ENEL porterà a conoscenza dei lavoratori l'intendimento di procedere al reclutamento di nuovo personale a tempo pieno, con apposito comunicato, nel quale saranno precisati il numero di posti per i quali si intende emettere il bando e le relative qualifiche, i requisiti di età e titolo di studio, l'ambito territoriale di partecipazione e l'inquadramento iniziale;
2) ai lavoratori part-time in servizio, in possesso degli stessi requisiti di età e titolo di studio, inquadrati nella medesima categoria di quella indicata nel bando e residenti, o in servizio, nello stesso ambito territoriale previsto nel bando, sarà consentito di esercitare l'anzidetto "diritto di precedenza" entro il termine perentorio di un mese dalla data di affissione del comunicato di cui al precedente punto 1);
3) qualora il numero dei lavoratori che esercitano il "diritto di precedenza" fosse superiore a quello dei posti che, per ciascuna qualifica, s'intende mettere a concorso, verrà data priorità, ai sensi del citato comma 3 bis dell'art. 5, Legge n. 863/1984, ai dipendenti che abbiano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; tra i lavoratori assunti a tempo parziale, verrà data, invece, priorità a quelli con maggiore anzianità di servizio;
4) il numero dei posti da mettere definitivamente a concorso per l'assunzione di nuovo personale sarà ridotto in funzione dei lavoratori part-time in servizio il cui rapporto verrà trasformato a tempo pieno per effetto di quanto previsto nei punti precedenti.
L'efficacia del presente accordo resta subordinata al parere che sarà espresso dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, al quale l'accordo medesimo verrà sottoposto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 12-1-1989
In relazione alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi precisiamo quanto segue.
Le sperimentazioni previste dal "Capitolo aggiuntivo" all'art. 3 presso le Unità della Produzione e del Trasporto verranno promosse dall'ENEL in particolare nei seguenti raggruppamenti di impianti, potendo interessare il complesso del raggruppamento, o, in casi particolari, il singolo Gruppo impianti:
- La Spezia, Vado Ligure, Genova;
- Sermide, Ostiglia;
- Fusina, Monfalcone, Porto Marghera;
- Porto Tolle;
- Civitavecchia, Torre Valdaliga Sud, Torre Valdaliga Nord;
- Brindisi, Bari;
- San Filippo del Mela, Priolo Gargallo;
- GIR Brescia, GIR Castellanza.
Altre sperimentazioni potranno essere avviate su richiesta delle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Nel confermare integralmente i contenuti di cui alla lettera alle Organizzazioni sindacali del 22-4-1986, in materia di "reperibilità", l'ENEL ribadisce quanto già precisato nel corso del negoziato in merito alle difficoltà di ordine tecnico incontrate nella progettazione, sperimentazione e messa a punto delle apparecchiature in argomento, nonché ai tempi imposti dalla fabbricazione e dall'approvvigionamento delle medesime.
In particolare l'ENEL ha previsto, d'intesa con la ditta aggiudicataria dell'appalto, un programma per la fornitura di circa 12.000 apparati cercapersone da diffondere, in parte nell'area della Distribuzione ed in parte in quella della Produzione e Trasmissione, che si articola in un arco temporale compreso tra la fine dell'anno 1988 ed il primo semestre 1991, mediante fasi intermedie che consentiranno di soddisfare circa la metà ed i tre quarti del fabbisogno, rispettivamente, entro il primo ed il secondo semestre dell'anno 1989.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 11 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "pronto intervento"
Ci riferiamo alla Vostra richiesta - presentata in occasione del rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 - di verificare, attraverso incontri in sede periferica, l'individuazione di località dove istituire formazioni di "pronto intervento".
Al riguardo, sottolineiamo preventivamente il costante impegno dell'Ente che, in particolare nell'ultimo decennio, con stanziamenti mirati anche a privilegiare l'eliminazione di divari esistenti nel sistema elettrico delle varie regioni, ha realizzato notevoli interventi nell'area della Distribuzione, al fine precipuo di migliorare l'affidabilità delle reti.
Ciò premesso, Vi confermiamo la nostra disponibilità ad effettuare appositi incontri sindacali, in sede locale, nel corso dei quali potrà essere verificata l'esigenza di istituire nuove formazioni di "pronto intervento", avendo riguardo alla concentrazione dell'utenza ed alla ricorrenza degli interventi per guasto; analogamente e sulla base degli stessi criteri saranno oggetto di consultazione in sede locale le situazioni che inducono ad eliminare o a ridurre le esistenti formazioni di "pronto intervento" laddove, in relazione agli accorgimenti tecnici adottati ed a modifiche organizzative introdotte, risultino venuti meno i motivi che hanno, a suo tempo, determinato l'istituzione di tale servizio.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 12 - Trattamento turnisti
Verbale di accordo 15 novembre 1984 (con le modifichye apportate in sede di rinnovo dei C.C.L. 25 gennaio 1983 e 22 aprile 1986)
1. Trattamento a seguito di cambio mansioni - Fermo restando il rispetto delle procedure di cui all'art. 48 del vigente C.C.L., l'ENEL si impegna a fornire con notevole anticipo alle organizzazioni sindacali competenti notizia della necessità di procedere a modifiche organizzative e/o ristrutturazioni, le cui attuazioni determinino soppressione di posti di lavoro con conseguente uscita dal turno dei lavoratori che occupino tali posti.
Ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna), qualora escano dal turno per soppressione dei relativi posti a seguito di modifiche organizzative e/o di ristrutturazioni, viene corrisposto un "assegno ad personam" in cifra pari all'indennità in percentuale sul minimo di categoria e sull'indennità di contingenza (prevista dal decimo comma, lettera a), dell'art. 6 del C.C.L.) da ultimo percepita. Lo stesso assegno compete ai predetti turnisti anche nel caso in cui siano costretti ad uscire dal turno per una delle seguenti cause:
- infortunio o malattia professionale che dia titolo a rendita da parte dell'INAIL;
- malattia presuntivamente considerata professionale che dia titolo ad indennizzo in forza della copertura assicurativa di cui al sesto comma dell'art. 40, C.C.L.;
- malattia che dia titolo ad indennizzo in forza della copertura assicurativa di cui alla D.V. n. 1 annessa all'art. 40 del presente contratto;
- malattia che determini la definitiva inidoneità al lavoro in turno. L'accertamento su tale definitiva inidoneità verrà effettuato, su iniziativa dell'ENEL, da parte di Ente pubblico o Istituto specializzato di diritto pubblico.
Detto assegno non rivalutabile - calcolato proporzionalmente alla durata della percezione dell'indennità stessa negli ultimi 10 anni precedenti l'uscita dal turno (1/10 per ogni anno intero di percezione) - viene corrisposto per 14 mensilità ed è incluso nella retribuzione utile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto. Il relativo importo viene assorbito sino a concorrenza, a seguito del verificarsi di incrementi retributivi dovuti a passaggio di categoria o ad attribuzione di livelli di funzione per i quadri. Inoltre, viene assorbito o conguagliato con il nuovo trattamento turnisti o semiturnisti che dovesse competere all'interessato qualora venisse successivamente utilizzato in attività di turno.
Le modifiche introdotte in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 alle precedenti regole di assorbimento e conguaglio, che continuano a valere sino al 31-12-1988, si applicano dal 1-1-1989 a tutti i fruitori del predetto assegno.
2. Avvicendamento - L'Ente, al fine di agevolare l'avvicendamento previsto nel dodicesimo comma dell'art. 40 e nel contempo al fine di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse di personale, consentirà ai lavoratori che abbiano compiuto almeno 15 anni di attività in turno continuo avvicendato di partecipare ai corsi di formazione previsti nei programmi da attuarsi in sede compartimentale per le attività aziendali per cui ciascuno dimostri - in un colloquio preliminare - di possedere le necessarie caratteristiche attitudinali. Le modalità di tali partecipazioni saranno definite localmente, facendo salva la compatibilità con le esigenze del servizio e comunque entro il limite massimo di 40 ore annue, procurando che a ciascuno degli interessati sia offerta la partecipazione ad almeno un corso nell'arco di un triennio.
Il lavoratore che abbia partecipato alle suddette azioni formative e che abbia compiuto 18 anni di attività in turno potrà essere assegnato a posti vacanti di pari categoria e comportanti l'espletamento di attività specificamente attinenti con le azioni di formazione svolte. L'assegnazione del posto avverrà in "esclusione dalla scelta", con collocazione nel punto 3) del trentanovesimo comma dell'art. 24 C.C.L.; peraltro l'assegnazione sarà subordinata ad un accertamento di idoneità professionale avente le stesse caratteristiche di cui all'art. 24 C.C.L., comma terzo. A tale accertamento parteciperanno, in qualità di osservatori, tre rappresentanti dei lavoratori, da scegliere fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, avuto riguardo al criterio della maggiore rappresentatività.
Al lavoratore così avvicendato viene applicato il trattamento previsto al punto 1. del presente accordo. Lo stesso trattamento compete altresì al lavoratore che abbia maturato almeno 15 anni di attività in turno continuo avvicendato e che esca dal turno in quanto assegnatario di un posto a seguito di selezione per concorso interno od in applicazione del venticinquesimo comma dell'art. 24.
Qualora nella stessa unità produttiva si verifichi una concentrazione di domande di avvicendamento di un numero elevato di lavoratori ovvero di lavoratori aventi identica qualifica, l'ENEL si riserva di graduare nel tempo, in relazione alle esigenze del servizio, l'applicazione ai singoli interessati della disciplina prevista dal presente punto 2., dando la precedenza ai lavoratori con maggiore anzianità in turno; a parità di tale condizione, a quelli con maggiore anzianità di servizio e, a parità delle due precedenti condizioni, ai lavoratori con maggiore età.
3. Criteri per l'articolazione degli schemi di turno - Gli schemi di turno da concordarsi in sede locale, oltre ad osservare quanto già previsto in materia dalle vigenti disposizioni contrattuali (ad es. garanzia del riposo settimanale in domenica almeno una volta ogni quattro settimane), devono rispettare le seguenti condizioni:
1. due prestazioni ordinarie previste dal piano di turno non possono essere intervallate da sole otto ore di riposo;
2. fra due riposi settimanali non può essere prevista una sequenza di più di sei giorni lavorativi consecutivi;
3. il riposo settimanale deve essere realizzato con la previsione di 32 ore consecutive di riposo.
Si raccomanda inoltre che, nel rispetto delle anzidette condizioni, gli schemi di turno da concordarsi in sede locale assicurino, per quanto possibile, la consecutività del sesto giorno non lavorato e del riposo settimanale.
Gli accordi locali per l'adeguamento degli schemi di turno non rispondenti ai criteri anzidetti dovranno intervenire quanto prima possibile con la dovuta gradualità.
4. Compenso per sovrapposizione di orario di lavoro in occasione del cambio turno per scambio consegne, nei turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) - L'onere derivante dalla sovrapposizione di orario per lo scambio delle consegne che si verifica nel cambio turno viene retribuito con un compenso forfettario, in percentuale sul valore giornaliero del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore, commisurato ai tempi differenziati di sovrapposizione di orario necessari in relazione alla complessità delle consegne da effettuarsi, complessità che è connessa alle mansioni svolte e al tipo di impianto.
Detto compenso - da erogarsi per ogni effettivo cambio turno al turnista smontante - viene così determinato:
| fino al 31-1-1989 | dal 1º-2-1989 |
GIT |
|
|
Capo turno ________________________________________________________________________ | 12% | 14,4% |
Capo unità _______________________________________________________________________ | 8% | 9,6% |
Operatore di unità (ed impianti comuni) _________________________ | 5% | 6% |
Operatore ausiliario (di unità ed impianti comuni) __________ | 3% | 3,6% |
GIT a carbone |
|
|
Assistente tecnico movimento combustibile ____________________ | 5% | 6% |
Capo squadra movimento combustibile ___________________________ | 3% | 3,6% |
Operatore provetto movimento combustibile __________________ | 2% | 2,4% |
GIN |
|
|
Capo turno _______________________________________________________________________ | 12% | 14,4% |
Capo sala __________________________________________________________________________ | 10% | 12% |
Operatore di banco reattore _____________________________________________ | 7% | 8,4% |
Addetti al turno _________________________________________________________________ | 5% | 6% |
Operatore ausiliario __________________________________________________________ | 3% | 3,6% |
UNG |
|
|
Assistente tecnico esercizio sonde ___________________________________ | 8% | 9,6% |
Capo squadra esercizio sonde _________________________________________ | 6% | 7,2% |
Addetto esercizio sonde __________________________________________________ | 3% | 3,6% |
GIG |
|
|
Capo turno _______________________________________________________________________ | 8% | 9,6% |
Preposto al turno ______________________________________________________________ | 6% | 7,2% |
Turnista ____________________________________________________________________________ | 3% | 3,6% |
GIR |
|
|
(per tutte le categorie di inquadramento, escluse quelle inferiori alla B2 ad eccezione delle Cs riferite ad addetti a centrali, stazioni elettriche od opere idrauliche) |
|
|
Capo turno di posto di teleconduzioni (1) ________________________ | - | 7,2% |
Preposto al turno ______________________________________________________________ | 6% | 7,2% |
Aiuto capo turno di posto di teleconduzioni (1) _______________ | - | 3,6% |
Turnista ____________________________________________________________________________ | 3% | 3,6% |
GIM |
|
|
Capo turno _______________________________________________________________________ | 12% | 14,4% |
Preposto al turno con compiti di coordinamento di linea di produzione _______________________________________________________________________ |
8% |
9,6% |
Conduttore di unità di scavo ___________________________________________ | 5% | 6% |
Operatore di unità di scavo _____________________________________________ | 3% | 3,6% |
SRC |
|
|
Capo turno supervisione ed attuazione ___________________________ | 12% | 14,4% |
Tecnico specialista supervisione ed attuazione _______________ | 7% | 8,4% |
AREA DISTRIBUZIONE |
|
|
(per tutte le categorie di inquadramento, escluse quelle inferiori alla B2 ad eccezione delle Cs riferite ad addetti a cabine primarie) |
|
|
Preposto al turno _____________________________________________________________ | 6% | 7,2% |
Turnista ___________________________________________________________________________ | 3% | 3,6% |
(1) Le misure del 7,2% e del 3,6% vengono rispettivamente elevate al 9,6% ed al 4,8% laddove gli interessati sovraintendano all'esercizio di tutti gli impianti del GIR, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei telecomandi |
Il compenso di cui sopra, che annulla e sostituisce ogni altro trattamento già in atto a tale titolo, non riguarda prestazioni straordinarie richieste, in via eccezionale, per far fronte ad imprevedibili esigenze di servizio che, ovviamente, daranno luogo alla corresponsione - in sostituzione del compenso stesso - del trattamento contrattuale previsto per il lavoro straordinario. Il compenso previsto dal presente punto 4. è incluso nella retribuzione utile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Per le qualifiche sopra specificate i compensi previsti nel presente punto 4. per il turno continuo avvicendato si applicano anche al turnista smontante nell'occasione del cambio turno nei turni a due prestazioni diurne.
5. Mense - Al fine di uniformare i trattamenti già in atto, si conviene quanto segue:
- al personale turnista addetto alle centrali nucleogeotermoelettriche ed alle miniere verrà fornito - su presentazione del "buono mensa" - un pasto per i turni del mattino e del pomeriggio, nonchè un "cestino ristoro" per il turno di notte, da consumare sul posto di lavoro;
- negli altri impianti della produzione e della distribuzione, ove il servizio mensa sia già in atto verrà consentito anche al personale turnista (in turni continui avvicendati o in turni comportanti due prestazioni diurne) l'accesso alla mensa alla fine del turno del mattino e prima dell'inizio del turno pomeridiano, nel rispetto delle convenzioni in atto e compatibilmente con l'orario di funzionamento della mensa stessa o di apertura degli esercizi convenzionati;
- le estensioni di cui sopra non comporteranno variazioni delle quote di addebito del costo mensa a carico del lavoratore.
Quanto sopra lascia impregiudicata la possibilità di concordare localmente - in applicazione dell'art. 50 C.c.l. - l'istituzione di nuove mense e, nei congrui casi, la fornitura di un "cestino ristoro" da consumare sul posto di lavoro durante il turno di notte.
6. Prestazioni lavorative ordinarie nella giornata di domenica - Ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna) compete, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di domenica in relazione allo schema di turno, un'indennità pari al 60 % (elevata al 70 % dal 1-2-1989) del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento del lavoratore.
Il trattamento di cui sopra compete anche ai lavoratori addetti a turni che impegnano solo due prestazioni diurne con spostamento del riposo domenicale in altro giorno della settimana.
L'indennità prevista dal presente punto 6. è cumulabile con la maggiorazione per lavoro notturno ed è inclusa nella retribuzione utile agli effetti del calcolo del trattamento di fine rapporto.
Letto, confermato e sottoscritto.
In relazione alle richieste da Voi formulate, in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi precisiamo quanto segue.
In conseguenza dei benefici previsti in tema di riduzione dell'orario settimanale di lavoro a favore del personale addetto a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, nonché per far fronte con la massima tempestività alle esigenze di copertura delle posizioni di turno che si rendessero vacanti, l'ENEL adotterà le seguenti misure di carattere organizzativo.
Nei Gruppi impianti termoelettrici presso i quali il valore medio del coefficiente di utilizzazione della potenza disponibile risulti pari o superiore al 50% (vedere elenco allegato) sarà inserito un pool di personale di riserva nell'ambito delle attività di esercizio in turno. Tale pool di personale sarà così composto:
- per GIT con più sezioni termoelettriche comandate da 3 distinte sale manovra, da 10 unità, delle quali 4 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 6 licenziati di istituto professionale (IPSIA);
- per GIT con più sezioni termoelettriche comandate da 2 distinte sale manovra, nonché nel caso delle squadre di turno addette all'esercizio sonde dell'Unità nazionale geotermica, da 8 unità, delle quali 4 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 4 licenziati di istituto professionale (IPSIA);
- per GIT di minore complessità, da 6 unità, delle quali 2 diplomati di scuola media superiore (periti industriali) e 4 licenziati di istituto professionale (IPSIA).
Detto personale sarà sottoposto alle azioni di formazione previste per il personale neo-assunto di cui al punto A) dell'art. 25, C.C.L. Successivamente, mediante le normali procedure previste dall'art. 19, per le posizioni di cat. B2 e cat. Bs, e dall'art. 24, per le posizioni di cat. A1 e cat. B1, saranno costituite posizioni di pool a tutti i livelli del turno, in modo da pervenire, a partire dalla situazione di pool di neo-assunti, alla situazione di pool qualificato ed idoneo alla immediata immissione sia nel caso di sostituzione del titolare che nella effettiva posizione del titolare. In tutti gli altri casi il suddetto personale sarà inserito in turno in affiancamento ai titolari di norma nelle prestazioni diurne, avendo comunque garantita la corresponsione dell'indennità di turno fissa mensile riconosciuta ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Man mano che le posizioni di pool vengono assorbite nelle posizioni di titolare, con opportuna gradualità, il pool dovrà essere ripristinato.
Inoltre, nelle linee di turno che lo richiedano, in relazione all'entità della riduzione di orario nonché ai permessi ex art. 40, ed alla criticità delle attività interessate (es. Servizi ripartizione e controllo del carico, Gruppi impianti idroelettrici e rete, presidi dei Sistemi di Telecontrollo Unificato - STU - della Distribuzione saranno inserite, con la dovuta gradualità, posizioni di riserva, alle quali saranno attribuite, ove possibile, mansioni rientranti in attività di esercizio e di manutenzione. In particolare per i posti di teleconduzione dei GIR, in relazione allo stato delle deleghe avute per sovraintendere all'esercizio degli impianti, si prevede l'istituzione di un pool di 2 posizioni, costituito da un diplomato di scuola media superiore (perito industriale) ed un licenziato di istituto professionale (IPSIA), cui attribuire mansioni specifiche nel campo dell'esercizio. Al personale inserito in tale pool viene garantita la corresponsione dell'indennità di turno fissa mensile riconosciuta ai lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne.
Le suddette misure non troveranno applicazione negli impianti nei quali siano già presenti turnisti di riserva, titolari di posizioni di turno di unità inattive facenti parte del Gruppo impianti.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Elenco gruppi impianti termoelettrici con indicazione dei pool in base ai dati di esercizio relativi all'anno 1988
(Il presente elenco sarà aggiornato anno per anno in base ai relativi dati di esercizio)
GIT con pool da 10 unità - San Filippo del Mela
GIT con pool da 8 unità - La Spezia - Vado Ligure - La Casella - Ostiglia - Sermide - Fusina - Monfalcone - Porto Tolle - Piombino - Torre Valdaliga Sud - Torre Valdaliga Nord - Brindisi Nord - Rossano Calabro - Termini Imerese - Sulcis
GIT con pool da 6 unità - Genova - Porto Marghera - Livorno - Porto Corsini - Napoli - Bari - Augusta - Priolo Gargallo - Portoscuso - Fiume Santo
Allegato 14 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di "azioni di volontariato"
In relazione alle intese intercorse in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 in merito all'argomento in oggetto Vi confermiamo quanto segue.
a) Volontariato di solidarietà sociale - Le parti si danno atto, anzitutto, che una realtà così complessa, qual è quella delle associazioni volontarie di solidarietà sociale, di matrice sia laica che ecclesiale, impone l'esigenza - avvertita anche da molteplici componenti politiche - di una specifica Legge-quadro la quale, senza dar luogo ad alcuna intromissione nello spazio di autonomia di tali associazioni, offra loro certezze nei rapporti con le istituzioni e collochi correttamente l'attività di dette organizzazioni in un ruolo di complementarietà e non certo di alternativa nei confronti delle strutture pubbliche.
Ciò premesso, le Parti non possono non manifestare la loro attenzione rispetto ai valori che tali Associazioni di volontariato (quali, ad esempio, l'A.V.I.S., la C.R.I., la Caritas, la Lega italiana contro i tumori, l'A.N.F.F.A.S., il MO.V.I.) sono portatrici, dal momento che si propongono, con spirito di solidarietà e senza alcuna finalità - diretta o indiretta - di lucro, di prestare un servizio in favore della collettività che sia al tempo stesso organizzato, competente e gratuito e vada ad incidere direttamente su quelle fasce del tessuto sociale del nostro Paese maggiormente bisognose di aiuto, ai fini di realizzare una migliore qualità della vita (svolgendo attività quali: promozione di iniziative per la donazione sangue, assistenza agli ammalati, sostegno agli anziani, riabilitazione degli handicappati, recupero dei tossicodipendenti).
In tale ottica, l'ENEL, pur in attesa dell'auspicato coordinamento e riassetto legislativo di tale emergente realtà e proprio in considerazione della valenza qualitativa dell'operato e delle iniziative di dette associazioni e cooperative di solidarietà sociale, si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste di lavoratori - aderenti ad una delle suddette organizzazioni - volte a ottenere la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti, nonché - ricorrendone ovviamente, tutti i presupposti contrattuali - l'effettuazione di lavoro part-time, e ciò al fine di svolgere interventi rientranti nelle attività dell'associazione o della cooperativa di solidarietà sociale cui aderiscono.
Resta comunque ferma la facoltà dell'Ente di richiedere agli interessati tutta la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste.
b) Volontariato Protezione civile - Le diverse norme legislative vigenti in materia prevedono, fra l'altro, che, in caso di necessità, i volontari si rendano disponibili e ottemperino alle disposizioni dell'organo di protezione civile, alle cui dipendenze operative saranno assegnati al momento dell'emergenza da parte delle competenti Autorità.
Ciò premesso e considerato che l'ENEL, in quanto gestore di un servizio pubblico di primaria importanza, deve prestare la propria collaborazione in caso di calamità, si precisa che:
1) allo scopo di assicurare all'organizzazione dell'Ente l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale delle aree della distribuzione e della produzione e trasmissione, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto a restare prioritariamente a disposizione dell'Ente per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi;
2) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato l'ENEL si impegna a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempreché non ostino comprovate ed inderogabili esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi di Protezione civile, intendendosi per tale, tanto quello relativo alla frequenza dei periodici corsi di addestramento, quanto quello inerente agli interventi svolti in occasione di pubbliche calamità o catastrofi.
c) Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo - Considerate le finalità sociali alle quali le iniziative di cui trattasi si ispirano, l'ENEL dà assicurazione che ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile, che intendano prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo, potrà essere consentito di partecipare alle iniziative predette, mediante la concessione di un periodo di aspettativa ai sensi del primo comma dell'art. 9 del C.C.L. di durata anche superiore a quella massima di un anno prevista da detta clausola contrattuale.
Quanto sopra, ovviamente, se sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti e sempreché la concessione di detto periodo di aspettativa sia compatibile con le esigenze del servizio.
L'ENEL fornisce inoltre assicurazione che, qualora l'effettuazione del periodo di servizio civile all'estero dia luogo alla definitiva dispensa dalla ferma militare obbligatoria, provvederà ad equiparare a tutti gli effetti contrattuali detto periodo al servizio militare vero e proprio, e ciò previa presentazione da parte dell'interessato del foglio matricolare e della relativa dispensa rilasciata dal Ministero della Difesa.
Le discipline di cui sopra dovranno, ovviamente, uniformarsi alle disposizioni legislative che dovessero intervenire in materia e che, allo stato, risultano in fase di elaborazione da parte dei Dicasteri competenti.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 15 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "alcoolismo"
In relazione alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi confermiamo quanto segue.
Le Parti, nel riconoscere che la problematica relativa al processo di riabilitazione dall'alcoolismo presenta connotati per diversi aspetti comuni con quello attinente il recupero dalla tossicodipendenza, convengono di estendere al fenomeno dell'alcoolismo tutte le disposizioni di cui alla lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali del 22-4-1986 in materia di tossicodipendenza.
Quanto sopra vale nei confronti sia dei dipendenti disponibili a sottoporsi a terapie di recupero presso gli appositi organismi terapeutici, sia di quelli che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto alcolista nella fase di riabilitazione. Tali previsioni normative presuppongono, ovviamente, che ricorrano - sia pure in via analogica - tutti i requisiti di cui alla citata lettera.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 16 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "AIDS"
In riferimento alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi facciamo presente quanto segue.
Grande attenzione - che ha trovato ampia risonanza sia su organi di stampa sia su riviste specializzate - si è registrata nel mondo intero, nel corso di questi ultimi anni, in merito all'epidemiologia della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) che, com'è noto, è una malattia infettiva trasmissibile, a elevata mortalità, causata dal virus Hiv che preferenzialmente colpisce le cellule del sistema immunitario esponendo l'individuo a contrarre molteplici infezioni e alcuni tipi di tumore. Infezione questa che può causare diversi quadri clinici che possono precedere l'AIDS o non dar luogo ad alcuna sintomatologia (portatore asintomatico o più comunemente definito "sieropositivo").
Premesso quanto sopra, le Parti - pur riconoscendo che la vasta problematica connessa al fenomeno relativo alla sindrome da immunodeficienza acquisita rientra nelle competenze degli organismi sanitari - intendono manifestare concretamente la loro sensibilità in materia convenendo di adottare le misure di seguito esposte, senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina del rapporto di lavoro.
In particolare, l'ENEL si impegna a concedere permessi retribuiti per il tempo strettamente necessario all'effettuazione, con opportune cadenze, di analisi di laboratorio nei confronti di tutti i dipendenti che richiedano di sottoporsi agli specifici esami.
Inoltre, nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1º grado affetto da AIDS, l'ENEL - ferma restando la facoltà di concessione di permessi retribuiti in occasioni eccezionali, ai sensi dell'art. 8 del C.C.L. - si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnico-produttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere:
- la concessione di aspettativa (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti, al fine di consentire l'assistenza del congiunto anche durante l'effettuazione di terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche o private;
- l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto.
Resta in ogni caso facoltà dell'Ente chiedere ai lavoratori interessati la documentazione ritenuta necessaria per giustificare le suddette richieste, con l'impegno da parte delle Direzioni interessate di mantenere il massimo riserbo, nei limiti delle disposizioni emanate sulla materia dai competenti organismi.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 17 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "malattia oncologica"
Le più favorevoli condizioni introdotte in materia, rispetto alla precedente normativa, riguardanti il periodo di comporto e di conservazione della retribuzione (intera o ridotta) nei casi di malattia oncologica, troveranno applicazione con effetto dal 1º.1.1988, salvo che per i lavoratori cessati dal servizio prima della data di stipulazione del presente Contratto.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 18 - Accordo quadro cantieristi
Verbale di accordo 18 settembre 1986
(con le modifiche apportate in sede di rinnovo del C.C.L. 22 aprile 1986)
In relazione all'impegno, di cui alla 3ª Dichiarazione a Verbale in calce all'art. 15 del C.C.L. 22-4-1986, di pervenire alla definizione di una disciplina economico-normativa dei cantieristi il più possibile uniforme in ambito nazionale, le Parti concordano il seguente "accordo quadro" che individua principi e comportamenti che dovranno essere osservati in materia.
1. Definizione della figura e del ruolo del cantierista
Ferma restando la definizione della categoria di cantierista, di cui al primo comma dell'art. 15 C.C.L., si chiarisce che il cantierista assume, nell'ambito di un cantiere di costruzione, in relazione al proprio ruolo tecnico e secondo il proprio filone di specializzazione, la responsabilità di seguire - per quanto compete al proprio livello di qualifica e di inquadramento - l'andamento dei lavori affidati agli Appaltatori o ai Fornitori, controllando il rispetto dei capitolati di appalto e di ogni altra prescrizione emanata dall'ENEL.
Si chiarisce altresì che rientra nella categoria dei cantieristi anche il personale dipendente dalla Direzione delle costruzioni normalmente addetto, in cantiere, ad attività di avviamento e di garanzia di qualità.
Nel campo amministrativo vengono di norma affidate al personale cantierista incombenze gestionali e di supporto logistico relative all'attività di cantiere.
Le esigenze costruttive definite dal PEN mettono sempre più in evidenza, qualificandolo, il ruolo del personale cantierista che dovrà essere professionalmente adeguato a tipologie di lavoro più avanzate, in relazione al continuo sviluppo tecnologico industriale.
2. Attività formativa ed avvicendamento
Conseguentemente a quanto indicato nel paragrafo precedente, si rende necessario il costante arricchimento professionale del personale cantierista da realizzarsi anche mediante corsi ciclici di formazione ricorrente, da definire con programmi annuali secondo le metodologie previste dall'art. 25 C.C.L. Tali corsi oltre a garantire il costante adeguamento ai mutamenti tecnologici, organizzativi e sociali, dovranno assicurare che la preparazione tecnica del personale risulti sempre adeguata a quella dei lavoratori delle industrie nazionali ed estere presenti in cantiere e dovranno altresì favorire una sempre maggiore integrazione fra il personale dell'area termica-nucleare e quello dell'area idraulica.
Nell'ambito di quanto previsto dal comma quindicesimo del citato art. 25, l'ENEL presenterà alle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali uno specifico programma annuale delle attività formative relative ai cantieristi (anche con indicazioni di interventi formativi eventualmente programmati per singoli cantieri) ed il consuntivo delle attività svolte nell'anno precedente.
Nel contesto dell'attività di formazione ricorrente, potranno essere sviluppate - sempreché si registri un numero di richieste di avvicendamento tali da giustificare la predisposizione di un piano di avvicendamento - specifiche azioni di addestramento mirate ad agevolare l'avvicendamento del personale addetto ai cantieri di costruzione ai sensi della lettera C) dell'art. 40 C.C.L. Sempre a tal fine, potrà essere consentito a detto personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, la partecipazione a corsi di formazione previsti nei programmi da attuarsi in sede compartimentale, per i quali ciascuno dimostri - in un colloquio preliminare - di possedere le necessarie caratteristiche attitudinali.
Qualora, invece, il numero delle richieste sia esiguo - e tale quindi da non giustificare la predisposizione di un piano di avvicendamento - le stesse saranno direttamente considerate ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 C.C.L.
3. Mobilità in ambito nazionale dei cantieristi
Nella pianificazione delle attività di costruzione e di avviamento degli impianti, la distribuzione del personale cantierista fra i diversi cantieri dovrà soddisfare il principio dell'ottimizzazione delle risorse, ricorrendosi a tal fine ad una sempre maggiore mobilità tra il personale dell'area termica-nucleare ed idraulica, ferme restando le attuali sedi stabili di appartenenza amministrativa dei cantieristi.
In occasione dell'inizio delle principali attività di un nuovo cantiere si procederà ad apposita consultazione delle segreterie sindacali regionali, competenti in relazione alla sede stabile di appartenenza amministrativa del cantiere - ovvero alla sede dell'unità permanentemente distaccata - in ordine alla programmazione cronologica dei lavori ed all'evoluzione della struttura di cantiere (nella fase iniziale, nella fase di massima espansione e nella fase di ripiegamento). Dette segreterie regionali saranno assistite da rappresentanti delle segreterie regionali nel cui ambito insiste il cantiere. Potranno inoltre essere svolti, allo stesso livello, incontri di verifica, ovviamente dopo un congruo periodo, per una comune valutazione sullo stato di attuazione di tali fasi. Tali incontri di verifica potranno aver luogo anche per i cantieri già in attività.
Per la copertura delle relative posizioni di lavoro si procederà prioritariamente mediante spostamento di cantieristi fra le varie Unità della Direzione delle costruzioni e, ove necessario, con ricorso alle procedure previste dall'art. 24 C.C.L.
Per quanto concerne, in particolare, lo spostamento di personale cantierista, la Direzione procurerà di realizzare - ferma restando la condizione indispensabile dell'idoneità professionale - un equo contemperamento fra le esigenze di servizio, l'attività già prestata in precedenza dal cantierista nei diversi cantieri e le esigenze personali e familiari di ciascun cantierista.
Peraltro, nel caso in cui - in relazione alle caratteristiche tecniche dello stesso cantiere - più lavoratori siano ritenuti professionalmente idonei a soddisfare dette esigenze e si determini quindi una possibile concorrenzialità degli interessati, si procederà all'individuazione dei lavoratori (da spostare o meno) valutando i seguenti elementi:
- distanza chilometrica fra i singoli cantieri, in cui il cantierista ha operato, e la sua residenza;
- numero di anni di permanenza nei suddetti cantieri;
- anzianità di servizio in attività di cantiere;
- numero di spostamenti già effettuati, tenendo anche conto della distanza dei cantieri dalla località di residenza degli interessati;
- a parità delle condizioni di cui sopra esigenze familiari o, in subordine, anzianità di servizio.
Relativamente agli spostamenti da effettuare, l'ENEL procederà a fornire un'informativa per iscritto alle Segreterie sindacali regionali della sede amministrativa di appartenenza del personale interessato, nonché alle Segreterie regionali nel cui ambito insistono i cantieri presso i quali verranno effettuati spostamenti.
A fronte di tale comunicazione dette segreterie potranno far pervenire, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione stessa, eventuali motivate osservazioni e/o richieste di chiarimenti in ordine a taluni casi particolari.
Nei successivi quindici giorni, ove richiesto, si procederà ad apposita convocazione delle predette Segreterie per le opportune valutazioni in ordine a detti casi, fermo restando comunque che lo spostamento del cantierista, qualora l'ENEL ne confermi la necessità per esigenze di servizio, non potrà essere ulteriormente procrastinato.
Al cantierista dovranno essere in ogni caso comunicate per iscritto, con preavviso non inferiore a trenta giorni, la destinazione presso altro cantiere, la qualifica e la presunta durata della permanenza presso il nuovo cantiere.
4. Uniformità delle normative
Al fine di garantire la massima omogeneità di trattamento del personale cantierista vengono di seguito definiti, con effetto dalla data del presente accordo, taluni aspetti di maggior rilievo della normativa contenuta nell'art. 15 C.C.L.
Quinto comma - Agli effetti delle maggiorazioni del 25 % e del 10 % e della riduzione del 10%, si conviene che le stesse operino sull'importo del rimborso spese forfettario giornaliero previsto negli specifici accordi sindacali locali.
- Ferma restando la definizione di "cantiere di costruzione", di cui al secondo comma dell'art. 15 C.C.L., qualunque sia la sua collocazione sul territorio, qualora in un singolo cantiere esistano opere da realizzarsi nel territorio di comuni non confinanti fra loro, nel caso di spostamenti di lavoratori dall'una all'altra di tali località, si applicano le maggiorazioni del rimborso forfettizzato di cui sopra.
- Nell'ipotesi di trasferta occasionale in altra località che non comporti pernottamento e qualora in detta località non esista un servizio mensa o sia di fatto inutilizzabile, al lavoratore verrà riconosciuto il trattamento di rimborso spese vitto previsto dall'accordo sindacale in vigore per la sede di appartenenza amministrativa dell'interessato. In ogni caso, il rimborso giornaliero forfettizzato previsto per il cantiere di appartenenza verrà decurtato di un importo pari alla trattenuta mensa, così come definita nel successivo punto 5.3, per ogni pasto consumato in trasferta.
- Nel caso di sospensione di attività di cantiere, qualora ciò comporti l'utilizzo del cantierista presso altro cantiere per un periodo non superiore ad un anno, il rientro nel cantiere di origine - una volta venuti meno i motivi della sospensione - non darà luogo alla corresponsione delle maggiorazioni di cui al quinto comma, salvo l'eventuale completamento del periodo residuo non ancora goduto. Analogamente si procederà nell'ipotesi delle riduzioni.
Sesto e settimo comma - In assenza di richieste di rimborso spese di viaggio per il rientro nella località di residenza, al cantierista compete il rimborso spese giornaliero per le giornate di riposo settimanale, i sesti giorni non lavorati, nonché per giorni isolati di ferie (non più di uno al mese) .
Ottavo comma - La misura del fermo camera sarà corrisposta per un periodo massimo di 30 giorni consecutivi, salva l'ipotesi di fruizione delle ferie e dei permessi per ex festività in unica soluzione, nel qual caso tale limite sarà elevato fino a 40 giorni. Detta misura viene determinata sull'importo del rimborso giornaliero forfettizzato comprensivo delle maggiorazioni o delle riduzioni previste dal quinto comma.
Nono comma - Ai fini dei rimborsi ivi previsti, il cantierista è tenuto a comunicare e documentare la propria residenza anagrafica e, tempestivamente, ogni eventuale successiva variazione della stessa.
Decimo e undicesimo comma - Le percorrenze chilometriche previste da detti commi verranno rimborsate, laddove esista e sia di fatto utilizzabile un percorso autostradale, solo su presentazione dei biglietti di pedaggio; in tal caso, viene rimborsato anche il pedaggio.
Undicesimo comma - Per assenza prolungata dal cantiere deve intendersi un periodo pari o superiore a 7 giorni di calendario.
5. Aspetti economici
Al fine di individuare metodologie omogenee per la determinazione, in sede di stipulazione degli accordi locali, del rimborso giornaliero forfettizzato spese vitto e alloggio, le Parti convengono quanto segue.
5.1 Rinnovo verbali sindacali relativi a cantieri già esistenti - I rinnovi degli accordi locali - che, pur tenendo conto del diverso e più circoscritto ambito territoriale cui essi si riferiscono, dovranno armonizzarsi con l'analogo rimborso forfettizzato previsto dall'accordo localmente vigente ai sensi del primo comma dell'art. 16 C.C.L. - verranno effettuati in base alle prassi in atto.
5.2 Accordi sindacali conseguenti all'apertura di nuovi cantieri - Verranno presi a base di riferimento gli accordi relativi ai cantieri di analoghe caratteristiche già esistenti in ambito nazionale. Tale base potrà essere opportunamente corretta, in più o in meno, in relazione ad accertamenti della situazione della ricettività effettivamente esistente in loco.
5.3 Utilizzazione del servizio mensa - Al fine di stabilire un criterio uniforme per la determinazione della trattenuta a carico del lavoratore per l'utilizzazione del servizio mensa, tenuto conto di quanto previsto dal quindicesimo comma dell'art. 15 C.C.L. circa l'obbligo di frequenza del cantierista al servizio mensa istituito dall'ENEL presso il cantiere, si conviene che detta trattenuta verrà operata in misura da concordarsi in sede locale tra un minimo dell'8 % ed un massimo del 12 % dell'importo globale del rimborso spese giornaliero forfettizzato - definito in base a quanto previsto ai precedenti punti 5.1 e 5.2 - a prescindere dalle maggiorazioni o dalle riduzioni, per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro. Resta in ogni caso a carico del lavoratore l'onere per l'acquisto del buono mensa.
Casi eccezionali di esenzione dall'obbligo della partecipazione alla mensa verranno valutati di volta in volta sulla base di opportuna documentazione (ad esempio: certificato medico, qualora il dipendente abbia particolari esigenze dietetiche che non trovino possibilità di soddisfacimento in ambito mensa).
5.4. Equo indennizzo a titolo di concorso spese di trasporto - L'accordo sindacale locale dovrà definire, laddove ne ricorrano i presupposti, anche la regolamentazione dell'equo indennizzo per concorso spese di trasporto previsto dal quarto comma dell'art. 33 C.C.L.
Peraltro, limitatamente ai cantieri di notevoli dimensioni - tenuto conto della particolare situazione della ricettività delle zone limitrofe al cantiere, che viene ad essere progressivamente ridotta per effetto della concentrazione in loco di una crescente forza di lavoro di personale in trasferta di ditte esterne - al fine di sopperire alle conseguenti maggiori difficoltà di sistemazione logistica del personale cantierista, l'equo indennizzo verrà eccezionalmente determinato con riferimento, non soltanto al perimetro del più vicino centro abitato, ma anche al perimetro di altri centri viciniori che possano assicurare un'adeguata ricettività e che verranno opportunamente ricompresi in fasce chilometriche concentriche di distanza dal cantiere che, in relazione alla situazione logistica del cantiere, verranno definite in sede locale in un ambito che comunque non sia superiore a 40 Km.
La corresponsione dell'equo indennizzo, in tal modo determinato, verrà effettuata in relazione alla dimora di ciascun cantierista, all'uopo comunicata e tempestivamente aggiornata in caso di cambiamento.
In ogni caso, nella determinazione di detto equo indennizzo, che dovrà essere corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro in cantiere, si farà riferimento alle tariffe previste per le percorrenze di servizio in vigore nella sede di appartenenza del cantiere, per la classe 900 CC di cilindrata e per lo scaglione oltre i 12.000 Km.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 19 - Trattamento ai dipendenti inviati all'estero
Verbale di accordo
Addì, 12-1-1989 in Roma
Tra l'ENEL
e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali
si è convenuto che il trattamento economico e normativo da praticare ai dipendenti elettrici dell'ENEL inviati all'estero per attività di assistenza e consulenza tecnica è quello risultante dall'appunto allegato al presente accordo.
Detto accordo ha validità dal 1-1-1989 al 31-12-1990 e si rinnoverà, di triennio in triennio qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. Peraltro, il "trattamento economico" previsto ai punti 1) e 2) dello stesso accordo sarà concordato tra le Parti annualmente, a decorrere dall'anno 1989, sulla base di elementi desumibili da pubblicazioni ufficiali.
Letto, confermato e sottoscritto.
Trattamento economico e normativo del personale inviato all'estero per attività di assistenza e consulenza tecnica
Il trattamento economico e normativo di cui al presente documento viene applicato ai dipendenti dell'ENEL inviati all'estero per attività di assistenza e consulenza tecnica e relative attività promozionali e gestionali nell'ambito di accordi di cooperazione tecnica stipulati dall'ENEL.
Trattamento normativo
Quello previsto dal C.C.L. valevole per i dipendenti elettrici dell'ENEL, salvo quanto esplicitamente regolamentato in maniera diversa a seguito delle particolari condizioni di svolgimento delle singole missioni (differenza di orario di lavoro, ecc.), e tenendo conto delle ulteriori precisazioni di cui al presente documento.
Trattamento economico
Corresponsione, in aggiunta alla normale retribuzione individualmente spettante ai sensi del C.C.L. valevole per i dipendenti elettrici dell'ENEL, dei seguenti rimborsi ed indennità .
1) Per missioni di durata non superiore a 183 giorni:
A) Rimborso spese per trasferta, a fronte delle spese di soggiorno (vitto, alloggio, ecc.), sostenute dal lavoratore nella località di trasferta, in misura forfettaria lorda, sulla base dei dati pubblicati dall'ECS (Executive Compensation Service) in materia, per le località specificatamente indicate (Per l'anno 1988, vedasi elencazione allegata al verbale d'accordo 28-4-1988).
Saranno comunque fatti salvi, sino al termine delle relative missioni, i trattamenti di miglior favore che risultassero già definiti alla data di stipulazione dello specifico accordo con il quale verrà concordato il trattamento economico da valere per l'anno considerato. Viceversa, ai lavoratori che, a tale data - pur nell'ambito dello stesso contratto di consulenza o assistenza - si recassero per la prima volta in missione nella località interessata o vi facessero ritorno dopo un periodo di permanenza in Italia per lo svolgimento di attività non connesse a detta missione, si applicheranno le misure di rimborso spese di trasferta determinate in base ai dati di cui all'elencazione allegata al suddetto accordo annuale.
B) Indennità per servizio prestato all'estero, a compenso dei disagi ed oneri non quantificabili.
Tale indennità verrà erogata con i seguenti criteri:
a) sede europea: L. __________ giornaliere lorde (per l'anno 1988, L. 27.500);
b) sede extraeuropea: L. __________ giornaliere lorde (per l'anno 1988, L. 39.000);
si applicheranno coefficienti moltiplicatori sino a 2,5 per tener conto di particolari condizioni locali o per soggiorni in località disagiate, che possono comportare oneri e disagi più elevati.
Tra i fattori di disagio sono da evidenziare: condizioni logistiche (città, località isolate, ecc.); condizioni climatiche e condizioni ambientali, lontananza dall'Italia; ecc.
2) Per missioni di durata superiore a 183 giorni:
a fronte della totale esenzione da IRPEF - fin dall'inizio della missione - di cui alla nota del Ministero delle Finanze n. 8.1171.1980, il rimborso spese per trasferta di cui al punto 1) A) verrà riconosciuto nella misura del 90 % dei dati ECS netti. (Per l'anno 1988, vedasi elencazione allegata al verbale di accordo 28-4-1988).
Parimenti, l'indennità di cui al punto 1) B), verrà riconosciuta, per il primo semestre di missione, nella misura del 90 %.
Per il periodo successivo al primo semestre, i detti rimborsi ed indennità verranno riconosciuti nella misura dell'80 %.
Saranno comunque fatti salvi, per quanto riguarda tale ulteriore abbattimento all'80 %, i trattamenti di miglior favore che risultassero già definiti alla data di stipula dello specifico accordo con il quale verrà concordato il trattamento economico da valere per l'anno considerato.
Un equo concorso spese sarà ulteriormente dato dall'ENEL a fronte del dimostrato pagamento di imposte dirette istituite o maggiorate sensibilmente nel corso della missione.
Tutti i rimborsi forfettari verranno di regola effettuati in dollari USA o in valuta locale, sulla base del cambio con il dollaro USA. Gli importi saranno rivisti annualmente sulla base di elementi desumibili da pubblicazioni ufficiali. Anche l'importo dell'indennità per servizio prestato all'estero sarà annualmente rivisto, allo scopo di salvaguardarne la funzione di compenso dei disagi ed oneri non quantificabili.
Il rimborso spese per trasferta ed indennità per servizio prestato all'estero verranno corrisposti per tutte le giornate di calendario nel mese, ivi compresi i periodi di assenza per malattia ed infortunio trascorsi nella località di trasferta.
Solo per trasferte prolungate
Durante il periodo di ferie, indipendentemente dalla località in cui il lavoratore trascorre detto periodo, detti rimborsi ed indennità verranno riconosciuti nella misura dell'80 % degli importi al momento in corresponsione.
3) Indennità forfettaria lorda:
in determinati casi, laddove le singole consulenze richiedano - con carattere di normalità - condizioni di lavoro particolari (ad es. prestazioni eccedenti le 39 ore settimanali) potrà poi prevedersi, caso per caso, una indennità forfettaria lorda, da computarsi sulla retribuzione individualmente spettante, per l'adeguamento delle prestazioni lavorative a tali condizioni.
Anticipazioni (solo per trasferte prolungate)
Nell'eventualità che siano richiesti nella località di trasferta anticipi o depositi cauzionali per l'affitto di appartamenti o che manchi localmente la disponibilità di alloggi ammobiliati (così che gli interessati debbano provvedere all'acquisto dell'arredamento per alloggi vuoti) o che gli interessati medesimi debbano provvedere all'acquisto di un'autovettura "in loco" da rivendere prima del rientro in Italia, potrà essere prevista la concessione - a richiesta - di un finanziamento senza interessi per le spese suddette, da restituire parte in rate mensili e parte a fine missione.
Rimborso spese scolastiche (solo trasferte prolungate)
Rimborso della retta scolastica o di asilo (libri esclusi), nel caso che i figli del lavoratore interessato frequentino una scuola privata locale e sempreché nella località estera di residenza il nostro Governo non abbia istituito, a titolo gratuito, scuole per il tipo di studi d'interesse dell'allievo.
Viaggi (solo per trasferte prolungate)
Si procederà al rimborso a piè di lista delle spese relative ai viaggi in aereo (classe turistica) di inizio e di fine missione, incluse le spese per un eventuale ragionevole eccesso di peso da valutarsi anche in relazione alla durata della missione.
Analogo rimborso ai familiari del lavoratore con lui conviventi ed a carico agli effetti delle detrazioni IRPEF - sempreché la missione abbia durata di almeno 12 mesi - che con lui si traslochino o che, in relazione a specifiche esigenze familiari (es. impegni scolastici dei figli), lo raggiungano entro un ragionevole periodo di tempo successivo all'inizio della missione.
In questo caso il lavoratore avrà diritto al rimborso delle spese di trasporto dei principali effetti personali, suoi e dei familiari con lui conviventi ed a carico, sino ad un ammontare massimo di Lire 1.000.000.
Rimborso di un altro viaggio aereo in Italia di andata e ritorno (classe turistica) al lavoratore ed ai familiari che con lui si siano traslocati, dopo 11 mesi di permanenza nella località di trasferta e sempreché la missione si protragga per almeno altri 6 mesi.
Nel caso che il lavoratore interessato ed il suo nucleo familiare non fruiscano - per qualsivoglia motivo - di detto viaggio, sarà corrisposta un'indennità pari al 50 % del costo del biglietto aereo di andata e ritorno in Italia (classe turistica) per il lavoratore stesso e per i suoi familiari.
Rimborso di un viaggio aereo in Italia di andata e ritorno (classe turistica) ogni tre mesi, al lavoratore che non si sia traslocato con la famiglia e sempreché la missione si protragga per almeno altri tre mesi. Il rimborso di uno di detti viaggi potrà essere sostituito, a richiesta del lavoratore - dopo un periodo di permanenza nella località di trasferta di almeno 11 mesi - dal rimborso di un viaggio aereo di andata e ritorno (classe turistica) dei familiari con lui conviventi e a carico.
Tale sostituzione potrà avvenire una sola volta per tutta la durata della missione.
Rimborso, infine, di viaggi aerei in Italia di andata e ritorno (classe turistica), in caso di eventi di carattere del tutto eccezionale: grave malattia, gravissimi motivi di famiglia o simili. L'Ente sarà esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità in rapporto al trasloco ed alla permanenza della famiglia del lavoratore nella località di trasferta.
Assistenza di malattia
L'assistenza di malattia viene erogata in conformità delle disposizioni legislative vigenti in materia (in particolare, DPR 31-7-1980, n. 618).
Assicurazione contro gli infortuni
Copertura contro i rischi professionali ed extra-professionali, secondo le norme valevoli per i dipendenti dell'ENEL che operano in Italia e copertura, di volta in volta, per malattie specifiche (malaria, malattie tropicali, ecc.).
Soccorso e rientro sanitario
In caso di malattia o infortunio gravi che dovessero occorrere al lavoratore in missione all'estero, specie in Paesi ove le infrastrutture sanitarie sono carenti, l'Ente procurerà di garantire le cure d'urgenza e, se del caso, il trasporto del lavoratore stesso, con aereo sanitario od altro mezzo adeguato, fino ad un ospedale specializzato in Italia o all'estero.
Nel corso delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 1-8-1979, parallelamente alla discussione sui problemi connessi alla valorizzazione della professionalità, è stata riconosciuta l'opportunità di considerare anche quelle posizioni lavorative, indispensabili per il buon andamento del servizio, che tuttavia presentano contenuti tali da non consentire ai lavoratori l'acquisizione, nel tempo, di un apprezzabile accumulo di professionalità oltre a quella derivante dalla specifica esperienza.
Trattasi, in definitiva, delle mansioni c.d. statiche, con inquadramento massimo ancorato alla categoria Cs che non si prestano ad arricchimenti e che inoltre sono di difficile "uscita" in quanto le posizioni di categoria B2 sono in gran parte saturate mediante assegnazione delle stesse, al di fuori delle procedure di scelta del personale, a lavoratori che svolgono altre mansioni ed ai quali si applica la normativa di cui all'art. 17 del C.C.L. Nè l'uscita verso la categoria B2 è data dalla possibilità di "graduale progressivo ampliamento di mansioni" poiché tale istituto è in contraddizione con la richiamata "staticità" delle mansioni stesse.
Le posizioni da prendere in considerazione sono state individuate nelle seguenti:
- addetto all'esercizio di opere civili od idrauliche;
- distributore di magazzino;
- addetto a centralini telefonici;
- stenodattilografa non in possesso di titolo di studio IPSIA richiesto all'atto dell'assunzione;
- dattilografa che svolge anche altri lavori d'ordine ;
- portiere, fattorino od usciere che esegue anche altri lavori d'ordine;
- pulitore;
- aiutante di mensa;
- addetto macchine eliografiche e fotocopiatrici.
Premesso quanto sopra, si ritiene che nei confronti dei lavoratori che ricoprono le posizioni sopra elencate, quali che siano le denominazioni delle qualifiche loro attribuite, possano adottarsi le seguenti misure:
- sul piano economico:
- istituzione di un quarto, quinto e sesto livello salariale di categoria, da corrispondere a partire rispettivamente dall'11º, 14º e 17º anno dal 1-1-1989 (dal 12º, dal 15º e dal 18º anno fino al 31-12-1988) di anzianità nella cat. Cs;
- sul piano normativo:
- riconoscimento del diritto di tali lavoratori a partecipare, dopo 6 anni, dal 1-1-1989 (9 anni fino al 31-12-1988) di permanenza in categoria Cs anche alle selezioni per posti di categoria B1;
- riconoscimento delle Parti stipulanti il C.C.L. che a tali lavoratori non può applicarsi, per incompatibilità, l'istituto del "graduale progressivo ampliamento di mansioni".
Con le misure di cui sopra si intende definire, in modo conclusivo ed uniforme nell'intero ambito dell'ENEL, l'inquadramento dei lavoratori che ricoprono le citate posizioni. Tali misure, pertanto, a decorrere dal 1-7-1983 annullano e sostituiscono tutte le disposizioni o prassi applicative esistenti in sede locale - anche se definite previe intese con gli organismi rappresentativi del personale - che contemplino la possibilità di accesso alla categoria B2 al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 17 e delle procedure di cui all'art. 24. Resta inteso che i lavoratori che, alla predetta data del 1-7-1983, risultino già inquadrati in categoria B2 in forza di tali disposizioni o prassi applicative conserveranno "ad personam" detta categoria di inquadramento. Resta, altresì, inteso che gli altri lavoratori che, alla predetta data risultino destinatari di dette disposizioni o prassi potranno optare per l'acquisizione "ad personam" dell'inquadramento in categoria B2 - secondo dette disposizioni o prassi - in sostituzione delle misure concordate, in sede di rinnovo del C.C.L. 1-8-1979, secondo il presente documento.
Facciamo seguito alle intese raggiunte in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, per confermarVi l'impegno, già esplicitato in sede di trattativa, a riconsiderare l'inquadramento di talune qualifiche essenzialmente di gruppo A, a seguito dell'introduzione del nuovo sistema classificatorio.
Gli incontri per l'esame della materia avranno inizio il 1º marzo e dovranno concludersi improrogabilmente il 15-6-1989. Tale esame sarà effettuato sulla base di indicazioni che saranno fornite dalla Direzione del personale e le relative intese saranno formalizzate in uno specifico verbale sindacale da stipulare con codeste Segreterie nazionali.
Le qualifiche di cui sopra verranno poi, incluse nelle "esemplificazioni" da inserire nel nuovo articolo contrattuale sulla "Classificazione del personale".
Restano ovviamente confermate e impregiudicate le procedure concordate in sede di rinnovo in merito alla classificazione delle nuove posizioni istituite a seguito di modifiche organizzative ad opera delle Commissioni nazionale e territoriali.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Facciamo riferimento alla nostra lettera del 21-2-1989, con la quale abbiamo concordato con Voi gli impegni derivanti dal rinnovo del C.C.L. 22-4-1986.
Al riguardo, con riferimento a quanto definito per la revisione del progetto DDI, Vi confermiamo che i nuovi inquadramenti che scaturiranno da tale revisione decorreranno dal giorno successivo alla conclusione delle consultazioni, ossia dal 1-1-1990.
Analogamente si opererà per i confronti riguardanti modifiche organizzative che verranno sviluppati in futuro.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 23 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di "guardiacanali"
In relazione alla richiesta di chiarimento formulata nel corso delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi precisiamo che l'attività di guardiacanali rientra, ad ogni effetto contrattuale, tra quelle appartenenti alla manutenzione civile idraulica.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali
In relazione a quanto convenuto in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi confermiamo che, agli effetti dell'inquadramento dei lavoratori aventi qualifiche non riportate nell'art. 17 C.C.L., valgono le intese raggiunte nel tempo in merito al livello di inquadramento delle qualifiche, di cui una elencazione completa è compresa nei verbali della commissione paritetica nazionale.
Delle qualifiche contenute in tali verbali, l'ENEL curerà una raccolta sistematica che farà pervenire alle organizzazioni sindacali entro il 28-2-1989.
Le intese di cui sopra dovranno essere prese a riferimento per i lavori a stralcio della commissione paritetica, per la revisione dell'inquadramento di talune qualifiche di cui alla lettera del 21-2-1989 nonché per i lavori della commissione nazionale e delle commissioni territoriali per la classificazione del personale.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Lettera delle Organizzazioni sindacali all'ENEL
In riscontro alla Vostra di pari oggetto, Vi diamo atto che quanto in essa contenuto corrisponde alle intese raggiunte.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Con riferimento all'argomento di cui all'oggetto, Vi confermiamo che è nostro intendimento procedere, successivamente alla conclusione delle trattative per il rinnovo, e comunque entro il 31-5-1989, ad un esame delle posizioni di categoria As con livello di professionalità 16 %, agli effetti della attribuzione della categoria quadri.
Detto esame potrà essere esteso per gli stessi effetti anche a talune posizioni di cat. As con livello di professionalità 8 %. Nei casi in cui tale esame dia esito positivo, la categoria quadri verrà attribuita con decorrenza dal 1-1-1989.
Dei risultati di tale esame verrà fornita informativa a codeste Segreterie nazionali.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 26 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di livelli salariali
Ci richiamiamo a quanto concordato in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi l'impegno a riconsiderare, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale, l'istituto dei livelli salariali di categoria.
A tal fine ed in previsione di tale riconsiderazione, è stata concordata la soppressione dell'istituto per gli appartenenti alla categoria quadri, con conservazione "ad personam" dell'importo a tale titolo maturato nonché il "congelamento" del quarto livello per le categorie interessate.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Ci richiamiamo a quanto concordato in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, per confermarVi che la introduzione del nuovo sistema di classificazione, con i minimi di categoria derivanti dall'assorbimento nei minimi stessi dei livelli di professionalità e dei supplementi parametrici dei minimi, determinerà, per quanto riguarda gli aumenti biennali, i normali effetti economici derivanti dal passaggio di categoria (mantenimento dell'importo in cifra degli aumenti biennali maturati).
Per quanto riguarda, invece, l'istituto dei livelli salariali di categoria, sempre in fase di introduzione delle nuove categorie, si opererà - in deroga a quanto previsto dal trentunesimo comma, art. 17, C.C.L. 22-4-1986 - alla rivalutazione dei livelli salariali già maturati sul minimo delle nuove categorie. Gli interessati avranno titolo a maturare ulteriori livelli salariali di categoria - computando anche quelli già maturati e rivalutati - fino al numero massimo contrattualmente previsto. A tal fine sarà considerata utile l'anzianità in corso di maturazione alla data di attribuzione delle nuove categorie.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 28 - Corresponsioni anno 1988 (Accordo 13 gennaio - 21-2-1989)
I lavoratori in servizio al 1-1-1988 avranno titolo, per quanto riguarda il solo periodo 1º gennaio / 31-12-1988, alla corresponsione del seguente importo lordo, sotto forma di "una tantum".
Inquadramento | Una tantum 1-1 fino a 31-12-1988 |
Quadri | 1.840.000 |
As | 1.703.700 |
A1 | 1.526.300 |
Bs | 1.323.500 |
B1 | 1.154.600 |
B2 | 994.200 |
Cs | 856.900 |
C1 | 736.000 |
C2 | 655.200 |
Per quanto riguarda le modalità di corresponsione, si precisa quanto segue:
- in caso di passaggio di categoria nel corso dell'anno 1988, gli importi da corrispondere saranno pro-quota riferiti alla effettiva categoria di appartenenza. In caso di passaggio di categoria in corso mese, si considera l'importo afferente la categoria superiore se la permanenza nella nuova categoria è pari o superiore ai 15 giorni;
- in caso di cessazione o assunzione nel corso del 1988 (superato, peraltro, il periodo di prova) o per i lavoratori che abbiano avuto periodi di assenza non retribuita, l'importo in oggetto verrà corrisposto in proporzione ai mesi interi di servizio prestato (valore annuo rapportato a 12), computandosi come mese intero le frazioni di mese pari o superiori ai 15 giorni;
- per le assenze a retribuzione ridotta verificatesi nel periodo considerato, l'una tantum sarà corrisposta - per i periodi interessati - con la stessa percentuale di riduzione;
- ai lavoratori cessati dal servizio nel corso del primo semestre dell'anno 1988 saranno corrisposti, in aggiunta al pro-quota dell'una tantum spettante, tanti dodicesimi dell'una tantum stesso per quanti sono i mesi interi di servizio prestato. Ai lavoratori cessati dal servizio nel secondo semestre saranno corrisposti, in aggiunta al pro-quota dell'una tantum spettante, ulteriori 6/12mi dell'una tantum.
Gli importi aggiuntivi di cui sopra non sono soggetti a riduzione in caso di assenze a retribuzione ridotta, verificatesi nei periodi considerati;
- nel caso di prestazione a tempo parziale svolta nel corso del 1988, l'una tantum sarà corrisposta in misura proporzionale alla durata della prestazione;
- le corresponsioni di cui sopra non hanno riflesso, diretto o indiretto, su alcun istituto contrattuale, nè sono utilmente considerabili ai fini della Legge 29-5-1982, n. 297 e dell'art. 44 C.C.L. 22-4-1986;
- le corresponsioni per il titolo in oggetto sono valide agli effetti di quanto previsto dall'accordo 15-7-1986.
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 29 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di "formazione quadri"
Per quanto riguarda l'organizzazione delle attività di formazione destinate ai quadri, l'Ente si impegna sia a coinvolgere un numero sempre maggiore di partecipanti, sia ad ampliare la gamma degli interventi formativi, con particolare riferimento ai punti a) e b) del comma ventottesimo dell'art. 18, in modo da tendere progressivamente alla costituzione di un "catalogo" di offerte formative.
Oltre a quanto sopra previsto per il personale già in categoria quadri, verranno progettate ulteriori iniziative pianificate, da attivare possibilmente entro il periodo di vigenza del C.C.L., destinate al personale al quale verrà attribuita la categoria quadri.
Per quanto attiene alle modalità di partecipazione del personale già in tale categoria, si tenderà a favorire, entro limiti prefissati, l'autonoma scelta di partecipazione ad azioni formative programmate, sempreché le Direzioni gerarchicamente preposte le valutino utili ai fini di una migliore integrazione delle conoscenze professionali del personale richiedente.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 30 - La categoria quadri nell'area della Ricerca
1) Premessa
Nei documenti riguardanti la "Professionalità" sottoscritti in sede di rinnovo del C.C.L. 1-8-1979, le Parti hanno riconosciuto che "nell'area della ricerca risultano essere presenti particolari caratteristiche così configurate:
a) area con struttura organizzativa caratterizzata dalla presenza di unità che lavorano prevalentemente per progetti e/o su commessa (da parte di altra unità dell'Ente o esterne);
b) area nella quale è largamente prevalente personale ad alta scolarità (laurea o diploma) che svolge la propria attività isolatamente o a piccoli gruppi;
c) area nella quale, anche nelle posizioni di vertice, è prevalente il contributo immediato, diretto e personale, rispetto alle responsabilità di coordinamento di altre persone".
2) Aspetti organizzativi
Per le ragioni di cui sopra, nonché per la necessità di adeguarsi con rapidità all'evolversi dei programmi di ricerca, il tessuto organizzativo dell'area deve essere il più possibile flessibile.
Nell'ambito di tali caratteristiche di flessibilità si individuano, a valle delle posizioni dirigenziali, posizioni e carattere permanente, che trattano con continuità attività o tematiche omogenee, posizioni individuali caratterizzate dall'alta qualificazione tecnico-scientifica e posizioni ad hoc collegate allo sviluppo dei programmi di ricerca.
Il personale di ricerca, a valle delle posizioni dirigenziali, è costituito da quei dipendenti, di norma in possesso di laurea (o diploma), che, avendo superato positivamente il colloquio di accertamento previsto a conclusione del ciclo di formazione ex art. 19 C.C.L. finalizzato all'inserimento graduale nelle attività di ricerca, partecipano allo sviluppo dei programmi di ricerca.
Tale partecipazione è funzione delle conoscenze e competenze professionali possedute e della capacità di saper fornire un apporto personale, per cui la posizione gerarchica non costituisce l'elemento prioritario agli effetti della individuazione delle persone da dedicare ai programmi di ricerca. In altre parole, l'affidamento di un'attività di ricerca più o meno complessa ad un ricercatore è legato alle caratteristiche proprie del ricercatore e non alla sua posizione gerarchica.
3) Criteri per l'attribuzione
Per tale personale, attese le specificità dell'area, l'attribuzione della categoria quadri viene effettuata con i seguenti criteri da intendersi sostitutivi di quelli di cui ai commi primo e terzo dell'art. 18 "Quadri".
A) Potenzialità del contributo personale - Approfondita conoscenza in più discipline e/o notevole conoscenza nella disciplina di propria competenza. Capacità di organizzare le proprie conoscenze e di fornire contributi originali e creativi; notevole versatilità.
B) Autonomia e capacità di collaborare, sovrintendere e coordinare - Nell'ambito di un compito complesso con scarsa disponibilità di riferimenti si manifesta: attraverso la capacità di sviluppare, con autonomia, i compiti affidati ricevendo solo indicazioni dell'obiettivo da raggiungere; attraverso una elevata disponibilità di collaborazione; attraverso una elevata capacità di motivare i collaboratori, impartire disposizioni e conseguire gli obiettivi prefissati.
C) Capacità di rappresentanza - Capacità di attivare e gestire rapporti di notevole importanza e capacità di individuarne gli aspetti salienti.
I quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono le mansioni individuate secondo i criteri descritti ai punti A), B) e C), con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali e nell'attribuzione degli obiettivi dell'Ente e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse.
4) Individuazione dei quadri
La individuazione dei lavoratori dell'area della ricerca cui attribuire la categoria quadri è operata dall'ENEL previa informativa alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali.
In tale informativa verrà specificata la qualifica professionale che ha determinato l'attribuzione della categoria quadri.
Ai quadri dell'area della ricerca si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 "Quadri", salvo quanto previsto dalla presente normativa. In particolare per quanto concerne la copertura delle posizioni a "carattere permanente" si applica quanto previsto dal paragrafo "Copertura di posizioni di quadro" dell'art. 18 del C.C.L.
5) Attività ausiliarie alla ricerca
Per i titolari di posizioni ausiliarie tecniche (gestione di laboratori e sale calcolo, officine, attività di disegno e simili) ed ausiliarie generali (amministrazione, segreteria e simili), la attribuzione della categoria quadri avverrà in base alla normativa di cui all'art. 18 "Quadri", trattandosi di ben definite posizioni di organico.
Roma, 21-2-1989
Allegato 31 - La categoria quadri nell'area della progettazione della Direzione delle costruzioni
1) Premessa
Come risulta dai documenti sottoscritti in tema di professionalità in sede di rinnovo del C.C.L. 1-8-1979, l'area della progettazione presenta caratteristiche analoghe a quelle della ricerca sia sotto il profilo organizzativo (coesistenza di posizioni di lavoro a carattere permanente e con funzioni predeterminabili e per tali ragioni definibili come "posizioni di struttura" con altre di tipo individuale che sono caratterizzate da un elevato grado di conoscenze specialistiche richieste nelle varie fasi di sviluppo del progetto) sia sotto il profilo dei requisiti necessari per lo svolgimento di tali attività (alta scolarità con costante aggiornamento - capacità innovativa - disponibilità ad una utilizzazione flessibile correlata alle esigenze di sviluppo del progetto).
2) Aspetti organizzativi
In relazione alle suddette caratteristiche dell'area, la posizione del "quadro progettista" può essere così definita:
a) posizione preposta alla risoluzione di tutti i problemi di impostazione e coordinamento dello sviluppo della progettazione di parti di impianti di produzione e trasmissione, separate o nel loro insieme, con funzioni di rappresentanza tecnica nei rapporti con altre unità dell'Ente e con terzi e di coordinamento delle strutture tecniche interessate;
b) posizione caratterizzata da una completa e sperimentata conoscenza delle moderne tecniche progettuali relative alle varie parti di impianto, considerate isolatamente o nel loro insieme e delle relative metodologie di impiego.
3) Nella posizione di cui al punto a) sono prevalentemente identificabili i progettisti che hanno compiti di coordinamento di gruppi; nella posizione di cui al punto b) i progettisti che prevalentemente operano a titolo individuale in relazione ai contributi di tipo specialistico richiesti dal progetto nelle successive fasi del suo sviluppo.
4) Criteri per l'attribuzione
L'attribuzione della categoria di quadro al progettista verrà effettuata utilizzando i seguenti criteri da intendersi sostitutivi di quelli di cui ai commi primo e terzo dell'art. 18 "Quadri":
a) Potenzialità del contributo personale - Ricerca attiva di soluzioni ai
problemi progettuali mediante proposte originali ed efficaci. Capacità di inserire la propria attività nel quadro generale del progetto, con particolare riguardo agli aspetti realizzativi dello stesso. Notevole versatilità nell'utilizzo di complesse metodologie di calcolo.
b) Autonomia e capacità di collaborare, sovrintendere e coordinare - Assunzione di responsabilità per l'esecuzione del lavoro che viene prevalentemente indicato per obiettivi tempestività nell'affrontare i problemi emergenti. Integrazione - collaborazione con le varie Unità interessate alla realizzazione del progetto. Capacità di motivare i collaboratori con particolare attenzione agli aspetti formativi/informativi dei medesimi, di impartire disposizioni e di conseguire gli obiettivi prefissati.
c) Funzioni di rappresentanza - Capacità di gestire rapporti di notevole importanza, con particolare riguardo ai rapporti con terzi destinatari di specifiche tecniche (fornitori) e con le Unità di realizzazione impianti.
I quadri aventi titolo al minimo superiore sono quelli che svolgono le mansioni individuate secondo i criteri descritti ai punti a), b) e c), con contenuto professionale di maggior rilievo per il più incisivo coinvolgimento nella traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali e nell'attuazione degli obiettivi dell'Ente e per le maggiori responsabilità nella gestione delle risorse.
5) Individuazione dei quadri
La individuazione dei lavoratori dell'area della progettazione della DCO ai quali attribuire la categoria quadri è operata dall'ENEL previa informativa alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali.
In tale informativa verrà specificata la qualifica professionale che ha determinato l'attribuzione della categoria quadri.
Ai quadri dell'area progettazione della DCO si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 "Quadri", salvo quanto previsto dalla presente normativa. In particolare per quanto concerne le posizioni a carattere permanente si applica quanto previsto dal paragrafo "Copertura di posizioni di quadro" dell'art. 18 del C.C.L.
Roma, 21-2-1989
L'Ente, a conclusione delle azioni di inserimento al lavoro di cui all'art. 19, prevede un colloquio che si configura come strumento finalizzato all'accertamento sia del livello delle conoscenze tecnico- professionali raggiunto durante la fase di inserimento al lavoro sia delle attitudini e propensioni del "candidato". Ciò al fine di valutare se le esperienze professionali maturate, formative e lavorative, siano sufficienti per un proficuo inserimento ai livelli di inquadramento rispettivamente previsti.
L'accertamento "professionale" avrà ad oggetto l'esperienza maturata dall'interessato nella fase di inserimento al lavoro secondo le modalità previste dall'art. 19 C.C.L.
Le indicazioni emerse dal colloquio verranno utilizzate, in caso di esito negativo, per progettare ulteriori azioni di inserimento commisurate alle esigenze dell'interessato.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 33 - Art. 24 - Punteggi da attribuire nelle scelte del personale
Il punteggio da attribuire nelle scelte del personale viene così stabilito:
A) Scelte nelle quali sono previsti gli accertamenti professionali ed attitudinali
Accertamenti professionali _____________________________________ 30 punti
Accertamenti attitudinali ______________________________________ 20 punti
Punteggio totale _______________________________________________ 50 punti
B) Scelte nelle quali sono previsti solo gli accertamenti professionali
Accertamenti professionali _____________________________________ 50 punti
Accertamenti attitudinali ______________________________________ -
Punteggio totale _______________________________________________ 50 punti
C) Scelte nelle quali è prevista oltre al colloquio professionale ed attitudinale anche la prova di pratica professionale
Prova pratica professionale ____________________________________ 30 punti
Accertamenti professionali _____________________________________ 25 punti
Accertamenti attitudinali ______________________________________ 15 punti
Punteggio totale _______________________________________________ 70 punti
D) Scelte nelle quali è prevista oltre al colloquio professionale ed attitudinale anche la prova scritta
Prova scritta __________________________________________________ 30 punti
Accertamenti professionali _____________________________________ 25 punti
Accertamenti attitudinali ______________________________________ 15 punti
Punteggio totale _______________________________________________ 70 punti
E) Scelte nelle quali siano previsti la prova di pratica professionale ed il colloquio professionale
Prova di pratica professionale _________________________________ 25 punti
Accertamenti professionali _____________________________________ 25 punti
Punteggio totale _______________________________________________ 50 punti
In ogni caso l'idoneità è fissata in 6/10 del punteggio totale stabilito con esclusione di coloro che non risultino idonei nelle prove professionali non avendo conseguito in tali prove una valutazione di almeno 6/10 dei punti disponibili.
Allegato 34 - Art. 24 - Ambiti di partecipazione alle scelte
Qualifiche di Gruppo A - Posizioni da coprire in ambito:
- Unità Sede Compartimentale (escluso Settore Produzione e Trasmissione): dipendenti delle Unità della Sede Compartimentale (ad eccezione del Settore Produzione e Trasmissione);
- Distretto o Esercizio Distrettuale (comprese le Zone): dipendenti del Distretto o Esercizio Distrettuale (comprese le Zone);
- Settore Produzione e Trasmissione (compresi i Gruppi Impianti): dipendenti del singolo Settore Produzione e Trasmissione (compresi Gruppi Impianti). Per la copertura di posizioni nelle centrali nucleotermoelettriche potranno presentare candidatura i dipendenti di tutte le altre centrali nucleotermoelettriche;
- Unità distaccate della Direzione delle Costruzioni: dipendenti di tutta la Direzione delle Costruzioni ovunque svolgano la loro attività;
- Centro di Ricerca: dipendenti di tutta la Direzione Studi e Ricerche ovunque svolgano la loro attività;
- Direzione Generale: vedasi quanto in appresso specificato.
Qualifiche di Gruppo B - Posizioni da coprire in ambito:
- Unità Sede Compartimentale (escluso Settore Produzione e Trasmissione): dipendenti delle Unità della Sede Compartimentale (ad eccezione del Settore Produzione e Trasmissione);
- Sede Distretto o Esercizio Distrettuale: dipendenti di ciascuna Sede Distretto o Esercizio Distrettuale;
- Unità Sede del Settore Produzione e Trasmissione: dipendenti delle Unità della Sede del Settore Produzione e Trasmissione;
- Zona: dipendenti della Zona;
- Gruppo Impianti: dipendenti del Gruppo Impianti. Per la copertura di posizioni nelle centrali nucleotermoelettriche potranno presentare candidatura i dipendenti di tutte le altre centrali nucleotermoelettriche;
- Unità distaccate della Direzione delle Costruzioni: dipendenti di tutta la Direzione delle Costruzioni ovunque svolgano la loro attività;
- Centro di Ricerca: dipendenti di tutta la Direzione Studi e Ricerche ovunque svolgano la loro attività;
- Direzione Generale: vedasi quanto in appresso specificato.
Ambito di partecipazione alle scelte - Direzione Generale
- Selezioni per la copertura di posizioni di lavoro presso la Direzione Generale.
a) Scelte relative a qualifiche di livello As superiore, As, A1 superiore, A1, Bs superiore e Bs
- Le scelte verranno effettuate tra il personale della Direzione Generale, tra quello dei Settori e/o Servizi compartimentali funzionalmente coordinati dalla Direzione o Ufficio centrale nel cui ambito si manifesta la necessità di procedere alla selezione, nonché tra quello delle Unità organizzative che hanno sede nell'area territoriale delle Zone della Provincia di Roma.
- Le scelte interessanti la Direzione Centrale della Produzione e Trasmissione potranno essere estese anche al personale dei Gruppi Impianti e/o delle Centrali nucleogeotermoelettriche.
- Le scelte interessanti la Direzione Centrale delle Costruzioni, cui possono presentare la candidatura tutti i dipendenti della Direzione Generale nonché quelli delle Unità della Direzione delle Costruzioni ovunque svolgano la loro attività, potranno essere estese pure al personale delle Centrali nucleotermoelettriche.
- Le scelte di livello As superiore e As interessanti la Direzione Centrale delle Costruzioni, la Direzione Centrale della Produzione e Trasmissione, la Direzione Centrale della Distribuzione - limitatamente all'area tecnica - e l'Ufficio Telematica e Informatica, verranno estese altresì al personale di cat. As superiore e As dei Centri di Ricerca che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nei Centri medesimi, ferme restando comunque le preclusioni di cui ai commi ventottestimo, ventinovesimo e trentesimo dell'art. 24.
- Le scelte interessanti la Direzione Centrale Studi e Ricerche verranno effettuate, oltre che nell'ambito della Direzione Generale, anche in quello dei Centri di Ricerca.
b) Scelte relative a qualifiche di livello B1 superiore, B1, B2 superiore e B2
- Le scelte verranno effettuate tra il personale della Direzione Generale, nonché tra quello di tutte le Unità organizzative aventi sede nell'area territoriale delle Zone della Provincia di Roma.
- Alle scelte interessanti la Direzione Centrale delle Costruzioni potranno presentare la candidatura anche tutti i dipendenti che operano nell'area delle Costruzioni, ovunque siano dislocati.
- Selezioni per la copertura di posizioni di lavoro presso Unità diverse dalla Direzione Generale
I lavoratori della Direzione Generale potranno presentare la candidatura alle scelte con le seguenti modalità:
- tutte le scelte relative a qualifiche di livello As superiore, As, A1 superiore ed A1 indette dai singoli Compartimenti;
- tutte le scelte relative a qualifiche di livello Bs superiore, Bs, B1 superiore, B1, B2 superiore e B2 indette nell'ambito territoriale del Distretto del Lazio.
I dipendenti della Direzione Centrale delle Costruzioni potranno presentare la candidatura a tutte le scelte interessanti l'area delle Costruzioni.
I dipendenti della Direzione Centrale Studi e Ricerche potranno presentare la candidatura a tutte le scelte interessanti l'area della Ricerca.
Con riferimento al comma nono dell'art. 24,, Vi precisiamo che potranno formare oggetto della consultazione tra le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti Organizzazioni sindacali, ai sensi della nuova normativa del sesto comma dell'art. 48, anche quei casi di prolungata, mancata copertura di posti resisi vacanti a partire dal 1-4-1989.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 36 - Art. 24 - Definizione della "rosa" di candidati da sottoporre a scelta
Criteri per la preselezione delle candidature
L'eventuale preselezione di cui all'art. 24, C.C.L. dovrà essere operata sulla scorta dei seguenti criteri da applicare di norma secondo l'ordine di priorità indicato, salvo gli opportuni adattamenti in funzione delle singole qualifiche considerate:
- Conoscenze acquisite nella stessa Unità in cui insiste la posizione da coprire. - Conoscenze acquisite anche in più Unità della stessa Area di attività. - Svolgimento di mansioni richiedenti capacità di autonomia e coordinamento quando richieste. - Svolgimento in mutamento temporaneo di mansioni od in assegnazione temporanea di mansioni identiche o analoghe. - Appartenenza alla categoria corrispondente alla posizione da coprire o in via subordinata alla categoria immediatamente inferiore. - Conseguimento dell'idoneità in altre scelte relative a qualifiche analoghe. - Anzianità di categoria. - Anzianità di servizio. - Qualora non fosse agevole attuare la preselezione per difficoltà nella differenziazione dei candidati si potrà procedere, a giudizio della Commissione, alla individuazione dei componenti la "rosa" tramite: ponderazione secondo lo schema di seguito riportato. In casi del tutto particolari la Commissione potrà decidere di avvalersi per la preselezione di prove a quiz. |
L'elemento avrà rilevanza a partire da una permanenza nella posizione per un periodo di tempo superiore a 12 mesi.
L'elemento avrà rilevanza a partire da una permanenza nella posizione per un periodo di tempo superiore a 6 mesi. |
Schema di ponderazione
Lo schema di ponderazione di massima si articolerà come segue:
- Conoscenze acquisite nella stessa Unità in cui insiste la posizione da coprire: punteggio massimo 15 punti;
- Conoscenze acquisite anche in più Unità della stessa Area di attività: punteggio massimo 15 punti;
- Svolgimento di mansioni richiedenti capacità di autonomia e coordinamento quando richieste: punteggio massimo 15 punti;
- Svolgimento in mutamento temporaneo di mansioni od in assegnazione temporanea di mansioni identiche o analoghe: punteggio massimo 10 punti;
- Appartenenza alla categoria corrispondente alla posizione da coprire: punteggio massimo 10 punti;
- Conseguimento dell'idoneità in altre scelte relative a qualifiche analoghe: punteggio massimo 20 punti;
- Anzianità di categoria: punteggio massimo 10 punti;
- Anzianità di servizio: punteggio massimo 5 punti.
Le Parti, nel comune intento di procedere con opportuna gradualità all'introduzione in azienda di un sistema di incentivazione della produttività, hanno concordato di attuare nell'arco di vigenza del presente Contratto, una sperimentazione articolata su tre istituti:
a) Produttività generale: destinata alla globalità del personale;
b) Incentivazione collettiva per obiettivi: riservata al personale in forza alle seguenti Unità:
Area Distribuzione:
- Zone
- Servizi distrettuali
Area Produzione:
- SPT:
- Gruppi Impianti
- Servizi Teletrasmissioni
- Servizi Misure e Prove
- Unità Nazionale Geotermica:
- Servizi Tecnici
- Esercizio Sonde
Area Costruzioni:
- Tutte le Unità, con l'esclusione del Laboratorio DCO di Piacenza e delle Unità di progettazione
Area delle Unità di servizio:
- Servizio Contabile e Finanziario dei Settori Amministrativi
- Segreterie Generali di Compartimento (con l'esclusione dell'USIL e dell'UPR)
- Centro di Teleinformatica (con l'esclusione dell'area "sviluppo")
- Settori Approvvigionamento
- Settori del Personale (con l'esclusione dell'Ufficio formazione professionale e del Servizio affari sindacali)
c) Incentivazione individuale, riservata al personale in forza alle rimanenti Unità.
Incentivazione collettiva per obiettivi
1. Procedura
Gli incentivi collegati al raggiungimento, da parte delle Unità sopra indicate, di miglioramenti significativi rispetto all'anno precedente, ovvero al mantenimento di elevati livelli di efficienza già conseguiti, saranno graduati in funzione dell'entità del risultato raggiunto.
Al riguardo sono state previste tre fasce in cui saranno collocate le Unità ammesse ad incentivazione; i rapporti tra le entità di incentivo attribuite a ciascuna fascia, espressi secondo un valore convenzionale di base (la c.d. unità di incentivazione) sono i seguenti:
I fascia: 1,5
II fascia: 1
III fascia: 0,5
Al termine di ognuno dei due esercizi interessati dalla sperimentazione, esaurite le procedure di calcolo e di consolidamento dei dati da parte dell'ENEL (tenendo anche conto, per le Unità della Distribuzione, delle risultanze delle consultazioni preventive effettuate per ciascun ambito regionale a livello di Compartimento), si procederà in sede nazionale all'esame con le Organizzazioni sindacali dei risultati annuali ottenuti dalla valutazione degli indicatori prescelti, individuando, per ogni Compartimento/Area funzionale, i limiti inferiori e superiori di ciascuna fascia di incentivazione; sarà conseguentemente possibile collocare ogni Unità premiata, sulla base dei risultati raggiunti, nella fascia relativa.
Ne deriverà, per ogni insieme omogeneo di Unità, il piano di incentivazione in cui saranno indicate le Unità ammesse ad incentivo e, per ciascuna di esse, la fascia di appartenenza e la consistenza del personale suddivisa per categoria di inquadramento.
Sulla base di dette indicazioni e del numero di "unità di incentivazione" da erogare a ciascuna delle Unità premiate, nonchè dell'indicazione del personale da premiare ai sensi del comma quindicesimo dell'art. 28 del C.C.L., suddiviso per fascia di appartenenza e per categoria di inquadramento, si determinerà il totale delle "unità di incentivazione" da corrispondere relativamente all'insieme omogeneo considerato.
Il consolidato nazionale di tutti i piani di incentivazione così predisposti, per tutte le aree funzionali, fornirà il totale delle "unità di incentivazione" su cui suddividere lo stanziamento globale destinato all'istituto in esame.
L'"unità di incentivazione" assumerà così un valore monetario e verrà determinato il valore degli importi da corrispondere agli aventi diritto, tenendo conto per ogni percettore delle "unità di incentivazione" attribuite all'Unità cui appartiene e del livello di categoria (oltre che, ovviamente, delle eventuali decurtazioni da apportare sulla base della normativa generale definita al riguardo).
2. Indicatori e metodologie applicative per la prima applicazione
2.1. Area della Distribuzione
- Ai fini dell'incentivazione collettiva, coerentemente con l'orientamento base di coltivare anzitutto obiettivi generali e comuni a tutte le unità organizzative, compendiabili nel miglioramento dell'efficienza operativa, si sono individuati nel seguito gli indicatori rappresentativi della produttività globale delle Unità considerate.
2.1.1. Zona - Per ciascuna Zona viene registrata la variazione del valore di detti indicatori nel tempo (anno n rispetto all'anno n-1).
Gli indicatori presi in esame sono:
a) costo del personale ENEL addebitato all'esercizio (area tecnica, commerciale, amministrativa e segreteria) per utente;
b) costo della manodopera sul costo dei materiali installati (per i lavori nelle classi 2, 3 e 4 della contabilità industriale).
I dati necessari per la determinazione del primo indicatore possono essere rilevati dalla contabilità industriale (costi di esercizio della singola Zona) e dalle statistiche commerciali (numero medio di utenti serviti nell'anno).
Anche per quanto attiene il secondo indicatore, i dati di costo possono essere rilevati dalla contabilità industriale.
Per entrambi gli indicatori vengono calcolati i valori dell'anno n e dell'anno n-1 (a moneta anno n), individuando così un indice di variazione di un anno rispetto all'altro.
Eventuali valori elevati di tali variazioni, sia positivi che negativi, dovranno essere opportunamente esaminati, valutati ed eventualmente corretti utilizzando anche appropriati indicatori di controllo.
L'indice di variazione globale viene quindi ottenuto quale media ponderata dei due suddetti indici, riportati su scala omogenea, fissando, con buona approssimazione in prima ipotesi, il loro peso rispettivamente pari a 0,85 ed a 0,15.
Il valore così ottenuto dovrà essere soggetto ad un opportuno "adeguamento" per tenere conto di quegli elementi oggettivi locali (per es.: densità e caratteristiche dell'utenza, orografia del territorio, viabilita') che possono influire comunque sul maggiore o minore "impegno" richiesto per raggiungere un medesimo risultato.
Tenuto conto che è praticamente impossibile misurare il fattore di "adeguamento" con un semplice algoritmo, esso dovrà essere attribuito attraverso un attento esame delle varie situazioni locali.
2.1.2. Distretto - Considerata la prevalenza delle attività relative alla rete MT-BT e agli utenti, alle quali sono indirettamente collegate anche le attività operative proprie dei Servizi distrettuali, gli indicatori prescelti sono:
- costo totale del personale ENEL addebitato all'esercizio (Zone + Servizi distrettuali) rapportato al numero degli utenti;
- costi sostenuti dalle Zone per manodopera su costi dei materiali installati (per lavori nelle classi 2, 3 e 4 della contabilità industriale).
Tali indicatori andranno trattati con metodi del tutto analoghi a quelli descritti per la Zona.
2.2. Area della produzione e trasmissione - 2.2.1. Criteri base - La gamma di indicatori di seguito esposta permetterà di procedere a valutazioni integrate, che tengano conto, per ogni Unità considerata, sia di "miglioramenti" rispetto alla propria situazione precedente che di "mantenimenti" di condizioni di alto livello già raggiunte.
Con riferimento ai Gruppi Impianti (cfr. punto 2.2.2.1. e 2.2.2.2.) si procederà come segue:
- valutazione dell'attività svolta dai singoli Gruppi Impianti sulla base di indicatori, specifici per ogni tipologia di GI (GIT, GIR, etc.), relativi ai seguenti elementi:
a) dati riguardanti la gestione;
b) dati riguardanti l'esercizio.
- Raggruppamento dei Gruppi Impianti della medesima tipologia in categorie omogenee (secondo la potenza installata, il tipo di combustibile utilizzato, etc.).
- Individuazione per ogni gruppo omogeneo dei GI che hanno conseguito i migliori risultati di gestione, sulla base delle risultanze degli indicatori principali stabiliti per ciascuna tipologia di Gruppi Impianti, opportunamente corrette per tener conto di eventuali fattori oggettivi non imputabili ai GI. Ove del caso, si prenderanno in considerazione anche le evidenze fornite da opportuni indicatori di controllo.
Per quanto riguarda i Servizi Teletrasmissioni (STT) ed i Servizi Misure e Prove (SMP) gli aggregati su cui effettuare le scelte, in analogia con quanto sopra, sono costituiti dall'insieme delle omonime Unità appartenenti ai Settori Produzione e Trasmissione.
I criteri utilizzati per le scelte, da effettuarsi con procedure sostanzialmente simili, sono quelli specificatamente indicati ai successivi punti 2.2.2.3. e 2.2.2.4.
Per quanto riguarda la Geotermia, i criteri utilizzati sono illustrati al punto 2.2.2.5., rispettivamente per i Servizi Tecnici, per l'Esercizio sonde e per il Gruppo Impianti di Produzione.
2.2.2. Indicatori - Gli indicatori utilizzati sono i seguenti:
2.2.2.1. Indicatori validi per i GIT:
a) dati riguardanti la gestione:
1) costi totali di funzionamento e manutenzione - esclusi combustibili - per kw installato;
b) dati riguardanti l'esercizio:
1) incidenza percentuale della indisponibilità accidentale e per code;
2) incidenza percentuale della produzione a carbone rispetto alla producibilità a carbone (per i GIT a carbone);
2 bis) incidenza percentuale dello scostamento del consumo specifico rispetto al valore medio di categoria (per gli altri GIT).
2.2.2.2. Indicatori validi per i GIR:
a) dati riguardanti la gestione:
1) costi totali di funzionamento e manutenzione corrente - esclusi i canoni ed i sovraccanoni - per impianto equivalente;
b) dati riguardanti l'esercizio:
1) incidenza percentuale degli sfiori rispetto alla producibilità (per GIR con prevalenza di centrali e per i GIR "misti");
2) incidenza percentuale della indisponibilità di potenza con ripercussione sulla produzione (per i GIR con prevalenza di centrali);
3) durata media della indisponibilità delle funzioni di interconnessione (per i GIR con prevalenza di stazioni e misti);
4) durata media della indisponibilità delle funzioni di trasporto (per tutti i GIR).
2.2.2.3. Indicatori validi per STT:
- costi di personale ENEL imputati all'esercizio rapportati ai costi totali di funzionamento e manutenzione, esclusi canoni di concessione ed affitti circuiti di trasmissione e telefonia;
- costi di personale ENEL imputati ad investimenti, rapportati ai costi dei materiali installati per investimenti;
2.2.2.4. Indicatori validi per SMP:
- costi totali dell'attività di controlli su impianti in esercizio rapportati ai controlli effettuati (programmati ed occasionali) per "unità di impianto equivalente";
- percentuale dei "controlli standard" effettuati rispetto a quelli da effettuare;
- costi totali dell'attività di collaudi rapportati al valore delle merci controllate;
- media annuale dei tempi intercorsi tra la data di approntamento della merce e la data di inizio del collaudo.
2.2.2.5. Indicatori validi nel campo della Geotermia:
- Per i Servizi tecnici:
- andamento della producibilità da vapore endogeno;
- costi di manutenzione e funzionamento;
- Per l'Esercizio sonde:
- costo unitario del metro perforato;
- Per il Gruppo Impianti di produzione:
- indisponibilità accidentale;
- consumo specifico;
- costo di manutenzione e funzionamento per kw installato.
2.3. Area delle Costruzioni - Per quanto concerne l'area funzionale delle costruzioni, data la particolare fase contingente che essa sta attraversando, sia dal punto di vista procedurale-organizzativo che da quello autorizzativo (soprattutto con riferimento agli impianti di produzione), non ritenendosi per il momento applicabile un sistema di incentivazione basato sulla rispondenza, misurabile in termini quantitativi, tra programmi previsti e realizzazioni effettuate, l'incentivazione sarà basata su valutazioni di carattere qualitativo che tengano conto dei risultati conseguiti a fronte di programmi/obiettivi, anche parziali e mutevoli, dettati dalle contingenti situazioni; tuttavia sempre apprezzandoli in termini di rispetto delle esigenze fondamentali di efficienza ed efficacia.
Tenendo conto di quanto detto sopra, la valutazione prenderà in considerazione i seguenti punti:
- sotto il profilo dell'efficienza:
- rispondenza dei risultati ai programmi, espressi in termini di tempi, spesa e risorse, tenendo conto delle difficoltà e contingenze particolari incontrate;
- sotto il profilo dell'efficacia:
1) soluzione di problematiche e/o espletamento di attività anche non rientranti fra quelle normali;
2) prontezza degli interventi esplicati a fronte di particolari situazioni di emergenza;
3) tempestivi adeguamenti alle nuove procedure.
Le valutazioni di interesse verranno svolte con riferimento alle entità organizzative contraddistinte dalla dizione Unità, Servizio e Gruppo; ove la struttura non presenti livelli di aggregazione fino a Gruppo o Servizio si terrà anche conto dei livelli di aggregazione inferiori.
La prossima estensione anche a questa area della gestione per obiettivi ed il ritorno ad una maggiore normalità operativa permetterà in seguito di incentivare direttamente le attività fondamentali e cioè quelle della realizzazione e dell'avviamento degli impianti nonchè le connesse attività di servizio per le quali dovrà anche tenersi conto dell'efficacia del servizio reso.
2.4. Area delle Unità di servizio - In quest'area sono comprese le varie Unità che in ambito compartimentale svolgono attività di servizio. Per queste Unità le valutazioni effettuate in sede locale verranno poi verificate ed integrate a livello nazionale, a cura della Direzione centrale funzionalmente competente, mediante comparazione con i risultati delle corrispondenti Unità degli altri Compartimenti.
Gli indicatori utilizzati per dette Unità sono diversificati per tener conto dei filoni fondamentali in cui si articola la loro attività; per esse verranno effettuati sia una verifica dei livelli raggiunti sia un confronto con la situazione risultante dall'esercizio precedente.
Gli indicatori a tale scopo previsti sono i seguenti:
| costo del personale addetto all'attività contabilità |
| n° transazioni effettuate |
SCF/SAM = |
|
| costo del personale addetto all'attività di gestione fornitori |
| n° fatture trattate |
|
|
| costo dell'unità (esclusa attività patrimonio immobiliare) |
| n° dipendenti del Compartimento |
SGR (1) = |
|
| costo unità patrimonio immobiliare |
| consistenza patrimonio immobiliare e variazioni intervenute |
|
|
CTI (2) = | costo del personale esclusa l'area dello "sviluppo" |
| n° stazioni di lavoro equivalenti + n° normalizzato utenti ENEL compartimentali |
|
|
| costo del personale del Servizio approvvigionamenti ed appalti |
| importo totale contratti (3) |
|
|
| n° totale contratti |
SAC = | n° contratti equivalenti (4) |
|
|
| costo del personale del Servizio gestione scorte e magazzini |
| valore materiali utilizzati in distribuzione |
|
|
| Indice di giacenza |
|
|
| costo del personale addetto ad attività di amministrazione |
| n° variazioni amm/ve applicate da CTI |
|
|
SPE (5) = | costo del personale addetto ad attività di reclut. esterno |
| n° domande pervenute e controllate + n° candidati ammessi alle prove e selezionati |
|
|
| costo del personale addetto ad attività di reclut. interno |
| n° scelte espletate + n. candidati selezionati |
1 Escluso l'USIL e l'UPR, per i quali si procederà ad incentivazione individuale. 2 Escluso il personale addetto allo "sviluppo". 3 Per contratti si intende la somma degli ordini e degli appalti. 4 Numero teorico di contratti che un SAC avrebbe dovuto emettere se il loro importo fosse stato sempre uguale alla media nazionale. 5 Con l'esclusione dell'Ufficio formazione professionale e del Servizio affari sindacali. |
Per ogni area e per ciascun indicatore saranno comparati criticamente i livelli nonchè le variazioni di livello presentati dalle varie unità pervenendo quindi, sempre per ogni unità, ad un giudizio complessivo così come già detto a proposito di altre aree. Data la particolare natura di molte delle attività svolte da queste unità, nella formulazione del giudizio complessivo le valutazioni di efficienza potranno essere integrate da altre orientate all'efficacia.
3. Incentivazione individuale (criteri e metodologia)
Per il personale in forza alle Unità non previste al punto b) del primo comma del presente Protocollo, caratterizzate dalla particolare rilevanza che assumono i contenuti qualitativi e l'apporto individuale e contraddistinte in genere da una notevole articolazione e variabilità dei compiti, sia dal punto di vista del tipo e del grado di complessità che dell'entità dell'impegno richiesto, verranno erogati incentivi individuali, in luogo dell'incentivazione collettiva per obiettivi.
Lo stanziamento globale disponibile a titolo di incentivazione individuale sarà definito tenendo conto del numero dei dipendenti in forza alle unità ammesse a tale forma di incentivazione, in modo da assicurare che, a parità di addetti, il monte incentivi da distribuire nell'ambito di tali unità risulti di entità corrispondente a quella disponibile per le unità ammesse ad incentivazione collettiva; gli importi individuali saranno, per ogni categoria di inquadramento, compresi tra il valore minimo ed il valore massimo risultanti per i singoli lavoratori delle Unità premiate nelle varie fasce previste dal piano di incentivazione collettiva.
Gli incentivi individuali saranno erogati, come previsto dall'art. 28 del C.C.L., tenendo conto "sia dei risultati conseguiti nel lavoro, confrontati con i compiti assegnati e previsti, sia dell'aspetto qualitativo, relativo al modo con il quale i risultati sono stati raggiunti (comportamenti organizzativi e gestionali adottati; livello di competenza e preparazione professionale espresso in relazione alle difficoltà superate)".
I fattori da prendere in considerazione per l'assegnazione di incentivi individuali sono basati sul concetto di "qualità della prestazione" in relazione sia agli obiettivi posti sia, per le Unità di servizio, alle esigenze delle Unità servite; in sede di valutazione delle performances individuali verranno scelti dall'elenco di seguito esposto i fattori che meglio consentono di cogliere le caratteristiche peculiari dell'attività considerata:
- prontezza e capacità di orientamento/ottimazione dimostrate nella ricerca di soluzioni;
- abilità /prontezza/autonomia dimostrate nel superamento delle difficoltà incontrate;
- prontezza e capacità di adattamento espressa a fronte di compiti imprevisti e variabili;
- disponibilità /rapidità di recepimento/proposta delle innovazioni;
- efficienza/efficacia dimostrate nella gestione dei tempi/risorse;
- programmazione dell'attività;
- validità /affidabilità delle soluzioni proposte e/o dei risultati raggiunti anche con riferimento alle possibili interazioni con altri sistemi;
- grado di applicazione di nuove conoscenze nei campi tecnico/organizzativo/informatico;
- rispondenza del servizio reso alle esigenze delle unità richiedenti nell'ambito degli obiettivi della politica aziendale;
capacità relazionale espressa sia con riferimento ad unità ENEL che a terzi.
La valutazione verrà condotta sulla base di considerazioni a carattere eminentemente qualitativo, riferite al contributo individuale (o di gruppi di lavoratori) nello svolgimento dei compiti assegnati all'unità, dal punto di vista sia dell'efficienza che dell'efficacia.
Per le Unità nelle quali l'attività o buona parte di essa si sviluppa nell'ambito di una programmazione preventiva, nella fase di pianificazione del lavoro verranno definiti gli obiettivi, i risultati attesi, le risorse, i tempi e le modalità di esecuzione previste, al cui conseguimento e soddisfacimento sarà collegata l'incentivazione. Resta ferma peraltro la necessità di una valutazione a consuntivo che consenta di tener conto sia degli imprevisti o delle variazioni rispetto al programma iniziale che comunque si siano manifestate nel corso dell'esecuzione dell'attività, sia degli aspetti qualitativi riscontrati in relazione all'impegno professionale necessario in funzione delle difficoltà affrontate. Per le unità nelle quali, in relazione al tipo di lavoro svolto, la programmazione preventiva non è possibile od assume scarso significato, si procederà esclusivamente ad una valutazione a posteriori.
Facciamo seguito alle intese intercorse in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi, qui di seguito, gli stanziamenti definiti per l'istituto della produttività.
Tali stanziamenti, in relazione al carattere differito dell'erogazione, sono stati imputati ai singoli anni secondo il "criterio di cassa":
| Anno '89 | Anno '90 | Anno '91 |
- Produttività generale | 50 | 55 | 55 |
- Incentivazione collettiva per obiettivi | - | 25 | 25 |
| 50 | 80 | 80 |
(1) Compresi 5 miliardi non utilizzati in occasione dell'erogazione del premio di produttività 1987 (accordo sindacale nazionale 15-3-1988). |
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Verbale di accordo 31-5-1984
(con le modifiche apportate in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986)
Vista la riserva contenuta nella "Nota bene" in calce al paragrafo "Indennità lavoratori addetti ad attività tecniche nelle centrali nucleotermoelettriche in possesso di patenti, abilitazioni, attestati di idoneità, documentata formazione e qualificazione" dell'art. 31 del C.C.L. 25-1-1983;
valutati i risultati raggiunti per il personale delle centrali nucleotermoelettriche con la conclusione della prima fase dei lavori della Commissione Paritetica Nazionale per l'individuazione dei livelli professionali;
le Parti concordano quanto segue:
1) I tipi di qualificazione e le posizioni di lavoro che danno titolo alle indennità di cui alle lettere a) e b) del ventiquattresimo comma dell'art. 31 del C.C.L. sono indicati nel documento allegato che fa parte integrante del presente verbale.
2) Le posizioni di lavoro indicate, nel documento allegato, a fianco di ciascun tipo di qualificazione definiscono altresì l'ambito di mobilità consentita dal comma ventitreesimo dell'art. 31 durante i periodi di 5 e di 3 anni previsti dal comma stesso.
I limiti temporali di 5 e 3 anni previsti dal comma ventitreesimo dell'art. 31 decorrono dalla data di attribuzione delle relative indennità, e cioè:
- dal 1-2-1983 per i titolari di attestati, patenti ed iscrizioni che danno titolo all'indennità pari al 20% del minimo, ovvero dal primo giorno del mese successivo al conseguimento di uno di detti titoli, se posteriore alla data sopraindicata;
- dal primo giorno del mese successivo al conseguimento dell'attestato di documentata formazione e qualificazione a seguito del quale è prevista l'assegnazione dell'indennità pari al 12% (nonchè quella pari al 6% di cui al successivo punto 4).
3) Ai lavoratori inquadrati in una delle categorie "superiori" di cui all'art. 17 del presente Contratto nonchè ai quadri, le indennità di cui al ventiquattresimo comma dell'art. 31 competono - ricorrendone tutti i presupposti - in misura ridotta e sono pari al 16% (anzichè al 20%) ed all'8% (anzichè al 12%) del minimo della categoria di appartenenza.
4) Viene istituito un terzo scaglione dell'indennità pari al 6% del minimo della categoria di appartenenza da attribuire agli specialisti di manutenzione meccanica o elettrica con funzioni di coordinamento e agli specialisti di strumentazione, regolazione e automazione a seguito di attestato di partecipazione al corso di fisica sanitaria operativa applicata nonchè di partecipazione ad almeno un corso specialistico con complementi di G.Q. e attestato di superamento delle prove finali del corso stesso.
Dato che i suddetti lavoratori sono inquadrati in cat. B1 "superiore", la indennità viene ridotta al 4%. Ai lavoratori di cui al presente punto 4) si applica il vincolo temporale di cui al ventitreesimo comma dell'art. 31 è ridotta a 2 anni, ferma restando la possibilità di occupare anche prima di tale termine posizioni di lavoro nell'ambito della Sezione Manutenzione che diano titolo all'indennità pari al 12%.
5) I rinnovi degli attestati e delle patenti hanno luogo con la periodicità e secondo le modalità previste da disposizioni di Legge o regolamenti in materia. Con periodicità, di norma quadriennale, si procederà a verificare il mantenimento della documentata formazione e qualificazione riconosciute a seguito del superamento di prove finali di corsi istituiti dall'ENEL.
6) Restano in vigore le intese in atto alla data del 31-5-1984 in merito all'applicazione del comma settimo art. 40 relativo all'avvicendamento. Successivamente a tale data, all'avvicendamento si applica la regola valida per ogni causa di esclusione dalla scelta (assegnazione di posto di pari inquadramento).
Allegato documento
Letto, confermato e sottoscritto.
Indennità di cui al punto A) del comma ventiquattresimo dell'art. 31
(20% del minimo della categoria di appartenenza)
Tipo di qualificazione | Posizioni di lavoro interessate |
attestato di I classe di idoneità per la direzione tecnica di impianti nucleotermoelettrici di potenza | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle centrali nucleotermoelettriche che in base alla normative vigente hanno titolo a conseguire l'attestato: - Supervisore Tecnico - Capi delle Sezioni Esercizio, Reattore e Manutenzione - Collaboratori Tecnici e/o Tecnici Specialistici Esperti delle Sezioni sopraindicate |
patente di abilitazione di I o II grado per la conduzione dell'importo nucleotermoelettrico di appartenenza | posizioni in turno continuo avvicendato di seguito indicate per le quali il regolamento di esercizio della centrale nucleotermoelettrica di appartenenza prevede il possesso della patente: - Capo Turno - Capo Sala - Operatore Banco rettore - Operatore Termoelettrico |
iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati di radioprotezione di III grado | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle Sezioni Fisica Sanitaria e Chimica delle centrali nucleotermoelettriche che in base alla normativa vigente hanno titolo a conseguire l'iscrizione: - Capo Sezione Fisica Sanitaria e Chimica - Collaboratore Tecnico della Sezione Fisica Sanitaria e Chimica - Tecnici Specialisti Esperti di Fisica Sanitaria e Chimica |
L'accesso ai corsi di qualificazione sottoelencati, gestiti direttamente o coordinati dall'Unità Addestramento Specialistico della Direzione Produzione e Trasmissione, è subordinato al possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- ricoprire da almeno due anni una delle posizioni di lavoro indicate nella tabella che segue in corrispondenza di ciascun corso;
- aver ricoperto complessivamente per almeno cinque anni una o più delle posizioni di lavoro indicate nella tabella che segue e ricoprire, al momento dell'accesso al corso, una delle posizioni di lavoro corrispondenti al corso stesso;
- aver frequentato il corso base "impiantistica, radioprotezione ed antinfortunistica" specifico dell'impianto nucleotermoelettrico di appartenenza e ricoprire, al momento dell'accesso al corso, una delle posizioni di lavoro indicate in corrispondenza di ciascun corso.
I suddetti corsi di qualificazione saranno attuati con gradualità in relazione alle esigenze prioritarie connesse all'esercizio degli impianti ed alle eventuali prescrizioni delle competenti autorità.
Tipo di qualificazione | Posizioni di lavoro interessate |
attestato di partecipazione al corso di impiantistica nucleare atto a consentire l'ottenimento della patente di abilitazione di I grado per la conduzione di un impianto nucleotermoelettrico della stessa filiera dell'impianto di appartenenza nonché attestato di superamento delle prove finali di detto corso | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito della Sezione Esercizio ed Unità Qualificazione del Personale della centrale nucleotermoelettrica di appartenenza: - Capo Sezione Esercizio - Collaboratore Tecnico Esercizio - Responsabile Unità Qualificazione Personale |
attestato di partecipazione al corso di fisica sanitaria atto a consentire l'ottenimento della iscrizione negli elenchi degli Esperti qualificati di radioprotezione di II grado nonché attestato di superamento delle prove finali di detto corso | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle Sezioni Fisica Sanitaria e Chimica delle centrali nucleotermoelettriche: - Tecnico Specialista Esperto - Tecnico Specilista - Capo Reparto - Assistente di Reparto |
attestati di partecipazione ad almeno due dei seguenti corsi nonché attestati di superamento delle prove finali dei corsi stessi (1): - secondo livello controlli non distruttivi (completo: Rx + UT + LP) - normativa ASME in campo nucleare - normative IEEE in campo nucleare - strumentazione, regolazione e controllo di impianti nucleotermoelettrici | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle Sezioni Manutenzione delle centrali nucleotermoelettriche: - Capo Sezione - Collaboratore Tecnico di Sezione - Capo Reparto - Assistente Tecnico |
attestati di partecipazione al corso base di garanzia della qualità nonché di partecipazione al corso specialistico di verifiche ispettive e attestato di superamento delle prove finali di questo ultimo corso | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle Unitam G.Q. delle centrali nucleotermoelettriche: - Responsabile Unità G.O. - Tecnico Specialista G.O. - Assistente Tecnico G.O. |
attestati di partecipazione al corso base di garanzia della qualità nonché di partecipazione al corso specialistico di gestione documentazione e tecniche di banca dati e attestato di superamento delle prove finali di questo ultimo corso (1) | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito dei Reparti Programmazione delle centrali nucleotermoelettriche: - Capo Sezione - Assistente Tecnico |
attestati di partecipazione al corso di ingegneria del relatore e gestione del combustibile nucleare nonché di superamento delle prove finali del corso stesso | posizioni di lavoro di seguito indicate nell'ambito delle Sezioni Reattore delle centrali nucleotermoelettriche: - Capo Sezione - Collaboratore Tecnico di Sezione - Capo Reparto - Tecnico Specialista |
(1) Dopo l'acquisizione degli attestati previsti i titolari delle posizioni di lavoro sopraindicati della Sezione Manutenzione e del Reparto Programmazione possono partecipare a selezioni per posti che si rendano vacanti le aree anche prima della scadenza del vincolo di 3 anni di cui al comma ventitreesimo dell'art.31. |
In relazione alle intese intercorse in sede di trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi confermiamo la possibilità di identificare - mediante accordi, in sede locale, tra le Direzioni dell'ENEL e le competenti Organizzazioni sindacali - posizioni di lavoro che risultino assimilabili per mansioni a quelle previste nella seconda tabella allegata al verbale sindacale nazionale 31-5-1984, ai fini del riconoscimento dell'indennità (12 % o 8 % del minimo di categoria) di cui al punto b) del comma ventiquattresimo dell'art. 31, nonché a quelle di cui al punto 4) del citato accordo sindacale nazionale, ai fini dell'erogazione dell'indennità (6 % o 4 % del minimo della categoria) prevista al punto 4) medesimo. Anche a tali posizioni si applicheranno tutte le previsioni normative che già disciplinano la materia.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 41 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di "lavori sotto tensione"
In relazione alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, l'ENEL conferma la propria disponibilità ad effettuare un incontro, nel corso dell'anno 1989, con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici in tema di manutenzione di elettrodotti sotto tensione, anche con riferimento alla prevista estensione di tali attività sulle reti di media tensione.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Ci riferiamo alle intese intercorse in materia in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi quanto segue.
Le Parti ribadiscono il preciso intendimento di riservare viva attenzione alle problematiche proprie dei centralinisti telefonici non vedenti. In tale prospettiva, prevedono l'effettuazione di momenti di aggiornamento e di approfondimento professionale nei confronti del personale in parola, anche al fine di valorizzare ogni possibilità che consenta uno sviluppo di carriera, compatibile con la loro capacità lavorativa. Particolare attenzione sarà altresì riservata ai problemi specifici dell'ambiente in cui detto personale esplica la propria attività.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 43 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in materia di vestiario
In accoglimento della richiesta avanzata in sede di trattative per il rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, l'ENEL manifesta la propria disponibilità ad effettuare incontri sindacali a livello regionale in tema di vestiario con cadenza annuale.
Tali incontri saranno finalizzati ad una verifica delle situazioni in atto ed alla razionalizzazione dei trattamenti praticati, anche con riferimento alle caratteristiche merceologiche del vestiario, ai programmi di fornitura stagionali, alle condizioni di sostituzione, alle esigenze climatiche ambientali, tenendo conto delle indicazioni contenute in materia nell'art. 33 del vigente C.C.L.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 44 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di ambiente di lavoro
Con riferimento a quanto previsto dal comma diciannovesimo dell'art. 39, si dà informazione che ricerche in fase avanzata o comunque già in corso riguardano:
- rumore;
- microclima;
- combustibili e loro residui (polveri, ceneri, gas, metalli in traccia, idrocarburi policiclici aromatici);
- amianto;
- policlorobifenili.
Ricerche da avviare a breve termine riguarderanno:
- fibre di vetro e ceramiche;
- agenti chimici particolari (es. idrazina - resine sintetiche, miscele polibuteniche e solventi utilizzati per l'esecuzione di giunti e terminali su cavi);
- ergonomia relativamente a lavori che richiedano una prolungata permanenza su sostegni.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 45 - Lettera dell'ENEL alle Organizzazioni sindacali in tema di "avvicendamento"
In relazione alle intese intercorse in occasione delle trattative per il rinnovo del C.C.L. 25-1-1983, Vi confermiamo la piena disponibilità dell'Ente a programmare i piani che prevedano corsi di formazione specifici finalizzati all'avvicendamento del personale turnista, sempreché si registri un numero di domande di dipendenti interessati, tale da giustificare la predisposizione di tali piani.
Sempre con riferimento al tema dell'avvicendamento, Vi precisiamo inoltre:
- avvicendamento del personale delle centrali nucleotermoelettriche (settimo comma dell'art. 40): ai fini del computo dei previsti 16 anni di servizio sono considerati utili solo i periodi di attività prestati secondo le previsioni di cui al punto 9) dell'accordo sindacale nazionale 27-7-1978;
- avvicendamento del personale addetto ai turni continui avvicendati (dodicesimo comma dell'art. 40): ai fini del computo dei previsti 18 anni di servizio vengono utilmente considerati tutti i periodi prestati in turni continui avvicendati.
Distinti saluti.
Roma, 22-4-1986
Con riferimento alle intese intercorse in sede di trattative per il rinnovo del C.C.L. 22 aprile 1986, l'ENEL assicura che avvierà incisive azioni di sensibilizzazione delle Direzioni compartimentali finalizzate ad agevolare la realizzazione dell'avvicendamento dei lavoratori addetti a turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne notturne, che abbiano avanzato richiesta in tal senso, ricorrendone i presupposti contrattuali.
Per la realizzazione di tale obiettivo, verranno anche individuati specifici interventi formativi diretti a facilitare l'uscita del turno dei lavoratori da avvicendare, nonché l'inserimento in attività di turno dei sostituti.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Le innovazioni conseguenti alla Legge 29-5-1982, n. 297 sulla nuova disciplina del trattamento di fine rapporto e le modalità di applicazione della stessa previste dalla vigente regolamentazione contrattuale richiedono necessariamente tempi tecnici maggiori rispetto al passato per la messa a disposizione del trattamento di fine lavoro al lavoratore interessato.
Ciò, in particolare, deriva dall'esigenza di disporre dell'indice ISTAT per il computo della rivalutazione sino al mese di cessazione e dalla necessità che la procedura delle retribuzioni produca l'imponibile TFR sulle c.d. competenze accessorie e sui "variabili" riferiti all'ultimo mese di presenza (valorizzati nel mese successivo). Inoltre, occorre acquisire tutte le informazioni necessarie ai fini dell'estinzione delle eventuali situazioni debitorie del dipendente.
Ciò premesso, l'ENEL, avvalendosi di una specifica procedura elaborativa, provvede, per la normalità dei casi e per tutti i Compartimenti, al pagamento del dovuto entro un mese dalla data di cessazione e - qualora ciò non fosse possibile - ad erogare entro tale termine un acconto della liquidazione pari all'importo maturato alla cessazione (al netto ovviamente delle situazioni debitorie ed IRPEF), corrispondendo successivamente il residuo.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 48 - Anticipazioni sul trattamento di fine rapporto Verbale di accordo
In applicazione di quanto previsto dall'art. 2120 CC nel testo modificato dall'art. 1 della Legge 29-5-1982, n. 297, in tema di anticipazioni sul trattamento di fine rapporto, le Parti convengono che i criteri per la concessione di dette anticipazioni sono quelli contenuti nel documento allegato al presente verbale.
Il presente accordo ha validità dal 21-2-1989 (data di stipulazione del C.C.L.) sino al 31-12-1990 e si rinnoverà di triennio in triennio qualora non venga disdetto da una delle Parti stipulanti almeno 3 mesi prima di ogni singola scadenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Roma, 21-2-1989
Documento allegato - Criteri per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di cui alla Legge 29-5-1982, n. 297
1. Beneficiari
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal C.C.L. per i dipendenti elettrici dell'ENEL che abbiano maturato almeno otto anni di servizio presso l'Ente alla data di presentazione della domanda.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità considerata utile per la determinazione dell'indennità di anzianità alla data del 31-5-1982, nonché a quella maturata dal 1-6-1982, convenzionalmente identificata con l'anzianità valida agli effetti degli aumenti biennali.
2. Limiti numerici
Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla Legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza alla fine dell'anno precedente a quello considerato.
Detti limiti sono determinati distintamente per ciascuna area territoriale corrispondente con i Distretti o Esercizi distrettuali.
3. Misura dell'anticipazione
La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto - comprensivo, quindi, dell'indennità di anzianità al 31-5-1982 e degli incrementi per rivalutazione di cui al quarto e quinto comma dell'art. 2120 CC - maturato alla data di presentazione della domanda.
L'ammontare dell'anticipazione non potrà, comunque, assorbire la parte del trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti ARCA, prestiti bancari, ecc.).
Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del successivo punto 4., è data, peraltro, facoltà al lavoratore che abbia già ottenuto un prestito ARCA per acquisizione alloggio con garanzia sul trattamento di fine rapporto di richiedere, nella stessa domanda di anticipazione, di convertire detta garanzia con la costituzione di una ipoteca di primo grado a favore dell'ENEL, a copertura dell'importo residuo del debito, ovvero di richiedere l'estinzione anticipata del prestito ARCA, da effettuarsi al momento dell'erogazione, utilizzando in tutto o in parte l'anticipazione spettante. Nel primo caso le spese relative all'ipoteca cederanno a totale carico del richiedente.
4. Motivi che giustificano l'anticipazione
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalla necessità di:
a) eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile.
Le spese sanitarie devono riferirsi a data non anteriore ad un anno rispetto al momento della presentazione della domanda.
L'acquisto della casa - perfezionato con atto notarile di compravendita o con atto di assegnazione definitiva (per le Cooperative a proprietà individuale) o con verbale di assegnazione in uso esclusivo dell'alloggio (per le Cooperative a proprietà indivisa) o con l'ultimazione dei lavori (per le costruzioni in proprio) - deve essere di data non anteriore ad un anno rispetto al momento della presentazione della domanda.
5. Domande di anticipazione
La domanda di anticipazione si intende validamente presentata quando risulta corredata dalla documentazione di cui ai punti 6., 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7.
Le domande di anticipazione vengono soddisfatte, entro 30 giorni dalla loro presentazione, seguendo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento del limite annuale (distinto per ciascuna area territoriale distrettuale) di cui al punto 2. Le domande presentate in eccedenza rispetto al limite annuale anzidetto vengono riportate nello stesso ordine al 1º gennaio dell'anno successivo e verranno soddisfatte, sempreché permangano i requisiti prescritti, nell'ambito del limite annuale previsto per l'anno stesso.
Le domande di anticipazione per spese sanitarie, adeguatamente documentate, vengono comunque soddisfatte anche qualora risulti esaurito il limite annuale di anticipazioni concedibili, determinato secondo i criteri di cui al punto 2.
Le eventuali erogazioni di anticipazione ai sensi del precedente comma determinano una corrispondente riduzione di anticipazioni concedibili l'anno successivo.
6. Spese sanitarie
Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso ha titolo alle detrazioni IRPEF.
La necessità di terapie e interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e del pagamento dell'anticipazione la richiesta deve essere corredata di preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali. A terapia od intervento eseguiti, l'interessato è tenuto all'esibizione dei rendiconti di spesa nel più breve tempo possibile.
Qualora la terapia o l'intervento previsti non abbiano poi avuto luogo per qualsiasi motivo oppure la spesa sia risultata sensibilmente inferiore a quella preventivata, l'interessato dovrà prontamente restituire la somma anticipatagli o la parte non utilizzata, ovviamente al lordo dell'imposta eventualmente già versata dall'ENEL. Analogamente, qualora la somma dell'anticipazione per spese sanitarie e del sussidio ARCA spettante allo stesso titolo superi sensibilmente la spesa effettivamente sostenuta, il lavoratore interessato è tenuto a restituire la parte dell'anticipazione corrispondente alla quota eccedente, sempre al lordo dell'imposta eventualmente già versata dall'ENEL.
Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.
7. Prima casa di abitazione
In relazione alle finalità della Legge di consentire al lavoratore subordinato di procurare per sé o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considerano ricompresi nel concetto di "acquisto":
a) l'acquisto da terzi;
b) il riscatto da parte dell'inquilino nei confronti di Enti o Istituti pubblici locatori;
c) l'assegnazione di alloggio in Cooperativa (a proprietà individuale o a proprietà indivisa);
d) la costruzione in proprio;
e) gli interventi di recupero dell'alloggio di proprietà imposti dall'Autorità comunale ai sensi della Legge 5-8-1978, n. 457;
f) gli interventi di risanamento che si rendono indispensabili per riottenere la certificazione di abitabilità e/o di agibilità dell'alloggio di proprietà;
g) gli interventi di ripristino dell'alloggio di proprietà qualora il medesimo sia rimasto disastrato o gravemente danneggiato in conseguenza di eventi calamitosi (terremoto, alluvione, ecc.).
In ogni caso, deve trattarsi della "prima casa di abitazione"; resta, pertanto, escluso dal beneficio dell'anticipazione il lavoratore (o figlio) già proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50 %, di altra casa di abitazione, ovunque ubicata. Peraltro, tale esclusione non opera nei confronti del lavoratore trasferito per ragioni di servizio in altro Comune, e che ivi si traslochi entro 6 mesi dal "perfezionamento" dell'acquisto dell'alloggio, purché l'interessato non risulti proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa, almeno al 50 %, di altra casa di abitazione in detto Comune. Inoltre, la comproprietà al 50 % non costituisce motivo di esclusione nel caso in cui il lavoratore richieda l'anticipazione per l'acquisto dell'altra metà dell'alloggio al fine di utilizzarlo come "prima casa di abitazione" per sé o per il figlio .
7.1 Acquisto da terzi - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";
b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione ovunque ubicata;
c) atto notarile di compravendita.
Qualora l'anticipazione si renda indispensabile al lavoratore per perfezionare l'acquisto, potrà esserne consentita l'erogazione su presentazione di apposita dichiarazione con la quale viene precisata dal notaio prescelto la data fissata per la stipula del relativo atto di compravendita. Sulla base della predetta dichiarazione, l'importo richiesto verrà messo a disposizione, in tempo utile, previa sottoscrizione da parte del lavoratore medesimo di apposita dichiarazione di quietanza, contenente, tra l'altro l'impegno del lavoratore ad esibire, nel più breve tempo possibile, l'originale del contratto di compravendita regolarmente registrato.
7.2 Riscatto di alloggio di proprietà di Ente o Istituto pubblico - Nel caso in cui il locatario di un alloggio di Ente od Istituto pubblico venga autorizzato dal medesimo a riscattarlo in proprietà, la richiesta dell'anticipazione deve essere corredata della stessa documentazione di cui al punto 7.1; peraltro, in luogo della certificazione prevista alla lettera c), l'interessato potrà produrre idonea documentazione attestante il passaggio di proprietà in relazione all'avvenuto pagamento del prezzo. Qualora l'anticipazione si renda indispensabile al lavoratore per effettuare detto pagamento, potrà esserne consentita l'erogazione su presentazione della richiesta di versamento da parte dell'Ente o Istituto pubblico. Sulla base della richiesta, l'anticipazione verrà messa a disposizione, in tempo utile, previa sottoscrizione da parte del lavoratore di apposita dichiarazione di quietanza, contenente, tra l'altro, l'impegno del lavoratore medesimo ad esibire, nel più breve tempo possibile, la ricevuta del pagamento effettuato e, subito dopo la stipulazione, l'atto notarile di compravendita regolarmente registrato.
7.3 Acquisto in Cooperative a proprietà individuale o assegnazione in uso esclusivo da Cooperativa a proprietà indivisa
7.3.1 Acquisto in Cooperative a proprietà individuale - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";
b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;
c) atto di assegnazione definitiva, intendendosi per tale l'atto notarile con il quale viene trasferita a tutti gli effetti la proprietà individuale di porzione d'immobile di Cooperativa edilizia.
7.3.2 Assegnazione in uso esclusivo da Cooperativa a proprietà indivisa - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per l'acquisto della "prima casa di abitazione";
b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da acquistare (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata, e che lo stesso sia in possesso dei requisiti richiesti per far parte della Cooperativa;
c) dichiarazione del Presidente della Cooperativa con firma autenticata, attestante l'inesistenza di altri soggetti prenotatari aventi diritto all'assegnazione dell'unità immobiliare indicata dal lavoratore richiedente;
d) verbale di assegnazione e consegna in uso esclusivo dell'alloggio in questione debitamente registrato.
Sia per le Cooperative a proprietà individuale sia per le Cooperative a proprietà indivisa, l'erogazione dell'anticipazione potrà essere effettuata, peraltro, anche qualora, in luogo dell'atto di cui alla lettera c) del punto 7.3.1 o dell'atto di cui alla lettera d) del punto 7.3.2, l'interessato produca i seguenti documenti:
e) copia autentica dell'atto notarile di compravendita del terreno da parte della Cooperativa o di assegnazione dello stesso da parte dell'Ente locale, ovvero copia della convenzione per la concessione da parte dell'Ente locale stesso del diritto di superficie;
f) verbale di prenotazione dell'alloggio da cui risulti che il dipendente (o il figlio) nella sua qualità di socio abbia già scelto l'appartamento;
g) documentazione nella quale sia descritta l'unità immobiliare scelta ed indicata l'ubicazione;
h) dichiarazione del Presidente della Cooperativa con firma autenticata attestante il piano finanziario predisposto dalla Cooperativa;
i) copia delle ricevute dei pagamenti effettuati, sulla base del predetto piano finanziario, a favore della Cooperativa.
In questo caso l'anticipazione viene concessa a condizione che le somme versate - anche anteriormente alla data di acquisizione della qualifica di socio prenotatario, purché non prima dell'anno precedente tale data - risultino di importo pari o superiore all'anticipazione richiesta.
Il lavoratore che ottenga l'erogazione dell'anticipazione a fronte della documentazione di cui alle lettere e), f), g), h) ed i) è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi :
- nel caso di Cooperativa a proprietà individuale, l'atto notarile di assegnazione definitiva in proprietà individuale o quanto meno la copia autenticata del verbale di assegnazione dell'alloggio redatto dal Consiglio di Amministrazione, con l'impegno a produrre nei successivi 12 mesi l'atto notarile di assegnazione definitiva;
- nel caso di Cooperativa a proprietà indivisa, il verbale di assegnazione e consegna in uso esclusivo dell'alloggio.
In caso di mancata presentazione dell'anzidetta documentazione entro i termini sopra indicati, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte. Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1983 - sarà calcolata sugli importi restituiti.
7.4 Costruzione in proprio - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che la richiesta di anticipazione viene avanzata per la costruzione in proprio della "prima casa di abitazione";
b) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il destinatario dell'abitazione da costruire (lavoratore o figlio) non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;
c) atto che dimostri il titolo di proprietà del terreno;
d) concessione edilizia del Comune;
e) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di costruzione in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo.
L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi i seguenti ulteriori documenti:
f) certificato rilasciato dai competenti Organi comunali attestante il termine dei lavori oppure l'estratto notarile del libretto di cantiere comprovante l'ultimazione dei lavori;
g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali.
In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.
Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.
Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.
7.5 Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (Legge 5-8-1978, n. 457) - L'anticipazione può essere concessa al lavoratore, già proprietario della prima casa di abitazione facente parte di immobili o complessi soggetti ai piani di recupero del patrimonio edilizio esistente, per far fronte agli interventi imposti dall'Autorità comunale (artt. 27 e seguenti della Legge 5-8-1978, n. 457).
La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;
b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto ai piani di recupero;
c) documentazione notificata dell'Autorità comunale dalla quale risulti l'obbligo di effettuare per detto alloggio gli interventi di recupero, nonché la descrizione particolareggiata dei lavori da eseguire;
d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo;
e) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che per gli interventi di recupero da effettuare non sono previste dalla Legge agevolazioni creditizie, ovvero, se previste, l'importo delle agevolazioni spettanti.
L'anticipazione - che dovrà riferirsi unicamente alle spese eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie previste dalla Legge (artt. 16 e 33 Legge n. 457 citata) - sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi i seguenti ulteriori documenti:
f) certificato rilasciato dai competenti Organi comunali attestante il termine dei lavori prescritti;
g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali;
h) copia autenticata della documentazione attestante l'ammontare complessivo delle eventuali agevolazioni creditizie ottenute per far fronte agli interventi di recupero.
In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.
Qualora invece l'ammontare delle spese (eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie) comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.
Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.
7.6 Interventi di risanamento indispensabili per riottenere la certificazione di abitabilità e/o di agibilità - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;
b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di risanamento;
c) documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestante l'inabitabilità e/o inagibilità dell'alloggio di proprietà, nonché la descrizione particolareggiata dei lavori da eseguire;
d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo.
L'anticipazione sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi i seguenti ulteriori documenti:
f) certificato di abitabilità e/o di agibilità rilasciato dai competenti organi della pubblica Autorità;
g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali.
In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.
Qualora invece l'ammontare delle spese comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.
Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.
7.7 Interventi di ripristino a seguito di eventi calamitosi - La richiesta dell'anticipazione deve essere corredata dei seguenti documenti:
a) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che il lavoratore non sia proprietario o comproprietario od assegnatario in Cooperativa a proprietà indivisa di altra casa di abitazione, ovunque ubicata;
b) copia autentica dell'atto di proprietà dell'alloggio soggetto agli interventi di ripristino;
c) documentazione rilasciata dalla pubblica Autorità attestante che l'alloggio di proprietà è rimasto disastrato o gravemente danneggiato in conseguenza dell'evento calamitoso;
d) contratti di appalto debitamente registrati o - nell'ipotesi di esecuzione dei lavori in economia - progetto e preventivo di spesa redatti da professionista iscritto all'Albo;
e) atto notorio (o dichiarazione sostitutiva) dal quale risulti che per gli interventi di ripristino non sono previste dalla Legge agevolazioni creditizie, ovvero, se previste, l'importo delle agevolazioni spettanti.
L'anticipazione - che dovrà riferirsi unicamente alle spese eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie previste dalla Legge - sarà erogata sulla base dei predetti documenti; peraltro, il lavoratore è tenuto a presentare entro il termine massimo di 24 mesi i seguenti ulteriori documenti:
f) certificato attestante il termine dei lavori di ripristino;
g) originale o copia autenticata delle regolari fatture quietanzate comprovanti l'avvenuto pagamento dei lavori stessi o l'acquisto dei materiali;
h) copia autenticata della documentazione attestante l'ammontare complessivo delle eventuali agevolazioni economiche ottenute per far fronte agli interventi di ripristino.
In caso di mancata presentazione entro il termine predetto di tali documenti, l'ENEL procederà al recupero dell'importo erogato al lordo delle imposte.
Qualora invece l'ammontare delle spese (eccedenti le eventuali agevolazioni creditizie) comprovato dalle fatture risulti sensibilmente inferiore all'importo erogato, l'ENEL procederà al recupero della differenza sempre al lordo delle imposte.
Dalla data della restituzione, la rivalutazione - prevista dai commi quarto e quinto dell'art. 1 della Legge n. 297/1982 - sarà calcolata anche sugli importi restituiti.
Salvo quanto previsto al comma seguente, l'anticipazione può essere reiterata purché l'importo complessivo non ecceda il 70% dell'ammontare del trattamento di fine rapporto calcolato, con i criteri di cui al punto 3., al momento dell'ultima richiesta.
Nel caso in cui sia stata già concessa l'anticipazione per "acquisto" della prima casa di abitazione non può essere reiterata una richiesta allo stesso titolo.
La reiterazione dell'anticipazione viene computata nel numero delle anticipazioni concedibili nell'anno di competenza in base ai limiti previsti dalla Legge.
L'importo corrispondente all'anticipazione sarà detratto, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 del codice civile.
N.B. - In materia, vedasi anche la lettera di seguito riportata.
Con riferimento alle intese raggiunte in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986, Vi confermiamo che, nel determinare l'importo dell'anticipazione da erogare - ovviamente entro il limite massimo previsto dalla Legge (70% del TFR) - sarà considerata anche la somma di cui il richiedente dichiarerà di aver bisogno per estinguere (totalmente o parzialmente) il mutuo preesistente sull'alloggio da acquistare.
Nella suddetta ipotesi, il lavoratore è tenuto a presentare, entro 6 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, la documentazione idonea a comprovare l'avvenuta estinzione (totale o parziale) del mutuo.
In caso di mancata presentazione dell'anzidetta documentazione entro i termini sopra indicati, l'ENEL procederà al recupero della somma a tale scopo non utilizzata, al lordo delle imposte.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Facciamo seguito alle intese intercorse in occasione del rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi che, in questa fase di avvio, in occasione delle consultazioni di cui al comma sesto, art. 48, C.C.L. aventi ad oggetto la destinazione del personale da assumere di cui al piano assunzioni 1990, che dovranno avere luogo nel mese di luglio 1989, le Segreterie regionali delle Organizzazioni sindacali potranno formulare "indicazioni relative ad esigenze derivanti da situazioni specifiche", che saranno successivamente valutate dall'Ente in sede nazionale e, nella misura in cui saranno condivise, le relative assunzioni saranno autorizzate nel biennio 1989 / 1990.
In situazione di regime, Vi confermiamo che le risultanze delle consultazioni relative al piano assunzioni dell'anno N, che si terranno nel luglio dell'anno N - 1, potranno essere considerate - ai sensi di quanto previsto dalla lettera prot. numero 8823/145EG del 21-2-1989 - nel piano assunzioni di cui all'anno N + 1.
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989
Allegato 51 - Documento in materia di "appalti"
Premesso:
- che l'accordo 18-12-1963, stipulato a valle della nazionalizzazione dell'energia elettrica, rispondeva essenzialmente all'esigenza di procedere alla graduale unificazione dei criteri e dei metodi di gestione delle ex imprese elettriche operanti sul territorio nazionale, per quanto concerne i lavori in appalto;
- che, dopo 25 anni dalla nazionalizzazione, risultano ormai superate le ragioni contingenti che stavano alla base dell'accordo 18-12-1963, essendo mutati il contesto economico-sociale in cui opera l'ENEL (chiamato, quale Ente pubblico economico, a maggiormente perseguire il crescente miglioramento della produttività e del servizio elettrico, nel rispetto del principio di economicità di gestione che impone la sempre più razionale utilizzazione delle risorse) ed il grado di specializzazione produttiva che le aziende hanno assunto parallelamente all'evolversi della complessità dei prodotti/opere/servizi loro richiesti;
- che le Parti concordemente ravvisano la necessità di rivedere l'accordo del 18-12-1963, al fine di adeguarne rapidamente i contenuti alle sopravvenute modifiche tecniche ed organizzative;
le Parti si impegnano a procedere all'aggiornamento dell'accordo 18-12-1963 entro il 15-3-1989, sulla base delle seguenti linee guida di impostazione.
1. La risorsa appalto va considerata "aggiuntiva" a quella interna, come indispensabile strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per lo svolgimento di attività estranee al normale ciclo produttivo dell'ENEL o non congruenti con la raggiunta qualificazione operativa aziendale (tenendo conto, peraltro, per queste ultime della necessità di valutare specifiche esigenze operative), ovvero di attività inerenti a lavori che per la loro rilevante entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con la normale organizzazione aziendale. Il ricorso all'appalto non deve, quindi, tendere a sostituire le risorse interne per l'espletamento di lavori a qualificato contenuto professionale che si inseriscono come elemento necessario, con carattere di continuità e di normalità, nelle attività aziendali per il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente.
2. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa-aziendale, al fine di mantenere all'interno dell'Ente le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie ed ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica, congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dall'azienda.
3. La tematica degli appalti formerà oggetto di esame in sede di confronto nazionale sul "programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse"; l'applicazione delle linee discusse in sede nazionale formerà oggetto di informative a livello regionale.
4. In aggiunta a quanto previsto al precedente punto 2., saranno definiti contenuti e periodicità dei dati sui lavori appaltati, da comunicare alle Organizzazioni sindacali regionali, ai fini della verifica della corretta applicazione del nuovo accordo che interverrà fra le Parti.
Prima dell'avvio della stipula del nuovo accordo verrà fornita alle Organizzazioni sindacali una adeguata ricognizione sulla situazione quantitativa e qualitativa degli appalti riscontrata a livello regionale.
Roma, 21-2-1989
Facciamo seguito a quanto concordato in sede di rinnovo del C.C.L. 22-4-1986 per confermarVi il seguente calendario dei principali lavori previsti a seguito degli impegni sottoscritti in sede di rinnovo:
| Data di inizio trattativa | Data di conclusione |
- Revisione accordo appalti | 15-02-1989 | 15-03-1989 |
- Lavori a stralcio della Commissione Paritetica | 1º-03-1989 | 15-09-1989 |
- Riconsiderazione dell'inquadramento di talune qualifiche di gruppo A | 1º-03-1989 | 15-06-1989 |
- Revisione del progetto DDI: |
|
|
- confronto in sede nazionale | 1º-04-1989 | 31-07-1989 |
- consultazioni periferiche | 1º-09-1989 | 31-12-1989 |
Distinti saluti.
Roma, 21-2-1989