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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Elettrici - Enel

Elettrici - Enel (fino al 30.06.01)

CODICE CNEL: K031

Il CCNL Elettrici - Enel è chiuso al 30/06/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 29/05/2000, si rinvia al CCNL "Elettrici".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 27/07/1989

ELETTRICI - Enel

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 27-07-1989

Dipendenti elettrici dell'ENEL

Decorrenza 1-1-1988 - 31-12-1990

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì 27-7-1989, in Roma

- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)

- la Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE-CGIL)

- la Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI-CISL)

- l'Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP-UIL);

in relazione all'accordo sindacale del 13-1-1989 ratificato il successivo 21 febbraio, a conclusione delle trattative svoltesi per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL del 22-4-1986 scaduto il 31-12-1987,

si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.

Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

 

Addì 28-7-1989 in Roma,

- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)

- la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia (FAILE-CISAL)

in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,

si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.

Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 26-9-1985.

 

Addì 28-7-1989 in Roma,

- l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL)

- la Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori (CISNAL-Energia)

in relazione al verbale conclusivo, sottoscritto in data 24-2-1989, per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti elettrici dell'ENEL scaduto il 31-12-1987,

si danno reciprocamente atto che il testo del nuovo contratto da valere per i lavoratori di cui sopra è quello riportato in allegato al presente verbale.

Si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale)" ovvero "Organizzazioni sindacali (od Organizzazione sindacale) dei lavoratori elettrici", esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali firmatarie del contratto stesso.

Per quanto riguarda la materia di cui al primo comma dell'art. 47 del C.C.L. precisano, infine, che vale quanto previsto con il verbale sindacale sottoscritto dalle Parti in data 24-9-1985.

 

 

Premessa - Rapporti ENEL - Organizzazioni sindacali sui più importanti problemi di politica generale dell'Ente

 

1. Con riferimento alle richieste avanzate nel tempo dalle organizzazioni sindacali FNLE, FLAEI e UILSP intese ad instaurare e consolidare - pur nella distinzione di ruoli fra Azienda e Sindacati - un tipo di rapporto politico con gli Amministratori dell'Ente volto alla ricerca della massima convergenza possibile sulle principali scelte aziendali, l'ENEL, consapevole del ruolo dei Sindacati nella vita del Paese, conferma di voler corrispondere a dette richieste nell'intento di realizzare più elevati livelli di efficienza del servizio elettrico.

2. In relazione a quanto sopra, l'ENEL - fermo restando il potere decisionale riservato dalla Legge al Consiglio di Amministrazione di esso Ente, che pertanto provvede autonomamente e sotto la propria esclusiva responsabilità alle scelte ritenute confacenti alla sana conduzione dell'azienda ed alle deliberazioni conseguenti - si dichiara disponibile aconsolidare un rapporto diretto con le Segreterie nazionali delle citate oganizzazioni sindacali in termini di confronto preventivo - cioè di scambi di informazioni e valutazioni - sui più importanti problemi di politica generale dell'Ente, quali: politica energetica; politica della ricerca; situazione economico-finanziaria, anche con riferimento a quegli elementi tecnici che hanno riflessi sulla struttura tariffaria; programma annuale di attività anche con riferimento alle risorse ed alle attività indotte su scala nazionale; localizzazione ed utilizzazione impianti; ristrutturazioni e modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro e loro eventuali sperimentazioni nonché politica occupazionale (ivi compreso il piano triennale di andamento della consistenza del personale) finalizzate al miglioramento della produttività e del servizio, nel rispetto del principio di economicità di gestione.

3. Tale confronto sarà attuato mediante incontri periodici fra il consiglio - nella sua collegialità - od il Presidente dell'Ente od altri da lui di volta in volta delegati e le Segreterie nazionali delle predette organizzazioni sindacali eventualmente assistite da dirigenti delle rispettive Confederazioni.

4. Gli incontri saranno promossi dall'Ente, o richiesti dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, e saranno preceduti dall'invio di notizie statistiche e/o di documenti informativi in tempi e con modalità tali da consentire alle stesse Segreterie sindacali, ove lo ritengano necessario, di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione. Tenuto conto dell'esigenza di tempestività di decisione in materia, l'ente potrà indicare i tempi nei quali dovrà concludersi il confronto.

5. A conclusione del confronto, a cura dell'ENEL, previo riscontro con le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali, le risultanze del confronto stesso saranno tradotte in un documento che, riassumendone l'andamento, puntualizzerà le posizioni così come espresse dalle Parti ed individuerà gli eventuali momenti di verifica.

6. Per quanto riguarda in particolare la politica occupazionale, il relativo confronto avrà cadenza triennale e riguarderà il piano di andamento della consistenza del personale articolato per grandi aree di attività.

7. Per quanto riguarda il confronto sul programma annuale di attività, esso sarà svolto entro il mese di giugno dell'anno precedente a quello cui si riferisce il programma. Tale confronto avrà ad oggetto gli sviluppi previsti della attività dell'ente, nell'ambito degli orientamenti di gestione formulati dal vertice aziendale. Saranno in particolare oggetto di esame i programmi di ricerca, di investimento con le collegate ricadute occupazionali connesse agli investimenti previsti nonché le previsioni economico-finanziarie. Saranno poi fornite informazioni sull'andamento delle prestazioni di terzi e - secondo quanto previsto al precedente sesto comma - sulla dinamica della risorsa personale. La documentazione da inviare preventivamente ai sensi del precedente quarto comma, oltre ai dati relativi al suddetto programma annuale, comprenderà anche i dati dell'ultimo consuntivo consolidato con indicazione degli eventuali scostamenti di maggiore rilievo; detta documentazione sarà articolata per Unità territoriali (Compartimenti - Distretti) e per aree funzionali, nonché - per quanto possibile - per tipo di attività, e ciò allo scopo di consentire anche una valutazione dell'entità delle commesse e degli appalti che interessano i vari settori industriali. Inoltre, l'Ente darà informativa sul programma di assunzioni che intende realizzare nell'anno successivo, in attuazione degli orientamenti contenuti nel piano triennale, fornendo in anticipo dati opportunamente articolati per compartimenti (Settori compartimentali, Distretti), Settori produzione e trasmissione, centri di progettazione e costruzione e Sedi distaccate dalla Direzione delle costruzioni, centri di ricerca e per livelli di scolarità.

8. Per quanto riguarda progetti innovativi di portata generale in tema di ristrutturazioni e di organizzazione del lavoro, l'ente in sede di preventivo confronto informerà le Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali circa l'intendimento di procedere ad eventuali sperimentazioni, indicandone le finalità, il campo di intervento, nonché i tempi e le modalità di realizzazione. Nel corso di tali sperimentazioni, apposite commissioni tecniche ENEL-organizzazioni sindacali, formate da esperti di norma dell'area interessata, acquisiranno le informazioni circa l'andamento delle stesse per rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutare i risultati della sperimentazione e l'eventuale introduzione definitiva del progetto sperimentato. Dette sperimentazioni avranno pertanto carattere di reversibilità.

9. Esauriti i confronti a livello nazionale, per quanto riguarda le ristrutturazioni e/o le modifiche di portata generale dell'organizzazione del lavoro, nonché il programma annuale di attività, le competenti Direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) procederanno con le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici agli adempimenti previsti dall'art. 48, C.C.L.

10. Al fine di migliorare il sistema di informazioni a livello nazionale in materia di innovazioni tecnologiche di portata generale, l'ENEL si impegna a favorire, attraverso l'individuazione di precisi punti di riferimento della struttura aziendale, l'acquisizione da parte delle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di informazioni in presenza di progetti aziendali definiti, finalizzati a migliorare l'efficienza operativa.

11. A livello regionale, l'ENEL - nel quadro dei contatti con le componenti economiche, politiche, sociali e culturali, per la ricerca del più ampio consenso alla realizzazione degli interventi di carattere energetico nel territorio - fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici adeguate e tempestive informazioni in ordine a quanto previsto dai protocolli di intesa fra regioni ed ENEL e, a richiesta, promuoverà incontri con le competenti predette organizzazioni sindacali, eventualmente assistite dalle confederazioni, relativamente a: riflessi locali delle scelte di investimento sul tessuto produttivo e sociale delle diverse realtà interessate; localizzazione di nuovi impianti; programmazione energetica territoriale; politica del risparmio e della utilizzazione razionale ed integrata delle risorse e del territorio; miglioramento delle condizioni ambientali anche nelle aree interessate da impianti esistenti.

 

 

Protocollo sulle pari opportunità

 

1. Nel confermare il puntuale adempimento delle disposizioni contenute nella Legge 9-12-1977, n. 903, relativa alla parità uomo-donna ed in armonia con la raccomandazione CEE del 13-12-1984, n. 636, e con le iniziative intraprese in materia a livello europeo e nazionale, le Parti convengono di promuovere azioni finalizzate ad individuare e rimuovere eventuali situazioni di ingiustificato ostacolo, soggettive od oggettive, che non consentano alle donne un'effettiva parità di opportunità al lavoro e nel lavoro.

2. A tal fine verranno programmati specifici incontri periodici tra le parti allo scopo di agevolare l'acquisizione di informazioni e promuovere studi e ricerche per rendere possibile un pari sviluppo professionale, anche sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla commissione di cui al successivo sesto comma, onde pervenire ad intese in materia. In tale prospettiva potranno essere progettate azioni di formazione e qualificazione, con particolare riferimento, ad esempio, ad aree di attività ad alta innovazione tecnologica, nonché ad aree di servizi.

3. In materia di politica degli orari e di permessi retribuiti e non, nonché in materia di ambiente di lavoro, le parti, pur richiamandosi alle vigenti norme legislative ed alle specifiche previsioni contrattuali, evidenziano l'opportunità che vengano valutate con particolare sensibilità le richieste di permesso che fossero avanzate per comprovate esigenze di carattere familiare.

4. Le Parti, riconoscendo il valore sociale della maternità, convengono di garantire la corresponsione dell'intera retribuzione durante il periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.

5. Le Parti convengono, altresì, di estendere ai vedovi il beneficio già contrattualmente riconosciuto alle vedove in materia di agevolazioni tariffarie sui consumi di energia elettrica.

6. Sempre nell'intento di valorizzare la presenza femminile nei luoghi di lavoro, e al fine di continuare l'attività svolta dalla commissione, istituita dall'Ente di intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è costituita la "Commissione nazionale paritaria per le pari opportunità nell'ENEL". Tale Commissione - alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle Parti, ai fini delle conseguenti iniziative - è composta da sei membri designati dalle Segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da sei membri designati dall'ENEL, di cui uno con funzioni di Presidente.

7. La Commissione nazionale potrà avvalersi - per migliorare la conoscenza delle realtà locali - dell'assistenza di delegazioni, di norma compartimentali, che opereranno in via sperimentale ed avranno una funzione di raccordo informativo.

8. Tali delegazioni sono costituite da tre componenti designati dalle tre Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre componenti di nomina aziendale, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.

 

 

Art. 1 - Applicabilità del Contratto

 

1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica (ENEL) ed i lavoratori che, alle dipendenze di esso Ente, siano addetti ad attività inerenti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relative all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica o ad uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni o ad altre attività che abbiano carattere strumentale, complementare o sussidiario rispetto a quelle suddette.

2. Il presente contratto si applica altresì ai lavoratori che, alle dipendenze dell'ente, siano addetti ad attività di direzione lavori, anche se dislocati presso cantieri; ne restano esclusi quelli assunti con carattere temporaneo, per l'espletamento di compiti inerenti a dette attività: a questi ultimi lavoratori dovrà essere corrisposto peraltro il trattamento elettrico compatibile con la natura temporanea del rapporto.

3. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:

a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedano - o per i quali non sia possibile realizzare - esclusività e continuità di prestazioni a favore dell'ente, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio o per altrui conto, altra attività estranea all'ente stesso;

b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di carattere eccezionale o transitorio, di costruzione o di manutenzione straordinaria.

 

Dichiarazione a verbale - Trattamento economico dei lavoratori di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 - Si chiarisce che le pattuizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 non contrastano con il diritto o la possibilità delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici di trattare con l'ENEL la definizione del trattamento economico spettante ai lavoratori di cui alle citate lettere a) e b).

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

1. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 6 mesi se di gruppo A ed a 3 mesi se di altro gruppo. La durata del periodo di prova per i lavoratori i quali abbiano frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL non potrà in ogni caso essere superiore a 3 mesi.

2. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli.

3. Sempre durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso.

4. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

5. Superato il periodo di prova, il lavoratore s'intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente Contratto.

6. Le norme relative alla previdenza e quelle particolari di cui agli articoli "Rimborso spese per istruzione figli" e "Alloggio - Vestiario - Energia elettrica" non si applicano durante il periodo di prova.

7. Il periodo di prova, se superato con esito favorevole, è utilmente considerato a tutti gli effetti contrattuali e previdenziali.

8. Al lavoratore che abbia frequentato, preliminarmente all'assunzione, un corso di formazione a cura dell'ENEL e che abbia successivamente superato il periodo di prova, la durata della frequenza al corso verrà riconosciuta come anzianità valida agli effetti delle ferie, del preavviso e del relativo trattamento sostitutivo; la durata della frequenza al corso sarà altresì computata agli effetti di quanto previsto dai commi quinto, tredicesimo, ventiduesimo e ventinovesimo dell'art. 19.

 

 

Art. 3 - Orario di lavoro

 

1. La distribuzione delle ore di lavoro, anche per eventuali casi particolari od individuali, viene stabilita dalla direzione d'accordo con il consiglio dei delegati; essa deve favorire altresì il massimo contenimento del lavoro straordinario. Laddove sia previsto, l'intervallo meridiano non può essere inferiore a 45 minuti.

2. La durata normale settimanale della prestazione è fissata in 40 ore per tutti i lavoratori, è ridotta a 39 ore a decorrere dal 1-5-1987 ed è ulteriormente ridotta a 38 ore a decorrere dal 1-7-1990. Dette riduzioni non sono applicabili ai lavoratori di cui ai successivi commi decimo e undicesimo, né a quelli di cui al "Capitolo aggiuntivo" del presente articolo - limitatamente ai periodi di sperimentazione - ai quali si applicano le specifiche riduzioni di orario (rispetto alle 40 settimanali) previste dalle rispettive norme.

3. L'orario settimanale di cui sopra è ripartito in cinque giorni; nelle località ove è in atto la ripartizione in sei giorni settimanali, la stessa verrà mantenuta, salvo diversi accordi in sede locale.

4. Al personale che opera normalmente in località isolate di montagna può essere accordata, a richiesta e compatibilmente con le esigenze del servizio, la possibilità di prestare la propria opera anche nel sesto giorno della settimana, per un limitato numero di settimane consecutive. Al termine del citato periodo il recupero dei sesti giorni lavorati verrà effettuato mediante concessione di un eguale numero di giorni liberi dal servizio, senza maggiorazione alcuna della normale retribuzione mensile.

5. Ai lavoratori cui la Direzione richieda di prestare servizio in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, le ore eccedenti l'orario normale di lavoro giornaliero occorrenti agli spostamenti di andata e ritorno vengono compensate con una indennità pari al 50 % della retribuzione oraria per le prime tre ore giornaliere ed al 100 % della retribuzione oraria per le ore eccedenti tale limite.

6. Le ore occorrenti al raggiungimento del posto di lavoro nell'interno della zona - il cui perimetro va definito in sede locale tra la direzione ed il consiglio dei delegati - e alla quale il lavoratore è abitualmente addetto, non sono retribuite.

7. Nella eventualità che il lavoratore debba presentarsi ad un posto di riunione nell'ambito della zona di lavoro per essere trasportato altrove, l'orario di lavoro decorre dall'ora fissata per la presentazione e le ore occorrenti per il rientro al posto di riunione o all'abituale posto di lavoro vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.

8. Il lavoratore che, non potendosi svolgere un lavoro programmato, venisse rinviato a casa dopo essersi presentato sul posto di lavoro nel giorno non lavorato in relazione alla distribuzione in cinque giorni dell'orario di lavoro settimanale o nel suo giorno di riposo settimanale o in giorno riconosciuto festivo ai sensi dell'art. 5 del presente contratto, ha diritto a percepire per il disagio una indennità pari a tre ore di normale retribuzione oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio.

9. Qualora il lavoro programmato in uno dei suddetti giorni comporti una prestazione effettiva di durata inferiore alle tre ore, il lavoratore ha diritto a percepire, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio ed al compenso per il lavoro straordinario relativamente alle ore di lavoro prestato, un'indennità pari alla normale retribuzione oraria per il tempo mancante al raggiungimento delle tre ore, di cui al comma precedente.

10. Confermata, limitatamente all'anno 1988, la disciplina di cui ai commi decimo e undicesimo dell'art. 3 del C.C.L. 22-4-1986, a decorrere dal 1-1-1989, i lavoratori operanti in turni continui avvicendati, con prestazioni alternate diurne e notturne, fruiranno di una riduzione dell'orario settimanale, da realizzarsi attraverso l'attribuzione di 18 giornate - pari a 144 ore - in ragione d'anno. Ferma restando l'articolazione del "turno a 6" e la durata di otto ore per ogni singola prestazione in turno, tali giorni di riposo dovranno essere fruiti in luogo di giornate di disponibilità, su richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio.

11. A decorrere dal 1-7-1990, ai lavoratori di cui al precedente comma, la predetta riduzione di orario settimanale sarà realizzata mediante l'attribuzione di ulteriori 2 giornate - pari a 16 ore - in ragione d'anno, da fruirsi con gli stessi criteri indicati al comma precedente.

 

Dichiarazioni a verbale - 1) Orario di lavoro dipendenti con funzioni direttive - Le Parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso modificare qualitativamente le funzioni dei dipendenti quadri e di gruppo A.

 

2) Riduzione dell'orario di lavoro - Le Parti si danno atto che la riduzione di orario prevista con il presente articolo è stata concordata anche in coerenza con la linea del perseguimento di sempre più elevati livelli di produttività. In tale contesto, pertanto, al fine di realizzare il pieno utilizzo produttivo dell'orario lavorativo giornaliero, resta inteso che le competenti Direzioni dell'Ente adotteranno tutti i più opportuni provvedimenti per garantire l'espletamento da parte del personale della effettiva prestazione giornaliera netta, avuto riguardo, in particolare, alle fasi di inizio e fine della prestazione. Conseguentemente, resta, altresì, inteso che saranno tempestivamente rimosse le situazioni, comunque determinatesi, che di fatto ostacolano detto risultato.

 

3) Ripartizione dell'orario di lavoro - In relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, le Parti convengono che - salvo quanto previsto all'ultimo comma della presente Dichiarazione a verbale - tale riduzione si realizzi mediante una delle seguenti modalità alternative:

a) riduzione giornaliera di dodici minuti;

b) riduzione di un'ora concentrata in un giorno della settimana, sempreché la prestazione pomeridiana della giornata in cui si attua la riduzione non sia inferiore a due ore e trenta minuti.

Resta inteso che, in assenza di accordo con i competenti organismi rappresentativi dei lavoratori circa l'adozione della modalità di riduzione di cui al punto b), sarà automaticamente applicata la modalità di riduzione di cui al punto a). La realizzazione della riduzione di orario secondo una delle modalità suddette andrà definita in modo uniforme in ciascuna unità produttiva per tutto il personale della medesima e tenendo nel debito conto le diverse esigenze del servizio proprie delle singole unità.

Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.

Sempre in relazione alla riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale a 38 ore, prevista con decorrenza dal 1-7-1990, le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 1-3-1990 al fine di esaminare le conseguenze che tale riduzione potrebbe determinare sullo svolgimento delle attività di lettura dei misuratori, tenuto altresì conto dei riflessi che l'introduzione di nuovi sistemi di lettura apporterà all'attività stessa.

L'orario di lavoro settimanale concentrato in cinque giorni deve essere normalmente ripartito dal lunedì al venerdì.

Tenute presenti le norme di cui al punto 1) dell'art. 6, eventuali prestazioni di lavoro, in relazione a preordinate e non contingenti esigenze di servizio, la cui individuazione deve essere effettuata dalla direzione interessata d'accordo con il consiglio dei delegati, potranno essere richieste ed effettuate nella giornata del sabato nel qual caso l'orario di lavoro settimanale viene ripartito dal martedì al sabato della stessa settimana.

Dette prestazioni di lavoro ordinario nella giornata di sabato non potranno, peraltro, effettuarsi per più di una volta ogni quattro settimane, eccezion fatta per i lavori di manutenzione agli impianti di produzione e trasmissione direttamente connessi con l'esigenza di ridurre l'indisponibilità degli impianti stessi, in relazione altresì alla necessità di assicurare la copertura del diagramma di carico. Tali eccezioni saranno individuate d'accordo con il Consiglio dei delegati nel quadro di una programmazione della manutenzione degli impianti tesa a ridurre i livelli di indisponibilità.

Per motivi stagionali o contingenti, anche laddove è in atto la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale in cinque giorni, può essere concordata, fra la Direzione interessata ed il Consiglio dei delegati, una ripartizione in sei giorni.

Nell'ambito territoriale del Compartimento di Palermo, per le unità ove è in atto una consolidata e generalizzata ripartizione dell'orario settimanale in sei giorni si conviene che la riduzione dell'orario da 39 a 38 ore, a decorrere dal 1-7-1990, si realizzi mediante la concessione di 5 giornate, in ragione d'anno, di riposo per riduzione di orario, da fruirsi entro l'anno di riferimento - a richiesta del dipendente e compatibilmente con le esigenze del servizio - anche a mezze giornate e disgiuntamente dalle ferie. Detta spettanza va riproporzionata a fronte di assenze complessive nell'anno - ad eccezione delle ferie e dei permessi ex festività - superiori a due mesi. Per quanto concerne la riduzione generalizzata dell'orario di lavoro settimanale da 40 a 39 ore - realizzata a decorrere dal 1-5-1987 - restano confermati i criteri di attuazione a suo tempo adottati.

 

4) Assegni "ad personam" per riduzione orario - Sono da considerarsi elementi costitutivi della retribuzione mensile e pertanto validi a tutti gli effetti, eccezion fatta per il calcolo degli aumenti per anzianità e per la determinazione dello stipendio o paga orari, i seguenti assegni: l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, agli uscieri e fattorini; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 21-4-1970, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 29-5-1973, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'articolo stesso; l'assegno "ad personam" spettante, in base alla Norma Transitoria annessa all'art. 3 del C.C.L. 25-1-1983, ai lavoratori di cui alla lettera b) dell'art. 3 del C.C.L. 1-8-1979.

 

5) Orario flessibile - Su richiesta delle organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, potranno essere realizzate forme di "orario flessibile" nell'ambito della giornata lavorativa, ferma restando la possibilità di prevedere, in relazione a specifiche esigenze, ai sensi del primo comma del presente articolo, orari fissi particolari od individuali, anche in relazione a quanto contemplato dal penultimo comma della terza dichiarazione a verbale annessa all'articolo stesso.

Per quanto concerne l'orario flessibile con compensazione ultragiornaliera, valgono i criteri applicativi contenuti nel documento allegato al presente Contratto, ferma restando la possibilità di optare per il mantenimento - per l'intera Unità organizzativa interessata - di forme diverse di flessibilità con compensazione ultragiornaliera eventualmente già in atto alla data del 1-1-1989.

 

6) Permanenza notturna sugli impianti dei guardiadighe e/o teleferisti - Per i guardiadighe e/o teleferisti che non dispongano di alloggio di servizio idoneo alla convivenza della famiglia, la distribuzione dell'orario di lavoro - da concordare ai sensi del primo comma del presente articolo e fatto salvo quanto previsto dal quarto comma dell'articolo stesso - sarà tale da contenere la permanenza notturna sugli impianti in non più di quattro notti consecutive per settimana.

La realizzazione di quanto sopra avverrà con la gradualità compatibile con le esigenze del servizio.

 

7) Lavoratori in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne: orario di lavoro; sostituzioni improvvise - In relazione alla durata settimanale dell'orario di lavoro di cui ai commi decimo e undicesimo del presente articolo, nell'ipotesi di turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne ogni posizione di turno sarà coperta da 6 turnisti.

L'attuazione del "turno a 6" comporta l'impegno per i turnisti - in relazione al pagamento (sempreché ne permangano le condizioni) dell'indennità di turno in percentuale di cui al punto 4) a) dell'art. 6, per tutto il ciclo di turno - ad entrare in turno ogni qualvolta necessario in sostituzione di eventuali turnisti assenti, salvo i casi eccezionali di assenze di lunga durata (ad esempio: servizio militare di leva; aspettativa).

Lo schema di turno, da concordarsi a livello locale con il competente consiglio dei delegati, dovrà individuare, tra i lavoratori facenti parte di una medesima linea di turno o di linee di turno parificate ove si realizzi l'intercambiabilità, quello che sarà chiamato a far fronte ad esigenze di sostituzioni improvvise e/o imprevedibili, per garantire in ogni condizione la continuità del servizio .

A tal fine, le parti convengono sulla necessità di prevedere idonee soluzioni (ad esempio: reperibilità; eventuale costituzione di posizioni di riserva) che realizzino quanto sopra evitando nel contempo, al massimo, il ricorso a prestazioni straordinarie.

Lo schema di turno, inoltre, dovrà esser tale da facilitare la concreta attuazione degli interventi di formazione ricorrente di cui alla lettera B) dell'art. 25.

L'ENEL si impegna a che l'intervento del dipendente per sostituzione di lavoratore del turno di notte sia realizzato in modo da garantire comunque un adeguato riposo fisiologico. Qualora, eccezionalmente, ciò non si verifichi e l'intervallo tra le due prestazioni si riduca a meno di dieci ore, viene corrisposta al lavoratore interessato un'indennità pari al 100 % della normale retribuzione oraria per ciascuna delle ore mancanti al raggiungimento delle dieci. A tal fine va computato anche il tempo eventualmente occorrente al lavoratore per lo spostamento da e per il posto di lavoro.

 

8) Rimborso eventuali maggiori spese - Il lavoratore turnista chiamato a fornire prestazioni in turni o giornaliere superiori a quelle previste dal piano di turno o dall'orario settimanale di lavoro, ha diritto al rimborso delle spese che eventualmente sia costretto a sopportare in misura superiore a quelle che avrebbe sostenuto in relazione al suo piano di turno od al normale orario settimanale.

Il trattamento compete - ricorrendo ovviamente gli stessi presupposti di cui al precedente comma - anche al personale non turnista.

Il rimborso delle maggiori spese di trasporto va effettuato riconoscendo le tariffe dei mezzi pubblici; nel caso in cui questi manchino, o non siano di fatto utilizzabili in relazione alla richiesta della prestazione, l'anzidetto rimborso va effettuato applicando le tariffe previste dagli accordi compartimentali per l'uso in servizio del mezzo motorizzato di proprietà del lavoratore.

 

9) Prestazione lavorativa a tempo parziale - Nell'ambito dell'ENEL, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è disciplinata dagli accordi sindacali nazionali 28-7-1982 e 14-5-1987.

In materia l'ENEL dichiara la propria disponibilità ad introdurre in via sperimentale, compatibilmente con le esigenze connesse alla funzionalità del servizio, forme di lavoro part-time di tipo verticale (3 giorni predeterminati alla settimana ad orario normale) per determinate qualifiche, da individuare congiuntamente a livello locale. Detta introduzione sarà avviata - mediante opportuni adattamenti del citato accordo 14-5-1987 - una volta definito, nelle competenti sedi, il regime previdenziale ed assistenziale da valere per tale modalità di prestazione.

Circa le assunzioni, l'ENEL conferma la propria disponibilità a procedere ad assunzioni part-time, a tempo determinato, qualora si rivelassero compatibili con le disposizioni di cui alla Legge 18-4-1962, n. 230, al fine di sopperire alle esigenze che si determineranno dalla attuazione degli anzidetti accordi sindacali nazionali.

Infine, l'Ente conferma la propria disponibilità a procedere - subordinatamente ai chiarimenti che dovranno esser forniti dai competenti Organi sull'esatta interpretazione dell'art. 5, comma 3bis, della Legge 19-12-1984, n. 863- ad assunzioni part-time, a tempo indeterminato, da destinare ad attività compatibili con tale forma di prestazione. Dette assunzioni avverranno a seguito di concorso pubblico, con le stesse modalità previste per le assunzioni a tempo pieno.

Le assunzioni a part-time verranno inserite nel piano assunzioni dell'anno di riferimento, che formerà oggetto di confronto con le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali ai sensi della vigente normativa contrattuale.

10) Intervallo meridiano - Con riferimento a quanto previsto al primo comma del presente articolo, le Parti si danno atto che restano salvi accordi sindacali locali già esistenti in materia.

 

11) Testimonianze o audizioni in procedimenti giudiziari - Le Parti si danno atto che il tempo speso - anche al di fuori dell'orario di lavoro - da parte di dipendenti chiamati ad audizioni o a rendere testimonianze in procedimenti giudiziari in dipendenza del servizio viene considerato attività lavorativa agli effetti contrattuali (quali: lavoro straordinario; ore di viaggio; rimborsi spese).

 

12) Turni di lavoro - L'Ente, a richiesta del Consiglio dei delegati e compatibilmente con le esigenze del servizio, stabilirà i turni in modo che settimanalmente a ciascun lavoratore siano richieste prestazioni alternate antimeridiane, pomeridiane e notturne.

 

Capitolo aggiuntivo

 

Sperimentazione di orari differenziati - 1. Le Parti si riservano di proporre in sede nazionale ipotesi di orari differenziati da assoggettare a sperimentazione in determinate aree funzionali e territoriali. Le sperimentazioni avranno corso a condizione che risulti affidabile la valutazione in termini di costi- benefici degli effetti della diversa articolazione dell'orario, nonché delle eventuali riduzioni. Il numero e la dislocazione delle Unità ove saranno attuate le sperimentazioni dovranno essere tali da garantire effettiva significatività alle sperimentazioni stesse.

 

Orario di lavoro e mobilità presso le Unità della Produzione e del Trasporto - 2. La necessità e l'urgenza di procedere a breve e medio termine alla realizzazione di un programma di lavori per il miglioramento delle prestazioni e per la riqualificazione del parco impianti di produzione e trasporto in esercizio comportano rilevanti problemi sia di impegno di risorse, che di programmazione degli interventi. Infatti il suddetto programma, che terrà conto anche delle fermate degli impianti per revisioni periodiche, dovrà consentire una gestione ottimale dei margini di potenza disponibili, ai fini della sicurezza e della continuità dell'esercizio, dovendosi quindi ridurre al minimo le durate delle fermate.

 

3. Da tutto quanto sopra discende l'esigenza di ottimizzare l'impiego del personale tecnico delle Unità della Produzione e del Trasporto, sia nel campo della predisposizione dei lavori, che in quello della loro realizzazione, adottando, a livello di sperimentazione, idonei strumenti di flessibilità, comprendenti misure di mobilità collettiva sul territorio, relativa a raggruppamenti di impianti appartenenti a diverse Unità organizzative (GIT o GIR), e di flessibilizzazione dell'orario di lavoro.

4. In sede di detta sperimentazione, il lavoro di manutenzione potrà essere organizzato in via ordinaria su sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato. Durante le fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori, i lavoratori addetti alla manutenzione saranno utilizzati con il ricorso a turni diurni e a trasferte nell'ambito dei citati raggruppamenti di impianti.

5. Quanto sopra dovrà essere indicato in un piano annuale di massima, con possibilità di modifiche nel corso dell'anno secondo le esigenze del servizio, che preveda le caratteristiche ed il numero dei lavoratori interessati alla mobilità collettiva, nonché i periodi dell'anno in cui saranno previsti orari di lavoro normale, a giornata con ricopertura dei sei giorni, in turno diurno.

Il piano potrà riferirsi a raggruppamenti di impianti facenti parte di diverse Unità organizzative (GIT o GIR) o anche al singolo GIT o GIR, nel qual caso non si darà luogo a mobilità.

Detto piano costituirà oggetto delle intese di cui al seguente comma tredicesimo.

6. In caso di mobilità, si darà luogo al trattamento di trasferta ed alla applicazione delle maggiorazioni previste dal quarto e quinto comma dell'art. 16 C.C.L.

7. Le fattispecie di orario sperimentale di cui al comma quarto sono come di seguito precisate:

- organizzazione in via ordinaria del lavoro su 6 giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, con 5 prestazioni settimanali a giornata per ciascun lavoratore, secondo schemi di rotazione prestabiliti, ovvero con alternanza di gruppi di lavoratori predeterminati nelle prestazioni del lunedì e del sabato, con rotazione sulla generalità degli interessati;

- turni diurni di lavoro, in particolare nel caso di fermate degli impianti, sia programmate che per avaria, nonché in occasione di grandi lavori; detti turni diurni potranno essere attuati mediante l'impiego di squadre omogenee di norma avvicendate nelle ore antimeridiane e pomeridiane di ciascun giorno secondo schemi del tipo di seguito esemplificati:

- prestazioni di sei ore giornaliere continuative per sei giorni alla settimana dal lunedì al sabato;

- prestazioni di sette ore e dodici minuti giornaliere per cinque giorni alla settimana, con rotazione sull'intero arco settimanale dal lunedì alla domenica;

- prestazioni articolate su una giornata di lavoro di otto ore nel lunedì o nel sabato e quattro giornate in turno diurno di sette ore dal martedì al venerdì.

Opportuni accorgimenti saranno adottati al fine di garantire la continuità del flusso di lavoro nell'avvicendamento delle squadre.

8. In quanto il piano preveda periodi di lavoro in turno diurno, si darà luogo a riduzione dell'orario di lavoro a 36 ore settimanali, sia nelle settimane di lavoro interessate da detto turno, direttamente per tramite dell'orario stabilito, sia nelle settimane in cui sia previsto il lavoro a giornata con ricopertura dei sei giorni dal lunedì al sabato. In tale ultimo caso la realizzazione della riduzione di orario si otterrà mediante la concessione di permessi aggiuntivi, con maturazione di un giorno di permesso per ogni 10 giorni di effettiva prestazione a giornata secondo le modalità citate.

9. Durante il lavoro in turno diurno, in occasione delle fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, si darà luogo all'indennità prevista per i lavoratori addetti a turni che impegnino solo due prestazioni diurne, nonché all'indennità di cui al paragrafo 6, dell'accordo sindacale nazionale 15-11-1984 per eventuali prestazioni domenicali. Competerà inoltre, ove ne ricorrano i presupposti, l'indennità per lavoro notturno di cui al settimo comma dell'art. 6 C.C.L. I lavoratori in turno fruiranno della mensa dopo la conclusione o prima dell'inizio della prestazione giornaliera. Nel caso in cui la prestazione sia di almeno 7 ore, sarà consentito un intervallo di 30 minuti, al di fuori dell'orario lavorativo, per un pasto confezionato per una rapida consumazione presso i locali della mensa.

10. Durante le fermate degli impianti per revisioni, avarie, o grandi lavori, nei confronti dei lavoratori addetti alla manutenzione potrà essere disposta, in via eccezionale, la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nella giornata. Con preavviso di almeno 24 ore, potrà essere disposta la variazione nella distribuzione delle ore di lavoro ordinario nel corso della settimana. In tali casi, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato in tempo diverso dal normale orario, sarà corrisposta un'indennità pari al 120 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento.

11. Durante i periodi di lavoro con prestazioni a giornata secondo le modalità citate al comma settimo, per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato nella giornata di sabato sarà corrisposta un'indennità pari al 70 % del valore orario del minimo tabellare della categoria di inquadramento di ciascun lavoratore qualora non fruisca del riposo nel lunedì successivo; invece, nel caso in cui il lavoratore fruisca del riposo nel lunedì successivo, detta indennità sarà del 50 %.

12. Nel caso in cui gruppi di lavoratori di manutenzione operino su più centrali termoelettriche, l'organizzazione tecnica del lavoro potrà richiedere un aggiornamento della struttura organizzativa, con particolare riferimento ai livelli di assistente tecnico e di specialista di manutenzione. In tal caso si procederà secondo quanto previsto dall'art. 48 C.C.L.

13. L'applicazione sperimentale delle misure organizzative previste ai precedenti commi sarà oggetto di preventiva intesa fra le competenti Direzioni dell'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali territoriali. In tale sede sarà anche valutata la possibilità di escludere dalle sperimentazioni, e dai connessi trattamenti economici e normativi, lavoratori che lo richiedano, sempreché ciò non comporti ripercussioni negative sul ciclo di attività manutentive interessate alla sperimentazione.

14. Le sperimentazioni delle misure organizzative sopra delineate saranno valutate a consuntivo dal punto di vista della comparazione dei costi e dei benefici, entro il 1-1-1991, al fine di decidere i necessari interventi.

 

Dichiarazione a verbale - Qualora le intese di cui al tredicesimo comma prevedano l'attuazione, presso raggruppamenti di più centrali termoelettriche, di misure di flessibilizzazione dell'orario di lavoro e di mobilità combinate tra di loro, ai fini della pratica applicazione di dette intese, previa valutazione del rapporto costi-benefici, l'ENEL definirà, anche in via preventiva, l'eventuale adeguato potenziamento dei reparti di manutenzione delle centrali interessate, inserendo pertanto nei piani annuali le assunzioni a tal fine mirate.

 

 

Art. 4 - Reperibilità

 

Modalità di richiesta - 1. In relazione alle esigenze del servizio, i lavoratori possono essere chiamati, con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro ed a fornire, pertanto, all'Ente le notizie atte a rintracciarli perchè prestino sollecitamente la loro opera, ove questa necessiti.

2. La reperibilità può essere richiesta:

a) secondo articolazioni di una settimana ogni 4 nel mese, in ragione di 5 giorni (6 per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 giorni), eccettuati i giorni di riposo, ferie e festività di cui all'art. 5 C.C.L., ferma restando peraltro la possibilità di cui al quarto comma del presente articolo. L'articolazione del servizio di reperibilità formerà annualmente oggetto di esame tra le competenti direzioni dell'ENEL (compartimentali o distrettuali) e le corrispondenti organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, fatta salva la competenza del consiglio dei delegati nella fase applicativa per quanto contrattualmente previsto. In sede di tale esame verrà anche analizzata la possibilità di:

- utilizzare lavoratori professionalmente idonei che, pur appartenenti ad altre unità, siano disponibili ad effettuare il servizio di reperibilità;

- effettuare aggregazioni territoriali;

e ciò anche al fine di superare quelle situazioni che, diversamente, non realizzerebbero la predetta cadenza di una settimana ogni 4 nel mese, circoscrivendo al massimo i casi nei quali esigenze tecniche, non altrimenti sopperibili, ostino all'attuazione della menzionata cadenza;

b) per singole giornate della settimana e precisamente:

b.1) per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa;

b.2) per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni. La reperibilità per il sesto giorno può essere richiesta anche in aggiunta a quella di cui al precedente punto a), qualora non vi sia altro personale da rendere reperibile in detto sesto giorno;

b.3) per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente contratto.

3. Al fine di ripartire nel maggior numero di lavoratori l'onere della reperibilità, potrà realizzarsi - ove obiettive condizioni lo consentano - un'articolazione di turni di reperibilità, di durata settimanale, con alternanze anche superiori ad una settimana ogni quattro.

4. La reperibilità a periodi alterni di durata settimanale può essere richiesta, in relazione ad accordi con il competente consiglio dei delegati, secondo turni che prevedano impegno di reperibilità di durata superiore a cinque o sei giorni consecutivi.

Resta fermo che in tali casi, qualora il lavoratore reperibile nel settimo giorno sia chiamato a svolgere prestazioni per un numero di ore pari o superiore a quattro, il giorno di riposo compensativo, da concedersi a norma della seconda Dichiarazione a Verbale annessa all'art. 5, sarà libero da impegni di reperibilità.

 

Trattamento economico - 5. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:

 

 

Indennità di reperibilità

dal 1º.1.1989

dal 1º.1.1990

Mensile (intera) (1)

11,2412%

12,9274%

Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4)

3,1222%

3,5906%

Giornaliera

0,6244%

0,7181%

Sesto giorno

1,6999%

2,0399%

Festiva

2,8333%

3,4000%

Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986

(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali.

(*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):

 

 

3,1222% x 4

 

 

numero settimane di alternanza

(come da esemplificazione)

 

 

Esemplificazioni indennità mensile:

 

 

 

 

reperibilità richiesta per una settimana su cinque

=

3,1222% x 4

=

2,4978%

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

reperibilità richiesta per una settimana su sei

=

3,1222% x 4

=

2,0815%

 

 

6

 

 

 

 

 

6. Le indennità giornaliere previste per la reperibilità di cui ai punti b.2) e b.3) vengono erogate anche per la reperibilità del sesto e/o settimo giorno settimanale, nelle ipotesi previste dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.

7. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in cinque giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno" di cui al precedente punto b.2), l'indennità prevista per detto punto.

8. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni, ai quali viene richiesta la reperibilità, compete un'indennità calcolata sul minimo della categoria B1 e sulla relativa indennità di contingenza, nelle misure percentuali e con le decorrenze di seguito indicate:

 

 

Indennità di reperibilità

dal 1º.1.1989

dal 1º.1.1990

Mensile (intera) (1)

15,5312%

19,.0109%

Mensile proporzionata (*) (1 settimana su 4)

5,0772%

5,8386%

Giornaliera

0,8462%

0,9731%

Festiva

2,8333%

3,4000%

Per l'anno 1988 valgono le misure percentuali previste dal C.C.L. 22-4-1986

(1) Il richiamo all'indennità mensile "intera" si riferisce a casi eccezionali e residuali.

(*) Per altre ipotesi di alternanza settimanale dell'impegno di reperibilità richiesto, la percentuale da applicare al minimo della categoria B1 ed alla relativa indennità di contingenza è determinata inproporzione, con la seguente formula (valori al 1º-1-1989):

 

 

5,0772% x 4

 

 

numero settimane di alternanza

 

(vedansi, per analogia, le esemplificazioni richiamate per i lavoratori con orario settimanale ripartito

in 5 giorni)

 

 

9. L'indennità giornaliera prevista per la reperibilità prestata in giornata festiva viene erogata anche per la reperibilità del settimo giorno settimanale, nell'ipotesi prevista dal quarto comma del presente articolo, in aggiunta alla indennità mensile proporzionata in relazione all'impegno di reperibilità richiesto.

10. Ai lavoratori con orario settimanale ripartito in sei giorni che fruiscono di alloggio gratuito e che sono tenuti alla reperibilità per 6 giorni alla settimana, viene corrisposta, per ogni "sesto giorno", l'indennità giornaliera di cui al precedente ottavo comma.

11. Le prestazioni eventualmente effettuate oltre il normale orario di lavoro dal personale chiamato a rendersi reperibile vanno compensate con il trattamento previsto per le ore straordinarie (diurne, notturne, festive).

12. Al fine di tener conto degli adempimenti di carattere complementare imposti al lavoratore reperibile in dipendenza della prestazione richiestagli fuori dell'orario di lavoro, vengono riconosciuti i seguenti trattamenti:

1) al lavoratore reperibile viene corrisposto forfettariamente, al fine di tener conto del tempo occorrente a raggiungere il luogo dell'intervento od il luogo di riunione e di quello necessario al successivo rientro, l'equivalente di un'ora di viaggio nel valore del 150 %. Inoltre, qualora la durata della prestazione sia inferiore a tre ore, detto lavoratore ha diritto a percepire - in aggiunta al compenso per il lavoro straordinario effettivamente compiuto - un'indennità pari alla normale retribuzione oraria maggiorata della percentuale prevista per il lavoro straordinario relativamente al tempo mancante al raggiungimento dell'ora superiore;

2) nel caso in cui, non esistendo mezzi pubblici di trasporto tali da consentire un sollecito intervento, il lavoratore reperibile usi il proprio mezzo per raggiungere la sede di lavoro od il luogo dell'intervento, le spese di viaggio andranno rimborsate con riferimento analogico alle tariffe previste per i "rimborsi spese chilometriche" dagli accordi compartimentali sulla base dei chilometri effettivamente percorsi e della classe di cilindrata propria del mezzo posseduto ed effettivamente utilizzato dal reperibile.

13. L'indennità mensile intera, nonchè quella proporzionata spettante per la reperibilità di cui al punto a) ed al terzo comma del presente articolo, continueranno ad essere corrisposte anche nei periodi di assenza retribuita secondo le stesse modalità e misure di corresponsione della retribuzione.

 

Lavoratori reperibili chiamati per interventi notturni con prestazioni in ore comprese fra le 22 e le 6 del mattino successivo - 14. Gli interventi compiuti fra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito nei seguenti termini:

- per interventi notturni inferiori a tre ore: posticipazione dell'inizio dell'orario di lavoro del mattino stesso pari alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa;

- per interventi notturni pari o superiori a tre ore e sino a sei ore: ripresa del lavoro al pomeriggio (dopo l'intervallo meridiano).

15. Per le unità operative con orario settimanale ripartito in sei giorni, gli interventi notturni compiuti tra le ore 22 e le ore 6 del mattino successivo danno titolo, per tener conto delle esigenze di ordine fisiologico, a periodi di permesso retribuito pari al massimo, per interventi notturni non superiori a quattro ore, alla durata dell'effettiva prestazione lavorativa, posticipando in tal modo l'inizio dell'orario di lavoro dello stesso giorno.

16. Per la valutazione della durata di ogni intervento notturno, di cui ai precedenti commi quattordicesimo e quindicesimo, si tiene conto, oltre che della durata dell'effettiva prestazione lavorativa, del tempo occorrente per raggiungere il luogo dell'intervento o quello di riunione e di quello necessario al successivo rientro, nella misura convenzionale di un'ora di viaggio.

 

Alloggi in conto reperibilità - 17. Con riferimento al punto A) dell'art. 33, l'alloggio concesso ai lavoratori ai quali è richiesta la reperibilità per l'intero mese (eccettuati i giorni di riposo, ferie, festività di cui all'art. 5 del presente Contratto ed i casi di particolare necessità del lavoratore) in ragione di 6 giorni alla settimana ed il cui uso esclude la corresponsione dell'indennità mensile, è quello che consente al lavoratore di abitarvi con il proprio nucleo familiare.

18. Al riguardo, l'ENEL conferma la tendenza ad eliminare, con la dovuta gradualità, la concessione di alloggi gratuiti in conto reperibilità, corrispondendo l'indennità contrattualmente prevista per la reperibilità nei termini in cui viene chiesta e richiedendo il pagamento del canone.

19. Le concrete modalità relative all'attuazione di quanto sopra, nonchè le eventuali eccezioni nei casi in cui non fosse possibile procedere nel senso suindicato, formeranno oggetto di valutazione in sede compartimentale tra l'ENEL e le corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Ente in materia di gestione del proprio patrimonio immobiliare.

 

Reperibilità speciale - 20. Nei confronti dei lavoratori, ai quali sia richiesto di prestare un servizio di "reperibilità speciale" - da effettuare cioè nelle immediate vicinanze di una diga, secondo quanto prescritto dall'art. 15 del DPR 1-11-1959, n. 1363 - viene corrisposta un'indennità secondo le seguenti misure percentuali del minimo di cat. B1 e della relativa indennità di contingenza:

a) se il guardiadighe fruisce, presso la diga, di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, con mantenimento della sede di lavoro presso la diga:

- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 0,9366% dal 1º.1.1989 (1,0771% dal 1º.1.1990);

- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 2,5498% dal 1º.1.1989 (3,0598% dal 1º.1.1990);

- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 4,2499% dal 1º.1.1989 (5,1000% dal 1º.1.1990).

b) se il dipendente con sede di lavoro diversa dalla diga, non fruendo di alloggio idoneo alla convivenza del nucleo familiare, si ricovera presso locali attrezzati annessi alla diga:

- per ciascuna delle giornate settimanali di normale attività lavorativa: 1,2489% dal 1º.1.1989 (1,4362% dal 1º.1.1990);

- per il sesto giorno della settimana, in relazione alla distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni: 3,3998% dal 1º.1.1989 (4,0798% dal 1º.1.1990);

- per le giornate festive di cui all'art. 5 del presente Contratto: 5,6666% dal 1º.1.1989 (6,8000% dal 1º.1.1990).

 

Dichiarazioni a verbale - 1) Reperibilità in zona diversa da quella abituale - Si precisa che il lavoratore può essere chiamato a rendersi reperibile nel sesto giorno della settimana o in giorno di riposo o festivo in zona diversa da quella sua abituale di lavoro, solo qualora gli venga richiesta una prestazione lavorativa per la giornata di cui trattasi, da compensarsi con il trattamento contrattualmente previsto.

 

2) Alloggi non strumentali - Nei casi in cui l'alloggio non rivesta carattere strumentale è dovuto da parte del lavoratore interessato (reperibile o non) il canone di locazione.

N.B. - In materia di pronto intervento, vedasi lettera in allegato 10.

 

 

Art. 5 - Giorni festivi e riposo settimanale - Ex festività

 

1.I) Per gli effetti dell'articolo seguente e salve le limitazioni in esso contenute, sono considerati giorni festivi quelli riconosciuti come tali dallo Stato a tutti gli effetti civili, nonché la ricorrenza del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora.

2. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali la ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, una volta per tutte, in sede sindacale distrettuale altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28-12-1985, n. 792.

3. Il riposo settimanale cade normalmente di domenica. Per i lavoratori addetti: alla sorveglianza e/o manutenzione delle opere di presa, dei canali di carico e scarico; all'esercizio delle centrali, delle stazioni e delle cabine presidiate; alla sorveglianza delle linee, delle reti e delle cabine, il riposo può essere fissato in altro giorno della settimana, cosicché la domenica viene considerata giorno lavorativo, mentre viene considerato festivo il giorno fissato per il riposo.

4. Per i lavoratori che siano normalmente addetti ad altre attività tecniche inerenti agli impianti di cui sopra, le ore di lavoro eventualmente prestate in giorno di domenica - che costituisce per essi il normale giorno di riposo - vanno compensate con la sola maggiorazione del 60 % (o del 75 % per le eventuali ore prestate di notte) della retribuzione oraria, fermo restando per detti lavoratori il diritto al riposo compensativo in altro giorno non festivo della settimana.

5. Il trattamento previsto dal comma precedente compete anche ai lavoratori di cui al terzo comma nel caso di spostamento del loro giorno di riposo settimanale.

6. I lavoratori di cui al terzo e quarto comma del presente articolo, in caso di spostamento, per esigenze di servizio, del giorno di riposo prestabilito, devono essere informati almeno 48 ore prima del giorno fissato per il riposo stesso; in difetto di che essi hanno diritto, per il giorno in cui avrebbero dovuto avere il riposo, ad una indennità pari al 40 % della retribuzione giornaliera. Qualora, però, il nuovo giorno di riposo compensativo venga a cadere in giorno festivo infrasettimanale, essi hanno diritto, per detto giorno, ad una indennità pari al 100 % della retribuzione giornaliera.

7. Ai lavoratori di cui al terzo comma del presente articolo si garantisce peraltro che il giorno di riposo venga a cadere di domenica per lo meno una volta ogni quattro settimane. Ove mai questo eccezionalmente non avvenga sarà loro dovuta, per la domenica di cui rimanessero privati, un'indennità pari al 60 % della retribuzione giornaliera.

8. Nelle vigilie delle festività di Capodanno (31 dicembre), della Pasqua (Sabato Santo) e del Natale (24 dicembre), nonché nella giornata del 2 novembre, al personale non indispensabile alle necessità del servizio l'Ente concederà libertà nelle ore pomeridiane.

9. L'Ente assicura al personale indispensabile alle necessità del servizio, compresi gli addetti ai turni, il godimento del beneficio suddetto; qualora ciò non fosse possibile l'Ente concederà, entro il primo trimestre dell'anno successivo, in sostituzione o ad integrazione di tale beneficio, permessi retribuiti pomeridiani fino a quattro mezze giornate (eventualmente cumulabili) della durata massima di quattro ore ciascuno.

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