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TUTTI I CCNL

SETTORE: Terziario e Servizi

CCNL: Elettrici - Aziende Municipalizzate

Elettrici - Aziende Municipalizzate (fino al 30.06.01)

CODICE CNEL: K021

Il CCNL Elettrici - Aziende Municipalizzate è chiuso al 30/06/2001.

Per la disciplina economica e normativa successiva all'Accordo 07/04/1998, si rinvia al CCNL "Elettrici".

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Sezione:

Archivio CCNL

CCNL

CCNL del 20/12/1991

ELETTRICI - Aziende municipalizzate

 

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 20-12-1991

Lavoratori dipendenti dalle Aziende Elettriche Municipalizzate

Decorrenza 1-1-1991 - 31-12-1994

  

 

Verbale di stipula

 

 

Addì 20-12-1991 in Roma,

la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)

le OO.SS. Nazionali FNLE-CGIL, FLAEI-CISL, UILSP-UIL Federazione Nazionale Lavoratori Energia (FNLE); Federazione Lavoratori Aziende Elettriche Italiane (FLAEI); Unione Italiana Lavoratori Servizi Pubblici (UILSP)

a seguito delle intese raggiunte il giorno 5-12-1991 per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1-3-1989 e scaduto il 31-12-1990;

a completo e definitivo scioglimento di ogni qualsiasi riserva;

si danno atto reciprocamente che il sopra citato CCNL è rinnovato. Il testo del nuovo contratto, da valere per i lavoratori di cui sopra, scaturisce dall'inserimento del contenuto degli accordi sottoscritti per il suddetto rinnovo nella normativa del precedente CCNL con le relative modifiche alla premessa, agli articoli e agli allegati;

si danno atto altresì che laddove nel testo del contratto od in altri accordi sindacali vengono usate le espressioni "Organizzazioni sindacali" (od "Organizzazione sindacale") dei lavoratori elettrici, esse devono, ovviamente, intendersi riferite esclusivamente alle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto stesso;

le parti concordano, infine, che nelle clausole ove sia stata prevista, implicitamente od esplicitamente, la decorrenza della data di stipulazione del presente contratto, questa si intende convenzionalmente sostituita dalla data dell'1-12-1991.

 

Addì 10-9-1992 in Roma,

la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)

e la Delegazione dell'Unione Sindacati Autonomi Sudtirolesi (USAS) Autonhomer Sudtiroler Gewerkschaftsbuned (ASGB)

si sono incontrate per darsi reciprocamente atto che il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per i dipendenti delle Aziende Elettriche Municipalizzate stipulato il 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990 è rinnovato.

Tale rinnovo viene determinato sulla base del testo del CCNL 1-12-1991 che le parti sottoscrivono e che si allega al presente verbale.

In ordine ai permessi sindacali, fermo restando quanto stabilito in materia nel verbale di sottoscrizione del CCNL 1-3-1989 - e cioè che in Provincia di Bolzano del monte ore per permessi sindacali previsto dal CCNL, al sindacato ASGB-GEW va concessa una quota proporzionale al numero dei propri iscritti anche ai sensi dell'art. 9 del DPR 6-1-1978, n. 58 -, le parti si riservano di definire eventuali armonizzazioni con la normativa che verrà successivamente stabilita in merito all'art. 52 tra la Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP.

Le parti si danno altresì atto che la predetta ASGB-GEW fa parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti il contratto cui deve unicamente farsi riferimento ogni qualvolta il testo del contratto stesso usa l'espressione "Organizzazione sindacale" o "Organizzazioni sindacali".

Letto, confermato, sottoscritto.

 

Addì 10-9-1992 in Roma, si sono incontrate:

la Federazione Nazionale delle Aziende e dei Servizi Elettrici degli Enti locali (FEDERELETTRICA)

e la Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Energia FAILE - CISAL

Nel corso di tale incontro la Faile ha sottoscritto per adesione il testo del CCNL per i dipendenti AEM 1-12-1991 che la Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP hanno stipulato con specifica contrattazione per il rinnovo del CCNL 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990.

Nel sottoscrivere per adesione il citato CCNL 1-12-1991, la FAILE recepisce e si impegna ad osservare anche, come integrazione della disciplina contrattuale nazionale che regola il rapporto di lavoro nelle AEM, sia le normative definite tra la stessa Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI- UILSP per la regolamentazione del diritto di sciopero in dette aziende - normative riguardanti attualmente il testo definito nel Novembre 1991 di fronte alla Commissione di Garanzia per la Legge 146/90 ed approvato anche dalla FAILE-CISAL -, sia le norme contenute dagli accordi e protocolli interconfederali sottoscritti dalla CISPEL e dalla CGIL-CISL-UIL il 13-7-1978, il 27-7-1978, il 14-11-1978, il 20-7-1989.

 

 

PARTE POLITICA DEL CONTRATTO

 

Premessa

 

La Federelettrica e le OO.SS. FNLE-FLAEI-UILSP ribadiscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dalle imprese pubbliche locali in generale e da quelle elettriche ed energetiche in particolare nel processo di crescita sociale, civile ed economica della collettività.

Le parti confermano l'importanza di conseguire concreti risultati in ordine agli obiettivi di razionalizzazione e di miglioramento della efficienza, economicità, qualità dei servizi pubblici locali, contribuendo a rilanciare la formula della gestione pubblica nel settore delle autonomie locali. In tale ottica le parti ritengono necessario un impegno per favorire il progressivo affermarsi nelle aziende municipali di elementi di efficienza e competitività in grado di contrastare le tendenze alla privatizzazione.

L'obiettivo è sempre quello di vedere l'azienda municipale delineata come impresa con spiccati caratteri di imprenditorialità e di managerialità e dotata concretamente di piena autonomia operativa.

In particolare, le parti ribadiscono la necessità che, anche sulla base dell'emanazione della Legge n. 142/90, in sede di modifica dell'assetto istituzionale delle aziende municipali venga confermato il carattere privatistico del rapporto di lavoro dei dipendenti del settore in un quadro che, anche attraverso la razionalizzazione del sistema dei controlli tutori, non ponga vincoli all'autonomia contrattuale delle parti stesse.

Alla definizione di una nuova configurazione giuridica delle aziende Municipali che ne sancisca l'assimilazione agli Enti pubblici economici, si deve accompagnare il varo di una politica di sostegno agli investimenti in grado di favorire il raggiungimento e il mantenimento di elevati standards di efficacia e di efficienza per il contenimento dei costi.

 

 

Politica energetica e settore elettrico municipale

 

La Federelettrica e le OO.SS. rilevano con soddisfazione che il quadro legislativo all'interno del settore energetico si è arricchito di alcuni provvedimenti che apportano modifiche positive e nuove opportunità per le aziende pubbliche locali, opportunità che vanno sfruttate soprattutto nell'interesse dell'utenza.

Le leggi nn. 9 e 10/1991 attuative del Piano Energetico Nazionale possono costituire uno strumento fondamentale di politica energetica per tutti gli operatori pubblici e privati.

In particolare le autonomie locali e le aziende speciali territoriali sono nelle condizioni di svolgere un ruolo determinante nello sfruttamento delle fonti rinnovabili e assimilate e nel risparmio energetico.

In tale quadro, occorrerà che siano assolti nella maniera più incisiva i compiti di programmazione e controllo alle Regioni e ai Comuni, che nel loro territorio di competenza diventano soggetti attivi incaricati di definire piani energetici locali in armonia con quello nazionale, di proporre iniziative, di definire strumenti ed incentivi sia verso gli operatori che verso i consumatori.

Inoltre vengono estese le possibilità di produrre energia elettrica da parte delle AEM, anche prevedendo incentivi economici, prefigurando così una maggiore presenza degli Enti locali nel settore elettrico nazionale.

Per quanto riguarda le imprese elettriche municipali, l'art. 21 della Legge 9/91 ridefinisce completamente i rapporti con l'Ente di Stato prevedendo che le stesse "concorrano con l'Enel, nell'ambito del settore pubblico dell'energia elettrica, al conseguimento dei fini di utilità generale" previsti dalla Legge di nazionalizzazione in un'ottica di gestione globale e integrata del servizio elettrico.

Inoltre, le imprese elettriche degli Enti locali potranno instaurare, oltre che con l'Enel, altre forme di collaborazione tese a scambi e cessione di energia che obbligherà sempre più le AEM ad operare anche al di fuori del loro ambito locale.

A tutto ciò va aggiunto che la Federelettrica - a nome e per conto delle aziende - è tenuta a stipulare un contratto di Programma con il Ministero dell'Industria con gli obiettivi di incrementare la produzione elettrica, di sviluppare le fonti rinnovabili, di tutelare l'ambiente, di migliorare la qualità e l'efficienza operativa del servizio. Questi obiettivi comportano un investimento globale di circa 5000 miliardi nel quinquennio 1991-95.

Ciò significa che le imprese elettriche degli Enti locali dovranno sviluppare la loro capacità imprenditoriale incrementando i propri investimenti che dovranno essere finalizzati a fornire un servizio sempre più efficiente ed a costi sempre più contenuti.

A tal fine le AEM dovranno sempre più caratterizzarsi come aziende pluriservizio, in grado di sviluppare, attraverso l'integrazione tra più servizi, nuove iniziative di produzione elettrica e una maggiore tutela dell'ambiente.

Le parti prendono atto che questa è la sfida che aspetta il settore elettrico municipale il cui esito avrà effetto determinante sulle possibilità di sviluppare l'istituto della municipalizzazione per l'erogazione dei servizi energetici nel nostro Paese.

 

 

Relazioni industriali

 

Le parti, fermo restando il reciproco impegno a ricercare concordemente risposte e soluzioni ai problemi oggetto di informazione, consultazione, confronto, contrattazione nel pieno rispetto dell'autonomia dell'attività imprenditoriale e delle rispettive e distinte responsabilità, si impegnano ad attuare periodici incontri, a livello nazionale e aziendale, al fine di perseguire il più ampio coinvolgimento dei lavoratori e delle loro rappresentanze nelle politiche aziendali, con l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza e qualità del servizio.

La Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, convengono di basare i loro rapporti, nonché quelli estrinsecantisi in sede locale, su un sistema di relazioni industriali che sia adeguato a fronteggiare realtà sempre più complesse e che, alla luce di intese che fossero definite in sede confederale anche in tema di regolamentazione dei conflitti collettivi, abbia a precisare:

1. i ruoli, le funzioni e le responsabilità delle parti;

2. le modalità, i limiti e i tempi su cui basare la dialettica sindacale in ordine ai vari temi di discussione.

Le parti convengono che l'intento di procedere nel senso sopra indicato è favorito dal quadro normativo delineatosi in seguito alla stipula del Protocollo Cispel/CGIL-CISL-UIL del 20-7-1989 in cui, tra l'altro, va posto in rilievo il positivo riconoscimento dei diritti degli utenti e della necessità di un loro contemperamento, in una moderna società civile, con i diritti e gli interessi oggetto del conflitto sociale. A tal fine le parti stesse convengono di proseguire nel cammino verso un moderno e più incisivo sistema di relazioni industriali.

Nel sottolineare la rilevanza del suddetto Protocollo, le parti convengono che la valorizzazione e il rispetto delle sue norme, in particolare di quelle relative alla prevenzione e al raffreddamento dei conflitti sindacali, è condizione concreta per l'evolversi di un corretto sistema di relazioni industriali.

Inoltre, le parti stesse, convengono sulla necessità di mantenere fermi nell'arco della vigenza contrattuale i livelli di competenza previsti per ciascun livello (nazionale e aziendale) e la non riproponibilità delle materie definite ad altri livelli.

I periodici incontri sopracitati, che hanno l'obiettivo di realizzare tra le parti momenti di informazione, consultazione, confronto e contrattazione, si svolgeranno sulla base delle "procedure attuative" di cui all'apposito paragrafo dell'art. 1 del presente CCNL ed avranno per oggetto, oltre ai temi previsti nei vari articoli contrattuali, gli argomenti di seguito indicati nel presente paragrafo.

Gli incontri a livello nazionale tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, hanno gli oggetti sottospecificati:

a) informazione sulla politica energetica, sulle prospettive di sviluppo del servizio, con particolare riferimento ai programmi di investimento del settore;

b) confronto sulle norme nazionali ed europee, che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori interessati;

c) confronto sulle politiche tariffarie e più in generale sulla situazione economico-finanziaria del settore;

d) confronto sulle prospettive di introduzione di nuove tecnologie nel settore energetico;

e) confronto sulle politiche occupazionali e di formazione professionale;

f) confronto sul quadro legislativo che regola l'assetto delle imprese pubbliche locali e sull'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi nel quadro delle iniziative avviate dalla Cispel e dalle federazioni ad essa associate in materia di recupero della produttività;

g) confronto sulle Pari Opportunità;

h) confronto per valutare la possibilità di istituire un osservatorio sui portatori di handicap nel settore delle AEM.

Oltre a quanto previsto dai singoli articoli del testo contrattuale, si svolgeranno a livello aziendale ulteriori incontri tra le Commissioni Amministratrici, o rappresentanti dalle stesse delegati, e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistiti dalla Federelettrica e dalle Organizzazioni Sindacali confederali territoriali. Tali incontri, che si articoleranno secondo le procedure previste per l'informazione, riguarderanno le più importanti scelte di politica aziendale in occasione della formazione dei bilanci preventivi e consuntivi (il cui esame verrà effettuato entro un congruo periodo di tempo precedente all'approvazione per quanto riguarda il bilancio preventivo ed entro il mese successivo a quello della definitiva approvazione per ciò che concerne il bilancio consuntivo), dei piani pluriennali e dei relativi investimenti, della localizzazione e utilizzazione degli impianti di produzione, della formulazione delle linee generali delle modifiche degli assetti societari e delle ristrutturazioni aziendali finalizzate al miglioramento del servizio, con riferimento anche ai programmi aziendali di politica occupazionale e all'incremento della produttività.

In vista di tali incontri, verranno trasmessi alle OO.SS. elementi conoscitivi sugli argomenti in questione.

Apposite Commissioni tecniche formate dai rappresentanti delle aziende e delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, potranno essere costituite per acquisire le informazioni circa l'andamento delle ristrutturazioni al fine di rendere più proficuo il confronto successivo finalizzato a valutarne i risultati.

Le parti si impegnano ad operare in modo che appositi incontri vengano attuati tra le strutture dei Comitati Regionali della CISPEL e le corrispondenti Segreterie Regionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, eventualmente assistite dai corrispondenti livelli territoriali delle confederazioni sindacali in merito ad aspetti specifici di programmi territoriali oppure a riflessi locali dei programmi stabiliti in sede nazionale relativamente a: politica energetica e tariffaria, politica finanziaria, iniziative di ristrutturazione del settore e politica occupazionale.

 

 

Politica tariffaria

 

Le parti, ciascuna nell'ambito del proprio ruolo, convengono che occorre adottare interventi correttivi al sistema delle tariffe elettriche affinché lo stesso, salvaguardando ovviamente il principio della remunerazione dei costi al fine di essere coerente con gli obiettivi del PEN, non risulti penalizzante nei confronti delle Aziende Municipalizzate e dell'utenza.

 

 

CAPITOLO I - Aspetti generali e relazioni industriali

 

Art. 1 - Incontri periodici

 

Generalità

 

1. Premesso che le parti sono concordi nel riaffermare, anche in materia di questioni del personale, la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni Amministratrici e delle direzioni delle aziende;

che sono da evitare tanto le procedure burocratiche capaci di appesantire la gestione delle aziende, quanto le regolamentazioni che possano complicare o ritardare le decisioni direzionali relative alla gestione degli affari del personale;

che nulla si intende innovare riguardo all'oggetto della contrattazione collettiva del rapporto di lavoro, che resta nelle attribuzioni dei competenti Organi direttivi delle aziende e delle corrispondenti Organizzazioni sindacali dei lavoratori elettrici stipulanti il presente CCNL;

nell'intento di improntare a spirito di maggiore collaborazione i rapporti fra le aziende ed i loro dipendenti, come condizione essenziale per una ordinata conduzione;

le parti hanno riconosciuto l'utilità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale, tra la Federelettrica e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto e a livello locale tra rappresentanti delle aziende e delle Organizzazioni sindacali stesse.

2. Tali incontri periodici comprendono sia quelli espressamente elencati nel par. "Relazioni industriali" della parte politica del presente CCNL, sia quelli relativi al testo dei vari articoli contrattuali e avverranno sulla base delle previsioni della parte politica stessa e secondo le procedure attuative del paragrafo seguente.

 

Procedure attuative

3. Con riferimento agli incontri di informazione, consultazione, confronto, contrattazione, di cui alla parte politica del presente CCNL, le parti si danno reciprocamente atto che il significato attribuito a tali momenti è quello specificato in appresso:

a) informazione, intendendosi con ciò la reciproca trasmissione di documentazioni, dati, notizie ed esposizioni di programmi ed iniziative;

b) consultazione, intendendosi con ciò la discussione su tematiche di rilievo finalizzata alla esplicitazione dei reciproci orientamenti ed opinioni;

c) confronto, intendendosi con ciò le occasioni in cui le parti paragonano le reciproche posizioni per riscontrare le diversità o identità su specifici aspetti dei vari temi per approfondirne l'esame;

d) contrattazione, intendendosi con ciò i momenti in cui le parti definiscono congiuntamente le soluzioni dei vari problemi.

 

A) Livello nazionale

4. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri, questi si svolgeranno, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che sarà definito tra le parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.

5. Gli incontri saranno promossi dalla Federelettrica o richiesti dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e saranno preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle segreterie delle OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva e di valutazione.

6. Gli incontri sugli argomenti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h) del par. "relazioni industriali" della premessa politica al presente CCNL saranno riassunti in apposite note riportanti le posizioni di ciascuna parte.

 

B) Livello aziendale

7. Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Commissioni amministratrici e delle direzioni aziendali nell'ambito delle prerogative di Legge e la piena autonomia d'azione dei Sindacati nella sfera della propria competenza istituzionale, le parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure:

 

a) informazione - l'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie, ecc.; le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, entro i 15 giorni successivi al ricevimento, possono chiedere un incontro per chiarimenti e illustrazioni; l'azienda fissa a completo adempimento un incontro entro i 15 giorni successivi;

 

b) consultazione - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.

Alla fine dell'incontro le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere un ulteriore incontro di approfondimento che dovrà tenersi entro i 15 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione;

 

c) confronto - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.

Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data. Al termine dell'incontro possono essere richiesti altri approfondimenti da esaurirsi entro i 15 giorni successivi;

 

d) contrattazione - l'azienda nel trasmettere le documentazioni, i dati, le notizie, ecc., fissa un incontro con le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione.

Le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL, nel trasmettere le proprie documentazioni, dati, notizie, ecc., chiedono un incontro all'azienda da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 15 giorni dalla stessa data.

Se entro i 10 giorni successivi le parti non pervengono ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono chiedere la continuazione della contrattazione da esaurirsi al termine dei successivi 10 giorni.

A conclusione dei periodi sopraindicati, nel caso le parti non pervengano ad una definizione, le Rappresentanze sindacali previste dall'art. 52 del presente CCNL possono richiedere la continuazione della contrattazione per un periodo ulteriore di 10 giorni. Superati i limiti temporali stabiliti, le parti si riterranno libere di assumere le iniziative più opportune nell'ambito delle proprie competenze per l'esercizio dei rispettivi ruoli.

 

 

Art. 2 - Pari opportunità

 

1. È confermata la Commissione nazionale paritetica costituita tra le parti per favorire all'interno delle aziende le pari opportunità. Detta Commissione, alla quale sono affidati compiti di studio e di proposizione nei confronti delle parti ai fini delle conseguenti iniziative, è composta da 3 membri designati dalle Segreterie nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative e da 3 membri designati dalla Federelettrica di cui uno con funzioni di coordinatore o coordinatrice.

2. La Commissione nazionale, per l'approfondimento di particolari argomenti da quest'ultima individuati, potrà essere assistita eccezionalmente da delegazioni aziendali, costituite d'intesa tra la Federelettrica e le OO.SS. stipulanti il presente CCNL Tali delegazioni aziendali, ove costituite, fungeranno da organismi di assistenza della Commissione nazionale medesima per migliorare la conoscenza di alcuni aspetti locali, avranno una funzione di raccordo informativo e una durata limitata al compito assegnato.

3. Ove costituite, ai sensi del comma precedente, tali delegazioni aziendali saranno composte da tre membri designati dalle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL e da 3 membri in rappresentanza dell'azienda, di cui uno con funzioni di coordinatore/coordinatrice.

4. I componenti la Commissione nazionale potranno fruire di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni di detti organismi nella misura massima di 16 ore all'anno ciascuno. Per i componenti le delegazioni aziendali che fossero costituite, i permessi retribuiti potranno essere concessi nella misura massima di 4 ore all'anno ciascuno.

 

 

Art. 3 - Appalti

 

1. In materia di appalti, le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di Legge vigenti con particolare riferimento alle leggi n. 1369/1960 e n. 55/1990 nonché delle norme previste in materia di antimafia. Ciò, tenendo presente il principio che alle aziende stesse compete di svolgere direttamente, con il proprio personale, le opere e i servizi che fanno parte del ciclo produttivo e costituiscono il normale esercizio dell'attività aziendale, sempreché tali opere e servizi abbiano carattere continuativo e possano essere utilmente realizzati dalle aziende al fine di una più razionale ed economica organizzazione qualità e sicurezza del servizio.

2. La risorsa appalto per l'esecuzione di opere e servizi va considerata "aggiuntiva" a quella interna e pertanto è da considerarsi come strumento di flessibilità gestionale e di snellezza operativa per l'esecuzione sia di attività estranee al ciclo produttiva specifico aziendale sia di tutte quelle funzioni che possono essere svolte all'esterno dell'azienda con maggiore utilità e tempestività ai fini sopra individuati, nonché i lavori che per la loro rilevanza ed entità e/o non ricorrenza e/o urgenza non possono essere effettuati con normale organizzazione aziendale.

3. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alle attività collegate ai processi di progressiva qualificazione operativa aziendale, al fine di mantenere all'interno delle aziende le conoscenze professionali e le esperienze rispetto ai metodi di lavoro, alle tecnologie e ai materiali o di favorire il recupero di quelle attività ad elevata qualificazione professionale-tecnologica congruenti con il ciclo produttivo aziendale, che avessero subito nel tempo una fuoriuscita dalle aziende.

4. Le aziende comunicheranno periodicamente alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL le linee guida strategiche aziendali in materia di appalti contenenti i necessari riferimenti numerico- quantitativi. Sui contenuti di tale informativa, dietro richiesta delle OO.SS., potrà essere avviato un apposito confronto che dovrà avere inizio entro 10 giorni da detta richiesta. Nel corso dell'anno, in occasione di appalti di lavori rilevanti ne verrà data preventiva informazione alle OO.SS. che entro 7 giorni potranno richiedere un incontro al fine di ottenere più dettagliati chiarimenti.

5. Tutti gli appalti possono essere attuati solamente se non implichino la risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi che si intende appaltare e la conseguente diminuzione degli organici.

6. I lavori appaltati saranno seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 CC e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati.

7. Le aziende impegneranno con apposita, formale dichiarazione le ditte appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

 

 

Art. 4 - Applicabilità del contratto

 

1. Il presente contratto collettivo disciplina il rapporto di lavoro tra le aziende di produzione, trasporto, trasformazione e distribuzione di energia elettrica ed i lavoratori addetti ai servizi tecnici, amministrativi e commerciali relativi all'esercizio degli impianti di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica ivi compresi, per le aziende le quali abbiano uffici permanenti di studio e progettazione di nuove costruzioni, i lavoratori che fanno parte di detti uffici.

2. Il presente contratto non si applica al personale avente diritto alla qualifica di dirigente, nonché:

a) alle persone alle quali (specialmente nelle reti o nei centri di secondaria importanza, zone rurali, ecc.) sono affidati incarichi che non richiedono esclusività e continuità di prestazione a favore dell'azienda stessa, così che sia eventualmente possibile alle persone medesime esplicare, per proprio conto, altra attività estranea all'azienda;

b) ai lavoratori espressamente assunti per lavori di costruzione o di carattere eccezionale o transitorio, o di manutenzione straordinaria. Detti lavoratori, peraltro, qualora vengano adibiti ai servizi di cui al primo comma del presente articolo e l'assegnazione a tali servizi duri più del tempo stabilito come periodo di prova dal presente contratto, conseguono il diritto alla integrale applicazione del contratto stesso dalla data di assegnazione ai servizi medesimi. Ove mai, invece, essi prestino lavoro per periodi inferiori a quelli di prova, purché superiori ad un mese, e quindi non conseguano il diritto di cui sopra, godranno dell'applicazione, dopo il primo mese, dei minimi contrattuali previsti dal presente contratto e per tutta la durata della particolare prestazione da essi data.

 

Dichiarazioni a verbale - I) Applicabilità del contratto ai lavoratori addetti a reparti elettrici di aziende miste - Si chiarisce che il presente contratto disciplina anche i rapporti di lavoro del personale appartenente ad attività di produzione, trasformazione, trasporto e distribuzione di energia elettrica che non siano unità produttive commercialmente individuate, purché costituiscano settori ben definiti di complessi industriali: settori di importanza pari alle Aziende Elettriche cui il presente contratto si riferisce.

 

II) Trattamento economico dei lavoratori assunti per i lavori straordinari - Si chiarisce che la pattuizione di cui al punto b) del 2º comma del presente articolo non contrasta con il diritto o la possibilità delle rappresentanze dei lavoratori elettrici cui il comma stesso si riferisce di contrattare con la rappresentanza dei datori di lavoro la definizione del trattamento economico spettante a detti lavoratori.

 

III) Lavori di costruzione ed ampliamento reti di illuminazione pubblica - Si precisa che i lavori di costruzione e di ampliamento delle reti di illuminazione pubblica rientrano nel punto b) del presente articolo, sempreché non siano di carattere permanente.

 

 

Art. 5 - Inscindibilità del contratto

 

1. Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro, e non cumulabili con quelle di altri contratti.

2. Restano salve le eventuali diverse pattuizioni in atto - e le condizioni che ne derivano - regolarmente concordate dopo la data del 5-2-1946 ed entro il 1-2-1983, in quanto non superate dal presente contratto, comprese quelle che abbiano previsto particolari categorie di inquadramento aggiuntive rispetto a quelle di cui all'art. 9.

 

 

Art. 6 - Amministrazione del contratto

 

1. L'interpretazione delle norme del contratto verrà effettuata dalla Federelettrica d'intesa con le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il contratto stesso.

2. La richiesta per far luogo a detta interpretazione potrà essere avanzata da una delle parti indicando la norma in contestazione. L'incontro dovrà avvenire entro 90 (novanta) giorni dalla richiesta.

 

 

Art. 7 - Decorrenza e durata

 

1. Il presente contratto rinnova per il quiadriennio 1-1-1991 - 31-12-1994 il CCNL 1-3-1989 scaduto il 31-12-1990.

2. Per quanto riguarda la parte salariale, la decorrenza dei singoli istituti e delle relative variazioni sono scaglionate nell'arco del quadrienno come specificato nelle tabelle allegate all'art. 35.

3. Per quanto concerne gli altri istituti normativi ed economici, le innovazioni introdotte hanno efficacia dalla data di stipulazione (1-12-1991), salvi gli effetti che nei singoli casi siano necessariamente collegati ad altre date o siano espressamente concordati con decorrenza diversa.

4. Il contratto si rinnoverà di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle parti stipulanti almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza.

 

 

CAPITOLO II - Costituzione del rapporto di lavoro

 

Art. 8 - Assunzione del personale

 

1. L'assunzione di personale viene effettuata dalle aziende in conformità alle norme di Legge e contrattuali.

2. Le aziende annualmente comunicheranno alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL gli indirizzi strategici orientativi in tema di assunzioni precisandone le modalità di effettuazione (selezione pubblica o selezione porivata - attuate anche mediante strutture esterne specializzate - e altre stabilite dalle norme di Legge vigenti) ed indicando i relativi riferimenti numerici. Sui contenuti di tale comunicazione, qualora le OO.SS. lo richiedano, verrà avviato un apposito confronto.

3. Nel corso dell'anno stesso le aziende daranno preventiva comunicazione alle OO.SS. delle assunzioni che nell'anno stesso verranno via via effettuate in realizzazione del piano. Nel caso di sostanziali variazioni degli indirizzi strategici le aziende ne daranno tempestiva comunicazione alle OO.SS.

Per le assunzioni dei Quadri le aziende daranno preventiva informazione alle OO.SS. locali stipulanti il presente CCNL

4. In caso di selezioni pubbliche hanno diritto di partecipare a tutte le fasi dei lavori delle Commissioni esaminatrici, in qualità di osservatori e pertanto senza diritto di voto, fino ad un massimo di tre rappresentanti designati dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, maggiormente rappresentative. Ad eccezione dei casi di assunzione dei quadri e del personale delle catt. ASS e AS, è inoltre prevista la partecipazione di tre osservatori sindacali di cui al capoverso precedente anche nelle selezioni private, limitatamente alla fase di scelta finale della rosa di candidati indicata dalle strutture esterne incaricate della preselezione.

5. Alle selezioni pubbliche possono partecipare anche i dipendenti in servizio a tempo indeterminato non in possesso del titolo di studio richiesto, purché inquadrati nella categoria corrispondente al posto messo a concorso o in quella immediatamente inferiore. In quest'ultimo caso dovranno però aver maturato almeno 4 anni di anzianità di categoria.

6. In casi eccezionali di comprovata e motivata necessità, a favore del personale neo assunto, al quale si richiedono particolari esperienze e/o titoli di studio, potrà essere prevista la concessione di specifici importi a titolo di anzianità convenzionale.

 

Assunzioni a tempo parziale - 7. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 della Legge n. 863 del 19-12-1984, è consentita l'assunzione di personale part-time, sia con distribuzione oraria "orizzontale" che "verticale".

8. Il personale assunto a tempo parziale ai sensi del presente articolo non verrà conteggiato nei limiti numerici di cui all'art. 22, comma 18, 3º capoverso del presente CCNL

 

Assunzioni a tempo determinato - 9. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della Legge n. 56 del 28-2-1987 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dalle leggi in vigore, anche nei seguenti casi:

1) per coprire le necessità straordinarie dell'azienda quali ad esempio: assunzione di nuovi servizi, inserimento di nuove tecnologie, avvio di processi di riorganizzazione e riconversione;

2) per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la Legge o il contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari.

10. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del presente articolo non può superare il limite del 5% del personale in forza al 1º gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore.

11. Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di Legge nei casi da queste previsti, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 punto 1 Legge 28-2-1987 n. 56.

 

Periodo di prova - 12. Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova non superiore a 3 mesi. Tale periodo viene elevato a non più di 6 mesi per i quadri e per i lavoratori di gruppo A.

13. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore al minimo tabellare integrato fissato dal presente contratto per la categoria cui il lavoratore è assegnato in relazione alle mansioni affidategli.

14. Durante il periodo di prova, la risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo da ciascuna delle due parti in qualsiasi momento senza preavviso e della stessa sarà data informazione anche alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL

15. Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo o per licenziamento durante il primo mese, la retribuzione come sopra viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.

16. Trascorso il periodo di prova senza che venga data comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore si intende confermato automaticamente in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto.

17. Le norme relative alla previdenza e quelle particolari di cui agli articoli 42 e 43 - relativamente a quest'ultimo escluso il punto B - non si applicano durante il periodo di prova.

18. Il periodo di prova è utilmente considerato agli effetti dell'anzianità e del trattamento previdenziale.

 

Dichiarazione a verbale - Nei casi in cui le aziende procedano ad assunzioni tramite selezioni private, le quote di riserva di cui all'art. 25 della Legge n. 223/1991, non operano - in attuazione di quanto stabilito dal 2º comma di detto articolo 25 - per le qualifiche inserite nelle categorie di inquadramento riguardanti i quadri, il personale con funzioni direttive e di concetto nonché quello per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.

 

 

CAPITOLO III - Classificazione, mobilità e sviluppo del personale

 

Art. 9 - Classificazione del personale

 

Gruppi e Categorie - 1. La classificazione del personale ha carattere dinamico in relazione alle modifiche nel tempo delle qualifiche determinate dalla introduzione e/o revisione dei progetti di riassetto organizzativo. In relazione alla natura delle mansioni loro affidate, i lavoratori vengono assegnati ai seguenti gruppi e categorie:

 

Categoria Quadri

 

2. L'appartenenza alla categoria quadri è disciplinata dal 1º e 4º comma del successivo art. 10.

 

Gruppo A

 

3. Categoria AS superiore

Appartengono alla categoria AS superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria AS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

4. Categoria AS

Appartengono alla categoria AS i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive di particolare importanza per la loro ampiezza e natura, oppure per la rilevante dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda, ovvero mansioni di particolare importanza per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.

 

5. Categoria A1 superiore

Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

6. Categoria A1

Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello.

 

Gruppo B

 

7. Categoria BS superiore

Appartengono alla categoria BS superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria BS, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

8. Categoria BS

Appartengono alla categoria BS i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'azienda.

 

9. Categoria B1 superiore

Appartengono alla categoria B1 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni.

 

10. Categoria B1

Appartengono alla categoria B1 i dipendenti che svolgono funzioni di concetto nonché i dipendenti che svolgono lavori tecnico-manuali specializzati che richiedono una specifica competenza conseguibile attraverso una notevole esperienza pratica di lavoro congiunta a conoscenze teoriche comunque acquisite.

 

11. Categoria B2 superiore

Appartengono alla categoria B2 superiore i dipendenti che svolgono funzioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria B2, assumono un contenuto professionale di maggiore rilievo anche per la maturazione di una esperienza di mestiere.

 

12. Categoria B2

Appartengono alla categoria B2 i dipendenti che eseguono lavori che richiedono una qualificata e provetta capacità tecnico-pratica o amministrativa conseguibile attraverso un necessario tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali e che, comunque, compiono a regola d'arte i lavori di maggiore importanza relativi alla loro specialità di mestiere.

 

Gruppo C

 

13. Categoria CS

Appartengono alla categoria CS i dipendenti che eseguono lavori od operazioni d'ordine, di carattere tecnico-manuale od amministrativo che richiedono una specifica capacità conseguibile attraverso un adeguato tirocinio o mediante preparazione avuta in scuole professionali.

I tirafili di linea, dopo tre anni di effettiva permanenza al lavoro di squadra svolto in categoria CS, verranno ammessi a partecipare a una prova pratica basata sulle mansioni tipiche delle squadre.

Al superamento di detta prova consegue immediatamente l'acquisizione della categoria B2.

 

14. Categoria C1

Appartengono alla categoria C1 i dipendenti ai quali si richiedono capacità conseguibili con un breve tirocinio per eseguire lavori d'ordine di carattere amministrativo o tecnico- manuale. Ai lavoratori che abbiano maturato un periodo di tre anni di permanenza nella categoria C1 verrà attribuita la categoria CS.

 

15. Categoria C2

Appartengono alla categoria C2 i dipendenti che eseguono lavori semplici di carattere amministrativo (uscieri - fattorini e custodi con esclusivi compiti di attesa), nonché i dipendenti che eseguono operazioni semplici di carattere tecnico-manuale, anche di fatica (ex cat. D) e i dipendenti addetti ai lavori di facchinaggio e di pulizia, questi ultimi eseguiti anche con l'uso di idonee apparecchiature. I lavoratori inquadrati in categoria C2 saranno passati alla categoria C1 dopo un anno di effettivo servizio, sempreché abbiano superato con profitto i corsi di formazione professionale di cui all'art. 15, mentre per gli operai addetti a squadre detto passaggio avverrà dopo 3 e non oltre 9 mesi, indipendentemente dalla partecipazione ai corsi.

16. Fermo restando quanto previsto nell'allegato 18 al CCNL 1-3-1989, nel valutare l'analogia del valore professionale delle mansioni si deve tener conto dei seguenti criteri:

a) delle mansioni effettivamente svolte dal dipendente, prescindendo da eventuali organigrammi od organici preordinati;

b) del grado di conoscenza del lavoro occorrente per l'espletamento delle mansioni nel contesto tecnico-organizzativo dell'unità di appartenenza, delle necessarie nozioni di carattere tecnico-professionale (acquisibili attraverso la scuola, l'addestramento o autonomamente), dal grado di iniziativa ed autonomia quando le mansioni esigono tali requisiti;

c) degli "effettivi" compiti di controllo e coordinamento espletati da un dipendente che opera in gruppo con altri;

d) nel caso di svolgimento di più mansioni aventi diverso valore professionale, quelle più qualificate - anche se non prevalenti, ma svolte in modo ripetitivo - costituiscono l'elemento determinante per l'inquadramento.

 

 

Art. 10 - Quadri

 

Criteri di individuazione

1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi, che alle dirette dipendenze gerarchiche e/o funzionali del dirigente, sono titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte.

2. All'interno dei criteri sopra indicati sono così specificati, in termini di rilevanza, quelli connessi:

- alla traduzione funzionale ed operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici e sui relativi risultati;

- al coordinamento e alla sovraintendenza di altri lavoratori eccezionalmente anche quando non inquadrati in categorie con mansioni direttive;

- alla particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed e