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TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Edilizia (Ugl - Federterziario)

Edilizia (Ugl - Federterziario)

CODICE CNEL: F08W

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 20/07/2022

 EDILIZIA (Ugl/ Federterziario)

 

Contratto collettivo nazionale di lavoro 20/07/2022

Per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini

 

Decorrenza: 21/07/2022

Scadenza: 20/07/2025

CCNL 20/07/2022 come modificato da:
- Accordo integrativo 28/06/2023
- Accordo di rinnovo 13/05/2025

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Roma, addì 20-07-2022

Tra

- CONFIMI INDUSTRIA EDILIZIA, Unione Nazionale delle Costruzioni in persona del Legale Rappresentante;

- FEDERCEPICOSTRUZIONI, Federazione Nazionale delle Costruzioni edili e dei settori affini in persona del Legale Rappresentante;

- FEDERTERZIARIO, Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale, in persona del Legale Rappresentante;

- FINCO, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni, in persona del Legale Rappresentante;

e

- UGL, Unione Generale del Lavoro - Federazione delle costruzioni, in persona del Segretario Nazionale;

- CEUQ, Confederazione Europea di Unità dei Quadri, in persona del Presidente Nazionale;

con l'assistenza tecnica di:

ANCL, Associazione Nazionale di Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale

è stato sottoscritto il presente CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini.

 

 

RINNOVI

Accordo integrativo 28/06/2023

Verbale di stipula

 

Tra

- CONFIMI INDUSTRIA EDILIZIA, Unione Nazionale delle Costruzioni in persona del Legale Rappresentante;

- FEDERCEPICOSTRUZIONI, Federazione Nazionale delle Costruzioni Edili e dei settori affini in presone del legale rappresentante;

- FEDERTERZIARIO, Confederazione italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle libere professioni e del lavoro autonomo in generale, in persona del legale rappresentante e del Segretario Generale;

- FINCO, federazione Prodotti Impianti, sServizi ed Opere specialistiche per le Costruzioni, in persona del legale rappresentante e dal Direttore Generale;

e

-UGL, UNIONE GENERALE DEL LAVORO - FEDERAZIONE DELLE COSTRUZIONI, rappresentata dal Segretario Nazionale:

CEUQ, Confederazione Europea di Unità dei Quadri, in persona del Presidente Nazionale con l'assistenza tecnica di,

ANCL, Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro, in persona del Presidente Nazionale

[___]

Accordo di rinnovo 13/05/2025

Verbale di stipula

 

Roma, addì 13-05-2025

Tra

- CONFIMI INDUSTRIA EDILIZIA, Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere, delle Costruzioni Edili e dei Settori Affini;

- FEDERCEPICOSTRUZIONI, Federazione Nazionale delle Costruzioni edili e del settori affini;

- FEDERTERZIARIO, Confederazione Italiana del terziario, dei servizi, del lavoro autonomo e della piccola Impresa industriale, commerciale, artigiana, agricola, del lavoro professionale, delle liberi professioni e del lavoro auronomo in generale;

- FINCO, Federazione Industrie Prodotti, Impianti, Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni;

e

- UGL, Unione Generale del Lavoro - Federazione delle costruzioni;

- CEUQ, Confederazione Europea di Unità dei Quadri;

con l'assistenza tecnica di:

- ANCL, Associazione Nazionale di Consulenti del Lavoro

 

Premesso

 

- che la parte economica del CCNL per i dipendenti delle Imprese edili artigiane e delle piccole e medie Imprese Industriali edili e afiini è scaduta il 31/12/2024;

- che le parti in epigrafe, al fine di omogeneizzare il trattamento economico complessivo del settore e di assicurare la presunzione di equivalenza del valore economico complessivo delle componenti fisse delle retribuzione globale annua; ciò ai sensi dell'art. 3 dell'Allegato I.o1 al D. Lgs. 209/2024, ritengono necessario disporre appropriati incrementi retributivi che tengano conto anche dell'indice I.P.C.A.

 

si è convenuto

 

che, con la decorrenza dal 01 aprile 2025, operano i nuovi minimi, riparametrati su tutti i livelli di inquadramento, come previsti nelle seguenti tabelle.

[___]

Decorrenza e durata

Fatte salve diverse espresse pattuizioni, il presente accordo si applica ai rapporti di lavoro in corso alla data di sottoscrizione o instaurati successivamente e, avrà durata sino alla data del 31-12-2026.

A tale data le parti sottoscrittrici valuteranno gli aumenti retributivi da applicare tenuto conto delle misura dell'inflazione comparabile a livello europeo.

 

 

Preambolo politico

 

Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nel prendere atto del processo evolutivo delle politiche del lavoro e delle misure necessarie a sostegno dell'intero sistema produttivo, rappresenta un importante settore del mondo del lavoro e costituisce il risultato del confronto tra le parti sociali stipulanti, al fine di realizzare uno strumento di regole unitario, coerente con le esigenze delle aziende e dei lavoratori e volto a contribuire al rilancio dell'economia e dell'occupazione, soprattutto dopo le enormi difficolta che, a causa della pandemia da Covid19, gli operatori del settore hanno dovuto affrontare.

Lo scenario economico nel quale operano le aziende del settore cui si rivolge il presente contratto collettivo impone, oggi più che mai di poter disporre di strumenti e determinazioni normative che, nel rispetto delle leggi esistenti, consentano un utilizzo aggiornato e contestuale di tutti gli strumenti che possono determinare l'efficienza delle aziende e la contestuale tutela della sicurezza del lavoro e dei lavoratori.

Pertanto, una visione che consenta di formulare strumenti contrattuali in grado di preservare le professionalità , non disperdere patrimoni aziendali e contestualmente promuovere l'accrescimento delle competenze, diventa strategica per affrontare il profondo cambiamento che siamo chiamati ad affrontare nel solco degli obiettivi delle politiche comunitarie di transizione. Le Parti stipulanti ritengono, quindi, che particolare attenzione e supporto devono essere dati alle iniziative che consentano un miglioramento del clima aziendale, delle risorse umane e della sicurezza, anche utilizzando quelle formule di gratificazione individuale che, tramite opportuni ed efficaci strumenti di welfare, è possibile definire.

Le parti ritengono altresì di individuare il comune obiettivo di aumentare la stabilità occupazionale nell'interesse dei lavoratori e delle imprese che investono in competenza e professionalità del personale.

Le parti, in qualità di Organizzazioni datoriali e sindacali, intendono ribadire che il presente contratto rappresenta uno strumento unitario ed inscindibile che si inserisce nel contesto legislativo vigente quale trattamento nel suo insieme inderogabile. A tal line, le parti si impegnano a sostenere la corretta e completa applicazione del presente contratto collettivo nazionale del lavoro.

Il presente CCNL rappresenta per le Parti l'epilogo di un complesso lavoro di ricerca e di dialogo con le aziende e i lavoratori rappresentati, costituendo una nuova ed ulteriore espressione delle molteplici espressioni rivolte ad associati, aziende e lavoratori, che partecipano e contribuiscono alla vita delle Organizzazioni firmatarie.

Le parti, consapevoli della piena autonomia imprenditoriale e nel rispetto dei distinti ruoli rappresentati dalle Organizzazioni datoriali e dalle Organizzazioni sindacali, in un quadro sociale ed economico in profonda crisi, intendono continuare nelle attività di sviluppo di un sistema di relazioni sindacali e di informazioni per l'individuazione e la valorizzazione delle peculiarità del settore ponendo sempre più attenzione all'organizzazione del lavoro e al miglioramento della tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Le parti ritengono di fondamentale importanza un ambiente di lavoro consono ed adeguato, di primario interesse la sicurezza sul luogo di lavoro e in tutte le aree nel quale esso viene svolto, la qualità di vita ed il benessere del lavoratore.

Riconoscono, alla luce dei predetti valori, di promuovere una attenzione ed un impegno costante verso la tutela della salute e l'integrità fisica del lavoratore, attraverso una prevenzione, formazione ed informazione adeguate a tale scopo.

Le parti hanno altresì inteso, con il presente contratto, dare importanti segnali della volontà di valorizzare la contrattazione collettiva di secondo livello, che costituisce uno strumento agile e rispondente ai reali bisogni del comparto sia in termini di produttività che di miglioramento del clima aziendale.

Le parti confermano l'importanza e il ruolo della Cassa Edile e degli Enti Bilaterali nazionali e territoriali come regolatori e gestori degli istituti contrattuali previdenziali pattizi che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.

Le Parti intendono realizzare un sistema bilaterale, costituto dalla Cassa Edile e dagli Enti Bilaterali, improntato a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Le parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, a vari livelli, ispirate ai principi di sussidiarietà territoriale e della solidarietà , rilevando che il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale, rappresentando uno strumento unitario capace di fornire alle parti sociali il complesso inderogabile di norme e regole necessarie.

Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta, infatti, un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle aziende, con l'innovazione e la formazione di qualità , nonché in grado di fornire risposte adeguate alle questioni salariali ed ai principi di solidarietà.

Con il presente "Preambolo politico", le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo in una più generale visione partecipativa delle relazioni industriali e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire corretti e proficui rapporti tra le parti, contribuendo prioritariamente allo sviluppo del settore con particolare attenzione agli aspetti economico-produttivi ed occupazionali.

Le Parti si prefiggono, oltre gli obiettivi economici, anche obiettivi sociali tra i quali la promozione dell'occupazione e lo sviluppo professionale dei lavoratori e delle lavoratrici.

 

Dichiarazione Congiunta

Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore di tali disposizioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

 

 

Sfera di applicazione

 

Costruzioni edili

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

Costruzione e manutenzione di:

1. fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

2. fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

3. fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità ;

4. opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

5. ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc..

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

1. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura e simili;

2. decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle ecc.; applicazione di tappezzerie;

3. pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

4. preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

5. posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc. ; opere similari;

6. lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

7. verniciatura di impianti industriali;

8. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;

9. demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;

10. disfacimento di opere edili in legno o metalliche;

11. demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

12. demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;

13. progettazione lavori di opere edili;

14. Ovvero, costruzione e manutenzione di:

a. fabbricati ad uso abitazioni;

b. fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

c. opere monumentali.

 

Costruzioni idrauliche

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

1. opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

2. opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

3. acquedotti;

4. gasdotti, metanodotti;

5. oleodotti;

6. fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

7. pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

8. cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

9. canali navigabili, industriali, di irrigazione;

10. opere per impianti idroelettrici;

11. porti (anche fluviali e lacuali);

12. opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

 

Movimento di terra - cave di prestito - costruzioni stradali e ferroviarie - ponti e viadotti

1. Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc..

2. Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

3. Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

a. strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

b. strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

c. impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);

d. ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);

e. esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.

 

Costruzioni sotterranee

1. Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc..

 

Costruzioni di linee e condotte

1. Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.

2. Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

3. Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

 

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

 

Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato

 

Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

 

Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili

 

Tutte le altre attività

comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

 

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

 

Settori di specializzazione

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

 

 

Parte I - Regolamentazione per gli operai

Art. 1 - Assunzione

 

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.

 

 

Art. 2 - Documenti

 

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1. la data di assunzione;

2. la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;

3. la durata dell'eventuale periodo di prova;

4. la predeterminazione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

5. il trattamento economico iniziale;

6. il contratto di lavoro applicato;

7. il contratto integrativo di lavoro applicato;

8. la sede di lavoro.

 

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1. la carta d'identità o altro documento equipollente;

2. i documenti atti a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare;

3. i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;

4. il tesserino del codice fiscale;

5. Lul o la scheda professionale.

L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di assunzione o della dichiarazione di assunzione, con indicazione degli estremi di registrazione sul Lul, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

È in facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore ai tre mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Terminato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza. Per quanto riguarda il Lul la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

 

 

Art. 3 - Periodo di prova

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per gli operai qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetopompe e per i conduttori di macchine operatrici, qualora assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto alla indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni previste dalla qualifica del precedente rapporto di lavoro, purché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

 

Art. 4 - Mutamento di mansioni

 

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre 6 mesi anche non consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i 6 mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver, già nel passato, acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Ai sensi dell'art. 2103 c.c., il lavoratore, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla sua posizione, potrà essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. In ogni caso il lavoratore ha diritto a mantenere l'inquadramento ed il trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi collegati a modalità di svolgimento delle precedenti mansioni. Detto mutamento di mansioni deve risultare da atto scritto a pena di nullità.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul Lul o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 5 - Mansioni promiscue

 

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul Lul o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 6 - Orario di lavoro

 

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le relative eccezioni e deroghe.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 66/2003. Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, fatte salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'Art. 44 del CCNL in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno. Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'Art. 22 del CCNL.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'Art. 27 del CCNL. Resta salvo quanto previsto dall'Art. 12 del CCNL in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'Art. 22 del CCNL

L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'Art. 22 del CCNL.

 

B) Per ogni anno di servizio consecutivo presso lo stesso datore di lavoro, gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lettere a), b) e c) dell'Allegato A del CCNL, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore;

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché quelle per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'Art. 27 del CCNL è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale, effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui ai punti 3) e 4) dell'Art. 20 del CCNL. Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario; sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno,

- la diaria e le indennità di cui all'Art. 25 del CCNL;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'Art. 20 del CCNL.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, primo comma, non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al quinto comma.

Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al quarto comma del punto B) del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

 

Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6-12-23 n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 6 del CCNL.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) dell'Allegato A del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;

- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), dell'Art. 27 del CCNL, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22:00 e le 6:00, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'Art. 23 del CCNL.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'6 del CCNL.

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di 0,52 euro giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a colui cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

 

Chiarimento a verbale.

Le Parti si danno atto che le attività previste dalla normativa vigente sull'orario di lavoro, possono riguardare ancore lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.

 

 

Art. 7 - Flessibilità di orario e lavoro a turni

 

Qualora lo richiedano esigenze connesse ad opere di pubblica utilità, fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti e una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa e i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.

Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.

L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

L'impresa informerà la propria organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le Organizzazioni sindacali territoriali.

 

 

Art. 8 - Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'Art. 27 del CCNL, purché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui al punto 5 dell'Art. 22 del CCNL.

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003 e successive modificazioni, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

 

 

Art. 9 - Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dall'Art. 11 del CCNL.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

 

Art. 10 - Sospensione e riduzione di orario

 

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dal D.lgs. 148/15 e s.m.i..

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al primo comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà , compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

 

 

Art. 11 - Recuperi

 

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I prolungamenti di orario imputabili alle fattispecie di cui sopra, non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di orario settimanale ripartito su cinque giorni, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

 

 

Art. 12 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella Allegato A del CCNL, che forma parte integrante del presente articolo.

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui all'art. 6 e all'Art. 7 del CCNL resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza di cui alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:

a. per gli operai di produzione:

- a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

b. per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:

- a 1/208 dell'ex indennità di contingenza mensile;

per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lettera a) della tabella allegato A) del presente contratto, il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile.

 

 

Art. 13 - Elemento Variabile della Retribuzione

 

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore alla data di sottoscrizione del presente contratto, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi tabellari in vigore alla data del 21-7-2022 secondo criteri e modalità di cui al l'Art. 44 del CCNL.

La variabilità dell'Elemento Variabile della Retribuzione, così come sopra indicato, è da riferirsi ai valori dei parametri e degli indicatori definiti a livello territoriale.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale, quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Nella fase di prima applicazione del presente contratto e nelle more della definizione al livello territoriale, l'elemento variabile della retribuzione resta determinato, indipendentemente dalla qualifica rivestita da ciascun operaio, nella misura oraria di € 0,21.

Il Premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

 

Art. 14 - Lavoro a cottimo

 

Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

a. composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b. descrizione della lavorazione da eseguire;

c. descrizione dei servizi di cantiere e disposizione della squadra;

d. unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per le liquidazione del cottimo;

e. tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessate, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori o in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come cottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dalla impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nella esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al comma 2 e all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dall'Art. 35 e dall'Art. 40 del CCNL.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.

 

 

Art. 15 - Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro

 

È vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro. È altresì vietato il ricorso a prestazioni di lavoratori, per l'esecuzione nel cantiere di lavorazioni edili e affini, qualora i lavoratori medesimi siano organizzati in gruppi costituiti al fine di eludere le norme sul lavoro subordinato oppure sul divieto di interposizione nel lavoro a cottimo ovvero di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

 

 

Art. 16 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti

 

Per l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche si applicano le vigenti norme di Legge.

a. L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto. All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b. L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili e affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto dal presente CCNL e negli accordi locali di cui all'Art. 44 dello stesso. L'impresa artigiana è tenuta a comunicare, alla CNEDIL, il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui ai commi precedenti, redatta secondo il facsimile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti. Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti. L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite della propria Associazione al sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al Contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'Art. 44 del CCNL, redatta secondo facsimile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti. La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite della Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.

c. Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili e affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al comma 1, lett. b).

d. Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), devono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'Art. 39 del CCNL, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e. La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione e organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili e affini della fase esecutiva delle opere.

f. È compito del rappresentante sindacale, intervenire nei confronti dell'impresa per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

Nota a verbale

La disciplina del presente articolo non si applica alle imprese che applicano CC.CC.NN.L