ilccnl logo
Banca DatiQuotidianoCCNL
Approfondimenti
  • Account
  • Preferiti
  • Contrattazione Collettiva
  • Contrattazione Interconfederale
  • Dati tabellari
  • enti bilateraliBilateralità, Previdenza e Assistenza
  • App e software
  • Assistenza
  • sia logo

    S.I.A. S.r.l.

    P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662

    Cookie PolicyPrivacy Policy
TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Edilizia P.I. - Confapi

Edilizia P.I. - Confapi

CODICE CNEL: F018

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 15/04/2025

EDILIZIA P.I. - CONFAPI

 

Testo consolidato del CCNL 15/04/2025

Addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini

Decorrenza: 01/04/2025

Scadenza: 30/06/2028

 

Verbale di stipula

 

Il 15 aprile 2025 in Roma

tra

- l'Unione Nazionale di Categoria della piccola e media industria edile e affini CONFAPI ANIEM

e

- FENEALUIL - Federazione Nazionale Lavoratori Edili Affini e del Legno - aderente alla UIL - Unione Italiana del Lavoro

- la FEDERAZIONE Italiana LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) - aderente alla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori C.I.S.L.

- la FEDERAZIONE Italiana LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (FILLEA -Costruzioni e Legno) - aderente alla Confederazione Generale Italiana del Lavoro C.G.I.L.

Viene stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dipendenti della piccola e media industria delle costruzioni edilizie e affini.

 

 

Premesse

 

1) Per l'industria delle Costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente Contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al Contratto medesimo.

Il Contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente Contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.

2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente Contratto e gli Accordi integrativi territoriali dello stesso per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine, le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.

Nel quadro di quanto sopra convenuto viene stipulato il presente CCNL.

 

 

Il presente CCNL. da far valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse;

 

Costruzioni edili

- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisionali quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati);

- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso e cioè, costruzione e manutenzione di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

- opere monumentali; chiese, mausolei etc,;

- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.

 

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l'eliminazione degli elementi estranei;

- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio;

- ristrutturazione ambienti domestici, comprensivi di installazione impianti e servizi;

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.; applicazione di tappezzerie;

- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;

- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

- verniciatura di impianti industriali;

- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;

- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;

- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;

- progettazione lavori di opere edili;

- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)

- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia

- lavorazioni edili in quota, cosiddetta edilizia acrobatica

- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche.

 

Opere di Restauro e Scavo archeologico e corredo urbano

- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili (quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico, ecc.), di beni mobili di opere tutelate ovvero, manutenzione e restauro di:

> fabbricati ad uso abitazioni;

> fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;

- Scavi archeologici e di recupero archeologico;

- Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici.

 

Costruzioni idrauliche

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di;

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

- acquedotti;

- gasdotti, metanodotti;

- oleodotti;

- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;

- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

- canali navigabili, industriali, di irrigazione;

- opere per impianti idroelettrici;

- porti (anche fluviali e lacuali);

- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

 

Movimenti di terra - Cave di prestito Costruzioni stradali - Ponti e viadotti

- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;

- Ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);

- Costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;

- Opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;

- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse;

- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;

- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:

- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

- impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);

- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);

- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.

 

Costruzioni sotterranee

- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, etc.

 

Costruzioni di linee e condotte

- Messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all'uopo destinati;

- Preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche e telefoniche e di trasmissione dati in genere;

- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;

- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera di reti dei servizi quali dette tubazioni per gas, acqua, telefonia, ecc

 

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.

 

Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.

 

Opere marittime fluviali e lagunari.

Il presente Contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di Porto. Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri etc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una Impresa Edile

Dichiarazione a verbale

a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'Edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, le Parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'Edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro Contratto CCNL. stipulato dalle Parti medesime.

b) Le Parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" devono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'Edilizia, nazionale e territoriale.

c) Le Parti confermano che le Imprese Edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari applicano al personale occupato in tali opere il presente Contratto.

 

 

Confluenza del CCNL ANIEM-ANIER nel CCNL CONFAPI ANIEM

 

Le Parti specificano che il CCNL Aniem-Anier ha cessato di produrre i propri effetti ed è confluito nel CCNL CONFAPI ANIEM, così come disciplinato nel verbale di accordo di confluenza del 29/07/2019 - Allegato K.

 

 

Sistema di concertazione e di informazione

 

Le Parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.

Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL.

Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.

La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.

1.1) Il sistema di concertazione tra le Parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:

- sviluppare il confronto tra le Parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;

- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali.

1.2) Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le Parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito Regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese,

1.3) La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro marzo e settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL.

 

A) Livello nazionale

In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le Parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:

- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;

- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione e innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul credito;

- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;

- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e alla evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;

- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di professionale, evasione contributiva e prevenzione.

 

B) livello territoriale

Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:

- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;

- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;

- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta alla evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli Enti pubblici preposti.

1.4) Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili dalla Confapi Aniem territoriale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle R.S.U., unitamente alle Organizzazioni sindacali, informazioni su:

- situazione e previsioni produttive e occupazionali dell'impresa;

- struttura e andamento dell'occupazione;

- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;

- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane;

- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.

1.5) Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili Confapi ANIEM di cui all'art. 39 aderenti a Confapi Aniem nazionale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'Industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla R.S.U. unitamente alte Organizzazioni sindacali territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.

Le informazioni sono relative a:

- situazioni e previsioni produttive e occupazionali;

- struttura dell'occupazione;

- fabbisogni formativi;

- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art, 14;

- attuazioni in materia di sicurezza.

I Collegi e/o Sezioni edili Confapi ANIEM territoriali aderenti a Confapi ANIEM forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.

1.6) Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle Parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.

 

Concertazione per le grandi opere

Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.

L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, mercato del lavoro, affidamenti e subappalti, tipologie delle lavorazioni e composizione delle squadre di lavoro, responsabilità in solido, esercizio dei diritti sindacali, rapporti con gli enti paritetici di settore e per tali materie è sostitutivo, nei casi di migliori condizioni sulle singole materie, della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.

Considerata l'importanza della pratica della concertazione di anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell'ambiente di lavoro per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relativi a lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, è introdotta la procedura di concertazione preventiva a livello territoriale anche nel caso di opere che insistono in una sola provincia fra le associazioni territoriali delle parti firmatarie il presente accordo e le imprese aggiudicatarie dei lavori.

Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, le condizioni e gli ambienti di lavoro, i particolari disagi dovuti a tipologie produttive (esecuzione gallerie, opere in sopraelevazione, età), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema bilaterale territoriale in tema di formazione sicurezza.

 

 

Sistema di relazioni sindacali e contrattuali

 

Premessa

1) Il presente CCNL., nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23-7-1993 e il "patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22-12-1998, ne realizza, per quanto di competenza del CCNL. di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:

- attribuendo alla autonomia collettiva delle Parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le Parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto.

- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici e alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro, nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.

2) A questi fini le Parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, a che il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto si svolga secondo i termini e le procedure specificatamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.

3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e fare rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.

4) Le Parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente Contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo 23-7-1993 e del Patto Sociale 22-12-1998.

5) La contrattazione di 2º livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL. e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL. in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di 2º livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 21-7-1995. Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra. Ai fini sopra indicati un Gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.

6) La contrattazione di 2º livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23-7-1993 e del Patto Sociale 22-12-1998 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

 

 

Osservatorio

 

1) L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del CCNL,, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni della industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL.

2) L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:

- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;

- evoluzione della offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;

- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.

3) L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale. Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il 1º anno.

In prima istanza i dati da acquisire entro 1 anno sono:

- fabbisogno e livelli occupazionali;

- processi di ingresso e mobilità nel settore;

- orari e livelli retributivi;

- evoluzione della domanda pubblica.

4) L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e di informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.

5) La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un Comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza di Confapi ANIEM, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:

a) entro 3 mesi dalla stipula del presente Contratto predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'Osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;

b) entro 6 mesi dalla stipula del presente Contratto, definire un programma operativo relativo a:

- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;

- le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;

- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;

- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.

 

Nota a verbale

Le Parti firmatarie il presente CCNL., al fine di pervenire a una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione e una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei CCNL. edili.

 

 

PARTE I - REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

Art. 1 - Assunzione e documenti

 

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;

2) la categoria e il livello cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;

3) la durata dell'eventuale periodo di prova;

4) l'indicazione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;

5) il trattamento economico iniziale;

6) il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

7) il contratto integrativo di lavoro applicato;

8) la sede di lavoro.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

1) la carta d'identità o altro documento equipollente; per i lavoratori extra UE anche il titolo di soggiorno o la ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo

2) i documenti atti a comprovare le deduzioni e detrazioni fiscali, e altri eventuali documenti necessari a prestazioni per il nucleo familiare previsti dalla normativa vigente;

3) la tessera sanitaria;

4) la scheda professionale;

5) L'eventuale documentazione attestante il livello di inquadramento definito dal paragrafo "qualificazione professionale" del successivo articolo 93.

L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge e presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente,

È facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la residenza, il domicilio, ed esplicitare il diritto alle detrazioni di imposta e le loro eventuali variazioni.

Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti| di sua spettanza.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.

Il  periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

 

Art. 3 - Mutamento di mansioni

 

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni per tutto il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora lo svolgimento delle mansioni suddette si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto al livello relativo alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa (dopo aver verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all'interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate con indicazione della relativa decorrenza.

Qualora l'operaio assegnato a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore abbia già acquisito in passato la relativa qualifica, questa gli sarà nuovamente riconosciuta dopo aver svolto le nuove mansioni suddette per un periodo non inferiore a quello previsto per il corrispondente periodo di prova del livello di riferimento.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 4 - Mansioni promiscue

 

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica del livello superiore e ne percepirà la relativa retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta. Nei casi di cui al precedente comma, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 5 - Orario di lavoro

 

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, l'orario normale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL., salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla R.S.U., di cui all'art. 104, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art 19 del CCNL

L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre nella stessa fascia oraria.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.

 

B) Riposi annui

A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alla lett. b) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3, dell'art. 17.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui ai presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sta esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'art. 20;

- premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'Industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6º comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5º comma del presente articolo.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale. Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

 

Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato nelle baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett a) della tabella Allegato A del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario di € 0,52 giornalieri.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

 

 

Art. 7 - Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a ciclo continuo (tre turni per sette giorni settimanali) o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi adibiti al ciclo continuo non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.

 

 

Art. 8 - Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

 

Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro

 

Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di Legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni, anche continuative, di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese, sino ad un massimo, per il singolo operaio, di 150 ore di integrazione non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente sede INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando quanto previsto in merito dalle normative vigenti.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autonzzazione dell'INPS,

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1º comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formulazione di turni, prima di ridurre il personale.

 

Dichiarazione comune

Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese da INPS.

 

 

Art. 10 - Recuperi

 

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario giornaliero di 10 ore.

 

 

Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.

La retribuzione oraria degli operai di produzione, degli impiegati e quadri, anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i valori minimi mensili.

Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del presente CCNL. la retribuzione si determina dividendo per 208 i valori minimi mensili.

 

 

Art. 12 - Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.)

 

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, prenderanno come riferimento, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

Nota a verbale

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

 

Dichiarazione comune

Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

 

E.V.R. - Livello Aziendale

Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.

Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

2. un parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica annuale dell'E.V.R.

Nel calcolo dell'E.V.R. dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro. L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.V.R. defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;

b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'E.V.R. non sarà erogato;

c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'E.V.R. nella misura del 50% dell'Importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.V.R. nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

Le Parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL. (art 12), convengono che l'E.V.R. sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall'art 1, commi 182-190 della Legge 28-12-2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della L. n. 232/2016.

Percorso di armonizzazione: nei territori dove all'atto sottoscrizione del presente Accordo vi sono integrativi in corso di vigenza, le parti territoriali si incontreranno per identificare il parametro territoriale utilizzabile ai fini della verifica aziendale.

 

 

Art. 13 - Lavoro a cottimo

 

Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.

Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla R.S.U. e riguarderanno i seguenti aspetti:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura;

f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;

g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).

Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lett. b).

La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'8º comma del presente articolo.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo avere superato il previsto periodo di assestamento.

Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 3º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dai lavoro a cottimo a quello ad economia non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato ail'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

 

 

Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

 

Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.

Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.

Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL., non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.

In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.

A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.

a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'Impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla R.S.U. ed al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed ai Collegi e/o Sezioni edili Confapi ANIEM territoriali aderenti alla Confapi Aniem. Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.

La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della R.S.U. deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL., ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 105 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

f) E compito della R.S.U. di cui all'art. 104 intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.

 

 

Art. 15 - Ferie

 

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art, 17.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito nei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.

Le suddette norme contenute nell'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n, 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 39 del vigente CCNL. e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori stessi di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, concordando con l'azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.

Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e il lavoratore deve quindi fruire di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.

 

 

Art. 16 - Gratifica natalizia

 

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

 

 

Art. 17 - Festività

 

Sono considerati giorni festivi:

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:

-1º gennaio: Capodanno;

- 6 gennaio: Epifania;

- lunedì successivo alla Pasqua;

- 25 aprile: Anniversario della Liberazione;

- 1º maggio: Festa del Lavoro;

- 2 giugno: Festa della Repubblica;

- 15 agosto: Assunzione;

- 1º novembre: Ognissanti;

- 8 dicembre: Immacolata Concezione;

- 25 dicembre: Santo Natale;

- 26 dicembre: Santo Stefano;

- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa. Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Per le festività di cui al punto 3 il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio, a norma di Legge, nella misura di 8 ore dagli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24.

Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Edilcassa.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell'art. 6, il trattamento economico per le festività è pari a 9 ore e 30 minuti.

A norma di Legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto da parte dell'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art, 24.

Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9 ore e 30 minuti di retribuzione.

 

 

Art. 18 - Accantonamenti presso l'Edilcassa

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso l'Edilcassa secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di Legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato E al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro ordinario o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso l'Edilcassa la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso l'Edilcassa la differenza, fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato E).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Edilcassa di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Edilcassa è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo,

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Edilcassa in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli arti 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologic