S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 01/07/2008
EDILIZIA P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 01/07/2008
Addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
Decorrenza: 01/06/2008
Scadenza: 30/06/2028
CCNL 01/07/2008 come modificato da:
- Accordo 18/12/2009
- Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo APE 31/03/2011
- Accordo APE 15/03/2012
- Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
- Accordo 09/03/2015
- Accordo 17/03/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/12/2015
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo 26/05/2016
- Accordo 12/03/2019
- Accordo previdenza integrativa 18/03/2019
- Accordo 03/04/2019
- Accordo 16/04/2019
- Accordo di confluenza 29/07/2019
- Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Accordo 23/03/2020
- Accordo 24/03/2020
- Accordo 10/09/2020
- Accordo 24/06/2022
- Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
- Errata corrige 14/10/2022
- Accordo 07/12/2022
- Accordo 30/01/2024
- Accordo 29/02/2024
- Accordo 09/05/2024
- Accordo di rinnovo 24/03/2025
- Accordo di rinnovo 15/04/2025 (Decorrenza 01/04/2025)
Addì, 1 luglio 2008
Tra
L'ANIEM - Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL) aderente all'Unione italiana del lavoro UIL
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA) aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA - Costruzioni e legno) aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Verbale di stipula
Roma, 12 maggio 2010
Tra
ANIEM - CONFAPI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
[___]
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Verbale di stipula
Il 12 novembre 2014
tra:
- la CONFAPI ANIEM - Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi
e
- la FENEAL-UIL;
- la FILCA-CISL;
- la FILLEA-CGIL;si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2010 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
[___]
Verbale di stipula
Roma, 12 marzo 2019
TRA
Confapi Aniem
E
Feneal Uil
Filca Cisl
Fillea Cgil
Il presente accordo, fermo restando il richiamo alla regolamentazione in materia, recepisce integralmente l'A.I. del 26 luglio 2016 in materia di Rappresentanza e il protocollo sulla bilateralità del 17/03/2015, con particolare riguardo alla Parte terza ove viene sancito il principio sia della salvaguardia della specificità e dell'autonomia contrattuale e della titolarità alla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale e alla relativa espressione e regolazione anche in ambito bilaterale.
Le parti si danno atto che le Casse edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa, le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in modo da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
Nell'alveo di questo contesto, si conviene di mettere in atto congiuntamente una serie di azioni finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi e di dumping contrattuale sia relativamente ai costi contrattuali sia alla definizione delle aliquote contributive e dei livelli salariali, perseguendo invece un'omogeneità di sistema che consenta a tutti i soggetti rappresentati di partecipare, in relazione alla loro quota di effettiva rappresentanza, alla definizione dei trattamenti erogati alle imprese e ai lavoratori per il tramite della bilateralità di settore.
In quest'ottica appare fondamentale il riassetto organizzativo a livello nazionale, volto a riaffermare unità di intenti e pari rappresentanza.
[___]
Accordo previdenza integrativa 18/03/2019
Verbale di stipula
Roma, 18 marzo 2019
TRA
Confapi Aniem
E
Feneal UIL
Filca Cisl
Fillea Cgil
In data 12 marzo 2019 è stato sottoscritto dalla Confapi Aniem e dalle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, un allegato al CCNL 12/11/2014 relativo alla confluenza, in qualità di parte costituente, nei nuovi fondi nazionali - Fondo Sanitario Sanedil, con prestazioni rivolte a tutte le maestranze (operai e impiegati), Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione. Le Parti concordano quanto segue in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel suddetto accordo e degli obblighi da esso derivanti.
[___]
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
Verbale di stipula
Addì 29 luglio 2019
Tra
CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER
E
FENEAL/UIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL.
Premesso che
ANIER ha perfezionato la propria adesione al sistema di rappresentanza di CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta relativa delibera assembleare;
- all'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di Confapi/Confapi Aniem e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nel CCNL Aniem Confapi (in liquidazione)-Anier (cod. Inps 290) e di tutti gli accordi bilaterali sottoscritti da Anier medesima;
- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito, il CCNL Confapi Aniem (cod Inps 069) risulta essere l'unico CCNL per la piccola e media industria edile e affini poiché riveste i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs.81/2015;
- Anier riconosce il CCNL Confapi Aniem (cod. Inps 069) come l'unico CCNL per la piccola e media industria edile e affini, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;
- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza nel sistema Confapi/Confapi Aniem del suddetto CCNL ANIEM- ANIER e degli accordi bilaterali sottoscritti in materia
Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti datorialí, si conviene quanto segue:
1) Le Parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, il CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) cessa di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione dello stesso per mutuo consenso;
2) In considerazione dell'intervenuta scadenza di entrambi i CCNL alla data del 30/06/2014 e dell'accordo del 10/12/2014 sottoscritto da Aniem - Anier relativo alla ridefinizione dei minimi di paga, ove si è previsto un acconto sui futuri aumenti contrattuali decorrente daL 1/01/2017, considerata la necessità di garantire un trattamento economico equivalente tra i due CCNL, le parti stabiliscono in sede di rinnovo del CCNL Confapi, le diverse decorrenze degli aumenti
3) Confapi Aniem e FENEAL/UIL - FILCA /CISL - FILLEA/CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'Inps l'avvenuta confluenza del CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) nel CCNL Confapi/Confapi Aniem (cod.Inps 069) e la conseguente cessazione del CCNL Anier e del corrispondente codice 290 per gli atti di propria competenza;
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
Per i punti sopra esposti, ed in particolare per la previdenza complementare, le Parti si impegnano a costituire specifiche commissioni entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Il presente accordo viene sottoscritto con riserva da Confapi Aniem, che si impegna a scioglierla entro e non oltre il 9 agosto 2019.
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
Verbale di stipula
Addì 29 luglio 2019
Tra
CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 novembre 2014 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
[___]
Verbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
Addì 11 ottobre 2022
Tra
CONFAPI ANIEM
Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
PREMESSO CHE:
1. le parti sottoscriventi sono attualmente in fase di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole medie imprese industriali (CONFAPI ANIEM);
2. all'avvio della trattativa, la piattaforma congiunta sottoposta da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL prevedeva aumenti retributivi in favore dei dipendenti delle imprese di CONFAPI ANIEM;
3. le parti convengono che il contratto collettivo oggetto di rinnovo necessiti di una rilevante opera di revisione ed aggiornamento, anche in considerazione di quanto previsto con l'accordo del 29 luglio 2019, successivo all'ultima stesura contrattuale;
4. riconoscono, pertanto, l'opportunità di concordare un aumento retributivo in favore dei dipendenti delle imprese di CONFAPI ANIEM, riservandosi maggiore approfondimento degli ulteriori e diversi temi sottoposti dalle parti sindacali ed oggetto di piattaforma di rinnovo;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
[___]
Addì 14 ottobre 2022
Tra
CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
RETRIBUZIONE
[___]
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 29 Febbraio 2024 presso fa sede di Confapi si sono incontrati:
Confapi Aniem
e
FENEAL - Uil
FILCA-Cisl
FILLEA-Cgil
Verbale di stipula
Addì, 24 marzo 2025
Tra
CON PAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 11 Ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini
[___]
Tale ipotesi di rinnovo è subordinata alla sottoscrizione, entro il 30 aprile p.v., dei seguenti Allegati
- All. 1 Accordo su Denuncia unica edile e compensazione F24;
- All. 2 Accordo su Trasferta nazionale
- All. 3 Accordo su Premialità
- All. 4 Accordo su Fondapi
- All. 5 Accordo su Sorveglianza Sanitaria
Le Parti concordano altresì di istituire e attivare le seguenti Commissioni tecniche, che dovranno concludere i lavori entro il 30 giugno 2025:
- commissione sulla classificazione dei lavoratori;
- commissione sul coordinamento delle norme contrattuali vigenti finalizzata alla ristesura integrale del CCNL CONFAPI ANIEM
Accordo di rinnovo 15/04/2025 (Decorrenza 01/04/2025)
Verbale di stipula
Addì, 15 Aprile 2025
Tra
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL FILCA CISL e FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 11 ottobre 2022 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini
Trasferta All.1
Denuncia unica edile All.2
Fondapi All.3
Sorveglianza sanitaria All.4
Modifiche ed integrazioni al regolamento fondo territoriale per la qualificazione All.5
Aumenti retributivi All.6
Decorrenza e durata All.7
Le Parti concordano altresì l'avvio dei lavori delle commissioni tecniche sulla classificazione dei lavoratori e sul coordinamento delle norme contrattuali vigenti che dovranno concludere i lavori entro il prossimo 30 giugno 2025.
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli Organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto;
viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Premessa
CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in relazione al rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", rinnovato il 12-5-2010, esaminata la situazione economica e produttiva del Paese, hanno ritenuto di procedere al rinnovo del CCNL con la consapevolezza della gravità della situazione che impone a tutti gli attori del negoziato un impegno costante per la tutela dei posti di lavoro e per la tenuta del sistema produttivo nel suo complesso.
Le Parti, in questa particolare fase di crisi, condividono l'esigenza di considerare la tutela dei diritti e la centralità del lavoro quali punti di partenza per affrontare e risolvere i problemi del settore.
Ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:
Sistema della bilateralità edile
In relazione all'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e all'Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012 in materia di bilateralità, le Parti ribadiscono che dai sopraccitati accordi sono escluse le imprese del settore edile, che applicano il citato CCNL Confapi per gli addetti delle PMI edili ed affini, rinnovato il 12-5-2010, in quanto i servizi erogati dal sistema della bilateralità sono garantiti dal sistema della bilateralità edile. Le imprese edili, e conseguentemente i lavoratori, sono pertanto "esclusi" da ogni versamento al modello contrattuale e bilaterale previsto dagli accordi interconfederali sopra richiamati.
La peculiarità dell'esperienza bilaterale e paritetica del settore edile rappresenta infatti un valore che nella contrattazione nazionale e territoriale di categoria trova la sua concreta rappresentazione.
In questo quadro le relazioni sindacali fra CONFAPI ANIEM e FENEAL, FILCA, FILLEA si sviluppano nella prospettiva della piena valorizzazione degli strumenti contrattuali e bilaterali esistenti.
Il rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini" deve partire quindi dal presupposto che per le caratteristiche e la peculiarità del settore edile va garantita, con la titolarità contrattuale della categoria, la più efficace funzionalità degli strumenti paritetici e bilaterali esistenti.
Nel merito della trattativa aperta per il rinnovo del CCNL, le Parti intendono confermare il modello contrattuale che prevede la contrattazione nazionale di primo livello e la conseguente contrattazione territoriale di secondo livello.
La tutela dei diritti dei lavoratori deve trovare nella contrattazione e nella intesa fra le Parti stipulanti gli elementi di garanzia per evitare che la competizione tra imprese nel mercato venga falsata da presenze di imprese irregolari che pesano enormemente nel bilancio occupazionale e del lavoro di questo Paese.
Le Parti si impegnano pertanto ad identificare idonei spazi di dialogo e confronto per garantire nei riguardi del governo e delle autonomie locali posizioni condivise a tutela del lavoro e dell'impresa.
Inoltre, con il presente rinnovo, le Parti intendono proseguire il percorso di dialogo e confronto anche sui fenomeni emergenti del settore, al fine di individuare risposte condivise e concrete alle istanze da essi derivanti. Al riguardo, con esplicito riferimento alla crescita del numero di lavoratori immigrati comunitari ed extracomunitari ed alle esigenze di integrazione che ne derivano, le Parti si impegnano ad avviare un confronto che porti al riconoscimento delle festività religiose anche dei lavoratori non cattolici.
Con queste premesse le Parti intendono procedere nel rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini".
Dichiarazione a verbale di FENEAL, FILCA e FILLEA: in relazione alle dinamiche interne che hanno attraversato Confapi nei mesi trascorsi, Feneal, Filca e Fillea confermano il profondo rispetto per le libere scelte fatte dalle controparti e non intendono in alcun modo interferire nei processi associativi per quanto riguarda la legittimità della rappresentanza negli organismi degli EE.PP., lasciando le suddette decisioni a chi di competenza.
Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, cosi come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, mercato del lavoro, affidamenti e subappalti, tipologie delle lavorazioni e composizione delle squadre di lavoro, responsabilità in solido, esercizio dei diritti sindacali, rapporti con gli enti paritetici di settore e per tali materie è sostitutivo, nei casi di migliori condizioni sulle singole materie, della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro. Considerata l'importanza della pratica della concertazione di anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell'ambiente di lavoro per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relativi a lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, è introdotta la procedura di concertazione preventiva a livello territoriale anche nel caso di opere che insistono in una sola provincia fra le associazioni territoriali delle parti firmatarie il presente accordo e le imprese aggiudicatarie dei lavori.
Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, le condizioni e gli ambienti di lavoro, i particolari disagi dovuti a tipologie produttive (esecuzione gallerie, opere in sopraelevazione, età), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema bilaterale territoriale in tema di formazione sicurezza.
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.
Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive.
Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge.
Progettazione lavori di opere edili.
Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazione;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
Tutte le altre attività
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
PREMESSA
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto
VIENE STIPULATO
il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisionali quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici , il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati);
- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei etc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l'eliminazione degli elementi estranei;
- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio
- ristrutturazione ambienti domestici, comprensivi di installazione impianti e servizi;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)
- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia
- lavorazioni edili in quota, cosìddetta edilizia acrobatica
- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche
Opere di Restauro e Scavo archeologico e corredo urbano
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili (quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico, ecc.), di beni mobili di opere tutelate ovvero, manutenzione e restauro di:
> fabbricati ad uso abitazioni;
> fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- Scavi archeologici e di recupero archeologico;
- Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
- Ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- Costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- Opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;
- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse;
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
> strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
> strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
> impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
> ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche etc.
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all'uopo destinati;
- Preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche e telefoniche e di trasmissione dati in genere;
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera di reti dei servizi quali deile tubazioni per gas, acqua, telefonia, ecc.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Tutte le altre attività
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri etc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale.
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva della edilizia, nazionale e territoriale, delia attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le Parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto CCNL stipulato dalle parti medesime.
b) Le Parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" devono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
1.1. Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
1.2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL
A livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, evasione contributiva e prevenzione.
A livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
1.4. Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili dell'ANIEM territoriale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle R.S.U., unitamente alle OO.SS., informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura ed andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5. Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili ANIEM di cui all'art. 39 aderenti all'ANIEM nazionale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla R.S.U. unitamente alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14;
- attuazioni in materia di sicurezza.
I Collegi e/o Sezioni edili ANIEM territoriali aderenti all'ANIEM forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6. Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Edilcasse, Scuole edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore.
Proprio per questo occorre necessariamente porre nuovamente al centro del sistema i lavoratori e le imprese in un'ottica di miglioramento dell'operato degli Enti attraverso interventi mirati alla razionalizzazione sul piano dei costi, dell'efficienza del sistema e del rispetto integrale delle regole contrattuali.
In relazione quindi:
- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli Enti bilaterali promananti dai diversi - ma omogenei - sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'ente medesimo;
Le parti concordano che:
1) per le Edilcasse la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Edilcassa dovrà essere contenuto nel limite dell'___ % della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Edilcassa.
Per le Scuole edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.
5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Edilcassa, di affidare alla società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Gli Enti paritetici territoriali sono obbligati al riconoscimento del principio di autonomia contrattuale e di reciprocità (come riportato dalla Convenzione per il rilascio del DURC), ossia al pieno rispetto dei cc.cc.nn.l. vigenti di settore. Sarà compito degli Enti nazionali di predisporre moduli di adesione agli Enti territoriali con la scelta da parte dell'impresa del CCNL applicato sollecitando in tal senso la CNCE di adottare criteri comuni a tutte le Casse.
10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione le parti sociali nazionali si riuniranno entro 30 giorni, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza dei due terzi, anche attraverso il commissariamento dell'Ente. Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di amministrazione (o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancato riconoscimento di quanto previsto dal punto 9;
- mancata attivazione delle visite tecniche da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d'accompagno, sull'attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1.
Sottoscrivere gli Statuti tipo dei 3 Enti unitamente al bilancio tipo.
Dichiarazione comune sugli Enti paritetici
Qualora si verifichino casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti bilaterali territoriali derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la suddetta designazione è tenuta, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, a ché il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 21 luglio 1995.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al 2º comma del presente articolo comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998.
Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998, hanno una durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e di informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un Comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dell'ANIEM, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'Osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione ed una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei cc.cc.nn.l. edili.
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 1 - Assunzione e documenti
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale;
6) il contratto di lavoro applicato;
7) il contratto integrativo di lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il codice fiscale;
5) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge e presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
È in facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Art. 3 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa (dopo aver verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all'interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate con indicazione della relativa decorrenza.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Nei casi di cui al precedente comma, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla R.S.U., di cui all'art. 104, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del CCNL
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.
B) Riposi annui
A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alla lett. b) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3, dell'art. 17.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 20;
- premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6º comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5º comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del CCNL 21 luglio 1995.
Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
* * *
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario di € 0,52 giornalieri.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
* * *
In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di Legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni, l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975, n. 427.
L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1º comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formulazione di turni, prima di ridurre il personale.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.
La retribuzione oraria degli operai di produzione, degli impiegati e quadri, anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i valori minimi mensili.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del presente CCNL la retribuzione si determina dividendo per 208 i valori minimi mensili.
Art. 12 - Elemento economico territoriale
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui limiti nazionali di paga base che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II livello" nonché dall'art. 39.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire, all'interno di un confronto da sviluppare con tutte le parti sociali del settore e nel corso di vigenza del CCNL, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore.
[___]
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, prenderanno come riferimento, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione cosi come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Clausola di salvaguardia EVR - Livello Aziendale
Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.
Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. un parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica anuale dell'EVR;
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora i suddetti due parametri risultino:
a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;
b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;
c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.
Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL (art 12), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall'art 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della Legge 232/2016.
Percorso di armonizzazione: nei territori dove all'atto sottoscrizione del presente accordo, vi sono integrativi in corso di vigenza, le parti territoriali si incontreranno per identificare il parametro territoriale utilizzabile ai fini della verifica aziendale.
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla R.S.U. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lett. b).
La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'8º comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 3º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla R.S.U. ed al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed ai Collegi e/o Sezioni edili ANIEM territoriali aderenti all'ANIEM-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della R.S.U. deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 105 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della R.S.U. di cui all'art. 104 intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
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La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 17.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito nei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.
Le suddette norme contenute nell'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 15 - Ferie
All'art. 15 e all'art. 62 del CCNL vigente è aggiunto il seguente comma:
"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 39 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori stessi di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, concordando con l'azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e il lavoratore deve quindi fruire di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.".