S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 01/07/2008
EDILIZIA P.I. - CONFAPI
Testo consolidato del CCNL 01/07/2008
Addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
Decorrenza: 01/06/2008
Scadenza: 30/06/2024
CCNL 01/07/2008 come modificato da:
- Accordo 18/12/2009
- Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo APE 31/03/2011
- Accordo APE 15/03/2012
- Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
- Accordo 09/03/2015
- Accordo 17/03/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/12/2015
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo 26/05/2016
- Accordo 12/03/2019
- Accordo previdenza integrativa 18/03/2019
- Accordo 03/04/2019
- Accordo 16/04/2019
- Accordo di confluenza 29/07/2019
- Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Accordo 23/03/2020
- Accordo 24/03/2020
- Accordo 10/09/2020
- Accordo 24/06/2022
- Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
- Errata corrige 14/10/2022
- Accordo 07/12/2022
- Accordo 30/01/2024
- Accordo 29/02/2024
- Accordo 09/05/2024
Addì, 1 luglio 2008
Tra
L'ANIEM - Associazione nazionale delle piccole e medie imprese edili
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL) aderente all'Unione italiana del lavoro UIL
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA) aderente alla Confederazione italiana sindacati lavoratori CISL
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA - Costruzioni e legno) aderente alla Confederazione generale italiana del lavoro CGIL
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Verbale di stipula
Roma, 12 maggio 2010
Tra
ANIEM - CONFAPI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2008 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
[___]
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Verbale di stipula
Il 12 novembre 2014
tra:
- la CONFAPI ANIEM - Unione Nazionale Imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini aderenti a Confapi
e
- la FENEAL-UIL;
- la FILCA-CISL;
- la FILLEA-CGIL;si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 maggio 2010 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini.
[___]
Verbale di stipula
Roma, 12 marzo 2019
TRA
Confapi Aniem
E
Feneal Uil
Filca Cisl
Fillea Cgil
Il presente accordo, fermo restando il richiamo alla regolamentazione in materia, recepisce integralmente l'A.I. del 26 luglio 2016 in materia di Rappresentanza e il protocollo sulla bilateralità del 17/03/2015, con particolare riguardo alla Parte terza ove viene sancito il principio sia della salvaguardia della specificità e dell'autonomia contrattuale e della titolarità alla contrattazione nazionale, territoriale e aziendale e alla relativa espressione e regolazione anche in ambito bilaterale.
Le parti si danno atto che le Casse edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa, le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in modo da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
Nell'alveo di questo contesto, si conviene di mettere in atto congiuntamente una serie di azioni finalizzate al contrasto di fenomeni elusivi e di dumping contrattuale sia relativamente ai costi contrattuali sia alla definizione delle aliquote contributive e dei livelli salariali, perseguendo invece un'omogeneità di sistema che consenta a tutti i soggetti rappresentati di partecipare, in relazione alla loro quota di effettiva rappresentanza, alla definizione dei trattamenti erogati alle imprese e ai lavoratori per il tramite della bilateralità di settore.
In quest'ottica appare fondamentale il riassetto organizzativo a livello nazionale, volto a riaffermare unità di intenti e pari rappresentanza.
[___]
Accordo previdenza integrativa 18/03/2019
Verbale di stipula
Roma, 18 marzo 2019
TRA
Confapi Aniem
E
Feneal UIL
Filca Cisl
Fillea Cgil
In data 12 marzo 2019 è stato sottoscritto dalla Confapi Aniem e dalle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, un allegato al CCNL 12/11/2014 relativo alla confluenza, in qualità di parte costituente, nei nuovi fondi nazionali - Fondo Sanitario Sanedil, con prestazioni rivolte a tutte le maestranze (operai e impiegati), Fondo prepensionamenti e Fondo incentivo occupazione. Le Parti concordano quanto segue in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel suddetto accordo e degli obblighi da esso derivanti.
[___]
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
Verbale di stipula
Addì 29 luglio 2019
Tra
CONFAPI ANIEM, ANIEM, ANIER
E
FENEAL/UIL, FILCA/CISL, FILLEA/CGIL.
Premesso che
ANIER ha perfezionato la propria adesione al sistema di rappresentanza di CONFAPI in data 4 luglio 2019, giusta relativa delibera assembleare;
- all'esito e per l'effetto di tale adesione, ANIER ha rinunciato alla titolarità contrattuale, adottando i contratti collettivi di settore di Confapi/Confapi Aniem e dando specifico mandato di rappresentanza sindacale a CONFAPI, che si esplica tramite il subentro della titolarità contrattuale da parte di Confapi/Confapi Aniem nel CCNL Aniem Confapi (in liquidazione)-Anier (cod. Inps 290) e di tutti gli accordi bilaterali sottoscritti da Anier medesima;
- pertanto, le parti datoriali dichiarano che, all'esito di quanto sopra definito, il CCNL Confapi Aniem (cod Inps 069) risulta essere l'unico CCNL per la piccola e media industria edile e affini poiché riveste i requisiti di cui all'art. 51 del D.lgs.81/2015;
- Anier riconosce il CCNL Confapi Aniem (cod. Inps 069) come l'unico CCNL per la piccola e media industria edile e affini, attivando tutte le azioni necessarie, congiuntamente a Confapi Aniem e alle OO.SS, per darne adeguata e completa informazione alle aziende ad essa aderenti;
- a seguito di quanto sopra, le parti intendono definire l'integrale confluenza nel sistema Confapi/Confapi Aniem del suddetto CCNL ANIEM- ANIER e degli accordi bilaterali sottoscritti in materia
Tutto quanto sopra dichiarato dalle parti datorialí, si conviene quanto segue:
1) Le Parti si danno atto e concordano che, a far data dalla sottoscrizione del presente accordo, il CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) cessa di produrre i propri effetti costituendo altresì il presente atto formale risoluzione dello stesso per mutuo consenso;
2) In considerazione dell'intervenuta scadenza di entrambi i CCNL alla data del 30/06/2014 e dell'accordo del 10/12/2014 sottoscritto da Aniem - Anier relativo alla ridefinizione dei minimi di paga, ove si è previsto un acconto sui futuri aumenti contrattuali decorrente daL 1/01/2017, considerata la necessità di garantire un trattamento economico equivalente tra i due CCNL, le parti stabiliscono in sede di rinnovo del CCNL Confapi, le diverse decorrenze degli aumenti
3) Confapi Aniem e FENEAL/UIL - FILCA /CISL - FILLEA/CGIL procederanno a comunicare congiuntamente all'Inps l'avvenuta confluenza del CCNL Aniem-Anier (cod. Inps 290) nel CCNL Confapi/Confapi Aniem (cod.Inps 069) e la conseguente cessazione del CCNL Anier e del corrispondente codice 290 per gli atti di propria competenza;
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
Per i punti sopra esposti, ed in particolare per la previdenza complementare, le Parti si impegnano a costituire specifiche commissioni entro e non oltre il 30 settembre 2019.
Il presente accordo viene sottoscritto con riserva da Confapi Aniem, che si impegna a scioglierla entro e non oltre il 9 agosto 2019.
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
Verbale di stipula
Addì 29 luglio 2019
Tra
CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL.
Si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 12 novembre 2014 per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini
[___]
Verbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
Addì 11 ottobre 2022
Tra
CONFAPI ANIEM
Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
PREMESSO CHE:
1. le parti sottoscriventi sono attualmente in fase di trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle piccole medie imprese industriali (CONFAPI ANIEM);
2. all'avvio della trattativa, la piattaforma congiunta sottoposta da FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL prevedeva aumenti retributivi in favore dei dipendenti delle imprese di CONFAPI ANIEM;
3. le parti convengono che il contratto collettivo oggetto di rinnovo necessiti di una rilevante opera di revisione ed aggiornamento, anche in considerazione di quanto previsto con l'accordo del 29 luglio 2019, successivo all'ultima stesura contrattuale;
4. riconoscono, pertanto, l'opportunità di concordare un aumento retributivo in favore dei dipendenti delle imprese di CONFAPI ANIEM, riservandosi maggiore approfondimento degli ulteriori e diversi temi sottoposti dalle parti sindacali ed oggetto di piattaforma di rinnovo;
Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:
[___]
Addì 14 ottobre 2022
Tra
CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
RETRIBUZIONE
[___]
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 29 Febbraio 2024 presso fa sede di Confapi si sono incontrati:
Confapi Aniem
e
FENEAL - Uil
FILCA-Cisl
FILLEA-Cgil
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli Organismi e i comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato, corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto;
viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Premessa
CONFAPI-ANIEM e FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL in relazione al rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini", rinnovato il 12-5-2010, esaminata la situazione economica e produttiva del Paese, hanno ritenuto di procedere al rinnovo del CCNL con la consapevolezza della gravità della situazione che impone a tutti gli attori del negoziato un impegno costante per la tutela dei posti di lavoro e per la tenuta del sistema produttivo nel suo complesso.
Le Parti, in questa particolare fase di crisi, condividono l'esigenza di considerare la tutela dei diritti e la centralità del lavoro quali punti di partenza per affrontare e risolvere i problemi del settore.
Ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:
Sistema della bilateralità edile
In relazione all'Accordo Interconfederale del 23 luglio 2012 e all'Intesa Applicativa del 28 dicembre 2012 in materia di bilateralità, le Parti ribadiscono che dai sopraccitati accordi sono escluse le imprese del settore edile, che applicano il citato CCNL Confapi per gli addetti delle PMI edili ed affini, rinnovato il 12-5-2010, in quanto i servizi erogati dal sistema della bilateralità sono garantiti dal sistema della bilateralità edile. Le imprese edili, e conseguentemente i lavoratori, sono pertanto "esclusi" da ogni versamento al modello contrattuale e bilaterale previsto dagli accordi interconfederali sopra richiamati.
La peculiarità dell'esperienza bilaterale e paritetica del settore edile rappresenta infatti un valore che nella contrattazione nazionale e territoriale di categoria trova la sua concreta rappresentazione.
In questo quadro le relazioni sindacali fra CONFAPI ANIEM e FENEAL, FILCA, FILLEA si sviluppano nella prospettiva della piena valorizzazione degli strumenti contrattuali e bilaterali esistenti.
Il rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini" deve partire quindi dal presupposto che per le caratteristiche e la peculiarità del settore edile va garantita, con la titolarità contrattuale della categoria, la più efficace funzionalità degli strumenti paritetici e bilaterali esistenti.
Nel merito della trattativa aperta per il rinnovo del CCNL, le Parti intendono confermare il modello contrattuale che prevede la contrattazione nazionale di primo livello e la conseguente contrattazione territoriale di secondo livello.
La tutela dei diritti dei lavoratori deve trovare nella contrattazione e nella intesa fra le Parti stipulanti gli elementi di garanzia per evitare che la competizione tra imprese nel mercato venga falsata da presenze di imprese irregolari che pesano enormemente nel bilancio occupazionale e del lavoro di questo Paese.
Le Parti si impegnano pertanto ad identificare idonei spazi di dialogo e confronto per garantire nei riguardi del governo e delle autonomie locali posizioni condivise a tutela del lavoro e dell'impresa.
Inoltre, con il presente rinnovo, le Parti intendono proseguire il percorso di dialogo e confronto anche sui fenomeni emergenti del settore, al fine di individuare risposte condivise e concrete alle istanze da essi derivanti. Al riguardo, con esplicito riferimento alla crescita del numero di lavoratori immigrati comunitari ed extracomunitari ed alle esigenze di integrazione che ne derivano, le Parti si impegnano ad avviare un confronto che porti al riconoscimento delle festività religiose anche dei lavoratori non cattolici.
Con queste premesse le Parti intendono procedere nel rinnovo del "CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini".
Dichiarazione a verbale di FENEAL, FILCA e FILLEA: in relazione alle dinamiche interne che hanno attraversato Confapi nei mesi trascorsi, Feneal, Filca e Fillea confermano il profondo rispetto per le libere scelte fatte dalle controparti e non intendono in alcun modo interferire nei processi associativi per quanto riguarda la legittimità della rappresentanza negli organismi degli EE.PP., lasciando le suddette decisioni a chi di competenza.
Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, cosi come individuate dall'art. 6, comma secondo della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 90/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, mercato del lavoro, affidamenti e subappalti, tipologie delle lavorazioni e composizione delle squadre di lavoro, responsabilità in solido, esercizio dei diritti sindacali, rapporti con gli enti paritetici di settore e per tali materie è sostitutivo, nei casi di migliori condizioni sulle singole materie, della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro. Considerata l'importanza della pratica della concertazione di anticipo ai fini della promozione della sicurezza, della regolarità e della qualificazione dell'ambiente di lavoro per quanto riguarda i cantieri di opere pubbliche o in regime di concessione relativi a lavori di importo pari o superiore a venti milioni di euro, è introdotta la procedura di concertazione preventiva a livello territoriale anche nel caso di opere che insistono in una sola provincia fra le associazioni territoriali delle parti firmatarie il presente accordo e le imprese aggiudicatarie dei lavori.
Saranno oggetto di tali accordi le problematiche relative alla sicurezza, al controllo degli accessi in cantiere di imprese e lavoratori, le condizioni e gli ambienti di lavoro, i particolari disagi dovuti a tipologie produttive (esecuzione gallerie, opere in sopraelevazione, età), i fabbisogni formativi delle imprese e dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria e dei suoi contraenti e relativi possibili regimi di convenzione con il sistema bilaterale territoriale in tema di formazione sicurezza.
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere professionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti.
Demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura.
Disfacimento di opere edili in legno o metalliche.
Demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive.
Demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge.
Progettazione lavori di opere edili.
Manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzioni, manutenzioni e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazione;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni; preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale).
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotti
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
Tutte le altre attività
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
PREMESSA
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie e affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono e operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle Parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto
VIENE STIPULATO
il presente CCNL da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse:
Costruzioni edili
- Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, anche per il calcestruzzo attraverso casseformi e casseri industriali in materiale vario modulabili, l'impianto e il disarmo di cantieri, il montaggio e lo smontaggio di opere provvisionali quali baracche (prefabbricati o mobili) per mensa, spogliatoi e uffici, servizi igienici , il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali) e manutenzione (ordinaria e straordinaria) di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impegno di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati);
- fornitura e posa in opera, manutenzione o ristrutturazione delle opere, delle finiture di opere generali quali isolamenti termici e acustici, controsoffittature, strutture, pannelli o pareti in cartongesso
E cioè, costruzione e manutenzione di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei etc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione etc.;
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- consolidamento, ripristino tipologico, rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, comprensivo di inserimento di accessori, degli impianti e l'eliminazione degli elementi estranei;
- risanamento conservativo integrale della natura di un edificio
- ristrutturazione ambienti domestici, comprensivi di installazione impianti e servizi;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico etc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazioni in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni etc.; con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni etc.; opere similari;
- lavori murati per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura. Disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizioni e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostante riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- ristrutturazione di edifici e ambienti domestici secondo i criteri di risparmio energetico (cappotti termici, coibentazioni, etc.)
- utilizzo e messa in opera di materiali di bioedilizia
- lavorazioni edili in quota, cosìddetta edilizia acrobatica
- ristrutturazione di edifici con modalità antisismiche
Opere di Restauro e Scavo archeologico e corredo urbano
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili (quali: quadri, affreschi, sculture, mosaici, arazzi, materiale archeologico, ecc.), di beni mobili di opere tutelate ovvero, manutenzione e restauro di:
> fabbricati ad uso abitazioni;
> fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- Scavi archeologici e di recupero archeologico;
- Lastricati, pavimentazione artistica (posa in opera di selci marmo laterizi etc), mosaici.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche etc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimenti di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni etc.;
- Ripristino e modifica di volumi di terra, realizzati con qualsiasi mezzo e qualunque sia la natura del terreno da scavare o ripristinare e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- Costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- Opere di ingegneria naturalistica e di ripristino a verde, lavori di ripristino del dissesto idrogeologico;
- Allestimento di aree verdi comprese nell'area di intervento dell'appalto anche mediante l'utilizzo di macchine complesse;
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte e incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente della attività costruttiva che si svolge in tali cantieri;
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento etc.), riparazione, demolizione di:
> strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
> strade ferrate e tranvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
> impianti di trasporto terrestre e aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche etc.);
> ponti e viadotti (in muratura, in cemento, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti: ponti canale);
- Esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche etc.
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili, scavo di fondazioni e utilizzo dei macchinari all'uopo destinati;
- Preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuali ripristini della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aree e sotterranee) elettriche e telefoniche e di trasmissione dati in genere;
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive;
- Lavori di scavo e murati, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera di reti dei servizi quali deile tubazioni per gas, acqua, telefonia, ecc.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato.
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato.
Opere marittime fluviali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Tutte le altre attività
Comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri etc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale.
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva della edilizia, nazionale e territoriale, delia attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato le Parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto CCNL stipulato dalle parti medesime.
b) Le Parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" devono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le Parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacunali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Sistema di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano l'istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali articolate nel presente CCNL
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni industriali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
1.1. Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia di politiche della domanda, politiche industriali e politiche di mercato;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
1.2. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento con il quale saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
1.3. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL
A livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, evasione contributiva e prevenzione.
A livello territoriale
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dei rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, all'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, della lotta all'evasione contributiva, realizzando i necessari intrecci con gli enti pubblici preposti.
1.4. Ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori, di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili dell'ANIEM territoriale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, le imprese e i consorzi di imprese, aggiudicatarie di opere di significativa rilevanza a livello provinciale (intendendosi per tali quelle superiori ai 3 milioni di ECU) assistiti dalla propria Associazione territoriale, forniranno, al fine di una valutazione congiunta, alle R.S.U., unitamente alle OO.SS., informazioni su:
- situazione e previsioni produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura ed andamento dell'occupazione;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazioni delle risorse umane;
- programmi di azioni di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
1.5. Di norma una volta l'anno, in appositi incontri convocati dai Collegi e/o Sezioni edili ANIEM di cui all'art. 39 aderenti all'ANIEM nazionale su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'articolo stesso, le singole imprese, i consorzi e i raggruppamenti operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 100 lavoratori, forniranno alla R.S.U. unitamente alle OO.SS. territoriali, al fine di una valutazione congiunta, informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14;
- attuazioni in materia di sicurezza.
I Collegi e/o Sezioni edili ANIEM territoriali aderenti all'ANIEM forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6. Nel caso di richiesta o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Protocollo sull'intervento delle parti sociali nazionali per la razionalizzazione della gestione degli Enti paritetici nazionali e territoriali
Le parti confermano la validità del sistema degli Enti paritetici (Edilcasse, Scuole edili e CPT) che riveste funzione strategica nelle politiche del lavoro del settore.
Proprio per questo occorre necessariamente porre nuovamente al centro del sistema i lavoratori e le imprese in un'ottica di miglioramento dell'operato degli Enti attraverso interventi mirati alla razionalizzazione sul piano dei costi, dell'efficienza del sistema e del rispetto integrale delle regole contrattuali.
In relazione quindi:
- alla esigenza di rendere sempre più omogeneo l'operato degli Enti paritetici territoriali;
- alla necessità di pervenire ad un accordo complessivo sul riconoscimento della reciprocità tra gli Enti bilaterali promananti dai diversi - ma omogenei - sistemi contrattuali;
- alla opportunità che le assunzioni e le consulenze di ciascun Ente paritetico devono essere correlate alle effettive esigenze dell'ente medesimo;
Le parti concordano che:
1) per le Edilcasse la percentuale massima dei costi di gestione, comprensivi del costo del lavoro e delle consulenze, rispetto alle entrate finanziarie della singola Edilcassa dovrà essere contenuto nel limite dell'___ % della massa salariale dell'esercizio e non dovrà comunque superare un terzo delle entrate economiche e finanziarie dell'esercizio di competenza della gestione istituzionale della Edilcassa.
Per le Scuole edili e per i CPT, il costo massimo del personale e delle collaborazioni esterne non dovrà essere superiore al ___% delle rispettive entrate.
Eventuali diverse esigenze degli Enti paritetici territoriali dovranno essere segnalate all'Ente paritetico nazionale di riferimento.
Analoghi obblighi valgono per gli Enti paritetici nazionali, con percentuali che verranno definite e rese note dalle parti sociali nazionali in relazione alle specifiche esigenze.
2) L'assunzione di tutto il personale degli Enti paritetici è effettuata esclusivamente sulla base dei criteri informati al principio della professionalità, secondo procedure che potranno essere stabilite dalle parti sociali nazionali.
3) Gli Enti paritetici sono obbligati ad adeguare il proprio Statuto alle clausole contenute nello Statuto tipo sottoscritto dalle parti sociali nazionali e ad inviarne copia alla Commissione nazionale paritetica di riferimento per la necessaria verifica di conformità.
Eventuali clausole aggiuntive potranno essere statuite a livello territoriale purché non siano in contrasto con quanto contenuto nello Statuto tipo.
Analogamente gli Enti paritetici sono obbligati ad adottare il bilancio tipo definito dalle parti nazionali.
4) Viene confermato l'obbligo che il bilancio certificato degli Enti paritetici territoriali venga trasmesso, in via telematica, alle parti sociali territoriali, alle parti nazionali e ai rispettivi Enti paritetici nazionali entro il 31 maggio successivo all'anno del bilancio di riferimento.
5) Viene confermato, altresì, l'obbligo di certificazione dei bilanci da parte di società di certificazione individuate a livello nazionale.
6) Viene istituito, a decorrere dall'esercizio 2010 l'obbligo, a carico della Edilcassa, di affidare alla società di revisione dei tre Enti territoriali, l'incarico di redigere entro il 30 giugno di ogni anno, un bilancio consolidato che rappresenti le situazioni economiche, patrimoniali e finanziarie degli Enti nel loro insieme. Analogo obbligo è stabilito, a carico della CNCE, per gli Enti paritetici nazionali.
7) Viene affidato ad una società di certificazione l'incarico di redigere una relazione nella quale evidenziare eventuali anomalie riscontrate nei bilanci stessi, da inviare agli Enti nazionali di riferimento, rispetto all'attività che le parti sociali hanno loro affidato.
8) Gli Enti paritetici nazionali sono obbligati a trasmettere alle parti sociali nazionali l'elenco degli enti che non provvederanno ad inviare il bilancio entro i termini stabiliti.
9) Gli Enti paritetici territoriali sono obbligati al riconoscimento del principio di autonomia contrattuale e di reciprocità (come riportato dalla Convenzione per il rilascio del DURC), ossia al pieno rispetto dei cc.cc.nn.l. vigenti di settore. Sarà compito degli Enti nazionali di predisporre moduli di adesione agli Enti territoriali con la scelta da parte dell'impresa del CCNL applicato sollecitando in tal senso la CNCE di adottare criteri comuni a tutte le Casse.
10) Qualora vengano riscontrati comportamenti difformi dagli obblighi stabiliti a livello nazionale, gli Enti paritetici nazionali, dovranno intimare all'Ente paritetico territoriale di dare giustificazioni al proprio operato entro 15 giorni. Se entro tale termine non arriverà risposta o se tale risposta non avrà contenuti in linea con il dettato contrattuale, l'Ente nazionale provvederà ad intimare all'Ente territoriale, previa delibera del Consiglio di amministrazione (o del Comitato di gestione) assunta a maggioranza dei due terzi, entro e non oltre 30 giorni, di provvedere a porre rimedio alle carenze riscontrate, indicandone le modalità. Trascorso tale periodo senza esito, sarà obbligo dell'Ente nazionale comunicare alle parti costituenti nazionali l'inadempienza. Le parti nazionali esamineranno la questione unitamente alle parti territoriali al fine di rimuovere i rilevati comportamenti difformi. Qualora il problema non trovi soluzione le parti sociali nazionali si riuniranno entro 30 giorni, tramite una Commissione paritetica, per determinare la risoluzione della controversia, con votazione a maggioranza dei due terzi, anche attraverso il commissariamento dell'Ente. Nelle more della nomina, da parte delle parti sociali territoriali del Presidente, del Vicepresidente e del Consiglio di amministrazione (o Comitato di gestione), le parti sociali nazionali nomineranno due Commissari, uno di parte datoriale ed uno di parte sindacale per la gestione dell'ordinaria e straordinaria amministrazione.
11) I casi per i quali sarà attivata la procedura di cui al punto precedente sono:
- mancato adeguamento dello Statuto o difformità delle clausole rispetto allo Statuto tipo nazionale;
- mancato adeguamento del bilancio rispetto al bilancio tipo nazionale e/o anomalie nella redazione dello stesso;
- mancata attuazione degli accordi nazionali sottoscritti dalle parti sociali;
- impiego delle risorse per attività non rientranti negli scopi statutari;
- rilascio del DURC in difformità rispetto alle regole e alle procedure stabilite;
- mancato riconoscimento di quanto previsto dal punto 9;
- mancata attivazione delle visite tecniche da parte del CPT.
11) Gli Enti paritetici nazionali devono periodicamente verificare e controllare e potranno effettuare comunque, in ogni momento, una ispezione a campione sull'operato dei propri Enti territoriali i cui esiti dovranno essere immediatamente comunicati alle parti territoriali e nazionali.
12) Gli Enti nazionali paritetici devono inviare copia del bilancio preventivo e consuntivo ai rispettivi Enti paritetici territoriali, con relativa relazione d'accompagno, sull'attività preventivata e svolta.
13) Le parti nazionali si impegnano a verificare gli assetti gestionali della Direzione degli Enti paritetici nazionali.
14) Le parti ritengono necessario che le clausole ivi contenute siano armonizzate con le clausole degli altri contratti collettivi nazionali del settore.
15) Il presente accordo entra in vigore entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL Entro tale data le parti si impegnano a definire le percentuali di cui al precedente punto 1.
Sottoscrivere gli Statuti tipo dei 3 Enti unitamente al bilancio tipo.
Dichiarazione comune sugli Enti paritetici
Qualora si verifichino casi in cui una persona ricopra contemporaneamente cariche negli Enti bilaterali territoriali derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro ed in quelli promananti da altra contrattazione collettiva, l'Organizzazione territoriale che ha effettuato la suddetta designazione è tenuta, entro trenta giorni dalla stipula del presente contratto, a far cessare tale situazione di incompatibilità.
Entro i successivi 30 giorni le parti nazionali effettueranno una verifica congiunta di tali situazioni.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 16 del D.Lgs. n. 190/2002, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Sistema di relazioni sindacali e contrattuali
Premessa
1) Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nell'assumere come proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993 e il "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione" del 22 dicembre 1998, ne realizza, per quanto di competenza del contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l'assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali a loro collegati, a ché il funzionamento del sistema di relazioni industriali e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate, dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente contratto, entro le regole fissate.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il contratto generale e le norme integrative di settore. A tal fine le Associazioni imprenditoriali sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere ed a intervenire perché siano evitate azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro, realizzano con il presente contratto gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998.
5) La contrattazione di secondo livello riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli regolati dal CCNL e avrà per oggetto le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicati. Le materie rimesse alla contrattazione di secondo livello possono essere disciplinate, con accordi territoriali, in base alla prassi vigente in applicazione del CCNL 21 luglio 1995.
Le Organizzazioni sindacali stipulanti sono impegnate a garantire a tutti i livelli il rispetto delle regole di cui sopra.
Ai fini sopra indicati un gruppo di lavoro nell'ambito dell'Osservatorio opererà una verifica della situazione esistente.
6) La contrattazione di secondo livello è prevista secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998 nello spirito dell'attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.
Procedura di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro
Il contratto nazionale ha durata quadriennale per la materia normativa e biennale per quella retributiva.
La parte che ha dato disdetta del contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva alla scadenza del contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale" secondo le modalità e i criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993 e del Patto sociale del 22 dicembre 1998.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al 2º comma del presente articolo comporta, come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998.
Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello
Le parti si danno atto che la contrattazione di secondo livello avrà per oggetto le materie per le quali sia prevista una specifica clausola di rinvio nei singoli istituti del contratto nazionale di lavoro.
Gli accordi di secondo livello, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993 e dal Patto sociale del 22 dicembre 1998, hanno una durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale.
Le richieste di rinnovo degli accordi di secondo livello dovranno essere presentate in tempo utile al fine di consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza dell'accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento della stessa.
Durante due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette, sempre che al riscontro segua la fissazione della data di apertura della trattativa.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione di secondo livello, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa.
Inoltre le Organizzazioni stipulanti a livello nazionale sono impegnate a garantire il rispetto delle regole di cui sopra, intervenendo anche nel caso di impedimento per l'esercizio della contrattazione di secondo livello.
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni, costituito a norma della prima parte del CCNL, ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale.
Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- fabbisogno e livelli occupazionali;
- processi di ingresso e mobilità nel settore;
- orari e livelli retributivi;
- evoluzione della domanda pubblica.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e di informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5. La gestione dell'Osservatorio sarà affidata ad un Comitato paritetico composto da 6 membri effettivi e 6 supplenti (3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza dell'ANIEM, 3 effettivi e 3 supplenti in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali), il quale per la realizzazione degli obiettivi di cui ai punti precedenti, dovrà:
a) entro 3 mesi dalla stipula del presente contratto, predisporre il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio. All'interno di tale regolamento saranno definite sedi, strutture e modalità di finanziamento dell'Osservatorio, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese;
b) entro 6 mesi dalla stipula del presente contratto:
- definire un programma operativo relativo a:
- le fasi progressive di messa a regime dell'Osservatorio;
- le risorse umane dedicate a partire da quelle presenti negli Organismi paritetici perseguendo l'ottimizzazione delle risorse investite e la minimizzazione dei costi di struttura;
- la progettazione di specifiche ricerche finanziabili anche da soggetti pubblici e privati;
- la periodicità dei rapporti e la possibile collaborazione, a tal fine, di soggetti esterni.
Nota a verbale
Le parti firmatarie il presente CCNL, al fine di pervenire ad una omogenea valutazione sull'andamento del mercato delle costruzioni e per dare unicità di indirizzi al settore, auspicano una stretta collaborazione ed una eventuale integrazione metodologica, operativa e strutturale tra gli Osservatori delle diverse parti firmatarie dei cc.cc.nn.l. edili.
REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI
Art. 1 - Assunzione e documenti
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale;
6) il contratto di lavoro applicato;
7) il contratto integrativo di lavoro applicato;
8) la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il codice fiscale;
5) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge e presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
È in facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.
Per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere o autobetonpompe e per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, l'assunzione può avvenire con un periodo di prova pari a 20 giorni di lavoro.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Art. 3 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi due mesi consecutivi di effettiva prestazione e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa (dopo aver verificato che non ricorrano gli estremi della temporanea assegnazione di cui al comma precedente) è tenuta a comunicare per iscritto all'interessato il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate con indicazione della relativa decorrenza.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Nei casi di cui al precedente comma, decorsi tre mesi e a richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto il livello corrispondente alle nuove mansioni assegnate.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico di lavoro o sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente CCNL, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 39 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza della R.S.U. ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in un luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni ne darà comunicazione preventiva alla R.S.U., di cui all'art. 104, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del CCNL
L'operaio deve prestare l'opera nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.
B) Riposi annui
A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alla lett. b) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3, dell'art. 17.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 20;
- premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6º comma. Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5º comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 5 e 19 del CCNL 21 luglio 1995.
Art. 6 - Addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
* * *
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfettario di € 0,52 giornalieri.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
* * *
In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione, che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Art. 9 - Sospensioni e riduzioni di lavoro
Nei casi di sospensioni dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di Legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio, sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni, l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975, n. 427.
L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1º comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formulazione di turni, prima di ridurre il personale.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e devono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto, sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.
La retribuzione oraria degli operai di produzione, degli impiegati e quadri, anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i valori minimi mensili.
Per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 6 del presente CCNL la retribuzione si determina dividendo per 208 i valori minimi mensili.
Art. 12 - Elemento economico territoriale
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui limiti nazionali di paga base che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di II livello" nonché dall'art. 39.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
L'ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire, all'interno di un confronto da sviluppare con tutte le parti sociali del settore e nel corso di vigenza del CCNL, le iniziative ed i meccanismi di premialità da porre in essere al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore.
[___]
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, prenderanno come riferimento, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione cosi come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Clausola di salvaguardia EVR - Livello Aziendale
Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.
Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. un parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica anuale dell'EVR;
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora i suddetti due parametri risultino:
a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;
b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;
c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.
Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL (art 12), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall'art 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della Legge 232/2016.
Percorso di armonizzazione: nei territori dove all'atto sottoscrizione del presente accordo, vi sono integrativi in corso di vigenza, le parti territoriali si incontreranno per identificare il parametro territoriale utilizzabile ai fini della verifica aziendale.
Nel caso in cui l'impresa intenda far effettuare lavoro a cottimo, individuale o collettivo, saranno osservate le seguenti norme.
Le condizioni del lavoro a cottimo saranno concordate fra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla R.S.U. e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lett. b).
La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'8º comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 3º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Fermo restando quanto stabilito dalla legislazione vigente, le parti nel prendere atto dell'entità e del significato del fenomeno del subappalto in edilizia e valutando gli aspetti negativi connessi a tale fenomeno, riconoscono che il ricorso ad esso deve avere caratteristiche di limitata applicazione nell'esecuzione del lavoro in particolare per quanto riguarda le fasi principali della costruzione e le lavorazioni tipicamente edili.
Le aziende che operano in deroga a quanto sopra, lo faranno in modo di subappaltare compatibilmente ai limiti delle proprie capacità produttive ed economiche o del mercato del lavoro locale, previo confronto con il Consiglio dei delegati e/o con il Sindacato territoriale.
Da questo punto di vista, si afferma che il ricorso al subappalto di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, non è consentito quando può compromettere, nel breve termine, l'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'impresa committente idonei alle lavorazioni previste.
In quelle situazioni locali ove fossero presenti imprese operanti con sistemi di edilizia industrializzata o specializzata, potranno essere stabiliti eventuali accordi diversi in deroga a quanto sopra, relativamente a queste lavorazioni.
A livello nazionale le parti effettueranno periodici incontri volti alla valutazione del fenomeno ed alla verifica dei risultati raggiunti, anche alla luce delle iniziative sopra individuate.
a) L'impresa subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto del subappalto. All'impresa subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto dal presente contratto nazionale e dagli accordi locali di cui all'art. 39 dello stesso. L'impresa è tenuta a comunicare alla R.S.U. ed al Sindacato territoriale competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni subappaltate la denominazione dell'impresa subappaltatrice, le opere subappaltate ed i presumibili tempi di esecuzione e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data alla Edilcassa ed agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza ed ai Collegi e/o Sezioni edili ANIEM territoriali aderenti all'ANIEM-Confapi.
Le informazioni di cui al presente articolo avranno carattere di particolare tempestività in caso di appalti pubblici.
La comunicazione di cui sopra ai dirigenti della R.S.U. deve essere effettuata 15 giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in subappalto e comunque prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante è tenuta in solido con l'impresa subappaltatrice la quale esegua lavori aventi per oggetto principale uno o più lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretta a far valere nei confronti dell'impresa subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c) debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto del subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 105 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione di opere pubbliche per l'affidamento in subappalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
f) È compito della R.S.U. di cui all'art. 104 intervenire nei confronti della Direzione aziendale circa il pieno rispetto della disciplina sull'impiego della manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 17.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 39 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito nei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.
Le suddette norme contenute nell'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 15 - Ferie
All'art. 15 e all'art. 62 del CCNL vigente è aggiunto il seguente comma:
"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 39 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori stessi di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, concordando con l'azienda entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro e il lavoratore deve quindi fruire di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.".
Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 18.
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali e infrasettimanali:
- 1º gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile: anniversario della Liberazione;
- 1º maggio: festa del lavoro;
- 2 giugno: festa della Repubblica;
- 15 agosto: Assunzione;
- 1º novembre: Ognissanti;
- 8 dicembre: Immacolata Concezione;
- 25 dicembre: Santo Natale;
- 26 dicembre: Santo Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Per le festività di cui al punto 3 il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio, a norma di Legge, nella misura di 8 ore dagli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24.
Sul trattamento predetto vanno computate tutte le contribuzioni dovute alla Edilcassa.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell'art. 6, il trattamento economico per le festività è pari a 9 ore e 30 minuti.
A norma di Legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto da parte dell'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art. 24.
Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9 ore e 30 minuti di retribuzione.
Art. 18 - Accantonamenti presso l'Edilcassa
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso l'Edilcassa secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di Legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato E al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso l'Edilcassa la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso l'Edilcassa la differenza, fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato E).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Edilcassa di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Edilcassa agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Edilcassa è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Edilcassa in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Edilcassa ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1 conv. n. 166/1991.
Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Edilcassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato.
Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l'inserimento del 15º comma del presente articolo e della lett. b-bis) dell'art. 36 del CCNL
In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;
Si concorda quanto segue:
1) le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'Elemento economico territoriale (E.E.T.);
2) gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1º marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;
3) nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1º comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;
4) nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;
5) le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;
6) i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;
7) i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
Tabella
Elementi retributivi nazionali
(valori orari)
Operai
Totale
a) Operai di produzione
Operaio di 4º livello
9,29Operaio specializzato
8,84
Operaio qualificato
8,18
Operaio comune
7,47
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno: 35%;
2) lavoro festivo: 45%;
3) lavoro festivo straordinario: 55%;
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%;
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;
7) lavoro notturno del guardiano: 8%;
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;
9) lavoro notturno straordinario: 40%;
10) lavoro festivo notturno: 50%;
11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci 5 e 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate nei termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni amministrative.
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari
|
| Tab. unica nazionale | Situazione extra |
1) | Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 4 | 5 |
2) | Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5 | 5 |
3) | Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango | 5 | 12 |
4) | Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario | 8 | 15 |
5) | Lavori su ponti a castello installati su natanti con o senza motore, in mare, lago o fiume | 8 | 15 |
6) | Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe | 8 | 17 |
7) | Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
8) | Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
9) | Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11 | 17 |
10) | I lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12 | 20 |
11) | Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio | 13 | 20 |
12) | Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13 | 23 |
13) | Lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16 | 22 |
14) | Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) | 16 | 28 |
15) | Lavori su scale aeree tipo Porta | 17 | 35 |
16) | Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso | 17 | 35 |
17) | Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m | 19 | 35 |
18) | Lavori per fognature nuove in galleria | 19 | 35 |
19) | Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3 | 20 | 35 |
20) | Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 21 | 40 |
21) | Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m | 22 | 40 |
22) | Lavori in pozzi neri preesistenti | 27 | 55 |
In situazione extra si trovano le seguenti province:
- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento di intonaco o di rifiniture di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: 26;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1º comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfera dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15% da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 21, gruppo E), del CCNL 17 aprile 1991 restano confermati "ad personam" per i lavoratori in forza all'azienda al maggio 1995, adibiti a tali lavorazioni per gli importi orari in atto alla stessa data.
L'erogazione degli importi così determinati resta comunque commisurata alle ore di effettiva prestazione lavorativa nell'ambito delle lavorazioni di cui al citato art. 21.
* * *
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Associazioni territoriali per il deferimento alle Organizzazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Organizzazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Associazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Organizzazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistono limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Associazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sotto indicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A - Lavori vari
Tabella Unica Nazionale
Situazione extra
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)
4
5
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)
5
5
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango
5
12
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario
8
15
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume
8
15
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe
8
17
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio
10
10
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio
10
10
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività
11
17
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)
12
20
11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m. 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio
13
20
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre
13
23
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti
16
22
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12)
16
28
15) Lavori su scale aeree tipo Porta
17
35
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso
17
35
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m.
19
35
18) Lavori per fognature nuove in galleria
19
35
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3
20
35
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti
21
40
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m.
22
40
22) Lavori in pozzi neri preesistenti
27
55
In situazione extra si trovano le seguenti province:
Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Nota a verbale
Entro la scadenza del presente contratto, le Associazioni territoriali comunicheranno alle parti nazionali eventuali accordi ancora in vigore con riferimento a situazioni extra ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate nel presente articolo.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati.
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio; per il personale addetto alla costruzione di gallerie attraverso l'utilizzo di frese e/o TBM o simili
46
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie
26
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili
18
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al primo comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella.
a) da 0 a 10 metri: 54%; b) da oltre 10 a 16 metri: 72%; c) da oltre 16 a 22 metri: 120%; d) oltre 22 metri: 180%. Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore
Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari
Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 39, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
Le parti si impegnano, in riferimento al Protocollo sul sistema delle Casse edili, ad individuare soluzioni entro il 30 novembre 1995, affinché:
- le Casse edili, ancorché promananti da diversa contrattazione collettiva, attestino i versamenti contributivi effettuati dalle imprese su richiesta degli enti appaltanti, di altre Casse edili (anche se promananti da diversa contrattazione collettiva) o dell'impresa interessata;
- la Cassa edile tenuta al rilascio della dichiarazione di regolarità contributiva prenda in considerazione a tal fine le attestazioni richieste e rilasciate da altre Casse edili anche se promananti da diverse contrattazioni collettive;
- le situazioni di eventuali inadempienze a tali obblighi da parte delle Casse edili non rechino danno o pregiudichino i diritti delle imprese e dei lavoratori.
Dichiarazione a verbale
La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entrerà in vigore dal 1º settembre 1995 a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e della applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153 e successive modifiche.
Dichiarazione comune
Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione, entro e non oltre l'anno successivo, della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea in tutta la sua estensione, oggetto del singolo contratto d'appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito di attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto al lavoro di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora effettiva di lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 21 - Trasferta
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 39, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 km dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio e a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza, nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Edilcassa/Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Edilcassa/Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti, gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Edilcassa/Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Edilcassa/Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili/Edilcasse, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (d.lgs. 163/2006), prima dell'inizio dei lavori, alla Edilcassa/Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Edilcassa/CassaEdile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Edilcassa/Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Edilcassa/Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta. In mancanza, su richiesta della Edilcassa/Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Edilcassa/Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente. In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Edilcassa/Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi in cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Edilcassa/Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Edilcassa/Cassa Edile di provenienza.
Omissis
Trasferta regionale
Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla CNCE, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni:
- messa in rete delle Edilcasse/Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti, a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
- Entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle edilcasse/casse edili e dell'obbligo di aggiornamento;
- Individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on line, dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte alla Cassa del luogo dove si eseguono i lavori.
Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE. Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:
- Le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Edilcassa/Cassa Edile di appartenenza;
- Gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Edilcassa/Cassa Edile di provenienza;
- I rapporti tra le Edilcassa/Cassa Edile, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.
All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da portare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.
L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo preavviso.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
Art. 23 - Indennità per lavori in alta montagna o in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Associazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Associazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al 3º comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
- Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
- Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 debbono essere assunti a base del calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- ex indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13), utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 17, 18, 32 e 33 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3 deve essere assunta a base di calcolo per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 17, 25, 32, 33, 91 e 107 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3 deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
Art. 25 - Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Il periodo di paga è di norma mensile, anche se può essere: settimanale, quindicinale o quattordicinale.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione netta e degli assegni per il nucleo familiare maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 270 giorni consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 365 giorni consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 33. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 33.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Per le malattie sorte dal 1º giugno 2008 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181º giorno al compimento del 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie di cui al 5º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 6º comma.
Il trattamento economico giornaliero, come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 100 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1º e 3º comma, è tenuta ad accantonare presso la Edilcassa la percentuale di cui all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95%, di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal 14º comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 27 del CCNL 21 luglio 1995.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Art. 27 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità, conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 33.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico di cui all'art. 33.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta anche per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in corso, a erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale, dall'indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero delle ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti (dal 1º ottobre 2004):
a) dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie, di cui al 6º comma, sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel 7º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL, comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 100 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Per gli operai di cui all'8º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1º, il 2º e il 3º giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 28 del CCNL 21 luglio 1995.
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3 dell'art. 24 per 104 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Art. 29 - Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi alla anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
* * *
A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'ape ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal Regolamento dell'anzianità professionale edile.
Dichiarazione a verbale
Le parti auspicano la realizzazione, a livello nazionale e territoriale, di strutture uniche per l'intero settore.
Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma del par. 3 dell'Allegato C del CCNL 12 maggio 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2011, sono i seguenti:
N. erogazioni percepite
Operaio
4º livelloOperaio
3º livelloOperaio
2º livelloOperaio
1º livello1ª e 2ª erogazione
0,1581
0,1469
0,1321
0,1129
3ª e 4ª erogazione
0,3487
0,3238
0,2914
0,2491
5ª erogazione
0,5229
0,4858
0,4371
0,3736
6ª erogazione
0,5478
0,5089
0,4579
0,3914
7ª e 8ª erogazione
0,7654
0,7108
0,6394
0,5467
9ª e successive erogazioni
0,9566
0,8883
0,7995
0,6833
Le Edilcasse/Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
I suddetti importi orari sono stati definiti prendendo a riferimento un tasso inflattivo pari all'1,50%.
Gli importi delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al comma del par. 3 dell'Allegato C del CCNL 12 maggio 2010, da valere per l'erogazione di maggio 2012, sono i seguenti:
N. erogazioni percepite
Operaio
4º livelloOperaio
3º livelloOperaio
2º livelloOperaio
1º livello1ª e 2ª
0,1605
0,1491
0,1341
0,1146
3ª e 4ª
0,3371
0,3130
0,2817
0,2409
5ª
0,5056
0,4695
0,4225
0,3612
6ª
0,5295
0,4921
0,4425
0,3783
7ª e 8ª
0,7062
0,6558
0,5901
0,5044
9ª e successive
0,8827
0,8197
0,7377
0,6305
Le Edilcasse/Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 29 - Anzianità professionale edile
Omissis
Dichiarazione a verbale
Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione, nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, le parti convengono sulla opportunità di definire condizioni, termini e modalità per la maturazione e l'erogazione di tale prestazione in un modello unitario ed omogeneo che veda coinvolte, in misura paritetica e pari dignità, tutte le organizzazioni nazionali di imprese firmatarie del CCNL Edilizia.
[___]
- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;
- considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;
- considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;
Tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:
1. Il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottosrcitte, a far data dal 1 ottobre 2015;
2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1º ottobre 2014 dal CCNL 1º luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali casse;
3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016, sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1º luglio 2014.
Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;
4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º ottobre 2015, con l'adozione, dal 1º ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.
In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;
5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1º ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;
6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.
[___]
considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;
visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;
SI CONVIENE
1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;
4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1º ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1º ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.
Allegato 1 - Tabella decorrenza contributi fondo nazionale APE
Periodo di competenza
Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre - Novembre - Dicembre
31 MARZO
Gennaio - Febbraio - Marzo
30 GIUGNO
Aprile - Maggio - Giugno
30 SETTEMBRE
Luglio - Agosto - Settembre
31 DICEMBRE
[___]
convengono che
- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile.
Premesso che la gestione dell'anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica, a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi; Visti ii verbale di intenti del 24 giugno 2015 e il successivo accordo dei 15 settembre 2015, sottoscritti in seno al Comitato della Bilateralità, che hanno previsto una regolamentazione nazionale dell'APE e la costituzione di un nuovo Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità professionale edile;
Preso atto dell'istituzione dal 1 ottobre 2015 del Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo)
Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil E Confapi Aniem
Concordano quanto segue
1. Nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni (SBC), che sarà il soggetto deputato alla gestione del Fondo, di attribuire in via provvisoria alla gestione Fondo Unico presso la CNCE i contributi APE versati a partire dal 1 ottobre 2014, in applicazione di eventuali accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie e da sottoporre alle parti nazionali;
2. Di sostituire il testo dell'art. 29 del vigente CCNL edilizia piccola e media industria Confapi Aniem con il seguente:
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Con decorrenza dal 1-10-2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l'anzianità professionale edile (di seguito Fondo Unico) che opererà, nell'ambito del nuovo SBC, secondo le modalità previste nel Regolamento Generale dei Fondo stesso.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono disciplinati dal Regolamento di cui all'allegato C del presente CCNL, che sostituisce quello precedentemente vigente.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico del datore di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale (Allegato 1) dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto di cui alla successiva norma transitoria, secondo le modalità di cui all'allegato C. Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui ai punto 3 dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
Norma transitoria
La Commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo Unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.
Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo Unico e fermo restando che le riserve APE rimangono nel territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che anche le riserve afferenti ad altri istituti potranno essere utilizzati ai fini APE,
a) È data facoltà alle Educasse di convergere sui Fondo nazionale - di cui al punto 2 dell'accordo del 15-09-2015 - in data antecedente al 1 ottobre 2015 con l'adozione dai 1 ottobre 2014, tramite accordo contrattuale, delle aliquote contributive indicate nell'allegato 1. In tal caso, l'erogazione dell'Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;
b) È data facoltà alle Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1 ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo Unico, restano in vigore le disposizioni previste nell'allegato C. Le parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali, al fine di favorirne l'adesione. In ogni caso, l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.
Le parti concordano che con l'adesione al Fondo Unico dal 1-10-2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:
a) I versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi;
b) I dati Ape verranno esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico;
c) Agli operai che hanno raggiunto la II, IV, V, VI e VIII erogazione, la prestazione nell'anno successivo sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale congelamento, per gli stessi operai la prestazione APE sarà calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
d) Le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo pari ad € 35, così come definito dall'accordo del 6 aprile 2016;
e) Nel caso di cui alla lettera b) della norma transitoria, viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.
È istituita una commissione bilaterale con il compito di monitorare l'andamento del Fondo Unico, anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico, e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra. Considerata la fase sperimentale del nuovo istituto, nel caso in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza di entrate, le parti si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro ii mese di luglio di ogni anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il mese di ottobre, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori con il vincolo di sostenibilità economica.
3. Di apportare al comma 13 dell'art. 39 (Accordi locali) del vigente CCNL edilizia piccola e media industria Confapi Aniem le seguenti modifiche aggiungendo:
"nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Edilcassa al Fondo Unico nazionale APE"
4. Di sostituire il testo dell'attuale allegato C con il nuovo testo ivi allegato.
[___]
Addì, 3 aprile 2019, in Roma
tra
ANCE,
ACI PL,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, in merito al Fondo Fnape convengono quanto segue.
- L'aumento, dal 1º aprile 2019, nella misura del 3% calcolato sulle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per le sole Casse Edili che, nel triennio settembre 2014/settembre 2017, risultano aver beneficiato di un differenziale positivo tra quanto ricevuto dal Fnape per l'erogazione Ape ordinaria e Ape 300 ore e quanto versato al Fnape stesso;
- l'incremento, dal 1º aprile 2019, dell'1% delle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per tutte le altre Casse Edili;
- le nuove aliquote risultanti dai precedenti punti sono riportate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo;
- il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.
Le parti convengono sulla necessità di un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del Fondo stesso, attraverso una rendicontazione trimestrale, che la Cnce invierà alla Commissione Fnape, nonché alle parti sociali per le relative valutazioni, ai fini della sua sostenibilità.
FNAPE - NUOVO CONTRIBUTO
CASSA EDILE/EDILCASSA CHE
ADERISCONO AL FNAPENUOVO CONTRIBUTO
FNAPEVALLE D'AOSTA
Aosta
3,91
PIEMONTE
Alessandria
3,91
Asti
3,61
Biella
3,84
Cuneo
4,43
Novara
3,91
Torino
3,61
Verbania
3,91
Vercelli
3,91
LIGURIA
Genova
3,91
Imperia
3,61
La Spezia
3,91
Savona
4,34
LOMBARDIA
Bergamo
4,80
Brescia
4,43
Como e Lecco
4,80
Cremona
4,43
Edilcassa Bergamo
4,43
Mantova
4,34
Milano
3,61
Pavia
3,91
Sondrio
4,80
Varese
3,91
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
4,43
Trento
4,80
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,34
Pordenone
4,43
Trieste
3,61
Udine
4,43
LAZIO
Edilcassa del Lazio
3,54
Frosinone
3,61
Latina
3,54
Rieti
3,91
Roma
3,33
Viterbo
3,84
ABRUZZO
Chieti
3,61
L'Aquila
3,54
Pescara
3,61
Teramo
3,61
MOLISE
Campobasso
3,03
Edilcassa Molise
3,09
CAMPANIA
Avellino
2,53
Benevento
2,53
Caserta
2,53
Napoli
2,83
Salerno
2,53
PUGLIA
Bari
3,03
Brindisi
3,03
Edilcassa Puglia
3,03
Foggia
3,03
Lecce
3,09
Taranto
3,09
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
3,03
Matera
3,03
Potenza
2,58
CALABRIA
Catanzaro
2,53
Cosenza
2,53
Edilcassa Calabria
2,53
Reggio Calabria
2,53
SICILIA
Agrigento
2,53
Caltanissetta
2,53
Catania
2,53
Enna
2,53
Messina
2,53
Palermo
2,53
Ragusa
2,53
Siracusa
2,53
Trapani
2,53
SARDEGNA
Cagliari
3,09
Nuoro
3,03
Oristano
3,09
Sassari
3,03
- considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia
- in attuazione del Protocollo nazionale del 7 marzo 2019
concordano quanto segue:
- l'Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dal 1º ottobre 2019. Nelle more, l'Edilcasssa Sicilia erogherà l'ape secondo le vigenti modalità, attraverso un'aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1º luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, del 2%;
- per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell'aliquota del 2,20%;
- dal 1º ottobre 2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell'aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;
- la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30 giugno 2019;
- per l'Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l'attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1º ottobre 2019, sarà elevata all'1%.
Art. 30 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesto ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
* * *
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo delle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.
L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza dei cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.
Art. 31 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto a osservare tutte le norme di Legge ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniere è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. - sub art. 1 della Legge n. 297/1982.
A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 cod. civ.
Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;
- ex indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5 "Riposi annui";
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 18;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20, lett. B), C), D);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lett. B).
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma, della citata Legge n. 297/1982, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4º comma, della citata Legge n. 297/1982, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b) e per gli operai di cui alla lett. c) dell'Allegato A, della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lett. a), divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2º comma della presente lett. a), divisa per 13,5.
B) Dell'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977.
L'indennità nella misura stabilita al 1º comma della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1º gennaio 1981.
L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato 1º comma decorre dal 1º luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.
Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.
Per l'anzianità dal 1º gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
Per l'anzianità precedente al 1º gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.
Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968, deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, l'indennità di anzianità e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edile e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANIEM e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1º comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della Edilcassa.
La Edilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dal Collegio e/o Sezione edile ANIEM territoriale, da un lato, e dalle Associazioni territoriali dei lavoratori dall'altro, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Le nomine di competenza dei Collegi e/o Sezioni edili ANIEM aderenti all'ANIEM nazionale, che applicano il contratto collettivo nazionale dell'ANIEM, sono sottoposte ad autorizzazione dell'ANIEM nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio nominati dalle Organizzazioni territoriali.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Edilcassa deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza delle Edilcasse dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le Edilcasse e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Edilcasse per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli Organi della Edilcassa sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ed eventuali pattuizioni derogatorie, degli accordi nazionali medesimi.
Le prestazioni di ciascuna Edilcassa sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della Edilcassa medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esecuzione e dovranno essere approvate dalle Associazioni territoriali.
In sede di approvazione, le Associazioni territoriali, con Protocollo aggiuntivo che formerà parte integrante degli accordi di cui all'art. 39 determineranno, entro i limiti proposti dal Consiglio di amministrazione della Edilcassa, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni demandando al Consiglio medesimo di stabilire le modalità applicative.
Con lo stesso Protocollo di cui al comma precedente del presente articolo le Associazioni territoriali stabiliranno altresì quale tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Edilcassa senza tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definitivo del presente contratto.
Le prestazioni della Edilcassa per i casi di malattia anche professionale e di infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'Allegato C, che forma parte integrante del presente articolo.
Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi 12 e 13 al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligo di corrispondere con l'integrale adempimento degli obblighi verso la Edilcassa stabiliti dal presente contratto dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal regolamento della Edilcassa stessa.
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Edilcassa e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori alle quali compete la nomina dei componenti il Comitato di amministrazione della Edilcassa.
Entro i successivi trenta giorni, le Associazioni territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Edilcassa, il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
L'esercizio finanziario della Edilcassa decorre dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
b) Con l'iscrizione alla Edilcassa i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 113, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Edilcassa raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al 1º comma della lett. a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b-bis) Con l'iscrizione alla Edilcassa i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Edilcassa non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.
c) Con l'iscrizione alla Edilcassa i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Edilcassa con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al 5º comma della lett. a) del presente articolo.
Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANIEM e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.
La Edilcassa provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al 1º comma possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
La maggiorazione del 18,5% e del 4,95% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Edilcassa secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Associazioni predette.
Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali di cui una a favore del Collegio e/o Sezione edile ANIEM aderente all'ANIEM nazionale che applica il contratto collettivo nazionale dell'ANIEM che autorizzerà e darà disposizioni vincolanti alle Edilcasse circa le modalità e gli estremi del relativo versamento e l'altra da attribuire cumulativamente alle Associazioni territoriali di parte operaia aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.
d) Le funzioni nazionali di controllo e coordinamento delle Edilcasse sono assicurate dall'Edilcassa nazionale, costituita tra le Organizzazioni nazionali di cui al 1º comma.
e) Le Associazioni nazionali di cui al 1º comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 36 - Edilcasse
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Edilcassa, alla cui costituzione partecipano gli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Essa è lo strumento per l'attuazione delle materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi nazionali stipulati fra l'ANIEM e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL), che costituiscono la Federazione lavoratori delle costruzioni nonché dai contratti e dagli accordi territoriali stipulati fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Edilcasse contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Edilcasse costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al comma precedente, non determinano effetti nei confronti delle Edilcasse previste dalla presente disciplina.
L'Organizzazione, le funzioni e le contribuzioni alle Edilcasse sono definite dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1º comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Le organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro, e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento della Edilcassa.
La Edilcassa è amministrata da un Consiglio nominato in misura paritetica dall'Organismo territoriale aderente all'ANIEM, da un lato, e, dall'altro, dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti.
Le nomine di competenza delle Organizzazioni territoriali riconosciute dall'ANIEM nazionale sono sottoposte ad autorizzazione dell'ANIEM nazionale la quale potrà anche procedere direttamente ad eventuali sostituzioni dei membri del Consiglio nominati dagli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Edilcassa deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Gli accordi nazionali indicano le prestazioni di previdenza ed assistenza delle Edilcasse dettando per alcune di esse una disciplina unitaria per tutte le Edilcasse e rinviando per la disciplina delle altre agli accordi territoriali.
Le regolamentazioni per le prestazioni nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Edilcasse per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli Organi della Edilcassa sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
Le prestazioni di ciascuna Edilcassa sono deliberate dal Consiglio di amministrazione della Edilcassa medesima, nei limiti delle disponibilità dell'esecuzione e dovranno essere approvate dagli Organismi territoriali aderenti riconosciuti dalle Organizzazioni nazionali.
In sede di approvazione, le Associazioni territoriali, con Protocollo aggiuntivo che formerà parte integrante degli accordi di cui all'art. 39 determineranno, entro i limiti proposti dal Consiglio di amministrazione della Edilcassa, la natura, le misure, nonché le date di decorrenza e la durata delle singole prestazioni demandando al Consiglio medesimo di stabilire le modalità applicative.
Con lo stesso Protocollo di cui al comma precedente del presente articolo le Associazioni territoriali stabiliranno altresì quale tra le dette prestazioni finanziabili con le disponibilità di esercizio della Edilcassa senza tener conto dell'importo del contributo a carico degli operai, formano parte integrante del trattamento economico e normativo definitivo del presente contratto.
Le prestazioni della Edilcassa per i casi di malattie anche professionali e di infortunio sul lavoro sono disciplinate dall'Allegato C, che forma parte integrante del presente articolo.
Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui ai commi 12 e 13 al proprio datore di lavoro, il quale peraltro è liberato dall'obbligo di corrispondere con l'integrale adempimento degli obblighi verso la Edilcassa stabiliti dal presente contratto dagli accordi nazionali, dagli accordi locali integrativi, nonché dallo Statuto e dal regolamento della Edilcassa stessa.
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - accompagnati dalla relazione del Presidente della Edilcassa e dalla relazione del Collegio sindacale e corredati in ogni caso dei dati analitici che le Organizzazioni nazionali contraenti si riservano di specificare di comune accordo, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM e alle Organizzazioni dei lavoratori ai quali compete la nomina dei componenti il Comitato di amministrazione della Edilcassa.
Entro i successivi trenta giorni, gli Organismi territoriali si incontreranno per esprimere le loro valutazioni, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro i dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Edilcassa, il quale ne darà lettura al Consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione dello stesso.
L'esercizio finanziario della Edilcassa decorre dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
b) Con l'iscrizione alla Edilcassa i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo, nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 111, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Edilcassa raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al 1º comma della lett. a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b-bis) Con l'iscrizione alla Edilcassa i lavoratori conferiscono alla stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Edilcassa non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.
c) Con l'iscrizione alla Edilcassa i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
A carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95% per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Edilcassa con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al 5º comma della lett. a) del presente articolo.
Il gettito complessivo della quota nazionale sarà ripartito in due parti uguali di cui una di spettanza dell'ANIEM e l'altra da attribuire cumulativamente alle Federazioni nazionali stipulanti di parte operaia.
La Edilcassa provvederà a rimettere direttamente alle Organizzazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al 1º comma possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai e da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
La maggiorazione del 18,5% e del 4,95% della base di calcolo sarà attuata anche per le quote territoriali di adesione contrattuale solo con accordo fra le competenti Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Edilcassa secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Associazioni predette.
Il gettito complessivo delle quote di adesione contrattuale sarà ripartito in due parti uguali di cui una a favore degli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM nazionale che autorizzerà e darà disposizioni vincolanti alle Edilcasse circa le modalità e gli estremi del relativo versamento e l'altra da attribuire cumulativamente alle Organizzazioni territoriali di parte operaia aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti che provvederanno al successivo riparto tra loro.
Le quote di adesione contrattuale, nazionali e territoriali, sono destinate a remunerare l'attività di rappresentanza e sindacale delle Associazioni di appartenenza delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Edilcassa. Per tali ragioni, le somme a tale titolo ricevute dalle Edilcasse non potranno in alcun modo finanziare il funzionamento delle stesse o l'erogazione delle prestazioni assistenziali e previdenziali, dovendo costituire una voce autonoma del loro bilancio, né essere destinate a soggetti diversi dalle suddette Associazioni rappresentative nazioni e territoriali, indipendentemente dal contratto collettivo applicato dalle singole imprese iscritte.
d) Le Associazioni nazionali di cui al 1º comma assumeranno le iniziative necessarie per l'adeguamento degli Statuti delle Edilcasse alla disciplina contenuta nel presente contratto.
Le parti si impegnano, comunque, anche a nome delle proprie Organizzazioni territoriali, a non procedere a modifiche statutarie delle Edilcasse esistenti senza il preventivo consenso delle Organizzazioni firmatarie del presente CCNL
Le Associazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Edilcasse.
Le Associazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al 6º comma dell'art. 36, lett. c); i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.
Art. 38 - Commissione tecnica nazionale
È istituita una Commissione tecnica paritetica, a livello nazionale:
a) per lo studio dei problemi attinenti alla disciplina del lavoro a cottimo, alle retribuzioni ad incentivo e degli strumenti idonei allo scopo nell'ambito del contratto di lavoro, avuto anche riguardo alle esperienze e alle realizzazioni di altri Paesi, nonché alle diverse situazioni esistenti territorialmente in Italia.
La Commissione potrà promuovere sperimentazioni in talune circoscrizioni territoriali scelte di comune accordo;
b) per l'esame delle questioni di interpretazione della disciplina sul divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
c) per l'esame delle situazioni segnalate ai sensi del penultimo comma dell'art. 20.
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-parti sociali del 23 luglio 1993, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Ai Collegi e/o Sezioni edili ANIEM territoriali e alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2010 e con validità quadriennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente CCNL;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010, dell'Elemento economico territoriale, secondo i criteri indicati nei commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
L'Elemento economico di cui alla lett. f) sarà concordato in sede territoriale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio, utilizzando a tal fine anche i seguenti indicatori:
- numero imprese e lavoratori iscritti all'Edilcassa e monte salari relativo;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale.
Ulteriori indicatori potranno essere concordati in sede territoriale.
L'Elemento economico di cui alla lett. f), sulla base dei criteri di cui al comma precedente, sarà rinegoziato in sede locale entro la misura massima che le Associazioni nazionali contraenti stabiliranno entro il 30 giugno 2009.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate almeno quattro mesi prima della data di decorrenza prevista per gli effetti del contratto medesimo, per consentire l'apertura delle trattative nei successivi 30 giorni.
Le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Edilcasse per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Dichiarazione a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali definiti dal Protocollo 23 luglio 1993 e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro comporteranno il riesame della materia.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 39 - Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità all'intesa Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente CCNL;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e da quanto indicato agli artt. 13 e 47 del presente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lett. f) sarà concordato in sede territoriale quale elemento variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. L'E.v.r., per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati cinque indicatori di cui 3 definiti per tutto il territorio nazionale:
- numero lavoratori iscritti all'Edilcassa;
- monte salari denunciato in Edilcassa;
- ore dichiarate in Edilcasse, per le quali la valutazione delle incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
e 2 scelti a livello territoriale tra quelli sotto elencati:
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in Cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima fissata dalle Associazioni nazionali contraenti, la percentuale di E.v.r. con validità triennale.
Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, verificheranno l'andamento del settore attraverso i suddetti indicatori, individuando i 2 da definire, tra quelli sopra elencati, a livello territoriale per la valutazione. Provvederanno, poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile entro il 20% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura variabile tra il 20% e il 40% di quanto definito a livello territoriale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% di quanto definito a livello territoriale; nell'ipotesi in cui quattro parametri risultassero positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100%. Nel caso della totalità degli indicatori positivi l'E.v.r. sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello territoriale.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di C.i.g.s. (comunicate alle Organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM per un esame congiunto, nonché all'Ente paritetico territoriale in modo da permetterne la verifica) l'E.v.r., qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto per il 25%) di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'E.v.r. (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).
Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.v.r. in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Edilcasse per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Visto quanto stabilito nell'accordo 18 dicembre 2009, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 39 - Accordi locali
In conformità all'intesa Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle organizzazioni territoriali riconosciute da Confapi Aniem e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2015 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni metereologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili secondo quanto previsto dall'art. 78 - Reperibilità del presente cani, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati nel presente articolo e quanto indicato agli artt. 13 e 47 del presente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 89, punto D).
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lett. f), sarà concordato in sede territoriale quale elemento variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio. L'EVR, per la sua specificità, non rientra tra gli elementi della retribuzione di cui agli artt. 24 e 45 e, pertanto, non costituisce base di calcolo per nessun altro istituto contrattuale e retributivo, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
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A tal fine saranno utilizzati quattro indicatori, di cui 3 definiti per tutto il territorio nazionale:
- Numero lavoratori iscritti in Edilcassa/Cassa Edile;
- Monte salari denunciato in Edilcassa/Cassa Edile;
- Ore dichiarate in Edilcassa/Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
e 1 scelto a livello territoriale tra quelli sotto elencati:
- Numero ed importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati;
- Numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie e delle dichiarazioni di avvio dei lavori;
- Numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità ed in cassa integrazione straordinaria o ordinaria per mancanza di lavoro;
- Attivazioni dei finanziamenti compresi quelli derivanti da fondi strutturali;
- Ulteriore indicatore concordato in sede territoriale.Le parti sociali territoriali, in sede di rinnovo dei contratti integrativi, , individuano l'indicatore da definire a livello territoriale per la valutazione.
Provvederanno, poi, al raffronto dei parametri territoriali, su base triennale effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovesse risultare uno dei suddetti parametri pari o positivo, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 30% di quanto definito a livello nazionale; nell'ipotesi in cui dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR riconosciuto sarà fissato a livello locale nella misura del 60% di quanto definito a livello nazionale; nel caso di tre indicatori pari o positivi l'EVR sarà riconosciuto nella misura dell'85% di quanto definito a livello nazionale; nel caso della totalità degli indicatori positivi l'EVR sarà riconosciuto nell'interezza di quanto stabilito a livello nazionale.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate attraverso autocertificazione alle organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, nonché all'Edilcassa/Cassa Edile territoriale in modo da permetterne la verifica), l'EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l'erogazione dell'EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).
Ferme restando le regole generali di cui sopra, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'EVR in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
Alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
Alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Edilcasse/Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
All'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Edilcasse/Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
Alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
Alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
All'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 93;
Alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
È confermata la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Qualora le materie sugli assetti contrattuali di 1º e 2º livello dovessero trovare generale regolamentazione legislativa o nuova regolamentazione interconfederale, la presente disciplina sarà coordinata dalle parti nazionali con un apposito accordo, da stipularsi tempestivamente e comunque non oltre tre mesi dall'avvenuta nuova regolamentazione legislativa o interconfederale.
[___]
3. Di apportare al comma 13 dell'art. 39 (Accordi locali) del vigente CCNL edilizia piccola e media industria Confapi Aniem le seguenti modifiche aggiungendo:
"nel solo caso in cui le parti sociali territoriali non abbiano attivato la procedura per l'adesione della Edilcassa al Fondo Unico nazionale APE"
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Edilcassa il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.
In relazione all'entrata in vigore della normativa sui lavori usuranti, le parti convengono di costituire una Commissione con l'operatività immediata che, previo approfondimento dei contenuti e dei compiti attribuiti alle parti dalla legislazione vigente, fornisca alle parti medesime indicazioni e proposte da avanzare agli Organismi istituzionali competenti.
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Edilcassa.
La Commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 41 - Lavori usuranti
(Omissis)
A decorrere dal 1º ottobre 2010, entra in vigore il contributo pari allo 0,10% della retribuzione degli operai di cui al comma precedente per i lavori usuranti e pesanti, da versarsi in un apposito Fondo da costituire presso le Edilcasse.
Nelle more della predisposizione dello studio da affidarsi alla relativa Commissione paritetica di cui al 2º comma, finalizzato ad approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, il 50% del suddetto contributo sarà accantonato presso un Fondo "Lavori usuranti e pesanti" da istituirsi presso le Edilcasse per un periodo di due anni (scadenza 30 settembre 2012).
Dal 1º ottobre 2012, il contributo sarà ripristinato nella misura dello 0,10%.
REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) la prefissione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) il libretto di lavoro o la scheda professionale;
3) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare;
4) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale in data non anteriore a 3 mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria super, a cinque mesi per gli impiegati di 1ª categoria, a tre mesi per gli impiegati di 2ª categoria e gli assistenti tecnici di 4º livello ed a due mesi per quelli di 3ª, 4ª e 5ª categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare da apposita lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova, purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 13 della Legge 24 giugno 1997, n. 196.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 45.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5, e dagli accordi integrativi dello stesso.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguati preavvisi, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 45.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata Legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000 per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 43, lett. B), commi 3 e 4, del CCNL 21 luglio 1995.
Art. 45 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella Tabella B) allegata al contratto (v. art. 46);
2) superminimo collettivo;
3) superminimo "ad personam" di merito;
4) indennità di contingenza;
5) ex premio di produzione territoriale;
6) Elemento economico territoriale (v. art. 47);
7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 48);
8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 49);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 86);
12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 50);
13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 52);
14) indennità di zona malarica;
15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche se in misura forfettaria;
16) rateo della tredicesima mensilità (v. art. 63);
17) rateo del premio annuo (v. art. 64);
18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).
Per determinare l'aliquota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.
Art. 46 - Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo di cui alla allegata Tabella B) che forma parte integrante del presente contratto.
Art. 47 - Elemento economico territoriale
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010 e per la circoscrizione di propria competenza, un incremento complessivo dell'Elemento economico territoriale fino alla misura massima percentuale sui minimi nazionali di stipendio che verrà stabilita dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009 secondo criteri e modalità di cui in premessa "Procedure di rinnovo degli accordi di secondo livello".
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 47 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nel premio di produzione.
[___]
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, prenderanno come riferimento, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione cosi come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 39.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto. L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Nota a verbale
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Confapi Aniem e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Clausola di salvaguardia EVR - Livello Aziendale
Ai fini della fiscalizzazione di vantaggio prevista dalla vigente normativa, a livello aziendale, ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione secondo le seguenti modalità.
Determinata la percentuale a livello territoriale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. un parametro individuato dalla contrattazione territoriale tra quelli indicati nel verbale di verifica anuale dell'EVR;
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile/Edilcassa sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo territoriale.
Qualora i suddetti due parametri risultino:
a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti;
b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato;
c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.
Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile/Edilcassa competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente alle ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dalla contrattazione territoriale vigente. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
Le parti, riprendendo quanto previsto dal CCNL (art 12), convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente in quanto trattasi di incrementi di risultato, di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, così come previsto dall'art 1, commi 182-190 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 come modificato dall'art. 1 commi 160 e ss. della Legge 232/2016.
Percorso di armonizzazione: nei territori dove all'atto sottoscrizione del presente accordo, vi sono integrativi in corso di vigenza, le parti territoriali si incontreranno per identificare il parametro territoriale utilizzabile ai fini della verifica aziendale.
Art. 48 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile, dell'indennità di contingenza e dell'Elemento economico territoriale.
È in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
Art. 49 - Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1º gennaio 1980, l'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria:
Categorie | Importi |
Quadri | 13,94 |
Impiegati 1ª Super | 13,94 |
Impiegati 1ª | 12,84 |
Impiegati 2ª | 10,46 |
Assistenti tecnici di 4º livello | 9,61 |
Impiegati 3ª | 8,99 |
Impiegati 4ª | 8,22 |
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.
Norme transitorie
a) Per gli impiegati in forza alla data di stipula del contratto 25 luglio 1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal CCNL 15 aprile 1976, calcolati, per gli scatti maturati dal 1º gennaio 1980, negli importi di cui al 1º comma del presente articolo: per i predetti impiegati gli scatti maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1979 sono pari al 5% dello stipendio minimo mensile della categoria di appartenenza e dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto.
Pertanto con decorrenza 1º luglio 1979 sono soppressi i commi 3 e 4 dell'art. 54 del CCNL 28 giugno 1976.
Gli scatti già maturati alla data 31 dicembre 1979 sono mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data.
Per ciascuno degli scatti di cui al comma precedente, a decorrere dal 1º gennaio 1980 è erogata la somma di euro 2,58 mensili.
b) Per gli impiegati di 1ª super l'importo degli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1983 è pari a euro 12,84.
Art. 50 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'indennità di contingenza della sua categoria.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Art. 51 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna o nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto ed alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 45;
b) per lavori in galleria una indennità di euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Art. 53 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 7 dell'art. 45.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 44 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
a) lavoro straordinario diurno: 35%;
b) lavoro festivo: 45%;
c) lavoro festivo straordinario: 55%;
d) lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%;
e) lavoro notturno compreso in turni periodici: 10%;
f) lavoro straordinario notturno: 47%;
g) lavoro festivo notturno (escluso quello compreso in turni periodici): 50%;
h) lavoro notturno festivo straordinario: 70%.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 45.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del comune per il quale l'impiegato è stato assunto.
All'impiegato in servizio inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale del comune al posto di lavoro. Sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto ed alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.
Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto corrisponderà all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Qualora la permanenza fuori sede per ragioni di servizio dovesse protrarsi o comunque riguardare lunghi periodi, l'impresa, in sostituzione delle spese di vitto e alloggio, potrà convenire con l'impiegato una diaria giornaliera a titolo forfettario.
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza e stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento economico previsto dall'art. 71 salvo per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento. Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso e al trattamento economico di cui agli artt. 71 e 72.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1ª classe per gli impiegati di 1ª e di 2ª categoria, 2ª classe per gli impiegati di 3ª e 4ª categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chieda il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra precisato, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa ed impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
Art. 59 - Mutamento di mansioni
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti, nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare e per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 45.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal comma precedente, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria super e 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
Art. 60 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese; all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, dalla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in più del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione delle indennità di mancato preavviso e di anzianità come in caso di licenziamento.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 61 - Giorni festivi e riposo settimanale
Agli effetti del presente contratto sono considerati festivi:
a) le domeniche e i giorni di riposo settimanale compensativo;
b) le festività nazionali del 25 aprile, 1º maggio e 2 giugno;
c) le seguenti festività:
- 1º gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1º novembre - Ognissanti:
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- Santo Patrono della località ove ha sede il cantiere o dove lavora l'impiegato.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui alle lett. b) e c) si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Peraltro l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, di cui all'art. 1 del precedente accordo, sarà determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel quale caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui alle lett. b) e c) dell'art. 61.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 45.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato.
Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo.
Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato la quinta settimana di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto del periodo di ferie (v. comma 4). Tale indennità va corrisposta entro i sei mesi successivi alla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal 2º comma dell'art. 60 con decorrenza del primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva delle ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Norma transitoria
All'impiegato che alla data del 31 dicembre 1978 abbia maturato 14 anni di anzianità di servizio presso la stessa impresa è riconosciuto "ad personam" il diritto ad una quinta settimana di ferie.
Art. 63 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 45.
Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 45.
Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 14 dell'art. 45.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata nelle ventiquattro ore, salvo i casi di giustificato impedimento; inoltre l'impiegato deve trasmettere entro due giorni il relativo certificato medico.
Per il controllo della malattia dell'impiegato valgono le norme di Legge.
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 9 dell'art. 45:
1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti, conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per mesi sei;
2) per anzianità di servizio da oltre due anni fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi nove e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per mesi dodici e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1;
b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2;
c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3.
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b), c), del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'impresa se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento economico previsto dagli artt. 71 e 72.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui agli artt. 71 e 72 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto e al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso, oltre all'indennità di anzianità.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 66 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti Istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 66, l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
* * *
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto collettivo.
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati che contraggono matrimonio è concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 al 9 dell'art. 45 percepiti nel normale periodo di lavoro.
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di 15 giorni.
In tali casi è consentita, ai sensi dell'art. 23 della Legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'assunzione di personale con contratto a tempo determinato per sostituire i lavoratori assenti.
Il numero dei dipendenti assunti ai sensi del comma precedente non può superare il numero dei lavoratori in aspettativa e comunque non può superare il 5% del numero dei lavoratori occupati. Per le aziende che occupano meno di 20 dipendenti non può essere assunto a termine, ai sensi del comma precedente, più di un lavoratore.
Art. 70 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e con le disposizioni contrattuali.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 101, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di 7º e 6º livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 5º e di 4º livello;
- mesi uno per gli impiegati di 3º, 2º e 1º livello (primo impiego);
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di 7º e 6º livello;
- mesi due per gli impiegati di 5º e 4º livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 3º, 2º e 1º livello;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di 7º e 6º livello;
- mesi tre per gli impiegati di 5º e 4º livello;
- mesi due per gli impiegati di 3º, 2º e 1º livello.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicate per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Le dimissioni del lavoratore dovranno essere effettuate secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato dal datore di lavoro per iscritto non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ., sub art. 1 della Legge n. 297/1982.
A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 cod. civ.
Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato 2º comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di stipendio;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;
- ex premio di produzione;
- Elemento economico territoriale;
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- tredicesima mensilità;
- premio annuo e premio di fedeltà;
- indennità di cassa e di maneggio denaro;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità speciale di cui all'art. 48;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma, della citata Legge n. 297/1982, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro spetta all'impiegato non in prova, una indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico, da computarsi sugli elementi sotto precisati per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.
Art. 73 - Indennità in caso di morte o di invalidità permanente
In caso di morte dell'impiegato, le indennità indicate agli artt. 71 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado, fatta deduzione di quanto essi percepissero per eventuali atti di previdenza compiuti dall'impresa.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
In caso di licenziamento dell'impiegato in dipendenza di sopraggiunta invalidità permanente oppure in caso di morte prima che l'impiegato abbia raggiunto il decimo anno di servizio, si applicano le disposizioni stabilite nei R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, e nel D.L.L. 1º agosto 1945, n. 708, relativi al "Fondo per l'indennità agli impiegati".
Art. 74 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta e a tempo determinato, ad operare sulla retribuzione trattenute di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
Art. 76 - Regolamentazione speciale per i quadri
Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dal 1º giugno 2008 l'indennità di funzione è stabilita in un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 52, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati di 7º llivello.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190.
REGOLAMENTAZIONE COMUNE AGLI OPERAI E AGLI IMPIEGATI
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli | Categorie | Parametri |
7º | Quadri impiegati di 1ª super | 200 |
6º | Impiegati di 1ª | 180 |
5º | Impiegati di 2ª | 150 |
4º | Assistenti tecnici già inquadrati in 3ª e operai di 4º livello | 140 |
3º | Impiegati di 3ª e operai specializzati | 130 |
2º | Impiegati di 4ª e operai qualificati | 117 |
1º | Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni | 100 |
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale nazionale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di Legge, da accordi interconfederali e da contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui alle Tabelle allegate A) e B), l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:
Quadri
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori tra quelli inquadrati nel 7º livello, che, oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.
7º livello
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6º livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
6º livello
Appartengono al 6º livello i lavoratori tecnici e amministrativi, con funzioni direttive che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di potere e con facoltà di decisioni ed autonomia di iniziativa nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare o dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di categoria 1ª super.
Analista E.D.P.: impiegato che su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico.
Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.
Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere. Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le Soprintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
Responsabile recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.
Coordinatore di impianti 6º livello: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6º livello che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovrintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
5º livello
Appartengono al 5º livello i lavoratori in grado di svolgere mansioni di concetto richiedenti una certa iniziativa ed una determinata autonomia funzionale nell'ambito delle direttive ricevute e per la cui esecuzione necessita una specifica conoscenza tecnica o amministrativa, o comprovata pratica ed esperienza, comunque acquisita nel campo della propria attività.
Profili
- Lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a procedure esistenti, eseguono e controllano da consolle i vari cicli di lavoro dell'elaboratore elettronico, assicurando la regolarità del ciclo di elaborazione con interventi di ordine e di rettifica, con responsabilità dei risultati; ovvero lavoratori che, sulla base di istruzioni o con riferimento a metodologie esistenti, traducono in programmi, nel linguaggio accessibile all'elaboratore, i problemi tecnici e/o amministrativi, componendo i relativi diagrammi, controllandone i risultati ed accertando ai programmi elaborati variazioni e migliorie, con responsabilità dei risultati.
- Lavoratori che curano la distribuzione, l'esecuzione, la misurazione e la liquidazione dei lavori. Trattano con i fornitori per l'approvvigionamento dei materiali. Nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa, assumono e licenziano gli operai.
Es.: assistente tecnico (ex assistente tecnico II gruppo, livello A).
- Lavoratori che provvedono allo sviluppo dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statici e metrici relativi.
Es.: tecnico addetto ai calcoli.
- Lavoratori che curano l'interpretazione, lo sviluppo e il controllo dei disegni.
Es.: disegnatore di concetto.
- Lavoratori che curano gli approvvigionamenti e gli acquisti, provvedono alla liquidazione dei conti dei fornitori, secondo le indicazioni di massima dei superiori e con diretta responsabilità.
Es.: addetto agli approvvigionamenti e agli acquisti.
- Lavoratori che curano l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali relative a stipendi e paghe, e provvedono alla trattazione delle pratiche concernenti dette materie presso gli Istituti e gli Enti di assicurazione di previdenza e di assistenza, con diretta responsabilità e nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
Es.: addetto alla amministrazione del personale.
- Lavoratori capaci di coordinare con autonomia, competenza e conoscenza dei vari metodi di tecniche di costruzione, l'attività produttiva del cantiere.
Es.: capo cantiere.
Assistente di cantiere del recupero: impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico-amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla direzione tecnica o dal titolare.
Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico-amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
- Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato che ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere.
Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.
Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale compresa la dosatura e la pesatura
Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4º livello, comprese le operazioni di dosatura e pesatura.
Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo.
Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
Ha la capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.
Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
4º livello
Appartengono al 4º livello i lavoratori dotati di specifica preparazione professionale o esperienza di lavoro in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva, con o senza funzioni di coordinamento di altri lavoratori.
Profili
- Lavoratore con conoscenza ed esperienze pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria.
- Lavoratori che, con ampia autonomia operativa nella scelta delle fasi di esecuzione, sono in grado di condurre e manovrare più macchine operatrici semoventi complesse, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento, sono in possesso di pluriennale esperienza operativa sui vari tipi di terreno, nonché curano la manutenzione ordinaria delle macchine stesse e contribuiscono con proposte a soluzioni organizzative e produttive sull'impiego delle macchine loro affidate.
- Lavoratori che, sulla base di indicazioni di manuali o schemi, procedono alla individuazione dei guasti eseguendo interventi di elevata precisione e complessità per aggiustaggio, riparazione, manutenzione ed installazione di macchine e/o impianti, curandone la messa a punto.
Gruista di elevata professionalità ed esperienza operativa ed organizzativa che conduce in cantieri di grande complessità gru, anche a torre, di grande dimensione individuando le priorità delle operazioni da eseguire ed effettuando direttamente la manutenzione ordinaria della gru stessa.
Responsabile del montaggio di prefabbricati, che coordina e organizza con ampia autonomia operativa squadre di montaggio e relativi mezzi d'opera in cantieri di edilizia residenziale, sociale ed industriale, nonché applica le misure di sicurezza, essendo in grado di interpretare schemi e disegni esecutivi.
Progettista cad che, sulla base di indicazioni tecniche, elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
Programmatore E.D.P.: impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le compilazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.
Operatore di restauro di beni culturali: lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di Legge.
- Lavoratori che, pur svolgendo in linea di massima compiti analoghi a quelli dell'assistente del 2º livello, compiono lavori per i quali occorre generica preparazione professionale, oppure si limitano a dare esecuzione delle direttive dei superiori o prestano la loro opera alle dipendenze di un assistente di livello superiore.
Es.: tecnico di cantiere (ex assistente tecnico II gruppo, livello B).
- Lavoratori altamente specializzati che dirigono e coordinano l'attività di altri lavoratori, sotto la direzione dell'assistente tecnico e/o del tecnico di cantiere, partecipando eventualmente anche alla esecuzione del lavoro.
Es.: capo squadra.
N.B.: Per il capo squadra inquadrato in questo livello la maggiorazione del 10% prevista dall'art. 84 del CCNL del 28 giugno 1976 verrà erogata solo per la parte eccedente la differenza tra i minimi tabellari del 3º e 4º livello.
- Lavoratori altamente specializzati che prestano la propria opera con autonomia esecutiva e con precisa conoscenza dei sistemi e delle tecnologie impiegate nelle lavorazioni cui sono addetti.
Es.: operatore di macchine di particolare complessità in grado di intervenire sulle stesse per operazioni di normale manutenzione e semplice riparazione ed in grado di curare la messa a punto di detti macchinari.
- Lavoratori che eseguono a regola d'arte opere di particolare complessità non solo nell'edilizia tradizionale ma anche nell'ambiente delle nuove tecnologie di industrializzazione.
- Manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo.
- Lavoratore che, con ampia autonomia funzionale, conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento.
- Riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario.
- Lavoratore che, possedendo elevata professionalità ed adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio.
- Addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera e del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito.
- Colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
Operatore per il recupero architettonico: lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.
Operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione.
Operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto.
Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3º livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
- Legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali.
3º livello
Appartengono al 3º livello quei lavoratori aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale o capaci di eseguire lavori che necessitano di una specifica competenza pratica conseguente da tirocinio e da preparazione tecnico-pratica.
Profili
- Operatore E.D.P.: impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla a console i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
- Lavoratori che in via continuativa e con funzioni esecutive nei limiti delle istruzioni ricevute senza diretta responsabilità curano calcoli e compiti relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, ovvero la compilazione delle paghe e il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.
Es.: addetto a calcoli, impiegato alle paghe e contributi.
- Lavoratori specializzati che eseguono lavori per i quali è richiesta competenza e specializzazione.
Es.: carpentieri in legno o in ferro, muratore capace di costruire anche su disegno pilastri, colonne, arcate, lesene, ecc. Caminista capace di costruire anche su disegno forni industriali, pontatore in grado di eseguire qualsiasi tipo di ponteggio, ferraiolo, addetto alle opere realizzate con sistema di prefabbricazione, addetto alla tesatura di fili o cavi di acciaio, armatore, minatore, operaio ornatista e modellista, stuccatore e riquadratore, decoratore, verniciatore, tappezziere, posatore di rivestimenti, palchettista, linoleista, mosaicista, asfaltatore, scalpellino, addetto ai lavori di armamento ferroviario, motoscafista, gruista, escavatorista, macchinista di rulli compressori, meccanico, elettricista, autista, palombaro.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel 2º livello, provvede anche al coordinamento e controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili e industriali, di qualsiasi difficoltà:
- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
- esecuzione di cappe cementizie: a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;
- posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, Leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
- Autista conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Giuntista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionali, a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o scelta e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzioni e attestazioni cavi ottici.
- Guardiafili: colui che, con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.
- Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
- Tesatore: linee AT-MT.
- Amarragista: linee AT-MT.
- Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci.
- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiattura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista; che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale.
- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2º livello e le ulteriori seguenti:
- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
- redige documenti interni di cantiere, Legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
- disbosco su pendii e pareti rocciose;
- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
2º livello
Appartengono al 2º livello, i lavoratori in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capacità e qualificazione professionale per la loro esecuzione.
Profili
- Lavoratori amministrativi in grado di eseguire operazioni esecutive o lavori che richiedono normale capacità professionale o pratica di ufficio.
Es.: centralinisti telefonici, addetti alla perforazione e verifica di schede meccanografiche, steno-dattilografi, addetti al controllo fatture, addetti al controllo di documenti contabili con il movimento del materiale.
- Lavoratori che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normale capacità conseguita con normale tirocinio.
Es.: carpentiere in legno o in ferro, muratore generico, pontatore, addetto al montaggio di pannelli prefabbricati, imboscatore o armatore, minatore, cementista, scalpellino, lucidatore di pietra artificiale, squadratore di tufo, falegname, stuccatore, verniciatore, tappezziere, vetrocementista, pavimentatore, posatore di rivestimenti, palchettista, linoleista, mosaicista, asfaltista stradale, calderaio, selciatore, lastricatore, scalpellino stradale, saldatore, motorista, autista, carro-pontista, motocarrista, macchinista, meccanico, fabbro, lattoniere, palombaro.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
- Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio fesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature; addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto, con adeguata e certificata formazione teorica-pratica, ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento - addetto a:
a) provvedere alla dosatura o miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
b) svolgere le attività proprie della categoria che non presentino particolari difficoltà, quali ad esempio:
- eseguire manti impermeabili;
- mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
- eseguire cappe cementizie per formazioni delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.
È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
- Giuntista: colui che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione, esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.
- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici, e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamento in genere.
- Montatore: di tralicci in ferro e sostegno in genere.
- Addetto nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina.
- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto tesatore linee AT-MT.
- Aiuto amarragista linee AT-MT.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
- pulitura di pareti rocciose con reti protettive;
- montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.
1º livello
Appartengono al 1º livello quei lavoratori capaci di compiere lavori per cui non necessita alcuna preparazione professionale o precedente esperienza lavorativa.
Profili
- Lavoratori addetti al compimento di semplici lavorazioni o come aiuto agli operai specializzati e/o qualificati e non in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento ai livelli superiori.
- Lavoratori di primo impiego che eseguono semplici lavori d'ufficio. Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un anno di servizio nella specifica mansione.
Es.: dattilografi, centralinisti, addetti a mansioni di scritturazione, addetti alla perforazione di schede meccanografiche.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2ª per i laureati ed alla 3ª per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2ª categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3ª categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.
In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria.
È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di Legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.
Patentino per macchine complesse
L'ANIEM e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL si impegnano a promuovere, mediante il coinvolgimento di tutte le altre Associazioni imprenditoriali del settore delle costruzioni, la stipula di un "avviso comune" per sottoporre all'attenzione del Governo l'esigenza di disciplinare procedure e modalità per la verifica e la certificazione, a cura di autorità pubbliche specificamente individuate, dell'abilitazione alla conduzione di macchine complesse per fondazioni e consolidamenti ed eventualmente di altre macchine il cui utilizzo possa avere un impatto rilevante sulla sicurezza delle persone e delle opere.
Qualifiche escluse dalla quota di riserva dell'art. 25, comma 2, L. n. 223/1991
Considerato quanto disposto nell'art. 25, comma 2, della Legge n. 223/1991, il quale demanda ai contratti collettivi di categoria l'individuazione delle qualifiche del personale che non rientrano nella base di calcolo della quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo articolo:
- concordano sull'opportunità che l'individuazione di tali qualifiche sia operata in armonia con le finalità della Legge n. 223/1991;
- si conviene che, ai fini del calcolo della percentuale del 12% di cui all'art. 25, comma 1, della predetta Legge, non sono computabili le assunzioni dei lavoratori appartenenti dal livello 4º in poi per gli impiegati e dal livello 3º in poi per gli operai.
Sono comunque esclusi i lavoratori da adibire a mansioni di custodia e sicurezza o che comunque comportino un rapporto di particolare fiducia.
Commissione paritetica
È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori anche alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di Legge in materia di mercato del lavoro e formazione, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2009.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.
Nel vigente sistema di classificazione è inserita, con decorrenza dal 1º giugno 2004, la seguente figura professionale:
Operaio di 4º livello:
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa, mediante il quale il lavoratore è a disposizione dell'azienda (anche al di fuori dell'orario di lavoro normalmente praticato nell'impresa) per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti o per altre attività simili.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e contrattuale.
L'azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare, il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all'utilizzo della deroga al riposo giornaliero e/o settimanale con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici e professionali, le aziende provvederanno ad avvicendare nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente, non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro all'azienda per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte all'intervento richiesto in un tempo congruo, in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma entro 30 minuti dalla chiamata, fatte salve eventuali diverse situazioni particolari da verificare a livello aziendale.
La reperibilità potrà essere organizzata e richiesta secondo le seguenti articolazioni:
I) oraria;
II) giornaliera;
III) settimanale.
La reperibilità settimanale non potrà eccedere due settimane consecutive su quattro e non dovrà comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi, oppure - in relazione alle condizioni organizzative del servizio - più di sette giorni continuativi. In quest'ultimo caso il lavoratore fruirà del riposo settimanale non effettuato durante il turno di reperibilità cumulativamente con il riposo settimanale della settimana successiva, come previsto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente CCNL
I lavoratori interessati dalla reperibilità hanno diritto di ottenere dall'azienda:
a) un compenso specifico, avente natura retributiva, per i turni di reperibilità effettivamente svolti (da riconoscere per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale chiamata da parte dell'azienda);
b) la specifica remunerazione delle ore di intervento lavorativo effettuate durante la reperibilità, con le maggiorazioni previste dal presente CCNL per i casi di lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie articolazioni.
Alla contrattazione collettiva di livello territoriale è demandato di definire il compenso di cui alla lett. a) del precedente comma, tenendo conto della specifica realtà delle aziende operanti localmente e delle caratteristiche e condizioni del territorio di riferimento.
Ferma restando la loro specifica remunerazione come indicato al precedente punto b) del presente articolo, le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate durante gli interventi in reperibilità, poiché rientranti tra le ipotesi di cui all'art. 5, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 66/2003, sono aggiuntive rispetto al limite individuale delle 250 ore annuali di lavoro straordinario previsto dall'art. 19.
Inoltre, sulla base delle leggi vigenti, si concorda che per i lavoratori chiamati ad effettuare interventi in regime di reperibilità è permessa la deroga, che non potrà comunque assumere carattere di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive, garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed accordando una protezione appropriata.
Il personale direttivo che sia titolare della indennità di cui all'art. 48 del CCNL è escluso dall'applicazione della presente normativa.
Sono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore già esistenti.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi
Il lavoratore non in prova, chiamato alle armi per adempiere agli obblighi di leva, ha diritto alla conservazione del posto, con decorrenza dell'anzianità di servizio, sempreché si sia messo a disposizione dell'impresa nel termine di 30 giorni di cui all'art. 3 del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303.
Per il richiamo alle armi si fa riferimento alla Legge 3 maggio 1955, n. 370.
Art. 81 - Tutela della maternità e paternità
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si fa riferimento alle norme di Legge.
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL
a) Donne - Tutela e accesso al lavoro
Le parti al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903, 10 aprile 1991, n. 125, e successive modifiche e integrazioni, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale, Commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro delle donne attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od Organismi idonei.
b) Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CTP nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
c) Indennità di maternità e congedi parentali
Le parti concordano che le disposizioni delle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, e 8 marzo 2000, n. 53, in materia di permessi post-parto, trovino applicazione, in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dalla Legge n. 1204/1971, dall'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte costituzionale.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1º comma, del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'Allegato C) del presente CCNL
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 81 - Maternità, paternità, pari opportunità
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL.
a) Donne - Tutela e accesso al lavoro
Le parti, al fine di favorire iniziative atte a promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità di cui al D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e successive modifiche e integrazioni, e di pari opportunità nell'accesso al lavoro, concordano di costituire a livello nazionale e regionale Commissioni paritetiche per le pari opportunità con lo scopo di:
- verificare l'andamento occupazionale femminile;
- individuare iniziative di formazione professionale atte a favorire l'accesso al lavoro e a promuovere adeguati percorsi di carriera per le donne, attraverso corsi di formazione professionale, promossi dalle Scuole edili o da altri enti od Organismi idonei.
b) Videoterminali
In relazione alle problematiche relative all'uso dei videoterminali da parte delle lavoratrici in stato di gravidanza ed allattamento, le parti concordano sull'attivazione di progetti-pilota da parte del CPT nazionale, che permettano l'approfondimento delle problematiche e delle sue relazioni con l'igiene e la sicurezza nel lavoro d'ufficio.
Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
c) Indennità di maternità e congedi parentali
Le parti concordano che le disposizioni delle Leggi 31-12-1971 n. 1204 e 8-3-2000 n. 53 in materia di permessi post-parto, trovano applicazione, in alternativa alla madre, anche nei confronti del padre lavoratore ai sensi, per gli effetti e alle condizioni previste dalla Legge n. 1204/71, dall'art. 7, nonché dalla sentenza n. 1/1987 della Corte Costituzionale.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, primo comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
d) Congedi sperimentali per i padri lavoratori
In via sperimentale per gli anni 2013-2015, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, comma 24 e sgg., della Legge 91/2012 e al Decreto ministeriale 22 dicembre 2012.
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'Allegato C) del presente CCNL
Art. 82 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere pervenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
Art. 83 - Lavoratori invalidi e portatori di handicap
a) Lavoratori invalidi
Per i lavoratori riconosciuti invalidi a causa di infortunio sul lavoro, le imprese, in ragione delle opportunità professionali che potranno aziendalmente prodursi, si impegnano a verificare percorsi lavorativi atti a favorire il loro corretto reinserimento nel mondo del lavoro.
b) Portatori di handicap
Le imprese edili favoriranno, in ragione delle opportunità lavorative che potranno aziendalmente determinarsi, l'inserimento nelle loro strutture di lavoratori portatori di handicap.
Per la finalità di cui al comma precedente le singole imprese ricercheranno:
1) compatibilmente con le esigenze aziendali, gestioni orarie flessibili e/o riconoscimento di permessi non retribuiti, per consentire al lavoratore interessato di sottoporsi a progetti terapeutico-riabilitativi.
Quanto sopra fa esplicito riferimento a lavoratori nei confronti dei quali sia stata attestata da una struttura sanitaria pubblica, la condizione di portatore di handicap che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle strutture sanitarie medesime;
2) il possibile superamento di barriere architettoniche che siano di ostacolo al normale svolgimento dell'attività dei lavoratori stessi in azienda.
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ed i permessi, si fa riferimento all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53.
Art. 84 - Lavoratori extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli enti locali.
A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 84 - Lavoratori Extracomunitari
Per favorire il pieno inserimento dei lavoratori extracomunitari nel settore edile, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti gli enti scuola di cui all'art. 93 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri competenti e degli Enti locali.
A tal fine, le imprese segnaleranno agli Enti Scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Al Formedil nazionale è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti Scuola.
Al lavoratore colpito da un lutto per il primo grado di parentela, documentato da apposita certificazione, rilasciata dagli enti competenti nel luogo di residenza o provenienza del defunto, su richiesta, è consentito di raggiungere il paese di origine riconoscendo 3 giorni di permesso anche cumulabili con ferie e aspettativa non retribuita.
Ai lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle Unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio-assistenziali, le aziende riconosceranno un periodo di aspettativa non retribuita.
Quanto previsto al comma precedente dovrà avvenire nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge n. 162 del 26 giugno 1990.
I lavoratori in aspettativa dovranno presentare all'azienda, con periodicità trimestrale, la documentazione idonea ad attestare la prosecuzione del programma terapeutico-riabilitativo al quale partecipano o concorrono.
In caso di mancata attestazione o di interruzione anticipata del programma terapeutico l'aspettativa si intende contestualmente terminata e il lavoratore è tenuto a riprendere l'attività lavorativa.
Le aziende, compatibilmente con le esigenze di servizio, concorderanno un periodo di aspettativa non retribuita ai lavoratori familiari di un tossicodipendente per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il Servizio per le tossicodipendenze ne attesti le necessità.
In questo caso l'aspettativa o i periodi di aspettativa nel periodo di vigenza del rapporto non potranno avere una durata superiore ai 4 mesi.
Le parti convengono di promuovere le opportune iniziative atte a consentire la costituzione di mense per i lavoratori a livello aziendale, o qualora ciò non fosse possibile, a livello territoriale.
A tal fine le aziende aderiranno alle iniziative di tipo consortile esistenti o che verranno promosse.
Qualora entro un anno dalla data di applicazione di detta norma, eventi oggettivi non ne avessero consentito la realizzazione, le parti si incontreranno a livello territoriale per esaminare il problema.
Nota a verbale
Le parti si danno atto che la realizzazione di mense per i lavoratori comunque organizzate comporterà l'assorbimento fino a concorrenza delle somme fino ad allora corrisposte a questo titolo ai lavoratori.
Art. 87 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di Legge e del vigente regolamento d'igiene, gli operai dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 operai, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 operai che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato agli operai a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di tre operai da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dell'orario di lavoro.
Art. 88 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di Legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo dei dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e di rischio individuale nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di Legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2º comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico a norma del 3º comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali.
Il libretto sarà fornito a cura della Edilcassa, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito ai lavoratori.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Associazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di Legge che disciplinano in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo all'istituendo Servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE
In attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, è stato stipulato, in data 24 marzo, il presente Protocollo.
Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19.
PREMESSA
Le sottoscritte Parti sociali ritengono di declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri, anche in attuazione del Protocollo sottoscritto il 14 Marzo u.s. da CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZE DELLE COOPERATIVE e del DPCM del 22 Marzo u.s..
Le parti si danno atto che la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l'intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19.
Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile (a titolo esemplificativo ferie, permessi, ecc).
Le parti concordano inoltre che l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, nell'ipotesi di sospensione dell'attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche la categoria impiegatizia, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l'utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile.
Le parti si danno inoltre atto che l'ammortizzatore sociale potrà essere comunque utilizzato per tutte le situazioni determinate dall'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19.
Tutto quanto premesso, le parti concordano il seguente elenco di prescrizioni da adottarsi integralmente sui luoghi di lavoro.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19
e premesso che
il DPCM del 22 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 3 aprile 2020 di misure restrittive, nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del Covid - 19 e che, per le attività di produzione, le misure di cui al DPCM 11 marzo raccomandano che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese edili di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'intemo dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'intemo dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
1. INFORMAZIONE
• il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterli formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo di seguito riportato), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano inoltre:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5º) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
- Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5º, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
• per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
3. PRECAUZIONI IGIENICHE
- È obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (vedi allegato 2);
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI
Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.
Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
È necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei subappaltatori.
È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
- per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
- le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.
In cantiere è necessario:
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc___) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc___) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.
In azienda è necessario:
- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
9. FORMAZIONE
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiomamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
- Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
11. MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tu tela nel rispetto della privacy;
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Le parti concordano di costituire un Osservatorio per monitorare l'andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni.
12. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'AP PLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitale il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette, di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metto;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nei settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione di quanto previsto dal Protocollo Enti Bilaterali dell'Accordo del 29 luglio 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
È demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i Rappresentanti sindacali di cui all'art. 104, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati paritetici territoriali, istituiti dal CCNL 17 aprile 1991, le funzioni previste dall'art. 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione nazionale scuole edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli E.S.E. e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.
La Commissione nazionale scuole edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione-lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo interconfederale del 16 novembre 1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello Statuto degli Enti scuola di cui all'art. 93.
C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del "Piano di sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della Rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle Rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle Rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'art. 19 della Legge n. 300/1970, il Rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.
In assenza delle suddette Rappresentanze, il Rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il Rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il Rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il Rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al 10º comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Il Rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/2008;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al Rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lett. a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lett. b).
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il Rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008.
Il Rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
I Rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di Legge.
Nel caso di Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al Rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39.
Il Rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di Legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'Organismo paritetico territoriale di settore, mediante programmi di 32 ore per i Rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai Rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del Rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008.
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 89 - Rappresentante per la sicurezza
(Omissis)
E) Protocollo R.L.S.T.
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (R.L.S.T.).
I nominativi dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del R.L.S.T.
Il R.L.S.T. è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi territoriali riconosciuti dall'ANIEM della provincia, al CTP e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica del lavoratore;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
k) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lett. m), il R.L.S.T. informa il CTP per l'adozione delle necessarie misure.
Il R.L.S.T., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, lett. a) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Il ruolo di R.L.S.T. è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere il R.L.S.T. è tenuto ad accreditarsi presso la Direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie attribuzioni;
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. b) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T., il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Organismo territoriale riconosciuto dall'ANIEM e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai competenti Comitati paritetici territoriali del settore edile che svolgono le funzioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sla componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato paritetico territoriale competente (CTP), come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre Associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di R.L.S.T.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni circoscrizione provinciale è designato, dalle Organizzazioni sindacali territoriali, un R.L.S.T. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del R.L.S.T., saranno regolate dalle parti sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del R.L.S.T. non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il R.L.S. aziendale e l'attività dello stesso R.L.S.T. potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non via sia stata elezione diretta del R.L.S. in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il R.L.S.T. ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati paritetici territoriali, in collaborazione con l'Ente scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il R.L.S.T. viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle che sono indicate al comma successivo, il ruolo di coordinatore dei R.L.S. compete al Rappresentante dei lavoratori della sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell'ambito dei R.L.S. aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle grandi opere e/o contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. l'attività di coordinatore dei R.L.S. aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Protocollo sulla formazione sicurezza sul lavoro
Rilevando che la "cultura della sicurezza" si ottiene con una piena collaborazione di tutti i soggetti interessati nell'ottica dell'intervento preventivo, lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione alla sicurezza, previo il riconoscimento degli interventi già effettuati in significative realtà territoriali, deve pertanto essere potenziata e uniformata nel contesto nazionale, anche attraverso la stretta collaborazione e il coordinamento tra gli Enti scuola e i Comitati paritetici territoriali.
A tal fine è determinante il ruolo della Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, per fornire gli opportuni ed adeguati indirizzi ai singoli Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, dislocati sul territorio nazionale.
Il CPT è l'Ente paritetico deputato a svolgere funzione di supporto e consulenza alle imprese ed ai lavoratori, nell'interesse di entrambi, sulla sicurezza degli ambienti di lavoro ed esercita le seguenti attività:
1) effettua visite di consulenza e assistenza, tramite tecnici professionalmente qualificati, per favorire la corretta attuazione delle norme di sicurezza nei cantieri edili;
2) svolge le attività previste dai decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009 nonché le attività di informazione e formazione degli addetti per specifiche responsabilità e specifici rischi secondo i rilievi assunti nelle visite tecniche in cantiere;
3) assiste le imprese e i lavoratori nel trasferimento di tecnologie e buone prassi nelle procedure organizzative in attuazione dei DD.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009;
4) informa e aggiorna i dirigenti e i preposti in materia di sicurezza all'interno dei cantieri.
Per l'esercizio delle attività di cui al comma precedente, le imprese alle Edilcasse sono tenute a versare un contributo, stabilito dagli accordi stipulati in sede territoriale, che deve tenere conto del numero di imprese presenti sul territorio e del numero delle visite di assistenza e consulenza nei cantieri, annualmente programmabili nell'ambito territoriale.
Sono fatti salvi gli eventuali accordi territoriali già esistenti in materia.
Tale programmazione dovrà essere comunicata alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il contributo individuato a livello territoriale sarà ripartito per le finalità proprie del CTP e comunque alle attività di consulenza e assistenza alle imprese all'interno dei cantieri non potrà essere dedicata una percentuale non inferiore alla misura che sarà definita dalle parti sociali nazionali entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
Le attività di consulenza in materia di sicurezza nei cantieri sono esercitate dai tecnici del CTP su espressa richiesta delle imprese, secondo un programma cronologico di richiesta delle visite, nonché in via autonoma dall'Ente, seguendo criteri di territorialità o di tipologia produttiva.
Al fine di dare continuità alla suddetta attività nell'ambito del singolo cantiere, l'Ente provvederà, laddove compatibile con le esigenze tecnico-organizzative dello stesso, ad indirizzarvi il medesimo tecnico e/o la stessa squadra di tecnici intervenuti la prima volta.
Gli interventi formativi e informativi in materia di sicurezza e salute dei lavoratori edili e quelli dei loro rappresentanti sono effettuati dall'impresa, in collaborazione con il CTP, laddove realizzati sul cantiere; oppure dall'impresa in collaborazione con l'Ente scuola, sentito il CTP, se svolti in aula.
Gli interventi formativi e informativi si terranno durante l'orario di lavoro e non potranno comportare oneri economici a carico dei lavoratori, ai sensi del comma 12, dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
Ai dirigenti e ai preposti sarà assicurata un'adeguata e specifica formazione a cura del datore di lavoro, anche presso l'Ente scuola in collaborazione con il CTP. L'informazione e l'aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro all'interno del cantiere sono svolti dal CTP. I contenuti della formazione di cui al presente comma sono quelli richiamati dall'art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
È affidata al Formedil nazionale la redazione dei piani e dei progetti formativi per le figure professionali contrattuali con titoli abilitanti ai sensi dei DD.Lgs. nn. 81/2008 e 106/2009, il quale dovrà avvalersi della CNCPT per tutte le parti concernenti la sicurezza.
Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua particolare, nonché alla formazione in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti hanno necessità di una formazione iniziale e continua come previsto dall'art. 97 del D.Lgs. n. 81/2008.
Le suddette formazioni saranno assolte in collaborazione tra la Scuola edile e il CTP.
La durata minima dei corsi di formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendale è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.
La durata dei corsi di aggiornamento periodico non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.
È affidata al sistema dei CTP la formazione specifica di cantiere connessa e correlata alle situazioni di rischio rilevate durante le visite in cantiere effettuate dai CTP stessi nella normale attività di assistenza alle imprese e ai lavoratori.
Il CTP e l'Ente scuola, sono tenuti, in via preliminare, ad utilizzare reciprocamente le risorse professionali interne esistenti, ai fini dell'erogazione della formazione in materia di sicurezza.
Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione in materia di sicurezza sono registrate nel libretto personale di formazione approvato dalle parti sociali nazionali su proposta del Formedil nazionale.
Al fine di omogeneizzare l'attività dei CTP territoriali in ambito regionale e per meglio coordinare attività e progetti comuni, con rotazione di norma annuale ogni CTP effettuerà senza alcun onere aggiuntivo e a seguito di un Protocollo sindacale regionale sulle relative modalità operative, il coordinamento regionale dei CTP afferenti la regione di appartenenza. Tali coordinamenti, ferma restando l'autonomia dei singoli Enti paritetici e nel rispetto delle linee-guida stabilite al livello nazionale, dovranno attivare un processo di armonizzazione dell'attività degli Enti territoriali stessi in ambito regionale.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 89 - Sicurezza sul lavoro
A) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro
È demandata alle Associazioni Sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti l'istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 104, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e delle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 93 o, in caso di diversa valutazione delle Associazioni territoriali, altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
Le parti riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Allo scopo di promuovere e coordinare l'attività dei Comitati paritetici territoriali, le parti si impegnano a costituire entro tre mesi una Commissione nazionale paritetica a carattere permanente e si riservano di predisporre la regolamentazione dell'attività della Commissione stessa comprese anche le necessità relative al suo funzionamento.
Le Associazioni firmatarie demandano ai Comitati Paritetici Territoriali, istituiti dal CCNL 17 aprile 1991, le funzioni previste dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
B) Formazione professionale per la sicurezza
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza. La formazione professionale svolta dagli Enti scuola, in collaborazione e coordinamento con i CTP territoriali, deve essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale nell'aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinato il ruolo della costituenda Commissione Nazionale Scuole Edili in stretto raccordo e coordinamento con il CTP nazionale, al fine di fornire gli opportuni indirizzi agli E.S.E. e ai CTP territoriali.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
- lavoratori che accedono per la prima volta al settore;
- lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro o di apprendistato;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici CTP.La Commissione Nazionale Scuole Edili, in collaborazione con quella dei CTP, elaborerà moduli di corsi formativi, per la sicurezza, di otto ore retribuite, ai quali le imprese faranno partecipare i lavoratori che accedono per la prima volta al settore, di cui al comma precedente, durante l'orario di lavoro, anche attraverso la mutualizzazione dei costi concordata tra le parti a livello territoriale.
Tali corsi saranno svolti:
- per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro nell'ambito delle ore destinate alla formazione teorica dall'accordo interconfederale del 16-11-1988;
- per tutti gli altri lavoratori, nell'ambito delle ore previste per il diritto allo studio dall'art. 92.
Le parti si riservano di approvare sulla base di un accordo successivo uno schema-tipo dello statuto degli Enti Scuola di cui all'art. 93.
C) Organizzazione della prevenzione
Le parti concordano sulla positività del "Piano di Sicurezza", nell'ambito dei diversi approcci utilizzabili nell'organizzazione della prevenzione antinfortunistica.
Le parti definiranno i contenuti minimi di tali piani in un apposito allegato.
Le parti convengono che il piano di sicurezza sia tenuto a disposizione della rappresentanza sindacale di cantiere.
In caso di presenza di più imprese, nel cantiere, l'impresa mandataria o designata quale capogruppo, mette a disposizione dell'insieme delle rappresentanze sindacali presenti nel cantiere il piano della sicurezza generale e dei relativi collegamenti con i Piani predisposti dalle imprese esecutrici.
L'insieme delle rappresentanze di cui sopra potrà usufruire, per le proprie riunioni, di locali appositamente messi a disposizione.
D) Rappresentante per la sicurezza
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della Legge n. 300 del 1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.. In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva.
Il rappresentante per la sicurezza di cui ai commi precedenti assolve i suoi compiti anche per le altre imprese operanti nell'unità produttiva con riferimento al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende del comparto produttivo edile operanti nello stesso ambito territoriale; gli accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità.
Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2008 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui al decimo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali. il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/08; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs n. 81/08;
h) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35 D.Lgs. n. 81/08.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.I rappresentanti territoriali o di comparto dei lavoratori esercitano le attribuzioni di cui al presente articolo con riferimento alle unità produttive del territorio o del comparto di rispettiva competenza individuate dalle norme di Legge.
Nel caso di rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale del comparto produttivo edile, il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e con relativa mutualizzazione degli oneri, con modalità che saranno regolate dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 38.
Il rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di Legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi. In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori. Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi. La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/08.
E) Protocollo RLST
In tutte le aziende nelle quali, in un determinato ambito territoriale, non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all'art. 47, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, le medesime attribuzioni sono esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
I nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza eletti o designati in azienda devono essere comunicati al CTP territorialmente competente. Ciò consente di escludere queste aziende dall'ambito di operatività del RLST.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva.
Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, agli Organismi Territoriali riconosciuti dalla CONFAPI--ANIEM della provincia, al CTP e all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il Rlst esercita le attribuzioni, come di seguito rappresentate, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
j) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
k) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
l) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori dei luoghi di lavoro e del medico competente;
m) è consultato in merito all'organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08;
n) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
o) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
p) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 37, D.Lgs. n. 81/08;
q) promuove l'elaborazione, individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
r) formula osservazioni in occasione, di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
p) partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all'art.35 del D.Lgs. n. 81/08;
q) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
r) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
s) previo l'avvertimento di cui alla lettera precedente, può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Prima di procedere ai sensi della lettera m), il RLST informa il CTP per l'adozione delle misure necessarie.
Il Rlst, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma lett. A) del T.U. anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m., nonché su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, comma 1 lettera r) del T.U. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il Rlst non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex. art. 48 comma 8 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
Il ruolo di Rlst è, altresì incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai CTP.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) preventivamente al primo accesso in cantiere RLST è tenuto ad accreditarsi presso la direzione del cantiere e ad indicare l'azienda (o le aziende) nei confronti delle quali esercita le proprie funzioni
b) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
c) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
d) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/08, e s.m. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
e) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal Rlst, il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del Rlst oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite dell'organismo paritetico riconosciuto dall'CONFAPI-ANIEM e/o dei dipendenti. Devono in ogni caso essere osservate le modalità stabilite nelle lettere da a), b), c), e) del comma 6.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il Rlst e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato Paritetico Territoriale competente,come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m..
A livello territoriale si ricercheranno, con le altre associazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi territoriali del settore edile, forme e modi per addivenire ad una disciplina unitaria in materia di RLST.
Salvo diversi accordi a livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni Sindacali territoriali un Rlst. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del Rlst, saranno regolate dalle Parti Sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale, i costi del TLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del Rls in ambito aziendale.
Avuto l'incarico, il Rlst ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati Paritetici Territoriali, in collaborazione con l'Ente Scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione e 8 ore di aggiornamento annuale.
Il Rlst viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato una adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate al comma successivo, il ruolo di Coordinatore dei RLS compete al RLS dell'impresa affidataria o appaltatrice o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Nelle grandi opere e/o contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 81/08 e s.m. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentati dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 500 del D.Lgs. n. 81/08.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti disposizioni legislative e dall'Accordo Interconfederale 20-9-2011 sui Rappresentanti dei Lavoratori per la Salute e Sicurezza in ambito lavorativo e sulla pariteticità (in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo Unico della sicurezza di recente attuazione alla delega di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo Unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
ENTE UNIFICATO NAZIONALE FORMAZIONE/SICUREZZA
Le parti stabiliscono che al finanziamento delle attività degli enti territoriali per la formazione e la sicurezza si provvederà con un contributo a carico delle imprese fino all'1% degli elementi della retribuzione di cui all'art. 11 del vigente CCNL, da versarsi con le modalità stabilite dal secondo livello di contrattazione.
Con l'obiettivo del perseguimento della razionalizzazione dei costi, unitamente all'efficienza organizzativa, le Parti Sociali nazionali concordano sull'immediata costituzione dell'Ente nazionale Formazione e Sicurezza, che assumerà le funzioni attualmente svolte da Formedil e CNCPT.
Il finanziamento, posto a carico dei rispettivi Organismi paritetici territoriali, anche unificati, è fissato nella misura complessiva dello 0,04% da destinarsi al 50% per la funzione formativa e per il 50% per la funzione sicurezza.
Le parti sociali ribadiscono altresì la necessità non più procrastinabile che anche sull'intero territorio nazionale si attui l'accorpamento tra Scuola Edile e Cpt.
Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo sarà varato lo Statuto tipo dell'Ente unificato. Le parti concordano, fin da ora, di mantenere in rigoroso equilibrio il rapporto tra numero dei dipendenti degli Enti territoriali con la sostenibilità dei relativi bilanci.
A tal fine, le parti stabiliscono che il costo di gestione degli Enti territoriali di formazione e sicurezza, anche unificati, comprensivo del costo del personale amministrativo, non potrà superare il 30% del contributo territorialmente previsto a partire dall'esercizio finanziario decorrente dal 1º ottobre 2019; in tale previsione non rientrano i tecnici addetti alla formazione e sicurezza e gli addetti alla progettazione finanziata.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale sull'applicazione di tale previsione, le parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
Con l'obiettivo di un efficientamento dei servizi a favore delle imprese e dei lavoratori, gli Enti bilaterali dovranno attrezzarsi al fine di realizzare interventi formativi mirati in via preliminare all'addestramento professionale, nonché all'implementazione delle competenze delle varie professionalità, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche che interessano il settore delle costruzioni, con lo scopo anche di favorire una maggiore condivisione degli obiettivi perseguiti dal sistema.
Ai dipendenti degli enti bilaterali saranno applicate le retribuzioni del CCNL dell'edilizia, ad eccezione di eventuali obblighi derivanti da normative regionali per quanto concerne la formazione.
Le retribuzioni dei dipendenti degli Enti bilaterali, compresi i Direttori, non potranno superare gli importi previsti per i quadri come disciplinati dai CCNL del settore edile.
Le cariche rivestite all'interno della Cnce, dell'Ente nazionale formazione e sicurezza e degli enti bilaterali territoriali sono esclusivamente a carattere gratuito. In linea con quanto già stabilito all'interno dei rispettivi statuti tipo, a partire dall'approvazione del bilancio 2020/2021 non sarà consentita alcuna forma di compenso laddove previsto dalle prassi in essere, ad eccezione ovviamente dei compensi previsti per il collegio sindacale.
Salute e sicurezza
Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.
Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.
Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa
La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità previste dallo statuto è stabilita con la seguente articolazione:
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico delle imprese;
- 1% riferito alla retribuzione utile ai fini del calcolo del t.f.r., a carico dei lavoratori;
- 100% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28 aprile 1993;
- 18% dell'accantonamento t.f.r. maturato nell'anno, per gli altri lavoratori.
L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di iscrizione.
All'atto dell'adesione al Fondo è dovuta una quota "una tantum", non utile ai fini pensionistici, pari a euro 11,36 di cui euro 5,68 a carico del lavoratore ed euro 5,68 a carico del datore di lavoro.
È prevista per il singolo lavoratore associato al Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del Fondo.
L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito che sarà a cadenza mensile.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo statuto.
Dichiarazione comune
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Edilcassa.
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Edilcassa, per la gestione di un fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa
A decorrere dal 1º luglio 2011 le aliquote contributive a carico dell'impresa e del lavoratore, previste dall'art. 90 del CCNL 1º luglio 2008, sono elevate all'1,10%.
Dichiarazione comune
Per favorire ed agevolare la partecipazione dei lavoratori al Fondo di previdenza complementare, le parti concordano le seguenti misure:
- attivazione della esplicita delega di adesione volontaria per prelevare la quota contributiva del lavoratore che aderisce direttamente dalle maggiorazioni accantonate a suo conto presso l'Edilcassa. La stessa provvederà a fornire al lavoratore la necessaria certificazione utile ai fini fiscali;
- rendere praticabile l'adesione al Fondo anche senza il versamento del t.f.r., in presenza di possibili novità nelle disposizioni della COVIP;
- sottoscrizione nazionale di un Protocollo utile per garantire certezza e puntualità delle procedure delle Edilcasse sui versamenti al Fondo;
- incaricare le Edilcasse, coordinate dalla CNCE, di promuovere azioni mirate ad incrementare le adesioni al Fondo.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 90 - Fondo di previdenza integrativa
Viene istituito a partire dall'1-1-2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.
Per i lavoratori iscritti al Fondapi all'1-1-2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi di rappresentanza e gestione del Fondapi.
Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria - Feneal, Filca e Fillea - al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12-11-2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28-4-2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.
Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.
A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni).
[___]
Visto il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12-11-2014, di seguito riportato;
Vista la disciplina contrattuale in materia di previdenza complementare, di cui all'art. 90 del suddetto CCNL,
"Viene istituito a partire dal 1-01-2015, a carico del datore di lavoro un contributo mensile di euro 8 (riparametrati su base 100) da versare al Fondo Fondapi.
Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1-01-2015, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria.
Per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondapi, il suddetto contributo comporta l'adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico.
Le Parti si danno atto che sul contributo di cui sopra è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà.
Alla luce della nuova normativa contrattuale sulla previdenza complementare integrativa, Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea ritengono necessario partecipare agli organismi dì rappresentanza e gestione del Fondapi.
Per garantire la partecipazione di Confapi Aniem e delle OO.SS. sindacali di categoria - Feneal, Filca e Fillea - al Fondo Fondapi, che nel contratto firmato il 12-11-2014 viene riconosciuto come fondo di riferimento per la previdenza complementare del settore edilizia per il CCNL Confapi Aniem, visti gli accordi del 28-04-2006, le Parti si impegnano ad adoperarsi congiuntamente al fine di garantire adeguata rappresentanza al settore edile e affini in seno agli organi del Fondo.
Le Parti chiedono pertanto un incontro con i rappresentanti di Fondapi, al fine di avviare il necessario confronto volto ad individuare fin da subito possibili forme di partecipazione delle organizzazioni interessate alle attività e alle riunioni degli organi del Fondo.
A tale scopo, le parti sottolineano la totale adesione dei lavoratori a cui si applica il presente CCNL al Fondo per via contrattuale (essendo quindi l'unica categoria con il 100% di adesioni). "
Visto il contributo contrattuale di 8 euro, così riparametrato:
LIVELLO
PARAMETRO
CONTRIBUTO
7
200
16,00
6
180
14,40
5
150
12,00
4
140
11,20
3
130
10,40
2
117
9,36
1
100
8,00
Visto quanto stabilito nell'accordo tra Confapi Aniem e Feneal, Filca e Fillea del 9 marzo 2015
si concorda quanto segue:
1. Per i lavoratori iscritti al Fondapi al 1-01-2015, il contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione ordinaria e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
2. Per i lavoratori non già iscritti al Fondapi al 1-01-2015, il versamento del contributo contrattuale di euro 8 (riparametrati su base 100) determina l'iscrizione degli stessi ai Fondo medesimo ed è destinato ai comparto di investimento scelto dagli organi di amministrazione del Fondo, in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Ciascun lavoratore rimane libero di destinåre al Fondo versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale, secondo le modalità e le regole già previste dalie fonti istitutive del Fondo, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
3. Il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibilie ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore è soggetto al sopra richiamato CCNL. Il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dal Fondo Fondapi;
4. La posizione individuale maturata presso il Fondapi, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione ai Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
5. Ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondapi secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative che saranno appositamente indicate dal Fondo, a cui pertanto si rinvia integralmente;
6. La contribuzione dovuta al Fondapi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile, secondo le regole generali in essere presso il sistema delle casse edili/edilcasse.
Con riguardo al calcolo del contributo contrattuale, le parti concordano che:
1. Per i lavoratori operai, il contributo contrattuale si calcola secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo dei 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate;
2. Per i lavoratori impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per questi e per gli operai il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero;
3. Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli esiti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
4. Il contributo al Fondapi è assoggettato esclusivamente al contributo INPS di solidarietà del 10% (art. 16 D. Lgs. 252/2005) ed è deducibile dai reddito complessivo dei lavoratore nel limite di € 5.164,57 (art. 8, comma 4 D. Lgs. 252/2005);
5. L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento relativo ai mesi di gennaio e febbraio, a causa di problematiche tecniche dovute all'adeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
Con riferimento all'applicazione delle previsioni di cui al presente accordo, le parti rimandano al vademecum applicativo ivi allegato (Allegato 2).
Allegato 1 - TABELLE CONTRIBUTO CONTRATTUALE
LIVELLI
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI
MAGGIORAZIONE 18,5% ,
TOTALE
VALORI ORARI
NOTE
IMPIEGATI
A
B
C
non applicata
non applicata
non applicata
Per gli impiegati non è prevista la riparametrazi one oraria. L'importo del contributo è su base mensile
7
200
16
6
180
14,4
5
150
12
4
140
11,2
3
130
10,4
2
117
9,36
1
100
8
LIVELLI
PARAMETRI
RIPARAMETRAZIONE per LIVELLI
MAGGIORAZIONE 18,5%
TOTALE
VALORI ORARI
NOTE
OPERAI
A
B
C
D = C*18,5
E = C+D
E/173
Per gli operai si moltiplica il valore orario per il n.ro di ore effettiva mente lavorate
4
140
11,2
2,072
13,272
0,0767
3
130
10,4
1,924
12,324
0,0712
2
117
9,36
1,7316
11,0916
0,0641
1
100
8
1,48
9,48
0,0548
Allegato 2 - VADEMECUM - FONDAPI contributo "contrattuale"
Come noto, l'accordo di rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini dispongono, con decorrenza dal 1º gennaio 2015, il versamento al FONDAPI (Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese) di un contributo mensile, a carico del datore di lavoro, a favore di tutti i dipendenti cui è applicato il CCNL medesimo (cd. Contributo "contrattuale").
Il contributo è dovuto sia per i lavoratori già iscritti a Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, sia per i lavoratori non iscritti.
Si riportano, di seguito, alcuni chiarimenti per una corretta applicazione del contributo contrattuale in esame.
1) Fonti:
- accordo 12 novembre 2014 per il rinnovo del CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie del settore edile e affini;
- accordi nazionali 9 marzo 2015.
2) Previsione contrattuale: contributo a carico del datore di lavoro al Fondo Fondapi, pari a 8 euro mensili da riparametrare sui vari livelli.
3) Decorrenza del contributo: 1 gennaio 2015.
4) Procedure per il calcolo del contributo.
Il contributo "contrattuale" a Fondapi si calcola, per gli operai, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%.
L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le sole ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
In sostanza, il contributo deve essere calcolato, per gli operai e per gli apprendisti operai, con esclusivo riferimento, appunto, alle ore ordinarie effettivamente lavorate. Non dovranno conseguentemente essere calcolate altre tipologie di ore, come ad esempio, malattia, cassa integrazione, ecc.
L'importo contrattuale per gli operai maggiorato del 18,5% deve essere applicato anche dalle Casse Edili/Edilcasse che non prevedono l'accantonamento delle ferie, in quanto le imprese interessate, in occasione dell'erogazione della retribuzione relativa alle ferie, non sono tenute ad alcun versamento aggiuntivo a tale titolo ai Fondi di previdenza.
Per gli impiegati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità.
Per tali lavoratori, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
Per gli impiegati, il contributo dovrà essere riconosciuto per intero se nel mese abbiano lavorato per almeno 15 giorni di calendario, mentre il contributo non sarà dovuto qualora abbiano lavorato per meno di 15 giorni di calendario.
Sul piano operativo, non si considerano utili al raggiungimento di tale ultimo requisito le giornate di assenza per malattia (compresi gli infortuni extraprofessionali), cassa integrazione e aspettativa non retribuita.
Il contributo contrattuale Fondapi per gli impiegati è riconosciuto in relazione ai ratei maturati per l'erogazione della 13ª e della 14ª mensilità.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dal vigente CCNL, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
In allegato, i valori orari per gli operai, comprensivi della maggiorazione del 18,5%, i valori mensili per gli impiegati, nonché i valori per i lavoratori discontinui e per gli apprendisti, riferiti al CCNL del settore.
Per i dipendenti retribuiti a ore, il contributo complessivo mensile per ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.
5) Part time impiegati: salvo il raggiungimento del requisito di cui al precedente paragrafo, il contributo contrattuale mensile deve essere riproporzionato in relazione al ridotto orario di lavoro.
6) Lavoratori già associati al Fondapi: per i lavoratori già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato.
7) Lavoratori non già associati: per i lavoratori non già associati al Fondapi alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale determina l'iscrizione al suddetto Fondo ed è destinato al comparto di investimento scelto dall'Organo di Amministrazione dello stesso in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati. Per 1e contribuzioni ulteriori rispetto al citato contributo contrattuale, si fa riferimento all'accordo del 9 marzo 2015 ed alle circolari emanate dal Fondo.
8) Natura irrevocabile del contributo: il contributo contrattuale al Fondapi non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui al lavoratore interessato è applicato il CCNL di riferimento; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse da Fondapi.
La posizione individuale maturata presso il Fondo suddetto, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso lo stesso, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Fondapi, ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
9) Modalità di versamento del contributo contrattuale a Fondapi: ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso il fondo stesso, a cui pertanto si rinvia integralmente.
Per le aziende che hanno solo impiegati alle proprie dipendenze, viene confermata la duplice possibilità per versare le contribuzioni al Fondo Fondapi:
a) ricorrere all'intermediazione della Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, dichiarando alla stessa le anagrafiche degli interessati (una sola volta) e poi, mensilmente, trasmettendo la denuncia e le relative contribuzioni da versare al Fondo;
oppure, in alternativa,
b) aprire un canale diretto di comunicazione con il Fondo. L'apertura di tale canale richiede il censimento dell'azienda e del rispettivo consulente (si vedano le indicazioni operative del Fondo riportate sul sito www.fondapi.it ove sarà disponibile una funzionalità che consentirà di trasmettere i dati anagrafici dei lavoratori per i quali procedere al versamento contributivo).
10) Contributo Inps di solidarietà.
Al contributo contrattuale è applicato esclusivamente il contributo di solidarietà previsto nella misura del 10 per cento dall'articolo 9-bis del decreto-Legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1º giugno 1991, n. 166.
11) Aspetti fiscali.
Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all'art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 252/05).
Allegati:
- Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Fondapi
Allegato 1 - Tabelle contributo contrattuale impiegati - contributo contrattuale (Valori mensili)
Livelli
1º gennaio 2015
7º
16,00
6º
14,40
5º
12,00
4º
11,20
3º
10,40
2º
9,36
1º
8,00
Operai - Contributo contrattuale (Valori orari *)
Livelli
1º gennaio 2015
4º
0,0767
3º
0,0712
2º
0,0641
1º
0,0548
Apprendisti - Contributo contrattuale
Apprendisti Impiegati: 8 euro mensili
Apprendisti Operai: 0,05 euro orari (*)
(*) Il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.
Accordo 09/03/2015 per il versamento al FONDAPI
Procedure di utilizzo delle Edilcasse/Casse Edili nell'attività del Fondo Fondapi
Il 9 marzo 2015
Tra:
- CONFAPI ANIEM;
e
- FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti delle piccole e medie industrie edili e affini, così come rinnovato il 12-11-2014;
visto l'accordo istitutivo del Fondo Nazionale Pensione complementare per i lavoratori delle piccole e medie imprese - FONDAPI e successive modifiche e integrazioni;
si conviene quanto segue
in ordine alle procedure di utilizzo delle Edilcasse/Casse Edili (di seguito "Casse") nell'attività del Fondo Fondapi (di seguito "Fondo").
1. L'adesione (tacita, esplicita) del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa di competenza con cadenza mensile, con invio delle anagrafiche dei lavoratori attraverso il protocollo di comunicazione in uso presso la Cassa (adesioni tacite) e a mezzo posta della Scheda di adesione (adesione esplicita) alla Cassa stessa (l'azienda conserverà unicamente la copia di propria competenza). L'azienda è tenuta a sottoscrivere (con timbro e firma) la scheda di adesione firmata dal lavoratore.
2. Le imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo, nella misura prevista dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità:
- il versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa di competenza con la cadenza mensile prevista per gli altri versamenti;
- il versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto tra le parti per le denunce alle Casse.
3. Le Casse svolgeranno le seguenti attività:
a. promozione del Fondo, attraverso la distribuzione ad imprese e lavoratori del materiale promozionale ed istituzionale che sarà loro fornito direttamente da FONDAPI;
b. acquisizione e verifica anagrafiche, attraverso
- i flussi informativi (adesioni tacite) e la raccolta provvisoria delle schede di adesione (adesioni esplicite) dei lavoratori. Le schede di adesione perverranno alla Cassa in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa. Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza mensile, le copie per la Cassa verranno archiviate a cura della stessa. Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa, la stessa Cassa provvedere a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa e copia al lavoratore);
- la registrazione dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti al Fondo ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del quale rimane in possesso della Cassa. L'aggiornamento sarà conseguente aite comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati;
- L'accertamento, in caso di nuova iscrizione di un lavoratore alla Cassa, della iscrizione al Fondo dello stesso. In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo, invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore;
- La trasmissione mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati del Fondo;
- invio mensile al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti.
c. acquisizione, verifica ed invio dei contributi:
- acquisizione provvisoria dei contributi a FONDAPI;
- acquisizione e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati;
- verifica della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi al Fondo. Attraverso tale operazione, si assegna a ciascun lavoratore la somma dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa, TFR ed eventuale contributo volontario);
- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
- contributo del lavoratore;
- contributo dell'impresa;
- TFR;
- contributo volontario.- trasmissione mensile alla banca depositaria dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in:
- contributo del lavoratore;
- contributo dell'impresa;
- TFR;
- contributo volontario.- segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati versamenti contributivi;
- segnalazione al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a FONDAPI per i quali non compaiono contribuzioni in tutto o in parte del mese. Tale segnalazione consentirà al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse, ovvero di segnalare all'assodato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo;
- in caso di riscontrata variazione del rapporto di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione, segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della contribuzione.
4. Le Casse, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse;
5. Le Casse sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere i compiti loro assegnati dal presente accordo;
6. Le parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse il rimborso degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del presente accordo.
Inoltre, premesso che
- Le aziende del settore edile svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione contrattuale, esplicita o implicita (cd. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente;
- Il citato ruolo delle aziende tiene conto dell'intermediazione delle Casse nei processi produttivi caratteristici del Fondapi;
- Le Casse svolgono un ruolo attivo ai fini degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 252/05 e successive integrazioni e chiarimenti, nonché ai fini degli obblighi derivanti dalle modifiche e/o integrazioni del Contratto Collettivo nazionale di settore, con riferimento ai processi di adesione esplicita o implicita (cd. silenzio assenso) e di contribuzione al Fondapi e ad ogni altro adempimento correlato e/o conseguente.
Si conviene
1. Che le rimesse contributive delle Casse al Fondo devono avvenire con cadenza mensile per tutti i lavoratori a qualsiasi titolo associati al Fondo (ivi comprese le adesioni realizzate con il cd. silenzio assenso o con il conferimento esplicito del solo TFR);
2. Di delegare il Fondo ad emanare, in collaborazione con la CNCE, le nuove circolari operative necessarie a disciplinare le attività e gli adempimenti delle Casse funzionali all'attività del Fondo stesso e ad adeguare conseguentemente gli standard tecnici attualmente in uso nel rapporti con le Casse stesse.
Le parti sottoscritte si danno atto che l'intermediazione delle Casse nel processo di conferimento del TFR è conforme alla normativa di Legge in materia di previdenza complementare e ai conseguenti benefici di Legge.
Accordo di confluenza 29/07/2019
N.d.r.: Per i dipendenti da Aziende che applicavano il CCNL Anier confluito in Aniem
[___]
4) Le parti si danno altresì atto delle differenze nella regolazione di alcuni istituti contrattuali e quindi della necessità di procedere a una sistematica armonizzazione degli articolati contrattuali in merito a:
- preavviso di licenziamento e dimissioni
- Relazioni Industriali
- Contrattazione integrativa e EVR
- Disciplina degli appalti
- Fondo di previdenza complementare
- eventuali ulteriori elementi dovessero emergere in sede di armonizzazione
[___]
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
Le Parti concordano che l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto all'articolo 90 viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1º ottobre 2019, come definito nella seguente tabella.
LIV.
PAR.
AUMENTO
VII
200
4
VI
180
3,6
V
150
3
IV
140
2,8
III
130
2,6
II
117
2,34
I
100
2
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studi compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma 1, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale dell'Ente scuola di cui all'art. 93.
Il lavoratore potrà richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva nel cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
Il lavoratore dovrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 6.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 93 - Addestramento professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire.
Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il sistema Formedil coerente e funzionale ai seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
- avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di amministrazione del Formedil. Tale progetto di riconversione, approvato dal C.d.A. Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definitiva approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in Organismi territoriali, denominati Scuole edili, in Organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l'elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'Allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazione del Formedil nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee-guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore sui cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso il Formedil regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Edilcasse.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (Protocollo sugli Enti bilaterali).
Le Scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dal Collegio e/o Sezione edile ANIEM territoriale e dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dal Collegio e/o Sezione edile territoriale aderente all'ANIEM nazionale assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
- formazione per l'impiegabilità:
- istruzione e formazione professionale;
- formazione per l'inserimento di disoccupati adulti;
- formazione professionalizzante integrativa;
- formazione per la progressione professionale;
- formazione per l'apprendistato;
- formazione continua;
- formazione a catalogo per un percorso professionale;
- formazione per la sicurezza.
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. Formedil è tenuto ad elaborare un piano biennale delle attività all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili.
I piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al piano biennale delle attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neodiplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in C.i.g.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Edilcasse.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1º livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle Scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il libretto personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio nazionale delle competenze cui le singole Scuole edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel libretto personale.
Ogni Scuola edile riverserà i dati di ciascun libretto personale in un'anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di Statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli Statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di Ente scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo Statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Edilcasse, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Edilcasse.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Edilcassa territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile.
b) La Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 22, lett. a), D.Lgs. n. 626/1994). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo di 8 ore previsto dall'art. 89 del CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c) La Edilcassa territoriale trasmetterà a CNCE-Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un Progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Le parti, nell'ambito dei bandi promossi da FAPI, si impegnano a realizzare nuove esperienze nel settore al fine di garantire adeguati programmi di formazione per l'insieme della forza lavoro occupata.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 93 - Addestramento professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire.
Le parti concordano sulla necessità di garantire attenzione e sviluppo di percorsi formativi sui temi del recupero e della manutenzione, sul restauro e consolidamento strutturale degli edifici a rischio sismico, sul risparmio energetico e/o sulla bioedilizia al fine di garantire una maggiore qualità dell'occupazione e un aumento della competitività delle imprese.
Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il Sistema Formedil coerente e funzionale ai seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro.
- Avviare a tal fine ad un complessivo progetto di riconversione del Sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di Amministrazione del Formedil. Tale Progetto di Riconversione, approvato dal CdA Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definita approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati Scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l'elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività, il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente Regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenute utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole Edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali.
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Edilcassa.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali).
Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti a Confapi Aniem assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvedere annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
Formazione per l'impiegabilità
- Istruzione e formazione professionale;
- Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti;
- Formazione professionalizzante integrativaFormazione per la progressione professionale
- Formazione per l'apprendistato;
- Formazione continua;
- Formazione a catalogo per un percorso professionaleFormazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il CdA Formedil è tenuto ad elaborare un Piano Biennale delle Attività (PBA) all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole Edili.
I Piani delle Attività annuali delle Scuole Edili Territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano Biennale delle Attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in Cig;Le attività delle scuole edili possono essere rivolte anche a lavoratori a partita IVA iscritti alla gestione separata, a seguito di apposita regolamentazione da parte delle scuole stesse.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Edilcasse/Casse Edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle scuole edili, qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il Libretto Personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola Edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del Sistema Formedil, Formedil predisporrà il Repertorio Nazionale delle Competenze cui le singole Scuole Edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel Libretto Personale.
Ogni Scuola Edile riverserà i dati di ciascun Libretto Personale in un'anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dai Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Edilcasse/Casse Edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Edilcasse/Casse Edili.
Le parti intendono istituire un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale.
a) Le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore stesso. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla EDILCASSA/Cassa Edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola Edile.
b) La Scuola Edile Territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo per la sicurezza di 8 ore previsto dall'art. 89 del vigente CCNL per la formazione alla sicurezza.
La Scuola Edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istituire i corsi formativi, la Scuola Edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro.
c) La EDILCASSA territoriale trasmetterà a CNCE - Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola Edile.
d) Entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata Nazionale della Formazione nelle Costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola Edile Territoriale un Progetto di Sviluppo Professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate ai di fuori dell'orario di lavoro.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, in applicazione del D.Lgs. n. 81 e s.m.i., alla formazione dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Formazione
Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali e fermo restando l'erogazione della formazione istituzionale da parte degli Enti Formativi del settore, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bioedilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale già erogata, anch'essa prevista nel suddetto CFN e In piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le parti stabiliscono l'introduzione, a far data dal 01-03-2024 di una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale, della formazione professionalizzante promossa dalle scuole territoriali, e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del suddetto Fondo saranno definite con un apposito Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per Legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dal 01-04-2024, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza sarà pari allo 0,60% , a partire dal 01-01-2025 la contribuzione sarà prevista nella misura massima dell'1%. Sono fatti salvi gli enti territoriali la cui contribuzione è già pari all'1%.
Le Parti si attiveranno affinché Fapi adotti idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione sia alla formazione istituzionale già erogata che a quella legata al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del CCNL vigente, si aggiunge all'art. 93 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato;
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni.
[___]
REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE FORMAZIONE E INCREMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI DEI LAVORATORI
ART. 1) COSTITUZIONE
In attuazione e in applicazione dell'Accordo di Rinnovo del CCNL Confapi Aniem del 29-07-2019 è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la Qualificazione del settore -Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nel predetto contratto collettivo nazionale fra Confapi Aniem e le OO.SS.
Il fondo entra in vigore il 1º Aprile 2024, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1º luglio 2024.
ART. 2) CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN) o promosso dalla scuola edile territoriale, non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del Corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:
- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.
A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo.
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimali pari o superiore a 5. La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Le Imprese fino a 3 operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potrannno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non si inquadrato al 1 livello.
Laddove previsto nel CCNL, la contrattazione territoriale di 2º livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
L'importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile) a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti, secondo i criteri e le modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:
- 40 per ogni operaio di 2º livello in organico;
- 45 per ogni operaio di 3º livello in organico;
- 50 per ogni operaio di 4º livello in organico.
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo.
c) un "buono formazione" pari ad euro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi:
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'Impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'Impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente Unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente Unificato della medesima Regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il Corso di formazione professionalizzante scelto dall'Impresa, erogato dalla ScuolaEdile/Ente Unifcato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente del CFN.
Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.
2. Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.
Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50%, per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.
Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2º livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c).
ART. 3) REQUISITI E CRITERI PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1º luglio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL). L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al Corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente Unificato territoriale per lo specifico corso.
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore in caso di presenza di decimali:
- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per le imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per le imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per le imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'Impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati. Relativamente alte imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un ulteriore richiesta presso la stessa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
2. La prestazione di cui alla lettera b. del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuta, una volta (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lettera c. del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.
Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti all'Impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle Imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".
4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2, il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con il -DOL, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinate sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda da come da fac-simile allegato.
ART. 4) EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA
1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art.2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di verifica da parte della scuola edile dei requisiti di accesso entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.
L'incentivo di cui alla lettera b. del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b) alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più Casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Il "buono formazione" di cui alla lettera c. del punto 1 dell'art. 2 sarà ricinosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposite richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).
2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a), b) e c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1º luglio 2024 - 30 settembre 2024.
3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024. per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del CCNL Confapi Aniem, anche ai fini del paragrafo aggiunto all'art. 93 del CCNL Confapi Aniem, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal CCNL e dalla legislazione vigente.
REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande e punteggi
PREMIALITÀ
CRITERI E PUNTEGGIO
NOTE
A: Premialità per for mazione professionalizzante
1) Percentuale di operai in for mazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa:
- 100%: 3 punti;
- Da 51% a 99% 2 punti;
- Fino al 50% 1 punto.
2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formati per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento).
Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
B: Premialità per orga nico qualificato
1) Anzianità di iscri zione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
C: Voucher formazione
1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà a sospendere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione. La domanda sospesa sarà esclusa se entro 90 giorni l'impresa non avrà regolarizzato la propria posizione ai fini DOL.
2) La graduatoria relativa a ciascuna premialità (o voucher formazione) sarà generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione degli specifici criteri richiamati in tabella.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), una volta determinato il numero di prestazioni assegnabile sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnazione di ciascuna prestazione alle singole domande seguendo l'ordine della graduatoria.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dagli enti di formazione operanti sul territorio mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del 2º livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni;
- qualifiche finali del 3º livello di inquadramento: massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal 4º/5º livello di inquadramento: massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali e di norma è realizzata presso enti di formazione operanti sul territorio.
L'impegno formativo è ridotto a 80 ore, comprensive delle ore destinate alla sicurezza per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale idoneo alla attività da svolgere.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata presso enti di formazione operanti sul territorio in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla Legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Agli enti di formazione sono affidati i compiti di:
- partecipazione alla raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa; offerta del servizio di formazione per i tutors aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
Per il riproporzionamento delle ore formative l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di Legge.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43 del vigente CCNL, con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
- 1º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello;
- 2º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 4º livello;
- 3º livello per i contratti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 5º livello.
Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3, lett. b) all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dagli enti di formazione operanti sul territorio, l'apprendista deve frequentare la scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 89 del vigente CCNL
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del CCNL
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla Legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 32 e 71 del CCNL con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti
Con effetto dal 1º gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di Legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso l'Edilcassa;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Edilcassa.
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Edilcassa entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Edilcassa entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
Dichiarazione a verbale
Nelle more, si conferma che l'istituto dell'apprendistato professionalizzante può essere adottato, oltre che con riferimento ai profili di cui all'accordo nazionale del 13 dicembre 2005, anche per profili di carattere generale, benché non espressamente previsti nel documento ISFOL relativo all'edilizia quali, a titolo esemplificativo, le figure professionali di tipo amministrativo.
Le parti stipulanti demandano al FORMEDIL nazionale l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l'apprendistato professionalizzante.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 94 - Apprendistato (1)
Disciplina generale
L'istituto dell'apprendistato è regolato dal O.Lgs. 14 settembre 2011, n.167 e s.m.i. e dalla disciplina del presente articolo.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione ed all'occupazione dei giovani ed è articolato nelle seguenti tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;
b) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
c) Apprendistato di alta formazione e ricercaIl contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto e della qualifica professionale che sarà acquisita al termine dei periodo di apprendistato ed il Piano Formativo Individuale (PFI). Quest'ultimo è di norma redatto in forma sintetica sulla base di moduli e formulari fomiti dal Formedil Nazionale e deve comprendere; la descrizione del percorso formativo, le competenze tecnico-professionali da acquisire, le competenze possedute, l'individuazione del tutor/referente aziendale. Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie del presente contratto, in ogni caso va data informazione dell'assunzione dell'apprendista agli enti di settore per permettere la programmazione delle attività formative.
La funzione di tutor/referente aziendale può essere svolta dal titolare dell'impresa stessa, da un socio, dal familiare coadiuvante, ovvero da un lavoratore qualificato designato dall'impresa, in quest'ultimo caso il tutor dovrà:
- Possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendimento;
- Svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;- Possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
Il tutor/referente aziendale gestisce l'accoglienza nei contesto organizzativo e favorisce l'inserimento e l'integrazione dell'apprendista in azienda, contribuisce alla definizione del PFI, verifica la progressione dell'apprendimento ed attesta il percorso formativo nell'apposito Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente.
Il periodo di prova è fissato, per tutti i rapporti di apprendistato, in 35 giorni lavorativi, durante i quali ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Trascorso il periodo di prova il lavoratore apprendista, fatte salve le ipotesi di giusta causa, potrà recedere dal contratto rassegnando le sue dimissioni con un preavviso pari a 10 giorni lavorativi durante il primo anno, 20 giorni lavorativi durante il secondo anno, 30 giorni lavorativi dal terzo anno in poi.
Entrambe le parti possono recedere dal contratto, con preavviso pari a 30 giorni lavorativi, decorrente dal termine del periodo di formazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2118 del cc; nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina dell'apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
In caso di sospensione involontaria superiore a 30 giorni di calendario (comprensivi dei giorni festivi e non lavorativi) del rapporto di apprendistato per malattia, infortunio, congedo straordinario ex art.42, co.5 e ss., D.Lgs. n.151/2001, astensione obbligatoria per maternità, sospensioni dal lavoro per Cassa integrazione guadagni in deroga o analoghi strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto, il termine del periodo di apprendistato è procrastinato per i corrispondenti periodi di sospension.Il termine dei periodo di apprendistato è procrastinato per i corrispondenti periodi di sospensione anche nel caso di assenze discontinue, laddove la sommatoria degli eventi superi i 60, 75, 90 giorni di calendario (comprensivi dei giorni festivi e non lavorativi) rispettivamente per contratti di durata pari a 24, 30, 36 mesi. Sono in ogni caso escluse dalla disciplina del presente comma le assenze fisiologiche per ferie, permessi ed ex festività.
Il datore di lavoro comunicherà per iscritto all'apprendista la ragioni del prolungamento del contratto.
Per i datori di lavoro che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro ai termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro.
Dal computo della predetta percentuale sono esclusi i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degii apprendisti pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Il numero complessivo degli apprendisti da assumere non può superare il numero totale degli occupati specializzati e qualificati in servizio presso il datore di lavoro stesso, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nel Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti, le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi nonché le competenze professionali acquisite.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL.
Agli apprendisti operai ed impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. 5 sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44.
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del vigente CCNL.
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla Legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.Le parti riconoscono che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di cui all'art. 90 del presente CCNL.
Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
Le parti individuano nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale uno strumento utile per inserire nei mondo del lavoro i giovani e per combattere la dispersiane scolastica, mediante il coinvolgimento dei soggetti poi identificati in percorsi di alternanza tra istruzione e lavoro che portano all'acquisizione di una qualifica.
Destinatari
Ai sensi del D.Lgs, n. 167/2011 possono essere assunti con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale i soggetti che abbiano compiuto i quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età.
Assunzione
Per instaurare un contratto di apprendistato, è necessario un contratto scritto tra azienda e lavoratore, nel quale devono essere indicati la qualificazione che potrà essere acquisita al termine del periodo di formazione, la durata del periodo di apprendistato, il corso per l'abilitazione che l'apprendista seguirà, l'istituto dell'Ente certificato dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e Bolzano che eroga o erogherà la formazione, il periodo di prova che dovrà essere pari a quello previsto dal CCNL per il livello di inquadramento cui tende l'apprendistato.
Durata del contratto di apprendistato
La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può essere in ogni caso superiore a tre anni.
Nel caso in cui l'apprendista prosegua l'iter formativo con la frequenza del corso annuale per il conseguimento del diploma quadriennale regionale, il contratto di apprendistato verrà prolungato di un anno e percepirà un trattamento economico pari a quello della categoria di uscita. Qualora l'apprendista non venga ammesso all'anno successivo, è facoltà dell'azienda recedere dal contratto di lavoro con il periodo di preavviso stabilito al presente articolo.
Il periodo di apprendistato iniziato presso altri datori di lavoro deve essere computato per intero nella nuova azienda, sempreché riguardi le stesse mansioni e l'interruzione tra i due periodi non sia superiore a 12 mesi.
Alternanza scuola lavoro
I soggetti, in alternanza alle ore di lavoro, frequenteranno corsi di qualifica organizzati da Enti certificati dalle Regioni sulla base dei profili formativi identificati nell'accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell'articolo 6 dei D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. Il numero delle ore annue di formazione sarà quello definito dalle delibere assunte dalle Regioni, dalle Province autonomie di Trento e Bolzano o dalla Conferenza Stato/Regioni.
Trattamento economico
La retribuzione verrà determinata dalla sommatoria tra le ore di lavoro effettivamente prestate e il 35% delle ore di formazione effettuate previste dal comma precedente, secondo la tabella retributiva riportata nel presente articolo.
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
In attuazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n.167/2011 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età non inferiore ai 18 anni, ovvero a partire dal compimento dei 17 anni se in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del D.Lgs. n.226/2005, e non superiore ai 29 anni, ed è finalizzato alla qualificazione dei lavoratori attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
La durata minima del contratto di apprendistato è di 6 mesi. La durata massima è la seguente:- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di natura esecutiva, propedeutiche all'acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 2º livello della classificazione unica: 24 mesi;
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative a medio contenuto professionale, propedeutiche all'acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 3º livello della classificazione unica; Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrative di elevato contenuto professionale, propedeutiche all'acquisizione delle qualifiche contrattuali contemplate nel 4º, 5º, 6º e 7º livello della classificazione unica: 36 mesi.
Per i lavoratori in possesso di titolo di studio (diploma di scuola secondaria di secondo grado) inerente alla professionalità da conseguire, la durata dell'apprendistato sarà ridotta di 6 mesi. Saranno assunti lavoratori con inquadramento finale in 6º e 7º livello solo se in possesso di laurea inerente.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese (anche nel caso di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale) si cumulano ai fini della durata prevista dalia presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative. Per ottenere il riconoscimento dei periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve attestare all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite esibizione del Libretto personale di formazione professionale edile o documento equipollente, oltre alla frequentazione di eventuali corsi di formazione esterna. Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere. Per il riproporzionamento delle ore formative l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa.
La durata della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze tecnico-professionali e specialistiche, in funzione della qualificazione finale da conseguire, comprensive della formazione in materia di salute e sicurezza prevista dal D.Lgs. n.81/2008 nonché dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 è fissata come segue:- 80 ore per la prima annualità;
- 80 ore per la seconda annualità;
- 80 ore per la terza annualità;
La formazione professionalizzante potrà essere svolta anche on the job ed in affrancamento. Essa potrà essere integrata, ove prevista, dall'offerte formativa pubblica per l'acquisizione di competenze di base e trasversali per 40 ore medie annue.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
Le parti riconoscono l'importanza dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca per la formazione di figure professionali di alto profilo in grado di favorire, a valle di un percorso di formazione e lavoro, lo sviluppo di idee e progetti innovativi nelle imprese.
Le parti pertanto si impegnano, per incentivare il ricorso all'apprendistato di alta formazione e di ricerca, a diffondere le Convenzioni, stipulate con gli Istituti Tecnici e professionali, con le Università e con gli istituti di ricerca quali buone prassi attivate nei territori e a regolamentarne il percorso.
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato è determinato mediante l'applicazione delle percentuali secondo la tabella sotto riportata. Le percentuali sono calcolate sulla retribuzione del livello per il quale è finalizzato il relativo contratto ed in relazione alle diverse qualifiche da conseguire.
Livelli 1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 2º 75% 85% 87% 95% Dal 3º al 7º 80% 83% 85% 87% 90% 95% Prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti
Con effetto dal 1º gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, In caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici, del trattamento di cassa integrazione guadagni (CIGO), Tale prestazione sarà erogata dalla Edilcassa/Cassa Edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di Legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta ai versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dai lavoratore apprendista.Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- La sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- L'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso l'Edilcassa/Cassa Edile;
- Aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore di CIG dell'apprendista;
- La regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Edilcassa/Cassa Edile all'atto della liquidazione della domanda di prestazione;
- Tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Edilcassa/Cassa Edile.
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Edilcassa/Cassa Edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento CIG per eventi metereologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risuiti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Edilcassa/Cassa Edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno reciprocamente atto che procederanno ad un nuovo esame della materia, qualora vengano stipulate ulteriori intese a livello interconfederale finalizzate a dare piena operatività al "Testo unico dell'apprendistato", di cui al D. Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, così come modificato dalla Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del Mercato del Lavoro) e successive modificazioni.
(1) Tale disciplina dell'apprendistato è stata diffusa dalle Parti stipulanti Facendo seguito al verbale di accordo 12 novembre 2014.
[___]
- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1º gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato “D” - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1º gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014
- visto l'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
considerato
- che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;
si conviene quanto segue
- a decorrere dal 1º settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:
- di cui all'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014;
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;
Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1º settembre 2015.
Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.
Art. 94 - Disciplina dell'apprendistato
Regolamento nazionale per la disciplina dell'apprendistato professionalizzante.
Premessa
Considerato che il D.Lgs. 15 giugno 2015 n.81 disciplina l'apprendistato prevedendone tre distinte tipologie:
a) Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale
b) Apprendistato professionalizzante
c) Apprendistato per alta formazione e ricerca
considerato che il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, le parti concordano la seguente regolamentazione dell'apprendistato professionalizzante, finalizzato all'acquisizione di una qualifica professionale ai fini contrattuali, al fine di consentirne l'utilizzo da parte delle imprese edili che applicano il presente contratto.
L'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale e quello per alta formazione e ricerca, saranno oggetto di ulteriori accordi.
In relazione ai limiti previsti per l'assunzione di nuovi apprendisti in ragione del consolidamento o meno dei rapporti di lavoro degli apprendisti assunti in precedenza nella stessa impresa, si rinvia alle disposizioni di Legge vigenti alla data di stipula del presente accordo.
Lettera A
(Norme generali)
La disciplina dell'apprendistato professionalizzante nelle piccole e medie imprese del settore edile ed affini è regolata dalle vigenti norme legislative, dalle disposizioni del presente articolo e da eventuali ulteriori disposizioni stabilite dalla contrattazione territoriale in conformità con il presente CCNL
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del presente CCNL
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 44 del vigente CCNL
Agli apprendisti operai e impiegati si applica la normativa sui riposi contenuta rispettivamente negli artt. 7 e 44, lettera B).
Lettera B
(Età dell'apprendista)
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato con soggetti di età compresa tra i diciotto anni ed i ventinove anni.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età, ai sensi dell'art. 44 comma 1 del D.lgs. 81/2015, per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
A decorrere dal 1º gennaio 2022 e fino a vigenza della normativa, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, ai fini della riqualificazione professionale, i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 22 ter del D.Lgs.14 settembre 2015, n. 148 oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n.85/2015, come modificato dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248).
Lettera C
(Periodo di prova)
Il periodo di prova avrà la durata massima di 6 settimane.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista è richiesto l'atto scritto.
Durante tale periodo ciascuna delle parti contraenti potrà risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso o di indennità, con il solo pagamento all'apprendista delle ore di lavoro effettivamente prestate.
Superato il periodo di prova, l'assunzione in qualità di apprendista sarà comunicata direttamente all'interessato.
Lettera D
(Forma e contenuto del contratto)
Per instaurare un rapporto di apprendistato professionalizzante è necessario un contratto in forma scritta tra azienda e lavoratore nel quale devono essere indicati:
- la qualifica professionale che sarà acquisita al termine del periodo di formazione,
- la durata del periodo di apprendistato,
- la retribuzione,
- la durata del periodo di prova,
- il rinvio al piano formativo individuale (PFI) ai fini della definizione del percorso formativo ed ogni altra indicazione contrattuale utile.
Il piano formativo individuale (PFI) dovrà essere allegato al contratto come parte integrante dello stesso. È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'art. 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le regioni.
Lettera E
(Apprendistato presso aziende diverse)
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso altre imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché detti periodi non siano separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse qualifiche.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre imprese, l'apprendista deve documentare all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul CIPE o altra documentazione equipollente oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabihtà di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestazione del tutore o referente aziendale nel CIPE e/o con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile o dall'Ente riconosciuto presso cui si è svolta la formazione; il computo dei periodi accumulati sarà evidenziato nel PFI.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale e nel CIPE, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le mansioni per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
La retribuzione iniziale dell'apprendista che abbia già prestato periodi di apprendistato presso altre imprese per le medesime qualifiche, è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Lettera F
(Durata del contratto)
La durata del contratto di apprendistato professionalizzante è determinata nelle seguenti misure massime, in relazione alla qualifica da conseguire ed ai gruppi di lavorazioni, come di seguito indicati:
1º Gruppo
Rientrano in questo gruppo i lavoratori riconducibili ai profili professionali aventi le competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tecniche e legislative relative all'impresa, che siano in grado di svolgere mansioni che richiedono conoscenze specifiche ed elevata capacità esecutiva.
Durata: 60 mesi.
2º Gruppo
Lavorazioni polivalenti con mansioni esecutive che richiedono l'acquisizione di conoscenze specifiche ed elevata specializzazione sulle tecniche di muratura e di carpenteria con capacità di interpretare il disegno e di eseguire, con continuità ed autonomia, lavorazioni non rientranti nel primo gruppo.
Lavorazioni artistiche e ad elevato contenuto tecnico e professionale.
Durata: 51 mesi.
3º Gruppo
Lavorazioni esecutive di carattere tradizionale ed a medio contenuto professionale, quali ad esempio muratore, verniciatore, imbianchino, pavimentatore, palchettista, piastrellista, linoleista, moquettista, selciatore, lastricatore.
Durata: 48 mesi.
4º Gruppo
Lavorazioni di carattere tradizionale ed a basso contenuto professionale, che richiedono normali capacità e qualificazioni professionali per la loro esecuzione quali ad esempio asfaltista, stuccatore (scagliolista), cartogessista, montatore di prefabbricati, installatore di cappotti termici, scalpellino.
Durata: 36 mesi.
Impiegati
Per gli impiegati con qualifiche finali del secondo e terzo livello, l'apprendistato ha la stessa durata del 3º gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del quarto e quinto livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 2º gruppo.
Per gli impiegati con qualifiche finali del sesto e settimo livello, l'apprendistato ha la stessa durata e progressione retributiva del 1º gruppo.
Lettera G
(Retribuzione)
La retribuzione dell'apprendista è determinata mediante l'applicazione delle percentuali sottoindicate sul minimo di paga, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore. E.v.r. e percentuale per i riposi annui spettante al lavoratore inquadrato al 2º livello. Per il gruppo 1º e 2º l'applicazione delle percentuali sottoindicate è effettuata sul lavoratore inquadrato nel 3º livello.
Gruppi
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
sem.
1º
74
76
79
79
86
86
91
91
96
96
2º
74
76
79
79
86
86
91
91
96
-
3º
74
76
79
79
86
86
91
96
-
-
4º
74
76
79
84
91
96
-
-
-
-
Lettera H
(Inquadramento)
Al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1º gruppo saranno inquadrati nel 4º e 5º livello;
- gli apprendisti operai del 2º gruppo saranno inquadrati nel 3º livello;
- gli apprendisti operai del 3º e 4º gruppo saranno inquadrati nel 2º livello.
Gli apprendisti impiegati, al conseguimento della qualifica, saranno inquadrati nel livello proprio della qualifica finale.
Lettera I
(Apprendistato professionalizzante specialistico)
Con riferimento al processo di qualificazione della Piccola e Media Industria ed in coerenza con quanto stabilito dalle Parti con il rinnovo del 29 febbraio 2024, con il fine di promuovere percorsi di specializzazione professionale dei nuovi dipendenti attraverso l'istituto dell'apprendistato, considerato come strumento principale per l'ingresso dei giovani nel settore, le parti concordano la definizione di un nuovo profilo di "Apprendistato Professionalizzante Specialistico" e del suo specifico percorso formativo così strutturato:
- l'impresa, attraverso la predisposizione e la condivisione con il sistema bilaterale formativo delle Scuole Edili/Enti Unificati, pianifica e definisce un Piano Formativo Individuale (PFI) con l'obiettivo di dotare l'apprendista di competenze per svolgere mansioni riferibili ad elevate qualifiche;
- i corsi professionalizzanti, previsti nel PFI e compresi nel CFN, saranno obbligatoriamente messi a disposizione dalle Scuoie Edili/Enti Unificati e saranno usufruibili per l'impresa gratuitamente;
- Il PFI può prevedere, per i soli Gruppi 1 Sp e 2 Sp, corsi professionalizzanti e di aggiornamento, entro 36 mesi dalla trasformazione dei contratto di apprendistato in contratto a tempo indeterminato.
Al termine dei periodo di "apprendistato professionalizzante specialistico", il livello di inquadramento degli apprendisti è il seguente:
- gli apprendisti operai del 1º gruppo Sp (durata 54 mesi) saranno inquadrati nel 4ºo 5ºlivello,
- gli apprendisti operai del 2ºgruppo Sp (durata 45 mesi) saranno inquadrati nel 3ºo 4ºlivello,
- gli apprendisti operai del 3ºgruppo Sp (durata 42 mesi) saranno inquadrati nel 3º livello.
Agli apprendisti assunti in base al presente articolo si applicheranno le percentuali retributive indicate nella tabella sottostante:
Gruppi
I° anno
II° anno
III° anno
VII° sem.
VIII°sem.
IX° sem.
1 Sp
78
80
86
91
96
96
2 Sp
78
80
86
91
96
-
3 Sp
78
80
86
91
-
-
La retribuzione dell'apprendista disciplinato in questa lettera, è rinvenibile alla Lettera G.
Lettera L
(Piano formativo individuale)
Il piano formativo individuale (PFI) sarà redatto in un documento distinto dal contratto individuale di lavoro ed allegato a questo.
Il piano formativo individuale definisce il percorso formativo dell'apprendista in coerenza con la qualifica da raggiungere e con le conoscenze e competenze già possedute dallo stesso.
Esso inoltre indica i contenuti e te modalità di erogazione della formazione aziendale, nonché il nome del tutore o referente aziendale.
Il piano formativo individuale, di norma redatto sulla base di moduli e profili formativi standard forniti dal Formedil - Ente Unico per la formazione e la sicurezza nell'edilizia Nazionale, dovrà essere definito entro 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto di lavoro e potrà essere modificato a seguito di concordi valutazioni dell'apprendista e dell'impresa anche su istanza del tutore o referente aziendale.
Per la compilazione del piano formativo individuale, compresa l'analisi delle competenze generali e professionali dell'apprendista, l'impresa potrà avvalersi delle scuole edili o degli enti formativi accreditati di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo anche ai fini previsti dalla precedente Lettera I.
Il PFI dovrà contenere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire intese come di base e tecnico professionali, le eventuali competenze possedute al momento della stipula del contratto, l'indicazione del tutor.
Nel caso di utilizzo da parte dell'impresa del sistema bilaterale formativo, alla Scuola Edile e/o all'Ente di formazione, possono essere affidati i seguenti compiti:
- Supporto e consulenza all'impresa nella definizione del piano formativo individuale:
- Raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato;
- Individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa e supporto alla formazione professionalizzante interna con tutor propri;
- Consulenza ed accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista nel percorso di inserimento di quest'ultimo;
- Verifica ed attestazione dell'avvenuta realizzazione formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale formativo del lavoratore valevole ai fini della formazione continua.
Lettera M
(Formazione dell'apprendista)
La durata della formazione di tipo professionalizzante, che il datore di lavoro deve impartire all'apprendista, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL tenendo conto anche di quanto previsto dal Catalogo Formativo Nazionale (CFN).
Per garantire un'idonea formazione tecnico-professionale all'apprendista, le parti concordano che l'impresa dovrà erogare, durante il periodo di apprendistato, non meno di 80 ore medie annue di formazione (ivi compresa la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza prevista dal decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81 e dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011) e s.m.i.
L'impresa potrà avvalersi anche di una struttura formativa esterna, accreditata dalla Regione, per l'assistenza e/o l'erogazione e/o l'attestazione della formazione di tipo professionalizzante.
Le ore di formazione eventualmente svolte all'esterno dell'azienda saranno effettuate, di norma, presso le Scuole edili del CCNL cui partecipino le organizzazioni firmatarie del presente accordo o presso altri enti accreditati, di emanazione o partecipati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo e potranno essere effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività; in tal caso l'apprendista non dovrà superare gli orari contrattuali e di Legge.
Detta formazione potrà essere erogata utilizzando modalità quali: affiancamento sul lavoro (on the job), aula, formazione a distanza (e-learning), seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, apprendimento d'azione (action learning), visite aziendali.
La formazione potrà essere svolta all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla Legge in ordine al tutore o referente aziendale.
La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità dell'impresa, è integrata, laddove prevista, dall'offerta formativa pubblica finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, così come regolamentata dalla legislazione regionale, ed è determinata per un monte ore complessivo non superiore a 120, per la durata del triennio.
Le ore di formazione previste al comma 2 della presente lettera, sono ridotte del 50% in caso di età dell'apprendista, all'atto dell'assunzione, pari o superiore ai 26 anni compiuti.
Lettera N
(Tutore o Referente aziendale)
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42 comma 5) lett. c) del d.lgs. 81/2015, l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri e delle previsioni contenute nella presente regolamentazione, è seguita dal Tutore o dal referente aziendale per l'apprendistato, che dovrà essere individuato nel PFI. Il tutore o referente aziendale interno per l'apprendistato, può essere svolto dal titolare dell'impresa stessa; nel caso in cui la persona designata sia diversa dai soggetti sopra indicati, la stessa dovrà:
- possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato:
- svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
- possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore.
In caso l'impresa intenda avvalersi, per l'erogazione della formazione, della Scuola Edile o dell'Ente formativo di emanazione o partecipato dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie il presente accordo, questi dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.
Lettera O
(Attribuzione della qualifica)
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attribuirà all'apprendista la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali.
Lettera P
(Registrazione della formazione e della qualifica)
La formazione effettuata dall'apprendista e la qualifica professionale acquisita a fini contrattuali, sarà registrata nel CIPE o documento equipollente.
Lettera Q
(Disciplina del recesso)
Durante il periodo di apprendistato nessuna delle parti può recedere dal rapporto in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
Al termine del periodo di apprendistato ciascuna delle parti può recedere dal contratto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal termine del suddetto periodo.
Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato.
Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Lettera R
(Computo dei periodi di sospensione nell'ambito del rapporto di apprendistato)
In tutti i casi di sospensione del rapporto di lavoro per il verificarsi di eventi per i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto ai sensi della normativa vigente (es. malattia, infortunio, ecc.), ovvero nei casi di sospensione involontaria del rapporto, è possibile prolungare la durata del periodo di apprendistato per una durata pari al periodo dell'evento, a condizione che questo abbia avuto una durata pari ad almeno 60 giorni di calendario.
Ai fini del calcolo di tale periodo saranno presi in considerazione cumulativamente più periodi di sospensione, indipendentemente dalla causa.
Prima della scadenza rapporto contrattualmente stabilita, il datore di lavoro deve comunicare all'apprendista la nuova scadenza del contratto di apprendistato e le ragioni della proroga
I periodi di sospensione sono ritenuti utili ai fini della determinazione della progressione retributiva dell'apprendista.
Lettera S
(Decorrenza)
La regolamentazione qui definita si applica ai rapporti di apprendistato sottoscritti a partire dal 1 aprile 2024.
I contratti di apprendistato stipulati anteriormente a tale data continueranno ad essere disciplinati dal trattamento economico e normativo precedentemente previsto.
Le parti si fanno carico di istituire una commissione atta allo studio e all'aggiornamento della disciplina all'art. 94 Disciplina dell'Apprendistato del presente CCNL
Nota a verbale
In considerazione della particolare legislazione vigente nella provincia autonoma di Bolzano, le parti concordano di demandare alle rispettive Organizzazioni locali la definizione di aspetti contrattuali del rapporto di apprendistato.
Per quanto non esplicitamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme di Legge ed agli accordi in materia stipulati dalle parti firmatarie.
Nel caso di variazioni normative sugli istituti regolamentati nel presente accordo le parti si incontreranno per valutare l'opportunità di apportare eventuali modifiche.
Art. 95 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di 4º livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso enti di formazione operanti sul territorio, sulla base di programmi concordati nell'ambito del Comitato nazionale di coordinamento delle iniziative formative in edilizia.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione, predisposto secondo le indicazioni del Comitato nazionale di cui sopra.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43 del vigente CCNL
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 5 del vigente CCNL
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/ reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il CCNL e i contratti integrativi territoriali.
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, e s.m. il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 97, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Visto l'avviso comune del 20 giugno 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, il Collegio e/o Sezione edile aderente all'ANIEM nazionale fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite alle R.S.U. e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai Consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dal sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 96 - Contratto a termine
Il lavoro a tempo determinato è disciplinato dal D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dalla Legge 78/2014.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero di rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 5, comma 4-quater del D.Lgs. 368/2001.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 5, comma 4-sexies del D.Lgs. 368/2001.
Gli intervalli di tempo di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs. 368/2001 sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia rispettivamente inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di:
- Avvio nuovo cantiere;
- Avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
- Proroga dei termini di un appalto;
- Assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- Assunzione di cassaintegrati;
- Assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno 6 mesi;
- Assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno 6 mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato D.Lgs. n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 97, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forze mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.it.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.it, sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa, da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 368/2001, per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, l'ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l'avviso comune del 20 giugno 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, il Collegio e/o Sezione edile aderente a Confapi Aniem fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle R.S.U. e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai Consorzi di imprese anche in occasione degli incontri previsti dal sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.
Art. 96 bis - Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della Legge;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali.
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Edilcasse le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di Legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4º livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Edilcassa.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45 ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 45. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U. o in mancanza alle Organizzazioni territoriali sindacali.
Dichiarazione a verbale
È istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 96 - Contratto di lavoro a tempo parziale
All'art. 96-bis del vigente CCNL dopo il 9º comma è aggiunto il seguente 10º comma:
"I contratti a tempo parziale, stipulati a decorrere dalla data di decorrenza del presente CCNL, in misura eccedente la percentuale consentita dal 1º comma del presente punto 3, si considerano a tempo pieno sin dal momento della loro stipulazione con i corrispondenti obblighi retributivi e contributivi, il cui inadempimento impedisce il rilascio all'impresa del DURC di regolarità.".
La suddetta norma avrà valore dal momento in cui sarà recepita da tutte le Edilcasse/Casse edili partecipanti al sistema della CNCE.
Art. 97 - Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal D.Lgs. n. 276/2003, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 18 febbraio 2002 e 2 ottobre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce in contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi di cui ai nn. da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di Legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 96, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili è applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Edilcassa e degli altri Organismi paritetici di settore.
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico-produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 236/1993.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 98 - Distacco temporaneo
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
Contestualmente al distacco, l'impresa distaccante presenterà la denuncia relativa ai lavoratori distaccati alla Edilcassa/Cassa Edile ove opera l'impresa distaccataria specificando il relativo cantiere.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 236/93, l'azienda distaccante è tenuta solamente alla comunicazione del distacco alle RSU ove presenti o alle OO.SS. territoriali.
Tutte le assenze debbono essere giustificate il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. 100, ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
* * *
L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 9 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Edilcassa per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.
Art. 100 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferme la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 44, per gli operai dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni;
2) l'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1º marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere (D.Lgs. n. 81/2008).
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 101 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Edilcassa.
Fermo restando l'ambito di applicazione della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificata dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 e dalla Legge 11 maggio 1990, n. 108, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico (D.Lgs. n. 81/2008) che costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell'azienda e/o del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui al 7º comma dell'art. 98;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di Legge.
Art. 102 - Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico previsto dall'art. 72.
Art. 103 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto all'indennità di anzianità ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 104 - Accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie
Tra ANIEM e FENEAL/UIL - FILCA/CISL - FILLEA-CGIL è stato stipulato il presente accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie nelle aziende aderenti a ANIEM-Confapi, che disciplina la materia relativa alle Rappresentanze sindacali unitarie, contenuta nel Protocollo sottoscritto da Governo e parti sociali il 23 luglio 1993.
Parte prima
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO
1. Ambito ed iniziativa per la costituzione
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite nelle unità produttive nelle quali l'azienda occupi più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle Associazioni sindacali firmatarie del Protocollo 23 luglio 1993.
Hanno potere di iniziativa anche le Associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'unità produttiva ovvero le Associazioni sindacali abilitate alla presentazione delle liste elettorali ai sensi del punto 5, Parte seconda, a condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al contenuto del presente accordo.
L'iniziativa di cui al 1º comma deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali come sopra individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente accordo.
In caso di oggettive difficoltà per l'esercizio dell'iniziativa entro il termine di cui sopra, l'iniziativa stessa potrà avere luogo anche dopo detto termine.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta anche dalla R.S.U. e dovrà essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato.
2. Composizione
Alla costituzione della R.S.U. si procede, per due terzi dei seggi, mediante elezioni a suffragio universale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti. Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, e alla sua copertura si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione ai voti ricevuti.
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione dei seggi, le Associazioni sindacali terranno conto delle categorie degli operai, impiegati e quadri di cui all'art. 2095 cod. civ., nei casi di incidenza significativa delle stesse nella base occupazionale dell'unità produttiva, per garantire un'adeguata composizione della rappresentanza.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza di genere, attraverso una coerente applicazione delle norme antidiscriminatorie.
3. Numero dei componenti
Fermo restando quanto previsto nel Protocollo d'intesa del 23 luglio 1993, sotto il titolo Rappresentanze sindacali, al punto B) (vincolo della parità di costi per le aziende), salvo clausole più favorevoli dei contratti o accordi collettivi di lavoro, il numero dei componenti le R.S.U. sarà pari almeno a:
a) 3 componenti per la R.S.U. costituita nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti;
b) 3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti.
4. Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio
I componenti delle R.S.U. subentrano ai dirigenti delle R.S.A. nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele già loro spettanti per effetto delle disposizioni di cui al Titolo 3 della Legge n. 300/1970.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente già previste nei confronti delle Associazioni sindacali dai cc.cc.nn.l. o accordi collettivi di diverso livello, in materia di numero dei dirigenti della R.S.A., diritti, permessi e libertà sindacali.
Nelle stesse sedi negoziali si procederà, nel principio dell'invarianza dei costi, all'armonizzazione nell'ambito dei singoli istituti contrattuali, anche in ordine alla quota eventualmente da trasferire ai componenti della R.S.U.
In tale occasione, sempre nel rispetto dei principi sopra concordati, le parti definiranno in via prioritaria soluzioni in base alle quali le singole condizioni di miglior favore dovranno permettere alle Organizzazioni sindacali con le quali si erano convenute, di mantenere una specifica agibilità sindacale.
In tale ambito sono fatti salvi in favore delle Organizzazioni aderenti alle Associazioni sindacali stipulanti il CCNL applicato nell'unità produttiva, i seguenti diritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore annue retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, Legge n. 300/1970;
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 24, Legge n. 300/1970;
c) diritto di affissione di cui all'art. 25 della Legge n. 300/1970.
5. Compiti e funzioni
Le R.S.U. subentrano alle R.S.A. ed ai loro dirigenti nella titolarità dei poteri e nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto di disposizioni di Legge.
La R.S.U. e le competenti strutture territoriali delle Associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro, possono stipulare il contratto collettivo aziendale di lavoro nelle materie, con le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal contratto collettivo nazionale applicato nell'unità produttiva.
6. Durata e sostituzione nell'incarico
I componenti della R.S.U. restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente. In caso di dimissioni di componente elettivo, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato su designazione delle Associazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva, sarà sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse Associazioni.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le R.S.U. non possono concernere un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della R.S.U. con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente accordo.
7. Decisioni
Le decisioni relative a materie di competenza delle R.S.U. sono assunte dalle stesse in base ai criteri previsti da intese definite dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo.
8. Clausola di salvaguardia
Le Organizzazioni sindacali, dotate dei requisiti di cui all'art. 19, Legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del presente accordo o, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. ai sensi della norma sopra menzionata.
Parte seconda
DISCIPLINA DELLA ELEZIONE DELLA R.S.U.
1. Modalità per indire le elezioni
Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato della R.S.U. le Associazioni sindacali di cui al punto 1 dell'accordo per la costituzione della R.S.U., congiuntamente o disgiuntamente, o la R.S.U. uscente, provvederanno ad indire le elezioni mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che l'azienda metterà a disposizione della R.S.U. e da inviare alla Direzione aziendale. Il termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si intende fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. "Quorum" per la validità delle elezioni
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente accordo favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in cui detto "quorum" non sia stato raggiunto, la Commissione elettorale e le Organizzazioni sindacali prenderanno ogni determinazione in ordine alla validità della consultazione in relazione alla situazione venutasi a determinare nell'unità produttiva.
3. Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto di votare tutti gli operai, gli impiegati e i quadri, non in prova, in forza all'unità produttiva alla data delle elezioni.
Ferma restando l'eleggibilità degli operai, impiegati e quadri non in prova, in forza all'unità produttiva, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4, la contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto di elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. Presentazione delle liste
All'elezione della R.S.U. possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
a) Associazioni sindacali firmatarie del presente accordo e del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato nell'unità produttiva;
b) Associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio Statuto ed atto costitutivo a condizione che:
1) accettino espressamente e formalmente la presente regolamentazione;
2) la lista sia corredata da un numero di firme di lavoratori dipendenti dall'unità produttiva pari al 5% degli aventi diritto al voto.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista ed i membri della Commissione elettorale.
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante il divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in più di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere alla affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà il lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre 1/3 il numero dei componenti la R.S.U. da eLeggere nel collegio.
5. Commissione elettorale
Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole unità produttive viene costituita una Commissione elettorale.
Per la composizione della stessa ogni Organizzazione abilitata alla presentazione di liste potrà designare un lavoratore dipendente dall'unità produttiva, non candidato.
6. Compiti della Commissione
La Commissione elettorale ha il compito di:
a) ricevere la presentazione delle liste, rimettendo immediatamente dopo la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla rispondenza delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente accordo;
b) verificare la valida presentazione delle liste;
c) costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto che dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale;
d) assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio dei voti;
e) esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui al presente accordo;
f) proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti i soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali presentatrici di liste.
7. Affissioni
Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui al punto 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
8. Scrutatori
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le 24 ore che precedono l'inizio delle votazioni.
9. Segretezza del voto
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.
10. Schede elettorali
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno due componenti del seggio; la loro preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente del seggio.
Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. Preferenze
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una crocetta apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il nome del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.
12. Modalità della votazione
Il luogo e il calendario delle votazioni saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto.
Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. Composizione del seggio elettorale
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 5 del presente accordo e da un Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. Attrezzatura del seggio elettorale
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di un'urna elettorale, idonea ad una regolare votazione, chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.
15. Riconoscimento degli elettori
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al Presidente del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno due degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.
16. Compiti del Presidente
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art. 14, la firma accanto al suo nominativo.
17. Operazioni di scrutinio
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi.
Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.
18. Attribuzione dei seggi
Ai fini dell'elezione dei due terzi dei componenti della R.S.U., il numero dei seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo dei seggi sarà attribuito in base al criterio di composizione della R.S.U. previsto dall'art. 2, comma 1, Parte I del presente accordo.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in relazione all'ordine nella lista.
19. Ricorsi alla Commissione elettorale
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
Trascorsi i 5 giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi di cui al 1º comma e la Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti, la Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta, nel termine stesso, sempre a cura della Commissione elettorale, all'ANIEM territoriale, che, a sua volta, ne darà pronta comunicazione all'azienda.
20. Comitato dei garanti
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito Comitato dei garanti. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un membro designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali, presentatrici di liste, interessate al ricorso, da un rappresentante dell'Associazione imprenditoriale locale di appartenenza, ed è presieduto dal Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. Comunicazione della nomina dei componenti della R.S.U.
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della R.S.U., una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per iscritto alla Direzione aziendale per il tramite della locale Organizzazione imprenditoriale d'appartenenza a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza dei componenti.
22. Adempimenti della Direzione aziendale
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione elettorale l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola unità produttiva e quanto necessario a consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
23. Clausola finale
Il presente accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera delle parti firmatarie, previo preavviso pari a 4 mesi.
Rappresentanze sindacali unitarie
1.a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi (intendendosi per tale la durata di lavoro effettivo) qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di Associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un Rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il Rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il Rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno tenuto conto della previsione di cui all'art. 1.5 della Legge 2 giugno 1995, n. 216, intendendo privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2. È compito della Rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 40 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il Rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente punto 1, lett. a), in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario è eletto il Rappresentante per la sicurezza dei lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
Art. 105 - Reclami e controversie
Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 40 sarà esperito il tentativo di conciliazione tra R.S.U. e la Direzione aziendale.
In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dalle altre Organizzazioni territoriali.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento delle procedure nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dell'orario di lavoro nonché, nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle R.S.U. costituite nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del Sindacato che ha costituito la R.S.U.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, daranno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al 1º comma della lett. B) al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24 e dalla maggiorazione di cui all'art. 19.
Art. 107 - Cariche sindacali e pubbliche
a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della R.S.U. è disciplinata dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino ad otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.
I permessi di cui alla presente lett. b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.
c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e dalla maggiorazione di cui all'art. 19.
d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Le R.S.U. hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi, e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 109 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Organizzazioni nazionali contraenti stipulanti il presente contratto convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le medesime Organizzazioni nazionali, salvo quanto è stato specificamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.
Art. 110 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Associazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesime.
Art. 111 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunte, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l'inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Art. 112 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di Legge e del presente contratto.
Art. 113 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º giugno 2008 al 31 dicembre 2011 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1º luglio 2008 o instaurati successivamente; per la parte economica avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Art. 113 - Decorrenza e durata
Salvo diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti in corso alla data del 1º aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A/R almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Art. 113 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente CCNL avrà scadenza al 30-6-2016 e sarà applicato ai rapporti di lavoro in corso e a quelli instaurati successivamente.
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente CCNL si applica dal 1 settembre 2019 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1 setternbre 2019 e instaurati successivamente. Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A/R da riceversi almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato.
Le parti concordano inoltre che la contrattazione territoriale avrà decorrenza non anteriore al 1 settembre 2019.
Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente CCNL si applica dal 1º ottobre 2022 al 30 giugno 2024 ai rapporti di lavoro in corso alla data di ottobre 2022 e instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le parti concordano inoltre che la contrattazione territoriale avrà decorrenza dal 1 ottobre 2022.
Art. 114 - Esclusiva di stampa
Le parti concordano che sulla base del presente verbale di accordo provvederanno alla stesura del testo definitivo del contratto collettivo nazionale che sarà edito a cura delle parti medesime che ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
Tale testo definitivo sarà disponibile non prima di tre mesi dalla data di stipula dell'accordo di rinnovo al fine di procedere alle necessarie armonizzazioni.
Pertanto le parti medesime impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento nel frattempo esclusivamente al presente verbale di accordo che sarà trasmesso a cura delle parti stesse a tutte le proprie strutture locali evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il testo definitivo del contratto collettivo nazionale di lavoro saranno depositati presso il Ministero del lavoro.
Allegato A - Tabelle dei minimi di paga base degli operai
Valori mensili minimi di paga base degli operai
Operai di produzione | 1-6-2008 | 1-1-20096 |
Operaio di 4º livello | 965,86 | 998,17 |
Operaio specializzato | 896,88 | 926,88 |
Operaio qualificato | 807,19 | 834,19 |
Operaio comune | 689,91 | 712,99 |
La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.
La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di Legge e di contratto.
Tabelle dei minimi di paga base oraria
| 1-6-2008 | 1-1-2009 |
a) Operai di produzione |
|
|
Operaio di 4º livello | 5,58 | 5,77 |
Operaio specializzato | 5,18 | 5,36 |
Operaio qualificato | 4,66 | 4,82 |
Operaio comune | 3,99 | 4,12 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6) | 3,59 | 3,71 |
b) La retribuzione oraria è determinata calcolando il 90% della retribuzione oraria del 1º livello.
Accordo di rinnovo 12/05/2010 (Decorrenza 01/04/2010)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1º livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 90,00, di cui euro 31,00 a decorrere dal 1º aprile 2010, euro 30,00, a decorrere dal 1º gennaio 2011 ed euro 29,00 a decorrere dal 1º gennaio 2012.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
Livelli
Aumenti
Nuovi minimi
Complessivo
1-4-2010
1-1-2011
1-1-2012
1-4-2010
1-1-2011
1-1-2012
Parametri
7º
180,00
62,00
60,00
58,00
1.487,96
1.547,96
1.605,96
200
6º
162,00
55,80
54,00
52,20
1.339,16
1.393,16
1.445,36
180
5º
135,00
46,50
45,00
43,50
1.115,98
1.160,98
1.204,48
150
4º
126,00
43,40
42,00
40,60
1.041,57
1.083,57
1.124,17
140
3º
117,00
40,30
39,00
37,70
967,18
1.006,18
1.043,88
130
2º
105,30
36,27
35,10
33,93
870,46
905,56
939,49
117
1º
90,00
31,00
30,00
29,00
743,99
773,99
802,99
100
Accordo di rinnovo 12/11/2014 (Decorrenza 12/11/2014)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1º livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 43,00 a decorrere dall'1-11-2014.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue.
Livello
Parametro
Aumento
Totale
Dall'1-11-2014
7
200
86,00
86,00
6
180
77,40
77,40
5
150
64,50
64,50
4
140
60,20
60,20
3
130
55,90
55,90
2
117
50,31
50,31
1
100
43,00
43,00
È stabilito il versamento di una quota una tantum pari ad euro 200, da corrispondersi in due tranches di euro 100 ciascuna, di cui la prima all'1-11-2014 e la seconda all'1-5-2015.
Dichiarazione comune
Nel caso in cui atti legislativi e/o accordi tra le parti sociali prevedano soluzioni diverse da quelle definite dal presente CCNL, le parti firmatarie armonizzeranno, sulla base del principio di salvaguardare condizioni economiche omogenee tra le imprese, quanto previsto dal presente CCNL con le soluzioni generali maturate per il lavoro dipendente.
Accordo di rinnovo 29/07/2019 (Decorrenza 01/09/2019)
Al fine di evitare fenomeni di dumping contrattuale e di allineare i costi contrattuali per le Aziende di tutto il settore dell'edilizia in modo da evitare concorrenza, in coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 50,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella per raggiungere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell'edilizia.
LIVELLI
PAR,
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/09/2019
01/09/2020
01/09/2019
01/09/2020
VII
200
100,00
50,00
50,00
1741,96
1791,96
VI
180
90,00
45,00
45,00
1567,76
1612,46
V
150
75,00
37,5
37,5
1306,48
1343,98
IV
140
70,00
35,00
35,00
1219,37
1254,37
III
130
65,00
32,50
32,50
1132,28
1164,78
II
117
58,50
29,25
29,25
1019,05
1048,30
I
100
50,00
25,00
25,00
870,99
895,99
Per le Aziende associate Anier che abbiano applicato gli aumenti retributivi previsti dai Verbali di Accordo del 11 novembre 2013 e del 10 dicembre 2014, gli attuali aumenti retributivi verranno erogati a partire dal 1 settembre 2020 fino a concorrenza, per ogni livello, dei minimi di paga base della tabella di cui sopra al 01/09/2020, come da seguente tabella.
LIVELLI
PAR.
MINIMI AL
01/01/2017AUMENTI AL 01/09/2020
NUOVI MINIMI
01/09/2020
VII
200
1769,96
22,00
1791,96
VI
180
1592,96
19,50
1612,46
V
150
1327,48
16,50
1343,98
IV
140
1238,97
15,40
1254,37
III
130
1150,48
14,30
1164,78
II
117
1035,43
12,87
1048,30
I
100
884,99
11,00
895,99
Accordo di rinnovo 11/10/2022 (Decorrenza 01/10/2022)
RETRIBUZIONE
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni e per mantenere una omogeneizzazione con le tabelle contrattuali degli altri settori dell'edilizia, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nella seguente tabella:
LIVELLI
PARAMETRI
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivo
01/10/2022
01/01/2023
01/10/2022
01/01/2023
VII
200
184,00
120,00
64,00
1.911,96
1.975,96
VI
180
165,60
108,00
57,60
1.720,46
1.778,06
V
150
138,00
90,00
48,00
1.433,98
1.481,98
IV
140
128,80
84,00
44,80
1.338,37
1.383,17
III
130
119,60
78,00
41,60
1.242,78
1.284,38
II
117
107,64
70,20
37,44
1.118,50
1.155,94
I
100
92,00
60,00
32,00
955,99
987,99
Le parti convengono che il presente accordo sia immediatamente efficace unicamente per quanto qui previsto, senza che da ciò possa derivare una qualunque interruzione della trattativa sindacale nella più ampia condivisione della necessità di addivenire appena possibile alla sottoscrizione di un accordo di rinnovo integrale del contratto collettivo oggetto di trattativa.
Addì 14 ottobre 2022
Tra
CONFAPI ANIEM Unione Nazionale imprese Edili Manifatturiere e Settori Affini Aderenti a Confapi
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
RETRIBUZIONE
A parziale rettifica della Tabella allegata al Verbale di Accordo dell'11 ottobre 2022, si precisa che per il livello VI il nuovo minimo in vigore alla data del 1º Ottobre 2022 è 1.720,76 (invece di 1.720,46) e quello relativo al 1º Gennaio 2023 è 1.778,36 (invece di 1.778,06).
Pertanto la nuova Tabella con gli aumenti contrattuali è la seguente:
LIVELLI
PARAMETRI
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivo
01/10/2022
01/01/2023
01/10/2022
01/01/2023
VII
200
184,00
120,00
64,00
1.911,96
1.975,96
VI
180
165,60
108,00
57,60
1.720,76
1.778,36
V
150
138,00
90,00
48,00
1.433,98
1.481,98
IV
140
128,80
84,00
44,80
1.338,37
1.383,17
III