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CCNL in vigore

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EDILIZIA - INDUSTRIA

 

Testo consolidato del CCNL 19/04/2010

per i dipendenti da imprese edili ed affini

Decorrenza: 01/04/2010

Scadenza: 30/06/2024

CCNL 19/04/2010 come modificato da:

- Accordo 10/01/2011

- Accordo 25/03/2011

- Accordo 29/03/2011

- Accordo 31/03/2011

- Accordo 29/03/2012

- Accordo 25/06/2013

- Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

- Accordo 18/11/2014

- Accordo 13/01/2015

- Accordo 23/01/2015

- Accordo 02/02/2015

- Accordo 03/02/2015

- Accordo 04/02/2015

- Accordo 14/04/2015

- Accordo 15/09/2015

- Accordo 22/09/2015

- Accordo 06/04/2016

- Verbale di accordo 06/04/2016

- Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)

- Accordo previdenza integrativa 20/12/2018

- Accordo 07/03/2019

- Accordo 03/04/2019

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- Accordo 24/03/2020

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- Accordo 24/06/2022

- Accordo 22/09/2022

- Accordo 07/12/2022

N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.

 

Verbale di stipula

 

Addì, 19 aprile 2010, in Roma

Tra

Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

e

Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL-UIL)

Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL)

Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

Verbale di stipula

 

Addì, 1º luglio 2014, in Roma

tra

l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)

e

la Fe.n.e.a.l.-U.I.L, la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.

 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26 aprile 2010.

Accordo 02/02/2015

Verbale di stipula

 

Addì, 2 febbraio 2015, in Roma

tra

ANCE,

ACI PL

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

considerato quanto previsto nell'allegato 2) al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro "Industria" e "Cooperative";

considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta, si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.

L'entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2 maggio 2015;

l'accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell'allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.

Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)

Verbale di stipula

 

Addì, 18 luglio 2018, in Roma

tra

l'ANCE,

LEGACOOP Produzione e Servizi,

CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI

e AGCI Produzione e Lavoro

e

la FENEAL UIL,

la FILCA CISL

e la FILLEA CGIL

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.

Accordo 23/03/2020

Verbale di stipula

 

Addì, 23 marzo 2020, in Roma

ANCE,

ACI PL,

ANAEPA CONFARTIGIANATO,

CNA COSTRUZIONI,

FIAE CASARTIGIANI,

CLAAI,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL,

FILCA CISL,

FILLEA CGIL

Accordo 24/03/2020

Verbale di stipula

 

Roma, 24 marzo 2020

ANCE

ACI - PL

ANAEPA CONFARTIGIANATO

CNA COSTRUZIONI

FIAE CASARTIGIANI

CLAAI - Dipartimento edilizia

CONFAPI ANIEM

 

FILCA CISL

FENEAL UIL

 FILLEA CGIL

Accordo 10/09/2020

Verbale di stipula

Addi, 10 settembre 2020, in Roma

- ANCE,

- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,

- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,

- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

- ANAEPA CONFARTIGIANATO,

- CNA COSTRUZIONI,

- FIAE CASARTIGIANI,

- CLAAI,

- CONFAPI

- ANIEM

e

- FENEAL UIL,

- FILCA CISL,

- FILLEA CGIL

 

Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:

1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;

2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;

3. Congruità;

4. Rateizzazioni in Cassa Edile.

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Verbale di stipula

 

Addì, 3 marzo 2022, in Roma

tra

l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,

e

la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL

 

si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative

 

 

Legenda:

Nella riscrittura gli articoli del CCNL Cooperative saranno resi omogenei

Accordo 07/12/2022

Verbale di stipula

 

Addi, 7 dicembre 2022 in Roma

ANCE,

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

 

 

Premessa

 

1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.

Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.

2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.

3) Nel quadro di quanto sopra convenuto,

 

Viene stipulato

il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

 

Costruzioni edili

Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).

E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);

- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;

- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.

Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:

- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;

- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;

- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;

- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;

- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;

- verniciatura di impianti industriali;

- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;

- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;

- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;

- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;

- progettazione lavori di opere edili;

- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:

- fabbricati ad uso abitazioni;

- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;

- opere monumentali.

 

Costruzioni idrauliche

Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:

- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;

- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;

- acquedotti;

- gasdotti, metanodotti;

- oleodotti;

- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;

- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;

- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;

- canali navigabili, industriali, di irrigazione;

- opere per impianti idroelettrici;

- porti (anche fluviali e lacuali);

- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.

 

Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti

- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.

- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:

- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);

- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);

- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);

- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);

- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.

 

Costruzioni sotterranee

- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.

 

Costruzioni di linee e condotte

- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.

- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.

- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.

 

Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato

 

Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato

 

Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari

Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.

 

Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili

Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.

 

Dichiarazione a verbale

a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.

b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.

c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.

Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.

 

Settori di specializzazione

Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.

 

 

PARTE I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO

 

Regolamentazione per gli OPERAI

 

Art. 1 - Assunzione e documenti

 

Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

- la data di assunzione;

- la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;

- la durata dell'eventuale periodo di prova;

- il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;

- il trattamento economico iniziale;

- il contratto nazionale di lavoro applicato;

- il contratto integrativo territoriale di lavoro applicato;

- la sede di lavoro.

All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:

- la carta d'identità o altro documento equipollente;

- i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;

- i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;

- il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;

- il libretto di lavoro o la scheda professionale.

I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.

L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.

È in facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.

Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.

L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.

L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.

Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.

Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.

Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

 

 

Art. 2 - Periodo di prova

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.

Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Allegato 9 - art- 2) Periodo di prova - Operai

 

L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.

Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.

Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.

La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.

Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio.

 

 

Art. 3 - Mutamento di mansioni

 

All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Decorsi i due mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 4 - Mansioni promiscue

 

L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.

 

 

Art. 5 - Orario di lavoro - Permessi individuali

 

A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 38 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.

Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.

Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.

Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del CCNL

L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.

B) A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.

I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.

Per gli operai discontinui di cui alle lett. a), b) e c) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.

Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.

La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 17.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.

I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.

Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 5º comma.

La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.

Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.

Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.

 

 

Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia

 

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.

In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto ad eccezione di:

- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;

- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.

Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.

* * *

Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.

* * *

All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.

Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.

Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.

* * *

Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.

Le parti convengono che, in considerazione delle ragioni tecniche e organizzative del lavoro nel settore edile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, il periodo di riferimento per il calcolo della settimana lavorativa media dei lavoratori mobili è fissato in 6 mesi.

 

 

Art. 7 - Riposo settimanale

 

Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.

 

 

Art. 8 - Soste di lavoro

 

In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.

Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

* * *

In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.

Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.

Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.

 

 

Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro

 

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.

Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.

In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975, n. 427.

L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1º comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

Dichiarazione comune

Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.

Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.

Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.

 

 

Art. 10 - Recuperi

 

È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

 

 

Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza

 

Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, Allegato A, che forma parte integrante del presente articolo.

* * *

In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali e alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:

A) per gli operai di produzione:

- a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;

B) per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:

- a 1/208 dell'ex indennità di contingenza mensile;

per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto, il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile.

 

 

Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione

 

Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.

L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

 

Nota a verbale

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Dichiarazione congiunta

L'ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

Dichiarazione comune sull'E.E.T.

Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.

 

 

RINNOVI

Accordo 10/01/2011

Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.

Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

Elemento variabile della retribuzione

 

Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.

L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

NOTA A VERBALE

L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

l'ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.

 

 

Art. 13 - Lavoro a cottimo

 

Le condizioni del lavoro a cottimo - individuale o collettivo - saranno concordate tra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura;

f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;

g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).

Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lett. b). La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'8º comma del presente articolo.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.

Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.

Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 3º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.

* * *

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

 

 

Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti

 

Restano ferme le norme di Legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38.

La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o almeno prima dell'inizio medesimo.

c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. b).

d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

È compito della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.

 

Chiarimento a verbale

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

Dichiarazione comune

Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.

 

 

Art. 15 - Ferie

 

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 17.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 38 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.

Le suddette norme contenute all'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.L. n. 66/2003, in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.

La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:

- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;

- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.

L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco dei 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.

 

 

Art. 16 - Gratifica natalizia

 

Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 18.

 

 

Art. 17 - Festività

 

Sono considerati giorni festivi:

1) tutte le domeniche;

2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;

3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:

- 1º gennaio - Capodanno;

- 6 gennaio - Epifania;

- lunedì successivo alla Pasqua;

- 25 aprile - Anniversario della liberazione;

- 1º maggio - Festa del lavoro;

- 2 giugno - Festa della Repubblica;

- 15 agosto - Assunzione;

- 1º novembre - Ognissanti;

- 8 dicembre - Immacolata Concezione;

- 25 dicembre - Santo Natale;

- 26 dicembre - S. Stefano;

- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ha sede l'impresa.

Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.

Per le festività di cui al punto 3, il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24.

Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.

Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.

Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.

 

 

Art. 18 - Accantonamenti presso la Cassa edile

 

Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di Legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato D al presente contratto.

Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.

La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:

- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;

- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);

- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;

- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;

- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;

- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;

- i premi ed emolumenti similari.

La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:

- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.

La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.

La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato D).

Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza, fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato D).

Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.

Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.

Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.

Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.

La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.

All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.

Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.

La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.

Dichiarazione a verbale

Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1 conv. n. 166/1991.

Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato.

Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.

Le parti hanno convenuto l'inserimento del 15º comma del presente articolo e della lett. b-bis) dell'art. 36 del CCNL

 

 

RINNOVI

Accordo 31/03/2011

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

Si concorda quanto segue:

1) le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'Elemento economico territoriale (E.E.T.);

2) gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1º marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;

3) nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1º comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;

4) nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;

5) le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;

6) i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;

7) i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

 

Tabella

Elementi retributivi nazionali

(valori orari)

Operai

Totale

a) Operai di produzione
Operaio di 4º livello


9,29

Operaio specializzato

8,84

Operaio qualificato

8,18

Operaio comune

7,47

 

 

 

Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo

 

Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.

Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.

La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.

A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.

Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) lavoro straordinario diurno: 35%;

2) lavoro festivo: 45%;

3) lavoro festivo straordinario: 55%;

4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;

5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%;

6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;

7) lavoro notturno del guardiano: 8%;

8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;

9) lavoro notturno straordinario: 40%;

10) lavoro festivo notturno: 50%;

11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;

12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.

In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi, salvo per i lavoratori mobili per i quali deve farsi riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 234/2007, salvo quanto precisato nell'art. 6 del presente CCNL

 

 

Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati

 

Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:

 

Gruppo A) - Lavori vari

 

 

Tab. unica nazionale

Situazioni extra

1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)


4


5

2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)


5


5

3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango


5


12

4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario


8


15

5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume


8


15

6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe

8

17

7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio





10





10

8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio





10





10

9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività










11










17

10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione)


12


20

11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio



13



20

12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre

13

22

13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti

16

23

14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12)




16




28

15) Lavori su scale aeree tipo Porta

17

35

16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso





17





35

17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m

19

35

18) Lavori per fognature nuove in galleria

19

35

19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3


20


35

20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti

21

40

21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m

22

40

22) Lavori in pozzi neri preesistenti

27

55

 

 

In situazione extra si trovano le seguenti province:

- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.

Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.

Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Nota a verbale

Entro la scadenza del presente contratto, le Associazioni territoriali comunicheranno alle parti nazionali eventuali accordi ancora in vigore con riferimento a situazioni extra ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate nel presente articolo.

 

Gruppo B) - Lavori in galleria

Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:

a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;

b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26;

c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18.

Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.

Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.

Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al 1º comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.

 

Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa

Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:

a) da 0 a 10 metri: 54;

b) da oltre 10 a 16 metri: 72;

c) da oltre 16 a 22 metri: 120;

d) oltre 22 metri: 180.

Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.

 

Gruppo D) - Lavori marittimi

Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.

Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.

Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.

Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.

Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.

* * *

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

* * *

Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.

Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.

Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.

L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.

 

 

Art. 21 - Trasferta

 

A) Norme generali

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.

* * *

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.

L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.

Dichiarazione a verbale

La disciplina di cui alla presente lett. A) entra in vigore dal 1º gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'8º comma del presente articolo.

 

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un comune ad un altro.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

* * *

Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro il 31 dicembre 2006 della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio da tale data rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

Trasferta

 

A) Norme generali

All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.

 

Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.

L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.

Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.

Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.

Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.

L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al d.lgs. n. 163/2006, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.

Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.

In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.

In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.

La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1º gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'ottavo comma del presente articolo.

 

B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario

Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.

L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.

Dichiarazione a verbale

Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.

La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.

L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.

Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;

- entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;

- individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.

Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line , dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.

Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:

- le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;

- gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;

- i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.

Accordo 02/02/2015

Allegato 1 - TRASFERTA REGIONALE

 

Roma, 15 dicembre 2014

 

In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1º luglio 2014, entra in vigore il nuovo regime della "trasferta regionale" secondo i seguenti principi.

Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.

Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa.

Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.

La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:

- ubicazione del cantiere e tipologia lavori;

- elenco operai in trasferta; 

- denunce mensili presentate; 

- versamenti contributivi effettuati.

Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un'altra Cassa Edile della Regione.

Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di "provenienza" conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.

Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.

Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.

La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:

- nelle more dell'introduzione dell'obbligo, con norma nazionale, dell'invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali:

- obbligo in capo al committente, se coincidente con l'impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell'art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;

- mantenimento dell'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;

- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;

- ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.

Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.

Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle Provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:

 

1 ) Contributo per la sicurezza

La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:

a) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

b) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l'Ente unificato o esistano all'interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;

c) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell'Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell'aliquota unica vigente nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

d) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell'Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell'aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;

 

2) il 10% del contributo di cui all'art. 36 del Ceni "industria" 1º luglio 2014 e all'art. 82 del Ceni "cooperative" del 1º luglio 2014, nella misura massima del 2,25%;

 

3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;

 

4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art. 87 del Ceni 1º luglio 2014.

Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.

Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.

Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all'interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all'undicesimo comma dell'art. 21 del CCNL "industria" e del relativo comma dell'art. 70 del CCNL "cooperative".

Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.

Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell'attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all'applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.

L'impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori.

Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l'attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.

Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.

Entro il 31 dicembre 2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.

Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell'entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.

Resta ferma l'applicazione degli art. 21 del CCNL "industria" e dell'art. 70 del CCNL "cooperative" nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Allegato 6 - Trasferta regionale

 

Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dal 1º ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.

In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.

Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.

Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.

Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.

In materia di Durc on line - DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.

 

 

Art. 22 - Trasferimento

 

All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.

Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.

Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.

L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.

Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.

L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.

Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.

All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.

In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.

 

 

Art. 23 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica

 

Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.

Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.

Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al 3º comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.

Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.

 

 

Art. 24 - Elementi della retribuzione

 

Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:

1) Minimi di paga base oraria:

- si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.

2) Paga base oraria di fatto:

- si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).

3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 e 77, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:

a) per gli operai che lavorano ad economia:

- paga base di fatto;

- ex indennità di contingenza;

- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);

- indennità territoriale di settore;

b) per gli operai che lavorano a cottimo:

- paga base di fatto;

- ex indennità di contingenza;

- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);

- indennità territoriale di settore;

- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13);

- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.

4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 17 e 18 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3 deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.

5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 25, 32, 89, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3 deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.

 

 

Art. 25 - Modalità di pagamento

 

La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.

Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.

Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.

Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.

La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.

Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.

 

 

Art. 26 - Trattamento in caso di malattia

 

In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 33. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.

L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.

Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.

Per le malattie sorte dal 1º giugno 2008, le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;

b) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;

c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;

d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;

e) dal 181º giorno al compimento del 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.

Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie di cui al 5º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 6º comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.

In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1º e 3º comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.

Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.

Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal 14º comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.

* * *

Dichiarazione a verbale

Le parti si danno atto che - come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all'accordo nazionale del 22 novembre 1988 - la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.

 

 

Art. 27 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale

 

In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).

In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto.

Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 33.

L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 33.

Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.

Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:

a) dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,2538;

b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.

Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie di cui al 6º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 7º comma.

Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.

In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.

In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'8º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza ingiustificata.

Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.

Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1º, il 2º ed il 3º giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).

Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.

 

 

Art. 28 - Congedo matrimoniale

 

Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.

Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3 dell'art. 24 per 104 ore.

L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.

 

 

Art. 29 - Anzianità professionale edile

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

* * *

A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'APE ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.

È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal regolamento dell'anzianità professionale edile.

 

 

RINNOVI

Accordo 29/03/2011

Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al 1º comma del par. 3 dell'Allegato C al CCNL 18 giugno 2008 da valere per le prestazioni di maggio 2011 sono i seguenti:

 

 

N. delle erogazioni percepite dal singolo operaio

Operaio
4º liv.

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

1ª e 2ª erogazione

0,1580

0,1468

0,1321

0,1129

3ª e 4ª erogazione

0,3319

0,3085

0,2775

0,2372

5ª erogazione

0,4979

0,4624

0,4163

0,3558

6ª erogazione

0,5216

0,4846

0,4360

0,3727

7ª e 8ª erogazione

0,6958

0,6460

0,5813

0,4970

9ª e successiva erogazione

0,8697

0,8075

0,7270

0,6211

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

Accordo 29/03/2012

Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al 1º comma del par. 3 dell'Allegato C al CCNL 19 aprile 2010 da valere per le prestazioni di maggio 2012 sono i seguenti:

Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio

Operaio
4º liv.

Operaio specializzato

Operaio qualificato

Operaio comune

1ª e 2ª erogazione

0,1604

0,1490

0,1341

0,1146

3ª e 4ª erogazione

0,3369

0,3131

0,2817

0,2408

5ª erogazione

0,5054

0,4693

0,4225

0,3611

6ª erogazione

0,5294

0,4919

0,4425

0,3783

7ª e 8ª erogazione

0,7062

0,6557

0,5900

0,5045

9ª e successive erogazioni

0,8827

0,8196

0,7379

0,6304

Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.

Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

Anzianità professionale edile

 

Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.

Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto.

Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.

A decorrere dal 1 ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell'allegato A ai presenti articoli.

La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del CCNL 19 aprile 2010.

Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:

- le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;

- le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE;

- i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;

- i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;

- rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.

 

La regolamentazione dovrà anche indicare che

- agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";

- le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE".

Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.

Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare, entro gennaio di ciascun anno, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale dall'allegato A ai presenti articoli.

 

Allegato A agli artt. 29 Industria e 78 Cooperative - Contributo Fondo nazionale ape

CASSA EDILE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE

 

CASSA EDILE

CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE

 

%

VALLE D'AOSTA

Aosta

3,8

PIEMONTE

Alessandria

3,8

Asti

3,5

Biella

3,8

Cuneo

4,3

Novara

3,8

Torino

3,5

Verbania

3,8

Vercelli

3,8

LIGURIA

Genova

3,8

Imperia

3,5

La Spezia

3,8

Savona

4,3

LOMBARDIA

Bergamo

4,8

Brescia

4,3

Como e Lecco

4,8

Cremona

4,3

Mantova

4,3

Milano

3,5

Pavia

3,8

Sondrio

4,8

Varese

3,8

TRENTINO AL TO ADIGE

Bolzano

4,3

Trento

4,8

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

4,3

Pordenone

4,3

Trieste

3,5

Udine

4,3

VENETO

Belluno

4,3

Padova

4,3

Rovigo

4,8

Treviso

4,8

Venezia

4,3

Verona

3,8

Vicenza

4,3

EMILIA ROMAGNA

Bologna

3,5

Calec

4,8

Celcof

4,8

Cerna

4,8

Ferrara

3,8

Forlì'

4,3

Forlì coop

4,8

Modena e Modena affini

3,8

Parma

3,8

Piacenza

3,8

Ravenna

4,8

Reggio Emilia

3,8

Rimini

3,8

TOSCANA

Arezzo

4,3

Cert

3,5

Firenze

3,8

Grosseto

3,8

Livorno

3,8

Lucca

3,8

Massa Carrara

3,0

Pisa

3,8

Pistoia

3,5

Prato

3,5

Siena

3,5

MARCHE

Ancona

3,8

Ascoli Piceno

3,5

Macerata

3,5

Pesaro

3,5

Perugia

3,8

Terni

4,3

LAZIO

Frosinone

3,5

Latina

3,5

Rieti

3,8

Roma

3,5

Viterbo

3,8

ABRUZZO

Chieti

3,5

L'Aquila

3,5

Pescara

3,8

Teramo

3,5

MOLISE

Campobasso

3,5

Edilcassa Molise

3,0

CAMPANIA

Avellino

2,5

Benevento

2,5

Caserta

2,5

Napoli

3,0

Salerno

2,5

PUGLIA

Bari

3,5

Brindisi

3,5

Edilcassa Puglia

3,0

Foggia

3,0

Lecce

3,0

Taranto

3,0

BASILICATA

Edilcassa Basilicata

3,0

Matera

3,0

Potenza

2,5

CALABRIA

Catanzaro

2,5

Cosenza

2,5

Edilcassa Calabria

2,5

Reggio Calabria

2,5

SICILIA

Agrigento

3,0

Caltanissetta

3,5

Catania

3,0

Enna

2,5

Messina

3,0

Palermo

2,5

Ragusa

3,0

Siracusa

3,0

Trapani

2,5

SARDEGNA

Cagliari

3,5

Edilcassa Sardegna

3,5

Nuoro

3,0

Oristano

3,5

Sassari

3,5

 

Accordo 23/01/2015

[___]

- nel ribadire quanto disposto dall'allegato 3 al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla necessità che le riserve ape debbano essere utilizzate, dal territorio, esclusivamente ai fini ape;

- nel sottolineare che, sulla base del verbale di accordo sopra citato, le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape;

- nel rammentare che, fermo restando gli obblighi di cui sopra, ai territori sono demandate le modalità di utilizzo delle riserve ape disponibili per colmare le eventuali differenze negative tra il contributo attualmente versato e quello nuovo stabilito, al fine di non aumentare la pressione contributiva;

- nel confermare pertanto quanto contenuto nel paragrafo “gestione ape ordinaria” di cui alle “Indicazioni piano industriale–finanziario” allegate all'accordo nazionale del 25 novembre scorso;

c- on l'obiettivo di fornire l'interpretazione contrattuale autentica, in materia di contribuzione al FNAPE, precisano che:

 1) ai fini dell'erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del FNAPE, le Casse Edili costituite dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il CCNL per l'industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al FNAPE la contribuzione APE secondo quanto previsto dall'accordo del 1º luglio 2014;

2) fermo restando l'obbligo di utilizzo delle riserve ape, esclusivamente come stabilito al primo alinea del comma 6 dell'art. 29 del CCNL industria 1º luglio 2014 e dell'art. 78 del CCNL cooperative 1º luglio 2014, le modalità operative di tale utilizzo saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;

3) le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;

4) in attesa della costituzione del FNAPE, le Casse Edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;

5) eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.

Accordo 03/02/2015

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;

si concorda quanto segue

1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).

2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.

Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.

Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).

3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.

4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti.

5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.

6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.

I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.

Tabella

Elementi retributivi nazionali

(Valori orari)

Operai

Totale

a) Operai di produzione

Operaio di quarto livello

9,67

Operaio specializzato

9,19

Operaio qualificato

8,52

Operaio comune

7,74

Accordo 14/04/2015

Premessa

 

- considerato quanto previsto nell'allegato III al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;

- considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sul FNAPE (Fondo Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile),

 

- si concorda sui criteri della regolamentazione del FNAPE allegata al presente accordo e si conviene, altresì, che il Fondo medesimo effettuerà alle parti sociali nazionali, annualmente e per ogni singola provincia, la rendicontazione dei flussi in entrata e in uscita.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE

ACI PL

FENEAL - UIL

FILCA - CISL

FILLEA - CGIL

 

All.: n. 1 - Regolamento FNAPE

FONDO NAZIONALE PER L'ANZIANITÀ' PROFESSIONALE EDILE

 

1. Costituzione e regolamento

 

1.1 Dal 1º ottobre 2014 è costituito il Fondo nazionale per l'Anzianità professionale edile - FNAPE.

1.2 Il FNAPE è gestito dall'Ente paritetico nazionale unico previsto dai CCNL 2014 del settore delle costruzioni (SBC).

1.3 Il FNAPE applicherà la normativa contenuta nel "Regolamento dell'anzianità professionale edile" previsto in tutti CCNL.

 

2. Ricezione dati

2.1 Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.

2.2 Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, di norma con sistemi automatizzati dal proprio gestionale e comunque non oltre il trimestre successivo a quello di ricezione della denuncia, il dato relativo all'avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.

2.3 Dalle denunce mensili coperte da contribuzione il Fondo, ai fini della gestione Ape, dovrà acquisire i seguenti dati:

- mese di competenza

- cassa edile

- lavoratore:

- nome e cognome

- livello di inquadramento

- codice fiscale

- data di nascita

- luogo di nascita

- ore registrate per ciascun lavoratore:

- lavorate

- malattia e infortunio

- festività

- congedi paternità/maternità

- congedi parentali

- congedo matrimoniale

2.4 Ai fini della corresponsione della prestazione Ape del 2016, le Casse Edili trasmetteranno al server FNAPE il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione Ape 2015. Negli anni successivi al 2016 il FNAPE registrerà autonomamente il livello di erogazione di ciascun beneficiario.

2.5 Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape del 2016, il FNAPE acquisirà dalla Banca dati nazionale Ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili relativamente al periodo 1º ottobre 2013 - 30 settembre 2014.

 

3. Ricezione contributi

3.1 Il Fondo riceverà dalle Casse Edili, a partire dal mese di competenza Ottobre 2014, con le modalità previste dal paragrafo 3.3, i contributi relativi alla prestazione Ape secondo la "Tabella contributi" allegata all'accordo 1/7/2014.

3.2 Le Casse Edili richiederanno alle imprese, a decorrere dal 1 aprile 2015, il versamento di un "contributo minimo Ape" in cifra fissa, calcolato in ciascun territorio applicando la percentuale contributiva Ape prevista per la propria Cassa alla retribuzione relativa a 100 ore lavorative mensili per ciascun operaio secondo la paga oraria indicata in denuncia (ad esempio: contributo 3,5% applicato su 1.000 euro (10 euro x 100 ore) = contributo mensile minimo di 35 euro). Il "contributo minimo Ape" non si applicherà nei seguenti casi:

- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;

- cessazione rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;

- cassa integrazione, malattia o infortunio di durata non inferiore a 80 ore lavorative nello stesso mese come risultante da data certa (accordo sindacale per CIGS, domanda CIGO con successiva presentazione dell'autorizzazione, certificazione telematica di malattia o infortunio, ecc.);

- ferie e permessi retribuiti di durata non inferiore a 80 ore lavorative nel mese (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).

3.3 Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi, comprensivi del "contributo minimo" definito al paragrafo precedente, con una cadenza differita di 3 mesi (ad esempio: contributi di ottobre 2014 -riscossi a novembre - inviati al Fondo a febbraio 2015).

3.4 Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Casse Edili invieranno al Fondo gli importi Ape, relativi all'erogazione del precedente mese di maggio, non riscossi dai lavoratori. A tal fine il Fondo avvierà ulteriori ricerche per l'effettuazione del pagamento. Allo scopo di ridurre il fenomeno della mancata riscossione, dovrà essere reso obbligatorio l'utilizzo, quale modalità di pagamento, del codice IBAN o di carta prepagata o nei casi di dimostrata impossibilità, di assegno intestato al lavoratore. Con le medesime modalità le Casse Edili richiederanno al Fondo il rimborso di eventuali erogazioni relative ai casi di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro, così come previsto dal citato "Regolamento".

Alla Cassa Edile che erogherà la prestazione, è assegnato il compito di porre in essere le necessarie azioni per rintracciare il lavoratore.

Resta fermo, in capo alle Casse Edili, il compito di esperire le azioni per il recupero dei crediti secondo le regole generali sulla materia. Tali azioni saranno monitorate dal FNAPE.

3.5 Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo nel pagamento delle contribuzioni relative all'Ape, da parte delle imprese, decorrenti dal 1 ottobre 2014 all'atto del recupero di dette somme, le Casse Edili dovranno darne tempestiva informativa al Fondo e trasferirne gli importi entro 10 giorni. Il Fondo provvederà ad inviare, entro 10 giorni, le somme necessarie alla Cassa Edile competente per il pagamento della prestazione, anche parziale.

3.6 I flussi contributivi ricevuti dal FNAPE possono essere impiegati esclusivamente in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi.

 

4. Erogazione prestazione

4.1 La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all'importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.

4.2 Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape, in relazione a quanto previsto al punto precedente, saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l'erogazione.

4.3 Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione. Sarà successivamente introdotta la possibilità di accesso ai dati, relativi alla prestazione Ape dell'anno in corso, per i lavoratori iscritti al sistema delle Casse Edili.

Qualsiasi Cassa Edile, in considerazione di quanto sopra, potrà fornire ai lavoratori informazioni sulla specifica posizione Ape.

 

5. Disposizioni finali

5.1 Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l'entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.

5.2 Ogni Ente è responsabile secondo le norme vigenti, per le fasi operative di propria competenza.

5.3 Sono fatte salve le previsioni contrattuali nazionali contenute nei Regolamenti Ape e rispettivi Ceni, non modificate dal presente Regolamento.

5.4   Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento.

Accordo 15/09/2015

[___]

- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;

- considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;

- considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;

 

Tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:

 

1. Il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottosrcitte, a far data dal 1 ottobre 2015;

2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1º ottobre 2014 dal CCNL 1º luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali casse;

3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016, sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1º luglio 2014.

Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;

4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º ottobre 2015, con l'adozione, dal 1º ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.

In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;

5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1º ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;

6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.

Accordo 06/04/2016

[___]

considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;

 

visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;

SI CONVIENE

1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;

2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;

3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;

4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1º ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1º ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.

Allegato 1 - Tabella decorrenza contributi fondo nazionale APE

Periodo di competenza

Mese di versamento entro e non oltre il

Ottobre - Novembre - Dicembre

31 MARZO

Gennaio - Febbraio - Marzo

30 GIUGNO

Aprile - Maggio - Giugno 

30 SETTEMBRE

Luglio - Agosto - Settembre 

31 DICEMBRE

Verbale di accordo 06/04/2016

[___]

- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;

 

- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile

Accordo 03/04/2019

Addì, 3 aprile 2019, in Roma

tra

ANCE,

ACI PL,

ANAEPA CONFARTIGIANATO,

CNA COSTRUZIONI,

FIAE CASARTIGIANI,

CLAAI,

CONFAPI ANIEM

e

FENEAL UIL,

FILCA CISL,

FILLEA CGIL

 

Le parti sottoscritte, in merito al Fondo Fnape  convengono quanto segue.

- L'aumento, dal 1º aprile 2019, nella misura del 3% calcolato sulle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per le sole Casse Edili che, nel triennio settembre 2014/settembre 2017, risultano aver beneficiato di un differenziale positivo tra quanto ricevuto dal Fnape per l'erogazione Ape ordinaria e Ape 300 ore e quanto versato al Fnape stesso;

- l'incremento, dal 1º aprile 2019, dell'1% delle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per tutte le altre Casse Edili;

- le nuove aliquote risultanti dai precedenti punti sono riportate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo;

- il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.

Le parti convengono sulla necessità di un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del Fondo stesso, attraverso una rendicontazione trimestrale, che la Cnce invierà alla Commissione Fnape, nonché alle parti sociali per le relative valutazioni, ai fini della sua sostenibilità.

 

FNAPE - NUOVO CONTRIBUTO

 

 

CASSA EDILE/EDILCASSA CHE
ADERISCONO AL FNAPE

NUOVO CONTRIBUTO
FNAPE

VALLE D'AOSTA

Aosta

3,91

PIEMONTE

Alessandria

3,91

Asti

3,61

Biella

3,84

Cuneo

4,43

Novara

3,91

Torino

3,61

Verbania

3,91

Vercelli

3,91

LIGURIA

Genova

3,91

Imperia

3,61

La Spezia

3,91

Savona

4,34

LOMBARDIA

Bergamo

4,80

Brescia

4,43

Como e Lecco

4,80

Cremona

4,43

Edilcassa Bergamo

4,43

Mantova

4,34

Milano

3,61

Pavia

3,91

Sondrio

4,80

Varese

3,91

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano

4,43

Trento

4,80

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

4,34

Pordenone

4,43

Trieste

3,61

Udine

4,43

LAZIO

Edilcassa del Lazio

3,54

Frosinone

3,61

Latina

3,54

Rieti

3,91

Roma

3,33

Viterbo

3,84

ABRUZZO

Chieti

3,61

L'Aquila

3,54

Pescara

3,61

Teramo

3,61

MOLISE

Campobasso

3,03

Edilcassa Molise

3,09

CAMPANIA

Avellino

2,53

Benevento

2,53

Caserta

2,53

Napoli

2,83

Salerno

2,53

PUGLIA

Bari

3,03

Brindisi

3,03

Edilcassa Puglia

3,03

Foggia

3,03

Lecce

3,09

Taranto

3,09

BASILICATA

Edilcassa Basilicata

3,03

Matera

3,03

Potenza

2,58

CALABRIA

Catanzaro

2,53

Cosenza

2,53

Edilcassa Calabria

2,53

Reggio Calabria

2,53

SICILIA

Agrigento

2,53

Caltanissetta

2,53

Catania

2,53

Enna

2,53

Messina

2,53

Palermo

2,53

Ragusa

2,53

Siracusa

2,53

Trapani

2,53

SARDEGNA

Cagliari

3,09

Nuoro

3,03

Oristano

3,09

Sassari

3,03

Accordo 16/04/2019

- considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia

- in attuazione del Protocollo nazionale del 7 marzo 2019

 

concordano quanto segue:

 

- l'Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dal 1º ottobre 2019. Nelle more, l'Edilcasssa Sicilia erogherà l'ape secondo le vigenti modalità, attraverso un'aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1º luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, del 2%;

- per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell'aliquota del 2,20%;

- dal 1º ottobre 2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell'aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;

- la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30 giugno 2019;

- per l'Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l'attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1º ottobre 2019, sarà elevata all'1%.

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Allegato 7 - FNAPE

 

Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1º aprile 2022.

A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..

Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell'adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.

Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dal 1º ottobre 2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.

Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.

Ferma restando l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d'ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.

Le parti concordano che, dal 1º ottobre 2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dal 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.

Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l'individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell'andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l'equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%.

FANPE - ALIQUOTE REGIONALI

Valle d'Aosta

3,91%

Piemonte

3,86%

Liguria

3,93%

Lombardia

4,09%

Trentino Alto Adige

4,55%

Friuli Venezia Giulia

4,27%

Veneto

4,37%

Emilia Romagna

3,87%

Toscana

3,80%

Marche

3,65%

Umbria

4,00%

Lazio

3,45%

Abruzzo

3,58%

Molise

3,04%

Campania

2,67%

Puglia

3,04%

Basilicata

2,85%

Calabria

2,53%

Sicilia

2,53%

Sardegna

3,05%

Accordo 22/09/2022

Verbale di atipula

 

Addi, 22 settembre 2022, in Roma

ANCE,

LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, ACCI Produzione e Lavoro ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL

Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.

Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1º gennaio 2023.

Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1º ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.

Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.

Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1º ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.

Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.

Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.

 

FNAPE

(Tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)

 

CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE

Aliquote regionali

VALLE D'AOSTA

3,91%

PIEMONTE

Alessandria

Asti

Biella

Cuneo

Novara

Torino

Verbania

Vercelli

PIEMONTE

3,66%

LIGURIA

Genova

Imperia

La Spezia

Savona

LIGURIA

3,59%

LOMBARDIA

Bergamo

Brescia

Como e Lecco

Cremona

Mantova

Milano

Pavia

Sondrio

Varese

Edilcassa Bergamo

LOMBARDIA

3,70%

TRENTINO ALTO ADIGE

Bolzano

Trento

TRENTINO ALTO ADIGE

4,00%

FRIULI VENEZIA GIULIA

Gorizia

Pordenone

Trieste

Udine

FRIULI VENEZIA GIULIA

4,13%

VENETO

Belluno

CEIV PD+TV

Rovigo

Venezia

Verona

Vicenza

VENETO

3,98%

EMILIA ROMAGNA

Bologna

Calec

Cedaiier

FCR

Ferrara/Celcof/Cedaf

Modena

Parma

Piacenza

Edili Reggio Emilia

EMILIA ROMAGNA

3,43%

TOSCANA

Arezzo

Cert

Falea

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

TOSCANA

3,60%

MARCHE

Ancona

Ascoli Piceno

Macerata

Pesaro

CEDAM

MARCHE

3,30%

UMBRIA

Perugia

Terni

UMBRIA

3,95%

LAZIO

Frosinone

Latina

Rieti

Roma

Viterbo

Edilcassa Lazio

LAZIO

3,18%

ABRUZZO

Chieti

L'Aquila

Pescara

Teramo

ABRUZZO

3,43%

MOLISE

Campobasso

Edilcassa Molise

MOLISE

3,04%

CAMPANIA

Avellino

Benevento

Caserta

Napoli

Salerno

CAMPANIA

2,40%

PUGLIA

Bari

Brindisi

Foggia

Lecce

Taranto

Edilcassa Puglia

PUGLIA

2,92%

BASILICATA

Matera

Potenza

Edilcassa Basilicata

BASILICATA

2,76%

CALABRIA

Catanzaro

Cosenza

Reggio Calabria

Edilcassa Calabria

CALABRIA

2,17%

SICILIA

Agrigento

Caltanissetta

Catania

Enna

Messina

Palermo

Ragusa

Siracusa

Trapani

Edilcassa Sicilia

SICILIA

2,43%

SARDEGNA

Cagliari

Nuoro

Oristano

Sassari

SARDEGNA

2,86%

 

 

 

Art. 30 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli

 

L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.

Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.

Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.

In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.

* * *

L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.

L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza di cicli e motocicli lasciati dagli operai.

Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.

L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.

 

 

Art. 31 - Obblighi e responsabilità degli autisti

 

L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.

Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.

Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.

Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.

 

 

Art. 32 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni

 

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Allegato 12 - art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai

 

Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.

 

 

Art. 33 - Trattamento di fine rapporto

 

Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. - sub art. 1 della Legge n. 297/1982.

A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 cod. civ.

Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:

- minimo di paga base;

- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;

- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);

- indennità territoriale di settore;

- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;

- trattamento economico di cui all'art. 18;

- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5;

- utile di cottimo e concottimo;

- indennità sostitutiva di mensa;

- indennità di trasporto;

- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20, lett. B), C), D) e dichiarazione a verbale;

- indennità per lavori in alta montagna;

- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lett. B).

Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma, della citata Legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.

Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4º comma della citata Legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3 % e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 % e al 50,77 %, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b) e per gli operai di cui alla lett. c) dell'Allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lett. A), divisa per 13,5.

Con decorrenza dal 1º gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2º comma della presente lett. A), divisa per 13,5.

 

B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977.

L'indennità nella misura stabilita al 1º comma della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1º gennaio 1981.

L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato 1º comma decorre dal 1º luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.

Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.

Per l'anzianità dal 1º gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.

Per l'anzianità precedente al 1º gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968 deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.

 

 

Art. 34 - Indennità in caso di morte

 

In caso di morte dell'operaio, il trattamento economico di cui all'art. 33 e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.

 

 

Art. 35 - Reclami

 

In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.

Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.

Le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.

 

 

Art. 36 - Versamenti in Cassa edile

 

a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, e la FENEAL-UIL la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.

I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.

Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al 1º comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.

L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1º comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.

Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.

Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.

Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili accertate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).

Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.

La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile.

b) Con l'iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.

La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al 1º comma della lett. a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.

b-bis) Con l'iscrizione alla Cassa edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.

c) Con l'iscrizione alla Cassa edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.

Dal 1º ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.

L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Cassa edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al 6º comma della lett. a) del presente articolo.

Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.

La Cassa edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.

In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al 1º comma della lett. a) possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.

L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.

Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all'ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)

ALLEGATO 7 - F24

 

Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull'opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.

Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l'irregolarità spesso determinata dal ed fenomeno delle "sottodichiarazioni".

Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.

Pertanto le Parti convengono sull'istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1º luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018.

Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:

1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);

2. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;

3. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.

Dopo le suddette verifiche si darà luogo all'utilizzo dell'F24 a partire dal 1º.01.2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.

 

 

Art. 37 - Quote sindacali

 

Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25 luglio 1996 allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse edili.

Le Organizzazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al 6º comma dell'art. 36, lett. c): i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.

L'ANCE e le Organizzazioni territoriali ad essa aderenti possono, mediante apposita convenzione con la Cassa edile, riscuotere per il tramite della Cassa medesima i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti.

 

 

Art. 38 - Accordi locali

 

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.

In conformità alle intese Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e con validità triennale:

a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;

d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;

e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;

f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;

g) alle attuazioni di cui all'art. 18;

h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;

i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;

k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lett. f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:

1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;

2) monte salari denunciato in Cassa edile;

3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.

Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissano a livello nazionale, la percentuale di E.v.r. con validità triennale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.v.r. fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.v.r. fissato territorialmente.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

- ore denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.v.r. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.v.r. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.v.r. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.v.r. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;

- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.v.r. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'E.v.r., determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;

2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;

3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;

5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;

6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;

7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;

8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Visto quanto stabilito nell'accordo del _____, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

Dichiarazione a verbale

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

 

 

RINNOVI

Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)

Accordi locali

 

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2015.

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;

b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;

c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;

d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;

e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;

f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;

g) alle attuazioni di cui all'art. 18;

h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;

i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;

j)  alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive,

k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.

 

Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1º luglio 2015.

 

L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.

Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:

1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;

2. monte salari denunciate in Cassa Edile;

3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;

Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.

Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.

Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.

Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.

Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.

Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:

1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;

2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.

Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, sopra esposti.

Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.

Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.

Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;

2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.

Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.

Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.

Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.

Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:

1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;

2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;

3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;

4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;

5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;

6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;

7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;

8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.

Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.

Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.

Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.

 

Dichiarazione a verbale

Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.

Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)

Allegato 11 - art. 38 Accordi locali

 

La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo

In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.

Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:

(omissis)

e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.

(omissis)

 

 

Art. 39 - Aspettativa

 

All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.

Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.

È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.

L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.

L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.

 

 

Regolamentazione per gli IMPIEGATI

 

Art. 40 - Assunzione

 

Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di Legge.

Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:

1) la data di assunzione;

2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;

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