CCNL in vigore
EDILIZIA - IMPRESE ARTIGIANE E PMI (Confinnova - Cisal)
Testo consolidato del CCNL 02/12/2016
Per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini
Decorrenza: 01/11/2016
Scadenza: 31/10/2019
Il giorno due Dicembre 2016 in Napoli presso la sede di FIADEL CISAL Piazza Garibaldi 49, a conclusione delle trattative avviate il 10 Giugno 2016 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate Organizzazioni :
Le Organizzazioni sindacali datoriali:
CONFINNOVA , Confederazione Nazionale delle Imprese Innovative;
FEDERSICUREZZA ITALIA Federazione Nazionale delle aziende della sicurezza nei luoghi di lavoro e della formazione
E
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
SINAST- Sindacato Intercategoriale Nazionale Ambiente, Servizi, Sicurezza, Salute e Tecnologia
FIADEL CISAL
è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle imprese edili artigiane e delle piccole e medie imprese industriali edili e affini.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
RELAZIONI SINDACALI
le Parti
- considerano obiettivo comune l'impegno per realizzare un sistema di relazioni sindacali che crei condizioni di competitività e produttività tali da contribuire a rafforzare il sistema del settore delle costruzioni;
- convengono che la contrattazione collettiva rappresenta un valore imprescindibile che deve far raggiungere risultati funzionali alla ripresa di un'occupazione stabile e tutelata e pertanto deve essere orientata ad una politica di sviluppo adeguata alle differenti necessità aziendali da conciliare con il rispetto dei diritti e delle esigenze delle persone;
- ritengono essenziale un sistema di relazioni sindacali e contrattuali regolato e quindi in grado di dare certezze non solo riguardo ai soggetti, ai livelli, ai tempi e ai contenuti della contrattazione collettiva ma anche sull'affidabilità ed il rispetto delle regole stabilite;
- ribadiscono, fermo restando il ruolo del contratto collettivo nazionale di lavoro, il comune obiettivo di favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva di prossimità e aziendale per cui vi è la necessità di promuoverne l'effettività e di garantirne una maggiore certezza ed esigibilità.
- concordano che il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale;
- condividono che la contrattazione collettiva aziendale debba assicurare risposte condivise agli specifici contesti regionali e/o territoriali e per il raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, concordati fra le parti.
Inoltre si impegnano ad adeguare tempestivamente le disposizioni del presente CCNL alle eventuali nuove normative che dovessero essere emanate in materia di rapporti di lavoro mediante specifiche sequenze contrattuali.
Contratto territoriale di prossimità
1. Il ruolo della contrattazione di secondo livello, territoriale di prossimità e aziendale, va rafforzato, ritenendola strategica per dare risposte a specificità diversificate, nei limiti dettati dalla Legge e dal presente CCNL.
2. In materia salariale la contrattazione di secondo livello può intervenire sulle componenti accessorie della retribuzione, corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa. Per consentire tale intervento le Parti convengono che una quota della massa salariale complessivamente negoziata a livello nazionale, come previsto, venga gestita direttamente dalla contrattazione territoriale o demandata alla contrattazione aziendale, fissandone modalità e criteri generali per l'attribuzione ai lavoratori.
3. Il livello di contrattazione di prossimità ha propria autonomia e potere decisionale in particolare sulle seguenti materie:
- criteri per l'aggiornamento professionale, qualificazione, riconversione e riqualificazione del personale dipendente, sperimentazione di nuove figure professionali nonché gestione della sua mobilità, anche in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative;
- organizzazione, programmazione e flessibilità dell'orario di lavoro;
- diritto allo studio;
Relazioni sindacali
1. Le relazioni sindacali, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive responsabilità della associazione datoriale e dei Sindacati, perseguono l'obiettivo di contemperare l'interesse dei dipendenti al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla loro crescita professionale con l'esigenza di incrementare l'efficacia e l'efficienza dei servizi.
2. Le Parti concordano di procedere alla costituzione dell'Ente Bilaterale come specificato all'articolo 3 e le Commissioni Paritetiche Bilaterali come specificato all'articolo 4 del presente CCNL.
Contrattazione aziendale
1. Il confronto tra azienda e la rappresentanza sindacale territoriale e/o di struttura (RSA/RSU) riguarda tutti i temi che la Legge demanda alle parti sociali con l'obiettivo di consentire alle stesse di sviluppare al meglio la loro funzione contrattuale potendola in tal modo adeguare alla specificità aziendale.
Diritti e libertà sindacali
1. I diritti e le libertà sindacali sono disciplinati dalla Legge n. 300/70 e dalle disposizioni del presente contratto.
2. I periodi di fruizione di tutte le libertà sindacali sono validi ai fini dei vari istituti contrattuali e si configurano come effettivo servizio prestato nella propria funzione professionale, nella rispettiva sede di titolarità.
La RSA può essere costituita ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva nell'ambito delle associazioni sindacali che siano firmatarie dei contratti collettivi di lavoro applicati nell'unita produttiva.
Assemblea sindacale
1. Per l'esercizio dell'attività sindacale sono riconosciute 12 ore annue individuali retribuite per tenere l'assemblea degli operatori in orario di lavoro. L'assemblea, che sarà convocata con un preavviso non inferiore a tre giorni lavorativi, potrà essere svolta anche al di fuori della abituale sede di servizio, previa opportuna precisazione nella richiesta avanzata dalla RSA/RSU o dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie dei presente CCNL.
2. Nei periodi di attività formativa, se le assemblee coincidono con l'orario delle attività formative e coinvolgono i formatori e il personale ad esse addetto, di norma vanno collocate all'inizio o alla fine del turno di lavoro.
All'assemblea potranno partecipare, previo preavviso, dirigenti esterni delle Organizzazioni Sindacali.
Trattenute per contributi sindacali
1. Nei confronti dei lavoratori iscritti alle Organizzazioni Sindacali, l'azienda è tenuta ad operare la trattenuta per contributi sindacali mediante lettera-delega firmata dal lavoratore interessato e ad effettuare le relative rimesse secondo le istruzioni emanate dalle rispettive Organizzazioni Sindacali.
2. La lettera-delega sarà inviata alla direzione dell'azienda dalla rispettiva organizzazione sindacale.
Ambito e decorrenza contrattuale
Per quanto non previsto dal presente CCNL si fa rinvio alla legislazione vigente.
Le Parti stipulanti convengono inoltre che il presente CCNL, per tutto il periodo della sua validità, deve essere considerato un complesso normativo unitario ed inscindibile.
Allegato 1 - LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Apposizione del termine e durata massima
1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a trentasei mesi.
2. La durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e indipendentemente dai periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, non può superare i trentasei mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni di pari livello e categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti, nell'ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato. Qualora il limite dei trentasei mesi sia superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.
4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.
Divieti
1. L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della Legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;
d) da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
2. In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
Proroghe e rinnovi
1. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della sesta proroga.
2. Qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.
3. I limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle imprese start-up innovative di cui di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite.
Continuazione del rapporto oltre la scadenza del termine
1. Fermi i limiti di durata massima previsti dalla Legge, se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20 % fino al decimo giorno successivo e al 40 % per ciascun giorno ulteriore.
2. Qualora il rapporto di lavoro continui oltre il trentesimo giorno in caso di contratto di durata inferiore a sei mesi, ovvero oltre il cinquantesimo giorno negli altri casi, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini.
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
1. Con il presente contratto si fissa al 40% del numero di lavoratori presenti in azienda, la percentuale massima di lavoratori che potranno essere assunti a tempo determinato. A tal fine si considera il numero dei lavoratori in forza al 1º gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.
2. Sono esenti dal limite di cui al comma 1, nonché da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi:
a) nella fase di avvio di nuove attività.;
b) da imprese start-up innovative di cui all'articolo 25, commi 2 e 3, del decreto-Legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 2012, per il periodo di quattro anni dalla costituzione della società ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25 per le società già costituite;
c) per lo svolgimento delle attività stagionali
d) per sostituzione di lavoratori assenti;
f) con lavoratori di età superiore a 50 anni.
3. In caso di violazione del limite percentuale di cui al comma 1, restando esclusa la trasformazione dei contratti interessati in contratti a tempo indeterminato, per ciascun lavoratore si applica una sanzione amministrativa di importo pari:
a) al 20 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale non è superiore a uno;
b) al 50 % della retribuzione, per ciascun mese o frazione di mese superiore a quindici giorni di durata del rapporto di lavoro, se il numero dei lavoratori assunti in violazione del limite percentuale è superiore a uno.
Diritti di precedenza
1 Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine.
2. Per le lavoratrici, il congedo di maternità di cui al Capo III del decreto legislativo n. 151 del 2001, e successive modificazioni, usufruito nell'esecuzione di un contratto a tempo determinato presso lo stesso datore di lavoro, concorre a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al comma 1. Alle medesime lavoratrici è altresì riconosciuto, alle stesse condizioni di cui al comma 1, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine.
3. Il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.
4. Il diritto di precedenza deve essere espressamente richiamato nell'atto scritto di cui all'articolo 19, comma 4 dlgs 81/2015, e può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti per iscritto la propria volontà in tal senso al datore di lavoro entro due mesi dalla conclusione del contratto .
Principio di non discriminazione
1. Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato.
2. Nel caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa da 25,82 euro a 154,94 euro. Se l'inosservanza si riferisce a più di cinque lavoratori, si applica la sanzione amministrativa da 154,94 euro a 1.032,91 euro.
Criteri di computo
Salvo che sia diversamente disposto, ai fini dell'applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, si tiene conto del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i dirigenti, impiegati, negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro.
Decadenza e tutele
1. L'impugnazione del contratto a tempo determinato deve avvenire, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 6 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, entro centoventi giorni dalla cessazione del singolo contratto.
2. Nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno a favore del lavoratore stabilendo un'indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della Legge n. 604 del 1966. La predetta indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo compreso tra la scadenza del termine e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la ricostituzione del rapporto di lavoro.
Definizione
1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni.
Disciplina generale
1. Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta ai fini della prova. Il contratto di apprendistato contiene, in forma sintetica, il piano formativo individuale definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 276 del 2003. Nell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e nell'apprendistato di alta formazione e ricerca, il piano formativo individuale è predisposto dalla istituzione formativa con il coinvolgimento dell'impresa. Al piano formativo individuale, per la quota a carico dell'istituzione formativa, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Il contratto di apprendistato ha una durata che è fissata dalla Legge e dal presente contratto.
3. Durante l'apprendistato trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo. Nel contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, costituisce giustificato motivo di licenziamento, il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi come attestato dall'istituzione formativa.
4. Al termine del periodo di apprendistato le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell'articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5. Il presente contratto regolamenta l'apprendistato, nel rispetto dei seguenti principi:
a) divieto di retribuzione a cottimo;
b) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio;
c) presenza di un tutore o referente aziendale;
d) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003, anche attraverso accordi con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
e) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti nel percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualificazione professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;
f) registrazione della formazione effettuata e della qualificazione professionale ai fini contrattuali eventualmente acquisita con le procedure previste dalla Legge ;
g) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
h) possibilità di definire forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
6. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) assicurazione contro le malattie;
c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
d) maternità;
e) assegno familiare;
f) assicurazione sociale per l'impiego, in relazione alla quale, in aggiunta a quanto previsto in relazione al regime contributivo per le assicurazioni di cui alle precedenti lettere, ai sensi della disciplina di cui all'articolo 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1º gennaio 2013 è dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani una contribuzione pari all'1,31 % della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, con riferimento alla quale non operano le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183.
7. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 % per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. è in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 8 agosto 1985, n. 443.
8. Esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro, restando esclusi dal computo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, dimissioni o licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto professionalizzante. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente comma sono considerati ordinari lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.
1. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e il certificato di specializzazione tecnica superiore è strutturato in modo da coniugare la formazione effettuata in azienda con l'istruzione e la formazione professionale svolta dalle istituzioni formative che operano nell'ambito dei sistemi regionali di istruzione e formazione sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e di quelli di cui all'articolo 46 del dlgs 81/2015
2. Possono essere assunti con il contratto di cui al comma 1, in tutti i settori di attività, i giovani che hanno compiuto i 15 anni di età e fino al compimento dei 25. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore a tre anni o a quattro anni nel caso di diploma professionale quadriennale.
3 In relazione alle qualificazioni contenute nel Repertorio di cui all'articolo 41, comma 3, i datori di lavoro hanno la facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, che hanno concluso positivamente i percorsi di cui al comma 1, per il consolidamento e l'acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, utili anche ai fini dell'acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il contratto di apprendistato può essere prorogato fino ad un anno anche nel caso in cui, al termine dei percorsi di cui al comma 1, l'apprendista non abbia conseguito la qualifica, il diploma, il certificato di specializzazione tecnica superiore o il diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
4. Possono essere, altresì, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a quattro anni, rivolti ai giovani iscritti a partire dal secondo anno dei percorsi di istruzione secondaria superiore, per l'acquisizione, oltre che del diploma di istruzione secondaria superiore, di ulteriori competenze tecnico-professionali rispetto a quelle già previste dai vigenti regolamenti scolastici, utili anche ai fini del conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore. Possono essere, inoltre, stipulati contratti di apprendistato, di durata non superiore a due anni, per i giovani che frequentano il corso annuale integrativo che si conclude con l'esame di Stato, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.
5. Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore sottoscrive un protocollo con l'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto, che stabilisce il contenuto e la durata degli obblighi formativi del datore di lavoro, secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 46, comma 1
Nell'apprendistato che si svolge nell'ambito del sistema di istruzione e formazione professionale regionale, la formazione esterna all'azienda è impartita nell'istituzione formativa a cui lo studente è iscritto e non può essere superiore al 60 % dell'orario ordinamentale per il secondo anno e al 50 % per il terzo e quarto anno, nonché per l'anno successivo finalizzato al conseguimento del certificato di specializzazione tecnica, in ogni caso nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nel rispetto di quanto stabilito dalla legislazione vigente.
6. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 % di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
7. Successivamente al conseguimento della qualifica o del diploma professionale ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, nonché del diploma di istruzione secondaria superiore, allo scopo di conseguire la qualificazione professionale ai fini contrattuali, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante. In tal caso, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui all'articolo 42, comma 5.
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo n. 226 del 2005, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La qualificazione professionale al cui conseguimento è finalizzato il contratto è determinata dalle parti del contratto sulla base dei profili o qualificazioni professionali previsti
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche, nonché la durata anche minima del periodo di apprendistato, che non può essere superiore a tre anni ovvero cinque per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano.
3. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio. La formazione verrà erogata con le modalità previste dalla Legge
4. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore o di un diploma professionale conseguito nei percorsi di istruzione e formazione professionale integrato da un certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all'esito del corso annuale integrativo.
2. Per le ore di formazione svolte nella istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 % di quella che gli sarebbe dovuta. Sono fatte salve le diverse previsioni dei contratti collettivi.
Definizione
1. Nel rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, l'assunzione può avvenire a tempo pieno, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o a tempo parziale.
Forma e contenuti del contratto di lavoro a tempo parziale
1. Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2. Nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.
3. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione di cui al comma 2 può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite.
Lavoro supplementare, lavoro straordinario, clausole elastiche
1. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2003, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi capitolo precedente, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi e comunque non oltre il 25% delle ore di lavoro concordate.
2. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
3. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, cosi come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003.
4. Le parti del contratto di lavoro a tempo parziale possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata.
5. Nei casi di cui al comma 4, il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di due giorni lavorativi, fatte salve le diverse intese tra le parti, nonché a specifiche compensazioni, nella misura ovvero nelle forme determinate dai contratti collettivi.
6. Le clausole elastiche prevedono, a pena di nullità, le condizioni e le modalità con le quali il datore di lavoro, con preavviso di due giorni lavorativi, può modificare la collocazione temporale della prestazione e variarne in aumento la durata, nonché la misura massima dell'aumento, che non può eccedere il limite del 25 % della normale prestazione annua a tempo parziale. Le modifiche dell'orario di cui al presente periodo comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15 % della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
7. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 8, commi da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'articolo 10, primo comma, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica.
8. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Trattamento del lavoratore a tempo parziale
1. Il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento.
2. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. I contratti collettivi possono modulare la durata del periodo di prova, del periodo di preavviso in caso di licenziamento o dimissioni e quella del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia ed infortunio in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro.
Trasformazione del rapporto
1. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
2. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.
3. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronicodegenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno.
4. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
5. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
6. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale.
7. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 %. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
8. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno.
Criteri di computo dei lavoratori a tempo parziale
1. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. A tal fine, l'arrotondamento opera per le frazioni di orario che eccedono la somma degli orari a tempo parziale corrispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Sanzioni
1. In difetto di prova in ordine alla stipulazione a tempo parziale del contratto di lavoro, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo pieno, fermo restando, per il periodo antecedente alla data della pronuncia giudiziale, il diritto alla retribuzione ed al versamento dei contributi previdenziali dovuti per le prestazioni effettivamente rese.
2. Qualora nel contratto scritto non sia determinata la durata della prestazione lavorativa, su domanda del lavoratore è dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno a partire dalla pronuncia.
3. Lo svolgimento di prestazioni in esecuzione di clausole elastiche senza il rispetto delle condizioni, delle modalità e dei limiti previsti dalla Legge o dai contratti collettivi comporta il diritto del lavoratore, in aggiunta alla retribuzione dovuta, a un'ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno.
Disciplina previdenziale
1. La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto-Legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno.
2. Gli assegni per il nucleo familiare spettano ai lavoratori a tempo parziale per l'intera misura settimanale in presenza di una prestazione lavorativa settimanale di durata non inferiore al minimo di ventiquattro ore. A tal fine sono cumulate le ore prestate in diversi rapporti di lavoro. In caso contrario spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, qualunque sia il numero delle ore lavorate nella giornata. Qualora non si possa individuare l'attività principale per gli effetti dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, gli assegni per il nucleo familiare sono corrisposti direttamente dall'INPS.
3. La retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, a valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione collettiva per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al presente comma è stabilita con le modalità di cui al comma 1.
4. Nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e viceversa, ai fini della determinazione dell'ammontare del trattamento di pensione si computa per intero l'anzianità relativa ai periodi di lavoro a tempo pieno e, in proporzione all'orario effettivamente svolto, l'anzianità inerente ai periodi di lavoro a tempo parziale.
Allegato 4 - Minimi e Contingenza
LIV. | QUALIFICHE | MINIMI | CONTINGENZA | ||
1-1-2014 | 1-7-2015 | 1-4-2017 | |||
7 | Quadri e impiegati 1 categoria super | 1.699,84 | 1.735,48 | 1.804,86 | 534,28 |
6 | Impiegati 1 categoria | 1.487,27 | 1.518,56 | 1.579,48 | 529,11 |
5 | Impiegati 2 categoria - Operaio 5 livello | 1.239,19 | 1.265,27 | 1.316,04 | 522,91 |
4 | Impiegati 3 cat. Assistente tecnico - Operaio 4 livello | 1.147,89 | 1.172,05 | 1.219,10 | 520,12 |
3 | Impiegati 3 categoria - Operaio specializzato | 1.073,52 | 1.096,12 | 1.140,12 | 517,85 |
2 | Impiegati 4 categoria - Operaio qualificato | 948,94 | 968,93 | 1.007,85 | 515,27 |
1 | Impiegati 4 categoria primo impiego - Operaio comuni | 829,07 | 846,45 | 880,30 | 512,58 |
PARTE I - DISCIPLINA COMUNE AGLI OPERAI, IMPIEGATI E QUADRI
TITOLO I - Validità e sfera di applicazione dei contratto
Art. 1 - Validità e sfera di applicazione del Contratto
Il presente CCNL disciplina in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dei dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla Legge n. 443/1985 delle piccole imprese industriali, delle società cooperative artigiane e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, che operano nei settori delle costruzioni edili, archeologico, del restauro e attività affini. In particolare, le attività e/o mestieri interessati dal presente CCNL sono le seguenti:
1) costruzioni edili ovvero costruzioni di fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, ad uso pubblico, ad uso privato nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il carico, lo scarico di cantieri e di opere provvisionali in genere e lo sgombero dei materiali;
2) progettazione di lavori di opere edili;
3) decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali, artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico e altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
4) pavimentazione in cemento, marmette, marmo, legno, pietre naturali, seminato, gomma, bollettonato, linoleum;
5) intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, doratura, argentatura, laccatura e simili;
6) preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, feltri, bitume, cartoni e simili, con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
7) lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
8) posa in opera di attrezzature varie di servizio;
9) spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, facciate di edifici, monumenti, sgombero della neve da tetti e da superfici di varia natura;
10) pozzi d'acqua - scavati, trivellati, realizzati con sistema autoaffondante - per uso potabile, industriale o irriguo;
11) costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione e simili;
12) costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade di ogni tipologia, compreso lo sgombero della neve e altri materiali;
13) sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;
14) esecuzione di segnaletica stradale orizzontale;
15) posa in opera di segnaletica;
16) costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
17) costruzione, installazione, demolizione di cisterne e serbatoi interrati in metallo, in cemento armato ovvero altro materiale per il contenimento di qualsiasi tipologia di liquido;
18) costruzione, manutenzione, irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini esimili;
19) costruzione di linee elettriche e telefoniche;
20) messa in opera di pali, tralicci e simili;
21) costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
22) scavi, rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di gas, acqua, telefonia e simili;
23) realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose, franose, di terreni allagabili e di terreni a rischio di dissesto idrogeologico;
24) attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;
25) movimenti di terra, scavi, anche per ricerche archeologiche e geognostiche, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili;
26) demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
27) demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
28) manutenzione ordinaria e/o straordinaria, restauro e restauro-artistico di opere edili, di beni mobili e immobili di opere tutelate;
29) costruzione, manutenzione e restauro di fabbricati ad uso abitazioni urbani e rurali, ad uso agricolo, commerciale, industriale, di opere monumentali;
30) attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;
31) altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.
Le disposizioni del presente Contratto sono correlate, inscindibili tra loro, non cumulabili con altro trattamento e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.
Ferma restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni più favorevoli, individuali o collettive, derivanti da accordi, usi e consuetudini praticate al lavoratore in servizio prima della data di stipula del presente CCNL, che restano a lui assegnate "ad personam".
Le Parti stipulanti convengono che tra i requisiti per accedere ai finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive ovvero ai fondi per la formazione professionale erogati da Enti pubblici, nazionali, regionali provinciali e/o della U.E, sia compreso l'impegno da parte delle imprese artigiane, delle piccole imprese industriali, delle società cooperative e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma cooperativista, all'applicazione del presente CCNL.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge vigenti.
Nota a verbale - Salvo per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa ovvero dal consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, il presente CCNL non trova applicazione in riferimento alle attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà airedilizia, all'istallazione di impianti e rispetto a tutte quelle attività regolamentate da contratti artigiani di altre categorie.
Il presente Contratto non si applica al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
TITOLO II - Contrattazione sindacale
Art. 2 - Livelli di contrattazione
Le Parti stipulanti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:
a. contrattazione di I livello: contratto nazionale di settore;
b. contrattazione di II livello: contratto integrativo territoriale e/o aziendale
Art. 3 - Contrattazione nazionale
La contrattazione collettiva di I livello vuole riconoscere alle imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, che si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL
Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti presenti, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, la propria proposta di piattaforma per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.
La Parte che ha ricevuto la proposta per il rinnovo dovrà darne riscontro entro 30 giorni dal ricevimento.
Le OO.SS. nazionali contraenti convengono che qualora in sede Confederale ovvero Nazionale intervengano in vigenza del presente Contratto eventuali modifiche sugli assetti contrattuali, le stesse entro i 90 giorni successivi procederanno al riesame della materia contrattuale con specifico riferimento ai compiti ed alle materie demandate ai livelli nazionale e territoriale di contrattazione.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di trattare le materie specifiche del settore edile e in particolare:
- la classificazione del personale;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e cantieri;
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- la costituzione e il regolamento di Enti bilaterali Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di Comitati Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di eventuali Fondi di categoria;
- la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
- le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta elencazione.
Art. 4 - Contrattazione territoriale e o aziendale
La contrattazione di secondo livello è tesa al rilancio della crescita della produttività e quindi della retribuzione reale.
La contrattazione collettiva decentrata sarà svolta a livello regionale e territoriale ed aziendale.
L'elemento economico di 2º livello (l'E.V.R.) verrà concordato dalle OO.SS. firmatarie a livello regionale ovvero territoriale sulla base dell'andamento congiunturale del settore edile valutato attraverso 5 indicatori di riferimento, di cui 3 comuni per tutto il territorio nazionale:
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile Nazionale (CEN) , di cui all'art. 88 del presente CCNL;
- monte salari denunciato alla CEN;
- ore lavorate dichiarate alla CEN, per le quali la valutazione della incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle Parti Sociali territoriali aderenti alle OO.SS. firmatarie;
e almeno 2 dei seguenti indicatori, da individuare a livello territoriale:
- dinamica del numero e importo complessivo delle concessioni edilizia e delle dichiarazioni di avvio lavori;
- dinamica del numero e dell'importo complessivo dei bandi di gara e degli appalti aggiudicati, anche con specifico riferimento al mercato dell'artigianato e della piccola industria;
- attivazione dei finanziamenti, inclusi quelli derivati da fondi strutturati;
- dinamica del numero dei lavoratori edili iscritti nelle liste di mobilità per mancanza di lavoro e andamento della CIGO e/o della CIGS;
- prodotto interno lordo del settore delle costruzioni a livello territoriale;
- ulteriore indicatore concordato a livello territoriale.
Alla contrattazione collettiva nazionale è demandato di trattare le seguenti materie:
- la classificazione del personale;
- la retribuzione;
- l'orario di lavoro;
- le normative in materia di condizioni di lavoro, sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro e cantieri;
- le relazioni sindacali di settore;
- le materie da rinviare o rimettere al livello regionale;
- la costituzione e il regolamento di Enti bilaterali Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di Comitati Paritetici;
- la costituzione e il regolamento di eventuali Fondi di categoria;
- la regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
- le materie tipiche della contrattazione collettiva nazionale, non indicate nella suddetta elencazione.
Le Associazioni Sindacali territoriali aderenti alle OO.SS. nazionali contraenti potranno fissare a livello territoriale e per le circoscrizioni di propria competenza, la percentuale di Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) che avrà validità triennale.
In conseguenza alla determinazione e all'entrata in vigore dell'E.V.R., cesserà di essere applicato l'Elemento Economico Territoriale (E.E.T.) e l'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
In sede di rinnovo della contrattazione collettiva regionale ovvero territoriale, le Organizzazioni Sindacali territoriali individueranno tra gli indicatori sopra elencati i 2 indicatori che ritengono più significativi e che, integrati ai 3 indicatori comuni su scala nazionale, permetteranno di verificare l'andamento complessivo del settore rispetto al territorio di loro competenza.
Il raffronto dei parametri raccolti a livello territoriale avverrà su base triennale attraverso la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente antecedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori concordati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, che non potrà eccedere il 6% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto :
- qualora 1 dei suddetti parametri dovesse risultare pari o positivo, l'EVR sarà riconosciuto nella misura variabile entro il 20% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- nel caso in cui dovessero risultare pari o positivi 2 dei 5 parametri, l'EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 20% e il 40% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- qualora i parametri pari o positivi dovessero essere 3 su 5, l'EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 40% e il 70% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- in presenza di 4 parametri pari o positivi, l'EVR verrà riconosciuto nella misura variabile tra il 70% e il 100% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- qualora tutti i parametri risultassero pari o positivi, l'EVR verrà riconosciuto nella misura del 100% dell'EVR fissato a livello territoriale;
- infine se tutti i 5 parametri risultassero positivi l'EVR sarà riconosciuto nella interezza di quanto stabilito a livello territoriale.
Fatta salva la suddetta disciplina, le parti a livello territoriale stabiliranno l'erogazione dell'E.V.R. in quote mensili al personale in forza.
L'accordo territoriale ha la durata del contratto nazionale.
Le Parti sociali firmatarie si impegnano a non assumere iniziative unilaterali né a procedere ad azioni dirette nel periodo intercorrente dalla presentazione delle richieste e il termine di 60 giorni decorrente dall'apertura delle trattative.
In caso di contrasto in ordine all'applicazione della presente disciplina, le relative questioni dovranno essere demandate, anche su istanza di una sola delle Parti territoriali, alle OO.SS. nazionali che entro il termine di 15 giorni dalla richiesta sono tenute ad assumere le conseguenti determinazioni, anche sulla base della realtà contrattuale consolidata nel territorio in questione. La disciplina di cui al precedente comma trova applicazione anche in caso di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale con le Associazioni sindacali nazionali chiamate ad intervenire per favorire la stipula di un accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
TITOLO III - Diritti Sindacali e di Associazione
Le Parti stipulanti riconoscono che ciascun dipendente potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali nei limiti di 10 (dieci) ore, a titolo di diritto d'assemblea, permessi che saranno richiesti ai datore di lavoro dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL.
I dipendenti, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in Legge n. 402/1996.
Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.
L'assemblea si svolge di norma fuori dei locali dell'impresa ma, in presenza di locali idonei, può svolgersi anche al suo interno, previo accordo tra datore di lavoro e dipendenti in applicazione a quanto disposto dalla Legge n. 300/1970.
La richiesta di convocazione dell'assemblea deve essere presentata per iscritto al datore di lavoro almeno 48 ore prima dell'orario fissato per il suo svolgimento, ovvero 24 ore, in caso di comprovata urgenza.
è riconosciuto ai lavoratori il diritto di riunirsi in assemblea al di fuori dell'orario di lavoro e di quanto disposto al precedente paragrafo ai fine di trattare materie di interesse sindacale e lavorativo.
Le suddette riunioni sono indette singolarmente o collettivamente dalle Rappresentanza Sindacali Aziendali (RSA) nell'unità produttiva - cantiere, stabilimento, sede, filiale, ufficio o reparto autonomo - nella quale i lavoratori sono impiegati.
Dell'assemblea deve essere data comunicazione scritta al datore di lavoro con un preavviso di almeno 48 ore antecedente l'orario fissato per il suo svolgimento. Devono altresì essere informate per conoscenza le Organizzazioni sindacali territorialmente competenti aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente CCNL.
Qualora non trovi applicazione l'art. 35 della Legge n. 300/1970, ai lavoratori in forza presso unità produttive con almeno 5 dipendenti, deve essere riconosciuto il diritto a permessi retribuiti nel limite complessivo di 8 giorni all'anno per partecipare ad assemblee al di fuori del luogo di lavoro inerenti la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Per la determinazione del numero dei dipendenti di cui al comma precedente, si fa riferimento alla data di convocazione dell'assemblea sindacale.
I termini di preavviso per il datore di lavoro, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori aderenti alle OO.SS. stipulanti il presente Contratto, sono quelli previsti al terzo comma del presente paragrafo.
I lavoratori, per le ore di permesso di cui sopra, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996 convertito nella Legge n. 402/1996.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di Legge.
Art. 7 - Rappresentanze Sindacali Aziendali
Ai sensi della Legge n. 300/1970, le OO.SS. dei lavoratori firmatarie del presente contratto, potranno esercitare i loro diritti di Rappresentanza sindacale nelle imprese delle quali sono dipendenti .
Visto l'art. 19 punto b) della Legge n. 300/1970, non avendo le OO.SS. firmatarie il presente CCNL sottoscritto l'Accordo interconfederale del 20/12/1993, possono costituire presso ogni impresa le RSA.
Ai Dirigenti delle rappresentanze sindacali ovvero ai membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni o dei Sindacati provinciali di categoria sono riconosciuti permessi retribuiti per le loro funzioni, nel numero di otto ore lavorative mensili, per la partecipazione alle riunioni dei suddetti Organi.
I dipendenti nominati dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle Organizzazioni sindacali dei Lavoratori stipulanti il presente CCNL usufruiranno di una serie di permessi retribuiti, nel limite complessivo di 4 (quattro) ore per ciascun dipendente, con un massimo di 20 (venti) ore annue. I permessi sindacali dovranno essere richiesti per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo e saranno concessi quando non ostino gravi impedimenti alla normale attività dei lavoratori.
Per i dipendenti chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria o dirigenti nazionali o provinciali dei lavoratori ovvero funzioni pubbliche elettive, trova applicazione la disciplina sancita agli artt. 31 e 32 della Legge n. 300/1970.
I lavoratori, per le ore di permesso di cui a precedenti commi, riceveranno un rimborso pari alla retribuzione normale, rimborso che viene escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 318/1996 convertito nella Legge n. 402/1996.
Per quanto non disposto dal presente Contratto, trovano applicazione le disposizioni di Legge.
Trattenute quote sindacali - L'impresa effettua a titolo gratuito le trattenute delle quote sindacali per conto delle Organizzazioni sindacali contraenti dei lavoratori, in base a delega scritta rilasciata dal lavoratore dipendente. La misura della trattenuta viene fissata da ciascuna OO.SS.
Con riferimento agli impiegati, la trattenuta sindacale verrà effettuate sulla busta paga mensile mentre per gli operai, l'impresa provvederà a prelevare l'importo fissato sugli accantonamenti effettuati a favore degli stessi presso la Cassa Edile Nazionale ai sensi dell'art. 88 del presente CCNL.
Diritto di affissione - Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) hanno il diritto di affiggere comunicazioni e ogni altro tipo di documento relativo a materie di interesse sindacale e del lavoro, su appositi spazi messi a disposizione dall'impresa all'interno dell'unità produttiva e in un luogo di facile accesso per tutti i lavoratori.
Art. 8 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
Attribuzioni del RLS - Rispetto agli ambiti di propria competenza e in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
- ha facoltà di accedere in tutti i luoghi di lavoro dove si svolgono le lavorazioni;
- deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
- deve essere consultato sulla designazione del Responsabile e degli Addetti al servizio di prevenzione e protezione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
- deve essere consultato in merito all'organizzazione della formazione in materia di sicurezza del lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori;
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione adeguata comunque non inferiore a quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- ha facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti dalle quali deve, di norma, essere sentito;
- partecipa alla riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- è tenuto ad avvertire senza ritardo il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- può fare ricorso alle autorità competenti qualora reputi inidonee le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro ovvero i mezzi impiegati per attuarle e tali da esporre i lavoratori a rischi per la propria sicurezza e salute nel luogo di lavoro.
Il datore di lavoro consulta il RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso e in tale occasione il RLS ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni su quanto oggetto di consultazione, ai sensi delle previsioni di Legge.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire al RLS, anche su istanza di quest'ultimo, le informazioni e la documentazione prescritta in materia di sicurezza e salute sul lavoro, ai sensi di quanto disciplinato per Legge. Per informazioni si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene, alla salute e alla sicurezza del lavoro. L'esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.
Tra gli altri adempimenti ai quali il datore di lavoro è tenuto, su richiesta del RLS e per l'espletamento delle sue funzioni, vi è l'obbligo di fornire copia del registro degli infortuni e del documento contenente:
1. la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (DVR), contenente i criteri adottati per procedere alla suddetta valutazione;
2. l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui al numero 1., unitamente all'indicazione delle attrezzature di protezione utilizzate;
3. il programma di attuazione delle misure di cui al numero 2.
In caso di appalto, copia del DVR dovrà essere fornita al RLS dell'Impresa datrice di lavoro committente e a quello delle imprese appaltatrici coinvolte nei lavori.
Ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008, il RLS con apposita istanza motivata può richiedere la riunione prevista dal suddetto articolo qualora la durata del cantiere sia inferiore ad un anno.
Elezione - Nelle aziende ovvero nelle unità produttive che impiegano più di 15 dipendenti il RLS è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle RSA ovvero, in loro assenza, dai lavoratori dell'azienda al loro interno ovvero in mancanza di quest'ultima previsione sarà individuato per più imprese appartenenti al medesimo comparto produttivo e presenti nello stesso ambito territoriale, sulla base di quanto disciplinato da specifici accordi locali siglati dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente Contratto.
Il rappresentante per la sicurezza assolve ai propri compiti per tutte imprese operanti nell'unità produttiva relativamente al piano di coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate e deve essere informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori e in tutti i casi previsti ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 81/2008. L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto anche per candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i dipendenti e possono essere eletti tutti i lavoratori (o dirigenti delle RSA a seconda dei casi) - non in prova, con contratto a tempo determinato ovvero indeterminato purché la durata del medesimo consenta lo svolgimento del mandato -che prestino la propria attività nelle unità lavorative. La durata dell'incarico è di 3 anni. Risulterà eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima della elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale che al termine dello scrutinio, provvederà a redigere il verbale delle elezioni che dovrà essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.
Espletamento funzioni e permessi - Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad usufruire per lo svolgimento delle proprie mansioni a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle imprese o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle imprese o unità produttive da 16 a 50dipendenti;
- 32 ore annue nelle imprese o unità produttive con oltre 50 dipendenti. Nelle unità lavorative che occupano da 16 a 50 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 D.lgs. n. 81/2008, i RLS, oltre ai permessi già previsti per le RSA, utilizzano permessi retribuiti orari pari a 20 ore annue per ogni rappresentante.
In riferimento al RLS di ambito territoriale del comparto edile, il numero delle ore di permesso retribuito che gli spetta viene calcolato sulla base dell'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale e della relativa mutualizzazione degli oneri, secondo le modalità previste dalle OO.SS. territoriali.
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
I rappresentanti territoriali dei lavoratori ovvero di un comparto adempiono al proprio mandato con riferimento all'ambito territoriale o al comparto di loro stretta competenza, individuato ai sensi di Legge.
Consultazione dei RLS - Il datore di lavoro è tenuto a consultare preventivamente i RLS sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS, DUVRI) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Art. 9 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)
Il RLST esercita le competenze del RLS con le modalità previste con riferimento a tutte le imprese o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il RLS.
L'esercizio delle attribuzioni di cui alla lett. e) dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008 avviene con l'assistenza dell'Associazione datoriale alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato.
Nei cantieri dove operano imprese appartenenti ai settori dell'industria e/o della cooperazione, il RLST e il RLS delle imprese dei suddetti settori collaborano al piano di coordinamento e alla rispondenza dei piani di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. A tal fine, il RTLS può chiedere chiarimenti rispetto ai suddetti piani di sicurezza e formulare proposte inerenti l'assistenza dell'OO.SS: alla quale l'impresa è iscritta ovvero conferisce mandato.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale è inoltre informato ai sensi dell'art. 47 del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008).
L'esercizio delle funzioni di RLST è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative. Elezione/designazione RLST - Le modalità di elezione o designazione del RLST sono individuate dagli Accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, stipulati dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza dei predetti accordi, le modalità di elezione o designazione sono individuate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentite le Associazioni di cui al precedente comma.
Tutte le imprese nel cui ambito non è stato eletto o designato il RLS partecipano al Fondo istituito dall'INAIL per l'attività dell'RLST.
L'Organismo Paritetico Bilaterale comunica alle aziende e ai lavoratori interessati il nominativo del RLST.
Accesso ai luoghi di lavoro - Per l'esercizio delle proprie attribuzioni il RLST accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del termine di preavviso individuati dagli accordi di cui al paragrafo precedente. Il termine di preavviso non opera in caso di infortunio grave, ipotesi nella quale l'accesso avviene previa segnalazione all'Organismo Paritetico Territoriale competente.
Ove l'impresa impedisca l'accesso al RLST questi lo comunica all'Organismo Paritetico Bilaterale o, in sua mancanza, all'Organo di vigilanza territorialmente competente.
Consultazione dei RLST - Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale sui piani di sicurezza (PSC, PSS, POS, PiMUS) e su eventuali e significative modifiche da apportarsi ai piani di sicurezza.
I rappresentanti hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani di sicurezza e di formulare proposte al riguardo.
Le OO.SS. territoriali dei lavoratori aderenti Associazioni Nazionali stipulanti il presente CCNL si impegnano affinché i RLST possano espletare pienamente il loro mandato.
Accantonamenti - Le Parti Sociali stipulanti determinano a livello regionale - nell'ambito di programmi concordati congiuntamente - la ripartizione della rimanente quota tra la formazione e l'informazione del Rappresentante, la formazione dei lavoratori e i programmi dedicati a strutture e a rendere funzionali i rapporti tra RLST e il Comitato paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro di cui al presente Contratto, fatti salvi i costi di agibilità del RLST.
Ai sensi dei commi precedenti del presente paragrafo, la gestione dell'accantonamento e della ripartizione delle risorse viene disposta dalle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti con apposito accordo nel quale dovrà inoltre essere disciplinata la programmazione della formazione in materia di sicurezza e salute per i RLS, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008.
Dalla data di elezione del Rappresentante per la sicurezza aziendale cessa l'obbligo degli accantonamenti di cui al presente paragrafo, fatto salvo quanto previsto nei precedenti paragrafi del presente articolo.
Art. 10 - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di sito produttivo
I RLS di sito produttivo sono individuati nei seguenti specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:
a. nei porti di cui all'art. 4 comma 1 lett. b), c) e d) della Legge n. 84/1994, sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei trasporti, da adottare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della suddetta Legge;
b. nei centri intermodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministro dei trasporti n. 3858/2006;
c egli impianti siderurgici;
d. in cantieri con almeno 30mila uomini-giorno, intesa quale entità presunta dei cantieri, rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione di tutte le opere;
e. in contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.
Nei contesti di cui alla suddetta lettera e. il RLS di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti nel sito produttivo.
Diritti dei lavoratori - I lavoratori dell'impresa o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere informati in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- dei cambiamenti di m