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TUTTI I CCNL

SETTORE: Edilizia e Legno

CCNL: Edilizia (Confsal - Cnai)

Edilizia (Confsal - Cnai)

CODICE CNEL: F013

Sezione:

In vigore

Archivio CCNL

CCNL

Testo Consolidato CCNL del 23/04/2012

EDILIZIA (Confsal - Cnai)

 

Testo consolidato del CCNL 23/04/2012

per i dipendenti delle Imprese Industriali per il settore edili e affini

Decorrenza: 01/05/2012

Scadenza: 30/04/2015

 

Verbale di stipula

 

L'anno 2012 il giorno 23 del mese di aprile in Chieti

Tra

1. CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprenditori

2. UNAPI - Unione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa industriale

E

1. FISMIC - Confsal - Confederazione Itallana Sindacati Autonomi Lavoratori:

2. FILCOM - Fismic -

SI È STIPULATO

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Imprese Industriali Edili ed Affini. Esso si compone:

A. Indice

B. Premessa

C. Titoli 76

D. Articoli 169

E. Allegati 4

 

 

Premessa

 

Le Parti intendono con questo contratto promuovere l'implementazione dell'attività, lo sviluppo occupazionale e l'aumento della produttività nell'ambito delle Imprese Industriali in attuazione dell'accordo quadro del 22 gennaio 2009 sulla riforma degli assetti contrattuali sottoscritto dal Governo e dalle Associazioni datoriali e dei lavoratori, recepito anche da CNAI - FISMIC-Confsal, le quali ne propongono attuazione con riferimento alle PMI ed al mondo dell'attività edili.

Le Parti rilevano che il settore delle attività edili è caratterizzato da una diffusa presenza di aziende artigiane e industriali di piccola dimensione; conseguentemente, il contratto nazionale dovrà conservare una funzione di regolatore principale.

Esso quindi, rappresenta, lo strumento unitario capace di fornire alle Parti Sociali il complesso minimo inderogabile di norme e regole necessarie, salvo l'applicazione di quanto disposto dall'art.8 D.L. 138/2011.

Le Parti, intendono perseguire condizioni di competitività per le aziende edili in modo da consentire il rafforzamento del sistema produttivo, dell'innovazione e dell'occupazione, l'emersione del lavoro nero, il miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro e nel livello delle retribuzioni reali dei lavoratori, anche grazie alla flessibilità ed alta defiscalizzazione del lavoro ed alla promozione di servizi innovativi, convinte del ruolo strategico che il settore edile riveste sia sul mercato del lavoro che su quello economico.

Le Parti, nel confermare la validità e l'efficacia del modello di assetti contrattuali su due livelli, adottato con riferimento all'esperienza dei maggiori paesi europei, intendono ribadire la convinzione che unicamente un sistema strutturato di relazioni sindacali, attraverso regole certe e condivise, sia in grado di determinare un circolo virtuoso necessario allo sviluppo.

Le Parti, quindi, ribadiscono la validità di un modello di relazioni sindacali e di contrattazione collettiva, ai vari livelli, che sia ispirato ai principi di sussidiarietà, del federalismo e della solidarietà.

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, è un modello tendente ad aiutare lo sviluppo, a migliorare le condizioni dei lavoratori, ad aumentare la competitività delle imprese edili, mediante l'innovazione e la formazione di qualità, in grado di fornire risposte adeguate alla questione salariali ed ai principi di solidarietà.

Le Parti, hanno inteso con questo contratto, in forza del principio di sussidiarietà, dare importanti spazi effettivi a nuove linee di contrattazione collettiva di secondo livello, al fine d'ottenere uno strumento più flessibile, agile e rispondente ai reali bisogni del comparto.

Le Parti testimoniano questa volontà di rendere effettiva la contrattazione di secondo livello garantendo al lavoratore, tramite la contrattazione di primo livello, la certezza di percepire comunque un importo aggiuntivo della paga base fissata in ambito nazionale per il suo livello di appartenenza, qualora la contrattazione di secondo livello in ambito regionale o aziendale non intervenga nei tempi previsti, salvo successivo conguaglio in suo favore qualora gli interventi vengano successivamente definiti con importi più elevati.

Le Parti confermano l'importanza ed il ruolo degli Enti "CENOA, Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome",dell'"ENBOA Ente Nazionale Bilaterale delle Organizzazioni Autonome", degli "ERBOA, Enti bilaterali delle organizzazioni autonome operanti in ambito regionale" e del "FORMOA, Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua delle Organizzazione Autonome", come regolatori e gestori degli istituti contrattuali assistenziali e previdenziali che, per la loro natura, non possono essere esaustivamente compresi nel CCNL.

Con la presente "Premessa" le Parti hanno inteso evidenziare la volontà comune di consolidare la pratica attuazione del metodo concertativo e di migliorare il sistema delle relazioni sindacali, anche attraverso la costituzione dei sopra richiamati strumenti bilaterali, ai quali è assegnato il compito di favorire la copertura assicurativa e previdenziale dei lavoratori mediante contribuzione mista.

Le Parti, infine, auspicano un conseguente nuovo assetto delle regole sul rapporto di lavoro, meno influenzato dal Legislatore e con maggiore autonomia e responsabilità alle Parti Sociali, prevedendo i necessari meccanismi procedurali, al fine di favorire la competitività e lo sviluppo, ed auspicano che i trattamenti economici e normativi tra il comparto privato e pubblico siano uniformati.

 

 

TITOLO I - Disposizioni Generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto

Art. 1

 

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale i rapporti di lavoro subordinato e parasubordinato nelle varie tipologie, posti in essere sotto qualsiasi forma e/o attività dalle Imprese Industriali Edili ed Affini e loro consorzi costituiti anche in forma di Impresa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed attività affini e con estensione a tutte quelle attività che possono essere annoverate nel settore.

Il presente CCNL vuole essere uno strumento che regolamenta i rapporti fra imprese e dipendenti in modo agile e flessibile, contemperando i diritti e i doveri dei datori di lavoro e dei lavoratori in modo funzionale rispetto alle esigenze produttive e alle norme vigenti.

Il presente CCNL disciplina, inoltre, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Legge, i rapporti di formazione e le prestazioni effettuate nei periodi di "stages", dagli addetti aspiranti alle le diverse forme d'impiego e con le diverse attività formative, così come richiamate dal presente contratto.

Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili tra loro e pertanto non è ammessa la loro parziale applicazione.

L'inscindibilità delle norme costituenti l'impianto contrattuale, la corretta applicazione del CCNL di categoria comporta l'obbligo a carico della Impresa di dare attuazione a tutti gli istituti contrattuali, gli Enti Bilaterale Nazionali o Regionali, la Formazione Continua, l'Assistenza Sanitaria e la Previdenza Complementare, in particolare all'Ente Bilaterale "CENOA" (Cassa Edile Nazionale delle Organizzazioni Autonome) di cui agli artt. 164, 165 e 166 del presente CCNL.

Le quote ed i contributi versati alla CENOA sono, pertanto, parte integrante del trattamento economico contrattuale.

Per espresso accordo tra le Parti il presente CCNL può essere applicato solo ed esclusivamente dalle Imprese associate all'UNAPI.

Le Parti convengono che tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle vigenti e successive normative regionali, nazionali e comunitarie quali: finanziamenti agevolati, agevolazioni fiscali e contributive, nonché l'accesso ai fondi per la formazione continua erogati dai fondi interprofessionali, sia compreso l'impegno da parte delle Imprese all'applicazione integrale sia degli accordi, che del presente CCNL, nonché dei Contratti Integrativi di secondo livello ed il rispetto della normativa prevista dalle Legge vigente.

A titolo indicativo le attività delle Imprese cui si applica il presente CCNL sono:

1. costruzioni, riparazioni, manutenzione e demolizione di fabbricati ad uso di abitazione urbani e rurali ad uso agricolo, industriale e commerciale; fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità, nonché le opere necessarie al completamento, alle rifiniture delle costruzioni stesse, compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto ed il disarmo di cantieri e di opere provvisorie in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;

2. opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;

3. costruzione e manutenzione di ciminiere, silos, torri di refrigerazione;

4. intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e similari;

5. rivestimenti in legno, in metallo, in gesso, in stucco, in pietre e/o marmi naturali ed artificiali, in linoleum e simili, in materie plastiche, in ceramiche in genere, in piastrelle, in mosaico e da altri rivestimenti, decorazione ed applicazione di tappezzerie;

6. pavimentazione in genere: in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno e pietre naturali;

7. preparazione e posa in opera di marmi impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, etc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;

8. lavori murali per l'installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici.

9. posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne, installazione di tralicci per antenne radiotelevisive, ed opere similari;

10. spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici;

11. disfacimento di opere edili in legno o metalliche;

12. sgombero della neve dai tetti, strade, autostrade, piazze, etc:

13. sgombero di materiali di vario genere rientrante nel settore edile;

14. costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri pendenti, fosse biologiche, impianti di depurazione etc.;

15. pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale od irriguo;

16. Costruzione , rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.;

17. costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi ed impianti sportivi in genere, parchi, giardini e simili;

18. costruzione e/o installazione e/o demolizione e/o riparazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato etc.) per il contenimento di qualsiasi liquido;

19. costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, autostrade, di strade ferrate e tranvie;

20. Costruzione e manutenzione di impianti di trasporto terrestre ed aereo, anche a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, teleferiche, ecc.);

21. ponti e viadotti in muratura e/o in cemento, con l'impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte su altri elementi galleggianti; ponti canale;

22. costruzione di linee elettriche e telefoniche, messa in opera di tralicci, pali e simili;

23. scavi e rinterri ed opere murarie per stesura di cavi e tubazioni acqua, gas, telefonia etc.;

24. realizzazione di opere di bonifica in genere: montana, valliva, di terreni paludosi e di terreni allagabili;

25. opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti, bacini;

26. costruzione e manutenzione di canali navigabili, industriali, di irrigazione;

27. costruzione, demolizione, riparazione e manutenzione di opere marittime, lacuali, fluviali, e lagunari in genere;

28. realizzazione di infrastrutture, costruzione idi strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, in legno, in materiale plastico, in acciaio ecc., montaggio di prefabbricati per la sicurezza stradale compresi gli interventi nei giunti di dilatazione;

29. demolizione , rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;

30. demolizione , rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;

31. movimento di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o trattamento di terreni; preparazione di aree edificabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc..;

32. cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incorerenti quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.

33. esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica verticale e installazione di cartelle pubblicitari;

34. opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'installazione di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;

35. attività di produzione e distribuzione di calce struzzo preconfezionato;

36. attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili;

37. altre attività complementari e sussidiarie inquadrabili con quelle sopra menzionate.

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di Legge vigenti in materia di lavoro.

 

Nota a Verbale - Nel caso in cui, nel corso della vigenza del presente CCNL, intervengano norme di Legge o modifiche alla vigente legislazione, che presuppongano o comportino l'adeguamento dell'attuale normativa contrattuale ovvero che rinviino alle Parti contrattuali la definizione di tempi, modalità e condizioni di applicazione delle stesse, le Parti concordano, sin da ora, di incontrarsi entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore di tali dispozioni legislative per i necessari adeguamenti e/o modifiche.

 

 

TITOLO II - Livelli di Contrattazione

Art. 2

 

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva nazionale di lavoro come appresso:

a, contrattazione di primo livello: contratto nazionale di settore;

b. contrattazione di secondo livello: contratto integrativo regionale o provinciale od aziendale di settore.

 

 

Art. 3

 

La contrattazione collettiva nazionale vuole riconoscere alle Imprese il diritto di poter impostare la propria attività produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro, esso si basa su elementi predeterminati e validi per tutta la durata del presente CCNL. il presente CCNL ha durata triennale sia per la parte normativa che economica.

Per il rinnovo del presente CCNL è necessario che una delle Parti, almeno tre mesi prima della relativa scadenza, dia la disdetta, presentando le proposte per un nuovo CCNL per consentire l'apertura delle trattative.

Durante i mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente CCNL, e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla presentazione delle richieste di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data della scadenza, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva, verrà corrisposto ai lavoratori un elemento provvisorio della retribuzione denominata: "indennità di vacanza contrattuale".

L'importo di tale indennità dovrà essere così calcolata:

a) per i primi 3 mesi l'importo dell'indennità è pari a zero;

b) dal 4º mese fino alla data di rinnovo del CCNL l'importo dell'indennità sarà pari al 50% (cinquanta per cento) del tasso di inflazione programmato, applicato al minimo tabellare.

Dalla data di decorrenza di rinnovo del presente CCNL, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere corrisposta in sede di rinnovo del presente CCNL verranno contrattate le modalità per la compensazione delle eventuali differenze retributive per tutto il periodo di vacanza contrattuale.

Alla contrattazione collettiva di primo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

a. costituzione e funzionamento della Commissione di Garanzia e Conciliazione, in seno agli enti bilaterali della contrattazione;

b. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali.

 

 

Art. 4

 

La contrattazione collettiva di secondo livello sarà svolta in sede regionale o provinciale od aziendale.

Essa riguarda materie ed istituti stabiliti dal presente CCNL, diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri della contrattazione di primo livello.

Alla contrattazione collettiva di secondo livello è demandato di provvedere sulle seguenti materie specificatamente individuate:

1. possibilità di una diversa articolazione dell'orario normale di lavoro che, può essere svolto in modo differenziato nel corso dell'anno;

2. determinazione dell'elemento economico "Premio Produzione".

Detto elemento sarà concordato, in sede regionale, provinciale o aziendale tenendo conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti o nella regione o nella provincia o nell'Impresa, tramite le risultanze di indicatori nazionali o regionali o provinciali o aziendali;

3. costituzione e funzionamento dell'organismo regionale paritetico, in seno agli enti bilaterali della contrattazione, per la prevenzione infortuni, per l'attuazione delle norme per l'igiene e l'ambiente di lavoro, nonché tutto quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posto di lavoro;

4. attuazione della disciplina della formazione professionale, disciplina di altre matrie o istituti che siano espressamente demandate alla contrattazione regionale o provinciale od aziendale dal presente CCNL, attraverso l'ente bilaterale ENBOA, mediante specifiche clausole di rinvio;

5. determinazione delle indennità relative ai lavori in aita montagna;

6. determinazione della indennità per i lavori in galleria;

7. regolamentazione dei servizi mensa e trasporto o indennità sostitutiva in relazione alle specifiche situazioni esistenti territorialmente ed aziendali;

8. determinazione dell'indennità per i dipendenti addetti alla costruzione di linee elettriche e telefoniche.

Per quanto riguarda la contrattazione aziendale o di prossimità di cui all'art. 8 della Legge 148/2011 la stipula potrà avvenire, tra FISMIC-CONFSAL e l'azienda dopo che l'ente bilaterale ERBOA in mancanza ENBOA abbiano espresso parere positivo. Detta contrattazione deve essere sottoposta alla certificazione da parte degli enti bilaterali.

Nell'arco di vigenza del presente CCNL potrà aversi una sola fase negoziale a livello regionale o provinciale od aziendale, da svolgere conformemente alla seguente procedura.

La richiesta di stipula della contrattazione di secondo livello deve essere presentata dopo almeno un anno dalla entrata in vigore del presente CCNL.

 

 

TITOLO III - Diritti Sindacali e di Associazione

Art. 5

 

Le Parti riconoscendo l'impossibilità di individuare normative sindacali di valenza generalizzata applicabili a tutte le specificità, ma intendendo comunque salvaguardare la partecipazione dei lavoratori alla vita sindacale, fanno espresso rinvio alle vigenti disposizioni dettate dalla Legge 300/70 e successive modifiche ed integrazioni in materia di diritti sindacali.

 

 

Art. 6

 

Le Parti concordano che ciascun lavoratore potrà usufruire collettivamente nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di 12 (dodici) ore, per partecipare alle assemblee, che saranno richieste al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori.

Le ore di permesso sono da considerarsi nell'ambito dell'orario di lavoro; le assemblee si terranno all'inizio o alla fine dello stesso.

L'assemblea si svolge di norma fuori dai locali dell'Impresa, ma in presenza di locali idonei, può svolgersi anche all'Interno, previo accordo tra datore di lavoro e lavoratori dipendenti.

La richiesta di convocazione di assemblea sarà presentata al datore di lavoro con preavviso di 48 (quarantotto) ore, riducibili a 24 (ventiquattro) ore in caso di emergenza con l'indicazione specifica dell'orario di svolgimento e dell'ordine del giorno.

 

 

Art. 7

 

I dirigenti sindacali facenti parte di organismi direttivi provinciali, regionali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti usufruiranno, nel limite complessivo di permessi retribuiti con un massimo di 24 (ventiquattro) ore annue.

I permessi saranno concessi quando la richiesta venga espressamente presentata per iscritto, con almeno 2 (due) giorni di anticipo, dalle organizzazioni predette e non ostino gravi impedimenti alla normale attività di altri lavoratori.

 

 

Art. 8

 

Per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche direttive sindacali di segreteria, o dirigenti nazionali dei lavoratori, oppure chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive, si fa riferimento all'art. 31 della Legge 300/1970.

 

 

Art. 9

 

I comunicati e le pubblicazioni di cui all'art. 25 della Legge 300/1970, nonché quelli dei sindacati nazionali o locali di categoria e/o settore dei lavoratori, stipulanti il presente contratto, vengono affissi su albi posti a disposizione delle Imprese.

Tali comunicati dovranno riguardare materia di interesse sindacale e del lavoro.

Copia degli stessi deve essere tempestivamente inoltrata alla direzione aziendale.

Il contenuto di dette pubblicazioni non dovrà risultare lesivo del prestigio dell'Impresa dell'imprenditore o delle categorie imprenditoriali.

 

 

Art. 10

 

Per quanto riguarda i contributi sindacali, ferme le facoltà concesse dall'art. n.° 26 della richiamata Legge 300/70, in ogni caso è assicurato alle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, il servizio gratuito di riscossione e versamento delle quote sindacali.

 

 

Art. 11

 

Le Parti, non potendo ignorare che, attualmente la funzione attribuita alla contrattazione collettiva non è più di esclusiva natura retributiva, né si limita ad una mera disciplina del rapporto di lavoro, ma si configura come un complesso ed ordinato apparato negoziale, che comporta la condivisione di obbiettivi, strategie e comportamenti, tutti mirati al miglioramento degli assetti economici e sociali dei paese ed alla salvaguardia dei livelli occupazionali, concordano, in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, di assegnare al presente CCNL, anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro, finalizzato ad estendere ad ogni livello la rappresentanza delle Parti firmatarie ad attivare e stimolare lo spirito di servizio a favore dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con tale valenza vanno considerati gli allegati contenuti nel testo contrattuale.

Per il loro utilizzo avrà valore, esclusivamente l'edizione predisposta a cura delle Parti stipulanti il presente CCNL.

 

 

Art. 12 - Diritti di Associazione

 

Le Organizzazioni stipulanti il presente CCNL, concordano, altresì che bisogna tener in particolare considerazione:

a. del contenuto sia dell'art. 18 della Costituzione che riconosce a tutti i cittadini il diritto ad associarsi che dell'art. 39 che riconosce alle Associazioni il diritto di rappresentare i propri iscritti;

b. del contenuto delle convenzioni n°. 87 e n°. 98 dell'OIL riconoscendo il pieno diritto dei lavoratori, come anche dei Datori di lavoro, ad organizzarsi in libere associazioni Sindacali e Datoriali ed aderirvi senza impedimenti.

 

 

TITOLO IV - Decorrenza - Durata

Art. 13

 

Il presente CCNL decorre dal 01 maggio 2012 e scadrà il 30 aprile 2015.

Il contratto nella sua globalità si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga data disdetta tre mesi prima della scadenza con lettera raccomandata.

In caso di disdetta del CCNL, questo resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.

 

 

TITOLO V - Esclusività di stampa - Distribuzione contratti

Art. 14

 

Il presente CCNL conforme all'originale, è stato edito dalle Parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti.

È vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione.

In caso di controversia fanno fede i testi originali in possesso delle Organizzazioni firmatarie.

 

 

Art. 15

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di Legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.

 

 

Art. 16

 

Le Imprese sono tenute a distribuire gratuitamente ad ogni singolo lavoratore dipendente in servizio e neo assunto copia del presente CCNL.

 

 

TITOLO VI - Efficacia del Contratto

Art. 17

 

Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti delle Imprese e dei lavoratori e sono impegnative per le Organizzazioni stipulanti.

Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso compiutamente dalle parti stipulanti.

 

 

TITOLO VII - Mobilità - Mercato del Lavoro

Art. 18

 

Le Parti stipulanti il presente CCNL convengono, a fronte di casi di difficoltà temporanea di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che determinano esuberi occupazionali, di concordare di volta in volta, i comportamenti e gli accorgimenti, tendenti a diminuire per quanto possibile, le conseguenze sociali di minore impiego della forza lavoro.

Fermo restando la possibilità di utilizzare, in rapporto alle differenti esigenze delle Imprese, strumenti idonei di Legge, in via sperimentale, per tutta la durata di vigenza del presente CCNL.

Le Parti altresì, s'impegnano a ricercare congiuntamente, con specifici accordi negoziali, soluzioni capaci di:

a. definire la stima dei fabbisogni di impiego, di mano d'opera e le esigenze relative di qualificazione, le procedure di ricerca, la disponibilità di lavoro extra e di surroga;

b. promuovere iniziative idonee al conseguimento di nuovi posti di lavoro;

c. realizzare incontri con le Istituzioni per verificare gli obiettivi di sviluppo del settore.

Le Parti contraenti il presente CCNL opereranno, anche con il coinvolgimento diretto degli Enti bilaterali, ENBOA e ERBOA, anche durante il periodo di confronto sindacale previsto dalle norme vigenti, affinché la domanda e l'offerta di lavoro trovino un momento di diretto riscontro in maniera efficace e tempestiva nell'interesse dei lavoratori e delle imprese coinvolte.

Nel caso in cui si procedesse all'attivazione di strumenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori coinvolti in processi di crisi e/o ristrutturazioni, le Parti contraenti il presente CCNL si impegnano a indicare percorsi di riqualificazione e aggiornamento professionale, coinvolgendo gli enti bilaterali preposti contrattualmente.

 

 

TITOLO VIII - Classificazione del personale

Art. 19

 

Le parti contraenti il presente CCNL concordano di ritenere necessario superare l'attuale inquadramento suddiviso per mansioni e livelli dal momento che il lavoro nell'impresa si connota per lavoratori plurimansioni e pluri-ruoli.

È necessario quindi iniziare a ragionare su una classificazione del personale per aree di competenza che superi l'attuale classificazione che comunque rimane in vigore con le modalità di seguito indicate.

Tale approfondimento è delegato all'ente bilaterale nazionale ENBOA.

I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 8 (otto) livelli, di cui due quadri, alle quali corrispondono 8 (otto) livelli retributivi con valori minimi tabellari mensili.

I valori minimi tabellari mensili sono quelli riportati all'art. 25.

L'inquadramento delle varie mansioni nelle singole categorie, verrà effettuato sulla base della declaratoria e dei profili sotto enunciati.

I profili rappresentano le caratteristiche essenziali del contenuto professionale delle mansioni in esse considerate ed hanno valore esemplificativo minimo.

Resta fermo che l'assegnazione dei lavori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle Parti.

 

Area Quadri

Appartengono alla categoria dei Quadri, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n.190 del 13-05-1985, i prestatori di lavoro subordinato, esclusi i dirigenti, che svolgono con carattere continuativo funzioni direttive loro attribuite, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obbiettivi dell'Impresa, nell'ambito di strategie e programmi aziendali definiti in organizzazioni di adeguata dimensione e struttura, anche decentrata.

Quindi, che:

a) abbiano potere di dicrezionalità decisionale e responsabilità gesionale anche nella conduzione e nel coordinamento di risorse e persone, in settori o servizi di particolare complessità operativa;

b) siano preposti, in condizione di autonomia decisionale, a ruoli di responsabilità ed elevata professionalità di tipo specialistico, di ricerca e di definizione di progetti, di rilevante importanza per lo sviluppo e l'attuazione degli obbiettivi delle Imprese, verificandone la fattibilità economico-tecnica, garantendo adeguato supporto sia nella fase di impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione, controllandone la regolare esecuzione e rispondendone dei risultati.

 

Primo livello - Quadro di Direzione

Al fine di premiare ed incentivare la permanenza nefl'Impresa dei lavoratori dipendenti con altissima professionalità, le Parti ravvisano l'utilità di attivare una figura intermedia tra il quadro ed il personale dirigente.

Tale figura di raccordo tra il personale dipendente e quello dirigenziale è individuata nel quadro di direzione.

Questa qualifica, sfuggendo alla declaratoria di cui all'art. 19 del presente contratto, non è contraddistinta dallo svolgimento di specifiche mansioni o ruoli all'interno del ciclo lavorativo aziendale, ma dalla libera valutazione effettuata dall'Azienda, del valore aggiunto apportato dal lavoratore interessato all'interno della Impresa.

La qualifica di quadro di direzione è attribuita a quei lavoratori dipendenti che ad insindacabile giudizio, abbiano maturato le competenze professionali e dimostrato il loro impegno nel raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Trattandosi di una qualifica meritocratica, non è previsto un tempo minimo di permanenza nella qualifica ovvero nel ruolo.

La nomina deve essere comunicata all'interessato in forma scritta, unitamente alla lettera di accordo sui contenuti economici e/o normativi per i quali è prevista la modifica migliorativa rispetto al presente contratto collettivo.

Al quadro di direzione verrà riconosciuta una retribuzione minima pari alla paga base prevista per i quadri maggiorata del 10%.

Nel computo della maggiorazione retributiva non vanno ricomprese le altre voci che normalmente compongono la retribuzione ordinaria, quali, a titolo di esempio, gli scatti di anzianità, i superminimi aziendali e ogni altra indennità economica che possa essere riconducibile a contrattazione collettiva territoriale od aziendale.

Per la definizione dei contenuti economici e contrattuali della qualifica di quadro di direzione è necessaria la certificazione dell'Ente Bilaterale Nazionale o Regionale.

Le Parti convengono che in alcun modo l'attribuzione della qualifica di quadro di direzione possa essere connessa con la diminuzione di qualsiasi tutela prevista dalla Legge o dal presente contratto. Pertanto in caso di controversie fa sempre fede il testo del presente contratto.

 

Secondo livello - Quadro

Appartengono a questo livello i lavoratori con funzioni direttive, i quali, con ampia facoltà di iniziativa ed autonomia per il raggiungimento degli obbiettivi assegnati e l'attuazione dei programmi concordati, coordinano e gestiscono, unità organizzative complesse; oppure lavoratori che svolgono, sulla base di una consolidata e diversificata esperienza, un ruolo specialistico in maniera significativa ai risultati funzionali del loro settore.

Esemplificazioni

1. Responsabile di grandi opere e/o progetti;

2. responsabile di aree;

3. responsabile di settori produttivi;

4. responsabile di servizio;

5. analista/sistemista;

6. tecnico specialista senior in calcoli e strutture;

7. tecnico specialista in ricerca tecnologica;

8. tecnico specialista senior in finanza e controllo;

9. tecnico specialista senior in attività commerciale;

10. tecnico specialista senior in personale ed organizzazione;

11. altre qualifiche di valore equivalente non conmprese nella suddetta elencazione.

 

Terzo livello

Appartengono a questo livello i lavoratori dipendenti che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, e consolidata e differenziata esperienza, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzione di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell'Impresa.

Esemplificazioni

1. Direttore di cantiere;

2. analista EDP;

3. tecnico specialista in preventivazione;

4. tecnico specialista in programmazione;

5. tecnico specialista in calcolo strutture;

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