CCNL in vigore
EDILIZIA - ARTIGIANATO
Testo consolidato del CCNL 23/07/2008
Dipendenti delle imprese artigiane edili ed affini
Decorrenza: 01/07/2008
Scadenza: 30/09/2024
CCNL 23/07/2008 come modificato da:
- Accordo 20/07/2009 (Decorrenza 01/04/2010)
- Accordo 18/12/2009
- Errata corrige 21/01/2010
- Interpretazione autentica 09/03/2010
- Accordo di rinnovo 16/12/2010 (Decorrenza 01/1/2010)
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 30/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo 22/06/2011
- Accordo 30/11/2011
- Accordo 21/03/2012
- Accordo 13/06/2012
- Accordo 26/07/2012
- Accordo apprendistato 12/12/2012
- Accordo apprendiatato 06/05/2013
- Accordo apprendistato 19/06/2013
- Accordo di rinnovo 24/01/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo di rinnovo 16/10/2013 (Decorrenza 01/01/2013)
- Accordo 18/11/2014
- Accordo 13/01/2015
- Accordo 03/02/2015
- Accordo 04/02/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/12/2015
- Accordo 10/02/2016
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo 31/01/2018
- Accordo previdenza integrativa 31/01/2019
- Accordo previdenza integrativa 06/02/2019
- Accordo 07/03/2019
- Accordo 03/04/2019
- Accordo 16/04/2019
- Accordo 20/05/2019
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Ipotesi di accordo 30/01/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
- Errata corrige 31/01/2020
- Accordo 23/03/2020
- Accordo 24/03/2020
- Accordo 10/09/2020
- Accordo di rinnovo 04/05/2022 (Decorrenza 01/05/2022)
- Accordo 24/06/2022
- Accordo 22/09/2022
- Accordo 07/12/2022
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 23 luglio 2008
Tra
l'Associazione nazionale artigiani dell'edilizia, dei decoratori e pittori ed attività affini (ANEPA)
CNA-COSTRUZIONI
CASARTIGIANI
la Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane (CLAAI)
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL)
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA)
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-Costruzioni e legno)
Viene stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole imprese industriali dell'edilizia e affini.
Accordo 20/07/2009 (Decorrenza 01/04/2010)
Verbale di stipula
Addì, 20 luglio 2009
Tra
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
CNA-COSTRUZIONI
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì 18 dicembre 2009, in Roma
Tra
ANCE
l'ANCPL-Legacoop
la FEDERLAVORO-Confcooperative
la AGCI-PSL
l'ANIEM-CONFAPI
l'ANAEPA-Confartigianato
la CNA Costruzioni
la FIAE-CASARTIGIANI
la CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 21 gennaio 2010
Tra
l'Associazione nazionale artigiani dell'edilizia, dei decoratori e pittori ed attività affini (ANEPA)
CNA-COSTRUZIONI
CASARTIGIANI
la Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane (CLAAI)
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL)
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA)
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-Costruzioni e legno)
Le parti sottoscrittrici del CCNL edili artigiani e p.i. del 23 luglio 2008, convengono che le sotto riportate tabelle retributive sostituiscono quelle precedentemente divulgate
Interpretazione autentica 09/03/2010
Verbale di stipula
Addì, 9 marzo 2010
Tra
l'Associazione nazionale artigiani dell'edilizia, dei decoratori e pittori ed attività affini (ANEPA)
CNA-COSTRUZIONI
CASARTIGIANI
la Confederazione delle libere Associazioni artigiane italiane (CLAAI)
e
la Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL)
la Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA)
la Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-Costruzioni e legno)
Accordo di rinnovo 16/12/2010 (Decorrenza 01/1/2010)
Verbale di stipula
Addì, 16 dicembre 2010
tra
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
CNA-COSTRUZIONI
FIAE-CASARTIGIANI
CLAAI
e
FENEAL-UIL
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 10 gennaio 2011, in Roma
l'ANCE
l'ANCPL-Legacoop
la Federlavoro e servizi-Confcooperative
la PSL-AGCI
l'ANIEM-CONFAPI
l'ANAEPA/Confartigianato
la CNA Costruzioni
la FIAE-Casartigiani
la CLAAI
e
la FENEAL-UIL
la FILCA-CISL
la FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì 25 marzo 2011, in Roma
tra
ANCE
ANEPA - CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL - AGCI,
e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL
Verbale di stipula
Addì 30 marzo 2011, in Roma
tra
ANCE
ANEPA - CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL - AGCI,
e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL
Verbale di stipula
Addì 31 marzo 2011, in Roma
tra
ANCE
ANEPA - CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL - AGCI,
e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL
Verbale di stipula
Addì 22 giugno 2011
tra
ANCE
ANEPA - CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL - AGCI,
e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL
Verbale di stipula
Addì 30 novembre 2011
tra
ANCE
ANEPA - CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI CONFCOOPERATIVE, PSL - AGCI,
e
FeNEAL - UIL, FILCA - CISL e FILLEA - CGIL
Verbale di stipula
Addì, 21 marzo 2012
tra:
ANEPA Confartigianato
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI
e
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL
Verbale di stipula
Addì, 13 giugno 2012
tra:
ANEPA Confartigianato
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI
e
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL
Verbale di stipula
Addì, 26 luglio 2012
tra:
ANEPA Confartigianato
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI
e
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL
Accordo apprendistato 12/12/2012
Verbale di stipula
Roma, 12 dicembre 2012
tra:
ANEPA Confartigianato
CNA Costruzioni
FIAE Casartigiani
CLAAI
e
FILLEA-CGIL
FILCA-CISL
FENEAL-UIL
Accordo apprendiatato 06/05/2013
Verbale di stipula
Roma, 6 maggio 2013
tra
Anaepa / Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L, F.i.l.c.a.-C.I.S.L, F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo dell'Allegato D (Apprendistato) del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI edili ed affini del 23 luglio 2008 e smi.
Accordo apprendistato 19/06/2013
Verbale di stipula
Roma, 19 giugno 2013
tra
Anaepa / Confartigianato, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai
e
Fe.n.e.a.l.-U.I.L, F.i.l.c.a.-C.I.S.L, F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si conviene quanto segue:
- le Parti nel confermare che la retribuzione dell'apprendista è determinata in misura percentuale, ed in modo graduale, all'anzianità di servizio, come previsto dall'art. 7 dell'Allegato "D", e, a seguito di un refuso di scrittura, rettificano sia l'art. 7, cassando l'ultimo comma, sia l'art. 8, come sotto riportato: [___]
Accordo di rinnovo 24/01/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Verbale di stipula
Roma 24 gennaio 2014
tra
ANAEPA- Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Dipartimento Edile Claai,
e
Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.
Accordo di rinnovo 16/10/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Il 16 ottobre 2014, in Roma
Le sottoscritte Parti
ANAEPA-Confartigianato edilizia,
CNA Costruzioni,
Fiae-Casartigiani,
Dipartimento Edilie CLAAI,
e
Fillea-CGIL,
Filca-CISL,
Feneal-UIL,
premesso
che in data 24 gennaio 2014 è stato sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 23 luglio 2008 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini;
tenuto conto
- Del perdurare della crisi che sta colpendo il comparto delle costruzioni;
- Della riduzione inflazionistica intervenuta;
- Della opportunità, così come previsto dagli Accordi di settore, di omogenizzare le retribuzioni del settore edili così come previsto dagli accordi in essere;
Convengono [___]
Verbale di stipula
Addì, 18 novembre 2014
tra
ANCE, ACI-PL, ANEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 13 gennaio 2015 in Roma
tra
ANCE, ACI-PL, ANEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 3 febbraio 2015
tra
ANCE, ACI-PL, ANEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 4 febbraio 2015
tra
ANCE, ACI-PL, ANEPA-CONFARTIGIANATO, CNA-COSTRUZIONI, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI
e
FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 15 settembre 2015
Tra
ANCE, ACI PL, ANEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, CASARTIGIANI, CLAAI, ANIEM CONFIMI, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Addì 22 dicembre 2015, in Roma
tra
l'Associazione Nazionale Costruttori Edili, ACI–Produzione e Lavoro, ANAEPA Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, ANIEM Confimi, ANIER Confimi, CONFAPI ANIEM
e
la Feneal-UIL,
la Filca-CISL,
la Fillea-CGIL
Verbale di stipula
Addì, 10 febbraio 2016
tra
ANEPA - Confartigianato Edilizia
CNA Costruzioni
Casartigiani
CLAAI
e
FENEAL UIL
FILCA CISL
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Addì, 6 aprile 2016, in Roma
Tra
ANCE,
ACI PRODUZIONE E LAVORO,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
ANIEM Confimi,
ANIER Confimi,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL
FILLEA CGIL
considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;
visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;
SI CONVIENE [___]
Verbale di stipula
Addì, 6 aprile 2016, in Roma
Tra
ANCE,
ACI PRODUZIONE E LAVORO,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
ANIEM Confimi,
ANIER Confimi,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL
FILLEA CGIL
convengono che
Verbale di stipula
Addì, 31 gennaio 2018, in Roma
tra
ANCE, ACI PL,ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI,
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
considerato quanto previsto dall'accordo nazionale 6 aprile 2016 con cui si è convenuto di costituire una Commissione paritetica sull'APE;
considerato, altresì, quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro "industria" per i dipendenti delle imprese e delle cooperative edili ed affini del 1º luglio 2014; dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 24 gennaio 2014; del contratto collettivo nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 12 novembre 2014; del contratto collettivo nazionale per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini del 28 ottobre 2013;
visto l'allegato "Documento Commissione Ape" del 13 dicembre 2017 che costituisce parte integrante del presente accordo[___]
Accordo previdenza integrativa 31/01/2019
Verbale di stipula
DICHIARAZIONE A VERBALE:
Le parti si danno atto che le Casse Edili/Edilcasse devono assolvere alla propria primaria attività di servizio a favore di lavoratori ed imprese, in modo compatibile con i propri costi di gestione e con la piena certezza di risultato, rispetto ai nuovi compiti affidati ad essi dagli accordi contrattuali.
In perfetta coerenza con questa fondamentale premessa le Casse edili/Edilcasse sono pertanto tenute a garantire la gestione delle risorse in grado da mettere in positivo equilibrio la sostenibilità dei costi, l'efficacia dei servizi e l'efficienza della propria organizzazione, corrispondendo al contempo le prestazioni stabilite per imprese e lavoratori.
Le Parti si impegnano nel prosieguo del confronto per il rinnovo del CCNL a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariare attualmente sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali per le Imprese.
A tal proposito le Parti si incontreranno entro il mese di Febbraio 2019 per il prosieguo delle trattative in merito ai punti sopra espressi e ad altre tematiche specifiche del comparto artigiano.
Roma , 31 Gennaio 2019
Feneal - UIL Filca-CISL Fillea - CGIL
Si conviene sul seguente verbale integrativo dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini del 24 Gennaio 2014.
Le Parti sottoscritte, richiamano le disposizioni contenute nel Protocollo di intesa del 18 dicembre del 1998 con riguardo al riconoscimento della salvaguardia delle autonomie contrattuali, nonché degli accordi sottoscritti il 23 e 24 giugno 2015 (punto 2 in materia di riconoscimento della rappresentanza).
Le Parti riaffermano la necessità di prevedere a carico delle imprese l'omogeneità dei livelli salariali e delle aliquote contributive, al fine di perseguire non solo parità di costi tra le imprese, ma anche di garantire alle stesse e ai lavoratori del settore dell'edilizia l'uniformità dei trattamenti contrattualmente definiti ed erogati per il tramite del sistema delle Casse Edili e delle Edilcasse.
Per quanto sopra, le Parti affermano l'importanza di definire un assetto del sistema bilaterale, al livello nazionale, volto a garantire unità di intenti, coesione e pari rappresentanza delle parti firmatarie.
Le Parti concordano, altresì, sulla costituzione di un Fondo nazionale prepensionamenti e di un Fondo incentivo per l'occupazione secondo le modalità che saranno stabilite con specifici Regolamenti, sempre comunque nell'ottica di rendere unitario e omogeneo l'assetto della complessiva bilateralità nel settore edile come previsto nei successivi articoli.
Al vigente CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO per i Lavoratori dipendenti delle Imprese Artigiane Edili e delle Piccole e Medie Imprese Industriali dell'edilizia ed affini è aggiunto il seguente allegato:
[___]
Accordo previdenza integrativa 06/02/2019
Roma, 6 febbraio 2019
Tra le organizzazioni datoriali:
ANAEPA - Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae - Casartigiani, Claai Edilizia
e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:
Feneal - UIL, Filca - CISL, Fillea - CGIL
Ipotesi di accordo 30/01/2020 (Decorrenza 01/01/2020)
Verbale di stipula
Roma 30 gennaio 2020
tra
ANAEPA - Confartigianato Edilizia, CNA Costruzioni, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia,
e
Feneal-UIL, Filca-CISL, Fillea-CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.
Premesso
- che il 31 gennaio 2019 è stato sottoscritto il Verbale d'Accordo integrativo sulle nuove forme di Welfare contrattuale inserite nel nuovo allegato "P";
- che il 20 maggio 2019 è stato sottoscritto il Protocollo sugli Enti Bilaterali;
tenuto conto
che le Parti hanno ribadito nell'accordo del 31 gennaio 2019 l'impegno a ricercare le modalità utili per il recupero del differenziale salariale sussistente tra i vari contratti di settore al fine di rendere omogenea l'incidenza dei costi contrattuali del lavoro per le imprese, anche in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 101 del CCNL del 20/01/2014 dove viene richiamato il principio della salvaguardia delle condizioni economiche omogenee tra le imprese;
si conviene
- che i due accordi citati in premessa sono integralmente recepiti nel presente Accordo di rinnovo del CCNL 24 gennaio 2014;
- che gli importi di AFAC previsti dall'accordo del 16 ottobre 2014 diventano parte della retribuzione tabellare base a decorrere dal 1º Febbraio 2020 come da tabella A.
Premessa
Le Parti, nel ribadire la persistente e strutturale crisi che da alcuni anni sta colpendo il comparto delle costruzioni con pesanti e drammatiche ripercussioni sul sistema delle imprese e sulle dinamiche occupazionali, traducendosi nella chiusura di migliaia di imprese e nella perdita di migliaia di posti di lavoro e consapevoli della responsabilità sociale derivante dal proprio ruolo e nell'ambito dei mandati politici e sindacali assunti, ritengono di sottoscrivere il presente accordo di rinnovo del CCNL, pur in un contesto economico e produttivo non pienamente favorevole.
Le Parti prendono atto che si assiste sempre di più ad un esodo dal contratto nazionale edile verso contratti più convenienti economicamente sia in termini salariali che in termini di formazione e sicurezza determinando, pertanto, oltre ad una concorrenza sleale verso le imprese sane anche una chiara forma di lavoro irregolare e di illegalità sostanziale anche con ripercussioni negative su salute e sicurezza, che le sottoscritte Parti confermano di voler contrastare.
Per di più tale illegale applicazione contrattuale rischia di compromettere le tutele di sicurezza obbligatorie per il settore con conseguenze dirette verso il sistema di salvaguardia sociale sostenuto, invece, dal sistema bilaterale edile.
Verbale di stipula
Addì, 23 marzo 2020, in Roma
ANCE,
ACI PL,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Roma, 24 marzo 2020
ANCE
ACI - PL
ANAEPA CONFARTIGIANATO
CNA COSTRUZIONI
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI - Dipartimento edilizia
CONFAPI ANIEM
FILCA CISL
FENEAL UIL
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo di rinnovo 04/05/2022 (Decorrenza 01/05/2022)
Verbale di stipula
Roma 4 maggio 2022
tra
CNA Costruzioni, ANAEPA- Confartigianato Edilizia, Fiae-Casartigiani, Claai Edilizia,
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 30 gennaio 2020 per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia e affini.
Premesso
- che le Parti Sociali in data odierna hanno sottoscritto il presente rinnovo contrattuale nell'ambito di una fase in cui il settore Edile è in un periodo di espansione produttiva ma soggetto ad influenze endogene che ne variano il mercato di riferimento, ponendo, comunque, la Sicurezza, la Formazione e la qualificazione alla base dello stesso rinnovo;
- che le Parti ritengono imprescindibile premiare le imprese virtuose che garantiscono qualità del lavoro e adeguamenti alle normative attraverso forme di premialità in materia di formazione e sicurezza unitamente a interventi normativi la cui richiesta le Parti richiederanno congiuntamente presso le istituzioni competenti;
- che le Parti confermano e ribadiscono che il presente Contratto deve essere riconosciuto e applicato in tutte le Casse Edili/Edilcasse, impegnandosi a richiedere alla CNCE un costante monitoraggio nazionale;
concordano
- di impegnarsi ad armonizzare gli Statuti degli Enti unificati regionali/territoriali, laddove già esistenti allo Statuto dell'Ente unico di Formazione e Sicurezza nazionale con la partecipazione di tutte le PPSS'che compongono il Sistema bilaterale nazionale Edile:
- di attivarsi congiuntamente al fine di definire valide proposte per l'introduzione di previsioni normative che regolamentino l'accesso alla professione in edilizia mediante l'individuazione di requisiti di qualificazione dell'imprenditore e dell'impresa in armonia con le previsioni normative in essere utili anche ai fini dello svolgimento di interventi agevolati da incentivi fiscali, al fine di garantire trasparenza, qualità e sicurezza dei lavori tenendo conto anche di quanto previsto nel presente Accordo sulla formazione dei lavoratori dipendenti;
- di attivarsi al fine di avviare una politica attiva dei inserimento nel mondo del lavoro edile che faciliti e sia propedeutica all'inserimento nel settore dei giovani e giovanissimi, tramite il coinvolgimento e la valorizzazione degli enti bilaterali di settore, in un'ottica di riconoscimento, per sussidiarietà, dell'assolvimento dell'obbligo scolastico nel biennio successivo la scuola media inferiore utilizzando e perfezionando il sistema dell'alternanza scuola/lavoro all'interno e con la collaborazione del comparto artigiano;
- di approvare in tempi brevi lo Statuto del Fondo FNAPE e di provvedere alla sua istituzione entro il 30/06/2022 impegnando, contestualmente, le Parti Sociali del settore alla condivisione del percorso di definizione delle aliquote Ape che dovrà tener conto delle risultanze e del gettito contabilizzato negli ultimi esercizi;
- di impegnarsi per l'immediata individuazione della "Casa della bilateralità Edile" nella quale trovano la corretta allocazione gli Enti nazionali bilaterali di settore;
Inoltre le Parti concordano di intervenire urgentemente presso ogni organo istituzionale anche attraverso le richieste di appositi incontri congiunti, al fine di:
1) promuovere l'introduzione di una normativa ad hoc finalizzata ad attuare un tempestivo aggiornamento dei prezzari alla luce dell'incremento dei costi connessi ai materiali ed alle difficoltà di reperimento delle attrezzature, con lo scopo di adeguare gli importi a base di gara degli appalti pubblici con gli attuali prezzi di mercato, consentendo allo stesso tempo anche un adeguamento flessibile delle relative condizioni contrattuali.
2) individuare soluzioni idonee a consentire un celere adeguamento dei prezzi dei contratti in corso con le stazioni appaltanti pubbliche, in modo da salvaguardare la regolare esecuzione dei contratti di appalto con particolare riguardo agli standard qualitativi delle opere, nonché per salvaguardare la continua attenzione a temi particolarmente sensibili quali la formazione e la sicurezza sul lavoro.
3) Introdurre strumenti che favoriscano l'inclusione delle Micro e Piccole Imprese nel mercato degli appalti pubblici assicurando, nella predisposizione dei bandi, il costante e ponderato equilibrio fra libertà d'impresa e tutela della manodopera prevedendo l'applicazione della contrattazione collettiva nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritta dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative;
4) emanare una norma in base alla quale il costo della manodopera, negli appalti pubblici, non sia soggetto, in analogia con quanto previsto per i costi sulla sicurezza, a ribasso d'asta;
5) prevedere una disciplina normativa strutturale destinata ad assicurare la piena detassazione e decontribuzione della retribuzione connessa alle ore destinate alla formazione professionale e per la sicurezza sul lavoro, svolte nell'ambito della bilateralità costituita dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore edile comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
6) destinare al sistema bilaterale il contributo dello 0,30%, versato dalle imprese edili all'Inps e non destinato a Fondartigianato, al fine di sostenere finanziariamente il sistema bilaterale dell'edilizia;
7) prevedere l'emanazione di bandi specifici rivolti agli Enti formativi bilaterali di settore;
8) ridurre l'aliquota CIGO per gli operai edili, attualmente prevista nella misura del 4,70%, rendendola più coerente con le effettive esigenze del comparto e assicurando al contempo un più efficiente equilibrio tra le entrate contributive per cassa integrazione ordinaria e le uscite per i rispettivi trattamenti.
9) Reintrodurre l'articolo 29 del D.L. n. 244/95 abrogato dalla Legge di Bilancio 2019, con riferimento alla riduzione annuale in misura pari all'11,50% dei premi Inail, al fine di sostenere il lavoro di qualità anche mediante l'implementazione di condizionalità volte ad escludere l'accesso a tale agevolazione per i datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione stessa;
10) Prevedere ulteriori risorse pubbliche da riconoscere alle imprese che si distinguono per il particolare impegno in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ispirate anche ad una logica di premialità per l'impegno profuso nella costante e virtuosa attenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, riconoscendo al contempo alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa la possibilità di intervento nell'ambito della predetta premialità al fine di valorizzare le best practices.
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Il presente contratto di lavoro vale in tutto il territorio nazionale per i dipendenti delle imprese artigiane, considerate tali in base alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, delle piccole e medie imprese industriali e dei consorzi artigiani costituiti anche in forma di cooperativa, che operano nel settore delle costruzioni edili ed affini e, in particolare nelle seguenti attività:
- costruzioni di fabbricati ad uso pubblico e privato, nonché le opere necessarie al completamento e alle rifiniture delle costruzioni stesse compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno ed in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero dei materiali;
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, metallo, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico ed altri rivestimenti, applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di manti impermeabilizzanti di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc. con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di attrezzature varie di servizio;
- lavori murali per installazione e rimozione di impianti, macchinari ed attrezzature degli edifici;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri, monumenti e facciate di edifici, sgombero della neve dai tetti;
- costruzione e demolizione di fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, impianti di depurazione, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autoaffondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- costruzione, manutenzione ed irrigazione di campi sportivi, parchi, giardini e simili;
- costruzione od installazione di cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) compresa la demolizione, per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di strade, compreso lo sgombero della neve ed altri materiali;
- costruzione, manutenzione e demolizione di strade ferrate e tranvie;
- messa in opera di pali, tralicci e simili;
- costruzione di linee elettriche e telefoniche;
- scavi e rinterri e opere murarie per stesura di cavi e tubazioni di acqua, gas, telefonia, ecc.;
- realizzazione di opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- costruzione di opere marittime, lacuali e lagunari in genere;
- movimenti di terra e cioè scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostici, preparazione di aree fabbricabili, terrapieni e simili);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale - posa in opera di segnaletica;
- lavorazioni in amianto collegate all'edilizia civile, industriale, compresi i lavori di bonifica. In particolare nel ciclo edilizio sono previste lavorazioni che riguardano il cemento amianto (lastre piane e ondulate, tubi, canne) mattonelle di vinil-amianto, cartoni di amianto, spruzzati intonacati su pareti, soffitti e impianti. Inoltre, nei cicli industriali, lavorazioni inerenti a centrali termiche e termoelettriche, ceramiche e laterizi, chimiche, distillerie e zuccherifici, siderurgia;
- costruzioni di opere marittime, lagunari in genere. Le opere attinenti alle lavorazioni marittime, portuali, lagunari inerenti a lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse o temporanee in muratura, in cemento armato compreso montaggio, smontaggio o assemblaggio di elementi prefabbricati;
- opere di bonifica di terreni e su parete, sistemazione forestale, sterri, sbancamenti, comprese opere di terrazzamenti in sasso, cementi, pietre naturali, legno e materiali naturali. Opere di contenimento frane e smottamenti anche con l'ausilio di reti di riparo o ferro, cemento, cavi in acciaio ecc.;
- infrastrutture, costruzione di strade, pavimentazioni stradali, installazione di barriere in cemento, materiali plastici, legno, fibrocemento, acciaio, costruzioni di particolari in cemento armato, montaggio di prefabbricati idonei alla sicurezza stradale compresi interventi nei giunti di dilatazione;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria, straordinaria e programmata), restauro e restauro artistico di opere edili, di beni mobili di opere tutelate ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale, e commerciale;
- opere monumentali;
- attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili.
Dichiarazione congiunta
Con la definizione di beni mobili si intendono quelle parti che compongono la sola struttura edile da restaurare e che per gli interventi manutentivi e/o di ristrutturazione necessitano anche di essere trasportate presso strutture esterne adeguate.
Nota a verbale
Fatta eccezione per i lavoratori dipendenti direttamente dall'impresa o consorzio artigiano che esegue i lavori sopra elencati, non si intendono sottoposte alle norme del presente contratto le attività connesse per complementarietà e/o sussidiarietà all'edilizia, compresi gli installatori di impianti, o lo stesse attività regolate da contratti artigiani di altre categorie.
Sistemi di concertazione e di informazione
Le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di un sistema di informazione sulle materie e secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla seguente disciplina.
Il sistema di concertazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali articolate nel presente CCNL
Il sistema di informazione si inserisce nell'ambito delle relazioni sindacali a carattere non negoziale.
La regolamentazione dei due sistemi è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti.
A. Sistema di concertazione
Il sistema di concertazione tra le parti è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare il confronto tra le parti sugli indirizzi generali del settore in materia delle politiche della domanda, politiche industriali, politiche di mercato e della formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali, nell'ambito delle funzioni stabilite per questi Enti dalla contrattazione collettiva nazionale.
Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione delle dinamiche del settore, le cui funzioni sono disciplinate da un apposito regolamento, convenendo che comunque ciò non dovrà comportare alcun onere aggiuntivo per le imprese.
La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali, che si svolgono di norma entro il mese di marzo e di settembre di ciascun anno o su richiesta di una delle parti firmatarie del presente CCNL
Livello nazionale
In occasione delle sessioni nazionali di concertazione le parti si confrontano sui seguenti indirizzi generali del settore:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità, politiche legislative di settore;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro con riguardo a: sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità/flessibilità dell'occupazione;
- struttura del costo del lavoro e lotta al lavoro irregolare e all'evasione contributiva; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- azioni da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia professionale, evasione contributiva e prevenzione.
Livello regionale
Semestralmente, su richiesta di una delle parti, le Organizzazioni regionali di categoria degli artigiani e dei lavoratori, si incontreranno per l'esame dello stato di attuazione dei provvedimenti legislativi riguardante il settore anche in relazione al ruolo dell'Ente regione, nonché sulle prospettive globali di investimento relative al credito agevolato delle imprese artigiane ed indirizzato al sostegno ed allo sviluppo della piccola impresa anche in riferimento alla crescita delle strutture consortili del settore edili ed affini.
Le parti si impegnano per un coordinamento della politica dei finanziamenti e della formazione professionale rivolta in modo particolare all'occupazione giovanile tenendo in considerazione le iniziative dell'Ente regione per le sue specifiche competenze.
Le parti concordano, infine, per un confronto in merito ai problemi dell'occupazione e per sviluppare iniziative che favoriscano, in relazione a tale problema, prospettive di sviluppo per le imprese artigiane.
"Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali dell'artigianato e della piccola impresa industriale firmatarie del presente CCNL forniranno anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine e del distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario".
Livello territoriale
A livello territoriale che coincide con quello provinciale o comprensoriale delle strutture organizzative imprenditoriali esistenti, le parti su propria iniziativa si incontreranno, semestralmente, per un esame congiunto in ordine alle prospettive economiche e produttive della globalità delle imprese artigiane dell'edilizia operanti nel territorio ed in ordine all'ampliamento dei livelli occupazionali anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Nel corso di tali incontri le parti forniranno reciprocamente elementi conoscitivi globali in loro possesso in merito alle prospettive produttive ed occupazionali del settore, ai problemi relativi alla formazione e alla riqualificazione professionale, con specifico riferimento alla occupazione giovanile ed in particolare sull'andamento dell'occupazione nel comparto dell'apprendistato.
Nelle sessioni territoriali, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalle sessioni nazionali e dai rapporti dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere con particolare riferimento all'artigianato ed alle piccole imprese.
Nota a verbale
1) Le parti concordano che sui problemi di cui ai punti precedenti i livelli d'intervento sono quelli sopra determinati; ciò comporta che le singole imprese non saranno oggetto di esame individuale. Lo spirito del confronto e dell'esame congiunto non intendono necessariamente il raggiungimento di valutazioni comuni.
2) Fermo restando i livelli di incontro fissati, il confronto potrà essere effettuato dall'istanza superiore in assenza delle strutture organizzative delle parti contraenti ai livelli richiesti.
Mobilità
Per affrontare in modo completo i problemi occupazionali derivanti dalla particolarità del lavoro nel settore nonché dei processi di ristrutturazione in atto, ferma restando l'applicazione integrale delle norme legislative in materia di collocamento e mercato del lavoro, si concorda quanto segue:
a) le imprese informeranno le Associazioni artigiane e per loro tramite il Sindacato territoriale sulla eventuale eccedenza di manodopera nonché sulle prevedibili offerte di lavoro;
b) a partire dai dati di cui al punto a) le Associazioni artigiane ed il Sindacato territoriale opereranno, anche con il contributo della informazione degli Enti paritetici (Casse, scuole edili) affinché la domanda e l'offerta di lavoro siano concordate nel miglior modo possibile;
c) le parti sono impegnate, laddove ne esistono i presupposti, a sperimentare forme di orientamento ed agevolazione della ricollocazione in altre imprese artigiane del lavoro in esubero.
Osservatorio nazionale ed Osservatori regionali
Le parti firmatarie del presente contratto condividono l'interesse a costituire un Osservatorio nazionale.
Entrambe convengono che l'istituzione di un Osservatorio nazionale dovrà avvenire attraverso il concorso, contrattualmente sancito, di tutte le parti firmatarie di contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni.
Detto Osservatorio potrà condurre, a favore dei propri membri analisi, ricerche ed elaborazioni relative alle dinamiche dei mercati, anche internazionali e/o regionali, nonché acquisire, ai fini di divulgazione sistematica, conoscenza sulle tecnologie e materiali da costruzione.
Inoltre la centralità della spesa pubblica nonché la prossima apertura dei mercati europei consiglia che l'Osservatorio approfondisca e contribuisca con proprie proposte alla messa a punto di una moderna legislazione degli appalti e sub-appalti nonché alla predisposizione di idoneo sistema informativo degli appalti pubblici banditi in ambito comunitario.
Si conviene inoltre che le parti firmatarie dei diversi contratti nazionali di lavoro operanti nel comparto costruzioni diano vita ad apposite Commissioni di lavoro incaricate di suggerire le modalità tecnico-organizzative più opportune per il conseguimento delle finalità convenute.
In tale opera di proposta saranno attentamente considerati, al fine di un loro corretto e pieno utilizzo, i contributi acquisibili da enti e/o istituti aderenti alle Associazioni firmatarie.
Le parti firmatarie inoltre ritengono utile e necessario produrre occasioni di confronto ed approfondimento sui temi rilevanti della politica economica (con particolare riferimento al settore delle costruzioni nel Mezzogiorno ed ai grandi interventi infrastrutturali e di risanamento urbano ed ambientale) nonché, con spirito innovativo, cogliere e sviluppare l'esigenza di più avanzate relazioni sindacali.
Le parti convengono, altresì, sulla utilità, al fine di migliorare la comprensione dei fenomeni economico-sociali che caratterizzano il comparto costruzioni, di costituire Osservatori regionali composti da tutte le Associazioni sindacali ed imprenditoriali firmatarie di CCNL nel comparto delle costruzioni, operanti nel territorio regionale.
Tale Organismo utilizzerà le potenzialità operative dell'intero sistema delle Casse edili per acquisire dati ed informazioni relative alle dinamiche del mercato del lavoro (con specifico riferimento all'uso di C.i.g. e DS ed ai fabbisogni quali-quantitativi di manodopera), nonché relativi agli investimenti pubblici, agli appalti e loro modalità.
Regionalmente saranno definite le forme e le finalità di eventuali rapporti di interscambio informativo con gli Osservatori pubblici del lavoro.
Al fine di arricchire il confronto previsto all'art. 89 destinatari delle informazioni raccolte dovranno essere le rappresentanze territoriali delle parti firmatarie. Fermo restando l'impegno delle parti per realizzare i presupposti convenuti ai commi precedenti, qualora ciò non fosse possibile, le parti si incontreranno entro sei mesi dalla stipula del contratto per individuare praticabili soluzioni alternative procedendo, in via sperimentale, alla costituzione di Comitati regionali tra le Associazioni firmatarie con i compiti di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo.
Sulla base dei dati acquisiti da tali Comitati, le parti converranno iniziative, procedure e contenuti finalizzati ad orientare in materia di mobilità l'attività delle Commissioni regionali e territoriali dell'impiego e delle Agenzie di lavoro, nell'ambito delle quali si ritiene utile ed opportuna la costituzione di una speciale sezione edile.
Nell'ambito dell'Osservatorio nazionale viene costituito un Comitato paritetico di gestione, composto da sei membri delle Associazioni artigiane e sei membri delle Organizzazioni sindacali.
Il Comitato paritetico di gestione, che dovrà riunirsi almeno una volta l'anno, nominerà un coordinatore la cui carica è prevista nella durata di 18 mesi: tale coordinatore sarà prescelto, una volta, tra i componenti di parte artigiana e la volta successiva tra i componenti di parte sindacale.
L'Osservatorio nazionale, nell'espletamento delle sue funzioni, attiverà le opportune sinergie, utilizzando istituti di ricerca, ivi compresi quelli esistenti nelle Organizzazioni artigiane e sindacali; inoltre utilizzerà la potenzialità degli Enti paritetici previsti dal CCNL, quali le Casse edili artigiane, le Scuole edili, i Comitati tecnici di cui all'art. 39 del CCNL
PARTE I - Regolamentazione per gli operai
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
- la data di assunzione;
- la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- l'apposizione del termine in caso di assunzione a tempo determinato;
- il trattamento economico iniziale;
- il contratto nazionale di lavoro applicato;
- la sede di lavoro;
- gli estremi di registrazione previsti dalla Legge.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) la scheda professionale rilasciata dal Centro per l'impiego;
3) i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
4) il codice fiscale;
Il lavoratore è tenuto, all'atto dell'assunzione, a dichiarare all'azienda la sua residenza e il suo domicilio ed è tenuto a notificare all'azienda i successivi eventuali mutamenti.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni familiari, alle deduzioni e detrazioni fiscali.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 25 giorni di lavoro per operai di 4º livello, 20 giorni di lavoro per operai specializzati, 15 giorni di lavoro per operai qualificati e 5 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 20 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Accordo di rinnovo 24/01/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 3 - Periodo di prova
L'assunzione di lavoro di ogni operaio si intende effettuata con un periodo di prova pari a 35 giorni di lavoro per operai di 4º livello, 30 giorni di lavoro per operai specializzati, 25 giorni di lavoro per operai qualificati e 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai durante il quale è ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità.
L'assunzione degli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e di autobetonpompe, se effettuata per la categoria degli operai specializzati, può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro, durante il quale è parimenti ammesso, da ambo le parti, il diritto alla rescissione del rapporto di lavoro senza preavviso né diritto ad indennità. La fissazione del periodo di prova per tali operai, indipendentemente dalla categoria di inquadramento, deve essere fatta per iscritto all'atto dell'assunzione.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Art. 4 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su richiesta formale del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnate allo stesso, salvo quanto previsto al comma 2.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti avere già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisirà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro con l'indicazione della decorrenza.
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
L'eventuale assegnazione di una categoria superiore a quella di assunzione, derivante dalla casistica di cui al comma 1, dovrà essere regolarmente registrata da parte dell'impresa e comunicata per iscritto al lavoratore.
Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di Legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.
Norma transitoria
Per i rapporti di lavoro intercorsi sino alla data del 30 settembre 2000 restano ferme le disposizioni contenute negli artt. 7 e 21 del CCNL 15 novembre 1991.
Accordo di rinnovo 04/05/2022 (Decorrenza 01/05/2022)
Art. 6 - Orario di lavoro
Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma del presente articolo in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle vigenti disposizioni di Legge, il prolungamento del lavoro oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale prestabilita, dà al lavoratore il diritto di percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per il lavoro straordinario di cui all'art. 22.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 13 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene corrisposta la paga.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6, del R.D.L. 15 marzo 1923. n. 692. vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, le imprese a cui si applichi l'art. 29 della Legge 341/1995, verificato presso la Cassa Edile/Edilcassa di riferimento e le imprese che non abbiano avuto condanne a seguito di infortuni gravi nei 5 (cinque) anni precedenti, in caso:
a) di lavorazioni soggette a particolari prescrizioni e normative regionali o comunali,
b) di rimodulazioni organizzative finalizzate a favorire l'attività psico-fisica dei lavoratori e/o necessarie a garantire la maggiore sicurezza dei lavoratori e dei cittadini (es: lavori in centro storico, presso scuole o edifici pubblici, in periodi estivi e/o invernali in località turistiche, ecc.),
potranno attivare un regime di orario, rispondente alle temporanee esigenze e prescrizioni sopra indicate nel rispetto dei limiti previsti dalla norma e dal presente articolo, con preventiva comunicazione, inviata alle tre organizzazioni sindacali territoriali Feneal, Filca e Fillea e, se presenti, alle Rsu/Rsa, per il tramite delle associazioni imprenditoriali artigiane firmatarie del presente contratto.
La comunicazione dovrà contenere le ragioni che determinano la temporanea variazione dell'orario di lavoro contrattuale, l'inizio e la fine presunta, l'indicazione del cantiere, e il numero di maestranze impiegate.
A far data dalla ricezione della suddetta comunicazione le OO.SS entro 7 (sette) gg possono richiedere l'attivazione di un confronto con l'impresa finalizzato ad analizzare le esigenze e le eventuali prescrizioni e a definire con accordo la conseguente organizzazione del lavoro.
Tale rimodulazione dell'orario non è ammessa nei periodi in cui l'impresa abbia attivato ammortizzatori sociali e nelle giornate per le quali sia stata richiesta cassa integrazione per eventi metereologici.
A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui all'Allegato A, lett. b), i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 24 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4, dell'art. 25 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3, dell'art. 20.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 24;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 20.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 6º comma.
Agli effetti della maturazione dei permessi si computano anche le ore di assenza di cui al 5º comma del presente articolo.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1, della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Art. 8 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657, e nei successivi provvedimenti aggiuntivi o modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa nel qual caso valgono le norme dell'art. 6.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla tabella Allegato A, lett. a) del presente contratto ad eccezione di:
A - custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 20.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
* * *
All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornalieri.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
* * *
Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Art. 9 - Flessibilità di orario e lavoro a turni
Qualora lo richiedano esigenze connesse a opere di pubblica utilità, a fluttuazioni di mercato e/o all'opportunità di favorire un migliore utilizzo degli impianti ed una più rapida esecuzione dei lavori, tra l'impresa ed i lavoratori dipendenti potranno essere concordate forme flessibili di organizzazione degli orari di lavoro, anche a turni.
Il lavoro a turno potrà essere organizzato, in ragione delle specifiche situazioni che ne determineranno il ricorso e per le unità organizzative interessate, anche su 6 giorni alla settimana e su più turni giornalieri.
L'operaio deve prestare la sua opera nei turni stabiliti; quando siano disposti turni periodici e/o nastri orari gli operai devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
L'impresa informerà la propria Organizzazione territoriale degli accordi intervenuti in materia la quale, a sua volta, informerà le OO.SS. territoriali.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati a lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 12).
L'eventuale spostamento del riposo settimanale della giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicata all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14 di calendario.
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata; qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
In caso di soste dovute a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 12.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Art. 12 - Sospensione e riduzione di orario
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazioni prese dalle Commissioni competenti. Inoltre, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'orario.
A decorrere dal 1º giugno 1976, nel caso di sospensione o riduzione di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali, dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un periodo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme erogate a titolo di acconto sui trattamenti retributivi dovuti a qualsiasi titolo.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordato tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o l'interruzione.
In caso di ripartizione su 5 giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha la facoltà di recuperare a regime normale nel 6º giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 14 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per i lavori pesanti) di cui alla tabella Allegato A che forma parte integrante del presente articolo.
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 6 e 8 resta convenuto che il valore orario dell'indennità di cui all'allegata tabella, è ragguagliato:
A) per gli operai di produzione: a 1/173 della contingenza mensile;
B) per gli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i guardiani, portieri e custodi, anche con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato, anche in carovane, baracche o simili: a 1/208 della contingenza mensile;
C) per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto, il valore orario dell'indennità di contingenza a decorrere dall'agosto 1976, è ragguagliato a 1/173 della contingenza mensile.
Art. 15 - Elemento economico territoriale
Per le particolari caratteristiche della prestazione in edilizia e con riferimento alle diverse situazioni produttive, dell'occupazione e ambientali delle singole circoscrizioni territoriali è dovuta, per tutte le ore di effettivo lavoro, una indennità nelle misure in atto alla data di stipula del presente contratto.
Restano fermi, in aggiunta alle indennità di cui sopra, i superminimi e le altre differenze retributive vigenti per singole mansioni o per particolari categorie di lavoro.
Nei casi particolari in cui nella struttura retributiva complessiva le indennità sopra dette non sono identificabili, esse debbono intendersi corrisposte fino a concorrenza delle indennità suddette e la parte eventualmente eccedente considerata come super minimo.
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2010, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento economico territoriale entro la percentuale massima stabilita a livello nazionale dalle Associazioni nazionali contraenti entro il 30 giugno 2009, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Premesso che:
- la Legge n. 247/2007 prevede uno specifico regime contributivo per le erogazioni derivanti dai contratti di secondo livello delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata alla misurazione di incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;
- a tali erogazioni, in base alla Legge n. 2/2009, è riconosciuto un particolare regime di detassazione;
- nel settore edile la contrattazione di secondo livello è territoriale ed è stato chiarito che l'andamento economico, pertanto, deve riguardare l'insieme delle imprese di settore sul territorio di appartenenza;
- l'Elemento economico territoriale (E.E.T.) di cui ai cc.cc.nn.l. sottoscritti nell'anno 2008 dalle Organizzazioni firmatarie del presente accordo è fissato nella contrattazione collettiva territoriale, entro i limiti di cui alla contrattazione nazionale, quale elemento della retribuzione che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore, correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio;
- il carattere assolutamente eccezionale dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese ha avuto quale conseguenza l'andamento negativo in termini di produttività per l'anno 2009 in tutti i settori, compreso quello edile;
- la flessione dei dati economici dell'edilizia risulta anche in parte imputabile ad una fisiologica inversione di tendenza a seguito di un ciclo produttivo positivo durato circa 9 anni con una rilevante crescita in termini occupazionali e di produttività del settore;
- con la grave crisi economica che ha investito l'industria in genere, in edilizia alcuni parametri hanno registrato una rilevante flessione (aumento della C.i.g. nel periodo gennaio/settembre 2009 rispetto allo stesso periodo 2008: + 94,65%; unità di lavoro edili nel primo semestre del 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008: - 1,3%; nel primo semestre 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008 il valore aggiunto nel settore delle costruzioni ha registrato una flessione del 5,8%);
- tali parametri testimoniano comunque lo sforzo dell'intero sistema imprenditoriale di settore teso alla salvaguardia degli assetti occupazionali, nella convinzione del ruolo strategico che rivestono le risorse umane in edilizia;
Le parti convengono che, nelle more di una necessaria rivisitazione dei parametri a cui è connesso l'E.E.T., ai fini della conferma dell'E.E.T. stesso, la valutazione dei parametri riferita esclusivamente all'anno 2009 possa essere effettuata quale media nell'arco dell'ultimo quinquennio (2005-2009).
Le parti convengono, altresì, nelle more delle determinazioni che saranno assunte nell'ambito del rinnovo dei suddetti cc.cc.nn.l., di prorogare i contratti integrativi provinciali in scadenza sino alle nuove date che saranno stabilite nell'ambito del citato rinnovo.
Le parti si danno atto che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti ai sensi del presente accordo presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto specifico regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 16/12/2010 (Decorrenza 01/1/2010)
Art. 15 - Elemento variabile della retribuzione (E.v.r.)
(Omissis)
Le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 42.
Pertanto, a decorrere dal 1º luglio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'Elemento variabile della retribuzione.
L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione comune
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º luglio 2011 nell'indennità territoriale di settore.
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale
Accordo di rinnovo 24/01/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 15 - Elemento Variabile della Retribuzione - EVR
___ (Omissis)..
Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º giugno 2012.
A decorrere dal 1 luglio 2011, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo istituto dell'Elemento Variabile della Retribuzione, cessa l'Elemento Economico Territoriale.
L'Elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato, e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Le Parti, convengono che l'Elemento Variabile della Retribuzione, riconosciuto a livello territoriale in applicazione al presente CCNL, ha le caratteristiche di cui al DPCM del 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29/3/2013 ovvero risulta essere una erogazione collegata alla retribuzione di produttività.
Clausola di salvaguardia aziendale.
Fermo restando che il 2º livello di contrattazione è e rimane quello territoriale, le parti sottoscrittrici del presente accordo concordano nella possibilità che le imprese, che abbiano un andamento economico negativo rispetto ai parametri concordati dal livello territoriale, possano ridurre gli importi erogati a titolo di EVR, secondo le modalità definite a livello territoriale, sulla base delle linee guida che il livello nazionale definirà entro il 30 giugno 2014, tenendo conto, comunque, che la richiesta dovrà essere attivata su iniziativa della singola impresa e che la verifica della sussistenza delle dichiarazioni dell'impresa avvenga esclusivamente presso la sede di una delle Associazioni datoriali firmatarie il presente Contratto con le Organizzazioni Sindacali territorialmente competenti, al fine di sottoscrivere un verbale contenete le eventuali quantità erogabili.
Accordo di rinnovo 16/10/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Elemento variabile della retribuzione-EVR
3 - Che il primo comma dell'art. 15 (Elemento variabile della retribuzione-EVR) viene sostituito dal seguente:
"Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2014, per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42 l'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º giugno 2012".
Accordo di rinnovo 04/05/2022 (Decorrenza 01/05/2022)
Art. 15 - Elemento variabile della retribuzione - EVR
Viene confermato che, per la vigenza del presente Contratto, le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti potranno concordare, per la circoscrizione di propria competenza, l'Elemento variabile della retribuzione secondo criteri e modalità di cui all'art. 42. L'EVR è fissato dalle Parti Sociali firmatarie nazionali nella misura massima del 6% dei minimi in vigore.
L'Elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile di risultato che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e specificatamente dell'artigianato.
Le Parti convengono che, l'Elemento Variabile delia Retribuzione (EVR) sia tassato con l'imposta sostitutiva prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità. Efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dall'art. l, commi 182-191 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 come modificata dall'alt. 1 commi 160 e ss. della Legge 232 del 2016.
L'EVR non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoratori a cottimo, in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggiore retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo devono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, in caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'Albo del cantiere ove possibile.
Ad essi dovrà essere altresì comunicato:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura.
Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessate, non divengono definite se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori e in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione e la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 2º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione e al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al 2º comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata dalla percentuale contrattuale di cottimo. Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione di rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 34 e 39 del presente contratto di lavoro.
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati a ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo del 5% di cui sopra.
Art. 17 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e nei subappalti
A) L'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine ed attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto e del subappalto.
All'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
B) L'impresa artigiana che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi o assuma in appalto o subappalto le relative lavorazioni edili ed affini, è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nella lavorazione medesima il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 42 dello stesso.
L'impresa artigiana è tenuta a comunicare alla Cassa edile competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatta secondo il fac-simile concordato fra le Associazioni nazionali contraenti.
Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Associazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare per il tramite dalla propria Associazione al Sindacato territoriale la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere al Sindacato territoriale la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 42, redatta secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.
La comunicazione ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale - per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata entro 15 giorni e comunque prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto.
C) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. B), l'impresa artigiana appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa artigiana appaltatrice o subappaltatrice la quale esegue i lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. B).
D) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti della impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. B) e C), debbono, a pena di scadenza, essere proposti entro 6 mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma la applicazione delle norme di cui all'art. 35 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante e subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
E) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento di appalto, ad imprese edili ed affini della fase esecutiva delle opere.
F) È compito del rappresentante sindacale di cui all'art. 9, lett. B), d'intervenire nei confronti dell'impresa, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dell'artigianato aderente alle Associazioni nazionali contraenti, per il pieno rispetto della disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Verbale di stipula
Addì, 24 giugno 2022, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1º agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.
Tabella allegata all'accordo nazionale
INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS - INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA
OS 1
OS 2 A
OS 6
OS 7
OS 8
OS 11
OS 12-A
OS 12-B
OS 13
OS 21
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS35
10%
35%
14%
18%
18%
12,50%
10%
13%
6%
15%
10%
20%
30%
7%
15%
Nota:
OG3: sotto categoria "Lavori di bitumatura" 6%
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 20.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso le imprese.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi stipulati a norma dell'art. 42 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 21.
Le suddette norme contenute nell'art. 21 sono compatibili con l'art. 10 del D.Lgs. n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Accordo di rinnovo 16/12/2010 (Decorrenza 01/1/2010)
Ferie
All'art. 18 e all'art. 62 del CCNL vigente è aggiunto il seguente comma:
"Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 42 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, gli stessi possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di due delle quattro settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30 aprile di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di orario di lavoro sulla fruizione di due settimane consecutive di ferie nell'anno di maturazione delle stesse.".
Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso la impresa ad un compenso la cui misura è di 173 ore di retribuzione di fatto. Nel caso di inizio di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi interi prestati presso l'impresa.
Per il pagamento della gratifica natalizia valgono le norme dell'art. 21.
a) Tutte le domeniche;
b) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
c) le seguenti festività nazionali:
- 1º gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1º maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1º novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - Santo Stefano;
- Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività nazionali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Associazioni territoriali un giorno sostitutivo.
A decorrere dal 1º luglio 1985 per le festività di cui al punto 3), il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio a norma di Legge nella misura di 8 ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali sia applicato l'orario normale settimanale di 48 ore in attuazione dell'art. 8, il trattamento economico per le festività è pari rispettivamente a dieci ore.
A norma della Legge il trattamento economico per le festività di cui al punto 3) deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane. A decorrere dal 1º luglio 1985 per la festività soppressa del 4 novembre agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di 8 ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 25.
Art. 21 - Accantonamenti presso la Cassa edile artigiana
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 18) e per la gratifica natalizia (art. 19) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4) dell'art. 25, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 6 e 8 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 20.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo vanno accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 24;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 20.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 28, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato E).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato E).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 18 e 19, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1, conv. n. 166/1991;
Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato;
Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l'inserimento del 14º comma del presente articolo.
Art. 22 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 6 e 8 del presente contratto.
Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 48 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione, per il tramite dell'Organizzazione territoriale artigiana a cui aderisce, alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale ai fini di consentire eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, le Organizzazioni territoriali artigiane forniranno unitariamente alla Rappresentanza sindacale unitaria territoriale indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino. Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario: 35%;
2) lavoro festivo: 45%;
3) lavoro festivo straordinario: 55%;
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 14%;
7) lavoro notturno del guardiano: 8%;
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;
9) lavoro notturno straordinario: 40%;
10) lavoro festivo notturno: 50%;
11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a) dell'art. 25; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce 6.
Le comunicazioni relative al superamento delle 48 ore settimanali con prestazioni di lavoro straordinario alla locale Direzione provinciale del Ministero del lavoro, di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 66/2003, dovranno essere effettuate, nei termini stabiliti dalla Legge e dalle disposizioni amministrative.
La media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi.
Ai fini degli adempimenti relativi alla comunicazione dello straordinario, per unità produttiva deve intendersi il cantiere.
Art. 23 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità personali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3), lett. a), dell'art. 25 e per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo.
Gruppo A) - Lavori vari
| Tabella | Situazione |
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) | 4 | 5 |
2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) | 5 | 5 |
3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti di acqua o fango | 5 | 12 |
4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario | 8 | 15 |
5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume | 8 | 15 |
6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe | 8 | 17 |
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapori o con altri analoghi mezzi, crei per gli stessi operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio | 10 | 10 |
9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure a condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo o di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti a tale titolo uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività | 11 | 17 |
10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) | 12 | 20 |
11) Lavori di scavi a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio | 13 | 20 |
12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13 | 22 |
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16 | 23 |
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) | 16 | 28 |
15) Lavori su scale aeree tipo Porta | 17 | 35 |
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dalla altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato stesso |
|
|
17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 metri | 17 | 35 |
18) Lavori per fognature nuove in galleria | 19 | 35 |
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a 3 metri | 20 | 35 |
20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 21 | 40 |
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre 10 metri | 22 | 40 |
22) Lavori in pozzi neri preesistenti | 27 | 55 |
In situazione extra si trovano le seguenti provincie: Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Savona.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Gruppo B - Lavori in galleria
Al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una indennità la cui misura è determinata dalle Associazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro il valore massimo sotto indicato:
a) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: 18%.
Fino a nuove determinazioni delle Associazioni territoriali a norma del comma precedente, resta in vigore la indennità percentuale prevista.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi: gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco) le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di una ulteriore indennità non superiore al 20%.
Nel caso di gallerie che si estendono in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali delle indennità di cui al 1º comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Associazioni territoriali competenti, di misure percentuali unificate sulla base di criteri ponderati ritenuti dalle Associazioni medesime appropriati al caso di specie.
Dichiarazione a verbale
Gli importi previsti dalla soppressa indennità di cui all'art. 24 - Gruppo C costruzione linee elettriche e telefoniche del CCNL 15 novembre 1991 - restano confermati "ad personam" per gli importi in atto alla data del 30 settembre 1995.
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 42, ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto, situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 26, per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.
Ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione territoriale di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza (2º livello di contrattazione), non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza, Elemento economico territoriale e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori.
L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea. L'operaio in trasferta resta iscritto alla Cassa edile artigiana di provenienza di cui all'art. 43 del CCNL Tuttavia, nel caso di cantieri per i quali è prevista una durata superiore a tre mesi al di fuori della circoscrizione territoriale di provenienza, l'impresa è tenuta ad iscrivere gli operai impiegati nei menzionati cantieri alla Cassa edile di quest'ultima circoscrizione a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché gli operai in tale secondo periodo di paga siano in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Restano, in ogni caso, iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, recupero e manutenzione, risanamento ambientale e restauro artistico e monumentale. Le Associazioni nazionali stipulanti possono integrare la suddetta elencazione.
Con riferimento all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55, l'impresa esecutrice di opere pubbliche è tenuta a darne comunicazione, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori l'obbligo di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente.
Il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.
Fermo restando il rispetto della normativa e delle procedure su previste, nel caso di trasferta di durata inferiore a 3 mesi, la Cassa edile artigiana di provenienza, alla quale l'impresa resta iscritta, è abilitata al rilascio dell'attestato di regolarità contributiva per i lavoratori in trasferta.
Dichiarazione delle parti
Le parti convengono che la normativa prevista all'ultimo comma del presente articolo si applica nel caso in cui la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, rifiuti di convalidare l'attestazione di regolarità contributiva della Cassa edile di provenienza o, entro 15 giorni dalla data della richiesta di quest'ultima, non abbia ottemperato a quanto previsto al penultimo comma del presente articolo.
Dichiarazione a verbale
La nuova disciplina della trasferta contenuta nel presente accordo entra in vigore dal 1º gennaio 1996, a seguito dell'accertamento in sede di Ministero del lavoro di conformità alla norma di cui all'art. 18 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e dell'applicabilità dello speciale regime contributivo previsto per le indennità di trasferta dall'art. 12 della Legge 30 aprile 1969, n. 153.
Le parti si danno atto, altresì, che l'ambito di competenza territoriale delle Casse edili artigiane può essere provinciale o regionale, secondo quanto stabilito dai rispettivi Statuti e regolamenti.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori dell'armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" s'intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta un'indennità di cantiere ferroviario del 15%, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità s'intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere a un altro e/o da un comune ad un altro.
L'impresa qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e alloggio ed al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Nota a verbale
Le parti chiariscono che il presente articolo si riferisce unicamente al trattamento di trasferta.
Pertanto a dette indennità sono applicate le disposizioni legislative vigenti in materia di imponibilità contributiva e fiscale stabilite dal comma 5, art. 51, D.P.R. n. 917/1986 e successive modificazioni.
Dette indennità non competono quindi per i giorni di assenza, ferie, permesso, malattia, infortunio e comunque non vanno corrisposte nei giorni in cui il dipendente non effettua prestazioni lavorative.
Non si configura nella fattispecie la normativa del trasfertista di cui al comma 6 del succitato art. 5, D.P.R. n. 917/1986.
Dichiarazione comune
Le parti verificheranno entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2006, della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio dalla data di attuazione di cui sopra rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.
Art. 25 - Elementi della retribuzione
Agli effetti della applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria
Si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto
Si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 77 (Classificazione dei lavoratori), 8, 11, 23, 24, 25, 30, 31 e 43 debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- indennità di contingenza;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- utile minimo contrattuale di cottimo;
- utile medio ed effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 22, 23, 33 e 38 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 21 e 22 oltre gli elementi retributivi di cui al punto 3) del presente articolo deve essere assunta a base di calcolo, per i capo-squadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 3, 4, 5, 11, 22, 33, 87 e 91, oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3) del presente articolo deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
Art. 26 - Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative. Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, possono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità del preavviso. Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge.
Qualsiasi reclamo sulla corresponsione della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art. 27 - Trattamento in caso di malattia
L'assenza per malattia deve essere comunicata entro il giorno dell'evento, salvo i casi di giustificato impedimento; l'operaio o l'apprendista deve trasmettere entro due giorni dall'inizio dell'assenza il relativo certificato medico.
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 38, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondenti alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1º, 2º, 3º giorno nel caso la malattia superi i 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1º, 2º, 3º giorno nel caso la malattia superi i 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181º al 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Le parti stipulanti il presente CCNL si danno atto che, dal livello di contrattazione collettiva regionale, nel rispetto delle regole e delle procedure del sistema di relazioni sindacali, possono essere previsti eventuali e diversi coefficienti di cui ai punti a) e b) del comma precedente, ivi comprese le modalità di attuazione ed erogazione della prestazione stessa.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata inferiore a 7 gg la percentuale per i riposi annui del 4,95% è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al 5º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria gli stessi coefficienti individuati nel 6º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 6 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1º e 3º comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'art. 21, salvo l'ipotesi di cui al 9º comma dello stesso articolo.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal comma precedente, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
La malattia insorta durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata, comunque non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Art. 28 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale
In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 9 mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 38.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 38.
Per il trattamento economico dovuto in caso d'infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dalla indennità territoriale di settore, dall'Elemento economico territoriale e dall'indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o malattia professionale.
A partire dal 1º novembre 2004 le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1º giorno successivo al giorno di infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 7, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1º, il 2º ed il 3º giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della tabella Allegato A) al presente contratto, le quote orarie di cui al 6º comma sono calcolate applicando, alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 7º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 88 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'8º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 21, nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui al 9º comma dello stesso articolo.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova, l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempre che, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
In conseguenza di quanto sopra, ai fini del rimborso o conguaglio da parte delle Casse edili all'impresa, a partire dal 1º novembre 2004 la disciplina è la seguente:
1) dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o dalla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,234;
2) dal 91º giorno in poi: 0,045.
Art. 29 - Congedo matrimoniale
All'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, è concesso un periodo di congedo della durata di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3) dell'art. 25 per 104 ore.
L'impresa anticipa la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Tramite accordi locali, la parte del trattamento economico che resta a carico dell'impresa può essere posta a carico delle Casse edili.
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dal lavoratore da opportune documentazioni.
È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
Accordo di rinnovo 24/01/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 30 - Aspettativa
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta, può essere concesso, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa e per una sola volta l'anno, un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive, per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio straniero dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane.
È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa è tenuta a portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile artigiana il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
Le parti convengono che la concessione di tali aspettative è da considerarsi tra gli eventi considerati validi ai fini dell'osservanza dell'orario di lavoro di cui all'art. 29 della Legge 8 agosto 1995, n. 341.
Art. 31 - Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione con accordi tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.
Norma transitoria
A partire dall'erogazione prevista nell'anno 2009, con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'APE ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, i valori dei coefficienti orari previsti dall'Allegato F, rideterminati nell'accordo del 18 marzo 2008 ed ivi indicati, sono incrementati del 5% dalla 3ª erogazione e del 10% a partire dalla 6ª erogazione.
È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal regolamento dell'anzianità professionale edile.
Accordo di rinnovo 24/01/2014 (Decorrenza 01/01/2013)
Art. 31 - Anzianità professionale edile
Fatto salvo il diritto dei lavoratori alla prestazione nonché il diritto delle imprese a non sostenere ulteriori costi, si conviene sulla necessità, ferme restando le aliquote di contribuzione totali vigenti sui singoli territori, di istituire, sin da subito, una Commissione Bilaterale che, entro il 31 marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo Istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1º ottobre 2014.
La Commissione di cui al comma precedente avrà altresì il compito di definire, sempre nel rispetto delle aliquote di contribuzione totali e fatto salvo il diritto dei lavoratori, delle "linee guida e/o indicazioni" sul risanamento dei Fondi APE in difficoltà delle singole Casse Edili.
- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;
- considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;
- considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;
Tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:
1. Il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottosrcitte, a far data dal 1 ottobre 2015;
2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1º ottobre 2014 dal CCNL 1º luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali casse;
3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016, sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1º luglio 2014.
Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;
4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º ottobre 2015, con l'adozione, dal 1º ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.
In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;
5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1º ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;
6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.
Premessa
Premesso che la gestione dell'anzianità professionale edile ordinaria (APE) versa in uno stato di grave sofferenza economica a causa della perdurante crisi occupazionale degli ultimi anni mettendo a rischio l'erogazione dell'istituto in assenza di adeguati correttivi.
Considerata inoltre la condivisa esigenza di dare alla bilateralità edile un sistema di regole univoche, condivise ed inclusive.
Fermo restando gli accordi previsti nel Verbale d'Intenti del 24 giugno 2015, a cui è seguito il successivo Accordo del 15 settembre 2015, col quale tutte le parti sociali nazionali del settore hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'APE e della costruzione di un nuovo Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile.
Le parti nazionali firmatarie
preso atto dell'istituzione dal 1º ottobre 2015 del Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile e concordano:
- che nelle more della costituzione del Sistema Bilaterale delle Costruzioni nazionale (SBC) che, a regime, sarà il soggetto deputato alla gestione del suddetto Fondo Unico, di attribuire, in via provvisoria, alla gestione Fondo Unico presso la CNCE, i contributi APE versati a partire dal 1º ottobre 2014, nel caso di accordi territoriali sottoscritti dalle parti firmatarie da sottoporre alle parti nazionali;
- di sostituire il testo dell'Art. 31 del vigente CCNL Edilizia Artigianato e PMI con il seguente;
Art. 31 - Anzianità professionale Edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Con decorrenza dal 1º ottobre 2015, è istituito il Fondo Unico Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile (di seguito Fondo Unico) che opererà, nell'ambito di SBC, secondo le modalità che saranno indicate nel Regolamento Generale del nuovo fondo.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono regolamentati dal nuovo Allegato "F", che sostituisce il testo precedentemente vigente.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita per ciascuna circoscrizione territoriale, (vedi allegato "A") dalle parti sociali nazionali firmatarie sulla base delle elaborazioni fornite dalla CNCE o, in caso di applicazione del secondo punto della successiva norma transitoria, secondo le modalità del nuovo allegato "F".
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 20.
***
Norma transitoria.
La commissione Ape che si riunirà per definire il regolamento del Fondo unico stabilirà la data della messa a regime dell'intero sistema.
Nelle more dell'applicazione del nuovo Fondo Unico, fermo restando che le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE e che le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE:
1) è data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale1 in data antecedente al 1º ottobre 2015 con l'adozione, con accordo contrattuale, dal 1º ottobre 2014, delle aliquote contributive indicate nell'allegato "A". In questo caso l'erogazione dell'Ape di maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al punto c) del paragrafo successivo;
1 Fondo Nazionale APE di cui al punto 2) dell'Accordo del 15/09/2015;
2) è data facoltà alle Casse Edili Artigiane ed Edilcasse di aderire al Fondo Unico successivamente alla data del 1º ottobre 2015, previo accordo tra le parti sociali territoriali da sottoporre alle rispettive parti nazionali. Nelle more dell'adesione al Fondo Unico, si continueranno a seguire, per l'istituto dell'APE, le modalità previste dal nuovo allegato "F". Le Parti nazionali esamineranno gli eventuali casi di adesione posticipata al Fondo Unico e/o eventuali mancati accordi territoriali al fine di favorirne le condizioni d'ingresso. In ogni caso l'adesione posticipata avverrà previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria.
Le parti concordano che con l'adesione al Fondo Unico dal 1º ottobre 2015, vengono fatti salvi i seguenti criteri:
a. i versamenti al Fondo Unico saranno effettuati dalle Casse Edili Artigiane/Edilcasse con cadenza differita di 3 mesi (es: contributi ottobre -> riscossi a novembre -> versati a febbraio);
b. i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal Fondo Unico;
c. agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
d. le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiori a 100 e non giustificate, dovranno versare un contributo minimo definito dalla Commissione Ape;
e. nel caso di cui alla norma transitoria, punto 2), viene fatta salva la reciprocità dei due sistemi.
Alla Commissione bilaterale costituita con l'Accordo del 24 gennaio 2014, è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del Fondo Unico anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare, alle parti sociali nazionali, ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.
Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire tempestivamente, e comunque entro il mese di luglio di ciascun anno, un tavolo di confronto al fine di individuare, entro il successivo mese di ottobre, i conseguenti correttivi in relazione alle esigenze della gestione, con l'obiettivo di coniugare il diritto dei lavoratori al vincolo di sostenibilità economica.
Le parti sottoscritte, in merito al Fondo Fnape convengono quanto segue.
- L'aumento, dal 1º aprile 2019, nella misura del 3% calcolato sulle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per le sole Casse Edili che, nel triennio settembre 2014/settembre 2017, risultano aver beneficiato di un differenziale positivo tra quanto ricevuto dal Fnape per l'erogazione Ape ordinaria e Ape 300 ore e quanto versato al Fnape stesso;
- l'incremento, dal 1º aprile 2019, dell'1% delle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per tutte le altre Casse Edili;
- le nuove aliquote risultanti dai precedenti punti sono riportate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo;
- il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.
Le parti convengono sulla necessità di un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del Fondo stesso, attraverso una rendicontazione trimestrale, che la Cnce invierà alla Commissione Fnape, nonché alle parti sociali per le relative valutazioni, ai fini della sua sostenibilità.
FNAPE - NUOVO CONTRIBUTO
CASSA EDILE/EDILCASSA CHE
ADERISCONO AL FNAPENUOVO CONTRIBUTO
FNAPEVALLE D'AOSTA
Aosta
3,91
PIEMONTE
Alessandria
3,91
Asti
3,61
Biella
3,84
Cuneo
4,43
Novara
3,91
Torino
3,61
Verbania
3,91
Vercelli
3,91
LIGURIA
Genova
3,91
Imperia
3,61
La Spezia
3,91
Savona
4,34
LOMBARDIA
Bergamo
4,80
Brescia
4,43
Como e Lecco
4,80
Cremona
4,43
Edilcassa Bergamo
4,43
Mantova
4,34
Milano
3,61
Pavia
3,91
Sondrio
4,80
Varese
3,91
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
4,43
Trento
4,80
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,34
Pordenone
4,43
Trieste
3,61
Udine
4,43
LAZIO
Edilcassa del Lazio
3,54
Frosinone
3,61
Latina
3,54
Rieti
3,91
Roma
3,33
Viterbo
3,84
ABRUZZO
Chieti
3,61
L'Aquila
3,54
Pescara
3,61
Teramo
3,61
MOLISE
Campobasso
3,03
Edilcassa Molise
3,09
CAMPANIA
Avellino
2,53
Benevento
2,53
Caserta
2,53
Napoli
2,83
Salerno
2,53
PUGLIA
Bari
3,03
Brindisi
3,03
Edilcassa Puglia
3,03
Foggia
3,03
Lecce
3,09
Taranto
3,09
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
3,03
Matera
3,03
Potenza
2,58
CALABRIA
Catanzaro
2,53
Cosenza
2,53
Edilcassa Calabria
2,53
Reggio Calabria
2,53
SICILIA
Agrigento
2,53
Caltanissetta
2,53
Catania
2,53
Enna
2,53
Messina
2,53
Palermo
2,53
Ragusa
2,53
Siracusa
2,53
Trapani
2,53
SARDEGNA
Cagliari
3,09
Nuoro
3,03
Oristano
3,09
Sassari
3,03
- considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia
- in attuazione del Protocollo nazionale del 7 marzo 2019
concordano quanto segue:
- l'Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dal 1º ottobre 2019. Nelle more, l'Edilcasssa Sicilia erogherà l'ape secondo le vigenti modalità, attraverso un'aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1º luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, del 2%;
- per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell'aliquota del 2,20%;
- dal 1º ottobre 2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell'aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;
- la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30 giugno 2019;
- per l'Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l'attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1º ottobre 2019, sarà elevata all'1%.
Verbale di atipula
Addi, 22 settembre 2022, in Roma
ANCE,
LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, ACCI Produzione e Lavoro ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1º gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1º ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1º ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.
Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.
FNAPE
(Tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)
CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali
VALLE D'AOSTA
3,91%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedaiier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
Art. 32 - Conservazione degli utensili
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo capo. In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in una settimana per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e 10 giorni di calendario per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto.
Accordo di rinnovo 04/05/2022 (Decorrenza 01/05/2022)
Art. 33 - Preavviso
Il licenziamento o le dimissioni dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno lavorativo con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia, è stabilito in 7 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni e10 giorni lavorativi per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre 3 anni.
Ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte un'indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 3 dell'art. 25) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Nei casi in cui il lavoratore receda dal rapporto di lavoro in modo informale e non sia rintracciabile ovvero appositamente convocato per iscritto dal datore di lavoro non si presenti sul posto di lavoro, decorsi 5 giorni di assenza, tale comportamento potrà essere valutato dal datore di lavoro come volontà di dimettersi.
Da tale data decorrerà l'ulteriore termine di 5 giorni previsto per Legge entro il quale il datore di lavoro è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cessazione del rapporto di lavoro alle competenti autorità amministrative.
Tanto il licenziamento che le dimissioni vanno comunicate per iscritto nel rispetto della normativa vigente.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione dell'indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.
La domanda giudiziale concernente controversie, che dovessero sorgere nell'applicazione del presente contratto o nello svolgimento del rapporto di lavoro, è improcedibile se precedentemente la controversia stessa non sia stata sottoposta all'esame delle competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e degli operai per esperire il tentativo di conciliazione delle parti.
Quando la controversia individuale o plurima riguarda l'attribuzione della categoria, ciascuna delle Associazioni suddette, su mandato della parte interessata, può richiedere l'intervento del Comitato tecnico paritetico previsto all'art. 38, per l'accertamento degli elementi di fatto.
Il tentativo di conciliazione da parte delle Associazioni sindacali dovrà essere esperito entro 15 gg dalla data di ricevimento da parte di una Associazione sindacale della richiesta avanzata alla Associazione sindacale dirimpettaia.
La richiesta d'intervento del Comitato tecnico paritetico sospende il decorso del predetto termine.
Senza pregiudizio dell'obbligo del tentativo di conciliazione, demandato, come sopra precisato, alle Associazioni sindacali, resta salva la facoltà di esperire per le controversie individuali il tentativo di conciliazione.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto saranno risolte amichevolmente dalle competenti Associazioni locali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali, secondo modalità che possono essere eventualmente concordate.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
In ogni caso le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.
Art. 37 - Comitati tecnici paritetici per le controversie
In ciascuna delle circoscrizioni territoriali per le quali è prevista la stipulazione degli accordi integrativi del presente contratto nazionale a norma dell'art. 42 è istituito un Comitato tecnico paritetico a carattere permanente per l'esplicazione dei compiti di cui al 2º comma dell'art. 35.
I componenti del Comitato sono nominati in egual numero rispettivamente dalle Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 42, 1º comma, in ragione, queste ultime, di un rappresentante per ciascuna di esse.
Il Comitato conclude i suoi accertamenti entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di intervento.
Art. 38 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. - sub art. 1 della Legge n. 297/1982.
A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 cod. civ.
Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;
- indennità territoriale di settore;
- Elemento economico territoriale;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 21;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 23, lett. B), C), D) e F);
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 24, lett. B);
- percentuali per riposi annui di cui all'art. 7.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma della citata Legge n. 297/1982, anche la indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31 dicembre 1986, il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4º comma, della citata Legge n. 297/1982, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3% e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92% e al 50,77%, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b) dell'art. 8, della retribuzione di ciascun anno computata ai sensi dei commi precedenti, divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1987 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2º comma della presente lett. A), divisa per 13,5.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando la applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1979.
L'indennità nella misura s