S.I.A. S.r.l.
P.IVA 12789100018 R.E.A. TO-1316662
Testo Consolidato CCNL del 19/04/2010
EDILIZIA - INDUSTRIA
Testo consolidato del CCNL 19/04/2010
per i dipendenti da imprese edili ed affini
Decorrenza: 01/04/2010
Scadenza: 30/06/2024
CCNL 19/04/2010 come modificato da:
- Accordo 10/01/2011
- Accordo 25/03/2011
- Accordo 29/03/2011
- Accordo 31/03/2011
- Accordo 29/03/2012
- Accordo 25/06/2013
- Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
- Accordo 18/11/2014
- Accordo 13/01/2015
- Accordo 23/01/2015
- Accordo 02/02/2015
- Accordo 03/02/2015
- Accordo 04/02/2015
- Accordo 14/04/2015
- Accordo 15/09/2015
- Accordo 22/09/2015
- Accordo 06/04/2016
- Verbale di accordo 06/04/2016
- Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
- Accordo previdenza integrativa 20/12/2018
- Accordo 07/03/2019
- Accordo 03/04/2019
- Accordo apprendistato 04/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
- Accordo 16/04/2019
- Accordo previdenza integrativa 19/11/2019
- Accordo 23/03/2020
- Accordo 24/03/2020
- Accordo 10/09/2020
- Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
- Accordo 24/06/2022
- Accordo 22/09/2022
- Accordo 07/12/2022
- Accordi (n.° 4) 21/09/2023
- Accordo 30/01/2024
- Accordo 09/05/2024
N.d.r.: il presente testo consolidato è frutto di elaborazione redazionale.
Addì, 19 aprile 2010, in Roma
Tra
Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)
e
Federazione nazionale lavoratori edili affini e del legno (FENEAL-UIL)
Federazione italiana lavoratori costruzioni ed affini (FILCA-CISL)
Federazione italiana lavoratori legno edilizia industrie affini ed estrattive (FILLEA-CGIL)
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Verbale di stipula
Addì, 1º luglio 2014, in Roma
tra
l'ANCE, ACI -PL (ANCPL - FEDERLAVORO E SERVIZI- CONFCOOPERATIVE E AGCI Produzione e Lavoro)
e
la Fe.n.e.a.l.-U.I.L, la F.i.l.c.a.-C.I.S.L. e la F.i.l.l.e.a.-C.G.I.L.
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 19 aprile 2010 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e del CCNL Cooperative 26 aprile 2010.
Verbale di stipula
Addì, 2 febbraio 2015, in Roma
tra
ANCE,
ACI PL
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
considerato quanto previsto nell'allegato 2) al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro "Industria" e "Cooperative";
considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sulla trasferta, si concorda sui criteri della regolamentazione della trasferta regionale allegata al presente accordo nonché su quanto segue.
L'entrata in vigore della trasferta regionale medesima è fissato al 2 maggio 2015;
l'accordo tra le parti sociali delle province della Regione, di cui al tredicesimo comma dell'allegato di cui sopra, dovrà essere assunto a maggioranza.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
Verbale di stipula
Addì, 18 luglio 2018, in Roma
tra
l'ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE-LAVORO E SERVIZI
e AGCI Produzione e Lavoro
e
la FENEAL UIL,
la FILCA CISL
e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 1º luglio 2014 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle Cooperative.
Verbale di stipula
Addì, 23 marzo 2020, in Roma
ANCE,
ACI PL,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Roma, 24 marzo 2020
ANCE
ACI - PL
ANAEPA CONFARTIGIANATO
CNA COSTRUZIONI
FIAE CASARTIGIANI
CLAAI - Dipartimento edilizia
CONFAPI ANIEM
FILCA CISL
FENEAL UIL
FILLEA CGIL
Verbale di stipula
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
- ANCE,
- LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI,
- AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
- CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
- ANAEPA CONFARTIGIANATO,
- CNA COSTRUZIONI,
- FIAE CASARTIGIANI,
- CLAAI,
- CONFAPI
- ANIEM
e
- FENEAL UIL,
- FILCA CISL,
- FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, esaminati i lavori delle specifiche Commissioni Paritetiche Tecniche, hanno condiviso gli allegati testi, che formano parte integrante del presente accordo, ovvero:
1. Regolamento Fondo incentivo occupazione e relativi allegati;
2. Regolamento Fondo Prepensionamento - Prestazione per favorire l'accesso al pensionamento e allegata tabella criteri;
3. Congruità;
4. Rateizzazioni in Cassa Edile.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Verbale di stipula
Addì, 3 marzo 2022, in Roma
tra
l'ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,
e
la FENEAL UIL, la FILCA CISL e la FILLEA CGIL
si è convenuto quanto segue per il rinnovo del CCNL 18 luglio 2018 per i lavoratori dipendenti delle imprese edili ed affini e delle cooperative
Legenda:
Nella riscrittura gli articoli del CCNL Cooperative saranno resi omogenei
Verbale di stipula
Addi, 7 dicembre 2022 in Roma
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI
ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
PREMESSA
In relazione al Regolamento del Fondo Prepensionamento si conviene di apportare le seguenti modifiche, in maniera sperimentale, in vigore dal 1 ottobre 2023 al 31 dicembre 2026.
LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:
[___]
Verbale di stipula
In data 21 settembre 2023, presso ANCE nazionale si sono incontrati:
ANCE, rappresentata da
CNA Costruzioni, rappresentata da
ANAEPA Confartigianato Edilizia, rappresenta da
FIAE Casartrgiani, rappresentata da
CLAAI Edilizia, rappresentata da
LEGA COOP Produzione e Servizi, rappresentata da
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, rappresentata da
ACCI Produzione e Lavoro, rappresentata da
e
FENEAL - UIL rappresentata da
FILCA - Cisl, rappresentata da
FILLEA Cgil, rappresentata da
[___]
Verbale di stipula
Addì, 21 settembre 2023, in Roma
tra
ANCE,
LEGACOOP Produzione e Servizi,
CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi,
AGCI Produzione e Lavoro
ANAEPA Confartigianato Edilizia,
CNA Costruzioni,
FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia
e
FENEAL-UIL,
FILCA-CISL
FILLEA-CGIL
Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:
[___]
1) Per l'industria delle costruzioni edilizie ed affini l'articolazione contrattuale è a livello territoriale, nei limiti fissati dal presente contratto, come pure a livello territoriale sono esclusivamente previsti, si costituiscono ed operano gli Organismi e i Comitati di cui al contratto medesimo.
Il contratto, nel realizzare maggiori benefici per i lavoratori, riconosce l'esigenza per le imprese di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi predeterminati per la durata del presente contratto e degli accordi integrativi stipulati in attuazione delle sue norme.
2) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l'impegno delle parti di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda e di cantiere, il presente contratto e gli accordi integrativi territoriali dello stesso, per tutto il periodo di relativa validità. A tal fine le Associazioni dei datori di lavoro sono impegnate ad adoperarsi per l'osservanza, da parte delle imprese, delle condizioni pattuite mentre le Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate, a qualsiasi livello, compreso quello di azienda e di cantiere, azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordi in sede nazionale e territoriale.
3) Nel quadro di quanto sopra convenuto,
Viene stipulato
il presente contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni appresso elencate e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.
Costruzioni edili
Costruzione (compresi gli scavi di fondazione, le armature, le incastellature, le carpenterie in legno e in ferro, l'impianto e il disarmo di cantieri e di opere provvisionali in genere, il carico, lo scarico e lo sgombero di materiali), manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro anche artistico di opere edili in cemento armato, in muratura, in legno, metalliche, anche se realizzate in tutto o in parte con impiego di elementi prefabbricati (compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi prefabbricati).
E cioè, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso di abitazione (urbani e rurali);
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- fabbricati per finalità pubbliche o di pubblica utilità;
- opere monumentali: chiese, mausolei, ecc.;
- ciminiere, serbatoi aerei e simili, silos, centrali termiche, torri di refrigerazione, ecc.
Completamento e rifinitura delle costruzioni edili, nonché le altre attività appresso elencate:
- intonacatura, tinteggiatura, sabbiatura, verniciatura, laccatura, doratura, argentatura e simili;
- decorazione e rivestimenti in legno, ferro, gesso, stucco, pietre naturali o artificiali, linoleum e simili, materie plastiche, piastrelle, mosaico, ecc.; applicazione di tappezzerie;
- pavimentazione in cemento, marmette, marmo, bollettonato, seminato, gomma, linoleum, legno, pietre naturali;
- preparazione e posa in opera di manti impermeabilizzati di asfalto, bitume, feltri, cartoni, ecc., con eventuale sottofondo di materiali coibenti;
- posa in opera di parafulmini, campane, statue, croci, orologi, antenne per bandiere, per televisioni, ecc.; opere similari;
- lavori murari per installazione e rimozione di impianti, macchinari e attrezzature degli edifici;
- verniciatura di impianti industriali;
- spolveratura, raschiatura, pulitura in genere di muri e di monumenti, sgombero della neve dai tetti;
- demolizione di opere edili in cemento armato o in muratura;
- disfacimento di opere edili in legno o metalliche;
- demolizione e rimozione di opere edili in materiale a base e/o contenente amianto e/o sostanze riconosciute nocive;
- demolizione, rimozione e bonifica di opere edili realizzate con materiali e procedure la cui rimozione deve seguire particolari iter previsti dalle norme di Legge;
- progettazione lavori di opere edili;
- manutenzione (ordinaria e straordinaria), restauro e restauro artistico di opere edili e di beni mobili e immobili di opere tutelate. Ovvero, costruzione, manutenzione e restauro di:
- fabbricati ad uso abitazioni;
- fabbricati ad uso agricolo, industriale e commerciale;
- opere monumentali.
Costruzioni idrauliche
Costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione di:
- opere di bonifica montana e valliva, di zone paludose e di terreni allagabili;
- opere di difesa e sistemazione di fiumi, torrenti e bacini;
- acquedotti;
- gasdotti, metanodotti;
- oleodotti;
- fognature, pozzi neri o perdenti, fosse biologiche, ecc.;
- pozzi d'acqua (scavati, trivellati o realizzati con sistema autofondante) per uso potabile, industriale o irriguo;
- cisterne e serbatoi interrati (in metallo, in cemento armato, ecc.) per il contenimento di liquidi di qualsiasi specie;
- canali navigabili, industriali, di irrigazione;
- opere per impianti idroelettrici;
- porti (anche fluviali e lacuali);
- opere marittime, lacuali e lagunari in genere.
Movimento di terra - Cave di prestito - Costruzioni stradali e ferroviarie - Ponti e viadotti
- Movimenti di terra: scavi (anche per ricerche archeologiche e geognostiche), sterri, riporti o reinterri, adattamento o riattamento di terreni: preparazione di aree fabbricabili, di campi sportivi, di campi di atterraggio, di parchi e giardini; terrapieni, ecc.
- Cave di prestito: cave di rocce disaggregate sciolte ed incoerenti (quali arena, sabbia, ciottoli, breccia, pozzolana, incoerente, farine fossili, tripoli, lapilli) e cave di argilla il cui esercizio è limitato alla durata di uno o più cantieri limitrofi essendo in funzione di componente dell'attività costruttiva che si svolge in tali cantieri.
- Costruzione, manutenzione (compresa la spalatura della neve, lo spurgo e la pulizia della cunetta, il diserbamento, ecc.), riparazione, demolizione di:
- strade ordinarie e autostrade (corpo stradale e sovrastruttura);
- strade ferrate e tramvie (sovrastruttura comprendente la massicciata, l'armamento e ogni altra lavorazione accessoria);
- impianti di trasporto terrestre ed aereo, a mezzo fune (funicolari, funivie, seggiovie, sciovie, teleferiche, ecc.);
- ponti e viadotti (in muratura, in cemento armato, con impiego di elementi prefabbricati, compresa la produzione in cantiere o in stabilimento degli elementi stessi in legno e metallici; ponti su chiatte e su altri galleggianti; ponti canale);
- esecuzione di segnaletica stradale orizzontale, posa in opera di segnaletica e installazione di cartelli pubblicitari.
Costruzioni sotterranee
- Costruzione, rivestimento, rifinitura, manutenzione di gallerie (anche artificiali), discenderie, pozzi, caverne e simili per opere edili, stradali, ferroviarie e idrauliche, ecc.
Costruzioni di linee e condotte
- Messa in opera di pali, tralicci e simili; preparazione di scavi, trincee e opere murarie, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale, compresa la posa in opera di conduttori non in tensione di linee (aeree e sotterranee) elettriche, telegrafiche e telefoniche.
- Installazione di tralicci per antenne radiotelevisive.
- Lavori di scavo e murari, con successivi reinterri ed eventuale ripristino della pavimentazione stradale per la posa in opera delle tubazioni per gas, acqua e poste pneumatiche.
Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato
Produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato
Opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari
Il presente contratto non è applicabile al personale avviato obbligatoriamente tramite le Capitanerie di porto.
Attività di consulenza in materia di sicurezza per i cantieri temporanei e mobili
Tutte le altre attività comunque denominate, connesse per complementarietà o sussidiarietà all'edilizia, quando il personale, anche ausiliario (meccanici, elettricisti, fabbri, lattonieri, tubisti, falegnami, autisti, cuochi e cucinieri, ecc.), che vi è addetto, è alle dipendenze di una impresa edile.
Dichiarazione a verbale
a) Nel confermare l'inquadramento nella contrattualistica collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale, dell'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, le parti si danno atto che la regolamentazione collettiva dell'edilizia è l'unica applicabile alla predetta attività, la quale pertanto non è né sarà ricompresa in alcun altro contratto collettivo di lavoro stipulato dalle parti medesime.
b) Le parti si danno atto che le attività di "costruzioni di linee e condotte" debbono continuare ad essere disciplinate esclusivamente dalla regolamentazione collettiva dell'edilizia, nazionale e territoriale.
c) Le parti confermano che le imprese edili che eseguono opere marittime, fluviali, lacuali e lagunari, applicano al personale occupato in tali opere il presente contratto.
Le parti concordano di istituire una Commissione paritetica con il compito di formulare proposte finalizzate all'omogeneizzazione dei trattamenti economici e normativi dei lavoratori occupati dalle suddette imprese.
Settori di specializzazione
Le parti concordano di costituire una Commissione paritetica con il compito di esaminare le problematiche relative alla sfera di applicazione del presente contratto, anche con riguardo a quelle concernenti i settori di specializzazione.
PARTE I - DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Regolamentazione per gli OPERAI
Art. 1 - Assunzione e documenti
Gli operai devono essere regolarmente assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
- la data di assunzione;
- la categoria cui il lavoratore viene assegnato e le mansioni cui deve attendere;
- la durata dell'eventuale periodo di prova;
- il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;
- il trattamento economico iniziale;
- il contratto nazionale di lavoro applicato;
- il contratto integrativo territoriale di lavoro applicato;
- la sede di lavoro.
All'atto dell'assunzione l'operaio deve presentare:
- la carta d'identità o altro documento equipollente;
- i documenti atti a comprovare il diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
- i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
- il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
- il libretto di lavoro o la scheda professionale.
I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
L'operaio è tenuto a conservare copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dalla Legge, e a presentare tale documentazione nei casi previsti dalla normativa vigente.
È in facoltà dell'impresa di richiedere, prima dell'assunzione, il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
Nel corso del rapporto di lavoro l'operaio deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'operaio deve dichiarare all'impresa la sua residenza e domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge preveda determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'operaio, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 25 giorni di lavoro per gli operai di 4º livello, a 20 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 15 giorni di lavoro per i qualificati e a 5 giorni di lavoro per gli altri operai.
Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 9 - art- 2) Periodo di prova - Operai
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a 30 giorni di lavoro per gli operai di quarto livello, a 30 giorni di lavoro per gli operai specializzati, a 25 giorni di lavoro per i qualificati e a 15 giorni di lavoro per gli altri operai. Il periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può risolvere il rapporto senza obbligo di preavviso né diritto ad indennità sostitutiva.
Sono esenti dal periodo di prova di cui ai commi precedenti gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto di lavoro, sempreché quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni.
Il periodo di prova sarà utilmente considerato agli effetti del computo dell'anzianità dell'operaio confermato.
La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso.
Nel caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso sino alla ripresa del lavoro, purché la ripresa intervenga entro 30 giorni dalla data di comunicazione della malattia professionale o dell'infortunio.
Art. 3 - Mutamento di mansioni
All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.
Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.
Decorsi i due mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.
Decorsi tre mesi, su richiesta scritta del lavoratore, l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto la categoria relativa alle nuove mansioni assegnata allo stesso.
Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libro unico del lavoro e sulla scheda professionale con l'indicazione della decorrenza.
Art. 5 - Orario di lavoro - Permessi individuali
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere, in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 38 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.
Il prolungamento dell'orario ordinario di lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 19 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 10 in materia di recuperi.
Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.
Qualora l'impresa disponga l'effettuazione di lavoro a turni, ne darà comunicazione preventiva alla Rappresentanza sindacale unitaria, di cui all'art. 103, ai fini di eventuali verifiche in ordine alle modalità applicative.
Nel caso di lavoro a turni disposto per lunghi periodi, la verifica di cui sopra sarà effettuata con l'intervento delle rispettive Organizzazioni territoriali.
Le percentuali di maggiorazione della retribuzione per lavoro a turni sono quelle previste dall'art. 19 del CCNL
L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici, gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.
Agli operai che eseguono i lavori preparatori e complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 19 del presente contratto.
B) A decorrere dal 1º ottobre 2000 gli operai hanno diritto di usufruire di riposi annui mediante permessi individuali per 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 ore di lavoro ordinario effettivamente prestato.
Per gli operai discontinui di cui alle lett. a), b) e c) dell'Allegato A, i permessi individuali di cui sopra maturano in misura di un'ora ogni 25 ore.
Agli effetti di cui sopra si computano anche le ore di assenza per malattia o infortunio indennizzate dagli Istituti competenti nonché per congedo matrimoniale.
La percentuale per i riposi annui pari al 4,95% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24 è corrisposta alla scadenza di ciascun periodo di paga direttamente dall'impresa al lavoratore per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico delle festività di cui al punto 3 dell'art. 17.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e dell'art. 17.
I permessi saranno usufruiti a richiesta dell'operaio, da effettuarsi con un preavviso di norma di almeno 3 giorni, tenendo conto delle esigenze di lavoro. I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso in cui le ore di cui al punto B) del presente articolo, 1º comma non vengano in tutto o in parte usufruite, il relativo trattamento economico è comunque assolto dall'impresa mediante la corresponsione al lavoratore della percentuale di cui al 5º comma.
La presente regolamentazione assorbe quella relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salva la conferma del trattamento economico per la festività del 4 novembre.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Sono fatte salve le pattuizioni al livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Art. 6 - Addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia
Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta un'applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme dell'art. 5.
In considerazione delle particolari attività svolte, l'orario normale contrattuale degli operai addetti a tali lavori, dei guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.
Le ore di lavoro prestate nei limiti degli orari settimanali di cui al comma precedente sono retribuite con i minimi di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto ad eccezione di:
- custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri ed inservienti per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. b) della medesima tabella;
- custodi, guardiani e portinai con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili, per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alla lett. c) della medesima tabella.
Al guardiano notturno, fermo quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dall'art. 19.
* * *
Al gruista si applicano le norme contenute nell'art. 5.
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All'operaio di produzione che durante il giorno dà la sua prestazione in un cantiere, quando venga richiesto di pernottare nello stesso cantiere con autorizzazione a dormire, va corrisposto, in aggiunta alla retribuzione relativa alla prestazione data durante la giornata, un compenso forfetario di € 0,52 giornaliere.
Resta esclusa comunque ogni responsabilità discendente da doveri di guardiania o di custodia.
Quando nel cantiere pernotti più di un operaio, il particolare compenso spetterà soltanto a quell'operaio cui sia stato richiesto per iscritto dall'impresa di pernottare in cantiere.
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Si conferma che, in relazione alle attività svolte, gli autisti di autobetoniere rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo.
Le parti convengono che, in considerazione delle ragioni tecniche e organizzative del lavoro nel settore edile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 234/2007, il periodo di riferimento per il calcolo della settimana lavorativa media dei lavoratori mobili è fissato in 6 mesi.
Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla Legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.
Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla Legge sul riposo domenicale, gli operai siano chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3 dell'art. 24, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 19, punto 12.
L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.
In difetto e in caso di prestazione di lavoro è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.
In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del decreto legislativo n. 66/2003, nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni a turno organizzate su sette giorni continuativi o per particolari esigenze produttive, tecniche o logistiche del cantiere, il riposo settimanale può essere effettuato cumulativamente, previa verifica con le Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, con le competenti Organizzazioni territoriali dei lavoratori. I giorni continuativi non potranno comunque essere superiori a 14.
In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata.
Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti nella giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.
* * *
In caso di sosta dovuta a cause meteorologiche l'operaio, a richiesta del datore di lavoro, è tenuto a trattenersi in cantiere per tutta la durata della sosta.
Per il predetto periodo di permanenza in cantiere l'operaio ha diritto alle integrazioni salariali, secondo le norme di Legge vigenti ed i criteri previsti dal successivo art. 9.
Qualora la sosta o le soste nel loro complesso superino le due ore nella giornata, per il periodo di permanenza in cantiere, comprese le prime due ore, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la differenza tra il trattamento di integrazione salariale e la retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato.
Art. 9 - Sospensione e riduzione di lavoro
Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.
Nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogano acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di Legge, contestualmente alla retribuzione del mese.
Per il singolo operaio - sia nel caso di sospensioni o riduzioni continuative, sia per effetto del cumulo di periodi non continuativi di sospensioni e riduzioni - l'acconto di cui sopra non deve comportare l'esposizione dell'impresa per un importo complessivo superiore a 150 ore di integrazioni non ancora autorizzate dall'INPS.
In caso di reiezione della domanda da parte della competente Commissione provinciale o centrale dell'INPS l'impresa procederà al conguaglio delle somme, erogate a titolo d'acconto, sulle spettanze dovute all'operaio a qualsiasi titolo, fermo restando il disposto dell'art. 2 della Legge 6 agosto 1975, n. 427.
L'impresa procederà al conguaglio di cui al comma precedente anche nel caso in cui intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro prima dell'autorizzazione dell'INPS.
In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al 1º comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.
Dichiarazione comune
Fermo restando l'obbligo di cui al 1º comma del presente articolo, le parti concordano che di norma le imprese presentino la domanda nella settimana successiva a quella in cui è iniziata la sospensione o riduzione d'orario.
Le parti si impegnano ad intervenire presso gli Organi competenti per rendere più sollecito l'esame delle richieste di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali agli operai edili sospesi o ad orario ridotto.
Le parti interverranno altresì presso gli Organi competenti affinché siano accelerati i tempi della comunicazione alle imprese delle decisioni di autorizzazione prese dalle Commissioni competenti.
È ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.
I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 15 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.
In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.
In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.
Art. 11 - Minimi di paga base oraria e indennità di contingenza
Agli operai il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal presente contratto sono applicati, senza distinzione di sesso, i minimi di paga base oraria (comprensivi dell'indennità di caropane per lavori pesanti) di cui alla tabella, Allegato A, che forma parte integrante del presente articolo.
* * *
In relazione agli orari contrattuali di lavoro di cui ai precedenti artt. 5 e 6 resta convenuto che il valore orario dell'ex indennità di contingenza, di cui ai relativi accordi interconfederali e alla Legge 26 febbraio 1986, n. 38, è ragguagliato:
A) per gli operai di produzione:
- a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile;
B) per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, per i guardiani, portieri e custodi, con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche o simili:
- a 1/208 dell'ex indennità di contingenza mensile;
per gli operai discontinui retribuiti con il minimo di paga base oraria di cui alla lett. a) della tabella Allegato A del presente contratto, il valore orario dell'ex indennità di contingenza è ragguagliato a 1/173 dell'ex indennità di contingenza mensile.
Art. 12 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per le circoscrizioni di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
L'ANCE e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Dichiarazione comune sull'E.E.T.
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Elemento variabile della retribuzione
Le organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2015 e per la circoscrizione di propria competenza, prenderanno come riferimento l'elemento variabile della retribuzione così come concordato in sede nazionale e pari al 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
L'elemento variabile della retribuzione terrà conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
NOTA A VERBALE
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
l'ANCE e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Le condizioni del lavoro a cottimo - individuale o collettivo - saranno concordate tra la Direzione aziendale e i lavoratori interessati, assistiti dalla Rappresentanza sindacale aziendale o unitaria, e riguarderanno i seguenti aspetti:
a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;
b) descrizione della lavorazione da eseguire;
c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;
d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;
e) tariffa di cottimo per unità di misura;
f) durata del periodo di assestamento; per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi;
g) individuazione di eventuali lavoratori concottimisti che, pur essendo specificatamente vincolati al ritmo lavorativo dei cottimisti e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia, non fanno parte della squadra di cui alla lett. a).
Tali lavoratori parteciperanno tuttavia ai benefici del cottimo in proporzione al loro contributo alla lavorazione di cui alla lett. b). La misura della partecipazione sarà determinata contestualmente alla formazione della tariffa di cottimo e la ripartizione fra i concottimisti sarà effettuata con i criteri di cui all'8º comma del presente articolo.
Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da garantire, ai lavoratori a cottimo, un utile non inferiore all'8% dei minimi di paga base ed ai concottimisti una maggior retribuzione non inferiore al 5% dei minimi di paga base.
Le tariffe di cottimo così determinate non divengono definitive se non dopo superato il previsto periodo di assestamento.
Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo, divenute definitive, saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.
Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.
Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, o partecipando al cottimo come concottimista, non riesca a conseguire il minimo previsto dal 3º comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.
La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.
Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.
Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoranti a cottimo sono quelle previste dagli artt. 32 e 33 del presente contratto di lavoro.
* * *
L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.
Art. 14 - Disciplina dell'impiego di manodopera negli appalti e subappalti
Restano ferme le norme di Legge che regolano l'appalto ed il subappalto di opere pubbliche.
a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.
All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).
b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 38 dello stesso.
L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente.
Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza e alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui all'art. 38.
La comunicazione ai dirigenti della Rappresentanza sindacale unitaria - o, in mancanza di questa, ai sindacati competenti per la circoscrizione territoriale, per il tramite dell'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro aderente alle Associazioni nazionali contraenti - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio della esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto o almeno prima dell'inizio medesimo.
c) Fermi gli adempimenti di cui alla precedente lett. b), l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del CCNL - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al 1º comma della lett. b).
d) Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lett. b) e c), debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.
e) La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.
È compito della Rappresentanza sindacale unitaria di cui all'art. 103 di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto della disciplina sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti.
Chiarimento a verbale
La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.
Dichiarazione comune
Le parti convengono che nell'ambito degli indirizzi di politica industriale di settore la disciplina dell'istituto del subappalto - nel quadro delle vigenti disposizioni di Legge e contrattuali di garanzia e tutela dei diritti dei lavoratori in ordine ai trattamenti economici e normativi, alla sicurezza e agli adempimenti contributivi - si configura come uno degli strumenti per l'efficiente organizzazione della produzione, la qualità e la flessibilità dell'impiego delle risorse umane e la continuità dell'occupazione, nonché per la specializzazione dell'impresa, al fine della qualificazione e della razionalizzazione del ciclo produttivo.
La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione), escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 17.
All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.
L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.
Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 38 del presente contratto sarà effettuata la distribuzione del periodo feriale nell'arco annuale e saranno determinati i periodi nell'ambito dei quali, di norma, le ferie debbono essere godute.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Per il pagamento delle ferie nei casi consentiti dall'attuale legislazione valgono le norme dell'art. 18.
Le suddette norme contenute all'art. 18 sono compatibili con l'art. 10 del D.L. n. 66/2003, in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva delle ferie.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco dei 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.
Agli operai è dovuto un trattamento economico per gratifica natalizia corrisposto secondo le disposizioni di cui all'art. 18.
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
- 1º gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1º maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1º novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ha sede l'impresa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
Per le festività di cui al punto 3, il trattamento economico è corrisposto dall'impresa all'operaio nella misura di otto ore degli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24.
Per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, il trattamento economico per le festività è pari a 9,6 ore.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 è dovuto anche nel caso in cui tali festività coincidano con il sabato o la domenica.
Il trattamento economico per le festività di cui al punto 3 deve essere corrisposto per intero anche nel caso di sospensione del lavoro indipendente dalla volontà del lavoratore purché, nell'ipotesi di festività religiose, la sospensione non sia in atto da oltre due settimane.
Per la festività soppressa del 4 novembre, agli operai è corrisposto dall'impresa un trattamento economico nella misura di otto ore della retribuzione calcolata sugli elementi di cui al punto 4 dell'art. 24. Per gli addetti ai lavori discontinui sono corrisposte 9,6 ore di retribuzione.
Art. 18 - Accantonamenti presso la Cassa edile
Il trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15) e per la gratifica natalizia (art. 16) è assolto dall'impresa con la corresponsione di una percentuale complessiva del 18,5% calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 4 dell'art. 24, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale di cui agli artt. 5 e 6 effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui al punto 3 dell'art. 17.
Gli importi della percentuale di cui al presente articolo devono essere accantonati da parte delle imprese presso la Cassa edile secondo quanto stabilito localmente dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute di Legge secondo il criterio convenzionale individuato nell'Allegato D al presente contratto.
Detta percentuale va computata anche sull'utile effettivo di cottimo e sui premi di produzione o cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane non conglobate nella paga base (cioè per lavori pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione per lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 21;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati, per lavori in alta montagna e in zona malarica, in quanto nella determinazione delle misure percentuali attribuite a ciascuna delle predette indennità è stato tenuto conto - come già nei precedenti contratti collettivi in relazione alle caratteristiche dell'industria edile - dell'incidenza per i titoli di cui al presente articolo e all'art. 17.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50% al trattamento economico per ferie e per il 10% alla gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale o per infortunio sul lavoro e per congedo di maternità nei limiti della conservazione del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26, penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale nella misura del 18,5% lordo (Allegato D).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la differenza, fra l'importo della percentuale e il trattamento economico corrisposto per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore (Allegato D).
Gli accordi integrativi locali potranno stabilire che l'obbligo di cui ai commi precedenti sia assolto dalle imprese in forma mutualistica e con effetto liberatorio mediante il versamento alla Cassa edile di un apposito contributo stabilito dagli accordi stessi e che potrà essere variato annualmente sulla base delle risultanze della relativa gestione.
Gli accordi locali stabiliranno altresì le modalità di versamento del contributo e di corresponsione agli operai aventi diritto degli importi di cui ai commi precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio la percentuale va computata sulla base dell'orario normale di lavoro effettuato dal cantiere durante l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario normale di lavoro localmente in vigore qualora i lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti dalla Cassa edile agli aventi diritto alle scadenze e secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
La Cassa edile è tenuta ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie soltanto a seguito del versamento, da parte dell'impresa, alla Cassa stessa delle somme calcolate in percentuale di cui al presente articolo.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati presso la Cassa edile in base al presente articolo e dalla stessa non ancora liquidati all'operaio.
Con la disciplina contenuta nel presente articolo, considerata nella sua inscindibilità, si intendono integralmente assolti gli obblighi a carico dei datori di lavoro per la corresponsione dei trattamenti economici di cui agli artt. 15 e 16, per cui nulla è dovuto dalle imprese nei casi di assenza dal lavoro per cause diverse da quelle sopra previste.
La disciplina medesima tiene altresì conto degli interventi della Cassa integrazione guadagni, in caso di sospensione di lavoro per cause meteorologiche e di sospensione di lavoro in genere.
Dichiarazione a verbale
Premesso che talune sentenze hanno affermato l'obbligo della Cassa edile ad erogare il trattamento di gratifica natalizia e ferie ancorché non vi sia stato il relativo versamento da parte dell'impresa, in tale modo alterandosi l'assetto contrattuale del rapporto di lavoro, quale ribadito a suo tempo dall'art. 9, comma 3 del D.L. n. 103/1991, sub 1 conv. n. 166/1991.
Considerato che, invece, la normativa contrattuale subordina e le parti contraenti hanno sempre inteso subordinare e subordinano l'erogazione dei suddetti trattamenti al versamento della provvista da parte dell'impresa, essendo la Cassa in caso di mancato versamento tenuta soltanto a porre in essere le azioni opportune per il recupero del credito denunciato.
Al fine di rendere ancora più evidente il quadro della volontà delle parti contraenti nel senso sopra indicato anche per gli effetti dell'art. 1362 del codice civile.
Le parti hanno convenuto l'inserimento del 15º comma del presente articolo e della lett. b-bis) dell'art. 36 del CCNL
In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;
Si concorda quanto segue:
1) le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'Elemento distinto della retribuzione (E.d.r.), dall'indennità territoriale di settore (ITS) e dall'Elemento economico territoriale (E.E.T.);
2) gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1º marzo 2011, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4;
3) nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al 1º comma del precedente punto 2. Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima;
4) nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti;
5) le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali;
6) i valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili;
7) i valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
Tabella
Elementi retributivi nazionali
(valori orari)
Operai
Totale
a) Operai di produzione
Operaio di 4º livello
9,29Operaio specializzato
8,84
Operaio qualificato
8,18
Operaio comune
7,47
Art. 19 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 5 del presente contratto. Fermo restando il carattere di ordinarietà del relativo lavoro, le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dagli artt. 8 e 10 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso, con il consenso del lavoratore, nei limiti di 250 ore annuali.
La richiesta dell'impresa è effettuata con preavviso all'operaio di 72 ore, salvo i casi di necessità urgenti, indifferibili od occasionali.
Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive disponga lavoro straordinario per la giornata del sabato, ne darà preventiva comunicazione alla Rappresentanza sindacale unitaria ai fini di eventuali verifiche.
A scopo informativo, con periodicità bimestrale, l'impresa fornirà alla Rappresentanza sindacale unitaria indicazioni sul lavoro straordinario effettuato nel bimestre.
Per periodo notturno si considera quello intercorrente dalle ore 22 alle 6 del mattino.
Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 17, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.
Le percentuali per lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
1) lavoro straordinario diurno: 35%;
2) lavoro festivo: 45%;
3) lavoro festivo straordinario: 55%;
4) lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati: 28%;
5) lavoro diurno compreso in turni regolari avvicendati: 9%;
6) lavoro notturno compreso in turni regolari avvicendati: 12%;
7) lavoro notturno del guardiano: 8%;
8) lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte: 16%;
9) lavoro notturno straordinario: 40%;
10) lavoro festivo notturno: 50%;
11) lavoro festivo notturno straordinario: 70%;
12) lavoro domenicale con riposo compensativo, esclusi i turnisti: 8%.
Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.
Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo le percentuali di cui alle voci nn. 5 e 6.
In ragione delle peculiarità delle attività svolte nell'ambito del cantiere edile, la media delle 48 ore settimanali viene calcolata nell'arco di un periodo di riferimento di 12 mesi, salvo per i lavoratori mobili per i quali deve farsi riferimento alla disciplina di cui al D.Lgs. n. 234/2007, salvo quanto precisato nell'art. 6 del presente CCNL
Art. 20 - Indennità per lavori speciali disagiati
Agli operai che lavorano nelle condizioni di disagio in appresso elencate vanno corrisposte, in aggiunta alla retribuzione, le indennità percentuali sottoindicate da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e, per gli operai lavoranti a cottimo, anche sul minimo contrattuale di cottimo:
Gruppo A) - Lavori vari
Tab. unica nazionale | Situazioni extra | |
1) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuino oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora) |
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2) Lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli) |
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3) Lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti o normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango |
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4) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario |
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5) Lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume |
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6) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe | 8 | 17 |
7) Lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura negli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio |
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8) Lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati tale da determinare per gli operai addettivi condizioni di effettivo disagio |
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9) Lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività |
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10) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) |
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11) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai m 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio |
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12) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre | 13 | 22 |
13) Lavori di demolizione di strutture pericolanti | 16 | 23 |
14) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm 12) |
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15) Lavori su scale aeree tipo Porta | 17 | 35 |
16) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m 6 dal piano terra, se isolato o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso |
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17) Costruzione di pozzi a profondità da 3,50 a 10 m | 19 | 35 |
18) Lavori per fognature nuove in galleria | 19 | 35 |
19) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m 3 |
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20) Lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti | 21 | 40 |
21) Costruzione di pozzi a profondità oltre i 10 m | 22 | 40 |
22) Lavori in pozzi neri preesistenti | 27 | 55 |
In situazione extra si trovano le seguenti province:
- Bologna, Ferrara, Genova, La Spezia, Lecce, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna e Savona.
Le percentuali previste per le suddette situazioni extra restano in vigore fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali provinciali di cui al precedente comma.
Nel caso di esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, all'operaio che sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'impresa deve fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.
Nota a verbale
Entro la scadenza del presente contratto, le Associazioni territoriali comunicheranno alle parti nazionali eventuali accordi ancora in vigore con riferimento a situazioni extra ulteriori rispetto a quelle espressamente richiamate nel presente articolo.
Gruppo B) - Lavori in galleria
Al personale addetto a lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, un'indennità la cui misura percentuale è determinata dalle Organizzazioni territoriali, per la circoscrizione di propria competenza, entro i valori massimi sotto indicati:
a) per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, compreso il personale addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: 46;
b) per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione; per il personale addetto ai lavori di consolidamento e/o impermeabilizzazione dei terreni in fase di costruzione di gallerie: 26;
c) per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie; per il personale addetto ai lavori di ristrutturazione o ripristino conservativo di preesistenti gallerie mediante consolidamenti, drenaggi e simili: 18.
Fino a nuove determinazioni delle Organizzazioni territoriali a norma del comma precedente, restano in vigore le indennità percentuali previste per le singole circoscrizioni dal CCNL 3 dicembre 1969.
Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in condizioni di eccezionale disagio (presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall'imbocco), le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di un'ulteriore indennità non superiore al 20%.
Qualora vi sia concorrenza di condizioni di disagio fra quelle sopra previste, oppure il fronte di avanzamento superi i cinque chilometri dall'imbocco, la misura della predetta indennità può essere elevata fino al 30%.
Nel caso di gallerie che si estendano in più circoscrizioni territoriali con differenti percentuali dell'indennità di cui al 1º comma, le parti direttamente interessate possono promuovere la determinazione, da parte delle Organizzazioni territoriali competenti, di misure percentuali sulla base di criteri ponderali ritenuti dalle Organizzazioni medesime appropriati al caso di specie.
Gruppo C) - Lavori in cassoni ad aria compressa
Le indennità percentuali da corrispondersi, in aggiunta alla retribuzione, al personale addetto ai lavori in cassoni ad aria compressa sono quelle di cui alla seguente tabella:
a) da 0 a 10 metri: 54;
b) da oltre 10 a 16 metri: 72;
c) da oltre 16 a 22 metri: 120;
d) oltre 22 metri: 180.
Agli effetti dell'indennità da corrispondere, la pressione indicata in atmosfere dal manometro applicato sui cassoni si considera equivalente a quella sopra espressa in metri anche quando la pressione indicata dal manometro differisca, in più o meno, sino al 15%, da quella corrispondente all'altezza della colonna d'acqua (uguale alla quota del tagliente) in metri.
Gruppo D) - Lavori marittimi
Personale imbarcato su natanti con o senza motore - Al personale imbarcato su natanti con o senza motore che escono fuori dal porto vanno corrisposte, per rischio mine, lavori fuori porto e trasferimento natanti, le indennità già stabilite nei contratti regionali o provinciali, sulla base di situazioni di fatto locali.
Lavori sotto acqua: palombari - Indennità del 100% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e da corrispondere per l'intera giornata qualora la durata complessiva delle immersioni non sia inferiore ad un'ora e mezza.
Lo stesso trattamento sarà corrisposto qualora le immersioni, anche di minor durata complessiva, siano distribuite nel corso della giornata.
Nel caso di una sola immersione di durata inferiore ad un'ora e mezza, il trattamento di cui sopra sarà corrisposto nella misura di mezza giornata, pari a quattro ore.
Restano ferme le condizioni di miglior favore in atto.
* * *
Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e, cioè, la maggiore assorbe la minore e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessario, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.
* * *
Nel caso in cui siano ravvisate condizioni di disagio non considerate nel presente articolo, la questione sarà segnalata alle Organizzazioni territoriali per il deferimento alle Associazioni nazionali contraenti che decideranno sulla eventuale integrazione della disciplina nazionale.
Salvo impedimenti, le Associazioni nazionali si riuniranno entro 15 giorni dalla segnalazione, con l'eventuale partecipazione delle Organizzazioni territoriali segnalanti.
Qualora le Associazioni nazionali concordino che le condizioni di disagio sussistano limitatamente alle specifiche situazioni locali segnalate, esse demanderanno la questione alle Organizzazioni territoriali competenti, per la determinazione di un'indennità nella misura massima del 20% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
L'indennità di cui al comma precedente sarà corrisposta agli operai per i quali sussistono le condizioni di disagio riconosciute, per tutte le ore di lavoro effettivamente prestate.
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al 2º comma.
* * *
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa edile di provenienza gli operai dipendenti dalle imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale. Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi 8 e 11, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa edile di provenienza.
Dichiarazione a verbale
La disciplina di cui alla presente lett. A) entra in vigore dal 1º gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'8º comma del presente articolo.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
* * *
Le parti definiranno in dettaglio entro il 30 giugno 2005 gli aspetti procedurali e organizzativi per l'attuazione entro il 31 dicembre 2006 della nuova disciplina della trasferta, sulla base del principio che l'operaio da tale data rimane iscritto alla Cassa edile di provenienza.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Trasferta
A) Norme generali
All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.
L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio. Restano ferme le eventuali maggiori percentuali già stabilite localmente.
Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, salvo il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto. Tuttavia, quando l'operaio sia comandato a prestare temporaneamente la propria attività per un impianto situato in comune diverso da quello per il quale è stato assunto, con una maggiore percorrenza per raggiungere il posto di lavoro di oltre 10 chilometri dai confini territoriali del Comune di assunzione, spetta all'operaio stesso una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La diaria di cui ai commi precedenti non è dovuta nel caso che il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.
L'operaio che percepisce la diaria di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.
In caso di pernottamento in luogo, l'impresa è tenuta al rimborso delle spese di viaggio ed a provvedere per l'alloggio ed il vitto o al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfetaria. In caso di pernottamento in luogo, l'operaio non ha diritto alla diaria di cui al secondo comma.
Fermo restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Nel caso di cantieri per i quali sia prevista una durata superiore a tre mesi, l'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori a decorrere dal secondo periodo di paga successivo a quello in cui inizia la trasferta, sempreché l'operaio in tale secondo periodo di paga sia in trasferta per l'intero mese.
L'impresa ha facoltà di iscrivere l'operaio alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori anche per il periodo di trasferta anteriore al termine di cui al comma precedente.
Nell'ipotesi di cui ai commi precedenti gli adempimenti dell'impresa per l'operaio in trasferta sono posti in essere verso la Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori, sulla base degli obblighi di contribuzione e versamento ivi vigenti.
Restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono le seguenti tipologie di lavorazioni: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni, accertamenti geognostici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, verniciatura, impermeabilizzazione, stuccatura, manutenzione, ciminiere e forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi), difesa fluviale, manutenzione di gallerie e pertinenze del corpo stradale di reti ferroviarie in esercizio, consolidamenti e/o rinforzi strutturali, pavimentazioni speciali, impianti sportivi.
Le Associazioni stipulanti, su proposta della Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili, possono integrare la suddetta elencazione.
L'impresa è tenuta a darne comunicazione, anche con riferimento al d.lgs. n. 163/2006, prima dell'inizio dei lavori, alla Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori medesimi. Inoltre le parti convengono che l'impresa è tenuta a comunicare alla suddetta Cassa l'elenco degli operai inviati in trasferta, precisando in quale cantiere operano gli operai in trasferta. Tale comunicazione è effettuata con la periodicità prevista per gli operai iscritti alla Cassa Edile di provenienza.
Nei casi di cui al comma precedente, l'impresa è tenuta anche a documentare alla Cassa Edile nella cui zona si svolgono i lavori le periodiche denunce delle retribuzioni erogate ed i conseguenti versamenti effettuati presso la Cassa Edile di provenienza per gli operai in trasferta.
In mancanza, su richiesta della Cassa Edile della zona in cui si svolgono i lavori, la Cassa Edile di provenienza è tenuta a fornire la documentazione di cui al comma precedente.
In applicazione della clausola sociale in vigore per le opere pubbliche compete alla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori di rilasciare il certificato di regolarità contributiva su richiesta dell'impresa o del committente. Nei casi di cui ai commi ottavo e undicesimo, il certificato di regolarità contributiva è rilasciato dalla Cassa Edile del luogo in cui si svolgono i lavori sulla base dell'attestazione di tale regolarità per gli operai in trasferta emessa dalla Cassa Edile di provenienza.
La disciplina di cui alla presente lettera A) entra in vigore dal 1º gennaio 1996. La nuova disciplina si applica anche agli operai già in trasferta alla suddetta data, allorché il periodo di trasferta successivo a tale data raggiunga la durata prevista nell'ultima parte dell'ottavo comma del presente articolo.
B) Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario
Nei lavori di armamento delle linee ferroviarie, per "cantiere" si intende il tratto di linea, in tutta la sua estensione, oggetto di singolo contratto di appalto, anche se suddiviso in diversi tronchi o lotti. Per "posto di lavoro" si intende quel punto della linea ferroviaria progressivamente raggiunto nell'esecuzione del lavoro, nell'ambito del cantiere dove l'operaio deve prestare la sua opera.
L'operaio si deve trovare sul posto di lavoro all'ora fissata dall'orario di cantiere, munito degli attrezzi di lavoro.
Dichiarazione a verbale
Resta stabilito che all'operaio addetto ai lavori di armamento ferroviario - qualunque sia la natura del committente, pubblica o privata, e qualunque sia l'estensione del cantiere e/o l'ubicazione del posto di lavoro rispetto al Comune nel quale è stato assunto - è corrisposta una indennità di cantiere ferroviario del 15% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per ogni ora di effettivo lavoro.
La predetta indennità si intende comprensiva, in via convenzionale, delle spese di trasporto sostenute dall'operaio, del trattamento per il trasporto degli attrezzi qualora non siano consegnati sul posto di lavoro, nonché sostitutiva ed assorbente della diaria prevista dalle norme generali del presente articolo e dagli accordi integrativi territoriali, ove spettante nei casi di passaggio dell'operaio da un cantiere ad un altro e/o da un Comune ad un altro.
L'impresa, qualora richieda il pernottamento in luogo dell'operaio, deve provvedere al vitto e all'alloggio od al rimborso delle spese relative, ove queste non siano state preventivamente concordate in misura forfettaria.
Obbligo dell'applicazione, nel rispetto dei parametri tecnici e le procedure appositamente definite dalla Cnce, sulla base delle determinazioni definite dalle parti firmatarie, della trasferta regionale entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo, al fine di realizzare, a regime, l'istituto della trasferta nazionale al verificarsi delle seguenti condizioni: messa in rete delle Casse Edili tramite sistemi informatici anche esistenti a condizione che possano interloquire comunque tra di loro e con il futuro sistema informatico nazionale;
- entrata in vigore dell'obbligo di invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili e dell'obbligo di aggiornamento;
- individuazione delle necessarie misure compensative che le parti si impegnano a concordare, entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta sia regionale che nazionale con procedura di scambio dei dati on-line , dovessero andare in trasferta in province nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
Nelle regioni ove tali condizioni si siano già verificate o si verificheranno prima dell'andata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale, purché vi sia visibilità dei dati, secondo le modalità precedentemente definite dalle parti sociali nazionali e assegnate alla CNCE.
Il nuovo istituto della trasferta nazionale che sostituirà il regime della trasferta regionale sarà regolamentato dalle parti sociali sottoscritte sulla base dei seguenti essenziali parametri:
- le imprese eseguiranno gli adempimenti esclusivamente alla Cassa Edile di appartenenza;
- gli operai, a prescindere dalla durata della trasferta, rimarranno iscritti alla Cassa Edile di provenienza;
- i rapporti tra le Casse Edili, in riferimento agli operai in trasferta, dovranno necessariamente essere gestiti attraverso sistemi informatici che garantiscano, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni. Il mancato rispetto di quanto ivi previsto comporterà l'attivazione della procedura di commissariamento.
Allegato 1 - TRASFERTA REGIONALE
Roma, 15 dicembre 2014
In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1º luglio 2014, entra in vigore il nuovo regime della "trasferta regionale" secondo i seguenti principi.
Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.
Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa.
Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.
La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:
- ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
- elenco operai in trasferta;
- denunce mensili presentate;
- versamenti contributivi effettuati.
Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un'altra Cassa Edile della Regione.
Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di "provenienza" conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:
- nelle more dell'introduzione dell'obbligo, con norma nazionale, dell'invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali:
- obbligo in capo al committente, se coincidente con l'impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell'art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
- mantenimento dell'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
- ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.
Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle Provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:
1 ) Contributo per la sicurezza
La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:
a) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
b) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l'Ente unificato o esistano all'interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;
c) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell'Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell'aliquota unica vigente nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
d) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell'Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell'aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
2) il 10% del contributo di cui all'art. 36 del Ceni "industria" 1º luglio 2014 e all'art. 82 del Ceni "cooperative" del 1º luglio 2014, nella misura massima del 2,25%;
3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art. 87 del Ceni 1º luglio 2014.
Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.
Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.
Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all'interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all'undicesimo comma dell'art. 21 del CCNL "industria" e del relativo comma dell'art. 70 del CCNL "cooperative".
Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.
Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell'attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all'applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.
L'impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori.
Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l'attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.
Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.
Entro il 31 dicembre 2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.
Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell'entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.
Resta ferma l'applicazione degli art. 21 del CCNL "industria" e dell'art. 70 del CCNL "cooperative" nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 6 - Trasferta regionale
Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dal 1º ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.
Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.
Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.
In materia di Durc on line - DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
All'operaio in servizio che sia trasferito in un cantiere della stessa impresa situato in diversa località così distante e per un tempo tale da comportare come conseguenza il cambiamento di residenza o di stabile dimora, deve essere rimborsato l'importo, previamente concordato con l'impresa, delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, nonché per le masserizie.
Allo stesso operaio è inoltre dovuta, limitatamente alla durata del viaggio, per lui e per i familiari conviventi a carico che lo seguono nel trasferimento, una indennità giornaliera, da stabilirsi caso per caso, di entità diversa a seconda che il viaggio comporti pernottamento o meno.
Oltre al trattamento di cui sopra gli deve essere corrisposta "una tantum" una somma a titolo di indennità il cui importo sarà concordato con l'impresa, tenendo conto anche dello stato di famiglia dell'operaio (se capo famiglia o non) e del fatto che l'impresa fornisca o meno l'alloggio nella nuova località.
L'operaio ha diritto altresì al rimborso delle spese sopportate per anticipata risoluzione del contratto di fitto, se dovute, per un massimo comunque di tre mesi.
Il trasferimento deve essere comunicato all'operaio con un congruo preavviso.
L'operaio che non accetti il trasferimento ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, allo stesso trattamento che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento.
Qualora peraltro l'operaio comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari l'impresa, ove possa continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo, non procederà al suo licenziamento.
All'operaio che viene trasferito per esigenze dell'impresa e che entro due anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il rimborso delle spese di trasporto per lui e per i familiari conviventi a carico che con lui rientrano alla sede di provenienza e per le masserizie, purché il rientro avvenga entro un mese dalla risoluzione del rapporto di lavoro.
In caso di decesso dell'operaio entro due anni dal trasferimento, l'impresa si assumerà le spese del trasporto della salma nel luogo in cui l'operaio prestava servizio prima del trasferimento, nonché quelle per il rientro dei familiari come sopra indicati, purché il trasporto della salma ed il rientro avvengano entro un mese dalla morte dell'operaio.
Art. 23 - Indennità per lavori in alta montagna od in zona malarica
Per le indennità eventualmente dovute agli operai che eseguono lavori in alta montagna e per quanto si riferisce al vitto ed all'alloggio, tenuto conto delle esigenze igieniche poste a tutela della salute degli operai, si fa riferimento alle situazioni in atto, localmente concordate dalle competenti Organizzazioni territoriali in applicazione dei precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
Le stesse Organizzazioni potranno peraltro rivedere la misura delle indennità di cui sopra.
Restano confermate le indennità dovute agli operai per lavori eseguiti in zona malarica. Tali indennità spettano soltanto agli operai che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, le indennità di cui al 3º comma del presente articolo sono dovute anche agli operai che, a seguito di licenziamento, vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto. Tali indennità verranno conservate in caso di successivo trasferimento in altra zona riconosciuta anche essa come malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 24 - Elementi della retribuzione
Agli effetti dell'applicazione del presente contratto resta convenuto quanto segue:
1) Minimi di paga base oraria:
- si intendono i minimi di paga previsti dalla tabella allegata al presente contratto.
2) Paga base oraria di fatto:
- si intende la paga attribuita all'operaio "ad personam" (minimo contrattuale più eventuale superminimo).
3) Ai fini dell'applicazione degli artt. 6, 7, 19, 20, 21, 28, 29, 36 e 77, debbono essere assunti a base di calcolo i seguenti elementi della retribuzione:
a) per gli operai che lavorano ad economia:
- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- indennità territoriale di settore;
b) per gli operai che lavorano a cottimo:
- paga base di fatto;
- ex indennità di contingenza;
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- indennità territoriale di settore;
- utile minimo contrattuale di cottimo (8% di cui all'art. 13);
- utile medio o effettivo di cottimo nei casi di cui agli artt. 18, 19, 32 e 33 del presente contratto.
4) Ai fini dell'applicazione degli artt. 17 e 18 oltre agli elementi retributivi di cui al punto 3 deve essere assunta a base di calcolo, per i capisquadra, anche la speciale maggiorazione riconosciuta per tale particolare incarico.
5) Agli effetti dell'applicazione degli artt. 2, 3, 4, 8, 13, 25, 32, 89, 98 e 105 oltre agli elementi della retribuzione di cui al punto 3 deve computarsi anche ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese.
Art. 25 - Modalità di pagamento
La paga deve essere effettuata settimanalmente, quattordicinalmente, quindicinalmente, mensilmente, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.
Quando il periodo di paga sia quattordicinale, quindicinale o mensile, devono essere corrisposti acconti settimanali non inferiori al 90% circa della retribuzione e degli assegni familiari maturati.
Qualunque sia il periodo di paga adottato, la corresponsione del saldo deve essere effettuata non oltre i 15 giorni dalla scadenza del periodo di paga cui si riferisce.
Nel caso che l'impresa ritardi il pagamento della retribuzione oltre il termine anzidetto, l'operaio può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento, ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso.
Per comprovati particolari casi, il periodo di cui sopra può essere prorogato previo accordo tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori.
Nel caso che la paga si faccia in località diversa dal cantiere, si concederà all'operaio di cessare il lavoro in modo da poter raggiungere il luogo in cui si effettua la paga, al momento prescritto per la cessazione del lavoro stesso.
La paga deve essere corrisposta immediatamente dopo il termine del lavoro o durante i periodi di sosta giornaliera. All'atto del pagamento della retribuzione deve essere consegnata all'operaio una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
Qualsiasi reclamo sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative nonché sulla qualità della moneta, deve essere fatto, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Art. 26 - Trattamento in caso di malattia
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa malattia, l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi. L'operaio con un'anzianità superiore a tre anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento economico di cui all'art. 33. Ove l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto, oltre al trattamento economico a norma dell'art. 33, alla conservazione del posto fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza di malattia agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio e all'apprendista non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sei dell'orario contrattuale settimanale in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per malattia.
Per le malattie sorte dal 1º giugno 2008, le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 6 giorni: 0,5495;
b) per il 1º, 2º e 3º giorno nel caso la malattia superi 12 giorni: 1,0495;
c) dal 4º al 20º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,3795;
d) dal 21º al 180º giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS: 0,1565;
e) dal 181º giorno al compimento del 365º giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS: 0,5495.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore, considerate nel loro complesso, in atto nelle singole circoscrizioni alla data del 22 luglio 1979.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie di cui al 5º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 6º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta nella stessa malattia o altra conseguenziale come tale riconosciuta dall'INPS, vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa dell'INPS medesimo.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero di malattia si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 6º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio della malattia il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui al 9º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa entro i limiti della conservazione del posto di cui al 1º e 3º comma, è tenuta ad accantonare presso la Cassa edile la percentuale di cui all'art. 18 nella misura del 18,5% lordo, salvo l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.
Per i giorni di carenza in caso di assenza per malattia di durata non superiore a 6 giorni la percentuale per i riposi annui del 4,95% di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio.
Per i casi di Tbc, fermo restando quanto previsto dal 14º comma del presente articolo, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
* * *
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno atto che - come risulta anche dai criteri di calcolo allegati all'accordo nazionale del 22 novembre 1988 - la quota di gratifica natalizia maturata dal lavoratore in malattia è a carico dell'impresa esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
Art. 27 - Trattamento in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale
In caso di malattia professionale, l'operaio non in prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità. Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa malattia l'operaio ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo complessivo di nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi (pari a 365 giorni di calendario).
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio, o la infermità conseguente all'infortunio o alla malattia professionale, debitamente accertata, non gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla indennità sostitutiva del preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 33.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo previsto per la conservazione del posto, il rapporto di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo restando il diritto dell'operaio di percepire il trattamento economico spettante a norma dell'art. 33.
Per il trattamento economico dovuto in caso di infortunio o di malattia professionale dagli Istituti assicuratori si fa riferimento alle norme generali riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia professionale agli operai dell'industria.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti della conservazione del posto di cui al presente articolo, è tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in prova un trattamento economico giornaliero pari all'importo che risulta moltiplicando le quote orarie sottoindicate della retribuzione costituita dal minimo di paga base, dall'Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010), dalla indennità territoriale di settore e dall'ex indennità di contingenza, per il numero di ore corrispondente alla divisione per sette dell'orario contrattuale settimanale, in vigore nella circoscrizione durante l'assenza per infortunio o per malattia professionale.
Le quote orarie di cui al comma precedente sono calcolate applicando alla retribuzione oraria come sopra specificata i coefficienti seguenti:
a) dal 1º giorno successivo al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale e fino al 90º giorno di assenza: 0,2538;
b) dal 91º giorno in poi: 0,0574.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia per i quali valgono i minimi di paga base oraria di cui alle lett. b) e c) della tabella Allegato A al presente contratto, le quote orarie di cui al 6º comma sono calcolate applicando alla retribuzione oraria, gli stessi coefficienti individuati nel 7º comma.
Il trattamento economico giornaliero come sopra determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale, il trattamento economico giornaliero si ottiene moltiplicando le quote orarie di cui al 7º comma per il numero delle ore di lavoro giornaliere risultanti dalla divisione per sette dell'orario settimanale convenuto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio - soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui all'art. 99 - nel mese di calendario precedente l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale, il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a norma della presente regolamentazione è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata. Per gli operai di cui all'8º comma il trattamento dovuto dall'impresa è ridotto di 1/208, per ogni ora di assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per malattia professionale, l'impresa è tenuta a corrispondere all'operaio la percentuale di cui all'art. 18 nella misura e con le modalità ivi stabilite, salva l'ipotesi di cui all'11º comma dello stesso articolo.
Per il giorno dell'infortunio, la percentuale del 4,95% per i riposi annui di cui all'art. 5, è erogata per intero direttamente dall'impresa all'operaio. Per il 1º, il 2º ed il 3º giorno successivi al giorno dell'infortunio o alla data di inizio della malattia professionale, tale percentuale è erogata nella misura del 60% (2,97%).
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi o la malattia professionale insorga durante il periodo di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il periodo di prova medesimo qualora sia in grado di riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento di cui al precedente comma sempreché, superato il periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato in servizio.
Art. 28 - Congedo matrimoniale
Per il congedo matrimoniale valgono le norme di cui all'accordo interconfederale stipulato il 31 maggio 1941.
Peraltro, all'operaio non in prova, in occasione del matrimonio, viene concesso un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario con diritto al trattamento economico di cui al punto 3 dell'art. 24 per 104 ore.
L'impresa deve anticipare la somma corrispondente alle giornate di congedo, subordinatamente agli adempimenti da parte dell'operaio richiesti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ed ha diritto di trattenere quanto l'Istituto medesimo è tenuto a corrispondere all'operaio per lo stesso titolo.
Art. 29 - Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione di tali benefici sono previsti nel regolamento allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita in relazione alle esigenze della gestione, con accordo tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
* * *
A decorrere dall'erogazione di maggio 2009 e con l'obiettivo di migliorare la prestazione dell'APE ordinaria al fine di incentivare la permanenza nel settore, è stabilito che le prestazioni di che trattasi sono incrementate del 5% dalla terza erogazione e del 10% a partire dalla sesta erogazione rispetto a ciascuna prestazione in vigore.
È istituita una Commissione paritetica volta a verificare i requisiti per l'accesso alla prestazione medesima, ad integrazione e modifica di quanto previsto dal regolamento dell'anzianità professionale edile.
Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al 1º comma del par. 3 dell'Allegato C al CCNL 18 giugno 2008 da valere per le prestazioni di maggio 2011 sono i seguenti:
N. delle erogazioni percepite dal singolo operaio
Operaio
4º liv.Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
1ª e 2ª erogazione
0,1580
0,1468
0,1321
0,1129
3ª e 4ª erogazione
0,3319
0,3085
0,2775
0,2372
5ª erogazione
0,4979
0,4624
0,4163
0,3558
6ª erogazione
0,5216
0,4846
0,4360
0,3727
7ª e 8ª erogazione
0,6958
0,6460
0,5813
0,4970
9ª e successiva erogazione
0,8697
0,8075
0,7270
0,6211
Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
Gli importi orari delle prestazioni per l'anzianità professionale edile ordinaria di cui al 1º comma del par. 3 dell'Allegato C al CCNL 19 aprile 2010 da valere per le prestazioni di maggio 2012 sono i seguenti:
Numero delle erogazioni percepite dal singolo operaio
Operaio
4º liv.Operaio specializzato
Operaio qualificato
Operaio comune
1ª e 2ª erogazione
0,1604
0,1490
0,1341
0,1146
3ª e 4ª erogazione
0,3369
0,3131
0,2817
0,2408
5ª erogazione
0,5054
0,4693
0,4225
0,3611
6ª erogazione
0,5294
0,4919
0,4425
0,3783
7ª e 8ª erogazione
0,7062
0,6557
0,5900
0,5045
9ª e successive erogazioni
0,8827
0,8196
0,7379
0,6304
Le Casse edili calcoleranno le prestazioni applicando i coefficienti suddetti ed erogheranno le stesse arrotondando l'importo alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra decimale è uguale o superiore a 5, per difetto se è inferiore a 5.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Anzianità professionale edile
Sono istituiti a favore degli operai particolari benefici connessi all'anzianità professionale edile.
Le condizioni, i termini e le modalità per la maturazione e l'erogazione (a decorrere dalla prestazione di maggio 2016) di tali benefici sono previsti nella regolamentazione di cui ai successivi commi, che diverranno parte integrante del presente contratto.
Il contributo è computato sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 per tutte le ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17.
A decorrere dal 1 ottobre 2014, è istituito il Fondo nazionale anzianità professionale edile (FNAPE) che opererà secondo le modalità indicate nell'allegato A ai presenti articoli.
La prestazione APE relativa al maggio 2015 verrà erogata dalle Casse Edili in base alla regolamentazione di cui all'art. 29 e all'allegato C del CCNL 19 aprile 2010.
Le parti concordano di costituire entro il 15 settembre 2014, una Commissione paritetica che, entro il mese di ottobre 2014 formuli alle parti sociali nazionali una specifica regolamentazione che conterrà necessariamente i seguenti criteri:
- le riserve APE rimangono al territorio e saranno utilizzate esclusivamente ai fini APE;
- le riserve afferenti altri istituti, potranno essere utilizzate ai fini APE;
- i versamenti al FNAPE saranno effettuati dalle Casse Edili con cadenza trimestrale;
- i dati APE vengono esaminati e gestiti direttamente dal FNAPE;
- rimane inalterato l'attuale meccanismo per il raggiungimento delle ore per la maturazione del requisito per avere diritto alla prestazione APE.
La regolamentazione dovrà anche indicare che
- agli operai che hanno raggiunto la 2, 4, 5, 6 e 8 erogazione, nell'anno successivo, la prestazione sarà calcolata sulla base degli importi già percepiti. Nell'anno successivo a tale "congelamento", gli stessi operai avranno la prestazione APE calcolata normalmente sugli importi previsti per la fascia "successiva";
- le imprese che nella denuncia mensile dichiarino un numero di ore utili ai fini APE inferiore a 100, dovranno effettuare una "integrazione aggiuntiva APE".
Alla Commissione è altresì assegnato il compito di monitorare l'andamento del FNAPE anche ai fini dell'individuazione di un contributo APE unico e di formulare alle parti sociali nazionali ipotesi di eventuali correttivi alla regolamentazione di cui sopra.
Considerata la fase sperimentale del nuovo Istituto, le parti sociali sottoscritte, nei casi in cui dall'analisi dell'andamento APE emerga una situazione di eccedenza o di carenza nelle entrate, si impegnano ad aprire un tavolo di confronto al fine di individuare, entro gennaio di ciascun anno, i conseguenti correttivi, in relazione alle esigenze della gestione con l'obiettivo di coniugare il diritto al vincolo di sostenibilità economica.
Alla copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile si provvede con un contributo, a carico dei datori di lavoro, nella misura stabilita dalle parti sociali nazionali, per ciascuna circoscrizione territoriale dall'allegato A ai presenti articoli.
Allegato A agli artt. 29 Industria e 78 Cooperative - Contributo Fondo nazionale ape
CASSA EDILE CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE
CASSA EDILE
CONTRIBUTO FONDO NAZIONALE
%
VALLE D'AOSTA
Aosta
3,8
PIEMONTE
Alessandria
3,8
Asti
3,5
Biella
3,8
Cuneo
4,3
Novara
3,8
Torino
3,5
Verbania
3,8
Vercelli
3,8
LIGURIA
Genova
3,8
Imperia
3,5
La Spezia
3,8
Savona
4,3
LOMBARDIA
Bergamo
4,8
Brescia
4,3
Como e Lecco
4,8
Cremona
4,3
Mantova
4,3
Milano
3,5
Pavia
3,8
Sondrio
4,8
Varese
3,8
TRENTINO AL TO ADIGE
Bolzano
4,3
Trento
4,8
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,3
Pordenone
4,3
Trieste
3,5
Udine
4,3
VENETO
Belluno
4,3
Padova
4,3
Rovigo
4,8
Treviso
4,8
Venezia
4,3
Verona
3,8
Vicenza
4,3
EMILIA ROMAGNA
Bologna
3,5
Calec
4,8
Celcof
4,8
Cerna
4,8
Ferrara
3,8
Forlì'
4,3
Forlì coop
4,8
Modena e Modena affini
3,8
Parma
3,8
Piacenza
3,8
Ravenna
4,8
Reggio Emilia
3,8
Rimini
3,8
TOSCANA
Arezzo
4,3
Cert
3,5
Firenze
3,8
Grosseto
3,8
Livorno
3,8
Lucca
3,8
Massa Carrara
3,0
Pisa
3,8
Pistoia
3,5
Prato
3,5
Siena
3,5
MARCHE
Ancona
3,8
Ascoli Piceno
3,5
Macerata
3,5
Pesaro
3,5
Perugia
3,8
Terni
4,3
LAZIO
Frosinone
3,5
Latina
3,5
Rieti
3,8
Roma
3,5
Viterbo
3,8
ABRUZZO
Chieti
3,5
L'Aquila
3,5
Pescara
3,8
Teramo
3,5
MOLISE
Campobasso
3,5
Edilcassa Molise
3,0
CAMPANIA
Avellino
2,5
Benevento
2,5
Caserta
2,5
Napoli
3,0
Salerno
2,5
PUGLIA
Bari
3,5
Brindisi
3,5
Edilcassa Puglia
3,0
Foggia
3,0
Lecce
3,0
Taranto
3,0
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
3,0
Matera
3,0
Potenza
2,5
CALABRIA
Catanzaro
2,5
Cosenza
2,5
Edilcassa Calabria
2,5
Reggio Calabria
2,5
SICILIA
Agrigento
3,0
Caltanissetta
3,5
Catania
3,0
Enna
2,5
Messina
3,0
Palermo
2,5
Ragusa
3,0
Siracusa
3,0
Trapani
2,5
SARDEGNA
Cagliari
3,5
Edilcassa Sardegna
3,5
Nuoro
3,0
Oristano
3,5
Sassari
3,5
[___]
- nel ribadire quanto disposto dall'allegato 3 al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo del CCNL, con particolare riferimento alla necessità che le riserve ape debbano essere utilizzate, dal territorio, esclusivamente ai fini ape;
- nel sottolineare che, sulla base del verbale di accordo sopra citato, le riserve afferenti altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape;
- nel rammentare che, fermo restando gli obblighi di cui sopra, ai territori sono demandate le modalità di utilizzo delle riserve ape disponibili per colmare le eventuali differenze negative tra il contributo attualmente versato e quello nuovo stabilito, al fine di non aumentare la pressione contributiva;
- nel confermare pertanto quanto contenuto nel paragrafo “gestione ape ordinaria” di cui alle “Indicazioni piano industriale–finanziario” allegate all'accordo nazionale del 25 novembre scorso;
c- on l'obiettivo di fornire l'interpretazione contrattuale autentica, in materia di contribuzione al FNAPE, precisano che:
1) ai fini dell'erogazione della prestazione di maggio 2016 da parte del FNAPE, le Casse Edili costituite dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle stipulanti il CCNL per l'industria e la cooperazione edile, sono tenute, dal mese di ottobre 2014, a versare al FNAPE la contribuzione APE secondo quanto previsto dall'accordo del 1º luglio 2014;
2) fermo restando l'obbligo di utilizzo delle riserve ape, esclusivamente come stabilito al primo alinea del comma 6 dell'art. 29 del CCNL industria 1º luglio 2014 e dell'art. 78 del CCNL cooperative 1º luglio 2014, le modalità operative di tale utilizzo saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
3) le riserve relative ad altri istituti potranno essere utilizzate ai fini ape secondo le modalità operative che saranno definite dalle parti territoriali tramite apposito accordo;
4) in attesa della costituzione del FNAPE, le Casse Edili dovranno accantonare i versamenti in un apposito conto per il successivo trasferimento delle relative somme;
5) eventuali controversie sulla materia dovranno essere segnalate dalle parti territoriali alle parti nazionali che adotteranno le necessarie soluzioni.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 2, ultimo comma, del Protocollo di intesa 18 dicembre 1998, dal punto 2 dell'accordo nazionale 19 maggio 2000 e dall'art. 5 del Protocollo di intesa sugli Enti bilaterali 16 novembre 2010, in base ai quali spetta alle Organizzazioni nazionali sottoscritte di provvedere all'individuazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle Casse edili;
si concorda quanto segue
1) Le retribuzioni convenzionali di cui al presente accordo relative ai livelli di inquadramento comuni a tutti i contratti nazionali sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo sono costituite dai minimi tabellari nazionali, dall'indennità di contingenza, dall'elemento distinto della retribuzione (E.d.r.) e dall'indennità territoriale di settore (ITS).
2) Gli elementi retributivi nazionali sono stabiliti, agli effetti di cui al presente accordo, negli importi previsti dal CCNL che riporta valori retributivi inferiori.
Le parti sottoscritte concordano pertanto che, a decorrere dal 1º gennaio 2015, gli elementi retributivi nazionali su cui commisurare la contribuzione alle Casse edili sono quelli contenuti nella tabella allegata al presente accordo.
Per contribuzione alla Cassa edile si intendono tutti i contributi per il funzionamento ed il finanziamento delle prestazioni erogate dalle Casse edili, fermo restando quanto specificatamente previsto al successivo punto 4).
3) Nelle province ove sono stati stipulati dalle Associazioni territoriali aderenti a quelle nazionali sottoscritte sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra l'ANCE e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Organizzazioni artigiane sottoscritte e i Sindacati nazionali sottoscritti sia il contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato tra le Associazioni cooperative e i Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile saranno determinati dalle predette Associazioni territoriali con apposito accordo locale, secondo i criteri di cui al primo comma del precedente punto 2). Fino alla stipula del predetto accordo locale, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile restano quelli in vigore nella Cassa medesima.
4) Nelle province in cui è stipulato esclusivamente il contratto integrativo del CCNL sottoscritto dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti, gli elementi retributivi territoriali imponibili convenzionali da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi dovuti alla Cassa edile e per gli accantonamenti a titolo di ferie e di gratifica natalizia sono quelli stabiliti dal contratto territoriale integrativo del CCNL stipulato dall'ANCE e dai Sindacati nazionali sottoscritti.
5) Le retribuzioni imponibili convenzionali, come sopra determinate, restano in vigore fino alla determinazione di nuovi valori convenzionali che saranno stabiliti alle relative scadenze contrattuali con accordo nazionale per gli elementi retributivi nazionali o con accordo territoriale per gli elementi retributivi territoriali.
6) I valori convenzionali valgono per tutte le Casse edili costituite in attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle parti sottoscritte.
I valori convenzionali sono comunicati dalle Organizzazioni nazionali sottoscritte alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
7) I valori convenzionali stabiliti con accordo territoriale sono comunicati alle rispettive Organizzazioni nazionali sottoscritte ed alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
Tabella
Elementi retributivi nazionali
(Valori orari)
Operai
Totale
a) Operai di produzione
Operaio di quarto livello
9,67
Operaio specializzato
9,19
Operaio qualificato
8,52
Operaio comune
7,74
Premessa
- considerato quanto previsto nell'allegato III al verbale di accordo 1º luglio 2014 per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro “Industria” e “Cooperative”;
- considerato, altresì, il lavoro della Commissione paritetica sul FNAPE (Fondo Nazionale per l'Anzianità Professionale Edile),
- si concorda sui criteri della regolamentazione del FNAPE allegata al presente accordo e si conviene, altresì, che il Fondo medesimo effettuerà alle parti sociali nazionali, annualmente e per ogni singola provincia, la rendicontazione dei flussi in entrata e in uscita.
Letto, confermato e sottoscritto.
ANCE
ACI PL
FENEAL - UIL
FILCA - CISL
FILLEA - CGIL
All.: n. 1 - Regolamento FNAPE
FONDO NAZIONALE PER L'ANZIANITÀ' PROFESSIONALE EDILE
1. Costituzione e regolamento
1.1 Dal 1º ottobre 2014 è costituito il Fondo nazionale per l'Anzianità professionale edile - FNAPE.
1.2 Il FNAPE è gestito dall'Ente paritetico nazionale unico previsto dai CCNL 2014 del settore delle costruzioni (SBC).
1.3 Il FNAPE applicherà la normativa contenuta nel "Regolamento dell'anzianità professionale edile" previsto in tutti CCNL.
2. Ricezione dati
2.1 Dal mese di novembre 2014 i sistemi di trasmissione telematica delle denunce mensili, utilizzati da ciascuna Cassa Edile, invieranno al server FNAPE copia delle denunce, trasmesse alle Casse stesse, relative al mese di ottobre 2014.
2.2 Le Casse Edili invieranno al server FNAPE, di norma con sistemi automatizzati dal proprio gestionale e comunque non oltre il trimestre successivo a quello di ricezione della denuncia, il dato relativo all'avvenuto pagamento dei contributi relativi a ciascuna denuncia.
2.3 Dalle denunce mensili coperte da contribuzione il Fondo, ai fini della gestione Ape, dovrà acquisire i seguenti dati:
- mese di competenza
- cassa edile
- lavoratore:
- nome e cognome
- livello di inquadramento
- codice fiscale
- data di nascita
- luogo di nascita
- ore registrate per ciascun lavoratore:
- lavorate
- malattia e infortunio
- festività
- congedi paternità/maternità
- congedi parentali
- congedo matrimoniale
2.4 Ai fini della corresponsione della prestazione Ape del 2016, le Casse Edili trasmetteranno al server FNAPE il livello di erogazione maturato da ciascun lavoratore per la prestazione Ape 2015. Negli anni successivi al 2016 il FNAPE registrerà autonomamente il livello di erogazione di ciascun beneficiario.
2.5 Allo scopo di verificare il possesso dei requisiti contrattuali necessari per il diritto alla prestazione Ape del 2016, il FNAPE acquisirà dalla Banca dati nazionale Ape le ore trasmesse per ciascun lavoratore dalle Casse Edili relativamente al periodo 1º ottobre 2013 - 30 settembre 2014.
3. Ricezione contributi
3.1 Il Fondo riceverà dalle Casse Edili, a partire dal mese di competenza Ottobre 2014, con le modalità previste dal paragrafo 3.3, i contributi relativi alla prestazione Ape secondo la "Tabella contributi" allegata all'accordo 1/7/2014.
3.2 Le Casse Edili richiederanno alle imprese, a decorrere dal 1 aprile 2015, il versamento di un "contributo minimo Ape" in cifra fissa, calcolato in ciascun territorio applicando la percentuale contributiva Ape prevista per la propria Cassa alla retribuzione relativa a 100 ore lavorative mensili per ciascun operaio secondo la paga oraria indicata in denuncia (ad esempio: contributo 3,5% applicato su 1.000 euro (10 euro x 100 ore) = contributo mensile minimo di 35 euro). Il "contributo minimo Ape" non si applicherà nei seguenti casi:
- inizio rapporto di lavoro successivo al giorno 15 del mese;
- cessazione rapporto di lavoro antecedente il giorno 15 del mese;
- cassa integrazione, malattia o infortunio di durata non inferiore a 80 ore lavorative nello stesso mese come risultante da data certa (accordo sindacale per CIGS, domanda CIGO con successiva presentazione dell'autorizzazione, certificazione telematica di malattia o infortunio, ecc.);
- ferie e permessi retribuiti di durata non inferiore a 80 ore lavorative nel mese (nei limiti, rispettivamente, di 160 e 88 ore annue).
3.3 Le Casse Edili invieranno al Fondo i contributi riscossi, comprensivi del "contributo minimo" definito al paragrafo precedente, con una cadenza differita di 3 mesi (ad esempio: contributi di ottobre 2014 -riscossi a novembre - inviati al Fondo a febbraio 2015).
3.4 Entro il mese di settembre di ciascun anno, le Casse Edili invieranno al Fondo gli importi Ape, relativi all'erogazione del precedente mese di maggio, non riscossi dai lavoratori. A tal fine il Fondo avvierà ulteriori ricerche per l'effettuazione del pagamento. Allo scopo di ridurre il fenomeno della mancata riscossione, dovrà essere reso obbligatorio l'utilizzo, quale modalità di pagamento, del codice IBAN o di carta prepagata o nei casi di dimostrata impossibilità, di assegno intestato al lavoratore. Con le medesime modalità le Casse Edili richiederanno al Fondo il rimborso di eventuali erogazioni relative ai casi di morte o di invalidità permanente assoluta al lavoro, così come previsto dal citato "Regolamento".
Alla Cassa Edile che erogherà la prestazione, è assegnato il compito di porre in essere le necessarie azioni per rintracciare il lavoratore.
Resta fermo, in capo alle Casse Edili, il compito di esperire le azioni per il recupero dei crediti secondo le regole generali sulla materia. Tali azioni saranno monitorate dal FNAPE.
3.5 Nell'ipotesi di inadempimento o ritardo nel pagamento delle contribuzioni relative all'Ape, da parte delle imprese, decorrenti dal 1 ottobre 2014 all'atto del recupero di dette somme, le Casse Edili dovranno darne tempestiva informativa al Fondo e trasferirne gli importi entro 10 giorni. Il Fondo provvederà ad inviare, entro 10 giorni, le somme necessarie alla Cassa Edile competente per il pagamento della prestazione, anche parziale.
3.6 I flussi contributivi ricevuti dal FNAPE possono essere impiegati esclusivamente in titoli dello Stato di Paesi della Comunità Europea o titoli o obbligazioni garantiti dagli stessi.
4. Erogazione prestazione
4.1 La prestazione Ape verrà erogata dalle Casse Edili. A tal fine ogni Cassa Edile riceverà dal Fondo, entro il 30 aprile di ciascun anno, i dati relativi ai nominativi dei lavoratori beneficiari e all'importo della prestazione da erogare per ciascun lavoratore, la somma complessivamente necessaria per corrispondere la prestazione stessa ai suddetti lavoratori e il nominativo della Cassa Edile che erogherà la prestazione, ovvero la Cassa Edile di provenienza, intendendosi per tale quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa o il cantiere presso cui il lavoratore è assunto.
4.2 Gli adempimenti fiscali relativi alla prestazione Ape, in relazione a quanto previsto al punto precedente, saranno in capo alla Cassa Edile che ne avrà effettuato l'erogazione.
4.3 Per la verifica delle ore accreditate per ciascun lavoratore, le Casse Edili avranno la facoltà di consultare il server FNAPE tramite apposita procedura di abilitazione. Sarà successivamente introdotta la possibilità di accesso ai dati, relativi alla prestazione Ape dell'anno in corso, per i lavoratori iscritti al sistema delle Casse Edili.
Qualsiasi Cassa Edile, in considerazione di quanto sopra, potrà fornire ai lavoratori informazioni sulla specifica posizione Ape.
5. Disposizioni finali
5.1 Qualsiasi pattuizione territoriale derogatoria alle norme del Regolamento Ape, con l'entrata in vigore delle nuove regole Ape, è da considerarsi nulla.
5.2 Ogni Ente è responsabile secondo le norme vigenti, per le fasi operative di propria competenza.
5.3 Sono fatte salve le previsioni contrattuali nazionali contenute nei Regolamenti Ape e rispettivi Ceni, non modificate dal presente Regolamento.
5.4 Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il mese di giugno 2015, al fine di verificare la corretta applicazione del presente Regolamento.
[___]
- considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla necessità della costituzione di un Fondo Nazionale Anzianità Professionale Edile;
- considerate le risultanze dell'analisi dell'andamento della prestazione Ape di maggio 2015;
- considerata altresì la proiezione per l'erogazione Ape 2016 effettuata dalla Cnce in cui si conferma la sostenibilità di un Fondo nazionale Ape costituito da tutte le Organizzazioni sottoscritte;
Tanto premesso le parti stabiliscono quanto segue:
1. Il Fondo unico sarà alimentato dalle contribuzioni di tutte le imprese che applicano i contratti collettivi stipulati dalle Associazioni datoriali sottosrcitte, a far data dal 1 ottobre 2015;
2. rimane confermata per le Casse Edili costituite dall'Ance e dalla Cooperazione, la contribuzione al Fnape prevista a decorrere dal 1º ottobre 2014 dal CCNL 1º luglio 2014, per tutti i lavoratori iscritti a tali casse;
3. per le Casse di cui al punto 2), l'erogazione Ape di maggio 2016, sarà effettuata dal Fondo unico secondo le modalità previste dal contratto "industria" e "cooperazione" del 1º luglio 2014.
Per le Casse Edili artigiane e le Edilcasse, l'erogazione Ape 2016 sarà effettuata dalle stesse secondo le modalità attualmente in essere;
4. è data comunque facoltà alle Casse Edili artigiane ed alle Edilcasse di convergere sul Fondo nazionale in data antecedente al 1º ottobre 2015, con l'adozione, dal 1º ottobre 2014, con accordo contrattuale, delle aliquote contributive risultanti dall'elaborazione della Cnce.
In questo caso, l'erogazione Ape maggio 2016 sarà effettuata secondo le modalità previste al comma uno del punto 3, previa armonizzazione delle specifiche normative contrattuali;
5. di prevedere che le Casse Edili artigiane e le Edilcasse possano aderire, previo accordo tra le parti sociali territoriali (da sottoporre alle rispettive parti nazionali), successivamente alla data del 1º ottobre 2015 al Fondo unico nazionale, previa verifica della complessiva sostenibilità finanziaria da parte delle Associazioni nazionali sottoscritte;
6. Qualsiasi accordo territoriale difforme rispetto alla regolamentazione definita nel presente verbale è nullo.
[___]
considerato che le parti hanno convenuto sulla necessità di una regolamentazione nazionale dell'Ape e sulla costituzione del Fondo nazionale anzianità professionale edile;
visto l'accordo nazionale sul Fondo unico di cui sopra sottoscritto il 15 settembre 2015;
SI CONVIENE
1. di costituire una Commissione paritetica, composta da due rappresentanti delle Associazioni datoriali e da due rappresentanti delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, con il compito, unitamente alla Presidenza della CNCE, di redigere un regolamento operativo per l'attività del fondo nazionale per l'APE e per la gestione finanziaria delle risorse disponibili da sottoporre all'approvazione delle Organizzazioni sottoscritte;
2. di definire, a decorrere dal mese di aprile, il contributo minimo mensile, per ciascun lavoratore riportato in denuncia, nella misura di 35 euro;
3. di stabilire, altresì, che dal mese di marzo 2016 la contribuzione al fondo APE presso CNCE sia trimestrale, secondo le scadenze indicate nell'allegata tabella;
4. che la contribuzione al Fondo nazionale Ape nelle Casse Edili di Ravenna e di Reggio Emilia, in considerazione della pluralità di contratti collettivi applicati all'interno di tali Enti, decorre dal 1º ottobre 2015, a condizione di una verifica congiunta con le parti sociali nazionali sulla sostenibilità finanziaria dell'istituto. Per l'Ente paritetico unitario di Reggio Emilia, costituito in seguito alla fusione della Cassa Edile del settore industria e della CEMA la contribuzione unificata al Fondo nazionale, dal 1º ottobre 2015 è stabilita nella misura del 3,8%.
Allegato 1 - Tabella decorrenza contributi fondo nazionale APE
Periodo di competenza
Mese di versamento entro e non oltre il
Ottobre - Novembre - Dicembre
31 MARZO
Gennaio - Febbraio - Marzo
30 GIUGNO
Aprile - Maggio - Giugno
30 SETTEMBRE
Luglio - Agosto - Settembre
31 DICEMBRE
[___]
- solamente per l'anno in corso la scadenza del marzo 2016 prevista dal punto 3 dell'accordo sulla regolamentazione nazionale dell'Ape sottoscritto in data 6 aprile 2016 è prorogata al 30 aprile 2016;
- il versamento del contributo minimo (nella misura di 35 euro) di cui al punto 2 del suddetto accordo del 6 aprile 2016 entra in vigore dal mese di maggio 2016 anziché dal previsto mese di aprile
Addì, 3 aprile 2019, in Roma
tra
ANCE,
ACI PL,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Le parti sottoscritte, in merito al Fondo Fnape convengono quanto segue.
- L'aumento, dal 1º aprile 2019, nella misura del 3% calcolato sulle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per le sole Casse Edili che, nel triennio settembre 2014/settembre 2017, risultano aver beneficiato di un differenziale positivo tra quanto ricevuto dal Fnape per l'erogazione Ape ordinaria e Ape 300 ore e quanto versato al Fnape stesso;
- l'incremento, dal 1º aprile 2019, dell'1% delle attuali aliquote contributive (mantenendo la fascia contributiva massima del 4,80%) per tutte le altre Casse Edili;
- le nuove aliquote risultanti dai precedenti punti sono riportate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo;
- il calcolo del contributo minimo Ape su 130 ore.
Le parti convengono sulla necessità di un monitoraggio costante delle entrate e delle uscite del Fondo stesso, attraverso una rendicontazione trimestrale, che la Cnce invierà alla Commissione Fnape, nonché alle parti sociali per le relative valutazioni, ai fini della sua sostenibilità.
FNAPE - NUOVO CONTRIBUTO
CASSA EDILE/EDILCASSA CHE
ADERISCONO AL FNAPENUOVO CONTRIBUTO
FNAPEVALLE D'AOSTA
Aosta
3,91
PIEMONTE
Alessandria
3,91
Asti
3,61
Biella
3,84
Cuneo
4,43
Novara
3,91
Torino
3,61
Verbania
3,91
Vercelli
3,91
LIGURIA
Genova
3,91
Imperia
3,61
La Spezia
3,91
Savona
4,34
LOMBARDIA
Bergamo
4,80
Brescia
4,43
Como e Lecco
4,80
Cremona
4,43
Edilcassa Bergamo
4,43
Mantova
4,34
Milano
3,61
Pavia
3,91
Sondrio
4,80
Varese
3,91
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
4,43
Trento
4,80
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
4,34
Pordenone
4,43
Trieste
3,61
Udine
4,43
LAZIO
Edilcassa del Lazio
3,54
Frosinone
3,61
Latina
3,54
Rieti
3,91
Roma
3,33
Viterbo
3,84
ABRUZZO
Chieti
3,61
L'Aquila
3,54
Pescara
3,61
Teramo
3,61
MOLISE
Campobasso
3,03
Edilcassa Molise
3,09
CAMPANIA
Avellino
2,53
Benevento
2,53
Caserta
2,53
Napoli
2,83
Salerno
2,53
PUGLIA
Bari
3,03
Brindisi
3,03
Edilcassa Puglia
3,03
Foggia
3,03
Lecce
3,09
Taranto
3,09
BASILICATA
Edilcassa Basilicata
3,03
Matera
3,03
Potenza
2,58
CALABRIA
Catanzaro
2,53
Cosenza
2,53
Edilcassa Calabria
2,53
Reggio Calabria
2,53
SICILIA
Agrigento
2,53
Caltanissetta
2,53
Catania
2,53
Enna
2,53
Messina
2,53
Palermo
2,53
Ragusa
2,53
Siracusa
2,53
Trapani
2,53
SARDEGNA
Cagliari
3,09
Nuoro
3,03
Oristano
3,09
Sassari
3,03
- considerata la situazione complessiva negli Enti Bilaterali della Sicilia
- in attuazione del Protocollo nazionale del 7 marzo 2019
concordano quanto segue:
- l'Edilcassa Sicilia aderirà al Fondo Nazionale APE a decorrere dal 1º ottobre 2019. Nelle more, l'Edilcasssa Sicilia erogherà l'ape secondo le vigenti modalità, attraverso un'aliquota contributiva transitoria, con decorrenza 1º luglio 2019 e sino al 30 settembre 2019, del 2%;
- per il semestre aprile-settembre 2019, le Casse Edili Ance della Sicilia verseranno il contributo al Fnape, sulla base dell'aliquota del 2,20%;
- dal 1º ottobre 2019 tutte le Casse Edili/Edilcassa della Sicilia verseranno la contribuzione al Fnape sulla base dell'aliquota del 2,50% o della eventuale diversa aliquota fissata al livello nazionale;
- la Cassa Edile di Agrigento è impegnata a versare quanto dalla stessa dovuto al Fondo Nazionale APE entro il 30 giugno 2019;
- per l'Ente formazione e sicurezza artigiano della Sicilia, l'attuale aliquota, pari allo 0,50%, è fissata, dal prossimo mese di luglio, nella misura dello 0,70%. Tale aliquota, con decorrenza 1º ottobre 2019, sarà elevata all'1%.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 7 - FNAPE
Le parti concordano sulla istituzione del Fondo FNAPE, con decorrenza dal 1º aprile 2022.
A tal fine, le parti convengono di approvare lo Statuto del suddetto Ente autonomo che, comunque, avrà sede presso la CNCE, entro la data del 15 marzo p.v..
Lo Statuto individuerà la governance del FNAPE, tenendo conto del completamento dell'adesione da parte di tutte le Casse edili /Edilcasse.
Le parti concordano, al fine di perseguire un percorso di omogeneizzazione al livello nazionale delle aliquote Ape, che, dal 1º ottobre 2022, entreranno in vigore, automaticamente, le nuove aliquote regionali.
Tali aliquote sono determinate, per ciascuna Regione, tenuto conto della media regionale delle attuali aliquote territoriali in essere, rapportata alla massa salari (secondo la tabella allegata), sulla base dei dati afferenti l'Ape 2021, che saranno aggiornati anno per anno. Dette aliquote e quanto contenuto nei commi successivi saranno condivisi anche con le altre Organizzazioni datoriali partecipanti al FNAPE.
Ferma restando l'attribuzione al FNAPE, per la sua gestione, dello 0,2% annuale del flusso contributivo in entrata, le parti concordano fin d'ora che eventuali maggiori entrate contributive, comprensive anche del contributo minimo, dovranno essere ridistribuite, annualmente e proporzionalmente, tenendo conto delle Regioni che contribuiscono al FNAPE in misura superiore al proprio fabbisogno, alle Casse di dette Regioni che abbiano, a loro volta, contribuito in tale misura superiore al proprio fabbisogno. Con il suddetto ristorno, le Casse dovranno rifondere automaticamente la parte del costo sostenuto per l'Ape, attraverso un meccanismo di compensazione alle imprese.
Le parti concordano che, dal 1º ottobre 2022, il contributo Ape dovrà essere versato su un minimo di 140 ore. Tale contributo minimo sarà elevato a 150 ore dal 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti, inoltre, condividono fin d'ora che l'individuazione delle aliquote FNAPE sono di pertinenza delle parti sociali e che al FNAPE viene demandato il monitoraggio annuale dell'andamento del medesimo, al fine di proporre alle parti sociali stesse i necessari correttivi delle aliquote, fermo restando l'equilibrio finanziario, al netto del contributo annuo dello 0,2%.
FANPE - ALIQUOTE REGIONALI
Valle d'Aosta
3,91%
Piemonte
3,86%
Liguria
3,93%
Lombardia
4,09%
Trentino Alto Adige
4,55%
Friuli Venezia Giulia
4,27%
Veneto
4,37%
Emilia Romagna
3,87%
Toscana
3,80%
Marche
3,65%
Umbria
4,00%
Lazio
3,45%
Abruzzo
3,58%
Molise
3,04%
Campania
2,67%
Puglia
3,04%
Basilicata
2,85%
Calabria
2,53%
Sicilia
2,53%
Sardegna
3,05%
Verbale di atipula
Addi, 22 settembre 2022, in Roma
ANCE,
LEGACOOP, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi, ACCI Produzione e Lavoro ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI Edilizia FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Alla luce dei rispettivi rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro e ad esito della Commissione intercategoriale costituita tra le parti sottoscrittrici in materia di FNAPE, le parti stesse, in virtù del principio mutualistico alla base dell'istituto dell'APE e del necessario processo di omogeneizzazione di aliquote e prestazioni nel sistema bilaterale, volto anche a contrastare fenomeni di dumping all'interno del sistema medesimo, concordano quanto segue.
Il FNAPE sarà costituito quale Ente autonomo entro il 31 dicembre 2022. A tal fine, la suddetta Commissione elaborerà una ipotesi di Statuto, da portare all'approvazione delle Organizzazioni firmatarie il presente Protocollo per la sua approvazione definitiva e per i successivi adempimenti formali, onde procedere al suo avvio dal 1º gennaio 2023.
Nelle more di quanto sopra, le parti, dopo attenta analisi dei dati sull'andamento dei flussi contributivi in entrata e in uscita dell'Ape, come dettagliatamente illustrati nella documentazione in loro possesso della CNCE, attuale titolare di tutta l'attività concernente l'istituto dell'APE, dai quali emerge inconfutabilmente una gestione che registra risultati di gran lunga superiori alle aspettative delle parti stesse, concordano, dal 1º ottobre 2022, l'applicazione di aliquote regionali nelle misure indicate nell'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, da applicarsi alle Casse Edili /Edilcasse aderenti al FNAPE.
Tali aliquote scaturiscono dalla media ponderata dell'aliquota di equilibrio regionale relativa al 2020, al netto del contributo minimo, ad eccezione della Valle d'Aosta, per la quale le parti ritengono di confermare l'attuale aliquota in vigore, e del Molise, per il quale si definisce una aliquota media ponderata delle aliquote attualmente vigenti.
Al fine di perseguire l'azione, di contrasto del fenomeno delle dichiarazioni parziali, le parti concordano inoltre che il numero minimo di ore sul quale versare la contribuzione APE, attualmente pari a 130 ore, viene elevato a 140 ore con decorrenza 1º ottobre 2022, a 150 ore con decorrenza 1º ottobre 2023 e a 160 ore dal 1º ottobre 2024.
Le parti convengono, altresì, di definire, entro la suddetta data del 31 dicembre 2022, le modalità di utilizzo di eventuali riserve dettate da flussi contributivi in entrata maggiori di quelli in uscita, fermo restando un fondo di garanzia, privilegiando i territori nonché le Casse Edili / Edilcasse che, nel corso degli anni hanno contribuito o contribuiscono al FNAPE con risorse maggiori rispetto al proprio fabbisogno.
Entro la medesima data del 31 dicembre, le parti si riservano di definire tempistica e procedure per il completamento di adesione al FNAPE delle Casse edili / Edilcasse ancora non presenti.
FNAPE
(Tabella allegata accordo nazionale 22 settembre 2022)
CASSA EDILE / EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali
VALLE D'AOSTA
3,91%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedaiier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
Verbale di stipula
[___]
Visto l'accordo del 9 maggio 2023, si conviene che:
1. a decorrere dal 1º ottobre 2023, le singole aliquote regionali di versamento delle Casse Edili/Edilcasse al FNAPE, attualmente vigenti, sono ridotte del 10%, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente accordo;
2. a decorrere dal 1º ottobre 2023, alle Casse Edili/Edilcasse che, con riferimento agli anni di erogazione 2016-2023, abbiano registrato un differenziale tra quanto versato e il loro effettivo fabbisogno, rapportato al fabbisogno stesso, superiore al 3% (valore soglia), sarà restituita una quota pari al 30% dell'importo eccedente tale valore "soglia", secondo quanto contenuto nel documento allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo.
In tal caso, la suddetta Cassa Edile/Edilcassa tratterrà dai versamenti effettuati al Fondo/Ente FNAPE nel corso dell'anno il credito ad essa spettante, fino al raggiungimento della somma complessiva, imputando dette somme a riserva Ape. Tali somme dovranno essere utilizzate esclusivamente per la riduzione dei costi Ape per le imprese, sulla base di quanto previsto dagli accordi e contratti collettivi nazionali vigenti, fermo restando il versamento della Cassa/Edilcassa al FNAPE sulla base delle aliquote regionali. La riduzione dell'aliquota riconosciuta alle imprese attraverso l'utilizzo delle suddette risorse non potrà, comunque, comportare l'azzeramento dell'aliquota stessa.
3. il completamento del percorso di adesione al FNAPE delle Casse Edili/Edilcasse dovrà essere attuato inderogabilmente entro 12 mesi dalla costituzione dell'Ente stesso;
4. per le sole Casse Edili/Edilcasse che aderiranno dall'entrata in vigore del presente accordo, per l'erogazione APE riferita al primo anno edile, il Fondo/Ente FNAPE non interverrà per la copertura dell'eventuale fabbisogno, laddove superiore alla contribuzione versata, ad eccezione dell'ipotesi in cui la Cassa Edile/Edilcassa non abbia riserve Ape territoriali, come riscontrabile dal bilancio certificato che dovrà all'uopo essere prodotto.
Le parti concordano di adottare, con riferimento al sistema di governance dell'Ente FNAPE, un sistema di rotazione della Presidenza, sulla base dell'accordo delle Associazioni datoriali.
Le parti dispongono, altresì, che, a far data dalla costituzione dell'Ente FNAPE, tutte le somme, ancorché investite a qualsiasi titolo, al netto di quanto previsto nei commi 1 e 2 del presente accordo, giacenti nei conti dedicati della CNCE, siano trasferite all'Ente FNAPE, che pertanto subentrerà in tutti i rapporti giuridici ed economici ancora in atto.
Le parti concordano che, dal 1º ottobre 2023, saranno accantonate dalla CNCE, a titolo di Fondo di riserva dell'Ente FNAPE, risorse pari a 30 milioni di euro. Tali risorse saranno trasferite dalla CNCE all'Ente FNAPE all'atto della sua costituzione.
Le parti concordano che la CNCE, a cui compete la verifica della regolarità delle contribuzioni versate attraverso le Casse Edili/Edilcasse, all'atto della costituzione dell'Ente FNAPE, distaccherà il personale necessario per la gestione del Fondo. A tal fine, sarà siglata apposita convenzione tra la CNCE e l'Ente FNAPE stesso.
Le parti concordano, inoltre, che, nella fase di primo avvio, l'aliquota per i costi di gestione dell'Ente FNAPE è fissata nello 0,20% del flusso contributivo.
Eventuali disposizioni relative all'Ente FNAPE, inserite nei rispettivi CCNL, dovranno essere preventivamente concordate tra tutte le parti sociali Istitutive del Fondo. In caso contrario, tali previsioni si intenderanno automaticamente nulle.
Allegato 1
CASSA EDILE
Importo da ristornare
Agrigento
440.842,59
Edilcassa Sicilia
504.406,93
Ferrara/Celcof/Cedaf
922.064,47
Reggio Calabria
365.378,40
Messina
729.809,27
Foggia
546.735,72
Catania
806.642,20
Caserta
640.547,01
Cosenza
410.837,94
Brindisi
275.668,10
Enna
127.368,52
CEDAM
554.770,85
Palermo
914.620,74
Benevento
201.811,08
Catanzaro
420.122,87
Edili Reggio Emilia
424.367,21
Prato
185.408,66
Savona
397.041,64
Napoli
1.539.288,78
Edilcassa Puglia
462.996,37
Avellino
274.778,22
Roma
2.731.451,87
Viterbo
213.108,29
Trapani
192.461,53
La Spezia
260.019,39
Brescia
1.699.061,72
Matera
123.017,71
Salerno
534.145,51
Rieti
140.600,32
Latina
329.441,37
Macerata
220.501,25
Edilcassa Calabria
46.326,89
Nuoro
73.420,63
Ragusa
108.538,51
Como e Lecco
802.047,87
Sassari
251.623,11
CASSA EDILE
Importo da ristornare
Gorizia
79.554,12
Pistoia
112.922,73
Lecce
210.294,20
Trento
568.795,24
Grosseto
125.944,68
Mantova
157.932,41
PD-RO-TV-CEIV
668.624,15
Sondrio
195.370,71
Bologna
171.588,20
Teramo
104.939,22
Terni
110.127,00
Pesaro
79.772,88
Firenze
343.973,70
Arezzo
80.172,49
Parma
160.004,07
Bergamo
306.321,38
Caltanissetta
53.505,36
Cuneo
219.986,29
Chieti
68.732,24
L'Aquila
200.476,07
Ascoli Piceno
81.981,60
Trieste
63.048,57
Modena
94.986,38
Bolzano
573.700,17
Verona
218.939,71
Campobasso
49.171,89
Milano
799.300,27
Edilcassa Basilicata
30.215,03
Calec
17.180,54
Imperia
40.084,17
Lucca
54.831,44
Torino
156.364,38
Siracusa
15.149,66
Vercelli
11.843,22
Pisa
766,04
Allegato 2
CASSA EDILE/EDILCASSA ADERENTE AL FNAPE
Aliquote regionali in vigore (accordo nazionale 22 settembre 2022)
Nuove aliquote regionali in vigore dal 1º ottobre 2023
VALLE D'AOSTA
Aosta
VALLE D'AOSTA
3,91%
3,52%
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella
Cuneo
Novara
Torino
Verbania
Vercelli
PIEMONTE
3,66%
3,29%
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LIGURIA
3,59%
3,23%
LOMBARDIA
Bergamo
Brescia
Como e Lecco
Cremona
Mantova
Milano
Pavia
Sondrio
Varese
Edilcassa Bergamo
LOMBARDIA
3,70%
3,33%
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Trento
TRENTINO ALTO ADIGE
4,00%
3,60%
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone
Trieste
Udine
FRIULI VENEZIA GIULIA
4,13%
3,72%
VENETO
Belluno
CEIV PD+TV
Rovigo
Venezia
Verona
Vicenza
VENETO
3,98%
3,58%
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Calec
Cedalier
FCR
Ferrara/Celcof/Cedaf
Modena
Parma
Piacenza
Edili Reggio Emilia
EMILIA ROMAGNA
3,43%
3,09%
TOSCANA
Arezzo
Cert
Falea
Firenze
Grosseto
Livorno
Lucca
Massa Carrara
Pisa
Pistoia
Prato
Siena
TOSCANA
3,60%
3,24%
MARCHE
Ancona
Ascoli Piceno
Macerata
Pesaro
CEDAM
MARCHE
3,30%
2,97%
UMBRIA
Perugia
Terni
UMBRIA
3,95%
3,55%
LAZIO
Frosinone
Latina
Rieti
Roma
Viterbo
Edilcassa Lazio
LAZIO
3,18%
2,86%
ABRUZZO
Chieti
L'Aquila
Pescara
Teramo
ABRUZZO
3,43%
3,09%
MOLISE
Campobasso
Edilcassa Molise
MOLISE
3,04%
2,74%
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Caserta
Napoli
Salerno
CAMPANIA
2,40%
2,16%
PUGLIA
Bari
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto
Edilcassa Puglia
PUGLIA
2,92%
2,63%
BASILICATA
Matera
Potenza
Edilcassa Basilicata
BASILICATA
2,76%
2,48%
CALABRIA
Catanzaro
Cosenza
Reggio Calabria
Edilcassa Calabria
CALABRIA
2,17%
1,95%
SICILIA
Agrigento
Caltanissetta
Catania
Enna
Messina
Palermo
Ragusa
Siracusa
Trapani
Edilcassa Sicilia
SICILIA
2,43%
2,19%
SARDEGNA
Cagliari
Nuoro
Oristano
Sassari
SARDEGNA
2,86%
2,57%
Art. 30 - Conservazione degli utensili, custodia dei cicli e motocicli
L'operaio deve conservare in buono stato macchine, arnesi, attrezzi e tutto quanto viene messo a sua disposizione, senza apportarvi nessuna modificazione se non dopo averne chiesta ed ottenuta l'autorizzazione dai superiori diretti.
Qualunque modificazione da lui fatta arbitrariamente agli arnesi di lavoro, alle macchine, agli attrezzi e a quanto altro messo a sua disposizione darà diritto all'impresa di rivalersi sulle sue competenze per il danno subito, previa contestazione dell'addebito.
Per provvedersi degli utensili e del materiale occorrente, ogni operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto.
In caso di risoluzione del rapporto deve riconsegnare al magazzino, al personale incaricato, tutto quello che ha ricevuto in consegna temporanea.
* * *
L'impresa deve mettere a disposizione degli operai, in ogni cantiere, un luogo chiuso, al riparo dalle intemperie, in modo da consentire il deposito e la buona conservazione dei cicli e motocicli.
L'impresa deve provvedere a far chiudere il locale predetto o ad adibire un incaricato al locale stesso, ai fini della migliore sicurezza di cicli e motocicli lasciati dagli operai.
Quando il numero degli operai non sia superiore a 15 o quando il cantiere non abbia durata di almeno 20 giorni, l'impresa deve provvedere, nel modo più idoneo, alla conservazione dei mezzi suddetti.
L'impresa può derogare a quanto previsto nei precedenti commi quando sussistano condizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l'osservanza delle norme di cui sopra.
Art. 31 - Obblighi e responsabilità degli autisti
L'autista è responsabile del veicolo a lui affidato ed è tenuto ad osservare tutte le norme ed i regolamenti sulla circolazione.
Per qualsiasi incidente accaduto nel corso del servizio, l'autista è tenuto a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa ed a riferire immediatamente al suo superiore diretto.
Prima dell'inizio del servizio l'autista deve assicurarsi che il veicolo sia in buono stato di funzionamento e che non manchi del necessario, segnalando al suo superiore diretto le deficienze eventualmente riscontrate.
Il conducente di autobetoniera è altresì responsabile delle alterazioni del materiale durante il trasporto, a lui imputabili, ed è tenuto a farsi controfirmare dal consegnatario copia della bolla di consegna del materiale.
Art. 32 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 12 - art. 32) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Operai
Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in sette giorni lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta fino a tre anni, e in giorni dieci lavorativi, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile, equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297. Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ. - sub art. 1 della Legge n. 297/1982.
A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983, la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 cod. civ.
Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di paga base;
- indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- indennità territoriale di settore;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- trattamento economico di cui all'art. 18;
- percentuale per i riposi annui di cui all'art. 5;
- utile di cottimo e concottimo;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori speciali disagiati di cui all'art. 20, lett. B), C), D) e dichiarazione a verbale;
- indennità per lavori in alta montagna;
- indennità di cantiere ferroviario di cui all'art. 21, lett. B).
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma, della citata Legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
Fino al 31 dicembre 1985 il trattamento di fine rapporto, in base all'art. 5, 4º comma della citata Legge n. 297, è commisurato, per gli operai di produzione, al 76,3 per cento e, per gli addetti ai lavori discontinui, al 60,92 per cento e al 50,77 per cento, rispettivamente per gli operai di cui alle lett. a) e b) e per gli operai di cui alla lett. c) dell'Allegato A della retribuzione di ciascun anno, computata ai sensi dei commi precedenti della presente lett. A), divisa per 13,5.
Con decorrenza dal 1º gennaio 1986 il trattamento di fine rapporto è commisurato per ciascun anno al 100% della retribuzione computata ai sensi del 2º comma della presente lett. A), divisa per 13,5.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 11 ore della retribuzione costituita dagli elementi della retribuzione in atto alla predetta data aventi carattere continuativo nonché dalla percentuale per gratifica natalizia, con esclusione dell'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977.
L'indennità nella misura stabilita al 1º comma della presente lett. B) deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1º gennaio 1981.
L'indennità stabilita nella misura di cui al sopracitato 1º comma decorre dal 1º luglio 1979 per l'operaio in forza all'impresa alla data del 22 luglio 1979.
Per l'operaio assunto dopo il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è aumentata di quattro ore mensili per ciascun mese di anzianità ininterrotta presso l'impresa maturata nel periodo tra la data di assunzione e il 31 ottobre 1979.
Per l'anzianità dal 1º gennaio 1964 al 31 dicembre 1980 l'indennità compete in misura pari a 7 ore della retribuzione per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa.
Per l'anzianità precedente al 1º gennaio 1964, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.
Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968 deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendalmente in atto alla data del 30 giugno 1968.
Art. 34 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'operaio, il trattamento economico di cui all'art. 33 e l'indennità sostitutiva del preavviso devono essere corrisposte, a norma dell'art. 2122 del codice civile, al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo fra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'operaio circa l'attribuzione e la ripartizione della indennità.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia e della possibilità che al termine delle opere l'organizzazione del cantiere venga a smobilitarsi completamente, qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro debbono essere presentati dall'operaio, sotto pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro dell'operaio stesso.
Resta fermo comunque il disposto dell'art. 2113 del codice civile, come modificato dalla Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Le somme maturate a titolo di trattamento di fine rapporto non sono soggette ai termini di decadenza previsti dal presente articolo.
Art. 36 - Versamenti in Cassa edile
a) In ciascuna circoscrizione territoriale è istituita la Cassa edile. Essa è lo strumento per l'attuazione, per le materie di cui appresso, dei contratti e accordi collettivi stipulati fra l'ANCE, e la FENEAL-UIL la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL nonché fra le Organizzazioni territoriali ad esse rispettivamente aderenti.
I riferimenti alle Casse edili contenuti nel presente contratto riguardano esclusivamente le Casse edili costituite a norma del comma precedente.
Eventuali pattuizioni assunte da una o più delle Organizzazioni predette, al di fuori della contrattazione collettiva di cui al 1º comma, non determinano effetti nei confronti delle Casse edili previste dalla presente disciplina.
L'organizzazione, le funzioni, le contribuzioni e i versamenti alle Casse edili sono definiti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui al 1º comma e, nell'ambito di questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali di cui sopra.
Gli obblighi di contribuzione e di versamento alle Casse edili stabiliti per le imprese e per i lavoratori dai contratti e dagli accordi di cui al precedente comma sono correlativi ed inscindibili fra loro e pertanto non ne è ammesso il parziale adempimento.
Le Organizzazioni territoriali predette determinano la misura del contributo entro un massimo del 3%, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24.
Il contributo può essere stabilito in misura superiore al 3% nel caso di specifiche esigenze finanziarie di singole Casse edili accertate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE).
Il contributo complessivo di cui sopra è ripartito per 5/6 a carico dei datori di lavoro e per 1/6 a carico dei lavoratori.
La quota di contribuzione a carico dell'operaio deve essere trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga per il successivo versamento alla Cassa edile.
b) Con l'iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, degli accordi locali adottati a norma del contratto medesimo nonché dello Statuto e del regolamento della Cassa stessa, con l'impegno di osservare integralmente, anche in applicazione di quanto previsto dall'art. 118, gli obblighi ed oneri derivanti dai contratti, accordi ed atti normativi medesimi.
La Cassa edile raccoglierà, nelle occasioni e con modalità stabilite localmente dalle Organizzazioni di cui al 1º comma della lett. a), una dichiarazione scritta ricognitiva dei predetti obblighi.
b-bis) Con l'iscrizione alla Cassa edile i lavoratori conferiscono alla Cassa stessa il mandato ad agire per il recupero delle somme a titolo di versamenti dovuti dall'impresa e non versati dando atto e convenendo che la Cassa edile non è tenuta, per esplicita volontà delle parti, ad effettuare il pagamento per i suddetti titoli in mancanza del relativo versamento da parte dell'azienda.
c) Con l'iscrizione alla Cassa edile i lavoratori e le imprese sono vincolati al versamento delle quote di adesione contrattuale di cui ai commi seguenti.
Dal 1º ottobre 2000 a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori è posta una quota nazionale di adesione contrattuale in misura pari allo 0,18% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, maggiorati del 18,5% e del 4,95%, per i datori di lavoro ed in egual misura a carico degli operai.
L'importo della quota nazionale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato - unitamente all'importo a proprio carico - alla Cassa edile con la periodicità e le altre modalità previste per il versamento del contributo di cui al 6º comma della lett. a) del presente articolo.
Il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito all'ANCE; il gettito della quota nazionale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni nazionali dei lavoratori.
La Cassa edile provvederà a rimettere direttamente alle Associazioni nazionali predette gli importi di rispettiva competenza.
In conformità a quanto stabilito per le quote nazionali di adesione contrattuale, le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali di cui al 1º comma della lett. a) possono prevedere l'istituzione di quote territoriali di adesione contrattuale a carico, in misura paritetica, dei datori di lavoro e degli operai.
L'importo della quota a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all'importo a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa edile secondo le modalità e alle condizioni da concordarsi localmente dalle Organizzazioni predette.
Il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei datori di lavoro sarà attribuito alla Associazione territoriale aderente all'ANCE; il gettito della quota territoriale di adesione contrattuale riscosso a carico dei lavoratori sarà attribuito alle Federazioni territoriali dei lavoratori.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 7 - F24
Ferma restando la titolarità territoriale delle risorse, le Parti convengono sull'opportunità di utilizzo dello strumento del cd modello F24 per effettuare i versamenti mensili alle Casse.
Tale opportunità discende dalla necessità di attuare strumenti che contrastino l'irregolarità spesso determinata dal ed fenomeno delle "sottodichiarazioni".
Inoltre, il cd F24, verificata la effettiva possibilità di compensare i debiti verso la Cassa Edile con crediti di natura fiscale e/o previdenziale vantati dalle imprese nei confronti dell'INPS e/o dell'Agenzia delle Entrate, potrebbe ridurre in maniera significativa gli effetti negativi, a danno dei lavoratori e delle imprese regolari, derivanti dai fenomeni sempre più diffusi di evasione ed elusione contributiva oltreché dalla mole dei contenziosi determinati dall'attività di recupero crediti.
Pertanto le Parti convengono sull'istituzione di una Commissione paritetica, il cui lavoro avrà inizio il 1º luglio 2018 e terminerà il 31 dicembre 2018.
Tale Commissione avrà il compito di verificare ed accertare:
1. la struttura della Convenzione INPS, le modalità e i tempi di rendicontazione degli Enti preposti alle compensazioni (INPS, Agenzia delle Entrate);
2. la compatibilità del funzionamento del modello con la normativa di riferimento del rilascio del DOL/DURC per congruità, laddove previsto;
3. la corretta tempistica del versamento delle risorse alle Casse Edili territoriali nei tempi atti a consentire il regolare svolgimento dei compiti previsti dalla vigente contrattazione nazionale e territoriale.
Dopo le suddette verifiche si darà luogo all'utilizzo dell'F24 a partire dal 1º.01.2019 nelle Casse Edili territoriali anche secondo le indicazioni di INPS e Agenzia delle Entrate.
Le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti possono stabilire la facoltà degli operai di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori, mediante deleghe, secondo le modalità di cui all'accordo nazionale 25 luglio 1996 allegato al presente contratto, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso le Casse edili.
Le Organizzazioni territoriali possono adottare il sistema previsto dal presente articolo anche assieme a quello di cui al 6º comma dell'art. 36, lett. c): i predetti sistemi non sono cumulabili con qualsiasi altro sistema non previsto dal presente contratto.
L'ANCE e le Organizzazioni territoriali ad essa aderenti possono, mediante apposita convenzione con la Cassa edile, riscuotere per il tramite della Cassa medesima i contributi associativi dovuti dalle imprese aderenti.
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo.
In conformità alle intese Governo-parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate, con decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2011 e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011, dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive;
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lett. f) sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A tal fine saranno utilizzati i seguenti quattro indicatori:
1) numero lavoratori iscritti in Cassa edile;
2) monte salari denunciato in Cassa edile;
3) ore denunciate in Cassa edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di Cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
4) valore aggiunto del settore delle costruzioni come individuato a livello provinciale dall'ISTAT.
Un solo ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 le parti sociali territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, devono fissare, a livello locale e per le circoscrizioni di propria competenza, entro la misura massima che le Associazioni nazionali fissano a livello nazionale, la percentuale di E.v.r. con validità triennale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei cinque indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei cinque parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai cinque indicatori consolidati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'E.v.r., qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'E.v.r. fissato a livello territoriale; nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'E.v.r. sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'E.v.r. fissato territorialmente.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
- ore denunciate in Cassa edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro unico del lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'E.v.r. nella misura stabilita a livello provinciale, secondo i criteri sopra esposti.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'E.v.r. esclusivamente nella misura del 30%, secondo quanto previsto al comma 11.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di E.v.r. superiore al 30% o risultasse erogabile l'E.v.r. nella piena misura determinata a livello territoriale, l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
- l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U., ove costituite;
- la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'E.v.r. nella misura fissata a livello territoriale. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L'erogazione dell'E.v.r., determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1) alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2) alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3) all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4) alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5) alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6) all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7) alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8) alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Visto quanto stabilito nell'accordo del _____, è confermata la proroga per l'anno 2010 dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo e avrà decorrenza non anteriore al 1º gennaio 2015.
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
a) alla ripartizione dell'orario normale di lavoro, che, salvo diverse valutazioni delle parti territoriali, deve essere fissato in modo differenziato nel corso dell'anno, al fine di tener conto delle situazioni meteorologiche locali;
b) alla determinazione delle indennità relative ai lavori in alta montagna;
c) alla determinazione delle indennità per lavori in galleria a norma dell'art. 20;
d) alla determinazione dell'indennità per i lavoratori che sono comandati alla guida di mezzi aziendali adibiti al trasporto dei lavoratori, ferma restando la non computabilità del tempo di guida ai fini della nozione di lavoro effettivo e di orario di lavoro;
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori, per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa;
f) alla determinazione dell'elemento variabile della retribuzione, secondo i criteri indicati dal comma 4 al comma 21 del presente articolo e da quanto indicato agli artt. 12 e 46 del vigente CCNL;
g) alle attuazioni di cui all'art. 18;
h) alla individuazione dei limiti territoriali oltre i quali è applicabile la disciplina della trasferta di cui all'art. 21;
i) alla determinazione del periodo di normale godimento delle ferie;
j) alla regolamentazione dei servizi di mensa e trasporto e relative indennità sostitutive,
k) alle eventuali determinazioni sulla base dei criteri di cui all'art. 87.
Le previsioni di cui alle lett. b), c), d), e), f) e j) non potranno avere decorrenza anteriore al 1º luglio 2015.
L'elemento variabile della retribuzione di cui alla lettera f), nella misura del 4% dei minimi in vigore alla data di sottoscrizione del presente accordo, sarà verificato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto, sulla base dei successivi commi.
Fermo restando che l'erogazione dell'EVR deve effettuarsi con riferimento al contratto integrativo applicato al lavoratore, indipendentemente dal luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di cui sopra, saranno utilizzati i seguenti tre indicatori:
1. numero lavoratori iscritti in Cassa Edile;
2. monte salari denunciate in Cassa Edile;
3. ore denunciate in Cassa Edile, per le quali la valutazione dell'incidenza delle ore di cassa integrazione per mancanza di lavoro è demandata alle parti sociali territoriali;
Un ulteriore indicatore sarà concordato in sede territoriale.
Le parti sociali territoriali provvederanno ad individuare per ciascuno dei quattro indicatori le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali.
Le medesime parti procederanno, poi, al raffronto dei quattro parametri territoriali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente. Ai fini delle verifiche annuali, ogni triennio preso a base per il suddetto raffronto slitterà di un anno.
Ai fini dell'individuazione del triennio dovrà essere preso quale ultimo anno di riferimento quello che abbia disponibili tutti i dati relativi ai quattro indicatori consolidati.
Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, ai fini della determinazione dell'EVR, qualora dovessero risultare due dei suddetti parametri pari o positivi, l'EVR sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell'EVR (4%); nell'ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.
Nell'ipotesi di un numero superiore a due dei parametri pari o positivi, l'EVR sarà riconosciuto nella misura derivante dalla somma delle singole incidenze ponderali, sino al 100% dell'EVR.
Le parti sociali territoriali si incontreranno annualmente per il calcolo e la verifica degli indicatori.
Determinata la percentuale a livello provinciale, al livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti due parametri aziendali:
1. ore denunciate in Cassa Edile, secondo le medesime modalità individuate al livello territoriale;
2. volume d'affari Iva, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per Legge.
Nel calcolo dell'EVR dovrà tenersi conto dei suddetti indicatori con riferimento all'azienda considerata nel suo complesso, al di là delle singole unità produttive dislocate al livello territoriale.
Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.
L'impresa confronterà tali parametri dell'ultimo triennio aziendale con il precedente triennio aziendale di riferimento, secondo le medesime modalità temporali sopra esposte per il calcolo provinciale.
Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio l'azienda provvederà ad erogare l'EVR nella misura stabilita a livello provinciale, sopra esposti.
Laddove entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
Qualora solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda dovrà erogare l'EVR nella misura prevista al successivo comma.
Laddove a livello provinciale fosse stata individuata una percentuale di EVR superiore al 30% o risultasse erogabile l'EVR nella piena misura (4%), l'impresa nelle condizioni di cui al comma precedente erogherà il 50% della somma eccedente la predetta misura del 30%, attivando la seguente procedura:
1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile competente territorialmente, dandone comunicazione alle RSA o RSU, ove costituite;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le Organizzazioni sindacali territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale IVA dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.
Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura del 4%. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.
L'erogazione dell'EVR, il cui calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173, determinato come sopra a consuntivo, potrà essere effettuata anche in quote mensili al personale in forza.
Per gli impiegati l'erogazione dell'EVR potrà avvenire mensilmente, per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato, per un massimo di 12 mesi.
Le richieste per la stipula del contratto integrativo devono essere presentate due mesi prima della scadenza del contratto stesso.
Durante i due mesi successivi alla data di presentazione delle proposte di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Alle Organizzazioni territoriali predette è inoltre eventualmente demandato di provvedere:
1. alla determinazione del contributo per l'anzianità professionale edile, ai sensi dell'art. 29;
2. alla determinazione della misura complessiva del contributo dovuto alle Casse Edili a norma dell'art. 36 ed agli ulteriori compiti specificati nell'articolo medesimo;
3. all'attuazione della disciplina relativa alle prestazioni delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale;
4. alla determinazione delle statuizioni riguardanti il trattamento economico di malattia per i primi 3 giorni oggetto di carenza;
5. alla istituzione ed al funzionamento, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale, dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro;
6. all'attuazione della disciplina della formazione professionale contenuta nell'art. 91;
7. alle determinazioni di cui all'art. 37, relativo alle quote sindacali;
8. alla regolamentazione delle modalità di iscrizione degli impiegati alla polizza assicurativa EDILCARD.
Nel caso di controversia interpretativa sull'applicazione del presente articolo o di insuperabile dissenso nel merito delle materie demandate alla negoziazione integrativa territoriale, ciascuna delle parti può chiedere l'intervento delle Associazioni nazionali contraenti le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta, al fine di definire la controversia interpretativa o di favorire la stipula dell'accordo locale.
Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia.
Le parti confermano la proroga dei contratti integrativi territoriali vigenti, ferma restando la naturale scadenza di eventuali istituti economici e normativi ivi contenuti aventi carattere temporaneo e pertanto con scadenza prefissata.
Dichiarazione a verbale
Le Associazioni nazionali contraenti si danno atto che eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede confederale sugli assetti contrattuali e recepiti nel contratto collettivo nazionale di lavoro, comporteranno il riesame della materia.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 11 - art. 38 Accordi locali
La contrattazione integrativa si svolge per le stesse circoscrizioni per le quali è stato stipulato l'ultimo accordo integrativo
In conformità alle intese Governo-Parti sociali, la contrattazione territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale.
Alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti è demandato di provvedere sulle seguenti materie, specificatamente individuate e con validità triennale:
(omissis)
e) alla determinazione dell'indennità di reperibilità per i lavoratori per i quali il datore di lavoro richieda per iscritto di essere reperibili, anche al di fuori dell'orario normalmente praticato dall'impresa. L'obbligo in capo ai lavoratori medesimi di garantire la predetta reperibilità è dovuto secondo le modalità e i limiti previsti dalla Legge e dalle eventuali disposizioni previste dalla contrattazione integrativa.
(omissis)
All'operaio non in prova che ne faccia richiesta può essere concesso - compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda e per una sola volta all'anno - un periodo di aspettativa della durata minima di 4 settimane consecutive per ragioni di studio o per motivi personali o familiari, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
Nel caso di necessità di uscita e rientro dell'operaio dal territorio nazionale, il periodo di aspettativa può essere concesso in misura frazionata con durata minima per ciascun periodo di due settimane. Il viaggio di andata e ritorno deve essere comprovato dalle opportune documentazioni.
È possibile cumulare, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, il periodo di aspettativa con le ferie ed i riposi annui.
L'aspettativa deve essere richiesta per iscritto con la specificazione delle motivazioni.
L'impresa deve portare per iscritto a conoscenza della Cassa edile il periodo di aspettativa concesso e le relative motivazioni.
Regolamentazione per gli IMPIEGATI
Gli impiegati devono essere assunti secondo le norme di Legge.
Il rapporto di impiego si costituisce con la lettera di assunzione nella quale l'impresa deve specificare:
1) la data di assunzione;
2) la categoria cui l'impiegato viene assegnato e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) la durata dell'eventuale periodo di prova;
4) il termine del rapporto in caso di assunzione a tempo determinato;
5) il trattamento economico iniziale.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità o altro documento equipollente;
2) i documenti atti a comprovare l'eventuale diritto agli assegni per il nucleo familiare, alle deduzioni e detrazioni fiscali;
3) i prescritti documenti INPS di cui il lavoratore sia in possesso;
4) il tesserino del codice fiscale o documento equivalente;
5) i certificati comprovanti eventuali titoli di studio e precedenti occupazioni;
6) il libretto di lavoro o la scheda professionale.
I lavoratori stranieri sono tenuti a presentare la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno.
Nel corso del rapporto di lavoro l'impiegato deve documentare ogni eventuale variazione agli effetti del suo diritto agli assegni per il nucleo familiare.
È in facoltà dell'impresa di richiedere il certificato penale di data non anteriore a tre mesi.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene.
L'impiegato deve dichiarare all'impresa la sua residenza ed il domicilio e gli eventuali cambiamenti.
Per i documenti per i quali la Legge prevede determinati adempimenti da parte dell'impresa, questa provvederà agli adempimenti stessi.
Cessato il rapporto di lavoro, l'impresa deve restituire all'impiegato, che ne rilascerà ricevuta, tutti i documenti di sua spettanza.
Per quanto riguarda il libretto di lavoro e la scheda professionale si fa riferimento alle vigenti disposizioni di Legge.
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di 1ª categoria super, a cinque mesi per gli impiegati di 1ª categoria, a tre mesi per gli impiegati di 2ª categoria e gli impiegati di 4º livello ed a due mesi per quelli di 3ª, 4ª e 5ª categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 10 - art. 42) Periodo di prova - Impiegati
L'assunzione può avvenire con un periodo di prova non superiore a sei mesi per gli impiegati di prima categoria super, per gli impiegati di prima categoria, per gli impiegati di seconda categoria e non superiore a 3 mesi per gli impiegati di quarto livello per quelli di terza categoria, di quarta categoria e di quarta categoria primo impiego.
Tale periodo di prova deve risultare dalla lettera di assunzione.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo di prova.
La malattia sospende il periodo di prova purché non abbia una durata superiore al periodo di prova stesso; nel caso invece di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, il periodo di prova resta sospeso fino alla guarigione clinica. Durante l'assenza per malattia o infortunio non è dovuto alcun trattamento economico.
Salvo quanto diversamente disposto dal presente contratto, nel corso del periodo di prova sussistono fra le parti i diritti e gli obblighi previsti dal contratto stesso. La risoluzione del rapporto può essere richiesta da ciascuna delle parti in qualsiasi momento, senza preavviso né indennità.
In caso di risoluzione del rapporto per volontà dell'impresa deve essere corrisposto all'impiegato il trattamento economico dovuto sino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso.
L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già prestato.
Copyright S.I.A. s.r.l.
Qualora alla scadenza del periodo di prova l'impresa non proceda alla disdetta scritta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio con anzianità dalla data di inizio del periodo di prova stesso.
Art. 43 - Orario di lavoro - Permessi individuali
A) Per l'orario di lavoro valgono le norme di Legge con le eccezioni e le deroghe relative.
L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere in base all'art. 3 del D.Lgs. n. 66/2003.
Il prolungamento del lavoro, oltre gli orari stabiliti nel rispetto della media annuale, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui all'art. 54 del presente contratto.
Ove l'impresa, per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle Rappresentanze sindacali unitarie ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 44.
Per il personale impiegatizio addetto ai lavori di cantiere la regolamentazione dell'orario di lavoro è quella dettata per gli operai di produzione dall'art. 5 e dagli accordi integrativi dello stesso nonché dal penultimo comma dell'art. 19.
B) L'impiegato ha diritto ad usufruire in un anno di permessi individuali retribuiti pari a 88 ore.
I permessi individuali maturano in misura di un'ora ogni 20 di lavoro effettivamente prestato.
Agli effetti di cui sopra si computano le ore di assenza per malattia e infortunio, debitamente certificate, nonché per congedo matrimoniale e per assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio.
Il permesso è concesso a richiesta dell'impiegato da effettuarsi con adeguato preavviso, tenendo conto delle esigenze di lavoro.
I permessi maturati entro il 31 dicembre di ciascun anno solare non possono essere goduti oltre il 30 giugno dell'anno successivo.
Nel caso di mancato godimento dei permessi, all'impiegato è dovuto il trattamento economico sostitutivo, calcolato a norma dell'ultimo comma dell'art. 44.
La presente regolamentazione assorbe la disciplina relativa alle festività soppresse dall'art. 1 della Legge 5 marzo 1977, n. 54, così come modificato dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, salvo quanto previsto dal comma seguente.
In relazione alla festività nazionale del 4 novembre, soppressa dalla citata Legge, agli impiegati per il mese di novembre è dovuto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, 1/25 della retribuzione stessa.
Sono fatte salve le pattuizioni a livello territoriale per la fruizione in via collettiva di riposi individuali.
Le riduzioni di orario di lavoro di cui alla presente disciplina saranno assorbite fino a concorrenza in caso di provvedimenti assunti o accordi intervenuti sulla stessa materia sia in sede europea che in sede nazionale.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le attività previste dal R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 possono riguardare anche lavoratori inquadrati con qualifica impiegatizia.
Norma transitoria
Sino alla data del 30 settembre 2000, per gli impiegati addetti ai lavori di cantiere restano ferme le disposizioni contenute nell'art. 43, lett. B), commi 3 e 4 del CCNL 5 luglio 1995.
Art. 44 - Elementi del trattamento economico globale
Gli elementi che possono concorrere a formare il trattamento economico globale degli impiegati sono i seguenti:
1) stipendio minimo mensile: si intende lo stipendio riportato nella Tabella B) allegata al contratto (v. art. 45);
2) superminimo collettivo;
3) superminimo "ad personam" di merito;
4) ex indennità di contingenza;
5) premio di produzione territoriale;
6) Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
7) indennità speciale per il personale non soggetto a limitazioni di orario (v. art. 47);
8) aumenti periodici di anzianità (v. art. 49);
9) compensi e premi aventi carattere continuativo e determinato;
10) provvigioni, interessenze e partecipazioni agli utili;
11) indennità sostitutiva di mensa (v. art. 48);
12) indennità di cassa e di maneggio di denaro (v. art. 50);
13) indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria (v. art. 52);
14) indennità di zona malarica (v. art. 53);
15) ogni altra indennità avente carattere specifico con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso di spese anche in misura forfettaria;
16) rateo della 13ª mensilità (v. art. 63);
17) rateo del premio annuo (v. art. 64);
18) rateo del premio di fedeltà (v. art. 65).
Per determinare la quota oraria dei singoli elementi del trattamento economico globale assunti a base di calcolo per i vari istituti contrattuali, si divide l'importo mensile degli elementi stessi per centosettantatre.
Art. 45 - Stipendio minimo mensile
Agli impiegati è corrisposto lo stipendio minimo mensile di cui all'Allegato B che forma parte integrante del presente contratto.
Art. 46 - Elemento variabile della retribuzione
Le Organizzazioni territoriali, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, potranno concordare, con decorrenza non anteriore al 1º luglio 2011 e per la circoscrizione di propria competenza, l'elemento variabile della retribuzione fino alla misura massima del 6% dei minimi in vigore alla data del 1º gennaio 2010, secondo criteri e modalità di cui all'art. 38.
Pertanto, a decorrere dal 1º gennaio 2011, cessa l'Elemento economico territoriale ed entra in vigore il nuovo istituto dell'elemento variabile della retribuzione.
L'elemento variabile della retribuzione sarà concordato in sede territoriale quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal vigente contratto, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Nota a verbale
L'indennità territoriale di settore resta ferma nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Il premio di produzione resta fermo nelle cifre in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Dichiarazione congiunta
L'ANCE, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL si riservano di approfondire le iniziative e i meccanismi di premialità individuati dal presente contratto al fine di favorire e incrementare la produttività nel settore.
Dichiarazione comune sull'E.E.T.
Le parti sociali nazionali concordano che gli importi in atto dell'Elemento economico territoriale saranno conglobati a decorrere dal 1º gennaio 2011 nell'indennità territoriale di settore e nel premio di produzione.
Considerato il perdurare dell'attuale crisi congiunturale in cui versa il Paese e il conseguente andamento negativo in termini di produttività anche per l'anno 2010 in tutti i settori, compreso quello edile, confermano quanto contenuto nell'accordo nazionale 18 dicembre 2009, e pertanto convengono che gli importi dell'Elemento economico territoriale riconosciuti per l'anno 2010 presentano i requisiti richiesti dalla normativa ai fini del prescritto regime contributivo e fiscale.
Art. 47 - Indennità speciale a favore del personale non soggetto a limitazioni di orario
Le parti si danno atto che nel richiamarsi alle vigenti norme di Legge sull'orario di lavoro non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall'art. 1 del R.D.L. 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario di lavoro gli impiegati con funzioni direttive svolgenti determinate mansioni.
A tale effetto si conferma che è da considerare personale direttivo - escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro - quello preposto alla direzione tecnica od amministrativa dell'impresa o di un reparto di essa, con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi (art. 3, n. 2 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955).
Il personale di cui sopra ha diritto ad una indennità speciale nella misura del venticinque per cento dello stipendio minimo mensile, dell'ex indennità di contingenza, del premio di produzione e dell'Elemento economico territoriale in vigore fino al 31 dicembre 2010.
È in facoltà dell'impresa di dedurre l'importo dell'indennità suddetta dall'eventuale superminimo, sempreché questo sia stato fissato in considerazione della particolare natura delle mansioni.
Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.
Art. 49 - Aumenti periodici di anzianità
A decorrere dal 1º gennaio 1980 l'impiegato, per ogni biennio di anzianità di servizio presso una stessa impresa o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società), ha diritto, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad uno scatto biennale, per un massimo di cinque scatti, secondo i valori mensili sottoindicati per ciascuna categoria.
Qualifica | Importi |
Imp. 1ª super | € 13,94 |
Imp. 1ª | € 12,85 |
Imp. 2ª | € 10,46 |
Imp. di 4º livello | € 9,62 |
Imp. 3ª | € 8,99 |
Imp. 4ª | € 8,2 |
Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità.
Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo.
Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi aumenti di merito, né gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare.
In caso di passaggio a categoria superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie di provenienza.
La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio nella nuova categoria.
Norme transitorie
a) Per gli impiegati in forza alla data del 22 luglio 1979 resta in vigore il numero di scatti previsto dal CCNL 15 aprile 1976 (14 scatti biennali), calcolati, per gli scatti maturati dal 1º gennaio 1980, negli importi di cui al 1º comma del presente articolo; per i predetti impiegati gli scatti maturati tra il 1º luglio e il 31 dicembre 1979 sono pari al 5% dello stipendio minimo mensile della categoria di appartenenza e dell'indennità di contingenza in vigore all'atto della maturazione dello scatto.
Pertanto con decorrenza 1º luglio 1979 sono soppressi i commi 3 e 4 dell'art. 57 del CCNL 15 aprile 1976.
Gli scatti già maturati alla data del 31 dicembre 1979 sono mantenuti in cifra negli importi in vigore alla stessa data.
Per ciascuno degli scatti di cui al comma precedente, a decorrere dal 1º gennaio 1980, è erogata la somma di euro 2,58 mensili.
b) Per gli impiegati di 1ª super l'importo degli aumenti periodici maturati fino al 31 dicembre 1983 è pari a euro 12,84.
Art. 50 - Indennità di cassa e di maneggio di denaro
All'impiegato che ha normalmente maneggio di denaro con onere per errori, deve essere corrisposta una maggiorazione dell'otto per cento dello stipendio minimo mensile e dell'ex indennità di contingenza.
Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni vanno a beneficio dell'impiegato.
Art. 51 - Indennità per uso di mezzi di trasporto di proprietà dell'impiegato
All'impiegato che, a richiesta dell'impresa, usi in via continuativa mezzi di trasporto di sua proprietà per l'espletamento delle mansioni affidategli (personale addetto al recapito, alla sorveglianza di più cantieri, ecc.) deve essere corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di manutenzione e di indennizzo per usura del mezzo, un compenso da concordare tra le parti.
Art. 52 - Indennità per lavori in alta montagna, in cassoni ad aria compressa ed in galleria
Agli impiegati destinati a prestare la loro opera, continuativamente e nelle stesse condizioni di lavoro degli operai, in alta montagna, nell'interno di cassoni ad aria compressa o in galleria, spetta:
a) per lavori in alta montagna e nei cassoni ad aria compressa: lo stesso trattamento economico, in percentuale o in cifra, stabilito per gli operai dai contratti collettivi e, nel caso di lavori in alta montagna, lo stesso trattamento per vitto e alloggio.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44;
b) per lavori in galleria: una indennità di euro 25,82 mensili.
Le predette indennità vengono assorbite oltre che da quelle eventualmente corrisposte per lo stesso titolo, anche da superminimi in atto che non siano dati a titolo di merito o per altri motivi specifici.
Art. 53 - Indennità di zona malarica
Agli impiegati che svolgono la loro attività in via continuativa in zona malarica, è dovuto lo stesso trattamento economico, in percentuale od in cifra, stabilito dai contratti collettivi per gli operai.
Le percentuali devono essere computate sugli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44.
L'indennità in questione spetta soltanto agli impiegati che da località non malariche vengono destinati o trasferiti in zona riconosciuta malarica.
Considerate le particolari caratteristiche dell'industria edile, detta indennità spetta pure agli impiegati considerati nel comma precedente che a seguito di licenziamento vengono assunti direttamente ed immediatamente da altra impresa sul posto.
L'indennità stessa verrà conservata nel caso di successivo trasferimento in altra zona pure malarica.
Le località da considerarsi zone malariche sono quelle dove le competenti autorità sanitarie applicano le disposizioni di Legge sulla prevenzione dell'endemia malarica.
Art. 54 - Lavoro straordinario, notturno e festivo
Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui all'art. 43 del presente contratto. Le maggiorazioni per lavoro straordinario diurno sono inoltre dovute nei casi previsti dall'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e dal R.D. 10 settembre 1923, n. 1957.
Il lavoro straordinario è ammesso secondo quanto previsto dalle norme di Legge.
Il lavoro straordinario, notturno o festivo, deve essere autorizzato preventivamente per iscritto, salvo i casi di urgenza, nei quali si deve provvedere appena possibile.
L'impresa, alla fine di ogni mese, deve richiedere agli interessati un prospetto riepilogativo del lavoro straordinario eseguito.
Il conteggio delle ore straordinarie deve risultare da un prospetto da consegnare all'impiegato e il pagamento va effettuato nella prima decade del mese successivo a quello in cui la prestazione è stata eseguita.
Resta salvo quanto stabilito negli artt. 2934 e seguenti del codice civile in materia di prescrizione.
Le percentuali di aumento del lavoro straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:
- lavoro straordinario diurno: 35%;
- lavoro festivo: 45%;
- lavoro festivo straordinario: 55%;
- lavoro notturno non compreso in turni periodici: 34%;
- lavoro notturno compreso in turni periodici: 10%;
- lavoro straordinario notturno: 47%;
- lavoro festivo notturno escluso quello compreso in turni periodici: 50%;
- lavoro notturno festivo straordinario: 70%.
Si considerano ore notturne quelle comprese tra le ore 22 e le ore 6 del mattino.
Le percentuali di cui sopra vanno calcolate sulla quota oraria degli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44.
Qualora l'impiegato sia retribuito in tutto o in parte con elementi variabili (provvigioni, interessenze, ecc.), si prenderà per base la parte fissa, col minimo in ogni caso degli elementi di cui ai punti 1, 4, 5, 6 e 8 dell'art. 44.
Qualora venga richiesta all'impiegato occasionalmente ed improvvisamente una prestazione straordinaria, dopo che questi abbia lasciato l'ufficio o il cantiere al termine del proprio orario normale di servizio, è dovuto, in aggiunta a quanto spettante per la prestazione straordinaria stessa, un trattamento economico pari a due ore di lavoro a regime normale se la prestazione viene effettuata in ore diurne ed a tre ore se la prestazione viene effettuata in ore notturne.
Si considera lavoro fuori zona quello effettuato in luogo compreso entro 4 chilometri dal confine territoriale del comune per il quale l'impiegato è stato assunto.
All'impiegato in servizio, inviato ad espletare la sua attività nei limiti della zona anzidetta, è dovuto il rimborso delle eventuali spese di viaggio ed un adeguato indennizzo da convenirsi aziendalmente in relazione al disagio ed al tempo impiegato per l'andata ed il ritorno dal confine territoriale del comune al posto di lavoro, sempreché l'impresa non provveda con mezzi propri al trasporto del personale.
All'impiegato occasionalmente e temporaneamente comandato in missione per esigenze di servizio vanno rimborsate, entro i limiti della normalità, a piè di lista, le spese che lo stesso ha incontrate per trasporto, vitto e alloggio.
Inoltre, all'impiegato deve essere corrisposto:
- nel caso di pernottamento fuori sede, una indennità giornaliera del quindici per cento sull'ammontare delle spese di soggiorno (spese di vitto ed alloggio);
- nel caso che non sia costretto a pernottare fuori sede e la missione si protragga per l'intera giornata, una indennità del quindici per cento sull'ammontare delle spese di vitto.
In sostituzione di quanto previsto nel 1º e 2º comma, l'impresa potrà preventivamente concordare con l'impiegato una indennità di trasferta forfettaria.
Nel caso in cui l'impresa provveda all'alloggio e/o al vitto, potrà corrispondere all'impiegato in missione, in luogo dell'indennità del quindici per cento di cui sopra, un compenso forfettario preventivamente convenuto con l'impiegato stesso.
Allegato 1 - TRASFERTA REGIONALE
Roma, 15 dicembre 2014
In attuazione di quanto previsto dal verbale di rinnovo del CCNL 1º luglio 2014, entra in vigore il nuovo regime della "trasferta regionale" secondo i seguenti principi.
Le Casse Edili devono dotarsi di un sistema informatico che garantisca, secondo principi di trasparenza e immediatezza, lo scambio delle informazioni di cui in seguito.
Il sistema informatico deve permettere la condivisione, in tempo reale, da parte della Cassa Edile che riceve la denuncia, di seguito denominata Cassa Edile di provenienza, e della Cassa Edile competente per il territorio di ubicazione del cantiere, di tutti i dati presenti nella denuncia mensile dell'impresa.
Ai fini della trasferta regionale deve intendersi quale Cassa Edile di provenienza quella della circoscrizione dove insiste la sede legale/amministrativa o unità locale dell'impresa ovvero il cantiere presso cui il lavoratore è stato assunto.
La Cassa Edile ove è ubicato il cantiere è tenuta a verificare i seguenti dati:
- ubicazione del cantiere e tipologia lavori;
- elenco operai in trasferta;
- denunce mensili presentate;
- versamenti contributivi effettuati.
Il sistema informatico dovrà quindi garantire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere acquisisca, ogni mese, i dati relativi a tutti i cantieri di propria competenza ma presenti nella denuncia di un'altra Cassa Edile della Regione.
Il sistema informatico dovrà consentire che la Cassa Edile ove è ubicato il cantiere e la Cassa Edile di "provenienza" conoscano e condividano tutti i dati contenuti nel MUT o in altri sistemi di denuncia.
Nel caso in cui le imprese, nell'ambito della trasferta regionale con procedura di scambio dei dati on-line, dovessero inviare operai in trasferta in province della stessa Regione nelle quali non sia stata attuata la procedura informatica prevista, dovranno rimanere iscritte nella Cassa Edile di provenienza.
Analogamente, le imprese delle province della stessa Regione che non abbiano avviato tale procedura di scambio dei dati on-line, qualora con operai in trasferta, dovranno iscriversi, sin dal primo giorno, nella Cassa Edile del luogo dove si eseguono i lavori.
La trasferta regionale si basa sui seguenti criteri:
- nelle more dell'introduzione dell'obbligo, con norma nazionale, dell'invio telematico della notifica preliminare alle Casse Edili, nelle Regioni ove tale invio non sia già previsto da disposizioni territoriali:
- obbligo in capo al committente, se coincidente con l'impresa esecutrice o, al Cpt, negli altri casi, di trasmettere alla Cassa Edile dove si eseguono i lavori, rispettivamente, copia della notifica preliminare o copia dei relativi dati forniti dagli Organi di vigilanza al medesimo organismo paritetico così come previsto dal comma 3) dell'art. 99 del D.Lgs n. 81/08 e s.m.;
- mantenimento dell'iscrizione degli operai in trasferta alla Cassa Edile di provenienza;
- la contribuzione dovuta alla Cassa Edile per gli operai inviati in trasferta è quella in vigore nella Cassa Edile di provenienza;
- ferma restando l'applicazione del contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, il trattamento economico derivante complessivamente all'operaio in trasferta dall'erogazione di minimo di paga base e indennità di contingenza nonché dell'indennità territoriale di settore e della quota assoggettata a contribuzione del trattamento di trasferta previsti dal contratto integrativo della circoscrizione di provenienza, non può essere inferiore al trattamento complessivamente derivante dall'applicazione di minimo di paga base, indennità di contingenza e indennità territoriale della circoscrizione in cui si svolgono i lavori. L'eventuale integrazione è corrisposta a titolo di indennità territoriale temporanea.
Le prestazioni agli operai in trasferta sono erogate dalla Cassa Edile di provenienza.
Alle parti sociali della Regione è demandato di concordare le forme di compensazione tra le Casse con accordo sottoscritto dalle parti sociali delle Provincie della Regione. In assenza di accordo, decorsi 90 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, la trasferta regionale si attuerà secondo i seguenti principi:
1 ) Contributo per la sicurezza
La Cassa Edile di provenienza è tenuta a trasferire alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori esclusivamente:
a) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del 50% di quello dell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
b) nell'ipotesi di aliquota unica dell'Ente unificato di provenienza il 50% di tale contributo e comunque entro il limite massimo del contributo per la sicurezza, qualora inferiore, nel caso in cui nel luogo ove si svolgono i lavori non sia stato ancora costituito l'Ente unificato o esistano all'interno di esso due aliquote differenziate formazione e sicurezza;
c) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza nell'Ente unificato di provenienza o comunque qualora esso non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, nel limite massimo del 50% dell'aliquota unica vigente nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
d) nell'ipotesi di due aliquote differenziate formazione e sicurezza sia nell'Ente unificato di provenienza che in quello del luogo dove si svolgono i lavori o, comunque, qualora tale Ente non sia ancora stato costituito, un contributo pari al 50% del contributo complessivo formazione e sicurezza, comunque nel limite massimo dell'aliquota destinata alla sicurezza del territorio ove si svolgono i lavori, qualora inferiore;
2) il 10% del contributo di cui all'art. 36 del Ceni "industria" 1º luglio 2014 e all'art. 82 del Ceni "cooperative" del 1º luglio 2014, nella misura massima del 2,25%;
3) il 50% delle quote territoriali di adesione contrattuale;
4) il 100% del contributo RLST, a condizione che il contributo stesso sia dovuto nel luogo ove si svolgono i lavori, secondo le modalità e i criteri stabiliti all'art. 87 del Ceni 1º luglio 2014.
Qualora il contributo RLST non sia previsto nella provincia della Cassa Edile di provenienza, il contributo medesimo dovrà essere versato dall'impresa alla Cassa Edile di provenienza, secondo le medesime modalità e criteri di cui al suddetto art. 87, la quale sarà tenuta a trasferirlo alla Cassa Edile ove si svolgono i lavori.
Le forme di compensazione di cui sopra si applicano, in ogni caso, fin dal primo giorno di trasferta.
Il meccanismo delle compensazioni di cui sopra si applica per le trasferte all'interno della Regione, di tutte le imprese, comprese quelle di cui all'undicesimo comma dell'art. 21 del CCNL "industria" e del relativo comma dell'art. 70 del CCNL "cooperative".
Le forme sperimentali di compensazione regionale, anche al fine di porre in essere eventuali correttivi, saranno monitorate dalle parti sociali regionali nonché dalle parti sociali nazionali, allo scopo di individuare i futuri parametri necessari per la regolamentazione della trasferta su base nazionale.
Le parti sociali nazionali si incontreranno, comunque, nel mese di ottobre 2015 al fine di effettuare un primo monitoraggio, nonché una prima valutazione dell'attuazione della trasferta regionale, sia con riguardo alle modalità di attuazione sul territorio sia con riferimento all'applicazione delle aliquote di compensazione fissate dal presente Protocollo, riservandosi eventuali opportune modifiche.
L'impresa in trasferta ha diritto di usufruire di tutti i servizi in materia di sicurezza in essere nell'Ente unificato ove si svolgono i lavori.
Alla Cnce è affidato il compito di definire i parametri tecnici e le procedure per l'attuazione in maniera omogenea della trasferta regionale in tutte le Regioni.
Alla Cnce è attribuito altresì il compito di realizzare il sistema di messa in rete delle Casse Edili, che dovrà essere in grado di dialogare anche con i sistemi informatici già in essere sul territorio.
Entro il 31 dicembre 2014 le Casse Edili dovranno inviare alla Cnce gli elenchi di tutte le imprese iscritte.
Nelle Regioni ove le condizioni di cui sopra siano in essere oppure si verifichino prima dell'entrata a regime della trasferta nazionale, potranno essere attuati sistemi di trasferta interregionale.
Resta ferma l'applicazione degli art. 21 del CCNL "industria" e dell'art. 70 del CCNL "cooperative" nei casi di trasferte di operai da province di altre Regioni.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 6 - Trasferta regionale
Fatto salvo quanto già attuato nelle Regioni ai sensi dell'Accordo del 2 febbraio 2015 e fatte salve le diverse regolamentazioni pattuite al livello regionale o che saranno determinate entro il 30 settembre 2022, nonché l'apposita disciplina in deroga della trasferta per gli specifici settori di cui all'art. 21 del CCNL, nelle Regioni in cui non sia stata data attuazione ad alcuna disciplina sulla trasferta regionale, tale istituto troverà applicazione, a decorrere dal 1º ottobre 2022, secondo le modalità stabilite nei commi successivi.
In carenza di disciplina regionale, anche nell'ipotesi di cantieri con durata superiore a tre mesi, la trasferta regionale comporterà che l'impresa effettuerà tutti gli adempimenti per i propri lavoratori in trasferta presso la propria Cassa Edile di provenienza, per tutta la durata della trasferta stessa.
Le parti danno mandato alla Cnce di implementare il sistema informatico "CNCE_Edilconnect" per attuare quanto necessario per la corretta imputazione delle contribuzioni, sulla base sia di quanto definito nelle singole regioni in materia di trasferta, sia di quanto stabilito nel presente allegato.
Il sistema informatico registrerà il mantenimento dell'iscrizione presso la Cassa Edile di provenienza dei singoli operai nei primi tre mesi, con imputazione alla stessa delle contribuzioni stabilite dal connesso contratto integrativo; dal terzo mese di trasferta, il sistema informatico provvederà ad imputare automaticamente le contribuzioni alla Cassa Edile del luogo di destinazione, sulla base del contratto integrativo ivi applicato.
Resta salva la possibilità per le parti sociali territoriali di pattuire al livello regionale una diversa regolamentazione della trasferta regionale anche successivamente al 30 settembre 2022.
In materia di Durc on line - DOL e sistema di verifica della congruità della manodopera, è fatto salvo quanto stabilito dalla Legge e dalla contrattazione collettiva.
Il trasferimento deve essere comunicato all'impiegato per iscritto con un preavviso di venti giorni. L'impiegato trasferito, quando il trasferimento porta come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, conserva, se più favorevole, il trattamento goduto precedentemente, escluse quelle competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni nella sede di origine, e che non ricorrano nella nuova destinazione.
L'impiegato che non accetta il trasferimento ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 72, salvo per gli impiegati di 1ª e 2ª categoria per i quali all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuito il diritto dell'impresa di disporne il trasferimento; in tali casi l'impiegato che non accetta viene considerato dimissionario.
Qualora peraltro l'impiegato comprovi di non potersi trasferire nella nuova località per seri motivi di salute o familiari, l'impresa esaminerà la possibilità di continuare ad occuparlo nella località dalla quale intendeva trasferirlo prima di procedere al suo licenziamento.
Nel caso si debba procedere al licenziamento l'impiegato ha diritto al preavviso ed al trattamento economico di cui all'art. 72.
All'impiegato trasferito, sempre che tale trasferimento comporti come conseguenza l'effettivo cambio di residenza o stabile dimora, verrà corrisposto l'importo previamente concordato con l'impresa delle spese per il trasporto delle masserizie, e, limitatamente alla durata del viaggio per sé e per i familiari conviventi a carico che con lui si trasferiscono, il rimborso, previamente concordato nei limiti normali, delle spese di viaggio (1ª classe per gli impiegati di 1ª super, 1ª e 2ª categoria e gli impiegati di 4º livello, 2ª classe per gli impiegati di 3ª, 4ª e 4ª categoria primo impiego), vitto e di eventuale alloggio.
In aggiunta gli sarà corrisposto:
- se senza familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a mezza mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 44;
- se con familiari a carico: una indennità di trasferimento commisurata a una mensilità degli elementi di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 44.
Verrà inoltre corrisposta dall'impresa una indennità supplementare pari all'importo di cinque giornate degli elementi di cui sopra per ogni componente il nucleo familiare che con lui si trasferisce.
Qualora per effetto del trasferimento, l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di locazione, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione di trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di tre mesi di pigione.
All'impiegato che chiede il trasferimento non compete alcuna indennità né rimborso spese.
All'impiegato che viene trasferito per esigenze dell'impresa, e che entro dieci anni dalla data dell'avvenuto trasferimento venga licenziato per motivi non disciplinari, ove intenda rientrare nella località in cui risiedeva prima del trasferimento, è dovuto il trattamento economico come sopra, purché il rientro avvenga entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Il pagamento del sopra citato indennizzo sarà effettuato, da parte dell'impresa, a comprovata dimostrazione dell'avvenuto rientro dell'ex impiegato nella sede di origine entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto di impiego.
Chiarimento a verbale
Tenuto conto della situazione contingente, qualora l'impiegato dovesse sostenere nella nuova destinazione maggiori oneri per i canoni di locazione, dovranno intervenire fra impresa e impiegato particolari accordi per l'indennizzo da corrispondere.
Resta altresì convenuto che l'impiegato è tenuto a comunicare all'impresa i contratti di locazione e le eventuali variazioni dei medesimi.
Qualora nella località ove l'impiegato è comandato a prestare la sua attività non esistano possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati ed il perimetro del più vicino centro abitato disti oltre cinque chilometri, l'impresa che non provveda in modo idoneo deve corrispondere un adeguato indennizzo.
Art. 59 - Mutamento di mansioni
All'impiegato destinato temporaneamente a compiere mansioni rientranti nella categoria superiore alla sua, deve essere corrisposto un compenso di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico goduto e quello minimo contrattuale della predetta categoria superiore.
Trascorso un periodo di tre mesi nel disimpegno di mansioni rientranti in una categoria superiore, avverrà senz'altro il passaggio dell'impiegato, a tutti gli effetti nella categoria superiore, salvo che si tratti di sostituzione di altro impiegato assente per malattia, gravidanza e puerperio, ferie, servizio militare o per altre cause che comportino per l'impresa l'obbligo della conservazione del posto.
Qualora, a seguito del definitivo passaggio di categoria, l'impiegato non venga a beneficiare di una nuova retribuzione superiore alla precedente di almeno il venti per cento della differenza intercorrente fra lo stipendio minimo mensile della categoria di provenienza e di quella di assegnazione, gli va riconosciuto l'importo corrispondente alla differenza necessaria per fargli raggiungere la suddetta maggiorazione.
Agli effetti del comma precedente per retribuzione si intende quella costituita dagli elementi di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 44.
Agli effetti del passaggio di categoria previsto dal presente articolo, il disimpegno delle mansioni nella categoria superiore e presso la medesima impresa può essere effettuato anche non continuativamente. In tal caso la somma dei singoli periodi, agli effetti del passaggio a categoria superiore deve raggiungere, rispettivamente, sette mesi nel disimpegno di mansioni di 1ª categoria super e di 1ª categoria e quattro mesi nel disimpegno di mansioni di altra categoria.
Art. 60 - Pagamento della retribuzione
Il pagamento della retribuzione ha luogo alla fine di ogni mese: all'impiegato deve essere consegnato all'atto del pagamento una busta paga o prospetto equivalente con le indicazioni previste dalla Legge o copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro.
Nel caso che l'impresa ritardi di oltre dieci giorni il pagamento, matureranno di pieno diritto a favore dell'impiegato, alla scadenza di detto termine, gli interessi di mora nella misura del due per cento in più del tasso ufficiale di sconto.
L'impiegato, in dipendenza del ritardo di cui sopra, ha facoltà di risolvere il contratto col diritto alla corresponsione dell'indennità di mancato preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 72.
In caso di contestazioni sugli elementi costitutivi della retribuzione, l'impresa deve comunque corrispondere la parte di retribuzione non contestata.
Eventuali reclami sulla corrispondenza della somma ricevuta con quella indicata sul documento prescritto dalle disposizioni legislative, nonché sulla qualità della moneta, devono essere fatti, a pena di decadenza, all'atto in cui viene effettuato il pagamento.
Qualsiasi ritenuta per risarcimento di danni non può mai superare il dieci per cento dello stipendio minimo mensile, salvo che non intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro.
Art. 61 - Festività - Riposo settimanale
Sono considerati giorni festivi:
1) tutte le domeniche;
2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
3) le seguenti festività nazionali ed infrasettimanali:
- 1º gennaio - Capodanno;
- 6 gennaio - Epifania;
- lunedì successivo alla Pasqua;
- 25 aprile - Anniversario della liberazione;
- 1º maggio - Festa del lavoro;
- 2 giugno - Festa della Repubblica;
- 15 agosto - Assunzione;
- 1º novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Santo Natale;
- 26 dicembre - S. Stefano;
- ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere o, in alternativa, ove ha sede l'impresa.
Qualora la festività del Santo Patrono coincida con una delle festività infrasettimanali di cui al precedente elenco, sarà concordato dalle Organizzazioni territoriali un giorno sostitutivo.
In caso di coincidenza con la domenica di una delle festività di cui al punto 3 si applicano le norme dell'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. In tal caso l'importo della quota giornaliera della retribuzione di fatto, dovuto ai sensi dell'art. 1 del predetto accordo, è determinato dividendo la retribuzione mensile per venticinque.
Per gli impiegati il cui lavoro è connesso con quello di cantiere vale il calendario festivo previsto per gli operai e potranno essere concordati i giorni sostitutivi per le festività sopra stabilite di cui i predetti impiegati non venissero eventualmente ad usufruire.
Il riposo settimanale si effettua normalmente di domenica, salvo che questa cada in turni regolari e periodici di lavoro, nel qual caso la domenica viene considerata giorno lavorativo mentre il giorno fissato per il riposo viene considerato giorno festivo.
L'impiegato ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di riposo feriale pari a quattro settimane di calendario escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3 dell'art. 61.
In caso di ferie frazionate, cinque giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono a una settimana, se l'orario normale settimanale è distribuito su cinque giorni; ove la distribuzione sia effettuata su sei giorni, sei giorni lavorativi fruiti come ferie equivalgono ad una settimana. Lo stesso criterio vale ai fini della corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie eventualmente non godute.
Per il periodo di ferie devono essere corrisposti gli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.
In considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, l'impiegato ha diritto, trascorso il periodo di prova, a tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi compiuti di servizio prestato. Il riposo feriale ha normalmente carattere continuativo. Nel fissare l'epoca del riposo feriale sarà tenuto conto da parte dell'impresa, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato, anche per un eventuale frazionamento delle ferie medesime.
La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso.
Dato lo scopo igienico-sociale dell'istituto delle ferie, non è ammessa la rinuncia da parte dell'impiegato al godimento delle ferie.
Ove per cause dovute ad imprescindibili esigenze di lavoro dell'impresa, ed in via del tutto eccezionale, non sia possibile far godere all'impiegato la quinta settimana di ferie, l'impresa è tenuta a versargli un'indennità equivalente al trattamento economico che sarebbe spettato all'impiegato se avesse goduto di tale periodo di ferie (v. comma 3). Tale indennità va corrisposta entro sei mesi successivi dalla data in cui l'impiegato ha maturato il diritto alle ferie, trascorsi i quali saranno dovuti all'impiegato gli interessi di mora nella misura prevista dal 2º comma dell'art. 60 con decorrenza dal primo giorno successivo allo scadere dei sei mesi.
Se l'impiegato viene richiamato in servizio durante il periodo di ferie, l'impresa è tenuta a rimborsargli le spese effettivamente sostenute, sia per il rientro in sede che per l'eventuale ritorno nella località dove godeva le ferie stesse. L'eventuale periodo di tempo necessario per rientrare in servizio non va computato come ferie.
Qualora per esigenze di servizio l'impiegato non possa godere delle ferie nel periodo già stabilito dall'impresa, egli ha diritto al rimborso dell'eventuale anticipo corrisposto per l'alloggio prenotato per il periodo di ferie, sempreché dia la precisa documentazione del versamento dell'anticipo stesso.
La malattia intervenuta nel corso del godimento delle ferie ne sospenda la fruizione nelle seguenti ipotesi:
- malattia che comporta ricovero ospedaliero superiore a tre giorni;
- malattia la cui prognosi sia superiore a dieci giorni di calendario.
L'effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l'espletamento della visita di controllo dello stato di infermità previsti dalle norme di Legge e dalle disposizioni contrattuali.
Norma transitoria
Agli impiegati che entro il 31 dicembre 1978 abbiano maturato presso la stessa impresa 14 anni di anzianità di servizio è riconosciuto il diritto ad una quinta settimana di ferie.
Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, salvo quanto previsto dalle parti sociali territoriali ai sensi dell'art. 38 del vigente CCNL e compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'azienda, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane di ferie nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento. Resta fermo l'obbligo di usufruire di due settimane di ferie nel corso del suddetto anno.
Art. 63 - Tredicesima mensilità
L'impresa deve corrispondere una tredicesima mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.
Il pagamento di tale mensilità va, normalmente, effettuato non oltre il 20 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno devono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
Per l'anzianità di servizio maturata dal 1º luglio al 30 giugno dell'anno successivo è dovuto all'impiegato non in prova un premio annuo nella misura di una mensilità da computarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.
Il premio è erogato il 30 giugno di ogni anno.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto nel corso dell'anno di maturazione debbono essere corrisposti tanti dodicesimi dell'ammontare delle mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
La frazione di mese non superiore ai quindici giorni non va considerata mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni.
All'impiegato in servizio quando abbia presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa società) una anzianità ininterrotta ed effettiva di servizio di vent'anni, va corrisposto, annualmente, un premio di fedeltà pari ad una mensilità degli elementi di cui ai nn. dall'1 al 15 dell'art. 44.
Non si computano nei venti anni di servizio ininterrotto ed effettivo le anzianità convenzionali di carattere militare, combattentistiche e simili.
Il pagamento del premio deve essere effettuato nella ricorrenza della data di assunzione in servizio dell'impiegato.
L'impiegato che, avendo già maturato il diritto al premio, venga licenziato non per motivi disciplinari, ha diritto a tanti dodicesimi del premio stesso quanti sono i mesi interi di servizio prestato dall'epoca della maturazione del precedente premio.
Art. 66 - Trattamento in caso di malattia
Nel caso di interruzione di servizio dovuta a malattia, all'impiegato non in prova spetta, oltre alla conservazione del posto per i periodi sotto indicati, il seguente trattamento economico, da calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 10 dell'art. 44:
1) per anzianità di servizio fino a due anni compiuti: conservazione del posto e corresponsione dell'intero trattamento economico per sei mesi;
2) per anzianità di servizio da oltre due anni e fino a sei anni compiuti: conservazione del posto per nove mesi e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi e del 50% per i restanti mesi;
3) per anzianità di servizio superiore a sei anni compiuti: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intero trattamento economico per i primi sei mesi, del 75% per i successivi tre mesi e del 50% per i restanti mesi.
Nel caso di più malattie o di ricadute nella stessa malattia non potranno essere superati i seguenti periodi massimi complessivi di conservazione del posto:
a) mesi nove in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 1;
b) mesi dodici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 2;
c) mesi quindici in un periodo di trenta mesi per gli aventi anzianità di cui al punto 3.
Per i tre mesi aggiuntivi di cui alle lett. a), b) e c) del comma precedente, l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il primo mese e del 50% per i mesi restanti.
Alla scadenza dei termini sopraindicati, l'impresa, se procede al licenziamento dell'impiegato, gli deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso e il trattamento economico di cui all'art. 72.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto di impiego con diritto al trattamento economico di cui all'art. 72 del presente contratto.
Ove ciò non avvenga e l'impresa non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli effetti del preavviso.
L'impiegato che cada ammalato in periodo di preavviso, ha diritto alla conservazione del posto ed al trattamento economico sino alla scadenza del preavviso stesso.
All'impiegato in prova colpito da malattia non compete il trattamento del presente articolo. La malattia durante il periodo di prova sospende il rapporto di lavoro per tutta la sua durata ma, comunque, non oltre i limiti di tempo del periodo di prova stesso.
Art. 67 - Trattamento in caso di infortunio o di malattia professionale
In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l'impiegato fruisce dello stesso trattamento previsto in caso di malattia di cui all'art. 66 del presente contratto, salvo per quanto riguarda la conservazione del posto che dovrà essere mantenuto con gli eventuali diritti derivanti dall'anzianità fino alla data di rilascio da parte dei competenti istituti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro.
In considerazione della particolare natura dell'industria edilizia, nei casi di infortunio o di malattia professionale verificatisi sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro dell'impiegato oltre i limiti previsti dall'art. 66 l'impresa è tenuta a corrispondere all'impiegato il 50% del trattamento economico stabilito nell'articolo stesso per l'ulteriore maggiore tempo di degenza.
Nel caso che l'impiegato fruisca, durante l'assenza dal lavoro, di un trattamento economico a carico dell'INAIL o di altro Istituto assicuratore per atto di previdenza disposto dall'impresa, quest'ultima è tenuta a corrispondere all'impiegato la differenza tra l'importo di detto trattamento e l'eventuale maggiore importo dovuto ai sensi dei due commi precedenti.
Nel caso in cui l'impiegato non sia più in grado, a causa di postumi invalidanti, di espletare le sue normali mansioni, l'impresa esaminerà l'opportunità, tenuto anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio, adibendolo a mansioni compatibili con le sue limitate capacità lavorative. In tal caso l'impiegato conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione immediata, limitatamente alla sola differenza fra il precedente ed il nuovo trattamento economico, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.
* * *
Per l'assistenza a favore dell'impiegato si provvede a termine delle vigenti disposizioni di Legge e di contratto collettivo.
Art. 68 - Congedo matrimoniale
Agli impiegati, in occasione del matrimonio, è concesso un permesso di quindici giorni consecutivi di calendario con diritto agli emolumenti di cui ai nn. dall'1 al 10 dell'art. 44 percepiti nel normale periodo di lavoro.
All'impiegato che ne faccia richiesta può essere concessa una aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto.
L'impiegato che entro quindici giorni dalla scadenza del periodo di aspettativa non si presenta per riprendere servizio è considerato dimissionario.
L'impresa, qualora accerti che durante l'aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, può invitare l'impiegato a riprendere servizio nel termine di quindici giorni.
Art. 70 - Doveri dell'impiegato e disciplina aziendale
Gli impiegati devono osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipendono.
Gli impiegati devono, altresì, uniformare i propri comportamenti ai principi, alle regole ed alle procedure contenute nei modelli di organizzazione e gestione adottati dall'impresa in ottemperanza alle disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231) sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e con le disposizioni contrattuali.
L'impresa avrà cura di mettere il personale impiegatizio a conoscenza della propria organizzazione tecnica e disciplinare e di quella dei reparti dipendenti, in modo da evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun impiegato è tenuto a rivolgersi per avere disposizioni e consigli inerenti al lavoro ed alla produzione.
Gli impiegati devono rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità prescritte per il controllo delle presenze ed aver cura degli oggetti, macchinari e strumenti loro affidati.
Essi devono conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa, non trarre profitto, con danno della stessa, di quanto forma oggetto delle loro funzioni e non svolgere attività contraria agli interessi dell'impresa.
Risolto il contratto di impiego essi non dovranno abusare, in forma di concorrenza sleale, delle notizie attinte durante il servizio.
Art. 71 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di 1ª categoria super e di 1ª categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 2ª categoria e gli impiegati di 4º livello;
- mesi uno per gli impiegati di 3ª, 4ª e 4ª categoria 1º impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di 1ª categoria super e di 1ª categoria;
- mesi due per gli impiegati di 2ª categoria e gli impiegati di 4º livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di 3ª e 4ª categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di 1ª categoria super e di 1ª categoria;
- mesi tre per gli impiegati di 2ª categoria e gli impiegati di 4º livello;
- mesi due per gli impiegati di 3ª e 4ª categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono ridotti alla metà.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 13 - art. 71) Preavviso di licenziamento e di dimissioni - Impegati
Salva l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 100, il contratto d'impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1º impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno e mezzo per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi quattro per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi tre per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi due per gli impiegati di terza e quarta categoria.
I termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese considerandosi come maggior termine di preavviso i giorni eventualmente intercorrenti tra la effettiva comunicazione e la metà o la fine del mese. Il periodo di preavviso decorre dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'atto contenente le dimissioni o il licenziamento.
In caso di dimissioni i termini suddetti sono stabiliti come segue:
a) per gli impiegati che, avendo compiuto il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
- mesi uno per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- giorni quindici per gli impiegati di terza, quarta e quarta categoria 1º impiego;
b) per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
- mesi due per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi uno per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria;
c) per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
- mesi tre per gli impiegati di prima categoria super e di prima categoria;
- mesi due per gli impiegati di seconda categoria e gli impiegati di quarto livello;)
- mesi uno per gli impiegati di terza e quarta categoria.
In mancanza di preavviso il recedente è tenuto verso l'altra parte a una indennità calcolata ai sensi dell'art. 2118 del codice civile.
L'impresa ha diritto di ritenere su quanto dovuto all'impiegato l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso da questo eventualmente non dato.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto, sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso l'impresa concederà all'impiegato dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Il licenziamento e le dimissioni devono essere comunicati in forma scritta, nel rispetto della normativa vigente.
L'impiegato già in servizio alla data di entrata in vigore del presente contratto mantiene "ad personam" l'eventuale maggiore termine di preavviso di licenziamento cui avesse diritto in base a consuetudine o contratto individuale vigente a tale data.
Art. 72 - Trattamento di fine rapporto
Il trattamento di fine rapporto è regolato dalla Legge 29 maggio 1982, n. 297.
Per la rivalutazione del trattamento di fine rapporto valgono le norme di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 2120 cod. civ., sub art. 1 della Legge n. 297.
A) Per l'anzianità maturata dal 1º giugno 1982 al 30 giugno 1983 la retribuzione valevole agli effetti del trattamento di fine rapporto è computata secondo il criterio indicato nel 2º comma del citato art. 2120 del codice civile.
Dal 1º luglio 1983, con riferimento al sopracitato 2º comma dell'art. 2120 del codice civile, la retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è costituita esclusivamente dai seguenti elementi:
- minimo di stipendio;
- ex indennità di contingenza, secondo quanto stabilito dalla Legge n. 297/1982;
- premio di produzione;
- Elemento economico territoriale (in vigore fino al 31 dicembre 2010);
- aumenti periodici di anzianità;
- superminimi "ad personam" di merito o collettivi;
- 13ª mensilità;
- premio annuo e premio di fedeltà;
- indennità di cassa e di maneggio denaro;
- indennità sostitutiva di mensa;
- indennità speciale di cui all'art. 47;
- indennità di trasporto;
- indennità per lavori in galleria;
- indennità per lavori in alta montagna.
Nella retribuzione da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto deve essere compresa, ai sensi e con la gradualità di cui all'art. 5, 2º e 3º comma, della citata Legge n. 297, anche l'indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 al 31 maggio 1982.
B) Per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1982, ferma restando l'applicazione della citata Legge n. 297/1982, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro all'impiegato non in prova spetterà una indennità di anzianità pari a tante mensilità dell'ultimo trattamento economico, da computarsi sugli elementi sotto precisati, per quanti sono gli anni di servizio prestati nella categoria impiegatizia.
Inoltre all'impiegato proveniente dalla categoria operai spetta, per ciascun anno di servizio prestato nella categoria operaia, un'indennità nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1979, e di 23/30 per l'anzianità maturata dopo tale data.
Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a quindici giorni.
L'indennità di anzianità deve calcolarsi sugli elementi di cui ai nn. dall'1 al 18 dell'art. 44 computando cioè anche le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili o ai prodotti e ogni altro compenso di carattere continuativo, con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese e della indennità di contingenza maturata dal 1º febbraio 1977 in poi.
Se l'impiegato è retribuito in tutto o in parte con provvigioni, con premi di produzione o con partecipazioni, l'indennità suddetta è determinata sulla media degli emolumenti degli ultimi tre anni di servizio o del minor tempo di servizio prestato.
Chiarimento a verbale
La disposizione di cui al 2º comma della lett. B) si applica agli impiegati per i quali il passaggio dalla categoria operai è avvenuto dopo il 31 maggio 1973 e, ai sensi dell'art. 101, del presente contratto, non ha comportato la risoluzione del rapporto di lavoro.
Norma transitoria
Per gli impiegati il cui rapporto di lavoro era già in atto il 22 luglio 1979 l'indennità di anzianità è incrementata dell'importo di euro 72,30 - o dell'eventuale minore importo maturato per sesti in base all'Allegato 2 del verbale di accordo 22 luglio 1979 - corrisposto in base al predetto accordo a titolo di anticipazione sull'indennità medesima.
* * *
È in facoltà dell'impresa, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di cui al presente articolo quanto l'impiegato percepisce in conseguenza della risoluzione del rapporto di lavoro per eventuali atti di previdenza (Casse pensioni, previdenza, assicurazioni varie), compiuti dall'impresa. Nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento previsto dall'art. 69 del CCNL 5 luglio 1995.
Art. 73 - Indennità in caso di morte
In caso di morte dell'impiegato le indennità indicate agli artt. 71 e 72 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico dell'impiegato, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini fino al secondo grado.
La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno, come previsto dall'art. 2122 del codice civile.
È nullo ogni patto anteriore alla morte dell'impiegato circa l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.
Art. 74 - Certificato di lavoro
In caso di licenziamento o di dimissioni, per qualsiasi causa, dell'impiegato, l'impresa ha l'obbligo di mettere a disposizione dello stesso, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione, un certificato con l'indicazione del tempo durante il quale l'impiegato è stato occupato alle sue dipendenze, della categoria di assegnazione e delle mansioni disimpegnate.
Restano ferme le disposizioni previste dalla Legge 10 gennaio 1935, n. 112 relative alle annotazioni da effettuarsi sul libretto di lavoro o sulla scheda professionale.
È in facoltà del singolo impiegato di autorizzare il proprio datore di lavoro, con delega individuale debitamente sottoscritta, ad operare sulla retribuzione trattenuta di importo definito per contributi a favore delle Organizzazioni sindacali.
La delega cessa di avere efficacia dal mese successivo a quello nel quale la revoca stessa è pervenuta al datore di lavoro.
Regolamentazione speciale per i QUADRI
Assicurazione
Ai sensi dell'art. 5 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni.
Ai quadri si riconosce la copertura delle spese e l'assistenza legale in caso di procedimenti civili o penali per cause non dipendenti da colpa grave o dolo e relative a fatti direttamente connessi con l'esercizio delle funzioni svolte.
Indennità di funzione
A decorrere dal 1º giugno 2008 l'indennità di funzione è stabilita in un importo pari a 140 euro mensili con assorbimento dell'eventuale superminimo individuale fino a concorrenza del 50% dell'importo predetto. Tale indennità è utile ai fini degli artt. 52, 53, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 72 e 99.
Cambiamento di mansioni
In caso di svolgimento di mansioni proprie della qualifica di quadro che non sia determinato dalla sostituzione di un altro lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, l'attribuzione di tale qualifica sarà effettuata trascorso un periodo di 6 mesi.
* * *
Per quanto non previsto dalla presente regolamentazione valgono per i quadri le disposizioni contrattuali previste per gli impiegati di 1ª categoria super.
Le parti si danno atto reciprocamente di aver dato, con la presente regolamentazione, piena attuazione al disposto della Legge 13 maggio 1985, n. 190.
Regolamentazione COMUNE agli operai e agli impiegati
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
La classificazione dei lavoratori è effettuata secondo i seguenti livelli:
Livelli | Categorie | Parametri |
7º | Quadri e impiegati di 1ª super | 200 |
6º | Impiegati di 1ª | 180 |
5º | Impiegati di 2ª | 150 |
4º | Impiegati e operai di 4º livello | 140 |
3º | Impiegati di 3ª e operai specializzati | 130 |
2º | Impiegati di 4ª e operai qualificati | 117 |
1º | Impiegati di 4ª primo impiego e operai comuni | 100 |
La predetta classificazione determina comuni livelli esclusivamente per i minimi di retribuzione contrattuale e pertanto non intende modificare, tra l'altro, l'attribuzione ai singoli lavoratori dei trattamenti di carattere normativo ed economico che sono previsti, rispettivamente per i quadri, gli impiegati e per gli operai, dalle disposizioni di Legge, di accordi interconfederali e di contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali.
Pertanto, fermi restando i minimi di paga base e di stipendio di cui agli Allegati A e B, l'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono fatte in base ai seguenti criteri:
7º livello
Quadri
In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 della Legge 13 maggio 1985, n. 190, si conviene che appartengono alla categoria dei quadri i lavoratori, tra quelli inquadrati nel 7º livello, che oltre a rispondere alle caratteristiche indicate nella relativa declaratoria, svolgono con carattere continuativo, ruoli o funzioni richiedenti un grado di capacità gestionale, organizzativa e professionale particolarmente elevato, che comportino responsabilità per attività di alta specializzazione, di coordinamento e gestione e/o ricerca e progettazione in settori fondamentali dell'impresa fornendo comunque contributi qualificati per la determinazione degli obiettivi dell'impresa stessa.
Impiegati di 1ª categoria super
Appartengono a questo livello gli impiegati con funzioni direttive che, oltre a possedere le caratteristiche indicate nella declaratoria del 6º livello, nonché una specifica esperienza professionale, siano formalmente preposti dalla Direzione aziendale a ricoprire ruoli o funzioni per i quali siano previste peculiari responsabilità e deleghe, in alcuni settori o unità produttive di particolare rilevanza tecnica o amministrativa della organizzazione aziendale, al fine dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi dell'impresa.
6º livello
Impiegati di 1ª categoria
Appartengono alla 1ª categoria gli impiegati di concetto di ambo i sessi, sia tecnici che amministrativi, con funzioni direttive, che richiedono una specifica preparazione e capacità professionale, con discrezionalità di poteri e con facoltà di decisione ed autonomia di iniziativa, nei limiti delle sole direttive generali impartite dal titolare e dai dirigenti dell'impresa o dagli impiegati di 1ª categoria super.
- Coordinatore di impianti: impiegato di concetto, con le funzioni ed i requisiti stabiliti per gli impiegati di 6º livello, che, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, sovraintende e coordina l'attività di più centrali di betonaggio.
- Responsabile del cantiere di restauro: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di restauro ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento, relativamente alle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica, che possiede competenze tecniche, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnica, scientifica e amministrativa nelle diverse fasi dell'opera, cura la progettazione e il coordinamento delle varie professionalità addette alla documentazione e studio dell'opera, imposta e coordina i lavori e le professionalità anche specialistiche del cantiere.
Intrattiene inoltre i rapporti con le figure istituzionali del cantiere, con la Direzione lavori e le Sovraintendenze per quanto di competenza.
Architetto, ingegnere, geometra, restauratore con esperienza di gestione del cantiere edile, e di lavoro di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate dei beni architettonici.
- Responsabile del recupero archeologico: impiegato di concetto o tecnico che nei lavori di scavo archeologico ha la responsabilità della corretta conduzione del cantiere e dell'esito dell'intervento e possiede competenze tecniche, progettuali, diagnostiche, esecutive e amministrative che gli permettono di determinare la metodologia tecnico-scientifica. Cura il coordinamento dell'intervento e delle diverse professionalità addette alla documentazione e allo studio dell'opera.
5º livello
Impiegati di 2ª categoria
Appartengono alla 2ª categoria gli impiegati, sia tecnici che amministrativi, che assolvono mansioni di concetto.
Impiegati tecnici di 2ª categoria
- Assistente tecnico: è colui che distribuisce il lavoro agli operai, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e liquidazione dei lavori affidati a cottimo o subappalto. Ha eventualmente potestà di trattare con i fornitori, provvedendo all'approvvigionamento dei materiali. Inoltre ha facoltà disciplinare sulle maestranze ed assume e licenzia gli operai, nell'ambito delle direttive impartite dall'impresa.
- Tecnico: che provvede allo sviluppo in fase di massima e di dettaglio dei progetti ed allo sviluppo dei calcoli statistici e metrici relativi.
- Disegnatore di concetto con responsabilità della interpretazione dello sviluppo e del controllo dei disegni.
- Analista impiegato che, su indicazioni ed avvalendosi anche di soluzioni esistenti, progetta metodi e procedimenti per il trattamento automatizzato dei dati su elaboratore elettronico. Definisce e descrive le funzioni logiche delle applicazioni, concorda con gli utenti i documenti di input e output; definisce nei vari aspetti archivi e flussi; definisce e descrive le procedure elettroniche.
- Capo impianto/venditore: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo intrattiene rapporti con la clientela, coordina l'attività della centrale di betonaggio e all'occorrenza svolge i compiti indicati per l'operatore di centrale, compresa la dosatura e la pesatura.
- Operatore di centrale: impiegato che nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo attende al funzionamento di centrale di betonaggio completamente computerizzata e/o con più punti di carico. Svolge, inoltre, i compiti indicati per l'operatore di centrale di 4º livello comprese le operazioni di dosatura e pesatura.
- Operatore archeologico: impiegato che sia in possesso delle specifiche competenze storiche, archeologiche, grafiche, stratigrafiche, richieste dal lavoro in un contesto archeologico; opera in un singolo settore di scavo.
- Capocantiere di edilizia storica: lavoratore altamente qualificato, ha la gestione operativa del cantiere di restauro, organizza le risorse umane e i materiali, esegue la contabilizzazione dei lavori, si interfaccia con tutte le figure del cantiere. Ha conoscenze e competenze specialistiche nell'intervento sul patrimonio storico, maturate con esperienza professionale pluriennale sui cantieri di recupero e con formazione specialistica al ruolo.
- Restauratore di beni culturali: lavoratore altamente specializzato negli interventi di restauro di manufatti e opere vincolate. È in possesso di conoscenze storiche, grafiche e normative in materia di recupero del patrimonio. Ha competenze sui processi di diagnosi, sul processo di progettazione dell'intervento di restauro, sul monitoraggio e controllo di gestione dello stesso.
Ha capacità di coordinamento esecutivo di più individui nella gestione del lavoro.
Operatore in possesso dei requisiti minimi per il titolo di "Restauratore di beni culturali".
Impiegati amministrativi di 2ª categoria
- Impiegato addetto agli approvvigionamenti ed acquisti ed alle liquidazioni dei conti dei fornitori secondo le indicazioni di massima dei diretti superiori, e che svolge tale lavoro con continuità e con diretta responsabilità nei limiti dei compiti affidatigli.
- Impiegato che cura l'applicazione e l'interpretazione delle disposizioni legislative e contrattuali inerenti a stipendi e paghe, e provvede alle pratiche relative presso Istituti ed Enti di assicurazione, di previdenza ed assistenza dei lavoratori, e ciò con diretta responsabilità, nei limiti delle indicazioni di massima dei superiori.
- Contabile che imposta il libro giornale e ne cura gli sviluppi.
Assistente di cantiere del recupero
Impiegato tecnico e amministrativo che esegue elaborati specialistici, cura l'esecuzione dei lavori in base a disegni e progetti, procede alla misurazione e contabilizzazione tecnico-amministrativa dei lavori affidati; su delega specifica ha autonomia di trattativa con i fornitori per gli aspetti tecnici, nell'ambito delle direttive impartite dalla Direzione tecnica o dal titolare.
Ha esperienza pluriennale di gestione tecnico-amministrativa del cantiere di edilizia generale, è in possesso di formazione specifica per l'area recupero e conservazione.
4º livello
Assistente tecnico (già di 3ª categoria)
È colui che, pur svolgendo, in linea di massima, compiti analoghi a quelli dell'assistente di 2ª categoria, compie, tuttavia, la propria opera in cantieri i cui lavori, per la loro caratteristica, richiedono soltanto generica preparazione professionale, o si limita a dare esecuzione alle direttive generali o particolari dei superiori, oppure presta la sua opera alle dipendenze di un assistente di categoria superiore.
Programmatore
Impiegato che interpreta le specifiche di programma e progetta la conseguente struttura logica della fase, trasforma la struttura logica della fase nella appropriata sequenza di dichiarazioni e istruzioni in linguaggio di codifica; predispone e controlla le complicazioni e prove necessarie alla certificazione del programma.
Addetto alla grafica tecnica
Impiegato che utilizza in modo autonomo sistemi di grafica interattiva per la elaborazione di schemi e studi predeterminati.
Operatore per il recupero architettonico
Lavoratore che, nell'ambito di lavori di recupero del patrimonio architettonico imposta ed esegue, con comprovata specifica esperienza, interventi di tipo specialistico comportanti la conoscenza delle problematiche generali del restauro conservativo, della diagnostica e del disegno. È in grado di programmare il lavoro e coordinare piccole squadre operative, nel quadro delle direttive generali impartite dalla Direzione tecnica.
Operaio edile con esperienza pluriennale nel recupero e/o in possesso di diplomi specialistici di formazione professionale.
Operatore per il restauro di beni culturali
Lavoratore che esegue interventi specialistici guidati su manufatti e opere vincolate.
Possiede conoscenze dei principi di restauro, conservazione, dei materiali costitutivi delle opere d'arte dei materiali, esegue autonomamente sulla base delle specifiche indicazioni metodologiche fornite, interventi di restauro e conservazione su affreschi dipinti, materiali lapidei e superfici decorate di beni architettonici.
Operatore in possesso dei requisiti minimi ai sensi di Legge.
Impiegato amministrativo
Impiegato che, nell'ambito di strutture organizzative complesse, oltre i compiti dell'impiegato di 3º livello, esegue con autonomia e con l'apporto di particolare e comprovata competenza operazioni specifiche superiori a quelle del 3º livello e sotto la supervisione ed il coordinamento di impiegati appartenenti al 5º livello.
Lavoratore che, autonomamente, nell'ambito dei lavori di scavo, di ripristino e consolidamento di opere nelle aree archeologiche o su costruzioni di interesse storico-urbanistico, opera con comprovata specifica esperienza ed anche in possesso di crediti formativi acquisiti in enti di formazione del settore, esegue lavori specializzati comportanti la conoscenza delle specifiche tecniche di scavo, di restauro conservativo e di affreschi, di recupero e bonifica di reperti murari e strutturali con aggiunta di lavori di recupero di costruzioni ed edifici sottoposti a tutela delle varie Sovraintendenze.
Progettista cad che sulla base di indicazioni tecniche elabori progetti utilizzando le tecniche di progettazione assistita dal calcolatore (cad) curandone i dettagli grafici ed esecutivi.
Operai di 4º livello
Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai sottoindicati:
- lavoratore con conoscenza ed esperienza pluriennali sulla tecnica di muratura e di carpenteria, con capacità di interpretare il disegno e di ottimizzare le fasi di muratura e di carpenteria, che esegue con continuità ed ampia autonomia, lavorazioni di elevata specializzazione sia di muratura che di carpenteria;
- operatore di centrale: addetto, nelle imprese produttrici e distributrici di calcestruzzo, al funzionamento della centrale di betonaggio, con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e pesatura in conformità alle istruzioni ricevute, di pianificare la manutenzione preventiva e la normale revisione dell'impianto segnalando le eventuali anomalie funzionali; è anche preposto a coordinare lo smistamento delle consegne, alla compilazione dei documenti di trasporto, al mantenimento di contatti con i clienti per l'esecuzione delle consegne; addetto al controllo quantitativo e qualitativo in entrata e in uscita delle materie prime ed al loro rifornimento. Addetto all'occorrenza anche a mansioni di autobetonierista, pompista, palista nonché alla ordinaria manutenzione dell'impianto;
- manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
- lavoratore che con ampia autonomia funzionale conduce e manovra macchine operatrici semoventi particolarmente complesse, adibite ai lavori di rigenerazione "in situ" dei manti autostradali e/o aeroportuali, con buona conoscenza della loro tecnologia e del loro funzionamento;
- addetto al carro di varo e/o centina autovarante, che esegue con continuità mansioni diversificate all'interno della squadra di varo e di assemblaggio, dando corretta esecuzione alle direttive di carattere generale fornite dal responsabile di varo, con compiti anche di controllo sull'infilaggio e sulla tesatura dei cavi nonché sulla qualità delle miscele di iniezione;
- addetto alla confezione degli elementi prefabbricati dei viadotti-ponti che interpreta sui disegni i tracciati-cavi, individua le tipologie e, seguendo gli schemi, ubica in autonomia all'interno dei conci prefabbricati i diversi vani costituenti l'alloggiamento dei cavi di armatura;
- addetto con carattere di continuità al coordinamento ed alla preparazione di muri di sostegno con la tecnica della "terra armata" (cioè con la posa ad incastro di pannelli prefabbricati in cemento armato e di rinforzi lineari in acciaio zincato opportunamente posti in opera nel rilevato di riempimento procedendo per strati successivi subparalleli), il quale, interpretando i disegni, provvede all'approvvigionamento dei materiali, alla corretta posa in opera degli elementi individuando le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative generali fornite dal responsabile del cantiere;
- imboscatore di elevata professionalità che esegue in autonomia, anche con riferimento agli scavi meccanizzati, i necessari interventi ed a tal fine individua le metodologie più appropriate, provvede all'approvvigionamento ed alla preparazione dei materiali e delle attrezzature occorrenti e definisce le priorità delle operazioni da eseguire sulla base delle sole indicazioni operative di carattere generale fornite dal responsabile del cantiere;
- operaio in cantiere archeologico: lavoratore che esegue in autonomia lavori di alta specializzazione nelle aree archeologiche sulla base delle indicazioni metodologiche fornite. Con esperienza nel settore e/o specifica formazione;
- rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori di sua specialità, diversificati in piena autonomia e responsabilità operativa e di procedure.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 3º livello e le ulteriori seguenti:
- ricognizioni con analisi tecniche, strutturali e di sicurezza su pareti rocciose, ambienti di alta montagna, edifici e manufatti;
- elabora relazioni specialistiche con autonoma capacità di interpretazione del progetto anche in fase esecutiva, adattando il progetto stesso alle condizioni e agli imprevisti riscontrati in parete;
- Legge disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- coordina i piani di lavoro sulla base degli elementi tecnico-progettuali;
- riparatore meccanico o elettricista o elettrauto addetto alla grande e totale revisione di tutte le macchine pesanti anche nei lavori di armamento ferroviario;
- lavoratore che, possedendo elevata professionalità e adeguata esperienza operativo-organizzativa, conduce gru sperimentali di grandi dimensioni e complessità, escluse le gru a torre di qualsiasi tipo, in base ad indicazioni operative generali, individuando le priorità delle operazioni da eseguire e provvedendo alla manutenzione nonché al montaggio e smontaggio;
- tubista che esegue su disegno la tracciatura, il taglio, l'assiematura, la curvatura di elementi di tubazioni su impianti industriali o su linee di oleodotti, gasdotti, acquedotti;
- giuntista saldatore che esegue saldature elettriche in discendente e CO2, di qualità di 1ª e 2ª passata, di riempimento e finitura su tubazioni in acciaio al carbonio;
- operatore derrik o blondin;
- palombaro di prima che esegue rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;
- nostromo di prima;
- addetto al coordinamento ed alla preparazione del varo di travi precompresse realizzate fuori opera o del varo di casseformi mobili per getto di travi in sito;
- colui che nelle imprese di installazione di linee elettriche e telefoniche, oltre a saper espletare le mansioni dell'operaio specializzato del settore, conosce il disegno ed esegue rilievi, conosce, applica e fa rispettare le norme antinfortunistiche, tiene i contatti con l'ente appaltante ed esegue misurazioni e contabilità.
3º livello
Impiegati di 3ª categoria
Appartengono alla 3ª categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, aventi mansioni esecutive che richiedono una generica preparazione professionale.
Impiegati tecnici di 3ª categoria
Addetto a calcoli e computi relativi alla contabilità tecnico-amministrativa dei lavori, in via continuativa e con funzioni esecutive.
Impiegati amministrativi di 3ª categoria
Impiegato con mansioni puramente esecutive che cura la compilazione delle paghe e ne effettua i versamenti ai lavoratori, provvedendo ai conteggi ed ai versamenti dei contributi assicurativi e previdenziali in esecuzione delle norme specifiche che gli vengono date dai superiori.
Operatore: impiegato che provvede alla preparazione e all'avviamento dell'elaboratore elettronico, ne cura la gestione operativa e ne segue e controlla da consolle i vari cicli di lavoro assicurandone la regolarità con interventi di ordine e di rettifica.
Operai specializzati
Per gli operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica.
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.
- Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela, o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti; posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro.
- Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali.
- Pontatore: operaio che esegue anche su disegno qualsiasi tipo completo di ponteggi e di castelli di servizio in legno o in ferro.
- Ferraiolo: operaio che esegue e pone in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura in ferro per costruzioni in cemento armato anche precompresso.
- Addetto, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegno, di stampi preformati o delle relative parti componenti, nonché alla determinazione, da disegno, dei componenti e delle armature metalliche da incorporare.
- Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali o secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati civili e industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale, individuandone gli incorpori dai disegni o prescrizioni.
- Addetto alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Imboscatore e armatore: operaio che esegue, su disegno, armature centinate di galleria, di pozzi, di scavi, di fognature effettuandone la posa in opera.
- Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti l'impiego delle mine per scavi in roccia, compresa la posizione dei fori da mina, e la predisposizione e sorveglianza dell'armamento.
- Fochino: operaio munito dell'apposita patente, che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla preparazione e alla posa della mina e al suo brillamento.
- Falegname: operaio che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine.
- Cementista formatore: operaio che esegue opere ornamentali in rilievo di qualsiasi tipo, forme in gesso e in cemento, su modello o disegno.
- Decoratore, verniciatore, applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione, su disegno, di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scrittura di insegne e filettatura a mano libera, laccatura di infissi, mobili, serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadri-comando, metallizzazione a caldo eseguite anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.
- Stuccatore, operaio ornatista e modellista, riquadratore: che esegue, su disegno, qualsiasi tipo di ornati e modelli, o di lavori in gesso o altri agglomerati, sia in laboratorio che sul posto.
- Addetto ad opere di impermeabilizzazione e isolamento: che esegue almeno due delle seguenti lavorazioni inerenti alle opere di impermeabilizzazione e coibentazione per costruzioni civili o industriali, di qualsiasi difficoltà:
- manti impermeabili in asfalto colato o malta asfaltica per coperture;
- manti impermeabili bituminosi a strati multipli a caldo o a freddo e con solo mastice a cazzuola oppure in membrane bituminose applicate a fiamma;
- manti impermeabili in membrane sintetiche, incollate ad aria calda, solventi, ecc., comprese le relative opere di fissaggio ed ancoraggio meccanico;
- esecuzione di cappe cementizie a protezione di manti impermeabili, per formazione delle pendenze, per ripartizione su strati isolanti;
- posa in opera di strati termoisolanti e coibentazione di strutture o celle frigorifere, nonché soffittature con pannelli isolanti.
Deve essere inoltre in grado di redigere documenti interni di cantiere, prendere misure su superfici a base di rettangoli e triangoli, Leggere disegni schematici di particolari esecutivi inerenti al suo lavoro, predisporre il lavoro alle categorie di lavoratori con qualifica inferiore. È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clinker, marmo, ecc.) e che presentano particolari difficoltà di esecuzione.
- Linoleista: che posa linoleum di particolare pregio su qualsiasi superficie.
- Pavimentatore: che esegue tipi di pavimentazione in gres, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana ed alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione.
- Vetrocementista: che esegue, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento.
- Palchettista: che mette in opera palchetti di legni particolarmente pregiati.
- Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie: che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Quando la mansione di caposquadra si esercita su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14%.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario: colui che esegue la saldatura alluminotermica delle rotaie, compresi l'allineamento, il livello, la stuccatura, i tagli con cannello e tutte le altre operazioni accessorie.
- Motorista o meccanico o elettricista: che esegue nel cantiere - anche per i lavori dell'armamento ferroviario - in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore: operaio che, oltre a svolgere i compiti previsti per l'addetto al funzionamento della centrale, al dosaggio e pesatura delle materie prime, inquadrato nel 2º livello, provvede anche al coordinamento e controllo delle consegne e alla compilazione dei documenti di trasporto.
- Gruista, escavatorista, conduttore di macchine semoventi tipo buldozer, scraper, finitrici, motorgreder, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante, alla riparazione della macchina in genere, al montaggio e smontaggio, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Macchinista di locomotive a vapore per decauville e di rulli compressori stradali di peso superiore a 25 tonnellate: addetto alla conduzione della macchina e all'esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione della stessa; provvede alla sua riparazione anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione della macchina e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo, ivi compresa la riparazione delle parti meccaniche in genere anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina ed al pompaggio del calcestruzzo e che provvede alla pulizia, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle autobetonpompe, alla riparazione delle parti meccaniche e della pompa, anche con la sostituzione di pezzi di ricambio.
- Conducente di copertura e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari: in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati.
- Cuoco: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovraintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.
- Giuntista: colui che esegue con autonomia esecutiva e lettura e interpretazione del disegno, giunzioni e collegamenti di cavi e reti telefoniche complesse, anche funzionanti a bassa e/o alta frequenza, con capacità di effettuare ogni rilievo delle misure elettriche e telefoniche e/o la scelta e la introduzione dei carichi elettrici di compensazione, e/o cariche di pupinizzazione e/o giunzione e attestazione cavi ottici.
- Guardiafili: colui che con autonomia esecutiva ed organizzativa, lettura critica del progetto e capacità di scelta alternativa dei tracciati e di valutazione del franco, previo picchettamento della linea, effettua la costruzione di linee telefoniche aeree che presentano un particolare grado di complessità e con delibera funzionale.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici, e segnalamenti in genere.
- Montatore: addetto al montaggio di stazioni elettriche primarie.
- Tesatore linee AT-MT.
- Amarragista linee AT-MT.
- Addetto al tracciamento linee e livellamento delle basi dei tralicci.
- Addetto di officina con specifiche conoscenze delle attrezzature del settore elettrico.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere che esegue anche su disegno.
- Decoratore, verniciatore, pittore applicatore di parati speciali: addetto all'esecuzione su disegno di lavori di pittura, ornati e riquadratura a chiaro scuro, macchiatura ad imitazione legno e marmo, doratura in fogli, scritture di insegne e filettatura a mano libera, laccattura di infissi, mobili serramenti ed accessori in genere; addetto ad applicare parati speciali o di lusso; addetto all'esecuzione in campo industriale dei seguenti lavori: stuccatura e levigatura, con successiva rifinitura con smalti sintetici alla nitrocellulosa, di macchine industriali e quadricomando, metallizzazione in caldo eseguita anche a spruzzo, tracciatura a mano libera di lettere e numeri, ecc.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue, su disegno, rivestimenti con materiali pregiati (gres, vetro, ceramica, mosaico, clincker, marmo) che per essere eseguiti richiedono particolare conoscenza dei materiali e delle nuove tecnologie (cunei autobloccanti, marmi alla veneziana, piastrelle, ceramiche).
- Operaio specializzato area recupero: operaio che esegue lavori specializzati nel recupero architettonico sulla base delle direttive dei suoi superiori, in possesso di competenze tecnico-pratiche e conoscenze conseguite anche nel sistema di formazione professionale.
- Operaio specializzato in cantiere archeologico: lavoratore che su specifiche disposizioni esegue lavori specializzati nelle aree archeologiche comportanti la conoscenza delle tecniche di scavo e del recupero dei reperti.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza i lavori di sua specialità in autonomia a partire da direttive specifiche ed è responsabile della loro buona esecuzione.
Realizza le tipologie di lavorazioni indicate per l'operaio di 2º livello e le ulteriori seguenti:
- disgaggio (abbattimento di massi in equilibrio precario) su pareti o pendii naturali;
- ricognizione su pareti rocciose, ambienti di alta montagna;
- redige documenti interni di cantiere, Legge elementari disegni schematici di particolari esecutivi inerenti il lavoro;
- rivestimento di pareti rocciose con reti protettive;
- disbosco su pendii e pareti rocciose;
- effettua misurazioni su superfici a base di triangoli e rettangoli.
2º livello
Impiegati di 4ª categoria
Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati d'ordine, sia tecnici che amministrativi, addetti a mansioni esecutive che non comportino l'inquadramento nelle categorie superiori.
Appartengono alla 4ª categoria gli impiegati:
- dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche;
- stenodattilografi;
- addetti a mansioni semplici di segreteria;
- addetti alla verifica di schede meccanografiche;
- addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale.
Operai qualificati
Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato.
- Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
- Pontatore: operaio che esegue in legno o ferro, impalcature di servizio con elementi obbligati e predisposti per qualsiasi tipo di ponteggio.
- Addetto alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete e di solaio, di rampe scale, ecc.
- Addetto al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scale, ecc. con l'impiego di attrezzature di sostegno.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di fili o cavi d'acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Addetto ad operazioni di palificazione, posa e recupero cavi.
- Addetto all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso.
- Imboscatore o armatore: operaio che esegue lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature, non indicati per gli specializzati.
- Minatore: operaio che esegue tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino.
- Cementista per getti in cemento armato: operaio che cura i piani di lavoro.
- Cementista per pietra artificiale.
- Scalpellino e martellista per pietra artificiale.
- Falegname: operaio che esegue lavori di riquadratura, di posa in opera di serramenti, di riparazione e lavori normali di cantiere.
- Decoratore, verniciatore, imbiancatore, colorista, tappezziere: addetto, nei lavori civili, alla verniciatura, imbiancatura, coloritura ed all'applicazione di parati comuni su superfici, intonaci, infissi, serramenti e vari; addetto, nei lavori industriali, alla verniciatura di carpenterie metalliche, carri ponti, tralicci, macchinari, ecc., all'imbiancatura, alla coloritura di superfici murali di capannoni; addetto anche all'esecuzione di lavori di sabbiatura, lavaggi con pompe ad alta pressione e spruzzatura di qualsiasi tipo di prodotto con impianti idonei e che provvede altresì all'ordinaria manutenzione degli stessi; addetto comunque a lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati.
- Stuccatore comune, riquadratore di soffitti e pareti.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento:
- addetto a:
a) provvedere alla dosatura e miscelazione a caldo (anche negli impianti fissi e mobili, con la relativa manutenzione) degli asfalti colati e malte asfaltiche, valutando il giusto grado di preparazione;
b) svolgere le attività proprie della categoria che non presentino particolari difficoltà, quali ad esempio:
- eseguire manti impermeabili;
- mettere in opera strati termo-isolanti sul piano e sulle pareti verticali;
- eseguire cappe cementizie per formazione delle pendenze e per ripartizione su strati isolanti.
È pure addetto alla esecuzione di giunti e sigillature con mastici, all'applicazione di vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili, alla granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere, alla fusione di bitumi e catrami e loro miscele.
- Posatore di rivestimenti, mosaicista: che esegue pavimenti e rivestimenti a mosaico con materiale comune, diverso da quello indicato per gli operai specializzati della categoria.
- Pavimentatore: che posa in opera pavimenti di tipo comune i quali non presentano particolari di rilievo.
- Vetrocementista: che esegue lavori di tipo comune in vetrocemento.
- Palchettista: che esegue pavimenti in legno di tipo normale.
- Linoleista: posatore di linoleum di tipo comune su qualsiasi superficie.
- Selciatore: che esegue selciati con bolognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze.
- Lastricatore: operaio che esegue lastricati con pietre squadrate e ad "opus incertum" curando le opportune pendenze.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
- colui che regolarizza lo scartamento del binario e dei deviatoi;
- colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
- colui che esegue la rincalzatura delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
- colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
- colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
- colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
- colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione.
- Saldatore: operaio che esegue lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche.
- Motorista meccanico o elettricista di seconda: addetto al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria dei motori, macchine ed impianti, anche per i lavori dell'armamento ferroviario.
- Carropontista: operaio che provvede alla conduzione e manutenzione ordinaria della macchina.
- Conducente di locomotori decauville con motore elettrico o a scoppio e di rullo compressore di peso fino a 25 tonnellate: operaio che conduce la macchina e che esegue lavori di ordinaria manutenzione della stessa.
- Meccanico ed elettricista comune.
- Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti: per cui è richiesta la patente di 3º grado generale e particolare.
- Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio o dosatore-pesatore: operaio che controlla il regolare afflusso dei materiali, cura le operazioni di dosatura e pesatura, compila i documenti di trasporto e provvede alla manutenzione ordinaria dell'impianto.
- Autista, conducente di autobetoniere: addetto alla conduzione del mezzo e che provvede alla pulizia ed alla manutenzione ordinaria dello stesso.
- Palista: operaio addetto alla conduzione di pala meccanica per l'alimentazione della centrale di betonaggio, che provvede anche alla manutenzione del mezzo ed alla pulizia dell'area di servizio della centrale.
- Pompista: addetto alla conduzione della macchina e al pompaggio del calcestruzzo, che provvede alla ordinaria manutenzione della autobetonpompa e alla pulizia della stessa.
- Conduttore di locomobili a vapore: per cui è richiesta la patente di 4º grado.
- Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari.
- Fabbro di cantiere.
- Lattoniere e tubista comune.
- Nostromo di seconda.
- Palombaro di seconda.
- Guida palombaro.
- Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa: addetto alle manovre nella camera di equilibrio.
- Cuoco di seconda: che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.
- Giuntista: colui che sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni inseriti in cicli di lavorazione esegue giunzioni o collegamenti di cavi o reti telefoniche di normale difficoltà.
- Guardiafili: colui che effettua la tesatura delle linee dei conduttori elettrici e telefonici e le operazioni complementari semplici, che prepara e pone in opera i sostegni con il palatico armamento.
- Installatore: colui che installa impianti speciali telefonici, elettrici e segnalamenti in genere.
- Montatore di tralicci in ferro e sostegni in genere.
- Addetto, nel settore dell'installazione di linee elettriche, alla manutenzione di officina.
- Addetto alla posa di cavi sotterranei ed aerei.
- Aiuto tesatore linee AT-MT.
- Aiuto amarragista linee AT-MT.
- Addetto all'applicazione di cartongesso e controsoffittature: addetto alla realizzazione di opere di finiture sia su pareti che su soffitti, nonché di tramezzature, utilizzando sistemi a secco o prefabbricati in genere.
- Addetto alla preparazione e posa in opera di tubazioni per telecomunicazioni, fornitura di energia elettrica, gas e/o altro materiale necessario al funzionamento di sistemi a rete.
- Addetto ai lavori di riparazione muraria e restauri di archi, piattabande, volte a crociera, ecc. con l'uso di materiali tradizionali, speciali o sintetici con l'adozione di tecniche specifiche (scuci-cuci).
- Addetto con adeguata e certificata formazione teorica-pratica ad operazioni di bonifica e smaltimento di materiali nocivi, nell'ambito di lavori di ristrutturazioni e realizzazione.
- Rocciatore: operaio che, avvalendosi di sistemi di accesso e posizionamento con tecniche alpinistiche mediante funi, scale ed altri mezzi adeguati, esegue e organizza lavori ordinari della sua specialità, sotto la guida di operai con qualifica superiore a partire da direttive generali.
Realizza le seguenti tipologie di lavorazioni:
- pulitura di pareti rocciose con reti protettive; montaggio di barriere e/o paramassi, prevalanghe e/o reti di protezione;
- opere di manutenzione di manufatti ed edifici sprovvisti di ponteggi di servizio o di piattaforme mobili;
- perforazioni su pareti naturali con perforatrici portali o montate su slitte o piattaforme per la realizzazione di chiodature, tiranti e ancoraggi;
- provvede all'ordinaria manutenzione dell'attrezzatura individuale e di cantiere.
1º livello
Impiegati di 4ª categoria primo impiego
Appartengono alla categoria gli impiegati di primo impiego qui di seguito specificati:
- dattilografi;
- centralinisti telefonici;
- addetti a mansioni di scritturazione e copia;
- addetti all'inserimento dati negli elaboratori o alla perforazione di schede meccanografiche.
Agli effetti di cui al comma precedente, si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.
Resta inteso che l'anzianità utile per la maturazione degli aumenti periodici di anzianità decorre dalla data di assunzione.
Operai comuni
Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico, quest'ultimo è associato al compimento di determinate semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti al lavoro o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza conseguibile in pochi giorni.
In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.
A titolo di esempio sono considerati operai:
- Addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.).
- Addetto nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione:
- al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già predisposte;
- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzature di sostegno;
- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (foglie di tesserine, piastrelle in cottogres, clinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;
- al getto di calcestruzzo negli stampi;
- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;
- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;
- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento precompresso;
- al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc. nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;
- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.
- Addetto ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.
- Terrazziere: addetto all'esecuzione di lavori di scavo a sezione obbligata, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura.
- Calcinaio o calcinaiolo.
- Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati.
- Massicciatore stradale.
- Battitore o aiutante posatore stradale.
- Spezzatore o spaccapietre o pietriscante.
- Aiuto decoratore, aiuto verniciatore: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria, comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloritura e verniciatura semplice e lavori di carattere industriale.
- Aiuto tappezziere: che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria.
- Aiuto posatore di pavimenti e rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati.
- Arrotatore o molatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti.
- Addetto a opere di impermeabilizzazione e isolamento: operaio al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempre che non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato), che esegue, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è affiancato nella esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali:
- provvedere alla fusione del bitume e catrame e loro miscele e alla manutenzione delle relative caldaie;
- eseguire giunti e sigillature con mastici;
- applicare vernici (riflettenti o colorate) sui manti impermeabili e sui sottofondi;
- eseguire la granigliatura e sabbiatura degli asfalti colati e dei manti impermeabili in genere;
- manovrare gli argani;
- eseguire lavori di disfacimento, carico e scarico, pulizia generale;
- trasportare dei materiali bituminosi fusi.
- Gettatore o tubista in cemento.
- Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie.
- Addetto all'uso di martelli pneumatici.
- Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua, nei lavori in cassoni ad aria compressa.
- Addetto ai lavori di armamento ferroviario:
- colui che esegue la rincalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
- colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoi;
- colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario e dei deviatoi, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatoi esegue le operazioni inverse;
- colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
- colui che aiuta il saldatore nelle operazioni di saldatura alluminotermica delle rotaie;
- colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
- colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie.
- Addetto nei lavori di sistemazione agraria, forestale e di verde pubblico al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri di questi ultimi, lavorazioni complementari.
- Addetto al funzionamento del macchinario (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers).
- Frenatore: addetto a cave di sabbia od al cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura.
- Aiuto pontatore.
- Aiutante fuochista.
- Addetto a trasporti con decauville.
- Addetto a lavori di copertura e scopertura e lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario.
- Magazziniere: l'operaio che ha in consegna materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario e ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione.
- Carrettiere, barcaiolo, battellante.
- Marinaio.
- Cuciniere o aiutante di cucina.
- Aiuto giuntista, guardiafili, installatore: addetto al servizio diretto di operai specializzati o qualificati per compiere come aiutante le lavorazioni complementari.
- Addetto alla esecuzione di scavi a mano o a mezzo di attrezzature meccaniche semplici.
- Addetto alla posa in scavi aperti di tubazioni o altri materiali.
- Addetto all'esecuzione di getti di calcestruzzo in scavi aperti per sostegno di linee elettriche.
* * *
L'assegnazione dei lavoratori alle diverse categorie deve essere effettuata in base alle mansioni dagli stessi in concreto esercitate, indipendentemente dalle denominazioni usate dalle parti.
Laureati e diplomati
I laureati in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (ingegneri, architetti e simili), in specialità amministrative (dottori in economia e commercio, in giurisprudenza e simili) e i diplomati di scuole medie superiori in specialità tecniche inerenti all'industria edilizia (geometri, periti edili e simili) o in specialità amministrative (ragionieri, periti commerciali) non possono essere assegnati a categoria inferiore alla 2ª per i laureati ed alla 3ª per i diplomati, sempreché siano adibiti a mansioni inerenti al loro titolo di studio.
Terminato il periodo di prova:
- agli impiegati laureati, se mantenuti in 2ª categoria, è dovuta una maggiorazione del cinque per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45;
- agli impiegati diplomati, se mantenuti in 3ª categoria, è dovuta una maggiorazione dell'otto per cento sullo stipendio minimo mensile di cui all'art. 45.
Il titolo di studio deve essere denunciato per iscritto all'impresa, all'atto dell'assunzione o del conseguimento di esso.
Caposquadra
Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).
* * *
In caso di contestazione sull'attribuzione delle qualifiche, resta salva la facoltà di sperimentare il tentativo di conciliazione tra la Direzione aziendale e la Rappresentanza sindacale unitaria.
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Patentino per operatori di macchine complesse
Dal 1º settembre 2010 i lavoratori che operano utilizzando macchine complesse nel settore delle fondazioni e dei consolidamenti e nel settore delle indagini e perforazioni nel sottosuolo devono essere in possesso di un patentino rilasciato dalle Scuole edili conforme alle normative vigenti negli Stati della UE.
Norma transitoria
Le parti demandano al Formedil nazionale la progettazione dei percorsi formativi specifici e delle procedure di rilascio del patentino.
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È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di Legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.
In particolare, la Commissione dovrà effettuare:
- l'analisi e l'eventuale rielaborazione dell'attuale sistema di classificazione;
- l'introduzione di nuove figure professionali;
- la revisione delle competenze delle figure tradizionali;
- la revisione dei periodi di preavviso.
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È istituita una Commissione paritetica con il compito di rivedere l'attuale sistema di classificazione dei lavoratori alla luce delle trasformazioni del settore, nonché delle nuove disposizioni di Legge in materia di mercato del lavoro e formazione, anche con riguardo ai nuovi profili concernenti le imprese di calcestruzzo, che dovrà terminare i propri lavori entro il 31 dicembre 2008.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 4 - Sfera di applicazione e classificazione dei lavoratori
Le parti concordano di demandare, alla Commissione paritetica "Classificazione dei lavoratori", la revisione finale dell'art. 77 nonché della premessa al contratto, i cui lavori dovranno terminare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del rinnovo contrattuale e che faranno, pertanto, parte integrante dello stesso.
Art. 78 - Lavoro a tempo parziale
Il lavoro a tempo parziale (part-time) è disciplinato dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale, ossia il rapporto di lavoro con prestazione ad orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente CCNL, potrà essere attuato con riferimento a tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale), nonché a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno (part-time verticale) conformemente ai principi di seguito elencati:
a) volontarietà di entrambe le parti del rapporto, salvo diverse previsioni della Legge;
b) compatibilità con le esigenze funzionali ed organizzative dell'ufficio, unità produttiva e dell'azienda nel suo complesso, nonché con i contenuti professionali della mansione svolta;
c) reversibilità della prestazione da tempo parziale a tempo pieno in relazione alle esigenze aziendali e quando sia compatibile con le mansioni svolte e/o da svolgere;
d) applicabilità delle norme del presente contratto in quanto coerenti con la natura del part-time, secondo la regola della proporzionalità.
Le modalità attuative del lavoro part-time di cui al comma precedente potranno tra loro combinarsi nell'ambito del singolo rapporto di lavoro (part-time misto).
L'instaurazione del rapporto di lavoro part-time deve avvenire con atto scritto nel quale devono essere precisati l'orario di lavoro - con riferimento al giorno, alla settimana, al mese, all'anno - l'eventuale durata predeterminata e gli altri elementi previsti dal presente contratto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.
La retribuzione diretta ed indiretta, nonché tutti gli istituti contrattuali, saranno proporzionati all'orario di lavoro concordato, con riferimento al trattamento contrattuale dei lavoratori a tempo pieno.
La trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e viceversa deve avvenire con il consenso delle parti, le quali possono stabilire le condizioni per il ripristino del rapporto originario. Il lavoratore può avvalersi dell'assistenza delle R.S.U. o delle Organizzazioni sindacali territoriali.
L'organizzazione del lavoro in cantiere implica il ricorso del lavoro a part-time degli operai di produzione quale prestazione eccezionale. A tal fine il costo del lavoro del personale operaio inquadrato con tale istituto ed utilizzato nei singoli cantieri non può in termini percentuali concorrere per più del 20% al raggiungimento degli indici di congruità di incidenza del costo del lavoro della manodopera sul valore dell'opera che le parti hanno stabilito in sede di avviso comune del 17 maggio 2007.
Fermo restando quanto previsto dalla Legge, nelle more dell'adozione dei criteri di congruità da parte delle Casse edili le parti stabiliscono che un'impresa edile non può assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato.
Resta ferma la possibilità di impiegare almeno un operaio a tempo parziale, laddove non ecceda il 30% degli operai a tempo pieno dipendenti dell'impresa.
Fermi restando gli obblighi di Legge di comunicazione all'INPS del ricorso all'istituto del part-time e dell'orario di lavoro stabilito, il datore di lavoro, con cadenza annuale, informerà la R.S.U. o, in loro assenza, le OO.SS. territoriali, sull'andamento delle assunzioni a tempo parziale, la relativa tipologia ed il ricorso al lavoro supplementare.
Sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui ai commi 7 e 8 i contratti a part-time stipulati con personale impiegatizio, con personale operaio non adibito alla produzione ad esclusione degli autisti, con personale operaio di 4º livello, con personale operaio occupato in lavori di restauro ed archeologici, con personale operaio che usufruisca di trattamento pensionistico, nonché le trasformazioni del rapporto di lavoro da tempo pieno a part-time motivate da gravi e comprovati problemi di salute del richiedente, ovvero da necessità di assistenza del coniuge o dei parenti di 1º grado per malattia o condizioni di disabilità che richiedano assistenza continua, adeguatamente comprovate.
Per specifiche esigenze tecnico-organizzative, produttive e amministrative, è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro supplementare nel part-time orizzontale, anche a tempo determinato, fino al raggiungimento di 40 ore settimanali, e a prestazioni di lavoro straordinario nel part-time verticale o misto, anche a tempo determinato.
Per il personale operaio, le eventuali ore di lavoro supplementare prestate nel rispetto del limite settimanale di cui sopra saranno compensate con la quota oraria di retribuzione diretta, maggiorata di una percentuale del 20%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, che avrà incidenza su tutti gli istituti retributivi legali e contrattuali, indiretti e differiti, compresi le contribuzioni e gli accantonamenti in Cassa edile.
Per gli impiegati la maggiorazione del 20% per il lavoro supplementare sarà calcolata forfetariamente sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44 ed il relativo compenso deve intendersi onnicomprensivo dell'incidenza sugli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti, e non avrà incidenza sul t.f.r.
Per le eventuali ore di lavoro straordinario effettuate valgono le disposizioni di cui agli artt. 19 e 54 del presente contratto.
Per i lavoratori di cui al comma 11, è facoltà delle parti apporre al contratto di lavoro a tempo parziale, anche a tempo determinato, previo consenso scritto del lavoratore, clausole che consentano la variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa (clausole flessibili) e/o, in caso di part-time verticale o misto, anche la variazione in aumento della prestazione lavorativa (clausole elastiche).
La facoltà di procedere alla variazione della prestazione lavorativa ai sensi del presente comma deve essere esercitata dal datore di lavoro con preavviso comunque non inferiore a 5 giorni lavorativi.
In caso di applicazione di clausole elastiche, per le ore di lavoro prestate in aumento sarà applicata una maggiorazione del 20% calcolata per gli operai sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 e per gli impiegati sugli elementi della retribuzione di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 dell'art. 44. La variazione in aumento della prestazione è comunque consentita per una quantità annua di ore non superiore al 30% della normale prestazione a tempo parziale.
In caso di variazione della collocazione temporale della prestazione per effetto di clausole flessibili, per le ore relative sarà riconosciuta una maggiorazione del 10% con gli stessi criteri di computo previsti per la quantificazione del compenso per lavoro supplementare.
Tenendo conto della particolare articolazione produttiva del settore, in caso di assunzioni di personale a tempo parziale l'impresa fornirà tempestiva comunicazione alle R.S.U., o in mancanza, alle Organizzazioni territoriali sindacali.
Dichiarazione a verbale
È istituita una Commissione nazionale che individui gli elementi dissuasivi da porre in essere, a livello territoriale, dei comportamenti elusivi della normativa sul tempo parziale.
Chiarimento a verbale
Ai sensi del verbale di accordo 22 dicembre 2010, i contratti a tempo parziale, eccedenti le percentuali sopra riportate, impediscono il rilascio del DURC all'impresa richiedente a decorrere dalla data del 1º gennaio 2011.
Art. 79 - Lavoro delle donne e dei fanciulli
L'ammissione al lavoro e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di Legge.
Art. 80 - Chiamata e richiamo alle armi
Per la chiamata alle armi, il richiamo alle armi ed il servizio civile si fa riferimento alla normativa di Legge in vigore.
Art. 81 - Occupazione femminile e tutela della maternità
Le parti concordano, anche ai fini dell'attuazione dei principi di parità e pari opportunità di cui alle leggi 9 dicembre 1977, n. 903 e 10 aprile 1991, n. 125, di verificare l'andamento dell'occupazione femminile nell'ambito dell'Osservatorio paritetico nazionale e concordano inoltre di demandare al Formedil la formulazione di programmi di formazione professionale da realizzare attraverso le Scuole edili di cui all'art. 91 del CCNL
Al fine di praticare azioni positive per le lavoratrici già inserite nel settore saranno costituite Commissioni paritetiche costituite dalle Organizzazioni territoriali aderenti a quelle nazionali stipulanti il presente CCNL
Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri e dei lavoratori padri si fa riferimento alle norme di Legge vigenti.
La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, 1º comma, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è pari al 100% della retribuzione.
I periodi di congedo parentale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 valgono ai fini del diritto alla prestazione di cui all'Allegato C del presente CCNL
Art. 82 - Lavoratori extracomunitari
Al fine di favorire l'inserimento nel settore di lavoratori extracomunitari, le parti concordano sulla realizzazione di corsi di formazione professionale attraverso gli Enti scuola di cui all'art. 91 del CCNL in collegamento anche con le iniziative dei Ministeri interessati e degli enti locali. A tal fine le imprese segnaleranno agli Enti scuola la presenza di lavoratori extracomunitari.
Al Formedil è demandato di formulare programmi di formazione da realizzare attraverso gli Enti scuola.
Art. 83 - Tutela dei tossicodipendenti e loro familiari
Le parti, in attuazione di quanto previsto dalla Legge 26 giugno 1990, n. 162, convengono quanto segue.
I lavoratori di cui viene accertato, secondo le previsioni di Legge, lo stato di tossicodipendenza, i quali intendono accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle Aziende sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo indeterminato, hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto, per il tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal 2º comma dell'art. 115 del CCNL
Il lavoratore che intende avvalersi della facoltà di cui sopra dovrà avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma cui intende partecipare, fornendo adeguata documentazione circa il programma stesso e la sua presumibile durata.
I lavoratori familiari di un tossicodipendente possono, a loro volta, essere posti, a domanda, in aspettativa non retribuita a tutti gli effetti di Legge e di contratto per concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente, qualora il servizio per le tossicodipendenze ne attesti la necessità. Gli interessati dovranno avanzare la relativa richiesta alla Direzione aziendale almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'aspettativa, fornendo adeguata documentazione circa lo stato di tossicodipendenza del familiare, il programma cui questi partecipa, nonché l'attestazione di cui sopra.
I lavoratori in aspettativa dovranno fornire attestazione con periodicità trimestrale circa la prosecuzione della loro partecipazione al trattamento riabilitativo.
Le aspettative di cui sopra possono essere concesse una sola volta e non sono frazionabili.
Per la sostituzione dei lavoratori in aspettativa l'azienda potrà ricorrere ad assunzioni a tempo determinato.
Art. 84 - Portatori di handicap
Per quanto riguarda le assenze facoltative di cui alla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204 ed i permessi, si fa riferimento all'art. 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 come modificato dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e successive modificazioni intervenute con il D.Lgs. n. 151/2001 e la Legge n. 350/2003, art. 3, comma 106.
Art. 85 - Igiene e ambiente di lavoro
A) Nell'intento di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:
a) un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante i mesi freddi;
b) un locale uso refettorio, riscaldato durante i mesi freddi;
c) uno scaldavivande;
d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.
Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisionali e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.
Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio lavorativo nel cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.
Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni di cui al presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.
Ferme restando le norme di Legge in materia, le Organizzazioni territoriali potranno stabilire il numero minimo di dipendenti necessario per gli apprestamenti di cui al presente articolo.
B) È istituito il libretto sanitario e dei dati biostatistici nel quale saranno registrati i dati analitici concernenti:
- eventuali visite di assunzione;
- visite periodiche effettuate dall'azienda per obbligo di Legge;
- controlli effettuati da servizi ispettivi degli Istituti previdenziali a norma del 2º comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- visite di idoneità fisica effettuate da enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico a norma del 3º comma dell'art. 5 della Legge n. 300/1970;
- infortuni sul lavoro;
- malattie professionali;
- assenze per malattia e infortunio.
Il libretto sarà fornito a cura delle Casse edili, sulla base di un fac-simile predisposto dalle Associazioni nazionali, e distribuito in duplice copia di cui una al lavoratore e l'altra all'impresa con vincolo di segretezza.
Le modalità per le registrazioni sul libretto, per la tenuta, riconsegna e la sostituzione in caso di smarrimento del libretto stesso saranno disciplinate dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
È istituito, secondo un fac-simile stabilito a livello nazionale, il registro dei dati ambientali e biostatistici la cui adozione è demandata alle Organizzazioni territoriali.
Le disposizioni contrattuali di cui al presente punto B) saranno coordinate con eventuali norme di Legge che disciplinino in tutto o in parte le stesse materie, con particolare riguardo al Servizio sanitario nazionale.
C) Per gli addetti ai videoterminali vanno programmati i controlli sanitari previsti dalle disposizioni legislative vigenti.
Art. 86 - Sicurezza sul lavoro
Le Associazioni nazionali sottoscritte ribadiscono il carattere prioritario del tema della sicurezza sul lavoro, per le implicazioni sociali e produttive da esso prospettate.
Ritengono pertanto necessaria una politica attiva della sicurezza, mediante lo sviluppo ed il potenziamento delle iniziative finora assunte e l'apprestamento di una pluralità di interventi, tra loro connessi, con l'obiettivo del miglioramento della sicurezza e dell'igiene del lavoro nei cantieri e delle condizioni lavorative ambientali.
A) Piani di sicurezza
I piani di sicurezza e coordinamento redatti a cura del committente devono essere rispondenti ai requisiti tecnici definiti nell'apposito regolamento, anche con riferimento alla corretta valutazione dei costi di sicurezza che, in quanto tali, non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Riguardo agli obblighi di trasmissione e di consultazione, le parti richiamano le previsioni degli artt. 101 e 102 del D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto concerne l'obbligo dell'impresa affidataria o aggiudicataria di trasmettere il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi, nonché l'obbligo da parte dei singoli datori di lavoro delle imprese esecutrici di consultare i Rappresentanti della sicurezza per eventuali proposte, ferme restando le autonome scelte dell'impresa.
Prima dell'inizio delle varie fasi di lavoro e secondo le procedure organizzative adottate dall'impresa, i preposti della stessa sono edotti delle disposizioni del piano concernenti le relative lavorazioni.
Nell'ambito delle loro attribuzioni i preposti di cui sopra rendono edotti i lavoratori, prima dell'inizio delle fasi lavorative cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti e delle correlative misure di sicurezza, previste dalle norme di Legge e contenute nel piano di sicurezza.
In merito ai contenuti dei piani di sicurezza le parti riconoscono che quanto definito dal D.P.R. n. 222/2003 corrisponde a quanto suggerito dalle parti stesse.
B) Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro
Le parti rilevano che sull'industria delle costruzioni gravano pesanti oneri impropri anche connessi alla struttura della tariffa dei premi dovuti all'INAIL e concordano di assumere nelle sedi competenti le iniziative necessarie per il superamento di tale situazione.
C) Normativa tecnica
Constatato che la specifica disciplina legislativa sulla normativa tecnica per la prevenzione infortuni in edilizia risale al 1956, le parti concordano sulla esigenza che venga predisposta una nuova regolamentazione che tenga conto delle modifiche intervenute nell'organizzazione produttiva e nell'assetto tecnologico dell'industria delle costruzioni.
A tal fine si rende necessario che il Parlamento conceda una specifica delega al Governo che vedrà le parti impegnate per una soluzione positiva.
LINEE GUIDA PER IL SETTORE EDILE
In attuazione del protocollo sottoscritto dalle parti sociali confederali in data 14 marzo, su invito del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali che hanno promosso l'incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura contenuta all'articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, è stato stipulato, in data 24 marzo, il presente Protocollo.
Il Protocollo, che ha validità, ai sensi e per gli effetti dei decreti governativi vigenti e futuri connessi alla pandemia Covid-19 in corso, fino alla durata della pandemia stessa, declina specifici adempimenti per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per prevenire il contagio da Covid-19.
PREMESSA
Le sottoscritte Parti sociali ritengono di declinare le prescrizioni ivi contenute nella realtà produttiva del settore delle costruzioni, sia negli uffici che nei cantieri, anche in attuazione del Protocollo sottoscritto il 14 Marzo u.s. da CGIL, CISL, UIL e CONFINDUSTRIA, RETE IMPRESE ITALIA, CONFAPI, ALLEANZE DELLE COOPERATIVE e del DPCM del 22 Marzo u.s..
Le parti si danno atto che la tutela e la salute delle maestranze è prioritaria e che la stessa va tutelata e garantita. Pertanto, per le unità produttive e cantieri nei quali le seguenti prescrizioni non potessero essere attuate, saranno attivati gli ammortizzatori sociali emanati dal Governo, per l'intero territorio nazionale, con la causale epidemia Covid-19.
Le parti si danno inoltre atto che, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, le imprese utilizzeranno qualsiasi strumento normativo e contrattuale utile (a titolo esemplificativo ferie, permessi, ecc).
Le parti concordano inoltre che l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, nell'ipotesi di sospensione dell'attività nei cantieri, in assenza della possibilità di adibire il personale ad altri lavori, riguarderà anche la categoria impiegatizia, in virtù della stretta interconnessione delle rispettive attività lavorative. Anche in tale ipotesi, saranno utilizzati tutti gli strumenti normativi e contrattuali per mantenere i livelli occupazionali, fermo restando l'utilizzo, laddove possibile, dello strumento del lavoro agile.
Le parti si danno inoltre atto che l'ammortizzatore sociale potrà essere comunque utilizzato per tutte le situazioni determinate dall'emergenza epidemiologica derivante da Covid-19.
Tutto quanto premesso, le parti concordano il seguente elenco di prescrizioni da adottarsi integralmente sui luoghi di lavoro.
PROTOCOLLO DI SICUREZZA CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19
L'obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, in cantiere e negli altri ambienti lavorativi delle imprese edili, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del Covid-19
e premesso che
il DPCM del 22 marzo 2020 prevede l'osservanza fino al 3 aprile 2020 di misure restrittive, nell'intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del Covid - 19 e che, per le attività di produzione, le misure di cui al DPCM 11 marzo raccomandano che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese edili di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione, fatti salvi eventuali altri specifici protocolli di analoga efficacia, all'intemo dei propri cantieri e dei luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dai suddetti decreti, e applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate per tutelare la salute delle persone presenti all'intemo dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.
1. INFORMAZIONE
• il datore di lavoro, anche con l'ausilio degli enti bilaterli formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali (cfr. allegato I del DPCM 8 marzo di seguito riportato), attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento). In caso di lavoratori stranieri che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire materiale nella loro lingua madre o ricorrere a depliants informativi con indicazioni grafiche. I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere. L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).
Le informazioni riguardano inoltre:
- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5º) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);
- le modalità con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;
- l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
2. MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA
- Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5º, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;
- il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2;
• per questi casi si fa riferimento al Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
3. PRECAUZIONI IGIENICHE
- È obbligatorio che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani (vedi allegato 2);
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.
4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTATRICI
Il personale addetto alla conduzione dei mezzi di trasporto potrà svolgere le operazioni di consegna o prelievo delle merci in cantiere.
Le comprovate esigenze di trasferimento potranno essere oggetto di verifica da parte delle Autorità competenti, mediante l'esibizione di idonea documentazione, tra cui i documenti di trasporto o le fatture di accompagnamento.
È necessario adottare le seguenti misure di prevenzione e cautela nei confronti degli addetti alla fornitura e dei subappaltatori.
È compito del datore di lavoro elaborare una procedura, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:
- per l'accesso di fornitori esterni, individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;
- se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi. Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile, è necessario utilizzare guanti monouso e mascherina anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;
- per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati, ove possibile; prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera;
- va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;
- le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto / subappalto / subaffidamento.
5. PULIZIA E SANIFICAZIONE
- L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica delle parti a contatto con le mani degli operatori delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;
- l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di pulsantiere, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;
- nel caso di presenza di una persona con Covid-19 l'azienda procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione;
- nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente).
6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
- L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio.
Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari.
In cantiere è necessario:
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc___) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;
- definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);
- richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro, evitando assembramenti nei locali per lavarsi, spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro. Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc___) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
- ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la distanza interpersonale di 1 metro tra essi o facendo indossare guanti monouso e mascherine monouso. Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo;
- in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.
In azienda è necessario:
- predisporre policy/regolamenti interni per il controllo dell'accesso degli esterni nei locali dell'impresa;
- In caso di riunioni è necessario mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro e laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, è necessario fornire idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e guanti monouso conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. È comunque necessario limitare al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentare l'accesso agli spazi comuni;
- contingentare l'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali e le aree fumatori, ove presenti, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.
7. ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL, disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart working, o comunque a distanza;
- procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi;
- assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni;
- utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro;
- sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate, che riguardano le attività complementari alle attività core dell'azienda. Pertanto sono ammesse tutte le trasferte strettamente connesse all'esecuzione dei lavori negli specifici cantieri.
8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);
- dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.
9. FORMAZIONE
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working;
- il mancato completamento dell'aggiomamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; l'operatore della gru può continuare ad operare come gruista);
- le parti si danno atto, pertanto, della sospensione dei termini di scadenza dell'aggiornamento dei patentini contrattuali.
10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA
- Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.
11. MEDICO COMPETENTE/RLS/RLST
- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il RLS/RLST;
- il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tu tela nel rispetto della privacy;
- il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.
Le parti concordano di costituire un Osservatorio per monitorare l'andamento del contagio da virus Covid-19 e rimodulare, laddove necessario, le suddette prescrizioni nei luoghi di lavoro del settore delle costruzioni.
12. TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITÀ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE ALL'AP PLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI O OMESSI ADEMPIMENTI
Le parti si danno atto che le ipotesi che seguono costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere, della disposizione, di carattere generale, contenuta nell'articolo 91 del decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di Covid-19 è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
La tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa e non esaustiva.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze: conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19; necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione dei lavori che ha redatto l'integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
Allegato 1
Misure igienico-sanitarie:
a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
b) evitale il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
c) evitare abbracci e strette, di mano;
d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metto;
e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.
Art. 87 - Rappresentante per la sicurezza - Rappresentante per la sicurezza territoriale
R.L.S.
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nei casi in cui siano ancora operanti le R.S.A. di cui all'articolo 19 della Legge n. 300/1970, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori tra i dirigenti delle R.S.A.
In assenza delle suddette rappresentanze, il rappresentante per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno nell'azienda o nell'unità produttiva. Di tale nomina viene data comunicazione al CPT.
Nelle opere nelle quali siano coinvolte più imprese, ad eccezione di quelle indicate all'ultimo comma del presente articolo, il ruolo di coordinatore dei RLS compete al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dell'impresa affidataria o appaltatrice, o viene individuato nell'ambito dei RLS aziendali operanti nel sito produttivo.
Il rappresentante per la sicurezza di cui al comma precedente assolve i suoi compiti anche con riferimento al piano di sicurezza e coordinamento, alla relativa rispondenza dei piani operativi di sicurezza specifici e delle misure di protezione e prevenzione adottate. In proposito il rappresentante è informato e consultato entro 30 giorni dall'inizio dei lavori. È inoltre informato ai sensi dell'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
Nelle suddette opere il coordinatore dei RLS può avvalersi anche della collaborazione e del supporto di un RLST.
Il rappresentante per la sicurezza esercita le attribuzioni di cui all'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; in particolare:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
j) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
k) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
l) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
m) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
Il datore di lavoro è tenuto a consegnare al rappresentante per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del registro degli infortuni, nonché del documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante iI lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a), nonché delle attrezzature di protezione utilizzate;
c) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b).
Il rappresentante per la sicurezza ha il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei piani citati e di formulare le proprie proposte a riguardo, nonché su quanto previsto al punto i) del citato art. 25.
Il rappresentante per la sicurezza nei casi in cui la durata del cantiere sia inferiore ad un anno, con apposita motivazione può richiedere la riunione di cui all'art. 35, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto a permessi retribuiti pari a:
- 8 ore annue nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti;
- 20 ore annue nelle aziende o unità produttive da 16 a 50 dipendenti;
- 32 ore annue nelle aziende o unità produttive con oltre 50 dipendenti.
II rappresentante per la sicurezza ai fini dell'esercizio dei compiti a lui assegnati dalle normative di Legge e dal presente CCNL utilizza anche i permessi previsti per la R.S.U. o R.S.A. ove esistenti.
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
In applicazione di quanto previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, alla formazione del Rappresentante della sicurezza e dei lavoratori provvede durante l'orario di lavoro l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 32 ore per i rappresentanti per la sicurezza e di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai rappresentanti per la sicurezza ed ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione del rappresentante per la sicurezza e a quella dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
La presente disciplina è stabilita in attuazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
RLST
In mancanza di elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, il rappresentante per la sicurezza viene individuato, per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo; gli Accordi locali tra le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti ne stabiliranno criteri e modalità. Le parti nazionali provvedono ad effettuare entro il 31 dicembre 2012 una ricognizione delle soluzioni adottate con gli accordi locali al fine di individuare criteri uniformi.
Il RLST è designato congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori. Tale designazione sarà ratificata in apposite riunioni dedicate esclusivamente alla funzione elettiva. Successivamente le OO.SS. territoriali invieranno il nominativo del lavoratore, tramite comunicazione scritta, all'Associazione costruttori edili della provincia, al Comitato paritetico territoriale ed all'impresa dalla quale dovesse provenire il lavoratore.
Il RLST esercita le attribuzioni di cui al precedente comma 8, esclusivamente nelle aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale.
Prima di procedere ai sensi della lett. m), di cui al precedente comma 8, il R.L.S.T. informa il Comitato paritetico territoriale per l'adozione delle necessarie misure.
Il R.L.S.T., su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) del T.U. sulla sicurezza, anche su supporto informatico come previsto dall'art. 53, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché, su richiesta, accede ai dati di cui all'art. 18, comma 1, lett. r) del medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Entrambi i documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.
Per la durata dell'incarico, durante l'esercizio delle sue funzioni, il R.L.S.T. non può compiere attività di proselitismo, così come non può promuovere assemblee sindacali o proporre rivendicazioni di natura sindacale ed è incompatibile con le funzioni sindacali operative ex art. 48, comma 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il ruolo di R.L.S.T. è, altresì, incompatibile con le funzioni di gestione o tecniche svolte dai Comitati paritetici territoriali.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale:
a) segnala preventivamente al datore di lavoro e al Comitato paritetico competente territorialmente la visita che ha programmato di effettuare, concordandola con il datore di lavoro stesso. Il diritto di accesso ai cantieri sarà esercitato nel rispetto delle esigenze organizzative e/o produttive dell'azienda;
b) è munito di apposita tessera di riconoscimento da esibirsi prima dell'accesso al cantiere;
c) riceve, previa richiesta, copia della documentazione aziendale, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. consultabile, anche su supporto informatico, esclusivamente in azienda, allo scopo di acquisire informazioni in merito a quanto attiene alla sicurezza ed all'ambiente di lavoro;
d) è tenuto alla massima riservatezza in merito a quanto acquisito in sede di visita che potrà essere utilizzato esclusivamente in relazione alle funzioni che la Legge loro attribuisce, fermo restando il rispetto del segreto industriale.
L'impresa, nel rispetto delle modalità della lett. a) del precedente comma, si impegna a garantire l'accesso al cantiere e la presenza del proprio responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o di un addetto da questi incaricato.
Delle visite aziendali e degli altri interventi di consultazione viene redatto un resoconto, copia del quale viene contestualmente consegnata all'impresa. In tale documento vengono riportate le indicazioni e le raccomandazioni in tema di sicurezza avanzate dal R.L.S.T., il quale conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sullo stesso.
Le visite del R.L.S.T. oltre che sulla base del programma di lavoro possono avvenire su richiesta aziendale, anche per il tramite e con l'assistenza dell'Associazione imprenditoriale di settore e/o dei dipendenti.
Degli esiti dell'esercizio delle proprie funzioni viene redatta una relazione trimestrale, da inoltrarsi ai Comitati paritetici competenti territorialmente, contenente gli elementi più significativi delle visite effettuate.
Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle normative vigenti, che non sia componibile tra le parti stesse è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Comitato paritetico territoriale come previsto dal comma 2 dell'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.
La Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro è incaricata di effettuare una ricognizione delle pattuizioni territoriali di cui aI successivo comma, da portare a conoscenza delle parti nazionali.
Salvo diverse determinazioni al livello territoriale, in ogni provincia è designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali un RLST. Numero, modalità e costi per il finanziamento delle attività, anche con riferimento alla formazione del RLST, saranno regolate dalle Parti sociali territoriali.
Fermo restando quanto pattuito a livello territoriale in merito alla mutualizzazione degli oneri, i costi del RLST non potranno essere addebitati alle imprese che hanno eletto o designato il RLS aziendale e l'attività dello stesso RLST potrà essere esercitata esclusivamente nelle realtà produttive in cui non vi sia stata elezione diretta del RLS in ambito aziendale.
Il numero delle ore di permesso spettanti al rappresentante medesimo è determinato con riferimento all'occupazione complessiva interessata dell'ambito territoriale.
Avuto l'incarico, il RLST ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Le modalità e i contenuti specifici della formazione sono affidati ai Comitati paritetici territoriali, in collaborazione con l'Ente scuola, secondo un percorso formativo di 120 ore iniziali in materia di sicurezza e salute sia di natura teorica che pratica, da effettuarsi entro 2 mesi dalla data di elezione o designazione, con verifica finale di apprendimento e 8 ore di aggiornamento annuale
Il RLST viene designato o eletto nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.
RLSSP
Nelle grandi opere e/o nei contesti di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. l'attività di coordinatore dei RLS aziendali, presenti nei cantieri in cui siano coinvolte più imprese, è esercitata dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, che è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nei cantieri del sito produttivo. Le attribuzioni sono quelle previste dall'art. 50 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Dichiarazione a verbale
Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si fa riferimento all'accordo interconfederale in data 22 giugno 1995.
Dichiarazione congiunta
Le parti sociali ritengono necessario avviare al livello nazionale un tavolo congiunto di confronto del settore per dare concreta attuazione ai rinvii operati alla contrattazione collettiva dal Testo unico della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
La presenza contemporanea, infatti, nel medesimo cantiere di più imprese anche con diversa qualificazione giuridica, rende opportuna la definizione di regole omogenee e coordinate al fine di garantire la più efficace tutela della sicurezza dei lavoratori.
In particolare andranno definite regole che pur nel rispetto dell'autonomia delle diverse imprese presenti nel cantiere, consentano alle diverse forme di Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza, previste dal Testo unico, di svolgere efficacemente le proprie funzioni e di realizzare adeguate forme di coordinamento informativo e coordinativo.
Il confronto dovrà concludersi entro 6 mesi dalla sottoscrizione del presente contratto.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 5 - Art. 87 industria e Art____ cooperative (RLST)
Al fine di dare attuazione alle disposizioni contrattuali richiamate dal presente articolo in merito all'attività di rendicontazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali, gli RLST che non utilizzano modelli in uso nell'ambito territoriale di competenza, devono adottare, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, il modello di "Rapporto di consultazione aziendale/ di cantiere di cui all'allegato XXX.
RAPPORTO DI CONSULTAZIONE AZIENDALE/VISITA IN CANTIERE
(art. 50 D. Lgs. n. 81/08 e art. 87 CCNL edilizia)
RLST Provincia di_____
Consultazione/Visita n.______________Pratica n.__________Data_____
La visita è effettuata sulla base di:
[] programmazione di lavoro
[] richiesta aziendale
[] altro motivo:__________________________________________
Anagrafica di Cantiere
Cantiere Comune:__________________________Via/Piazza:___________________
Tipologia:_________________________Lavori di:_________________________
Committente:_________________________Resp. Lavori:_________________________
Coord. Prog.:_________________________Coord. Esecuz._________________________
Anagrafica Impresa
Impresa:___________________Via/P.zza:__________________sede Comune:_______________
Cap:___________,tel./Fax:_________________________Mail:_________________________
C.F.:_________________________Iscriz. CE._________________________
Consultazione preventiva
[] in ordine alla Valutazione dei Rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione;
[] sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso e alla evacuazione dei luoghi di lavoro;
[] sulla designazione del medico competente;
[] in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37 del D.Lgs. n 81/2008 dei:
[] Lavoratori
[] Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
[] Preposti
[] Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
[] Dirigenti
[] Avvenuta in collaborazione con organismo paritetico di settore.
[] In merito al Piano di sicurezza e coordinamento
[] Eventuali proposte________________________
Informazione e documentazione
(documenti consultabili esclusivamente in azienda anche su supporto informatico)
[] la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione.
[] le sostanze ed i preparati pericolosi.
[] le macchine e gli impianti.
[] l'organizzazione e gli ambienti di lavoro.
[] le malattie professionali.
[] gli infortuni:
- che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento.
- che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni.
[] copia del documento (DVR) di cui all'art. 17 comma 1 lett. a)
[] copia del documento (DUVRI) di cui all'art. 26 comma 3
[] copia del POS e PSC
Durante il sopralluogo è promossa l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle seguenti indicazioni e raccomandazioni in materia di salute e sicurezza durante il lavoro
1)_________________________
2)_________________________
3)_________________________
4)_________________________
IL RLST
L'IMPRESA
Art. 88 - Alloggiamenti e cucine
Nel caso di cantieri situati in località lontane da centri abitati o di accesso particolarmente disagiato, l'impresa deve provvedere ad alloggiare, gratuitamente, in baraccamenti o in altri locali rispondenti alle norme di Legge e del vigente regolamento d'igiene, i lavoratori dipendenti che non possono usufruire della propria abitazione a causa della lontananza dai cantieri stessi.
L'impresa è tenuta altresì, a richiesta di almeno 20 lavoratori, a mettere a disposizione gratuitamente il locale di cucina con i relativi utensili e quello di refettorio, nonché un cuciniere per ogni 50 lavoratori che consumano i pasti.
La pulizia dei baraccamenti, della cucina e del refettorio è curata dal personale dell'impresa.
L'impresa deve provvedere all'acquisto dei generi alimentari presso il luogo di rifornimento all'ingrosso più vicino e alla fornitura del combustibile, necessari per la confezione delle vivande.
Il vitto è somministrato ai lavoratori a prezzo di costo con esclusione delle spese di trasporto, di confezione e di cottura.
La composizione ed il prezzo dei pasti sono controllati da una Commissione di tre lavoratori da nominarsi ogni 15 giorni. Tale controllo deve essere effettuato, normalmente, fuori dall'orario di lavoro.
Ai lavoratori che ne facciano richiesta per giustificati motivi possono essere accordati brevi permessi, con facoltà per l'impresa di non corrispondere la retribuzione per il tempo di assenza dal lavoro.
A) A norma dell'art. 10 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al 1º e 2º comma.
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e universitario, con riguardo alle facoltà di architettura, economia e commercio, giurisprudenza ed ingegneria o altre facoltà che prevedano corsi di studio attinenti attività ricomprese nell'ambito di applicazione del presente contratto collettivo nazionale di lavoro e che siano svolti presso istituti e università pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 150 ore di insegnamento effettivo.
B) Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori edili, le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai commi successivi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico e svolti presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti.
I corsi di cui al comma precedente non potranno comunque avere una durata inferiore a 300 ore di insegnamento effettivo.
È demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti di svolgere congiuntamente le azioni e gli interessamenti opportuni affinché dagli Organismi pubblici competenti siano predisposti corsi di studio che, garantendo le finalità culturali di cui al comma 1, favoriscano l'acquisizione di più elevati valori professionali e siano appropriati alle caratteristiche dell'attività produttiva in edilizia.
Le Organizzazioni territoriali cureranno altresì il coordinamento delle predette iniziative con l'attività di formazione professionale della Scuola edile di cui all'art. 91.
Il lavoratore potrà richiedere permessi per un massimo di 150 ore in un triennio, usufruibili anche in un solo anno.
Nell'arco di un anno potrà usufruire dei permessi retribuiti il 3% dei lavoratori occupati dall'impresa nell'unità produttiva, compatibilmente con l'esigenza del regolare svolgimento dell'attività produttiva del cantiere. Potrà comunque usufruire dei permessi retribuiti un lavoratore nelle unità produttive che occupino almeno 18 dipendenti.
Il lavoratore potrà presentare domanda scritta all'impresa almeno un mese prima dell'inizio del corso, specificando il tipo di corso, la durata, l'istituto organizzatore.
Il lavoratore dovrà fornire all'impresa un certificato di iscrizione al corso e successivamente i certificati di frequenza mensile con l'indicazione delle ore relative.
Nel caso in cui il numero di richiedenti sia superiore al limite sopra indicato, sarà seguito l'ordine di precedenza delle domande, ferma restando la valutazione delle esigenze di cui al comma 6.
Nel caso in cui le ore di frequenza ai corsi cadano in periodi di sospensione o riduzione di orario, il lavoratore conserva il diritto alle integrazioni salariali a norma di Legge e non trova applicazione la disciplina di cui al presente articolo.
Art. 91 - Formazione professionale
Le parti condividono la necessità di attribuire reale ed effettiva consistenza ed incidenza economica e strutturale alle attività di formazione, verificandone costantemente l'effettiva finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività del personale inserito e da inserire. Concordano pertanto di:
- intraprendere un percorso che permetta di rendere il sistema Formedil coerente e funzionale a seguenti obiettivi e priorità:
- fornire servizi con effettivo, evidente e misurabile valore aggiunto per il settore;
- strutturarsi in modo tale da essere strettamente funzionale e rispondente (in modo rapido e flessibile) alle esigenze degli utilizzatori (imprese/lavoratori);
- perseguire l'obiettivo di avere un impatto strutturale e verificabile sul tessuto produttivo;
- favorire l'occupazione qualificata e governare il mercato del lavoro;
- avviare a tale fine ad un complessivo progetto di riconversione del sistema Formedil che indichi condizioni, strumenti e procedure finalizzati all'attuazione in tempi certi degli obiettivi e priorità di cui sopra e di affidarne la redazione al Consiglio di amministrazione del Formedil. Tale progetto di riconversione, approvato dal C.d.A. Formedil entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL, dovrà essere trasmesso alle parti sociali sottoscrittrici dello stesso per la definitiva approvazione.
Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.
Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria.
Il sistema nazionale è strutturato in Organismi territoriali, denominati Scuole edili, in Organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell'Organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil.
È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonché di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione.
Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia.
Sono attività del Formedil:
- le ricerche e gli studi di settore, l'evoluzione normativa, l'evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative;
- l'elaborazione di linee-guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del sistema nazionale di formazione professionale di settore;
- la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, di dialogo sociale di settore e di aggiornamento del personale degli Enti bilaterali contrattuali;
- l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi;
- l'analisi dei costi della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni.
Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nell'Allegato L.
Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente.
I Formedil regionali, costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo Statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le Scuole edili territoriali di una singola regione e hanno il compito, secondo le linee-guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l'Ente regione e il Formedil nazionale.
I Formedil regionali hanno compiti di:
- coordinamento e indirizzo dell'attività degli Enti territoriali;
- rappresentanza nei confronti dell'Ente regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie;
- promozione di tutte quelle iniziative (studi di settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di metodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle Scuole edili, una maggiore qualità al fine di razionalizzare le risorse fisiche ed economiche.
Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi del personale e delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del Formedil regionale sono finanziate con contributo degli Enti scuola territoriali di riferimento, stabilito in sede regionale dalle parti sociali, sulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi.
Le Scuole edili sono le agenzie formative di settore su cui si basa il sistema nazionale Formedil.
Esse operano su base territoriale, in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee-guida predisposte dal Formedil nazionale.
Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alle necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali.
In particolare, ciascuna Scuola edile, coordinandosi attraverso il Formedil regionale con gli altri Enti scuola della propria regione, costruisce una offerta formativa che tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale.
Al finanziamento delle Scuole edili verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (Protocollo Organismi bilaterali).
Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio.
Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Cassa edile.
I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'Ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative.
I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal Formedil nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale.
Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (Protocollo sugli Enti bilaterali).
Le Scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vicepresidente.
Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità.
Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale.
Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un piano generale delle attività della Scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi.
Il piano formativo degli Enti scuola dovrà essere articolato sui seguenti assi di intervento (Protocollo sulla formazione):
Formazione per l'impiegabilità
Istruzione e formazione professionale.
Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti.
Formazione professionalizzante integrativa.
Formazione per la progressione professionale
Formazione per l'apprendistato.
Formazione continua.
Formazione a catalogo per un percorso professionale.
Formazione per la sicurezza
Su tali assi di intervento l'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate.
Il C.d.A. Formedil è tenuto ad elaborare un Piano biennale delle attività all'interno del quale siano indicate le attività prioritarie e gli obiettivi da raggiungere nel biennio. Il PBA, ratificato dalle parti sociali sottoscrittrici del CCNL, verrà trasmesso formalmente alle Scuole edili.
I Piani delle attività annuali delle Scuole edili territoriali dovranno indicare al proprio interno i punti collegati all'attuazione delle priorità e degli obiettivi di cui al Piano biennale delle attività Formedil e dovranno essere trasmessi annualmente a Formedil.
Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale.
Le attività di formazione saranno rivolte di massima a:
- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neolaureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità;
- lavoratori in disoccupazione;
- lavoratori in C.i.g.
Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle Casse edili.
I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contratto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerente alle mansioni svolte.
Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1º livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova.
La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle Scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la Scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della Scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale.
Il libretto personale, predisposto e gestito in sede locale dalla Scuola edile territoriale sulla base di un modello nazionale creato da Formedil, registra la storia formativa del singolo lavoratore.
Certifica pertanto i corsi frequentati e i relativi apprendimenti finali (o competenze formative) verificati. In un quadro di necessaria e progressiva omogeneizzazione dell'offerta formativa del sistema Formedil, Formedil predisporrà il repertorio nazionale delle competenze cui le singole Scuole edili faranno riferimento per quanto riguarda le acquisizioni formative da prevedere al termine di ciascun corso e da certificare nel libretto personale.
Ogni Scuola edile riverserà i dati di ciascun libretto personale in un'anagrafica nazionale istituita presso Formedil.
Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale.
Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di Statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli Statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto.
Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di Ente scuola edile e CPT per migliorare l'assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l'Ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo Statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che costituisce allegato al presente contratto.
Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e CNCPT al fine di raccordare le banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le politiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l'offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all'interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse edili.
Le parti intendono sperimentare, esclusivamente per la durata di due anni a decorrere dal 1º gennaio 2009 un nuovo servizio di sostegno e accompagnamento allo sviluppo professionale. Al termine del biennio le parti valuteranno gli esiti del progetto e assumeranno le conseguenti decisioni:
a) le imprese edili si impegnano a comunicare l'assunzione di ogni operaio che acceda per la prima volta al settore con congruo anticipo, comunque non inferiore a 3 giorni rispetto al giorno di effettivo ingresso in cantiere del lavoratore. Tale comunicazione dovrà essere effettuata alla Cassa edile territoriale che "in automatico" trasmetterà la comunicazione alla Scuola edile;
b) la Scuola edile territoriale chiamerà in formazione il lavoratore per frequentare il corso di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza (in adempimento all'art. 37, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008). Il corso, che il lavoratore frequenterà di norma prima dell'assunzione, ricomprende il modulo formativo per la sicurezza di 8 ore previsto dal comma 46 del presente articolo e dall'art. 110, comma 7, del vigente CCNL vigente per la formazione alla sicurezza.
La Scuola edile territoriale dovrà attrezzarsi a questo fine. Laddove per specifiche esigenze organizzative, nella fase di avvio, non fosse possibile istruire i corsi formativi, la Scuola edile è tenuta, in via transitoria, ad effettuare tali corsi entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione e a rimborsare all'impresa il relativo costo del lavoro se effettuati durante l'orario di lavoro;
c) la Cassa edile territoriale trasmetterà a CNCE-Formedil i dati di ciascun nuovo lavoratore entrato in edilizia. A ciascuno di essi il Formedil invierà a domicilio una lettera personale e un invito a frequentare i corsi di formazione presso la locale Scuola edile;
d) entro fine settembre di ogni anno, in coincidenza con la giornata nazionale della formazione nelle costruzioni, i lavoratori interessati concorderanno con la Scuola edile territoriale un progetto di sviluppo professionale (PSP). Il PSP prevede un servizio di accompagnamento e sostegno da parte della Scuola edile e un minimo di 48 ore annuali di formazione collocate al di fuori dell'orario di lavoro.
* * *
I lavoratori dell'azienda o dell'unità produttiva hanno diritto ad essere formati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento alle mansioni svolte, in occasione:
- del primo ingresso nel settore;
- del cambiamento di mansioni;
- dell'introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, nuove sostanze e preparati pericolosi.
Fermo restando quanto previsto dalla lettera b) del presente articolo, in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., alla formazione dei lavoratori provvede, durante l'orario di lavoro, l'impresa o l'organismo paritetico territoriale di settore mediante programmi di 8 ore per i singoli lavoratori.
Ai lavoratori sarà rilasciata una certificazione dell'avvenuta formazione e l'Organismo paritetico territoriale terrà un'anagrafe in merito.
Alla formazione dei lavoratori provvede l'Organismo paritetico di cui al comma precedente per le imprese che intendano avvalersi di tale attività, le quali saranno tenute al versamento del contributo aggiuntivo eventualmente necessario in relazione agli specifici maggiori costi.
Chiarimento a verbale
Le parti si danno atto che le previsioni di cui alle lettere a), b), c) e d), del presente articolo sono confermate, ai sensi dell'accordo nazionale del 16 novembre 2010.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 2 - Protocollo formazione e sicurezza
Formazione
Le parti condividono la necessità di attribuire consistenza strutturale, nonché economica, alle attività di formazione, verificandone costantemente la loro finalizzazione al miglioramento della qualità professionale e della produttività dei lavoratori, sia assunti che da assumere.
Il Formedil - Ente Unificato Nazionale formazione e sicurezza, in considerazione della necessità e della urgenza di dotare il settore delle professionalità richieste e necessarie e al fine di omogeneizzare i percorsi formativi e i relativi costi su tutto il territorio nazionale, definirà, di concerto con le Parti sociali, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente CCNL, un Catalogo Formativo Nazionale (CFN), rivolto ai fabbisogni formativi delle imprese e aggiornato, con particolare attenzione, al green building, rischio sismico, bio edilizia, risparmio energetico, recupero, manutenzione, digitalizzazione, ecc.
Unitamente alla predisposizione del CFN, tutte le Scuole Edili/Enti unificati territoriali dovranno obbligatoriamente adeguare l'offerta formativa istituzionale, anch'essa prevista nel suddetto CFN, entro il 30 settembre 2022 e in piena sinergia con gli enti formativi regionali di settore.
Il suddetto catalogo formativo avrà, come prioritario obiettivo, la definizione dei contenuti della formazione continua professionalizzante dei lavoratori, intesa come quella non derivante da obblighi previsti dalle norme, unitamente al catalogo della formazione istituzionale.
Le parti stabiliscono, a far data dal 1º ottobre 2022 e, comunque, previa definizione del Regolamento di seguito indicato, una specifica aliquota contributiva, pari allo 0,20%, destinata al "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori" istituito presso la locale Cassa Edile/Edilcassa. Tale aliquota sarà destinata esclusivamente al finanziamento della formazione professionalizzante prevista dal catalogo formativo nazionale e alla premialità per le imprese che ne fruiscono, nonché alla premialità per le imprese che denuncino in Cassa Edile operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, pari o inferiore ad un terzo del totale dei dipendenti in organico (le imprese fino a 3 operai dipendenti potranno accedere alla premialità in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello). Le modalità operative del predetto Fondo saranno definite con il suddetto Regolamento stabilito dalle Parti Sociali nazionali entro due mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL.
I corsi di formazione inclusi nel CFN, ivi compresa la formazione istituzionale, sono gratuiti per le imprese regolari iscritte al sistema bilaterale edile.
Per le medesime imprese sono, altresì, gratuiti i corsi per la formazione dei preposti e dei datori di lavoro in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi di formazione professionalizzante non obbligatori per Legge, svolti presso il sistema bilaterale edile, potranno essere effettuati anche nella giornata del sabato e le imprese saranno esonerate dal relativo versamento in Cassa Edile, nonché dal pagamento dello straordinario, fermo restando il riconoscimento della normale retribuzione.
A decorrere dal 1º ottobre 2022, la contribuzione destinata all'Ente territoriale formazione e sicurezza pari all'1%, di cui lo 0,50% destinato alla formazione e lo 0,50% alla sicurezza sul lavoro.
Per i territori in cui il contributo per l'Ente territoriale formazione e sicurezza sla inferiore all'aliquota dell'1% e in cui, comunque, il predetto Ente eroghi gratuitamente corsi di formazione, ferma restando l'aliquota dell'1%, a decorrere dalla predetta data del 1ºottobre 2022, le eventuali riserve generate dall'aumento del contributo dovranno essere utilizzate per incrementare la formazione e le premialità di cui sopra, secondo le modalità che saranno definite con il Regolamento nazionale.
Le Parti si attiveranno affinché Fondimpresa e Foncoop adottino idonee linee di finanziamento progettuali rivolte alle imprese edili iscritte al sistema bilaterale, in relazione al CFN.
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 CCNL Ance e 44 e 45 Coop vigenti, si aggiunge rispettivamente agli artt. 91 e 75 il seguente paragrafo: "Agli operai che, su indicazione del datore di lavoro, frequentino con esito favorevole almeno un corso di formazione professionalizzante presso gli enti di settore, sarà assegnato:
- all'operaio comune, con almeno una anzianità certificata di 36 mesi presso il sistema delle Casse edili, di cui almeno 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio qualificato;
- agli operai già inquadrati nel livello qualificato, che vantino una anzianità presso il sistema Casse edili di almeno 48 mesi, di cui 12 mesi con il medesimo datore di lavoro, l'inquadramento di operaio specializzato.
Tutti i passaggi di cui sopra, avverranno entro 60 giorni dal recepimento dei suddetti attestati.
Nell'ipotesi di nuove assunzioni, gli operai qualificati e specializzati, con anzianità di 48 mesi presso il sistema delle Casse edili, in possesso di attestati formativi, rilasciati dal sistema bilaterale edile, che certifichino le specifiche competenze professionali, non potranno essere inquadrati come operai comuni".
Borsa Lavoro
Le Parti, con la sottoscrizione del presente contratto, ribadiscono l'importanza e la funzione strategica della Borsa Lavoro Edile Nazionale (Blen.it) e danno mandato al Formedil - Ente unico formazione e sicurezza nazionale di procedere al suo potenziamento e aggiornamento, anche prevedendo modalità per favorire l'occupazione dei soggetti oggetto di formazione certificata (CFN) da parte delle Scuole Edili/Enti Unificati. Al riguardo le parti entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto definiranno specifiche linee guida che saranno allegate, come parti integranti, al CCNL.
Salute e sicurezza
Le Parti convengono di creare un'anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa del sistema, attraverso l'obbligo dell'invio del verbale di elezione da parte dell'impresa all'ente unico formazione e sicurezza territoriale (CPT dove ancora presenti) di riferimento.
Formazione su salute e sicurezza
Le parti condividono la necessità di garantire, tramite l'attività svolta dalle Scuole edili/Enti unificati territoriali, la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.
Inoltre, al fine di implementare ulteriormente la sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che l'aggiornamento della formazione dei lavoratori, della durata di 6 ore, di cui al punto 9 dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, dovrà essere effettuato ogni tre anni. La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall'aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione. Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.
Sorveglianza sanitaria
Le Parti Sociali in un'ottica di rafforzamento della prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni nel settore delle costruzioni e di rilancio dello svolgimento della sorveglianza sanitaria nei cantieri edili, stabiliscono quanto segue:
- presso il Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza, è istituita un'apposita Commissione nazionale, che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, redigerà il regolamento operativo in materia di sorveglianza sanitaria. La Commissione sarà composta dalle Parti Sociali, dalla CNCE, dal SANEDIL e dallo stesso FORMEDIL e definirà un progetto nazionale straordinario di rilancio della sorveglianza sanitaria, in attuazione a di quanto previsto dall'Allegato 2 del CCNL Edilizia Industria ANCE - Coop 2018.
Tale progetto straordinario, della durata di tre anni, vedrà anche il coinvolgimento degli Enti unificati territoriali (CPT ove non unificati) e sarà compartecipato in maniera paritetica, per la sostenibilità dei suoi obiettivi, da CNCE, FORMEDIL e SANEDIL. L'operatività del progetto vedrà il supporto degli Enti nazionali del settore nella misura di 3/4 delle risorse necessarie al suo sviluppo, mentre 1/4 delle risorse necessarie sarà messa a disposizione da parte degli Enti territoriali.
Carta di identità Professionale Edile (CIPE)
Le parti sottoscritte convengono di dare mandato alla CNCE per definire, entro tre mesi dalla firma del presente contratto, la Carta d'identità Professionale Edile (CIPE), rilasciata dalle Casse edili/Edilcasse, la cui gestione sarà affidata al sistema degli Enti bilaterali del settore e che comunque dovrà contenere tutti i dati relativi ai corsi formativi effettuati presso il sistema bilaterale edile e le scadenze relative alla sorveglianza sanitaria.
Fondo Anticipo Pensionistico
Presso la CNCE sarà istituita una "Commissione Fondo Anticipo Pensionistico" che, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto, dovrà individuare soluzioni idonee per incentivare Fondo stesso nonché degli specifici Fondi territoriali e rendere esigibili le risorse ivi accantonate.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 20 - Accordo di sorveglianza sanitaria
Addì, 3 marzo 2022, in Roma
ANCE, LEGACOOP Produzione e Servizi, CONFCOOPERATIVE Lavoro e Servizi e AGCI Produzione e Lavoro,
e
FENEAL UIL, FILCA CISL e FILLEA CGIL
Le Parti Sociali al fine di sostenere il progetto "Sorveglianza Sanitaria" previsto dal rinnovo del CCNL del 3 marzo 2022 , indicheranno agli Enti nazionali, parti attive nella realizzazione dello stesso, di impegnare risorse pari a euro 7,5 min (importo annuale) per tre anni.
Allegato 21 - Accordo simulatori macchine di cantiere
Addì,____, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE & SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti, al fine di promuovere ulteriormente la formazione delle maestranze del settore edile, con l'obiettivo di aumentare i livelli di tutela e sicurezza in cantiere,
concordano quanto segue:
a) dare mandato al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza - affinché acquisti, per ciascuna regione del territorio nazionale, un simulatore avanzato di macchine di cantiere, utile strumento di apprendimento per i lavoratori neo assunti e di ausilio alle imprese che devono aggiornare le competenze delle proprie maestranze;
b) garantire che il simulatore venga messo a disposizione di tutti gli enti bilaterali territoriali aderenti al Formedil - Ente unico nazionale formazione e sicurezza;
c) verificare che i territori si coordinino per favorire l'uso diffuso del simulatore e mettere a disposizione, laddove non presente, un camper per lo spostamento dello stesso.
Verbale di stipula
[___]
Art. 1 - COSTITUZIONE
In attuazione e in applicazione di quanto previsto dall'Allegato 2, ‘Protocollo formazione e sicurezza", del CCNL Ance-Coop-OO.SS. del 3 marzo 2022 e dall'Allegato IX Protocollo Formazione e sicurezza sul lavoro del CCNL delle Associazioni artigiane e sindacati del 4 maggio 2022, è istituito, al livello territoriale, presso la Cassa edile/Edilcassa locale, il "Fondo territoriale per la qualificazione del settore - Formazione e incremento delle competenze professionali dei lavoratori", di seguito denominato Fondo, alimentato da un aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei predetti contratti collettivi nazionali fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS
Il fondo entra in vigore il 1º ottobre 2023, con erogazione delle relative prestazioni a decorrere dal 1º gennaio 2024
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLE PRESTAZIONI
1. Le risorse del Fondo sono destinate al finanziamento delle seguenti prestazioni a favore dei datori di lavoro, secondo la relativa ripartizione percentuale:
a) incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio e previo svolgimento, attraverso gli Enti bilaterali del settore, da parte del lavoratore, di un corso di formazione professionalizzante incluso nel catalogo formativo nazionale (CFN), non derivante da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. L'importo dell'incentivo è determinato sulla base della durata del corso di formazione professionalizzante, come di seguito indicato:
- corso di durata fino a 8 ore: euro 150;
- corso di durata compresa tra 9 ore e 40 ore: euro 350;
- corso di durata superiore a 40 ore: euro 500.
A tale incentivo è destinato il 60% delle risorse del Fondo
b) incentivo riconosciuto, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla Cassa edile/Edilcassa competente, nel caso in cui l'impresa denunci nel sistema delle Casse Edili/Edilcasse operai inquadrati al primo livello, in forza da oltre 18 mesi, in numero pari o inferiore ad un terzo del totale degli operai in organico, con arrotondamento all'unità superiore in presenza di decimale pari o superiore a 5. la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento. A parità di numero di Operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Le imprese fino a 3 tre operai dipendenti potranno aver riconosciuto l'incentivo in presenza di un solo operaio inquadrato al primo livello, fermo restando che le imprese con 1 solo operaio in organico potranno vedersi riconosciuto l'incentivo solo qualora l'operaio medesimo non sia inquadrato al 1º livello.
Laddove previsto nel CCNL, la contrattazione territoriale di 2º livello potrà prevedere meccanismi premiali migliorativi.
L'Importo dell'incentivo, riconosciuto, una volta l'anno (per anno edile), a ciascun datore di lavoro in possesso dei requisiti richiesti. seconda criteri e modalità di cui al successivo art. 3, sarà determinato come segue:
- € 40 per ogni operaio di 2º livello in organico;
- € 45 per ogni operaio di 3º livello in organico;
- € 50 per ogni operaio di 4º livello in organico;
A tale incentivo è destinato il 30% delle risorse del Fondo
c) un "buono formazione" pari ad auro 100 per ciascun operaio, riconosciuto dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio medesimo, da utilizzare per lo svolgimento di corsi di formazione professionalizzante non obbligatori inclusi nel catalogo formativo nazionale (CFN), esclusivamente nei seguenti casi;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa non fosse erogato, entro il termine di 30 giorni dalla richiesta dell'impresa medesima, dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Casse Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, bensì da altra Scuola Edile/Ente unificato della medesima regione o comunque di un territorio limitrofo;
- qualora il corso di formazione professionalizzante scelto dall'impresa, erogato dalla Scuola Edile/Ente unificato del territorio presso la cui Cassa Edile/Edilcassa è iscritto l'operaio, rientrasse tra quelli a pagamento previsti eventualmente dal CFN.
Il "buono formazione" deve essere utilizzato entro 60 giorni dal riconoscimento dello stesso da parte della Cassa Edile/Edilcassa cui è iscritto l'operaio. Resta fermo l'obbligo del datore di lavoro di presentare alla Cassa Edile/Edilcassa l'attestato formativo entro 30 giorni dalla fine del corso.
A tale prestazione è destinato il 10% delle risorse del Fondo.
d) Nel caso il Mastro formatore Artigiano partecipi alla formazione pratica dei propri dipendenti, nei termini e nelle modalità previste dal CCNL Artigianato richiamato in premessa, sarà riconosciuta una premialità pari alla riduzione del 50% sul contributo al Fondo, dovuto per l'operaio formato per cui spetta l'incentivo di cui alla lett. a), per 18 mesi.
Ciascuna delle suddette prestazioni sarà riconosciuta nel limite delle risorse a tal fine a disposizione del Fondo, come individuate dalle percentuali sopra richiamate.
Le risorse destinate a ciascuna delle prestazioni richiamate alle lettere a), c) e d) del punto 1, eventualmente non utilizzate al termine di ciascun anno Cassa Edile/Edilcassa, dovranno essere impiegate, nella misura del 50% per l'automatico ulteriore finanziamento della prestazione di cui alla lettera b) del medesimo punto 1 e, per il restante 50%, secondo quanto stabilito, nel rispetto delle finalità proprie del Fondo, con la contrattazione territoriale di secondo livello o con accordi sindacali al livello territoriale.
Fermo restando quanto sopra, la contrattazione territoriale di 2º livello o accordi sindacali a livello territoriale potranno prevedere la destinazione delle risorse eventualmente non utilizzate ad incremento degli importi previsti rispettivamente dalle prestazioni di cui alle medesime lettere a), b), c) e d).
Art. 3 - REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI
1. L'Incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto per i corsi di formazione professionalizzante svolti a decorrere dal 1º gennaio 2024 per gli operai con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno, anche a tempo determinato (nel rispetto dei relativi limiti quantitativi previsti dai CCNL).
L'incentivo di cui sopra sarà riconosciuto a condizione dell'effettiva partecipazione del lavoratore al corso di formazione professionalizzante, nel rispetto della percentuale di frequenza minima a tal fine prevista dalla Scuola Edile/Ente unificato territoriale per lo specifico corso.
Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di lavoratori formati non superiore alle seguenti percentuali della media dei lavoratori operai, iscritti presso la medesima Cassa Edile/Edilcassa, in forza nel precedente anno Cassa Edile/Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali:
- per imprese fino a 5 operai: 100%;
- per imprese da 6 a 15 operai: 5 operai più il 50% dei restanti operai;
- per imprese da oltre 16 a 50 operai: 10 operai più il 30% dei restanti operai;
- per imprese oltre 50 operai: 21 operai più il 20% dei restanti operai.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per la formazione di almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente alle percentuali massime indicate al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa per la prestazione di cui alla lett. a) potrà essere presentata decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione, mentre un'ulteriore richiesta per la prestazione di cui alla lett. d), laddove spettante, potrà essere presentata decorsi 18 mesi dall'ultima compensazione.
2. La prestazione di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuta, una volta l'anno (per anno edile), alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione della domanda secondo la procedura per l'inserimento nella graduatoria descritta nel successivo art. 4.
3. Il "buono formazione", di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, sarà riconosciuto, nei limiti di seguito indicati, alle imprese aventi i relativi requisiti, previa presentazione, della domanda secondo la procedura descritta nel successivo art. 4.
Fermo restando il rispetto dei relativi requisiti e nei limiti delle risorse a tal fine a disposizione presso il fondo, al datore di lavoro potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per un numero di operai da formare non superiore ai limiti individuati al comma 3 del punto 1 del presente articolo.
Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto il "buono formazione" per almeno 1 operaio, indipendentemente dal numero dei lavoratori operai occupati.
Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato il "buono formazione" per un numero di lavoratori corrispondente al limite massimo di cui sopra, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile/Edilcassa potrà essere presentata decorsi 12 mesi dal riconoscimento dell'ultimo "buono".
4. Per tutte le prestazioni di cui all'art. 2 il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia alla data della richiesta che alla data della compensazione (o del riconoscimento del "buono formazione"), in regola con i versamento nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scaduti a ciascuna delle predette date. A tal fine, la Cassa Edile/Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese.
5. Ai fini del riconoscimento delle prestazioni di cui all'art. 2 saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
6. La priorità per l'accesso alla singola prestazione sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
Art. 4 - EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DECORRENZA
1. L'incentivo di cui alla lett. a) del punto 1 dell'art. 2 (nonché quello di cui alla lett. d del medesimo punto 1, laddove spettante) sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di inizio del corso formativo professionalizzante. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale l'effettiva partecipazione del lavoratore.
L'incentivo di cui alla lett. b) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente (come individuata alla medesima lett. b), a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Cassa Edile/Edilcassa verificherà direttamente la sussistenza dei requisiti, previsti dalla citata lett. b), alla data della richiesta presentata dall'impresa, fatto salvo quanto di seguito specificato. Nel caso in cui il datore di lavoro abbia operai iscritti presso più casse Edili/Edilcasse, nella richiesta dovrà dichiarare, per ciascuna di esse, il numero e il livello di inquadramento degli operai medesimi. Resta salva, in ogni caso, la facoltà della Cassa Edile/Edilcassa competente di verificare quanto dichiarato dal datore di lavoro.
Il "buono formazione" di cui alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2 sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto l'operaio, a seguito di apposita richiesta del datore di lavoro da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità. La Casse Edile/Edilcassa verificherà direttamente con la Scuola Edile/Ente unificato territoriale la sussistenza dei requisiti previsti dalla citata lett. c).
2. Con riferimento alle prestazioni di cui rispettivamente alle lettere a) e d), alla lett. b) e alla lett. c) del punto 1 dell'art. 2, per tutte le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile/Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
In fase di prima applicazione, per le graduatorie relative alle suddette prestazioni si farà riferimento alle domande presentate nel corso del trimestre 1º gennaio - 31 marzo.
3. Le istanze non accolte per incapienza delle risorse del fondo destinate alla specifica prestazione saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda.
4. La Cassa Edile/Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso alla prestazione, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione (o il "buono formazione") all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili/Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente alla prestazione riconosciuta all'impresa.
6. Le parti nazionali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento delle prestazioni disciplinate dal presente Regolamento. Le Casse Edili/Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve. Le parti nazionali si incontreranno entro il 31 dicembre 2024, per esaminare l'andamento delle prestazioni, anche al fine di concordare conseguenti eventuali determinazioni.
Dichiarazione a verbale
Le prestazioni di cui al presente Regolamento si applicano esclusivamente alle imprese che versano il contributo dello 0,20%, in attuazione dei CCNL Ance-Coop e Artigiani.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che, con riferimento al Protocollo Formazione e sicurezza del CCNL Ance-Coop del 3 marzo 2022 e del CCNL Artigiani del 4 maggio 2022, anche ai fini del paragrafo aggiunto rispettivamente all'art. 91 CCNL Ance, all'art. 75 CCNL Coop e all'art. 40 CCNL Artigiani, sono da intendersi corsi di formazione professionalizzante quelli non derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Le parti ribadiscono che per i corsi di formazione derivanti da obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, vanno comunque garantiti i corretti inquadramenti previsti dal CCNL e dalla legislazione vigente.
REGOLAMENTO FONDO TERRITORIALE PER LA QUALIFICAZIONE DEL SETTORE
TABELLA E ISTRUZIONI OPERATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande e Punteggi
PREMIALITÀ
CRITERI E PUNTEGGIO
NOTE
A: Premialità per formazione professionalizzante
(unitamente a premialità per Mastro Formatore Artigiano, laddove spettante)
1) Percentuale di operai in formazione sul totale degli operai "formabili" presso la singola Cassa Edile/Edilcassa
- 100%: 3 punti;
- Da 51% a 99%: 2 punti;
- Fino al 50%: 1 punto;
2) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
3) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Per operai "formabili" si intende il numero massimo di operai formabili per i quali il datore di lavoro può richiedere la premialità (come previsto al comma 3 del punto 1 dell'art. 3 del regolamento).
Esempio: un datore di lavoro con 10 operai iscritti presso la singola Cassa Edile/Edilcassa può richiedere la premialità per un massimo del 50% dei predetti operai.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
B. Premialità per organico qualificato
1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa competente:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
La Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai dipendenti del datore di lavoro, indipendentemente dal livello di inquadramento.
A parità di numero di operai iscritti, la Cassa Edile/Edilcassa competente è quella presso cui risulta iscritto il maggior numero di operai di 1º livello.
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
C. Voucher formazione
1) Anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto l'operaio:
- Fino a 12 mesi: 1 punto;
- Da 13 a 24 mesi: 2 punti;
- Da 25 a 36 mesi: 3 punti;
- Da 37 a 48 mesi: 4 punti;
- Da 49 a 60 mesi: 5 punti;
- Oltre 60 mesi: 6 punti.
2) Rispetto dell'art. 29 L. 341/95:
- 3 punti
Ai fini di cui alla presente tabella, la frazione di di mese pari o superiore a 15 giorni si calcola come mese intero.
ISTRUZIONI OPERATIVE
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione della graduatoria, provvederà ad escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
2) La graduatoria relativa a ciascuna premialità (o voucher formazione) sarà generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione degli specifici criteri richiamati in tabella.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), una volta determinato il numero di prestazioni assegnabili sulla base delle risorse disponibili nel Fondo, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnazione di ciascuna prestazione alle singole domande seguendo l'ordine della graduatoria.
Con riferimento a ciascuna premialità (o voucher formazione), qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
Art. 92 - Disciplina dell'apprendistato
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, dal titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché dal bilancio di competenze realizzato dai soggetti pubblici e dalle Scuole edili accreditate mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente e le competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano le seguenti durate massime del contratto di apprendistato:
a) apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione: massimo 3 anni;
b) apprendistato professionalizzante:
- qualifiche finali del 2º livello di inquadramento contrattuale: massimo 3 anni;
- qualifiche finali del 3º livello di inquadramento: massimo 4 anni;
- qualifiche finali dal 4º livello di inquadramento: massimo 5 anni.
Il contratto di apprendistato, stipulato in forma scritta, deve contenere l'indicazione della prestazione oggetto del contratto, la qualifica professionale che sarà acquisita al termine previsto, il piano formativo individuale.
Il piano formativo individuale dovrà comprendere: la descrizione del percorso formativo, le competenze da acquisire, intese come di base e tecnico-professionali, le competenze possedute, l'indicazione del tutor come previsto dalle normative vigenti.
La durata della formazione per l'apprendistato professionalizzante è fissata in 120 ore annue, è finalizzata all'acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali e di norma è realizzata presso la Scuola edile secondo le linee-guida stabilite a livello nazionale dal Formedil, in conformità ai profili professionali definiti a livello regionale.
Salvo quanto previsto dalle disposizioni di Legge la durata della formazione è di 240 ore annue per l'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione.
La formazione sarà effettuata in via prioritaria presso le Scuole edili secondo le linee-guida stabilite a livello nazionale dal Formedil in conformità ai profili professionali ed agli standard minimi quadro definiti a livello regionale e nazionale.
La formazione si può svolgere all'interno dell'azienda in presenza dei requisiti previsti dalla Legge in ordine al tutor aziendale e all'idoneità dei locali adibiti alla formazione medesima.
Alla Scuola edile sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa edile;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- individuazione delle modalità di erogazione dell'attività formativa;
- formazione dei tutor aziendali;
- consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo;
- attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nel libretto individuale di formazione valevole ai fini della formazione continua.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a un anno e sempre che si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere.
A quest'ultimo fine l'apprendista deve documentare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa con l'attestato di frequenza rilasciato dalla Scuola edile e/o con l'attestazione del tutor aziendale nel libretto di formazione.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione dei crediti formativi acquisiti a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese rilasceranno all'apprendista, oltre alle normali registrazioni nella scheda professionale, un documento che attesti i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi.
Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 2 e 42 del vigente CCNL, con riferimento al livello di assunzione dell'apprendista.
L'inquadramento e il trattamento economico dei lavoratori in apprendistato professionalizzante è quello di un livello inferiore a quello della categoria per la quale è finalizzato il relativo contratto.
Nell'ipotesi di primo inserimento lavorativo nel settore, l'inquadramento dell'apprendista e il relativo trattamento economico è il seguente:
- 1º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 2º e 3º livello;
- 2º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 4º livello;
- 3º livello per i contratti di apprendistato professionalizzante finalizzati al conseguimento del 5º livello.
Nell'ipotesi di primo inserimento, a metà del percorso del periodo di apprendistato di cui al comma 3, lett. b), all'apprendista è riconosciuto l'inquadramento e il relativo trattamento economico di un livello superiore a quello di assunzione.
Quanto previsto nel comma precedente non si applica ai rapporti di apprendistato finalizzati al conseguimento del 2º livello.
Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 49, comma 5, lett. a) del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione o in ragione della programmazione attuata dalla Scuola edile competente per territorio, l'apprendista deve frequentare la Scuola edile per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle otto ore destinate alla sicurezza di cui all'art. 87 del vigente CCNL
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 43 del vigente CCNL
Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa sui riposi annui contenuta negli artt. 5 e 43, lett. B).
Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67 del CCNL
Ultimato il periodo di apprendistato, previa prova di idoneità effettuata secondo le norme fissate dalla Legge, all'apprendista deve essere attribuita la categoria professionale per la quale ha effettuato l'apprendistato medesimo, salva la risoluzione anticipata per giusta causa o giustificato motivo.
Per il periodo di preavviso valgono le norme di cui agli artt. 32 e 71 del CCNL con riferimento al livello riconosciuto all'apprendista.
Il numero complessivo di apprendisti da assumere non può superare il numero totale delle maestranze specializzate o qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, può assumere un apprendista.
Le parti si riservano di disciplinare l'apprendistato per l'alta formazione a seguito dell'emanazione della relativa normativa di attuazione.
Le parti si riservano di completare la disciplina relativa all'istituto dell'apprendistato per l'espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione, anche per quanto concerne il trattamento retributivo, a seguito della definitiva attuazione normativa dell'istituto stesso.
Nelle more, le parti concordano di applicare agli apprendisti minorenni la normativa contrattuale di cui all'art. 93 del CCNL 29 gennaio 2000. In coerenza con quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, le parti concordano altresì che i contratti di apprendistato per i minorenni, stipulati a decorrere dal 1º giugno 2005, hanno una durata massima di tre anni e pertanto la retribuzione spettante a tali lavoratori viene erogata fino al sesto semestre. Per l'aspetto retributivo deve quindi farsi riferimento alle tabelle dei minimi di paga base e di stipendio mensile degli apprendisti ai sensi della Legge n. 25/1955 di cui agli Allegati A e B del presente contratto.
Con effetto dal 1º gennaio 2009, i lavoratori apprendisti potranno beneficiare, in caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi meteorologici, del trattamento di Cassa integrazioni guadagni (C.i.g.o.). Tale prestazione sarà erogata dalla Cassa edile per un massimo di 150 ore/anno di interruzione dell'attività lavorativa dovuta ai suddetti eventi e sarà pari all'80% della retribuzione persa dall'apprendista per gli stessi eventi, nei limiti dei massimali di Legge.
L'impresa che impiega lavoratori con contratto di apprendistato è tenuta al versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore apprendista.
Condizioni per l'erogazione della prestazione sono:
- la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa dovrà essere riferita ad un periodo non inferiore ad una giornata di lavoro;
- l'iscrizione dell'apprendista, all'atto dell'evento, presso la Cassa edile;
- aver debitamente esposto nella denuncia mensile dei lavoratori le ore C.i.g. dell'apprendista;
- la regolarità dell'impresa con il versamento degli accantonamenti e delle contribuzioni alla stessa Cassa edile all'atto di liquidazione della domanda di prestazione;
- tale prestazione verrà anticipata all'apprendista dall'impresa che ne chiederà poi il rimborso, tramite apposita domanda alla stessa Cassa edile.
La domanda per essere accolta dovrà pervenire alla Cassa edile entro i 30 giorni successivi al rilascio, da parte dell'INPS, dell'autorizzazione all'intervento C.i.g. per eventi meteorologici per il cantiere in cui era occupato il personale apprendista.
Nell'ipotesi in cui l'impresa risulti avere alle dipendenze solo personale apprendista, la richiesta dovrà pervenire alla Cassa edile entro il termine previsto per la presentazione della denuncia mensile dei lavoratori occupati (m.u.t.) relativa al periodo in cui si è verificato l'evento. In questo caso l'impresa dovrà corredare la domanda di prestazione di idonea documentazione comprovante l'avvenuto verificarsi dell'evento atmosferico nel cantiere interessato.
Dichiarazione a verbale
Le parti concordano di demandare al Formedil nazionale l'elaborazione, entro il 31 dicembre 2008, dei profili per l'apprendistato professionalizzante.
Nelle more, si conferma che l'istituto dell'apprendistato professionalizzante può essere adottato, oltre che con riferimento ai profili di cui all'accordo nazionale del 31 maggio 2005, anche per profili di carattere generale, benché non espressamente previsti nel documento ISFOL relativo all'edilizia quali, a titolo esemplificativo, le figure professionali di tipo amministrativo.
Chiarimento a verbale
Le parti si impegnano ad armonizzare la disciplina contrattuale ogni qualvolta intervengano modifiche di Legge e accordi interconfederali sulla materia.
[___]
- visto l'Accordo 4 dicembre 2008 con cui ANCE e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL hanno demandato alla parti sociali territoriali la definizione e l'attuazione operativa in materia di prestazioni aggiuntive riconosciute in favore degli apprendisti;
- tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 in merito alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria apprendisti che prevede, con decorrenza 1º gennaio 2009, a carico delle imprese che impegnano lavoratori con contratto di apprendistato il versamento, per gli apprendisti in forza, di un contributo in Cassa Edile pari allo 0,30% della retribuzione percepita dal lavoratore;
- visto l'articolo 17 dell'allegato “D” - Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti - così come modificato dall'Accordo del 6 maggio 2013 nonché quanto stabilito nell'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini sottoscritto da ANAEPA Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI e Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL, che prevedevano dal 1º gennaio 2009, una prestazione per i lavoratori apprendisti per la copertura salariale (CIGO) dei periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi metereologici;
- visto l'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014
- visto l'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM, ANIER – FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL 28 ottobre 2013 in materia di “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
- visto l'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM, FeNEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del 12 novembre 2014, ed in particolare il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti”
considerato
- che l'art. 2, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/15, in vigore dal 24 settembre 2015, riconosce in favore dei lavoratori attualmente assunti con contratto di apprendistato professionalizzante il trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria;
- che per i lavoratori apprendisti di cui sopra trovano applicazione anche le norme previste dall'art. 2, comma 3, dello stesso D.Lgs. n. 148/15 che impongono ai datori di lavoro gli obblighi contributivi, previsti per le integrazioni salariali di cui essi sono destinatari, verso l'INPS;
si conviene quanto segue
- a decorrere dal 1º settembre 2015 sono abrogate le disposizioni in materia di Cassa Integrazione Ordinaria per gli apprendisti:
- di cui all'art. 92 del CCNL per i dipendenti delle imprese industriali edili ed affini 1º luglio 2014 (apprendistato);
- di cui all'articolo Art. 17 dell'Allegato “D” (Prestazioni aggiuntive in favore degli apprendisti) e l'Allegato “L” del CCNL per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'edilizia e affini;
- di cui all'art. 31 del CCNL Cooperative del 1º luglio 2014;
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 – Disciplina dell'Apprendistato - del CCNL ANIEM ANIER Confimi 28 ottobre 2013.
- il punto “Prestazioni Aggiuntive riconosciute in favore degli Apprendisti” dell'art. 94 del CCNL Confapi ANIEM del 12 novembre 2014;
Conseguentemente gli obblighi contributivi in Cassa Edile correlati alle disposizioni sopra indicate cessano di operare dal 1º settembre 2015.
Sono demandati alle parti sociali territoriali, in presenza di avanzi di gestione o di situazioni deficitarie in essere, eventuali accordi compensativi.
Accordo apprendistato 04/04/2019 (Decorrenza 01/04/2019)
APPRENDISTATO
Disciplina generale
La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di Legge e dalle disposizioni del presente articolo.
L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, articolato nelle seguenti tipologie:
a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante;
c) apprendistato di alta formazione e di ricerca.
Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta, indicando la prestazione oggetto del contratto, la qualificazione professionale da acquisire al termine del periodo di apprendistato e, in forma sintetica, il piano formativo individuale (PFI).
È prevista la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'Art.118 della Legge 23 dicembre 2000, n.388 e all'Art.12 del D.Lgs. n.276/2003 e s.m.i. anche attraverso accordi con le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La durata del contratto di apprendistato è determinata in considerazione della qualificazione da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio di competenze realizzato da soggetti pubblici o dalle Scuole Edili/Enti unificati accreditati mediante l'accertamento dei crediti formativi.
Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, e nel rispetto delle competenze regolamentari stabilite dalle leggi, le parti concordano che il contratto di apprendistato avrà una durata minima di sei mesi e una durata massima definita secondo quanto riportato nei successivi paragrafi attinenti le singole tipologie contrattuali.
Il livello di inquadramento degli apprendisti dovrà tenere conto di quanto previsto dall'articolo 77 del CCNL industria, inclusa la voce "Laureati e diplomati", ad esclusione della relativa maggiorazione, e dall'art. 14 del CCNL cooperative.
In caso di assenze dal lavoro superiori a 30 giorni, singolarmente o cumulativamente considerate (anche sommando causali diverse tra quelle di seguito richiamate), causate da malattia, malattia professionale, infortunio sul lavoro, congedi obbligatori di maternità e di paternità o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, ivi compreso l'intervento di ammortizzatori sociali, la durata del contratto di apprendistato potrà essere prolungata di un periodo di tempo pari a quello di mancato svolgimento dell'attività lavorativa.
Il datore di lavoro che intenda avvalersi di tale facoltà dovrà comunicare all'apprendista, prima della scadenza originariamente stabilita del rapporto contrattuale, la nuova scadenza definitiva del contratto di apprendistato e indicare le assenze che hanno determinato la proroga.
Al patto di prova, che deve essere stabilito in forma scritta, si applica per gli impiegati di qualsiasi livello la disciplina di cui all'art. 42 del vigente CCNL industria e all'ad. 88 del CCNL cooperative, mentre il patto di prova degli operai di qualsiasi livello avrà una durata pari a 8 settimane di lavoro.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione autorizzate, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro. Tale rapporto non può superare il 100 per cento per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a dieci unità. È in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Le parti si danno atto che per "maestranze specializzate e qualificate" si intendono i lavoratori, sia operai che impiegati, con livello di inquadramento non inferiore al secondo.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 42, comma 8, del d.lgs. n. 81/2015, per le imprese che occupano almeno 50 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante è subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro; a tal fine non si computano i rapporti di apprendistato cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
La percentuale del 20% è ridotta al 15% qualora l'assunzione riguardi lavoratori iscritti alla banca dati "Blen.it".
La frazione eventualmente risultante da tali conteggi sarà arrotondata all'unità superiore qualora risulti pari o superiore a 0,5.
Qualora non siano rispettate le predette percentuali, calcolate come sopra indicato, è in ogni caso consentita l'assunzione di un apprendista con contratto di apprendistato professionalizzante.
Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al precedente Gomma sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata prevista dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e sempreché si riferiscano alle stesse attività lavorative.
Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi di apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende, l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti, oltre all'eventuale frequenza di corsi di formazione esterna.
A tal fine l'impresa effettua le relative registrazioni sul Fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150/2015 ovvero nel libretto di formazione professionale edile o con altri sistemi di registrazione equivalenti.
Al termine del periodo di apprendistato, le imprese, con l'eventuale collaborazione della Scuola Edile/Ente Unificato, provvederanno ad attestare i periodi di apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati i periodi medesimi, come specificato al comma precedente.
Nel caso di cumulabilità di più rapporti, le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo di apprendistato da svolgere e la retribuzione iniziale dell'apprendista è quella relativa al semestre nel quale il precedente periodo è stato interrotto.
Alla Scuola Edile/Ente unificato sono affidati i compiti di:
- raccolta e monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti di apprendistato, utilizzando a tal fine i dati in possesso della Cassa Edile;
- predisposizione di moduli e formulari per la redazione del PFI ed eventuale assistenza all'impresa nella definizione del medesimo;
- definizione dei percorsi formativi relativi ai profili professionali determinati dalle regioni d'intesa con le organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti;
- formazione dei tutor aziendali;
- assistenza e accompagnamento per l'impresa e per l'apprendista, nel percorso di inserimento lavorativo di quest'ultimo.
Le ore destinate alla formazione esterna sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. All'atto dell'assunzione l'apprendista deve frequentare la Scuola Edile/Ente Unificato per lo svolgimento di 24 ore comprensive delle 16 ore previste dall'art. 91 del CCNL industria e dall'art. 84 del CCNL cooperative e delle 8 ore destinate alla sicurezza previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 81/08.
L'orario di lavoro degli apprendisti è disciplinato dagli articoli 5 e 43 del vigente CCNL industria e dagli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché dalle norme inderogabili di Legge.
Ai lavoratori apprendisti si applica la normativa sui riposi annui di cui agli artt. 5 e 43, lettera B, del CCNL industria e di cui agli artt. 52 e 89 del CCNL cooperative, nonché la normativa sulle ferie di cui agli artt. 15 e 62 del CCNL industria e di cui agli artt. 64 e 95 del CCNL cooperative.
Per il trattamento economico e normativo degli apprendisti nei casi di assenza per malattia, infortunio e malattia professionale, si fa rinvio agli artt. 26, 27, 66 e 67, del CCNL industria e agli artt. 75, 76, 109 e 110, del CCNL cooperative. In caso di assenza per malattia dell'apprendista impiegato, l'impresa sarà tenuta a corrispondere la differenza tra il trattamento economico a carico dell'INPS e quello previsto per gli impiegati all'art. 66 del CCNL industria e all'art. 109 del CCNL cooperative.
Al termine del periodo di apprendistato, le parti possono recedere dal contratto ex art. 2118 c.c. con preavviso decorrente dal medesimo termine. Nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per l'individuazione della durata del periodo di preavviso si rinvia agli artt. 32 e 71 del CCNL industria e agli artt. 81 e 111 del CCNL cooperative, con riferimento al livello di inquadramento dell'apprendista.
Il datore di lavoro deve garantire all'apprendista la presenza di un tutor aziendale idoneo ad affiancarlo nel percorso lavorativo e formativo, trasmettendo le competenze necessarie all'esercizio delle attività lavorative e favorendo l'integrazione tra le iniziative formative esterne all'azienda e la formazione sul luogo di lavoro.
Il tutor aziendale collabora con la struttura di formazione esterna all'azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza e, in particolare, nell'apprendistato ex artt. 43 e 45 del d.lgs. n. 81/2015, con il tutor formativo per la compilazione del dossier individuale dell'apprendista, secondo lo schema definito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
Il tutor aziendale esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dall'apprendista ai fini dell'attestazione da parte del datore di lavoro.
Le funzioni di tutor aziendale possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall'impresa, dal titolare dell'impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
Il lavoratore designato dall'impresa per le funzioni di tutor deve:
a) possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello dell'apprendista;
b) svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell'apprendista;
c) possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa nel settore o, in alternativa, aver frequentato un apposito corso formativo a titolo gratuito, da effettuarsi in via prioritaria presso la Scuola Edile/Ente unificato.
Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti.
Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, al decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e formazione professionale e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.
La formazione viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati, ove accreditati secondo la normativa vigente.
Le qualifiche o diplomi professionali di istruzione e formazione professionale di riferimento corrispondono alle figure professionali di cui al decreto interministeriale 15 giugno 2010, anche ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- 3 anni per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- 4 anni per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale;
- 1 anno per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore;
- 2 anni per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di stato.
Per le altre fattispecie non espressamente richiamate si rinvia alla normativa di Legge, anche regionale, e al D.M. 12 ottobre 2015 ed eventuali successive modifiche e integrazioni.
All'apprendista viene attribuito convenzionalmente:
- il 2º livello di inquadramento nel caso di conseguimento di specializzazione tecnica superiore o conseguimento di diploma di formazione professionale o di istruzione secondaria superiore;
- il 1º livello di inquadramento in tutti gli altri casi.
In caso di trasformazione del contratto di apprendistato ex art 43 del D.lgs. n. 81/2015 in contratto di apprendistato professionalizzante, la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato è di 5 anni, di cui almeno 2 anni di apprendistato professionalizzante.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Anno del contratto di apprendistato
% retribuzione della prestazione di lavoro in azienda
Anno scolastico formativo di riferimento
Primo
- 1º semestre 65%
- 2º semestre 70%
- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale o di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Secondo anno (15 anni compiuti) del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
- Primo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 per studenti che abbiano compiuto 15 anni*
Secondo
- 3º semestre 75%
- 4º semestre 80%
- Terzo anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Terzo anno del percorso per il conseguimento della Qualifica di istruzione e formazione professionale per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. a) del D.M. 12/10/2015
- Secondo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1º anno di corso)
Terzo
- 5º semestre 85%
- 6ºsemestre 90%
- Quarto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione e formazione professionale di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. b) e c) del D.M. 12/10/2015
- Primo anno del Corso integrativo per l'ammissione all'esame di Stato per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. d) del D.M. 12/10/2015
- Terzo anno dei percorsi Art.4 lett. a) e b) D.M. 12/10/2015 (per gli studenti per i quali l'apprendistato si è attivato nel 1º anno di corso)
Quarto
- dal 7ºsemestre 90%
- Quinto anno del percorso per il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore per i contratti di apprendistato di cui all'Art.4, co.1, lett. c) del D.M. 12/10/2015
* Si tratta degli studenti ripetenti il primo anno di istruzione/formazione
Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Il datore di lavoro ha facoltà di prorogare fino ad un anno il contratto, ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, nonché dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 12 ottobre 2015. Nel caso di proroga finalizzata al consolidamento e all'acquisizione di ulteriori competenze, il trattamento economico dell'apprendista progredisce secondo quanto stabilito dalla disciplina generale. Per l'apprendista che invece non abbia conseguito il titolo di istruzione, in caso di proroga il trattamento economico è quello dell'anno precedente.
Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Apprendistato professionalizzante
Il piano formativo individuale (PFI), definito sulla base di moduli e formulari predisposti dalla Scuola Edile/Ente unificato competente per territorio, nel rispetto della normativa regionale di riferimento, dovrà essere allegato al contratto individuale di lavoro come parte integrante dello stesso.
All'Ente Nazionale per la Formazione e la Sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, sono demandate l'elaborazione di linee guida comuni in materia di PFI e la predisposizione del registro formativo individuale.
La formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche viene effettuata in via prioritaria presso le Scuole Edili/Enti unificati oppure presso l'impresa.
La durata della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico professionali non potrà essere inferiore ad 80 ore medie annue.
La formazione di tipo professionalizzante è integrata dall'offerta formativa pubblica, ove prevista, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali.
La formazione impartita durante il periodo di apprendistato è finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e tecnico-professionali in conformità ai profili professionali definiti nel sistema di classificazione e inquadramento del presente CCNL.
Per i profili dell'apprendistato professionalizzante si farà riferimento agli articoli 77 del CCNL Industria e 14 del CCNL cooperative e all'Atlante del lavoro e delle Qualificazioni presso il Repertorio Nazionale delle Qualificazioni previsto dal d.lgs. n. 13/2013. È demandato all'Ente Nazionale per la formazione e la sicurezza, e nelle more della sua costituzione al Formedil Nazionale, l'aggiornamento e la manutenzione dei profili presso il suddetto Repertorio Nazionale.
La durata massima della presente tipologia di apprendistato è pari a:
- Lavorazioni tradizionali e mansioni di natura tecnico/amministrativa, propedeutiche all'acquisizione delle qualificazioni contrattuali contemplate nel 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º livello della classificazione contrattuale: 36 mesi;
- Lavorazioni artistiche relative ai profili professionali contrattuali che integrano la figura dell'artigiano: 48 mesi.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello per il quale è finalizzato il relativo contratto e in relazione alle diverse qualificazioni da conseguire:
Livelli
1º sem.
2º sem.
3º sem.
4º sem.
5º sem.
6º sem.
7º sem.
8º sem.
dal 2º al 7º
72%
72%
78%
78%
85%
90%
Lavorazioni artistiche (fig.artigiani)
72%
72%
78%
78%
85%
90%
90%
90%
Apprendistato di alta formazione e di ricerca
Fermo restando che la regolamentazione di tale tipologia di contratto di apprendistato è rimessa alla disciplina regionale o, in assenza, alle disposizioni del decreto ministeriale 12 ottobre 2015, il percorso formativo si svolge secondo la metodologia dell'alternanza formativa, basata sull'integrazione tra percorso di istruzione e attività di lavoro, attraverso il riconoscimento di quest'ultima in termini formativi.
Per le ore di formazione svolte nell'istituzione formativa il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo. Per le ore di formazione a carico dell'azienda è riconosciuta all'apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta.
Ai fini della stipula del contratto è necessaria la sottoscrizione di un protocollo tra il datore di lavoro e l'istituzione formativa cui è iscritto lo studente o l'ente di ricerca, secondo quanto stabilito con il decreto ministeriale 12 ottobre 2015.
Il piano formativo individuale è redatto dall'istituzione formativa, da intendersi anche la Scuola Edile/Ente unificato accreditata/o ai sensi della normativa regionale, con il coinvolgimento dell'impresa, ai sensi del predetto decreto ministeriale, cui deve farsi riferimento anche per quanto riguarda la formazione interna ed esterna all'azienda, gli standard formativi e la certificazione delle competenze.
Il trattamento economico degli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga base o stipendio mensile, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore per gli operai o premio di produzione per gli impiegati, EDR, eventuale elemento variabile della retribuzione, riferita al livello di inquadramento del lavoratore:
Livelli
1º sem.
2º sem.
3º sem.
4º sem.
5º sem.
6º sem.
7º sem.
8º sem.
dal 2º al 7º
70%
70%
78%
78%
85%
90%
La presente normativa contrattuale si applica per i rapporti di lavoro con contratto di apprendistato stipulati a decorrere dalla data del 1º aprile 2019.
CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le parti si danno atto che per i contratti di apprendistato stipulati antecedentemente all'entrata in vigore della presente regolamentazione, resta fermo il trattamento economico per gli apprendisti così come definito dalle tabelle retributive condivise con il CCNL 18 luglio 2018 e in vigore dal 1º luglio 2018.
Nota a verbale
Con riferimento alle ore destinate alla formazione esterna dell'apprendista di cui all'art. 92 del CCNL, fermo restando lo svolgimento presso la Scuola Edile/Ente Unificato delle 16 ore preassuntive ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, le parti concordano che lo svolgimento delle ulteriori 8 ore destinate alla sicurezza può effettuarsi entro il termine massimo di 60 giorni dall'assunzione.
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e s.m. il lavoro a tempo determinato è consentito a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/2001, il ricorso ai contratti a termine per le ulteriori causali non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Visto l'avviso comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4-bis, del citato decreto legislativo n. 368/2001 e s.m., le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'ANCE fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite alle R.S.U. e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai Consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato ai sensi del Dlgs n. 368/2001, come modificato dalla Legge n. 78/2014.
Le proroghe sono ammesse fino ad un massimo di 5 volte nell'arco dei complessivi 36 mesi, indipendentemente dal numero dei rinnovi, se riferite alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
È riconosciuto il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 36 mesi, ai sensi dell'art. 5 comma 4-quater del D.Lgs n. 368/2001.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 5 comma 4-sexies del D.Lgs n. 368/2001.
Gli intervalli di tempo di cui all'art. 5, comma 3 del D.Lgs n. 368/2001, sono ridotti a 5 e 10 giorni a seconda che il primo contratto sia, rispettivamente, inferiore o superiore a sei mesi, laddove il secondo contratto sia stipulato in occasione di:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni ;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Il ricorso al contratto a tempo determinato è vietato nelle seguenti ipotesi:
1. per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2. presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che tale contratto sia concluso per provvedere a sostituzione di lavoratori assenti, ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
3. presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato;
4. da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche.
Fermo restando le esclusioni operate dall'art. 10, comma 7 del citato decreto legislativo n. 368/01, il ricorso ai contratti a termine non può superare, mediamente nell'anno civile, cumulativamente con i contratti di somministrazione a tempo determinato di cui all'art. 95, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa in forza mediamente nell'anno civile precedente all'assunzione.
Un ulteriore 15% di assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato potrà essere effettuato esclusivamente con riferimento ai lavoratori iscritti in BLEN.IT.
Al fine di acquisire ogni utile informazione per il ricollocamento dei lavoratori iscritti nella BLEN.IT sarà compito della stessa effettuare annualmente un monitoraggio sull'andamento dei contratti a tempo determinato, sulle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato e sulla formazione erogata ai lavoratori, anche allo scopo di individuare ogni utile intervento finalizzato alla riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori medesimi, relazionando al Formedil il risultato del monitoraggio stesso.
Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di lavoro con contratto a termine e/o di somministrazione a tempo determinato, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa da calcolarsi necessariamente alla fine dell'anno civile di competenza.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs n. 368/2001 per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.Nel caso di opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dagli artt. 113 del CCNL edili industria e 3, lett. C), del CCNL edili cooperative, l'ulteriore deroga, prevista dal relativo comma del presente articolo, rientra tra le materie oggetto della procedura di concertazione preventiva.
Visto l'Avviso Comune del 10 aprile 2008 sottoscritto in attuazione dell'art. 5, comma 4bis, del citato decreto legislativo n. 368/01 e s.m.i, le parti concordano che l'ulteriore successivo contratto a termine in deroga al limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, di cui al medesimo comma, potrà avere durata massima pari a 8 mesi, a condizione che venga rispettata la procedura ivi prescritta.
In occasione della sessione semestrale di concertazione e informazione, l'Organizzazione territoriale aderente all'Ance e alle Associazioni Cooperative fornirà alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori territoriali informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro a termine e delle loro eventuali trasformazioni a tempo indeterminato.
Le imprese forniranno ai lavoratori in forza con contratto a tempo determinato informazioni in merito ai posti di lavoro a tempo indeterminato che si dovessero rendere disponibili per le medesime mansioni.
Le predette informazioni saranno fornite su richiesta alle RSU/RSA e alle Organizzazioni nazionali o territoriali dei lavoratori dalle imprese e dai consorzi di imprese in occasione degli incontri previsti dai punti 1.7 e 1.8 del sistema di concertazione e informazione del vigente CCNL.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 14 - art. 93) Contratto a termine
Il contratto a tempo determinato è stipulato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2015 e della L. n. 96/2018.
Le proroghe e i rinnovi sono ammessi nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 21 del suddetto decreto legislativo e dal comma successivo.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera b-bis, al contratto a tempo determinato potrà essere inoltre apposta una durata superiore a 12 mesi, ma comunque non eccedente i 24 mesi, dalle imprese edili che siano in possesso dei requisiti per accedere ai benefici previsti dall'art. 29 L. n. 341/95, anche per le seguenti specifiche condizioni:
- avvio di un nuovo cantiere;
- avvio di una specifica fase lavorativa, non programmata, nel corso di un lavoro edile;
- proroga dei termini di un appalto;
- assunzione di giovani fino a 29 anni e soggetti di età superiore ai 45 anni;
- assunzione di cassaintegrati;
- assunzioni di disoccupati e inoccupati da almeno sei mesi;
- assunzione di donne, di qualsiasi età, prive di impiego retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 19, comma 1.1. del D.Lgs n. 81/2015, il contratto a tempo determinato con durata superiore a 12 mesi, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere stipulato, per le specifiche condizioni di cui al comma precedente, fino al 30 settembre 2022, fatte salve eventuali modifiche del citato comma 1.1..
È riconosciuto, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione di rapporti a termine, ai lavoratori che, nell'esecuzione di uno o più dei suddetti contratti a termine presso la stessa azienda, abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo di 24 mesi più i 12 previsti dall'eventuale applicazione dell'art. 19, co. 3, del D.Lgs. n. 81/2015.
Il diritto di precedenza deve essere formulato per iscritto ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015.
(omissis)
Art. 94 - Contratti di inserimento
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro.
La durata del contratto di inserimento non può essere inferiore a 9 mesi e non può essere superiore a 18 mesi.
Nel caso di lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da grave handicap fisico, mentale o psichico, la durata massima può essere estesa fino a trentasei mesi.
Possono essere assunti con contratto di inserimento i lavoratori di cui al comma 1 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 276/2003.
Il contatto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificatamente indicato il progetto individuale di inserimento.
In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.
Nel contratto verranno indicati:
- la durata;
- il periodo di prova, così come previsto per il livello di inquadramento attribuito;
- l'orario di lavoro, determinato in funzione dell'ipotesi che si tratti di un contratto a tempo pieno o a tempo parziale.
L'inquadramento del lavoratore è quello dell'operaio comune per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai qualificati e specializzati e dell'operaio qualificato per i contratti di inserimento il cui progetto individuale è preordinato per gli operai di 4º livello; per i contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Anche per i contratti di inserimento rivolti alla categoria degli impiegati l'inquadramento economico e il trattamento economico è quello di due livelli inferiori a quello della categoria il cui progetto individuale è preordinato.
Nel caso di contratti di inserimento finalizzati al reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, l'inquadramento sarà di un livello inferiore.
Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore e deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite.
Nel progetto verranno indicati:
a) la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto di inserimento/ reinserimento oggetto del contratto;
b) la durata e le modalità della formazione.
Nell'ipotesi di reinserimento di soggetti con professionalità coerenti con il contesto organizzativo aziendale, potrà essere prevista una durata massima di 12 mesi.
Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 16 ore, ripartita tra l'apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale ed accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di "e-learning", in funzione dell'adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
La formazione teorica sarà effettuata presso le Scuole edili, sulla base di un programma predisposto dal Formedil.
La formazione antinfortunistica dovrà essere necessariamente impartita nella fase iniziale del rapporto e avrà la durata di 8 ore.
La registrazione delle competenze acquisite sarà opportunamente effettuata a cura del datore di lavoro o di un suo delegato sul libretto individuale di formazione predisposto dal Formedil.
Le parti si riservano di adeguare l'attuale sistema di certificazione delle competenze acquisite a quello predisposto in base alla vigente normativa sulla materia.
Per l'assunzione in prova e per la relativa regolamentazione valgono le norme di cui agli artt. 2 e 42 del vigente CCNL
L'orario di lavoro è disciplinato dall'art. 5 e dall'art. 43 del vigente CCNL
Nel caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore in contratto di inserimento/reinserimento ha diritto ad un periodo di conservazione del posto di settanta giorni.
Nell'ambito di tale periodo l'azienda applicherà il CCNL e il CCPL
Nei casi in cui il contratto di inserimento/reinserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento/reinserimento verrà computato nell'anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla Legge e dal contratto, con l'esclusione dell'istituto degli aumenti periodici di anzianità e della progressione automatica di carriera.
Art. 95 - Somministrazione di lavoro
In relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 276/2003, che mantiene in vigore le clausole contrattuali dell'edilizia in materia di lavoro temporaneo, le parti confermano i contenuti degli accordi 29 gennaio 2002 e 10 settembre 2003, le cui pattuizioni sono automaticamente applicabili per i lavoratori in somministrazione.
La somministrazione a tempo determinato è consentita per gli operai nelle seguenti ipotesi:
1) punte di attività connesse ad esigenze di mercato derivanti dall'acquisizione di nuovi lavori;
2) esecuzione di un'opera e di lavorazioni definite e predeterminate nel tempo che non possano essere attuate ricorrendo al normale livello occupazionale;
3) impiego di professionalità diverse o che rivestano carattere di eccezionalità rispetto a quelle normalmente occupate, in relazione alla specializzazione dell'impresa;
4) impiego di professionalità carenti sul mercato del lavoro locale;
5) sostituzione di lavoratori assenti, comprese le ipotesi di assenza per periodi di ferie non programmati, per lavoratori in aspettativa, congedo o temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni assegnate o che partecipino a corsi di formazione;
6) per fronteggiare punte di più intensa attività riguardanti servizi o uffici, indotte da eventi specifici e definiti.
Per gli impiegati dell'edilizia la somministrazione a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
Il ricorso alla somministrazione è vietato:
1) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
2) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;
3) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modifiche;
4) per l'esecuzione di lavori che espongono ad agenti cancerogeni di cui al Titolo VIX, capo II, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche;
5) per lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti;
6) per costruzioni di pozzi a profondità superiori a 10 metri;
7) per lavori subacquei con respiratori;
8) per lavori in cassoni ad aria compressa;
9) per lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
Nei casi in cui ai numeri da 4 a 9 la somministrazione di lavoro sarà consentita soltanto nei confronti delle agenzie che siano state specificamente abilitate, a norma di Legge, allo svolgimento delle attività sopra indicate.
Il ricorso alla somministrazione a tempo determinato nelle ipotesi di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 per gli operai non può superare, mediamente nell'anno, cumulativamente con i contratti a termine di cui all'art. 93, il 25% dei rapporti di lavoro con contratto a tempo indeterminato dell'impresa.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10, commi 7 e 8 del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, tale percentuale è comprensiva anche dei contratti di somministrazione a tempo determinato per gli impiegati.
Resta ferma in ogni caso la possibilità di utilizzare almeno sette rapporti di somministrazione a tempo determinato e/o di contratti a termine, comunque non eccedenti la misura di un terzo del numero di lavoratori a tempo indeterminato dell'impresa.
Le frazioni eventualmente risultanti da tali conteggi verranno arrotondate all'unità superiore.
La media è computata con riferimento alla media annua dei lavoratori in forza nell'anno solare precedente.
Dichiarazione a verbale
Le parti confermano che agli operai occupati con lo strumento della somministrazione nelle imprese edili sia applicata la contrattazione collettiva in vigore per le imprese medesime, compresi gli obblighi di contribuzione ed accantonamento nei confronti della Cassa edile e degli altri Organismi paritetici di settore.
Nell'ambito di quanto consentito dal sistema legislativo e dalla prassi giuridica, il lavoratore edile può essere temporaneamente distaccato, previo suo consenso e con mansioni equivalenti, da un'impresa edile ad un'altra, qualora esista l'interesse economico produttivo dell'impresa distaccante, anche con riguardo alla salvaguardia delle proprie professionalità, a che il lavoratore svolga la propria attività a favore dell'impresa distaccataria.
Durante il periodo di distacco il lavoratore adempie all'obbligazione di prestare la propria opera nei confronti dell'impresa distaccataria, conservando il rapporto contrattuale con l'impresa distaccante.
Al termine del periodo di distacco, il lavoratore rientra presso l'impresa distaccante.
L'impresa distaccante evidenzierà nelle denunce alla Cassa edile la posizione di lavoratori distaccati.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 236/1993.
Art. 97 - Previdenza complementare
Le parti hanno concordato di procedere alla istituzione di un sistema di previdenza complementare per i lavoratori del settore.
Tale sistema è concretizzato attraverso la costituzione di un Fondo nazionale di settore, denominato Fondo Prevedi, secondo quanto previsto dagli accordi nazionali sottoscritti sulla materia di cui in allegato.
Dichiarazione comune
Le parti, nel presupposto che la previdenza complementare resti fondata sul principio della adesione volontaria del lavoratore, concordano la mutualizzazione degli oneri a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura dello 0,01% paritetico, da calcolare sulla retribuzione imponibile per i versamenti alla Cassa edile. In sede di attuazione del Protocollo 18 dicembre 1998 andrà realizzato il consenso di tutte le parti interessate.
Il predetto contributo paritetico sarà versato alla Cassa edile, per la gestione di un Fondo autonomo, a decorrere dalla data dalla quale l'accordo attuativo della previdenza complementare prevede la decorrenza dei contributi di finanziamento della previdenza medesima.
Le parti si riservano di stabilire le modalità per l'utilizzo del Fondo separato di cui sopra, previa verifica della sua conformità rispetto alla legislazione in materia anche per quanto riguarda l'applicazione del regime fiscale e contributivo.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Previdenza complementare
Nota all'art. 97
A decorrere dal 1º gennaio 2015, le parti stabiliscono l'istituzione di un contributo mensile di 8 euro, riparametrati su base 100, da versare al Fondo Prevedi e Cooperlavoro, a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata tale contributo è da considerarsi aggiuntivo al contributo attualmente previsto a carico del datore di lavoro.
Per i lavoratori che non risultino iscritti al Fondo Prevedi e Cooperlavoro alla data sopra indicata, il suddetto contributo comporta l'iscrizione degli stessi al Fondo medesimo.
Le parti si danno atto che sul contributo di cui al primo comma del presente articolo è dovuta esclusivamente la contribuzione Inps di solidarietà.
[___]
- facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo dei cc.cc.nn.l. edili-industria e CCNL edili-cooperative dell'1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come integrato dal successivo accordo del 16 ottobre 2014;
- premesso che le parti firmatarie dei contratti sopra citati si impegnano a definire le modalità di calcolo del contributo contrattuale ai fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto, entro il 31 dicembre 2014;
si concorda quanto segue:
- per i lavoratori già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il contributo contrattuale di cui agli accordi sopra richiamati versato ai suddetti Fondi si somma alle altre fonti contributive già previste dalle rispettive Fonti Istitutive e viene destinato al comparto di investimento già scelto da ciascun lavoratore associato;
- per i lavoratori non già associati al Fondo Prevedi o Cooperlavoro alla data del 31 dicembre 2014, il versamento del contributo contrattuale sopra citato determina l'iscrizione ai suddetti Fondi ed è destinato al comparto di investimento scelto dagli Organi di Amministrazione degli stessi in base alle caratteristiche anagrafiche e alle esigenze previdenziali dei lavoratori interessati; ciascun lavoratore rimane libero di destinare ai Fondi suddetti versamenti contributivi ulteriori rispetto al contributo contrattuale sopra citato secondo le modalità e le regole già previste dalle Fonti istitutive dei due Fondi, ivi compresa l'attivazione della fonte contributiva ordinaria a carico del datore di lavoro;
- il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro non è revocabile né sospendibile, ed è dovuto per tutto il periodo in cui il lavoratore interessato è soggetto ai sopra richiamati cc.cc.nn.l. di riferimento per i due Fondi pensione; il contributo contrattuale maturando non è portabile ad altre forme pensionistiche complementari diverse dai Fondi Prevedi e Cooperlavoro;
- la posizione individuale maturata presso i Fondi Prevedi o Cooperlavoro, comprensiva del contributo contrattuale maturato e già versato presso gli stessi, può essere trasferita ad altra forma pensionistica complementare decorsi almeno due anni dall'iscrizione a Prevedi o a Cooperlavoro, ai sensi delle disposizioni normative vigenti;
- ogni azienda dichiara e versa le contribuzioni dovute al Fondo Prevedi o Cooperlavoro secondo le modalità, le scadenze e le regole contrattuali, organizzative e operative vigenti presso i due Fondi pensione, a cui pertanto si rinvia integralmente; per il Fondo Prevedi si fa riferimento al protocollo di standard tecnici, organizzativi e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse edili di cui all'Accordo del 15 gennaio 2003 e successive modifiche e integrazioni;
- la contribuzione dovuta al Fondo Prevedi rientra tra gli elementi rilevanti ai fini della verifica della regolarità della denuncia contributiva mensile secondo le regole generali in essere presso il sistema delle Casse edili.
[___]
Facendo seguito a quanto previsto nel rinnovo del CCNL Edili-industria e CCNL Edili-cooperative del 1 luglio 2014 e nel rinnovo del CCNL Edili-artigianato del 24 gennaio 2014 come modificato dal successivo Accordo del 16 ottobre 2014, e nel conseguente Accordo attuativo del 18 novembre 2014,
le parti sottoscritte concordano che il contributo contrattuale ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro, ivi previsto e decorrente dal 1º gennaio 2015, si calcola, per i lavoratori operai, secondo le modalità stabilite dal CCNL per la determinazione dei valori orari dei minimi di paga base, dividendo il contributo medesimo per 173 e maggiorando l'importo del 18,5%. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore di lavoro ordinarie effettivamente prestate.
Il contributo contrattuale non avrà incidenza sugli istituti retributivi previsti dai vigenti contratti collettivi, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
Resta inteso che, per i lavoratori impiegati dei contratti collattivi citati, il contributo contrattuale è versato per quattordici mensilità. Per gli stessi e per gli operai a cui è applicato il CCNL "cooperative" il cui periodo di paga è mensile, le frazioni di mese uguali o superiori a quindici giorni devono essere computate come mese intero.
L'eventuale slittamento da parte delle imprese del pagamento afferente il mese di gennaio a causa di problematiche tecniche correlate all'edeguamento dei programmi paga non costituisce mancato adempimento contrattuale ai fini della regolarità contributiva.
[___]
Ad integrazione dell'accordo 13 gennaio 2015 relativamente ai Fondi Prevedi e Cooperlavoro al fine di rendere le necesarie indicazioni operative, le parti sociali sottoscritte, danno mandato alla CNCE di produrre tempestivamente un Vademecum applicativo.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
Le Parti concordano l'incremento del contributo primario alla previdenza complementare nazionale del settore edile previsto dagli art. 97 CCNL industria e art. 39 CCNL cooperazione viene aumentato di euro 2,00 a parametro 100 (operaio comune) a partire dal 1º ottobre 2019, come definito nella seguente tabella.
INDUSTRIA
COOPERATIVE
PREVEDI
PREVIDENZA COOPERATIVA
LIV.
PAR.
PAR.
AUMENTO
AUMENTO
VIII (*)
250
5
VII
200
210
4
4,2
VI
180
180
3,6
3,6
V
150
153
3
3,06
IV
140
136,5
2,8
2,73
III
130
127
2,6
2,54
II
117
114
2,34
2,28
I
100
100
2
2
(*) al fine di omogeneizzare il trattamento economico del settore, a far data dal presente rinnovo il livello è soppresso. Sono fatti salvi gli inquadramenti e i trattamenti economici esistenti.
Tutte le assenze devono essere giustificate entro il giorno successivo a quello dell'inizio dell'assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.
In caso di assenza per malattia, il lavoratore deve inoltre trasmettere entro tre giorni il relativo certificato medico.
Analoga disciplina vale per i casi di prosecuzione di malattia.
In caso di infortunio, il lavoratore deve darne immediato avviso all'impresa.
Ferme restando le procedure previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e richiamate nell'art. 99, ogni assenza ingiustificata è punita con una multa non superiore al 10% della retribuzione relativa alle ore di assenza e comunque nel limite di tre ore di retribuzione.
In caso di recidiva l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione.
Il lavoratore può essere licenziato senza preavviso:
a) nel caso di assenza ingiustificata per tre giorni di seguito;
b) al verificarsi della terza assenza ingiustificata nel periodo di un anno, in giorno successivo al festivo;
c) in caso di assenza ingiustificata per cinque volte nel periodo di un anno.
* * *
L'impresa ha facoltà di far controllare l'infermità da parte degli Istituti previdenziali competenti.
Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, il controllo delle assenze per malattia è disciplinato come segue: il lavoratore assente per malattia è tenuto a trovarsi nel proprio domicilio disponibile per le visite di controllo dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17 alle ore 19 o in quelle diverse fasce orarie stabilite da disposizioni legislative o amministrative.
Ogni mutamento di domicilio del lavoratore dovrà essere dallo stesso comunicato tempestivamente all'impresa.
Sono fatte salve le eventuali comprovate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni ed accertamenti specialistici e per le visite di controllo, delle quali il lavoratore darà preventiva informazione all'impresa, nonché comprovate cause di forza maggiore.
Qualora il lavoratore risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo decade dal diritto al trattamento economico dovuto dall'impresa e dalla Cassa edile per l'intero per i primi 10 giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo, e sarà considerato assente ingiustificato.
Art. 99 - Provvedimenti disciplinari
1) Ferma la preventiva contestazione e le procedure previste dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le infrazioni del lavoratore possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di retribuzione, costituita per gli impiegati dagli elementi di cui ai punti da 1 a 8 dell'art. 44 e, per gli operai, dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni.
2) L'impresa ha facoltà di applicare la multa quando il lavoratore:
a) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute;
c) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo;
d) sia assente dal lavoro senza giustificato motivo;
e) introduca bevande alcoliche senza averne avuta preventiva autorizzazione;
f) si trovi in stato di ubriachezza all'inizio o durante il lavoro;
g) violi le norme di comportamento e le procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001 sempreché non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali, nonché le norme contenute nel disciplinare interno di cui al provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 1º marzo 2007, attuativo del decreto legislativo n. 196/2003;
h) trasgredisca in qualche modo alle disposizioni del presente contratto o commetta mancanze che pregiudichino la disciplina del cantiere.
In caso di maggiore gravità o di recidiva nelle mancanze di cui sopra, tale da non concretizzare gli estremi del licenziamento, l'impresa può procedere all'applicazione della sospensione mentre nei casi di minore gravità può procedere al rimprovero verbale o scritto.
È fatto salvo quanto previsto dall'art. 98 per il licenziamento senza preavviso.
Agli effetti della recidiva si tiene conto dei provvedimenti disciplinari non anteriori a due anni.
I proventi delle multe devono essere versati alla Cassa edile.
Fermo restando l'ambito di applicazione della legislazione vigente in materia, l'impresa può procedere al licenziamento del dipendente:
1) per riduzione di personale;
2) per giustificato motivo, con preavviso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 15 luglio 1966, n. 604, per un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali ovvero per ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa;
3) per giusta causa senza preavviso, ai sensi dell'art. 2119 cod. civ., nei casi che non consentano la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, quali, ad esempio, quelli indicati di seguito:
a) insubordinazione o offese verso i superiori;
b) furto, frode, danneggiamento volontario o altri reati per i quali data la loro natura, si renda incompatibile la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro;
c) qualsiasi atto colposo che possa compromettere la stabilità delle opere anche provvisionali, la sicurezza del cantiere o l'incolumità del personale o del pubblico, costituisca danneggiamento alle opere, agli impianti, alle attrezzature od ai materiali;
d) riproduzione o asportazione di schizzi o disegni, macchine, utensili o di altri oggetti o documenti di proprietà dell'azienda e/o del committente;
e) abbandono ingiustificato del posto da parte del guardiano o custode del magazzino o del cantiere;
f) rissa nei luoghi di lavoro o gravi offese verso i compagni di lavoro;
g) assenza ingiustificata di cui al 7º comma dell'art. 98;
h) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;
i) grave e/o reiterata violazione delle norme di comportamento e delle procedure contenute nel modello di organizzazione e gestione adottato dall'impresa ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, che non siano in contrasto con le norme di Legge e le disposizioni contrattuali.
Qualora il lavoratore sia incorso in una delle mancanze richiamate al punto 3, l'impresa potrà disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore con effetto immediato per un periodo non superiore a 10 giorni. Nel caso in cui l'impresa decida di procedere al licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento nel quale ha avuto inizio la sospensione.
In ogni caso il lavoratore è tenuto al risarcimento dei danni a norma di Legge.
Art. 101 - Passaggio da operaio ad impiegato
Il passaggio dell'operaio alla categoria impiegatizia nella stessa impresa non costituisce di per sé motivo per la risoluzione del rapporto di lavoro.
L'anzianità di servizio maturata nella categoria operaia è utile ai soli effetti del preavviso e del trattamento economico di cui all'art. 72, a norma del 2º comma della lett. B) dello stesso articolo.
Art. 102 - Cessione, trapasso e trasformazione di azienda
La cessione, il trapasso e la trasformazione in qualsiasi modo dell'azienda non risolvono di per sé il rapporto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti del nuovo titolare.
In caso di fallimento o di cessazione dell'azienda, seguiti dal licenziamento del lavoratore, questi avrà diritto al trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72 ed a quant'altro gli compete in base al presente contratto.
Art. 103 - Rappresentanza sindacale unitaria - Conciliazione delle controversie
Ad integrazione e specificazione di quanto previsto dall'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie sottoscritto da Confindustria, Intersind e CGIL, CISL e UIL, che viene interamente recepito, si conviene quanto segue per il settore edile.
1.a) Nei cantieri di durata superiore a sei mesi, qualora l'impresa principale o aggiudicataria o, in caso di associazione temporanea o consorzio, l'impresa mandataria o capofila, occupi nel cantiere meno di 16 dipendenti si procede alla elezione di un Rappresentante sindacale unitario dell'impresa medesima, allorché il numero complessivo dei lavoratori occupati nel cantiere raggiunga il numero di 25, sempreché non sia inferiore a 10 il numero dei lavoratori dipendenti dell'impresa principale e rispettivamente il numero complessivo dei dipendenti delle imprese subappaltatrici per lavorazioni rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL
b) Sulla base dei requisiti numerici di cui alla lett. a), il Rappresentante sindacale unitario dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila è eletto al loro interno dai lavoratori occupati nel cantiere dipendenti dall'impresa stessa e svolge le proprie funzioni nei confronti di tale impresa per l'unità produttiva medesima.
c) Il Rappresentante sindacale unitario eletto a norma dei commi precedenti, decade automaticamente quando il numero complessivo dei dipendenti del cantiere, individuato secondo i criteri di cui alla lett. a), scende al di sotto di 20.
d) Nell'ipotesi di cui alla lett. a), in aggiunta al Rappresentante sindacale unitario è eletto il Rappresentante per la sicurezza dai lavoratori, al loro interno, dell'impresa principale o aggiudicataria o mandataria o capofila.
Dichiarazione a verbale
Le parti dichiarano che, con la regolamentazione di cui al presente punto, hanno inteso privilegiare in assoluto la disciplina contrattuale.
Pertanto, qualsiasi modifica dell'assetto contrattuale come sopra definito comporterà la revisione contrattuale della normativa medesima.
2) È compito della Rappresentanza sindacale unitaria di intervenire nei confronti della Direzione aziendale per il pieno rispetto delle norme del contratto nazionale e degli accordi locali applicabili nel cantiere a norma dell'art. 38 e, in particolare, delle discipline:
- sull'impiego di manodopera negli appalti e subappalti;
- sulla prevenzione degli infortuni, igiene e ambiente di lavoro, tramite il Rappresentante per la sicurezza;
- sul lavoro a cottimo;
- sull'orario di lavoro;
- sulla classificazione dei lavoratori.
3) Qualora insorga controversia individuale o plurima sull'applicazione del presente contratto o degli accordi locali di cui all'art. 38 e in particolare delle discipline relative alle materie di cui al precedente comma, sarà operato il tentativo di conciliazione tra la Rappresentanza unitaria sindacale e la Direzione aziendale. In caso di mancato accordo, la controversia stessa sarà deferita all'esame delle competenti Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni stipulanti il presente contratto, per un ulteriore tentativo di conciliazione, da esperirsi nel termine di 15 giorni dalla data di ricevimento da parte di una Organizzazione territoriale della richiesta avanzata dall'altra Organizzazione territoriale.
Durante l'esperimento dei tentativi di conciliazione di cui ai commi precedenti e fino ad esaurimento della procedura nei tempi previsti non si farà ricorso ad azioni dirette.
Le controversie collettive per l'applicazione del presente contratto non risolte dalle competenti Organizzazioni territoriali saranno demandate alle Associazioni nazionali stipulanti.
A) Nell'unità produttiva (cantiere o stabilimento o sede o filiale o ufficio o reparto autonomo) in cui prestano la loro opera, i lavoratori hanno diritto di riunirsi in assemblea per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro, fuori dall'orario di lavoro, nonché nei limiti di dieci ore annue retribuite, durante l'orario di lavoro.
Le assemblee sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalla Rappresentanza sindacale unitaria costituita nell'unità produttiva, con preavviso al datore di lavoro non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
Analoga comunicazione è data per conoscenza, per quanto possibile preventiva, alle Organizzazioni sindacali territoriali competenti per la circoscrizione in cui opera l'unità produttiva, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Le assemblee debbono tenersi nei giorni di prestazione lavorativa, in locali o luoghi idonei all'interno dell'unità produttiva.
Alle assemblee possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la Rappresentanza sindacale unitaria.
Per l'individuazione dell'unità produttiva, agli effetti dell'applicazione della disciplina di cui sopra, si fa riferimento al numero dei dipendenti fissato dall'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, verificato al momento in cui l'assemblea è indetta.
B) Nelle unità produttive con almeno 5 dipendenti per le quali non trovi applicazione l'art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti, nel limite complessivo di otto ore annue, per partecipare ad assemblee a carattere territoriale, fuori dei luoghi di lavoro, per la trattazione di materie di interesse sindacale e del lavoro.
Il numero dei dipendenti dell'unità produttiva è riferito al momento in cui l'assemblea è indetta.
Le Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, danno comunicazione della riunione, a firma congiunta, al datore di lavoro con preavviso non inferiore di norma a due giorni e contestuale indicazione dell'ordine del giorno.
C) Per le assemblee retribuite durante l'orario di lavoro e per i permessi di cui al 1º comma della lett. B) al lavoratore è corrisposta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi di cui al punto 3 dell'art. 24, dalla percentuale di cui alla lett. B) dell'art. 5 e dalla maggiorazione di cui all'art. 18.
Art. 105 - Cariche sindacali e pubbliche
a) La concessione di permessi retribuiti ai componenti della Rappresentanza sindacale unitaria è disciplinata dall'art. 23 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
b) Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni e dei Sindacati provinciali della categoria potranno essere concessi permessi retribuiti, fino a otto ore lavorative al mese, per la partecipazione alle riunioni degli Organi predetti quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino impedimenti di ordine tecnico-aziendale.
Le cariche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro che provvederanno a comunicarle all'azienda da cui il lavoratore dipende.
I permessi di cui alla presente lett. b) sono concessi ai singoli lavoratori aventi diritto con possibilità di cumulo trimestrale.
c) Nei casi di cui alle lettere precedenti è dovuta la normale retribuzione, costituita per gli operai dagli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, dalla percentuale di cui alla lett. B) dell'art. 5 e dalla maggiorazione di cui all'art. 18.
d) Per il collocamento in aspettativa e per la concessione di permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali, nazionali e provinciali, si fa rinvio alle disposizioni di cui agli artt. 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.
La Rappresentanza sindacale unitaria ha diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.
Art. 107 - Tutela della dignità personale dei lavoratori
Sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto della dignità della persona in ogni suo aspetto compreso quanto attiene alla sfera sessuale e dovrà essere prevenuto ogni comportamento improprio, compiuto attraverso atti, parole, gesti, scritti che arrechino offesa alla personalità e all'integrità psico-fisica del lavoratore.
In particolare dovranno evitarsi comportamenti discriminatori che determinino una situazione di disagio della persona cui sono rivolti, anche con riferimento alle conseguenze sulle condizioni di lavoro. In caso di molestie sessuali sul luogo di lavoro, la R.S.U. o le Organizzazioni sindacali e la Direzione aziendale opereranno per ripristinare le normali condizioni lavorative garantendo la massima riservatezza alle persone coinvolte.
PARTE II - ORGANISMI PARITETICI
Le modalità organizzative e funzionali per l'attività degli Organismi nazionali sono disciplinate dagli appositi regolamenti allegati che formano parte integrante del presente contratto.
Art. 108 - Casse Edili - Commissione nazionale paritetica per le Casse edili - CNCE
La Cassa edile è amministrata da un Comitato di gestione nominato in misura paritetica dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro, da un lato, e dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori, dall'altro, aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione ed il movimento dei fondi della Cassa edile deve essere effettuato con firma abbinata nel rispetto della pariteticità della rappresentanza sindacale.
Il Presidente del Collegio sindacale deve essere iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.
Le prestazioni della Cassa edile sono stabilite dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni nazionali contraenti e dagli accordi locali stipulati, per le materie non disciplinate dagli accordi nazionali suddetti, dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori delle predette Associazioni nazionali.
Le prestazioni demandate agli accordi locali sono concordate dalle Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di gestione.
Le regolamentazioni per le prestazioni, nazionali e territoriali, sono portate a conoscenza delle Casse edili per l'automatica ed integrale applicazione.
Gli Organi delle Casse edili sono vincolati a non assumere decisioni in contrasto con gli accordi nazionali e a non dare esecuzione ad eventuali pattuizioni territoriali derogatorie degli accordi nazionali medesimi.
L'esercizio finanziario della Cassa edile decorre dal 1º ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
I bilanci delle Casse edili debbono essere approvati entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio e cioè entro il 31 marzo dell'anno successivo.
I bilanci consuntivi - situazione patrimoniale e conto economico - predisposti secondo lo schema unico adottato con l'accordo nazionale 18 luglio 1988, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa edile e dalla relazione del Collegio sindacale, corredati dalle schede statistiche approvate dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili, debbono essere trasmessi, entro trenta giorni dalla loro approvazione, alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali contraenti, nonché alla Commissione nazionale per le Casse edili per le conseguenti verifiche di conformità.
Entro i trenta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma precedente le Organizzazioni territoriali si incontreranno per esprimere la loro valutazione, redigendo e sottoscrivendo apposito verbale.
Il verbale deve essere trasmesso, entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, al Presidente della Cassa edile, il quale ne darà lettura al Comitato di gestione in occasione della prima riunione dello stesso.
In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al comma 19, i bilanci ed i relativi allegati sono acquisiti direttamente dalla Commissione nazionale paritetica.
Le schede statistiche sono messe a disposizione dell'Osservatorio nazionale e degli altri Organismi a gestione paritetica.
Le funzioni nazionali di indirizzo, controllo e coordinamento delle Casse edili sono assicurate da un Organismo paritetico a carattere permanente - Commissione nazionale per le Casse edili - costituito tra le Associazioni nazionali di cui al 1º comma della lett. a).
In particolare le funzioni di controllo e di coordinamento riguardano:
- la valutazione anche mediante verifiche dirette delle condizioni di equilibrio delle varie gestioni, sulla base dei bilanci che dovranno essere trasmessi dalle singole Casse edili;
- la verifica della rispondenza alla disciplina nazionale e territoriale delle attuazioni poste in essere dalle Casse edili. Tale verifica può avvenire anche su richiesta di una delle parti rappresentate nel Comitato di gestione delle Casse edili;
- la determinazione dei criteri per rendere omogenee e sistematiche le rilevazioni statistiche sull'attività delle Casse edili;
- la predisposizione di uno schema unico di regolamento dell'attività delle Casse edili, da portare all'approvazione delle parti nazionali sottoscritte;
- l'esame dei criteri e delle modalità in materia di certificazione di regolarità contributiva;
- la proposizione alle parti nazionali sottoscritte, alle quali compete la relativa approvazione, di uno schema di convenzione con Organismi ed istituti che interagiscono con le Casse edili;
- la realizzazione di strumenti di formazione ed informazione dei Direttori e del personale delle Casse edili;
- la relazione semestrale alle parti in occasione delle sessioni di concertazione, sullo stato del sistema nazionale paritetico delle Casse edili.
Le parti riaffermano l'importanza del ruolo delle Casse edili nel sistema contrattuale del settore, ed a tal fine ritengono necessario il potenziamento dell'attività della Commissione nazionale paritetica, in particolare per le funzioni di controllo e coordinamento.
La Commissione perseguirà in via prioritaria i seguenti obiettivi:
1) verifica della situazione delle prestazioni collaterali effettuate dalle Casse edili per fornire indicazioni dirette a:
- realizzare una maggiore qualificazione dell'attività delle Casse;
- concentrare la spesa sugli interventi più validi;
- determinare l'armonizzazione e la maggiore omogeneità dei trattamenti sul territorio;
2) adozione per i bilanci delle Casse edili e dei relativi piani dei conti di uno schema predisposto dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili. Le Casse edili sono tenute ad applicare il suddetto schema e a trasmettere immediatamente alla Commissione nazionale i bilanci approvati con riferimento all'esercizio finanziario scaduto il 30 settembre dell'anno precedente per le conseguenti verifiche di conformità;
3) - attuazione di un sistema informatico a rete per il collegamento tra le Casse edili;
- predisposizione di modelli unici di denuncia mensile e del modello di versamento delle contribuzioni e accantonamenti, nonché per il rilascio delle certificazioni di regolarità contributiva.
Fermo restando quanto previsto in materia di prestazioni, le singole Casse edili possono sottoporre alla Commissione nazionale paritetica questioni interpretative e prospettare esigenze in ordine alle materie ad esse demandate.
Nelle materie definite dal contratto nazionale, le soluzioni interpretative date dalla Commissione nazionale, sono vincolanti per le Casse edili.
La disciplina degli Statuti delle Casse edili è contenuta negli Allegati O e Q al presente contratto.
Le parti convengono che per le attività promozionali e di procedure amministrative per la gestione del Fondo di previdenza complementare sarà utilizzato il sistema delle Casse edili, secondo criteri e modalità che le parti medesime si riservano di definire.
1. Certificazione di regolarità contributiva
La Cassa edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verifichino le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna discrezionalità da parte della Cassa stessa.
1) Salvo quanto previsto dal successivo punto 4, la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa.
La Cassa edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e che la Cassa medesima abbia verificato presso la Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari.
La Cassa edile è obbligata a fornire mensilmente in via telematica alla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza.
Alla CNCE è affidato il compito di tenere l'elenco nazionale delle imprese non in regola. La CNCE è obbligata a rispondere entro quindici giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2) L'impresa è in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti fino all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento o relativi al periodo per il quale è effettuata la richiesta di certificazione.
3) Condizione per la regolarità dell'impresa è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore - lavorate e non (specificando le causali d'assenza) - non inferiore a quello contrattuale.
4) La certificazione di regolarità contributiva in occasione dei SAL o dello stato finale, per l'esecuzione di un'opera pubblica, è rilasciata dalla Cassa edile ove ha sede il cantiere, con riguardo al cantiere interessato. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato (in modo tale da determinare l'imponibile Cassa edile per singolo cantiere).
5) La Cassa edile per il tramite della Commissione di certificazione istituita ai sensi dell'art. 76 del decreto legislativo n. 276/2003 e per quanto previsto dall'art. 84 del medesimo decreto è tenuta, a richiesta, ad emettere la certificazione di genuinità dell'appalto, nei confronti delle imprese per le quali è stata emessa la certificazione di regolarità contributiva, sulla base di ulteriori criteri uniformi stabiliti dalle parti a livello nazionale.
6) La responsabilità nel rilascio delle certificazioni si attua attraverso la seguente procedura:
a) l'istruttoria viene affidata alla responsabilità del Direttore che la sottoscrive e la mette a disposizione dell'Ufficio di Presidenza;
b) il Presidente, in quanto legale rappresentante della Cassa edile, firma le certificazioni relative.
7) La Cassa edile è tassativamente impegnata ad emettere il certificato di regolarità contributiva qualora siano presenti le condizioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.
8) Le parti confermano che sono competenti a rilasciare la certificazione di regolarità contributiva ai sensi del comma 76 dell'art. 9 della Legge n. 415/1998, esclusivamente le Casse edili per le quali opera la reciprocità ai sensi del Protocollo d'intesa 18 dicembre 1998 recepito dal Ministero del lavoro, sentito il Ministero dei lavori pubblici, con verbale del 9 settembre 1999.
2. Congruità contributiva delle imprese nei confronti delle Casse edili
Al fine di contrastare il lavoro irregolare e i fenomeni elusivi della normativa sul lavoro e di favorire la sicurezza sul lavoro, visti l'art. 1, commi 1173 e 1174, della Legge n. 296/2006, e gli artt. 39, comma 3, e 196, commi 3 e 7, del regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici, in ottemperanza dell'avviso comune del 17 maggio 2007, le Casse edili sono tenute a verificare, per i lavori pubblici e privati, la congruità dell'incidenza della manodopera denunciata sul valore dell'opera.
Con riferimento alle categorie di opere individuate nell'allegato al D.P.R. n. 34/2000 (OG), la congruità deve essere misurata sulla base delle seguenti percentuali di incidenza del costo del lavoro, comprensivo dei contributi INPS, INAIL e Casse edili, ragguagliate all'opera complessiva:
Categorie | Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera |
1. OG1 - Nuova edilizia civile compresi impianti e forniture | 14,28% |
2. OG1 - Nuova edilizia industriale esclusi impianti | 5,36% |
3. Ristrutturazione di edifici civili | 22,00% |
4. Ristrutturazione di edifici industriali esclusi impianti | 6,69% |
5. Restauro e manutenzione di beni tutelati | 30,00% |
6. Opere stradali, ponti, ecc. | 13,77% |
7. Opere d'arte nel sottosuolo | 10,82% |
8. Dighe | 16,07% |
9. Acquedotti e fognature | 14,63% |
10.Gasdotti | 13,66% |
11. Oleodotti | 13,66% |
12. Opere di irrigazione ed evacuazione | 12,48% |
13. Opere marittime | 12,16% |
14. Opere fluviali | 13,31% |
15. Impianti per la produzione di energia elettrica | 14,23% |
16. Impianti per la trasformazione e distribuzione | 5,36% |
17. Bonifica e protezione ambientale | 16,47% |
Poiché alla realizzazione dell'opera possono concorrere più soggetti, anche estranei all'organizzazione dell'impresa, l'impresa principale deve denunciare alla Cassa edile competente il valore dell'opera complessiva, nonché le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie.
Nell'ipotesi in cui la complessiva manodopera denunciata alla Cassa edile non raggiunga la percentuale minima di massa salariale individuata convenzionalmente quale necessaria per la specifica tipologia di lavori, l'impresa principale, previo richiamo della Cassa edile, potrà integrare la denuncia con documentazione appropriata comprovante il raggiungimento della percentuale attraverso costi non registrati in Cassa edile quali, a titolo esemplificativo, quelli afferenti personale non iscritto in Cassa edile, fatturazione lavoratori autonomi, noli a caldo, tecnologie avanzate.
Per la dimostrazione di cui al punto precedente l'impresa potrà avvalersi dell'assistenza di un rappresentante dell'Associazione datoriale a cui aderisce.
Sulla base della complessiva documentazione presentata, la Cassa edile competente verifica la congruità con riferimento allo specifico lavoro oggetto del contratto e quindi procede o meno all'emissione della relativa certificazione.
Nei lavori pubblici l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata in occasione del rilascio del DURC per il saldo finale.
Per i lavori privati l'attestazione di congruità dovrà essere effettuata al completamento dell'opera.
Il non raggiungimento della congruità comporterà l'emanazione del "Documento unico di congruità" irregolare sino alla regolarizzazione con apposito versamento, equivalente alla differenza di costo del lavoro necessario per raggiungere la percentuale indicata.
La materia è riservata alla competenza delle parti nazionali al fine di garantirne l'uniformità su tutto il territorio nazionale.
Le parti sociali si riservano di incontrarsi al fine di apportare eventuali modifiche alla tabella di cui sopra e di definire ulteriori indici per altre lavorazioni, oltre al criterio per la determinazione del valore delle opere private eseguite in conto proprio dalle imprese.
La disciplina del presente paragrafo entra in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2010, a condizione che tutte le Casse edili partecipanti al sistema della CNCE e costituite dalle Associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie del contratto collettivo nazionale che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvedano al suo recepimento.
3. Norma premiale per i versamenti in Cassa edile
A decorrere dal 1º ottobre 2005 è esteso alle contribuzioni, ad esclusione degli accantonamenti obbligatori, che l'impresa versa alla Cassa edile il meccanismo premiale previsto dall'art. 29 della Legge n. 341 dell'8 agosto 1995 (di conversione del D.L. n. 244/1995) e successive modifiche, integrazioni e proroghe, per i contributi previdenziali e assicurativi di Legge delle aziende edili.
Le parti annualmente procederanno al monitoraggio dell'andamento tra norma premiale e perseguimento delle sue finalità.
Pertanto le predette contribuzioni sono commisurate all'orario normale ordinario di lavoro dichiarato alla Cassa edile a norma delle disposizioni di Legge e del CCNL, salve le esimenti di cui al citato art. 29 della Legge n. 341/1995 e successive integrazioni.
Per disciplinare le modalità attuative dell'adempimento di cui al comma precedente, le parti firmatarie del CCNL di settore approveranno entro il 30 giugno 2005 il regolamento di attuazione dell'estensione del suddetto meccanismo premiale ai contributi versati alle Casse edili.
Tale regolamento dovrà esplicitare le regole, le modalità e le procedure di dettaglio, secondo i principi qui di seguito elencati:
a) il computo delle ore settimanali va riferito alla situazione individuale di ciascun lavoratore;
b) le imprese in possesso dei requisiti necessari potranno beneficiare della riduzione contributiva con il sistema del rimborso successivo da parte della Cassa edile;
c) gli obblighi di formazione e di sicurezza (formazione, medico competente, ecc.), a cui sarà collegato il beneficio contributivo, dovranno essere attestati dal sistema delle Scuole edili e dei CPT di settore;
d) i requisiti richiesti e il connesso beneficio contributivo dovranno riguardare indistintamente tutti i lavoratori oggetto della denuncia mensile alla Cassa edile;
e) nell'ipotesi in cui la Cassa edile accerti che l'impresa beneficiaria della riduzione contributiva in oggetto abbia utilizzato lavoratori parzialmente o totalmente irregolari, l'impresa perde la riduzione contributiva per tutti i lavoratori denunciati per il periodo in cui è stata accertata l'irregolarità e per i 6 mesi successivi.
4. Commissione paritetica tecnica per la certificazione di cui al decreto legislativo n. 276/2003
Le parti nazionali provvedono, entro la data del 31 dicembre 2004, a costituire una Commissione paritetica tecnica finalizzata allo studio e approfondimento di requisiti, regole, modalità operative degli Enti bilaterali di settore ai fini dell'affidamento dei compiti di certificazione dell'appalto genuino, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003.
5. Prestazioni sanitarie integrative del Servizio sanitario nazionale
È costituita una Commissione paritetica nazionale a cui viene affidato il compito di esaminare ed approfondire la materia dell'assistenza sanitaria integrativa e quella del Servizio sanitario nazionale.
I lavori della predetta Commissione sono finalizzati alla predisposizione di una convenzione nazionale per la copertura assicurativa nelle ipotesi di grandi interventi chirurgici, visite specialistiche, alta diagnostica, diarie.
Alla Commissione medesima è affidata la definizione di una prestazione sanitaria integrativa nazionale di settore, anche diversa da quella in atto, alimentata dalla stessa contribuzione prevista al punto VI dell'accordo 29 gennaio 2002.
La Cassa edile farà fronte alla spesa per le prestazioni sanitarie integrative, che comunque non potranno comportare oneri aggiuntivi, con le risorse derivanti dal contributo previsto dal 6º comma dell'art. 36.
6. Lavori usuranti - Lavori pesanti
Al fine di effettuare un'analisi più approfondita dei requisiti necessari per accedere alle prestazioni previdenziali obbligatorie in favore dei lavoratori del comparto edile, le parti concordano di istituire, entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, una Commissione paritetica che stabilisca le possibili modalità di copertura degli oneri, determinandone l'entità ed i criteri di ripartizione tra sistema obbligatorio e quello mutualistico, presso l'Istituto pubblico ovvero presso la Cassa edile.
La Commissione dovrà approfondire l'ipotesi di costituire un apposito Fondo mutualistico a copertura di eventuali vuoti contributivi, che garantisca ai lavoratori di cui sopra un miglioramento dei tempi per accedere alla previdenza obbligatoria.
I lavori della Commissione dovranno esaurirsi in un tempo tale che la nuova normativa possa entrare in vigore entro un anno dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
I costi contrattuali sono pari allo 0,10% della retribuzione fissata al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Casse edili commissione nazionale paritetica per le casse edili (CNCE)
(omissis)
6 Prepensionamenti
Il contributo per i lavori usuranti, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, versato, a decorrere dal 1º ottobre 2012, nell'apposito Fondo istituito presso la Cassa Edile territorialmente competente, sarà destinato per il finanziamento dei prepensionamenti, anche sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 92/2012.
A tal fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, sarà istituita una Commissione tecnica che definirà il regolamento relativo ai criteri, ai requisiti e alle modalità di accesso al predetto istituto, privilegiando comunque le imprese regolari con gli obblighi contributivi verso le Casse Edili e con maggiore anzianità di iscrizione ai predetti Enti.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
ALLEGATO 3 - Fondo prepensionamenti
L'art. 108, paragrafo 6 Lavori usuranti - Lavori pesanti, con il quale la contrattazione collettiva dell'edilizia ha previsto un contributo, fissato nella misura dello 0,10% della retribuzione degli operai, è così sostituito.
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le risorse a tale titolo accantonate nelle singole Casse Edili saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai del settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo Prepensionamenti, che forma parte integrante del suddetto paragrafo e che sarà stilato da un'apposita Commissione paritetica entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto.
A decorrere dalla medesima data, le parti concordano che il contributo dello 0,10% della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24 del presente contratto, viene elevato nella misura complessiva dello 0,20%. Dalla suddetta data, il contributo, da versarsi in Cassa Edile, sarà destinato ad un Fondo nazionale Prepensionamenti che erogherà la medesima prestazione finalizzata all'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, con decorrenza dal 1º ottobre 2018 e secondo le medesime modalità, criteri e requisiti di cui al Regolamento.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
ALLEGATO 4 - Fondo incentivo all'occupazione
A decorrere dal 1º ottobre 2018 le parti concordano che le imprese verseranno presso le Casse Edili un contributo, pari allo 0,10% della retribuzione calcolato sui seguenti elementi della retribuzione :
- minimi in vigore alla data del 1º luglio 2018;
- contingenza;
- edr;
- its.
Detto contributo sarà destinato ad un Fondo finalizzato ad incentivare l'occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore.
Le parti concordano che entro 30 giorni dalla firma del presente accordo, venga istituita una Commissione paritetica che entro 6 mesi definirà il regolamento del presente Fondo.
Le parti sociali sottoscritte si danno reciprocamente atto che il versamento della contribuzione, stabilita dal presente articolo, è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal contratto collettivo nazionale applicato ai propri dipendenti.
Le Organizzazioni sindacali si impegnano ad uniformare le medesime aliquote negli altri contratti collettivi di settore.
Laddove sorgessero criticità a livello territoriale nelle more dell'uniformazione, le Parti sociali nazionali, su richiesta del territorio, si incontreranno per gli opportuni approfondimenti.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
Art. 1) COSTITUZIONE E REGOLAMENTO
1. In attuazione di quanto previsto dall'Allegato 4, del CCNL Ance--Coop-OO.SS. del 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA-OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem-OOSS del 12 marzo a partire dal 1º ottobre 2018, per le Cassa Edile e dal 1 gennaio 2019 per le Edilcasse, è istituito, al livello territoriale, il "Fondo incentivo all'occupazione", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,10% della retribuzione imponibile, ai sensi di quanto sottoscritto nei sopracitati accordi fra le rispettive parti datoriali e le OO.SS.
2. Il fondo entra in vigore il 1º settembre 2020.
Art. 2) CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Il datore di lavoro, indipendentemente dal numero degli operai occupati, potrà richiedere alla Cassa Edile\Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell'assunzione, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla medesima Cassa Edile/Edilcassa, al fine di incentivare l'occupazione giovanile e favorire il ricambio generazionale. Tale incentivo sarà così strutturato:
- 600 euro riconosciuto sotto forma dKi compensazione sui contributi dovuti alla Cassa Edile/Edilcassa competente presso cui è iscritto il lavoratore e previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli Enti bilaterali del settore, delle 16 ore di formazione di ingresso contrattualmente prevista, laddove non già effettuate.
- Fermo restando il suddetto incentivo, la Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione di euro 150 da spendere, presso le Scuole Edili del sistema, entro 180 giorni dall'assunzione, ad esclusione delle assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante, per un corso di formazione professionale (bonus formazione).
- L'impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività formative già in programma nella Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
- Laddove l'impresa non trovasse un corso di formazione professionale che risponda alle sue esigenze, il valore del voucher di 150 euro sarà riconosciuto, anche previa presentazione dell'attestato di formazione effettuato presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione.
- Le eventuali risorse non utilizzate per il voucher formativo, nonché gli eventuali residui delle somme destinate all'incentivo dei 600 euro saranno utilizzati secondo le determinazioni delle parti sociali territoriali che, con appositi accordi, potranno anche prevedere che dette eccedenze siano finalizzate ad apposite iniziative territoriali che abbiano le stesse finalità o siano destinate a specifiche campagne promozionali finalizzate ad attrarre i giovani nel settore.
2. L'incentivo sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile\Edilcassa territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del "Fondo incentivo all'occupazione", costituito presso ciascuna Cassa Edile\Edilcassa, secondo le successive regole.
3. Tale incentivo sarà cumulatale con altri incentivi previsti dalle normative vigenti e sarà subordinato, nell'ipotesi di prima assunzione nel settore, anche con apprendistato professionalizzante, all'effettuazione della formazione delle 16 ore prevista dal contratto.
Art. 3) REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
1. L'incentivo si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, nonché nelle ipotesi di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1“ gennaio 2020.
2. L'incentivo sarà riconosciuto per i lavoratori che, al momento dell'assunzione o della trasformazione, non abbiano compiuto 30 anni (29 anni e 364 giorni).
3. Il datore di lavoro interessato dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili\Edilcasse alle quali risulti iscritto, anche con eventuale rateizzazione dei versamenti maturati e scåduti al momento dell'assunzione. A tal fine, la Cassa Edile\Edilcassa concedente dovrà richiedere alla CNCE la verifica, tramite il sistema BNI, della situazione di regolarità delle singole imprese. Per l'avvio del fondo si prenderanno, come detto, in considerazione le assunzioni formalizzate dal 1º gennaio 2020.
4. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo saranno privilegiate le imprese con maggiore anzianità di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
5. La priorità per l'accesso alla premialità sarà determinata sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
6. L'incentivo spetta ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni.
7. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dell'operaio assunto o di un altro operaio occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesime mansioni, effettuato nei 6 mesi successivi, comporta il mancato riconoscimento dell'incentivo o la sua revoca, se già compensato, fatta eccezione per le ipotesi di lavoratori che abbiano accesso al pensionamento o prepensionamento nell'arco dei 24 mesi.
8. Fermo restando il rispetto dei requisiti previsti ai commi precedenti e nel limite delle risorse a disposizione presso ciascun fondo, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per un numero di assunzioni e/o trasformazioni non superiore al 30% della media dei lavoratori a tempo indeterminato in forza nel precedente anno Cassa Edile\Edilcassa, con arrotondamento all'unità superiore nel caso di presenza di decimali. Fermo restando il rispetto dei requisiti suddetti, all'impresa potrà essere riconosciuto l'incentivo per l'assunzione e/o trasformazione di almeno 1 lavoratore, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati.
9. Relativamente alle imprese che abbiano utilizzato l'incentivo per un numero di lavoratori corrispondente ai limiti massimi indicati al punto precedente, un'ulteriore richiesta presso la stessa Cassa Edile\Edilcassa potrà essere presentata solamente decorsi 12 mesi dall'ultima compensazione.
10. L'incentivo sarà riconosciuto una sola volta nel caso di assunzione dello stesso lavoratore da parte del medesimo datore di lavoro.
Art. 4) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE E DECORRENZA
1 . L'incentivo sarà riconosciuto, dalla Cassa Edile\Edilcassa competente, a seguito di apposita richiesta da effettuarsi, tramite PEC a pena di nullità, entro 30 giorni dalla data di assunzione.
2. Per tutte le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1º gennaio 2020 al 30 settembre 2020, le istanze dovranno essere presentate entro il 30 settembre. Entro il 31 ottobre saranno effettuate le graduatorie e sarà trasmessa contestuale comunicazione alle imprese.
3. Per tutte le domande presentate nel primo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º ottobre al 31 marzo) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 30 aprile di ciascun anno, mentre per le domande presentate nel secondo semestre Cassa Edile\Edilcassa (dal 1º aprile al 30 settembre) le graduatorie, con contestuale comunicazione alle imprese, saranno effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno.
11. Le istanze non accolte per incapienza del fondo saranno reinserite nella graduatoria del semestre successivo, sulla base dei criteri dell'allegata tabella che forma parte integrante del presente Regolamento. A parità di condizioni, saranno privilegiati i datori di lavoro secondo l'ordine cronologico riferito alla data di presentazione della domanda come da fac-simile allegato.
4. La Cassa Edile\Edilcassa competente, dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti del lavoratore e dell'impresa per l'accesso all'incentivo, provvederà a riconoscere la corrispondente compensazione all'impresa dal primo mese utile dall'accoglimento dell'istanza.
5. Le Casse Edili\Edilcasse sono tenute, una volta verificati i requisiti e approvata la richiesta, ad accantonare nel proprio Fondo territoriale la somma corrispondente all'incentivo riconosciuto all'impresa.
6. Le parti territoriali si riservano di effettuare un periodo di sperimentazione, con monitoraggio dell'andamento occupazionale. Le Casse Edili\Edilcasse dovranno effettuare apposita rendicontazione annuale alla CNCE, anche al fine di non generare riserve.
REGOLAMENTO FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
TABELLA E ISTRUZIONI APPLICATIVE
Criteri per determinare la graduatoria delle domande. Punteggi.
CRITERIO
PUNTEGGIO
NOTE
A: Anzianità contributiva
1*X
X è il numero di mesi di anzianità contributiva dell'azienda presso la Cassa Edile/Edilcassa di iscrizione presso la Cassa Edile\Edilcassa a cui è inoltrata la richiesta e dove risulta iscritto il lavoratore.
Non si computano i mesi che non hanno dato luogo a versamenti contributivi.
B: Assunzione tramite Blen.it
20
Punteggio attribuito se lavoratore è stato assunto tramite Blen.it
C: Data di assunzione o di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
X/5
X è il numero di giorni compresi fra inizio di semestre edile e data di assunzione/trasformazione.
Nel caso di domanda presentata per una assunzione/trasformazione perfezionata il semestre edile precedente a quello di riferimento, ai fini del calcolo si considera convenzionalmente il primo giorno del semestre edile di riferimento (1 ottobre/I aprile) quindi X è uguale a 0.
D: Età del lavoratore
(30 - X)*3
X è l'età (in anni) del lavoratore al momento dell'assunzione/trasformazione.
ISTRUZIONI
1) Al termine di ogni semestre edile, la Cassa Edile/Edilcassa, prima di procedere alla compilazione dell graduatoria, provvederà a escludere le domande fatte pervenire da imprese divenute irregolari successivamente alla loro presentazione e risultanti tali al momento dell'erogazione.
2) La graduatoria viene generata sulla base del punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di cui alla tabella (decimali compresi), dal più alto al più basso, secondo la seguente formula:
A + B - C + D
Determinato il numero di premialità assegnabili sulla base delle risorse disponibili, la Cassa Edile/Edilcassa provvederà all'assegnamento delle premialità alle singole domande, seguendo l'ordine della graduatoria.
Qualora le risorse siano sufficienti a coprire solo alcune fra una pluralità di domande con medesimo punteggio, per l'assegnazione si farà riferimento al criterio cronologico della data di ricevimento della domanda.
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - SCONTO CONTRIBUTIVO
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di Incentivo alle imprese per l'assunzione di giovani"
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________
Prov. __________________________________ il ______________________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _______________________ Prov. _______________________________
Via ____________________________________________ n_______, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa ___________________________________________
P.IVA _______________________________ con sede legale a __________________
Prov_______________ Via _________________________ n. __________ e sede operativa a __________________
Prov________ Via ___________ n____ e sede operativa a _____________ Prov_____ Via______ n_____
Tel________ email ______
pec_______ persona da contattare ______
Tel. ___________________________ e -mail __________
CHIEDE
il riconoscimento dell'incentivo, sotto forma di compensazione sui contributi dovuti per un importo pari ad € 600, 00 per:
[] l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _____________ ;
[] l'assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante in data __________
[] la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato in data _________________________:
del Sig__________________________ nato a __________________
Prov_________________ il ___________________ Codice Fiscale ________________
residente a ___________________ Prov__________________ Via _________________________
n_______________, in qualità di operaio addetto a ____________________________
con inquadramento al ____________________ livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle responsabilità penale a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR n. 445/2000, ai fini della richiesta sopra esposta
DICHIARA
[] di essere in regola con i versamenti nei confronti di tutte le Casse Edili/Edilcasse alle quali risulti iscritto;
[] di essere in regola con l'applicazione del CCNL e dei relativi contratti integrativi;
[] di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti la data di assunzione, licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva, nonché con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione del lavoratore assunto;
SI IMPEGNA
[] a comunicare, entro 30 giorni dalla data di cessazione, tramite l'invio del Mod. Unificato Lav./CESS alla competente Cassa Edile/Edilcassa, l'eventuale licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di altro lavoratore occupato nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e con medesima mansione effettuato nei 6 mesi successivi la data di assunzione.
Allegati: Mod. Unificato Lav/ASS
Luogo e data ________________________ Timbro e Firma ____________________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE
DOMANDA DI INCENTIVO - VOUCHER FORMAZIONE
Alla CASSA EDILE/EDILCASSA di
Oggetto: "Allegato 4 CCNL Ance-Coop-OO.SS. 18 luglio 2018, dall'Allegato "P" del CCNL OO.AA.- OO.SS. del 30 gennaio 2020 e dal verbale di accordo fra Confapi Aniem - OO.SS. del 12 marzo: Fondo Incentivo Occupazione -Domanda di voucher per la formazione"
Il sottoscritto ______________________ nato a
Prov ________________ il _________________ Codice Fiscale ______________
residente a _______________ Prov___________
Via ___________________ n. _______________, in qualità di Legale Rappresentante
dell'impresa
P. IVA______________ con sede legale a ___________________
Prov________ Via _____________________________ n. ____________ e sede operativa a ___________
Prov______ Via_______ n_______
Tel ________ e- mail ____________________
CHIEDE
il riconoscimento del voucher formazione per un importo pari ad € 150,00 da spendere:
[] presso le Scuole Edili del Sistema;
[] presso altra struttura convenzionata con le Scuole Edili e accreditata presso la Regione di competenza, previa presentazione dell'attestato di formazione
del Sig. __________________________ nato a ___________________
Prov. ________________ il ___________________ Codice Fiscale _____________________
residente a _____________________ Prov ________________________ Via____________________
n. ______________________, in qualità di operaio addetto a ____________________
con inquadramento al _____________livello del vigente CCNL di settore
[] iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
[] non iscritto alla Borsa del Lavoro Nazionale dell'Edilizia (BLEN);
L'incentivo dovrà essere versato sul conto corrente Codice IBAN
Luogo e data _______________________
Timbro e Firma _____________________
(Si ricorda che l'incentivo è riconosciuto per le assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 ° gennaio 2020, di lavoratori con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato pieno, anche in apprendistato professionalizzante o per le trasformazioni di rapporti a termine in rapporti a tempo indeterminato pieno che, al momento dell'assunzione o trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentesimo anno di età (da intendersi come 29 anni e 364 giorni).
REGOLAMENTO FONDO "PREPENSIONAMENTI"
PRESTAZIONE PER FAVORIRE L'ACCESSO AL PENSIONAMENTO
Art. 1 - COSTITUZIONE E REGOLAMENTO
1. In attuazione di quanto previsto dai CCNL del settore edile 18 luglio 2018, 31 gennaio 2019, 12 marzo 2019, a decorrere dal 1º ottobre 2018, è istituito, presso la CNCE, il Fondo nazionale "prepensionamenti", alimentato da un contributo a carico dei datori di lavoro dello 0,20% della Massa Salari denunciata e le cui prestazioni saranno erogate ai lavoratori per il tramite delle Casse Edili/Edilcasse.
2. Le risorse versate saranno destinate ai lavoratori prossimi a:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione anticipata precoci;
- pensione di anzianità per lavori usuranti;
- quota 100 (laddove prorogata);
- ape sociale (laddove prorogata);
entro le date rispettivamente previste dalle normative vigenti ed entro i limiti di copertura annuale del fondo nazionale. Pertanto, le istanze volte a richiedere le prestazioni per accedere ai suddetti istituti che abbiano limiti temporali di vigenza saranno accolte solo laddove la suddetta scadenza sia successiva alla data presunta di accesso allo specifico "pensionamento".
3. Le somme già accantonate nelle Casse Edili/Edilcasse territoriali a decorrere dal 1º ottobre 2010 quale contributo per i lavori usuranti (0,05% della retribuzione di cui agli specifici articoli dei predetti CCNL, dalla suddetta data e 0,10% dal 1º ottobre 2012 e fino al 30 settembre 2018, al Fondo lavori usuranti), saranno interamente destinate al "Fondo prepensionamenti" territoriale, per finanziare le domande di prepensionamento di ogni singolo territorio, fino ad esaurimento dell'importo accantonato.
4. Il presente Regolamento detta le regole e le procedure per i soli lavoratori inquadrati con la qualifica di operai, da valersi per il funzionamento del fondo prepensionamenti nazionale e del fondo prepensionamenti territoriale, fino ad esaurimento di quest'ultimo.
Art. 2 - CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE
1. Possono accedere ai trattamenti di cui al punto 2 dell'art. 1, i lavoratori che si trovano esclusivamente nelle seguenti ipotesi:
a) fine del contratto a tempo determinato;
b) stipulazione di un accordo collettivo nell'ambito di una procedura ex artt. 4 e 24 L. n. 223/91 seguito da apposito atto transattivo, limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
c) stipulazione di un accordo individuale in relazione ad un licenziamento per G.M.O. con i lavoratori interessati, seguito da apposito atto transattivo, anche limitato al solo impegno del lavoratore a non impugnare il licenziamento;
d) risoluzione consensuale del rapporto di lavoro che dia accesso alla Naspi ai sensi dell'art. 1, comma 40, L. n. 92/2012.
2. Per ottenere le prestazioni di cui al successivo punto 4 i lavoratori debbono raggiungere i requisiti minimi per il pensionamento, anche anticipato, al netto della Naspi spettante, entro i limiti temporali stabiliti dal successivo punto 4.
3. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultava iscritto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, corredata della seguente documentazione:
- Ecocert o specifica certificazione Inps;
- stima ipotetica della Naspi spettante;
- ipotesi data presunta di pensionamento.
4. Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
- 12 mesi di integrazione al reddito + 12 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
- 24 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
- 18 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
5. La misura della prestazione di integrazione al reddito è equiparata al massimale mensile netto previsto per la fascia della cassa integrazione guadagni ordinaria, per eventi diversi da quelli meteorologici, in vigore alla data della richiesta.
6. La prestazione contributiva, nei limiti temporali di cui al punto 4, sarà riconosciuta ai lavoratori che, in possesso dei requisiti, e previa richiesta, abbiano ottenuto l'autorizzazione dell'lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione.
L'importo sarà pari al trattamento previsto per la prosecuzione volontaria della contribuzione (33%, salvo modifiche legislative, della retribuzione di riferimento delle ultime 52 settimane di lavoro, anche se non collocate temporalmente nell'anno immediatamente precedente la data di presentazione della domanda) e sarà versato al lavoratore in anticipo per pagare i relativi bollettini trimestrali rilasciati dall'lnps. Al lavoratore verrà anticipata la successiva rata solo alla consegna in Cassa Edile/Edilcassa del bollettino che testimonia l'avvenuto pagamento della rata precedente.
Restano fermi i requisiti di Legge per l'accesso e autorizzazione dell'lnps alla prosecuzione volontaria della contribuzione, ovvero:
- almeno 5 anni di contributi (260 contributi settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;
- almeno 3 anni di contribuzione nei cinque anni che precedono la data di presentazione della domanda.
7. Le prestazioni di cui al punto 4 saranno erogate esclusivamente previa autocertificazione da parte del lavoratore alla Cassa Edile/Edilcassa sul completo utilizzo di tutto il periodo di Naspi, nonché dell'apposito Modello C2 e saranno corrisposte direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa.
Art. 3 - REQUISITI E CRITERI PER L'ACCESSO ALLA PRESTAZIONE
1. Fermo restando quanto previsto dal punto 2 dell'art. 2 e fermi restando i requisiti per l'accesso alla contribuzione volontaria di cui al punto 6 dell'art. 2, i lavoratori interessati dovranno raggiungere gli ulteriori requisiti previsti per le prestazioni di cui al punto 2 dell'art. 1, sulla base dell'Ecocert rilasciato dall'lnps, entro i 12 o 18 o 24 mesi successivi all'esaurimento degli ammortizzatori sociali (Naspi o trattamento equivalente), a seconda della scelta effettuata dal lavoratore. I requisiti di cui al presente Regolamento dovranno essere perfezionati sulla base delle condizioni definite dalla normativa in vigore al momento della richiesta al Fondo.
2. I lavoratori, per accedere alla prestazione, dovranno avere, sulla base della banca dati APE, un montante contributivo complessivo di almeno 2.100 ore negli ultimi 24 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, biennio da calcolarsi al netto dei periodi di cassa integrazione che, comunque, terrà conto della durata massima complessiva (30 mesi nel quinquennio mobile) di cigo e cigs prevista per le imprese edili dall'art. 4 comma 2 del D.Lgs n. 148/2015.
Art. 4 - PRESENTAZIONE DOMANDA - EROGAZIONE
1. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda (Fac-simile domanda allegato 1), alla Cassa Edile/Edilcassa di cui al punto 3 dell'art. 2.
2. La Cassa Edile/Edilcassa che riceve la domanda verifica preliminarmente:
a) la sussistenza dei requisiti di cui al punto 2 dell'art. 3 presso la banca dati APE;
b) la sussistenza della documentazione di accesso al requisito pensionistico nonché quella rilasciata dall'lnps, di cui al punto 3 dell'art. 2.
La Cassa Edile/Edilcassa ricevente la domanda compila l'apposita scheda (Allegato 2) e la trasmette in via telematica alla CNCE.
Sarà compito della CNCE stilare una graduatoria nazionale trimestrale (con i criteri definiti all'allegato n. 3), in base alle schede pervenute da ogni singola Cassa Edile/Edilcassa, ed accantonare le somme dovute al lavoratore presso la Cassa Edile/Edilcassa da cui è pervenuta la richiesta, entro le seguenti date: 1º gennaio; 1º aprile; 1º luglio; 1º ottobre.
5. Le richieste non rientranti nella graduatoria del singolo trimestre avranno la priorità nel trimestre successivo.
6. La Cassa Edile/Edilcassa competente erogherà al lavoratore, al termine del periodo di Naspi, mensilmente, entro la fine del singolo mese di competenza, la dovuta indennità economica di cui al punto 5 dell'art. 2.
7. La Cassa Edile/Edilcassa erogherà la prestazione contributiva al lavoratore secondo le modalità stabilite al punto 6 dell'art. 2.
8. Entro il 31 dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse dovranno versare le risorse afferenti lo 0,20% accantonato dal 1º ottobre 2018 alla CNCE, che provvederà ad accantonarle nell'apposito fondo dedicato.
9. Il fondo inizierà ad erogare le prestazioni dal 1º aprile 2021.
Art. 5 - FONDO TERRITORIALE
1. Le risorse accumulate fino al 30 settembre 2018 presso ciascuna Cassa Edile/Edilcassa nel Fondo lavori usuranti, saranno destinante alle prestazioni di cui al presente Regolamento fino al loro esaurimento e secondo le regole in esso esposte.
2. Il lavoratore dovrà presentare apposita domanda alla Cnce per individuare la Cassa Edile/Edilcassa nella quale risultano più contribuzioni, ai fini Ape, nell'ultimo biennio; a tale Cassa Edile/Edilcassa dovrà quindi inviare l'istanza, corredata della seguente documentazione:
- Ecocert o specifica certificazione Inps;
- stima ipotetica della Naspi spettante;
- ipotesi data presunta di pensionamento.
3. A tal fine, la CNCE indicherà al richiedente la Cassa Edile/Edilcassa competente.
4. Il fondo territoriale inizierà ad erogare le prestazioni dal 1º gennaio 2021 e, a tal fine, dal 1º dicembre 2020 le Casse Edili/Edilcasse provvederanno ad effettuare le graduatorie, sulla base delle istanze che saranno presentate dai lavoratori, tramite il Patronato, a decorrere dal 1º ottobre 2020.
5.Eventuali residui potranno essere destinati, previo accordo territoriale, ad analoghe prestazioni volte ad agevolare il prepensionamento.
6. Ai fini della presa in carico, da parte del fondo nazionale, delle istanze trasmesse dalle Casse Edili/Edilcasse, le stesse dovranno effettuare una rendicontazione, anche prospettica, delle risorse utilizzate per i prepensionamenti di spettanza del fondo territoriale, da trasmettere alla CNCE entro il 31 gennaio 2021.
In assenza di detta rendicontazione, previa segnalazione alle parti sociali territoriali, le istanze trasmesse non potranno essere prese in carico.
7. È fatto divieto alla singola Cassa Edile/Edilcassa di utilizzare oltre il 50% delle risorse accantonate nel fondo territoriale per il prepensionamento, a favore dei lavoratori di un'unica impresa.
Art. 6 - NORME GENERALI
1. Il fondo nazionale opererà tramite le Casse Edili/Edilcasse che hanno inviato le domande.
2. Le prestazioni si sospendono nel caso in cui il lavoratore lavori durante il periodo temporale integrato e riconosciuto dal fondo. A tal fine, il lavoratore dovrà presentare, ogni tre mesi dall'inizio dell'erogazione della prestazione, presso la Cassa Edile/Edilcassa che eroga la prestazione, apposita autocertificazione.
3. Le prestazioni cessano in caso di decesso del lavoratore e non sono reversibili ai superstiti.
4. Le prestazioni di cui al presente Regolamento sono riconosciute dalle Casse Edili/Edilcasse per agevolare l'accompagnamento alla pensione dei lavoratori ma non per garantirne il raggiungimento. Pertanto, qualora a fronte di modifiche normative o a causa di documentazione incompleta e/o errata, il lavoratore non possa accedere alla prestazione nei tempi previsti, il Fondo e/o le Casse Edili/Edilcasse non potranno garantire il riconoscimento automatico della prestazione.
Art. 7 - VIGENZA
1. Il presente Regolamento è sperimentale ed è valido fino al 30 giugno 2022.
2. In ogni caso le Parti si incontreranno periodicamente per monitorare l'andamento del Fondo e per verificare la sussistenza della normativa pensionistica vigente e, in caso di variazioni, apportare gli opportuni correttivi.
Addi, 10 settembre 2020, in Roma
PREMESSA
Il meccanismo di graduatoria si applica a quei lavoratori che abbiano presentato la richiesta di intervento del Fondo pensionistico e che soddisfino i requisiti stabiliti dall'articolo 3 dell'apposito Regolamento.
Ai fini della definizione della graduatoria trimestrale dei lavoratori edili che hanno diritto all'accesso all'anticipo pensionistico regolamentato con l'accordo sottoscritto in data 6 Agosto 2020; le parti hanno definito il seguente meccanismo che riconosce ad ogni lavoratore i relativi punti.
La graduatoria, in ordine decrescente, verrà definita a partire dai lavoratori che abbiano perfezionato il maggior punteggio. Essi avranno diritto ad accedere alla prestazione fino a capienza delle risorse disponibili nel trimestre di competenza.
Qualora le risorse del mese di competenza fossero inferiori a quelle necessarie per soddisfare le richieste della graduatoria stilata dal fondo nazionale anticipo pensionistico; le prestazioni verranno erogate il trimestre successivo a quei lavoratori che non hanno avuto il riconoscimento nel trimestre di presentazione della domanda.
Meccanismo
Ad ogni lavoratore verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri;
- maggiore età anagrafica;
- percentuale di invalidità riconosciuta dall'Inail.
MAGGIORE ETÀ" ANAGRAFICA (anni compiuti alla presentazione del 1 a domanda)
PUNTI
ETÀ'
6
oltre 66 anni
5
oltre 64 anni
4
oltre 62 anni
3
oltre 60 anni
2
oltre 58 anni
1
oltre 56 anni
INVALIDITA' (percentuale riconosciuta dall'INAIL)
PUNTI
%
6
80
5
60
4
40
3
30
2
20
1
16
PARITÀ' DI PUNTI PERFEZIONATI
A parità di punti perfezionati tra lavoratori, di cui alla allegata tabella, per determinare la precedenza nel riconoscimento della prestazione del fondo, si aggiungono i punti in relazione alla data di presentazione della domanda al fondo (che deve essere corredata da tutti i documenti necessari), secondo il seguente meccanismo:
DATA PRESENTAZIONE DOMANDA
PUNTI
DECADI TRIMESTRALI
4.5
Prima decade
4,0
Seconda decade
3.5
Terza decade
3.0
Quarta decade
2.5
Quinta decade
2.0
Sesta decade
1.5
Settima decade
l.O
Ottava decade
0,5
Nona decade
In caso di ulteriore parità, la data di nascita del lavoratore che determina la maggiore età tra i due costituirà l'elemento che determina la precedenza di accesso alla prestazione.
Addì, 10 settembre 2020, in Roma
Verbale di stipula
[___]
A. Quanto di seguito concordato avrà validità per il periodo sperimentale specificato in premessa. Entro il mese di dicembre del 2026 le Parti si incontreranno per concordare le opportune determinazioni in materia.
B. Vista la natura non strutturale delle forme di prepensionamento relative all'Ape sociale e alle quote (100, 103), vanno cassate delle casistiche di applicazione del Fondo.
C. Il comma 4 dell'articolo 2 va sostituito con il seguente:
"Laddove sussistano i requisiti di cui ai punti precedenti, il lavoratore potrà richiedere una delle seguenti opzioni alternative:
24 mesi di integrazione al reddito 24 mesi di contribuzione volontaria, da considerarsi contestuali;
48 mesi di contribuzione volontaria, nell'ipotesi che tali mesi consentano la maturazione del requisito pensionistico;
36 mesi di integrazione al reddito, nell'ipotesi che, al netto della Naspi, tali mesi consentano il raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia".
D. È aggiunta una nuova prestazione riguardante l'integrazione dell'importo della Naspi che va riconosciuto al 100% dall'inizio del decalage in poi, fino a concorrenza con l'importo massimo previsto dalla Stessa.
E. In coerenza con quanto al punto procedente, occorre aggiungere, all‘art. 4, il seguente comma: "La Cassa Edile/Edilcassa erogherà bimestralmente al lavoratore, per i mesi successivi all'unizio del decalage, e a partire dalla fine del bimestre successivo a tale inizio, l'integrazione dell'intero importo Naspi netto in base alla documentazione che lo stesso fornirà alla Cassa Edile/Edilcassa dell'avvenuta liquidazione della prestazione da parte dell'Inps nel bimestre di riferimento. L'integrazione dell'importo Naspi resta ferma nella misura massima erogata nel primo mese della prestazione"
F. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione ci riunirà una volta ogni due mesi. In carso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non porranno comportare oneri aggiuntivi per le imprese.
Verbale di stipula
[___]
PREMESSO CHE:
I. la congiuntura economica favorevole nel settore edile degli ultimi anni non ha favorito l'utilizzo del Fondo Prepensionamenti e quindi pochi operai hanno richiesto, ai fini del prepensionamento, l'intervento sia dei Fondi Territoriali Prepensionamento, afferenti alle Casse edili/Edilcasse territoriali, che del Fondo Nazionale Prepensionamento, afferente presso la CNCE;
II. conseguentemente tali Fondi hanno conservato o accumulato notevoli risorse economiche;
III. le parti hanno l'obiettivo di razionalizzare le risorse a disposizione e individuare nuovi canali di intervento per favorire l'uscita dal mondo del lavoro degli operai edili più anziani e fragili;
IV. le parti hanno altresì l'obiettivo di favorire l'adesione volontaria da parte degli operai edili, in modo particolare i più giovani, ai Fondi Pensionistici Integrativi Contrattuali (Prevedi e Previdenza Cooperativa)
TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONCORDA CHE:
1. Le Premesse sono parte integrante dell'Accordo;
2. Le risorse accumulate nel Fondo Prepensionamento presso le Casse edili/Edilcasse territoriali (da intendersi come quelle accantonate sino al 30 settembre 2018 come da CCNL vigenti) saranno utiliziate, fino ad esaurimento, in ciascuna Cassa edile/Edilcassa, secondo le disposizioni del regolamento, novellato, che si allega alla presente intesa e ne formerà parte integrante (allegato I).
3. Una volta esaurite le risorse da parte degli Enti territoriali, le richieste di Prepensionamento dovranno essere inviate al Fondo Nazionale.
4. Il 70% delle risorse del fondo Nazionale Prepensionamento, accantonate al 31-12-2023, presenti nel fondo presso la CNCE, è destinato all'incremento di un ulteriore 1% mensile della retribuzione lorda (secondo il regolamento Prevedi/Previdenza Cooperativa) per gli operai già iscritti o che aderiranno volontariamente con il proprio contributo, qualsiasi esso sia, ai Fondi previdenziali. Pertanto per gli stessi la contribuzione sarà minimo al 3%. Tale previsione avrà la durata sperimentale di 3 anni a decorrere dal primo gennaio 2024.
5. Il 30% delle risorse del Fondo Nazionale Prepensionamenti, accantonate al 31-12-2023, è destinato alle richieste di Prepensionamento degli operai, secondo il Regolamento allegato al presente Accordo;
6. Le modalità di versamento delle risorse di cui agli artt. 4 sul montante di ogni singolo operaio saranno concordate con i due Enti (Prededi e Previdenza Cooperativa) nel rispetto della normativa fiscale in vigore.
7. Le somme attualmente accantonate presso le Casse edili/Edilcasse sul fondo anticipo pensionistico, derivanti dallo 0,20 ex CCNL vigenti, dovranno essere trasferite alla CNCE entro e non oltre il 31-12-2023. Le parti danno mandato alla CNCE di attivare tutti gli strumenti necessari al recupero delle suddette somme.
8. A partire dal primo gennaio 2024 la contribuzione dello 0,20 prevista dai CCNL vigenti continuerà ad essere destinata alle finalità previste per il "Fondo anticipo pensionistico" secondo le previsioni del regolamento allegato al seguente accordo.
9. Le Parti istituiranno una Commissione permanente di vigilanza sull'andamento finanziario del Fondo per monitorarne la sostenibilità finanziaria. Nei primi tempi di attuazione dell'Accordo, la Commissione si riunirà una volta ogni due mesi. La CNCE si impegna a mettere a disposizione della Commissione tutti i flussi finanziari relativi alle movimentazioni del Fondo Prepensionamenti. In caso di rischio di sostenibilità finanziaria del Fondo, saranno immediatamente coinvolte le Parti firmatarie del presente Accordo per trovare le adeguate soluzioni che comunque non potranno comportaree oneri aggiuntivi per le imprese.
10. Il presente accordo entrerà in vigore a partire dal giorno 01-10-2023.
***
Verbale di stipula
Addì, 24 giugno 2022, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti, in attuazione di quanto concordato il 10 settembre 2020, convengono le percentuali di incidenza della manodopera per le OS di cui all'allegata tabella, che forma parte integrante del presente accordo, per tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro venga effettuata dal 1º agosto 2022.
Le parti concordano, inoltre, che tale tabella sarà trasmessa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavori rientranti nella categoria OG3, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare, nei lavori di bitumatura, una specifica sotto categoria con indice di congruità pari al 6%.
Tabella allegata all'accordo nazionale
INDICI DI CONGRUITÀ DELLE CATEGORIE SPECIALISTICHE OS - INDIVIDUAZIONE PERCENTUALE MINIMA
OS 1
OS 2 A
OS 6
OS 7
OS 8
OS 11
OS 12-A
OS 12-B
OS 13
OS 21
OS 23
OS 24
OS 25
OS 26
OS35
10%
35%
14%
18%
18%
12,50%
10%
13%
6%
15%
10%
20%
30%
7%
15%
Nota:
OG3: sotto categoria "Lavori di bitumatura" 6%
Verbale di stipula
Addì, 30 gennaio 2024, in Roma
ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO, CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI, ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA, CONFAPI ANIEM e FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL
Le parti nazionali sottoscritte convengono, ad integrazione della tabella allegata all'Accordo del 24 giugno 2022, le percentuali di incidenza della manodopera riferite alle seguenti categorie specialistiche OS:
- OS 10 segnaletica stradale non luminosa: 8%
- OS 18-A componenti strutturali in acciaio: 6%
- OS 18-B componenti per facciate continue: 6%
Tali percentuali di incidenza si applicano a tutti i cantieri la cui denuncia di nuovo lavoro - DNL venga effettuata dal 1º gennaio 2024.
Le suddette percentuali relative alla OS 18-A e alla OS 18-B si applicano agli analoghi lavori privati, anche in corso.
Le parti convengono, altresì, che per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni specialistiche del Jet grouting e delle Palancole rientranti nella categoria OS 21, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OS 21
- Sottocategoria Jet grouting: 8%
- Sottocategoria Palancole: 6%.
La percentuale di incidenza della manodopera riferita alle Palancole (pari al 6%), si applica anche agli analoghi lavori effettuati nell'ambito delle opere marittime, fluviali, lacunari o lagunari.
Le parti convengono inoltre che, ad integrazione della tabella allegata al D.M. n. 143/2021, come modificata dall'Accordo del 24 giugno 2022, per gli appalti, anche in corso, di lavorazioni relative allo sgombero neve, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare la seguente specifica sottocategoria, con relativa percentuale di incidenza minima:
OG 3:
- Sottocategoria sgombero neve: 6%.
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Le parti si impegnano, altresì, a richiedere al Ministero competente di prevedere, negli appalti pubblici di valore complessivo inferiore a 3 mila euro, la non applicazione dell'istituto della congruità.
All.: tabelle
Tabella allegata all'Accordo nazionale del 30 gennaio 2024
CATEGORIE
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1
OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture
14,28%
2
OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti
5,36%
3
Ristrutturazione di edifici civili
22,00%
4
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti
6,69%
5
OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
30,00%
6
OG 3 - Opere stradali, ponti, etc,.
13,77%
- lavori di bitumatura
6%
- spalatura neve
6%
7
OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo
10,82%
8
OG 5 - Dighe
16,07%
9
OG 6 - Acquedotti e fognature
14,63%
10
OG 6 - Gasdotti
13,66%
11
OG 6 - Oleodotti
13,66%
12
OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione
12,48%
13
OG 7 - Opere marittime
12,16%
14
OG 8 - Opere fluviali
13,31%
15
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica
14,23%
16
OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione
5,36%
17
OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale
16,47%
CATEGORIE SPECIALISTICHE OS
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OS 1
lavori in terra
10%
OS2-A
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
35%
OS 6
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
14%
OS 7
finiture di opere generali di natura edile e tecnica
18%
OS 8
opere di impermeabilizzazione
18%
OS 10
segnaletica stradale non luminosa
8%
OS 11
apparecchiature strutturali speciali
12,50%
OS 12-A
barriere stradali di sicurezza
10%
OS 12-B
barriere paramassi, fermaneve e simili
13%
OS 13
strutture prefabbricate in cemento armato
6%
OS 18-A
componenti strutturali in acciaio
6%
OS 18-B
componenti per facciate continue
6%
OS 21
opere strutturali speciali
15%
- Jet grouting
8%
- palancole
6%
OS 23
demolizione di opere
10%
OS 24
verde e arredo urbano
20%
OS 25
scavi archeologici
30%
OS 26
pavimentazioni e sovrastrutture speciali
7%
OS 35
interventi a basso impatto ambientale
15%
Verbale di stipula
Addì, 9 maggio 2024, in Roma
tra
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI,
AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
e
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Le parti nazionali sottoscritte convengono, ad integrazione delle tabelle allegate all'Accordo del 30 gennaio 2024, che:
1. la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla "fornitura in opera di componenti coibenti per l'isolamento delle facciate".
La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso.
2. per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OG 2
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2-A
- Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
All.: tabelle
Letto, confermato e sottoscritto
ANCE,
LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI,
AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI,
ANAEPA CONFARTIGIANATO,
CNA COSTRUZIONI,
FIAE CASARTIGIANI,
CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM
FENEAL UIL,
FILCA CISL,
FILLEA CGIL
Tabella allegata
CATEGORIE
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1
OG 1 - Nuova edilizia civile, compresi impianti e forniture
14,28%
2
OG 1 - Nuova edilizia industriale, esclusi impianti
5,36%
3
Ristrutturazione di edifici civili
22,00%
4
Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi impianti
6,69%
5
OG 2 - Restauro e manutenzione di beni tutelati
- lavori stradali
30,00%
13,77%
6
OG 3 - Opere stradali, ponti, etc,.
- lavori di bitumatura
- spalatura neve
13,77%
6%
6%
7
OG 4 - Opere d'arte nel sottosuolo
10,82%
8
OG 5 - Dighe
16,07%
9
OG 6 - Acquedotti e fognature
14,63%
10
OG 6 - Gasdotti
13,66%
11
OG 6 - Oleodotti
13,66%
12
OG 6 - Opere di irrigazione ed evacuazione
12,48%
13
OG 7 - Opere marittime
12,16%
14
OG 8 - Opere fluviali
13,31%
15
OG 9 - Impianti per la produzione di energia elettrica
14,23%
16
OG 10 - Impianti per la trasformazione e distribuzione
5,36%
17
OG 12 - OG 13 - Bonifica e protezione ambientale
16,47%
Tabella allegata
CATEGORIE SPECIALISTICHE OS
Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
OS 1
lavori in terra
10%
OS2-A
superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- lavori stradali
35%
13,77%
OS 6
finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
14%
OS 7
finiture di opere generali di natura edile e tecnica
18%
OS 8
opere di impermeabilizzazione
18%
OS 10
segnaletica stradale non luminosa
8%
OS 11
apparecchiature strutturali speciali
12,50%
OS 12-A
barriere stradali di sicurezza
10%
OS 12-B
barriere paramassi, fermaneve e simili
13%
OS 13
strutture prefabbricate in cemento armato
6%
OS 18-A
componenti strutturali in acciaio
6%
OS 18-B
componenti per facciate continue
6%
OS 21
opere strutturali speciali
- Jet grouting
- palancole
15%
8%
6%
OS 23
demolizione di opere
10%
OS 24
verde e arredo urbano
20%
OS 25
scavi archeologici
30%
OS 26
pavimentazioni e sovrastrutture speciali
7%
OS 35
interventi a basso impatto ambientale
15%
È demandata alle Organizzazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Associazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.
Al Comitato le Organizzazioni territoriali dei lavoratori, i Rappresentanti sindacali di cui all'art. 103, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.
Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.
Le Associazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata. Per il finanziamento dei Comitati si provvede mediante il contributo di cui all'art. 91 o, in caso di diversa valutazione delle Organizzazioni territoriali, con altro contributo previsto dal presente contratto collettivo nazionale.
La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal Protocollo d'intesa allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.
I Comitati o gli Organismi che costituiscono forme integrate di operatività tra Comitati paritetici territoriali Scuole edili, assumeranno la funzione prevista dall'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2008, di prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione in materia di sicurezza.
* * *
Le parti confermano la validità dello strumento dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
In relazione all'importanza del ruolo demandato ai Comitati, le parti si impegnano a porre in essere strumenti che ne armonizzino l'attività.
Tali Comitati, infatti, laddove operanti, hanno consentito di conseguire sul territorio positivi risultati sul piano della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della diffusione di una più ampia cultura della sicurezza tra gli operatori e gli addetti del settore.
Rilevato che attualmente i Comitati non sono effettivamente presenti in tutto il territorio nazionale, le Associazioni sottoscritte riaffermano l'obbligo per tutte le proprie Organizzazioni aderenti a provvedere all'immediata costituzione del Comitato e a rendere il Comitato concretamente operante nell'area di propria competenza.
Le parti demandano alle competenti Associazioni territoriali la facoltà di procedere alla unificazione tra Scuole edili e Comitati paritetici territoriali, ferma restando la rilevanza delle specifiche funzioni attualmente attribuite a ciascuno di tali Enti. Le parti nazionali predispongono uno schema-tipo di Statuto al quale le Associazioni territoriali sono impegnate ad adeguarsi.
Alla determinazione del finanziamento dei Comitati, appositamente individuato, provvedono le competenti Associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali sottoscritte.
I Comitati operano sulla base dello schema-tipo di Statuto allegato al presente contratto.
In questo contesto, le parti sottolineano l'esigenza del rafforzamento del ruolo affidato alla Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, la quale è chiamata a svolgere in modo incisivo il compito di coordinamento dei Comitati esistenti e di supporto alle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, per il superamento delle eventuali difficoltà che dovessero frapporsi alla generalizzazione dell'istituto su tutto il territorio nazionale.
* * *
Le parti, anche alla luce delle positive esperienze maturate nelle singole realtà territoriali, riaffermano il convincimento della necessità di realizzare la diffusione su tutto il territorio nazionale dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Art. 110 - Formedil - Scuole edili
La formazione professionale costituisce un campo di grande importanza, nel quale va esercitato il massimo impegno, per un'azione generalizzata di informazione e formazione per la sicurezza.
Infatti lo svolgimento di un'adeguata attività di formazione concorre sicuramente in modo rilevante alla diminuzione dei fattori di rischio lavorativo connessi alle peculiari caratteristiche dell'attività produttiva nell'industria delle costruzioni.
La formazione professionale demandata alle Scuole edili, anche in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, deve pertanto essere potenziata e generalizzata nel territorio nazionale, nel duplice aspetto della formazione specifica per la sicurezza e di quella integrata nella formazione per l'attività produttiva.
A tal fine è determinante il ruolo del Formedil nazionale, la cui attività va sviluppata nel campo della sicurezza, in coordinamento con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, al fine di fornire gli opportuni indirizzi ai singoli Enti, Scuole edili e Comitati territoriali paritetici per la prevenzione infortuni.
Le Associazioni nazionali sottoscritte si riservano di approvare, sulla base di un'ipotesi della cui elaborazione è incaricato il Formedil nazionale, uno schema-tipo di Statuto delle Scuole edili, nel quale si ponga in evidenza anche il ruolo che alle Scuole stesse compete nel campo della formazione per la sicurezza.
Le parti individuano quali interventi prioritari per la formazione alla sicurezza quelli rivolti a:
a) lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
b) lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione-lavoro;
c) tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
d) lavoratori occupati;
e) tecnici dei Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.
Il Formedil nazionale, in collaborazione con la Commissione nazionale paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, elaborerà moduli di corsi formativi per la sicurezza, della durata di otto ore retribuite, da svolgere da parte delle Scuole edili, per i lavoratori di cui alla lett. a) che si inseriscono per la prima volta nel settore, utilizzando anche le ore di cui alla lett. B) dell'art. 90 del CCNL
Le modalità attuative sono stabilite dalle competenti Associazioni territoriali.
PARTE III - RAPPORTI TRA LE PARTI SOCIALI
Art. 111 - Sistema di concertazione e di informazione
1.1. Le parti concordano la istituzione di un sistema di concertazione e di informazione, sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla presente disciplina.
Il sistema di concertazione e di informazione, la cui regolamentazione è riservata alla competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, si inserisce nell'ambito delle relazioni intersindacali a carattere non negoziale.
1.2. Il sistema di concertazione tra le parti, ferma restando la loro rispettiva autonomia, è finalizzato ai seguenti obiettivi:
- sviluppare momenti e luoghi di confronto tra le parti sulle dinamiche settoriali del mercato nazionale e dei mercati locali, sulle politiche industriali, su costo e mercato del lavoro e sulla formazione professionale;
- definire gli obiettivi da assegnare al sistema degli Enti paritetici nazionali e territoriali.
1.3. Per l'appropriato sviluppo del sistema di concertazione le parti convengono sulla costituzione dell'Osservatorio, quale strumento di rilevazione dei fenomeni del settore, le cui funzioni sono disciplinate dall'apposito regolamento.
Per la sua attività l'Osservatorio si avvale della struttura della Commissione nazionale paritetica per le Casse edili e può ricorrere a soggetti esterni per la predisposizione di rapporti sull'industria delle costruzioni.
1.4. L'Osservatorio analizza ed elabora i seguenti dati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore e di mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
1.5. La concertazione si attua con sessioni semestrali delle parti sociali.
A livello nazionale
In occasione della sessione semestrale di concertazione le parti si confrontano sugli indirizzi generali del settore anche al fine di individuare obiettivi comuni su:
- politica degli investimenti pubblici, politiche di incentivazione degli investimenti privati e di finanziamento privato delle opere di pubblica utilità;
- politica industriale, individuando gli interventi finalizzati ai processi di concentrazione e specializzazione, di qualificazione ed innovazione organizzativa e tecnologica, a sostegno della ricerca e della sperimentazione, nonché delle forme di agevolazione sul credito;
- politica del lavoro, con riguardo a: struttura del costo del lavoro, lavoro irregolare e adempimenti contributivi; sistema degli strumenti di sostegno al reddito e alla ricollocazione dei lavoratori; regole del mercato del lavoro anche in funzione della mobilità e flessibilità dell'occupazione; sicurezza e prevenzione degli infortuni; formazione professionale;
- politiche da perseguire attraverso gli Enti paritetici nazionali e territoriali, in particolare in materia di formazione professionale, adempimenti contributivi, sicurezza e prevenzione.
A livello territoriale
Nella sessione semestrale territoriale, il confronto è finalizzato, sulla base degli indirizzi determinati dalla sessione nazionale e dal rapporto dell'Osservatorio, alla definizione di comuni obiettivi su:
- mercato locale degli investimenti in relazione all'utilizzo delle risorse finanziarie pubbliche e private e alle previsioni di realizzazione delle opere;
- mercato locale del lavoro in relazione agli andamenti occupazionali, l'utilizzo degli strumenti di sostegno al reddito, ai livelli di mobilità;
- attività degli Enti paritetici territoriali, nel campo della prevenzione infortuni, della formazione professionale, degli adempimenti contributivi, secondo i criteri stabiliti dalle Associazioni nazionali.
L'Organizzazione territoriale aderente all'ANCE fornirà anche informazioni in merito all'utilizzo sul territorio dei contratti di lavoro temporaneo, a termine ed il distacco dei lavoratori, nonché del lavoro straordinario.
1.6. Con periodicità semestrale su richiesta dei Sindacati regionali dei lavoratori aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti, le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro aderenti all'ANCE si incontreranno con i predetti Sindacati dei lavoratori per esaminare congiuntamente la situazione del settore.
Nel corso di tale incontro le Organizzazioni regionali dei datori di lavoro forniranno informazioni globali per la regione di competenza e sullo stato e sulle prospettive della produzione e dell'occupazione nel settore, sulla struttura dell'occupazione per sesso, per età e categoria e sul mercato del lavoro, sulla formazione professionale nel territorio, sulle previsioni di sviluppo del settore medesimo anche in riferimento alle evoluzioni tecnologiche.
Le informazioni di cui sopra potranno essere distinte in relazione ai seguenti comparti:
- opere pubbliche;
- edilizia non abitativa pubblica e privata;
- edilizia abitativa pubblica e privata.
1.7. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Associazione nazionale imprenditoriale su richiesta delle Associazioni nazionali dei lavoratori, le singole grandi imprese a carattere nazionale - intese per tali quelle la cui sfera normale di attività si proietta sull'intero territorio nazionale e sull'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e per le quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno - forniranno alle R.S.U. unitamente alle Associazioni nazionali dei lavoratori informazioni su:
- situazione e previsioni, produttive ed occupazionali dell'impresa;
- struttura e andamento dell'occupazione, per età, sesso e categoria;
- posizione sui mercati interni ed internazionali;
- mutamenti organizzativi e tecnologici e conseguenze nelle condizioni di lavoro;
- programmi formativi in relazione alle necessità e qualificazione delle risorse umane;
- programmi di azione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni.
La stessa procedura sarà applicata per i consorzi operativi a carattere nazionale aventi le medesime caratteristiche e per i quali risulti mediamente nel triennio precedente un fatturato in lavori non inferiore a euro 51.645.690 l'anno.
1.8. Ferma restando l'autonomia della attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori di norma una volta l'anno, nel primo quadrimestre, in appositi incontri convocati dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 38 aderente all'ANCE su richiesta delle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui allo stesso articolo, le singole imprese e i consorzi operativi che svolgono attività nella circoscrizione territoriale di competenza, la cui sfera normale di attività si proietta nell'insieme dei comparti fondamentali dell'industria delle costruzioni e che abbiano normalmente alle dirette dipendenze nella circoscrizione medesima non meno di 120 lavoratori, forniranno alle R.S.U. unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali informazioni per il suddetto ambito territoriale e con riferimento anche ai singoli cantieri.
Le informazioni sono relative a:
- situazioni e previsioni produttive ed occupazionali per età, sesso e categoria;
- struttura dell'occupazione;
- fabbisogni formativi;
- lavorazioni affidate in appalto o subappalto a norma dell'art. 14;
- attuazioni in materia di sicurezza.
La medesima procedura sarà applicata per l'impresa o consorzio operativo, aggiudicatario di un appalto pubblico di notevole rilevanza e di importo di aggiudicazione non inferiore a euro 18.075.991, sempreché l'impresa o il consorzio non rientri nella previsione di cui al punto 1.7.
1.9. Nel caso di richieste o comportamenti in contrasto con la presente disciplina, la questione è automaticamente di competenza delle Associazioni nazionali stipulanti, le quali si incontreranno, entro 15 giorni dalla richiesta delle parti, per l'esame e la definizione della controversia interpretativa.
1. L'Osservatorio settoriale sull'industria delle costruzioni ha lo scopo di realizzare un sistema informativo e di rilevazione dei fenomeni dell'industria delle costruzioni, al fine di accrescerne la conoscenza, nonché di rappresentare un appropriato supporto per l'attuazione ai vari livelli del sistema di concertazione, secondo le modalità e per le materie disciplinate dal CCNL
2. L'Osservatorio analizza ed elabora, su scala nazionale e territoriale, i seguenti dati aggregati:
- evoluzione della domanda pubblica, degli investimenti privati e delle opere di pubblica utilità finanziate con capitale privato;
- evoluzione dell'offerta, analizzando la tipologia delle imprese, i livelli di concentrazione e specializzazione, i livelli di produttività e di costo;
- l'andamento del mercato del lavoro, con riferimento a: fabbisogni e livelli occupazionali, processi di ingresso nel settore mobilità, tempi di occupazione, orari e livelli retributivi, formazione professionale, andamento della sicurezza, struttura del costo del lavoro e riflessi sul piano occupazionale e contributivo.
3. L'Osservatorio metterà in atto un sistema coordinato di raccolta di informazioni che abbia come punti di riferimento, per l'acquisizione e restituzione dei dati, gli Organismi paritetici di settore operanti sul territorio nazionale. A tal fine si procederà alla raccolta ed alla elaborazione delle schede statistiche di cui all'art. 36 da allegare ai bilanci delle Casse edili e dei dati desumibili dalle Scuole edili e dai CPT. Successivamente saranno individuate informazioni più analitiche, sulla base di un programma di lavoro che progressivamente amplierà, standardizzandole, le informazioni che entreranno a far parte dell'Osservatorio nazionale e degli Organismi paritetici territoriali. Entro sei mesi dalla stipula del CCNL sarà prodotto il primo rapporto in base ai dati acquisiti e sarà predisposto il programma operativo per il primo anno.
In prima istanza i dati da acquisire entro un anno sono:
- distribuzione della occupazione per qualifiche ed età;
- ore lavorate;
- struttura delle imprese per classe di addetti;
- infortuni, malattia, Cassa integrazione;
- certificazione ex art. 18, Legge n. 55/1990;
- aggiudicazioni da parte delle stazioni appaltanti.
4. L'Osservatorio, per il suo funzionamento, utilizza anche i dati elaborati da ciascuna Organizzazione e le informazioni derivanti da Organismi pubblici e privati.
5. L'Osservatorio avrà una sua struttura inserita nella Commissione nazionale paritetica per le Casse edili.
La Commissione nazionale predetta predisporrà un regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio e il programma operativo individuando entro tre mesi:
- gli obiettivi da raggiungere per fasi progressive;
- le risorse umane dedicate;
- i soggetti esterni per la predisposizione dei rapporti sull'industria delle costruzioni;
- periodicità e livelli dei rapporti;
- il budget di riferimento per ogni anno di attività, nell'ambito delle risorse complessivamente destinate al finanziamento degli Organismi paritetici nazionali.
6. L'Osservatorio si avvale di un Comitato scientifico formato da sei membri designati pariteticamente dall'ANCE e dai Sindacati nazionali contraenti.
In particolare il Comitato scientifico, all'interno del programma operativo predisposto dalla CNCE, approverà:
- la metodologia generale di raccolta, l'elaborazione e confronto delle informazioni in forma ordinaria e appropriata;
- la produzione di rapporti sullo stato e le prospettive del settore.
Art. 113 - Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni, così come individuate dall'art. 6, comma 2 della Legge 19 luglio 1993, n. 236, di importo di aggiudicazione pari o superiore a cento milioni di euro, e che incidono su più province, nonché per le grandi opere di cui alla Legge n. 443/2001 (Legge obiettivo) e all'art. 253, comma 27, lett. f) del D.Lgs. n. 163/2006 (codice dei contratti), è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatarie dell'appalto.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli Organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 15 - art. 113 Concertazione per le grandi opere
Per le opere pubbliche di grandi dimensioni di importo non inferiore a 50 Milioni di euro, che rientrino nella programmazione strategica Nazionale o Europea, è introdotta una procedura di concertazione preventiva a cui partecipano le Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto, quelle territoriali interessate ad esse aderenti e le imprese aggiudicatane dell'appalto.
La suddetta procedura di concertazione sarà attivata, su istanza delle imprese aggiudicatarie o delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, per il tramite delle associazione datoriali sottoscrittrici.
L'eventuale accordo impegna le parti firmatarie e attiene, in particolar modo laddove le opere insistano su più Provincie o Regioni, i profili logistici del cantiere, i rapporti con gli organismi paritetici di settore, la sicurezza del lavoro, gli orari di lavoro, la disciplina applicabile per quanto attiene il livello territoriale di contrattazione, e per tali materie è sostitutivo della contrattazione integrativa territoriale stipulata per le circoscrizioni su cui incide il lavoro.
Tenuto conto della rilevanza delle opere oggetto del presente articolo , al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle opere, la piena sicurezza per i lavoratori interessati e al contempo la massima occupazione possibile, è stabilito che nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente CCNL, ove le caratteristiche progettuali ed i regimi di produzione ne determinino la necessità, l'organizzazione del lavoro, da definirsi nell'ambito dell'accordo di cui al secondo capoverso, sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive di cui al CCNL medesimo.
Allegato 16 - art. 113-bis
Per le opere, i lavori e gli interventi progettuali che rivestano particolare interesse nel contesto sociale e territoriale e che richiedano specifiche modalità lavorative, anche al fine di favorire la massima celerità nella realizzazione delle stesse e la piena sicurezza per i lavoratori interessati, l'impresa aggiudicataria dell'appalto e la rappresentanza sindacale unitaria (o, in assenza di quest'ultima, le organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto), possono stabilire che, nel rispetto delle previsioni di Legge e del presente contratto, l'organizzazione del lavoro sia disposta in base a regimi di orario a squadre definite in termini di organici e mansioni, operanti su turni di lavoro alternati, avvicendati, notturni, festivi e, laddove previsto, a ciclo continuo mediante l'attività minima di quattro squadre operanti su turni avvicendati per un massimo di 8 ore a turno, sette giorni su sette, con applicazione delle previste relative condizioni normative e retributive previste dalla contrattazione nazionale e territoriale vigente.
Art. 114 - Istituzione della borsa del lavoro dell'industria delle costruzioni
La borsa lavoro, unitamente alle misure adottate a seguito degli avvisi comuni: DURC, Congruità e del documento degli Stati generali del 14 maggio 2009, è uno strumento individuato dalle parti per la valorizzazione piena dei lavoratori nel processo produttivo dell'edilizia, anche attraverso la formazione, nonché per contrastare il lavoro nero, il lavoro sommerso, il capolarato e l'intermediazione passiva della manodopera gestita dalla criminalità organizzata.
Le parti sociali, concordano di riconoscere al Formedil un ruolo fondamentale e attivo nella gestione e implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Le parti predispongono un sistema che possa effettivamente rispondere alle esigenze del mercato e del settore su tutto il territorio nazionale.
Le parti affidano al Formedil, nel quadro del suo progetto di riconversione, la progettazione di un sistema efficace che tenga conto delle peculiarità del settore e che sia volto alla realizzazione di specifiche finalità quali:
- ottimizzare la circolazione delle informazioni tra lavoratori disoccupati o inoccupati e imprese del settore sulle opportunità lavorative e sulle offerte formative, con lo scopo di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, mediante l'istituzione della banca del lavoro informatizzata presso ciascuna scuola, collegata alla borsa lavoro, a cui affluiscono i curricula dei lavoratori e le offerte lavorative delle imprese edili;
- fornire assistenza alle imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali;
- favorire l'orientamento della richiesta-offerta di lavoro dei suddetti lavoratori;
- predisporre l'attivazione degli standard minimi e le misure atte a certificare i crediti formativi;
- incentivare gli accordi ministeriali per l'ingresso dei lavoratori stranieri attraverso la formazione all'estero per l'inserimento e il collocamento nel settore.
Il Formedil in tutte le sue articolazioni dovrà inoltre prevedere un sistema che, fermo restando le autorizzazioni previste da parte della pubblica amministrazione e sulla base delle finalità sopra descritte, preveda:
- l'assunzione, da parte delle Scuole edili, di un ruolo attivo all'interno del progetto volto a favorire lo sviluppo dell'occupazione e l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, attraverso il sistema di autorizzazione presso la competente p.a.;
- la possibilità, per le imprese in regola con la contribuzione contrattuale alla Cassa edile, di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione e di pubblicare al contempo le proprie offerte di lavoro presso gli sportelli costituiti nelle Scuole edili;
- la possibilità per le persone in cerca di lavoro di consultare gratuitamente le offerte di lavoro delle imprese aderenti alla Cassa edile in modo da poter prospettare 1e proprie candidature.
L'entrata in vigore del sistema borsa lavoro nelle costruzioni è prevista alla scadenza del primo anno di vigenza del presente contratto. A tale fine, entro 6 mesi dalla stipula del CCNL, il Formedil presenterà alle parti sociali nazionali il progetto operativo per l'approvazione dello stesso.
La sperimentazione della borsa lavoro sarà avviata dal Formedil, in accordo con le parti sociali, entro 6 mesi dalla presentazione del progetto, nei territori ove è prevista la maggiore dinamicità degli investimenti e del mercato del lavoro.
La sperimentazione sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri e modalità, ferma restando la necessità che sia definita a livello ministeriale una norma che preveda l'invio telematico della comunicazione obbligatoria da parte dei datori di lavoro entro i 5 giorni successivi al licenziamento anche alla Cassa edile territorialmente competente:
- la Scuola edile territoriale nei casi di crisi aziendale, mancanza temporanea di commesse, fine fase lavoro, licenziamenti, riceve l'elenco dei lavoratori che saranno interessati dai provvedimenti;
- tali elenchi saranno visionati dalla Scuola edile territoriale al fine di valutare, sulla base delle professionalità esistenti, possibili percorsi di qualificazione e riqualificazione da attivare, anche in relazione agli accordi territoriali locali che prevedono ammortizzatori in deroga e le relative risorse; nonché ai programmi di formazione attivabili attraverso i fondi di formazione interprofessionali o europei;
- la Scuola edile territoriale effettuerà una ricognizione individuale delle competenze possedute dai lavoratori e dei necessari piani formativi di qualificazione/riqualificazione acquisendo la disponibilità del lavoratore alla partecipazione alla formazione;
- la Scuola edile territoriale inserirà in una apposita banca dati, condivisa con la Cassa edile territoriale ed un server nazionale, i nominativi di cui al punto precedente con relativa qualifica, mansione, anzianità di settore e dichiarazione di disponibilità dei lavoratori a frequentare i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale;
- tale banca dati deve essere predisposta in modo da permettere il convenzionamento con il Centro dell'impiego competente al fine di dare una evidenza pubblica al profilo professionale ed alla condizione del lavoratore nel rispetto delle norme sulla privacy, ed in supporto alla sua attività di collocamento.
Alla Scuola edile è demandato il compito di monitorare i fabbisogni occupazionali delle imprese a livello locale, al fine di determinare le necessità di ordine formativo sul territorio.
Presso ciascuna Scuola edile territoriale sarà costituito uno specifico sportello con il compito di effettuare la ricognizione individuale del bilancio delle competenze, rilevare aspettative e fabbisogni al fine di sviluppare assieme al lavoratore un piano di sviluppo professionale sulla base delle linee-guida che saranno elaborate dal Formedil nazionale.
Gli accordi di cui all'art. 38 del vigente CCNL potranno prevedere che alle imprese che assumano i lavoratori iscritti negli elenchi di cui al presente articolo, possano essere riconosciute agevolazioni contributive in Cassa edile.
Di ciascuna azione formativa di cui al presente articolo sarà effettuata specifica registrazione sul libretto formativo approvato dalle parti sociali su proposta del Formedil nazionale.
Art. 115 - Accordi interconfederali
Gli accordi stipulati dalla Confederazione generale dell'industria italiana con le Confederazioni dei lavoratori, anche se non esplicitamente richiamati nel presente contratto, si considerano parte integrante del contratto medesimo, nei limiti della rispettiva rappresentanza.
Per l'accordo interconfederale 5 maggio 1965 sui licenziamenti per riduzione di personale resta fermo quanto stabilito dall'art. 6 e dal relativo "Chiarimento a verbale" dell'accordo medesimo.
Art. 116 - Normalizzazione dei rapporti sindacali
Le Associazioni nazionali contraenti concordemente convengono che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva del rapporto di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concordato esclusivamente tra le medesime Associazioni nazionali, salvo quanto è stato specificatamente demandato alle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali contraenti.
Per i rapporti a livello di unità produttiva si fa rinvio alle disposizioni del presente contratto e degli accordi nazionali che fanno espresso riferimento a tali rapporti.
Art. 117 - Estensione di contratti stipulati con altre Associazioni
Qualora le Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto o le Organizzazioni territoriali ad esse aderenti dovessero concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni meno onerose di quelle previste dal presente contratto, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano associate ad Organizzazioni aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti il presente contratto.
Tale estensione si verifica dopo che le condizioni suddette siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le Organizzazioni interessate, o comunque dopo che siano trascorsi inutilmente 15 giorni dall'invito rivolto dalle Associazioni nazionali dei datori di lavoro stipulanti il presente contratto alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del contratto medesimo.
Art. 118 - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali - Condizioni di miglior favore
Le disposizioni del presente contratto sono correlative ed inscindibili fra di loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
La previdenza e il trattamento economico di cui agli artt. 33 e 72, anche quando siano disgiunti, si considerano costituenti un unico istituto.
Ferma restando l'inscindibilità di cui ai commi precedenti, restano immutate le condizioni più favorevoli eventualmente praticate ai lavoratori in servizio presso le singole imprese alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Art. 119 - Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente contratto, valgono le disposizioni di Legge vigenti.
I lavoratori debbono inoltre osservare le eventuali disposizioni stabilite dalle imprese sempre che queste non modifichino e non siano in contrasto con quelle di Legge del presente contratto.
Art. 120 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º aprile 2010 al 31 dicembre 2012 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 19 aprile 2010 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º luglio 2014 al 30 giugno 2016 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1º luglio 2014 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
DECORRENZA E DURATA
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º luglio 2018 al 30 settembre 2020 ai rapporti di lavoro in corso alla data del 1º luglio 2018 o instaurati successivamente.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Le Parti concordano, inoltre, che la contrattazione territoriale di cui all'art. 38 del CCNL industria e dell'art. ___ del CCNL cooperative avrà decorrenza non anteriore al 1º luglio 2019.
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 18 - Decorrenza e durata
Salvo le diverse decorrenze espressamente indicate, il presente contratto si applica dal 1º marzo 2022 ai rapporti di lavoro in corso a tale data o instaurati successivamente e avrà durata fino al 30 giugno 2024.
Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno sei mesi prima della scadenza, s'intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito.
Art. 121 - Esclusiva di stampa
Il presente contratto, conforme all'originale, è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno la esclusiva a tutti gli effetti.
È vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.
Le parti impegnano le imprese ed i lavoratori a fare riferimento esclusivamente al testo a stampa del contratto collettivo nazionale di lavoro edito a cura delle parti stesse evitando di utilizzare eventuali testi non predisposti e diffusi dalle parti sottoscritte.
Il verbale di accordo e il presente contratto sono depositati presso il Ministero del lavoro.
Allegato A - Valori mensili dei minimi di paga base degli operai
1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 | |
a) Operai di produzione | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
Operaio specializzato | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
Operaio qualificato | 865,05 | 900,15 | 936,42 |
Operaio comune | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
La retribuzione degli operai è contabilmente determinata in misura mensile.
La retribuzione oraria degli operai di produzione anche ai fini dei vari istituti contrattuali si determina dividendo per 173 i minimi tabellari della classificazione. L'ammontare così ottenuto verrà moltiplicato per le ore lavorate e per quelle dovute dal datore di lavoro a norma di Legge e di contratto.
Tabella dei minimi di paga base oraria degli operai
1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 | |
a) Operai di produzione | |||
Operaio di 4º livello | 5,98 | 6,23 | 6,48 |
Operaio specializzato | 5,56 | 5,78 | 6,01 |
Operaio qualificato | 5,00 | 5,20 | 5,41 |
Operaio comune | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
b) Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti (art. 6) | 3,85 | 4,00 | 4,16 |
c) Custodi, portinai, guardiani con alloggio (art. 6) | 3,42 | 3,56 | 3,70 |
Minimi di paga base oraria apprendisti operai
Livello finale | 1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 |
4º livello | 5,56 | 5,78 | 6,01 |
4º livello primo inserimento | 5,00 (prima metà periodo di apprendistato) | 5,20 (prima metà periodo di apprendistato) | 5,41 (prima metà periodo di apprendistato) |
3º livello | 5,00 | 5,20 | 5,41 |
3º livello primo inserimento | 4,27 (prima metà periodo di apprendistato) | 4,45 (prima metà periodo di apprendistato) | 4,63 (prima metà periodo di apprendistato) |
2º livello | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
2º livello primo inserimento | 4,27 | 4,45 | 4,63 |
Minimi di paga base oraria apprendisti operai ai sensi della Legge n. 25/1955
1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 | |
Primo semestre | 3,00 | 3,12 | 3,25 |
Secondo semestre | 3,25 | 3,38 | 3,52 |
Terzo semestre | 3,50 | 3,64 | 3,79 |
Quarto semestre | 3,75 | 3,90 | 4,06 |
Quinto semestre | 4,00 | 4,16 | 4,33 |
Sesto semestre | 4,25 | 4,42 | 4,60 |
Accordo di rinnovo 01/07/2014 (Decorrenza 01/07/2014)
Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
Per gli operai con qualifica del 1º livello è stabilito un incremento complessivo del trattamento retributivo pari a euro 40,00 di cui euro 15,00 a decorrere dal 1º luglio 2014 ed euro 25,00 a decorrere dal 1º luglio 2015.
Le tabelle dei valori mensili dei minimi di paga base degli operai e degli stipendi minimi mensili per gli impiegati sono quindi modificate come segue:
LIVELLI
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/07/2014
01/07/2015
01/07/2014
01/07/2015
7
80,00
30,00
50,00
1.630,71
1.680,71
6
72,00
27,00
45,00
1.467,63
1.512,63
5
60,00
22,50
37,50
1.223,02
1.260,52
4
56,00
21,00
35,00
1.141,51
1.176,51
3
52,00
19,50
32,50
1.059,96
1.092,46
2
46,80
17,55
29,25
953,97
983,22
1
40,00
15,00
25,00
815,36
840,36
Accordo di rinnovo 18/07/2018 (Decorrenza 01/07/2018)
AUMENTI RETRIBUTIVI E MINIMI DI PAGA BASE E DI STIPENDIO
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 55,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
Industria
LIVELLI
PAR.
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/07/2018
01/07/2019
01/09/2020
01/07/2018
01/07/2019
01/09/2020
VII
200
110,00
40,00
20,00
50,00
1.720,71
1.740,71
1.790,71
VI
180
99,00
36,00
18,00
45,00
1.548,63
1.566,63
1.611,63
V
150
82,50
30,00
15,00
37,50
1.290,52
1.305,52
1.343,02
IV
140
77,00
28,00
14,00
35,00
1.204,51
1.218,51
1.253,51
III
130
71,50
26,00
13,00
32,50
1.118,46
1.131,46
1.163,96
II
117
64,35
23,40
11,70
29,25
1.006,62
1.018,32
1.047,57
I
100
55,00
20,00
10,00
25,00
860,36
870,36
895,36
Accordo di rinnovo 03/03/2022 (Decorrenza 01/03/2022)
Allegato 17 - Aumenti retributivi e minimi di paga base e di stipendio
In coerenza con le prassi in atto e con le specificità del settore delle costruzioni, le parti concordano un incremento retributivo complessivo di euro 92,00 a parametro 100 (operaio comune), come specificato nelle seguenti tabelle.
Industria
LIVELLI
PAR.
AUMENTI
NUOVI MINIMI
Complessivi
01/03/2022
01/07/2023
01/03/2022
01/07/2023
VII
200
184,00
104,00
80,00
1.894,71
1.974,71
VI
180
165,60
93,60
72,00
1.705,23
1.777,23
V
150
138,00
78,00
60,00
1.421,02
1.481,02
IV
140
128,80
72,80
56,00
1.326,31
1.382,31
III
130
119,60
67,60
52,00
1.231,56
1.283,56
II
117
107,64
60,84
46,80
1.108,41
1.155,21
I
100
92,00
52,00
40,00
947,36
987,36
Allegato B - Minimi di stipendio mensile per gli impiegati
1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 | |
1ª categoria super | 1.478,71 | 1.538,71 | 1.600,71 |
1ª categoria | 1.330,83 | 1.384,83 | 1.440,63 |
2ª categoria | 1.109,02 | 1.154,02 | 1.200,52 |
Impiegato di 4º livello | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
3ª categoria | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
4ª categoria | 865,05 | 900,15 | 936,42 |
4ª categoria 1º impiego | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
Minimi di stipendio mensile apprendisti impiegati
Livello finale | 1-4-2010 | 1-1-2011 | 1-1-2012 |
5º livello | 1.035,11 | 1.077,11 | 1.120,51 |
5º livello primo impiego | 961,16 (prima metà periodo di apprendistato) | 1.000,16 (prima metà periodo di apprendistato) | 1.040,46 (prima metà periodo di apprendistato) |
4º livello | 961,16 | 1.000,16 | 1.040,46 |
4º livello primo impiego | 865,05 (prima metà periodo di apprendistato) | 900,15 (prima metà periodo di apprendistato) | 936,42 (prima metà periodo di apprendistato) |
3º livello | 865,05 | 900,15 | 936,42 |
3º livello primo impiego | 739,36 (prima metà periodo di apprendistato) | 739,36 (prima metà periodo di apprendistato) | 800,36 (prima metà periodo di apprendistato) |
2º livello | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
2º livello primo impiego | 739,36 | 769,36 | 800,36 |
Minimo di stipendio mensile apprendisti impi